RELAZIONE
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 9.7.2024
COM(2024) 287 final 2024/0162 (NLE)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo di attuazione (2024-2029) dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau
1. CONTESTO DELLA PROPOSTA
• Motivi e obiettivi della proposta
L'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau è entrato in applicazione il 15 aprile 2008. L'accordo è tacitamente rinnovabile ed è pertanto ancora in vigore.
Il precedente protocollo di attuazione dell'accordo, di durata quinquennale, è entrato in applicazione il 15 giugno 2019 ed è scaduto il 14 giugno 2024. Il 14 febbraio 2024 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati per un nuovo protocollo (di seguito, "nuovo protocollo") dell'accordo.
Sulla base delle direttive di negoziato pertinenti1, la Commissione ha condotto negoziati con la Guinea-Bissau ai fini della conclusione di tale nuovo protocollo di attuazione. L'obiettivo è consentire ai pescherecci dell'Unione di accedere alla zona di pesca della Guinea-Bissau e di pescarvi specie demersali (crostacei, cefalopodi e pesci), piccoli pelagici e tonnidi e specie affini. Al termine di tali negoziati, il 16 maggio 2024 è stato siglato un nuovo testo del protocollo di attuazione. Il nuovo protocollo copre un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di applicazione provvisoria fissata all'articolo 19.
Scopo del nuovo protocollo è concedere possibilità di pesca ai pescherecci dell'Unione nelle zone di pesca situate nelle acque della Guinea-Bissau, conformemente ai pareri scientifici e alle raccomandazioni del comitato scientifico misto e delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) competenti, in particolare la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT). Il nuovo protocollo prevede le possibilità di pesca seguenti:
– pescherecci da traino congelatori per la cattura di pesci e cefalopodi: 3 500 TSL all'anno;
– pescherecci da traino congelatori per la cattura di xxxxxxxxxx: 3 700 TSL all'anno;
– pescherecci da traino per la cattura di piccoli pelagici: 0 tonnellate all'anno:
– 28 tonniere congelatrici con reti a circuizione e pescherecci con palangaro;
– 13 tonniere con lenze e canne;
e navi d'appoggio conformemente alle risoluzioni pertinenti dell'ICCAT.
Per i piccoli pelagici le possibilità di pesca sono espresse sotto forma di totali ammissibili di catture (TAC) e sono fissate a 0 tonnellate a causa delle riserve sollevate circa lo stato degli stock e dello scarso utilizzo delle possibilità di pesca previste per tali specie nel protocollo precedente.
Il nuovo protocollo mira anche a rafforzare la cooperazione tra l'Unione e la Guinea-Bissau attuando il quadro di partenariato dell'accordo per lo sviluppo di una politica di pesca
1 Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati a nome dell'Unione europea per la conclusione di un protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (rif. 6007/24 + ADD 1, approvata dal Coreper, parte prima, del 14.2.2024), xxxxx://xxxx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx/xxx/xxxxxxxx/XX-0000-0000-XXXX/xx/xxx.
sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nelle acque della Guinea- Bissau, nell'interesse di entrambe le parti.
È opportuno stabilire il criterio di ripartizione delle suddette possibilità di pesca fra gli Stati membri.
• Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
Obiettivo principale del nuovo protocollo dell'accordo è fornire un quadro aggiornato che tenga conto delle priorità della politica comune della pesca (PCP) e della sua dimensione esterna. In questo modo esso contribuirà a proseguire e rafforzare il partenariato strategico tra l'Unione europea e la Guinea-Bissau.
Il nuovo protocollo prevede possibilità di pesca per i pescherecci dell'Unione basandosi sui migliori pareri scientifici disponibili e sulle raccomandazioni formulate dal comitato scientifico misto, dall'ICCAT e dal Copace. Le misure di gestione adottate dall'ICCAT figurano anche nelle disposizioni pertinenti della PCP applicabili alla zona ICCAT, in particolare quelle del regolamento che fissa le possibilità di pesca2.
• Coerenza con le altre normative dell'Unione
La negoziazione di un nuovo protocollo dell'accordo s'iscrive nel quadro dell'azione esterna dell'Unione nei confronti dei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e tiene conto, in particolare, degli obiettivi dell'Unione in materia di rispetto dei principi democratici e dei diritti umani.
2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
• Base giuridica
La base giuridica è l'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che dispone che il Consiglio adotti, su proposta della Commissione, le misure relative alla ripartizione delle possibilità di pesca.
• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
La proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione europea di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), TFUE. Il principio di sussidiarietà, pertanto, non si applica.
• Proporzionalità
La proposta è commisurata all'obiettivo di istituire un contesto di governance giuridica, ambientale, economica e sociale per le attività di pesca condotte dai pescherecci dell'Unione nelle acque dei paesi terzi, come stabilito all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca. Essa è conforme a tali disposizioni e a quelle in materia di assistenza finanziaria ai paesi terzi di cui all'articolo 32 del medesimo regolamento.
2 GU L 28 del 31.1.2023, pag. 1. Cfr. Sezione 3 e allegato ID.
3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
• Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
Nel 2023 la Commissione ha commissionato a un consulente indipendente uno studio di valutazione retrospettiva e prospettica3. Sulla base di tale studio, la Commissione ha quindi effettuato una valutazione ex post del protocollo di attuazione in vigore e una valutazione ex ante delle possibili opzioni future. Le conclusioni delle valutazioni ex post ed ex ante sono riportate in un documento di lavoro dei servizi della Commissione4.
Nella valutazione ex post figurante nel documento di lavoro, la Commissione ha concluso che, nel complesso, l'attuale protocollo di attuazione è stato efficace nel conseguire i suoi obiettivi, con margini di miglioramento in alcuni settori. A questo riguardo, la flotta dell'Unione continua ad essere interessata ad accedere alle zone di pesca della Guinea-Bissau per attuarvi strategie di sfruttamento nell'ambito di un quadro pluriennale; di qui la necessità di allineare in una certa misura le possibilità di pesca e il tasso di utilizzo ad essa applicabili. Per quanto riguarda la componente relativa al sostegno settoriale, la Commissione ha concluso che i fondi destinati a tale sostegno hanno contribuito i) a rafforzare il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza delle attività di pesca e ii) a migliorare la governance degli oceani nella Guinea-Bissau e nella regione.
Nella valutazione ex ante del documento di lavoro, la Commissione ha concluso che è nell'interesse sia dell'UE che della Guinea-Bissau negoziare un nuovo protocollo di attuazione, apportando alcuni adeguamenti. Per quanto riguarda la Guinea-Bissau, negoziare un nuovo protocollo di attuazione garantirà una cooperazione continua con l'Unione ai fini del rafforzamento della governance degli oceani attraverso i fondi assegnati al sostegno settoriale specifico nell'ambito di un quadro pluriennale.
Per l'Unione è importante mantenere uno strumento che consenta una stretta cooperazione settoriale con un paese che è un suo importante partner, le fornisce prodotti della pesca, ha interessi sulla scena internazionale e dispone di zone di pesca di interesse per la flotta dell'Unione.
• Consultazioni dei portatori di interessi
Nell'ambito della valutazione di cui sopra la Commissione ha consultato gli Stati membri, rappresentanti dell'industria e organizzazioni internazionali della società civile, oltre all'amministrazione responsabile della pesca e a rappresentanti della società civile della Guinea-Bissau. Da tutte le consultazioni risulta che è nell'interesse dell'Unione e della Guinea-Bissau mantenere uno strumento che consenta una cooperazione settoriale approfondita, con possibilità di finanziamento pluriennale per la Guinea-Bissau, ed è
3 Commissione europea, direzione generale degli Affari marittimi e della pesca, POSEIDON, Évaluation rétrospective et prospective du protocole de mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche entre l'Union européenne et la République de Guinée-Bissau – Rapport final (Valutazione retrospettiva e prospettica del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Guinea-Bissau – Relazione finale), Ufficio delle pubblicazioni dell'UE, 2023, xxxxx://xxxx.xxxxxx.xx/xxx/00.0000/000000.
4 Documento di lavoro dei servizi della Commissione, Evaluation to the Protocol to the Fisheries Partnership Agreement between the European Union and Guinea-Bissau (Valutazione del protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Guinea-Bissau), xxxxx://xxx- xxx.xxxxxx.xx/xxxxx-xxxxxxx/XX/XXX/?xxxxXXXXX:00000XX0000.
nell'interesse degli armatori dell'Unione mantenere l'accesso a un'importante zona di pesca mediante un accordo in questo settore.
