BOZZA CAPITOLATO SPECIALE DI POLIZZA DI ASSICURAZIONE INCENDIO/FURTO/KASKO
BOZZA CAPITOLATO SPECIALE DI POLIZZA DI ASSICURAZIONE INCENDIO/FURTO/KASKO
RISCHI DIVERSI AUTO
(lotto 3)
La presente polizza è stipulata tra
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO DELLE VENEZIE
Xxxxx xxxx’Xxxxxxxxxx, 00
00000 XXXXXXX (XX)
C.F./P.I. 00206200289
Codice CIG:
e
Compagnia assicurativa
Durata del contratto
Dalle ore 24.00 del : 30.06.2017
Alle ore 24.00 del : rateazione annuale
30.06.2020
30.06 di ogni anno
SOMMARIO
SEZIONE 1 DEFINIZIONI E VEICOLI ASSICURATI
Art. 1 Definizioni
Art. 2
SEZIONE2
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Veicoli assicurati
NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto Assicurazione presso diversi Assicuratori
Durata del contratto
Pagamento del premio e decorrenza della garanzia Regolazione del premio
Revisione del prezzo Recesso della Società
Art. 7.1 - Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente Art..7.2 - Recesso per aggravamento del rischio
Art. 7.3 - Norme comuni in tutte le ipotesi di recesso
Modifiche dell’assicurazione
Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società Oneri fiscali
Foro competente Interpretazione del contratto
Ispezioni e verifiche della Società Assicurazione per conto di chi spetta Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio Coassicurazione e delega (opzionale)
Xxxxxxxx broker
Obblighi inerenti la tracciabilità flussi finanziari in base alla L.n.. 136/2010 Rinvio alle norme di legge
Rinuncia alla rivalsa Trattamento dei dati
SEZIONE 3 RISCHI COPERTI
Art. 1 Oggetto dell’assicurazione
Art. 2 Prestazioni aggiuntive
SEZIONE 4 ESCLUSIONI
Art. 1 Eventi esclusi
SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI
Art. 1 Obblighi in caso di sinistro
Art. 2 Esagerazione dolosa del danno
Art. 3 Procedura per la valutazione del danno
Art. 4 Determinazione/Valutazione del danno
Art. 5 Mandato periti
Art. 6 Identificazione dei veicoli
Art. 7 Limite massimo dell’indennizzo
Art. 8 Riparazioni
Art. 9 Pagamento dell’indennizzo
Art. 10 Rinuncia all’azione di surroga
SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Art. 1 Partite, somme assicurate e calcolo del premio Art. 2 Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti Art. 3 Disposizione finale
SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI
Art. 1 - Definizioni
Assicurazione: | Il contratto di assicurazione | |||||||||
Polizza: | Il documento che prova l'assicurazione; | |||||||||
Contraente: | Il soggetto che stipula l’assicurazione, riportato nel frontespizio della presente polizza. | |||||||||
Assicurato: | La persona Assicurazione | fisica | o | giuridica | il | cui | interesse | è | protetto | dalla |
Dipendente | qualunque persona che intrattenga con l’Ente Contraente un qualsiasi rapporto sia lo stesso a titolo oneroso o a titolo gratuito. | |||||||||
Società: | L’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici; | |||||||||
Broker: | La Marsh S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società. | |||||||||
Premio: | La somma dovuta dal Contraente alla Società. | |||||||||
Rischio: | la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. | |||||||||
Sinistro: | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. | |||||||||
Indennizzo: | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. | |||||||||
Franchigia: | La parte di danno che l’Assicurato-Dipendente tiene a suo carico. | |||||||||
Scoperto: | La parte percentuale di danno che l’Assicurato-Dipendente tiene a suo carico. | |||||||||
Massimale per sinistro: | La massima esposizione della Società per ogni sinistro. | |||||||||
Annualità assicurativa o periodo assicurativo: | Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione. | |||||||||
Cose assicurate: | Beni oggetto di copertura assicurativa. Sono detti anche enti assicurati | |||||||||
Danno Parziale: | Danno le cui spese di riparazione risultano inferiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. | |||||||||
Danno Totale: | Il danno si considera “totale” nei casi in cui il veicolo, in seguito a: ❑ Furto o Rapina, non sia più stato ritrovato ovvero ❑ ad eventi che diano luogo a danni materiali, le spese per la riparazione del veicolo superino il 75% del valore commerciale dello stesso al momento del sinistro e sempreché l’Assicurato- Dipendente abbia provveduto alla demolizione del relitto. | |||||||||
Accessorio: | L’installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optional. | |||||||||
Optional: | L’installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino. |
Art. 2 – categorie assicurate
• SEZIONE A) e SEZIONE C) - Veicoli utilizzati dai “dipendenti”, Dirigenti dell’ Ente/Contraente, componenti il CdA e Revisori Contabili, operatori convenzionati e qualsiasi altro collaboratore per il quale il Contraente debba prestare la copertura di cui al presente contratto a norma di legge (ad esempio obiettori di coscienza, xx.xx.xx), ed utilizzati in occasione di missioni o di viaggi di servizio fuori ufficio regolarmente autorizzati dal Contraente, o per l’espletamento dell’incarico ricevuto, limitatamente al tempo e al percorso necessario per l’esecuzione delle prestazioni di servizio stesso e/o dell’incarico ricevuto, durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi; sono compresi i trasferimenti compiuti dai dipendenti per ragioni di servizio nell’ambito cittadino e del comune di residenza che non comportino corresponsione di missione o indennità chilometrica;
