APPROVAZIONE ESPLICITA DI CLAUSOLE 3
APPROVAZIONE ESPLICITA DI CLAUSOLE 3
SCHEMA DI CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO 4
ART. 1. OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO 4
ART. 2. DURATA DELL’ACCORDO QUADRO 5
ART. 3. AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO 5
ART. 4. CONTRATTI APPLICATIVI 7
ART. 5. OPERE/FORNITURE/SERVIZI ESCLUSI 8
ART. 6. DESIGNAZIONE DELLE OPERE - MANUTENZIONE ORDINARIA - PRONTO INTERVENTO 9
ART. 7. ELEZIONE DEL DOMICILIO E RAPPRESENTANTE DELL’AGGIUDICATARIO 13
ART. 8. PROVVISTA E PROVENIENZA DEI MATERIALI, ACCETTAZIONE, QUALITÀ ED IMPIEGO 13
ART. 9. RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DELL’ESECUTORE PER I DIFETTI DI COSTRUZIONE 14
ART. 10. GARANZIA PROVVISORIA 14
ART. 11. CAUZIONE DEFINITIVA 14
ART. 12. POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI IN ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI 15
ART. 13. CRONOPROGRAMMA DEL PRESENTE ACCORDO QUADRO E PROGRAMMA OPERATIVO DEL SINGOLO CONTRATTO APPLICATIVO 16
ART. 14. ADEMPIMENTI EX D.LGS. 81/2008 E S.M.I. 16
ART. 15. OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ FINANZIARIA 18
ART. 16. CONTROLLO DEL PERSONALE DI CANTIERE 19
ART. 17. DISCIPLINA E BUON ORDINE DEI CANTIERI 19
ART. 18. CONSEGNA DEI LAVORI 20
ART. 19. SOSPENSIONI DEI LAVORI E PROROGA DEL TERMINE 20
ART. 20. CONDOTTA DEI LAVORI 21
ART. 21. ULTIMAZIONE DEI LAVORI – CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI DEL SINGOLO CONTRATTO APPLICATIVO E CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI DELL’ACCORDO QUADRO 23
ART. 22. OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO 24
ART. 23. RITROVAMENTO DI OGGETTI E MATERIALI 24
ART. 24. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA 25
ART. 26. MODIFICHE DELL’ACCORDO QUADRO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA 27
ART. 27. LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI 27
ART. 28. ONERI GENERALI E PARTICOLARI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO 28
ART. 29. CONTROLLI DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE 32
ART. 30. RITARDI E PENALI NELL’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI 32
ART. 31. DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE 34
ART. 33. SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO . 34
ART. 34. RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO E DEL CONTRATTO APPLICATIVO 35
ART. 35. INTERPELLO AI SENSI DELL’ART 110 DEL D. LGS. N. 50/2016 35
ART. 36. RECESSO DAL CONTRATTO APPLICATIVO 36
ART. 37. PROTOCOLLO DI INTEGRITA’ 36
ART. 38. CONTO FINALE DELL’ACCORDO QUADRO 38
ART. 40. CLAUSOLA DI ADESIONE ALLA PROCEDURA CONCILIATIVA 38
ART. 41. CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DI CREDITI E PROCURE ALL’INCASSO 39
Approvazione esplicita di clausole
A norma e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C. l'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente atto, approva specificatamente i seguenti articoli del presente contratto:
- ART. 2 DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
- ART. 3 AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO
- ART. 4 CONTRATTI APPLICATIVI
- ART. 7 ELEZIONE DEL DOMICILIO E RAPPRESENTANTE DELL’AGGIUDICATARIO
- ART. 12 POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI IN ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
- ART. 15 OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ FINANZIARIA
- ART. 21 ULTIMAZIONE DEI LAVORI – CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI DEL SINGOLO CONTRATTO APPLICATIVO E CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI DELL’ACCORDO QUADRO
- ART. 22 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
- ART. 23 RITROVAMENTO DI OGGETTI E MATERIALI
- ART. 24 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA
- ART. 28 ONERI GENERALI E PARTICOLARI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
- ART. 30 RITARDI E PENALI NELL’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTIRITARDI E PENALI
NELL’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI
- ART. 37 PROTOCOLLO DI INTEGRITA’
- ART. 40 CLAUSOLA DI ADESIONE ALLA PROCEDURA CONCILIATIVA
- ART. 42 CONTROVERSIE
L'APPALTATORE ---------------------------
SCHEMA DI CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO
ART. 1. OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
Avvertenze Generali
Nell’ambito del presente documento contrattuale, verranno adottate le seguenti definizioni:
Accordo Quadro (art. 3 comma primo lett. iii e art. 54 del D. Lgs.50/2016) è un accordo concluso tra Roma Capitale - Stazione Appaltante - e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante il periodo indicato, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.
Contratto Applicativo: è il contratto, non autonomo, il cui oggetto sarà determinato di volta in volta, in
applicazione del contenuto prefissato nell’Accordo Quadro.
Una volta stipulato l’Accordo Quadro, l’Aggiudicatario avrà, quindi, l’obbligo di effettuare i lavori, previa stipula con la Stazione Appaltante di singoli Contratti Applicativi, con le caratteristiche, i limiti economici, temporali e contrattuali previsti dal presente Schema di Accordo Quadro.
L'Accordo Quadro segue le leggi, i regolamenti, le circolari, le prescrizioni e le istruzioni vigenti emanate da Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Roma Capitale, Anas s.p.a., CNR, U.N.I., C.E.I., A.S.L ecc. circa lavori pubblici igiene, sicurezza, pulizia, circolazione stradale, edilizia e quant’altro -nulla escluso- abbia riscontro diretto od indiretto con le attività ed i lavori oggetto del presente accordo.
Le normative suddette sono integrate dalle prescrizioni del presente Schema di Accordo Quadro e del Capitolato Speciale di Appalto.
L’obbligo si estende automaticamente, senza ulteriori atti, alle eventuali normative che entrassero in vigore
durante lo svolgimento del presente contratto.
L’Aggiudicatario, con la firma dell’Accordo Quadro, assume fra l’altro, l’obbligo del rispetto delle normative per il proprio personale, per quello di eventuali subappaltatori e/o cottimisti e per quello dell'Amministrazione in visita ai cantieri per controlli e rilievi.
Tutti i rapporti scritti e verbali tra l'Amministrazione e l'Appaltatore, comunque inerenti il presente Accordo Quadro, dovranno avvenire in lingua italiana.
Oggetto del contratto
Il presente Schema di Accordo Quadro, così come definito dall’art.54 del D.Lgs. n.50/2016, ha per oggetto le condizioni alle quali l’Aggiudicatario si obbliga ad eseguire quanto occorre per garantire la Manutenzione Ordinaria e il Pronto Intervento di Asili Nido, Scuole D’infanzia, Scuole Primarie, Scuole Secondarie di I Grado, Mercato Rionale, Centri Anziani, Centro Giovani, Uffici, Archivi, di proprietà di Roma Capitale nel territorio del Municipio Roma I Centro, nel periodo di tempo in oggetto (365 giorni), e comunque con inizio dalla data di consegna dei lavori del primo Contratto Applicativo.
La Stazione Appaltante si riserva di richiedere all’aggiudicatario l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.
Trattandosi di lavorazioni al momento non definibili nella loro quantità ed ubicazione, esse vengono semplicemente descritte e tecnicamente definite nel Capitolato Speciale ed ulteriormente nelle descrizioni dei singoli prezzi unitari; pertanto, la Stazione Appaltante procederà con la stipula di Contratti Applicativi a seconda delle necessità individuate, tutti regolati dalle condizioni contenute nel presente Schema di Accordo Quadro.
Con il presente Atto la Stazione Appaltante affida e l’Aggiudicatario accetta i predetti lavori che si impegna sin d’ora ad eseguire alle condizioni contenute nel presente Schema di Accordo Quadro e negli ulteriori atti da esso richiamati e ad esso allegati.
Fanno parte del contratto d'appalto, anche se non materialmente allegati al presente schema di contratto:
a) Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) Regolamento di attuazione ed esecuzione del codice dei contratti pubblici, approvato con D.P.R. 207/2010 (di seguito anche Regolamento) e ss.mm.ii. per gli articoli tuttora vigenti;
c) Capitolato generale di appalto per LL.PP., approvato con X.X.XX.PP. 19 aprile 2000, n°145, per le parti ancora in vigore;
d) Decreto legislativo n° 81/2008 e ss.mm.ii.;
e) Legge 13 agosto 2010 n° 136 e ss.mm.ii.;
f) Legge 2248 allegato F del 20 marzo 1865 per quanto non abrogato;
g) Norme del codice civile per quanto non regolato dalle presenti disposizioni;
h) Capitolato Generale del Comune di Roma, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6126 del 17/11/1983;
i) Regolamento di contabilità di Roma Capitale ai sensi a della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25/01/1996;
j) X.Xxx. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali);
k) D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione);
l) Protocollo d’intesa ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura
U.T.G. di Roma e Roma Capitale;
m) Legge 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione);
n) Legge 135/2012 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini);
o) Protocollo d’intesa tra X.X.XX. e Ministero dell’Interno 15 luglio 2014 (Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra X.X.XX. - Prefetture-U.T.G. e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa);
p) Protocollo d’intesa 28 gennaio 2015 (Seconde linee guida per l’applicazione alle imprese delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio a fini antimafia e anticorruzione);
q) Protocollo di integrità di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27/02/2015;
r) La Tariffa dei prezzi di Roma Capitale approvata con Xxx. G.C. n. 197 dell’8 maggio 2013 e in difetto
l’elenco prezzi speciali allegati al progetto esecutivo;
s) Il presente schema di contratto e il capitolato speciale di appalto;
t) il piano di sicurezza e coordinamento dei lavori; o il DUVRI
u) la relazione, gli elaborati progettuali, il cronoprogramma, le polizze di garanzia e di assicurazione.
Oggetto delle prestazioni
Oggetto delle prestazioni è l’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento necessari per garantire la conservazione e l’efficienza funzionale, dal punto di vista edile e impiantistico, degli immobili di proprietà di Roma Capitale nel territorio del Municipio Roma I Centro (come meglio indicato nell’Allegato 1 “Elenco immobili”), nel periodo di tempo in oggetto (365 giorni).
L’elenco dei beni e la loro tipologia sono suscettibili di modifiche, in ogni caso la Direzione Lavori ha facoltà, in caso di necessità, di diminuire o aumentare il numero dei beni del presente appalto, senza che l’Impresa possa pretendere maggiori compensi.
ART. 2. DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
L’Accordo Quadro, d’ora in poi A.Q., ha durata di 365 giorni, dalla data di consegna dei lavori del primo Contratto Applicativo o comunque sino all’esaurimento dell’importo contrattuale complessivo al netto del ribasso d’asta offerto dall’aggiudicatario, nei limiti delle effettive risorse disponibili.
Da ciò discende che la scadenza contrattuale è determinata dal raggiungimento dell’importo contrattuale, al netto del ribasso offerto dall’aggiudicatario, anche se prima dei 365 giorni oppure alla suddetta scadenza pur nell’eventualità che l’importo contrattuale non venga raggiunto.
Tutti gli interventi manutentivi saranno affidati e specificati di volta in volta all’esecutore con la sottoscrizione di appositi contratti applicativi. Si precisa che il valore massimo stimato del presente Accordo Quadro non vincola Roma Capitale alla formalizzazione dei relativi contratti applicativi nei confronti dell’aggiudicatario, essendo la stipula di questi ultimi subordinata al concretizzarsi del loro totale finanziamento. L’aggiudicatario dell’accordo quadro non può pertanto rivendicare alcuna pretesa al riguardo.
ART. 3. AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO
L’ammontare complessivo per la Manutenzione Ordinaria ed il Pronto Intervento del presente A.Q. per l’intero
periodo di validità è pari a:
€ 929.258,60 (novecentoventinovemiladuecentocinquantotto/60) di cui :
€ 860.424,63 (ottocentosessantamilaquattrocentoventiquattro/63) di lavori comprensivi di manodopera e
€ 68.833,97 (sessantottomilaottocentotrentatre/97) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Il Quadro Economico di progetto è il seguente:
L’importo dei lavori di cui ai sopra riportati quadri economici, è stato calcolato con i prezzi desunti dall’elenco prezzi unitari facente parte del progetto esecutivo e dalla vigente Tariffa dei prezzi per le Opere Edili e per le Opere Impiantistiche ed. 2012 (Deliberazione della Assemblea Capitolina 197/2013); per le lavorazioni relative agli interventi di bonifica da amianto si è fatto riferimento al Prezzario della Regione Abruzzo 2018.
I contratti applicativi verranno stipulati unicamente “a misura”.
Il costo della manodopera è stato valutato in euro 387.765,81.
Ai sensi dell’art. 61 del DPR 207/2010 l’intervento si compone delle seguenti lavorazioni:
Lavorazione | Catego ria | Classif ica | Qualificazione obbligatoria (si/no) | Importo (€) | % | Indicazioni speciali ai fini della gara | |
Prevalente o scorporabile | Subappaltabile | ||||||
RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA | OG2 | III | si | € 631.895,85 | 68 | Prevalente | Si |
IMPIANTI TECNOLOGICI | OG11 | II | si | € 297.362,75 | 32 | Scorporabile | Si limite 30% della categoria OG11 |
Totale | € 929.258,60 | 100% |
In relazione ai lavori, la partecipazione alla gara è consentita ai i soggetti che, secondo le indicazioni degli atti di gara, risultano in possesso della qualificazione SOA nella categoria PREVALENTE OG2 Classifica III nonché della qualificazione specifica nella categoria SCORPORABILE OG11 CLASSIFICA II. In riferimento alla esecuzione dei lavori di rimozione del materiale contenente amianto, di importo pari ad € 27.877,76, è richiesta la qualificazione in OG12 classifica I e l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui al D.LGS. 152/2006 e ss.mm.ii. alla CATEGORIA 10B.
Nell’appalto in questione per la categoria prevalente si applica l’art. 61 comma 2 del DPR 207/2010 e cioè “la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto”, in tale circostanza sarà però necessario il possesso del sistema di qualità aziendale di cui all’art. 63 comma 1 del DPR 207/2010;
Per la Categoria SCORPORABILE OG11 CLASSIFICA II, sussiste obbligo di raggruppamento verticale se il concorrente qualificato nella categoria prevalente non è in possesso della qualificazione specifica e l’eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell’importo delle opere ricadenti nella Categoria medesima e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso (comma 5 art. 105 e comma 11 art. 89 del D.Lgs. 50/2016
I valori riportati nel quadro economico indicano gli importi presunti complessivi, al lordo del ribasso d’asta, che possono essere affidati attraverso uno o più Contratti Applicativi, sino alla loro concorrenza, ulteriormente soggetti a variazioni nelle rispettive quantità nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni e delle prescrizioni del presente schema di accordo quadro, senza che l’esecutore possa trarne argomenti per chiedere compensi non previsti dal presente A.Q. o prezzi diversi dal medesimo.
Con la partecipazione alla gara gli elenchi prezzi e i listini posti a base del presente A.Q. vengono riconosciuti tutti remunerativi dall’aggiudicatario per cui le prestazioni complessivamente oggetto dell’A.Q. saranno affidate con uno o più Contratti Applicativi secondo i prezzi a base di gara diminuiti del ribasso d’asta ed in conformità alle modalità contenute nel presente accordo.
Non possono in nessun caso essere apportate nei Contratti Applicativi modifiche alle condizioni fissate nel presente Accordo Quadro.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non stipulare alcun Contratto Applicativo, ovvero un numero di Contratti Applicativi e per un importo complessivamente inferiore a quello dell’A.Q., senza che il contraente abbia nulla a pretendere.
