Accordo
Traduzione
Accordo
tra la Confederazione Svizzera e l’Ucraina sulla riammissione di persone
0.142.117.679.1
Concluso il 7 giugno 2017
Entrato in vigore con scambio di note il 1° marzo 2019 e applicabile dall’entrata in vigore del Protocollo di applicazione1
(Stato 21 luglio 2020)
La Confederazione Svizzera e
l’Ucraina,
in seguito «le Parti contraenti»,
decise a intensificare la cooperazione per combattere in modo più efficace la migra- zione irregolare;
desiderose di instaurare, con il presente Accordo e su base di reciprocità, procedure rapide ed efficaci per l’identificazione e il rimpatrio ordinato e sicuro di quanti non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di entrata o di soggiorno regolare nei territori della Confederazione Svizzera o dell’Ucraina, e di agevolare il transito di tali persone in uno spirito di cooperazione;
riconoscendo la necessità di rispettare i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali e sottolineando che il presente Accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi della Confederazione Svizzera e dell’Ucraina derivanti dalla Dichiarazione universa- le dei diritti dell’uomo del 10 dicembre 1948 e dal diritto internazionale, in partico- lare dalla Convenzione europea del 4 novembre 19502 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, dalla Convenzione del 28 luglio 19513 e dal Protocollo del 31 gennaio 19674 sullo statuto dei rifugiati, dal Patto internazionale del 16 dicembre 19665 relativo ai diritti civili e politici, e dagli strumenti internazio- nali in materia di estradizione;
tenendo conto che la cooperazione tra la Confederazione Svizzera e l’Ucraina nei campi della riammissione e dell’agevolazione degli spostamenti tra i due Stati è nel loro interesse reciproco;
tenendo conto che la Confederazione Svizzera e l’Ucraina si prodigano per rimpa- triare verso il rispettivo Stato di origine o di residenza i cittadini di Paesi terzi e gli apolidi,
hanno convenuto quanto segue:
RU 2019 733
1 RS 0.142.117.679.11. In vigore dal 21 luglio 2020.
2 RS 0.101
3 RS 0.142.30
4 RS 0.142.301
5 RS 0.103.2
Art. 1 Definizioni
Ai fini del presente Accordo valgono le seguenti definizioni:
(a) «cittadino svizzero»: chiunque abbia la cittadinanza della Confederazione Svizzera;
(b) «cittadino ucraino»: chiunque abbia acquisito la cittadinanza ucraina secon- do quanto previsto dalla legislazione ucraina e dagli accordi internazionali firmati dall’Ucraina;
(c) «cittadino di un Paese terzo»: chiunque abbia una cittadinanza diversa da quella svizzera o da quella ucraina;
(d) «apolide»: qualsiasi persona priva di cittadinanza;
(e) «permesso di soggiorno»: certificato di qualunque tipo, rilasciato dalla Con- federazione Svizzera o dall’Ucraina, che autorizza una persona a soggiorna- re sul rispettivo territorio. Non rientrano nella definizione i permessi tempo- ranei di permanere nel territorio in attesa che sia esaminata la domanda di asilo, la domanda per lo statuto di rifugiato o la domanda di permesso di soggiorno;
(f) «Stato richiedente»: la Parte contraente che presenta domanda di riammis- sione secondo l’articolo 4 oppure domanda di ammissione in transito secon- do l’articolo 11;
(g) «Stato richiesto»: la Parte contraente cui è indirizzata una domanda di riammissione secondo l’articolo 4 oppure una domanda di ammissione in transito secondo l’articolo 11;
(h) «autorità competente»: qualsiasi autorità nazionale di una delle Parti con- traenti incaricata dell’attuazione del presente Accordo secondo il suo arti- colo 16;
(i) «ammissione in transito»: il passaggio di un cittadino di un Paese terzo o di un apolide nel territorio dello Stato richiesto durante il trasferimento dallo Stato richiedente allo Stato di destinazione.
Sezione I
Obblighi di riammissione
Art. 2 Riammissione dei propri cittadini
1. Lo Stato richiesto riammette sul proprio territorio, su istanza dello Stato richie- dente e senza ulteriori adempimenti rispetto a quelli previsti dal presente Accordo, tutti coloro che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di entrata o sog- giorno regolare nel territorio dello Stato richiedente, purché sia fornita la prova, conformemente all’articolo 5, che siano cittadini dello Stato richiesto.
