REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
DDL concernente: "Norme sul trasferimento del personale dei soggetti gestori dei servizi idrici regionali al Servizio idrico integrato, in attuazione dell'ari. 12, comma 3 della legge 5 gennaio 1994 n. 36, e dell'ari. 16 della legge regionale 17 ottobre 1997
n. 29, modificata con legge regionale 7 maggio 1999 n. 15".
Art. 1
Trasferimento del personale al soggetto gestore
1. Il personale dipendente dei comuni, dei consorzi tra enti locali, delle aziende speciali istituite dagli enti locali, dei soggetti gestori dei servizi idrici nel territorio regionale costituiti in forma di società per azioni a totale partecipazione pubblica che, al momento dell'approvazione del piano d'ambito, risultava adibito in via esclusiva ai servizi idrici nel territorio regionale, è trasferito al gestore affidatario del servizio idrico integrato nel numero e secondo le qualifiche risultanti dagli atti di ricognizione adottati da ciascun soggetto gestore e certificati dal rappresentante legale.
2. Il personale trasferito è inquadrato dal soggetto gestore con le garanzie dell'articolo 2112 del Codice Civile, facendo esclusivo riferimento alla posizione giuridica ricoperta nell'ente di provenienza; in ogni caso allo stesso personale, nell'applicazione del contratto collettivo di lavoro delle aziende pubbliche del settore di riferimento, è garantito un trattamento economico non inferiore a quello corrisposto dall'ente di provenienza all'atto del trasferimento.
3. L'ente di provenienza risponde in via esclusiva di tutti i crediti che il prestatore di lavoro ha maturato all'atto del trasferimento.
4. Il personale trasferito ha facoltà di esercitare l'opzione di cui all'articolo 5, comma 1, leti b) della legge 8 agosto 1991, n. 274 e successive modificazioni, per il mantenimento del trattamento previdenziale goduto presso l'ente di appartenenza.
Art. 2 Trasferimento personale ESAF
1. Il personale di ruolo dell'ESAF è assegnato alle dipendenze dell'ESAF SpA e quindi al nuovo soggetto gestore affidatario del servizio idrico integrato sino alla data di cessazione dell'ESAF, con il trattamento giuridico ed economico spettante sulla base del contratto collettivo di lavoro del comparto.
2. Dalla data di cessazione dell'ESAF, il personale di cui al comma 1 è trasferito all'ESAF SpA; dalla stessa data si applica ad esso il contratto collettivo di lavoro di maggior favore delle aziende pubbliche del settore di riferimento, osservando l'art. 37 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, e salvaguardando comunque il trattamento più favorevole. Con accordo quadro tra ESAF SpA e le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 60 L.R. n. 31/1998 è stabilita una specifica disciplina a salvaguardia degli istituti normativi ed economici previsti nel contratto collettivo regionale, comprendendovi il fondo pensionistico integrativo
3. Al fine di salvaguardare la possibilità di acquisire figure professionali in relazione a specifici fabbisogni e alla essenzialità dei servizi da garantire, il personale trasferito ai sensi del comma 2 può presentare istanza, entro il periodo di sei mesi decorrenti dalla data di cessazione dell’Esaf, di inquadramento nei ruoli ordinari dell’Amministrazione regionale o degli enti di cui alla legge regionale n. 31/1998, nonché nell’Arpas e nell’Ente foreste della Sardegna. Le domande possono essere accolte a insindacabile giudizio della Giunta regionale nei limiti delle dotazioni organiche delle categorie esistenti e la loro valutazione è stabilita secondo criteri definiti dalla Giunta medesima, previa consultazione delle organizzazioni sindacali.
4. Il personale dell'ESAF che, entro il 29 luglio 2006, maturi il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia per raggiunti limiti di età o risulti in possesso dei requisiti per l'ottenimento della pensione di anzianità è escluso dal trasferimento di cui al comma 2, a condizione che presenti domanda, entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Detto personale è inquadrato, fino alla data di cessazione, nel ruolo ordinario dell'Amministrazione regionale o di uno degli enti elencati nell'articolo 69 della legge regionale n. 31/1998, con la qualifica giuridica e con il trattamento economico, compresa la retribuzione di posizione, in atto alla data di cessazione dell’ESAF, e con l'adeguamento, a decorrere dal nuovo inquadramento, ai successivi contratti collettivi di comparto. L’eventuale differenza tra il trattamento economico in godimento presso l’ente di provenienza e quello spettante per effetto del nuovo inquadramento è conservato come assegno personale non riassorbibile.
5. I dipendenti già iscritti all'INPDAP mantengono l'iscrizione al medesimo istituto previdenziale.
6. Ai dipendenti iscritti al Fondo Integrazione Pensioni (FIP) dell'ESAF, successivamente alla sottoscrizione dell'accordo previsto nel comma 2, vengono liquidati gli importi rivalutati già versati dai dipendenti stessi e dall'ente, secondo le rispettive quote di competenza, salvo che l'accordo stesso non disponga diversamente definendo una disciplina di previdenza integrativa, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.
7. La corresponsione al personale dell'ESAF collocato in quiescenza a tutto il 29 luglio 2005 del trattamento pensionistico integrativo, cosi come risulta certificato dal rappresentante
legale dell'ESAF alla data di cessazione dello stesso ente, fa carico alla gestione liquidatoria dell'ESAF di cui al successivo articolo 5.
Art. 3
Garanzie a favore del personale in esubero
1. Il personale trasferito ai sensi dell'art. 2 all'ESAF SpA, il quale risultasse in esubero, a seguito di ristrutturazioni aziendali deliberate dalla stessa società ovvero dai subentranti soggetti gestori negli otto anni successivi all'affidamento del servizio idrico integrato, è assunto nei ruoli ordinari degli enti indicati nell'art. 2, comma 0, xxxx'Xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx o dell'ARPAS ovvero dell'Amministrazione regionale.
2. l personale medesimo è inquadrato nella categoria già rivestita all'atto del trasferimento all'ESAF SpA, con il relativo trattamento retributivo e con l'applicazione, a decorrere dal nuovo inquadramento, dei contratti collettivi regionali successivamente intervenuti. Il personale assegnato all'Ente foreste e all'ARPAS è inquadrato con la qualifica giuridica individuata secondo criteri di corrispondenza tra il contratto collettivo del comparto regionale e quello dell'ente di assegnazione e con l'attribuzione, a titolo di assegno personale, dell'eventuale differenza tra il trattamento retributivo in atto e quello relativo al nuovo inquadramento.
3. Il personale appartenente agli altri soggetti giuridici di cui all'articolo 1, dichiarato in esubero ai sensi del comma 1 del presente articolo, ha diritto di essere riammesso nell'ente di provenienza nei termini e secondo le modalità indicate nell'articolo medesimo.
4. L’assunzione del personale nei ruoli della Regione e degli enti sarà accompagnata da specifici percorsi formativi, secondo programmi definiti previo confronto con le organizzazioni sindacali rappresentative.
Art. 4 Norma finanziaria
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede con le risorse recate dalla U.P.B. S08.014 (Cap. 08029) del Bilancio regionale relative alla gestione liquidatoria dell’ESAF.