CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
TRA
L’Università Politecnica delle Marche, Dipartimento e Scienze della Vita e dell’Ambiente, con sede in Ancona, codice fiscale n° 00382520427 d’ora in poi denominato “soggetto promotore”, rappresentata dal Xxxx.Xxxxxxxxx Xxxxxx Direttore del Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente nato a Lucca il.22.4.1964 domiciliato per la carica c/o la sede del predetto Dipartimento sita in Ancona, Via BrecceBianche autorizzato alla stipula del presente atto con decreto rettorale n° 598 del 11/06/2018;
E
L’ Azienda Socio Sanitaria Locale n.6 del Medio Campidano, con sede legale in xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, x. 0 – 00000, Xxxxxxx (XX), C.F./P.IVA 03990320925, nella persona del suo Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, ivi domiciliato per la sua carica;
Premesso che:
• al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all’art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l’obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859
• il DM 509/99 e s.m.i., "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei", introduce, tra le attività formative indispensabili ai fini degli obiettivi formativi e qualificanti, quelle attività volte ad agevolare le scelte professionali, tramite la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tra cui i tirocini formativi e di orientamento al lavoro di cui al DM 142/98.
• in sintonia con le forme di concertazione prevista dalla Riforma degli studi universitari si condivide la necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi per favorire la diffusione della cultura d’impresa.
• le Parti intendono stipulare il seguente accordo di convenzione (di seguito “Convenzione”)
Si conviene quanto segue:
Art. 1 - Soggetti
Ai sensi dell’art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il Soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture i soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta del Soggetto promotore, nei limiti previsti dall’art. 1, comma 3, del D.M. 142/1998 (vedi nota1) ed ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto attuativo dell’art. 18 della legge 196 del 1997.
Art. 2 - Modalità di svolgimento e Progetto formativo e di orientamento
1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell’art. 18, comma 1,lettera d), della legge n. 196 del 1997, non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l’attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell’impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
• il nominativo del tirocinante;
1 1 Limiti numerici imposti dal D.M. 25 marzo 1998, n° 142, art. 1, punto 3 per l'attivazione contemporanea di stage:
N° Dipendenti assunti a tempo indeterminato | N° tirocinanti ospitati in contemporanea |
Fino a 5 unità | 1 |
Da 6 a 19 unità | 2 |
Maggiore o uguale a 20 unità | Fino ad un massimo del 10% delle unità |
• i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
• obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenza in azienda;
• le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
• l’estremo identificativo delle assicurazioni INAILeper la responsabilità civile.
Art. 3 - Obblighi del tirocinante
1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
• svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
• rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
• mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
Art. 4 -Obblighi del soggetto promotore
1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l’Inail, nonché per la
responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.
2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.
Art. 5 - Obblighi del soggetto ospitante
Il soggetto ospitante dovrà impegnarsi a:
• rispettare e far rispettare i progetti formativi nella loro globalità;
• redigere, a fine tirocinio, una valutazione finale sullo svolgimento del progetto e sul raggiungimento degli obiettivi, da presentare al tutore universitario;
• segnalare all’Università qualsiasi variazione nella durata del tirocinio indicata nel progetto formativo e di
orientamento: interruzione anticipata o proroga. Quest’ultima deve essere richiesta entro i 20 giorni
antecedenti il termine indicato per la fine del progetto.
• In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare
l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente al soggetto promotore.
Art. 6 - Sicurezza e prevenzione
1. Il soggetto promotore è garante della “formazione generale” sulla sicurezza art. 37 D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l’erogazione agli aspiranti tirocinanti della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell’attestazione finale;
2. All’inizio del tirocinio il soggetto ospitante fornisce al tirocinante dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all’attività.
3. Il personale coinvolto del Soggetto Promotore (tirocinante compreso) è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente contratto, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. I tirocinanti sono tenuti ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dal Soggetto ospitante che provvederà previamente a garantirne la conoscenza.
Art. 7 - Trattamento dei dati personali
Le Parti, nel perimetro della propria autonomia, mantengono la rispettiva qualifica di titolari autonomi del trattamento ai sensi dell’art. 24 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - di seguito per brevità semplicemente «GDPR») e, a tal fine, si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza e sotto la propria esclusiva responsabilità, a garantire che i trattamenti di dati personali raccolti e/o ottenuti ai fini dell’esecuzione della presente convenzione nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, si svolgano nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR, ivi incluso l’assolvimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati e
l’adozione di modalità tali da tutelare la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati personali oggetto di trattamento.
Art.8 - Durata
La presente Convenzione ha durata quinquennale a decorrere dalla data di sottoscrizione e rinnovabile per uguale periodo previo accordo scritto fra le parti, anche tramite scambio di corrispondenza. La Parte che intende recedere deve darne comunicazione, mediante Fax, Pec o lettera raccomandata, con almeno tre mesi di anticipo. In ogni caso dovrà essere garantito lo svolgimento dei tirocini, avviati prima della data di efficacia del recesso, per l’intera durata degli stessi come definita dai singoli progetti formativi.
Art. 9 - Responsabilità
Dalla presente Convenzione non conseguirà alcun onere finanziario a carico delle Parti. Con l’esclusione dei danni cagionati con dolo o con colpa grave, nessuna Parte sarà responsabile per perdite di profitto, di produzione, di opportunità commerciale subiti dall’altra Parte in connessione con la presente Convenzione
Art. 10 – Legge applicabile e controversie
La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana. Ogni e qualsivoglia controversia che sorga tra le Parti in connessione alla Convenzione, che non possa essere risolta attraverso amichevoli negoziazioni, dovrà essere risolta a mezzo di arbitrato irrituale secondo diritto da un arbitro unico. Luogo dell’arbitrato e di tutte le udienze sarà il foro di Ancona.
Art. 11 - Registrazione e spese
La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, primo comma D.P.R. 131 del 26/4/1986 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto.
Ai sensi dell'art. 1, comma 731, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” è stabilita l'esenzione dall'imposta di bollo per le convenzioni di tirocinio per l'anno 2022.
Art. 12 – Prevenzione della corruzione
Le parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 231/2001 e s.m.i.e della legge 190/2012 e s.m.i.
Art. 13 – La presente convenzione è redatta in forma digitale e sottoscritta mediante apposizione della firma digitale ai sensi dell’art.14 del Decreto L.vo 7 marzo 2005 n.82, ovvero ai sensi dell’art.15, comma 2 bis, della legge 241/1990 così come modificato dal D.L.179/2012 convertito in Legge 17 dicembre 0000 - x. 000.
Art. 14- Rinvio
Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.
Letto, confermato e sottoscritto in ogni sua parte
Per l’Azienda Socio Sanitaria Locale Per l’Università Politecnica delle Marche
n.6 del Medio Campidano Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente
Il Direttore Generale Il rappresentante delegato
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx