CIG Z902CFAE7F
- OBBLIGHI CONTRATTUALI –
CIG Z902CFAE7F
Articolo 1 Oggetto del contratto 3
Articolo 2 - Caratteristiche tecniche della fornitura e modalità di esecuzione del servizio 3
Articolo 3. Importo a base d’asta 3
Articolo 4. Stipulazione del contratto 3
Articolo 5. Cauzione definitiva 3
Articolo 6. Consegna ed esecuzione del contratto 4
Articolo 7. Manutenzione, riparazioni e revisioni periodiche dell’autovettura – Pneumatici - MANUTENZIONE, RIPARAZIONI E REVISIONI 4
Articolo 8. Coperture Assicurative 6
Articolo 9. Autoveicolo sostitutivo 6
Articolo 10. Restituzione del veicolo 6
Articolo 11. Gestione delle sanzioni amministrative 8
Articolo 12. Obblighi dell’Impresa fornitrice nei confronti dei propri dipendenti 8
Articolo 13. Quinto d’obbligo 8
Articolo 14. Corrispettivo e modalità di pagamento 9
Articolo 15. Domicilio legale 10
Articolo 16. Penali e Risoluzione del contratto 10
Articolo 17. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 11
Articolo 18. Foro competente 11
Articolo 19. Trattamento dei dati personali 11
Articolo 20. Disposizioni finali 12
Articolo 1 Oggetto del contratto
Costituisce oggetto del contratto il noleggio senza conducente di una autovettura, nuova e in perfetto stato, Passat 1.4 TSI Plug-In-Hybrid Passat GTE 160 kW/ 218 CV DSG colore “Grigio Argento riflesso metallizzato” con equipaggiamenti di serie e optional come descritti nella documentazione di gara, nonché i relativi servizi accessori – come appresso analiticamente descritti
- per una durata di 48 mesi dalla consegna e una percorrenza massima nel periodo di noleggio pari a
60.000 Km, in favore dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito “Autorità” o “AGCM”).
Articolo 2 - Caratteristiche tecniche della fornitura e modalità di esecuzione del servizio
Il servizio ha ad oggetto il noleggio senza conducente dell’autovettura Passat 1.4 TSI Plug-In- Hybrid Passat GTE 160 kW/ 218 CV DSG colore “Grigio Argento riflesso metallizzato” con equipaggiamenti di serie e optional analiticamente descritti all’art. 3 del Disciplinare di gara, e con tutte le dotazioni, gli accessori e i servizi richiesti, tutti inclusi e nessuno escluso, come descritti nella documentazione di gara e nella Scheda Tecnica inserita nella piattaforma del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione .
L’Affidatario garantisce l’esatta rispondenza del servizio offerto all’oggetto del contratto.
Articolo 3. Importo a base d’asta
L’importo complessivo del servizio per l’intera durata contrattuale di 48 mesi posto a base d’asta è pari a euro 39.840,00 Iva esclusa, calcolato su un canone mensile di noleggio massimo di euro 830,00 IVA esclusa; il prezzo offerto si intende omnicomprensivo, con tutte le voci incluse e nessuna esclusa, ivi comprese assicurazione e tutte le dotazioni, gli accessori e i servizi richiesti di cui alla documentazione di gara.
Articolo 4. Stipulazione del contratto
L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta dell’Aggiudicatario è vincolante per 180 giorni, dalla scadenza del termine per la sua presentazione.
L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.
Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto avrà luogo per scrittura privata, secondo le “Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione” che si intendono qui integralmente trascritte.
A tal fine, il “Sistema” genera un “Documento di Accettazione” che dovrà essere sottoscritto dal Punto Ordinante e caricato a sistema entro il termine di validità dell’offerta. Il contratto si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il Documento di Accettazione, firmato digitalmente, verrà caricato a Sistema.
Articolo 5. Cauzione definitiva
A garanzia dell’adempimento delle obbligazioni indicate nei documenti contrattuali, nonché a garanzia della regolare esecuzione delle prestazioni e del risarcimento degli eventuali danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi contrattuali l’Operatore economico aggiudicatario, prima dell’affidamento del servizio, dovrà produrre, entro il termine che verrà assegnato dalla Stazione appaltante in sede di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, il documento comprovante l’avvenuta costituzione della cauzione definitiva secondo le modalità e nelle forme di
cui all’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016, pari al 10% dell’importo massimo contrattuale, ovvero pari alla maggiore percentuale di cui al comma 1 della predetta disposizionein caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, fatte salve le riduzioni nei casi previsti dalla medesima normativa.
Resta fermo l’obbligo del Fornitore di procedere alla reintegrazione della cauzione stessa immediatamente, e, comunque, nel termine di 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione, nel caso in cui l’Autorità abbia dovuto valersene, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale.
Articolo 6. Consegna ed esecuzione del contratto
L’Affidatario si impegna a procedere alla esecuzione del contratto in favore dell’Autorità entro 180 giorni consecutivi dalla stipula del contratto, provvedendo alla predisposizione di quanto necessario per il rispetto del suddetto termine.
L’Appaltatore dovrà nominare un proprio Referente, indicando il recapito telefonico diretto e l’indirizzo di posta elettronica. Detto Referente provvederà, per conto dell’Appaltatore a vigilare affinché le prestazioni rese siano qualitativamente e quantitativamente conformi a quanto convenuto nei documenti contrattuali.
Il Fornitore consegnerà il veicolo nel Centro dedicato più vicino alla sede dell’Autorità sita a Roma in xxxxxx X. Xxxxx 0/x (possibilmente entro 20 Km dalla stessa). Il ritiro avverrà da parte del personale dell’Autorità a ciò autorizzato e dello stesso verrà redatto apposito “Verbale di consegna”.
Il giorno prescelto per la consegna dovrà essere previamente comunicato al Referente dell’Autorità dr.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxx presso l’Ufficio Affari Generali e Contratti - tel. 06.85821-557, e-mail: xxxx.xxxxxxxxx@xxxx.xx.
Al momento del ritiro il veicolo dovrà essere dotato di copia del certificato assicurativo, della carta verde, della carta di circolazione e del manuale operativo. Il veicolo dovrà essere dotato di doppie chiavi, chiave master (se prevista), documentazione contenente eventuali codici per avviamenti manuali in emergenza e duplicato del telecomando dell’antifurto (se previsto). L’attrezzatura ed il segnalatore di emergenza dovranno essere a bordo come previsto dal Codice della strada.
La persona incaricata dall’Autorità, all’atto del ritiro, dovrà constatare che il veicolo sia conforme a quanto previsto dagli atti della presente procedura e sottoscriverà, per l’Autorità, il “Verbale di consegna” del Fornitore.
L’Autorità si riserva la facoltà di richiedere l’esecuzione anticipata per motivi di urgenza.
Qualora i risultati fossero giudicati non soddisfacenti, l'Aggiudicatario è tenuto a provvedere agli adeguamenti relativi secondo le indicazioni del Committente. Qualora l'Aggiudicatario si rifiuti di provvedere, l’Autorità potrà valutare l'applicazione delle penali, riservandosi eventualmente di provvedere con altro Operatore economico e imputando i costi all'Aggiudicatario stesso.
Qualora ad insindacabile giudizio dell'Autorità vengano riscontrate gravi inesattezze e inadempienze nell'esecuzione della prestazione, tali da comprometterne la qualità o i tempi di consegna, l'Autorità si riserva di agire ai sensi dell'art. 16 dei presenti Obblighi contrattuali" (Penali e Risoluzione del contratto).
Articolo 7. Manutenzione, riparazioni e revisioni periodiche dell’autovettura – Pneumatici - MANUTENZIONE, RIPARAZIONI E REVISIONI
Sono a totale carico del Fornitore la manutenzione ordinaria e straordinaria del veicolo.
Il Fornitore assicura la presenza, nel Comune di Roma, di un’adeguata rete di “Centri di servizio” (punti di assistenza convenzionati) presso i quali l’autoveicolo noleggiato può fruire degli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, degli interventi di carrozzeria, di assistenza pneumatici o qualsiasi altro intervento risulti necessario nel pieno rispetto delle tempistiche e delle modalità previste nella documentazione di gara. Il Fornitore si impegna a garantire il permanere di tale rete per l’intera durata del contratto, consapevole che il mancato rispetto di detto obbligo rileva ai fini dell’applicazione delle penali e del grave inadempimento contrattuale di cui al successivo articolo16.
Per ciò che concerne la manutenzione ordinaria, il Fornitore si impegna a far effettuare gli interventi entro le 24 ore successive all'ora di consegna presso il Centro di servizio (esclusi sabato, domenica e festivi), a condizione che l’intervento sia stato prenotato con 48 ore di anticipo.
Per gli interventi di manutenzione straordinaria vale lo stesso impegno temporale delle 24 ore, fatti salvi i casi in cui i ricambi originali o equivalenti non siano immediatamente disponibili o il lavoro sia particolarmente complesso. Restano comunque fermi gli obblighi del Fornitore di assegnazione di un veicolo sostitutivo.
In caso di sinistri l’Autorità è tenuta a dare tempestiva comunicazione al Fornitore, pena la nonriparazione da parte dello stesso.
Il Fornitore deve provvedere ad ogni riparazione di carrozzeria per guasti a componenti del veicolo riconducibili alla stessa carrozzeria (serrature, meccanismi alzacristalli, sedili, guarnizioni, ecc.) o per incidenti, passivi o attivi, purché non dovuti ad incuria da parte dell’Autorità.
Il veicolo viene riparato presso i Centri di servizio del Fornitore.
Il Fornitore comunicherà previamente all’Autorità la data e il luogo ove il veicolo dovrà essere condotto per essere sottoposto alle operazioni di controllo dei gas di scarico e, qualora coincidenti, alle previste revisioni periodiche (senza oneri per l’Autorità).
L’Autorità sarà responsabile delle conseguenze derivanti da mancate revisioni, qualora non abbia messo a disposizione il veicolo da sottoporre a revisione.
PNEUMATICI
Per il veicolo oggetto di noleggio, oltre la ruota di scorta, è prevista la fornitura di n. 8 pneumatici totali, inclusi quelli in dotazione all’autoveicolo al momento della consegna.
Eventuali ulteriori esigenze relative al numero massimo di pneumatici per i veicoli saranno oggetto di accordo col Fornitore.
Il Fornitore è tenuto a sostituire il treno di pneumatici (4 pneumatici) ogni qualvolta il veicolo abbia percorso 40.000 chilometri in più rispetto alla percorrenza registrata al momento della precedente sostituzione dei pneumatici. Gli pneumatici forniti in sostituzione dovranno essere della stessa misura e codici di carico e velocità di quelli originali.
Il Fornitore è tenuto inoltre alla sostituzione degli pneumatici, entro i limiti sopra riportati, anche prima del raggiungimento dei 40.000 chilometri quando questi siano usurati oltre i limiti minimi previsti dalla legge, danneggiati per fatti accidentali o comunque quando il loro stato non renda sicuro l’uso del veicolo.
In ogni caso, l’Autorità potrà sempre usufruire dei suddetti quantitativi durante la durata contrattuale, previa richiesta esplicita da parte dell’Autorità medesima.
È ammesso che il Fornitore sostituisca solo parzialmente il treno completo. In questo caso è ammessa la sostituzione solo per singolo asse e i due pneumatici nuovi dovranno essere della stessa
marca, misura, codici e disegno simile a quelli dell’altro asse. Dovranno essere sostituiti entrambi gli pneumatici, qualora fosse necessario il cambio di uno solo e quello non sostituito sullo stesso asse non fosse compatibile per usura con quello nuovo.
L’Autorità potrà richiedere al Fornitore di montare pneumatici invernali; questi sarà tenuto a fornirli ai costi in linea con le migliori condizioni di mercato.
Nel caso in cui nel corso del contratto sia stato esaurito il numero massimo degli pneumatici in sostituzione, l’Autortà sarà tenuta a sostituire a proprie spese gli pneumatici, qualora questi abbiano un battistrada inferiore a quanto previsto dalla legge o comunque quando il loro stato non rendesse sicuro l’uso del veicolo.
Articolo 8. Coperture Assicurative
Il Fornitore dovrà contrarre a proprio carico le polizze assicurative per l’intera durata del noleggio, fatti salvi i casi di autoassicurazione, ove consentiti per legge (ove il rischio sarà assunto in proprio dal Fornitore).
Il Fornitore dovrà, altresì, fornire l’autoveicolo oggetto di noleggio e le eventuali vetture sostitutive o in preassegnazione obbligatoria muniti delle coperture assicurative obbligatorie per legge relativamente a:
1. Responsabilità civile verso i terzi;
2. Responsabilità Civile dei Trasportati;
3. Guasti accidentali (Kasko);
4. Incendio, furto totale e parziale dell’autoveicolo, compresa l’autoradio o altre apparecchiature se già installate dal Fornitore al momento della consegna;
5. Copertura dei rischi derivanti da eventi socio-politici, eventi naturali, atti vandalici, rapina, rottura cristalli;
6. Copertura assicurativa dei rischi di lesioni permanenti o decesso dei conducenti. Per la RCA la franchigia massima ammessa è di € 150,00.
Articolo 9. Autoveicolo sostitutivo
Il noleggio comprende la fornitura, senza alcun costo aggiuntivo per l’Autorità, di un veicolo sostitutivo della stessa fascia e con caratteristiche simili, nei seguenti casi:
i. quando per la riparazione sia previsto un fermo tecnico superiore alle 8 ore lavorative;
ii. per furto dell’autoveicolo noleggiato;
iii. quando, anche a seguito della riparazione, l’autoveicolo non funzioni o funzioni in modo da non garantire la sicurezza del conducente;
iv. per danno grave dell’autoveicolo che renda antieconomica la riparazione per il Fornitore.
Articolo 10. Restituzione del veicolo
Il veicolo sarà riconsegnato dall’Autorità - alla scadenza naturale del contratto o in qualsiasi altro caso di risoluzione o recesso unilaterale anticipato - presso la sede originaria di consegna (o in sede diversa se previamente concordato con il Fornitore) e nelle condizioni in cui è stato ricevuto in noleggio, salvo il “normale stato di usura” (come infra specificato).
L’Autorità dovrà essere contattata dal Fornitore almeno 30 giorni solari prima della scadenza naturale del contratto, per fissare un appuntamento per la restituzione.
È previsto un periodo di tolleranza di 20 giorni solari (franchigia) per la restituzione del veicolo a fine contratto.
Nel caso in cui usufruisca di tale periodo di tolleranza, l’Autorità è comunque tenuta al pagamento della quota di canone relativa al periodo intercorrente tra la data prevista e quella effettiva di riconsegna.
In sede di restituzione del veicolo, sarà accertata, mediante redazione da parte del personale incaricato dall’Autorità in contraddittorio con il Fornitore, di un apposito “Verbale di chiusura” sul quale verranno annotati il computo finale della percorrenza e gli eventuali danni materiali visibili non riconducibili al normale stato d’usura.
Percorrenza: qualora si riscontri a fine servizio uno scostamento in più o in meno rispetto alla percorrenza contrattuale prevista, si applicherà un rimborso, alle rispettive parti, calcolato utilizzando la seguente formula:
P = [(0,30 x Canone x N) / km]
dove:
P = costo per Km in eccesso (+) o in difetto (-); 0,30 = coefficiente di abbattimento;
Canone = canone noleggio mensile imponibile; N = durata noleggio espressa in mesi;
Km = il chilometraggio annotato sul verbale di chiusura.
Stato d’uso: per “normale stato di usura” si intende: appropriato utilizzo del veicolo che comporti degrado dello stesso senza presentare rotture, alterazioni di parti, incuria di conservazione. A titolo meramente esemplificativo e non limitativo, sono di seguito evidenziate alcune differenziazioni di massima tra “normale usura” e “danno”.
NORMALE USURA | DANNO |
Vernice opacizzata | Ammaccature, abrasioni e rigature su carrozzeria |
Fanaleria opacizzata | Fanaleria rotta |
Guarnizioni non più a tenuta | Guarnizioni tagliate o rinsecchite |
Selleria xxxx | Xxxxxxxx interna tagliata |
Paraurti con leggere abrasioni; punti ruggine; lievi rigature in prossimità di blocchetti di chiusura porte e vani maniglie | Particolari mancanti: sigle, rivestimenti interni, fanaleria, etc. |
Aloni scuri in prossimità di maniglie alzavetro, apertura porte, interruttori ed organi di uso | Strumentazioni fuori uso, parabrezza scheggiato |
Cerchi ruota arrugginiti | Cerchi ruota deformati |
In caso di mancata dichiarazione di congruità da parte dell’Autorità, verrà nominato di comune accordo con il Fornitore, un perito, iscritto all'albo dei periti, il cui giudizio sarà insindacabile.
Articolo 11. Gestione delle sanzioni amministrative
Con l’invio del documento di stipula, a seguito della consegna dell’autovettura, l’Autorità manleva espressamente il Fornitore dall’onere del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da illeciti amministrativi (ai sensi del Codice della Strada e delle relative norme di attuazione) per violazioni derivanti da comportamento del conducente in capo al quale rimane la responsabilità dell’eventuale sinistro.
Qualora, in attuazione di quanto previsto all’art. 94, comma 4-bis, del Codice della Strada, le sanzioni amministrative vengano notificate direttamente dalle Autorità Competenti all’Amministrazione, la stessa provvederà al pagamento delle stesse senza il tramite del Fornitore. Eventuali sanzioni che dovessero essere invece notificate al Fornitore, non saranno da questi pagate ma saranno respinte alle Autorità competenti per territorio. Saranno a carico dell’Autorità gli eventuali costi della trasmissione nel limite massimo di 10 Euro e gli eventuali oneri eccedenti, dovuti a mancati o ritardati pagamenti.
L’Autorità provvederà, nei termini di legge, al relativo pagamento esonerando il Fornitore da qualsiasi incombenza in tal senso.
È onere dell’Autorità provvedere a richiedere agli uffici competenti, sin dalla data di inizio del noleggio, il rilascio dei permessi di transito (es. esonero divieto di transito in Zone a Traffico Limitato, etc.) che si rendessero necessari.
Il Fornitore sarà sollevato da qualsiasi responsabilità o costo dovuto dalla mancata comunicazione di tale richiesta.
Articolo 12. Obblighi dell’Impresa fornitrice nei confronti dei propri dipendenti
L’Affidatario si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla categoria 1e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
L’Affidatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli adempimenti verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l’operatore economico fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali quanto disposto dal d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
Articolo 13. Quinto d’obbligo
Qualora nel corso di esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione dell’entità delle prestazioni richieste, l’impresa fornitrice sarà obbligata ad eseguire le stesse alle medesime condizioni, prezzi e patti previsti nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell’importo dell’appalto, senza diritto ad alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Oltre questo limite l’impresa avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto.
Articolo 14. Corrispettivo e modalità di pagamento
Il corrispettivo dovuto al Fornitore dall’Autorità per la prestazione dei servizi oggetto del contratto è indicato nell’Offerta Economica e verrà pagato per tutta la durata del contratto di noleggio mediante il canone mensile offerto in gara, a decorrere dal giorno successivo a quello del ritiro del veicolo da parte del personale indicato dall’Autorità medesima.
Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il canone mensile offerto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, pportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
Il corrispettivo si riferisce alla prestazione resa a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
L’Autorità all’avvio del contratto a seguito di consegna del veicolo risultante da apposito verbale, verificata la regolarità contributiva, corrisponderà il canone mensile offerto dall’Aggiudicatario per il noleggio senza conducente in favore dell’Autorità dell’autovettura oggetto del contratto, come sopra dettagliata, entro 30 giorni dal ricevimento di ciascuna fattura da emettersi con cadenza mensile posticipata.
Il pagamento verrà effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato risultante da apposita comunicazione, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità ai sensi dell’art. 3, comma 7 della legge n.136/2010 e s.m.i., da indicare nella fattura medesima.
Ciascuna fattura recante la dicitura: “Noleggio auto ibrida” dovrà essere intestata a: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, indicare oltre al CIG Z902CFAE7F il codice di riferimento UAGEC1077 e, ai sensi di quanto previsto dalla Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214 e dal Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, dovrà essere emessa in formato elettronico ed inoltrata esclusivamente attraverso il Sistema di Interscambio (SDI).
La fattura non sarà mandata in pagamento e la sua ricezione non sarà idonea a far decorrere il predetto termine, qualora non risponda alle prescrizioni normativamente definite o non riporti i dati necessari per identificare le prestazioni eseguite, nonché le coordinate bancarie complete. Si precisa che l’Autorità opera in regime di split payment di cui all’art.17-ter DPR n. 633/1972, come introdotto dalla Legge n.190/2014 e x.x.x.Xx particolare, si precisa che costituiranno causa di formale rifiuto delle fatture elettroniche, esercitato attraverso il Sistema di Interscambio (SDI):
a) la mancata indicazione del CIG, ove esso sia previsto e indicato nel contratto;
b) l’inserimento di dati obbligatori in campi non appropriati (anche se i dati sono formalmente corretti);
c) l’indicazione di un importo totale errato in quanto non corrispondente al riparto tra le varie linee;
d) l’applicazione dell’imposta di bollo sulle fatture esenti da IVA (ai sensi dell’art. 16-bis del
R.D. n. 2440/1923 l’Agcm non è, infatti, tenuta a corrispondere il relativo importo);
e) l’emissione di fatture prima della regolare esecuzione delle prestazioni pattuite o con cadenza difforme da quella indicata;
f) indicazione di una data di emissione antecedente a quella dell’invio tramite Sistema di Interscambio (SDI), con conseguente scadenza difforme da quella di legge (30 giorni dalla data di ricezione delle fatture elettroniche).
Il termine per il pagamento è, inoltre, sospeso allorché l’Autorità comunichi la necessità di apportare rettifiche al documento contabile e riprende a decorrere dal momento in cui la stessa Autorità riceverà il documento rettificato o la nota di credito corrispondente.
Articolo 15. Domicilio legale
L’Affidatario ha l’obbligo di eleggere un domicilio legale per l’esecuzione del contratto, che sarà precisato nel contratto stesso.
Essa ha altresì l’obbligo di comunicare le variazioni del predetto domicilio.
In mancanza, le conseguenze del ritardo nell’esecuzione del servizio, dipendenti dal mancato tempestivo recapito della corrispondenza, saranno a carico dell’Affidatario.
Articolo 16. Penali e Risoluzione del contratto
Qualora l’Autorità riscontri il mancato rispetto, per qualsiasi motivo, del termine massimo stabilito per la consegna dell’autovettura, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo verrà applicata una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale. Analogamente, laddove si riscontri che il servizio non sia espletato nei termini previsti, ovvero nella sua interezza o non sia conforme a quanto previsto nella documentazione di gara, le irregolarità o manchevolezze accertate saranno immediatamente segnalate perché provveda a sanare immediatamente la situazione. In caso di perdurare dell’inadempienza, sarà applicata una penale pari all’1 per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo nell’adeguamento agli obblighi contrattuali.
Ai fini dell’applicazione delle penali, l’Autorità provvederà, in forma scritta a contestare all’Appaltatore (presso il domicilio eletto ed indicato nella dichiarazione resa in sede di gara) le inadempienze riscontrate. L’Appaltatore potrà, ove lo ritenga opportuno e/o necessario, far pervenire all’Autorità le proprie deduzioni nel termine massimo di 7 (sette) giorni solari dal ricevimento della contestazione stessa. Qualora, a giudizio dell’Autorità, dette deduzioni non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali come sopra previste.
L’ammontare complessivo delle penalità applicate non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell’importo contrattuale.
Ferme le ipotesi di risoluzione espressamente contemplate nel presente documento, il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, entro un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della contestazione.
L’Autorità potrà, inoltre, chiedere la risoluzione del contratto al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
a) grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate ai sensi del presente articolo;
b) perdita da parte dell’appaltatore dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice, ovvero dei requisiti professionali per l’espletamento dell’appalto;
c) inadempimento agli obblighi di tracciabilità previsti dal presente documento;
e) violazione degli obblighi di riservatezza indicati dal presente documento;
f) ammontare delle penali superiore al 10% dell’importo contrattuale.
