SCHEMA DELLA CONVENZIONE
ALLEGATO B)
SCHEMA DELLA CONVENZIONE
Municipalità 6
BARRA - PONTICELLI - SAN XXXXXXXX A TEDUCCIO
CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO A PER UN PERIODO DALLA
DATA DI SOTTOSCRIZIONE PER CINQUE ANNI, CON EVENTUALE PROROGA DI ULTERIORI 5 ANNI.
L'anno duemila nel giorno del mese di nei xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx 0, in xxx X. Xxxxxxxxx 00 Xxxxxx,
la Municipalità 6, nella persona del Dirigente Responsabile del Servizio Attività Tecniche arch. Xxxxxx Xxxxxx, nato a..................................... il .............................. e ivi residente in
via , come tale in legale rappresentanza della Municipalità 6 del Comune
di Napoli in applicazione dell’art.107 punto 3 del D.L. 18/08/2000 n.267
l’associazione – la società - l’A.T.I denominata…....................................................., con sede legale
in........................................... rappresentata dal legale rappresentante sig........................................................... nato a.................................... il e residente
in......................................., via.........................................................., autorizzato ad intervenire al
presente atto come previsto dallo statuto societario, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1. TERMINI GENERALI
1.1. OGGETTO. La Municipalità 6 affida in in gestione temporanea l’area pubblica, sistemata a verde attrezzato, sita alla Via Xxxxxxx Xxxx, ex IV Traversa Botteghelle, Lotto 10 quartiere Ponticelli alla associazione – società – A.T.I....................................................., con sede legale in.....................................
La suddetta associazione – società – A.T.I. è indicata nel testo che segue con il semplice nome di "gestore" o “concessionario”.
La gestione comprende la conduzione - in tutti i suoi aspetti - del sopraddetto impianto nonché l'uso del medesimo per attività di intrattenimento, sociali o sportive effettuate dal gestore.
Tale area attrezzata è costituita da un corpo di fabbrica, con annessi locali depositi, w.c. e spogliatoi, un campetto da calcio con spalti in muratura per ca 60 persone, due campi da bocce, un’area a verde illuminata con panchine e cestini per rifiuti, un’area gioco attrezzata per bambini,
due campi da bocce, come meglio descritto nei sottoscrivendi verbali di consistenza dei beni mobili ed immobili, nonché di affidamento dei medesimi redatti a cura dei competenti uffici comunali all’atto dell’immissione nell’affidamento.
Con il conferimento della gestione, è redatto apposito verbale di consegna, in contraddittorio tra la Municipalità 6 ed il concessionario, relativo all’immobile, agli impianti, ai terreni di gioco, alle attrezzature ed ai beni strumentali che vengono affidati.
1.2. DURATA. l’affidamento dei servizi di cui trattasi ha la durata di anni cinque, prorogabile di ulteriori 5 anni, a far data dalla materiale immissione nell’affidamento medesimo. È esclusa qualsiasi forma di tacito rinnovo.
1.3. OSSERVANZA NORME GENERALI. Il gestore è tenuto ad osservare le prescrizioni e le norme tutte di igiene e sicurezza, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti in materia, applicabili e compatibili con la natura degli impianti in oggetto.
1.4. SUBCONCESSIONE E MODIFICAZIONE DELL'IMPIANTO. È fatto divieto al gestore di cedere ad altri l'esecuzione di tutta o di parte della prestazione dei servizi oggetto della presente concessione.
È parimenti vietato l'uso del complesso da parte di persone estranee al gestore o ad altri soggetti autorizzati, anche se in accordo con il gestore od i soggetti medesimi, senza preventiva autorizzazione comunale.
Non potranno, altresì, essere apportate innovazioni e/o modificazioni agli impianti e servizi oggetto della concessione medesima, senza specifica e preventiva autorizzazione formale della Municipalità 6..
Tale autorizzazione è obbligatoria anche nel caso di innovazioni e/o modificazioni da apportare ai fini dell'ottenimento di eventuali omologazioni dell'impianto sportivo incluso nel complesso.
Gli interventi dovranno comunque essere sottoposti ad esame preventivo e controllo da parte dei competenti Uffici Comunali.
Art. 2. COMPETENZE DELLA MUNICIPALITA’
2.1. ATTIVITÀ. L'orario di apertura e l’eventuale calendario di attività dell’impianto sportivo incluso nell’area, sono stabiliti dai competenti organi della Municipalità 6, tenuto conto delle proposte effettuate dal soggetto affidatario, e comunque nel pieno rispetto di quanto previsto dai vigenti Regolamenti Comunali.
Nell'ambito degli spazi appositamente concessi al gestore, la Municipalità 6 si riserva la completa disponibilità degli spazi in questione, limitatamente a giornate e/o manifestazioni tempestivamente comunicate al gestore, per iniziative proprie o patrocinate dall'Amministrazione stessa.
2.2. CANONE. Il canone d'uso dell’impianto in argomento per le attività sopraddette, è stabilito dalla Municipalità 6 sulla scorta delle tariffe in vigore per la locazione degli immobili del Patrimonio Comunale, con l’integrazione di quanto previsto dal Bando di Gara, determinazione dirigenziale n……..del……., con specifico riferimento al ricalcolo delle tariffe connesso alle prestazioni in servizi resi da parte del soggetto gestore.
Art. 3. ONERI A CARICO DEL GESTORE
3.1. Tutte le prestazioni oggetto del presente affidamento sono da considerarsi ad ogni effetto servizio di pubblico interesse e per nessuna ragione possono essere sospese od abbandonate dal gestore, fatto salvo quanto previsto dal successivo art.12.
Il gestore è tenuto ad accogliere tutte le utenze ammesse dal Comune nell'impianto sportivo compreso nell’area attrezzata in oggetto. E' tenuto in ogni caso a garantire nel migliore dei modi possibili la fruibilità, la funzionalità e la sicurezza dell'impianto medesimo, rapportando i propri interventi al calendario ed alla tipologia delle attività programmate.
3.2. Ai fini dello svolgimento delle attività nell’area attrezzata così come disciplinate dalla presente convenzione, sono affidati al gestore l'insieme delle funzioni e dei servizi concorrenti alla conduzione dell’impianto affidato e più precisamente:
- predisporre opportuni controlli al fine di verificare che la pulizia garantisca un'accurata disinfezione e che sia assicurato il corretto funzionamento degli impianti esistenti, delle aree da gioco e degli spazi comuni.
- predisporre un punto di pronto soccorso, con apposita cassetta preinstallata a vista fornita di parafarmaci e medicazioni per eventuali infortuni di piccole entità.
Art. 4. CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI E TECNOLOGICI
4.1. Per quanto attiene la conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti in questione, il gestore deve rispettare quanto previsto dalla specifica normativa vigente e le direttive del competente Servizio Attività Tecniche della Municipalità 6.
Devono essere comunque rispettate le condizioni e modalità tutte previste dalla legge 10/91,
D.P.R. 412/93 e successive disposizioni legislative.
La Municipalità si intende quindi sollevata da responsabilità civili e penali per variazioni e/o modifiche agli impianti eseguite arbitrariamente, senza preventivo consenso da parte di questo Ente, e non denunciate all’I.S.P.E.S.L. e VV.F., qualora ne ricorrano i presupposti.
4.2. PULIZIA: la tipologia e la frequenza degli interventi che devono centrare l'obiettivo finale di efficacia e di innocuità, sono, in linea di massima, così articolati:
interventi giornalieri:
- scopatura, lavaggio e sanificazione servizi (spogliatoi, wc) comprese le superfici lavabili orizzontali e verticali;
- scopatura e lavaggio pavimenti in genere;
- trasporto al punto di raccolta dei sacchi contenenti i rifiuti;
- sostituzione (se necessaria) dei materiali di consumo nei servizi igienici;
- pulizia e/o lavaggio di tappeti e zerbini. interventi settimanali:
- pulitura pozzetti di scarico;
- dirazzolatura soffitti;
- spolveratura ad umido arredo;
- spolveratura ad umido attrezzatura sportiva e tecnica;
- pulitura corpi illuminanti e dispositivi elettrici in genere;
- pulitura infissi interni ed esterni;
- pulitura vetri e lucernari.