2. Lo stesso si applica alle persone che, dopo essere entrate nel territorio dello Stato richiedente, hanno rinunciato alla cittadinanza dello Stato richiesto o ne sono state private senza acquisire quella dello Stato richiedente.
3. Lo Stato richiesto rilascia, se necessario e senza indugio, il documento di viaggio valido per almeno sei mesi destinato alla persona di cui è stata approvata la riammis- sione; lo fa a prescindere dalla volontà della persona da riammettere. Qualora sia impossibile, a causa di ostacoli giuridici o effettivi, rimpatriare l’interessato entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, lo Stato richie- sto, entro 14 giorni di calendario, estende la validità del documento di viaggio o, se necessario, rilascia un nuovo documento di viaggio con lo stesso periodo di validità senza che siano necessarie ulteriori verifiche.
Art. 3 Riammissione di cittadini di un Paese terzo e apolidi
1. Lo Stato richiesto riammette sul proprio territorio, su istanza dello Stato richie- dente e senza ulteriori adempimenti rispetto a quelli previsti dal presente Accordo, i cittadini di un Paese terzo e gli apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di entrata o soggiorno regolare nel territorio dello Stato richiedente, purché sia fornita la prova, conformemente all’articolo 6, che tali persone:
(a) siano entrate irregolarmente nel territorio di una delle Parti contraenti diret- tamente per via aerea o terrestre, transitando da un Paese terzo, dopo aver soggiornato nel territorio di una delle Parti contraenti, se ivi registrate da un’autorità ufficiale. Per «entrata diretta» s’intende l’entrata sul territorio dello Stato richiedente entro cinque giorni dalla partenza dal territorio dello Stato richiesto;
(b) abbiano posseduto, al momento dell’entrata, un permesso di soggiorno vali- do rilasciato dallo Stato richiesto; oppure
(c) possedevano, al momento dell’entrata, un visto valido rilasciato dallo Stato richiesto e siano entrati nel territorio dello Stato richiedente direttamente in provenienza dal territorio dello Stato richiesto.
2. L’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:
(a) lo Stato richiedente può rinviare il cittadino di un Paese terzo o l’apolide in un Paese terzo in virtù di un accordo bilaterale di riammissione;
(b) il cittadino di un Paese terzo o l’apolide era in semplice transito attraverso un aeroporto internazionale dello Stato richiesto;
(c) lo Stato richiedente ha rilasciato al cittadino di un Paese terzo o all’apolide un visto o un permesso di soggiorno prima che entrasse nel suo territorio o dopo che vi era entrato; fanno eccezione i casi in cui:
(i) l’interessato sia in possesso di un visto o di un permesso di soggiorno con un periodo di validità superiore rilasciato dallo Stato richiesto, oppure
(ii) il visto o il permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato richiedente sia stato ottenuto usando documenti falsi o contraffatti;
(d) il cittadino di un Paese terzo o l’apolide non necessita di un visto per entrare nel territorio dello Stato richiedente.
3. Dopo che lo Stato richiesto ha dato risposta scritta favorevole alla domanda di riammissione, lo Stato richiedente rilascia all’interessato un documento di viaggio
riconosciuto dallo Stato richiesto. Se lo Stato richiedente è l’Ucraina, tale docu- mento di viaggio è un certificato di ritorno. Se lo Stato richiedente è la Confedera- zione Svizzera, tale documento di viaggio è un lasciapassare rilasciato dal Diparti- mento federale di giustizia e polizia della Confederazione Svizzera.
Sezione II
Procedura di riammissione
Art. 4 Domanda di riammissione
1. Fatto salvo il paragrafo 2, il trasferimento di una persona da riammettere in base a uno degli obblighi di cui agli articoli 2 e 3 è subordinato alla presentazione di una domanda di riammissione all’autorità competente dello Stato richiesto.
2. Se la persona da riammettere secondo l’articolo 2 è titolare di un documento di viaggio valido o di una carta d’identità valida, il suo trasferimento può essere effet- tuato senza che l’autorità competente dello Stato richiedente debba chiedere la riammissione o inviare una comunicazione scritta a tale scopo all’autorità compe- tente dello Stato richiesto.
3. La domanda di riammissione contiene:
(a) le generalità disponibili della persona da riammettere (p. es. nomi, cognomi, data e luogo di nascita, sesso e ultimo luogo di residenza nello Stato xxxxxx- xxx);
(b) i documenti comprovanti la cittadinanza e le condizioni per la riammissione di cittadini di Paesi terzi e apolidi;
(c) una fotografia della persona da riammettere.
