Contratto collettivo di lavoro (CCL) per i rami professionali
Contratto collettivo di lavoro (CCL) per i rami professionali
della carrozzeria
1a edizione gennaio 2006
Indice
I Disposizioni costitutive d’obbligazioni Campo di applicazione
Art. 1 Parti contraenti 7
Art. 2 Scopo del contratto 7
Art. 3 Campo d’applicazione 7
Disposizioni generali
Art. 4 Collaborazione ed obbligo di pace 13
Art. 5 Libertà di associazione 14
Art. 6 Contratti di adesione 14
Art. 7 Commissioni Paritetiche Professionali (CPP) 15
Art. 8 Commissione Paritetica Nazionale (CPN) 15
Art. 9 Controlli, spese di controllo, richiami, sanzioni contrattuali 17
Art. 10 Tribunale Arbitrale 19
Art. 11 Divergenze d’opinione/procedura di conciliazione 19
Art. 12 Comunicazione aziendale interna/accordi 20
Art. 13 Finanziamento di compiti speciali 21
Art. 14 Dichiarazione di forza obbligatoria (DFO) 21
Art. 15 Pubblicazione del contratto 21
Art. 16 Modifiche del contratto 21
Art. 17 Durata del contratto 22
Contributo professionale e spese di applicazione
Art. 18 Contributo professionale e spese di applicazione 25
II Disposizioni normative
Diritti e doveri, perfezionamento
Art. 19 Obblighi del datore di lavoro 29
Art. 20 Obblighi del lavoratore 30
Art. 21 Lavoro nero 31
Art. 22 Perfezionamento professionale personale 32
Durata del lavoro, vacanze, giorni festivi, pensionamento flessibile, assenze
Art. 23 Durata del lavoro 35
Art. 24 Ritardo, interruzione, abbandono anticipato del lavoro 35
Art. 25 Lavoro di recupero 35
Art. 26 Ore straordinarie, ore supplementari, lavoro notturno, domenicale e nei giorni festivi / indennità 36
2
Art. 27 | Vacanze, durata delle vacanze | 37 |
Art. 28 | Godimento delle vacanze, riduzione del diritto alle vacanze | 38 |
Art. 29 | Giorni festivi | 39 |
Art. 30 | Indennità per giorni festivi | 40 |
Art. 31 | Pensionamento flessibile | 40 |
Art. 32 | Assenze | 41 |
Art. 33 | Impedimento in caso di adempimento di una funzione | |
pubblica | 41 |
Salari, indennità
Art. 34 Salario 45
Art. 35 Pagamento del salario 46
Art. 36 Salari minimi 46
Art. 37 Trattative salariali 46
Art. 38 Indennità di fine anno 47
Art. 39 Indennità per lavoro fuori sede 48
Prestazioni sociali
Art. 40 Assegni per i figli e familiari 51
Art. 41 Pagamento del salario in caso di malattia, assicurazione
per l’indennità giornaliera 51
Art. 42 Condizioni di assicurazione 51
Art. 43 Pagamento del salario in caso di infortunio 52
Art. 44 Pagamento del salario in caso di servizio militare, civile
e di protezione civile 53
Art. 45 Diritto al salario in caso di decesso del lavoratore 54
Art. 46 Diritto al salario in caso di decesso del datore di lavoro 55
Disdetta
Art. 47 Periodo di prova 59
Art. 48 Disdetta ordinaria, termini di disdetta 59
Art. 49 Disdetta abusiva 60
Art. 50 Disdetta in tempo inopportuno, divieto di disdetta 60
Art. 51 Disdetta con effetto immediato del rapporto di lavoro, mancato inizio dell’impiego 61
Disposizioni finali
Art. 52 Diminuzione del lavoro, assicurazione disoccupazione 65
Art. 53 Principio delle condizioni più favorevoli/tutela dei diritti acquisiti 65
Art. 54 Formulazione del contratto ed informazione 66
Art. 55 Pubblicazione in varie lingue 66
Firme delle parti contraenti 67
3
Appendici
Appendice 1
Statuti dell’associazione Commissione Paritetica Nazionale (CPN)
per i rami professionali della carrozzeria, basati sull’art. 8 CCL 69
Appendice 2
Regolamento relativo al finanziamento di compiti speciali
secondo gli articoli 13 e 18 del CCL 75
Appendice 3
Legge federale sull’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese 79
Appendice 4
Codice delle obbligazioni
83
Appendice 5
Contratto di adesione al Contratto collettivo di lavoro per i rami professionali della carrozzeria per una singola azienda 87
Appendice 6
Giorni festivi cantonali 89
Appendice 7
Esempio di contratto di lavoro per i collaboratori sottoposti al CCL (può essere richiesto alle parti contraenti) 95
Appendice 8
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per i rami professionali
della carrozzeria 97
Appendice 9
Accordi salariali 2006
111
Appendice 10
Regolamento per la formazione professionale
113
Abbreviazioni
CCL Contratto collettivo di lavoro
DFO Dichiarazione di forza obbligatoria CPP Commissione Paritetica Professionale CPN Commissione Paritetica Nazionale
CO Codice delle obbligazioni LL Legge federale sul lavoro
4
Campo
di applicazione
I Disposizioni costitutive d’obbligazioni
Campo di applicazione
Art. 1 Parti contraenti
Art. 2 Scopo del contratto Art. 3 Campo d’applicazione
.
Art. 1 Parti contraenti
1.1 Il presente contratto collettivo di lavoro (in seguito abbreviato in CCL) viene stipulato in modo giuridicamente vincolante tra l’as- sociazione padronale
Unione Svizzera dei Carrozzieri USIC
da una parte e le organizzazioni di dipendenti Sindacato Unia
Sindacato interprofessionale, SYNA dall’altra.
Art. 2 Scopo del contratto
2.1 Le parti contraenti operano per la realizzazione dei seguenti obiettivi:
– realizzazione di condizioni di lavoro moderne;
– promozione ed approfondimento della collaborazione tra di- pendenti e datori di lavoro e tra le loro organizzazioni;
– rispetto delle disposizioni e degli accordi così come risolu- zione di eventuali divergenze d’opinione tramite una proce- dura regolamentata;
– applicazione in comune dei contenuti della presente Conven- zione ai sensi dell’art. 357b CO;
– promozione dello sviluppo professionale, economico, sociale ed ecologico del ramo;
– impegno a favore della sicurezza e della salute sul posto di la- voro e garanzia delle disposizioni della pace del lavoro.
2.2 I dettagli inerenti il rapporto di lavoro sono fissati dalle «disposi- zioni normative» seguenti che fanno parte integrante di questo CCL.
Art. 3 Campo di applicazione
3.1 Campo di applicazione territoriale
3.1.1 Il CCL vale per tutto il territorio svizzero.
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3.1.2 Fanno eccezione i datori di lavoro ed i dipendenti nei cantoni GE, VD, VS, NE, JU e FR, se non sono membri di una delle parti con- traenti.
3.2 Campo di applicazione per le aziende
3.2.1 Il CCL si applica a tutte le aziende associate all’USIC in tutta la Svizzera.
3.2.2 Il CCL si applica a tutti i datori di lavoro ed ai dipendenti dei rami della carrozzeria. In particolar modo se vengono eseguiti i lavori seguenti:
a) carrozzeria e costruzione di veicoli;
b) selleria di carrozzeria;
c) carrozziere-lattoniere;
d) verniciatura di automobili e carrozzeria-verniciatura di auto- mobili;
e) aziende con lavori di carrozzeria particolari (per es. tuning, le- vabolli, lavori di sostituzione e riparazione vetri su automezzi, riparazioni alternative), gestori di autolavaggio indipendenti e manutenzione di veicoli pesanti;
f) reparti di carrozzeria in aziende miste.
3.2.3 Se in un’azienda sottoposta a contratto sono in vigore diversi CCL, essa può, dopo averne conferito con i dipendenti e con la Commissione Paritetica Nazionale (CPN), rispettivamente con le istanze contrattuali previste dagli altri contratti collettivi di la- voro, impegnarsi ad applicare un determinato contratto.
3.2.4 Allo scopo di assicurare l’unità aziendale, il CCL si applica a tutti i settori artigianali affini di un’azienda.
3.3 Campo di applicazione personale
Il CCL si applica a tutti i dipendenti di un’azienda, indipendente- mente dal loro lavoro, sesso e tipo di retribuzione, vincolati al CCL secondo i capoversi 3.1 e 3.2 e che non siano espressa- mente esclusi dal campo di applicazione del presente CCL, dietro osservanza degli articoli 3.4 e 3.5.
3.4 Per i dipendenti occupati con funzioni dirigenziali, come ad esempio capi-reparto, tecnici, ingegneri, rivenditori, è possibile concludere altri accordi in un contratto di lavoro individuale.
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3.5 Dipendenti non sottoposti al CCL
3.5.1 Non sono sottoposti al presente CCL:
a) i titolari di aziende ed i loro familiari, come da art. 4, cpv. 1 Legge federale sul lavoro (LL).
b) Gli apprendisti ai sensi della Legge sulla formazione profes- sionale. Tuttavia le loro condizioni contrattuali non devono es- sere peggiori di quelle stabilite per i lavoratori sottoposti al CCL, fatta eccezione per le norme esplicite del contratto di tirocinio.
c) I dipendenti il cui grado di occupazione è inferiore al 40% della durata normale di lavoro.
Disposizioni generali
Art. 4 Collaborazione e obbligo di pace Art. 5 Libertà di associazione
Disposizioni generali
Art. 6 Contratti di adesione
Art. 7 Commissione Paritetica Professionale (CPP) Art. 8 Commissione Paritetica Nazionale (CPN)
Art. 9 Controlli, spese di controllo, richiami e sanzioni contrattuali Art. 10 Tribunale Arbitrale
Art. 11 Differenze d’opinione/procedura di conciliazione Art. 12 Comunicazione aziendale interna/accordi
Art. 13 Finanziamento di compiti speciali
Art. 14 Dichiarazione di forza obbligatoria (DFO) Art. 15 Pubblicazione del contratto
Art. 16 Modifiche del contratto Art. 17 Durata del contratto
.
Art. 4 Collaborazione e obbligo di pace
4.1 Per realizzare gli obiettivi fissati nel presente CCL, le parti contraenti collaborano lealmente e rispettano rigorosamente le disposizioni della stessa.
4.2 Le parti contraenti si impegnano a rispettare la pace assoluta del lavoro e rinunciano, per tutta la durata di questo CCL, a misure di lotta, in particolare a scioperi e serrate. Tale principio vale anche per le loro sezioni e per gli organi cantonali, regionali o locali.
4.3 Le differenze d’opinione che sorgono durante il periodo di vali- dità del CCL verranno eventualmente composte dalle commis- sioni paritetiche professionali (CPP), dalla Commissione parite- tica nazionale (CPN), rispettivamente dal Tribunale Arbitrale.
4.4 Le parti contraenti si impegnano congiuntamente nell’interesse della sicurezza, dell’igiene, della salute e dell’ambiente nel set- tore e nelle aziende.
4.5 Le parti contraenti il CCL sostengono il perfezionamento perma- nente ed agevolano la partecipazione dei dipendenti a tali occa- sioni formative ed informative.
4.6 Le parti contraenti combattono la concorrenza sleale ed il lavoro nero.
4.7 Le parti contraenti per i rami professionali della carrozzeria aderi- scono al sistema svizzero di formazione professionale. Si im- pegnano in comune a promuovere e sviluppare tale sistema di formazione professionale. La formazione professionale è dis- ciplinata da un proprio regolamento e sostenuta tramite un fondo separato per la formazione professionale (vedere appen- dice 10 CCL).
4.8 Le parti contraenti si impegnano a collaborare efficacemente ed a sostenersi vicendevolmente in tutte le questioni economiche rilevanti per il settore della carrozzeria e che riguardano l’inte- resse professionale comune.
4.9 Le parti contraenti si impegnano affinchè le prestazioni fornite dai partners sociali siano debitamente riconosciute anche nel campo degli appalti pubblici. Nel limite del possibile, esse si sforzano di partecipare all’eleborazione e all’applicazione di mo- derne prescrizioni relative agli appalti. In tal senso, le parti con- traenti operano allo sviluppo di una politica d’appalto che tenga conto prioritariamente delle aziende impegnate a rispettare il
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presente CCL e le eventuali disposizioni complementari canto- nali, regionali e locali.
4.10 Le parti contraenti concordano, ai sensi dell’articolo 357 b CO, che hanno entrambe il diritto di esigere l’adempimento del CCL da parte dei datori di lavoro e dei dipendenti vincolati. Tale diritto verrà esercitato, in qualità di rappresentanti, dalla CPN e dagli organi da lei nominati.
Art. 5 Libertà di associazione
5.1 Le parti contraenti rispettano la libertà di associazione. La libertà di associazione (libertà di aderire o meno ad un’organizzazione firmataria) non deve essere lesa dall’esecuzione del presente contratto collettivo di lavoro.
