ACCORDO ATTUATIVO AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A LAVORATORI DISOCCUPATI O COLLOCATI IN CIG
ACCORDO ATTUATIVO AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A LAVORATORI DISOCCUPATI O COLLOCATI IN CIG
A seguito del “Verbale di accordo per l’erogazione di agevolazioni per lavoratori in CIG o che perdono il lavoro nel 2009 ed altre iniziative a sostegno delle famiglie numerose”, siglato tra il Comune di Rimini e CGIL, CISL, UIL confederali di Rimini il 27 gennaio 2009, nel quale si rinviavano ad un successivo protocollo tecnico le modalità applicative del medesimo, si concorda quanto segue:
ART. 1 FINALITA
La finalità del presente accordo è quella di intervenire a favore dei lavoratori colpiti dalla crisi economica, con perdita del proprio lavoro o collocati in cassa integrazione, attraverso la concessione di agevolazioni tariffarie dei servizi scolastici e per l’infanzia, legate al crearsi ed al permanere di tali situazioni.
ART. 2 BENEFICIARI
Beneficiarie del presente accordo sono le famiglie di lavoratori, residenti nel Comune di Rimini, che si trovano, nelle seguenti condizioni:
a. lavoratori disoccupati da almeno due mesi a causa di licenziamento per giusta causa (vedi circolare INPS n. 97 del 04.06.2003 );
b. lavoratori disoccupati da almeno due mesi a causa della scadenza di un precedente contratto di lavoro a termine non rinnovato (compresi i contratti di collaborazione, a progetto e di somministrazione);
c. lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni o sospesi da almeno due mesi e/o interessati da una riduzione dell’orario, pari almeno al 50% del limite contrattuale individuale.
ART. 3 AGEVOLAZIONI
I lavoratori che si trovano nelle situazioni sopra riportate, i cui famigliari utilizzano i servizi scolastici e per l’infanzia erogati dal Comune di Rimini, (nido e scuola per l’infanzia, refezione scolastica nella scuola per l’infanzia, servizi educativi e ricreativi estivi), possono chiedere il ricalcolo delle rette dei relativi servizi tenendo conto della mutata situazione reddituale e secondo le modalità riportate all’art. 4 seguente.
ART. 4 MODALITA’ RICALCOLO TARIFFE
Il ricalcolo delle tariffe in vigore va effettuato in base all’ISEE corrente, calcolato sui redditi 2007, depurato di quote del reddito del lavoratore cosi come convenzionalmente determinate nei limiti sottoindicati:
% Riduzione
Disoccupazione : Senza indennità 100
Disoccupazione ordinaria 60
Indennità di mobilità 40
Sospensione Sett. Artigiani/comm. con ente bilaterale 50
Sett. Artigiani/comm senza ente bilaterale 60
CIG zero ore 35
CIG parziale e contratti di solidarietà 25
CIGS 40
Riduzione dell’orario individuale 50
Il ricalcolo avrà decorrenza dal mese in cui si è verificato l’evento che da diritto al beneficio e comunque in data non anteriore al 1 gennaio 2009 sulla base delle tariffe in vigore per ciascuna fascia di ISEE.
ART. 5 SCUOLE PARITARIE E FUORI COMUNE
I lavoratori che si trovano nelle situazioni di cui all’art. 2 sopra riportate, i cui famigliari frequentino le scuole per l’infanzia paritarie o servizi educativi situati fuori dal territorio comunale, possono chiedere un contributo ad integrazione della retta che sarà calcolato applicando le modalità di cui all’art. 6.
ART. 6 CALCOLO DEL CONTRIBUTO
Il Comune integrerà la retta dovuta direttamente al gestore del servizio e coi seguenti criteri:
1. Per le rette calcolate sulla base dell’ISEE, si applica il ricalcalo dicui agli artt. 3 e 4 e il Comune corrisponderà la differenza fra la nuova retta e la precedente;
2. Per le rette non calcolate sulla base dell’ISEE il Comune corrisponderà le seguenti percentuali:
% Contributo
Disoccupazione : Senza indennità | 70 |
Disoccupazione ordinaria | 40 |
Indennità di mobilità | 25 |
Sospensione Sett. Artigiani/comm. con ente bilaterale 35 | |
Sett. Artigiani/comm senza ente bilaterale | 40 |
CIG zero ore | 25 |
CIG parziale e contratti di solidarietà | 15 |
CIGS | 25 |
Riduzione dell’orario individuale | 35 |
Il contributo sarà erogato dal mese in cui si è verificato l’evento che da diritto al beneficio e comunque in data non anteriore al 1 gennaio 2009 sulla base delle rette non ancora pagate.
ART. 7 FAMIGLIE MONOREDDITO
Per le famiglie monoreddito, il licenziamento, o il mancato rinnovo del contratto a termine dell’unico lavoratore comporta l’esenzione totale delle tariffe dei servizi oggetto del presente provvedimento salvo il ripristino della situazione originaria.
ART. 8 PERDITA DEL REQUISITO ESSENZIALE
Il ripristino della situazione lavorativa per i lavoratori disoccupati ed il ripristino per almeno quattro settimane continuative della situazione lavorativa per i lavoratori interessati da sospensione o riduzione di orario, analoghe a quelle che hanno dato origine alla richiesta di ricalcalo delle tariffe, devono essere comunicate al Comune di Rimini, da parte dei beneficiari, entro 20 giorni dal loro verificarsi a mezzo di raccomandata a.r. e producono, a decorrere dal mese in cui si sono verificate, la immediata sospensione del beneficio concesso e conseguente ripristino delle tariffe precedentemente applicate.
L’eventuale mancata comunicazione di cui ai punti precedenti comporta la restituzione delle somme indebitamente percepite oltre agli interessi legali e fatta
salva ogni responsabilità civile e penale in ordine all’illecita fruizione di agevolazioni e contributi non dovuti.
ART. 9 NORME FINALI
Nei limiti delle risorse disponibili, gli interventi di cui al presente accordo resteranno in vigore, in forma sperimentale, fino al 31 agosto 2009 e saranno oggetto di eventuali revisioni per il periodo settembre – dicembre 2009.
Si concorda che, entro il mese di giugno 2009, il presente accordo sarà oggetto di verifica al fine di introdurre eventuali modifiche a valere sull’anno scolastico 2009/2010.
Rimini, 5 marzo 2009
Letto, approvato e sottoscritto COMUNE DI RIMINI CGIL RIMINI
CISL RIMINI UIL RIMINI