Studio Elettrotecnico
Data
Note
Studio Elettrotecnico
Xxx Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx , 0/X - 00000 XXXXXXXXX (XX)
Tel. 0432/486558 - Fax. 0432/486558 - e-mail : xxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.000.xx
R M
Progetto definitivo/esecutivo di adeguamento alle misure di sicurezza degli impianti elettrici
e di illuminazione pubblica nell'area verde pubblica di San Xxxxxxxx nel comune di Moimacco (UD).
SCHEMA CONTRATTO D'APPALTO
TAVOLA N°:
SCA
COMUNE DI MOIMACCO
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Xxxxxx Xxxxxxxxx xx0 00000 Xxxxxxxx (XX)
FORMATO :
SCALA:
DATA:
A4
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Dicembre 2018
PROGETTISTA:
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N. 2995
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A termini di legge ci riserviamo la proprieta di questo documento con divieto di riprodurlo o di renderlo comunque noto a terzi senza la nostra autorizzazione.
Articolo 1. Oggetto del contratto
Il Comune di Moimacco come sopra rappresentato affida all’Impresa. , che in persona
come sopra accetta senza riserva alcuna, l’appalto dei lavori di adeguamento alle misure di sicurezza degli impianti elettrici e di illuminazione pubblica nell’area verde pubblica di San Xxxxxxxx, verso un corrispettivo complessivo di Euro più IVA comprensivo degli oneri per la sicurezza
quantificati in Euro ) non assogettati a ribasso d'asta. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione
alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.
Articolo 2. Regolamentazione del rapporto contrattuale.
I lavori in parola andranno eseguiti in conformità alle norme, condizioni e prezzi contenuti nei sottelencati elaborati, dei quali l’impresa appaltatrice dichiara di avere ricevuto copia e di ben conoscere e accettare:
– il Capitolato Speciale d’Appalto;
– l’offerta prodotta dall’appaltatore;
– La relazione generale e tutti gli elaborati grafici dei progetti esecutivo e, ivi compresi i particolari costruttivi;
– l'Elenco dei prezzi unitari;
– il Cronoprogramma;
– il Piano di Sicurezza e Coordinamento;
– il Piano Operativo di Sicurezza dell’Impresa;
Non costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, sebbene parte integrante del contratto, il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.
In ottemperanza a quanto disposto dalll’art. 9 del Capitolato Speciale d’Appalto, gli elaborati di cui sopra s’intendono - previa visione, approvazione e sottoscrizione delle parti - ancorchè non allegati al presente atto, parte integrante dello stesso e pertanto verranno conservati agli atti di questo Comune.
L’impresa appaltatrice dichiara di avere esatta conoscenza delle norme del Capitolato Speciale d’Appalto e di accettarle senza riserva alcuna.
Articolo 3. Elezione Domicilio, rappresentante dell'appaltatore, direzione del cantiere
1. Ai sensi dell’articolo 12 comma 1 del Capitolato Speciale d'Appalto l’impresa in persona come sopra elegge domicilio speciale, in relazione ai lavori oggetto del presente contratto, presso gli uffici tecnici del Comune di Moimacco, Xxxxxx Xxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxxxx.
2. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
3. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del
personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
Ogni variazione delle persona di cui ai commi 2 o 3, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al c. 2 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
Articolo 4. Anticipazione
E’ ammessa l’anticipazione del 20% del prezzo contrattuale in conformità alla normativa vigente, previa costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.
Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla stipula del presente contratto; é facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’art. 32, c. 8 periodo terzo e quarto e c. 13 del Codice dei contratti e dell’art. 153, c. 1, del Regolamento di cui al D.P.R. 207/10; in tal caso il Direttore dei Lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 30 (trenta) naturali, successivi e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, così come previsto all’art. 19 del Capitolato Speciale d’Appalt.
Articolo 6. Penale per i ritardi
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata la penale di cui all’art. 145 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/10, con i limiti previsti al suo c. 3 e, quindi, nella misura di uno per mille dell'importo contrattuale al giorno.
2. La penale di cui al c. 2 del presente articolo, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori e nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione.
3. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trovano applicazione gli art. 108 e 109 del D.Lgs. 50/16, in materia di risoluzione del contratto.
Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.
1. Ai sensi di quanto disposto dal c. 1 dell’art. 107 del D.Lgs. 50/16, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, secondo la procedura prevista dalla norma.
2. Ai sensi di quanto disposto dal c. 1 dell’art. 107 del D.Lgs. 50/16 la sospensione può essere disposta dal
R.U.P. per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli
altri casi. Il Responsabile Unico del Procedimento può ordinare la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o per necessità della Amministrazione committente.
3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario.
4. La ripresa dei lavori viene effettuata dal Direttore Xxxxxx, redigendo opportuno verbale di ripresa degli stessi non appena sono cessate le cause della sospensione. Detto verbale è firmato dall’Appaltatore ed inviato alla committenza. Nel verbale di ripresa il Direttore Lavori deve indicare il nuovo termine contrattuale.
Articolo 8. Responsabilità e Xxxxx a carico dell’appaltatore.
1. L’appaltatore è responsabile per i difetti di costruzione dell’opera e sarà tenuto alla demolizione e rifacimento a sue spese delle lavorazioni eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente, o comunque risultanti difettosi o inadeguati.
2. Nel caso in cui si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore si applicano le disposizioni di cui all’art. 166 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/10.
3. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d’appalto e quelli a lui imposti per legge o per regolamento.
4. L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
5. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
6. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
Sono altresì a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 61 del Capitolato speciale d'appalto.
Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.
La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti e alle previsioni del Capitolato speciale d'appalto.
La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella «B» allegata al presente Capitolato Speciale per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l’appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per le i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dal Comune di Moimacco e non oggetto dell’offerta in sede di gara.
Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.
Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
I prezzi nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto (con ribasso unitario o a mezzo di offerta
prezzi), si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi ed invariabili.
Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.
Il Comune di Moimacco si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto, secondo le disposizioni del Capitolato speciale, quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in più o in meno dell’importo contrattuale, ai sensi dell’articolo 106, comma 12, del Codice dei contratti. Oltre tale limite l’appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto.
Articolo 12. Pagamenti.
All’appaltatore verrà corrisposto il pagamento per stati di avanzamento secondo le previsioni del Capitolato Speciale d'appalto, al netto dell'eventuale anticipazione e della ritenuta dello 0,50% a garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori; tale ritenuta sarà da liquidarsi, nulla ostando, a seguito dell’approvazione del certificato di regolare esecuzione.
Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione.
Il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
La ditta appaltatrice è tenuta al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/10 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
Qualora la ditta appaltatrice effettui transazioni senza avvalersi delle banche o della Società Poste Italiane S.p.a., il presente contratto d’appalto si risolve di diritto, ai sensi del comma 8 dell’art. 3 di cui alla L. 136/10.
Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.
Non sono dovuti interessi per i primi 90 giorni intercorsi tra l’emissione del certificato di collaudo provvisorio ed il suo effettivo pagamento; trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo. Trascorso infruttuosamente anche quest’ultimo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora sino al pagamento.
Articolo 14. Regolare esecuzione, gratuita manutenzione.
Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori o dall’ultimazione di eventuali rifacimenti o ripristini ordinati dalla D.L. dopo l’ultimazione.
L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.
Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dal Comune di Moimacco; il silenzio di quest’ultimo protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Comune di Moimacco prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita del certificato di regolare esecuzione, resta nella facoltà del Comune di Moimacco richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
Articolo 15. Risoluzione del contratto.
Il Comune di Moimacco ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei casi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto
Articolo 16. Controversie.
Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti se l’importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo
107 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il R.U.P. rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del Codice dei contratti.
In caso ricorrano le condizioni previste dalla legge e dal Capitolato Speciale d'Appalto il R.U.P. formula, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo xxxxxxx sulla quale il Comune di Moimacco delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.
Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.
Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo xxxxxxx, sono decise dall’Autorità giudiziaria competente.
Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.
1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo come previsto nel presente Capitolato Speciale.
Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
L'appaltatore ha depositato presso il Comune di Moimacco:
a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 comma 5 del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. , del quale assume ogni onere e obbligo;
b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento.
Il piano di sicurezza e coordinamento di cui alla precedente lettera a) e il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera b) formano parte integrante del presente contratto d'appalto anche se non materialmente allegati all’atto..
L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia.
Si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore le “informazioni antimafia” di cui all’art. 84 del D.Lgs. 159/01 hanno dato esito negativo in base alla comunicazione rilasciata in data al
numero …………… dalla Prefettura di ……………………………...
Articolo 20. Subappalto.
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
Previa autorizzazione del Comune di Moimacco, il subappalto o il subaffidamento in cottimo – ferme restando le condizioni di cui all’articolo 105 del Codice dei contratti e del Capitolato Speciale d'Appalto – è ammesso nel limite del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo totale dei lavori.
Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.
Ai sensi dell’articolo 103, c. 1, del Codice dei contratti, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto e/o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza ………………………….…….. numero in data
…………………. rilasciata dalla società/dall'istituto ……………….…………………… agenzia/filiale di
………………….. per l'importo di Euro ………………… pari al ............... per cento dell'importo del presente contratto.
La garanzia deve essere integrata ogni volta che il Comune di Moimacco abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.
Articolo 22. Responsabilità verso terzi e assicurazione.
L’appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il Comune di Moimacco da ogni responsabilità al riguardo.
L'appaltatore ha stipulato un'assicurazione di responsabilità civile per danni, compresi quelli a strutture preesistenti, nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, con polizza numero ………… in data …………. rilasciata dalla società/dall'istituto
……………….…………………….. agenzia/filiale di ……………….... per un massimale di Euro 1.000.000,00.-.
Articolo 23. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte in quanto contrattualmente vincolanti le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare:
- D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2004/23/UE, 2004/24/UE e 2004/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, forniture e servizi”, di seguito denominato “Codice dei contratti”;
- D.P.R. del 05.10.2010 n. 207, di seguito denominato “Regolamento generale”, per le parti ancora applicabili in base ai disposti del sopraccitato X.X.xx. 50/16;
- D.Lgs. del 09.04.08 n. 81 “Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- Legge 13/08/2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché deleghe al Governo in materia di normativa antimafia”;
- Norme di legge e disposizioni vigenti circa la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso od altre gravi forme di pericolosità sociale;
- Norme di legge e disposizioni vigenti in materia di controllo delle emissioni ed inquinamenti, incluso quello acustico;
- Norme, disposizioni generali e particolari dell’Azienda per Servizi Sanitari e dell’ISPESL;
- Norme di legge e disposizioni vigenti circa il trattamento, rimozione e trasporto a discariche autorizzate delle sostanze tossiche e nocive;
- Disposizioni e regolamenti generali e particolari del Comune di Moimacco;
- Norme UNI, CEI e CIG.
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Articolo 24. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.
Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
Articolo 25. Trattamento dei dati personali.
L’Appaltatore dà atto di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., esposta per esteso presso gli Uffici del Comune di Moimacco.
Articolo 26. Foro competente.
Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto sarà competente il Foro di Udine. Data
L’Appaltatore Il Rappresentante del Comune di Moimacco