4.3. CUSTODIA/RICEZIONE: custodia dell'intero ambiente; consegna dei locali, predisposizione delle attrezzature in dotazione all'impianto, verifica praticabilità e manutenzione del campetto di calcio, dei campi da bocce, dell’area giochi e di tutta l’area inclusa nel complesso; il servizio deve garantire la presenza sul posto di almeno una unità presente per tutto l'orario di apertura del complesso.
4.4. MANUTENZIONE ORDINARIA: sono compresi i seguenti interventi e comunque tutti quelli riconducibili alla manutenzione ordinaria:
interventi a tempo e punto per ogni riparazione ordinaria ed elementare di:
- impianti idro-sanitario, termico ed elettrico (come ad esempio: rubinetterie, scarichi, saracinesche, corpi illuminanti, interruttori ecc...) e più precisamente, tutte le operazioni accessibili con semplice scaleo; per interventi ad altezze superiori, potrà essere richiesto l’intervento della Municipalità 6. In ogni caso è sempre a carico del gestore l’acquisto o la fornitura del materiale consumabile necessario (lampade, plafoniere, ecc. ).
- arredi ed infissi interni esterni (vetri, maniglie, serrature, ecc...); manutenzione preventiva:
- interventi elementari aventi lo scopo di mantenere in efficienza le varie componenti dell’area in modo da garantire nel tempo un sufficiente grado di efficienza ed affidabilità; a solo titolo di esempio: verifica ed eventuale reintegro delle dotazioni di pronto-soccorso, manovra di tutte le saracinesche, sostituzione dei particolari di consumo, lubrificazione dei meccanismi, pulizia fosse settiche ecc...
imbiancatura e coloritura:
- re-imbiancatura generale dell'interno dei servizi;
- ri-coloritura (ove sussista) di infissi, sponde, parti in legno e/o metallo ecc...
manutenzione spazi a verde:
- pulizia generale, taglio ed irrigazione dell'erba, potatura piante e siepi ecc... manutenzione straordinaria del manto in erba sintetica del campo di calcetto
Per le modalità ed i tempi di esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione il gestore si attiene alle disposizioni appositamente impartite dal competente Servizio Attività Tecniche.
4.5. PERSONALE.
Subito dopo la stipula del contratto, il gestore comunica alla Municipalità 6 il nominativo del responsabile della gestione, quale responsabile delle attività nel loro complesso e dei rapporti oggetto del presente disciplinare.
Di tutto il personale impiegato, compreso il sopraddetto responsabile della gestione, deve essere fornito al Comune un elenco nominativo comprensivo delle generalità anagrafiche.
Il gestore é sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri eventuali dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazione sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
Il gestore é tenuto altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative come risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località.
L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
I suddetti obblighi vincolano il gestore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
Il gestore può avvalersi, per sua stessa natura, di personale volontario, per il quale deve comunque essere prodotta la documentazione sopra precisata.
Il gestore é in ogni caso responsabile della sicurezza e dell'igiene del lavoro per tutto il personale a qualsiasi titolo impiegato nei servizi affidati nonché dei danni procurati a terzi in dipendenza dei servizi prestati medesimi, esonerando da ogni responsabilità in proposito l'ente affidante.
4.6. TELEFONO.
Spetta al gestore l’eventuale dotazione di impianto telefonico per la quale assume le spese di allacciamento e l'onere di utenza.