Art. 6 Contratti di adesione
6.1 Le parti contraenti il CCL autorizzano la Commissione Paritetica Nazionale (CPN) a concludere contratti di adesione con aziende che non sottostanno al CCL, rispettivamente alla DFO. E’ inoltre possibile concludere contratti di adesione con organizzazioni che non sottostanno al campo di applicazione del CCL.
a) Contratto di adesione con una ditta individuale
6.2 Le aziende che non rientrano nel campo di applicazione per le aziende del CCL, rispettivamente non sottostanno alla DFO, pos- sono concludere un contratto di adesione con la CPN alle condi- zioni seguenti:
a) impegno ad accettare integralmente il CCL,
b) riconoscimento delle ordinanze valide per il periodo contrat- tuale pronunciate dalle parti contraenti, così come delle deci- sioni della CPN, rispettivamente del Tribunale arbitrale;
c) impegno per tutta la durata del presente CCL;
d) per garantire la copertura delle spese di applicazione del CCL, rispettivamente del contratto di adesione, le aziende devono versare, oltre al contributo professionale ed alle spese di ap- plicazione periodici in base all’art. 18 CCL, un contributo an- nuo fissato dalla CPN.
b) Contratto di adesione con un’organizzazione
6.3 Le organizzazioni che non sottostanno al campo di applicazione per le aziende, rispettivamente a quello geografico, possono
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concludere un contratto di adesione con la CPN alle condizioni seguenti:
a) impegno ad accettare integralmente il CCL,
b) diritto a stipulare accordi materiali ulteriori nell’ambito normativo del CCL. Tali accordi devono essere resi noti alla CPN.
c) riconoscimento delle ordinanze pronunciate dalle parti con- traenti durante il periodo contrattuale e delle decisioni del Tri- bunale arbitrale;
d) impegno per tutta la durata del presente CCL;
e) per garantire la copertura delle spese di applicazione del CCL, rispettivamente dei contratti di adesione, le organizzazioni versano un contributo annuo stabilito dalla CPN;
f) i lavoratori occupati presso aziende sottoposte a contratto d’a- desione tramite un’organizzazione, versano il contributo pro- fessionale e di spese di applicazione in base all’art. 18 CCL;
g) i datori i lavoro sottoposti a contratto di adesione tramite un’organizzazione, non versano il contributo professionale e di spese di applicazione in base all’art. 18.4 CCL.
6.4 I contratti di adesione devono essere sottoposti all’approvazione della Commissione Paritetica Nazionale (CPN). I contratti di ade- sione entrano in vigore solo dopo che è stata concessa la relativa autorizzazione dalla CPN.
Art. 7 Commissione Paritetica Professionale (CPP)
7.1 Le sezioni regionali, cantonali e/o locali delle parti contraenti, ri- spettivamente le regioni, possono formare Commissioni pariteti- che professionali.
7.2 L’organizzazione di tali Commissioni paritetiche professionali è compito delle parti contraenti coinvolte.
7.3 Le Commissioni paritetiche professionali (CPP) possono xxxxxx- dere alla Commissione Paritetica Nazionale (CPN) un esempio di regolamento contenente informazioni in merito all’organizza- zione ed ai compiti delle CPP.
Art. 8 Commissione Paritetica Nazionale (CPN)
8.1 Per l’esecuzione del CCL le parti contraenti nominano una “Com- missione paritetica nazionale per i rami professionali della car-
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rozzeria” (CPN) avente forma giuridica di associazione ai sensi degli articoli 60 ss. CC, con sede a Lugano. Le organizzazioni con- traenti il CCL hanno diritto in comune di esigere, ai sensi dell’art. 357b CO, l’osservanza dello stesso da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori vincolati.
8.2 Le disposizioni dettagliate (statuti dell’associazione) relative al- l’organizzazione e all’amministrazione della CPN, così come ad un’eventuale commissione, sono fissate negli Statuti della Com- missione Paritetica Nazionale.
8.3 La CPN ha quali compiti:
a) di vigilare sull’applicazione e sull’esecuzione di questo CCL;
b) di promuovere la collaborazione fra le parti;
c) di occuparsi delle trattative salariali secondo gli articoli 36 e 37 CCL;
d) di occuparsi delle trattative contrattuali;
e) di promuovere il perfezionamento professionale;
f) di realizzare misure nell’ambito della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute;
g) di emanare tutti i regolamenti necessari all’applicazione del CCL. La CPN può delegare questo compito alla CPP;
h) di emanare le istruzioni organizzative ed amministrative rela- tive alla tassazione dei contributi professionali e delle spese di applicazione per le commissioni paritetiche professionali eventualmente esistenti;
i) di designare la cassa incaricata dell’incasso dei contributi pro- fessionali e delle spese di applicazione;
k) di giudicare e decidere in caso di divergenze di opinione e di controversie tra le parti, risp. tra le loro sezioni, riguardanti l’applicazione e l’interpretazione di disposizioni del presente CCL o di una delle appendici che ne sono parte integrante;
l) di determinare e di incassare i costi di controllo, i richiami e le sanzioni contrattuali;
m) di giudicare in materia di assoggettamento di un datore di la- voro al contratto;
n) di regolare e gestire il fondo per la formazione professionale;
o) di trattare i problemi sottoposti dalle commissioni paritetiche eventualmente esistenti, purchè essi
• escano dal quadro dell’azienda
• si riferiscano all’interpretazione del CCL
• siano di interesse generale;
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p) di occuparsi di qualsiasi altro problema o compito che le venga sottoposto;
q) di regolamentare le soluzioni specifiche alle singole aziende in caso di problemi economici.
8.4 E’ possibile ricorrere contro le decisioni della CPN, entro 30 giorni da quando sono state prese, presso il Tribunale arbitrale.
Art. 9 Controlli, spese di controllo,
richiami e sanzioni contrattuali
a) Trasgressioni da parte del datore di lavoro
9.1 I datori di lavoro che contravvengono alle disposizioni del CCL verranno obbligati dalla CPN, rispettivamente dalla CP, ad effet- tuare i pagamenti degli arretrati. Inoltre potranno essere multati con una sanzione contrattuale e le spese processuali secondo l’art. 9.11 CCL.
9.2 E’ possibile inoltre richiedere alle autorità statali competenti sia il divieto per la ditta di partecipare ai concorsi pubblici o sovven- zionati dallo Stato, sia il divieto di assunzione di manodopera estera che necessita di permesso di lavoro.
9.3 La CPN ha il diritto di applicare le sanzioni contrattuali. L’organo di controllo deve versare l’importo ricevuto a questo titolo al Fondo della CPN. Questi importi vanno utilizzati per i compiti di applicazione e realizzazione del CCL.
9.4 I pagamenti degli arretrati, gli importi delle sanzioni contrattuali e le relative spese di procedura devono essere saldati entro 30 giorni dalla ricezione della decisione. Luogo di pagamento: ve- dasi art. 9.13 CCL.
b) Trasgressioni da parte dei lavoratori
9.5 I lavoratori che violano la Convenzione possono essere condan- nati al pagamento di una sanzione contrattuale.
9.6 La CPN ha il diritto di applicare le sanzioni contrattuali. L’organo di controllo deve versare l’importo ricevuto a questo titolo al Fondo della CPN. Questi importi vanno utilizzati per i compiti di applicazione e realizzazione del CCL.
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9.7 Gli importi delle sanzioni contrattuali e le relative spese di proce- dura devono essere pagati entro 30 giorni dalla ricezione della decisione. Luogo di pagamento: vedasi art. 9.13 CCL.
c) Rispetto del contratto, violazione del contratto, sanzioni contrattuali
9.8 Nelle aziende sottoposte al campo di applicazione di questo CCL è necessario effettuare, sulla base di richieste ben motivate, con- trolli in merito all’applicazione delle disposizioni contrattuali tra- mite la verifica dei libri paga. Questi controlli saranno effettuati dagli organi di controllo delle parti contraenti nominati dalla CPN, rispettivamente dalla CP. I datori di lavoro presso i quali vengono effettuati questi controlli devono presentare integral- mente, al primo invito, tutti i documenti richiesti decisivi per l’esecuzione dei controlli ed entro 30 giorni tutti gli altri docu- menti necessari. Ciò in particolare con riferimento agli elenchi del personale, alle distinte dei salari, ecc.
9.9 Le aziende sono tenute a conservare i documenti citati all’art. 9.8 CCL a norma di legge, comunque per almeno cinque anni.
9.10 Se dai controlli effettuati emergono delle infrazioni al CCL op- pure ai contratti complementari, le spese di controllo devono venir sostenute dall’azienda che ha commesso l’infrazione. Le spese di controllo si basano sulle «Tariffe dell’associazione sviz- zera dei fiduciari» (ASF).
9.11 Se dai controlli dei libri paga non emergono contestazioni, all’azienda non verrà addebitato alcun costo. Se invece risultano motivi di reclamo, l’azienda dovrà pagare le spese processuali che ne risultano. La prima volta che viene constatata un’infra- zione, all’azienda viene addebitata una sanzione contrattuale pari al 30% della somma degli arretrati dovuti ai lavoratori, come minimo il 10% della stessa. In caso di recidiva si può fis- sare una sanzione contrattuale che ammonti fino al 100% della somma degli arretrati, come minimo sarà però pari al 30% della stessa.
9.12 Le organizzazioni firmatarie vengono autorizzate dai datori di lavoro e dai lavoratori coinvolti ad introdurre, tramite la CPN, l’azione legale in merito alle orestazioni che nascono dai controlli effettuati.
9.13 I pagamenti vanno effettuati, se non viene designato espressa- mente un altro luogo di pagamento, entro 30 giorni dalla rice- zione della decisione, sul conto corrente postale della CPN.
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Art. 10 Tribunale arbitrale
10.1 Il tribunale arbitrale è composto da un giudice come presidente e due membri. Il presidente viene designato di comune accordo dalle parti contraenti ed è nominato per un periodo limitato. Gli altri due membri vengono nominati dalle parti contraenti coin- volte nella procedura: uno da parte dei datori di lavoro ed uno da parte dei lavoratori. Se tale designazione non viene effettuata en- tro il termine stabilito dal presidente, la nomina compete al pre- sidente stesso.
10.2 Se la designazione del presidente del Tribunale arbitrale da parte delle parti contraenti non ha luogo, la nomina del presidente compete al presidente del Tribunale federale svizzero.
10.3 Qualora le parti non si accordino diversamente nei singoli casi, il foro del Tribunale arbitrale è a Berna. Per la procedura si applica il Codice federale di procedura civile.
10.4 Prima della sentenza, il Tribunale arbitrale può sottoporre alle parti una proposta di conciliazione.
10.5 I costi processuali devono essere sostenuti per metà da ciascuna delle parti contraenti, indipendentemente dall’esito della proce- dura.
10.6 Nell’ambito della competenza del Tribunale arbitrale rientrano, a seconda delle controversie che gli vengono sottoposte in base agli articoli 8.3 e 9 CCL sopracitati:
a) l’interpretazione del presente CCL e delle disposizioni comple- mentari;
b) di giudicare in caso di controversie tra le parti, purchè non si sia giunti ad una deliberazione da parte della CPN, rispettiva- mente tra le parti contraenti;
c) di decidere, in quanto istanza di ricorso, in caso di divergenze d’opinione, secondo l’art. 11 CCL.
Art. 11 Differenze d’opinione/procedura di conciliazione
11.1 Le controversie relative all’interpretazione e all’applicazione del CCL devono in primo luogo essere risolte con trattative a livello aziendale.
Se queste non si concludono con un accordo si può richiedere l’intervento della CPP. Se non esiste una CPP oppure se no-
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nostante l’intervento della CPP non si giunga ad un accordo, si può richiedere la conciliazione della CPN.
11.2 L’art. 11.1 CCL è applicabile per analogia alle controversie relative all’interpretazione e all’applicazione delle disposizioni comple- mentari.
11.3 Per ottenere la conciliazione da parte della CPN le parti in causa o una sezione devono inoltrare domanda scritta.
11.4 Se il tentativo di conciliazione obbligatorio fallisce, la decisione della controversia spetta alla giurisdizione arbitrale obbligatoria. Bisogna adire il Tribunale arbitrale entro un mese a decorrere dall’insuccesso del tentativo di conciliazione, secondo l’art. 10 CCL.
Il Tribunale arbitrale si pronuncia in modo definitivo e vincolante per le parti contraenti.
Art. 12 Comunicazione aziendale interna/accordi
12.1 Per le aziende che occupano almeno 50 dipendenti restano riser- vate le disposizioni della Legge sulla partecipazione del 17 di- cembre 1993.
12.2 Le aziende, così come i dipendenti, possono inoltre richiedere alla CPN oppure alle parti contraenti un esempio di regolamento per le rappresentanze del personale.
Vedasi appendice 3: Legge federale sull’informazione e la consul- tazione dei lavoratori nelle imprese (Legge sulla partecipazione) Vedasi appendice 4: Cambiamenti del diritto del contratto di la- voro (CO) del 17 dicembre 1993.
12.3 Accordi aziendali
Le aziende che hanno una rappresentanza del personale eletta dai dipendenti possono concordare soluzioni aziendali individuali qualora si crei una situazione particolare. Tali accordi devono es- sere negoziati di comune accordo ed approvati dalla Commis- sione paritetica nazionale. Se direzione e rappresentanza del per- sonale non raggiungono un accordo, valgono le regole del CCL.
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Art. 13 Finanziamento di compiti speciali
13.1 Allo scopo di realizzare gli obiettivi prefissi dal CCL e di finan- ziare i compiti della CPN, le parti contraenti costituiscono un fondo amministrato pariteticamente mettendo a disposizione i mezzi necessari.
13.2 L’utilizzo di questi mezzi serve in particolare
a) per coprire le spese di applicazione,
b) per le misure nell’ambito della sicurezza del lavoro e della pro- tezione della salute,
c) per promuovere e sviluppare la formazione ed il perfeziona- mento professionale,
d) per mantenere ed approfondire la collaborazione fra le parti contraenti.
Art. 14 Dichiarazione di forza obbligatoria (DFO)
14.1 Le parti contraenti convengono di chiedere alle competenti auto- xxxx la Dichiarazione di forza obbligatoria per il presente CCL o per alcune delle sue disposizioni. Esse richiedono in particolare che venga osservata la Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera.
Art. 15 Pubblicazione del contratto
15.1 Le parti contraenti accertano che tutte le disposizioni contrattuali da osservare siano fatte pervenire alle aziende assoggettate al contratto ed ai loro dipendenti assoggettati.
Art. 16 Modifiche del contratto
16.1 In qualsiasi momento e di comune accordo, le parti contraenti possono modificare il presente CCL, i salari minimi ed effettivi ed aggiungervi ulteriori disposizioni. Le modifiche e le aggiunte contrattuali, dal momento del loro annuncio, sono vincolanti an- che per tutti i lavoratori ed i datori di lavoro sottoposti al con- tratto.
16.2 Nel caso in cui le parti non dovessero giungere ad un accordo, si applicherà, su richiesta di una delle parti, la procedura prevista dagli articoli 10 e 11 del presente CCL.
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16.3 Le parti contraenti si impegnano a non concludere alcun con- tratto collettivo di lavoro con altre organizzazioni di datori di la- voro e di lavoratori nei rami professionali della carrozzeria.
Art. 17 Durata del contratto
17.1 Il presente CCL entra in vigore il 1° gennaio 2006 e sostituisce il CCL del 1° gennaio 2003. Questo CCL è valido fino al 31 dicembre 2008. Esso può essere disdetto da ognuna delle parti contraenti tramite lettera raccomandata e con un termine di preavviso di sei mesi, al più presto con effetto dal 31 dicembre 2008.
17.2 Il presente CCL entra in vigore il 1° gennaio 2003 e sostituisce il CCL del 1° gennaio 1998. Questo CCL è valido fino al 31 dicem- bre 2005. Esso può essere disdetto da ognuna delle parti con- traenti tramite lettera raccomandata e con un termine di preav- viso di sei mesi, al più presto con effetto dal 31 dicembre 2005.
17.3 Se nessuna delle parti contraenti lo revoca in tempo utile, il CCL si rinnova tacitamente di anno in anno con il medesimo termine semestrale di disdetta.
17.4 Se, da parte dei lavoratori, solo una delle associazioni disdice il contratto, esso rimane valido per le parti rimanenti.
17.5 La CPN è incaricata della liquidazione della cassa paritetica dopo lo scioglimento del contratto.
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Contributo professionale e spese di applicazione
Contributo xxxxxxxxxxxxx e spese
di applicazione
Art. 18 Contributo professionale e spese di applicazione
.
Art. 18 Contributo professionale e spese di applicazione
18.1 I datori di lavoro e i dipendenti pagano un contributo professio- nale e di spese di applicazione per la copertura dei costi neces- sari:
a) a promuovere il perfezionamento professionale,
b) alle misure nell’ambito della sicurezza del lavoro,
c) all’esecuzione del CCL.
18.2 Tutti i lavoratori versano un contributo professionale e di spese di applicazione di Fr. 20.– mensili (attuale contributo al CCL). La deduzione viene fatta mensilmente, direttamente dal salario del lavoratore e deve figurare chiaramente nel conteggio del salario.
18.3 Tutti i datori di lavoro versano a loro volta, per ogni lavoratore, un contributo professionale e di spese di applicazione di Fr. 20.– mensili.
18.4 Per le aziende associate all’USIC, i contributi professionali e di spese di applicazione sono compresi nella quota d’associazione. Per ragioni tecniche relative alla riscossione, tale contributo viene dedotto dal salario di tutti i lavoratori. Ai lavoratori membri dei sindacati firmatari esso viene rimborsato dalle relative orga- nizzazioni al momento della presentazione dei certificati per con- tributi professionali.
18.5 La CPN può, d’intesa con le parti contraenti e in considerazione della situazione finanziaria, modificare questi contributi durante il periodo di validità contrattuale.
18.6 La CPN emana un regolamento concernente il finanziamento di compiti speciali (appendice 2).
18.7 Nell’importo di Fr. 20.– mensili non sono inclusi eventuali contri- buti professionali e di spese di applicazione regionali.
18.8 Un’eventuale eccedenza di tali entrate può essere utilizzata, an- che dopo la scadenza della Dichiarazione di forza obbligatoria di questo CCL, solo a favore della formazione e del perfeziona- mento professionale, nonché della sicurezza del lavoro e della protezione della salute.
18.9 Il datore di lavoro è responsabile nei confronti della CPN per i contributi professionali e di spese di applicazione che non ven- gono detratti oppure sono dedotti in modo sbagliato.
II Disposizioni normative
Diritti e doveri, perfezionamento Art. 19 Obblighi del datore di lavoro Art. 20 Obblighi del lavoratore
Art. 21 Lavoro nero
Diritti e doveri, perfezionamento
Art. 22 Perfezionamento professionale personale
.
Art. 19 Obblighi del datore di lavoro
19.1 Collaborazione con i dipendenti
Il datore di lavoro considera il dipendente come un partner. Egli protegge e rispetta la sua personalità e vigila sulla sua salute.
19.2 Il datore di lavoro informa chiaramente il dipendente sui lavori da eseguire.
19.3 Protezione della salute e prevenzione degli infortuni
Il datore di lavoro adotta tutte le misure (per es. secondo le diret- tive CFSL) necessarie alla salvaguardia della vita e della salute del dipendente. Datore di lavoro e dipendente applicano in co- mune le misure di protezione della salute e di prevenzione degli infortuni. Il datore di lavoro è tenuto ad informare i lavoratori sulle misure di protezione della salute e di prevenzione degli in- fortuni. 1)
19.4 Consegna di materiale, attrezzi ed istruzioni 2)
Il datore di lavoro mette per tempo a disposizione del lavoratore:
a) il materiale necessario
b) le istruzioni di lavoro appropriate
c) gli attrezzi adeguati e in buono stato. L’attrezzatura deve es- sere conservata sotto chiave. Essa è contenuta in un inventa- rio firmato dalle parti.
19.5 Certificato di lavoro
Su richiesta del lavoratore, il datore di lavoro gli deve rilasciare in qualsiasi momento un certificato di lavoro relativo alla natura ed alla durata del rapporto di lavoro nonché alla qualità delle prestazioni e alla condotta del lavoratore. 3)
19.6 Attestato di lavoro
Su esplicita richiesta del lavoratore, il certificato deve specificare unicamente la natura e la durata del rapporto di lavoro. 4)
1) Art. 328 CO 3) Art. 330a cpv. 1 CO
2) Art. 327 CO 4) Art. 330a cpv. 2 CO
29
Art. 20 Obblighi del lavoratore
20.1 Diligenza e fedeltà
Il lavoratore deve eseguire con cura il lavoro affidatogli e salva- guardare in buona fede i legittimi interessi del datore di lavoro. Egli eviterà le attività svolte fuori dall’azienda che potrebbero pregiudicare le sue capacità lavorative (sport pericolosi secondo l’elenco della SUVA, ecc). 1)
20.2 Cura del materiale e dell’attrezzatura
Il lavoratore utilizza e mantiene le macchine, gli attrezzi ed i vei- coli conformemente alle istruzioni ricevute. Egli tratta con cura il materiale affidatogli e ne fa uso con economia. 2)
20.3 Se il lavoratore deve utilizzare macchine, attrezzi o veicoli per cui non ha ancora ricevuto istruzioni, egli stesso chiederà di essere istruito. In tal caso il lavoratore ha diritto ad un’istruzione appro- priata da parte del datore di lavoro o del suo rappresentante.
20.4 Il lavoratore è tenuto ad informare immediatamente il suo datore di lavoro in caso di eventuali danni o incidenti particolari.
20.5 Protezione della salute e prevenzione degli infortuni
Il lavoratore asseconda il datore di lavoro nell’applicazione delle misure di protezione della salute e di prevenzione degli infortuni. Egli utilizza conformemente alle istruzioni le infrastrutture desti- nate alla salvaguardia della sicurezza e della salute, così come segue rigorosamente le direttive del datore di lavoro in merito alla prevenzione degli infortuni. 3)
20.6 Obbligo di restituzione
Al termine di un lavoro o di un rapporto di lavoro, il lavoratore deve restituire immediatamente al datore di lavoro i documenti (attrezzatura, istruzioni d’uso, piani, ecc.) ad esso relativi. 4)
20.7 Ore straordinarie
Se la situazione lo esige, il lavoratore è tenuto a prestare ore straordinarie, rispettivamente ore supplementari. Il datore di la- voro esige dal lavoratore queste ore straordinarie solamente qualora egli possa ragionevolemente pretenderle secondo le norme della buona fede. Per assicurare il servizio di riparazione, il lavoratore può essere assegnato al servizio di picchetto. 5)
1) Art. 321a CO 4) Art. 321b CO
2) Art. 321a CO 5) Art. 321c CO
3) LL O3 art. 10
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20.8 Osservanza delle istruzioni
Il lavoratore è tenuto ad osservare, secondo le regole della buona fede, le istruzioni impartitegli dal datore di lavoro per l’e- secuzione del lavoro. In particolare egli deve:
a) compilare con cura e consegnare puntualmente i rapporti sul lavoro eseguito;
b) comportarsi correttamente verso le persone con cui ha contatto nelI’esercizio della sua professione ed evitare atti che possano danneggiare il datore di lavoro o provocare re- clami;
c) astenersi dal consumare bibite alcoliche durante l’orario di lavoro. Egli deve inoltre astenersi dal fumare nei locali dell’azienda contrassegnati dall’apposito cartello di divieto;
d) avvertire immediatamente il datore di lavoro o il suo rappre- sentante circa eventuali impedimenti al lavoro;
e) prestare particolare attenzione alla formazione degli apprendi- sti di cui è responsabile. 1)
20.9 Responsabilità
ll dipendente è responsabile del danno causato intenzionalmente o per negligenza, in misura della diligenza da lui dovuta. Egli è tenuto, secondo l’art. 20.4 CCL, ad informare immediatamente il datore di lavoro in caso di un danno simile. La richiesta di ripara- zione del danno da parte del datore di lavoro deve avvenire al più tardi entro 30 giorni dalla sua constatazione. Eventuali xxxxxx- ste derivanti dal rapporto di lavoro cadono in prescrizione dopo 5 anni. 2)
Art. 21 Lavoro nero
21.1 Il lavoro nero è vietato. Le associazioni contraenti il CCL si impe- gnano a combattere il lavoro nero con ogni mezzo a loro disposi- zione.
21.2 E’ considerato lavoro nero quello svolto per conto di terzi (fatta eccezione per quanto citato all’art. 4.1 LL), indipendentemente dal fatto che venga remunerato o meno, così come il lavoro effet- tuato in un’altra azienda durante il tempo libero o le vacanze. (cfr. art. 329d cpv. 3 CO). 3)
1) Art. 321d CO 3) Art. 329d cpv. 3 CO
2) Art. 321e CO
31
21.3 Un lavoratore che effettua del lavoro nero ledendo così il dovere di fedeltà verso il datore di lavoro, segnatamente facendogli con- correnza (art. 321a cpv. 3 CO), può essere punito dalla CPN con una pena convenzionale ammontante fino a 5’000.– franchi. Re- stano riservati i diritti del datore di lavoro al risarcimento del danno. 1)
21.4 Datori di lavoro che fanno effettuare lavoro nero o che consape- volmente lo sostengono, possono essere ammoniti dalla CPN oppure anch’essi multati con una pena convenzionale ammon- tante fino a 5’000.– franchi.
21.5 L’esecuzione di lavoro nero vale, in caso di ripetizione e dopo un’ammonizione scritta, come motivo grave per il licenziamento immediato. 2)
Art. 22 Perfezionamento professionale personale
22.1 I lavoratori, così come i membri della commissione d’azienda e quelli del Consiglio di fondazione delle istituzioni di previdenza eletti dai lavoratori, hanno diritto ad un giorno di lavoro remune- rato all’anno per il perfezionamento professionale specifico. Tale diritto non può essere cumulato. La partecipazione ad un corso dev’essere discussa per tempo con il datore di lavoro. Dopo l’av- venuta partecipazione ad un corso bisogna presentare il relativo attestato di frequenza.
1) Art. 321a CO 2) Art. 321a cpv. 1 CO
32
Durata del lavoro, vacanze, giorni festivi, pensionamento flessibile, assenze
Art. 23 Durata del lavoro
Art. 24 Ritardo, interruzione, abbandono anticipato del lavoro Art. 25 Lavoro di recupero
Art. 26 Ore straordinarie, ore supplementari, lavoro notturno, domenicale e nei giorni festivi / indennità
Art. 27 Vacanze, durata delle vacanze
Art. 28 Godimento delle vacanze, riduzione del diritto alle vacanze Art. 29 Giorni festivi
Art. 30 Indennità per giorni festivi Art. 31 Pensionamento flessibile Art. 32 Assenze giustificate
Durata del lavoro, vacanze, giorni festivi, pensionamento flessibile, assenze
Art. 33 Impedimento in caso di adempimento di una funzione pubblica
.
Art. 23 Durata del lavoro
23.1 La durata annuale del lavoro è di 2132 ore annue, rispettiva- mente di 177,7 ore mensili, ovvero di 41 ore settimanali.
23.2 Per il conteggio dell’indennità sostitutiva, rispettivamente per quello delle trattenute sul salario (ad es. giorni di carenza per in- fortunio, malattia, vacanze, giorni festivi, assenze, ecc.), viene utilizzata come base di calcolo la durata del lavoro media sopra- citata.
23.3 Il datore di lavoro fissa, dopo averne discusso con il lavoratore, la durata del lavoro settimanale, rispettivamente quotidiana, ri- spettando le disposizioni di legge e tenendo conto dei bisogni dell’azienda. La determinazione della durata del lavoro può es- sere effettuata in modo differenziato secondo i gruppi coinvolti e gli oggetti da trattare. La compensazione della fluttuazione degli orari viene regolata in modo analogo.
23.4 L’orario di lavoro in vigore nell’azienda deve essere affisso nel- l’officina in luogo ben visibile. Le pause regolamentari non val- gono come orario di lavoro.
23.5 Il tempo di lavoro comincia con l’inizio del lavoro stesso sul po- sto di lavoro. Il tempo necessario a lavarsi e cambiarsi non vale come durata del lavoro.