Parimenti, qualora straordinarie esigenze legate, per esempio, alle disponibilità finanziarie, nel corso della durata dell’intero Accordo Quadro, rendano non integralmente fruibili le risorse economiche rispetto agli importi annuali presunti come indicativamente individuati e secondo la periodicità riportate nel successivo articolo 4, la stazione appaltante si riserva la facoltà di aumentare o diminuire gli importi dei successivi eventuali Contratti Applicativi al fine di affidare all’esecutore l’intero importo complessivo al netto del ribasso d’asta offerto dall’aggiudicatario, o parte di esso, anche con decorrenze e termini temporali diversi da quelli preventivati senza che l’esecutore medesimo possa pretendere alcun indennizzo o maggiorazione, salvo che tale diversa programmazione non comporti un differimento del termine finale del Contratto Applicativo.
ART. 4. CONTRATTI APPLICATIVI
L’Aggiudicatario, preso atto della natura del presente A.Q., si impegna a stipulare i relativi Contratti
Applicativi che ne discenderanno, ogni volta ciò sia richiesto dalla Stazione Appaltante e ad eseguire per ciascun Contratto Applicativo le prestazioni ed i lavori tutti a perfetta regola d’arte e nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l’esecuzione dell’A.Q.
L’Amministrazione si riserva ogni autonoma facoltà di decorrenza e di durata dei Contratti Applicativi, al fine di soddisfare le esigenze di coordinamento funzionale, ovvero di disponibilità economica, senza che l’aggiudicatario abbia nulla a pretendere.
Tutti i Contratti Applicativi vengono stipulati con gli importi dei lavori già depurati del ribasso d’asta offerto in sede di aggiudicazione dell’A.Q., riguarderanno gli interventi manutentivi e il pronto intervento come di seguito dettagliati, attraverso scrittura privata sottoscritta tra l’aggiudicatario ed il Dirigente competente.
Ciascun eventuale Contratto Applicativo conterrà, oltre le specifiche disposizioni e le prescrizioni tecniche degli interventi affidati, anche le seguenti indicazioni:
1) l’oggetto dei lavori da eseguire;
2) l’importo presunto del contratto con indicazione della quota riferita ai lavori e la quota riferita agli oneri per la
sicurezza, coerentemente con le indicazioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento dell’A.Q.;
3) le categorie di lavoro, prevalenti e scorporabili ove ricorrenti, costituenti l’intervento da realizzare;
4) la descrizione e la consistenza dei lavori e delle eventuali forniture in opera;
5) i luoghi interessati dagli interventi;
6) il cronoprogramma operativo dei lavori di ciascun intervento nei casi di manutenzione ordinaria programmabile coerente con il cronoprogramma indicativo delle manutenzioni programmabili;
7) i termini utili per l’esecuzione dei lavori e le penalità;
8) i massimali delle polizze di garanzia dell’appalto ai sensi dell’art. 103 comma settimo del D. Lgs n. 50/2016 prestate per la stipula del singolo Contratto Applicativo, comunque mai inferiori a quelli riportati nell’Art.10;
9) l’obbligo di adesione alla procedura conciliativa;
10) il termine per l’emissione della certificazione attestante il collaudo o del certificato di regolare esecuzione;
11) i documenti previsti per la sicurezza (il Piano di sicurezza e coordinamento e il piano operativo della sicurezza);
Nella fase di predisposizione del singolo Contratto Applicativo, il Responsabile del Procedimento qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori e del pronto intervento da affidare, ritenga le precedenti indicazioni insufficienti o eccessive, può integrarle, ridurle ovvero a modificarle senza però modificare in alcun modo le condizioni sostanziali fissate dall’A.Q.
L’Aggiudicatario risponderà verso la Stazione Appaltante del risultato sopra indicato rimanendo obbligato, in caso di non perfetta esecuzione dei lavori ed in caso di ritardato e/o omesso pronto intervento, a provvedere conseguentemente con oneri a suo totale carico, fatta salvala risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e fermo restando l’ulteriore risarcimento di ogni danno alla Stazione Appaltante, ivi compresi gli oneri sopportati per le conseguenti maggiori spese.
L’Aggiudicatario riconosce che tutti i corrispettivi previsti dall’A.Q. e dai discendenti eventuali Contratti Applicativi, comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni qui contenute e che pertanto in nessun caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo.
ART. 5. OPERE/FORNITURE/SERVIZI ESCLUSI
Sono escluse le opere/forniture/servizi relative ad opere a verde, lavori necessitanti di tecniche specializzate d’intervento e/o oggetto di speciali brevetti e tutte quelle opere eventuali e/o impreviste che la Amministrazione Comunale ritenga di far eseguire da altre Imprese.
La scelta dei materiali, delle opere e dei mezzi operativi, oggetto delle forniture da compensare mediante rimborso a fattura, verrà eseguita ad esclusivo giudizio dell’ufficio dell’Amministrazione competente e potrà riguardare anche argomenti o interventi non direttamente connessi ma attinenti ai luoghi del presente appalto.
Il corrispettivo delle suddette fatture potrà essere corrisposto attraverso l’appaltatore.
Corresponsione attraverso l’Appaltatore
L’Appaltatore, nel caso di rimborso suo tramite, ha l’obbligo di presentare la fattura quietanzata. L’ammontare delle fatture di pagamento verrà rimborsato all’Appaltatore in occasione del primo mandato di pagamento successivo alla presentazione delle fatture regolarmente quietanzate (incrementato dall’eventuale interesse legale vigente, valutato dalla data di presentazione della fattura quietanzata a quella di emissione del certificato).
Sia l’ammontare della fattura che il relativo interesse non sono soggetti a ritenute contrattuali né a ribasso o
aumento d’asta.
ART. 6. DESIGNAZIONE DELLE OPERE - MANUTENZIONE ORDINARIA - PRONTO INTERVENTO
Il presente Accordo Quadro ha ad oggetto l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria programmata e pronto intervento necessari per mantenere in efficienza ed in sicurezza le strutture e gli impianti di competenza del Municipio Roma I Centro.
Per manutenzione ordinaria programmata si intende un intervento che si può pianificare e può essere periodico secondo le cadenze prestabilite nel cronoprogramma indicativo e specificate per ciascun Contratto Applicativo conseguente all’accordo quadro del presente appalto e nel cronoprogramma operativo.
Il pronto intervento riguarda situazioni di emergenza che richiedono interventi di manutenzione necessari e urgenti, quali riparazione perdite bagni, manti di copertura, sostituzione vetri, piccole riparazioni impiantistiche, lavori edili in genere quali ripristino pavimenti, rivestimenti, intonaci e tinteggiature, transennamenti nonché tutti quegli interventi indispensabili per garantire il regolare svolgimento delle attività in piena sicurezza per l’utenza e per i dipendenti.
Gli interventi di manutenzione in pronto intervento sono di limitata entità, non programmabili e caratterizzati
dall’urgenza.
La manutenzione ordinaria non programmata in pronto intervento è un’attività riparativa da eseguirsi in base a segnalazioni e si distingue, in relazione alla rapidità di intervento richiesta, in “intervento di emergenza”, “intervento di urgenza”, “intervento ordinario”.
Si definisce “intervento di emergenza”, un intervento che deve essere iniziato entro un’ora e mezza dal ricevimento dell’ordine, anche telefonico, dando conferma telefonica, email o fax al Direttore dei Lavori. L’esecutore dovrà assicurare, sempre entro un’ora e mezza dal ricevimento dell’ordine l’impiego della squadra reperibile o, nei casi indicati dalla Direzione Lavori, attivarsi per fornire rapidamente tutte le professionalità richieste dal caso specifico.
Tramite l'attività di Pronto Intervento, l'impresa dovrà eliminare immediatamente lo stato di pericolo/insidia con l'esecuzione di idonee opere, o anche a mezzo di transennamenti, puntellamenti; recinzioni, sbarramenti, segnalazioni.
Qualora le opere non siano immediatamente eseguibili, è prevista la procedura di segnalazione di pericolo e/o interdizione del sito sino al presidio del sito stesso in attesa di manodopera e mezzi necessari ad eseguire le opere e/o porre in atto le misure di segnalazione e/o interdizione.
Il Pronto Intervento è consequenziale all'attività di segnalazioni ricevute anche da parte di altri Uffici (Comando dei VV.FF., Comandi di zona della Polizia Municipale, di Polizia, dei Carabinieri etc.) per effettuare sbarramenti o recinzioni a salvaguardia della pubblica incolumità da pericoli derivanti dai fabbricati o manufatti di competenza pregiudicare la sicurezza degli utenti (es. Caduta di Cornicioni, voragini, allagamenti ecc..).
Negli stati di pericolo sono incluse tra l’altro anche la presenza, di: neve e/o ghiaccio, fango (anche se allo stato liquido) e/o materiali di qualsiasi natura che possano cagionare insidia al transito veicolare e pedonale all’interno dei piazzali e cortili pertinenza degli edifici stessi e nelle immediate vie di accesso agli Immobili.
L'Appaltatore provvederà all'immediata pulizia degli accessi, rimozione, comprensiva dell'allontanamento di eventuali risulte dei suddetti elementi.
Si intende per “intervento di urgenza”, un intervento che deve essere iniziato entro le 4 (quattro) ore dal ricevimento dell’ordine. Ai fini di cui sopra devono considerarsi lavorative le ore comprese dalle ore 7.00 alle ore
19.00 di tutti i giorni, domeniche e festivi compresi
Si definisce “intervento ordinario”, un intervento che deve essere iniziato entro 3 (tre) giorni dal ricevimento dell’ordine o comunque secondo i tempi stabiliti dalla direzione lavori. Ai fini di cui sopra devono considerarsi lavorative le ore comprese dalle ore 7.00 alle ore 19.00 dal lunedì al sabato, esclusi i festivi.
La classificazione dell’intervento (emergenza, urgenza, normale, programmata) così come la decisione delle risorse da mobilitare sono fatte ad insindacabile giudizio della direzione lavori.
L'esecutore non potrà mai sospendere arbitrariamente i lavori per qualsiasi causa non dipendente da ordine scritto dal direttore dei lavori.
Il presente Accordo quadro si riferisce, quindi, cumulativamente ad una serie di interventi, su diversi manufatti o siti, che, nel corso della durata del contratto, saranno individuati ed affidati dal Municipio Roma I Centro di Roma Capitale all’Appaltatore.
L'Ente Appaltante, pertanto, incaricherà l’Appaltatore in relazione all’esecuzione di lavori su specifici siti, predisponendo di volta in volta la documentazione necessaria. Di seguito si elencano sommariamente e a titolo non esaustivo le tipologie di prestazioni che potranno essere richieste all’Appaltatore nell’ambito del presente affidamento, sugli immobili oggetto del presente Accordo Quadro:
• riparazione guasti;
• ripristino e manutenzione di strutture in c.a., quali cordoli, pilastri, travi, etc., di strutture in acciaio, in legno ed in muratura;
• ripristino di pareti e tramezzi, anche per piccole porzioni;
• riparazione e/o sostituzione di pavimenti e/o rivestimenti deteriorati;
• rifacimento di porzioni di intonaco ammalorate;
• manutenzione di balconi, terrazze e relative ringhiere o parapetti, di tetti e lastrici solari, volta anche a contrastare le infiltrazioni di acque meteoriche;
• manutenzione di grondaie, pluviali, pozzetti e caditoie relativi agli impianti di smaltimento delle acque di
competenza degli edifici elencati nell’allegato 1, previa pulizia, disostruzione e riparazione;
• riprese di impermeabilizzazione;
• revisione e/o sostituzione di infissi, finestre e porte in legno o metalliche compresa assistenza edile e di vetraio;
• manutenzione di portoni e cancelli;
• imbiancature di locali;
• interventi atti all’eliminazione delle barriere architettoniche;
• ispezione e riparazione di percorsi pedonali e carrabili in bitume, porfido, etc. relativi agli immobili elencati
nell’Allegato 1;
• ispezione e riparazione di finitura stradali: cordoli, zanelle, caditoie, chiusini, etc . di pertinenza degli immobili
elencati nell’Allegato 1;
• Ispezione e riparazione impianti elettrici,
• ispezione e riparazione impianti idrico sanitari;
• fornitura e messa in opera di attrezzature e macchinari;
• ispezione e riparazione impianti termici autonomi e di condizionamento non in manutenzione al Dipartimento SIMU
• ispezione e riparazione di elementi edili in quota;
• ripristini tinteggiature e coloriture;
• rifacimento di elementi decorativi: marcapiani, cornici, etc.;
• ripristino di sistemi antivolatile su cornicioni, sottogronde, etc.;
• ripristino e manutenzione aree sportive di pertinenza degli immobili elencati nell’Allegato 1;
• ripristino e manutenzione aree pavimentate;
• manutenzione di attrezzature ludiche;
• interventi puntuali di rimozione di pavimentazioni in vinilamianto;
• eventuali interventi di rimozione di serbatoi in amianto presenti e non ancora censiti;
• ogni altro intervento da eseguirsi d'urgenza che rientra nella categoria del presente accordo quadro.
Gli Interventi di Manutenzione Ordinaria riparativa da eseguirsi, sono stati divisi per Maestranze e sommariamente consistono in:
LAVORI DA ELETTRICISTA
- Lavori di riparazione/sostituzione di punti luce Interni ed esterni all’edificio, neon e lampade illuminazione interna ed esterna, Illuminazione di emergenza, riparazione/sostituzione interruttori, quadri e sottosquadri, differenziali magnetotermici, serraggio cavi, interventi su impianti citofonici, impianti sonori, impianti audio/video
- Altri interventi riscontrati inerenti la categoria di lavoro.
LAVORI DA IDRAULICO, TERMIDRAULICO
- Lavori di revisione di servizi igienici, impianti idrico sanitario, impianti di irrigazione esterna, con riparazione e/o sostituzione rubinetteria, cassette, wc, lavabi, orinatoi, tubazioni, sturatura di vasi, sifoni, pilette, griglie, pozzetti, fognature e tubazioni anche con ausilio di canal-jet, riparazione di perdite anche sotto traccia, piccole caldaie termiche e per la produzione di acqua calda
- Altri interventi riscontrati inerenti la categoria di lavoro.
LAVORI DA FALEGNAME/XXXXXX/XXXXXXX
- Lavori inerenti la revisione, riparazione e o sostituzione di serrande, finestre, vasistas, porte, maniglie, cerniere, maniglioni antipanico, cancelli (elettrici, manuali e motorizzati), recinzioni, strutture ludiche per bambini e ragazzi
- Lavori di Sostituzione dei vetri degli infissi (finestre, porte, sportelli ecc..) controllo della integrità, sigillatura e fissaggio, revisione/riparazione reggivetri
- Altri interventi riscontrati inerenti la categoria di lavoro.
LAVORI DA MURATORE
- Lavori edili di Intonaci, tinteggiatura e opere murarie varie;
- Lavori di impermeabilizzazioni coperture, pulizia terrazzi grondaie e spurgo bocchettoni;
- Lavori di ripristino pavimentazioni/rivestimenti in linoleum, ceramica, parquet;
- Pulizia caditoie e griglie di raccolta acque meteoriche;
- Disostruzione di pozzetti e schema di smaltimento acque reflue;
- Pulizia Lastrici solari, canali di scolo, gronde, raccolta acque meteoriche;
- Altri interventi riscontrati inerenti la categoria di lavoro. LAVORI DI RIMOZIONE/BONIFICA/SMALTIMENTO AMIANTO
- Opere ed attività preliminari agli interventi di bonifica dell’amianto (predisposizione e presentazione del piano di lavoro agli organi di controllo competenti, presa in consegna e installazione delle attrezzature specifiche, confinamento, realizzazione dell’unità di decontaminazione, collaudo statico e dinamico del cantiere, ed ogni altra attività prevista dalla normativa vigente e dal piano di lavoro)
- Lavori di rimozione dei pavimenti in vinilamianto;
- Rimozione dei cassoni in matrice cementizia ed amianto;
- Attività volte al conferimento dei rifiuti presso discarica autorizzata secondo quanto previsto dalla normativa vigente
- Attività volte alla restituibilità dei locali
- Altri interventi riscontrati inerenti la categoria di lavoro.
