R e g o l a m e n t o per la disciplina dei Contratti
R e g o l a m e n t o per la disciplina dei Contratti
TITOLO I - Disposizioni generali
Capo I – Premessa, Finalità e principi
Art. 1 Premessa
Art. 2 Finalità
Art. 3 Principi
TITOLO II - La fase precontrattuale
Capo I - La legittimazione dei modi di scelta del contraente
Art. 4 La determinazione a contrattare. Contenuti.
Art. 5 Modalità di scelta del contraente nei contratti passivi Art. 6 Modalità di scelta del contraente nei contratti attivi
Capo II - Le procedure di aggiudicazione
Art. 7 Procedura aperta Art. 8 Procedura ristretta Art. 9 Appalto concorso Art. 10 Procedura negoziata
Art. 11 Concorso di idee o per progetti Art. 12 Collaborazioni esterne
Capo III -Norme comuni
Art. 13 Pubblicità degli atti di gara Art. 14 Esclusione dalla contrattazione Art. 15 Verifica requisiti idoneità
Art. 15 bis Offerte basse in modo anomalo
TITOLO III - La conclusione del contratto
Art. 16 Interventi di somma urgenza Art. 17 Forma dei contratti
Art. 18 Cauzione provvisoria, definitiva e polizza contro i rischi da esecuzione
TITOLO IV - La fase dell'esecuzione del contratto
Art. 19 Cessione del contratto
Art. 20 Corrispettivo - Modalità di pagamento Art. 21 Penalità
Art. 22 Inadempimento contrattuale
Art. 23 Clausola risolutiva espressa
TITOLO V - Il collaudo
Art. 24 Obbligo del collaudo
Art. 25 Prestazione non conforme al contratto Art. 26 Vizi occulti. Garanzia
TITOLO VI – I contratti in economia
Capo I - Lavori in economia
Art. 27 Limiti di importo e divieto di suddivisione Art. 28 Tipologie di lavori
Art. 29 Modalità di esecuzione e aggiudicazione Art. 30 Lavori d’urgenza.
Art. 31 Stipulazione del contratto e garanzie
Capo II - Forniture e Servizi in economia
Art. 32 Oggetto
Art. 33 Limiti di importo e divieto di frazionamento Art. 34 Forme della procedura in economia
Art. 35 Amministrazione diretta
Art. 36 Affidamento a cottimo fiduciario Art. 37 Criteri di aggiudicazione
Art. 38 Stipulazione del contratto e garanzie Art. 39 Modifiche del Regolamento
TITOLO I - Disposizioni generali
Capo I
Premessa, finalità e principi
1. Premessa
1. In attuazione della L.R. n. 30/98 e s.m.e i. gli Enti locali della Provincia di Modena hanno costituito l’Agenzia per la Mobilità e il Trasporto Pubblico locale di Modena
S.p.A. (di seguito “Agenzia” o “aMo”).
2. A mezzo dell’Agenzia, gli EELL intendono assicurare la gestione coordinata ed unitaria del governo della mobilità locale, nonché la proprietà pubblica dei beni funzionali all’esercizio del servizio del trasporto pubblico locale (di seguito anche “TPL”). Secondo l’attuale modello, l’attività di esercizio del servizio TPL è riservata al soggetto che risulta aggiudicatario, di volta in volta, delle gare pubbliche da bandire ai sensi della vigente normativa (D.Lgs. n. 422/1997 e s.m.e i.).
3. Agenzia nel corso dell’anno 2003 ha avviato la procedura ad evidenza pubblica per selezionare il gestore del servizio di TPL nel Bacino provinciale di Modena (Bando di gara pubblicato su GUCE il 15 novembre 2003, 2003/S 221 – 198416 e su GURI il 1 dicembre 2003 n. 279).
La gara è stata regolarmente aggiudicata ad ATCM S.p.A., gestore storico del Bacino provinciale di Modena.
4. Tra le principali competenze assegnate all’Agenzia si segnalano, in particolare, la negoziazione e la stipula dell’Accordo di Programma ex artt. 8 e 12 della L.R. n. 30/98 con la Regione, la programmazione operativa e la progettazione integrata dei servizi TPL, l’espletamento della gara per selezionare il gestore del servizio TPL, la stipula del Contratto di servizio ed il monitoraggio dello stesso.
Agenzia - oltre alle funzioni indicate - può svolgere ogni “funzione assegnata dagli Enti locali soci, …” (art. 4, comma 2, lett. q., dello Statuto) connesse e conseguenti ai temi della mobilità.
5. In data 21 gennaio 2005, ATCM ed Agenzia hanno stipulato il Contratto di xxxxxxxx0 per la gestione del servizio di TPL nel Bacino provinciale di Modena con il quale l’Agenzia, oltre ad affidare la gestione del servizio TPL, rende disponibile ad ATCM il Complesso dei beni funzionali all’esercizio del servizio TPL di cui Agenzia è proprietaria a fronte di un canone annuale (rete filoviaria, porzioni di immobili e aree di autostazioni, depositi e infrastrutture di fermata, tecnologie e altri beni essenziali all’esercizio del servizio). L’art. 48 del citato Contratto di servizio disciplina i rapporti fra le parti in merito alla manutenzione e il diritto di controllo del complesso patrimoniale.
1 Al fine di tenere in considerazione le modificazioni intervenute dalla stipula del Contratto di servizio, nonché di assicurare uno strumento di disciplina dei reciproci rapporti chiaro ed idoneo a favorire il miglioramento della qualità del servizio TPL del bacino provinciale di Modena con l’ingresso del nuovo Partner Industriale di ATCM, le parti hanno sottoscritto in data 15.06.09 il “Contratto di servizio del TPL per il bacino provinciale Modena 2009-2011”.