23.6 La vigilia dei giorni festivi legali il lavoro termina al più tardi alle ore 17.00.
Art. 24 Ritardo, interruzione,
abbandono anticipato del lavoro
24.1 Il lavoratore è tenuto a recuperare le ore di lavoro perse se:
– arriva in ritardo al lavoro per colpa sua
– interrompe il lavoro senza motivo valido o lascia il lavoro anzi- tempo.
24.2 Se il tempo di lavoro non viene recuperato il datore di lavoro può procedere ad una deduzione salariale corrispondente.
Art. 25 Lavoro di recupero
25.1 Datore di lavoro e lavoratori possono accordarsi per effettuare
35
del lavoro di recupero, per poter compensare giorni liberi non remunerati (ponti). I giorni da compensare, che sono prevedibili per l’anno civile, devono essere fissati per iscritto.
25.2 Ogni nuovo lavoratore assunto deve essere informato di questa regolamentazione.
Egli deve accettare la modifica della durata del lavoro e prestare le ore di recupero mancanti o compensarle con una riduzione delle vacanze o del salario. Se il rapporto di lavoro non è durato tutto l’anno, alla partenza del lavoratore bisogna effettuare un conteggio. La differenza dev’essere saldata con vacanze oppure salario (senza indennità).
25.3 Se per ragioni di malattia, infortunio o servizio militare obbliga- torio un lavoratore non può beneficiare delle ore di lavoro che ha recuperato in precedenza, egli potrà farlo in data ulteriore, dopo essersi accordato con il datore di lavoro.
Art. 26 Ore straordinarie, ore supplementari, lavoro notturno,
domenicale e nei giorni festivi / indennità
26.1 Le ore straordinarie e quelle supplementari vengono compen- sate unicamente se sono state ordinate dal datore di lavoro, ri- spettivamente dal suo rappresentante, oppure riconosciute in se- guito come tali. 1)
a) Ore straordinarie
26.2 E’ considerato lavoro straordinario quello che supera la durata del lavoro fissata a livello d’azienda secondo l’art. 23.1 CCL, fino ad un limite di 50 ore settimanali. Le ore straordinarie devono es- sere compensate con tempo libero di uguale durata al massimo entro i primi sei mesi dell’anno civile seguente. Un’eventuale compensazione in denaro viene effettuata in base alla prassi aziendale. 2)
b) Ore supplementari
26.3 Sono considerate ore supplementari di lavoro quelle che supe- rano la durata massima del lavoro fissata dalla legge, pari a 50 ore settimanali. Le ore supplementari devono essere compen- sate in primo luogo con tempo libero di uguale durata al mas-
1) Art. 321c CO 2) Art. 321c CO
36
simo entro i primi sei mesi dell’anno civile seguente. Se ciò non è possibile, tali ore supplementari vengono pagate al lavoratore con un’indennità del 25%. 1)
c) Lavoro notturno
26.4 E’ considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 23.00 e le ore 06.00. Deroghe nell’ambito della Legge sul lavoro sono permesse. L’indennità di salario per il lavoro notturno è pari al 50%. 2)
d) Lavoro domenicale e nei giorni festivi
26.5 E’ considerato lavoro domenicale e nei giorni festivi quello effet- tuato la domenica e nei giorni festivi fissati in base al diritto can- tonale oppure federale, dalle ore 23.00 alle ore 23.00. Il lavoro svolto di domenica e nei giorni festivi deve essere pagato con un’indennità del 50%. 3)
26.6 Le ore lavorative effettuate di notte (art. 26.4 CCL) oppure di do- menica o in un giorno festivo (art. 26.5 CCL) devono essere com- pensate in primo luogo con un supplemento di tempo libero pari al 50% nel corso dei sei mesi seguenti. Se una compensazione in tempo libero non è realizzabile, tali ore devono essere retribuite con un’indennità di salario del 50%.
Se le ore (numero di ore effettivamente svolte) vengono com- pensate con tempo libero di uguale durata, l’indennità di salario del 50% deve essere comunque versata al lavoratore.
26.7 In caso di lavoro notturno duraturo o regolare, i lavoratori hanno inoltre diritto ad un supplemento di tempo libero pari al 10%. 4)
Art. 27 Vacanze, durata delle vacanze
27.1 La durata delle vacanze per anno civile è pari a:
– 25 giorni lavorativi fino a 20 anni compiuti
– 20 giorni lavorativi dopo il compimento dei 20 anni
– 25 giorni lavorativi dopo il compimento dei 49 anni
– 30 giorni lavorativi dopo il compimento dei 59 anni ed almeno 5 anni di servizio nell’azienda
1) Art. 9 LL, Art. 13 LL 3) Art. 19 LL
2) Art. 17 LL 4) Art. 17b LL
37
27.2 La durata delle vacanze è calcolata pro rata temporis. Il mese nel quale il lavoratore compie gli anni è determinante per l’aumento del diritto alle vacanze.
Art. 28 Godimento delle vacanze,
riduzione del diritto alle vacanze
28.1 I giorni festivi remunerati vengono pagati come giorni festivi e non sono dunque considerati come giorni festivi percepiti.
28.2 Il datore di lavoro deve versare al lavoratore il salario totale rela- tivo al periodo delle vacanze. 1)
28.3 Le vacanze vengono calcolate e prese in base all’anno civile.
28.4 Se dovessero subentrare delle circostanze che hanno per conse- guenza la perdita o la riduzione del diritto alle vacanze, quando le stesse sono già state concesse, il datore di lavoro ha il diritto di chiedere la restituzione dell’indennità di vacanza versata in più oppure di dedurla dal salario.
28.5 Il datore di lavoro, d’accordo con il lavoratore, fissa la data delle vacanze con almeno tre mesi di anticipo. Bisogna tener conto sia degli interessi dell’azienda, sia di quelli del lavoratore. Una volta stabilita la data delle vacanze, è possibile spostarla soltanto in via eccezionale se esiste un motivo valido ed unicamente previo esplicito accordo tra datore di lavoro e lavoratore. 2)
28.6 Se il lavoratore è impedito di lavorare per motivi come malattia, infortunio, adempimento di un obbligo legale o di una funzione pubblica, servizio militare obbligatorio, la durata delle vacanze non sarà ridotta se la durata complessiva delle assenze è infe- riore a due mesi per anno civile. Ulteriori assenze danno luogo ad una riduzione calcolata pro rata. 3)
28.7 In caso di assenza dovuta a gravidanza oppure maternità, le va- canze non possono venir ridotte se l’assenza dura meno di tre mesi. Qualora l’assenza superi complessivamente i tre mesi, le vacanze possono essere ridotte di 1/12 a partire dal terzo mese
1) Art. 329d CO 3) Art. 329b cpv. 2 CO
2) Art. 329c cpv. 2 CO
38
completo di assenza, rispettivamente pro rata per i mesi incom- pleti. 1)
28.8 Le vacanze non possono essere compensate con prestazioni in denaro o altri vantaggi. In caso di scioglimento del rapporto di lavoro il lavoratore ha il diritto di usufruire, durante il periodo di disdetta, delle vacanze che ancora gli spettano. Se tuttavia il rap- porto di lavoro cessa prima della concessione delle vacanze che gli spettano, il lavoratore ha diritto ad un’indennità corrispon- dente. 2)
Art. 29 Giorni festivi
29.1 Quando il lavoratore percepisce i giorni festivi fissati dal diritto cantonale non vi è alcuna trattenuta sul salario. Ciò vale per otto giorni festivi cantonali all’anno e per il giorno del 1° agosto, pur- chè cadano in un giorno lavorativo.
29.2 I giorni festivi indennizzabili che cadono durante assenze dovute a malattia o infortunio, non possono essere né compensati né re- cuperati.
Se i giorni festivi indennizzabili cadono durante le vacanze, allora essi possono essere compensati.
29.3 I giorni festivi vengono fissati in base alle disposizioni legali can- tonali. 3)
29.4 Eventuali ulteriori giorni festivi o di riposo devono essere recu- perati in precedenza o a posteriori oppure possono essere pareg- giati con ferie o ore straordinarie.
29.5 Il datore di lavoro può esigere il recupero anticipato o postici- pato delle ore perse durante i giorni festivi non remunerati, rispettivamente pareggiarle con ferie oppure con ore straordi- narie.
29.6 A richiesta dei lavoratori, il 1° maggio è concesso, purchè non sia già dichiarato giorno festivo cantonale, interamente o parzial- mente quale giorno festivo non remunerato.
1) Art. 329b cpv. 3 CO 3) Art. 20a LL
2) Art. 329d CO
39
Art. 30 Indennità per giorni festivi
30.1 Per i lavoratori a salario mensile le indennità per giorni festivi sono comprese nel salario. L’indennità per giorni festivi è calco- lata, per i lavoratori a salario orario, sia sulla base del salario ora- rio contrattuale normale che sulle ore normali di lavoro non effettuate. 1)
30.2 L’indennità per giorni festivi non è dovuta:
a) se il giorno festivo cade di domenica o di sabato non lavora- tivo;
b) se il lavoratore non si presenta al lavoro, senza motivo valido, il giorno prima o il giorno dopo quello festivo cantonale;
c) se il lavoratore percepisce un’indennità giornaliera da una cassa malati o dalla SUVA.
Art. 31 Pensionamento flessibile
31.1 Allo scopo di proteggere i lavoratori più anziani da licenziamenti con motivazioni economiche e da sovraccarichi fisiologici, il la- voratore ed il datore di lavoro possono prendere accordi, basan- dosi su questo CCL, per un pensionamento flessibile.
31.2 In tal caso bisogna attenersi alle disposizioni seguenti:
a) Il pensionamento flessibile è possibile dal compimento del 55° anno d’età.
b) L’entrata in vigore di un pensionamento flessibile deve essere conclusa tra lavoratore e datore di lavoro per iscritto con 3 mesi di anticipo.
c) Tramite il pensionamento flessibile il lavoratore può diminuire la durata del proprio lavoro. Questa riduzione della durata del lavoro può essere effettuata in modo scalare, aumentandola col passare degli anni.
d) Il pensionamento flessibile comporta una diminuzione pro- porzionale del salario del lavoratore e dev’essere concordata per iscritto.
e) L’ufficio della CPN può essere consultato.
f) 1 giorni in caso di giornata d’informazione per l’arruolamento. Il tempo ulteriormente necessario è rimborsato dall’IPG.
g) 1 gioro in caso di riforma militare.
1) Art. 329 CO
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Art. 32 Assenze
32.1 I lavoratori hanno diritto all’indennizzo delle seguenti assenze, purchè avvengano in un giorno lavorativo:
a) 2 giorni per il proprio matrimonio*
b) 1 giorno in caso di nascita di un figlio del lavoratore*
c) 1 giorno in caso di matrimonio di un figlio
d) 3 giorni in caso di decesso del coniuge, di un figlio, figliastro o figlio adottivo
e) 1 giorno per il decesso di un fratello o sorella, dei genitori, xxxxxxx, nonni o nipoti
f) 1 giorno all’anno per il trasloco della propria economia dome- stica, purchè il rapporto di lavoro non sia stato disdetto
g) 1 giorno in caso di giornata d’informazione per l’arruolamento.
Il tempo ulteriormente necessario è rimborsato dall’IPG
h) 1 giorno in caso di riforma militare
* Le assenze inerenti l’art. 32.1 lettere a) e b) CCL che cadono in un giorno non lavorativo possono essere recuperate.
32.2 Le assenze di breve durata (per es. visita medica, dentista, visita presso un ufficio amministrativo, ecc.) non vengono remunerate ma possono essere compensate.
Art. 33 Impedimento in caso di adempimento
di una funzione pubblica
33.1 Se un lavoratore, d’accordo con il datore di lavoro, esercita una funzione pubblica, egli ha diritto al versamento del salario per le ore di lavoro perse. Il pagamento del salario sarà concordato fra datore di lavoro e lavoratore. In questo accordo si terrà conto an- che dell’indennità percepita dal lavoratore per l’adempimento della funzione pubblica.
Salari, indennità
Art. 34 Salario
Art. 35 Pagamento del salario Art. 36 Salari minimi
Art. 37 Trattative salariali Art. 38 Indennità di fine anno
Salari, indennità
Art. 39 Indennità per lavoro fuori sede
.
Art. 34 Salario
34.1 Datore di lavoro e lavoratore concordano il salario su base oraria o mensile.
34.2 Il salario orario o quello mensile risulta dalla divisione del salario annuo (senza indennità di fine anno) per le ore di lavoro concor- date, in base alla tabella seguente:
ore annue | ore mensili | ore settimanali |
2132 | 177,7 | 41 |
In base a 12 salari mensili uguali è possibile effettuare la com- pensazione delle ore di lavoro per un periodo di un anno (ai sensi dell’art. 23.1 CCL).
34.3 Il salario orario risulta dalla divisione del salario annuo per la du- rata annua del lavoro fissata a 2132 ore.
34.4 Per il conteggio dell’indennità sostitutiva, rispettivamente per quello delle trattenute sul salario (ad es. giorni di carenza per in- fortunio, malattia, vacanze, giorni festivi, assenze, ecc.), viene utilizzata come base di calcolo la durata media del lavoro quoti- diano, in base all’art. 23.1 CCL.
34.5 Ogni lavoratore riceve mensilmente un conteggio delle ore e alla fine dell’anno un conteggio finale delle ore di lavoro effettuate. E’ possibile riportare all’anno che segue un massimo di 50 ore lavorative in più o in meno.
34.6 Se il conteggio finale di un lavoratore indica un’eccedenza di oltre 50 ore supplementari (calcolate in base alla durata annuale del lavoro), il datore di lavoro ed il lavoratore concordano, dietro osservanza dell’art. 26.2 CCL, se compensarle oppure retribuirle.
