SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E RIQUALIFICA DEGLI IMPIANTI CON LA PREDISPOSIZIONE DEGLI STESSI AI SERVIZI SMART CITIES MEDIANTE IL RICORSO AL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI
SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E RIQUALIFICA DEGLI IMPIANTI CON LA PREDISPOSIZIONE DEGLI STESSI AI SERVIZI SMART CITIES MEDIANTE IL RICORSO AL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI
ai sensi del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 115/2008
Rep. n. Racc. n. Prot. n.
REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI ………….
(Provincia di )
CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E RIQUALIFICA DEGLI IMPIANTI CON LA PREDISPOSIZIONE DEGLI STESSI AI SERVIZI SMART CITIES MEDIANTE IL RICORSO AL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI
ai sensi del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 115/2008
L'anno , alle ore del giorno del mese di nella Sede Municipale, in
avanti al Dott. , Segretario Comunale del Comune di , autorizzato a rogare nell'interesse del Comune gli atti in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. del vigente Statuto Comunale, dell'art. 97 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. ed dell'art. del Regolamento Comunale dei contratti, in quanto in possesso dei requisiti di legge, sono presenti i Signori, della cui identità personale io Segretario sono certo:
• , nato a il , in qualità di
giusto decreto del Sindaco prot.
del
, domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta C.F. chiamata nel proseguo del presente atto ‘Amministrazione ’
e
• , nato a il , residente in
,
che interviene in questo atto in qualità di , della società , codice fiscale ,
p.iva con sede legale in , iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al n. , chiamata nel proseguo del presente atto ‘Concessionario’
PREMESSO
‐ che, al fine di conseguire il miglioramento della qualità del servizio di illuminazione pubblica e, pertanto, di realizzare un conseguente risparmio energetico, nel rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti
e delle vigenti norme sul contenimento dell’inquinamento luminoso, il Comune di , con determinazione a contrarre n. in data del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici Gestione Ambiente e Patrimonio, ha indetto una gara aperta ad evidenza pubblica avente ad oggetto l’affidamento in finanza di progetto della concessione del servizio di pubblica illuminazione, inteso come l’esercizio, la manutenzione ordinaria, programmata‐preventiva e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione, ivi compresa la fornitura di energia elettrica e le attività tese all’adeguamento normativo, riduzione dell’inquinamento luminoso ed al conseguente risparmio energetico mediante la realizzazione di interventi di riqualificazione ed ammodernamento dei punti luce esistenti attraverso la fattispecie del finanziamento tramite terzi;
‐ che a seguito di gara a mezzo di procedura aperta, è stata proposta l’aggiudicazione a favore del Concessionario, come risulta dai verbali della Commissione di gara in data ;
‐ che Responsabile Unico del procedimento dell’affidamento di cui trattasi ha attestato che sono trascorsi giorni dall’avvenuta comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione e, in data che l’avviso in merito all’esito della gara è stato regolarmente pubblicato;
‐ che le verifiche d'Ufficio in ordine alle dichiarazioni rese dal Concessionario in sede di gara hanno dato esito positivo ovvero è stata riscontrata la veridicità di quanto dichiarato ai sensi del DPR n. 445/2000;
‐ che con determinazione n.
del
del Responsabile dell'Area LL.PP. ‐ Gestione
Patrimonio/Ambiente il medesimo appalto è stato aggiudicato al Concessionario.