L'Autorità si riserva, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1456 c.c., la facoltà di risolvere il contratto in qualunque momento, previa comunicazione da inviare a mezzo PEC, qualora le disposizioni prese ed i mezzi applicati per l'espletamento del
servizio oggetto del contratto non corrispondano alle condizioni stabilite nelle premesse, lo stesso sia erogato in modo qualitativamente non sufficiente, si siano verificate delle irregolarità, frodi e negligenze in genere, nei casi di sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse.
Articolo 17. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
Inoltre, ai sensi dell'art. 3 comma 7 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, l'operatore economico deve comunicare all'Autorità :
• gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
• le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
• ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti "dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica" (cfr. articolo 3, comma 7 come modificato dall'articolo 7, comma 1, lett. a), n. 6 del d.l. n. 187/2010).
La comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.
L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'art. 3 comma 7 della legge 13 agosto 2010, n. 136, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro ( art. 6, comma 4, della legge n. 136/2010).
Articolo 18. Foro competente
In caso di controversie non componibili in sede extragiudiziale, il foro competente sarà quello di Roma.
Articolo 19. Trattamento dei dati personali
Informativa privacy, ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
1. Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Xxxxxx X. Xxxxx x. 0X, 00000, Xxxx; email-PEC: xxxxxxxxxx.xxxx@xxx.xxxx.xx; Centralino: x00 00000000 (di seguito Autorità).
2. Tipologia di dati
L’Autorità raccoglie e tratta i dati personali forniti dal Fornitore, come ad esempio quelli relativi ai dipendenti o incaricati nell'ambito del rapporto contrattuale.
3. Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati dall’Autorità per l'esecuzione degli obblighi derivanti dai rapporti negoziali in essere fra le parti, anche nella fase precontrattuale; per la tutela giurisdizionale dei diritti contrattuali; per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla norme di legge. Sono incluse finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
Il conferimento dei dati è strettamente funzionale allo svolgimento di tali attività. Il mancato conferimento di dati comporterà l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale.
4. Modalità del trattamento
I dati personali verranno trattati nei modi e nei limiti necessari al perseguimento di dette finalità in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati, cui potranno accedere gli incaricati al trattamento dei dati. Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi o strumentali necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra.
Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati personali.
5. Periodo di conservazione dei dati
I dati personali saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
6. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
In relazione alle finalità indicate al punto 2, i dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici in adempimento di obblighi normativi, alle banche per la gestione d’incassi e pagamenti, a società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali, ai subappaltatori impegnati in attività connesse all'esecuzione del contratto, ai fornitori di servizi cloud o IT (in qualità di responsabili esterni del trattamento) ed ai soggetti privati che vi abbiano interesse in applicazione della disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi. I medesimi dati possono essere diffusi sul sito istituzionale dell’Autorità (xxx.xxxx.xx) nei limiti consentiti dalla legge e dai regolamenti.
I dati potranno essere trasferiti in Paesi al di fuori dello spazio economico europeo nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.
7. Diritti dell’interessato
Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. GDPR).
L'apposita istanza è presentata al Responsabile della protezione dei dati presso l’Autorità (Autorità Garante della concorrenza e del mercato - Responsabile della Protezione dei dati personali, Xxxxxx X. Xxxxx x. 0X, 00000, Xxxx, email: xxx@xxxx.xx).
Gli interessati possono proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o adire le opportune sedi giudiziarie (artt. 77 e ss. DGPR).
Articolo 20. Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente documento e dagli altri documenti di gara si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia ed a quelle del regolamento disciplinaFntierml’aauttoondoimgiitaaclmonetanbtiele da
dell’Autorità, nonché alla disciplina ed alle condizioni di cui alle Regole del Sistema di e-
procurement.
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XXXXXXXX XXXXXXXXXX MARCH
CN = ROCCHIETTI MARCH ANNALISA
O = NON PRESENTE C = IT
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del vigente Codice Civile, la Società dichiara di accettare specificatamente gli artt. 2, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 18 e 19 del presente documento.
(Timbro e Firma del Legale Rappresentante)
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