34.7 Se il conteggio finale di un lavoratore indica un deficit di più di 50 ore, le parti si accordano per stabilirne il pareggio. 1)
34.8 Se un lavoratore lascia l’azienda durante l’anno corrente, viene compilato un conteggio finale relativo al periodo dal 1° gennaio, rispettivamente dalla data di assunzione, al momento dell’uscita.
1) Art. 324.1 CO
45
34.9 Qualora il conteggio indichi un deficit di ore per colpa dello stesso lavoratore, le ore mancanti possono essere compensate durante il periodo di disdetta, altrimenti è possibile effettuare una trattenuta sul salario.
34.10 Se il deficit di ore lavorative, risultante da un ordine del datore di lavoro, non può essere pareggiato entro la data di partenza del lavoratore, esso andrà a carico del datore di lavoro (ritardo d’ac- cettazione). 1)
Art. 35 Pagamento del salario
35.1 Il salario è versato al lavoratore ad intervalli regolari, in moneta legale, al più tardi l’ultimo giorno lavorativo del mese, con con- teggio dettagliato, in contanti durante l’orario di lavoro o tramite versamento tempestivo sul suo conto corrente bancario o po- stale. In ogni caso il lavoratore deve poter disporre del suo sala- rio alla fine del mese. 2)
Art. 36 Salari minimi
36.1 Le parti contraenti stabiliscono i salari minimi contrattuali. Essi vengono fissati annualmente in un accordo supplementare (cfr. appendice 9).
36.2 Ogni anno - al più tardi in novembre - le parti contraenti delibe- rano su eventuali adeguamenti dei salari minimi e distribuiscono ai loro membri l’accordo supplementare (appendice 9) rivisto e corretto. Questo costituisce parte integrante del CCL.
36.3 Per i lavoratori con capacità lavorativa ridotta, o che non adem- piono tutte le condizioni (formazione, lingua, ecc.) necessarie ad una prestazione completa, si può fissare un salario inferiore ai minimi contrattuali. E’ però necessario un accordo scritto tra da- tore di lavoro e lavoratore, dove siano specificati i motivi della prestazione ridotta. Questo accordo speciale dev’essere sottopo- sto alla CPN.
Art. 37 Trattative salariali
37.1 Le parti contraenti il CCL stabiliscono di negoziare ogni anno, al
1) Art. 324 CO 2) Art. 323 CO, Art. 323b CO
46
più tardi nel mese di novembre, gli eventuali adeguamenti salariali la cui entrata in vigore è fissata per l’inizio dell’anno successivo.
37.2 Le trattative verteranno sui punti seguenti:
a) situazione economica
b) situazione del mercato
c) situazione del mercato del lavoro
d) cambiamenti intervenuti nell’ambito sociale e criteri analoghi
e) evoluzione dell’indice dei prezzi al consumo dall’ultima tratta- tiva salariale.
Gli adeguamenti salariali che risultano dalle trattative in base al- l’art. 37 CCL vengono fissati in un accordo supplementare (ap- pendice 9). Esso fa parte integrante del presente CCL.
Art. 38 Indennità di fine anno
38.1 Il datore di lavoro deve versare al lavoratore, al più tardi nel mese di dicembre, un’indennità di fine anno pari al 100% del salario mensile medio.
38.2 Come base di calcolo si considera il salario medio di base men- sile, rispettivamente il salario orario medio, moltiplicato per le ore di lavoro normali. L’indennità di fine anno si intende non comprensiva di altre indennità, come gli assegni per i figli, quelle per il lavoro straordinario, ecc.
38.3 L’indennità di fine anno è sottoposta alle consuete trattenute per le assicurazioni sociali. 1)
38.4 Se il rapporto di lavoro è iniziato nel corso dell’anno civile o si è concluso nel rispetto dei termini legali di disdetta (fatta ecce- zione per il licenziamento per causa grave), I’indennità di fine anno è calcolata pro rata temporis. In questo caso contano solo i mesi interi.
38.5 Durante il periodo di prova non sussiste alcun diritto all’inden- nità di fine anno.
38.6 Se il lavoratore, d’accordo con il datore di lavoro, beneficia di un
1) Art. 5 L AVS
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congedo non pagato, l’indennità di fine anno viene ridotta pro- porzionalmente.
Art. 39 Indennità per lavoro fuori sede
39.1 I lavoratori che devono svolgere lavori fuori sede hanno diritto all’indennizzo di tutte le spese. 1)
1) Art. 327a CO
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Prestazioni sociali
Art. 40 Assegni per i figli
Art. 41 Pagamento del salario in caso di malattia, assicurazione per l’indennità giornaliera
Art. 42 Condizioni di assicurazione
Art. 43 Pagamento del salario in caso di infortunio
Art. 44 Pagamento del salario in caso di servizio militare, civile e di protezione civile
Art. 45 Diritto al salario in caso di decesso del lavoratore
Prestazioni sociali
Art. 46 Diritto al salario in caso di decesso del datore di lavoro
.
Art. 40 Assegni per i figli
40.1 I lavoratori ricevono con il salario anche gli assegni per i figli e/o la famiglia in base alle disposizioni cantonali.
Art. 41 Pagamento del salario in caso di malattia,
assicurazione per l’indennità giornaliera
41.1 Il lavoratore ha diritto al salario, rispettivamente alle prestazioni sostitutive del salario, a partire dal primo giorno di malattia. Il da- tore di lavoro deve assicurare collettivamente i lavoratori presso un’assicurazione malattia riconosciuta dalla Confederazione se- condo la LAMal per un’indennità giornaliera del salario (senza assegni per i figli) perso durante la malattia, la gravidanza e il parto, tenuto conto della normale durata contrattuale del lavoro. I premi dell’assicurazione collettiva per perdita di guadagno sono a carico, in parti uguali, del datore di lavoro e del lavoratore.
Art. 42 Condizioni di assicurazione
42.1 Le condizioni di assicurazione prevedono quanto segue:
a) indennità giornaliere quale prestazione sostitutiva del salario del datore di lavoro nella misura dell’80% del salario contrat- tuale normale, inclusa l’indennità di fine anno, dall’inizio della malattia o dopo il periodo di differimento;
b) indennità giornaliere versate durante 720 giorni nello spazio di 900 giorni consecutivi (calcolate a partire dal primo giorno di malattia). Nel caso di assicurazione d’indennità giornaliera con prestazioni differite, per il calcolo dei 720 giorni si tiene conto anche dei giorni che sono stati rimborsati dal datore di lavoro prima dell’inizio del versamento di prestazioni da parte dell’assicurazione;
c) in caso di incapacità parziale al lavoro, pari ad almeno il 50%, l’indennità giornaliera viene corrisposta proporzionalmente;
d) gravidanza e parto sono remunerati conformemente alla legge federale sull’assicurazione maternità, ovvero per 14 set- timane all’80% del salario percepito prima del parto.
e) possibilità per il lavoratore di aderire senza interruzione, dopo le dimissioni dall’assicurazione collettiva, all’assicurazione indivi- duale.
L’età del dipendente al momento della affiliazione all’assicura- zione collettiva deve essere mantenuta e non bisogna formulare nuove riserve. L’assicurazione individuale deve coprire almeno
51
le stesse prestazioni e ciò sia in merito all’ammontare delle in- dennità giornaliere che circa la durata del diritto alle prestazioni. Il datore di lavoro deve informare per iscritto la persona assicu- rata circa il suo diritto di passaggio all’assicurazione individuale.
f) per le riserve già esistenti, l’assicurazione deve garantire al- meno una copertura secondo l’art. 324a CO.
42.2 Tutto il personale aderente al presente contratto collettivo deve essere assicurato.
42.3 Possono essere scelte unicamente assicurazioni che sottostanno all’accordo sul libero passaggio nelle assicurazioni collettive per l’indennità giornaliera concluso tra l’Associazione delle assicura- zioni malattia ed infortuni private ed il Concordato delle casse malati svizzere (CCMS).
42.4 Le prestazioni di cui agli articoli 41 e 42 CCL sono considerate come pagamento del salario ai sensi dell’art. 324a CO.
42.5 Si consiglia al lavoratore di assicurare privatamente la differenza tra le prestazioni sostitutive del salario, secondo l’art. 42 CCL, ed il salario mensile lordo totale.
42.6 Ai datori di lavoro si raccomanda di stipulare l’assicurazione presso l’«Assicurazione malattia paritetica nel ramo della tecnica della costruzione APA», Xxxxxxxxxxxxxxx 00, xxxxxxx xxxxxxx 000, 0000 Xxxxx 00.
42.7 Il lavoratore deve informare immediatamente il datore di lavoro in caso di impedimento a lavorare. Se la sua assenza è dovuta a malattia o infortunio il lavoratore deve fornire, conformemente alle istruzioni aziendali, al datore di lavoro, a partire dal terzo giorno di impedimento, un certificato medico. Il datore di lavoro può richiedere che il certificato medico venga rilasciato da un medico di fiducia.
Art. 43 Pagamento del salario in caso di infortunio
a) Assicurazione infortuni professionali
43.1 ll dipendente è assicurato contro gli infortuni presso la SUVA. 1)
43.2 Con riserva dell’art. 43.1 CCL, il datore di lavoro è liberato dalI’obbligo di pagamento del salario in caso di infortunio.
1) Art. 1 LAINF
52
43.3 Il datore di lavoro prende a carico il pagamento del salario nella misura dell’80% il giorno dell’infortunio e i seguenti due giorni, poichè questi non sono assicurati dalla SUVA.
43.4 Nel caso in cui le prestazioni della SUVA vengano ridotte o xxxxx- xxxx in quanto l’infortunio è attribuito a comportamento colpe- vole o a rischi e pericoli straordinari, anche le prestazioni dovute dal datore di lavoro secondo il capoverso 3 saranno ridotte nella stessa misura.
43.5 I premi dell’assicurazione infortuni professionali SUVA sono a carico del datore di lavoro. 1)
b) Assicurazione infortuni non professionali
43.6 I premi dell’assicurazione infortuni non professionali sono a ca- rico del lavoratore. 2)
43.7 L’assicurazione cessa il suo effetto dopo il 30° giorno seguente quello in cui ha fine il diritto al salario. 3)
43.8 L’assicurazione cessa il suo effetto anche dopo il 30° giorno se- guente quello in cui ha fine il diritto ad almeno mezzo salario. 4)
43.9 Se l’assicurazione infortuni non professionali cessa il suo effetto per una delle ragioni citate all’art. 43.7 oppure 43.8 CCL, il lavora- tore ha la possibilità di concludere, prima del termine di questa assicurazione, un’assicurazione convenzionale presso la SUVA. 5)
43.10 Il datore di lavoro deve informare il lavoratore non appena cessa il suo obbligo diretto di pagare il salario (cfr. art. 43.7 CCL) o se quest’ultimo è sceso al di sotto del 50% del salario normale (cfr. art. 43.8 CCL).
Art. 44 Pagamento del salario in caso di servizio militare,
civile e di protezione civile
44.1 Durante il servizio militare svizzero obbligatorio il lavoratore ri- ceve, dietro presentazione dell’attestato dei giorni di servizio, le indennità seguenti:
a) durante la scuola reclute come recluta:
– per i celibi senza obbligo di mantenimento 50% del salario
1) Art. 91 LAINF 4) Art. 3 LAINF
2) Art. 91 LAINF 5) Art. 3 LAINF
3) Art. 3 LAINF
53
– per i coniugati e i celibi con obbligo di mantenimento 80% del salario;
b) durante gli altri periodi di servizio nel corso di un anno:
fino ad un massimo di 4 settimane per anno civile 100% del salario
per gli ulteriori periodi di servizio:
– per i celibi senza obbligo di mantenimento 50% del salario
– per i coniugati e i celibi con obbligo di mantenimento 80% del salario.
I datori di lavoro possono far dipendere il versamento di tale pre- stazione - per il servizio militare di durata superiore ad un mese all’anno - dall’impegno, da parte del lavoratore, di proseguire il rapporto di lavoro per almeno altri sei mesi dopo il servizio mili- tare. Il pagamento del salario, conformemente agli articoli 324a CO e 324b CO, è comunque dovuto in ogni caso.
c) Militari in ferma continuata
I militari in ferma continuata percepiscono l’intero salario confor- memente all’art. 324a e 324b CO. In seguito ricevono le presta- zioni della assicurazione per perdita di guadagno.
44.2 Le indennità legali per perdita di guadagno secondo le disposi- zioni dell’IPG spettano al datore di lavoro nella misura in cui non superino il salario pagato durante il servizio militare, quello civile oppure di protezione civile.
44.3 E’ considerato servizio militare obbligatorio svizzero ogni servi- zio prestato nell’esercito, nel servizio militare femminile e nella protezione civile, per il quale viene corrisposta un’indennità per perdita di guadagno (IPG) e che non sia espressamente desi- gnato come servizio volontario. La CPN mette a disposizione, su richiesta, un foglio di istruzioni.
44.4 Il presente regolamento è valido per il servizio militare in tempo di pace. In caso di servizio militare attivo restano riservati accordi da definire.
Art. 45 Diritto al salario in caso di decesso del lavoratore
45.1 Con la morte del lavoratore il rapporto di lavoro si estingue. 1)
1) Art. 338 CO
54
45.2 Il datore di lavoro deve tuttavia pagare il salario per un altro mese a contare dal giorno della morte e, se il rapporto di lavoro è durato più di cinque anni, per altri due mesi, purchè il lavora- tore lasci il coniuge o figli minorenni o, in mancanza di questi eredi, altre persone verso le quali adempiva un obbligo di xxxxx- xxxxx. 1)
Art. 46 Diritto al salario in caso di decesso
del datore di lavoro
46.1 Con la morte del datore di lavoro il rapporto di lavoro passa agli eredi; le disposizioni concernenti il trasferimento del rapporto di lavoro nel caso di trasferimento dell’azienda sono applicabili per analogia. 2)
46.2 Il rapporto di lavoro stipulato essenzialmente in considerazione della persona del datore il lavoro si estingue con la morte di que- st’ultimo; il lavoratore può chiedere tuttavia un equo risarci- mento per il danno derivatogli dalla fine prematura del rapporto di lavoro. 3)
1) Art. 338 CO 3) Art. 338a CO
2) Art. 338a CO
Disdetta
Art. 47 Periodo di prova
Art. 48 Disdetta ordinaria, termini di disdetta Art. 49 Disdetta abusiva
Art. 50 Disdetta in tempo inopportuno, divieto di disdetta Art. 51 Disdetta con effetto immediato del rapporto di lavoro,
Disdetta
mancato inizio dell’impiego
.