TUTTO CIÒ PREMESSO
le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:
Art.1) ‐ Premesse
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art.2) ‐ Oggetto del contratto
Il Comune di , come sopra rappresentato, affida al Concessionario che, come sopra rappresentato, accetta, la concessione del servizio di pubblica illuminazione ed avente ad oggetto l’attività di conduzione, manutenzione ordinaria, programmatica, preventiva e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di , ivi inclusa la fornitura dell’energia elettrica, nonché i lavori di riqualificazione, ammodernamento, messa a norma e adeguamento normativo dei medesimi, mediante la fattispecie del Finanziamento Tramite Terzi, di cui al X.Xxx. 115/2008, il tutto come meglio specificato nel Capitolato d’oneri (nel proseguo per brevità “Capitolato”), che si allega al presente atto sotto la lettera
e nel Progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara (nel proseguo per brevità “Progetto”), depositato agli atti dell’Amministrazione e che si intende qui integralmente richiamato, nonché nell’offerta tecnica presentata dal Concessionario in sede di gara (nel proseguo per brevità “Offerta tecnica”), che si allega al presente atto sotto la lettera
Art.3) ‐ Durata
La durata della concessione del servizio di pubblica illuminazione è di anni decorrenti dalla data del verbale di consegna degli impianti redatto in contraddittorio tra le parti, che dovrà avvenire entro il termine massimo di dieci giorni dalla stipula del presente contratto. In caso di consegna frazionata dell’impianto, la data di riferimento per il calcolo del termine del contratto è quella relativa al primo verbale di consegna. Tale data farà fede anche in caso di consegna degli impianti sotto riserva di legge.
Art.4) ‐ Canone
L’Amministrazione comunale pagherà al Concessionario, per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto, un canone annuo come di seguito determinato alla luce di quanto espresso in sede di offerta economica presentata dal Concessionario, che si allega al presente atto sotto la lettera .
Canone annuo complessivo così composto:
‐ canone per la fornitura energetica:
‐ canone di gestione:
‐ canone di riqualificazione:
Il canone anzidetto si intende omnicomprensivo e relativo a tutte le obbligazioni assunte dal Concessionario. Il canone di fornitura energetica ed il canone di gestione nonché gli oneri di sicurezza dovranno essere fatturati con cadenza bimestrale posticipata, mentre il canone di riqualificazione dovrà essere fatturato con cadenza annuale, la prima annualità sarà fatturata al raggiungimento attestato dalla D.L. del concedente del raggiungimento del 50% dei lavori di efficientamento. Il saldo delle fatture da parte dell’Amministrazione concedente è previsto a 30 gg d.f..
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 106 comma 4 del Codice, l’Amministrazione accetta sin d’ora che i propri debiti verso l’Aggiudicatario relativi al canone di riqualificazione siano ceduti dal Concessionario stesso al soggetto finanziatore (cessione pro‐soluto).
Art.5) – Revisione dei prezzi
La revisione dei prezzi è disciplinata dall’art. 39 del Capitolato.
Il valore del canone annuo sarà oggetto di indicizzazione annuale parametrata all'indice ISTAT — FOI, per quanto il canone di gestione e parametrata alle variazioni del costo dell’energia, per quanto riguarda il canone di fornitura energetica ai sensi dell’art. 47 del Capitolato.
Art.6) – Finanziamento tramite terzi degli interventi di riqualificazione, ammodernamento, messa a norma e adeguamento
Gli interventi di riqualificazione, intesi quali progettazione, fornitura, esecuzione interventi, direzione lavori e collaudo di tutto quanto necessario a consentire il contenimento dei consumi energetici, la messa in sicurezza, l'adeguamento alle norme vigenti, nonché l'adeguamento alle norme sull'inquinamento luminoso saranno effettuati, sulla base di quanto ulteriormente proposto in sede gara, con la fattispecie del Finanziamento Tramite Terzi (ovvero del Concessionario), di cui al D.Lgs 115/2008 e, pertanto, senza oneri di investimento in capo all’Amministrazione concedente.
Il Concessionario provvederà alla loro realizzazione, sostenendo tutte le spese d'investimento necessarie e recuperando tali spese (comprensive degli oneri finanziari) mediante il trattenimento del risparmio energetico e delle economie gestionali generate. In particolare, l'investimento s'intenderà ripagato entro la scadenza del contratto con tutti i risparmi attesi generati dagli interventi proposti (risparmio energetico ed economie gestionali). Pertanto, l'ammortamento degli investimenti realizzati dal Concessionario, comprensivo di tutti i relativi costi, sarà a totale rischio del medesimo e non costituirà in alcun modo onere per l'Amministrazione concedente, il tutto come risultante dal Piano economico finanziario presentato in sede di gara ed in maniera coerente con la matrice dei rischi allegata al Capitolato.
