IPOTESI DI ACCORDO INTEGRATIVO
DIREZIONE PERSONALE Prot. ENEA/2015/ /PER
IPOTESI DI ACCORDO INTEGRATIVO
Proposta della Delegazione ENEA per la riunione del 16 28 luglio 2015
Oggetto: Utilizzo delle risorse per il trattamento accessorio del personale non dirigente ENEA - anni 2012, 2013, 2014 e 2015.
In data 16 28 luglio 2015, presso la Sede Legale dell'ENEA, ha avuto luogo l'incontro tra l'ENEA e le XX.XX., al termine del quale è stata sottoscritta la presente ipotesi di accordo integrativo.
PREMESSO CHE
1. Non sono state attivate le procedure selettive, di cui all’art. 15 del CCNL EPR 2002/2005, già previste nell’autorizzazione per le Risorse per le politiche di sviluppo del personale, per la produttività e per il trattamento accessorio dei ricercatori e tecnologi ENEA (di seguito Risorse R&T), relative all’anno 2011 e, pertanto, il relativo finanziamento di 405.000€ incrementerà i residui non utilizzati del 2011, che passeranno da 551.102€ a 956.102€.
2. In applicazione di quanto previsto dall'art. 29 del CCNL EPR 2006-2009, I biennio economico 2006- 2007, dall'art. 11 del CCNL EPR 2006-2009, II biennio economico 2008-2009, dagli art. 1 e 2 del CCNI XXXX 0000-0000, nonché delle limitazioni previste dall'art. 9, comma 2-bis del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, sono stati definiti:
2.1. l'ammontare delle Risorse R&T è pari a:
• € 12.306.203 per l’anno 2012 (r. fisse: € 11.334.459, r. variabili € 971.744);
• € 12.142.133 per l’anno 2013 (r. fisse: € 11.398.416, r. variabili € 743.717);
• € 11.795.239 per l’anno 2014 (r. fisse: € 11.206.543, r. variabili € 588.696);
• € 11.918.14711.921.076 per l’anno 2015 (r. fisse: € 11.404.28511.407.214 , r. variabili €
513.862);
2.2. l'ammontare del Fondo per le politiche di sviluppo del personale, per la produttività e per il trattamento accessorio del personale ENEA inquadrato nei livelli dal IV all’VIII (di seguito Fondo IV-VIII), è pari a:
• € 11.753.200 per l’anno 2012 (r. fisse: € 9.989.991, r. variabili € 1.763.209);
• € 11.133.705 per l’anno 2013 (r. fisse: € 10.037.033, r. variabili € 1.096.672);
• € 10.474.076 per l’anno 2014 (r. fisse: € 9.845.658, r. variabili € 628.418);
• € 10.244.922 10.341.019 per l’anno 2015 (r. fisse: € 10.007.595 10.029.892 , r. variabili
€ 237.327 311.127 );
LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:
SEZIONE I
Ricercatori e Tecnologi
CAPO I
RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DEL PERSONALE, PER LA PRODUTTIVITA' E PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO
Art. 1
Utilizzo delle risorse per i ricercatori e tecnologi
1. Le risorse, determinate come in premessa al punto 2.1, oltre a finanziare le progressioni professionali e verticali dei precedenti CC.NN.LL. ENEA 1998-2001, 2002-2005 e le norme transitorie del CCNI XXXX 0000-0000, vengono destinate al finanziamento degli istituti contrattuali indicati nell'art. 11 del richiamato CCNI XXXX 0000-0000.
2. Il dettaglio delle risorse in questione e del loro utilizzo, per ogni anno, è riportato nelle allegate tabelle da 1 a 8, che costituiscono parte integrante del presente accordo.
3. Gli importi annui complessivi, destinati al finanziamento degli istituti contrattuali di cui al presente accordo, sono riportati nell'allegata tabella riepilogativa 9.
CAPO II
ISTITUTI CONTRATTUALI FINANZIATI DAL FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO
Art. 2
Indennità di valorizzazione professionale
1. L'indennità di valorizzazione professionale, prevista dall'art. 8 del CCNL EPR 1998-2001 (II° b.e.), continua ad essere erogata nei valori indicati nella tabella E richiamata dall'art. 12 del CCNI XXXX 0000-0000.
Art. 3
Indennità per oneri specifici
1. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, le misure individuali dell'indennità per oneri specifici restano determinate negli importi indicati nella tabella F richiamata dall'art. 12 del CCNI XXXX 0000-0000.
2. A partire dal 1/01/2015, le predette misure individuali dell'IOS vengono rideterminate come riportato in tabella A.
Ipotesi di accordo - Trattamento accessorio ENEA 2012, 2013, 2014 E 2015 2
Proposta Delegazione ENEA – Riunione 16 28 luglio 2015
Art. 4
Indennità direzione strutture di particolare rilievo
1. L'indennità di direzione di strutture di particolare rilievo, prevista dall'art. 9 del CCNL EPR 1994-1997 Area D.P. (II° biennio), viene erogata ai Responsabili di strutture tecnico scientifiche considerate di "particolare rilievo". L'importo annuo, da corrispondere in 12 mensilità, è pari a € 12640 640 10.659,28€ per il personale inquadrato nel primo livello retributivo, a 10.820,62€ per il personale inquadrato nel secondo livello retributivo e 10.940,73€ per il personale inquadrato nel terzo livello retributivo.
2. A decorrere dal 1° luglio 2015 le strutture di “particolare rilievo” non potranno superare le 24 unità.
3. Tale indennità cessa di essere corrisposta al termine dell’incarico di responsabilità che ne ha motivato l'attribuzione.
Art. 5
Indennità di responsabilità professionale
1. L'indennità di responsabilità professionale, prevista dall'art. 10 del CCNL EPR 1994-1997 Area D.P. (II° biennio) e non cumulabile con quella prevista dall'art. 22 del D.P.R. 171/91, continua ad essere corrisposta al personale che esercita, per conto dell'Agenzia, funzioni per le quali è richiesta iscrizione ad albi professionali. Detta indennità continua ad avere un valore pari al 5% dell'importo della retribuzione tabellare iniziale del livello di appartenenza.
Art. 6 Specifiche indennità
1. Continuano ad essere erogate, con le medesime modalità, le seguenti indennità, già previste dall'art. 14 del CCNI XXXX 0000-0000:
1.1. Indennità di operazione di impianti nucleari di cui all'art. 45 del XXXX XXXX 0000 - 0000 Xxxx D.P.;
1.2. Indennità di rischio radiologico, di cui all'art. 65, comma 2 lett. f del CCNL ENEA 1998 - 2001, se classificato secondo le disposizioni del D.Lgs. 230/1995;
1.3. Indennità di reperibilità di cui all'art. 42 del XXXX XXXX 0000 - 0000 Xxxx D.P. ed indennità di chiamata fuori orario di cui all'art. 15 del XXXX XXXX 0000 - 0000 Xxxx D.P.;
2. Per quanto riguarda l'indennità di lavoro in turni, a partire dal 1° gennaio 2012, secondo quanto già disposto dall'art. 1, comma 1 dell'ipotesi di CCI ENEA "su istituti di particolare interesse", sottoscritta in data 22 luglio 2015 5 novembre 2014 e in corso di autorizzazione, la stessa viene erogata con le modalità di cui all'art. 47 del CCNL EPR 1994 - 1997 I° b.e..
Ipotesi di accordo - Trattamento accessorio ENEA 2012, 2013, 2014 E 2015 3
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Art. 7
Utilizzo residui - Produttività individuale e collettiva
1. In base a quanto previsto dall’art. 15 del CCNI XXXX 0000-0000, una somma annuale pari a
€ 1.100.000, quale parte dei residui non utilizzati nel corso dell’anno di competenza, viene destinata a finanziare la produttività collettiva e individuale 2012, 2013, 2014 e 2015 dei Ricercatori e Tecnologi, attraverso l'erogazione "una tantum" dell'indennità di oneri specifici, nei valori riportati in tabella B.
2. Gli importi massimi verranno corrisposti al 30% 10% del personale interessato, previa valutazione del Responsabile dell'Unità di assegnazione, secondo criteri di merito che tengano conto della quantità/qualità della prestazione, dei procedimenti disciplinari in corso e adottati, nonché della eventuale motivata esclusione. La percentuale del 10% sarà applicata, distintamente, per il personale ricercatore e tecnologo e per quello con incarico di struttura organizzativa.
3. A decorrere dal 2016 , l'erogazione "una tantum" dell'indennità di oneri specifici, sarà attribuita secondo i seguenti criteri:
3.1. Annualmente, vengono determinati, per ciascun Dipartimento e per l'Unità di Efficienza Energetica, in esito del rispettivo bilancio consuntivo, i "margini" prodotti, quale differenza tra "entrate" e "uscite", secondo le modalità di cui agli Indirizzi emanati con Disposizione Commissariale n. 304/2015/COMM;
3.2. Con specifico accordo, verrà determinata una percentuale, che per il 2016 è fissata nel 68 % e per gli anni seguenti sarà in ogni caso non inferiore al 65%, dell’importo complessivo costituito da: i residui di cui al comma 1, i residui di cui all'art.15 e altri fondi legittimamente destinabili alla produttività; sono fatti salvi i risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio per il personale già interessato dallo sviluppo professionale ENEA. ; tale La predetta percentuale dell’importo complessivo sarà destinata alla produttività collettiva delle predette quattro U.O. di cui al punto 1.1.. L’importo risultante sarà successivamente ripartito tra le quattro U.O. di cui al punto 1.1. in misura proporzionale ai "margini" sopra determinati; la ripartizione interna nelle U.O. sarà determinata, fino al livello del singolo laboratorio o servizio, dal responsabile dell’ U.O. in base al contributo reso al raggiungimento del risultato attraverso criteri predefiniti e una procedura trasparente e partecipata.
3.3. Con specifico accordo, la restante quota dei residui verrà destinata alla produttività collettiva delle restanti U.O., che dovrà tener conto delle risultanze delle istituende "carte dei servizi".
3.4. Con specifico accordo sarà introdotta la produttività individuale, cui non potrà essere destinata una quota superiore al 10% degli importi disponibili per la produttività collettiva per ciascuna U.O..
Ipotesi di accordo - Trattamento accessorio ENEA 2012, 2013, 2014 E 2015 4
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CAPO III
ISTITUTI CONTRATTUALI FINANZIATI DAL BILANCIO ENEA
Art. 8
Indennità per incarichi di direzione di strutture tecniche e scientifiche
1. Continua ad essere attribuita al personale ENEA l'indennità per incarichi di direzione di strutture tecniche e scientifiche e di progetti di ricerca, prevista dall'art. 22 del DPR n. 171/1991. Tale indennità non è cumulabile con quella prevista dall'art. 10 del CCNL EPR 1994-1997 Area D.P. (II° biennio).
2. La corresponsione di detta indennità è differenziata in due tre importi:
2.1. 15% dell'importo della retribuzione tabellare iniziale del livello di appartenenza per i Responsabili delle strutture tecniche e scientifiche considerate "di particolare rilievo";
2.2. 12% dell'importo della retribuzione tabellare iniziale del livello di appartenenza per i Responsabili delle restanti strutture tecniche e scientifiche;
2.2.2.3. 10% dell'importo della retribuzione tabellare iniziale del livello di appartenenza per i Responsabili di progetti pluriennali di rilevanza nazionale/internazionale il cui importo complessivo risulti complessivamente superiore a 500.000€;
3. Tale indennità cessa di essere corrisposta al termine dell’incarico di responsabilità di struttura/progetto che ne ha motivato l'attribuzione.
SEZIONE II
Personale inquadrato nei livelli IV-VIII
CAPO I
TRATTAMENTO ACCESSORIO PER IL PERSONALE
Art. 9
Distribuzione delle risorse per il trattamento accessorio
1. Le risorse, determinate come in premessa al punto 2.2, oltre a finanziare le progressioni professionali e verticali dei precedenti CC.NN.L. ENEA 1998-2001, 2002-2005, le norme transitorie del CCNI XXXX 0000-0000 e le progressioni ex art. 53 e 54 del CCNL EPR 1998-2001, vengono destinate al finanziamento dei Fondi e degli istituti contrattuali indicati nell'art. 4 del richiamato CCNI XXXX 0000-0000.
2. Il dettaglio delle risorse in questione ed il loro utilizzo, per ogni anno, è riportato tabelle da 10 a 17, che costituiscono parte integrante del presente accordo.
