ACCORDO DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA TRA
ACCORDO DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA TRA
l’"Ufficio Europeo Anti-Frode" (XXXX),
E
l’Autorita’ Nazionale Anti-corruzione (X.X.XX.)
Preambolo
XXXX e X.X.XX.
(d’ora in avanti “i Partner”)
- tenuto conto delle rispettive missioni e del comune intento di proteggere gli interessi finanziari dell’Unione europea combattendo e prevenendo le frodi, la corruzione e ogni altra attività illegale che leda gli interessi finanziari dell’Unione, in base a quanto previsto dall’Art. 325 del Trattato di funzionamento dell’Unione Europea;
- visti l’Art. 1(5) del Regolamento (EU, Euratom) 883/2013, la legge n. 190/2012 e il decreto legge
n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014;
concludono il seguente Accordo di Cooperazione Amministrativa (di seguito l'"Accordo").
1. Natura dell’Accordo
1.1. L’Accordo istituisce il contesto per il rapporto di lavoro tra i Partner limitatamente alle risorse disponibili e compatibilmente con la legislazione nazionale e con la legislazione dell’Unione europea. Non intende creare alcun obbligo ai sensi del diritto internazionale o del diritto dell’Unione europea, modificare alcuna norma giuridica esistente o interferire con il quadro giuridico che regola i Partner. L’Accordo non riguarda la reciproca assistenza giudiziaria.
1.2. Il presente Accordo non crea alcun obbligo finanziario tra i Partner. Ogni attività dell'X.X.XX. o dell'OLAF, nell'ambito degli scopi del presente Accordo, sarà soggetta alla disponibilità di fondi.
2. Attività di Cooperazione
2.1. La cooperazione tra i Partner includerà le seguenti attività:
▪ scambio di informazioni;
▪ assistenza operativa;
▪ assistenza tecnica;
▪ analisi strategica;
▪ formazione e scambio di personale.
3. Scambio di informazioni
3.1 Ciascun Partner fornirà all’altro, su propria iniziativa o su richiesta, informazioni che potrebbero essere utili per l’altro Partner in relazione agli interessi comuni riportati nel Preambolo dell’Accordo, comprese le accuse di frode, corruzione o altre attività illecite che potenzialmente ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea.
Sulla base di tali informazioni i Partner identificheranno eventualmente ulteriori opportunità di collaborazione.
3.2 In occasione della collaborazione su un caso specifico, i Partner si scambieranno le informazioni pertinenti, nel rispetto delle proprie missioni istituzionali e dei vincoli di riservatezza applicabili. Lo scambio di informazioni dovrebbe contenere gli elementi utili per identificare:
▪ le persone, società o entità sospettate di essere coinvolte;
▪ la natura della frode, della corruzione o delle altre attività illecite.
3.3 I Partner si scambieranno le informazioni per mezzo delle persone di contatto indicate all’Art.
10. Nel caso di una richiesta di informazioni, il Partner che ha ricevuto la richiesta dovrà fornire una prima risposta il prima possibile e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta.
4. Assistenza operativa
I Partner si forniranno supporto reciproco nelle attività operative di interesse comune. Se del caso, e su richiesta di uno dei Partner, i Partner coopereranno per consentire l’attuazione di attività operative con parti terze, incluse le autorità che gestiscono fondi dell’Unione europea.
5. Assistenza tecnica
In conformità alle norme pertinenti e limitatamente alle risorse disponibili, i Partner si forniranno assistenza tecnica, incluso lo scambio di best practices e di qualsiasi informazione tecnica necessaria con riferimento. Tale scambio potrà includere:
▪ metodologie e best practices per la prevenzione di frodi e corruzione;
▪ metodologie di monitoraggio e di vigilanza degli appalti pubblici, con particolare riferimento ai sistemi di allerta per la rilevazione di eventuali frodi ("red flags");
▪ metodologie e competenze relative agli strumenti informatici per l’analisi dei dati ai fini del rilevamento e dell’approfondimento di casi di frodi e di fenomeni corruttivi;
▪ informazioni e documenti rilevanti detenuti nei database di X.X.XX. e XXXX.