A tal proposito, il Concessionario ha dichiarato la sostenibilità economica degli interventi e la remunerabilità dell'investimento e della conseguente gestione del servizio.
Art.7) – Obblighi ed oneri delle parti
Il Concessionario si obbliga all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle che potrebbero essere emanate in corso del contratto.
Il Concessionario si obbliga ad eseguire l’appalto alle condizioni, patti e modalità previsti dal Capitolato, dall’Offerta tecnica e dai seguenti elaborati che fanno parte del Progetto definitivo, approvato con determinazione dirigenziale :
‐ cronoprogramma;
‐ elenco xxxxxx xxxxxxx;
‐ elaborati progettuali.
Le parti dichiarano di avere sottoscritto per integrale accettazione i documenti e gli elaborati elencati al punto precedente, che restano depositati agli atti dell’Amministrazione comunale e qui si richiamano quali parti integrali del presente contratto.
Le parti si obbligano, in particolare, a rispettare tutte le condizioni del Capitolato, dell’Offerta tecnica e dell’Offerta economica.
Il Concessionario si impegna a redigere e rispettare il Piano di Sicurezza di cui al D.Lgs 81/08 ed a consegnare entro 30 giorni dalla comunicazione della avvenuta aggiudicazione, il Piano Operativo di Sicurezza di cui di cui al D.Lgs 81/2008, nonché a redigere, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del verbale di consegna degli impianti, il progetto esecutivo.
Art.8) ‐ Prestazioni a carico del Concessionario
Il Concessionario ha l'obbligo di espletare il servizio oggetto del presente contratto secondo le modalità e le tempistiche contenute nel Capitolato, nei suoi allegati, con le integrazioni dell’Offerta tecnica presentate in sede di gara.
In particolare, i contenuti delle caratteristiche generali del servizio, le prescrizioni di carattere generale, nonché le principali prestazioni a carico del Concessionario sono riportati nel Capitolato e nel Progetto definitivo.
Art.9) ‐ Fornitura dell'energia elettrica
Con l'assunzione del servizio, il Concessionario deve provvedere nel più breve tempo possibile all'avviamento delle pratiche per la volturazione, a proprio carico dei contatori dell'energia elettrica che alimentano gli impianti oggetto del contratto. In ogni caso, il Concessionario è tenuto a scontare dalle prime fatture emesse un importo corrispondente a quanto dovuto dall'Amministrazione al fornitore di energia elettrica per il pagamento di fatture relative a consumi energetici successivi alla data di avvio del servizio ovvero ad effettuare una nota di credito secondo la modalità richiesta dall'Amministrazione stessa.
Art.10) ‐ Manutenzione ordinaria, programmata‐preventiva e straordinaria degli impianti, reperibilità e pronto intervento
Ai sensi della Parte III del Capitolato, il Concessionario è tenuto a mantenere in esercizio tutti gli impianti consegnati, secondo le modalità previste nel Capitolato e nell’Offerta tecnica, nonché ad effettuare un continuo controllo di tutti i parametri funzionali e della conformità alle leggi vigenti e/o che saranno tali nel corso dell'appalto.
Gli impianti saranno riconsegnati, a termine del contratto, in perfetta efficienza e perfetto stato di adeguamento normativo, fatto salvo il normale deterioramento d'uso.
Il servizio d'illuminazione pubblica è garantito, per tutta la durata del contratto, alle condizioni meglio descritte nel Capitolato e nell’Offerta tecnica, secondo le quali il Concessionario ha l'obbligo di intervenire tempestivamente per ripristinare la funzionalità degli impianti a seguito di guasti a qualsiasi causa dovuti, mediante il ricorso a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione e sostituzione di apparecchi e componenti dell'impianto stesso.
Art.11) ‐ Consegna e riconsegna degli impianti
Con l'assunzione del servizio è redatto, in contraddittorio fra le parti, un verbale di consegna degli impianti oggetto del presente contratto, affidati al Concessionario. Dalla data del suddetto verbale, decorrono le responsabilità a carico del Concessionario secondo quanto indicato nel Capitolato.
