CONVENZIONE PER TIROCINI
CONVENZIONE PER TIROCINI
DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO
(Art. 4, quinto comma, del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 142 del 25/03/1998)
Rep. n.
TRA
L’Università Telematica UNITELMA SAPIENZA – con sede in Roma, X.xx Xxxxxx Xxxxx, 000 00000 Xxxx P.I. 08134851008, d'ora in poi denominata "Università",
E
La Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari
con sede in Sassari, Via Xxxxxxx Xxxxxxx n°26 C.F 02268260904
d'ora in poi denominato "soggetto ospitante" rappresentata legalmente dal Commissario Straordinario, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, nato a Nuoro il 14.07.1963
Premesso
che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, l’Università promuove tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio degli studenti universitari.
Si conviene quanto segue Art. 1
Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 l’AZIENDA/ENTE ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta dellUniversità, ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della L. 196/97.
Art. 2
1. Il tirocinio formativo e di orientamento, non costituisce rapporto di lavoro né collaborazione professionale ad alcun titolo.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dall’Università in veste di responsabile didattico- organizzativo (tutor universitario), e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
• il nominativo del tirocinante;
• i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
• obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
• le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
• gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.
Art. 3
1. L'accesso alle strutture aziendali del soggetto ospitante è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio medesimo.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
• svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
• rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
• mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
• attenersi alle indicazioni fornite dal tutore universitario e dal responsabile aziendale;
• Redigere una relazione finale sull’attività svolta, conformemente allo schema allegato (A)
3. La partecipazione del tirocinante ad attività aziendali fuori sede è consentita previa comunicazione al tutore universitario al fine della tutela assicurativa di cui al successivo art.5.
4. Sono consentite una o più interruzioni temporanee del tirocinio, previo accordo tra il tirocinante e il soggetto ospitante con il consenso del tutore universitario, ferma restando la data di scadenza indicata nel progetto formativo individuale.
5. E’ consentita, inoltre, l’interruzione anticipata definitiva del tirocinio per giustificati motivi, d’iniziativa del tirocinante oppure del soggetto ospitante. Della interruzione anticipata dovrà essere data, da parte del soggetto ospitante, tempestiva comunicazione scritta al soggetto promotore.
6. Tutte le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse, previo accordo tra le parti.
Art. 4
Il soggetto ospitante si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere il soggetto promotore.
Art. 5
1. L’Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero di polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.
Art. 6
Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione della presente Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente
articolo, sono le parti firmatarie del presente accordo. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall’art. 7 D.Lgs. 196 del 30.6.2003.
Art. 7
La presente Convenzione ha la durata di anni 1 (uno) dalla data della firma salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi per iscritto entro 3 mesi dalla scadenza annuale.
Roma,
Per il soggetto promotore Per il soggetto ospitante
Universita’ telematica Azienda Ospedaliero Universitaria
Unitelma Sapienza di Sassari
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx
Direttore Amministrativo Commissario Straordinario