4. Un modulo comune per le domande di riammissione figura nel Protocollo di applicazione.
Art. 5 Documenti comprovanti la cittadinanza
1. La cittadinanza dello Stato richiesto conformemente all’articolo 2 paragrafo 1 può essere:
(a) comprovata esibendo un documento, in corso di validità, tra quelli indicati nel Protocollo di applicazione. In tal caso, lo Stato richiesto riconosce la cit- tadinanza senza che siano necessarie ulteriori verifiche. La cittadinanza non può essere comprovata con documenti falsi o contraffatti;
(b) stabilita in base a uno dei documenti indicati nel Protocollo di applicazione, anche scaduto. In questo caso, lo Stato richiesto ritiene accertata la cittadi- nanza, sempre che non possa provare il contrario in base a una verifica effet- tuata in collaborazione con le autorità competenti dello Stato richiedente. La cittadinanza non può essere provata con documenti falsi o contraffatti.
2. Se non può essere esibito alcun documento di cui al paragrafo 1, la rappresentan- za diplomatica o consolare competente dello Stato richiesto sente entro al massimo
10 giorni di calendario la persona da riammettere per stabilirne la cittadinanza. Detto termine decorre dalla data di ricezione della domanda di riammissione. Se la rappre- sentanza diplomatica o consolare riconosce la cittadinanza della persona da riam- mettere, le rilascia immediatamente un documento di viaggio.
Art. 6 Documenti attestanti il carattere di cittadino di un Paese terzo o di apolide
1. L’adempimento delle condizioni per la riammissione di cittadini di un Paese terzo e di apolidi secondo l’articolo 3 paragrafo 1 lettera a può essere:
(a) comprovato con uno dei documenti indicati nel Protocollo di applicazione. In questo caso, lo Stato richiesto riconosce l’illegalità dell’entrata di tali per- sone dal suo territorio nel territorio dello Stato richiedente;
(b) stabilito con uno dei documenti indicati nel Protocollo di applicazione. In questo caso, lo Stato richiesto conduce un’indagine e fornisce una risposta scritta entro al massimo 20 giorni di calendario. In caso di risposta positiva o in mancanza di una risposta alla scadenza del termine fissato, lo Stato richie- sto riconosce l’illegalità dell’entrata dal suo territorio nel territorio dello Stato richiedente.
2. L’illegalità dell’entrata o della permanenza nel territorio dello Stato richiedente secondo l’articolo 3 paragrafo 1 lettera a è stabilita in base al fatto che sui documenti di viaggio dell’interessato non figurano il visto o il permesso di soggiorno necessari per il territorio dello Stato richiedente.
3. L’adempimento delle condizioni per la riammissione di cittadini di un Paese terzo e di apolidi secondo l’articolo 3 paragrafo 1 lettere b–c può essere:
(a) comprovato con uno dei documenti indicati nel Protocollo di applicazione. In questo caso, lo Stato richiesto riconosce la legittimità del soggiorno di tali persone nel suo territorio senza che siano necessarie ulteriori verifiche;
(b) stabilito con uno dei documenti indicati nel Protocollo di applicazione. In questo caso, lo Stato richiesto effettua una verifica e risponde entro 20 giorni di calendario. In caso di risposta positiva o in mancanza di una risposta alla scadenza del termine fissato, lo Stato richiesto riconosce la legittimità del soggiorno di tali persone nel suo territorio.
4. L’adempimento delle condizioni per la riammissione di cittadini di Paesi terzi e apolidi non può essere comprovato o stabilito con documenti falsi o contraffatti.
Art. 7 Termini
1. La domanda di riammissione deve essere presentata all’autorità competente dello Stato richiesto entro e non oltre un anno dalla data in cui l’autorità competente dello Stato richiedente ha avuto conoscenza del fatto che un cittadino di un Paese terzo o un apolide non soddisfa o non soddisfa più le condizioni in vigore per l’entrata o il soggiorno regolare. Non vi è obbligo di riammissione se la domanda è stata presen- tata dopo il suddetto termine. Qualora non sia possibile, a causa di ostacoli giuridici
o effettivi, presentare in tempo la domanda, il termine è prorogato, su istanza, fino a 30 giorni di calendario.