Al termine del periodo contrattuale, tutte le apparecchiature e gli impianti, compresi i loro accessori, manufatti e fabbricati che li contengono dovranno essere riconsegnati dal Concessionario all'Amministrazione concedente in perfetta efficienza e rispondenza alle norme e nello stato di fatto, di manutenzione e di funzionalità in cui si trovano, salvo il normale deperimento d'uso.
Art.12) Realizzazione degli interventi proposti
Il Concessionario dovrà realizzare gli interventi di riqualifica ed esplicitati nel dettaglio nel Progetto definitivo, con quanto ulteriormente proposto in sede di Offerta tecnica, entro , pena l'applicazione delle penali di cui al Capitolato; egli dovrà provvedere a tutte le spese inerenti la progettazione esecutiva, direzione lavori, sicurezza, fornitura materiali, allestimento e autorizzazioni cantieri, posa in opera e collaudo, nonché a tutte le ulteriori spese riportate nel citato Capitolato.
Si dà atto che entro 60 giorni dalla sottoscrizione del verbale di consegna degli impianti il Concessionario dovrà presentare il progetto esecutivo degli interventi di cui al presente articolo redatto dal progettista illuminotecnico indicato in sede di gara e contenente i materiali indicati in sede di gara nel rispetto delle prescrizioni del Progetto posto a base di gara. L’Amministrazione comunale concedente si impegna a provvedere alla verifica e validazione ai sensi dell’art. 26 del Codice nonché all’approvazione del progetto esecutivo entro e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione, fatte salve le tempistiche necessarie per eventuali necessità di adeguamento del progetto o per la richiesta di eventuali pareri e prescrizioni.
L'inizio dei lavori avrà luogo entro una settimana dall'approvazione del progetto esecutivo, previa nomina da parte dell'Amministrazione concedente del Direttore dei Lavori, del Coordinatore della sicurezza e del Responsabile del Collaudo.
Al termine dell'esecuzione degli interventi, dovrà essere consegnata all'Amministrazione tutta la documentazione tecnica elencata nel Capitolato e si procederà con le operazioni di collaudo che dovranno concludersi entro 30 giorni dalla data di fine lavori.
Il Concessionario riconosce che gli interventi proposti, così realizzati, saranno acquisiti immediatamente al patrimonio comunale; nessun diritto potrà vantare il Concessionario medesimo nei confronti dell'Amministrazione in relazione a detti lavori e, in particolare, nessuna corresponsione di somme a qualunque titolo potrà essere pretesa, salvo il canone previsto dal presente contratto.
Art.13) – Termini di esecuzione e penali
È prevista la seguente penale per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei singoli lavori, previsti dal Capitolato, dal Cronoprogramma e dall’Offerta tecnica: € (0,3‰ del valore netto del contratto) giornaliere per ogni stabile e/o impianto di illuminazione pubblica
Sono previste le seguenti penali per deficienze del servizio:
1) €
(0,5‰ del canone annuo di gestione al giorno per impianto, quadro elettrico) per i ritardi
superiori a dieci minuti, nell’accensione e spegnimento degli impianti;
2) € ( 0,3‰ del canone annuo di gestione) al giorno a punto luce fino ad un massimo di 10 gg, per le seguenti mancanze che si possono verificare anche singolarmente:
• il mancato rispetto dei programmi di manutenzione degli stessi;
• il mancato rispetto dei tempi di esecuzione delle altre prestazioni oggetto dell'appalto;
• il mancato rispetto del caricamento dei dati di ogni singolo punto luce nel data‐base del sistema di telecontrollo e tele gestione entro 30 giorni dall’ultimazione lavori;
• la mancata disponibilità delle informazioni attraverso il sistema informativo.
3) €
(0,5‰ del canone annuo di gestione) fino ad un massimo del 10% del canone annuo di
gestione per ogni ora di ritardo su segnalazione di pronto intervento;
4) per il mancato raggiungimento degli obiettivi di cui al capitolo 2.1 del Capitolato:
a. una riduzione percentuale del canone annuo di fornitura energetica pari all’aumento percentuale del consumo massimo in kWh / punto luce obiettivo;
b. una riduzione percentuale del canone annuo di gestione pari allo sconfinamento (in aumento o in diminuzione) del range di accensione annua obiettivo in kWh.
Qualora il Concessionario avesse accumulato penali per un importo pari o superiore al 10% del valore del
canone annuo del contratto, sarà automaticamente ritenuto inadempiente e l'Amministrazione potrà pretendere la risoluzione del contratto ai sensi e con le modalità previste dall’art. 176 del Codice.
Art. 14) ‐ Controlli
Durante l'esecuzione del presente contratto, l'Amministrazione ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni, a suo insindacabile giudizio, con o senza preavviso, sempre e comunque alla presenza del Concessionario o del suo rappresentante o del responsabile tecnico.
L'Amministrazione ha altresì facoltà di prendere visione, in qualsiasi momento, dei registri di manutenzione e di tutta la documentazione in genere inerente la concessione.
Eventuali irregolarità riscontrate rispetto a quanto previsto nel Capitolato ed a quanto proposto in sede di gara saranno immediatamente notificate per gli opportuni adempimenti di competenza.
Art.15) – Cauzione definitiva
Il Concessionario, a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto, ha costituito cauzione definitiva a mezzo polizza fideiussoria rilasciata in data dalla società di Euro pari al % dell’importo del presente contratto ai sensi dell’art. 103 del Codice, che si allega al presente atto sotto la lettera _
La suddetta cauzione sarà progressivamente svincolata nei limiti e con le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
Il Concessionario, ai sensi dell’art. 183 comma 13 del Codice, ha altresì costituito cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, a mezzo polizza
fideiussoria rilasciata in data
dalla società
di Euro
pari al % dell’importo del presente contratto ai sensi dell’art. 103 del Codice, che si allega al presente atto sotto la lettera
Art.16) – Polizza assicurativa
Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del Codice, il Concessionario presta polizza assicurativa n. in
data compagnia , avente
copertura per eventuali danni alle opere in esecuzione, per l'importo di € (cifre e lettere), per eventuali danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale degli impianti ed opere anche preesistenti, per l'importo di € (cifre e lettere) e che prevede come massimale contro la responsabilità civile verso terzi l'importo di € (cifre e lettere), che si allega al presente atto sotto la lettera .
La polizza assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
A far data dall'assunzione del servizio ovvero alla data del il Concessionario ha stipulato inoltre una polizza assicurativa, che si allega al presente atto sotto la lettera , che tiene indenne
l'Amministrazione da tutti i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio per una somma assicurata pari ad
€ (cifre e lettere) e che prevede una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi sempre derivanti dall'esecuzione del servizio con un massimale pari ad ; detta polizza dovrà essere mantenuta per tutta la durata del servizio.
Art.17) – Cessione del contratto e subappalto
E’ vietata la cessione totale o parziale del presente contratto, senza il consenso dall’Amministrazione, che potrà concederlo o negarlo senza obbligo di motivazione.
Il subappalto è ammesso con le modalità di cui all’art. 174 del Codice, per le opere e i lavori indicati in sede di offerta.
Art.18) – Controversie
In caso di insorgenza di controversie relative al contratto in oggetto, è esclusa la competenza arbitrale e la risoluzione delle controversie è demandata al Tribunale competente.
Il Tribunale competente sarà quello di .
