per il rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini artigiane e p.m.i.
Verbale di Accordo
per il rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini artigiane e p.m.i.
della Provincia di Novara
Addì 10 dicembre 2012 in Novara presso la Sede di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale
tra
Confartigianato Imprese Piemonte Orientale, rappresentata dal Presidente Xxxxxxxxx Xxx Xxxx, dal Delegato della Sezione Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, dal Delegato della Sezione Decoratori e Affini Xxxxxxx Xxxx, assistiti dal Direttore Xxxxxx Xxxxxxxx e da Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx;
Cna Costruzioni Associazione Provinciale del VCO, rappresentata dal Presidente Xxxxxx Xxxxxx, assistito dal Direttore Xxxx Xxxxxx e Xxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx;
e
a) Federazione Nazionale Edili, Affini e del Legno - Fe.X.X.X.X.-UIL, Sindacato Provinciale di Novara, rappresentata dal Responsabile Generale XXXXXXX XXXX e XXXXXX XXXXX XXXXXXX
b) Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini - F.I.L.C.A.-CISL, Sindacato di Novara, rappresentato dal Segretario Generale XXXXXXXX XXXXX, e da XXXXXXXXX XXXXXXXXX
c) Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell’Edilizia e Affini -F.I.L.L.E.A.-CGIL - Sindacato di Novara, rappresentato dal Segretario Generale XXXXX XXXXXXX e da XXXXX XXXXXXXX, XXXXX XXXXXXXX
che costituiscono la Federazione Unitaria dei lavoratori delle Costruzioni
Visti
🕐 l’accordo 16 dicembre 2010 per l’attuazione ed integrazione del CCNL 23 luglio 2008 per gli addetti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese edili ed affini;
🕐 l’articolo 42 “accordi locali” che demanda alla contrattazione territoriale la definizione di una serie di materie specificatamente individuate;
🕐 il CCRIL del Piemonte 28 giugno 2011;
🕐 la piattaforma fatta pervenire dalle XX.XX. territoriali, nei termini contrattuali, alle Organizzazioni datoriali per il rinnovo del Contratto Integrativo Territoriale della Provincia di Novara;
viene sottoscritto il presente Accordo per il rinnovo del Contratto Integrativo Territoriale per il settore Edilizia ed Affini 27 febbraio 2007, a valere per la Provincia di Novara.
Premessa
Le Parti firmatarie del presente accordo, Confartigianato Imprese Piemonte Orientale, Cna Costruzioni Associazione Provinciale di Novara e Feneal UIL, Filca CISL, Fillea CGIL, sono consapevoli che il rinnovo della contrattazione integrativa territoriale della Provincia di Novara, si colloca in una fase storica di pesante crisi economica e finanziaria del Paese, che ha colpito con particolare gravità il settore delle costruzioni, causando una preoccupante caduta dei livelli produttivi con pesanti ripercussioni sul tessuto imprenditoriale ed occupazionale.
Alti costi dei mutui, elevata tassazione immobiliare, calo delle compravendite, oltre alle difficili condizioni per il credito alle imprese e il sostanziale blocco degli appalti pubblici, sono le principali cause della profonda e generalizzata crisi del comparto delle costruzioni, che da sempre rappresenta, per il ruolo anticiclico che lo contraddistingue, un valore strategico per lo sviluppo economico e sociale del Paese.
Questo contesto particolarmente difficile impone alle Parti di attivare adeguate iniziative volte a tutelare il patrimonio rappresentato dalla Bilateralità di settore che, operando da sempre a tutela e difesa della competitività delle imprese e della sicurezza e qualificazione professionale delle maestranze, svolge un ruolo insostituibile nella valorizzazione e nella diffusione dei principi di legalità e regolarità, essenziali per il mantenimento di un mercato del lavoro trasparante e sicuro e per il contrasto a fenomeni di illegalità e sleale concorrenza sul territorio.
Stante la difficile situazione del settore sopra evidenziata, le Parti esprimono la comune convinzione di aver raggiunto la migliore intesa possibile per il rinnovo contrattuale, cercando di contribuire da un lato al mantenimento della competitività delle imprese del territorio provinciale e dall'altro al miglioramento delle condizioni di lavoro dei loro dipendenti.
REGOLAMENTAZIONE MENSA
Le Parti, nella prospettiva della realizzazione delle mense interaziendali e sociali,
convengono che ai lavoratori non in trasferta che usufruiranno del pasto presso centri sociali o altre strutture di ristorazione sarà corrisposta, a far data dal 1° dicembre 2012 una somma giornaliera di Euro 6,45 a titolo di parziale rimborso spese dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa.
Detto rimborso sarà effettuato soltanto nel caso di prestazione di lavoro superiore alle quattro ore giornaliere e per un massimo di cinque giorni a settimana.
Ai lavoratori che, per fattori obiettivi, non usufruiranno di detto pasto sarà corrisposta, a far data dal 1° dicembre 2012, a titolo di indennità sostitutiva di mensa, una somma giornaliera di Euro 5,04 per il personale operaio ed una somma mensile di Euro 109,00 per il personale impiegatizio.
Su tale indennità, da rapportare all’orario di lavoro effettuato, non opereranno gli istituti e le percentuali di maggiorazione contrattuale.
Nota a verbale
Le Parti stipulanti confermano, così come già convenuto in sede di sottoscrizione di precedenti contratti collettivi territoriali, che nei valori sopra riconosciuti a titolo di “Mensa” e di “Indennità sostitutiva di Mensa” è stato assorbito il valore della “Indennità di trasporto” a suo tempo istituito.
TRASFERTA OPERAI
Spese di viaggio
Al lavoratore in servizio, comandato a prestare temporaneamente la propria opera in comune diverso da quello di assunzione, situato oltre il limite territoriale di 7,5 Km., è dovuto, in assenza di mezzi dell'azienda, il rimborso delle spese di viaggio.
Nel caso in cui il lavoratore, in assenza di mezzi dell’azienda, intenda servirsi di propri mezzi, il rimborso delle spese verrà valutato secondo le tabelle ACI riferite ad una percorrenza media di 15.000 Km annui.
Vitto
Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera oltre i limiti stabiliti per il rimborso delle spese di viaggio, verrà corrisposta, dietro presentazione di idonea documentazione - per il consumo del pasto caldo una somma giornaliera che a decorrere dal 1° dicembre 2012 sarà pari ad €uro 11,00.
Qualora fattori obiettivi non consentano il consumo del pasto caldo, verrà corrisposta, a titolo di indennità sostitutiva una somma giornaliera che a decorrere dal 1° dicembre 2012 sarà pari ad €uro 6,30
Indennità di trasferta
Il limite territoriale oltre il quale al lavoratore in servizio viene riconosciuto il trattamento di trasferta è individuato, in una distanza di Km. 15 dal centro del comune in cui è avvenuta l’assunzione del lavoratore stesso.
a) Al lavoratore in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre il limite di Km. 15 e sino al limite di Km. 30 dal centro del comune in cui è avvenuta la sua assunzione, viene riconosciuta una diaria del 6% da calcolarsi sui minimi di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, eventuale elemento economico territoriale ed eventuale utile minimo contrattuale di cottimo per tutte le ore di lavoro normale effettivamente
prestate. Nel caso il dipendente sia adibito alla guida del mezzo aziendale la diaria sarà pari al 8%
b) Al lavoratore in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre il limite di Km. 30 e sino al limite di Km. 45 dal centro del comune in cui è avvenuta la sua assunzione, viene riconosciuta una diaria del 12% da calcolarsi sui minimi di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, eventuale elemento economico territoriale ed eventuale utile minimo contrattuale di cottimo per tutte le ore di lavoro normale effettivamente prestate. Nel caso il dipendente sia adibito alla guida del mezzo aziendale la diaria sarà pari al 15%
c) Al lavoratore in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre il limite di Km. 45 e sino al limite di Km. 60 dal centro del comune in cui è avvenuta la sua assunzione, viene riconosciuta una diaria del 18% da calcolarsi sui minimi di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, eventuale elemento economico territoriale ed eventuale utile minimo contrattuale di cottimo per tutte le ore di lavoro normale effettivamente prestate. Nel caso il dipendente sia adibito alla guida del mezzo aziendale la diaria sarà pari al 22%
d) Al lavoratore in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre il limite di Km. 60 e sino al limite di Km. 100 dal centro del comune in cui è avvenuta la sua assunzione, viene riconosciuta una diaria del 24% da calcolarsi sui minimi di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, eventuale elemento economico territoriale ed eventuale utile minimo contrattuale di cottimo per tutte le ore di lavoro normale effettivamente prestate. Nel caso il dipendente sia adibito alla guida del mezzo aziendale la diaria sarà pari al 29%
e) Al lavoratore in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre il limite di Km. 100 dal centro del comune in cui è avvenuta la sua assunzione, viene riconosciuta una diaria del 30% da calcolarsi sui minimi di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, eventuale elemento economico territoriale ed eventuale utile minimo contrattuale di cottimo per tutte le ore di lavoro normale effettivamente prestate. Nel caso il dipendente sia adibito alla guida del mezzo aziendale la diaria sarà pari al 36%
La differenza di percentuale della diaria per i lavoratori adibiti alla guida del mezzo è da intendersi riconosciuta a titolo di indennità di cui al vigente CCNL nella parte relativa agli “Accordi locali”.
Nota a verbale
Le Parti chiariscono che il presente articolo si riferisce unicamente al trattamento di trasferta. Pertanto a dette indennità sono applicate le disposizioni legislative vigenti in materia di imponibilità contributiva e fiscale stabilite dal comma 5, articolo 51, DPR n. 917/1986 e successive modificazioni. Dette indennità non competono quindi per i giorni di assenza, ferie, permesso, malattia, infortunio e comunque non vanno corrisposte nei giorni in cui il dipendente non effettua prestazioni lavorative.
Non si configura nella fattispecie la normativa del “trasfertista” di cui al comma 6 del succitato articolo 5, DPR n. 917/1986.
TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA
Ferme restando le ipotesi già regolamentate dal vigente CCNL le parti concordano l’integrazione del trattamento di malattia, al 100 % nel periodo di carenza, totale o parziale, a carico della Cassa Edile di Novara, per il primo evento integrabile per anno solare (1 gennaio – 31 dicembre).
Tale trattamento sarà corrisposto al lavoratore dall’Impresa e compensato con le contribuzioni dovute alla Cassa Edile di Novara nel periodo di riferimento.
Il presente trattamento viene riconosciuto a titolo sperimentale dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2014.
Le parti si incontreranno prima della scadenza del periodo di sperimentazione per verificare l’andamento degli eventi di malattia e il relativo onere a carico della Cassa Edile
REPERIBILITA'
Ai lavoratori, ai quali il datore di lavoro richieda di essere reperibili al di fuori dell'orario normalmente praticato dall'impresa, compete, a decorrere dal 1° gennaio 2013, un'indennità di reperibilità giornaliera pari a €uro 5,00. Sono fatti salvi gli accordi di miglior favore stipulati a livello aziendale.
LAVORI IN GALLERIA
Ai sensi dell’art. 23 Gruppo B. del CCNL 01/10/2004 al personale addetto ai lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, una indennità nelle seguenti percentuali:
🕐 per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico dei materiali; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio: 50%;
🕐 per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti all’interno delle gallerie anche durante la perforazione, l’avanzamento e la sistemazione: 28%;
🕐 per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie: 22%;
INDENNITA’ PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA
Al personale adibito a lavori in alta montagna, in aggiunta alla retribuzione, viene stabilita una indennità nella seguenti percentuali:
🕐 per lavori che si svolgono in località site oltre i 1.000 metri e fino a 1.500 metri sul l.m.:
8%;
🕐 per lavori che si svolgono in località site oltre i 1.500 metri e fino a 2.000 metri sul l.m.:
10%;
🕐 per lavori che si svolgono in località site oltre i 2.000 metri sul l.m.: 14%.
L’indennità non è dovuta agli operai che lavorano in località costituenti la loro abituale dimora o residenza.
Le percentuali di cui al presente articolo vanno calcolate sulla paga base ed indennità di contingenza.