Per l’esecuzione dei lavori di questo tipo, che verranno eseguiti anche in parallelo su più immobili nell'arco della giornata, dovranno essere predisposte squadre tipo composte da minimo un operaio specializzato nei settori lavorativi sopra indicati e un operaio comune, provvisti di idonei mezzi di trasporto per l’esecuzione degli interventi ordinati, e dovranno essere presenti sul territorio secondo il programma predisposto dalla D.L. in relazione alle segnalazioni, con disponibilità nei giorni feriali per una durata minima di 8 ore giornaliere.
Tali squadre dovranno intervenire in base agli ordini di lavoro che saranno impartiti dalla D.L., nei quali sarà indicato oltre alle lavorazioni da eseguirsi, la tempistica e la priorità.
Per l’esecuzione dei lavori di mano d’opera elettricisti è richiesta, in via esclusiva e per tutta la durata dell’appalto,
la seguente minima squadra tipo:
- n.1 operaio specializzato;
- n.1 operaio comune;
Per l’esecuzione dei lavori di mano d’opera edilizia è richiesta, in via esclusiva e per tutta la durata dell’appalto, la
seguente minima squadra tipo:
- n.2 operaio specializzato;
- n.2 operaio comune;
Per l’esecuzione dei lavori di mano d’opera termoidraulica è richiesta la seguente minima squadra tipo:
- n.1 operaio specializzato;
- n.1 operaio comune;
Per l’esecuzione dei lavori di mano d’opera xxxxxx, falegnami, vetrai è richiesta la seguente minima squadra tipo:
- n.2 operaio specializzato;
- n.2 operaio comune;
Inoltre sono richiesti tecnici addetti al coordinamento delle squadre tipo suddette, nei vari immobili in cui saranno operative.
Il numero delle squadre messe a disposizione deve consentire di regola l’esecuzione di lavorazioni in almeno 3
cantieri.
Ai fini di consolidare e aggiornare la conoscenza ed il controllo del patrimonio immobiliare dell’Amministrazione è prevista la rendicontazione generale informatizzata degli interventi di manutenzione, mediante la predisposizione di rapporti trimestrali predisposti su modelli approvati dall'Amministrazione Capitolina, informatizzati e organizzati attraverso un software di gestione.
Reportistica e consegna per lavori in "pronto intervento"
A conclusione del singolo intervento richiesto, l’Appaltatore deve inviare, a mezzo e-mail, tempestivamente - ossia entro la stessa giornata lavorativa - una comunicazione indirizzata al Direttore Lavori in cui si dia atto dell’esito dell’intervento stesso.
Entro un giorno lavorativo dall’ultimazione di ciascun intervento l’Appaltatore deve altresì inviare al Direttore Lavori il relativo foglio di lavoro controfirmato dal Direttore Operativo addetto all'intervento, con il riepilogo in formato elettronico delle attività eseguite. L’Appaltatore, settimanalmente (ogni mercoledì, ovvero in diversa data da concordare) dovrà consegnare al Direttore Lavori un rendiconto, in formato elettronico e cartaceo, degli interventi ultimati la settimana precedente.
Il rendiconto, suddiviso per siti, da redigersi secondo un formato preventivamente concordato con la D.L., dovrà, per ciascun intervento, dare conto delle seguenti informazioni: numero di ordinativo, dati relativi alla richiesta di intervento, data e ora di presa in carico della richiesta, ubicazione esatta dell’intervento all’interno del sito, descrizione della lavorazione e dettaglio della stessa, materiali utilizzati, durata in ore della lavorazione, nominativo del personale che ha eseguito la lavorazione, codice del prezziario di riferimento, prezzo di riferimento, importo dell’intervento, importo con applicazione della percentuale di sconto offerta in sede di gara, importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, data e ora di inizio e di fine lavori. A tale rendiconto l’Appaltatore dovrà allegare tutti i fogli di lavoro di cui al comma precedente, firmati dal personale tecnico che ha effettuato la lavorazione e vistato dal D.O: addetto all'intervento. Il suddetto rendiconto dovrà essere vistato dal Direttore Xxxxxx, a conferma dell’avvenuta esecuzione dei lavori affidati, e successivamente allegato alla contabilità emessa dalla Direzione dei Lavori.
Esecuzione degli interventi ordinari di manutenzione
A seguito della ricezione di un O.D.L. relativo ad un intervento ordinario di manutenzione, l’Appaltatore deve dare inizio ai lavori entro e non oltre 48h dalla data dell’ordine (sabato e festivi esclusi).
La Direzione Lavori potrà derogare da tale disposizione riportando esplicitamente un diverso termine all’interno dell’ordine di intervento. L’Appaltatore potrà a sua volta comunicare eventuali difficoltà oggettive e documentabili riscontrate, al fine di concordare con la Direzione Lavori un diverso termine di inizio lavori.
Una volta iniziato, l’intervento non può essere sospeso se non per eventuali difficoltà oggettive e documentate. Tali difficoltà devono essere comunicate alla Direzione Lavori al fine di concordare una sospensione parziale per parte o per la totalità dell’intervento.
L’Appaltatore è tenuto a garantire l’esecuzione degli interventi ordinario nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 07,00 alle ore 19,00 nell’ambito del normale orario di servizio e di apertura delle strutture. Non sarà riconosciuta alcuna maggiorazione per lavori che siano eseguiti in orario straordinario senza l’autorizzazione specifica del Direttore Xxxxxx.
Il termine perentorio entro il quale dovranno essere ultimati i lavori è specificato all’interno dell’ordine di lavoro. A conclusione dell’intervento di manutenzione, il relativo ordine di lavoro deve essere datato e controfirmato dal personale in servizio presso la struttura interessata, come attestazione dell’avvenuta esecuzione, e deve poi essere tempestivamente trasmesso dall’Appaltatore alla Direzione Lavori, a mezzo fax o posta elettronica o consegna a mano. La procedura di cui al presente articolo deve essere applicata anche da eventuali subappaltatori.
ART. 7. ELEZIONE DEL DOMICILIO E RAPPRESENTANTE DELL’AGGIUDICATARIO
Agli effetti del presente A.Q. e per tutta la durata dei lavori l'Aggiudicatario elegge il proprio domicilio in ROMA
presso .
Ogni cambiamento di tale domicilio nel corso dell'appalto dovrà essere significato immediatamente all'Amministrazione capitolina, con formalizzazione tramite lettera raccomandata entro tre giorni dall'avvenuto cambiamento.
L’Aggiudicatario che non conduce personalmente i lavori ha altresì l’obbligo di comunicare, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 145/2000, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o saldo, anche per l’effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente autorizzate dalla stazione appaltante.
Qualora l’Aggiudicatario non conduca direttamente i lavori deve depositare presso l’Amministrazione, a sensi dell’art. 4 del D.M. 145/2000, il mandato con rappresentanza, conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante.
La direzione di cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’Impresa o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire e comunque iscritto al rispettivo Ordine o Collegio professionale.
L’Aggiudicatario, tramite il Direttore di Cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di Cantiere e del personale dell’Aggiudicatario per disciplina, incapacità o grave negligenza.
L’Aggiudicatario è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendenti dal contratto di appalto sono eseguite dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile del Procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell’Aggiudicatario o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori o presso il domicilio eletto ai sensi del primo comma del presente articolo.
ART. 8. PROVVISTA E PROVENIENZA DEI MATERIALI, ACCETTAZIONE, QUALITÀ ED IMPIEGO
I materiali devono corrispondere alle prescrizioni dell’A.Q. secondo le indicazioni tecniche riportate nel relativo Capitolato Speciale ed essere della migliore qualità; dovranno inoltre rispondere a tutte le prescrizioni di accettazione a norma delle leggi e direttive in vigore all'atto dell'esecuzione dei lavori.
Ai sensi dell’art. 16 del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 l'esecutore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione delle lavorazioni di ciascun Contratto Applicativo conseguente all’A.Q., purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche migliorative di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.
Nel prezzo dei materiali sono compresi, per ciascun Contratto Applicativo conseguente all’A.Q., tutti gli oneri derivanti all'Aggiudicatario dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.
A richiesta di ROMA CAPITALE l'Aggiudicatario deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, ove siano state poste a suo carico, e di ave r pagato le indennità per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati.
Quando, per alcuni materiali, le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale prevedono il luogo di provenienza dei materiali, il Direttore dei Lavori può prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza.
Quando i luoghi di provenienza dei materiali sono indicati nelle prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale, l'Aggiudicatario non può cambiarli senza l'autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori con in calce l'espressa approvazione del Responsabile del Procedimento.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore dei Lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dal Capitolato Speciale; in questo ultimo caso l'Aggiudicatario deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
Xxx l'Aggiudicatario non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, la Stazione Appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'Aggiudicatario, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
L'Aggiudicatario che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal Capitolato Speciale, sono disposti dalla Direzione dei Lavori o dall'organo di collaudo, a carico dell’Aggiudicatario. Per le stesse prove la Direzione dei Lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.
ART. 9. RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DELL’ESECUTORE PER I DIFETTI DI COSTRUZIONE
Ai sensi degli art. 18 e 19 del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 l'Aggiudicatario, in relazione a ciascun eventuale Contratto Applicativo conseguente all’A.Q., deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore dei Lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.
Qualora il Direttore dei Lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'Aggiudicatario. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'Aggiudicatario, in caso contrario l'Aggiudicatario ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.
I controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione Appaltante nel corso dei singoli eventuali Contratti Applicativi non escludono la responsabilità dell'Aggiudicatario per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Aggiudicatario stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati.
Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Aggiudicatario, né alcuna preclusione in capo a ROMA CAPITALE.
ART. 10. GARANZIA PROVVISORIA
All’atto della presentazione della documentazione di gara il concorrente dovrà produrre, secondo le indicazioni riportate negli atti di gara ed ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs.n. 50/2016 un deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell’importo presunto complessivo dell’Accordo Quadro.
ART. 11. CAUZIONE DEFINITIVA
L’Aggiudicatario, al momento della sottoscrizione del contratto di Accordo Quadro è obbligato a costituire e produrre il deposito cauzionale definitivo. Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 l’importo della garanzia è fissato nella misura del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni pun to di ribasso superiore al 20%.
La garanzia fideiussoria che, a scelta dell'Aggiudicatario, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - ai sensi dell’art. 103, comma quarto del D. Lgs. n. 50/2016, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile medesimo, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La sottoscrizione del garante dovrà, altresì, essere autenticata da Xxxxxx, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo.
La garanzia definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto di A.Q.,
compreso l’obbligo di stipulare i successivi eventuali Contratti Applicativi che l’Amministrazione si determinerà
eventualmente a contrarre e la regolare esecuzione dei singoli Contratti Applicativi affidati.
Garantisce, inoltre, il rimborso delle somme pagate in più all'Aggiudicatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, in sede di emissione di certificato di collaudo, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno.
L’Amministrazione ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l’eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto in danno dell'Aggiudicatario e per il pagamento di quanto dovuto dall'Aggiudicatario stesso per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
Ai sensi dell’art. 103 comma primo del Dlgs n.50/2016, è fatto obbligo all'Aggiudicatario procedere alla reintegrazione della cauzione definitiva ogni qualvolta questa sia venuta meno in tutto o in parte.
In caso di inottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Aggiudicatario.
A norma dell’art. 103 comma quinto del D.Lgs. n. 50/2016, la cauzione definitiva è progressivamente svincolata in misura dell’avanzamento dell’esecuzione dell’intero A.Q., nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzi detti, è automatico, senza necessità di benestare del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell'Aggiudicatario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato, alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione dell’intero A.Q.
Attesa la possibilità che nel corso della durata del presente A.Q. non siano affidati integralmente i lavori per l’intero importo complessivo presunto, l’eventuale ammontare residuo del deposito cauzionale definitivo superiore al 20% sarà comunque svincolato alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione ovvero entro 30 (trenta) giorni dalla mancata consegna dei lavori del successivo Contratto Applicativo rispetto al termine indicativo previsto nel presente A.Q. e salvo diversa formale preventiva comunicazione della Stazione Appaltante afferente un differimento del termine di affidamento medesimo.
Qualora a seguito del presente A.Q. non venga affidato alcun Contratto Applicativo il deposito cauzionale
definitivo sarà svincolato alla scadenza del termine finale presunto dell’A.Q.
In tal ultimo caso, a titolo di risarcimento forfettario, all'Aggiudicatario del presente A.Q. sarà rimborsato il solo costo sostenuto e comprovato per il mantenimento in corso di validità del deposito cauzionale medesimo.
Si precisa che, a norma dell’art.103 comma quinto ultimo periodo del Dlgs n.50/2016, il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata.
La mancata costituzione della presente garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica il presente A.Q. e i conseguenti eventuali Contratti Applicativi al concorrente che segue nella graduatoria.
ART. 12. POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI IN ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
A norma dell’art. 103 comma settimo del D.lgs n.50/2016, l'Aggiudicatario è obbligato a stipulare, per ciascun Contratto Applicativo conseguente al presente A.Q. le seguenti polizze assicurative in conformità agli “schemi tipo” di cui al Decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123, ed in particolare:
• una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori per un importo pari a quello che sarà comunicato, con apposito ordinativo dalla Stazione Appaltante in relazione al singolo Contratto Applicativo da affidare;
• una polizza assicurativa, per ciascun Contratto Applicativo, per responsabilità civile verso terzi che tenga indenne l’Amministrazione da ogni responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori con un massimale non inferiore ad euro 1.000.000,00.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori di ciascun Contratto Applicativo e cessa alla data di emissione della certificazione di ultimazione dei lavori di ciascun Contratto Applicativo attestante i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Aggiudicatario, incluso il verbale di constatazione sullo stato dei lavori.
L'Aggiudicatario trasmette alla Stazione Appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da
parte dell'Aggiudicatario non comporta l’inefficacia della garanzia.
Il mancato rispetto delle prescrizioni sopra indicate e di quelle ulteriori contenute negli atti di gara comporta
l’inaccettabilità delle polizze presentate senza che l’Aggiudicatario possa sollevare obiezione alcuna per tale fatto.
In particolare nel caso in cui le prescrizioni sopra indicate non vengano rispettate non si procederà alla consegna dei lavori né alla stipula del singolo Contratto Applicativo conseguente al presente A.Q.
L'Aggiudicatario è diffidato ad adempiere entro un termine massimo di 30 giorni, decorso inutilmente il quale
l’Amministrazione procede ad incamerare la cauzione definitiva presentata in sede di sottoscrizione del presente
A.Q. a titolo di risarcimento del danno per mancata stipula del Contratto Applicativo per volontà dell’Aggiudicatario.
ART. 13. CRONOPROGRAMMA DEL PRESENTE ACCORDO QUADRO E PROGRAMMA OPERATIVO DEL SINGOLO CONTRATTO APPLICATIVO
La Stazione Appaltante, a corredo della progettazione esecutiva posta a base di gara, ha proceduto a redigere un Cronoprogramma Indicativo relativo alle lavorazioni afferenti la Manutenzione Ordinaria Programmabile dell’intero A.Q. Resta inteso che la peculiare natura degli interventi oggetto dell’Accordo Quadro non può consentire una effettiva programmabilità degli stessi e che, dunque, il cronoprogramma deve, necessariamente, avere carattere indicativo e che tale circostanza non potrà costituire causa di eventuali contestazioni e/o richieste risarcitorie di qualsivoglia natura.
In particolare il cronoprogramma prevede lavorazioni da effettuarsi contemporaneamente su più sedi di cantiere (almeno 3 in base ai contratti applicativi che saranno sottoscritti nel corso dell’Accordo Quadro).
Su richiesta della Direzione Lavori, prima dell’inizio dell’affidamento di ciascun Contratto Applicativo, potrà essere richiesto un Programma Operativo che, in relazione alle singole lavorazioni affidate, specifichi ove possibile ed individui il programma delle lavorazioni.
La Direzione dei Lavori d’intesa con il Responsabile del Procedimento comunicherà all'Aggiudicatario l'esito dell'esame della proposta di Programma Operativo; qualora questo non abbia conseguito l'approvazione, l'Aggiudicatario predisporrà una nuova proposta, oppure adeguerà quella già presentata, secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei Lavori previa intesa con il Responsabile del Procedimento.
La proposta approvata dalla Direzione dei Lavori sarà impegnativa per l'Aggiudicatario, che rispetterà i termini di avanzamento periodico stabilito nel programma operativo come concordato ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche al Programma Operativo in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili, che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori.
ART. 14. ADEMPIMENTI EX D.LGS. 81/2008 E S.M.I.
L’appalto deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente igiene e sicurezza.
L’Aggiudicatario è obbligato altresì ad effettuare le disposizioni del vigente regolamento di igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
L’Aggiudicatario predispone per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni appositi piani
per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle strutture realizzate.
L’Aggiudicatario è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti prescritti agli articoli 95,96 e 97 e all’allegato XIII del medesimo decreto.
La Stazione Appaltante ha predisposto, a corredo della progettazione esecutiva a base di gara, un Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) di carattere generale “quadro” per tutte le lavorazioni afferenti la Manutenzione Ordinaria preventivabile/programmabile.
Qualora in fase di redazione del progetto esecutivo per l’affidamento del singolo “ Contratto Applicativo” si preveda la presenza di più imprese si procederà alla designazione del Coordinatore della Sicurezza e alla predisposizione di un PSC, piuttosto che di un DUVRI.
Qualora ai sensi dell’art. 90 comma 5 del D.Lgs. 81/2008, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, sia necessario procedere all’affidamento congiunto dell'esecuzione dei lavori o di parte di essi a una o più imprese diverse dall’affidataria, ai sensi dell’art. 148 comma 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016, si procederà alla designazione del relativo Coordinatore della Sicurezza.
Sono stati comunque individuati gli allestimenti della sicurezza ed i relativi costi.
L’impresa esecutrice, prima dell'inizio dei lavori conseguenti all’affidamento dei singoli eventuali Contratti Applicativi in funzione dell’accordo quadro, provvederà alla redazione del Piano Operativo per la Sicurezza.
Inoltre per ogni ordinativo di lavori verrà redatto dall’impresa, ove ricorrano le condizioni, il necessario
Piano Sostitutivo della Sicurezza.
L’Aggiudicatario prima della consegna dei lavori dei singoli Contratti Applicativi, redige e consegna alla Stazione Appaltante:
• la documentazione per la verifica tecnico professionale di cui all’allegato XVII al D. Lgs. n° 81/2008
e s.m.i.;
• un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del/i singolo/i cantiere/i e nell'esecuzione dei lavori per ciascun Contratto Applicativo, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento generale quadro, ovvero del piano di sicurezza e coordinamento generale quadro come integrato in relazione al singolo Contratto Applicativo.
• per ogni ordinativo di lavori verrà redatto dall’impresa, ove ricorrano le condizioni, il necessario
Piano Sostitutivo della Sicurezza
In singoli piani operativi di sicurezza afferenti i singoli Contratti Applicativi, nonché gli eventuali Piani Sostitutivi della Sicurezza, formano parte integrante del contratto di accordo quadro/singoli Contratti Applicativi anche se materialmente non allegati.
È altresì previsto che l’Aggiudicatario ed i suoi eventuali subappaltatori/cottimisti possano presentare, in corso d’opera, al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento nei seguenti casi:
• per adeguare i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire alla sicurezza del cantiere sulla base delle proprie tecnologie ed organizzazione imprenditoriale;
• per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
L’Amministrazione acquisite le osservazioni/proposte di modifiche dell’Appaltatore, ravvisatone la validità, ha facoltà di adeguare il PSC.
Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso.
È compito e onere dell’Impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative che la concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui essa ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.
In particolare l’Impresa dovrà, nell’ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., consegnare
al D.L. e al Coordinatore per l’esecuzione copia di:
a. proprio Documento di Valutazione Xxxxxx, redatto ai sensi X.Xxx. n. 81/2008 e s.m.i.;
b. comunicazione del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione alla ASL e Ispettorato del Lavoro, ai sensi del citato decreto;
c. copia della designazione degli addetti alla gestione dell’emergenza.
All’atto dell’inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l’Impresa dovrà dichiarare esplicitamente di aver preso visione del regime di sicurezza del lavoro ai sensi del D.Lgs n.81/2008 e s.m.i- in cui si colloca l’appalto.
Piano operativo di sicurezza
L’Aggiudicatario ha l’obbligo di trasmettere all’ente appaltante il piano operativo di sicurezza nel rispett o delle vigenti disposizioni, prima della consegna dei lavori di ciascun Contratto Applicativo; se questo obbligo non viene rispettato l’Amministrazione non procede alla consegna dei lavori e diffida l’Appaltatore ad ottemperare entro un termine massimo di trenta giorni, trascorso inutilmente il quale si procede alla risoluzione del contratto secondo le disposizioni vigenti.
L’Aggiudicatario ha l’obbligo, nei casi di consegna ad urgenza dei lavori prima della stipula del relativo contratto, di presentare il piano operativo di sicurezza non oltre trenta giorni dalla consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato l’ente appaltante diffida l’Aggiudicatario a ottemperare entro un termine massimo di trenta giorni, trascorso inutilmente il quale non si procede alla stipula del contratto e si affidano i lavori all’Impresa che segue in graduatoria.
L’Aggiudicatario ha l’obbligo di indicare, all’atto della consegna del piano operativo di sicurezza, il direttore
tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano.
L’Impresa è obbligata ad inserire nel “piano operativo di sicurezza”:
a. il numero di operai o altri dipendenti di cui si prevede l’impiego nelle varie fasi di lavoro e le conseguenti attrezzature fisse e/o mobili di cui sarà dotato il Cantiere (spogliatoi, servizi igienici, eventuali attrezzature di pronto soccorso, ecc.);
b. le previsioni di disinfestazione periodica, ove necessario;
c. le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che l’Impresa intende mettere a disposizione dei propri
dipendenti quali: caschi di protezione, cuffie, guanti, tute, stivali, maschere, occhiali, ecc., che
dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative alle varie lavorazioni;
d. le fonti di energia che l’Impresa intende impiegare nel corso dei lavori, sia per l’illumin azione che per la forza motrice dei macchinari, tali attrezzature dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative ai luoghi ove si svolgono i lavori ed alle condizioni presumibili nelle quali i lavori stessi dovranno svolgersi;
e. i mezzi, i macchinari e le attrezzature che l’Aggiudicatario ritiene di impiegare in cantiere, specificando, ove prescritto, gli estremi dei relativi numeri di matricola, i certificati di collaudo o revisioni periodiche previste dalle normative, le modalità di messa a terra previste e quanto altro occorra per la loro identificazione ed a garantirne la perfetta efficienza e possibilità di impiego in conformità alla normativa vigente; i certificati di collaudo o di revisione che dovranno essere tenuti a disposizione in cantiere.
f. dichiarazione di mettere a disposizione le attrezzature e le apparecchiature necessarie a verificare la rispondenza alle norme delle messe a terra realizzate, la presenza di gas in fogne o cunicoli, ecc.;
g. le opere provvisionali necessarie per l’esecuzione di lavori quali: casserature, sbadacciature, ponteggi, ecc., corredate di relazione descrittiva ed ove occorra di opuscoli illustrativi, elaborati grafici, verifiche di controllo, firmati da progettista all’uopo abilitato per Xxxxx;
h. particolari accorgimenti ed attrezzature che l’Impresa intende impiegare per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro in caso di lavorazioni particolari da eseguire in galleria, in condotti fognanti, in zone, ambienti, condotti che siano da ritenere, sia pure in situazioni particolari, comunque sommergibili, in prossimità di impianti ferroviari, elettrodotti aerei, sotterranei o in galleria, di acquedotti, di tubazioni di gas o in situazioni comunque particolari;
i. quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro in relazione alla natura dei
lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi.
Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell’appalto, nonché ogni qualvolta l’Impresa intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.
Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall’Aggiudicatario, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano;
L’Aggiudicatario dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene, del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l’esecuzione.
L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili fra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’Impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
Il piano di sicurezza e di coordinamento costituisce parte integrante del contratto di appalto. Le gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Aggiudicatario, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
ART. 15. OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ FINANZIARIA
L’Aggiudicatario, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche
L’Aggiudicatario deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole:
“Art. (...) Obblighi del subAppaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
L’Impresa (...) in qualità di subAppaltatore/subcontraente dell’Impresa (...) titolare del contratto sottoscritto con ROMA CAPITALE, identificato con il CIG. n. (...) e CUP n. (...) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i.
L’Impresa (…) in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’Impresa (...) si impegna a dare immediata comunicazione a ROMA CAPITALE della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
L’Impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’Impresa (…) si impegna ad inviare copia del
presente contratto a ROMA CAPITALE”
L’Impresa si impegna a dare immediata comunicazione a ROMA CAPITALE e alla prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subAppaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
L’Amministrazione verifica i contratti sottoscritti fra l’affidatario dei lavori e i subappaltatori e/o subcontraenti in ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle disposizioni dell’art. 3 comma nono della L. 136/2010, e,ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità dell’A.Q..
L’A.Q. è risolto di diritto ex art. 1456 c.c. in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società POSTE ITALIANE s.p.a. attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso o in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto.
A tal fine, il contraente comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso POSTE ITALIANE s.p.a. dedicati anche se non via esclusiva, a commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il contraente deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente a commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto a commesse pubbliche.
Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il codice unico progetto (CUP).
Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.
ART. 16. CONTROLLO DEL PERSONALE DI CANTIERE
L'Aggiudicatario è tenuto ad esporre liste settimanali e ad esibire i documenti del proprio personale e di quello di eventuali subappaltatori/cottimisti.
Tali elenchi, sottoscritti dal Direttore di Cantiere, dovranno specificare per ciascun dipendente:
a) generalità complete;
b) qualifica professionale;
c) estremi iscrizione al libro unico del lavoro di cui all’art. 39 della legge 9 agosto 2008,n.133 dell'Impresa appaltatrice o della Ditta subappaltatrice.
d) nel caso di più cantieri, la località di attività.
Gli elenchi suddetti dovranno essere sempre in possesso del responsabile del cantiere ed essere esibiti, a richiesta della D.L.
Il personale impiegato nel cantiere, sia dell’Impresa che subAppaltatore/cottimista, è tenuto a provare la propria identità.
L'Aggiudicatario è responsabile del rispetto degli obblighi di cui sopra da parte dei subappaltatori/cottimisti.
Se, a seguito di controllo, risulti che uno o più addetti ai lavori non siano compresi negli elenchi di cui sopra, la D.L. identificherà gli stessi ed informerà il Responsabile del Procedimento per l’applicazione, all’Aggiudicatario, della penale appositamente prevista, fatti salvi i provvedimenti previsti dalla legislazione in materia.
ART. 17. DISCIPLINA E BUON ORDINE DEI CANTIERI
Ai sensi del vigente art. 6. del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 l'Aggiudicatario, per ciascun Contratto Applicativo, è responsabile della disciplina e del buon ordine nel/i cantiere/i e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
L'Aggiudicatario, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.
La direzione del cantiere è assunta dal Direttore Tecnico dell'Aggiudicatario o da altro tecnico formalmente incaricato dall'Aggiudicatario medesimo ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato.
In caso di Contratto Applicativo affidato ad Aggiudicatario raggruppato in raggruppamento temporaneo di imprese o G.E.I.E. o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal Direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
Il Direttore dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Aggiudicatario, di esigere il cambiamento
del Direttore di Cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.
L'Aggiudicatario è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'Amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.
Per spese generali comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'Aggiudicatario per ciascun Contratto Applicativo, si intendono, pertanto, tra l’altro, ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. n. 207/2010:
- la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell’esecutore;
- la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
- le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per l’utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;
- le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del Responsabile del Procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo ;
- le spese per le vie di accesso al cantiere, l’istallazione e l’esercizio delle attrezzature e dei mezzi d’opera
di cantiere;
- le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
- le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione;
- le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- gli oneri generali e particolari previsti dallo Schema di Accordo Quadro e dal relativo Capitolato Speciale.
ART. 18. CONSEGNA DEI LAVORI
Non appena perfezionata la stipula di ogni singolo Contratto Applicativo conseguente al presente A.Q., il Responsabile del Procedimento autorizza il Direttore dei Lavori alla consegna dei lavori.
La consegna dei lavori interessa di regola almeno 3 sedi di cantiere.
Il Direttore dei Lavori comunica all’esecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori afferenti ciascun Contratto Applicativo, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell’Aggiudicatario gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della Stazione Appaltante.
La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l’Aggiudicatario, dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dei lavori.
Qualora l’Aggiudicatario non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei Lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal Direttore dei Lavori, ROMA CAPITALE ha facoltà di risolvere l’A.Q. e di incamerare la cauzione definitiva.
ART. 19. SOSPENSIONI DEI LAVORI E PROROGA DEL TERMINE
Ai sensi dell’art. 107 del d.lgs 50/2016, qualora circostanze speciali impediscano, per ciascun Contratto Applicativo, in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il Direttore dei Lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l’imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.
Il Responsabile del Procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dall’ articolo citato.
Il Direttore dei Lavori, con l'intervento dell'Aggiudicatario o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori. Il verbale è inoltrato al Responsabile del Procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele da adottare affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
Nel corso della sospensione, il Direttore dei Lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d’opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d’opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori. I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del Direttore dei Lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'Aggiudicatario ed inviati al Responsabile del Procedimento nei modi e nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il Direttore dei Lavori indica il nuovo termine contrattuale riferito al Contratto
Applicativo.
Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'Aggiudicatario è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.
Le contestazioni dell'Aggiudicatario in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori.
Ai sensi dell’art. 107 comma 5 del d.lgs 50/2016, l'Aggiudicatario che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori di ciascun Contratto Applicativo nel termine fissato, può richiederne la proroga.
La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale per ogni singolo Contratto Applicativo. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'Aggiudicatario per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della Stazione Appaltante.
La risposta in merito all'istanza di xxxxxxx è resa dal Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.
L'Aggiudicatario deve ultimare i lavori nel termine stabilito dal Contratto Applicativo, decorrente dalla data del verbale di consegna dei lavori.
L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'Aggiudicatario per iscritto al Direttore dei Lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
L'Aggiudicatario non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 ai fini dell'applicazione delle penali, il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Aggiudicatario rispetto al programma operativo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori.
ART. 20. CONDOTTA DEI LAVORI
Norme generali condotta dei lavori
Nella esecuzione delle opere l'Aggiudicatario dovrà attenersi a quanto previsto nei documenti di contratto e seguire scrupolosamente le istruzioni della Direzione dei Lavori.
L'Aggiudicatario ha la responsabilità circa l'esatto adempimento degli ordini impartiti e dalla perfetta esecuzione delle opere, della scrupolosa osservanza delle buone regole dell'arte e dell'ottima qualità di ogni materiale impiegato, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento dell'esecuzione.
La stazione appaltante si riserva ogni più ampia facoltà di indagini e di sanzioni in qualsiasi momento, anche posteriore alla esecuzione delle opere.
I lavori da effettuarsi su aree demaniali o in prossimità delle stesse o di manufatti pubblici o privati, o di stabilimenti in esercizio o di aree di pertinenza delle XX.XX. o di altri, dovranno essere eseguiti dall'Aggiudicatario rispettando le norme/regolamenti dei proprietari interessati. I lavori dovranno essere condotti in modo da non arrecare disturbo o intralcio al funzionamento degli impianti stessi.
Qualora la D.L. ed il Responsabile del Procedimento lo ritengano necessario, l'Aggiudicatario dovrà, nel caso se ne manifesti la necessità ed a sua cura e spese, far redigere, da tecnico abilitato: i disegni costruttivi, i calcoli di stabilità relativi a tutte le opere provvisionali e/o strutturali, di tracciamento stradale, la relazione geotecnica; tutti gli elaborati dovranno esser conformi alle vigenti disposizioni di legge.
Gli elaborati di cui sopra saranno esaminati dalla D.L. che darà l'eventuale benestare entro 10 ( dieci) giorni; qualora detti elaborati non riportino l'approvazione della D.L. l'Aggiudicatario dovrà far predisporre le opportune modifiche, secondo le direttive ricevute. La mancata approvazione degli elaborati presentati dall'Aggiudicatario, qualora comunicata dalla D.L. entro la predetta data, non darà diritto allo stesso di reclamare o pretendere alcuna proroga.
Gli elaborati approvati sono impegnativi per l'Aggiudicatario che dovrà rispettare le modalità ed i termini, mentre la D.L. ha facoltà di apportare, anche in corso d'opera, modifiche non di rilievo agli elaborati, senza che per tali ragioni l'Aggiudicatario possa sollevare eccezioni o richiedere indennizzi.
L'Aggiudicatario rimane l'unico responsabile oltre che della esecuzione delle opere, anche dei disegni costruttivi, dei calcoli di stabilità relativi a tutte le opere provvisionali e/o strutturali, del tracciamento stradale, della relazione geotecnica nonostante l'esame, i suggerimenti e l'accettazione della Direzione Lavori.
Personale impiegato provviste - mezzi d'opera
La sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori è implicita dichiarazione dell’Aggiudicatario di aver immediatamente pronti -e sempre disponibili per il prosieguo dell’appalto- gli operai, i materiali e mezzi d'opera occorrenti per il buon andamento dei lavori e la puntuale esecuzione di ogni obbligo di contratto -compresa l'esecuzione di lavori speciali che eventualmente si rendessero necessari.
L'Aggiudicatario dovrà provvedere alla condotta dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacità ed adeguato anche numericamente alle necessità.
Il tecnico nominato dall'Aggiudicatario quale Direttore di Cantiere dovrà assolvere a tutti gli adempimenti previsti dai regolamenti in vigore per la realizzazione delle opere, anche di quelle strutturali qualora se ne verificasse la necessità di esecuzione, sollevando al riguardo interamente la D.L. da qualsiasi responsabilità.
L'Aggiudicatario risponderà direttamente del Direttore del Cantiere e di quello delegato al ritiro degli ordini e di tutto il personale addetto al cantiere medesimo.
Tutto il personale dovrà essere di gradimento della D.L. che, per motivate ragioni, può richiedere l'allontanamento dal cantiere di qualunque addetto ai lavori.
La eventuale custodia dei cantieri, richiesta o meno dalla Direzione dei Lavori, dovrà essere affidata a personale che risponda ai requisiti di cui all'art. 22 della legge 646/82.
Ordini, comunicazioni, istruzioni
Gli ordini, le comunicazioni, le istruzioni saranno dati all'Aggiudicatario, per iscritto.
L’Aggiudicatario è obbligato a comunicare alla D.L., con lettera raccomandata, entro 10 (dieci) dalla consegna dei lavori il nominativo/i del/i proprio/i dipendente/i delegato/i al ritiro giornaliero -presso la Direzione dei Lavori ed in cantiere- degli ordini, comunicazioni ed istruzioni relativi ai lavori da eseguire, rilasciandone ricevuta.
Analogamente l’Impresa è obbligata a comunicare, con lettera raccomandata entro 10gg, ogni variazione del
recapito, dei numeri telefonici o del/i nominativo/i del/i proprio/i incaricato/i.
I lavori si svolgeranno di norma nelle ore diurne, ma, quando la Direzione Lavori lo reputi necessario per garantire la tempestività della ultimazione delle opere o di loro parti, e/o per sopravvenute esigenze di traffico, e/o di interesse pubblico, dovranno -senza che ciò costituisca pretesa di compensi e/o indennizzi oltre quelli dovuti - proseguire anche durante le ore notturne (nel pieno rispetto delle normative in materia e di quanto disposto nel presente A.Q.) e festive, senza compenso alcuno.
Sono considerate trasgressioni agli obblighi contrattuali, passibili della penalità di cui all'omonimo articolo,
rimanendo salvo ed impregiudicato ogni diritto ed azione dell’Amministrazione verso l'Impresa inadempiente:
• il rifiuto a ricevere ordinativi e/o a sottoscriverli per ricevuta;
• la mancata esecuzione degli ordini;
• ogni ritardo e/o inadempienza e/o difformità circa i luoghi, modi e tempi d’intervento indicati negli
ordinativi.
Circa il ritardato inizio dei lavori si precisa che, trascorsi cinque giorni dalla data indicata nell'ordinativo senza che l'Impresa dato effettivo inizio ai medesimi, l'Amministrazione ha facoltà, senza obblighi di ulteriori atti, di annullare l’ordinativo e di affidare i lavori stessi ad altra Ditta. La spesa sostenuta per le opere eseguite d'Ufficio dovrà essere interamente rimborsata dall'Aggiudicatario all'Amministrazione, tramite addebito a partire dal primo stato di avanzamento immediatamente successivo all'esecuzione dei lavori d'Ufficio.
L'Impresa rimane unica responsabile per eventuali incidenti o danni dipendenti dal ritardo/rifiuto del ritiro degli ordinativi, dalla mancata esecuzione dei lavori e/o dal ritardo nella loro esecuzione.
Disposizioni generali di cantiere
I lavori saranno di norma eseguiti in soggezione di traffico, anche con fasi operative successive, per le quali occorrerà approntare ripetute deviazioni provvisorie e segnaletica di cantiere.
Sono a totale carico dell’Impresa gli oneri per:
a) la recinzione, segnaletica e segnalazione -sia di giorno che di notte- degli sbarramenti, del cantiere, delle deviazioni di traffico;
b) garantire l’accessibilità agli edifici dei mezzi di soccorso, pedoni e veicoli;
c) il mantenimento in ogni tempo delle condizioni di sicurezza, sia per la pubblica incolumità che per il traffico, di tutti i cantieri in consegna;
d) l’allontanamento di ogni risulta;
e) lo svolgersi, contemporaneamente nello stesso cantiere, dei lavori affidati ad altre Ditte, anche alle dipendenze di altri Uffici di Roma Capitale.
Lavori in prossimità di alberature
Nel corso dei lavori dovrà limitarsi al massimo la compromissione delle alberature.
È assolutamente vietato manomettere gli spazi in terra intorno alle essenze arboree, anche con scarichi di sostanze nocive (oli, nafte, risulte di conglomerati bituminosi etc.).
Tali sostanze andranno smaltite con i modi prescritti per legge, presso le relative discariche.
Va di norma evitata l'esecuzione di lavori a distanze inferiori di m 2.50 dalle alberature; nei casi in cui non fosse possibile per motivi di traffico o per l'esistenza di canalizzazioni, si dovrà procedere mediante tecniche particolari di scavo (non escluso lo scavo a mano eventualmente parziale) previa autorizzazione scritta della Direzione Lavori; i criteri da seguire andranno definiti, di volta in volta, d'intesa con il Dipartimento Tutela Ambiente e del Verde.
Dovrà essere evitato, fin dove possibile, di includere le alberature nelle aree di cantiere. In caso di assoluta necessità i criteri e le misure di salvaguardia da adottare per il verde dovranno essere concordate con il Dipartimento Tutela Ambiente e del Verde.
Per constatate inadempienze rispetto a quanto sopra prescritto si provvederà all'applicazione delle penali previste nel presente contratto, nonché alla detrazione del danno subito dall'Amministrazione.
La detrazione avverrà, previo verbale di constatazione del danno stesso e sua valutazione dell'entità effettuata d’intesa col Dipartimento Tutela Ambiente e del Verde., direttamente nel primo mandato di pagamento successivo all’accertamento del danneggiamento.
In alternativa e previo benestare del Dipartimento Tutela Ambiente e del Verde, ferma restando l'applicazione della penale di cui sopra, potrà essere consentita la sostituzione, a cura e spese dell'Aggiudicatario, delle alberature danneggiate con altre idonee, eventualmente in numero maggiore, del cui attecchimento e manutenzione l'Aggiudicatario resterà responsabile fino al collaudo definitivo del presente appalto.
Emissioni sonore
L'uso dei macchinari ed attrezzature di cantiere è disciplinato, per quanto attiene alle emissioni sonore, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1^ marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", e s.m.i e dall'ordinanza Sindacale n. 151 del 21 gennaio 1988 e s.m.i.
I motocompressori ed i gruppi elettrogeni debbono essere opportunamente schermati, in modo che il livello di rumore ambientale non superi di 5 DBA (con sorgenti in funzione) il livello del rumore residuo misurato senza le sorgenti in funzione, dalle ore 7.00 alle ore 22.00.
Dalle ore 22.00 alle ore 7.00 (notturne) il funzionamento dei predetti macchinari è vietato.
I martelli pneumatici e le apparecchiature consimili debbono essere di tipo "silenziato" ed il loro funzionamento deve essere limitato dalle ore 7.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
In caso di violazione si procederà alla denuncia alla Autorità Giudiziaria (Art. 650 C.P.).
Qualora si renda necessaria l’effettuazione di lavori in orario notturno l’Amministrazione provvederà alla loro autorizzazione in deroga ai limiti acustici ai sensi della L. 447/1995 e L.R. n. 18/2001 presso il competente Ufficio capitolino.
ART. 21. ULTIMAZIONE DEI LAVORI – CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI DEL SINGOLO CONTRATTO APPLICATIVO E CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI DELL’ACCORDO QUADRO
I termini di ultimazione dell’esecuzione dei lavori saranno stabiliti in ciascun Contratto Applicativo conseguente al presente A.Q.
L’Impresa non può vantare alcuna pretesa né avanzare richiesta di proroga del suddetto termine per le seguenti cause:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Aggiudicatario ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell’Aggiudicatario comunque previsti dallo Schema di Accordo Quadro e dal relativo Capitolato speciale;
f) le eventuali controversie tra l’Aggiudicatario e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’ Aggiudicatario né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Aggiudicatario e il proprio personale dipendente;
h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’ Aggiudicatario non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
Le suddette cause non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali, né per l’eventuale risoluzione del contratto.
Ai sensi dell’art. 217comma primo lett. U del D.lgs n.50/2016, per ciascun Contratto Applicativo si darà atto, ex art. 199 del D.P.R. n. 207/2010, dell’avvenuta esecuzione degli interventi disposti dal Direttore dei Lavori, mediante la redazione, in contraddittorio con l’Aggiudicatario, di un Certificato di Ultimazione dei Lavori attestante gli accertamenti condotti in cantiere.
L’ultimazione verrà comunicata agli Enti previdenziali ed assicurativi, evidenziando eventuali variazioni tra la
percentuale di personale effettivamente utilizzato e quella comunicata all’atto della consegna dei lavori.
All’atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori dei singoli Contratti Applicativi tutta la zona interessata dai lavori stessi dovrà risultare libera, sgomberata dalle terre, dal materiale e dagli impianti di cantiere. In caso contrario, non potrà essere redatto il certificato di ultimazione e, nei confronti dell’Aggiudicatario, si applicheranno le penali di contratto.
Entro 30 giorni dalla data di ultimazione dell’ultimo Contratto Applicativo, dovrà essere redatto in contraddittorio con l’Aggiudicatario, il Certificato di ultimazione dell’Accordo Quadro, attestante i necessari accertamenti condotti in cantiere, incluso il verbale di constatazione sullo stato di tutti i lavori commissionati in forza dell’accordo quadro.
ART. 22. OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
L'Aggiudicatario ha l'obbligo di esibire agli agenti capitolini l'ordinativo dei lavori, rimanendo esonerata dall'obbligo di licenza, dal pagamento di tasse e dal versamento di depositi per l'occupazione di suolo pubblico.
Per il deposito dei materiali, macchinari ed attrezzature varie di cantiere, l’Impresa occuperà un’area nelle adiacenze dei luoghi dove si vanno svolgendo i lavori, oggetto del presente appalto, limitata all'estensione di suolo strettamente necessario e assegnato dall'Ufficio capitolino alla durata dei lavori, nonché per l'esecuzione di qualunque opera e lavoro dipendente dall'appalto
Per la eventuale occupazione di suolo privato, l'Aggiudicatario dovrà provvedere, a sua cura e spese, a richiedere i necessari permessi e ad assolvere al pagamento delle relative indennità di occupazione, oltre che al ripristino delle aree una volta completati i lavori oggetto dell'appalto.
ART. 23. RITROVAMENTO DI OGGETTI E MATERIALI
Qualunque oggetto rinvenuto in occasione dei scavi, demolizioni od altre opere qualsiasi, inerenti il presente appalto, che a giudizio insindacabile dell'Amministrazione abbia valore artistico, storico od altro qualsiasi, sarà soggetto alle disposizioni vigenti.
Oltre all'adempimento degli obblighi derivanti dalla vigente legislazione sui Beni Culturali, l'Aggiudicatario sarà tenuto, appena avvenuto il ritrovamento, a darne immediata comunicazione alla Direzione Lavori.
Il ritrovamento di oggetti, anche se di pregio, non darà diritto a compensi o premi.
L'Amministrazione si riserva, in casi particolari, tenuto conto delle circostanze ed a suo insindacabile giudizio, di assegnare eventualmente premi agli scopritori, nelle forme e per lo importo che riterrà conveniente, senza che ciò possa costituire diritto alcuno per l'Appaltatore.
Sono di proprietà dell'Amministrazione e verranno ceduti, se del caso, all'Aggiudicatario, la pozzolana, il tufo, i mattoni, le tegolozze ed altri materiali di recupero rinvenuti negli scavi e nelle demolizioni.
ART. 24. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA
Tutti i lavori previsti nei Contratti Applicativi discendenti dall’A.Q. debbono essere accertati in contraddittorio tra la Direzione Lavori e l'Aggiudicatario e contabilizzati a misura con riferimento all’elenco prezzi posto a base di gara.
Tale elenco prezzi è costituito dai prezzi desunti dalla Tariffa dei prezzi approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n.412 del 6 agosto 2012, adottata da Roma Capitale con Deliberazione della Giunta Capitolina
n.197 dell’8 maggio 2013 e, in carenza, dall’elenco prezzi speciali allegato al progetto esecutivo.
Inoltre, per le lavorazioni che non trovano riscontro nel prezzario e nell’elenco prezzi speciali si procederà alla formazione di nuovi prezzi con le seguenti modalità:
a) desumendoli dal prezzario di cui sopra;
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.
Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla
data di formulazione dell’offerta desunti dall’elenco prezzi.
I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’esecutore, ed approvati dal
responsabile del procedimento.
A tutti i prezzi come sopra definiti, sarà applicato il ribasso percentuale offerto in sede di gara; essi sono comprensivi di tutti gli oneri, anche per quanto attiene all’adeguamento alle disposizioni dei piani di sicurezza.
La suddetta tariffa presenta i costi unitari per la produzione di opere compiute per lavori di manutenzione ordinaria e di nuova costruzione, nonché i costi unitari esterni della sicurezza che potranno essere utilizzati nell'ambito della redazione del PSC che presuppongono l'attivazione di un cantiere o del DUVRI che presuppongono interferenze con le attività svolte nell'immobile.
In merito alla determinazione dei “prezzi” unitari delle lavorazioni/opere compiute, il criterio che accomuna ogni singola voce di prezzo è quello previsto dalla vigente normativa per l’elaborazione delle singole “analisi prezzi” assumendo per la loro composizione:
• i tempi di esecuzione dei lavori prevalentemente dalle informazioni di pubblicazioni ufficiali ed eventualmente rielaborate dalle informazioni di tecnici esperti o aziende specializzate là dove le informazioni ufficiali risultassero insufficienti;
• I costi della manodopera, dei principali noli e materiali sono stati rilevati dal bollettino del ministero delle infrastrutture e dei trasporti - provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna
- revisione prezzi Regione Lazio - rilevamenti bimestrali Maggio / Giugno 2016.
Non si applicano gli incrementi del 30% indicati alla pagina III delle avvertenze generali alla citata Tariffa 2012.
Sui soli lavori notturni o festivi si applicherà un incremento nella misura del 19%, non cumulabile.
Le modalità di misurazione dei lavori eseguiti sono quelle contenute nelle “AVVERTENZE E NORME PER LA MISURAZIONE” di cui alla Tariffa adottata da ROMA CAPITALE con la citata Deliberazione della Giunta Capitolina n. 197/2013.
Le spese di misurazione per detti lavori sono a carico dell'Aggiudicatario che, a richiesta del Direttore dei Lavori, deve fornire gli strumenti o i mezzi di misura e la mano d'opera necessari.
Per eventuali voci di prezzo mancanti nella suddetta tariffa si procederà a norma dell’art. 32, comma 2 del
D.P.R. n. 207/2010.
Resta inteso che per la peculiare natura degli interventi oggetto dell’Accordo Quadro, il Computo Metrico posto a base di gara, comprende voci che possono essere modificate, nella f ase esecutiva dell’’appalto, per tipologia e per la quantità. Pertanto tale computo assume carattere di larga massima e che eventuali scostamenti e/o variazioni non potranno costituire motivo di eventuali contestazioni e/o richieste risarcitorie di qualsiv oglia natura.
ART. 25. SUBAPPALTO
Il subappalto è consentito, con riferimento a ciascun eventuale Contratto Applicativo conseguente al presente A.Q., nei limiti del 30% ed alle condizioni stabilite dalla normativa che regola la materia.
È fatto obbligo all’Aggiudicatario di trasmettere alla Stazione Appaltante entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il predetto termine, la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell’appaltatore.
Ove ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'Aggiudicatario, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate dalla Stazione Appaltante, per tutti i Contratti Applicativi discendenti dal presente A.Q. può provvedersi, sentito l'Aggiudicatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto alle mandanti, alle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del D.P.R: 207/2010 (tuttora in vigore ex art. 217 comma primo lett. u) del D.lgs n.50/2016), nonché al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.
E' sempre consentito alla Stazione Appaltante, anche per i Contratti Applicativi in corso, nella pendenza di procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dagli eventuali diversi soggetti che costituiscano l'affidatario, quali le mandanti, e dalle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, dai subappaltatori e dai cottimisti, secondo le determinazioni presso il Tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura.
L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione di Roma Capitale, alle seguenti
condizioni:
1) che l’Aggiudicatario dell’A.Q., in sede di dichiarazioni di gara o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento del singolo Contratto Applicativo, abbiano indicato i lavori o le parti di lavorazioni che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
2) che l'Aggiudicatario, in sede di Contratto Applicativo, provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, corredato, altresì, della certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
L'Aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, per ciascun Contratto Applicativo, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione dell’A.Q., con ribasso non superiore al venti per cento. L'Aggiudicatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il Direttore dei Lavori, il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Aggiudicatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici. L'Aggiudicatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'Aggiudicatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori di ciascun Contratto Applicativo la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile, Assicurativi e Antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
L'Aggiudicatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti sai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
L'Aggiudicatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.
Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate con il singolo Contratto Applicativo conseguente al presente accordo quadro o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate con il singolo Contratto Applicativo conseguente al presente A.Q. o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare con il singolo Contratto Applicativo.
È fatto obbligo all'Aggiudicatario di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione di ogni Contratto Applicativo, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
ART. 26. MODIFICHE DELL’ACCORDO QUADRO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA
Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’Esecutore se non è disposta dal Direttore di Esecuzione del Contratto e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 106 del D. Lgs. n. 50/2016
In caso di inadempienza è prevista la riesecuzione delle attività secondo il progetto approvato, a carico dell’Aggiudicatario, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per le medesime attività.
In caso di occorrenza di entrambe le condizioni di cui all’’articolo 106 comma 1 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, il Direttore dei Lavori propone la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al Responsabile del Procedimento.
L’Aggiudicatario ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il Direttore dei Lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell’A.Q. ed in ciascun Contratto Applicativo.
Ai sensi dell’art. 106 comma dodicesimo del Codice, l’Amministrazione, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
ART. 27. LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI
Nel corso dell’esecuzione dei lavori sono erogati all’Aggiudicatario, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell’appalto. Il primo contratto applicativo verrà liquidato entro la data di scadenza dello stesso, i successivi contratti applicativi verranno liquidati allo scadere dei singoli contratti o al raggiungimento di Euro 200.000,00.
I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del Procedimento sulla base dei documenti contabili redatti dal Direttore dei Lavori indicanti la quantità, la qualità e l’importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine sopra indicato.
Ogni stato di avanzamento dei lavori conterrà:
• gli ordinativi relativi alla manutenzione ordinaria;
• i rendiconti di Pronto Intervento con frequenza quindicinale;
• le certificazioni delle prove ed analisi di laboratorio per la conformità ai requisiti di accettazione.
L'importo dell'acconto è pari alla somma della parte relativa ai lavori, nonché della corrispondente aliquota per gli oneri per la sicurezza relativa ai lavori.
Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni la Stazione Appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.
La contabilità sarà redatta a misura, sulla base dell’elenco prezzi posto a base di gara, in contradditorio con
l’impresa esecutrice dei lavori;
A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’articolo 30, comma 5°, del d.lgs. n. 50/2016, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
Ai sensi dell’art. 194 del D.P.R. n. 207/2010, quando si deve effettuare il pagamento di una rata di acconto, il Direttore dei Lavori redige, nei termini specificati nel Contratto Applicativo, uno stato d'avanzamento nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'esecuzione sino ad allora.
Il pagamento di ogni certificato di pagamento è subordinato all’acquisizione d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, dell’Aggiudicatario nonché di tutti gli eventuali subappaltatori.
Contestualmente sarà acquisita la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dell’Aggiudicatario con l’elenco
di tutti i subcontratti relativi al singolo Contratto Applicativo conseguente all’A.Q. per il presente intervento.
La stima che individuerà il costo degli oneri della sicurezza, da inserire nei singoli Contratti Applicativi conseguenti all’A.Q. per il presente intervento, in applicazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, verrà determinata applicando i prezzi della tariffa per la sicurezza; il costo degli oneri della sicurezza sarà contabilizzato in ciascun stato di avanzamento lavori emesso nei confronti dell’Aggiudicatario.
Qualora necessario, nell’ultimo stato di avanzamento lavori di ogni singolo Contratto Applicativo conseguente all’A.Q. per il presente intervento, si procederà al conguaglio degli oneri della sicurezza, fino allo stato di avanzamento precedente e quanto effettivamente spettante all’Aggiudicatario stesso per la sicurezza, in considerazione di eventuali varianti.
I pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura che potrà essere emessa dopo la consegna del certificato di pagamento debitamente firmato dal Responsabile del Procedimento.
Il pagamento degli acconti è disposto entro 30 giorni dalla data di fatturazione.
Il pagamento della rata di saldo è disposto entro 90 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione di ciascun Contratto Applicativo conseguente al presente A.Q.
Il Codice Identificativo gara (CIG) dell’Accordo Quadro è il seguente: 747670869F.
Il Codice Unico di Progetto (CUP) del presente A.Q. è il seguente: J85D18000250004.
Il Codice Identificativo Gara relativo agli eventuali Contratti Applicativi dell’A.Q., in conformità alle indicazioni fornite dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione sarà lo stesso dell’A.Q. medesimo e verrà confermato di volta in volta dalla Stazione Appaltante per il singolo Contratto Applicativo affidato.
Il CIG e il CUP saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto Applicativo conseguente all’A.Q.
per il presente intervento.
I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3 della Legge n.136/2010 come modificato dall’art. 7 del D.L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modifiche con Legge 17 dicembre 2010 n. 217.
L’Aggiudicatario si obbliga altresì a utilizzare lo stesso Conto Corrente Bancario/Postale dedicato, previa indicazione del CIG e del CUP di riferimento anche per i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti, fornitori, subappaltatori e i subcontraenti. Il Committente assume l’obbligo di eseguire i pagamenti di cui al presente contratto esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale dedicato, previa indicazione del CIG e del CUP di riferimento.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 8, della L. n. 136/2010, un Contratto Applicativo si intende risolto nel caso in cui le transazioni finanziarie vengano eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane.
L’Aggiudicatario, il sub-appaltatore o il subcontraente che ha notizie dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi della L. n. 136/2010 procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
L’Aggiudicatario si obbliga, pena la risoluzione contrattuale, a dare attuazione agli articoli 4 e 5 della Legge n.136/2010.
ART. 28. ONERI GENERALI E PARTICOLARI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
Sono altresì a carico dell'Aggiudicatario, per ciascun Contratto Applicativo, in considerazione dell’entità, delle dimensioni dei lavori e delle relative forniture dell’A.Q., i seguenti oneri e obblighi:
a. di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno dei cantieri, nel luogo indicato dalla Direzione Lavori, la cartellonistica prevista dalla normativa vigente con particolare riferimento al D. Lgs. n. 81/2008;
b. di fornire e posizionare la segnaletica stradale, le segnalazioni, ogni altro accorgimento, nulla escluso, previsti dal Codice della Strada e relativo Regolamento e/o dalla determinazione dirigenziale di disciplina provvisoria di traffico istitutiva del cantiere e/o delle deviazioni di traffico;
c. di predisporre gli sbarramenti e/o recinzioni, vigendo il divieto assoluto di effettuare sbarramenti al traffico
mediante filari o cumuli di materiali;
d. di predisporre accorgimenti per consentire, in ogni caso, l'accessibilità dei mezzi di soccorso e dei pedoni (con percorsi protetti) agli edifici esistenti;
e. eseguire scavi di indagine, per accertare l'esatta ubicazione delle canalizzazioni dei XX.XX., a semplice richiesta della direzione lavori. Tali indagini possono eseguirsi anche su motivata richiesta dell'Aggiudicatario, comunque sempre su preventiva autorizzazione formale della direzione lavori;
f. Le operazioni di rilievo e di restituzione grafica di aggiornamento e/o integrazione della/e planimetria/e generali a base di gara, relativamente ai moduli abitativi e alla rete degli impianti, quando non altrimenti disciplinato;
g. comunicare per iscritto alla direzione lavori l'elenco dei mezzi d'opera funzionanti, completi di personale, che costituiscono il parco attrezzature con particolare riferimento alle pompe, ai mezzi di trasporto, alle macchine ed attrezzature di cantiere ecc.. La comunicazione avverrà entro cinque giorni dalla consegna dei lavori in funzione di ciascun Contratto Applicativo conseguente al presente A.Q., con obbligo dell'aggiornamento - entro 48 ore - in caso di variazioni;
h. l'Aggiudicatario dovrà completamente sgomberare il cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà, entro quindici giorni dal verbale di ultimazione dei lavori;
i. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e luci nei tratti stradali interessati dai lavori ove abbia a svolgersi il traffico e di quant’altro prescritto a scopo di sicurezza e ciò secondo le particolari indicazioni della direzione lavori, e in genere l'osservanza delle norme del vigente Codice della Strada;
j. le spese per l'occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche e private occorrenti per le strade di servizio per l'accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per cave di prestito, per depositi od estrazioni di materiali e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori;
k. le spese per i permessi di accesso dei propri veicoli nell’area Zone a Traffico Limitato;
l. di provvedere alla pulizia, allo sgombero -- a lavori ultimati -- delle attrezzature, dei materiali residuati e di quanto altro non utilizzato nelle opere dell'appaltatore.
Sono inoltre a carico dell’Appaltatore:
1. Le spese per la cancelleria e riproduzione (documenti, atti, disegni, fotografie, ecc.) inerenti l'appalto.
2. Le spese necessarie (strumenti geodetici e personale necessario compreso) per le eventuali operazioni di tracciamento, livellazioni, trasporto di caposaldi, ecc. nonché alla redazione dei disegni esecutivi delle opere da realizzare con l'appalto, e dei disegni da allegare alla contabilità dei lavori.
3. L'esecuzione dei rilievi planimetrici e la graficizzazione delle opere realizzate con l'Appalto. L'esatta restituzione di detti rilievi su planimetrie catastali (redatte su fogli tipo "BRESFOIL" e su supporto informatico), nel caso di opere che comportino zone da assoggettare ad esproprio o servitù.
4. La redazione dei disegni di dettaglio, dei relativi eventuali calcoli di stabilità delle opere, nonché di tutti gli elaborati per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte di Enti (convenzioni, concessioni edilizie, Legge 431/85 ecc.). L'Impresa è altresì responsabile delle opere ai sensi e per gli effetti dei disposti degli artt. 1667, 1668 e 1669 del Codice Civile per cui risulta corresponsabile della progettazione di dettaglio delle opere stesse dovendo essere tale dettaglio accettato dalla Direzione Lavori. A tale riguardo l'Impresa può proporre gli approfondimenti tecnici che riterrà necessari.
5. Per eventuali manufatti edilizi realizzati nel corso dell'appalto dovranno essere forniti:
- le piante, le sezioni ed ogni altro dettaglio necessario, i disegni strutturali, completi di relazione di calcolo e geotecnica;
- tutti gli elaborati e documentazione comunque necessari per: l'accatastamento delle opere eseguite; per l’acquisizione dei certificati di abitabilità o agibilità delle opere; di nulla-osta prescritti presso la competente ASL, l’ISPEL, ecc; il rilascio del certificato di prevenzione incendi.
6. Per eventuali impianti o attrezzature elettromeccaniche, elettroniche, etc. realizzate nel corso dell'appalto, dovranno esser forniti:
- le piante, le sezioni ed ogni altro dettaglio necessario;
- documentazione tecnico-grafica necessaria ad illustrarne la struttura ed il funzionamento, compresi manuali di manutenzione e gestione (ove necessari);
- di ogni benestare, certificati di collaudo previsti dalle vigenti normative;
- dichiarazioni di conformità dei vari impianti, rilasciate ai sensi dell’art. 9 della Legge 46/90 da soggetti in
possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’art. 3 della stessa legge;
- fornitura di esperti per l’assistenza, in sede di consegna, all’avvio degli impianti.
7. L'Impresa appaltatrice è tenuta a redigere, su supporto informatico compatibile con i sistemi adottati dall'Amministrazione, tutti i disegni esecutivi delle opere ed i rilevamenti di tutte le opere eseguite, rientranti
nell'oggetto delle opere a misura, ai fini della valutazione degli stati di avanzamento e della formazione della banca dati per la manutenzione e futura gestione dell'opera. Tale supporto informatico deve esser consegnato alla D.L.
8. La spesa per servizi fotografici o video delle opere in corso, ogni qualvolta richieste dalla D.L., nel numero di copie che sarà di volta in volta indicato oppure la fornitura di una macchina fotografica digitale.
9. Obbligo per l’appaltatore del nolo mezzi per discarica autorizzati secondo norme.
10. Durante l’esecuzione dei lavori e per tutta la durata degli stessi l’appaltatore dovrà altresì fornire le seguenti attrezzature all’Ufficio di Direzione Lavori:
- macchina fotografica digitale e telemetro laser;
- software per la redazione della contabilità dei lavori;
- software con applicativo web per le segnalazioni, gestione e verifiche degli interventi.
L'Aggiudicatario non potrà, salvo esplicita autorizzazione scritta della Direzione dei Lavori, fare o autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, disegni o fotografie delle opere comprese nell’A.Q. del presente intervento.
Sono a carico dell'Aggiudicatario e si intendono compensati nei prezzi contrattuali, tutti gli oneri ed obblighi descritti nel presente articolo ed in quelli successivi, oltre a quelli prescritti dal D.P.R. n. 207/2010 ed in ogni parte dell’A.Q. del presente intervento, di cui l'Aggiudicatario dovrà tener conto nel formulare la propria offerta e nell'esecuzione dei lavori fino al loro compimento. Nessun compenso aggiuntivo sarà corrisposto all'Aggiudicatario per l’osservanza di tali obblighi ed oneri, fatte salve le espresse ipotesi di rimborsi spese previste distintamente nei seguenti articoli.
Sono a carico dell'Aggiudicatario tutti gli oneri derivanti dal Piano di sicurezza generale di cui al D. Lgs. n. 81/2008e s.m.i., oneri che si intendono completamente compensati con la corresponsione del relativo importo come determinato nel piano stesso ed evidenziato negli atti di gara.
Sono inoltre a carico dell'Aggiudicatario, e si intendono compensati nel corrispettivo dell’appalto, tutti gli oneri derivanti dai provvedimenti che il coordinatore per la sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008e s.m.i. riterrà opportuno applicare o esigere sulla base del piano di sicurezza a fronte di specifiche richieste avanzate dall'Aggiudicatario in sede esecutiva o nel contesto del piano operativo di sicurezza dalla stessa predisposto: l'Aggiudicatario dovrà fornire notizie utili perla revisione del piano di sicurezza in fase esecutiva.
L'Aggiudicatario, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti di cui all’articolo 105 del D.lgs n.50/2016 di ciascun Contratto Applicativo conseguente all’A.Q. per il presente intervento, devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
In caso di ottenimento da parte del Responsabile del Procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione di ciascun Contratto Applicativo, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dalla Stazione Appaltante, direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa Edile.
Il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte della Stazione Appaltante per le prestazioni oggetto del singolo Contratto Applicativo è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dalle autorità competenti, ivi compresa la Cassa Edile. Qualora da tale dichiarazione risultino irregolarità dell'Aggiudicatario, l'ente appaltante provvede direttamente al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all'Aggiudicatario medesimo.
L'Aggiudicatario è tenuto ad applicare tutte le norme di legge vigenti soprattutto nel campo della prevenzione antinfortunistica con particolare attenzione agli adempimenti previsti dal D. Lgs.n.81/2008 e s.m.i.
L'Aggiudicatario è tenuto a consegnare, prima della consegna dei lavori il piano di sicurezza operativo per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza di cui al citato X.Xxx.n. 81/2008 e s.m.i.
Il piano operativo deve essere redatto, per ciascun Contratto Applicativo conseguente all’A.Q. per il presente
intervento, in conformità alle prescrizioni dell’allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Sono, inoltre, a carico dell'Aggiudicatario tutti gli obblighi e gli oneri di seguito descritti i quali tutti devono intendersi compensati con il corrispettivo contrattuale:
1. nella fase prevista per la cantierizzazione l’Aggiudicatario dovrà approntare il cantiere e dotarlo dei necessari macchinari, al fine di iniziare le lavorazioni “a pieno ritmo”;
2. predisporre la scorta dei materiali necessari per dare il pieno ritmo alle lavorazioni;
3. sottostare alle prescrizioni relative ai piani di sicurezza;
4. sostituire il proprio rappresentante o il Direttore di Cantiere o qualsiasi altro soggetto appartenente al proprio personale in caso di specifica richiesta da parte del Direttore dei Lavori di ROMA CAPITALE nei casi e secondo le modalità indicate dagli artt.4 e 6 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000;
5. la formazione e manutenzione di un cantiere attrezzato in relazione all'entità dei lavori, per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere da costruire ed in conformità alle norme d'igiene;
6. l'esecuzione di tutte le opere provvisionali come xxxxx, assiti, steccati per recingere provvisoriamente il terreno;
7. il provvedere a propria cura e spese ad ottenere tutti i permessi (anche eventualmente nei confronti di privati) e licenze necessari per l’esecuzione degli interventi ed alla corresponsione delle indennità per l'eventuale occupazione temporanea di aree adiacenti ai lavori per qualsiasi causa da essi dipendente, nonché al risarcimento dei danni di qualsiasi genere che si dovessero provocare a fondi per passaggi di strade di servizio tenendone indenne l’Amministrazione la quale, se chiamata a rispondere, potrà avvalersi della facoltà di recuperare quanto versato trattenendo una somma corrispondente sui pagamenti dovuti all’Aggiudicatario o incamerando in tutto o in parte la cauzione definitiva;
8. il conservare le vie ed i passaggi, anche privati, che venissero interessati dal complesso dei lavori, provvedendo all'uopo a proprie spese con opere provvisionali;
9. il provvedere alla fornitura dell'acqua potabile agli operai e dalla installazione degli apprestamenti igienici, di ricovero od altro per gli operai stessi;
10. la manutenzione del cantiere, l’idonea illuminazione e la pulizia quotidiana dello stesso;
11. l'adozione nell'esecuzione dei lavori, di tutti i procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni alle proprietà pubbliche e private. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull’Aggiudicatario, restandone sollevata l'Amministrazione ed il personale della stessa preposto a direzione e sorveglianza;
12. il provvedere a propria cura e spese alle esecuzioni, ove necessario, dei ponti di servizio e delle puntellature necessarie perla costruzione, la riparazione e la demolizione dei manufatti, e per garantire la sicurezza degli edifici circostanti e del lavoro;
13. il provvedere alla riparazione dei danni di qualsiasi genere dipendenti da qualsiasi causa anche di forza maggiore che si verifichino nell’esecuzione dei lavori, alle provviste, agli attrezzi e a tutte le opere provvisionali;
14. il consentire l'accesso al cantiere e il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite (fino all'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione ) alle persone che seguono i lavori per conto diretto dell'Amministrazione appaltante e dalle ulteriori persone individuate dall’Amministrazione stessa;
15. denunciare all’Amministrazione le scoperte che venissero effettuate nel corso dei lavori di tutte le cose di interesse archeologico, storico, artistico, paleontologico, ecc. o soggette comunque alle norme del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42. L’Aggiudicatario dovrà provvedere alla conservazione temporanea delle cose scoperte, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute in attesa degli accertamenti della competente autorità, al loro prelevamento e trasporto, con le necessarie cautele e alla loro conservazione e custodia in adatti locali, dopo che la Sovrintendenza competente ne avrà autorizzato il trasporto;
16. la prestazione senza alcun corrispettivo, di tutti gli strumenti e del personale necessari, in sede di collaudo, per gli accertamenti delle misure e per gli eventuali saggi da eseguire; dopo questi ultimi l’Aggiudicatario è anche obbligato a ripristinare a proprie spese ciò che è stato alterato o demolito.
17. il provvedere a propria cura e spese alla fornitura di fotografie delle opere in corso di esecuzione, nel numero e nelle dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla direzione lavori, restando convenuto che, qualora l’Aggiudicatario non ottemperasse a tale disposizione, la direzione lavori, farà eseguire direttamente tali fotografie, detraendo il relativo costo dai pagamenti in acconto;
18. il provvedere, sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico ed al trasporto nei luoghi di deposito, situati all'interno del cantiere ed a piè d'opera, secondo le disposizioni della direzione lavori, di materiali, forniture, arredi nonché alla loro buona conservazione e custodia;
19. il provvedere alle spese per l'esecuzione delle prove di resistenza sui materiali (cubetti di calcestruzzo, carote, provini degli acciai, ecc.), delle prove di carico richieste anche in corso d'opera dalla direzione lavori o dal collaudatore, per l’assistenza agli eventuali collaudi statici, tecnico-amministrativo e degli impianti, compresa fornitura, trasporto, collocazione e rimozione di materiali, di flessimetri e relative armature di sostegno, ecc;
20. la manutenzione dell'intera opera fino al collaudo finale delle opere eseguite, qualora l'Amministrazione si riservi di iniziare l'uso nel periodo che decorre dall'ultimazione dei lavori fino al suddetto collaudo finale.
L'obbligo della manutenzione va inteso peri difetti derivanti da vizio, negligenza di esecuzione o da imperfezioni di materiali.
21. Messa a disposizione di n°1 autovettura a 4 posti, con autista, per il trasporto del personale dell’Amministrazione addetto alla Sorveglianza e gestione dell’appalto ed alle operazioni inerenti ai lavori stessi per tutta la durata dell’appalto per n° 5 (cinque) giorni alla settimana dalle ore otto. Sono comprese tutte le spese, anche per l’accesso alla Zona a Traffico Limitato, nonché assicurative, compresa l’assicurazione a favore dei terzi trasportati, relative al servizio riguardante la messa a disposizione dell’automezzo, il quale sarà reso in favore dell’Amministrazione ed a carico dell’Aggiudicatario in base all’orario settimanale stabilito dal Capitolato Particolare ed eventualmente regolato da apposite Convenzioni sottoscritte tra le Cooperative degli autisti, le XX.XX. di categoria e le Associazioni Imprenditoriali. È comunque fatta salva la facoltà dell’Aggiudicatario di utilizzare un proprio automezzo con autista dipendente dell’Aggiudicatario stesso. In tal caso dovrà essere consentita all’Amministrazione la verifica degli atti relativi al rapporto di lavoro subordinato tra autista e impresa. In ogni caso l’Aggiudicatario è tenuto a garantire e manlevare l’Amministrazione da ogni eventuale pretesa derivante dal servizio di cui sopra e ad assicurare i terzi trasportati per ragioni di servizio.
22. Accessi alla zona a traffico limitato con mezzi ed autorizzazioni idonee.
ART. 29. CONTROLLI DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE
In corrispondenza del raggiungimento di mesi due di attività il Direttore dei Lavori provvederà ad una valutazione del soddisfacimento del livello di qualità preteso per l’esecuzione dei lavori tenendo presenti, tra l’altro, i seguenti parametri:
1. numero di reclami/solleciti da parte dell’utenza valutati dal Responsabile del Procedimento;
2. non conformità per gravità e ripetitività delle prestazioni effettuate rispetto alle prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale relativo alll’A.Q. del presente intervento;
3. non conformità per gravità e ripetitività delle prestazioni effettuate rispetto alle prescrizioni tecniche ed indicazioni della direzione lavori;
4. numero delle penali, eventualmente applicate nel corso dei due mesi;
5. esiti negativi dei controlli del precedente articolo 27;
6. numero degli infortuni verificatisi nel corso dei due mesi;
7. numero di irregolarità riscontrate nel corso delle verifiche in corso d’opera.
Eventuali irregolarità che venissero riscontrate da parte della Stazione Appaltante, devono essere notificate all'Aggiudicatario.
Le suddette irregolarità riscontrate in relazione ad uno o più dei suddetti parametri, potranno concorrere alla valutazione dei comportamenti dell'Aggiudicatario concretizzanti grave inadempimento e tali da compromettere la buona riuscita dei lavori ai fini dell’applicazione di cui all’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.
ART. 30. RITARDI E PENALI NELL’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI
Generalità
In caso di inadempienza perdurante e/o ripetuta, salvo i più gravi provvedimenti di cui sotto, l'Amministrazione ha la facoltà di sospendere i pagamenti finché l'Aggiudicatario non dia prova di sufficiente organizzazione, attitudine e volontà di assolvere lodevolmente agli impegni assunti.
Qualora il ritardo nell’adempimento comporti una penale superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale di ciascun Contratto Applicativo al momento dell'inadempienza (comprensivo degli importi di eventuali perizie di variante approvate) oppure qualora si riscontri un grave inadempimento agli obblighi contrattuali da parte dell’Aggiudicatario, il Responsabile del Procedimento promuove l’avvio della procedura di cui all’art.108 del D.Lgs n° 50/2016
Violazioni alle prescrizioni generali dello Schema di Accordo Quadro e C.S.A
Le trasgressioni alle prescrizioni generali, con esclusione di quelle particolari di cui ai successivi punti, la mancata o ritardata osservanza degli ordini dell'Ufficio, il rifiuto da parte dell'Aggiudicatario a firmare per ricevuta gli ordini di servizio della D.L., la lentezza nella esecuzione dei lavori, la deficienza di organizzazione, il danneggiamento dei manufatti e materiali dell'Amministrazione saranno passibili di penalità.
La penale varierà da un minimo di € 500,00 (euro cinquecento/00) ad un massimo di € 4.000,00 (euro
quattromila/00).
Violazioni dei requisiti di accettazione
la mancata osservanza darà luogo alla penale, per ciascuna violazione, compresa tra € 500,00 (euro cinquecento/00) ad un massimo di € 4.000,00 (euro quattromila/00), oltre alla detrazione per carenza dei requisiti di accettazione.
Violazione alla normativa antimafia ed alla normativa regolante i subappalti.
Le accertate inadempienze, fermo restando le sanzioni di Xxxxx e ogni altra azione che l'Amministrazione riterrà opportuno intraprendere nei confronti dell'Aggiudicatario, daranno luogo alle seguenti sanzioni.
a) Subappalto/cottimo iniziato prima della autorizzazione: penale per ciascuna infrazione pari al 5% (cinque per cento) del valore di ciascun subappalto/cottimo, comunque mai inferiore a € 2.600,00 (euro duemilaseicento/00).
b) Ritardo rispetto ai termini degli adempimenti: deposito del contratto di subappalto/cottimo; mancanza -da parte del subAppaltatore/cottimista- dei requisiti di qualificazione per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori di subappalto/cottimo; mancanza della dichiarazione dell’Impresa circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di coordinamento con il subAppaltatore/cottimista. Penale, per ogni giorno di ritardo e per ogni singola inadempienza, pari allo 0,008% (otto millesimi per cento) dell'importo contrattuale di ciascun Contratto Applicativo al momento dell'inadempienza (comprensivo degli importi di eventuali perizie di variante approvate).
Xxxxxxx nella denuncia agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi ed infortunistici:
a) Xxxxxxx rispetto al termine di presentazione alla D.L. dell’avvenuta denuncia, da parte dell’Impresa, agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi ed infortunistici: penale giornaliera = (importo contrattuale lordo/gg durata lavori) x 0,10
b) Ritardo rispetto al termine di presentazione alla D.L. dell’avvenuta denuncia, da parte del subAppaltatore/cottimista, agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi ed infortunistici: penale giornaliera pari allo 0,1% (un decimo per cento) riferito all’importo contrattuale di ciascun Contratto Applicativo.
Inottemperanza all’obbligo dei versamenti contributivi
a) Inottemperanza all’obbligo dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi (nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva) accertata dall'Amministrazione o ad essa segnalata dalla Cassa Edile o dall'I.N.A.I.L., o da altri Enti: penale giornaliera pari allo 0,05% (5 centesimi per cento) riferito all'importo contrattuale dell'appalto, oltre i provvedimenti previsti dalla norma in materia;
b) Xxxxxxx rispetto al termine di presentazione della documentazione di regolarità contributiva dell’Aggiudicatario e, suo tramite, dei suoi subappaltatori/cottimisti: penale giornaliera pari allo 0,05% (5 centesimi per cento) riferito all'importo contrattuale di ciascun Contratto Applicativo;
Ritardo nella comunicazione di modificazione intervenuta negli assetti societari
Ritardo rispetto al termine (entro 15 gg) della comunicazione di ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura d'Impresa e negli organismi Tecnici ed Amministrativi dell’Aggiudicatario e, suo tramite, dei suoi subappaltatori/cottimisti: penale giornaliera pari allo 0,05% riferito all'importo contrattuale di ciascun Contratto Applicativo.
Mancato rispetto dei termini di inizio e fine lavori
Ritardo rispetto ai termini di inizio e/o ultimazione delle opere previsti dall’ordinativo, esteso anche alle opere
di manutenzione gratuita fino al collaudo finale provvisorio: penale giornaliera = (importo lordo/giorni) x 0,30.
Inosservanza alle norme di sicurezza e igiene del lavoro
Per ciascuna infrazione verrà comminata una somma pari alla sanzione penale comminata anche a titolo di oblazione.