• Assunzione e uso di perizie
La Commissione si è avvalsa di un consulente indipendente per le valutazioni ex ante ed ex post, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 31, paragrafo 10, del regolamento
n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca.
4. INCIDENZA SUL BILANCIO
Nessuna.
5. ALTRI ELEMENTI
• Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
La presente procedura è avviata parallelamente a quelle riguardanti la proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau e la proposta di decisione del Consiglio relativa alla sua conclusione. Il presente regolamento si applicherà non appena le attività di pesca saranno possibili nell'ambito dell'accordo, vale a dire alla data di applicazione provvisoria del protocollo.
2024/0162 (NLE)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo di attuazione (2024-2029) dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue:
(1) L'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau1 (di seguito, "accordo"), approvato mediante il regolamento (CE) n. 241/2008 del Consiglio del 17 marzo 20082, è entrato in vigore il 15 aprile 2008, è tacitamente rinnovabile e resta in vigore. Il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo è giunto a scadenza il 14 giugno 2024.
(2) Il 14 febbraio 2024 il Consiglio ha adottato una decisione3 che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica di Guinea-Bissau (di seguito, "Guinea-Bissau") per la conclusione di un nuovo protocollo di attuazione dell'accordo.
(3) La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione europea (di seguito, "Unione"), un nuovo protocollo di attuazione di tale accordo di partenariato (di seguito, "protocollo"). Al termine dei negoziati, il protocollo è stato siglato il 16 maggio 2024.
(4) A norma della decisione (UE) 2024/... del Consiglio4 il protocollo è stato firmato il […], con riserva della sua conclusione in data successiva, e si applicherà in via provvisoria a decorrere da quel momento conformemente all'articolo 19 del protocollo.
(5) È opportuno che le possibilità di pesca previste dal protocollo, stabilite nel rispetto dei pareri scientifici e delle raccomandazioni del comitato scientifico misto e conformemente alle raccomandazioni e alle risoluzioni adottate dalla Commissione
1 GU L 342 del 27.12.2007, pag. 5.
2 Regolamento (CE) n. 241/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (GU L 75 del 18.3.2008, pag. 49).
3 Decisione (UE) del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati a nome dell'Unione europea per la conclusione di un protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (rif. 6007/24 + ADD 1, approvata dal Coreper, parte prima, del 14.2.2024): xxxxx://xxxx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx/xxx/xxxxxxxx/XX-0000-0000-XXXX/xx/xxx.
4 Decisione (UE) 2024/… del Consiglio, del … 2024, relativa a … (GU C […] del […], pag. […]).
internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, siano ripartite tra gli Stati membri per l'intero periodo di applicazione del protocollo stesso.
(6) Le suddette misure sono urgenti viste l'importanza economica delle attività di pesca dell'Unione nella zona di pesca della Guinea-Bissau e la necessità di ridurre il più possibile l'interruzione di tali attività. Il protocollo si applicherà pertanto in via provvisoria a decorrere dalla data della sua firma per consentire quanto prima le attività di pesca dei pescherecci dell'Unione. È quindi opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Possibilità di pesca
Le possibilità di pesca stabilite a norma del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (di seguito, "protocollo") sono ripartite come segue tra gli Stati membri, conformemente agli articoli 2 e 3 del presente regolamento, per tutta la durata di applicazione del suddetto protocollo.
Articolo 2
Specie demersali
Le possibilità di pesca per le specie demersali sono ripartite tra gli Stati membri come segue:
(a) pescherecci da traino congelatori per la cattura di xxxxxxxxxx: Spagna: 2 500 TSL;
Grecia: 140 TSL;
Portogallo: 1 060 TSL;
(b) pescherecci da traino congelatori per la cattura di pesci e cefalopodi: Spagna: 2 900 TSL;
Grecia: 225 TSL;
Italia: 375 TSL.
Articolo 3
Specie altamente migratorie
Le possibilità di pesca per le specie altamente migratorie, quali definite all'articolo 4, lettera b), del protocollo, sono ripartite come segue:
(a) tonniere congelatrici con reti a circuizione e pescherecci con palangaro di superficie: Spagna: 14 unità;
Francia: 12 unità;
Portogallo: 2 unità;
(b) tonniere con lenze e canne:
Spagna: 10 unità;
Francia: 3 unità.
Articolo 4
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal [inserire la data della firma del protocollo].
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio Il presidente