FORMAZIONE DI PRIMO INGRESSO
Al fine di favorire una adeguata formazione di primo ingresso, i lavoratori stranieri senza precedenti esperienze in edilizia sul territorio italiano, con decorrenza 1° gennaio 2013, effettueranno 4 ore di formazione aggiuntive alle 16 ore già previste in conformità alle disposizioni contrattuali in materia di Addestramento Professionale.
Così come le 16 ore, anche le 4 ore aggiuntive verranno frequentate dal lavoratore prima dell'assunzione e non avranno pertanto alcun peso economico per l'impresa.
FORMAZIONE CONTINUA
Al fine di agevolare la formazione continua delle maestranze di settore, viene confermato il “concorso spese forfetario di frequenza”.
I corsi di formazione potranno essere organizzati sia durante sia fuori il normale orario di lavoro.
I lavoratori potranno chiedere di accedere all’iscrizione ai corsi di formazione organizzati durante l’orario di lavoro compatibilmente con le esigenze di cantiere o/e di ufficio e a seguito di esplicito permesso accordato e retribuito a titolo di retribuzione ordinaria dal datore di lavoro. I permessi retribuiti per la frequenza ai corsi di cui al presente articolo sono in aggiunta ai permessi previsti dai contratti collettivi nazionali in materia di riduzione annua dell’orario di lavoro.
Il concorso spese forfetario di frequenza a far data dal 1° gennaio 2013 è previsto nelle seguenti misure:
□ Euro 12,00 lordi/h a favore dell’impresa, per ogni ora di effettiva frequenza del dipendente durante il normale orario di lavoro,
□ Euro 12,00 lordi/h a favore del dipendente, per ogni ora di effettiva frequenza del dipendente medesimo fuori del normale orario di lavoro.
La corresponsione del concorso spese di cui sopra è subordinata alla regolare frequenza di un corso di Formazione, non obbligatorio per Legge, organizzato dalla Scuola Edile Novarese, e terminato con conseguimento del relativo titolo scolastico.
Le modalità e le condizioni di erogazione del concorso spese sono articolate dallo specifico regolamento in uso.
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI DELLA CASSA EDILE – RIMBORSI SPESE
Le parti convengono che con decorrenza 1° gennaio 2013, i limiti di concorso spese per anno solare alle prestazione assistenziali della Cassa Edile, sono incrementati del 75% dei valori attualmente applicati.
Inoltre le Parti convengono che il limite di 2100 ore di lavoro ordinario effettivamente prestato presso la Cassa Edile di Novara per l'accesso alle prestazioni di cui sopra, viene ridotto con decorrenza 1° gennaio 2013 a 1800 ore secondo i criteri attualmente vigenti.
BORSE DI STUDIO
Le Parti convengono che il sussidio relativo alle borse di studio potrà essere erogato dal 1° gennaio 2013 entro il limite di € 20.000,00 annuali.
SUSSIDIO STRAORDINARIO
Le Parti convengono che i sussidi straordinari deliberati dal Comitato di Presidenza della Cassa Xxxxx potranno essere erogati a partire dal 1° gennaio 2013 entro il limite di € 50.000,00 annuali anche a favore dei lavoratori che abbiano cessato il rapporto di lavoro nei sei mesi antecedenti la richiesta.
PREMIO FEDELTA'
Con decorrenza 1° gennaio 2013 le Parti convengono la istituzione di un premio di fedeltà legato all'anzianità di iscrizione alla Cassa Edile di Novara a favore di imprese e lavoratori.
Le modalità ed i criteri di conferimento del premio di fedeltà verranno stabilite da apposito regolamento concordato dal Comitato di gestione della Cassa Edile.
APPLICAZIONE CIRCOLARI CNCE n. 346/2008 e n. 373/2008
Con decorrenza 1° gennaio 2013 qualora la Cassa Edile dovesse riscontrare dalle denunce contributive presentate dalle imprese iscritte, il mancato adempimento di quanto contenuto nelle Circolari CNCE n. 346/2008 e n. 373/2008, invierà alla ditta una richiesta di motivazioni.
In caso di mancata risposta della ditta ovvero in caso di risposta insufficiente la Cassa edile procederà con la richiesta della differenza di contributi derivante dal mancato adempimento delle Circolari suddette.