sono pertanto da intendersi specificatamente compresi i trasferimenti dall’abitazione al posto di lavoro dei dipendenti che sono autorizzati all’uso permanente del veicolo per lo svolgimento delle loro mansioni, purché i relativi chilometri siano conteggiati a fini assicurativi;
• SEZIONE C) - Veicoli di proprietà, in uso o comodato all’Ente Contraente, identificati tramite apposito elenco in polizza
SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art. 1 – Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto
Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all’organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.
Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all’aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall’intervenuta conoscenza. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (art. 1910 C.C.). Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l’obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.
Art. 3 - Durata del contratto
L’Assicurazione è stipulata per la durata di anni 3 (tre) con effetto dalle ore 24.00 del 30/06/2017 e scadenza alle ore 24.00 del 30/06/2020. Il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata A/R o PEC (posta elettronica certificata) da inviare con almeno 120 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria. L’assicurazione non è soggetta a tacito rinnovo pertanto alla sua naturale scadenza sarà priva di effetto.
Ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, il Contraente si riserva la facoltà di affidare alla Società, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza del contratto, servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli già affidati per un ulteriore triennio alle medesime condizioni contrattuali.
E’ altresì facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza del contratto per qualsiasi causa, richiedere alla Società una proroga tecnica temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza o cessazione.
Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell’assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze di una mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24
del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati entro i 60 giorni successivi. Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.). I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker. Per regolazioni e/o variazioni che comportino un pagamento di premio, il Contraente potrà pagare tale premio, nei modi di cui sopra, entro 90 giorni dal ricevimento delle relative appendici, salvo termini a lui più favorevoli previsti altrove in polizza.
Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:
a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.".
Art. 5 - Regolazione del premio
Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.
A tale scopo, entro 180 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 90 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata A/R o PEC (posta elettronica certificata), la risoluzione del contratto.
In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Art. 6 – Revisione del prezzo
Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previsti all’Art. 1 - “Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto”, ovvero nel caso in cui l’ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere, alla data della richiesta, l’ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente o oggetto di regolazione per il medesimo periodo di oltre il 25%, la Società potrà richiedere, ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 “Codice degli Appalti”, la revisione del prezzo. A tal fine si precisa che, ai soli fini del calcolo revisionale, nel rapporto sinistri a premi di cui al precedente comma, verrà computato solo il 75% degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri riservati e non ancora pagati.
Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente
provvede a corrispondere l’integrazione del premio nei termini di cui all’art. 4 “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia”.
Art. 7 – Recesso della Società
La Società ha diritto di recedere dal contratto esclusivamente nei seguenti casi con le modalità di seguito indicate:
Art. 7.1 – Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 120 giorni, mediante dichiarazione da inviare dalla Società al Contraente entro e non oltre tre mesi dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 1893 c.c., al pagamento dell’indennizzo per l’intero.
Art. 7.2 – Recesso per aggravamento del rischio
Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all’art. 5 “Revisione del prezzo”, presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 120 (centoventi) giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata A/R o PEC (posta elettronica certificata).
Art. 7.3 - Norme comuni in tutte le ipotesi di recesso
In tutte le ipotesi di recesso, come disciplinate agli artt. 7.1 e 7.2, fermi restando i termini minimi di preavviso indicati, il recesso avrà decorrenza dalla scadenza dell’annualità.
In tutte le ipotesi di recesso, come disciplinate agli artt. 7.1 e 7.2, la Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all’art. 16 – “Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio” necessari per la redazione del bando di gara per l’affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.
In tutte le ipotesi di recesso, come disciplinate di cui agli art. 7.1 e 7.2, qualora alla data di efficacia dello stesso, il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, la Società s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni (c.d. “proroga tecnica”).
Art. 8 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell’appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.
Art. 9 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata A/R o PEC (posta elettronica certificata) o telefax indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Art. 10 - Oneri fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 11 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.
Art. 12 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell’interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 13 – Ispezioni e verifiche della Società
La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc… L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest’ultimo caso previo benestare dell’Assicurato.
Art. 14 - Assicurazione per conto di chi spetta
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati. Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.
A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione. La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.
Art. 15 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
Art. 16 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
Pena l’applicazione della penale di cui all’ultimo comma del presente articolo, la Società:
1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all’esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati
si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:
xxxxxxxx denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell’evento, data di denuncia, descrizione dell’evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato:
a. sinistri riservati con indicazione dell’importo a riserva;
b. sinistri pagati parzialmente con indicazione dell’importo già liquidato e la data di pagamento;
c. sinistri liquidati con indicazione dell’importo liquidato e la data di pagamento;
x. xxxxxxxx senza seguito;
e. sinistri respinti.
La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:
• la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informativa;
• rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.
In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata A/R o PEC (posta elettronica certificata) assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell’inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale compresa tra lo 0,3‰ e l’1‰ del valore del premio annuo a valere sull’ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell’inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Art. 17 - Coassicurazione e delega
Qualora l’assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell’art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell’Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell’Assicurazione.
La Spettabile , all’uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver
ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:
• firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
• incassare i premi dell’Assicurazione e pagare gli indennizzi,
• ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all’Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso.
in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.
Resta inteso che al pagamento dell’indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 18 - Clausola Broker
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio assicurativo Marsh S.p.A, in qualità di Broker ai sensi del D.Lgs. 209/2005.
Ogni notizia data o spedita dalla Società tramite l’Agenzia cui risulta essere in carico la presente polizza potrà essere inviata al suddetto Broker e dovrà essere considerata come eseguita alla Contraente stessa, così come ogni notizia data o spedita dal broker alla Società per il tramite dell’Agenzia cui risulta essere in carico la presente polizza dovrà essere considerata come eseguita dalla Contraente stessa. Farà fede ai fini della copertura assicurativa la data di comunicazione scritta del Broker alla Società a mezzo dell’Agenzia di cui sopra dell’avvenuto incasso del premio.
Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.
La remunerazione del broker è pari al 6 % sul premio imponibile.
Art. 19 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n°. 136/2010
La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle
imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché
dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
Art. 20 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 21 – Rinuncia alla rivalsa
Salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato dei soggetti di seguito indicati, la Società rinuncerà al diritto di surrogazione nei confronti degli amministratori e dipendenti del Contraente nonché delle persone delle quali si avvale nello svolgimento della propria attività.
Art. 22 - Trattamento dei dati
Ai sensi del D.lgs. 196/2003, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
La Società è nominata responsabile esterno del trattamento dei dati trattati per la gestione delle polizze e dei sinistri di IZSVe ai sensi dell’art. 29 D. Lgs. n. 196/2003 e si impegna ad osservare le istruzioni impartite dal Titolare nonché le inderogabili disposizioni normative finalizzate alla corretta esecuzione dei servizi ed al rispetto degli obblighi contrattuali.
SEZIONE 3 - RISCHI COPERTI
Art. 1 – Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi di cui alla Sezione 6, e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati indicati alla Sezione 6, Art. 1) anche se derivanti da colpa grave dell’Assicurato-Dipendente o dei conducenti del veicolo assicurato, utilizzati in occasione di missione o per adempimenti di servizio, ivi compresi gli spostamenti tra le varie sedi dell’Ente Contraente, limitatamente al tempo necessario per l’esecuzione delle missioni o prestazioni del servizio stesso, durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi, in conseguenza e/o occasione di:
a) incendio, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio e di scoppio del serbatoio stesso, azione del fulmine (anche senza successivo incendio);
b) furto totale o parziale (consumato o tentato), rapina ed estorsione. Sono parificati ai danni da furto e rapina quelli causati al veicolo nell’esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina del veicolo stesso e dei suoi componenti ed accessori o di oggetti non assicurati posti all’interno dello stesso, compresi i danni materiali e diretti da effrazione o da scasso;
c) ribaltamento, uscita di strada, collisione con altri veicoli, persone e/o animali, urto con ostacoli di qualsiasi genere verificatisi durante la circolazione e/o la sosta;
d) traino attivo e/o passivo, nonché la manovra a spinta o a mano purché conseguenti ad operazioni necessarie a liberare la sede stradale o trasportare il veicolo al luogo di ricovero o riparazione a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza;
e) tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
f) trombe d’aria, tempeste, xxxxxxx, grandine, inondazioni, frane, smottamenti e slavine, terremoti, caduta di neve, bora;
g) caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti e oggetti da essi trasportati nonché meteoriti e relative scorie;
h) rottura di cristalli comunque verificatasi.
La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all’Art.1907 del Codice Civile, nei limiti di indennizzo previsti e con l’applicazione delle franchigie indicate.
Art. 2 – Prestazioni aggiuntive
Nei limiti di indennizzo per singolo veicolo indicato nella Sezione 6), si intendono prestate altresì le seguenti garanzie:
a) Soccorso stradale
La Società Assicuratrice rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato-Dipendente per il trasporto dell'autovettura danneggiata a seguito di sinistro rientrante nel precedente art. 1.
b) Autovettura in sostituzione
La Società Assicuratrice rimborsa le spese sostenute per il noleggio di un'autovettura in sostituzione di quella assicurata indisponibile a seguito di sinistro rientrante nella garanzia del precedente art.1. Il noleggio deve essere comprovato da regolare fattura o ricevuta.
c) Mancato uso del veicolo
In caso di sinistro di cui al precedente articolo, la Società Assicuratrice corrisponderà l’importo dovuto a termini di polizza per il sinistro stesso, maggiorato del dieci per cento a titolo di indennizzo per il mancato uso del veicolo.
SEZIONE 4 - ESCLUSIONI
Art. 1 – Eventi esclusi
La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'Art. 1912 c.c.) a indennizzare i danni causati da:
1. atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto. Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
2. esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
3. dolo del Contraente e dell’Assicurato-Dipendente; la colpa grave dei predetti invece, non pregiudica l’indennizzabilità di eventuali sinistri;
4. derivanti dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;
5. avvenuti quando il veicolo è guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
SEZIONE 5 - GESTIONE DEI SINISTRI
Art. 1 – Obblighi in caso di sinistro
Il Contraente deve trasmettere alla Società, entro il 20° giorno lavorativo da quando l’ufficio competente ne ha avuto conoscenza, una denuncia contenente la data ed il luogo del sinistro, le modalità e le causali dell’evento dannoso, la natura e l’entità - almeno approssimativa - dei danni subiti, nonché gli estremi dell’Assicurato-Dipendente, del danneggiato, dell’Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni.
In caso di furto o rapina del veicolo, il Contraente deve altresì presentare denuncia del sinistro alla Pubblica Autorità ed inviare copia alla Società.
A richiesta della Società il Contraente dovrà fornire dichiarazione che il veicolo si trovava in missione per conto e autorizzazione dello stesso.
Art. 2 – Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l’Assicurato-Dipendente che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.
Art. 3 – Procedura per la valutazione del danno
Per la determinazione del valore del veicolo al momento del sinistro, si farà riferimento alla tariffa EUROTAX giallo in vigore al momento del sinistro.
Nella determinazione dell’ammontare del danno si terrà conto dell’incidenza dell’IVA, ove l’Assicurato- Dipendente la tenga a suo carico.
Sono escluse in ogni caso dall’indennizzo, le spese per le modifiche, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni.
La garanzia comprende gli optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sui veicoli.
Art. 4 – Determinazione/Valutazione del danno
Danno Parziale: In caso di danno parziale l’indennizzo è determinato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro.
L’indennizzo viene determinato senza tenere conto del degrado per uso e vetustà e senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del C.C., sulla base del valore commerciale di acquisto al momento del sinistro, delle parti del veicolo danneggiato o distrutto, fino alla concorrenza del massimale indicato alla Sezione 6);
Danno Totale: In caso di danno totale la Società rimborserà il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, dedotto il valore di recupero, fino alla concorrenza del massimale indicato alla Sezione 6);
In caso di perdita totale del veicolo la Società rimborserà all’Assicurato-Dipendente:
• il prezzo di listino se il sinistro è avvenuto nei primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione;
• il valore più elevato riportato nei listini Eurotax, successivamente ai primi 6 mesi.
Art. 5 – Mandato dei periti
La liquidazione dell’indennizzo viene effettuata mediante accordo tra le parti stesse, oppure, a richiesta anche di una sola di esse, tra due Periti che le Parti devono nominare una per ciascuna. In caso di disaccordo ne viene eletto un terzo dai due nominati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto, ed i tre Periti decideranno a maggioranza di voti.
I risultati della liquidazione concretati dai Periti concordi, ovvero dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste sin da ora a qualsiasi impugnativa.
Ciascuna della Parti sopporta le spese del proprio Perito; quelle del terzo fanno carico per metà all’Assicurato-Dipendente che conferisce alla Società la facoltà di liquidare dette spese e di prelevare la sua quota dall’indennizzo spettantegli.
Art. 6 – Identificazione dei veicoli
Il Contraente è esonerato dall’obbligo della preventiva denuncia delle targhe assicurate, nonché delle generalità delle persone che usano tali veicoli. Per l’identificazione di tali elementi e per il computo del premio si farà riferimento alle risultanze dei registri o di altri documenti equipollenti sui quali il Contraente s'impegna a registrare in modo analitico:
1. data e luogo della trasferta;
2. generalità del dipendente/sindaco/amministratore/consigliere autorizzato alla trasferta/missione/servizio;
3. numero dei chilometri percorsi.
Art. 7– Limite massimo dell’indennizzo
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 8 – Riparazioni
Salvo che per le riparazione di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell’officina, l’Assicurato-Dipendente non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società. L’Assicurato-Dipendente è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere per tale titolo diritto a particolari indennità.
Qualora tuttavia il perito incaricato dalla Società non provveda a visionare il veicolo danneggiato entro 8 giorni lavorativi dalla denuncia del sinistro da parte della Contraente, l’Assicurato-Dipendente è autorizzato a procedere alle riparazioni fermi restando gli obblighi di cui al comma precedente.
Art. 9 - Pagamento dell’indennizzo
Per i danni parziali, il pagamento dell'indennizzo deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo. Per i danni totali, non prima di 30 giorni e non dopo 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia (all'Autorità Giudiziaria per i soli danni verificatisi in occasione di eventi sociopolitici), con riserva della Società di ottenere dall’Assicurato-Dipendente, alla presentazione della documentazione ufficiale PRA, il rimborso delle eventuali somme corrisposte per le quali non esisteva titolo alla percezione.
Art. 10 - Rinuncia all'azione di xxxxxxx
La Società rinuncia all’azione di rivalsa ai sensi dell’art. 1916 del C.C. nei confronti del conducente e dei trasportati del veicolo danneggiato.
SEZIONE 6 – SEZIONI E SOMME ASSICURATE CALCOLO DEL PREMIO, FRANCHIGIE E SCOPERTI
Art. 1 – Sezioni, Somme assicurate e calcolo del premio SEZIONE A e SEZIONE C:
• Veicoli utilizzati dai “dipendenti”, Dirigenti dell’ Ente/Contraente, componenti il CdA e Revisori Contabili, operatori convenzionati e qualsiasi altro collaboratore per il quale il Contraente debba prestare la copertura di cui al presente contratto a norma di legge (ad esempio obiettori di coscienza, xx.xx.xx), ed utilizzati in occasione di missioni o di viaggi di servizio fuori ufficio regolarmente autorizzati dal Contraente, o per l’espletamento dell’incarico ricevuto, limitatamente al tempo e al percorso necessario per l’esecuzione delle prestazioni di servizio stesso e/o dell’incarico ricevuto, durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi; sono compresi i trasferimenti compiuti dai dipendenti per ragioni di servizio nell’ambito cittadino e del comune di residenza che non comportino corresponsione di missione o indennità chilometrica; sono pertanto da intendersi specificatamente compresi i trasferimenti dall’abitazione al posto di lavoro dei dipendenti che sono autorizzati all’uso permanente del veicolo per lo svolgimento delle loro mansioni, purché i relativi chilometri siano conteggiati a fini assicurativi;
Premio lordo annuo €/Km | € | Vedi scheda offerta economica |
Massimale a PRA per singolo veicolo | € | 30.000,00 |
Percorrenza chilometrica complessiva | N° | 65.000 km. |
Totale premio imponibile annuo sezioni A - C) | €. | Vedi scheda offerta economica |
Totale imposte sezioni A - C) | €. | Vedi scheda offerta economica |
Totale premio annuo lordo sezioni A) - C) | €. | Vedi scheda offerta economica |
SEZIONE B: Veicoli di proprietà, in uso o comodato all’Ente Contraente;
Totale valore commerciale complessivo dei n° 45 veicoli inizialmente assicurati (vedi elenco allegato) | €. | € 582.073,011 |
Tasso annuo lordo per mille | /////////‰ | |
Totale premio imponibile annuo sezione B) | €. | Vedi scheda offerta economica |
Totale imposte sezione B) | €. | Vedi scheda offerta economica |
Totale premio annuo lordo sezione B) | €. | Vedi scheda offerta economica |
TOTALE COMPLESSIVO
Premio IMPONIBILE annuo TUTTE LE SEZIONI | € | Vedi scheda offerta economica |
1 Si precisa che in tale dato è conteggiato il valore commerciale di n. 12 automezzi che sono già stati ordinati da IZSVe e la cui consegna è prevista nel mese di luglio 2017. Pertanto al 30.06.2017 la copertura assicurativa verrà attivata escludendo i citati mezzi, che verranno inseriti in garanzia quando l’Istituto ne entrerà materialmente nel possesso degli stessi
Imposte | €. | Vedi scheda offerta economica |
Premio LORDO annuo TUTTE LE SEZIONI | €. | Vedi scheda offerta economica |
Scomposizione del premio
Premio annuo imponibile | € | Vedi scheda offerta economica |
Imposte | € | Vedi scheda offerta economica |
TOTALE | € | Vedi scheda offerta economica |
Art. 2 – Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti
Si conviene che per le singole garanzie sottoriportate, siano applicati i relativi sottolimiti per sinistro e l’applicazione dei relativi scoperti e franchigie per singolo veicolo e sinistro.
Garanzia | Limiti di indennizzo Euro | Scoperto e/o franchigia % / Euro |
Sezione 3, Art, 1, Lettera a), b), c), d), e), f), g) | Sez. A/C: €. 30.000,00 PRA per veicolo Sez. B : valore commerciale dei veicoli (vedi all. M) | € 100,00 |
Sezione 3, Art. 1, Lettera h) Cristalli | 1.500,00 | non previsti |
Sezione 3, Art. 2, Lettera a) Soccorso stradale | 1.000,00 | non previsti |
Sezione 3, Art. 2, Lettera b) Sostituzione vettura | 1.000,00 | non previsti |
Sezione 3, Art. 2, Lettera c) Mancato uso | 1.000,00 | non previsti |
Sezione 5, Art. 4) Danno parziale | 75% del valore | non previsti |
Beni trasportati | 3.500,00 | non previsti |
Si precisa che la Società provvederà a liquidare al dipendente danneggiato l'intero importo del danno indennizzabile a termini di polizza, ponendo l'importo della franchigia contrattuale direttamente a carico del Contraente. Il Contraente provvederà a rimborsare alla Società tutte le franchigie relative ai sinistri indennizzati in un'unica soluzione, al termine di ogni annualità assicurativa, entro 60 giorni dalla data dì emissione della relativa comunicazione riepilogativa da parte della Società.
Nessun altro limite, sottolimite, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.
Art. 3 – Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
IL CONTRAENTE LA SOCIETÀ
Agli effetti degli artt. 1341/1342 C.C. il sottoscritto Contraente dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:
• Art. 3, Sez. 2 – Durata della polizza;
• Art. 6, Sez. 2 – Revisione del prezzo
• Art. 7, Sez. 2 – Recesso della Società
• Art. 11, Sez. 2 – Foro competente;
• Art. 1, Sez. 5 – Obblighi in caso di sinistro
IL CONTRAENTE