4.7. INFORMAZIONE DELL'UTENZA.
Il gestore è tenuto ad esporre tempestivamente all'utenza tutte le segnalazioni che gli provengano da parte della Municipalità per l’organizzazione e la realizzazione di attività assunte dalla stessa. In ultima analisi il gestore garantisce all'utenza tutti i diritti, le prestazioni e le informazioni che spettano agli utenti dei servizi pubblici, come sancito dalle vigenti normative.
Il gestore è tenuto infine ad utilizzare sempre la dizione "Comune di Napoli Municipalità 6" in buona evidenza su cartelli indicatori ed altro materiale utilizzato per la pubblicizzazione delle iniziative di volta in volta realizzate presso l’impianto.
4.8. ASSICURAZIONE. Ogni onere di carattere finanziario e di responsabilità civile relativo alla gestione del complesso affidato, è a carico del gestore, il quale dovrà garantire idonea copertura assicurativa per responsabilità civile e per danni. Il gestore è responsabile verso l’ente affidante di ogni danno derivante all’impianto da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa, nonché di ogni danno se imputabile ad essa stessa.
Il gestore non risponde però di alcun danno che possa derivare a persone o a cose in seguito ad incidenti durante l’utilizzo degli impianti inclusi nell’area attrezzata, per attività sportive, manifestazioni o altra qualsiasi iniziativa.
Il gestore dovrà contrarre le seguenti assicurazioni prima dell’inizio dell’effettivo svolgimento del servizio:
▪ Apposita copertura assicurativa contro i rischi RCT per danni contro terzi, comprese le persone che utilizzano l’impianto, a favore di tutte le altre persone impiegate nel progetto (custodi, addetti alle pulizie, ecc. ) compresi i volontari impiegati nel servizio, alla
condizione che gli utenti siano considerati terzi tra loro, per un massimale di almeno €. 1.500.000,00 unico;
▪ Polizza infortuni, analogamente per tutti gli utenti di cui sopra, con primaria compagnia con i seguenti massimali e requisiti:
a) invalidità permanente, minimo €. 50.000,00;
b) morte, minimo €. 50.000,00;
c) spese di cura da infortunio, minimo € 1.500,00;
Deve essere prevista la condizione che gli utenti siano considerati terzi tra loro. La copertura assicurativa deve essere relativa a tutte le attività previste nel progetto. La Municipalità 6 si riserva il diritto di verificare l’effettiva stipula dei contratti di assicurazione.
4.9. CONSUMI: Tutte le utenze per energia elettrica, acqua, gas, telefono, televisione e quanto altro assimilabile, sono a completo carico del gestore. Qualora i contratti di fornitura non siano correttamente intestati al gestore dell’impianto, quest’ ultimo si impegna ad eseguire tutte le volture per la corretta intestazione dei contratti. Nelle more degli adempimenti a ciò necessari, il gestore pagherà in proprio le fatture che nel frattempo dovessero pervenire. La Municipalità 6, si impegna a rimborsare eventuali consumi riferiti al periodo pre – contrattuale previa verifica e riscontro di rendicontazione contabile.
4. 10. RENDICONTO: Per tutte le attività relative all'appalto dei servizi comunali, il gestore dovrà provvedere al rendiconto operativo, a mezzo di una relazione in merito ai servizi resi ed ai risultati raggiunti. Tale documentazione dovrà essere presentata al Servizio Attività Tecniche entro due mesi dal termine di ciascun anno solare, nonché, per il rendiconto finale di gestione, entro due mesi dalla scadenza contrattuale.
Art. 5 ONERI A CARICO DELLA MUNICIPALITA’ 6
5.1. MANUTENZIONE STRAORDINARIA. Sono a carico dell'ente affidante esclusivamente le spese derivanti dalla manutenzione straordinaria degli impianti e delle attrezzature, inclusa la manutenzione straordinaria del manto in erba sintetica del campo di calcetto.
5.2. ASSICURAZIONE. Il Comune provvede alla copertura dei rischi di responsabilità civile contro terzi per eventuali danni imputabili esclusivamente e direttamente alle strutture, impianti ed attrezzature di proprietà del Comune medesimo.
5.3. RIVALSA. E' fatta salva l'eventuale rivalsa da parte della Municipalità 6 nei confronti del gestore in caso di xxxxx conseguenti ad inadempienze conduttive e/o manutentive di competenza di quest'ultimo.
Art. 6 ATTIVITÀ SPORTIVE
6.1. AMMISSIONE ALL'UTENZA. Gli indirizzi di ammissione all'utenza nell’impianto in oggetto tendono a soddisfare in primo luogo la domanda di spazi per le attività e le manifestazioni programmate dal gestore, ma devono comunque garantire, in ultima analisi, "la buona conservazione del bene, la salvaguardia dell'uso pubblico e la tutela degli interessi sportivi generali nell'ambito comunale".
Il gestore é pertanto tenuto a inoltrare all’ente affidante, per mezzo del responsabile della gestione di cui al precedente art. 4.5., la domanda in merito alle proprie attività nei modi e nei tempi stabiliti dal Regolamento. La Municipalità 6 si riserva di accogliere tale richiesta nella misura in cui si adatta ad un quadro di riferimento più ampio nel quale siano equamente soddisfatte le molteplici esigenze che emergono dal territorio comunale in materia di utilizzo degli impianti sportivi.
6.2. PRIORITA’. E’ comunque di norma garantita la priorità d'uso per le attività ufficiali del gestore, purché preventivamente autorizzate dal Comune.
6.3. ATTIVITA’ PUBBLICHE PROGRAMMATE La Municipalità 6 è tenuta a comunicare al gestore, con un preavviso di almeno tre giorni rispetto alla data di inizio delle attività - salvo casi eccezionali e motivati - il calendario dettagliato per le attività promosse in autonomia.
6.4. SPAZI ORARI DISPONIBILI Al gestore è concessa la possibilità di utilizzare in autonomia di eventuali spazi orari vacanti, previa comunicazione al Servizio Attività Amministrative della Municipalità 6 e fatta salva la priorità dell’Ente affidante in rapporto alla propria programmazione di attività e manifestazioni di vario genere.
6.5. DISPONIBILITA’ D'USO. La disponibilità complessiva dell'impianto rispetto alle attività ammissibili, é in linea di massima così stabilita:
- nei giorni feriali dalle ore 8.00 al tramonto;
- in quelli festivi dalle 8.00 alle 13.00.
Per le aree di gioco servite da illuminazione notturna la disponibilità serale può essere prorogata sino alle ore 24.00.
6.6. RISERVA SPAZI ALLA MUNICIPALITA’. Nell'ambito degli spazi riferiti indistintamente a tutte le attività del gestore, il Comune si riserva la completa disponibilità di un numero massimo di 10 (dieci) giornate annue da utilizzare per eventuali iniziative proprie o patrocinate.
6.7. VERIFICHE E RILEVAZIONI DEL CARICO D’USO. Sono previste verifiche statistiche e rilevazioni periodiche ed articolate del carico d’uso dell’impianto, comprensive di qualsiasi tipo di utilizzazione (sportiva e non) sia da parte del soggetto gestore che dei terzi autorizzati, da effettuarsi con procedure predisposte dai competenti uffici della Municipalità: il gestore dovrà agevolarne lo svolgimento e firmare congiuntamente al funzionario comunale il verbale di verifica predisposto.
Art. 7 CANONE DI LOCAZIONE
7.1. CANONE DI LOCAZIONE. Il conduttore si impegna a versare anticipatamente l’annualità del canone di locazione, per l’importo indicato nel bando di gara cui ha concorso, così come accettato nell’offerta economica sottoscritta. Tale importo, stabilito sulla scorta delle tariffe dei canoni degli immobili del Patrimonio del Comune di Napoli, è stato ricalcolato e diminuito del valore economico attribuito all’offerta qualitativa ed ai servizi a carico del gestore.
7.2. CONTRIBUTO ALLA GESTIONE. A titolo di contributo – indiretto – di gestione, si intendono infine la concessione gratuita al gestore degli spazi pubblicitari e del servizio di bar-ristoro, di cui al successivo art.8.
7.3. SOSPENSIONE E RISARCIMENTI. Nessun contributo è dovuto al gestore per i periodi nei quali i servizi previsti dal presente atto risultino in toto sospesi per effetto di interventi indifferibili di manutenzione straordinaria, messa a norma od in conseguenza di eventi eccezionali, così come disposto dalla Municipalità, dagli uffici competenti del Comune di Napoli o dalle competenti Autorità.
Art. 8 CONCESSIONE SERVIZI ACCESSORI
8.1. PUBBLICITÀ COMMERCIALE. Il gestore è autorizzato ad effettuare la pubblicità commerciale all'interno dell'impianto oggetto della concessione.Tale autorizzazione si intende rilasciata a carattere esclusivo con l'eccezione di manifestazioni effettuate da altri soggetti che godano del patrocinio della Municipalità o dell’Amministrazione Comunale: ove ricorrano tali condizioni, il gestore è tenuto a porre in evidenza le pubblicità dell’evento pubblico e/o patrocinato, eventualmente rimuovendo ovvero oscurando eventuali proprie installazioni diverse, concorrenti o in contrasto per tutta la durata della manifestazione.
8.2. AUTORIZZAZIONI. L'individuazione degli spazi nonché le modalità tecniche di realizzazione della pubblicità in argomento (ad es. materiali, posizionamento e misure della cartellonistica, uso di
eventuale impianto di amplificazione sonora) sono comunque subordinate all'autorizzazione preventiva dell'Ente affidante.
8.3. RESPONSABILITA’. Il gestore è comunque responsabile della manutenzione nonché del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie e si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dalle installazioni medesime possano derivare a terzi, esonerando in tal modo l’affidante da ogni e qualsiasi responsabilità. Il gestore è tenuto inoltre ad osservare tutte le prescrizioni regolamentari e le leggi vigenti in materia (in primis quelle concernenti la sicurezza), e ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni; risponde dell'assolvimento degli obblighi amministrativi nonché degli oneri fiscali connessi.
8.4. IMPOSTE PUBBLICITARIE. L'imposta sulla pubblicità, determinata a norma di Legge e di Regolamento Comunale, si intende pertanto a carico del gestore.
8.5. BAR-RISTORO. Il gestore è autorizzato a comprendere nella gestione complessiva dell'area attrezzata anche quella relativa al servizio di bar-ristoro, da esercitarsi esclusivamente all’interno dei locali in muratura ivi esistenti.
8.6. AGIBILITA’ ED AUTORIZZAZIONI ALL’ESERCIZIO. Al gestore spetta di realizzare tutti gli interventi prescritti dalle competenti Autorità per l'ottenimento dell'agibilità preventiva dei locali, nonché l'autorizzazione all’esercizio della somministrazione, sulla scorta dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla L.287/91, dal D.L. 223/06 e successive modifiche, nonché con l’osservanza di ogni altra norma prevista dall’Ordinamento.
8.7. ATTREZZATURE E IMPIANTI. Il gestore si fa inoltre carico di realizzare l'attrezzatura e gli impianti e si obbliga a dotarsi di tutte le necessarie autorizzazioni amministrative e sanitarie per l'esercizio dell'attività in questione, assumendo i relativi oneri. Quest'ultime devono essere intestate al legale rappresentante del gestore, il quale è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative richieste. Dette autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo di concessione e non sono trasferibili essendo vincolate alle attività di intrattenimento e sportive oggetto della presente convenzione di gestione. Sono altresì a carico del gestore gli oneri fiscali relativi all'esercizio in argomento.
8.8. OBBLIGO DI APERTURA DEL PUNTO DI RISTORO. Il gestore è tenuto a garantirne l'apertura in caso di manifestazioni.
8.9 APPARECCHI AUTOMATICI. La Municipalità 6 si riserva la facoltà di autorizzare, sempre previa circostanziata richiesta scritta prodotta dal gestore, l'installazione di apparecchi distributori automatici di bevande e prodotti freschi confezionati, in sostituzione parziale (e/o integrazione) del normale servizio-bar, sulla scorta di ogni altra autorizzazione amministrativa e sanitaria occorrente e da ottenere per l’installazione medesima.
8. 10. BACHECHE. Parimenti a quanto sopra stabilito, l'eventuale installazione di bacheche sia da parte del gestore che di altri soggetti interessati, è subordinata alla preventiva autorizzazione dell’affidante sulla base di apposita richiesta scritta.
Art. 9 DANNI
9.1. OBBLIGO DI DILIGENZA. Il gestore è tenuto ad usare e far usare gli impianti ed i servizi oggetto della presente convenzione di gestione con la diligenza del buon padre di famiglia, operandosi al fine di prevenire qualsiasi danneggiamento anche da parte dei frequentatori abituali dell’area attrezzata.
9.2. PRECAUZIONI A tal fine, nel caso di concessione d'uso degli impianti ad uso sportivo, campo di calcetto e campi da bocce, da parte della Municipalità a soggetti diversi dal gestore, quest'ultimo cura che venga fatta loro consegna provvisoria, facendo rilevare lo stato di consistenza degli impianti delle attrezzature e degli arredi, accertandosi, alla riconsegna, che non siano stati arrecati danni.
9.3. RESPONSABILITA’. Dei danni eventualmente arrecati si ritiene in ogni caso responsabile il gestore che deve immediatamente provvedere alla riparazione o sostituzione del bene danneggiato, se diretto responsabile, od alla denuncia dell'effettivo responsabile, il tutto secondo le direttive disposte dal Servizio Attività Tecniche della Municpalità 6. In quest'ultimo caso la riparazione può essere sostituita dal risarcimento pecuniario del danno arrecato nella misura stimata dal competente ufficio (comprensiva di materiali e manodopera).
9.4. ALTRI DANNI. AI fini dei principi del risparmio energetico e del risparmio di beni di utilità generale, disponibili in quantità non illimitate, si considerano danni anche gli eventuali sprechi di acqua o di altri beni di consumo, dovuti ad incuria degli utenti od a scarsa vigilanza da parte del gestore.
Art. 10 CAUZIONE
10.1. MISURA DELLA CAUZIONE. A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto il gestore è tenuto a presentare idonea cauzione, anche rappresentata da valida fideiussione bancaria ovvero polizza assicurativa pari al 10% dell’importo complessivo per l’intero periodo di affidamento.
In caso di inadempienze contrattuali, e fatto salvo quanto stabilito ai successivi artt.11 e 12, l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi sulla detta cauzione per le spese necessarie ad adempiere ad eventuali mancanze, provvedendosi al reintegro da parte del gestore.
Art. 11 PENALITÀ
11.1 ENTITA’. Per ogni eventuale violazione, riscontrata dagli Uffici Comunali competenti, degli obblighi previsti dal presente contratto a carico del gestore, quest'ultimo dovrà corrispondere al Comune, per danni di lieve entità una penale sino a € 258,23 e per danni superiori una penale di € 516,46, per le quali l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi sulla cauzione di cui al precedente art.10, provvedendosi al successivo reintegro da parte del gestore stesso.
11.2 FACOLTA’ DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. La corresponsione della penale non esclude la facoltà, da parte dell'Amministrazione Comunale, di disporre la risoluzione del contratto, così come previsto e disciplinato dal successivo art.12.
Art. 12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Sia l’Ente affidante che il gestore possono richiedere la risoluzione del contratto in caso di grave inadempimento dei patti sopra riportati.