E.V.R. - ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE
Con decorrenza 01.12.2012 è istituito nella Provincia di Novara l’Elemento Variabile della Retribuzione - EVR di cui all’articolo 15 dell’Accordo 16 dicembre 2010 per l’attuazione ed
integrazione del CCNL 23 luglio 2008 per gli addetti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese edili ed affini.
La corresponsione dell’EVR è correlata ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e la sua erogazione è subordinata ai criteri ed alle modalità di cui all’articolo 42 del vigente CCNL.
Nel rispetto della misura massima determinata dall’articolo 15 del vigente C.C.N.L. di categoria, l’EVR viene stabilito nella misura del 3% dei minimi in vigore alla data del 01.01.2010.
I parametri presi a riferimento a livello territoriale sono i seguenti:
🕐 numero lavoratori iscritti alla Cassa Edile;
🕐 monte salari denunciato alla Cassa Edile;
🕐 ore denunciate alla Cassa Edile;
🕐 dinamica del numero dei lavoratori edili iscritti nelle liste di mobilità;
🕐 numero allievi partecipanti a corsi organizzati dalla Scuola Xxxxx Xxxxxxxx
I suddetti parametri saranno raffrontati su base triennale, effettuando la comparazione dell’ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente:
Anno 2012 - trienni di riferimento 2008/2007 /2006 su 2007/2006/2005; Anno 2013 - trienni di riferimento 2009/2008/2007 su 2008/2007/2006; Anno 2014 - trienni di riferimento 2010/2009/2008 su 2009/2008/2007. In relazione alla determinazione dell’EVR, qualora:
🕐 uno dei suddetti parametri dovesse risultare pari o positivo, l’EVR sarà riconosciuto nella misura variabile entro il 20% di quanto definito a livello territoriale;
🕐 due dei suddetti parametri dovessero risultare pari o positivi, l’EVR sarà riconosciuto nella misura variabile tra il 20% e il 40% di quanto definito a livello territoriale;
🕐 tre dei suddetti parametri dovessero risultare pari o positivi, l’EVR sarà riconosciuto nella misura variabile tra il 40% e il 70% di quanto definito a livello territoriale;
🕐 quattro dei suddetti parametri dovessero risultare positivi, l’EVR sarà riconosciuto nella misura variabile tra il 70% e il 100% di quanto definito a livello territoriale;
🕐 la totalità dei parametri dovessero risultare positivi, l’EVR sarà riconosciuto nell’interezza di quanto definito a livello territoriale.
Le Parti si incontreranno entro il mese di gennaio di ogni anno al fine di verificare se sussistono le condizioni per l’erogazione dell’EVR e, nel caso, determinare l’importo
dell’EVR a livello territoriale, in un'ottica di uniformità dei trattamenti economici nel settore dell’edilizia.
Per la determinazione dell’EVR relativa al periodo 00.00.0000 - 00.00.0000 le Parti si incontreranno entro il 20.12.2012.
L’EVR, come sopra determinato, non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente CCNL e dal vigente contratto territoriale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
Inoltre le parti si danno atto che l’EVR presenta i requisiti previsti dalle vigenti leggi circa lo sgravio contributivo e l’aliquota fiscale agevolata per detassazione.
SFERA DI APPLICAZIONE
Il presente Accordo vale in tutto il territorio della Provincia di Novara per i dipendenti delle imprese artigiane, considerate tali in base alla legge 8 agosto 1985, n. 443, delle piccole e medie imprese industriali e dei consorzi artigiani costituiti anche in forma cooperativa, associate alle Associazioni Artigiane, che operano nel settore delle costruzioni edili ed attività affini secondo la sfera di applicazione del CCNL 23/07/2008 e del CCRIL del Piemonte 28/06/2011.
DECORRENZA E DURATA
Il presente Accordo si applica a decorrere dal 01.12.2012. Per la sua durata valgono le norme in materia stabilite dal CCNL 23.07.2008.
Per le normative non espressamente modificate dal presente Accordo si fa riferimento a quanto precedentemente concordato in sede di contrattazione integrativa territoriale.
Letto, confermato e sottoscritto.