PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE
PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE
n° 54 del 3/11/2021
Oggetto: Autorizzazione ad indire gara, con la forma della procedura aperta, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. sss), dell’art. 60 e dell’art. 122 D.Lgs. 50/2016, per l’individuazione di un’agenzia per il lavoro, ex art. 4 D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, con la quale stipulare un Accordo Quadro ex art. 54 del D.Lgs. 50/2016 per la somministrazione a tempo determinato di Operatori di Esercizio (Autisti), della durata di 24 mesi dalla data di stipula, da esperire con il sistema dell’e-Procurement.
Premesso che
la Direzione Personale ha espresso la necessità di avere a disposizione uno strumento contrattuale per la fornitura di somministrazione di lavoro a tempo determinato di Operatori di Esercizio (Autisti) allo scopo di far fronte ad esigenze straordinarie di natura organizzativa/produttiva che non possano essere soddisfatte con il personale in servizio;
trattandosi di uno strumento volto a realizzare la flessibilità del lavoro per esigenze di natura straordinaria, la somministrazione interesserà un numero di risorse variabile in relazione ai fabbisogni contingenti; Atac quindi non assumerà alcun obbligo ad assicurare un valore minimo di fornitura e non sarà, pertanto, vincolata ad alcun minimo contrattuale;
l’affidamento comprenderà l’attività di ricerca, selezione, formazione, gestione giuridica e sostituzione dei somministrati e dovrà essere svolta nel rispetto della vigente normativa e di quanto previsto dal Capitolato Speciale;
nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente (Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 -Capo IV):
- il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori sarà esercitato da ATAC visto che il lavoratore svolge la propria attività nell'interesse e sotto la direzione ed il controllo dell'impresa utilizzatrice;
- il potere disciplinare è riservato all’Agenzia, alla quale ATAC comunicherà gli elementi che formano oggetto della contestazione disciplinare;
- la retribuzione sarà versata direttamente dall’Agenzia e a questa rimborsata da ATAC, oltre agli oneri previdenziali;
fermo restando il diritto del lavoratore somministrato ad un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore ai suoi pari mansione, il trattamento retributivo sarà quello previsto dal vigente CCNL e dalla contrattazione di secondo livello;
per ottemperare quanto prima alle necessità di cui sopra, la Direzione Personale ha richiesto di attivare una procedura di gara finalizzata ad individuare una società di somministrazione per la fornitura di operatori di esercizio (Autisti) attraverso la stipula di un Accordo Quadro ex art. 54 del D.Lgs. 50/2016 con un solo operatore economico, come definito nell’art. 3, comma 1 lett. iii, del D.Lgs. n. 50/2016, per una durata di 24 mesi dalla data di stipula dell’accordo quadro stesso e un numero massimo di 146.250 ore lavorative da somministrare;
la scelta dello strumento dell’Accordo Quadro deriva dall’impossibilità di determinare con precisione il numero effettivo di Operatori di Esercizio necessari e delle ore lavorative che verranno richieste;
l’Accordo Quadro non prevede al momento contratti applicativi definiti, in quanto l’effettivo impegno di spesa è subordinato al nascere dell’esigenza legata all’esercizio;
tale scelta risulta essere coerente con la natura dell'accordo quadro quale contratto “normativo”, dal quale discendono non già obblighi esecutivi e neppure un obbligo a contrarre, bensì l’unico obbligo, nel caso in cui l’amministrazione si determini a contrarre, di applicare al futuro contratto (o alla serie di futuri contratti) le condizioni contrattuali predefinite nell’accordo quadro;
qualora alla scadenza del periodo contrattuale, Atac non abbia portato a compimento l’intero programma, rimane escluso per l’Aggiudicatario il riconoscimento di qualsiasi somma a titolo di spese sostenute e/o mancato guadagno e/o indennizzo, salvo il diritto al pagamento delle sole prestazioni effettivamente eseguite;
la presente procedura di gara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, non viene suddivisa in lotti funzionali in quanto le prestazioni oggetto del contratto fanno parte di un'unica tipologia di acquisto e sono funzionalmente connesse da un punto di vista tecnico;
gli aspetti procedurali di gara e i contenuti non tecnici del Capitolato Speciale sono stati oggetto di concertazione con la Struttura Acquisti, ciascuna per la propria competenza, vista la complessità delle tematiche sottese all’appalto di che trattasi;
il capitolato nella sua versione definitiva è stato trasmesso alla struttura Acquisti in data 28.09.2021 con nota prot. n. 138095 (all. 1);
il Bando e tutti i documenti di gara sono stati definiti a cura della struttura Acquisti;
la durata dell’Accordo Quadro è fissata in mesi 24 a partire dalla data di stipula dell’accordo quadro stesso; ciascun contratto applicativo avrà durata variabile a seconda delle esigenze di ATAC;