2. Finalità
1. Il presente regolamento disciplina l'attività contrattuale di aMo ed, in particolare, dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
3. Principi
1. L’attività contrattuale di aMo è informata ai criteri di imparzialità, pubblicità, trasparenza ed economicità.
2. Per tutte le procedure disciplinate dal presente regolamento deve essere indicato il responsabile del procedimento (di seguito “RUP”).
3. Gli importi contenuti nel presente regolamento sono considerati al netto degli oneri fiscali.
TITOLO II - La fase precontrattuale
Capo I
La legittimazione dei modi di scelta del contraente
4. Determinazioni a contrattare - contenuti
1. La stipulazione dei contratti, compresi quelli disciplinati al successivo TITOLO VI (Contratti in economia), è preceduta dalle determinazioni a contrattare di cui all'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000.
2. La determinazione a contrattare è assunta dal Direttore di aMo e/o dal Dirigente competente e deve specificatamente indicare:
➢ il fine o l'interesse pubblico specifico che con il contratto si intende perseguire;
➢ l'oggetto del contratto, individuato nelle rispettive prestazioni;
➢ le clausole essenziali;
➢ le modalità di scelta del contraente che si intendono adottare e le ragioni che ne sono alla base;
➢ la forma di stipula del contratto;
3. In relazione a contratti di non rilevante entità e per esigenze non programmabili, il Direttore e/o il Dirigente competente può valutare la possibilità di indicare in tutto o in parte gli elementi di cui al precedente comma.
4. Le determinazioni di cui ai commi 1 e 2 dovranno comunque essere soggette all’approvazione del consiglio di amministrazione di aMo.
5. Modalità di scelta del contraente nei contratti passivi
1. Per i contratti dai quali deriva una spesa, le modalità di scelta del contraente, da indicare nelle determinazioni di cui al precedente art. 4, sono rispettivamente quelle di seguito indicate in corrispondenza delle diverse tipologie ed oggetti contrattuali:
a. Appalto per l'esecuzione di opere, acquisizione di servizi e fornitura di beni: tutte le modalità ammesse dalla normativa comunitaria, statale e regionale vigente, utilizzando di volta in volta, sul fondamento di adeguata motivazione, quelle appropriate alla concreta fattispecie.
b. Locazione immobiliare: procedura negoziata, previa gara ufficiosa in quanto possibile o opportuna in relazione all'esigenza concreta da soddisfare, con obbligo comunque di adeguata motivazione in ordine alla scelta del contraente ed alla congruità del corrispettivo.
c. Contratto d'opera: procedura negoziata, previa gara ufficiosa tra un congruo numero di ditte di fiducia, salvo - per casi particolari e giustificati ove la qualità del contraente è essenziale - trattativa diretta con una sola ditta.
d. Contratto per prestazioni d’opera intellettuale: gli incarichi sono conferiti a professionisti singoli o associati individuati dal Direttore e/o dal Dirigente competente con provvedimento motivato, avendo riferimento alla corrispondenza fra i requisiti professionali dei professionisti e le specifiche esigenze e/o prestazioni richieste per l’attuazione dei progetti.
6. Modalità di scelta del contraente nei contratti attivi
1. Per i contratti dai quali deriva un’entrata, le modalità di scelta del contraente, da indicare nelle determinazioni di cui all'art. 4, sono rispettivamente quelle di seguito indicate in corrispondenza delle diverse tipologie ed oggetti contrattuali:
a. Alienazione di beni immobili: asta pubblica, quando il valore stimato eccede 52.000,00 euro. Negli altri casi è ammesso il ricorso ordinario alla procedura negoziata, previo avviso pubblico; quando il valore stimato non eccede 25.000,00 euro è consentita la trattativa diretta. Sono comunque fatti salvi i diritti di prelazione o altre analoghe situazioni giuridiche differenziate, come pure il ricorso alla trattativa diretta per motivate speciali circostanze, quali, ad esempio, a puro titolo esemplificativo, la destinazione degli immobili a finalità di pubblico interesse; deve essere garantita la convenienza economica del negozio, da valutarsi in riferimento al valore stimato o ad altre speciali circostanze.
b. Alienazione di beni mobili: procedura aperta o negoziata a seconda del valore del bene mobile.
c. Locazione o affitto di beni immobili: asta pubblica. Quando il valore locativo annuo stimato non eccede 20.000,00 euro, è ammesso il ricorso alla procedura negoziata, previe adeguate forme di pubblicità, con possibilità di trattativa diretta per motivate speciali circostanze. E' consentito altresì provvedere ad affidamento senza gara qualora conduttore o affittuario sia un soggetto pubblico o privato che persegua statutariamente finalità di interesse collettivo, senza fini di lucro.
Capo II
Le procedure di aggiudicazione
7. Procedura aperta
1. Il procedimento della gara è disciplinato dalle norme comunitarie, statali e regionali vigenti.
2. La sottoscrizione dei bandi - ai fini della loro pubblicazione - compete in ogni caso al Direttore e/o al Dirigente competente.
3. L'ammissione e l'esclusione degli offerenti è compito del Direttore e/o del Dirigente competente che presiede la gara il quale esercita tale attività conformandosi alle prescrizioni del bando.
4. L'aggiudicazione provvisoria avviene secondo i criteri e le modalità specificati nel bando.
8. Procedura ristretta
1. Il procedimento della procedura ristretta è disciplinato dalle norme comunitarie, statali e regionali vigenti.
2. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo precedente, in quanto compatibili.
9. Appalto concorso
1. aMo può avvalersi, ricorrendone le condizioni di legge e con adeguata motivazione, della procedura di aggiudicazione dell'appalto-concorso.
2. Il procedimento relativo è disciplinato dalle norme comunitarie e statali vigenti.
3. L'aggiudicazione avviene secondo i criteri e le modalità specificate nel bando e nell'invito ed è disposta dal Direttore e/o dal Dirigente competente.
4. Quando risulti opportuno in relazione alla natura della gara o per altre ragioni di cui deve essere resa motivazione, aMo può stabilire con la determinazione che indice l'appalto ed indicandolo altresì nella lettera di invito che le offerte non potranno eccedere, a pena di esclusione, un prezzo massimo predeterminato.
10. Procedura negoziata
1. aMo può avvalersi ricorrendone le condizioni di legge della procedura negoziata.
2. Il procedimento relativo è individuato di volta in volta nella determinazione a contrattare di cui al precedente art. 4 del presente regolamento che dovrà indicare i criteri di scelta del contraente, di norma riferiti al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, o - quando la prestazione oggetto del contratto debba essere definita in sede di procedura negoziata - al prezzo e ad altri elementi componenti l'offerta, quali il rendimento, il valore tecnico e simili.
3. Nel caso sia esperita gara ufficiosa dovranno essere selezionate le richieste di almeno tre operatori economici; la verifica delle offerte presentate e la loro valutazione sono effettuate da una commissione informale composta dal Direttore e/o dal Dirigente competente che ha adottato la determinazione a contrattare o da un suo delegato che
la istituisce e presiede e da almeno un funzionario di area; delle operazioni di gara viene redatto verbale, sottoscritto da tutti i componenti la commissione.
4. Il Direttore e/o il Dirigente competente, in relazione alla natura e all’entità del contratto, nonché nei casi di urgenza o di altre speciali circostanze, può esperire in via preventiva e senza precostituire obbligazioni giuridiche, gare o sondaggi esplorativi e adottare formale decisione di affidamento di lavori o forniture già corredata della indicazione nominativa del contraente e della relativa offerta.
5. E’ consentito il ricorso in via ordinaria al sistema della procedura negoziata per appalti di lavori pubblici di importo complessivo non superiore a 100.000,00 euro. Per i lavori di importo complessivo pari o superiore a Euro 100.000 e inferiore a Euro 500.000 possono essere affidati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura prevista dall’art. 57, comma 6 ex D.Lgs. 163/2006; l’invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero.
Per i lavori di importo non superiore a 40.000,00 euro si procede di norma ad affidamento diretto.
Per i lavori di importo superiore a 40.000,00 euro e fino a 100.000,00 euro si procede di norma attraverso gara ufficiosa con un numero non inferiore a tre ditte.
6. E’ comunque rimesso al RUP, di valutare di volta in volta, l’opportunità di non ricorrere alle procedure di cui sopra, in relazione all’urgenza o ad altre particolari esigenze, dandone adeguata motivazione nella determina a contrattare. In ogni caso si dovrà avere cura di ottenere le migliori condizioni per aMo, sia in ordine alla qualità che ai prezzi, tramite appositi sondaggi esplorativi.
6. E’ comunque rimesso al RUP, al Direttore e/o al Dirigente competente di valutare di volta in volta, l’opportunità di non ricorrere alle procedure di cui sopra, in relazione all’urgenza o ad altre particolari esigenze, dandone adeguata motivazione nella determina a contrattare. In ogni caso si dovrà avere cura di ottenere le migliori condizioni per aMo, sia in ordine alla qualità che ai prezzi, tramite appositi sondaggi esplorativi.
11. Concorso di idee o per progetti
1. Per il conferimento degli incarichi di cui all'articolo 5, lett. d) ed in ogni altro caso in cui aMo intenda sollecitare l'apporto creativo di terzi tramite confronto concorrenziale di elaborati intellettuali, verrà indetto un concorso di idee o per progetti mediante pubblico avviso ovvero con invito rivolto ad un congruo numero di professionisti.
2. Allo svolgimento della procedura concorsuale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D. Lgs. n. 163/2006 e per gli incarichi fino a Euro 20.000,00 si procede ad affidamento diretto ai sensi dell’art. 125 comma 11 del citato decreto.
3. La determinazione con la quale il Direttore e/o il Dirigente competente dispone di ricorrere al concorso, indica le ragioni di tale scelta ed adotta le disposizioni
eventualmente occorrenti a modifica o integrazione della disciplina richiamata al comma 2.
4. La valutazione degli elaborati è affidata ad apposita commissione, la cui composizione è stabilita con la determinazione di cui al comma precedente.
5. Il Direttore e/o al Dirigente competente, sentita la commissione di cui al comma precedente, determina la conclusione del concorso. L'utilizzo degli elaborati eventualmente premiati e fatti propri è rimesso al giudizio di xXx, senza che i concorrenti possano al riguardo vantare alcun titolo salvo le norme sul diritto intellettuale dell'autore.
12. Collaborazioni esterne
1. In ordine alle prestazioni relativamente alle quali sia stata puntualmente accertata l’impossibilità di ricorso a personale interno, il Direttore e/o il Dirigente competente, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, provvede mediante contratto per prestazione d’opera intellettuale di cui all’art. 5 lett. d) del presente regolamento, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione di aMo.
Capo III
Norme comuni
13. Pubblicità degli atti di gara
1. Fatto salvo il diritto di accesso ai documenti amministrativi formati nei procedimenti di gara ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., le forme di pubblicità degli atti dei procedimenti di gara sono quelle previste dalla legge.
14. Esclusione dalla contrattazione
1. Sono esclusi dalla contrattazione con aMo coloro che, in precedenti contratti, si siano resi colpevoli di negligenze, malafede o gravi inadempienze debitamente comprovate.
2. Sono fatte salve le norme speciali disciplinanti i casi di esclusione per gli appalti di opere pubbliche e per le pubbliche forniture.
15. Verifica requisiti di idoneità
1. Di norma si procede al controllo sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte nella procedura di gara solo dell’aggiudicatario.