Inosservanza delle prescrizioni relative al controllo del personale di cantiere
a) Mancanza degli elenchi del personale dell’Impresa e degli eventuali subappaltatori/cottimisti: penale da un minimo di € 500,00 (euro cinquecento/00) ad un massimo di € 4.000,00 (euro quattromila/00), come per le Violazioni generali di cui al presente articolo.
b) Difformità, accertata durante il controllo dal personale della D.L., degli elenchi del personale dell’Impresa e degli eventuali subappaltatori/cottimisti: fatti salvi i successivi provvedimenti previsti dalla legislazione in materia, si procederà all’identificazione del personale non dichiarato in elenco e si applicherà una penale mai inferiore a € 2.600,00 (euro duemilaseicento/00); per ogni infrazione successiva alla prima, il limite minimo sarà di € 3.900,00 (euro tremilanovecento/00).
Mancato rispetto/inadempienze circa gli oneri dell'Aggiudicatario
a) Mancata fornitura della autovettura: penale giornaliera € 160,00 (euro centosessanta/00).
b) Per ogni altra inadempienza: penale da un minimo di € 500,00 (euro cinquecento/00) ad un massimo di €
4.000,00 (euro quattromila/00), come per le Violazioni generali di cui al presente articolo.
ART. 31. DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE
Nel caso di danni causati da forza maggiore l'Aggiudicatario ne fa denuncia al Direttore dei Lavori nei termini di giorni due, in difetto è soggetto alle penalità previste, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. L'Aggiudicatario non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.
Appena ricevuta la denuncia di cui sopra, il Direttore dei Lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'Aggiudicatario, all'accertamento:
a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;
al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'Aggiudicatario stesso.
Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Aggiudicatario o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
ART. 32. DOMICILIO ELETTO
A norma dell’art.2 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000,all’atto della stipulazione del contratto l'Aggiudicatario che non abbia uffici propri nel luogo ove ha sede l’ufficio di direzione lavori dovrà eleggere domicilio presso gli uffici capitolini, o lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciuta.
L'Aggiudicatario prende atto che, a norma dell’art.2, comma 2, del D.M. n.145/2000, tutte le intimazioni, assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione e comunicazione dipendente dal presente A.Q. e dai conseguenti Contratti Applicativi sono fatte dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile del Procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie del legale rappresentante dell'Aggiudicatario medesimo o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, oppure al domicilio eletto secondo quanto sopra precisato.
ART. 33. SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORI A CARICO
DELL’AGGIUDICATARIO
Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione dell’accordo quadro sono a carico
dell'Aggiudicatario.
Ai sensi dell’art. 216 comma undicesimo del D.lgs. n. 50/2016, le spese per la pubblicazione sono rimborsate alla Stazione Appaltante dall’Aggiudicatario dell’A.Q. entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
Sono anche a carico dell'Aggiudicatario tutte le ulteriori eventuali spese di bollo inerenti gli atti occorrenti, per ciascun Contratto Applicativo conseguente al presente A.Q., per la gestione dei lavori dal giorno della consegna dei lavori fino all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione .
ART. 34. RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO E DEL CONTRATTO APPLICATIVO
Si applicheranno le fattispecie previste dall’art. 108 del Dlgs n.50/2016.
Qualora l’ammontare complessivo delle penali applicate conseguenti al ritardato adempimento delle obbligazioni del singolo Contratto Applicativo superi la percentuale del 10% del valore complessivo del singolo Contratto Applicativo, il Responsabile del Procedimento promuoverà le procedure di risoluzione del relativo Contratto Applicativo per grave inadempimento di cui all’art.108 del D.lgs n.50/2016.
La risoluzione contrattuale di un solo Contratto Applicativo relativo all’Accordo Quadro del presente intervento determinerà la risoluzione dell’intero Accordo Quadro e l’eventuale interpello ai sensi dell’art. 110 del Dlgs n. 50/2016.
Al soggetto eventualmente individuato quale nuovo esecutore ai sensi del citato art. 110 del Dlgs n. 50/2016. potranno essere affidati i successivi Contratti Applicativi ancora da stipulare.
Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari di cui al precedente Art. 15 del presente “Schema di Accordo Quadro” da parte dell'Aggiudicatario ai sensi dell’art.3 della L. 3 agosto 2010 n.136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modifiche con L. 17 dicembre 2010 n. 217, costituisce causa di risoluzione dell’A.Q.
L'Aggiudicatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da ROMA CAPITALE per l’avvio dell’esecuzione del contratto; qualora l'Aggiudicatario non adempia, ROMA CAPITALE, ha facoltà di procedere alla risoluzione dell’A.Q. e di incamerare la cauzione.
Ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, quando il Direttore dei Lavori accerta che comportamenti dell'Aggiudicatario concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tali da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al Responsabile del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'Aggiudicatario.
Su indicazione del Responsabile del Procedimento il Direttore dei Lavori formula la contestazione degli addebiti all'Aggiudicatario, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Aggiudicatario abbia risposto, Roma Capitale, su proposta del Responsabile del Procedimento dispone la risoluzione dell’A.Q.
Nel caso di esecuzione dei lavori ritardata per negligenza dell'Aggiudicatario rispetto alle previsioni di programma operativo di ciascun Contratto Applicativo in conseguenza del presente A.Q., il Responsabile del Procedimento assegna all'Aggiudicatario un termine che, salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere le lavorazioni in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie.
Il Responsabile del Procedimento, nel comunicare all'Aggiudicatario la determinazione di risoluzione del contratto, dispone con preavviso di venti giorni che il Direttore dei Lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti.
Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità indicate dal regolamento. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.
In caso di informativa interdittiva del Prefetto di cui al successivo art. 36 si procederà automaticamente alla revoca dell’autorizzazione al subcontratto ed alla automatica risoluzione del vincolo contrattuale. Verrà applicata una penale pari al 10% del valore del sub contratto a titolo di liquidazione forfettaria dei danni salvo maggior danno da attivare in caso di risoluzione automatica del vincolo contrattuale.
ART. 35. INTERPELLO AI SENSI DELL’ART 110 DEL D. LGS. N. 50/2016
Ai sensi dell’art.110 del D. Lgs. n.50/2016, successivamente alla stipula del contratto di A.Q. o alla stipula dei successivi eventuali Contratti Applicativi (o alla eventuale consegna d’urgenza intervenuta prima della formale stipula dei singoli Contratti Applicativi), in caso di fallimento dell'Aggiudicatario o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 108 e 110 o di recesso dal contratto ai sensi del D. Lgs. n.159/2011, ROMA CAPITALE si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare rispettivamente un nuovo contratto di Accordo Quadro e il/i relativo/i contratto/i applicativo/i per l’affidamento del completamento delle lavorazioni. Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario dell’accordo quadro in sede di offerta.
ART. 36. RECESSO DAL CONTRATTO APPLICATIVO
Ferma restando la facoltà che ROMA CAPITALE si riserva di non addivenire alla stipulazione di alcun Contratto Applicativo discendente dal presente A.Q., ROMA CAPITALE si riserva, altresì, ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 la facoltà di recedere, in qualunque tempo, unilateralmente dal singolo Contratto Applicativo previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle lavorazioni non eseguite.
Il decimo dell'importo delle lavorazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra i quattro quinti dell’importo
del Contratto Applicativo depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Aggiudicatario da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali ROMA CAPITALE prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.
I materiali il cui valore è riconosciuto da ROMA CAPITALE sono soltanto quelli già accettati dal Direttore dei Lavori prima della sopracitata comunicazione del preavviso.
ROMA CAPITALE può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'Aggiudicatario del singolo Contratto Applicativo, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
L'Aggiudicatario deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore dei Lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione di ROMA CAPITALE nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.
ART. 37. PROTOCOLLO DI INTEGRITA’
Roma Capitale in data 27 febbraio 2015, con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 ha approvato il
“Protocollo di Integrità”.
Come accettato [e sottoscritto] dall’operatore economico questi:
1.1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.2. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’Amministrazione appaltante;
1.3. dichiara, altresì, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.4. dichiara, di non avere in corso né di avere concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente - ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. n. 287/1990 – e che l'offerta è stata, o sarà predisposta, nel pieno rispetto della predetta normativa;
1.5. dichiara altresì, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri partecipanti alla procedura volti ad alterare e/o limitare la concorrenza;
1.6. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
1.7. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;
1.8. si impegna, altresì, a collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);
1.9. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio;
1.10. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del codice di comportamento nazionale (D.P.R. 16.04.2013, n. 62) e/o del codice di comportamento dell’Ente (adottato con deliberazione G.C. n. 429 del 13 dicembre 2013 e pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale) si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con Roma Capitale e a tutti gli organismi
partecipati da Roma Capitale;
1.11. dichiara, altresì, di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi economici o altra utilità al personale dipendente di Roma Capitale, per il quale vigono le disposizioni di cui all’art. 7 del Codice di Comportamento di Roma Capitale;
1.12. si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori, operanti all'interno del contratto: ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possono nuocere agli interessi e all'immagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli Amministratori; a relazionarsi con i dipendenti dell’Amministrazione Capitolina e di tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, con rispetto evitando alterchi, comportamenti ingiuriosi o minacciosi;
1.13. si obbliga ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:
A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
E. noli a freddo di macchinari;
F. forniture di ferro lavorato;
G. noli a caldo;
H. autotrasporti per conto di terzi
I. guardiania dei cantieri.
1.14. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all’Aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.
2. L’operatore economico si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
Violazione del “Patto di Integrità”
1. La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contradditorio con l'operatore economico interessato.
2. Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario
- di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità, saranno applicate le seguenti sanzioni:
a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5% del valore del contratto;
b. la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva; a tal proposito si fa presente che l'Amministrazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D. Lgs. n. 104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.
3. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle competenti Autorità.
4. L'Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'articolo 80 comma quinto lett. C).
Efficacia del “Patto di Integrità”
1. Il presente Patto di integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche con procedura negoziata.
2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità, comunque accertato dall’Amministrazione e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, sarà applicata l’esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Roma Capitale e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, per 5 anni.
3. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato, sia a seguito della gara, sia con procedura negoziata. L’applicazione delle sanzioni comprende, altresì, la fase della liquidazione delle somme relative alla prestazione del contraente.
4. Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente patto d’integrità fra Roma
Capitale, gli Enti del “Gruppo Roma Capitale” e gli organismi partecipati, e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà devoluta all’Autorità Giudiziaria competente.
ART. 38. CONTO FINALE DELL’ACCORDO QUADRO
Il conto finale dei lavori dell’intero A.Q. verrà compilato dal Direttore dei Lavori, secondo le modalità previste dall’art. 200 del D.P.R. n. 207/2010 entro un mese dalla data del certificato di ultimazione lavori. Trovano, altresì, applicazione le disposizioni contenute negli artt. 201 e 202 del D.P.R. n. 207/2010 in relazione ai reclami dell'Aggiudicatario sul conto finale e sulla relazione del Responsabile del Procedimento sul conto finale.
ART. 39. COLLAUDO
Il Certificato di Collaudo dell’intero A.Q. sarà emesso, ai sensi dell’art. 102 del D. lgs. n.50/2016 entro sei mesi
dall’ultimazione dei lavori dell’ultimo Contratto Applicativo.
Il Certificato di Xxxxxxxx sarà redatto ai sensi dell’art. 229 del D.P.R. 207/2010.
Alla data di emissione del Certificato di Collaudo dell’intero A.Q. si procede, con le cautele prescritte dalle
leggi in vigore, allo svincolo della garanzia definitiva di all’articolo 103 del D.lgs.50/2016.
Per appalti fino a 500.000 €, il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione che deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori. Per appalti di importo superiore ai 500.000,00 € e fino a
€ 1.000.000,00 è facoltà dell’Ente Appaltante sostituire il collaudo con il certificato di regolare esecuzione.
ART. 40. CLAUSOLA DI ADESIONE ALLA PROCEDURA CONCILIATIVA
L'Aggiudicatario in relazione allo Schema di Accordo Quadro, si impegna senza riserva alcuna a partecipare alla procedura conciliativa prevista dalla deliberazione del Consiglio Comunale n.126 del 24 giugno 1996, successivamente modificata con deliberazione adottata da Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n.78 del 9 aprile 2008, che dichiara di ben conoscere, nell'ipotesi in cui il cittadino danneggiato proponga l'apposita istanza.
L'Aggiudicatario medesimo è abilitato a delegare alla partecipazione la Compagnia di Assicurazione con la quale è stipulata la relativa polizza per la responsabilità civile nei limiti di quanto stabilito all’Art.12.
La mancata partecipazione alla suddetta procedura è motivo di risoluzione del contratto, ad insindacabile
giudizio dell’Amministrazione.
Nel caso che l'Aggiudicatario intervenuto all'udienza ritenga di non poter aderire alla soluzione conciliativa della controversia, si impegna a fornire contestualmente dettagliate indicazioni delle relative ragioni in fatto e diritto, pena l'inefficacia del diniego esplicitato.
L'Aggiudicatario e, per esso, la Compagnia di Assicurazione, si obbliga, comunque e in ogni caso, ad intervenire come garante, nei limiti di quanto stabilito all’art.17, nei giudizi eventualmente intentati da terzi contro ROMA CAPITALE in relazione ad incidenti e fatti connessi con l'appalto, assumendo la gestione della lite, unitamente all'Avvocatura di Roma Capitale.
A tale riguardo, anche se non tempestivamente chiamato in causa ai sensi dell'art. 269 C.P.C., l'Aggiudicatario si obbliga ad intervenire in ogni caso volontariamente, ai sensi dell'art. 105 C.P.C., anche in corso di istruttoria, dietro semplice invito rivoltole mediante lettera raccomandata.
L'Aggiudicatario, qualora per qualsiasi motivo non abbia partecipato al giudizio, benché invitato nel domicilio contrattuale eletto, s'impegna di accettare come senz'altro valide nei suoi confronti le sentenze eventualmente rese nel giudizio principale, nonché le prove acquisite nel corso del giudizio stesso, rinunciando sin d'ora ad ogni eccezione o reclamo e, pertanto, sarà tenuto a rifondere all'Amministrazione tutte le spese a quest'ultima addebitate.
Qualora l'Aggiudicatario non provveda al pagamento delle somme, eventualmente dovute dall'Amministrazione a terzi per titoli e per le liti di cui sopra, è facoltà dell'Amministrazione stessa avvalersi dei crediti che l'Aggiudicatario stesso vanta a qualunque titolo nei confronti di Roma Capitale.
L'Aggiudicatario sarà responsabile verso l'Amministrazione e verso terzi di eventuali danni alle canalizzazioni pp. ss. esistenti nel sottosuolo, prodotti nel corso dell'esecuzione dei propri lavori.
Per i danni arrecati ai manufatti, alberature e beni comunali, l'Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare all'Aggiudicatario di riparare i danni stessi, oppure di procedere alla riparazione direttamente o a mezzo di altra ditta, detraendo l'importo delle spese effettivamente sostenute dai mandati di pagamento.
Le garanzie come sopra specificate si intendono estese al personale della direzione lavori e a tutti i rappresentanti della Amministrazione Capitolina che, per ragioni di servizio, si rechino nei luoghi di lavoro del presente A.Q..
ART. 41. CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DI CREDITI E PROCURE
ALL’INCASSO
Ai sensi dell’art. 105 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
Ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n 4 del 25 gennaio 1996 “Regolamento di contabilità”, ove ricorra cessione di credito o procura all’incasso, l’Amministrazione provvede a dare immediata notizia a tutti i soggetti interessati e la cessione del credito o la procura non ha, in ogni caso, efficacia, se non per effetto di provvedimento formale d’adesione.
I pagamenti effettuati a favore dei cessionari e dei procuratori sono subordinati all’acquisizione, da parte dei competenti Uffici della Ragioneria Generale, della relativa documentazione antimafia, nei termini e secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
Nelle more dell’adozione del provvedimento, ove il cedente non richieda espressamente la sospensione dei
pagamenti, gli stessi sono effettuati in favore dei beneficianti, senza tenere conto di cessioni non riconosciute.
ART. 42. CONTROVERSIE
Per tutte le controversie, comunque dipendenti dal presente Schema di Accordo Quadro, nonché per i conseguenti Contratti Applicativi, è competente il Foro di Roma.
È escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del codice di procedura
civile.