2. Fatti salvi i termini di cui all’articolo 6 paragrafo 1 lettera b e paragrafo 3 lette- ra b, lo Stato richiesto dà senza indugio risposta scritta alla domanda di riammissio- ne, in ogni caso entro un massimo di 14 giorni di calendario dalla data di ricezione della domanda. Qualora, a causa di ostacoli giuridici o effettivi, non sia possibile rispondere tempestivamente, il termine è prorogato, su istanza debitamente motivata, fino a un massimo di 30 giorni di calendario.
3. Lo Stato richiedente deve motivare per scritto il rigetto di una domanda di riam- missione.
4. Se la domanda è accolta, il trasferimento avviene senza indugio con le modalità convenute dalle competenti autorità in conformità con l’articolo 8 paragrafo 1. Su istanza dello Stato richiedente, il termine può essere prorogato per il tempo necessa- rio a sormontare gli ostacoli giuridici o pratici al trasferimento.
Art. 8 Procedura di trasferimento e modalità di trasporto
1. Prima di trasferire una persona, le autorità competenti dello Stato richiedente e dello Stato richiesto concordano anticipatamente, per scritto, la data del trasferi- mento, il valico di frontiera, le eventuali scorte e altre informazioni pertinenti.
2. Se del caso, la domanda di riammissione contiene altresì le informazioni seguen- ti:
(a) una dichiarazione, rilasciata con il consenso o emessa nell’interesse della persona da trasferire, attestante che essa può aver bisogno di assistenza o di cure;
(b) tutte le altre misure di protezione o di sicurezza necessarie nel caso speci- fico.
3. Sono autorizzati tutti i mezzi di trasporto aereo o terrestre. Il trasferimento aereo non è subordinato all’uso di vettori nazionali dello Stato richiedente o dello Stato richiesto, e sono ammessi sia i voli di linea sia i voli charter.
Art. 9 Riammissione indebita
1. Lo Stato richiedente reintegra chiunque sia stato riammesso dallo Stato richiesto se viene appurato, entro tre mesi dal ritorno dell’interessato, che non sono soddi- sfatte le condizioni di cui all’articolo 2 o 3.
2. In tal caso si osservano, in quanto applicabili, le norme procedurali del presente Accordo, e lo Stato richiesto trasmette tutte le informazioni disponibili sull’identità e la cittadinanza effettive dell’interessato.
Sezione III Ammissione in transito
Art. 10 Principi
1. Le Parti contraenti limitano l’ammissione in transito dei cittadini di un Paese terzo o degli apolidi ai casi in cui non sia possibile il rimpatrio diretto nello Stato di destinazione.
2. Lo Stato richiesto autorizza l’ammissione in transito dei cittadini di un Paese terzo o degli apolidi se sono garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito o la riammissione nello Stato di destinazione.
3. L’ammissione in transito di cittadini di un Paese terzo o di apolidi è effettuata sotto scorta se lo Stato richiesto lo richiede. La procedura per l’ammissione in tran- sito sotto scorta è definita nel Protocollo di applicazione.
4. Lo Stato richiesto può opporsi all’ammissione in transito:
(a) se, nello Stato di destinazione o in un altro Stato di transito, il cittadino di un Paese terzo o l’apolide rischia realmente di subire torture, pene o trattamenti inumani o degradanti, o la pena di morte, oppure di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche; oppure
(b) se il cittadino di un Paese terzo o l’apolide deve subire procedimenti o san- zioni penali nello Stato richiesto o in un altro Stato di transito; oppure
(c) per motivi attinenti alla sanità pubblica, alla sicurezza interna, all’ordine pubblico o ad altri interessi nazionali dello Stato richiesto.
5. Lo Stato richiesto può revocare tutte le autorizzazioni rilasciate qualora, in un secondo tempo, emergano o vengano alla luce circostanze secondo il paragrafo 4 che impediscono l’ammissione in transito o qualora non siano più garantiti il prosegui- mento del viaggio in altri eventuali Stati di transito o la riammissione nello Stato di destinazione.
Art. 11 Procedura di ammissione in transito
1. La domanda di ammissione in transito deve essere presentata per scritto all’autorità competente dello Stato richiesto e contenere le seguenti informazioni:
(a) tipo di ammissione in transito (per via aerea o terrestre), itinerario, eventuali altri Stati di transito e Stato di destinazione finale;
(b) generalità dell’interessato (nome, cognome, nome prima del matrimonio, xx- xxx nomi usati, soprannomi o pseudonimi, data di nascita, sesso e, se possibi- le, luogo di nascita, cittadinanza, lingua, tipo e numero del documento di viaggio);
(c) valico di frontiera previsto, ora del trasferimento ed eventuale scorta.