Art. 47 Periodo di prova
47.1 E’ considerato tempo di prova il primo mese di lavoro. Datore di lavoro e lavoratore possono convenire, con accordo scritto, un periodo di prova più lungo. Esso non può comunque superare i tre mesi. 1)
47.2 Il periodo di prova, se viene effettivamente ridotto in seguito a malattia, infortunio o adempimento di un obbligo legale non as- sunto volontariamente, è prolungato di un periodo equivalente. 2)
Art. 48 Disdetta ordinaria, termini di disdetta
48.1 Un rapporto di lavoro di durata indeterminata può essere disdet- to da entrambe le parti contraenti. 3)
48.2 La disdetta è da inoltrare per iscritto e deve pervenire al destina- tario al più tardi entro l’ultimo giorno lavorativo prima dell’inizio del periodo di disdetta.
48.3 La parte che dà la disdetta deve, a richiesta dell’altra, motivarla per iscritto. 4)
48.4 Termini di disdetta:
Durante il tempo di prova il rapporto di lavoro può essere disdet- to in ogni momento, con preavviso di sette giorni. 5)
Il rapporto di lavoro può essere disdetto in ogni momento per la fine di un mese, rispettando i termini seguenti: 6)
– nel 1° anno di servizio con preavviso di 1 mese
– dal 2°al 9°anno di servizio incluso con preavviso di due mesi
– dal 10° anno di servizio con preavviso di tre mesi.
48.5 Se dopo la fine del tirocinio il rapporto di lavoro continua presso la medesima azienda, ai fini del calcolo del periodo di disdetta gli anni di apprendistato valgono come anni di servizio. 7)
48.6 Con il raggiungimento dell’età di pensionamento, il rapporto di lavoro si conclude automaticamente.
1) Art. 335b cpv. 2 CO 5) Art. 335b cpv. 1 CO
2) Art. 335b cpv. 3 CO 6) Art. 335c CO
3) Art. 335.1 CO 7) Art. 335c CO
4) Art. 335.2 CO
59
Art. 49 Disdetta abusiva
49.1 Conformemente all’art. 336 CO, la disdetta del rapporto di lavoro è abusiva se data: 1)
a) per una ragione intrinseca alla personalità del destinatario, salvo che tale ragione sia connessa al rapporto di lavoro o pregiudichi in modo essenziale la collaborazione nell’azien- da;
b) perchè il destinatario esercita un diritto costituzionale, salvo che tale esercizio leda un obbligo derivante dal rapporto di lavoro o pregiudichi in modo essenziale la collaborazione nelI’azienda;
c) soltanto per vanificare l’insorgere di pretese del destinatario derivanti dal rapporto di lavoro;
d) perchè il destinatario fa valere in buona fede pretese derivanti dal rapporto di lavoro;
e) perchè il destinatario presta servizio militare obbligatorio svizzero, servizio civile, servizio di protezione civile, servizio militare femminile o servizio della Croce Rossa o adempie un obbligo legale non assunto volontariamente.
49.2 La disdetta da parte del datore di lavoro è inoltre abusiva se data: 2)
a) per l’appartenenza o la non appartenenza del lavoratore a un’associazione di lavoratori o per il legittimo esercizio di un’attività sindacale da parte del lavoratore;
b) durante il periodo nel quale il lavoratore è nominato membro di una rappresentanza del personale aziendale o in un’istitu- zione legata all’impresa ed il datore di lavoro non può provare che aveva un motivo giustificato di disdetta.
Art. 50 Disdetta in tempo inopportuno, divieto di disdetta
a) Da parte del datore di lavoro
50.1 Dopo il tempo di prova, il datore di lavoro non può disdire il rap- porto di lavoro, conformemente all’art. 336 c CO: 3)
a) quando il lavoratore presta servizio militare obbligatorio svizzero, servizio civile, servizio di protezione civile, servizio militare femminile o servizio della Croce Rossa e, quando il
1) Art. 336.1 CO 3) Art. 336c CO
2) Art. 336.2 CO
60
servizio dura più di undici giorni, nelle quattro settimane che lo precedono e lo seguono;
b) quando il lavoratore è impedito di lavorare, in tutto o in parte, a causa di malattia o infortunio non imputabili a sua colpa, per 30 giorni nel primo anno di servizio, per 90 giorni dal secondo anno di servizio al quinto compreso e per 180 giorni dal sesto anno di servizio;
c) durante la gravidanza e nelle 16 settimane dopo il parto di una lavoratrice;
d) quando, con il consenso del datore di lavoro, il lavoratore par- tecipa ad un servizio nell’ambito dell’aiuto all’estero ordinato- gli dall’autorità federale competente.
50.2 La disdetta data durante uno dei periodi stabiliti all’art. 50.1 CCL è nulla. Se essa è invece data prima, ma il termine di disdetta non è ancora giunto a scadenza, questo è sospeso e riprenderà a decorrere soltanto dopo la fine del periodo. 1)
50.3 Se per la cessazione del rapporto di lavoro vale un giorno fisso, come la fine di un mese o di una settimana lavorativa, che non coincide con la scadenza del termine prorogato di disdetta, que- sto è protratto fino al giorno fisso immediatamente successivo. 2)
b) Da parte del lavoratore
50.4 Dopo il tempo di prova il lavoratore non può disdire il rapporto di lavoro se un suo superiore, di cui è in grado di assumere le funzioni, oppure il datore di lavoro stesso è, alle condizioni indi- cate all’art. 50.1 lettera a) CCL, impedito di esercitare la sua atti- vità e tale attività dev’essere assunta dal lavoratore finchè dura l’impedimento. 3)
50.5 Gli articoli 50.2 e 50.3 CCL sono applicabili per analogia. 4)
Art. 51 Disdetta con effetto immediato
del rapporto di lavoro, mancato inizio dell’impiego
51.1 Il datore di lavoro ed il lavoratore possono in qualsiasi momento recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi. A richiesta dell’altra parte, la risoluzione immediata de- v’essere motivata in forma scritta. 5)
1) Art. 336c cpv. 2 CO 4) Art. 336d cpv. 2 CO
2) Art. 336c cpv. 3 CO 5) Art. 337.1 CO
3) Art. 336d cpv. 1 CO
61
51.2 Il lavoratore licenziato immediatamente senza una causa grave ha diritto a quanto avrebbe guadagnato se il rapporto di lavoro fosse cessato alla scadenza del termine di disdetta o col decorso della durata determinata dal contratto. 1)
51.3 ll dipendente deve lasciar dedurre quanto ha risparmiato in se- guito alla cessazione del rapporto di lavoro e ha guadagnato con altro lavoro o omesso intenzionalmente di guadagnare. 2)
51.4 Il giudice può obbligare il datore di lavoro a versare al dipen- dente un’indennità che egli stabilisce secondo il suo libero ar- bitrio tenendo conto di tutte le circostanze. Tale indennità non può però superare l’equivalente di sei mesi di salario del dipen- dente. 3)
51.5 Se il lavoratore, senza una causa grave, non inizia o abbandona senza preavviso l’impiego, il datore di lavoro ha diritto ad un’in- dennità corrispondente ad un quarto del salario mensile; egli ha inoltre diritto al risarcimento di ulteriori danni. 4)
51.6 Se il datore di lavoro non ha subito alcun danno o ha subito un danno inferiore all’indennità prevista nel capoverso precedente, il giudice può ridurre l’indennità secondo il suo libero arbitrio. 5)
51.7 Il diritto all’indennità, se non si estingue per compensazione, de- v’essere fatto valere per azione giudiziaria o esecuzione entro trenta giorni dal mancato inizio o dall’abbandono dell’impiego, sotto pena di perenzione. 6)
1) Art. 337c cpv. 1 CO 4) Art. 337d cpv. 1 CO
2) Art. 337c cpv. 2 CO 5) Art. 337d cpv. 2 CO
3) Art. 337c cpv. 3 CO 6) Art. 337d cpv. 3 CO
62
Disposizioni finali
Art. 52 Diminuzione del lavoro, assicurazione disoccupazione Art. 53 Principio delle condizioni più favorevoli/tutela
dei diritti acquisiti
Disposizioni finali
Art. 54 Formulazione del contratto ed informazione Art. 55 Pubblicazione in varie lingue
.
Art. 52 Diminuzione del lavoro,
assicurazione disoccupazione
52.1 I lavoratori hanno diritto di scegliere liberamente l’ufficio di pa- gamento delle indennità di disoccupazione. In caso di orario ri- dotto e di disoccupazione parziale sono a disposizione delle parti contraenti, per la riscossione delle indennità di disoccupazione, i seguenti uffici di pagamento:
– Sindacato Unia
Segreteria centrale Unia, Xxxxxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxx 00
– Sindacato interprofessionale SYNA,
Segreteria centrale, Xxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxx
52.2 Non appena si prospetta una mancanza di lavoro tale da xxxxxx- dere una riduzione della durata del lavoro, le misure da adottare
- comprese quelle aventi effetti riduttivi delle condizioni di lavoro
- dovranno essere discusse tra la direzione ed i rappresentanti dei lavoratori o, nelle piccole aziende, con i lavoratori sottoposti al CCL, con contemporanea informazione delle parti contraenti. In particolare, le parti contraenti devono essere informate tempestivamente in caso di una riduzione della durata del lavoro settimanale oppure in previsione della chiusura dell’azienda.
52.3 L’informazione dovrà essere la più completa possibile ed indicare i motivi che costringono il datore di lavoro a ridurre la durata del lavoro, rispettivamente a chiudere l’azienda; dovrà pure elencare le misure previste ed il lasso di tempo in cui verranno realizzate.
52.4 Dovranno essere adottate le misure che danneggiano il meno possibile i lavoratori e che meglio servono alla ripresa econo- mica dell’azienda.
52.5 La CPN e le segreterie delle parti contraenti sono a disposizione delle aziende e dei lavoratori sottoposti al contratto per una con- sulenza in merito alle misure da adottare.
Art. 53 Principio delle condizioni più favorevoli/tutela
dei diritti acquisiti
53.1 Al momento dell’assunzione, il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore una copia del presente CCL, ciò vale anche nel caso di passaggio da apprendista a lavoratore.
53.2 Prestazioni superiori accordate fino ad oggi ai lavoratori – escluse
65
le prestazioni fornite volontariamente – non possono essere ri- dotte con l’entrata in vigore del presente CCL.
53.3 Se un datore di lavoro aderisce all’USIC deve consegnare ad ogni lavoratore, contro ricevuta, una copia del CCL.
Art. 54 Formulazione del contratto ed informazione
54.1 Il testo del presente contratto è stato redatto dai rappresentanti delle parti contraenti.
54.2 Eventuali cambiamenti di redazione, così come la comunicazione di adeguamenti salariali annuali e la variazione dei salari minimi (appendice 9) vengono pubblicati con accordi supplementari.
Art. 55 Pubblicazione in varie lingue
55.1 Il presente CCL e le relative appendici vengono pubblicate in lin- gua tedesca, francese ed italiana. Per qualsiasi difficoltà e pro- blema d’interpretazione fa stato il testo in lingua tedesca.
66
Firme delle parti contraenti
Berna, Xxxxxxxx, Xxxxxx, 0 giugno 2005
Per l’associazione Commissione Paritetica Nazionale per i rami professionali della carrozziera CPN
Il copresidente per Il copresidente i datori di lavoro per i lavoratori Dr. Xxxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx
Per l’Unione Svizzera dei Carrozzieri USIC
Il presidente Il direttore Xxxxx X. Xxxxx Xxxxx Xxxx
Per il Sindacato Unia
Un copresidente Il responsabile del settore Il responsabile del ramo Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx
Per il Sindacato interprofessionale SYNA
Il presidente Il responsabile del ramo Dr. Xxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx
.
Appendice 1
Statuti dell’associazione Commissione Paritetica Nazionale (CPN) per i rami professionali della carrozzeria, basati sull’art. 8 CCL
Art. 1 Nome e sede
1.1 Conformemente all’art. 8 CCL, sotto il nome di «Commissione paritetica nazionale per i rami professionali della carrozzeria» (CPN) esiste un’associazione in conformità alle disposizioni del- l’art. 60 ss CC, con sede a Lugano.
1.2 L’indirizzo dell’associazione è il seguente:
Commissione Paritetica Nazionale
per i rami professionali della carrozzeria Xxxxxxxxxxxxxxx 00
Xxxxxxxx 000
0000 Xxxxx 15
Art. 2 Scopo / competenze
2.1 Conformemente alle relative norme del CCL, l’associazione ha quale scopo la collaborazione tra le parti contraenti il Contratto collettivo e l’esecuzione dello stesso nei rami professionali della carrozzeria.
2.2 I compiti della CPN sono elencati in modo dettagliato all’art. 8 CCL. Le rispettive competenze vengono dedotte direttamente dal CCL.
2.3 All’associazione Commissione Paritetica Nazionale per i rami professionali della carrozzeria, denominata in seguito «CPN», spetta esplicitamente il diritto di adottare tutte le misure neces- sarie per la conseguente applicazione e realizzazione delle dispo- sizioni del CCL e della DFO.