3. Gli importi complessivi destinati al finanziamento degli istituti contrattuali di cui al presente accordo, sono riportati nell'allegata tabella riepilogativa 18.
Ipotesi di accordo - Trattamento accessorio ENEA 2012, 2013, 2014 E 2015 5
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CAPO II
ISTITUTI CONTRATTUALI FINANZIATI DAL FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO
Art. 10
Indennità di ente annuale
1. Al personale ENEA, continuano ad applicarsi i valori dell'indennità di ente annuale indicati nella tabella C richiamata dall'art. 9 del CCNI XXXX 0000-0000.
Art. 11
Indennità di ente mensile
1. Al personale ENEA, continuano ad applicarsi i valori dell'indennità di ente mensile indicati nella tabella D richiamata dall'art. 9 del CCNI XXXX 0000-0000.
1.2. A partire dal 1/01/2015, i valori dell’indennità di ente mensile vengono rideterminati come riportato in tabella C.
Art. 12
Lavoro straordinario e supplementare
1. Gli istituti del lavoro straordinario e del lavoro supplementare continuano ad applicarsi secondo le modalità di cui all'art. 5 del CCNI XXXX 0000-0000.
Art. 13
Indennità che remunerano particolari condizioni di disagio, pericolo, danno e responsabilità
1. Continuano ad essere erogate, con le medesime modalità, le seguenti indennità:
1.1. Indennità di turno e reperibilità ex art. 6 del CCNI XXXX 0000-0000;
1.2. Indennità di operazione di impianti nucleari e indennità di rischio radiologico ex art. 7 del CCNI XXXX 0000-0000;
1.3. Indennità di maneggio denaro ex art. 8 del CCNI XXXX 0000-0000.
Art. 14
Indennità di posizione
1. Viene istituita, per il solo personale ENEA appartenente ai livelli IV e V del profilo funzionario amministrativo, l’indennità di posizione, ai sensi di quanto disposto dall’art. 46 del CCNL EPR 1994- 1997, per un importo annuo lordo, su 12 mensilità, di € 1.032,91.
2. L’Agenzia determinerà, successivamente all’applicazione dell’art. 52 del CCNL EPR 1998-2001 – Mobilità tra profili a parità di livello, le posizioni organizzative di particolare complessità a cui saranno corrisposte, entro il limite previsto dall’art. 6, c. 1 del CCNL EPR 2006-2009 (8% dei posti in organico del profilo di funzionario amministrativo livello IV e V) le indennità in questione.
Ipotesi di accordo - Trattamento accessorio ENEA 2012, 2013, 2014 E 2015 6
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3. L'indennità in questione, come disposto al comma 3 del citato art. 46, cessa di essere corrisposta al termine dell'incarico di responsabilità che ne ha motivato l'attribuzione.
Art. 15
Utilizzo residui - Produttività individuale e collettiva
1. In base a quanto previsto dall’art. 10 del CCNI XXXX 0000-0000, una somma pari a € 450.000, quale residui non utilizzati nel corso dell’anno di competenza, viene destinata a finanziare la produttività 2012, 2013, 2014 e 2015 del personale inquadrato nei livelli dal IV all'VIII, attraverso l'erogazione del premio di produttività, nei valori riportati nell'allegata tabella D. C
2. Gli importi massimi verranno corrisposti al 30% 10% del personale interessato, previa valutazione del Responsabile dell'Unità di assegnazione, secondo criteri di merito che tengano conto della quantità/qualità della prestazione, dei procedimenti disciplinari in corso e adottati, nonché della eventuale motivata esclusione.
3. A decorrere dal 2016 , l'erogazione del premio di della produttività, sarà attribuita in analogia con quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del presente accordo.
Art. 16
Progressioni economiche
Con decorrenza 1.1.2015 verranno effettuate procedure selettive progressioni economiche, ex art. 53 del CCNL EPR 1998-2001, per un importo complessivo di 50.000,00€, la cui copertura finanziaria è assicurata dal Fondo IV-VIII, a partire dal 2015.