(d) una dichiarazione attestante che per lo Stato richiedente sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 10 paragrafo 2 e che non sono noti motivi di rifiuto di cui all’articolo 10 paragrafo 4.
Un modulo comune per le domande di ammissione in transito figura nel Protocollo di applicazione.
2. Lo Stato richiesto informa per scritto lo Stato richiedente del proprio consenso al transito entro 10 giorni di calendario dalla ricezione della domanda, confermando il valico di frontiera e l’orario previsti per l’ammissione oppure lo informa che l’ammissione in transito è rifiutata spiegando i motivi del rifiuto.
3. In caso di ammissione in transito per via aerea, la persona da riammettere e le eventuali scorte sono, nei limiti degli obblighi nazionali dello Stato richiesto, esen- tate dall’obbligo del visto di transito aeroportuale.
4. Le autorità competenti dello Stato richiesto, previe consultazioni reciproche, collaborano alle operazioni di ammissione in transito, provvedendo in particolare alla sorveglianza degli interessati e mettendo a disposizione strutture adatte.
Sezione IV Costi
Art. 12 Costi del trasporto e dell’ammissione in transito
Tutti i costi per il trasporto afferenti alla riammissione e all’ammissione in transito ai sensi del presente Accordo fino al valico di frontiera dello Stato di destinazione finale sono a carico dello Stato richiedente, come anche le spese di trasporto e manu- tenzione dello Stato richiesto afferenti al ritorno di persone ai sensi dell’articolo 9. È fatto salvo il diritto delle autorità competenti delle Parti contraenti di recuperare tali costi dall’interessato o da terzi.
Sezione V
Protezione dei dati e clausola di non incidenza
Art. 13 Protezione dei dati
1. I dati personali vengono comunicati soltanto se necessario per l’applicazione del presente Accordo da parte delle autorità competenti delle Parti contraenti. Per la comunicazione, il trattamento o l’elaborazione dei dati personali in un caso speci- fico, le autorità competenti delle Parti contraenti si attengono alla legislazione na- zionale in materia.
2. Si applicano inoltre i seguenti principi:
(a) i dati personali devono essere trattati in modo corretto e lecito;
(b) i dati personali devono essere rilevati al fine specifico, esplicito e legittimo di applicare il presente Accordo e non devono subire ulteriori trattamenti
incompatibili con tale fine da parte né dell’autorità che li comunica né da quella che li riceve;
(c) i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto alle finalità per le quali vengono rilevati e/o ulteriormente trattati; in partico- lare, i dati personali comunicati possono riguardare unicamente:
(i) gli estremi della persona da riammettere e, se del caso, dei suoi fami- liari (ad es. cognome, nome, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi, sesso, stato civile, data e luogo di nascita, cittadinanza attuale, eventuali cittadinanze precedenti),
(ii) la carta d’identità, il passaporto o la patente di guida e altri documenti di legittimazione o di viaggio (tipo, numero, periodo di validità, data di rilascio, autorità di rilascio, luogo di rilascio),
(iii) scali e itinerari,
(iv) altre informazioni necessarie per identificare la persona da riammettere o per esaminare le condizioni di riammissione ai sensi del presente Accordo;
(d) i dati personali devono essere esatti e, se necessario, aggiornati;
(e) i dati personali devono essere conservati in modo da consentire l’identifica- zione degli interessati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono rilevati o ulteriormente trat- tati;
(f) sia l’autorità che comunica i dati personali sia quella che li riceve adottano tutte le misure del caso per rettificare, cancellare o bloccare i dati il cui trat- tamento non sia conforme alle disposizioni del presente articolo, in partico- lare quando i dati non siano adeguati, pertinenti, esatti o eccessivi rispetto al- le finalità per le quali vengono trattati. Ciò comprende anche l’obbligo di informare l’altra Parte contraente della rettifica, della cancellazione o del blocco di tali dati;
(g) su istanza, l’autorità che riceve i dati personali informa l’autorità che li ha comunicati del loro impiego e dei risultati ottenuti. Su istanza, l’interessato è informato in merito alla trasmissione e all’uso previsto di dati che lo riguar- dano;
(h) i dati personali possono essere comunicati solo alle autorità competenti. L’eventuale trasmissione ad altri organi è subordinata alla previa autorizza- zione dell’autorità che li comunica;
(i) l’autorità che comunica i dati personali e quella che li riceve sono tenute a registrare per scritto la trasmissione e il ricevimento dei dati. Esse proteggo- no i dati personali trasmessi contro l’accesso non autorizzato, le modifiche abusive e la comunicazione non autorizzata. Le corrispondenti autorità delle Parti contraenti provvedono a controllare il trattamento e l’utilizzo dei dati in base alle rispettive legislazioni nazionali.
Art. 14 Clausola di non incidenza
1. Il presente Accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità delle Parti contraenti derivanti dal diritto internazionale e da tutte le convenzioni o accordi internazionali applicabili di cui sono parte, in particolare:
– dalla Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati, modificata dal Protocollo del 31 gennaio 1967sullo statuto dei rifugiati;
– dalle convenzioni internazionali che determinano lo Stato competente per l’esame delle domande di asilo;
– dalla Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali;
– dalla Convenzione del 10 dicembre 19846 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti;
– dalle convenzioni internazionali sull’estradizione e il transito;
– dalle convenzioni e dagli accordi multilaterali sulla riammissione dei citta- dini stranieri.
2. Nessuna disposizione del presente Accordo osta al rimpatrio di una persona secondo altre modalità formali o informali.
Sezione VI Applicazione
Art. 15 Cooperazione e incontri peritali
1. Le competenti autorità delle Parti contraenti si prestano mutua assistenza per l’applicazione e l’interpretazione del presente Accordo.
2. Ciascuna Parte contraente può chiedere la riunione di esperti di entrambe le Parti contraenti al fine di risolvere questioni relative all’applicazione del presente Accor- do.
3. Le Parti contraenti risolvono per via diplomatica le difficoltà riguardanti l’appli- cazione del presente Accordo.
Art. 16 Autorità competenti autorizzate ad attuare il presente Accordo
1. Le autorità competenti delle Parti contraenti autorizzate ad attuare l’Accordo sono:
– per la Confederazione Svizzera: Dipartimento federale di giustizia e polizia, Segreteria di Stato della migrazione
6 RS 0.105
– per l’Ucraina:
Servizio statale per la migrazione Amministrazione dei servizi di frontiera
2. Le autorità competenti di cui al paragrafo 1 firmano il Protocollo di applicazione dopo l’entrata in vigore del presente Accordo e cooperano tra loro.
3. Ciascuna Parte contraente informa l’altra senza indugio per via diplomatica dei cambiamenti riguardanti le proprie autorità competenti o la loro designazione.
Sezione VII Disposizioni finali
Art. 17 Modifiche
Il presente Accordo può essere modificato di comune intesa dalle Parti contraenti. Le modifiche vanno apportate sotto forma di protocolli separati, che costituiscono parte integrante del presente Accordo ed entrano in vigore secondo la procedura definita all’articolo 18.
Art. 18 Entrata in vigore, durata, sospensione e denuncia
1. Il presente Accordo è ratificato o approvato dalle Parti contraenti secondo le loro procedure interne.
2. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti contraenti si notificano l’avvenuto espletamento delle proce- dure di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Il presente Accordo trova applicazione dalla data di entrata in vigore del Proto- collo di applicazione del presente Accordo. A partire da tale data, l’Accordo dell’11 luglio 20037 tra il Consiglio federale svizzero e il Consiglio dei ministri dell’Ucraina concernente la riammissione di persone senza dimora autorizzata cessa di essere in vigore.
4. Il presente Accordo è concluso per una durata illimitata.
5. Ciascuna Parte contraente può, mediante notifica ufficiale all’altra Parte con- traente, sospendere temporaneamente, in tutto o in parte, l’applicazione del presente Accordo per motivi di sicurezza, di ordine pubblico o di salute pubblica. La sospen- sione entra in vigore il secondo giorno successivo alla notifica.
6. Ciascuna parte contraente può denunciare il presente Accordo o parte di esso mediante notifica ufficiale all’altra parte. Il presente Accordo cessa di avere effetto sei mesi dopo la notifica.
7 [RU 2005 93]
Fatto a Kiev il 7 giugno 2017 in duplice copia in lingua tedesca, ucraina e inglese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenza d’interpretazione del presente Accordo è utilizzato il testo inglese.
Per la
Confederazione Svizzera: Xxxxxx Xxxxxxxxxx
Per l’Ucraina:
Xxxxx Xxxxxx