Art. 3 Membri
3.1 Membri dell’associazione Commissione Paritetica Nazionale per i rami professionali della carrozzeria (CPN) sono le parti con- traenti il CCL nonché i datori di lavoro ed i lavoratori ad esso sot- toposti.
Appendici
69
3.2 In caso di necessità, previo accordo delle parti, possono essere chiamati a partecipare alle assemblee (riunioni della CPN) altri rappresentanti; essi avranno voto consultivo.
Art. 4 Organi
4.1 Gli organi dell’associazione Commissione Paritetica Nazionale per i rami professionali della carrozzeria (CPN) sono:
a) l’assemblea dei delegati (riunione della Commissione Parite- tica Nazionale);
b) il comitato direttore;
c) l’ufficio di revisione.
4.2 L’assemblea dei delegati può nominare, su richiesta, delle sotto- commissioni per l’esecuzione di determinati incarichi. E’ possi- bile impiegare come sottocommissione anche le commissioni paritetiche regionali (CP). Compiti e competenze di queste sotto- commissioni vengono fissati per iscritto e verbalizzati. Le deci- sioni prese dalle sottocommissioni devono essere approvate dal- l’assemblea dei delegati (riunione della Commissione Paritetica Nazionale per i rami professionali della carrozzeria CPN).
Art. 5 Assemblea dei delegati
5.1 L’organo supremo dell’associazione Commissione Paritetica Na- zionale per i rami professionali della carrozzeria (CPN) è l’assem- blea dei delegati. Essa viene denominata «riunione della CPN».
5.2 I delegati vengono nominati dagli organi delle parti contraenti ed hanno il seguente numero di rappresentanti:
6 delegati dell’Unione svizzera dei carrozzieri USIC
5 delegati del Sindacato dell’industria, della costruzione e dei servizi FLMO
1 delegato del Sindacato interprofessionale SYNA
5.3 L’assemblea dei delegati (riunione della CPN) ha le seguenti attribuzioni:
a) fissare e modificare gli statuti;
b) decidere in merito all’ammissione e all’esclusione dei membri dell’associazione;
c) eleggere il comitato direttore;
d) eleggere l’ufficio di revisione;
e) prendere conoscenza del rapporto di revisione relativo alla contabilità dell’associazione;
70
f) approvare la contabilità dell’associazione;
g) dare scarico della gestione finanziaria;
h) l’esecuzione del CCL e della Dichiarazione di forza obbligatoria (DFO) in conformità alle direttive ed alle disposizioni contrat- tuali e legali.
5.4 In caso di necessità, previo accordo delle parti, possono essere chiamati a partecipare alle assemblee dei delegati altri delegati oppure specialisti delle parti contraenti; questi delegati e specia- listi avranno voto consultivo.
5.5 L’assemblea dei delegati (riunione della CPN) raggiunge il quo- rum in presenza di almeno 4 membri rappresentanti la parte pa- dronale e di almeno 4 membri rappresentanti i lavoratori. Per le decisioni è richiesta la maggioranza semplice. I delegati assenti possono cedere il loro diritto di voto ad un altro rappresentante eletto. Il presidente non ha alcun diritto decisionale.
5.6 L’assemblea dei delegati (riunione della CPN) elegge il comitato direttore scegliendo i componenti tra i suoi membri. Il comitato direttore si compone di un presidente, un vicepresidente e due ulteriori membri.
5.7 L’assemblea dei delegati (riunione della CPN) si riunisce almeno una volta all’anno oppure su richiesta di una delle parti. La con- vocazione è fatta per iscritto, con indicazione dell’ordine del giorno ed inviata con un preavviso di almeno dieci giorni. Nei casi urgenti non è necessario rispettare tale termine.
5.8 Le trattative e le discussioni vengono messe a verbale. Esse ven- gono ritenute approvate se, entro 10 giorni dall’invio del relativo protocollo, nessun delegato avente diritto di voto, che ha preso parte all’assemblea dei delegati, solleva obiezioni, per iscritto ed in modo giustificato.
Art. 6 Comitato direttore
6.1 Il comitato direttore viene eletto dall’assemblea dei delegati con- formemente all’art. 5.3.
Esso si compone di un presidente, un vicepresidente e due membri. Il presidente viene nominato dall’USIC. Da vicepresi- dente funge il segretario della CPN, che viene proposto dal sin- dacato FLMO. In qualità di membri prendono posto nel comitato direttore della CPN un rappresentante dell’USIC ed uno del sin- dacato SYNA.
71
6.2 Il comitato direttore dirige l’associazione Commissione Paritetica Nazionale per i rami professionali della carrozzeria, tratta gli af- fari correnti e decide, purchè non si tratti di affari che competono ad un altro organo. Inoltre compete al comitato direttore di indire le assemblee dei delegati. Le deliberazioni approvate durante le discussioni e le riunioni del comitato direttore vengono messe a verbale ed in seguito portate a conoscenza dei delegati dell’asso- ciazione.
Art. 7 Finanze
7.1 L’associazione «Commissione Paritetica Nazionale per i rami professionali della carrozzeria» (CPN) si finanzia tramite:
a) i contributi di socio delle parti contraenti il CCL,
b) i contributi di socio dei datori di lavoro e dei lavoratori sotto- posti al CCL (contributi professionali e di spese di applicazione secondo l’art. 18 CCL, DFO),
c) le tasse dei contratti di adesione (art. 6 CCL),
d) i proventi di interessi,
e) altri introiti.
La base legale relativa alla fatturazione dei contributi professio- nali e di spese di applicazione, così come delle tasse dei contratti di adesione (fatturazione, richiami e procedure esecutive) si fonda sul CCL/DFO, art. 8.3 lett. h).
7.2 I compiti, rispettivamente il finanziamento di attività in base al- l’art. 13 CCL sono fissati nell’appendice 2 del CCL.
7.3 Il segretariato dell’associazione Commissione Paritetica Nazio- nale per i rami professionali della carrozzeria (CPN) è incaricato, conformemente all’art. 8.3 lettera i), della gestione della cassa della CPN. L’indirizzo è il seguente:
Commissione Paritetica Nazionale
per i rami professionali della carrozzeria Xxxxxxxxxxxxxxx 00
Casella postale 272
3000 Berna 15
7.4 Il segretariato della CPN prepara i conti annuali ed il bilancio se- condo i principi generalmente riconosciuti.
72
Art. 8 Ufficio di revisione
8.1 L’ufficio di revisione è incaricato della revisione dei conti annuali dell’associazione Commissione Paritetica Nazionale per i rami professionali della carrozzeria (CPN).
8.2 Funge da ufficio di revisione una società fiduciaria indipendente dalle parti contraenti il presente CCL.
8.3 L’ufficio di revisione redige un rapporto sulla revisione dei conti all’attenzione dell’assemblea dei delegati.
8.4 Due membri eletti durante l’assemblea dei delegati (riunione della CPN) verificano ulteriormente i conti, in particolare in me- rito alla conformità con le risoluzioni degli organi.
Art. 9 Responsabilità
9.1 L’associazione Commissione Paritetica Nazionale per i rami pro- fessionali della carrozzeria (CPN) è responsabile soltanto con il patrimonio dell’associazione.
9.2 Qualsiasi altra responsabilità dei membri, rispettivamente dei rappresentanti dell’associazione, è esplicitamente esclusa.
Art. 10 Scioglimento
10.1 Lo scioglimento dell’associazione Commissione Paritetica Nazio- nale per i rami professionali della carrozzeria (CPN) può essere decretato unicamente dall’assemblea dei delegati. A tale scopo è necessario anche l’accordo degli organi responsabili delle parti contraenti il presente CCL.
10.2 Eventuali rimanenze attive vengono suddivise a metà tra le parti contraenti (50% USIC, 50% FLMO e SYNA).
Art. 11 Entrata in vigore
11.1 Questi statuti entrano in vigore il 1° gennaio 2003 a Berna/Zofingen/ Zurigo.
73
Firme delle parti contraenti
Berna, Xxxxxxxx, Xxxxxx, 0 giugno 2005
Per l’associazione Commissione Paritetica Nazionale per i rami professionali della carrozziera CPN
Il copresidente per Il copresidente i datori di lavoro per i lavoratori Dr. Xxxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx
Per l’Unione Svizzera dei Carrozzieri USIC
Il presidente Il direttore Xxxxx X. Xxxxx Xxxxx Xxxx
Per il Sindacato Unia
Un copresidente Il responsabile del settore Il responsabile del ramo Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx
Per il Sindacato interprofessionale SYNA
Il presidente Il responsabile del ramo Dr. Xxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx
74
Appendice 2
Regolamento relativo al finanziamento di compiti speciali secondo gli articoli 13 e 18 del CCL
Art. 1 Fondi necessari
1.1 Basandosi sull’importo delle entrate previste dall’art. 7, appen- dice 1 CCL, la CPN prepara annualmente il suo budget.
Art. 2 Utilizzo dei fondi
2.1 I fondi devono essere utilizzati per assicurare gli scopi seguenti:
a) contributi e partecipazione ai costi nell’ambito della forma- zione e del perfezionamento professionale;
b) misure sulle questioni della sicurezza del lavoro e della tutela della salute;
c) stampa e spedizione del CCL e delle sue appendici;
d) copertura dei costi in relazione alle informazioni sul CCL e sulla DFO;
e) esecuzione del CCL e della DFO, rispettivamente copertura dei costi collegati a questo compito;
f) copertura delle spese di amministrazione della CPN.
Art. 3 Esecuzione ed indennità
3.1 Per motivi legati all’efficienza, i compiti previsti all’art. 2.1 lettere da a) a f) dell’appendice 2 vengono delegati ed indennizzati alle parti contraenti il CCL. Le spese che ne risultano devono essere documentate.
3.2 I proventi dei contributi vengono ripartiti nel modo seguente:
a) spese per il segretariato della CPN e gli uffici di incasso. In particolare per la tenuta di cassa così come i costi generali di segreteria, i costi per la stampa del CCL e quelli dovuti alla DFO conformemente alle decisioni del comitato direttore.
b) L’importo restante, che viene riconsiderato come un 100%, viene così suddiviso:
– 40% all’Unione svizzera dei carrozzieri USIC
– 40% ai sindacati FLMO e SYNA
– 20% alla cassa della Commissione Paritetica Nazionale per i rami professionali della carrozzeria (CPN) per ulteriori parteci- pazioni ai costi.
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3.3 Conformemente all’art. 3.2 appendice 2, la Commissione Parite- tica Nazionale per i rami professionali della carrozzeria (CPN) re- dige un regolamento interno e rispettivamente delle direttive in merito alla partecipazione ai costi. Proposte in merito devono es- sere indirizzate o ad una delle parti contraenti firmatarie il CCL, oppure direttamente al segretariato della CPN. L’assemblea dei delegati (riunione della CPN) decide in merito a tali proposte.
Art. 4 Validità
4.1 Il presente regolamento (appendice 2) costituisce parte integrante del CCL e dell’associazione Commissione Paritetica Nazionale per i rami professionali della carrozzeria, conformemente all’appen- dice 1 CCL “Statuti dell’associazione Commissione paritetica na- zionale per i rami professionali della carrozzeria (CPN)”.
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Firme delle parti contraenti
Berna, Xxxxxxxx, Xxxxxx, 0 giugno 2005
Per l’associazione Commissione Paritetica Nazionale per i rami professionali della carrozziera CPN
Il copresidente per Il copresidente i datori di lavoro per i lavoratori Dr. Xxxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx
Per l’Unione Svizzera dei Carrozzieri USIC
Il presidente Il direttore Xxxxx X. Xxxxx Xxxxx Xxxx
Per il Sindacato Unia
Un copresidente Il responsabile del settore Il responsabile del ramo Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx
Per il Sindacato interprofessionale SYNA
Il presidente Il responsabile del ramo Dr. Xxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx
Appendice 3
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Appendice 4
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Appendice 5
Contratto di adesione al Contratto collettivo di lavoro per i rami pro- fessionali della carrozzeria per una singola azienda
(Firma del contratto per datori di lavoro non affiliati all’Unione svizzera dei carrozzieri e non sottoposti alla Dichiarazione di forza obbligatoria, secondo gli articoli 6.2 e 14 CCL)
L’azienda sottoscritta
Nome: Genere di azienda: Indirizzo: CAP/Località:
conferma di aver ricevuto un esemplare del CCL 2003 per i rami pro- fessionali della carrozzeria, comprese le aggiunte concluse dopo l’en- trata in vigore dello stesso. Nel contempo essa dichiara di considerare vincolante questo CCL e l’insieme delle sue disposizioni per tutto il pe- riodo della sua validità.
Questa dichiarazione di adesione vale in particolar modo sia per l’in- tero CCL (sia per le disposizioni costitutive d’obbligazioni che per quelle normative) che per tutte le deliberazioni concluse dalle istanze contrattuali secondo l’art. 8 CCL e per tutti gli ulteriori accordi relativi al CCL conclusi dalle parti contraenti durante il periodo di validità.
Con la firma del presente contratto di adesione l’azienda non diviene membro di nessuna delle organizzazioni contraenti il CCL.
Luogo e data: Firme: Per l’azienda:
Per l’associazione Commissione Paritetica Nazionale per i rami profes- sionali della carrozzeria (CPN)
Il presidente: Il vicepresidente:
Dr. Xxxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx
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.
Appendice 6 (Art. 29 CCL)
Giorni festivi cantonali
Zurigo | Capo d‘anno Venerdì santo Lunedì di Pasqua 1° maggio1) | Ascensione Lunedì di Pentecoste Natale S. Xxxxxxx |
Xxxxx | Xxxx d’anno 2 gennaio Venerdì santo Lunedì di Pasqua | Ascensione Lunedì di Pentecoste Natale S. Stefano |
nei comuni con popolazione prevalentemente protestante.