12.1. RISOLUZIONE DELL’ENTE AFFIDANTE. La Municipalità può chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 37 del Decreto Ministeriale 28.10.1985, che così recita:
a) in qualunque momento dell’esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall’art.1671 del codice civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l’altro soggetto dalle spese sostenute, dei lavori eseguiti, dei mancati guadagni;
b) per motivi di pubblico interesse, come previsto nell’art. 23 del predetto decreto ministeriale;
c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
d) in caso di cessione dell’azienda, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa;
e) nei casi di sub-appalto non autorizzati dall’ente, come previsto all’art. 9 del medesimo decreto ministeriale;
f) nei casi di morte dell’imprenditore, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia;
g) in caso di morte di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto od in nome collettivo; o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e l’ente non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci.
12.2. RISOLUZIONE DEL GESTORE. Sempre per il dettato dell'art. 37 del Decreto Ministeriale 28.10.1985 il gestore può chiedere la risoluzione del contratto:
a) in caso di impossibilità ad eseguire il contratto, in conseguenza di causa a lui non imputabile, secondo il disposto dell'art.1672 del codice civile;
b) nel caso in cui l'ente xxxxxxxx xxxxxxx o diminuzioni dell'oggetto del contratto oltre i limiti previsti dall'art. 27 del predetto decreto ministeriale.
La risoluzione del contratto viene disposta con atto del dirigente incaricato. Dell'assunzione della risoluzione, viene data comunicazione al gestore con notificazione nelle forme di legge.
12.3. AFFIDAMENTO IN DANNO. Con la risoluzione del contratto sorge nell'Ente affidante il diritto di affidare a terzi i servizi, in danno del gestore inadempiente. L'affidamento avviene per trattativa privata o, entro i limiti prescritti, in economia, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto. L'affidamento a terzi viene notificato al gestore inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione dei servizi affidati e degli importi relativi.
12.4. SPESE ULTERIORI. Al gestore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'affidante rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia bastevole, da eventuali crediti del gestore, senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione Comunale sui beni del gestore.
12.5. ULTERIORI RESPONSABILITA’. L'esecuzione in danno non esime il gestore dalle responsabilità civili e penali in cui il medesimo possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
12.6. ROMBORSO SPESE. Nel caso di risoluzione del contratto alle ipotesi di cui all’art. 12.2. viene riconosciuto al gestore il rimborso delle spese sostenute in proporzione del prezzo pattuito.
Art. 13 RINUNCIA DEL GESTORE
Al gestore è data comunque facoltà di rinuncia, con preavviso di almeno 3 (tre) mesi, a motivo dell'eventuale onerosità accertata e della quale dovrà essere fornita congrua documentazione.
Art. 14 SOSPENSIONE DELLA CONVENZIONE
La parte affidante si riserva inoltre la facoltà di sospendere l'efficacia del presente atto, dandone preventivo avviso al gestore, in ottemperanza ad eventuali disposizioni delle competenti Autorità od in conseguenza della necessità di effettuare lavori da queste ultime prescritti. Nessun rimborso viene riconosciuto al gestore per il periodo di sospensione dell’efficacia dell’affidamento. Il gestore può in tal caso disporre la cessazione dei contratti per la forniture di utenze e servizi.
Art. 15 DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
15.1. FORO. Il gestore dichiara di eleggere, per eventuali controversie giudiziarie di qualsiasi natura, la competenza del Foro di Napoli.
15.2. SPESE. Tutte le spese inerenti il presente atto, imposte, tasse e quant'altro occorra per dare corso legale all’oggetto della convenzione, immediate e future sono a totale carico del gestore.
15.3. CONTROLLI. La Municipalità 6, a mezzo di proprio personale dipendente preposto ai servizi affidati in gestione, può in ogni momento effettuare controlli sulla gestione e sul rispetto del presente atto.
15,4 RINVIO. Per quanto non regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni di legge ed ai regolamenti in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.