6. Analisi strategica
6.1 I Partner si scambieranno informazioni strategiche pertinenti nell'ambito dell’Accordo su propria iniziativa o su richiesta.
6.2 I Partner potranno cooperare anche conducendo studi e analisi, incluso nel campo della valutazione delle minacce e dell’analisi del rischio. A tal fine, e in conformità alle norme pertinenti, i Partner potranno condividere i propri specifici strumenti e materiali tecnici.
7. Formazione e scambio di personale
In base alla disponibilità di risorse, i Partner coopereranno nell’area della formazione, incluso lo scambio di personale. Condivideranno informazioni su seminari, conferenze e altre attività simili. Lo scambio di personale potrà essere previsto solo se disciplinato da un accordo separato.
8. Confidenzialità, uso di informazioni da parte di ciascun Partner e in relazione a parti terze
8.1 Le informazioni comunicate o acquisite nell’ambito di questo accordo sono protette da segreto professionale secondo quanto previsto dalle disposizioni normative nazionali applicabili a X.X.XX. e, riguardo all’OLAF, secondo quanto previsto dall’articolo 10 del Regolamento (EU, Euratom) 883/20131.
8.2 I Partner non si scambieranno informazioni qualora il loro rivelarle all’altro Partner sia proibito dalla legge applicabile al Partner in possesso delle informazioni, o contrario ai propri interessi.
8.3 Lo scambio d'informazioni tra i Partner, o il trasferimento di informazioni da parte di un Partner all’autorità di un altro Stato Membro o all’autorità di un paese terzo è governato dagli Articoli 7 e 10 del "Second Protocol to the Convention on the Protection of the Financial Interests of the European Communities"2.
9. Protezione dei dati
9.1 Tutti i trasferimenti di dati personali detenuti dall’OLAF all’X.X.XX. e l’elaborazione da parte dell'OLAF dei dati ricevuti dall’X.X.XX sono soggetti a quanto previsto nel Regolamento (CE) 45/2001 in merito alla protezione degli individui3.
9.2 Tutti i trasferimenti di dati personali dall’X.X.XX. all’OLAF, e l’elaborazione da parte di X.X.XX dei dati ricevuti dall’OLAF, avverranno in conformità con le norme relative alla protezione dei dati nazionali che recepiscono la Direttiva 95/46/CE4.
10. Persone di contatto
10.1. Ciascun Partner designerà una persona di contatto nella propria organizzazione per l’implementazione di questo Accordo, in particolare per lo scambio di informazioni e qualsiasi altra comunicazione relativa alle attività di cooperazione così come previste in questo Accordo. La persona di contatto potrà indicare ulteriori persone di contatto per casi specifici.
1 OJ L 248, 18.9.2013, p.1 (versione inglese).
2 OJ C 221, 19.7.1997, p. 12.
3 OJ L 8 of 12.01.2001, p. 1 (versione inglese)..
4 OJ L 281, 23.11.1995, p. 31 (versione inglese).
10.2. I Partner designeranno le persone di contatto tramite scambio di lettere al momento della firma dell'Accordo. Qualsiasi cambiamento di tali persone di contatto sarà tempestivamente notificato per iscritto.
11. Inizio dell’applicazione, modifiche e risoluzione
11.1 L’Accordo entra in vigore a partire dalla data della firma di entrambe i Partner.
11.2 L’Accordo può essere modificato di comune accordo tra i Partner attraverso lo scambio di lettere o risolto da uno dei Partner con un mese di preavviso all’altro Partner, da produrre in forma scritta. In caso di risoluzione, i Partner, se del caso, si accorderanno sulle misure necessarie a garantire che le attività avviate nell'ambito dell’Accordo siano portate a una conclusione tempestiva e appropriata.
12. Interpretazione
In caso di divergenza di interpretazione, derivante da o relativa all’Accordo, i Partner discuteranno le loro visioni amichevolmente al fine di trovare un'interpretazione comune.
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Firmato in due copie originali, ciascuna in italiano e inglese, entrambi i testi facendo ugualmente fede. Roma, 20 aprile 2016
Per l’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’Ufficio Europeo Anti-Frode (X.X.XX.) (XXXX)
Presidente dell’X.X.XX. Direttore-Generale dell’XXXX
Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx