Comune di Villasor
Comune di Villasor
Provincia di Cagliari
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CAPITOLATO D’ONERI
PER LA COPERTURA DEI SEGUENTI MODULI ASSICURATIVI
A) RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) E PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.); | (pag. 2) |
B) DANNI DA INCENDIO; | (pag. 12) |
C) FURTO E RAPINE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO; | (pag. 19) |
D) COPERTURA ASSICURATIVA DEI DIPENDENTI AMMINISTRATORI E SEGRETARIO COMUNALE PER I RISCHI DERIVANTI DALL’UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO AI SENSI DELL’ART. 6 DPR 395/1988; | (pag. 21) |
E) COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI DEGLI AMMINISTRATORI, DEL SEGRETARIO E DIPENDENTI DEL COMUNE CHE UTILIZZANO IL PROPRIO MEZZO; | (pag. 23) |
F) TUTELA LEGALE; | (pag. 24) |
G) COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI
(X.X.Xxxx) E INFORTUNI CONDUCENTE DEI MEZZI DELL’ENTE. (pag. 25)
A) COPERTURA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) E PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O);
DEFINIZIONI
Nel testo che segue, si intendono:
– per “Assicurazione”: il contratto di assicurazione;
– per “Polizza”: il documento che prova il contratto di assicurazione;
– per “Contraente”: il soggetto che stipula la polizza;
– per “Assicurato”: il soggetto nel cui interesse è stipulata la polizza;
– per “Società”: la Compagnia Assicuratrice;
– per “Premio”: la somma dovuta dal Contraente alla Società;
– per “Indennizzo”: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
– per “Cose”: sia gli oggetti materiali sia gli animali;
– per “Sinistro”: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione;
– per “Subappaltatore”: la persona fisica, o giuridica cui l’Assicurato ha ceduto a norma di legge l’esecuzione di una parte dei lavori;
– per “Scoperto”: percentuale del danno che rimane a carico dell’Assicurato;
– per “Franchigia”: parte del danno che rimane a carico dell’Assicurato;
– per “Dipendenti”: le persone iscritte, al momento del verificarsi del sinistro, nel libro paga tenuto dall’Assicurato a norma di legge.
DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E/O ASSICURATO
Anche con riferimento agli artt. 1892-1893-1894 c.c. l’Assicurato e/o Contraente dichiarano:
a) di non aver avuto annullati contratti di assicurazione per rischi analoghi;
b) di non aver in corso polizze con altre Società per rischi analoghi;
c) che la procedura di aggiudicazione e stipula della presente polizza è conforme agli obblighi previsti dalla legge in materia di acquisto di servizi assicurativi.
DESCRIZIONE DEL RISCHIO
L’assicurazione si intende prestata a favore dell’Ente assicurato per l’esercizio ed il funzionamento dei pubblici servizi che ad Esso istituzionalmente competono nell’ambito del proprio territorio.
A puro titolo esemplificativo e non limitativo la garanzia dovrà comprendere la responsabilità civile derivante all’Assicurato:
a) dalla proprietà e manutenzione di strade, piazze, terreni, ponti e canali;
b) dalla proprietà, manutenzione e funzionamento di impianti ed attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione, compresi i danni dovuti all’errato funzionamento di impianti semaforici in genere;
c) dalla proprietà e manutenzione di parchi, giardini, boschi, piante, alberi, compresi i lavori di giardinaggio e/o potatura, nonché l’uso di anticrittogamici e/o antiparassitari;
d) dalla organizzazione, gestione e partecipazione a spettacoli, manifestazioni, sagre, feste, convegni, riunioni, fiere, esclusi comunque i danni derivanti dall’uso di animali, di veicoli e/o natanti a motore, di aeromobili nonché fuochi pirotecnici;
e) dalla proprietà e gestione di impianti sportivi e/o ricreativi in genere, compresi servizi e dipendenze, nonché l’organizzazione di corsi sportivi;
f) dalla gestione di scuole, asili e corsi di istruzione professionale;
g) dalla proprietà ed uso di cani, dalla proprietà e gestione di canili e dal servizio di accalappiacani;
h) dalla proprietà e gestione di uffici, magazzini, depositi, alloggi, officine, parcheggi, teatri, cinema, colonie, soggiorni per anziani, case di riposo, cimiteri, macelli, mercati;
i) dall’esistenza di distributori automatici di cibi e bevande, dalla gestione di spacci e di mense aziendali e/o scolastiche;
j) dalla proprietà e/o gestione di giochi vari, non azionati a motore, per bambini (es. scivoli, altalene, giostre e similari) sistemati in giardini, parchi pubblici e dovunque trovino adeguata sistemazione;
k) dalla proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari, striscioni, nonché spazi per affissioni (anche a scopo elettorale), ovunque installati nel territorio nazionale;
l) dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, tricicli e furgoncini;
m) da operazioni di consegna, prelievo e rifornimento, ferma restando l’esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore;
n) dal servizio di infermeria e pronto soccorso, compresa la responsabilità civile del personale medico e parasanitario;
o) dalla gestione di attività e/o servizi di carattere amministrativo, sociale ed assistenziale;
p) dalla proprietà e manutenzione:
– di acquedotti, compresi i danni alle persone da erogazione di acqua alterata;
– della rete fognaria, compresi i danni causati da spargimento di acqua solo se conseguenti a rotture accidentali di tubazioni impianti e/o condutture;
q) dall’erogazione e distribuzione di gas metano, compresa la proprietà di impianti, tubazioni ed attrezzature;
r) da lavori di pulizia, costruzione, manutenzione in genere, scavi per fognature, posa in opera di impianti e/o tubature;
s) dal servizio di nettezza urbana, compreso raccolta, carico, scarico, (ferma l’esclusione di cui all’art. 16/a delle Norme di polizza) di immondizie e/o rifiuti in genere.
La garanzia comprende inoltre:
– proprietà e gestione di cassonetti, campane e/o contenitori per la raccolta di immondizie e/o rifiuti in genere;
– l’attività di disinfezione e/o disinfestazione;
t) dall’esistenza di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici, di porte ad apertura elettronica;
u) dal servizio di polizia municipale, nonché sorveglianza, anche armata.
MASSIMALI
L’Assicurazione si intende prestata sino alla concorrenza dei seguenti massimali, fermi comunque i limiti di indennizzo previsti in polizza:
GARANZIA R.C.T. (art. 13 lett. a)
Massimale per sinistro Euro 1.000.000,00
GARANZIA R.C.O. (art. 13 lett. b)
Massimale per sinistro Euro 1.000.000,00
Si precisa comunque che qualora lo stesso sinistro interessi contemporaneamente sia la garanzia R.C.T. che quella R.C.O., la massima esposizione della Società non potrà superare il massimale previsto per la garanzia di R.C.T.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.).
Art. 2 – Altre assicurazioni
L’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 c.c.).
Art. 3 – Pagamento del premio
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. La rata annuale è anticipata e il pagamento del premio potrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni dall’effetto del contratto senza che ciò impedisca la regolare decorrenza delle garanzie di polizza.
I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.
Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo durata temporanea inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.
Art. 4 – Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5 – Aggravamento del rischio
Il Contraente o l’Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti, o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (art. 1898 Cod. Civ.).
Tuttavia l’omissione da parte dell’Assicurato di una comunicazione di una circostanza aggravante il rischio,successivamente intervenuta, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.
Art. 6 – Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio, successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 7 – Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società, entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza.
Agli effetti dell’assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l’Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha avuto luogo l’inchiesta penale a norma della legge infortuni o per i quali il prestatore di lavoro ha presentato richiesta di risarcimento danni.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (art. 1915 cod. civ.).
Art. 8 – Disdetta in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamen to o rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere dall’assicurazione con preavviso di 60 giorni. In tale caso essa, entro trenta giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro, o qualunque altro atto della Società, non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa ad avvalersi della facoltà di recesso.
Anche l’Assicurato può recedere dal contratto nel periodo intercorrente tra ogni denuncia di sinistro ed il sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo dovuto, con le stesse modalità di cui al comma precedente.
Art. 9 – Durata e proroga dell’assicurazione
La presente polizza ha la durata indicata nel frontespizio di polizza e non è soggetta a tacito rinnovo, come previsto dall’art. 44 - Legge 23/12/94 N° 724.
Il Contraente potrà tuttavia avvalersi della facoltà di chiedere la proroga del contratto per ulteriori 90 (novanta) giorni successivi alla scadenza del triennio contrattuale, se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l’aggiudicazione di un nuovo contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da darsi alla Società con comunicazione scritta. La Società si obbliga in tal caso a prorogare il contratto e a comunicare, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, le condizioni della proroga.
Art. 10 – Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 11 – Foro competente
Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero del luogo ove ha sede l’Agenzia cui è assegnata la polizza.
Art. 12 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art.13 – Interpretazione del contratto
In caso di eventuali dubbi di interpretazione sui contenuti delle clausole contrattuali, le stesse saranno interpretate in senso favorevole all’Assicurato.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE – ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELL’ENTE
Art. 14 – Oggetto dell’assicurazione
a) Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) - valida solo se sono indicati in polizza i relativi massimali.
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’attività descritta in polizza.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto colposo e/o doloso di persone delle quali o con le quali debba rispondere in conseguenza dello svolgimento dell’attività dichiarata.
b) Assicurazione della responsabilità civile verso dipendenti soggetti all’assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) - compreso danno biologico.
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
b.1) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n° 1124 (rivalsa I.N.A.I.L. e maggior d anno) per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti all’attività per la quale è prestata l’assicurazione, compresi altresì i dirigenti e le persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati) nonché il rischio in itinere, come previsto dal Decreto Legislativo n° 38 del 23/ 2/2000.
La Società quindi si obbliga a rifondere all’Assicurato le somme richieste dall’I.N.A.I.L. a titolo di regresso, nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno dall’infortunato e/o dagli aventi diritto sempreché sia stata esperita l’azione di regresso dall’I.N.A.I.L. e quest’ultima sia riferita a capitalizzazione per postumi invalidanti;
b.2) ai sensi del codice civile nonché del D.Lgs. 626 del 19/9/1994 (e successive modifiche ed integrazioni) a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965 n° 1124, così come modificato dal D. Lgs. 38/2000, cagionati alle persone di cui al precedente comma b1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente (escluse le malattie professionali). Tale garanzia è prestata con l’applicazione di una franchigia di Euro 2500,00 per ogni persona infortunata.
L’assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge.
c) buona fede I.N.A.I.L.
L’assicurazione di responsabilità civile verso i dipendenti soggetti all’assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) conserva la propria validità anche nel caso di mancata assicurazione presso l’I.N.A.I.L. di personale quando ciò derivi da inesatta o erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e sempreché ciò non derivi da comportamento doloso.
d) assicurazione della responsabilità civile verso dipendenti non soggetti all’assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.I.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni corporali (morte o lesioni personali), escluse le malattie professionali, involontariamente cagionati ai propri dipendenti non soggetti all’obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 N. 1124, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in occasione di lavoro o di servizio, e ciò sempreché sia operante la garanzia R.C.O. e nell’ambito dei massimali ivi previsti.
Art. 15 – Validità territoriale
L’assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i paesi europei. L’assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.
Art. 16 – Persone non considerate terzi
Non sono considerati terzi ai fini dell’assicurazione R.C.T.:
a) il legale rappresentante, il coniuge, i genitori, i figli dello stesso, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
b) i dipendenti dell’Assicurato, nonché le persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, che subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio.
Art. 17 – Xxxxxx esclusi dall’assicurazione
L’assicurazione R.C.T. non comprende i danni:
a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto all’art. “committenza auto”;
b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque, non abbia compiuto il 16°anno di età ;
c) conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo, salvo quanto diversamente previsto in polizza; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
d) da furto;
e) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute; salvo quanto diversamente previsto in polizza;
f) a cose che l’Assicurato o i suoi dipendenti detengano a qualsiasi titolo e a quelle comunque trasportate, sollevate, caricate, scaricate o movimentate, salvo quanto diversamente previsto in polizza;
g) alle cose in costruzione, a quelle sulle quali o con le quali si eseguono i lavori, nonché i danni a fabbricati e/o cose in genere dovuti a vibrazioni del terreno;
h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l’esecuzione dei lavori nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
i) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.). La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
j) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
k) derivanti da attività e/o competenze esercitate da consorzi, municipalizzate e USL;
l) derivanti da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali in genere.
m) derivanti da malattie che potrebbero manifestarsi in relazione alla Encefalopatia Spongiforme – BSE; La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
n) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall’esposizione e/o contatto con l’asbesto, l’amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto o l’amianto; La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
o) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici; La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
p) derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio; La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
Art. 18 – Gestione delle vertenze di danno – Spese di resistenza
La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende e delle spese di giustizia penale.
Art. 19 – Regolazione del premio
Il premio è convenuto sulla base di elementi variabili, viene anticipato in via provvisoria come risulta nel conteggio indicato in polizza - che deve intendersi come premio minimo annuo - ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito.
A tale scopo:
a) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio
Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Compagnia, in relazione a quanto previsto dal contratto:
– l’ammontare delle retribuzioni lorde corrisposte a tutti i dipendenti nonché l’importo corrisposto per lavoro interinale e/o di collaborazione coordinata e continuativa;
– il volume di affari (fatturato con esclusione dell’IVA);
– gli altri elementi variabili previsti in polizza.
Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società.
b) Inosservanza dell’obbligo di comunicazione dei dati
Nel caso in cui il Contraente, nei termini prescritti, non abbia effettuato:
– la comunicazione dei dati, ovvero
– il pagamento della differenza attiva dovuta
il premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva. In tale eventualità la garanzia resta sospesa dalla scadenza dei termini di cui al precedente comma a) e riprende vigore alle ore 24 del giorno in cui l’Assicurato/Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare la risoluzione del contratto con lettera raccomandata.
Per i contratti cessati per qualsiasi motivo:
nel caso in cui il Contraente non adempia gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società non sarà obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
Resta fermo per la Società stessa il diritto di agire giudizialmente.
c) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria:
Se all’atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest’ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell’ultimo consuntivo.
d) Verifiche e controlli
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, nei limiti della Legge n. 675 del 31/12/1996, per i quali l’Assicurato Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Art. 20 – Pluralità di assicurati
Qualora la garanzia venga espressa per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di responsabilità di più assicurati fra loro.
CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE ESTENSIONI DI GARANZIA
Art. 21 – Franchigia
L’assicurazione si intende prestata con l’applicazione della franchigia di €. 250,00 per ogni sinistro riportata nel frontespizio di polizza, salvo scoperti e/o franchigie di importo superiore previsti in polizza per particolari garanzie.
Liquidazione del danno al lordo dello scoperto e/o franchigia: La Società si impegna ad accertare l’entità dei danni, a gestire e a definire tutti i sinistri denunciati anche per importi rientranti nei limiti dello scoperto e/o franchigia.
L’Assicurato dà ampio mandato alla Società di trattare e definire anche la parte di risarcimento a Xxxxx danneggiati rientrante nella franchigia, perciò si impegna e si obbliga a rimborsare la somma anticipata per suo conto entro e non oltre 15 giorni dalla relativa richiesta.
Art. 22 – Responsabilità Civile personale dei dipendenti
L’Assicurazione vale per la responsabilità civile personale dei dipendenti dell’Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l’Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, e ciò entro i massimali pattuiti per la R.C.T.
Agli effetti di questa estensione di garanzia, e sempreché sia operante la garanzia R.C.O., sono considerati terzi anche i dipendenti dell’Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’art. 583 c.p., entro i massimali previsti per la R.C.O.
Art. 23 – Responsabilità Civile personale degli Amministratori e del segretario
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale dei Consiglieri Comunali, Assessori, Sindaco e Segretario per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente, nello svolgimento
delle loro attività, il tutto limitatamente ai danni da morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose come previsto all’articolo 13 lettera a) delle condizioni di polizza.
Art. 24 – Lavori ceduti in appalto a imprese e/o prestatori d’opera
Premesso che l’Assicurato può cedere in appalto a imprese e/o a prestatori d’opera parte dei lavori descritti in polizza, si precisa che l’assicurazione comprende la responsabilità civile che ricada sull’Assicurato per danni cagionati o subiti da dette imprese, persone e relativi dipendenti, fermo comunque quanto previsto all’art. 41.
Art. 25 – Danni ai veicoli sotto carico/scarico e/o nell’ambito di esecuzione dei lavori
L’assicurazione comprende i danni ai veicoli sotto carico/scarico e/o nell’ambito di esecuzione dei lavori, anche se di proprietà di dipendenti e/o persone in rapporto di collaborazione coordinata continuativa.
Art. 26 – Xxxxx a cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori
L’assicurazione comprende i danni alle cose di terzi trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori. Sono comunque esclusi i danni alle cose in consegna/custodia dell’Assicurato.
La garanzia è prestata nei limiti del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di Euro 250.000,00 per anno assicurativo.
Art. 27 – Danni da cedimento - Franamento del terreno
L’assicurazione comprende i danni a cose dovuti da cedimento o franamento del terreno, escluso comunque i danni che derivino da lavori che implicano sottomurature e/o altre tecniche sostitutive.
La garanzia è prestata con l’applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con un minimo non indennizzabile di € 1.500,00, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con un massimo indennizzo di € 150.000,00 per ogni anno assicurativo.
Art. 28 – Danni a condutture ed impianti sotterranei
La garanzia comprende i danni alle condutture e/o impianti sotterranei.
La presente estensione si intende prestata, nel limite del massimale per danni a cose e comunque fino a un massimo indennizzo di € 50.000,00 per anno assicurativo.
Art. 29 – Danni da incendio
La garanzia comprende i danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato e/o da lui detenute.
Sono comunque esclusi i danni derivanti da incendio di fabbricati (e relativo contenuto) di proprietà e/o in uso all’Assicurato, nonché i danni subiti da cose in consegna/custodia.
La presente garanzia è prestata nel limite del massimale per danni a cose e comunque con un massimo indennizzo di € 150.000,00 per anno assicurativo.
Art. 30 -Cose consegnate e non consegnate (responsabilità ai sensi degli artt. 1783-1784-1785/bis)
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi degli articoli sopra citati per danni da sottrazione, distruzione e/o deterioramento di cose consegnate e non consegnate, anche derivanti da incendio e furto.
Sono comunque esclusi denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, oggetti preziosi, veicoli e loro contenuto.
La garanzia si intende prestata con applicazione di una franchigia di € 150,00 (a deroga dell’art. 43) ed un massimo indennizzo di € 2.500,00 per ogni sinistro.
Art. 31 – Persone non dipendenti dall’Assicurato che svolgono attività per conto dello stesso Premesso che l’Assicurato può avvalersi dell’opera di persone non dipendenti, né in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e/o lavoro interinale, si precisa che la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato stesso per:
– danni cagionati a terzi da dette persone;
– danni subiti da dette persone sempreché l’Assicurato non abbia violato le norme in materia di assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro.
Art. 32 – Danni da interruzione e/o sospensione di attività
La garanzia è valida anche per i danni da interruzione e/o sospensione (totale o parziale), mancato e/o ritardato inizio di attività in genere esercitate da terzi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi di polizza.
La garanzia si intende prestata con applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con un minimo non indennizzabile di € 2.500,00, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con un massimo indennizzo di € 150.000,00 per anno assicurativo.
Art. 33 – Xxxxx a cose in consegna – custodia
A parziale deroga di quanto previsto all’art. 16 lett. f) delle norme si precisa che la garanzia comprende i danni alle cose di terzi (esclusi i veicoli) in consegna e/o custodia dell’Assicurato e dei suoi dipendenti purché i danni non si verifichino durante l’uso, trasporto, movimentazione, carico, scarico e/o sollevamento di tali cose e/o durante l’esecuzione di lavori sulle stesse.
Sono inoltre esclusi i danni da furto ed incendio.
La presente estensione si intende prestata con un massimo indennizzo di € 50.000,00 per anno assicurativo.
Art. 34 – Spargimento di acqua
L’assicurazione comprende i danni causati da spargimento di acqua solo se conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, impianti e/o condutture.
Art. 35 – Somministrazione di cibi, bevande ed alimentari in genere
L’assicurazione comprende i danni cagionati da cibi, bevande ed alimentari in genere, anche di produzione propria, somministrati durante il periodo di validità della polizza e per i sinistri verificatisi nel medesimo periodo.
Art. 36 – Proprietà di fabbricati
L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla proprietà di fabbricati (o porzioni), e relative parti comuni se in condominio, da lui occupate per l’esercizio della attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi e scale mobili. L’assicurazione comprende inoltre:
a) i lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione eseguiti sia in economia che appaltati ad imprese. Limitatamente ai lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, ristrutturazione, sopraelevazione, la garanzia si intende prestata unicamente per la responsabilità civile derivante all’Assicurato quale committente dei suddetti lavori dati in appalto ad imprese e ciò nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 41;
b) i danni derivanti da spargimento di acqua, purché conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, impianti e condutture.
L’assicurazione non comprende i danni derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali o da rigurgiti di fogne.
Art. 37 - Malattie professionali
L’assicurazione della responsabilità civile verso dipendenti (R.C.O./R.C.I.) è estesa, alle medesime condizioni di cui all’art 13/B, ai rischi delle malattie professionali riconosciute dall’I.N.A.I.L. e/o dalla magistratura.
L’estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità della presente estensione.
La garanzia non è operante:
· per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
· per la intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell’Assicurato;
· per le malattie professionali che si manifestino dopo 6 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla cessazione del rapporto di lavoro;
· per le malattie professionali conseguenti alla asbestosi, all’amianto, alla silicosi e alla HIV L’assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale pari ad 1/3 di quello previsto in polizza. Tale massimale rappresenta la massima esposizione della Compagnia per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione o originati dal medesimo tipo di malattia.
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1892 e 1893 c.c. l’Assicurato dichiara:
⮚ di non aver riportato negli ultimi tre anni denunce per violazioni di leggi, regolamenti o norme concernenti la tutela e la salute dei lavoratori;
⮚ di non aver avuto negli ultimi tre anni alcuna richiesta di risarcimento a seguito di malattie professionali o rivalse da parte dell’I.N.A.I.L. e/o I.N.P.S.
⮚ di non essere a conoscenza, alla data di effetto della presente polizza, di circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento nei suoi confronti in conseguenza di malattie professionali.
Art. 38 – Garanzia inquinamento accidentale
A parziale deroga dell’art. 16 lett. c) si precisa che la garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.
Sono esclusi i danni relativi all’esistenza di impianti di depurazione, stoccaggio e smaltimento rifiuti.
La presente estensione di garanzia si intende prestata con l’applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con il minimo non indennizzabile di € 2.500,00, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con un massimo indennizzo di € 150.000,00 per anno assicurativo.
Art. 39 – Rimozione veicoli
Premesso che l’Assicurato può svolgere il servizio di rimozione di veicoli in divieto di sosta, la garanzia comprende i danni cagionati ai veicoli trasportati, rimorchiati o sollevati a seguito di caduta, sganciamento, collisione o uscita di strada.
La garanzia si intende valida anche per i danni subiti dai suddetti veicoli custoditi dall’Assicurato in apposite aree.
La garanzia si intende prestata con un massimo indennizzo di € 50.000,00 per anno assicurativo.
Sono esclusi i danni da furto, incendio nonché quelli alle cose contenute e/o trasportate sul veicolo oggetto dell’intervento.
Art. 40 – Parcheggi – Autorimesse
L’assicurazione, a deroga dell’art. 16 lett. f) delle condizioni di polizza, è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni cagionati ai veicoli di terzi in sua consegna/custodia nell’ambito di parcheggi e/o autorimesse dallo stesso gestiti.
Sono esclusi i danni da furto e/o incendio ed atti vandalici.
Art. 41 – Committenza lavori ai sensi del Decreto Legislativo 494/96
L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi del D.Lgs. 494/96 (e successive modifiche e/o integrazioni) nella sua qualità di committente dei lavori rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo stesso.
Le imprese esecutrici dei lavori (nonché i loro titolari e/o dipendenti) sono considerati terzi.
La garanzia è valida a condizione che l’Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, nonché, ove imposto dal decreto legislativo suddetto, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore dell’esecuzione dei lavori.
La presente garanzia si intende prestata nei limiti dei massimali indicati in polizza e comunque fino alla concorrenza di un massimale annuo di € 500.000,00
Art. 42 – Rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
Premesso che l’Assicurato può avvalersi nell’ambito della propria attività di persone in rapporto di “collaborazione coordinata e continuativa” si precisa che la garanzia di polizza comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni cagionati dalle suddette persone.
Per quanto riguarda i danni subiti dalle medesime persone, l’assicurazione si intende prestata nell’ambito della garanzia R.C.O., sempreché la stessa sia operante.
La garanzia è valida a condizione che il suddetto rapporto di collaborazione risulti da regolare contratto. L’Assicurato è tenuto a comunicare, ai fini del conteggio del premio di regolazione, anche l’importo corrisposto al prestatore di lavoro in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
Art. 43 – Lavoro interinale
L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni cagionati e/o subiti da “prestatori di lavoro temporaneo” non dipendenti dell’Assicurato ma assunti da “un’impresa fornitrice”, che prestano, per conto dell’Assicurato stesso, la loro attività in base ad un contratto di fornitura di lavoro temporaneo, come disciplinato e nel rispetto della Legge N° 196 del 24/6/1997 (e successive modifiche e/o integrazioni).
L’Assicurato è tenuto a comunicare, ai fini del conteggio del premio di polizza, anche l’importo corrisposto “all’impresa fornitrice” per l’utilizzo della prestazione lavorativa oggetto del contratto di fornitura di lavoro temporaneo.
Art. 44 – Committenza auto
L’assicurazione comprende la responsabilità derivante all’Assicurato a norma dell’art. 2049 c.c. per danni cagionati a terzi in relazione alla guida di veicoli non di proprietà o in usufrutto all’Assicurato stesso e allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati; e ciò a parziale deroga dell’art. 16 lett. a).
La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate su veicoli abilitati per legge a tale trasporto.
La presente estensione è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.
La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge.
Art. 45 – Calcolo del premio
Il premio di assicurazione – da considerarsi provvisorio/anticipato – va calcolato in base all’importo preventivato delle retribuzioni lorde erogate a tutti i dipendenti nonché quello corrisposto per lavoro interinale e/o di collaborazione coordinata e continuativa di Euro 1.200.000,00.
Il premio della polizza è soggetto alla regolazione definitiva prevista dall’art. 19, fermo restando che la somma dovuta alla Società a titolo di premio minimo per ciascun periodo assicurativo annuo in nessun caso potrà essere inferiore a quello provvisorio/anticipato indicato in polizza.
B) COPERTURA ASSICURATIVA PER I DANNI DA INCENDIO
Relativamente ai rischi locativi e/o alla proprietà immobiliare ed agli arredi, attrezzature, macchinari in essi contenuti, con estensione ai danni da: fulmine, esplosioni, scoppio, caduta aeromobili, urto veicoli stradali, trombe e uragani, dolo e colpa grave, esplosioni e scoppi esterni, fumo, fenomeni elettrici, spese di demolizione e sgombero (fino al 10% dell’indennizzo), buona fede, scioperi e tumulti, sommosse, atti vandalici e dolosi, eventi atmosferici, terrorismo e sabotaggio, caduta satelliti, bang sonico, colaggio impianti automatici di estinzione, acqua condotta e spese di ricerca e riparazione, gelo e ghiaccio, ricostruzione archivi, documenti, registri, disegni e materiale meccanografico.
Deve essere garantito il valore a nuovo, e previsto l’adeguamento automatico delle somme assicurate:
1. Fabbricati | € 17.050.000,00 |
2. Contenuto | € 3.000.000,00 |
3. Ricorso Terzi | € 100.000,00 |
4. Fenomeno elettrico | € 100.000,00 |
5. Spese di demolizione e sgombero | € 50.000,00 |
6. Inondazione, alluvione ed allagamento | € 20.050.000,00 |
CONDIZIONI PARTICOLARI
1) Fumo
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto – non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione, agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ed appropriati camini.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuata previa detrazione, per singolo sinistro, di € 500,00.
2) Urto veicoli stradali
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da urto di veicoli, in transito sulle aree che non siano di sua esclusiva competenza, non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuata previa detrazione, per singolo sinistro, di € 500,00.
3) Caduta satelliti
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate dalla caduta di satelliti artificiali e/o di loro parti e/o cose da essi trasportate.
4) Bang sonico
La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da onde soniche determinate da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica.
5) Colaggio impianti automatici di estinzione
La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua a seguito di guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione, incluse le relative alimentazioni.
La Società non risponde:
a) dei danni verificatisi in occasione dei lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti;
b) dei danni derivanti dal gelo;
c) delle spese sostenute per la ricerca del guasto o rottura e per la sua riparazione.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuata previa detrazione, per singolo sinistro, di € 500,00.
6) Acqua condotta e spese di ricerca e riparazione
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua - esclusa acqua piovana - a seguito di rotture accidentali di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi, comprese le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuata previa detrazione, per singolo sinistro, di € 500,00.
Per le sole spese di ricerca della rottura, per la riparazione e sostituzione di tubi e relativi raccordi nei quali ha avuto origine la rottura, la garanzia è prestata fino ad un massimo indennizzo di € 5.000,00 per ogni sinistro.
La Società non risponde dei danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione;
7) Eventi atmosferici
La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurati direttamente causati da:
• grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti fenomeni siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurati o non, poste nelle vicinanze;
• bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant’altro trasportato dal vento, verificatosi all’interno dei fabbricati a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra.
La Società non indennizza i danni:
a) causati da :
• intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
• fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d’acqua naturali od artificiali;
• mareggiata o penetrazione di acqua marina;
• formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua , rottura o rigurgito di sistemi di scarico;
• gelo, sovraccarico da neve;
• umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
• cedimento, franamento o cedimento del terreno;
ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;
b) causati da:
- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne
- enti all’aperto ad eccezione dai serbatoi e impianti fissi per natura o destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti d uno o più lati od incompleti nelle copertura o nei serramenti ( anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro ), capannoni pressostatici, tensostrutture, tendo-strutture e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in esso contenuto;
- serramenti, vetrate, lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti ;
- lastre di cemento-amianto o di fibrocemento e manufatti di materia plastica per effetto della grandine. La garanzia viene prestata fino ad un massimo indennizzo, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di validità della presente garanzia, pari al 70% delle somme assicurate ad ogni singola partita e con l'applicazione di una franchigia di € 1.000,00 per ogni fabbricato e relativo contenuto..
Per impianti fissi all'aperto, la garanzia viene prestata fino ad un massimo indennizzo, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di validità della presente garanzia, pari al 70% delle somme assicurate ad ogni singola partita con un massimo comunque di € 50.000,00 e con l'applicazione di una franchigia di € 3.000,00 per ogni sinistro.
8) Gelo e ghiaccio
La Società indennizza i danni materiali e diretti che il gelo e il ghiaccio possono arrecare agli impianti interni idrici e tecnici, a servizio del fabbricato.
Sono esclusi i danni:
• conseguenti ad usura o ad anormale o mancata manutenzione;
• in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 72 ore consecutive prima del sinistro.
La garanzia viene prestata fino ad un massimo indennizzo, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di validità della presente garanzia, di € 25.000,00 e con l'applicazione di una franchigia di € 3.000,00 per ogni sinistro.
9) Eventi socio politici (tumulti scioperi, sommosse, atti vandalici, dolosi)
La Società risponde:
1) dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa;
2) degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti e non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi.
La Società non risponde dei danni:
a) di inondazione o frana;
b) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
c) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
d) subiti da merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
e) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
f) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
g) imbrattamento.
La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati.
Qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2 anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
La garanzia viene prestata fino ad un massimo indennizzo, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di validità della presente garanzia, pari al 70% delle somme assicurate ad ogni singola partita e con l'applicazione di una franchigia di €. 2.000,00 per ogni sinistro.
10) Attentati terrorismo e sabotaggio
Premesso che per “attentati, terrorismo e sabotaggio” si intendono tutti quegli atti commessi da una o più persone allo scopo di influenzare e/o sconvolgere gli assetti politici e/o istituzionali e/o religiosi esistenti, o comunque di ingenerare paura nella popolazione.
Non si intendono “attentati, terrorismo e sabotaggio” i seguenti eventi: tumulti popolari e/o di piazza, scioperi, sommosse, nonché - salvo che rientranti nelle previsioni del comma precedente - atti vandalici o dolosi.
La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da attentati, terrorismo e sabotaggio.
Sono esclusi i danni:
- da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari.
- derivanti da interruzioni di servizi quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni La garanzia è prestata con lo scoperto del 10% con il minimo di € 5.000,00.
In nessun caso la Società indennizzerà importo superiore a € 500.000,00 per anno assicurativo.
La Società e il Contraente hanno la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla presente garanzia mediante preavviso di giorni 30 da comunicare a mezzo lettera raccomandata. In caso di recesso da parte della Società, questa provvederà al rimborso della parte di premio relativa al periodo di rischio non corso.
11) Ricostruzione archivi, documenti, registri, disegni e materiale meccanografico
La Società risponde, fino alla concorrenza di € 50.000,00 e senza l'applicazione della regola proporzionale, del costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati.
L’indennizzo del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dal sinistro.
12) Esclusione beni in leasing
Salva esplicita diversa pattuizione, dalla presente garanzia sono esclusi macchinari ed attrezzature appoggiati a contratti di "leasing", qualora già coperti da apposita assicurazione per i medesimi rischi.
13) Modifica agli enti assicurati
Si dà atto che nell'ambito dei fabbricati assicurati possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, alle attrezzature, all'arredamento ed agli impianti per esigenze dall'Assicurato in relazione alla sua attività.
Ciò sempre ché non risultino peggiorate le caratteristiche costruttive dei fabbricati assicurati e/o aggravata la natura delle destinazioni d'uso quali indicate nella presente polizza.
14) Buona fede
L'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre ché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
15) Colpa grave
La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia, determinati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato e degli Amministratori.
16) Guasti causati alle cose assicurate
La Società indennizza i danni causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità allo scopo di impedire o arrestare l'incendio.
17) Guasti dei soccorritori
La Società indennizza i danni prodotti dall'Assicurato e/o da terzi, allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio, compresi i danni causati dagli impianti fissi di estinzione.
18) Spese rimozione e ricollocamento enti mobili
La Società risponde delle spese di rimozione, ricollocamento dell'arredamento, attrezzature, macchinario e merce assicurati, resesi necessarie a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, e sino alla concorrenza di € 15.000,00 per evento.
19) Anticipo indennizzi
L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che gli dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00.
L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 500.000,00.
L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.
Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.
Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.
L'Assicurato sarà tenuto a restituire immediatamente alla Società, a sua richiesta, l'acconto ricevuto, maggiorato degli interessi legali, nel caso in cui successivamente risulti non sussistente o venga meno anche una sola delle condizioni di cui ai commi precedenti.
20) Prosieguo attività senza perizia
Fermo quanto disposto dalle Norme che regolano l'Assicurazione riguardo alle disposizioni da adottare dall'Assicurato nella eventualità di un sinistro e specialmente fermo l'obbligo da parte sua di conservare gli avanzi e le tracce, è concesso all'Assicurato stesso di poter proseguire nell'attività senza dover attendere le operazioni peritali e senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al suo diritto all’indennizzo dei danni.
21) Operazioni peritali
Si conviene che in caso di sinistro che colpisca uno o più locali, le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni, verranno disposti e condotti in modo da contenere le eventuali sospensioni o riduzioni di attività entro la frazione dei locali colpiti da sinistro e comunque da esso danneggiati.
22) Denuncia circostanziata dei sinistri
A parziale modifica di quanto disposto dall'Articolo 14 "Obblighi in caso di sinistro" delle Norme che regolano l'Assicurazione, si stabilisce che l'obbligo della denuncia circostanziata da effettuare dall'Assicurato viene limitato alla presentazione di uno stato particolareggiato degli enti colpiti o comunque danneggiati dal sinistro con l'indicazione del loro valore e delle perdite subite.
La presentazione dello stato particolareggiato dovrà avvenire entro un mese dalla data del sinistro.
Resta ferma la facoltà da parte della Compagnia di stabilire, valendosi anche di tutti i dati e documenti di cui dispone l'Assicurato, la quantità, la qualità ed il valore di tutte le cose garantite esistenti al momento del sinistro.
23) Rinuncia al diritto di rivalsa
La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le società controllate, consociate e i dipendenti.
La Società rinuncia altresì all'azione di rivalsa nei confronti di chiunque altro l'Assicurato abbia inteso salvaguardare con la stipula di particolari accordi scritti, salvo sempre il caso di dolo.
La condizione è operante se anche l’Assicurato rinuncia a rivalersi nei confronti del responsabile e sempreché, al momento del sinistro, non risultino garantiti, per gli stessi eventi, mediante altre polizza di sicurtà.
24) Contiguità e vicinanze pericolose
L'Assicurato è sollevato dall'obbligo di dichiarare se in contiguità immediata o a distanza minore di 20 metri dai fabbricati assicurati, o contenenti le cose assicurate esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.
25) Onorari dei periti a percentuale
La Compagnia si obbliga, in caso di sinistro, a rimborsare le spese e gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Norme che regolano l'Assicurazione, nonché la quota parte di spese di onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito e ciò fino alla concorrenza del 2% dell'importo liquidato a termini di polizza con il massimo di € 5.000,00.
Questo rimborso non potrà eccedere per ogni sinistro la predetta somma, né, in ogni caso, le somme effettivamente pagate al perito, di cui l'Assicurato è tenuto a dare dimostrazione esauriente, ed al terzo perito, fermo quanto previsto dall'Art. 22 "Limite massimo dell'indennizzo" delle Norme che regolano l'Assicurazione.
26) Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo
Premesso che per "Valore a Nuovo" si intende convenzionalmente:
• per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
• per i macchinari e le attrezzature ( escluso mobilio ed arredamento ), il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
A parziale deroga dell'art. 17 delle Norme che regolano l’Assicurazione le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "Valore a Nuovo" alle seguenti condizioni:
1) In caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "Valore a Nuovo" non esistesse;
b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "Valore a Nuovo";
2) Agli effetti dell'art. 18 delle Norme che regolano l’Assicurazione, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
a) superiore od eguale al rispettivo "Valore a Nuovo" è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
b) inferiore al rispettivo "Valore a Nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "Assicurazione a Nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo;
3) In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
4) Agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun fabbricato, macchinario od attrezzature (escluso mobilio ed arredamento), importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui rispettivamente al capo I) e capo II) dell'art. 17 delle Norme che regolano l’Assicurazione.
5) Il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l'Assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
6) L'assicurazione in base al "Valore a Nuovo" riguarda soltanto fabbricati, macchinari o attrezzature ( escluso mobilio ed arredamento) di reparti in stato di attività;
7) Per quanto non derogato restano ferme le Condizioni tutte di polizza.
27) Termini denuncia dei sinistri
A parziale deroga dell'articolo "Obblighi in caso di sinistro" delle Condizioni Generali di Assicurazione, i periodi di tempo stabiliti per le denunce relative ai sinistri si intendono prorogati rispettivamente a 9 giorni e 15 giorni.
28) Termini di pagamento del premio
A parziale deroga di quanto stabilito all'articolo "Pagamento del Premio" delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene di prorogare a 30 giorni i termini di pagamento del premio.
29) Onorari architetti e consulenti
Viene convenuto che gli importi assicurati alle partite fabbricati, macchinari ed impianti includono gli onorari degli architetti, ingegneri, consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno causato da ogni rischio così assicurato su tali fabbricati, macchinari, impianti; giusta la tabella dei loro rispettivi ordini professionali, ma non le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.
30) Parziale deroga alla regola proporzionale
A parziale deroga dell'art. 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del 10% (dieci per cento) non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro; qualora inferiore, il disposto dell'art. 20 rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.
31) Ricorso terzi
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.
La garanzia deve intendersi prestata anche a seguito di sinistro che colpisca beni assicurati con polizza Elettronica intestata allo Spett.le Contraente e posti nell'ubicazione descritta in premessa.
L'assicurazione non comprende i danni:
• a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate.
• di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi:
• il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
• quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
• le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'Art.2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge n°.127/91, nonché gli amministratori delle medesime .
L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa; la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.
L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
Quanto alla spese giudiziali si applica l'Art.1917 del Codice Civile.
32) Spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residuati del sinistro
La Società rimborsa le spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgombrare e trasportare ad idonea discarica i residui del sinistro, indennizzabili a termine di polizza e fino alla concorrenza di € 50.000,00.
Le spese relative alle operazioni di decontaminazione, disinquinamento o trattamento speciale dei residui stessi, nel limite della sopraindicata partita, e fino alla concorrenza del 20% della somma stessa.
Agli effetti della presente garanzia non è operante il disposto art. 20 – assicurazione parziale – delle Norme che regolano l’Assicurazione
34) Fenomeno elettrico
La Società, a parziale deroga delle “Esclusioni" lett. g), risponde dei danni diretti e materiali causati agli apparecchi ed agli impianti elettrici da correnti o scariche o da altri fenomeni elettrici, qualunque sia la causa che li ha provocati, compresa l'azione del fulmine e dell'elettricità atmosferica fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo.
Sono esclusi dalla garanzia i danni:
• ad apparecchiature elettroniche;
• ad apparecchi ed impianti elettrici non di pertinenza del fabbricato;
• alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, ai tubi catodici ed alle resistenze elettriche scoperta;
• dovuti ad usura o manomissione degli apparecchi ed impianti elettrici.
Il pagamento dell'indennizzo liquidato a termini della presente garanzia, verrà effettuato con l'applicazione di una franchigia di € 500,00 per ogni sinistro.
35) Inondazione,alluvione,allagamento
La Società indennizza i danni materiali compresi, a parziale deroga dell'art. 12-I lettera e) delle Condizioni Generali di Assicurazione, quelli di incendio, esplosione, scoppio direttamente causati alle cose assicurate da inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.
La Società non indennizza i danni:
a) causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;
c) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
d) a enti mobili all'aperto;
e) ad enti posti in locali interrati o seminterrati;
f) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento;
Agli effetti della presente estensione di garanzia:
- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia per singolo fabbricato e relativo contenuto pari al 3 % del corrispondente valore con il minimo di 25.000,00 €.;
- in nessun caso verrà indennizzato importo superiore al 25 % del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto;
- in nessun caso la Società pagherà, per anno assicurativo somma superiore a 250.000.00 €.
La Società e l'Assicurato hanno la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente condizione particolare mediante preavviso di giorni 30 (trenta) da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.
In caso di recesso da parte della Società, questa provvederà al rimborso della parte di premio relativo alla garanzia prestata con la presente condizione particolare, pagata e non goduta.
C) COPERTURA ASSICURATIVA DERIVANTE DAL FURTO E RAPINE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO – per quanto riguarda:
a) Contenuto: macchinari, attrezzature, mobilio, arredamento, oggetti di cancelleria, registri, stampati, materiale scientifico e didattico, sussidi audio visivi, libri e pubblicazioni in genere, veicoli in deposito, merci inerenti ad attività in genere di cui debba rispondere l’amministrazione (esclusi prodotti farmaceutici), armadi di sicurezza o corazzati, casseforti (esclusi i relativi contenuti), impianti di prevenzione o di allarme; tappeti, arazzi, quadri e sculture e simili oggetti d'arte di valore singolo non superiore a € 5.000,00; macchine per scrivere, per calcolare, per duplicare, per fotocopiare, telescriventi ed altre d'ufficio, strumenti professionali, macchine ed apparecchiature elettroniche e relativi accessori, escluso: preziosi, argenteria, raccolte e collezioni, denaro, carte valori e titoli di credito in genere: somma assicurata: € 45.000,00;
b) Guasti cagionati dai ladri: (per ogni sede) somma assicurata €. 5.000,00;
c) Denaro e valori custoditi in cassaforte: somma assicurata €. 6.000,00;
d) Denaro e valori custoditi in cassetti e/o mobili chiusi a chiave:
somma assicurata €. 3.000,00;
CONDIZIONI PARTICOLARI
1) Mezzi di chiusura dei locali
L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq. Sono pertanto esclusi in quanto non sia diversamente convenuto - i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative serrature o dei congegni di chiusura.
Resta espressamente convenuto fra le parti che, in caso di sinistro, se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture protette in modo non conforme a quello indicato nel precedente punto a) la Società corrisponderà all'Assicurato l'85% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 15% rimanente a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri.
Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art.
23 delle Condizioni Generali di Assicurazione, senza tener conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.
2) Garanzie accessorie per uffici
L'assicurazione vale fra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, anche per i furti commessi:
a) quando, durante i periodi di esposizione diurna e serale, le vetrine - purché fisse - e le porte vetrate - purché efficacemente chiuse rimangono protette da solo vetro fisso;
b) attraverso le luci di serramenti, ove ammesse, ed inferriate con rottura del vetro retrostante;
c) con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all'ufficio. L'assicurazione si intende inoltre estesa alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) iniziata ed avvenuta nei locali dell'ufficio assicurato.
3) Xxxxx commesso fuori delle ore di lavoro da persone dipendenti dal Contraente o dall'Assicurato
A parziale deroga dell'art. 12, lett. d), delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti dall'art. 11 delle Condizioni stesse, anche se l'autore del furto sia un dipendente del Contraente o dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:
a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.
4) Garanzia rapina iniziata dall'esterno
L'assicurazione è estesa alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali indicati in polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
5) Elevazione dei termini di mora
A parziale deroga dell’articolo 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia - delle Condizioni Generali, il termine di mora si intende elevato da 15 a 30 giorni.
6) Elevazione dei termini per l’inoltro delle denunce all’Autorità
A parziale deroga dell’articolo 14 - Obblighi in caso di sinistro - delle Condizioni Generali, in caso di sinistro il termine utile di inoltro di copia della denuncia circostanziata del danno da parte dell’Assicurato alla Società, si intende elevato da 5 a 10 giorni.
7) Scoperto a carico dell'Assicurato
In caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato l'importo liquidato a termini di polizza. sotto deduzione del 15 % con il minimo di 500 € che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso. Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. 23 delle Condizioni Generali di Assicurazione, senza tenere conto dello scoperto, che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.
8) Guasti cagionati dai ladri ai locali ed agli infissi
L’assicurazione vale per i guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, in occasione di furto o rapina consumati o tentati. La garanzia è prestata a "Primo Rischio Assoluto" e cioè senza applicare sia la regola proporzionale di cui all'art. 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione, sia gli eventuali scoperti e franchigie previsti in polizza.
In nessun caso la Società indennizzerà importo superiore a € 5.000,00 per anno assicurativo.
9) Veicoli ricoverati nei locali o nell’area in uso al Contraente o all’Assicurato
Qualora il furto o la rapina sia commesso utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area in uso al Contraente o all'Assicurato, la Compagnia corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione dello scoperto del 25% che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso. Detto scoperto, se operante in concomitanza con altro scoperto eventualmente previsto dalla polizza, viene elevato al 30%, fermo restando il minimo eventualmente previsto; se è operante, invece, in concomitanza con una franchigia, fermo lo scoperto del 25%, la franchigia verrà considerata minimo assoluto. Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. 22 delle Condizioni Generali di Assicurazione, senza tenere conto dello scoperto con il relativo minimo, che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.
D) COPERTURA ASSICURATIVA DEI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI E SEGRETARIO COMUNALE PER I RISCHI DERIVANTI DALL’UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO AI SENSI DELL’ART. 6 DPR 395/1988 – relativi ai seguenti danni:
La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dai veicoli di cui al seguente punto a), compresi i pezzi di ricambio e gli accessori, in conseguenza di, furto, incendio, eventi socio politici, eventi atmosferici, collisione con altri veicoli, urto con ostacoli di qualsiasi genere fissi o mobili, ribaltamento, uscita di strada:
a) veicoli usati dai dipendenti della Contraente, dagli Amministratori e dal Segretario e/o Direttore generale ed utilizzati in occasione di missioni o viaggi di servizio fuori ufficio, svolti per conto della Contraente, limitatamente al tempo necessario per l’esecuzione delle prestazioni di servizio stesso e sempreché le missioni o viaggi di servizio risultino regolarmente autorizzate, con esclusione dalla garanzia dei veicoli intestati al P.R.A. a nome e/o in uso all’Ente Contraente.
Art. 1 – Incendio
La Compagnia dovrà rispondere dei danni diretti subiti dal veicolo a seguito di incendio (combustione con sviluppo di fiamma), fulmine, scoppio del serbatoio o dell’impianto di alimentazione.
Gli accessori sono garantiti purché stabilmente installati sul veicolo assicurato ed a condizione che il corrispondente valore sia compreso nel capitale indicato in polizza.
La garanzia non comprende i danni:
- causati da bruciature non seguite da incendio;
- agli impianti elettrici, dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi.
Art. 2- Furto
La Compagnia dovrà rispondere della perdita del veicolo o di sue parti a seguito di furto o rapina, nonché dei danni diretti subiti dal veicolo nell’esecuzione o nel tentativo di tali reati.
Nel caso di assicurazione di autovetture, di veicoli per trasporto promiscuo di persone e cose e di autocarri di peso complessivo a pieno carico fino a 35.00 x.xx, la Compagnia risponde altresì dei danni subiti dai medesimi quando l’esecuzione o il tentativo di furto o rapina riguardino oggetti ed accessori non assicurati.
Gli accessori sono garantiti purché stabilmente installati sul veicolo assicurato ed a condizione che il corrispondente valore sia compreso nel capitale indicato in polizza.
La garanzia non comprende i danni per:
- l’appropriazione indebita (Art. 646 del Codice Penale);
- il furto e la rapina commessi dai dipendenti del Contraente o dell’Assicurato durante lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Art. 3 - Collisione - Xxxxx xxxxxxxxxxx (kasko)
La Compagnia dovrà rispondere dei danni diretti subiti dal veicolo a seguito di collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli fissi o mobili, ribaltamento e uscita di strada, verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private.
Gli accessori sono garantiti purché stabilmente installati sul veicolo assicurato ed a condizione che il corrispondente valore sia compreso nel capitale indicato in polizza.
La garanzia non opera se:
- il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- per i danni causati dalle operazioni di carico e scarico del veicolo.
Art. 4 - Eventi sociopolitici
La Compagnia dovrà rispondere dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di atti dolosi di terzi.
Gli accessori sono garantiti purché stabilmente installati sul veicolo assicurato ed a condizione che il corrispondente valore sia compreso nel capitale indicato in polizza.
Art. 5 - Eventi atmosferici
La Compagnia dovrà rispondere dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo a causa di: alluvioni, bufere, cadute di neve, frane, ghiaccio, grandine, inondazioni, mareggiate, pietre, smottamenti, slavine, tempeste, trombe e uragani.
Gli accessori sono garantiti purché stabilmente installati sul veicolo assicurato ed a condizione che il corrispondente valore sia compreso nel capitale indicato in polizza.
Sono compresi i trasferimenti compiuti per ragioni di servizio nell’ambito cittadino e nella provincia di residenza che non comportino corresponsione di missione o indennità chilometrica.
Le garanzie dovranno essere prestate fino alla concorrenza massima di € 12.000,00 a primo rischio assoluto per ogni veicolo assicurato fermo restando che l’importo del danno calcolato in base alla predetta condizione non può essere superiore in ogni caso al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Per l’identificazione di tali elementi e per il computo del premio si farà riferimento alle risultanze dei registri od altri documenti equipollenti sui quali il Contraente si impegna a registrare in modo analitico:
- data e luogo della trasferta;
- generalità del dipendente, amministratore, revisore o consulente autorizzato alla trasferta;
- numero dei chilometri percorsi.
Tali registri od altri documenti equipollenti dovranno essere tenuti dal Contraente costantemente aggiornati e messi a disposizione in qualsiasi momento del personale incaricato dalla Società Assicuratrice di effettuare accertamenti e controlli.
I chilometri percorsi quale parametro di calcolo della presente garanzia sono: km 5.000.
E) COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI DEGLI AMMINISTRATORI, SEGRETARIO E DIPENDENTI DEL COMUNE CHE UTILIZZANO IL PROPRIO MEZZO.
La presente garanzia dovrà essere prestata a favore degli Amministratori, Segretario e Dipendenti del Comune, in occasione di missioni o per adempimenti di servizi fuori dall’ufficio, quando utilizzano il mezzo di trasporto proprio o di proprietà dell’ente stesso, limitatamente al tempo strettamente necessario per l’esecuzione delle prestazioni di servizio.
La polizza è riservata alla copertura dei rischi, non compresi nella assicurazione obbligatoria di terzi, di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
Dovranno essere comprese in garanzia anche:
- La salita e la discesa dagli automezzi sopraindicati.
- Morte | € | 100.000,00 |
- Invalidità Permanente senza franchigia e con riferimento alla tabella INAIL. | € | 180.000,00 |
- Rimborso spese sanitarie (per anno assicurativo) | €. | 3.000,00 |
- Diaria ricovero ospedaliero da infortunio (per ogni giorno) | €. | 100,00 |
S’intendono esclusi dalla garanzia i rischi coperti dalle assicurazioni obbligatorie. Le somme da assicurare devono intendersi:
I chilometri percorsi quale parametro di calcolo della presente garanzia sono: KM. 5.000 all’anno.
La Contraente s’impegna a comunicare alla Compagnia l’ammontare complessivo dei chilometri per trasferte affinché si possa procedere alla regolazione del premio definitivo.
F) ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE.
Le persone da assicurare (tot. n. 25) sono: n° 10 C onsiglieri, n° 6 Assessori, il Sindaco, il Segre tario Comunale, n. 4 Responsabili di Servizio e n. 3 Funzionari cat. D. La Società deve assicurare le spese legali e peritali, stragiudiziali e giudiziali, agli Amministratori e/o rappresentanti, al Segretario Comunale, a tutela dei propri interessi, relativi a fatti involontari connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio, in forma attiva o passiva (sia in veste di attore o convenuto); per:
A) Xxxxx subiti dagli Assicurati in conseguenza di fatti colposi o dolosi di terzi;
B) Danni causati a terzi in conseguenza di fatti illeciti colposi degli Assicurati ovvero colposi - dolosi di persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di Legge;
C) Responsabilità formale, amministrativa, contabile e contrattuale, ad esempio: mancato rilascio di licenza commerciale o di concessione edilizia; errori nello svolgimento ed aggiudicazioni di gare per l’acquisto di beni o per appalti di lavori; spese non regolarmente deliberate o non aventi la copertura finanziaria; danni ai fornitori per il mancato rispetto degli obblighi contrattuali; disfunzioni di servizio imputabili ad inefficienza organizzativa; controversie in merito al prezzo, ai tempi ed ai terreni di esproprio; smarrimento di atti e/o documenti; errore nella riscossione dei tributi e/o entrate in generale; ritardo nell’inizio dei lavori.
D) Difesa penale per reato colposo o contravvenzione, ad esempio querela di un terzo che si ritiene danneggiato; per il quale, la Pubblica Autorità avvii provvedimento penale d’ufficio.
La copertura dovrà prevedere un massimale annuo di €. 30.000,00 con il limite di €. 10.000,00 per ogni controversia (sinistro) per ogni persona assicurata, e dovrà prevedere un limite d’indennizzo per anno assicurativo di €. 258.000,00 nell’eventualità risultino colpite da sinistro più persone.
La garanzia deve essere operante anche per le controversie relative a sinistri di inquinamento dell’ambiente.
La copertura assicurativa dovrà prevedere che gli Assicurati abbiano libera scelta sulla nomina dei professionisti alla quale affideranno la propria tutela, e comunque anche nell’ipotesi in cui vi sia assoluzione.
G) COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI (X.X.Xxxx) E INFORTUNI CONDUCENTE DEI MEZZI DELL’ENTE.
La garanzia di responsabilità Civile verso Terzi RCA, deve essere prestata con la formula BONUS/MALUS (di cui dovrà essere garantita la classe di merito precedentemente maturata alla data odierna) per quanto riguarda le autovetture, nella formula S.A.S. (sconti in assenza di sinistri) e/o equivalente per i ciclomotori e motocicli, e TARIFFA FISSA per quanto riguarda tutti gli altri veicoli.
I massimali di garanzia per sinistro/persone/cose devono essere rispettivamente pari a €. 6.000.000,00 / 5.000.000,00 / 1.000.000,00 per tutti i mezzi.
Per i dati tecnici di ogni veicolo, si rimanda alla tabella elenco mezzi riportata alla pagina 27 del presente capitolato.
Inoltre dovranno essere previste le seguenti garanzie:
INCENDIO, FURTO E RAPINA (per i soli veicoli indicati nell’elenco a pag. 28)
La garanzia deve essere prestata con forma a valore intero ai veicoli e per i capitali indicati nella tabella, con estensione di garanzia ai furti consumati o tentati, compresi i danni da circolazione conseguenti al furto od alla rapina. L’impresa si impegna in occasione di ciascun rinnovo annuale e su richiesta dell’Amministrazione Comunale ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato e conseguentemente a modificare il relativo premio. Tale garanzia deve essere prestata senza scoperto e senza franchigia.
EVENTI SOCIO POLITICI
L’impresa deve garantire con forma a valore intero i veicoli fino all’importo indicato nell’elenco mezzi anche per i danni subiti dagli stessi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio e atti vandalici; tale estensione può essere prestata con l’applicazione del 10% di scoperto con il minimo di € 100,00.
EVENTI ATMOSFERICI
La Compagnia Assicuratrice deve indennizzare fino a € 2.600,00 i danni, subiti dai veicoli in conseguenza di inondazioni, trombe d’aria, caduta grandine, ghiaccio, pietre, valanghe e slavine. Tale prestazione può essere prestata con forma a primo rischio assoluto e con l’applicazione di una franchigia di € 250,00.
RESPONSABILITA’ CIVILE DEI TRASPORTATI
L’impresa si impegna a garantire la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, con il limite del massimale assicurato dalla Responsabilità Civile Auto.
IMBRATTAMENTO DELLA TAPPEZZERIA
L’impresa, deve rimborsare le spese sostenute per il ripristino della tappezzeria del veicolo, imbrattata o danneggiata a causa di trasporto necessitato per soccorso di vittime della strada, o per soccorso di infortunati od infermi, per fatto non connesso alla circolazione. La garanzia sarà prestata fino alla concorrenza di € 1.000,00 per ogni evento.
RICORSO TERZI DA INCENDIO
L’impresa in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo descritto in polizza che impegni la responsabilità dell’Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali) con il limite massimo di € 1.000.000,00.
ROTTURA CRISTALLI
L’impresa, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato per la sostituzione dei cristalli in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi. La garanzia sarà prestata fino alla concorrenza di € 1.000,00 per ogni evento, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti, e comprenderà anche le spese di installazione dei nuovi cristalli in sostituzione di quelli rotti. Potranno essere esclusi dalla garanzia le rigature e/o le segnature, nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura del cristallo e comunque i danni allo specchio retrovisore esterno e alla fanaleria in genere.
PERDITA DELLE CHIAVI
L’impresa, previa presentazione di idonea documentazione, rimborserà le spese sostenute a causa dello smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato e/o di sbloccaggio del sistema di antifurto, per l’eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l’apertura delle portiere e/o sbloccaggio del sistema antifurto. La garanzia sarà prestata fino alla concorrenza di € 500,00 per evento.
SPESE DI IMMATRICOLAZIONE-SPESE DI ASSICURAZIONE RCA-TASSA AUTOMOBILISTICA
Le garanzie operano in tutti i casi in cui l’assicurato perda la disponibilità del veicolo assicurato in conseguenza di furto o rapina o per distruzione.
L’impresa rimborsa all’Assicurato:
a) l’importo massimo di € 350,00 delle spese documentate che lo stesso abbia sostenuto per l’immatricolazione e l’importo massimo di €. 500,00 per il passaggio di proprietà di altro mezzo similare;
b) l’importo pari a 1/360° del premio tassabile annu o previsto per la garanzia della Responsabilità Civile Auto, purché prestata dall’impresa, per ogni giorno intercorrente tra la data dell’evento e quella della scadenza indicata sul certificato di assicurazione non oltre, comunque, la data di comunicazione dell’Autorità circa l’eventuale ritrovamento del veicolo o quello della sospensione della garanzia RCA;
c) l’importo pari a 1/360° di quanto versato per tas sa automobilistica per ogni giorno intercorrente tra la data dell’evento e la scadenza di validità in atto. Le garanzie non operano qualora l’Assicurato non esibisca idonea documentazione comprovante la perdita di possesso del veicolo o la radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico.
TUTELA GIUDIZIARIA
L’impresa assumerà a proprio carico, nel limite di € 10.000,00 ed alle condizioni di seguito indicate, l’onere delle spese giudiziali e stragiudiziali necessarie al proprietario e/o al conducente (se autorizzato) del veicolo indicato in polizza allo scopo di:
• ottenere il risarcimento dei danni loro cagionati da terzi per effetto della circolazione del veicolo;
• resistere all’azione di terzi che abbiano subito danni per effetto della circolazione del veicolo stesso, solo per la parte eccedente i limite fissati dall’Art. 1917 del Codice Civile, terzo comma.
Esse sono:
a) le spese per l’intervento di un legale in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale, comprese quindi le spese per la costituzione di parte civile;
b) le spese peritali (compresi medici e accertatori) per l’opera prestata in sede giudiziale, sia civile che penale o in sede stragiudiziale;
c) le spese per la difesa penale del conducente (se autorizzato) per reato colposo o contravvenzione conseguenti all’uso del veicolo per tutti i gradi del giudizio anche dopo l’eventuale tacitazione della o delle parti lese, purché non promossi su impugnazione dell’Assicurato;
d) le spese necessarie al dissequestro del veicolo indicato in polizza, in caso di sequestro disposto a fini probatori dell’autorità giudiziaria (sempre che il provvedimento sia conseguente a incidente stradale) ivi comprese le spese di custodia; queste ultime, se dovute in base alle vigenti disposizioni penali, fino alla concorrenza di € 500,00 per sinistro.
INFORTUNI CONDUCENTI
L'Impresa deve garantire il conducente del veicolo per i seguenti massimali (per persona):
€ 200.000,00 | capitale caso morte |
€ 200.000,00 | capitale caso invalidità permanente senza alcuna franchigia e con riferimento alla tabella INAIL |
€. 3.000,00 | rimborso spese sanitarie (per anno assicurativo) |
€ 100,00 | diaria giornaliera per ricovero ospedaliero. |
GARANZIA KASKO
Per i veicoli indicati nell’elenco a pag. 28 (immatricolati da meno di 10 anni), si richiede anche la Garanzia KASKO TOTALE a 1°rischio assoluto, per i valori co mmerciali, nella forma a garanzia piena senza scoperto e/o franchigia.
ALTRE GARANZIE ACCESSORIE
Ad integrazione di quanto sopra, dovranno inoltre essere prestate le seguenti ulteriori garanzie accessorie:
Recupero del veicolo | fino a un massimo di | €. 2.500,00 |
Traino a seguito di guasto o incidente | fino a un massimo di | €. 2.500,00 |
Trasporto in ambulanza | fino a un massimo di | €. 1.300,00 |
Spese di parcheggio e custodia | fino a un massimo di | €. 1.000,00 |
ELENCO MEZZI
cui applicare la R.C.A, eventi atmosferici, eventi socio politici, tutela legale e garanzie accessorie
Automezzo | Targa | CV/CC | Peso p.c. X.xx | Anno Immatricol. | Valore | B/M Cl. di merito (CU) | |
1. | Autovettura Fiat Xxxxx | XX 000000 | CC 750 | 11/1990 | 13 | ||
2. | Autospurgo | GR288420 | 145,00 | 07/1991 | Tar. Fissa | ||
3. | Autovettura Lancia Xxxxx | XX 000000 | Hp 18 | 06/1992 | 1 | ||
4. | Autoscala Pubbl.Illum. | CA707621 | 35,00 | 07/1992 | Tar. Fissa | ||
5. | Fiat Xxxxxxx | AJ550AD | 17,00 | 10/1995 | Tar. Fissa | ||
6. | Escavatore JCB Terna | CAAE662 | 79,00 | 02/1996 | Tar. Fissa | ||
7. | Fiat Panda 4 x 4 | AP656SD | CV.13 | 09/1997 | 1 | ||
8. | Tosaerba | AM046D | 08/2000 | Tar. Fissa | |||
9. | Fiat Punto 5p (U.T.) | BP985SA | CV.14 | 01/2001 | 6 | ||
10. | Motoc. Ape Piaggio (Rib) | BB59032 | CC.422 | 02/2001 | Tar. Fissa | ||
11. | Motoc. Ape Piaggio | BD75272 | CC.422 | 09/2001 | Tar. Fissa | ||
12. | Motoc. Ape Piaggio | BD75275 | CC.422 | 09/2001 | Tar. Fissa | ||
13. | Motoc. Ape Piaggio | BH38513 | CC.422 | 03/2002 | Tar. Fissa | ||
14. | Motoc. Ape Piaggio | BH38510 | CC.422 | 03/2002 | Tar. Fissa | ||
15. | Opel Agila 1.3 16V (U.T.) | CR410EE | CV.15 | 01/2005 | 10 | ||
16. | Opel Agila 1.3 16V (P.M.) | CT134HT | CV.15 | 02/2005 | 13 | ||
17. | Trattore Xxxx Xxxxx | BA446J | 125,00 | 03/2006 | Tar. Fissa | ||
18. | Macch. Op. Sem.(Carraro) | AFS630 | 8,00 | 03/2006 | Tar. Fissa | ||
19. | Motoc. Ape Piaggio | DA75699 | CC 218 | 7,5 | 03/2007 | Tar.Fissa | |
20. | Autocarro Daily Iveco | DR 000XX | CC 2287 | 35,00 | 08/2008 | Tar. Fissa | |
21. | Motoc. Ape Piaggio | DN 96666 | CC 218 | 7,5 | 10/2009 | Tar.Fissa | |
22. | Motocarro | DN 97118 | CC 422 | 12/2009 | Tar.Fissa | ||
23. | Rimorchio agricolo | AL 195 G | 12/2010 | Tar.Fissa |
ELENCO MEZZI
cui applicare anche le garanzie Incendio, Furto e Rapina
Automezzo | Targa | CV | Peso c.p.c. X.xx | Immatric. | Valore | Cod. Infocar Quattroruote | B/M Classe di mer. (CU) |
Autocarro Daily Iveco 35 | DR884ZL | 35,00 | 08/2008 | 20.000,00 | Tar. Fissa | ||
Macch. Op. Sem.(Carraro) | AFS630 | 8,00 | 03/2006 | 10.000,00 | Tar. Fissa | ||
Trattore Xxxx Xxxxx | BA446J | 125,00 | 03/2006 | 5.000,00 | Tar. Fissa | ||
Opel Agila 1.3 16V Diesel (U.T.) clima, lamp strobo | CR410EE | CV.15 | 01/2005 | 3.900,00 | 6031802004007 | 9 | |
Opel Agila 1.3 16V Diesel (P.M.) clima, lamp strobo, sirena elettronica, fasce e scritte rifrang. | CT134HT | CV.15 | 02/2005 | 3.900,00 | 6031802004007 | 12 | |
Fiat Punto 5p (U.T.) | BP985SA | CV.14 | 01/2001 | 1.700,00 | 0047714020000 12 | 5 |
ELENCO MEZZI cui applicare anche la garanzia Kasko
Automezzo | Targa | CV | Peso c.p.c. X.xx | Immatric. | Valore | Cod. Infocar Quattroruote | B/M Classe di mer. (CU) |
Autocarro Daily Iveco 35 | DR884ZL | 35,00 | 08/2008 | 20.000,00 | Tar. Fissa | ||
Opel Agila 1.3 16V Diesel (U.T.) clima, lamp strobo | CR410EE | CV.15 | 01/2005 | 3.900,00 | 6031802004007 | 9 | |
Opel Agila 1.3 16V Diesel (P.M.) clima, lamp strobo, sirena elettronica, fasce e scritte rifrang. | CT134HT | CV.15 | 02/2005 | 3.900,00 | 6031802004007 | 12 | |
Fiat Punto 5p (U.T.) | BP985SA | CV.14 | 01/2001 | 1.700,00 | 0047714020000 12 | 5 |
ELENCO FABBRICATI
Descrizione | ubicazione | |
1. | Xxxx Xxxxxxxxxx | X.xxx Xxxxxxxxx,0 |
0. | Attrezzature e arredamenti del Fabbricato sub 1 | |
3. | Castello Siviller (Biblioteca, Mediateca, Aula consiliare, sale espositive) | Xxx Xxxxxxxx, 00 |
4. | Attrezzature e arredamenti del fabbricato sub 3 | |
5. | Ufficio Servizi Sociali | Via Sivilleri, 3 |
6. | Attrezzature e arredamenti del fabbricato sub 5 | |
7. | Ufficio Anagrafe | Xxx !xXxxxxx, 00 |
8. | Attrezzature e arredamenti del fabbricato sub 7 | |
9. | Fabbricato sede Ufficio Polizia Municipale e Assoc. Volont.) | Xxx Xxxx, 00 |
10. | Attrezzature e arredamenti degli Uffici della Polizia Mun. | |
11. | Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx | Xxxxxx Xxxxxxxxx |
00. | Attrezzature e arredamenti del fabbricato sub 11 | |
13. | Scuola Media | Xxx Xxxxxxx |
00. | Attrezzature e arredi del fabbricato sub 13 | |
15. | Scuola Elementare | Xxx Xxxxxxx |
00. | Attrezzature del fabbricato sub 15 | |
17. | Xxxxxx Xxxxxxx | Xxx Xxxxxxx |
00. | Attrezzature e arredi del fabbricato sub 17 | |
19. | Xxxxxxxx | Xxx Xxxxxxx |
00. | Attrezzature e arredi del fabbricato sub 19 | |
21. | Scuola Materna S. Xxxxxxxx | Via Campania |
22. | Attrezzature e arredi del fabbricato sub 21 | |
23. | Cimitero | |
24. | Attrezzature e arredi del fabbricato sub 23 | |
25. | Magazzino Santu Miali | Loc. Santu Miali |
26. | Attrezzature e arredi del fabbricato sub 25 | |
27. | Ex Scuola (Sede di alcune associazioni di volontariato) | Via Matta |
28. | Impianti sportivi Xxx Xxxxxx | Xxx Xxxxxxxx |
00. | Attrezzature e arredi del fabbricato sub 28 | |
30. | Impianto sportivo Xxx Xxx Xxxxxxx | Xxx Xxx Xxxxxxx |
00. | Attrezzature e arredi del fabbricato sub 30 | |
32. | Impianti sportivi Is Arenas | Via S’Isca |
33. | Attrezzature e arredi del fabbricato sub 32 | |
34. | Ex Convento Cappuccini e annessa chiesa di S. Antioco | Via Xxxx Xxxxxx |
35. | Attrezzature e arredi del fabbricato sub 34 | |
36. | Casa Podda/casa Medda | Via Cappuccini/X. Xxxxxx |
37. | Attrezzature e arredi del fabbricato sub 36 | |
38. | Xxxxxxx Xxxxxx | Xxx Xxx. Xxxxx |
00. | Attrezzature e arredi del fabbricato sub 38 | |
40. | Su Pardu (Sala quadri, pompe di sollevam. imp. idrico | S.S. 196 Km.1,400 |
Villasor xx, 00.00.0000
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
Dott. Evanessa Atzori