Art.19) – Cessazione, revoca d’ufficio e risoluzione per inadempimento
Fermo restando quanto previsto dall'art. 174 del Codice, il contratto di appalto stipulato con il Concessionario potrà essere risolto di diritto ai sensi dell'art. 1453 cod. civ. previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario ed agli eventuali enti finanziatori mediante PEC, nei seguenti casi:
a) ritardo di oltre 45 giorni nella presentazione del progetto esecutivo rispetto ai termini stabiliti all’art. 22 del presente Capitolato e/o mancato recepimento di pareri e prescrizioni vincolanti;
b) interruzione del servizio protratto, senza giustificato motivo, per 20 giorni nell'arco dell'intera durata contrattuale, ovvero di 2 giorni consecutivi;
c) ripetute e gravi inosservanze di norme legislative o regolamentari in materia di sicurezza degli impianti, di prevenzione incendi e di inquinamento atmosferico;
d) gravi violazioni delle clausole contrattuali che compromettano la regolarità del servizio;
e) cessione di azienda, trasformazione, fusione e scissione in altre imprese che non risultino in possesso dei requisiti di ordine generale, economico‐finanziario e tecnico professionale previsti in sede di gara;
f) qualora venga accertata la perdita da parte del Concessionario dei requisiti necessari per l’esecuzione del servizio;
g) in tutti i casi di risoluzione espressa previsti dalla normativa applicabile al presente contratto;
h) qualora il Progetto Esecutivo predisposto dal Concessionario non sia conforme alle indicazioni degli atti di gara e/o a quanto offerto in sede di gara;
i) nei casi di grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo da parte del Concessionario, nell'esecuzione del presente servizio, si applica quanto previsto dall’art. 176 del Codice. A titolo esemplificativo e non esaustivo si considera come grave inadempimento:
• il mancato rispetto o violazione reiterata degli obblighi derivanti dal presente capitolato;
• il mancato rispetto degli obblighi in materia di subappalto;
• la mancata reintegrazione della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione di reintegrazione;
• l'applicazione delle penali per un importo pari o superiore al 10% del valore del canone di gestione e/o fornitura energetica;
• il mancato rispetto degli obblighi di riservatezza, di risarcimento danni da esecuzione e danni a terzi.
Nei predetti casi e in ogni altra ipotesi di risoluzione anticipata del rapporto per inadempimento del Concessionario, si applicano le condizioni di subentro ai sensi dell’art. 176 comma 8 e 9 del Codice. Resta in ogni caso salvo il diritto del Concedente di pretendere il risarcimento di tutti i danni derivati dalla risoluzione del contratto.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere al recesso unilaterale del contratto ai sensi dell’art. 1671 del Codice Civile con preavviso scritto di 60 giorni e nel rispetto delle prescrizioni dell’art. 176 comma 4 e 5 del Codice.
In tutti i casi di recesso, il Concessionario deve garantire la continuità del servizio per il tempo necessario all’Amministrazione concedente di affidare la gestione ad altro soggetto.
Art.21) – Fallimento del Concessionario
In caso di fallimento del Concessionario troverà applicazione quanto previsto dall’art. 110 del Codice.
Art.22) – Equilibrio economico finanziario
In conformità a quanto previsto dall’art. 180 comma 6, il Concessionario ha prodotto, unitamente all’Offerta, il Piano economico finanziario dal quale risulta la sussistenza dell’equilibrio economico finanziario dell’intervento. Il Concessionario, qualora ricorra ad ente terzo o Istituto finanziatore, ha documentato la disponibilità di un finanziamento relativo a sostenere il contratto. A tal fine il Concessionario si impegna a sottoscrivere il suddetto contratto di finanziamento entro e non oltre la data del , fermo restando che, qualora il Concessionario comprovi l’impossibilità di giungere al perfezionamento del contratto di finanziamento entro la suddetta data, il Concessionario stesso dovrà comunque formalizzare il suddetto contratto di finanziamento entro 12 mesi dalla sottoscrizione del presente contratto.
Resta ferma la possibilità di rivalutazione del Piano Economico Finanziario nelle ipotesi previste dall’art. 182 comma 3 del Codice e dall’articolo 39.3 del Capitolato.
Art.23) – Verifica dei rischi e piano di monitoraggio
Il presente contratto di Concessione comporta il trasferimento in capo al concessionario oltre che del rischio di costruzione, anche del rischio di disponibilità, secondo le modalità ed i termini indicati nel capitolato e nella allegata matrice dei rischi
L’Amministrazione comunale concedente procederà al monitoraggio del rischio al fine di verificarne la permanenza durante la vigenza del contratto, applicando i sistemi delineati da ANAC, in conformità all’art.
181 comma 4 del Codice e terrà conto della matrice dei rischi allegata al presente Capitolato. A tal fine il Concessionario, ai sensi dell’art. 36 del presente Capitolato, trasmetterà all’Amministrazione entro il 30 dicembre di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta, sull'andamento dei servizi prestati e sull'andamento dei consumi energetici degli impianti di illuminazione pubblica. Da detta relazione dovranno risultare in modo particolare le prestazioni e le operazioni effettuate, per la conduzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica, nonché gli interventi eseguiti a misura e ogni altro elemento rilevante rispetto alla gestione.
Art.24) – Obblighi del Concessionario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti
Il Concessionario è obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla normativa vigente.
Il Concessionario è obbligato, a fini retributivi, ad applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dei contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nella regione durante lo svolgimento dei lavori.
Art.25) – Domicilio del Concessionario
A tutti gli effetti del presente contratto il Concessionario elegge domicilio
Art.26) ‐ Xxxxx di rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti dichiarano di richiamare e sottoscrivere le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia, specialmente quelle in materia di contratti pubblici, il bando, il disciplinare di gara e il Capitolato con i relativi allegati.
Art.27) ‐ Spese contrattuali
Sono a carico del Concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione e registrazione del presente contratto.
Art.28) ‐ Registrazione
Ai fini fiscali, si dichiara che i corrispettivi derivanti dall'esecuzione del presente contratto sono soggetti al pagamento dell'IVA, a carico dell'Amministrazione, per cui si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. del 26.04.1986 n. 131, modificato dall'art. 6 del D.L. 30.09.1989 n. 332.
Art.29) ‐ Riservatezza
Il Concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'espletamento del servizio. Tale obbligo si estende a tutti gli impianti originari nonché a quelli realizzati con gli interventi proposti in sede di offerta e non riguarda i dati che siano o divengano di pubblico dominio. La responsabilità del Concessionario in materia di rispetto degli obblighi di segretezza anzidetti è estesa anche al proprio personale, nonché ai subappaltatori e al personale di quest'ultimi. In caso di inosservanza, saranno applicate
le norme in materia di risoluzione del contratto per grave inadempimento contrattuale così come contenute nell'art. 26 del Capitolato.
Art.30) ‐ Tracciabilità dei flussi finanziari
Pena la nullità assoluta del presente contratto, il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine:
‐ per il pagamento dei corrispettivi derivanti dal presente contratto, in ottemperanza del comma 7 del citato art. 3, dovrà comunicare, sotto la propria responsabilità, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
‐ dovrà prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese, a qualsiasi titolo interessate a lavori, servizi e forniture, oggetto del presente appalto, in veste ad esempio di subappaltatori e/o subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;
‐ dovrà informare l'Amministrazione e la Prefettura di , se ha notizia dell'inadempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui al precedente punto;
‐ dovrà trasmettere copia di tutti i contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti, a qualsiasi titolo interessati a lavori, servizi e forniture, oggetto del presente appalto, al fine di permettere all'Amministrazione di accertare il rispetto delle clausole contrattuali inerenti la tracciabilità da parte di subappaltatori e/o subcontraenti.
Art.31) ‐ Trattamento dei dati personali
L’Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 11, comma 1 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", informa il Concessionario che tutti i dati contenuti nel presente contratto e da esso derivanti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati, per le finalità di gestione del contratto, per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico; l'Amministrazione informa altresì il Concessionario che egli gode dei diritti di cui all'art. 13 del citato decreto legislativo.
Il Concessionario dà atto di aver preso visione dell’Informativa di cui all’art. 16 del D.Lgs 196/03 presso
Il Concessionario comunale informa che titolare del trattamento dei dati è il Comune di
con sede in
Il presente contratto si compone di n. pagine e di n. allegati: