Contract
OGGETTO: PROCEDURA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA l. 120/2020 DEI SERVIZI DI VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DENOMINATO NUOVO PALAZZO DELLO SPORT NEL COMUNE DI OSPITALETTO - CIG Z6C31AC4B0
SCHEMA DI DISCIPLINARE D’INCARICO
II signor , iscritto al Collegio/Albo dei
della Provincia di al n.
, libero professionista,con studio in , Via
(codice fiscale ,partita IVA
.
In qualità di legale rappresentante del soggetto affidatario
(nomedel soggetto giuridico), con sede in via
in , delservizio in forza della qualifica di:
organismi di ispezione di tipo A | n. certificato rilasciato in data da durata di validità |
organismi di ispezione di tipo C | n. certificato rilasciato in data da durata di validità |
soggetti di cui all’art. 46 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. che devono disporre di un sistema interno di qualità, dimostrato attraverso il possesso della certificazione di conformità UNI EN ISO 9001 | n. certificato rilasciato in data da durata di validità |
e in nome e per conto di tutti i soggetti indicati nell'istanza di partecipazione si impegna ad assumere l’incarico, affidato dalla Stazione Appaltante SE.VA.T. Servizi Valle Trompia Scarl, relativo al servizio di verifica e validazione del progetto definitivo denominato NUOVO PALAZZO DELLO SPORT nel Comune di Ospitaletto e supporto al RUP per la validazione della progettazione oltre alle attività connesse e accessorie.
La verifica è diretta ad accertare, in particolare, gli aspetti enumerati all’art.26 del D. Lgs. n.50/2016 e dovrà essere effettuata dall’aggiudicatario sulla totalità dei documenti progettuali con riferimento a tutte le opere che compongono l’intervento e non “a campione”.
Le parti, come sopra convenute, previa ratifica della narrativa che precede e che riconoscono quale parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto appresso.
Art. 1 (Oggetto del servizio)
Servizio di verifica e validazione del progetto definitivo riguardante la realizzazione del “Nuovo Palazzo dello sport nel Comune di Ospitaletto” e supporto al RUP per la validazione della progettazione oltre alle attività connesse e accessorie.
Art. 2 (Obblighi legali)
L'Affidatario è obbligato all’osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all’oggetto dell’incarico.
L'Affidatario è altresì obbligato, per quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, all’osservanza della Legge, limitatamente alla disciplina delle obbligazioni imposte al professionista e della deontologia professionale; la Stazione Appaltante committente non è invece in alcun modo vincolata alla predetta disciplina. In particolare non trovano applicazione le maggiorazioni per incarichi collegiali e per incarichi parziali, sospesi o interrotti della legge.
Resta a carico dell'Affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l’espletamento delle prestazioni. L'Affidatario è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dalla Stazione Appaltante committente medesima, anche in ottemperanza ai principi di «best practice», con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi.
L'Affidatario dichiara di non trovarsi, per l'espletamento dell'incarico medesimo, in alcuna delle condizioni di incompatibilità, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, impegnandosi a segnalare tempestivamente l’eventuale insorgere di cause di incompatibilità o situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di interesse con la Stazione Appaltante.
L’Affidatario si fa obbligo dell’osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente Disciplinare di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, si fa obbligo all'osservanza della legge professionale, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all’oggetto dell’incarico.
I tempi di esecuzione delle relative prestazioni:
entro trenta giorni dalla ricezione del progetto definitivo
I tempi decorrono dalla consegna della documentazione completa e, in caso di richiesta di integrazioni e/o modifiche, a secondo della loro importanza verrà stabilito un ulteriore termine di consegna.
Art. 3 (Descrizione delle prestazioni)
Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico, consistono nella verifica del progetto definitivo secondo i criteri dell’art. 26 del “Codice - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.”. In particolare, in maniera non esaustiva e non limitativa, il soggetto affidatario, in contraddittorio con il progettista, deve verificare:
a) la completezza della progettazione e la rispondenza all’art. 23 del “Codice”;
b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
c) l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
d) i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
h) l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
i) la manutenibilità e la presenza del piano di monitoraggio delle opere.
Le ispezioni del servizio di verifica in argomento sono da effettuare su tutti gli elaborati che compongonola progettazione, in contraddittorio con il progettista.
La verifica comprende, altresì, la revisione/aggiornamento degli elaborati progettuali da redigersi a cura del Progettista incaricato, in esito all’acquisizione di tutti i pareri/prescrizioni, comunque denominati, da parte degli Enti competenti, oltre che in esito alle prescrizioni di modifica e/o integrazione e/o correzione sulla base delle risultanze della Verifica, di cui agli appositi rapporti redatti dall’aggiudicatario del presenteservizio.
La prestazione di cui al presente contratto si conclude con la validazione da parte del RUP del progetto posto a base di gara per l’affidamento dei lavori.
Art. 4 (Altre condizioni disciplinanti l’incarico)
L’Affidatario non potrà percepire a qualsiasi titolo altri compensi a vacazione o rimborsi spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare d’incarico e nella documentazione di gara da ritenersi parte integrante al presente disciplinare che l'Affidatario dichiara di accettare integralmente con la partecipazione alla gara (compenso da considerarsi a corpo per ogni singola prestazione e soggetto a ribasso d'asta offerto) e a qualsiasi maggiorazione per interruzione o sospensione dell’incarico per qualsiasi motivo.
La Stazione Appaltante si impegna a mettere a disposizione dell’Affidatario, all’inizio dell’incarico, tutto il materiale in suo possesso in relazione alla prestazione da eseguire.
L'Affidatario dovrà produrre il rapporto conclusivo di verifica, completo delle eventuali controdeduzionidel progettista, in n. 2 copie originali di cui una in supporto magnetico.
Art. 5 (Variazioni, interruzioni, ordini di servizio)
L’Affidatario è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità delle prestazioni a quanto previsto.
Nessuna variazione o sospensione delle prestazioni, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dal Responsabile del Servizio/Responsabile del Procedimento o da altro soggetto appartenente alla Stazione Appaltante, formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi alla prestazione da effettuare, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente disciplinare, sono a carico dell’Affidatario.
L’Affidatario risponde, altresì, dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati.
In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al Responsabile del Servizio/Responsabile del Procedimento.
Art. 6 (Durata dell’incarico)
Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione del conferimento dell’incarico ad eseguire la prestazione, comprovata dal report di trasmissione via PEC.
I termini per l’espletamento delle prestazioni sono in funzione del deposito del progetto da
parte del progettista, oppure delle integrazioni richieste dall'Affidatario, e del livello di progettazione oggetto di verifica.
Art. 7 (Garanzie e assicurazioni)
In applicazione estensiva degli articoli 93, comma 10, e 103, comma 11, del Codice dei contratti, non è richiesta la produzione della garanzia definitiva.
Ai sensi dell’articolo 10, comma 4, lettera c-bis), della legge n. 183 del 2011, introdotto dall’articolo 9-bis, comma 1, della legge n. 27 del 2012, dell’articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012, l'Affidatario è inoltre dotato di una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale delle attività di propria competenza, stipulata con , n. in , con validità fino al
, con un massimale di euro .
Le spese relative alla polizza di cui ai punti precedenti sono comprese nel compenso spettanteall'affidatario dell'incarico.
Art. 8 (Penali)
Il ritardo nella consegna di quanto affidato, comporta una penale pari all’0,5% (zero/5 per cento), per ogni giorno oltre i termini stabiliti per ogni singola prestazione, calcolata sull'importo della prestazione non scontata (senza considerare il ribasso offerto in sede di gara ma importo messo a base di gara) in ritardo. Le penali sono cumulabili e non escludono la responsabilità dell’Affidatario per eventuali maggiori danni subiti dalla Stazione Appaltante.
Le penali non possono superare cumulativamente il 10 % dell’importo contrattuale (importo complessivo). Qualora tale limite venga superato si provvederà all’immediata risoluzione del contratto adanno.
Art. 9 (Risoluzione del contratto)
E’ facoltà della Stazione Appaltante, altresì, risolvere anticipatamente il presente contratto in ogni momento quando l'Affidatario contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal Responsabile del Servizio/Responsabile del Procedimento, ovvero non produca la documentazione richiesta.
Il contratto è risolto di diritto se nei confronti dell'Affidatario sopravvenga:
a) sentenza di condanna definitiva per un reato di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti;
b) un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 e delle relative misure di prevenzione di cui all’articolo 80, comma2, del Codice dei contratti.
La Stazione Appaltante può altresì recedere unilateralmente dal Contratto oppure interromperlo o sospenderlo definitivamente; in tal caso trova applicazione l’articolo 2237 del codice civile.
In ogni caso la Stazione Appaltante dall’erogazione del corrispettivo relativo alle prestazioni utilmente svolte, fatti salvi l’eventuale applicazione delle penali se maturate o l’addebito di eventuali danni risarcibili.
Gli adempimenti di cui al presente articolo sono posti in atto con semplice comunicazione
scritta indicante la motivazione, con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di risoluzione o di recesso dai contratti d’opera intellettuale.
Rimane salva la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere i danni per l’inadempimento, per procedere anuovi incarichi.
Art. 10 (Ammontare del corrispettivo)
Per le prestazioni in affidamento l'ammontare complessivo del corrispettivo per onorario e spese convenuto e immodificabile ai sensi dell’articolo 2225 C.C. è pari a € al netto del ribassoeconomico offerto.
I corrispettivi contrattuali (determinati ai sensi del D.M. 17/06/2016 - base di gara - e ribassati secondo quanto offerto in sede di gara), sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi, essi sono stati determinati in sede di procedura di affidamento. L'Affidatario prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell’articolo 2233, secondo comma, del codice civile.
Il ribasso offerto viene applicato ad ogni singola prestazione della parcella, da considerarsi a corpo, posta a base di gara al fine della determinazione dell'importo da liquidare all'affidatario per le proprieprestazioni.
Il suddetto corrispettivo è comprensivo delle spese per:
- trasferte (viaggio, vitto e alloggio per il tempo passato fuori ufficio dal/i soggetto/i incaricato e dalsuo personale di aiuto) e le spese accessorie;
- personale di aiuto o per qualsiasi altro sussidio od opera necessaria all'esecuzione delle attività di cuialla prestazione nella propria sede o fuori sede;
- eventuali rilievi, sopralluoghi, partecipazioni a riunioni e incontri e quant’altro necessario a conseguireil miglior risultato per la prestazione da svolgere;
- costi generali: di bollo, di registro, postali, telefoniche, di scritturazione, di cancelleria, di riproduzione,di redazioni relazioni, disegni, computi, ecc.; per diritti di uffici pubblici o privati;
I corrispettivi indicati sono comprensivi dell’equo compenso dovuto ai sensi dell’articolo 2578 del Codicecivile.
La Stazione Appaltante è estranea ai rapporti intercorrenti tra l’Affidatario e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni lo stesso Affidatario intende o debba avvalersi.
All'Affidatario non spetta alcun compenso aggiuntivo e gli importi come sopra determinati sono insensibili alle eventuali variazioni economiche verificabili in relazione all’eventuale maggior valore economico attribuibile alle opere oggetto di verifica in funzione della progettazione da verificare.
Tutti i corrispettivi devono essere maggiorati del contributo integrativo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell’I.V.A., alle aliquote di legge.
Art. 11 (Modalità di corresponsione del corrispettivo)
La liquidazione del corrispettivo avverrà in seguito al completamento della prestazione.
In caso di ritardo nei pagamenti i crediti sono gravati dagli interessi nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, maggiorato di 4 (quattro) punti percentuali.
I corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato da individuareai sensi del successivo articolo 13.
La liquidazione dei corrispettivi è subordinata:
a) all’accertamento dell’assenza di inadempimenti erariali ai sensi dell’articolo 48-bis del
d.P.R. n. 602 del 1973, come attuato dal d.m. n. 40 del 2008;
b) all’accertamento di inadempimenti contributivi presso le Casse professionali pertinenti e, in caso l'Affidatario abbia dipendenti, anche all’accertamento di inadempimenti contributivi e assicurativi mediante consultazione del DURC;
c) alla presentazione della seguente documentazione:
--- nota onorari e spese delle prestazioni e dei corrispettivi dovuti, in conformità al Contratto;
--- fattura elettronica secondo le vigenti disposizioni fiscali, con indicazione del CIG;
--- indicazione delle modalità di riscossione, completa di codice IBAN del conto dedicato, oppure altro conto dedicato in caso di variazione;
I termini di pagamento non decorrono in caso di presenza delle condizioni ostative o in carenza degli adempimenti.
L'Affidatario rinuncia sin d’ora a qualsiasi corrispettivo a vacazione o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal Contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell’incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi della Stazione Appaltante committente.
Art. 12 (Adeguamento dei corrispettivi)
Non è previsto nessun adeguamento dei corrispettivi contrattuali.
Art. 13 (Tracciabilità dei pagamenti)
Se non già effettuato prima della stipula del presente contratto, ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, l'Affidatario, nonché gli eventuali subappaltatori o titolari di altri rapporti contrattuali ai sensi del precedente articolo 18, devono comunicare alla Stazione Appaltante committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del presente contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per i predetti pagamenti previstinel presente contratto.
Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto:
a) per pagamenti a favore dell'Affidatario, degli eventuali e sub-contraenti, o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione allo stesso contratto, devono avvenire mediante lo strumento del bonifico bancario o postale
sui conti dedicati.
b) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti corrente dedicati, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.
I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP e il CIG.
La violazione delle prescrizioni sopra indicate comporta l’annullabilità del contratto qualora reiterata perpiù di una volta.
Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
Art. 14 (Proprietà legale degli atti progettuali)
In relazione alla proprietà intellettuale di quanto verificato dall'Affidatario, la Stazione Appaltante diviene proprietaria di tutti gli elaborati prodotti dallo stesso ed è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva. I diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile sono compensati all’interno del corrispettivo contrattuale pattuito. Tuttavia la Stazione Appaltante senza il consenso dell'Affidatario non può utilizzare gli atti prodotti per finalità diverse da quelle perseguite con il Contratto o cedere a terzi l’utilizzo di tali atti.
Art. 15 (Riservatezza e coordinamento)
L'Affidatario è tenuto alla riservatezza e al segreto d’ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull’andamento delle procedure.
L'Affidatario è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l’espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.
Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e l’andamento degli uffici e degli organi della Stazione Appaltante; l'Affidatario deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti all’espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo alle Autorità e alle persone fisiche e giuridiche che siano in qualche modo interessate all’oggetto delle prestazioni. Egli deve segnalare tempestivamente per iscritto al RUP qualunque
inconveniente, ostacolo, impedimento, anche solo potenziale, che dovesse insorgere nell’esecuzione del Contratto.
Con la sottoscrizione del Contratto l'Affidatario acconsente che i suoi dati personali resi per la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l’esecuzione siano trattati dalla Stazione Appaltante ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni; egli altresì prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina del predetto decreto legislativo.
Art. 16 (Astensione, incompatibilità, norme comportamentali)
L'Affidatario deve astenersi dalle procedure connesse all’incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente alla Stazione Appaltante tale circostanza. Deve altresì astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti all’incarico in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniale, come quelli derivanti dall’intento di voler assecondare pressionipolitiche.
All'Affidatario, quale affidatario di pubblico servizio, per espressa previsione del presente Contratto, con riferimento all’articolo 2, comma 3, del d.P.R. n. 62 del 2013, si applicano gli obblighi e i doveri comportamentali e di condotta: informazione scritta al RUP di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, con soggetti contrattualizzati con la Stazione Appaltante con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all’incarico;
a) astensione dal prendere decisioni o partecipare all’adozione di decisioni, esprimere pareri o svolgere attività inerenti all’incarico in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, di cui alla lettera a);
b) rispetto delle misure necessarie alla prevenzione degli illeciti; in particolare rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano Anticorruzione e nei relativi atti adottati dalla Stazione Appaltante in attuazione rispettivamente dell’articolo 1, commi 5 e 6, e dell’articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2010;
c) fermo restando l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria, segnalazione al RUP di eventuali situazioni di illecito di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento dell’incarico.
L'Affidatario si impegna a dare comunicazione tempestiva all’Ufficio Territoriale del Governo e all’Autorità giudiziaria eventuali tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei suoi confronti. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456del codice civile.
La Stazione Appaltante si avvale della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti dell'Affidatario, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319- quater, 320, 322- bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale.
Gli obblighi e le condizioni sopra ricorrono anche quando riguardano qualunque professionista con immedesimazione organica nell'Affidatario o con rappresentanza legale o titolare della Direzione tecnica.
Art. 17 (Definizione delle controversie)
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 204 e 205 del Codice dei contratti, qualora vi siano contestazioni scritte circa l’importo dovuto, in seguito ad una variazione delle prestazioni, senza che ciò sia previsto, direttamente o indirettamente, dal presente contratto, il RUP valuta immediatamente l’ammissibilità di massima delle contestazioni, la loro non manifesta infondatezza e l’eventuale imputazione delle responsabilità. Il RUP formula una proposta motivata di accordo xxxxxxx e la trasmette contemporaneamente all'Affidatario e alla Stazione Appaltante. Le disposizioni di cui all’articolo 205 del Codice dei contratti si applicano in quanto compatibili e secondo criteri di analogia.
Anche al di fuori dei casi nei quali è previsto il ricorso all’accordo bonario, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile e in applicazione dell’articolo 208 del Codice dei contratti.
La procedura può essere esperita, in quanto compatibile, anche per le controversie circa l’interpretazione del Contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
Ove non si proceda all’accordo bonario o alla transazione la controversia è devoluta all’autorità giudiziaria presso il Foro di Brescia. Ai sensi dell’articolo 4, comma 14, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, è esclusa la competenza arbitrale.
La decisione sulla controversia è estesa all’entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, decorrono gli interessi nella misura e nei termini riportati nel presente disciplinare.
Nelle more della risoluzione delle controversie l'Affidatario non può rallentare o sospendere le proprie prestazioni o rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante committente.
Art. 18 (Adempimenti legali)
L'Affidatario conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti alla sottoscrizione del contrattoe che, in particolare, rispetto a quando dichiarato in sede di procedura di affidamento:
a) non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti;
b) non sono intervenute le condizioni previste per la risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 27,commi 3, 4 e 5.
Ai sensi dell’articolo 8 del decreto ministeriale n. 263 del 2016, è stata acquisita la prova della regolarità contributiva presso le Casse previdenziali di appartenenza mediante nota prot. in data alla quale sono allegati n. certificati di regolarità contributiva.
È stato altresì acquisito documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (G.U. n. 125 del 1° giugno 2015), prot.
in data attestante la regolarità contributiva dell'Affidatario nei confronti degli enti diversi da quelli di cui al comma 3.
Articolo 19 (Subappalto, prestazioni di terzi, rapporti interni all'Affidatario)
Ai sensi dell’articolo 105, comma 1, secondo periodo, del Codice dei contratti, il Contratto non può essereceduto, a pena di nullità.
Art. 20 (Conferimenti verbali)
L'Affidatario è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente la Stazione Appaltante facendo presente le evenienze o emergenze che si verificano nella conduzione delle prestazioni definite dall’incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione.
L’Affidatario è obbligato, senza ulteriori compensi, a partecipare a riunioni collegiali, indette dalla Stazione Appaltante a semplice richiesta del RUP (R.S.), per un numero di riunioni non superiore a 3 (tre) per ogni singolo livello di verifica oggetto della prestazione per la quale si chiede una riunione.