2. E’ comunque facoltà del RUP, del Direttore e/o del Dirigente competente, di disporre controlli sulle dichiarazioni prodotte dai non aggiudicatari.
3. Per i contratti stipulati a seguito di procedura negoziata o con le procedure di cui al successivo art. 29 e ss., l’effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni dovrà essere posta in essere avendo riguardo al criterio della semplificazione amministrativa.
4. Qualora, a seguito degli accertamenti, si riscontrasse il mancato possesso di stati, fatti e qualità indicati in sede di procedura, l’aggiudicatario verrà dichiarato decaduto
dall'aggiudicazione e aMo incamererà integralmente la cauzione a titolo di penale o a titolo di indennizzo forfetario, fatta salva ogni azione di rivalsa per ulteriori danni subiti. In tal caso aMo aggiudicherà la gara al soggetto secondo graduato e procederà alle richieste e verifiche nei confronti del nuovo aggiudicatario provvisorio; quest’ultimo, qualora necessario, sarà tenuto a prorogare il termine di validità della cauzione.
15 bis. Offerte basse in modo anomalo
1. Ove si riscontri la presenza di offerte recanti ribassi manifestamente anomali, l'aggiudicazione avviene a titolo provvisorio; il Dirigente che presiede la gara attiva il procedimento di verifica delle offerte anomale, in ogni caso, secondo le modalità e procedure previste dalla legge per i contratti di appalto di opere pubbliche o di pubbliche forniture, secondo i casi.
TITOLO III - La conclusione del contratto
16. Interventi di somma urgenza
1. Qualora ricorrano circostanze nelle quali sia giustificata la realizzazione immediata di interventi, anche su richiesta del Gestore del TPL che segnala tale eventualità, in assenza dei quali siano in pregiudizio la tutela di persone o cose ovvero si prefiguri l’interruzione di pubblici servizi essenziali, né sia possibile adottare altre misure comunque idonee a garantire tali esigenze primarie, il soggetto fra il RUP e il tecnico incaricato che si reca prima sul luogo può ordinare l’esecuzione degli interventi necessari in deroga alle norme del presente regolamento e nei limiti di quanto indispensabile a ripristinare condizioni di sicurezza e/o la continuità dei servizi essenziali in pregiudizio. Delle ordinazioni deve essere dato comunque immediato avviso al Direttore e/o al Dirigente competente con qualsiasi mezzo.
2. Entro il più breve termine e, comunque, non più tardi di dieci giorni dall'avviso, il Direttore e/o il Dirigente competente deve trasmettere al Presidente del Consiglio di Amministrazione di aMo una relazione dettagliata comprensiva di perizia giustificativa della spesa.
3. E' fatto obbligo al Direttore e/o il Dirigente competente, di accertare la sussistenza in bilancio delle risorse atte a fronteggiare la spesa da sostenere convalidando le ordinazioni a terzi effettuate in via d'urgenza. Qualora l'urgenza sia tale da impedire l'effettuazione, anche sommaria, di detto accertamento, dovrà esserne data motivazione nella relazione di cui al comma 2.
17. Forma dei contratti
1. I contratti possono essere stipulati per scrittura privata salvo che la legge non preveda espressamente la forma pubblica. Quando sia stata esperita procedura di
aggiudicazione in esito a procedura negoziata sino ad un importo di Euro 25.000,00, è consentita altresì la stipulazione tramite scambio di corrispondenza, nei casi in cui prevalga tale uso commerciale o in altra forma semplificata.
18. Cauzione provvisoria, definitiva e polizza contro i rischi da esecuzione
1. Nei procedimenti di cui agli artt. 5 e 6, aMo può richiedere agli offerenti la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio, a garanzia della serietà della partecipazione, con facoltà di incameramento qualora l'aggiudicatario non intenda stipulare il contratto nei termini previsti. In tale caso sono comunque fatte salve le azioni per il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
2. L'entità, nella misura minima del 2% dell'importo a base di gara e le modalità di prestazione della cauzione provvisoria sono stabilite nel bando o nella lettera d'invito.
3. La cauzione definitiva, di entità non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, è richiesta a garanzia della corretta esecuzione del contratto. Tale cauzione viene costituita dall'aggiudicatario nei modi e termini stabiliti nel bando, nell'invito, nel capitolato speciale o comunque nel progetto di contratto previamente reso noto ed accettato come condizione per la partecipazione alla gara o alla trattativa; l'accertamento della regolare costituzione della cauzione spetta ai soggetti competenti alla stipula che ne danno attestazione in contratto.
4. Ai sensi dell’art. 40, comma 7 del D.Lgs 163/2006, si dà atto che all’aggiudicatario in possesso di apposita certificazione UNI EN ISO 9001:2000 sarà riconosciuto il diritto alla riduzione del 50% della cauzione definitiva.
5. Non si fa luogo alla cauzione per i contratti stipulati in una delle forme semplificate di cui all'art. 29, comma 1, lett. a) e b), nonché per quelli stipulati con soggetti pubblici o a partecipazione pubblica. La cauzione può non essere richiesta per quei contratti in cui la prestazione da rendere debba essere interamente eseguita prima del pagamento del corrispettivo pattuito. Il Direttore e/o il responsabile del procedimento, in relazione alla tipologia e all’importo dei lavori, avrà facoltà di non chiedere la cauzione definitiva.
6. La garanzia potrà essere costituita in uno dei seguenti modi:
a) fideiussione bancaria rilasciata da azienda di credito autorizzata a norma di legge;
b) polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate a norma di legge all’esercizio del ramo cauzioni;
c) fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. 1.1.1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro Bilancio e Programmazione Economica;
d) mediante bonifico bancario a favore di aMo S.p.A. presso Unicredit Corporate Banking S.p.A. Modena Centro – xxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxx 0, 00000
Xxxxxx, alle seguenti coordinate bancarie Codice IBAN XX00X0000000000000000000000
7. La fideiussione dovrà prevedere espressamente l'escussione della somma garantita a semplice richiesta scritta e senza eccezioni da parte del fideiussore con rinuncia al benefico della preventiva escussione del debitore principale.
8. La durata della cauzione provvisoria dovrà avere una validità non inferiore a quella dell'offerta; quella definitiva dovrà avere validità per tutta la durata dei lavori e sino al certificato di collaudo o regolare esecuzione dei lavori.
9. Sono fatte salve in ogni caso le norme speciali e specificatamente quelle relative ai contratti d'appalto di opere pubbliche.
10. Ai sensi dell’art. 129, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e dall’art. 103 del D.P.R. 554/1999 l’aggiudicatario dovrà stipulare apposita polizza assicurativa per danni ad impianti ed opere per tenere indenne aMo da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore.
11. La polizza assicurativa di cui al precedente comma dovrà coprire anche la responsabilità civile verso terzi sino alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
TITOLO IV - La fase dell'esecuzione del contratto
19. Cessione del contratto
1. E' fatto divieto di cedere, in tutto o in parte, qualunque contratto stipulato con aMo.
2. La cessione del contratto è priva di qualunque effetto nei confronti di aMo e costituisce titolo per la risoluzione del contratto, senza necessità di ricorso ad atti giudiziali e per il conseguente risarcimento dei danni, con rivalsa comunque sulla cauzione eventualmente prestata.
3. Sono ammesse le cessioni di contratto ai sensi del D. Lgs ex art. 116 del D. Lgs. 163/2006.
20. Corrispettivo - Modalità di pagamento
1. Il corrispettivo delle prestazioni contrattuali da rendersi ad aMo è di norma fisso e invariabile ed è altresì comprensivo di ogni spesa occorrente per l'esecuzione integrale del contratto.
2. Il corrispettivo è pagato a seguito di regolare esecuzione del contratto. Possono farsi pagamenti in conto, in ragione della prestazione parzialmente eseguita, qualora lo prevedano gli usi, lo richieda la natura del contratto o lo richiedano le modalità particolarmente gravose della prestazione; tale possibilità deve essere comunque prevista in contratto.
3. Di norma e salvi gli usi vigenti per determinati tipi di contratto, non può farsi luogo ad anticipazioni del prezzo, eccettuata la quota di esso computata a titolo di rimborso spese.
4. Salvo diversa pattuizione eventualmente stabilita nel contratto, il termine per il pagamento è fissato in:
a. trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
b. trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
c. trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui perviene la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
d. trenta giorni dalla data dell’accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell’accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora la fattura o la richiesta equivalente di pagamento pervenga in epoca non successiva a tale data.
5. Sono fatte salve le norme speciali in materia di lavori pubblici.
21. Penalità
1. Il contraente-aggiudicatario è soggetto a penalità, consistenti di regola in somme di denaro, quando non ottemperi a prescrizioni determinate ovvero esegua con ritardo gli adempimenti posti a suo carico.
2. Il contratto determina entità e modi di applicazione delle penalità in rapporto alla rilevanza che le inadempienze rivestono nell'economia del contratto stesso.
3. Spetta in ogni caso al Direttore e/o al Dirigente competente attestare le circostanze che danno luogo all'applicazione delle penalità e l'ammontare concreto delle stesse.
4. Le penalità sono trattenute sugli importi degli acconti e delle rate di saldo; quando sono insufficienti tali crediti, possono essere trattenute sulla cauzione; in tal caso l'importo della cauzione deve essere reintegrato nei termini comunicati dal Direttore e/o dal Dirigente competente.
5. Quando non è diversamente pattuito nel contratto, le penalità non precludono la richiesta del risarcimento dei danni ulteriori.
22. Inadempimento contrattuale
1. Per i casi di irregolarità o ritardi non configuranti inadempimento in senso proprio spetta al Direttore e/o al Dirigente competente adottare le misure ritenute necessarie, così come disporre la risoluzione del contratto medesimo per inadempimento.
2. In materia di lavori pubblici, la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo potrà essere disposta ai sensi degli artt. 136 e ss. D. Lgs. n. 163/2006.
23. Clausola risolutiva espressa
1. E’ fatta salva la facoltà per aMo di inserire in ogni singolo contratto una clausola risolutiva espressa secondo quanto stabilito dall’art. 1456 c.c. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando aMo dichiara all’altro contraente che intende valersi della citata clausola risolutiva.
TITOLO V - Il collaudo
24. Obbligo del collaudo
1. Tutte le prestazioni contrattuali, in relazione alla natura dell’opera, sono soggette a collaudo tecnico e/o alla verifica della corretta esecuzione o installazione ai fini della loro accettazione.
2. In relazione alla natura e all’entità delle prestazioni contrattuali, la liquidazione tecnica può valere come collaudo di cui al presente titolo per la spesa da sostenere a pagamento del corrispettivo.
3. Il collaudo è effettuato da dipendenti di aMo esperti in materia; in relazione a prestazioni di particolare complessità, il Direttore e/o il Dirigente competente ha facoltà di nominare esperti esterni all'ente ovvero anche una commissione di collaudo.
4. Per la fornitura di beni e servizi aventi carattere continuativo, il collaudo consiste nell'accertamento periodico del corretto adempimento delle prestazioni medesime.
5. Per la disciplina del collaudo di opere pubbliche, sotto il profilo sostanziale e procedurale è fatto rinvio alla normativa speciale vigente; le norme del presente titolo si applicano in via sussidiaria.
25. Prestazione non conforme al contratto
1. Il collaudatore, in caso di prestazione difettosa o comunque non conforme al contratto, dispone ove possibile per la regolarizzazione, assegnando al contraente un congruo termine; è fatta salva l'applicazione di eventuali penalità per ritardo.
2. Il collaudatore, in casi particolari ed ove ne rilevi e motivi l’opportunità, può proporre ad aMo di accettare la prestazione non conforme, con adeguato sconto sul prezzo.
3. Il Direttore e/o il Dirigente competente, qualora il collaudo abbia esito negativo, decide di rifiutare la prestazione non conforme e adotta altresì, a carico del contraente, gli altri provvedimenti ritenuti opportuni ivi compreso l'incameramento della cauzione.
26. Vizi occulti. Garanzia
1. L'intervenuta accettazione non libera il contraente da eventuali difetti o imperfezioni della prestazione eseguita non rilevabili al momento del collaudo; a tal fine nei contratti deve essere pattuito un congruo periodo di garanzia.
2. La garanzia obbliga il contraente ad eliminare a proprie spese tutti i vizi riscontrati, entro il termine stabilito in contratto e decorrente dalla data di comunicazione da parte di aMo.
3. In caso di inottemperanza il Direttore e/o il Dirigente competente si riserva di far eseguire ad altri, con addebito della spesa all'inadempiente, quanto necessario per l'eliminazione dei vizi riscontrati.
TITOLO VI - I contratti in economia
Capo I
Lavori in economia
27. Limiti di importo e divieto di suddivisione
1. I lavori in economia sono ammessi in via generale fino all’importo di 200.000,00 euro ai sensi dell’art. 125 e 126 del D. Lgs n. 163/2006.
2. Nessun lavoro di importo superiore può essere diviso in più affidamenti per ricondurne l’esecuzione alle presenti norme.
3. Non sono considerate suddivisioni artificiose i frazionamenti di interventi individuati distintamente nel programma degli investimenti, nonché quelle derivanti da oggettivi motivi tecnici individuati e motivati dal Direttore e/o dal Dirigente competente.
28. Tipologie di lavori
1. Nell’ambito delle categorie generali di cui all’art. 125 del D. Lgs n. 163/2006, intendendosi per manutenzione gli interventi di natura ordinaria e straordinaria – sono eseguibili in economia le seguenti tipologie di lavori:
a) stradali, che a puro titolo esemplificativo si individuano in:
▪ riparazioni urgenti di danni dovuti ad intemperie, gelate, nevicate, frane;
▪ scoscendimenti, corrosioni, usura, rovina di manufatti buche, crepe ecc, nei limiti di quanto strettamente necessario;
▪ manutenzioni, riparazioni, adattamenti della sede stradale comprese le pertinenze banchine marciapiedi, aree di sosta e parcheggi, fossi, etc;
▪ rifacimento dei manti di usura e loro manutenzione;
▪ segnaletica stradale verticale, orizzontale e relativa manutenzione;
▪ interventi alla illuminazione stradale, inserimento nuovi punti luminosi, spostamento pali, punti luce, etc;
▪ manutenzione del verde annuale o pluriennale, potature, scavature, concimazioni;
▪ manutenzioni, riparazioni, adattamenti della sede dei percorsi escursionistici pedonabili ciclabili, comprese le pertinenze, le aree di sosta e i parcheggi, ivi compresa la segnaletica.
b) edili, che a puro titolo esemplificativo si individuano nei seguenti interventi su immobili:
▪ riparazioni urgenti per guasti, allagamenti, cedimenti, crolli, restauri, nei limiti di quanto strettamente necessario;
▪ opere edili o affini rivolte al mantenimento, ripristino e consolidamento degli immobili comprese le recinzioni;
▪ sistemazioni delle aree esterne degli edifici comprese le opere del verde;
▪ interventi necessari per aprire nuove utenze;
▪ realizzazione e/o manutenzione, nonché loro adeguamento alle normative vigenti, di impianti tecnologici di qualsiasi natura ed opere accessorie;
▪ riparazione e sostituzione di infissi esterni ed interni di qualsiasi materiale ed opere accessorie, compreso portoni, vetrate, cancelli, serrande, basculanti automatismi di impianti idraulici, serbatoi di accumulo, acqua ed autoclavi, interventi per il miglioramento dei luoghi di lavoro e per la sicurezza dei fabbricati;
2. L’imprevedibilità, per i lavori di importo superiore a 50.000,00 euro, va motivata per ogni intervento dal RUP.
29. Modalità di esecuzione e aggiudicazione
1. Ai sensi dell’art. 125 comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006, le procedure per l’esecuzione di lavori in economia si possono eseguire nelle seguenti forme:
a) amministrazione diretta;
b) procedura di cottimo fiduciario.
2. Quando viene scelta la forma di esecuzione in amministrazione diretta, il RUP organizza ed esegue, con il personale dipendente di aMo, i lavori individuati di cui al precedente articolo, disponendo l’acquisto di materiali e il noleggio dei mezzi eventualmente necessari. I lavori da eseguirsi in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000,00 euro.
3. Quando è scelta la forma di esecuzione per cottimo, il RUP attiva l’affidamento, individuando almeno cinque operatori economici da invitare a gara informale sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico- finanziaria e tecnico-organizzative dei soggetti, desunte dal mercato e nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione.
4. Le imprese individuate con le modalità di cui al comma precedente, sono contemporaneamente invitate a presentare offerta con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta e delle condizioni di partecipazione. La lettera di invito dovrà prevedere un termine per la presentazione delle offerte non inferiore a 20 giorni dalla data di spedizione.
5. In caso di urgenza, l’invito può essere inviato tramite fax o posta elettronica e il termine di cui al precedente comma essere motivatamente ridotto.
6. Per l’aggiudicazione si applica il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara o dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in relazione alla tipologia e all’importo a base di gara dei lavori.
7. La procedura amministrativa per l’affidamento dei lavori a cottimo è svolta seguendo i principi della celerità e semplificazione amministrativa richiedendo alle imprese interpellate di dichiarare nelle vigenti forme di legge i previsti requisiti di ordine generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti per l’aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante pubblico incanto o licitazione privata, procedendo al controllo delle dichiarazioni nei confronti della sola impresa prescelta per l’affidamento. Trattandosi inoltre di gara informale non si applica il meccanismo di esclusione automatica dell’art. 122 del D. Lgs. n. 163/2006. Resta comunque ferma la facoltà di aMo di sottoporre a verifica mediante istruttoria, l’offerta aggiudicataria qualora risultasse anormalmente bassa.
8. L’atto di approvazione dei lavori a cottimo deve indicare:
a) l’elenco dei lavori e delle somministrazioni;
b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l’importo di quelle a corpo;
c) le condizioni di esecuzione;
d) il termine di ultimazione dei lavori;
e) le modalità di pagamento;
f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell’art. 137 del D. Lgs. n. 163/2006.
9. Per i lavori da affidarsi a cottimo di importo inferiore a 40.000,00 euro si può procedere ad affidamento diretto nel rispetto dei principi di cui all’art. 125 del D. Lgs 163/2006, comma 11. Per questi lavori il RUP deve avere cura di ottenere le migliori condizioni per aMo, sia in ordine alla qualità, ai tempi di esecuzione e ai prezzi, anche tramite appositi sondaggi esplorativi e può prescindere dalle complete indicazioni di cui al comma precedente, in relazione alla natura ed all’entità dell’intervento.
30. Lavori d’urgenza
1. In tutti i casi in cui l’esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d’urgenza ex art. 125, comma 6, lett. f) del D. Lgs 163/2006, questa deve risultare da apposito verbale in cui sono indicati i motivi dello stato d’urgenza, le cause che lo hanno provocato e gli interventi necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal RUP o da un tecnico appositamente incaricato. Al verbale stesso segue prontamente la redazione di una apposita perizia estimativa quale presupposto necessario per definire la spesa dei lavori da eseguirsi, per permettere la relativa copertura finanziaria e la formalizzazione dell’autorizzazione per l’esecuzione.
31. Stipulazione del contratto e garanzie
1. Le ditte esecutrici sono tenute, per i lavori di importo superiore a 25.000,00 euro a presentare una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo dei lavori nelle forme e condizioni di cui all’art. 18 del presente regolamento.
2. Per questi contratti in economia, il RUP, in relazione alla tipologia e all’importo dei lavori, può prescindere dalla richiesta della cauzione provvisoria e da quella relativa alla fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo.
3. A quest’ultima garanzia, ove necessario, si farà fronte attingendo dalla cauzione definitiva essendo questa rivolta a garantire tutte le forme di inadempimento contrattuale.
Capo II
Forniture e Servizi in economia
32. Oggetto
1. Gli articoli del presente capo disciplinano il ricorso al sistema delle spese in economia per l’acquisizione di beni e servizi da parte di aMo.
2. Le norme in esso contenute si armonizzano al regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in economia emanato con il D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384.
3. In presenza di contratti misti che comprendono servizi, lavori e/o forniture si applicherà il principio della prevalenza economica.
4. In attuazione alla previsione dell’art. 2, comma 1, del D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384, si individuano, a titolo esemplificativo, in rapporto alle esigenze di aMo, le seguenti tipologie in relazione alle quali è possibile utilizzare le procedure di cui al presente capo:
a) Forniture di beni:
- carburanti e lubrificanti per gli automezzi della viabilità;
- materiale di ferramenta;
- beni mobili, in genere, posti a corredo e per il funzionamento dei beni immobili e degli impianti pubblici, connessi alle esigenze del servizio del TPL;
- attrezzature ed apparecchiature ordinarie e speciali per rilevazioni, sondaggi, misurazioni e ricerche;
- beni ed apparecchiature necessari per la manutenzione di immobili ed impianti;
- beni ed attrezzature per la manutenzione, riparazione, sistemazione e completamento di strade, aree pubbliche e relativi impianti;
- beni necessari all’allestimento ed all’organizzazione di ricevimenti e di altri interventi in occasione di cerimonie;
- beni necessari all’organizzazione e la pubblicizzazione di convegni, congressi, riunioni, mostre ed altre manifestazioni organizzate dalla Provincia o alle quali partecipa;
- materiali, attrezzature e mezzi di funzionamento, in genere, destinati allo svolgimento di attività e servizi
b) Forniture di servizi:
- servizi per pubblicazioni da realizzare;
- servizi di manutenzione e riparazione di impianti e attrezzature provinciali, beni mobili registrati;
- servizi necessari all’organizzazione, alla pubblicizzazione e all’espletamento, anche con supporto informatico, di bandi di concorso e di bandi di gara;
- servizi finanziari, bancari, legali, notarili e di consulenza tecnica, scientifica, economica ed amministrativa;
- servizi di natura intellettuale in genere;
- servizi di sperimentazione tecnica e in settori diversi;
- servizi di collocamento e reperimento di personale;
- servizi di ricerca di mercato e di manodopera specializzata, prestazioni intellettuali e forze lavoro;
- servizi di eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi;
- servizi per campagne di informazione, comunicazione, sensibilizzazione, educazione e di stampa;
- servizi di registrazione televisiva, audiovisiva e radiofonica, di trascrizione, sbobinatura e traduzione;
- servizi per la custodia e la sicurezza;
- ogni altro servizio che comporti spese minute di ordine corrente, assimilabile a quelli sopra specificati.
33. Limiti di importo e divieto di frazionamento
1. Le procedure delle forniture e dei servizi in economia sono consentite – in applicazione dell’art. 11, comma 4, del D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384 – in via generale, fino all’importo di 200.000 euro, salvo quanto previsto dal precedente articolo 10, 1° comma, lettera a).
2. Le forniture e i servizi di importo superiore a 200.000 euro non potranno essere frazionati artificiosamente al fine di ricondurne l’esecuzione alla disciplina del presente capo.
3. Non sono considerate suddivisioni artificiose i frazionamenti di interventi individuati distintamente nel piano annuale delle opere pubbliche, nel programma degli investimenti o nel piano esecutivo di gestione, per ciascuna area o servizio dell’Amministrazione, nonché quelle derivanti da oggettivi motivi tecnici individuati e motivati dal responsabile del procedimento.
34. Forme delle procedure in economia
1. Le procedure per l’acquisizione di beni e servizi in economia possono essere eseguite nelle seguenti forme:
a) in amministrazione diretta;
b) a cottimo fiduciario.
2. La procedura in amministrazione diretta viene essenzialmente seguita nel campo dell’acquisizione dei servizi.
35. Amministrazione diretta
1. Nell’amministrazione diretta il RUP organizza ed esegue i servizi per mezzo di personale dipendente o eventualmente assunto, utilizzando mezzi propri dell’Amministrazione o appositamente noleggiati e acquisendo direttamente le eventuali forniture di beni che si dovessero rendere necessari.
36. Affidamento a cottimo fiduciario
1. Nella procedura mediante cottimo fiduciario, il RUP richiede almeno cinque preventivi ad operatori economici idonei, secondo le indicazioni contenute nella lettera di invito.
2. Per operatori economici idonei si intendono quelle in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione professionale, tecnico-organizzativa così come disciplinati dal D.lgs. 24 luglio 1992, n. 358 per le forniture e dal D.lgs. 17 marzo 1995, n. 157 per i servizi.
3. La lettera di xxxxxx dovrà fare riferimento possibilmente ad un capitolato d’oneri in rapporto alla natura ed alle caratteristiche della fornitura e/o del servizio da richiedere. Per le acquisizioni più semplici si potrà procedere indicando le condizioni direttamente nella lettera di invito.
4. Il capitolato d’oneri e la lettera di invito dovranno di norma contenere l’oggetto della prestazione, le eventuali garanzie, le caratteristiche tecniche, la qualità e le modalità di esecuzione, i prezzi, le modalità di pagamento nonché la disponibilità di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste ed uniformarsi alle vigenti disposizioni.
5. La lettera d’invito dovrà prevedere un termine per la presentazione delle offerte non inferiore a 20 giorni dalla data di spedizione. In caso di urgenza l’invito può essere inviato tramite fax o posta elettronica e il predetto termine essere motivatamente ridotto.
6. La procedura dovrà essere improntata al rispetto:
a) del principio della segretezza, tanto che per la presentazione della proposta/offerta, dovrà essere richiesta la forma in plico chiuso, debitamente sigillato, con le sole indicazione, sulla busta, dei dati riguardanti la ditta e la gara per cui si concorre;
b) del principio della celerità e semplificazione amministrativa per cui le imprese partecipanti saranno invitate a dichiarare, nelle vigenti forme di legge, di essere in possesso dei richiesti requisiti di qualificazione. Il controllo sulla veridicità dell’autodichiarazione sarà effettuato nei confronti della sola impresa prescelta per l’affidamento.
7. Nella scelta del contraente – relativamente alle procedure di cottimo di importo superiore ai 20.000 euro – è applicabile il meccanismo di verifica delle offerte anomale, previsto dall’art. 15 bis del presente regolamento.
8. Per le forniture di beni e servizi in economia di importo fino a 20.000 euro si può prescindere dalla richiesta di pluralità di preventivi. Il RUP deve avere cura di ottenere le migliori condizioni per l’amministrazione, sia in ordine alla qualità che ai prezzi, anche tramite appositi sondaggi esplorativi e motivando la scelta in modo adeguato.
9. Si potrà pure procedere con le modalità di cui al comma precedente, nel caso di specialità del bene o del servizio da acquisire in relazione alle caratteristiche tecniche e di mercato.
10. Il limite di importo di 20.000 euro di cui al comma 8 è elevato a 40.000 euro per l’acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico.
37. Criteri di aggiudicazione
1. Per l’acquisizione dei beni e servizi il RUP si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni od enti a ciò preposti ai fini di orientamento e della valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta.
2. Per l’aggiudicazione delle forniture e dei servizi in economia potrà essere applicata, secondo i casi, sia il criterio “unicamente del prezzo più basso” che quello “dell’offerta economicamente più vantaggiosa”. In questo secondo caso è sempre obbligatorio prevedere nella lettera di invito o nel capitolato/condizioni d’oneri, la predeterminazione dei criteri di valutazione e possibilmente anche dei punteggi attribuiti a ciascuno di essi.
38. Stipulazione del contratto e garanzie
1. I contratti per l’acquisizione di forniture e servizi in economia sono stipulati nel rispetto della prassi dell’Ente nelle forme previste dall’art. 17 del presente regolamento.
2. In relazione alla natura e all’entità delle forniture il dirigente può disporre, nella determinazione a contrattare o nella lettera di invito, la presentazione di una cauzione provvisoria di cui all’art. 18 o di una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale.
39. Modifiche del regolamento
1. Le modifiche del presente regolamento sono deliberate dal Consiglio di amministrazione di aMo quando si tratta di revisione organica o comunque di notevole rilevanza.
2. L’iniziativa per la modifica è invece assunta in ogni tempo quando occorra adeguarsi a disposizioni cogenti di fonti normative superiori o effettuare aggiustamenti puntuali e/o anche per rimediare a disfunzioni operative indotte dalle norme di cui al presente regolamento e rilevate in esito alla sua applicazione.