il rapporto contrattuale potrà avere una durata inferiore nel caso in cui dovesse intervenire la decadenza, la revoca o la modifica dell’affidamento in house ad ATAC, così come previsto dalla Delibera Comunale n. 273
del 6/08/2015, senza il riconoscimento di alcun importo, anche a titolo di indennizzo, a favore dell’operatori contrattualizzato;
per l’affidamento dell’appalto di che trattasi si procederà mediante una gara con la forma della procedura aperta ad evidenza europea, ai sensi dell’art. 3, lett. sss), art. 60 e art. 122 del D.Lgs. n. 50/2016;
il Bando di gara a seguito di autorizzazione, sarà pubblicato sulle Gazzette Ufficiali dell’Unione Europea e della Repubblica Italiana e, per estratto, su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a maggiore diffusione locale, nonché sull’Albo Pretorio, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell’Osservatorio dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e sul sito internet aziendale;
alla gara potranno partecipare i concorrenti in possesso dei requisiti previsti dal Bando di gara, i quali potranno presentare offerta nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal Bando medesimo e dai documenti di gara ad esso complementari;
che al fine di garantire una più ampia semplificazione della procedura, oltre alla possibilità di ottenere un maggiore efficientamento del procedimento di gara, si ritiene opportuno procedere mediante il sistema dell’e-Procurement, secondo le modalità e le prescrizioni di cui alla “Istruzioni operative per l’iscrizione al portale ATAC, la presentazione dell’offerta e la firma digitale”;
trattandosi di un affidamento attinente il servizio di trasporto svolto da ATAC, nella procedura proposta si applicherà la normativa prevista dal D.Lgs. 50/2016 per i settori speciali;
la gara sarà disciplinata dal Bando di gara (all. 2) e dalla relativa modulistica, agli atti della Struttura Acquisti;
Considerato che
il valore massimo complessivo stimato dell’Accordo Quadro è di € 3.152.265,85 IVA esclusa, ove applicabile, così composto:
a) € 3.002.157,96 quale valore della somministrazione di massimo 146.250 ore di lavoro interinale, non soggetto a ribasso di gara;
b) € 150.107,89 quale fee di agenzia, soggetta a ribasso di gara, pari all’5% del valore della voce a) (comprensiva di costi fissi di agenzia, utile d’impresa, costi generali e qualsiasi altro onere l’Agenzia debba sostenere per erogare la prestazione);
detto importo ha carattere presuntivo, in quanto il numero di risorse, la durata dei singoli contratti ed il relativo valore delle retribuzioni e contribuzioni sarà determinato sulla base delle prestazioni effettivamente richieste nell’ambito dei singoli Contratti Applicativi che saranno emessi sulla base dell’effettivo fabbisogno del personale, tenuto conto anche dei vincoli finanziari, nonché di quelli derivanti dalla programmazione del
personale, dalle previsioni di bilancio, nonché dagli accordi aziendali in materia di ricorso alle forme contrattuali flessibili di lavoro;
ai sensi dell’art. 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 13 del D.Lgs. 56/2017, nell’ambito dell’importo presunto del corrispettivo per l’Agenzia sono stimati in € 59.481,00 i costi per la manodopera;
ATAC riconoscerà all’agenzia interinale quanto dovuto al lavoratore più la commissione per il servizio svolto (margine d'agenzia);
l’Agenzia dovrà comunque essere in grado di garantire una fornitura giornaliera di Operatori di esercizio, fino ad un massimo di 150 unità/giornaliere utilizzati anche per brevi periodi (es. week end o festività);
l’importo per Oneri di Sicurezza, non soggetto a ribasso, è pari a zero;
l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del comma 2, dell’art 95 del D.Lgs. n. 50/2016 a favore del concorrente con il maggior punteggio su un totale massimo complessivo di 100 punti suddiviso in: 70/100 punti offerta tecnica e 30/100 punti offerta economica, come meglio precisato nel Capitolato;
come requisiti di partecipazione saranno richiesti:
⮚ quale requisito di ordine generale:
- l’insussistenza di qualsiasi condizione di esclusione dalle procedure di appalto, in ordine al disposto dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
⮚ quali requisiti di capacità economica e finanziaria:
- dichiarazione attestante un fatturato globale complessivo relativo agli ultimi tre esercizi disponibili antecedenti la data del termine ultimo previsto per la presentazione dell’offerta, non inferiore ad € 3.000.000;
⮚ quali requisiti di capacità tecnico-professionale:
- possesso dell’autorizzazione, rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell’art. 4 del D.L.vo 276/03 e s.m.i.;
- esperienza di almeno 5 anni nelle attività di somministrazione di manodopera per aziende di medio grandi dimensioni (> 500 dipendenti);
ai sensi del secondo periodo dell’art. 83 X.Xxx. 50/2016, si precisa che l'importo di fatturato richiesto, oltre ad essere coerente con i criteri normativi, appare necessario al fine di dimostrare l'affidabilità e la conseguente capacità del concorrente di far fronte agli impegni economici derivanti dall'aggiudicazione;
in presenza di una sola offerta valida ATAC S.p.A. si riserva, a suo insindacabile giudizio, l’aggiudicazione purché ritenuta conveniente, congrua o idonea;
le offerte potranno essere sottoposte a giudizio di anomalia/congruità del prezzo;
l'aggiudicazione è sottoposta alla condizione di efficacia del buon esito della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara ai sensi del comma 7 dell'art. 32 D.Lgs. 50/2016;
ai sensi del comma 10 dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art 2 del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC SpA, approvato con Determinazione dell’Amministratore Unico n° 135 del 27.06.2017, per la procedura di che trattasi vengono identificati i seguenti responsabili di procedimento:
- per la fase di definizione del fabbisogno: Xxxxxx Xxxxxxxxx, in qualità di Dirigente Responsabile della Struttura che ha manifestato l’esigenza;
- per la fase di affidamento: Xxxxx Xxxxxx, giusta procura rilasciata in data 22.03.2019, rep. 9083;
- per la fase di esecuzione del contratto: Xxxxxx Xxxxxxxxx, in qualità di Dirigente Responsabile della Struttura che gestirà il contratto, ai sensi dell’art. 2.1 delle “Linee guida per l’assegnazione degli incarichi professionali per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” del 22.02.2018.
Quadro economico
l’importo complessivo presunto di € 20.000,00 relativo alle spese di gara sarà imputato:
• € 19.400,00 per le spese di pubblicazione alla voce PB7F100 (comunicazione interna, esterna e promozionale – cdc DC4301);
• € 600,00 per la spesa di contribuzione all’ANAC alla voce PB14400 (imposte e tributi vari – cdc DC4301).
ai sensi del D.L. 179/12 convertito in Legge 221/12, le spese per la pubblicazione di cui al comma 11 dell’art.
216 del D.Lgs. 50/2016 verranno rimborsate dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione;
Tenuto conto che
in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso il Tribunale di Roma una domanda di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161, VI comma della Legge Fallimentare;
con decreto del 27 settembre 2017, il Tribunale ha ammesso la Società alla procedura;
la Società, nei termini prescritti, ha depositato la Proposta, il Piano e la documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 Legge Fallimentare;
con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori;
con decreto del 16.01.2019, il Tribunale ha rilevato che la proposta di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge Fallimentare;
con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato;
dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposti, in via preventiva, al parere non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”;
l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017;
le attività oggetto della presente proposta di deliberazione concorrono al rilancio del sistema di trasporto pubblico che costituisce uno degli elementi strategici del Piano industriale predisposto da ATAC SpA;
Visto l’Ordine di Servizio n.1 del 01/02/2021 di nomina del Direttore Generale e visto l’Ordine di Servizio n. 3 del 01/03/2021 di conferimento dei poteri al Direttore Generale:
La Struttura Richiedente propone al Direttore Generale quanto segue:
• Di autorizzare la gara, con la forma della procedura aperta, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. sss) dell’art. 60 e dell’art. 122 D.Lgs. 50/2016, per l’individuazione di un’agenzia per il lavoro, ex art. 4 D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, con la quale stipulare un Accordo ex art. 54 del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di lavoro somministrato della durata di 24 mesi dalla data di stipula dell’Accordo Quadro stesso, da esperire con il sistema dell’e-Procurement, per un importo massimo presunto pari ad € 3.152.265,85 IVA esclusa, ove applicabile, oltre gli oneri della sicurezza pari a zero, come meglio precisato in narrativa;
• di prendere atto che la gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del comma 2, dell’art 95 del D.Lgs. n. 50/2016, come meglio precisato nel Capitolato, e che l’offerta economica sarà espressa come percentuale di ribasso sulla Fee di Agenzia posta a base di gara, determinata in € 150.107,89, che sarà applicata ai costi orari derivanti dall’applicazione del CCNL;
• approvare il bando di gara in atti;
• approvare il Capitolato Speciale predisposto dalla competente struttura tecnica, in atti;
• autorizzare lo stanziamento di € 20.000,00 per le spese di pubblicazione della gara;
• prendere atto che l’Accordo Quadro, che verrà stipulato ad aggiudicazione efficace, avrà una durata contrattuale di 24 mesi decorrenti dalla data di stipula dello stesso;
• dare mandato alla Struttura Acquisti per tutti gli atti conseguenti e necessari all’indizione e al successivo esperimento della gara in argomento, compresa l’eventuale modifica/integrazione degli atti già autorizzati purché di carattere non sostanziale rispetto a quanto autorizzato con il presente atto.