CAPO III
ISTITUTI CONTRATTUALI FINANZIATI DAL BILANCIO ENEA
Art. 16 17
Indennità di valorizzazione professionale - CTER IV livello
1. Viene istituita In applicazione dell’ art. 42 del CCNL EPR 1994-1997 e dell’art. 5 del CCNL EPR 2006- 2009, è erogata, a partire dal 1.1.2016, un'indennità di valorizzazione professionale per il personale appartenente al IV livello del profilo CTER, secondo le modalità di cui all'art. 42 del CCNL EPR 1994- 1997 e dell'art. 5 del CCNL EPR 2006-2009, per un importo di € 150 mensili, su 12 mensilità, nei limiti del 5% della dotazione organica di del profilo.
2. L’attribuzione, della predetta indennità, avviene attraverso apposita procedura selettiva del personale che abbia una specifica esperienza professionale di almeno 5 anni nel livello apicale del profilo professionale; la selezione si basa su:
Ipotesi di accordo - Trattamento accessorio ENEA 2012, 2013, 2014 E 2015 7
Proposta Delegazione ENEA – Riunione 16 28 luglio 2015
2.1. l'attività svolta, attraverso l'analisi del curriculum vitae presentato dal candidato (fino a 50 40 punti);
2.2. i titoli posseduti (fino a 20 punti);
2.3. l'esperienza professionale posseduta (fino a 30 40 punti).
3. Le eventuali Per l’anno 2015 le somme non utilizzate nell'erogazione della presente indennità, pari a 73.800€, come disposto al comma 2 del citato art. 5 del CCNL EPR 2006-2009, confluiscono nel Fondo per le politiche di sviluppo del personale, per la produttività e per il trattamento accessorio del personale inquadrato nei livelli IV‐VIII.
SEZIONE III
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 18 17
Indennità di responsabilità
1. A partire dal 1/7/2015, è prevista l’attribuzione di una specifica indennità, ai sensi dell’art. 10 del CCNL EPR 2002-2005, per il personale CTER e Funzionario amministrativo IV livello e per il personale Ricercatore e Tecnologo, a cui venga affidato un incarico che comporta una specifica responsabilità.
2. Le risorse per l'erogazione della predetta indennità sono a carico del fondo di incentivazione di cui all'art. 19 del CCNL EPR 2002-2005. In particolare, a seguito dell'ipotesi di CCI ENEA "su istituti di particolare interesse", sottoscritta in data 22 luglio 2015 5 novembre e in corso di autorizzazione, tali indennità saranno finanziate da quota parte delle risorse indicate nel punto 1.3 dell'art. 6 della citata ipotesi di accordo.
3. Prioritariamente, ai Responsabili di strutture amministrative verrà corrisposta, in 12 mensilità, un'indennità di responsabilità pari a € 600.00 articolata su due importi, pari a 550,00€ mensili per un numero massimo di n. 25 posizioni di responsabilità e pari a 350,00€ per un numero massimo di n. 15 posizioni di responsabilità. In caso che agli stessi fosse già corrisposta l’indennità di responsabilità professionale di cui al precedente art. 5, quest’ultima verrà a cessare.
4. Fermo restando il limite annuo determinato dalla quota parte del fondo di cui all’art. 19 del CCNL EPR 2002-2005, sono individuate le seguenti ulteriori "responsabilità" connesse a specifici incarichi funzionali, alle quali è corrisposta, in 12 mensilità, un'indennità pari a 250€ mensili mensile pari a:
4.1. 200,00€ per i "medici competenti/autorizzati", il Capo nave e il Capo spedizione Antartide, i RUP di gare/contratti di importo superiore a 500.000,00€, escluso CONSIP e il Responsabile dei sistemi di telefonia dell’ENEA;
4.2. 150,00€ per i Responsabili SPP dei Centri di Casaccia, Frascati, Bologna e Trisaia e il Tecnico abilitato per esecuzione verifiche degli impianti elettrici dell’Agenzia;.
4.2.4.3. 100,00€ per i responsabili SPP dei Centri diversi da quelli indicati al precedente punto 4.2 e per il Tecnico sicurezza laser;
Ipotesi di accordo - Trattamento accessorio ENEA 2012, 2013, 2014 E 2015 8
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5. Con apposito accordo, da stipulare entro il 15 ottobre 2015, verranno individuate le ulteriori "responsabilità", sempre connesse a specifici incarichi funzionali che dovranno essere remunerate con la predetta indennità.
SEZIONE IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 18 19 Decorrenza
1. Il presente Accordo Integrativo entra in vigore dalla data della stipulazione, che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure di cui all'art. 29, comma 3 del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e dell'art. 40-bis, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
TABELLA A
Indennità di Oneri Specifici
Valori per 13 mensilità
Incremento IOS dal 1/1/2015 | ||||||||
Tabella F CCNI ENEA 2006- 2009 | mancata applicazione art. 15 CCNL EPR 2002-2005 | ulteriore incremento | IMPORTI COMPLESSIVI dal 1/1/2015 | |||||
Livello | Valore mensile | Valore annuo | Valore mensile | Valore annuo | Valore mensile | Valore annuo | Valore mensile | Valore annuo |
I | 26,00 | 338,00 | 15,00 | 195,00 | 13,00 | 169,00 | 54,00 | 702,00 |
II | 26,00 | 338,00 | 18,00 | 234,00 | 17,00 | 221,00 | 61,00 | 793,00 |
III | 26,00 | 338,00 | 22,50 | 292,50 | 20,50 | 266,50 | 69,00 | 897,00 |
Livello | Tabella F, CCNI XXXX 0000-0000 | Incremento dal 1/1/2015 | IMPORTO dal 1/1/2015 | |||
Valore mensile | Valore annuo | Valore mensile | Valore annuo | Valore mensile | Valore annuo | |
I | 26,00 | 338,00 | 15,00 | 195,00 | 41,00 | 533,00 |
II | 26,00 | 338,00 | 18,00 | 234,00 | 44,00 | 572,00 |
III | 26,00 | 338,00 | 22,50 | 292,50 | 48,50 | 630,50 |
Ipotesi di accordo - Trattamento accessorio ENEA 2012, 2013, 2014 E 2015 9
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TABELLA B
LIVELLO | Importo MINIMO Annuo IOS UNA TANTUM | Importo MASSIMO Annuo IOS UNA TANTUM | % di attribuzione dell'importo MINIMO dell'IOS UNA TANTUM | % di attribuzione dell'importo MASSIMO dell'IOS UNA TANTUM |
I | 630,00 655,00 | 750,00 | 70%90% | 30%10% |
II | 640,00 670.00 | 800,00 | ||
III | 666,00 710,00 | 850,00 |
Indennità di Oneri Specifici "una tantum"
Incremento Indennità di Ente Mensile
Valori in 12 mensilità
TABELLA C
Incremento IdEM dal 1/1/2015 | ||||||
Tabella D, CCNI XXXX 0000-0000 | Incremento | IMPORTI COMPLESSIVI dal 1/1/2015 | ||||
LIVELLO | Valore mensile | Valore annuo | Valore mensile | Valore annuo | Valore mensile | Valore annuo |
IV | 285,00 | 3.420,00 | 8,00 | 96,00 | 293,00 | 3.516,00 |
V | 270,00 | 3.240,00 | 8,00 | 96,00 | 278,00 | 3.336,00 |
VI | 245,00 | 2.940,00 | 7,00 | 84,00 | 252,00 | 3.024,00 |
VII | 230,00 | 2.760,00 | 7,00 | 84,00 | 237,00 | 2.844,00 |
VIII | 215,00 | 2.580,00 | 7,00 | 84,00 | 222,00 | 2.664,00 |
Premialità per il personale inquadrato nei livelli dal IV all’VIII Importi “una tantum”
TABELLA D
LIVELLO | Importo MINIMO premio | Importo MASSIMO premio | % di attribuzione dell'importo MINIMO del premio | % di attribuzione dell'importo MASSIMO del premio |
IV | 385,00 405,00 | 485,00 | 70% 90% | 30% 10% |
V | 380,00 400,00 | 480,00 | ||
VI | 370,00 395,00 | 470,00 | ||
VII | 365,00 390,00 | 465,00 | ||
VIII | 355,00 385,00 | 455,00 |
Ipotesi di accordo - Trattamento accessorio ENEA 2012, 2013, 2014 E 2015 10
Proposta Delegazione ENEA – Riunione 16 28 luglio 2015