Capo d’anno Corpus Domini
Lunedì di Pasqua Assunzione
Ascensione Ognissanti Lunedì di Pentecoste Natale
nei comuni con popolazione prevalentemente cattolica.
Lucerna Capo d’anno Ognissanti
S. Giuseppe1) Immacolata Concezione1)
Venerdì santo Natale
Ascensione X. Xxxxxxx
Corpus Domini Festa del S. Patrono1)
Assunzione
i comuni devono dichiarare giorno di riposo quello della festa di San Xxxxxxxx.
Uri Capo d’anno Corpus Domini Epifania1) Assunzione
S. Giuseppe1) Ognissanti
Venerdì santo Immacolata Concezione
Lunedì di Pasqua1) Natale
Ascensione S. Stefano1) Lunedì di Pentecoste1)
il giorno di X. Xxxxxxx non è considerato festivo se cade di martedì oppure di sabato.
1) Giorni festivi non parificati alla domenica.
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Svitto | Capo d’anno Epifania1) X. Xxxxxxxx Xxxxxxx santo Lunedì di Pasqua1) Ascensione Lunedì di Pentecoste1) | Corpus Domini Assunzione Ognissanti Immacolata Concezione1) Natale X. Xxxxxxx0) |
Obwalden | Capo d’anno1) | X. Xxxxxxx della Flüe |
(Sopraselva) | Venerdì santo Ascensione Corpus Domini Assunzione | Ognissanti Immacolata Concezione Natale |
Nidwalden | Capo d’anno | Assunzione |
(Sottoselva) | X. Xxxxxxxx0) Venerdì santo Ascensione Corpus Domini | Ognissanti Immacolata Concezione Natale |
Glarona | Capo d’anno Fahrtsfest (3 aprile) Venerdì santo Lunedì di Pasqua Ascensione | Lunedì di Pentecoste Ognissanti Natale S. Xxxxxxx |
Xxxx | Capo d’anno Venerdì santo Ascensione Corpus Domini | Assunzione Ognissanti Immacolata Concezione Natale |
Xxxxxxxx | Xxxx d’anno Venerdì santo Ascensione Corpus Domini | Assunzione Ognissanti Immacolata Concezione Natale |
nella parte di cantone di religione cattolica.
Capo d’anno Ascensione
Venerdì santo Natale
nella parte di cantone di religione protestante.
1) Giorni festivi non parificati alla domenica.
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Soletta Capo d’anno Corpus Domini Venerdì santo Assunzione
1° maggio pomeriggio1) Ognissanti Ascensione Natale
per tutto il cantone,
escluso di distretto di Bucheggberg.
Capo d’anno Ascensione
Venerdì santo Natale 1° maggio pomeriggio1)
per il distretto di Bucheggberg.
In determinati comuni vengono considerati giorni di riposo pubblici locali il lunedì di Pasqua, il lunedì di Pentecoste ed altri giorni
festivi (Patroziniumsfeste).
Basilea città Capo d’anno Ascensione
Venerdì santo Lunedì di Pentecoste
Lunedì di Xxxxxx Xxxxxx
1° maggio X. Xxxxxxx
Xxxxxxx campagna Capo d’anno Ascensione
Venerdì santo Lunedì di Pentecoste
Lunedì di Xxxxxx Xxxxxx
1° maggio X. Xxxxxxx
Xxxxxxxxx Capo d’anno Ascensione
Venerdì santo Lunedì di Pentecoste
Lunedì di Xxxxxx Xxxxxx
1° maggio1) X. Xxxxxxx
Appenzello Capo d’anno Lunedì di Pentecoste
esterno Venerdì santo Natale Lunedì di Pasqua S. Stefano Ascensione
Il giorno di X. Xxxxxxx non viene festeggiato se Natale cade di lunedì oppure di venerdì.
1) Giorni festivi non parificati alla domenica.
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Appenzello | Capo d’anno | Assunzione1) |
interno | Venerdì santo | S. Maurizio1) 2) |
Lunedì di Pasqua | Ognissanti1) | |
Ascensione | Immacolata Concezione1) | |
Lunedì di Pentecoste | Natale | |
Corpus Domini | X. Xxxxxxx |
il giorno di X. Xxxxxxx si festeggia solo
se non ne risultano tre giorni festivi consecutivi
San Gallo | Capo d’anno Venerdì santo Lunedì di Pasqua Ascensione | Lunedì di Pentecoste Ognissanti Natale S. Xxxxxxx |
Xxxxxxxx | Capo d’anno Venerdì santo Lunedì di Pasqua Ascensione | Lunedì di Pentecoste Natale S. Xxxxxxx |
Xxxxxxx | Capo d’anno 2 gennaio Venerdì santo Lunedì di Pasqua | Ascensione Lunedì di Pentecoste Natale S. Stefano |
nei distretti di Aarau, Brugg, Kulm, Lenzburg e Zofingen.
Capo d’anno Ascensione
2 gennaio Lunedì di Pentecoste
Venerdì santo Natale
Lunedì di Pasqua S. Stefano
per il comune di Bergdietikon nel distretto di Baden.
Capo d’anno Lunedì di Pentecoste
Venerdì santo Corpus Domini
Lunedì di Xxxxxx Xxxxxx
Ascensione X. Xxxxxxx
per gli altri comuni nel distretto di Baden.
Capo d’anno Assunzione
Venerdì santo Ognissanti
Ascensione Natale
Corpus Domini X. Xxxxxxx
nel distretto di Bremgarten.
1) Giorni festivi non parificati alla domenica.
2) solo nell’interno del cantone.
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Argovia Capo d’anno Assunzione
Venerdì santo Ognissanti
Ascensione Immacolata Concezione
Corpus Domini Natale
nei distretti di Laufenburg e Muri.
Capo d’anno Assunzione
Venerdì santo Ognissanti
Ascensione Immacolata Concezione
Corpus Domini Natale
per i comuni di Hellikon, Mumpf, Obermumpf, Schlupfart, Stein e Wegenstetten nel distretto di Rheinfelden.
Capo d’anno Lunedì di Pentecoste
Venerdì santo Ognissanti
Lunedì di Xxxxxx Xxxxxx
Ascensione X. Xxxxxxx
per i comuni di Kaiseraugst, Magden, Möhlin,
Olsberg, Rheinfelden, Wallbach, Zeiningen e Zuzgen nel distretto di Rheinfelden.
Capo d’anno Corpus Domini
2 gennaio Ognissanti
Venerdì santo Natale
Ascensione X. Xxxxxxx
nel distretto di Zurzach.
Quando i giorni di Natale e Capo d’anno cadono di venerdì o di lunedì, quelli di X. Xxxxxxx
e del 2 gennaio valgono come giorni lavorativi.
Turgovia | Capo d’anno 2 gennaio Venerdì santo Lunedì di Pasqua 1° maggio1) | Ascensione Lunedì di Pentecoste Natale S. Stefano |
Ticino | Capo d’anno Epifania S. Giuseppe1) Lunedì di Pasqua 1° maggio1) Ascensione Lunedì di Pentecoste1) | Corpus Domini1) San Xxxxxx e Paolo1) Assunzione Ognissanti Immacolata Concezione1) Xxxxxx X. Xxxxxxx |
1) Giorni festivi non parificati alla domenica.
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Vaud | Capo d’anno Venerdì santo Lunedì di Pasqua | Ascensione Digiuno federale Natale |
Vallese | Capo d’anno X. Xxxxxxxx Ascensione Corpus Domini | Assunzione Ognissanti Immacolata Concezione Natale |
Neuchâtel | Capo d‘anno 2 gennaio 1° marzo | Ascensione Xxxxxx X. Xxxxxxx |
Venerdì santo
il 2 gennaio e il giorno di X. Xxxxxxx
solo quando il 1° gennaio, rispettivamente il giorno di Natale, cadono di domenica.
Ginevra | Capo d‘anno Venerdì santo Lunedì di Pasqua Ascensione | Lunedì di Pentecoste Digiuno ginevrino Natale 31 dicembre |
Giura | Capo d’anno 2 gennaio1) Venerdì santo Lunedì di Pasqua 1° maggio Ascensione | Lunedì di Pentecoste Corpus Domini 23 giugno1) Assunzione1) Ognissanti1) Natale |
Il 1° agosto è in tutta la Svizzera un giorno festivo parificato alla domenica.
1) Giorni festivi non parificati alla domenica.
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Appendice 7
Esempio di contratto di lavoro per i collaboratori sottoposti al CCL (può essere richiesto alle parti contraenti)
Tra la ditta
quale datore di lavoro
e il/la signor/signora
quale dipendente
si stipula:
1. Competenze
Il/La dipendente è assunto/a
in qualità di
2. Il rapporto di lavoro inizia il
3. L’elenco delle competenze ed il regolamento sul comportamento in azienda sono vincolanti. Il tempo di prova è di mesi.
4. La retribuzione è stabilita come segue:
salario lordo Fr. mensili oppure
salario orario lordo Fr.
5. Il/La dipendente ha preso visione del rispettivo Contratto colletti- vo di lavoro per i rami professionali della carrozzeria e lo accetta come vincolante. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare even- tuali cambiamenti; a tale scopo è sufficiente l’esposizione in azienda di un esemplare con la relativa indicazione.
6. Disposizioni particolari:
Luogo e data:
Il datore di lavoro: Il/La dipendente:
(azienda, firma) (firma)
Redatto in due esemplari
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Appendice 8
Decreto del Consiglio federale
che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per i rami professionali della carrozzeria
del 19 giugno 2006
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 28 settembre 19561 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro,
decreta:
Art. 1
Alle allegate disposizioni del contratto collettivo di lavoro (CCL) del 3 giugno 2005 per i rami professionali della carrozzeria, viene conferita l’obbligatorietà generale.
Art. 2
1 L’obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero. Fanno eccezione i datori di lavoro ed i dipendenti nei cantoni VD, VS, NE, JU e FR.
2 Il CCL si applica a tutti i datori di lavoro ed ai dipendenti dei rami della carrozze- ria. In particolar modo se vengono eseguiti i lavori seguenti:
– carrozzeria e costruzione di veicoli;
– selleria di carrozzeria;
– carrozzeria-lattoniere;
– verniciatura di automobili e carrozzeria-verniciatura di automobili;
– aziende con lavori di carrozzeria particolari (per es. tuning, levabolli, lavori di sostituzione e riparazione vetri su automezzi, riparazioni alternative), gestori di autolavaggio indipendenti e manutenzione di veicoli pesanti;
– reparti di carrozzeria in aziende miste.
Non sono sottoposti al presente CCL:
a. i titolari di aziende ed i loro familiari;
b. i dipendenti con funzioni dirigenziali (ad esempio capi-reparto);
c. capi-reparto, tecnici, ingegneri e rivenditori;
d. gli apprendisti;
e. i dipendenti il cui grado di occupazione è inferiore al 40 % della durata nor- male di lavoro.
1 RS 221.215.311
2006–1754 1
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Contratto collettivo di lavoro per i rami professionali della carrozzeria. DCF
Art. 3
Per quanto riguarda i contributi alle spese d’esecuzione (art. 18) occorre presentare annualmente alla Direzione del lavoro del seco un conteggio dettagliato nonché il preventivo per l’esercizio successivo. Il conteggio va corredato del rapporto di revisione, stilato da un ufficio riconosciuto. La gestione delle rispettive casse deve essere conforme alle direttive stabilite dalla Direzione del lavoro e protrarsi oltre la fine del contratto collettivo di lavoro, quanto lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità del contratto collettivo di lavoro. La Direzione del lavoro può inoltre chiedere, per visione, altri documenti e informazioni e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.
Art. 4
I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1o gennaio 2006, un aumento generale del salario possono computarlo sull’aumento salariale conformemente all’appendice 9 del contratto collettivo di lavoro.
Art. 5
Il presente decreto entro in vigore il 1° luglio 2006 ed è valido sino al 30 giugno 2009.
19 giugno 2006 In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Xxxxxx Xxxxxxxxxxx
La cancelliera della Confederazione, Xxxxxxxxx Xxxxx-Xxxx
2
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Contratto collettivo di lavoro per i rami professionali della carrozzeria. DCF
Appendice
Contratto collettivo di lavoro
per i rami professionali della carrozzeria
concluso il 3 giugno 2005 tra
l’Unione Svizzera dei Carrozzieri (USIC),
da una parte
e
il Sindacato UNIA e il Sindacato SYNA,
dall’altra parte
Disposizioni dichiarate d’obbligatorietà generale
Art. 8 Commissione Paritetica Nazionale (CPN)
8.1 Per l’esecuzione del CCL le parti contraenti nominano una «Commissione paritetica nazionale per i rami professionali della carrozzeria» (CPN) avente forma giuridica di associazione ai sensi degli articoli 60 ss. CC, con sede a Lugano. Le organizzazioni contraenti il CCL hanno diritto in comune di esi- xxxx, ai sensi dell’articolo 357b CO, l’osservanza dello stesso da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori vincolati.
8.3 La CPN ha quali compiti:
a. di vigilare sull’applicazione e sull’esecuzione di questo CCL;
e. di promuovere il perfezionamento professionale;
f. di realizzare misure nell’ambito della sicurezza sul lavoro e della prote- zione della salute;
l. di determinare e di incassare i costi di controllo, … e le sanzioni con- trattuali;
n. di regolare e gestire il fondo per la formazione professionale.
Art. 9 Controlli, spese di controllo … e sanzioni contrattuali
a) Trasgressioni da parte del datore di lavoro
9.1 I datori di lavoro che contravvengono alle disposizioni del CCL verranno obbligati dalla CPN, rispettivamente dalla CP, ad effettuare i pagamenti degli arretrati. Inoltre potranno essere multati con una sanzione contrattuale e le spese processuali secondo l’articolo 9.11 CCL.
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