ALFA S.R.L.
ALFA S.R.L.
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DEGLI APPALTI NEI
SETTORI SPECIALI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA
REV.08 13 Luglio 2020
Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 13 Luglio 2020
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DEGLI APPALTI NEI SETTORI SPECIALI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1 - Ambito di applicazione
1.ALFA S.r.l. ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato in tutti i Comuni dell’Ambito ottimale; cura la captazione, l’adduzione e la distribuzione dell’acqua e gestisce la fognatura e la depurazione delle acque reflue. Oltre a gestire il Servizio Idrico Integrato, ALFA pianifica, progetta e realizza nuove reti e impianti e cura la manutenzione di quelli esistenti.
2. ALFA S.r.l. opera in un mercato non sottoposto alla libera concorrenza nell’ambito territoriale della Provincia di Varese.
Il presente regolamento disciplina ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs 50 del 18 aprile 2016 la formazione, la stipulazione e l’esecuzione dei contratti di fornitura, servizi e lavori di ALFA S.r.l., concernenti esclusivamente le attività sopra-indicate.
3. Il presente regolamento non si applica ai contratti che vengono aggiudicati per scopi diversi dall’esercizio dell’attività inerente il settore speciale d’intervento, così come previsto all’art.14 del D.Lgs 50 del 18 aprile 2016, che restano regolati dal diritto privato.
Art. 2 - Finalità e principi
1. Il presente regolamento ha il fine di indirizzare l’attività contrattuale di ALFA s.r.l. secondo criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica.
2. L’attività negoziale si ispira ai seguenti principi:
a) perseguimento dei fini “istituzionali” della società;
b) realizzazione della massima economicità in armonia con l’obiettività delle scelte;
c) osservanza della massima obiettività nella scelta dei sistemi negoziali e dei contraenti;
d) garanzia di conformità e qualità delle forniture, servizi e lavori in affidamento.
Art. 3 – Normativa di riferimento
L’affidamento di forniture, servizi e lavori assoggettati alla disciplina oggetto del presente avviene, salvo quanto diversamente previsto dal presente Regolamento, secondo la normativa attualmente in vigore, ovvero:
- D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 “Codice dei contratti pubblici” di seguito per brevità “Codice”;
- Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 12 aprile 2006 (D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207) per quanto applicabile ai sensi dell’art. 216 del Codice;
- Linee guida per l’attuazione del Codice emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per quanto applicabile ai Settori Speciali;
Ogni variazione alla normativa di riferimento in materia, cui il presente Regolamento fa rinvio, comporterà l’automatico adattamento dello stesso.
Art. 4 – Soglie di valore
Le soglie comunitarie per le quali è applicabile il seguente Regolamento sono quelle indicate all’art. 35 del “Codice” periodicamente ed automaticamente aggiornate ai sensi dell’art.35 c.3 del “Codice” stesso.
Sulla base dei Regolamenti nn. 2364, 2365, 2366 e 2367, del 18/12/2017, pubblicati nella G.U.U.E. 19/12/2017, n. L-337 e come indicato all’art. 35 del Codice, gli importi delle soglie comunitarie sono così identificati:
- lavori € 5.350.000;
- servizi e forniture nei settori speciali € 428.000;
- servizi elencati all’allegato IX del Codice € 1.000.000.
Il calcolo del valore stimato degli appalti e delle concessioni è sempre da intendersi basato sul totale pagabile, I.V.A. esclusa, compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo.
Nessun intervento che possa considerarsi unitario potrà essere frazionato artificiosamente al fine di ricondurne l’affidamento alle regole ed ai limiti di valore del presente Regolamento o di una fascia di importo inferiore.
Non sono considerati frazionamenti artificiosi le suddivisioni di interventi distintamente individuati dagli strumenti programmatori della Società, nonché quelli che derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnici risultanti da apposita relazione del Responsabile di Settore e/o del Responsabile del procedimento; in particolare, deve considerarsi fattispecie normalmente prevedibile lo scorporo delle lavorazioni specialistiche o di parti d’opera tecnicamente scindibili.
Per le altre modalità di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici si rimanda all’art.35 del “Codice”.
Art. 5 – Responsabile del Procedimento
Al Responsabile del Procedimento (R.U.P.), sono attribuite le funzioni previste dal “Codice”, oltre che dal presente Regolamento, tenuto altresì conto della specifica disciplina recata, in proposito dalle Linee Guida ANAC.
Il R.U.P. coincide, di prassi, con la figura del Responsabile di Settore/Servizio competente in base al modello di organizzazione interna.
In particolare, il R.U.P, oltre ai compiti specificamente previsti da altre disposizioni del Codice:
a) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;
b) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;
c) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi;
d) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari;
e) fornisce ad ALFA S.r.l. i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza;
f) propone l'indizione, o, ove competente, indice la conferenza di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;
g) coordina le attività necessarie per la nomina della commissione giudicatrice, da parte dell'organo competente e le relative procedure sotto il profilo della tempistica e delle modalità da seguire;
h) provvede alla raccolta, verifica e trasmissione all'Osservatorio degli elementi relativi agli interventi di sua competenza.
i)provvede a verificare la corretta e tempestiva raccolta e pubblicazione dei dati, di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 ed al D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, di propria competenza;
l) propone l’affidamento diretto per importi inferiori ad euro 40.000, previa verifica dei requisiti del fornitore.
m) provvede alla redazione della determina a contrarre secondo lo schema adottato nelle procedure aziendali.
Il nominativo del responsabile del procedimento è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta.
I compiti di competenza previsti per il R.U.P., possono essere frazionati anche a più soggetti in relazione alle varie fasi procedurali.
TITOLO II – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO
Sezione I
Lavori, servizi (inclusi gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell’esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo) e forniture di importo inferiore ad euro 40.000.
Art. 6 – Ambito oggettivo e modalità di affidamento
Con riferimento ai lavori, servizi (inclusi gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell’esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo) e forniture di importo inferiore ad euro 40.000 si potrà procedere - su determinazione del R.U.P. – all’affidamento diretto, anche senza preventiva consultazione di due o più operatori economici previo verifica circa il possesso sull’aggiudicatario dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico- professionali, ove richiesti.
Su determinazione del R.U.P. la stazione appaltante potrà utilizzare il Sistema di Qualificazione di cui all’art.11.
Le prestazioni del contratto di lavori devono essere eseguite di norma direttamente dall’appaltatore, ad eccezione di sub-affidamenti di prestazioni specialistiche ed accessorie, delle forniture di materiale necessario all’esecuzione di lavori con o senza posa in opera, dei noli a caldo e dei noli a freddo. Nella richiesta di offerta potranno essere indicate le parti della prestazione che possono formare oggetto del sub-affidamento. L’eventuale ricorso a sub-affidamenti deve essere autorizzato nel rispetto della normativa per il subappalto, con le eccezioni da essa previste.
Art. 7 – Criteri di Aggiudicazione
Per la scelta del contraente, nell’ambito dei contratti oggetto della presente Sezione, è seguito, di norma, il criterio del minor prezzo.
Eccezionalmente, per lavori, servizi (inclusi gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell’esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo) e forniture in cui sia essenziale la tempestività di esecuzione e/o di fornitura, la valutazione potrà concernere, oltre all’elemento prezzo, anche l’offerta di riduzione dei tempi di esecuzione, mentre, nei casi di specialità dell’intervento indicato nel progetto, la valutazione potrà concernere, oltre al prezzo, anche l’offerta di tecniche di esecuzione, o di materiali, o di strumentazioni tecnologiche particolari (“offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo” o sulla base dell'elemento prezzo o del costo).
Art. 8 – Perfezionamento del contratto
I contratti sono conclusi di norma nella forma della lettera di affidamento o ordine.
Art. 9 – Garanzie
Le ditte esecutrici e/o fornitrici potranno essere tenute a presentare garanzia fidejussoria di cui all’art.103 del Codice.
Di norma si prescinde dalla richiesta di cauzione provvisoria di cui all’art.93 del “Codice”.
Potrà essere richiesta polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi alla generale attività dell’impresa.
Sezione II
Lavori di importo compreso tra euro 40.000 ed euro 150.000, servizi e forniture di importo compreso tra euro 40.000 e la Soglia Comunitaria (ivi inclusi i servizi di cui all’allegato IX).
Art. 10 – Ambito oggettivo e modalità di affidamento
Gli appalti per lavori e le concessioni di importo compreso tra euro 40.000 ed euro 150.000, per i servizi e le forniture di importo compreso tra euro 40.000 e la Soglia Comunitaria (ivi inclusi i servizi di cui all’allegato IX e le concessioni), sono affidati, di norma, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.
Qualora l’oggetto e le caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture da affidare richiedano un confronto concorrenziale più ampio, è possibile, su determinazione del Responsabile del procedimento, procedere all’affidamento attraverso una procedura negoziata previa pubblicazione di manifestazione di interesse.
Per l’individuazione degli operatori economici da interpellare - su determinazione del R.U.P. – la stazione appaltante potrà utilizzare il Sistema di Qualificazione di cui all’art.11 del presente regolamento.
Art. 11 – Modalità di utilizzazione del Sistema di Qualificazione e indagini di mercato
ALFA S.r.l. ha aderito al Sistema di Qualificazione di CAP Holding S.p.A. ai sensi dell’art. 134 c. 3 del Codice degli Appalti in data 13 Luglio 2020. In forza di tale adesione per le procedure negoziate inerenti al settore speciale ALFA S.r.l. potrà, nel rispetto del principio di rotazione, invitare gli operatori economici inseriti negli idonei elenchi del sistema stesso.
Quando non sia presente un numero sufficiente di soggetti in grado di garantire una effettiva concorrenza, l’elenco dei soggetti integralmente estrapolati dal Sistema di Qualificazione potrà essere integrato con soggetti individuati sulla base di indagini di mercato. Per i lavori che prevedono una pluralità di categorie, saranno invitate le imprese pluri-qualificate e/o le imprese qualificate nella categoria prevalente che dovranno integrare i requisiti mancanti nel rispetto della normativa vigente (R.T.I., subappalto o avvalimento). In alternativa ALFA S.r.l. potrà individuare l’elenco dei soggetti sulla base di indagini di mercato.
Art. 12 – Criteri di Aggiudicazione
E’ possibile applicare il criterio del minor prezzo o quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
La congruità delle offerte è valutata secondo quanto previsto all’art.97 del Codice.
Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:
a) i contratti relativi ai servizi ad alta intensità di manodopera (i servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto).
b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro;
c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.
Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:
a) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera
b) per i servizi e le forniture solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.
Per lavori, servizi e forniture che non presentano carattere transfrontaliero, occorre prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter dell’art.97 del Codice.
Comunque l’esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.
Art. 13 – Perfezionamento del contratto
I contratti sono conclusi di norma nella forma di scrittura privata in modalità elettronica.
Art. 14 – Garanzie
Le ditte esecutrici e/o fornitrici potranno essere tenute a presentare garanzia fidejussoria di cui all’art.103 del Codice.
2. Le ditte affidatarie sono tenute a presentare garanzia fidejussoria nella misura prevista dall’art. 103 del “Codice”.
Potrà essere richiesta polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi alla generale attività dell’impresa.
Art. 15 – Invio preventivi
1. I soggetti saranno invitati ad inviare preventivo secondo le modalità sottoelencate. I soggetti saranno invitati simultaneamente a presentare offerta mediante richiesta di preventivo, inviata utilizzando di norma una piattaforma informatica di negoziazione; le richieste di preventivo indicheranno un termine perentorio per la presentazione dell’offerta, nonché le modalità di presentazione della stessa.
2. La richiesta di preventivo conterranno i seguenti elementi:
a) luogo, oggetto, importo dell’appalto e degli oneri di sicurezza, nonchè modalità di pagamento delle prestazioni;
b) criterio di aggiudicazione;
c) riferimenti alla documentazione contrattuale;
d) modalità di presentazione dell’offerta;
e) indicazione della documentazione richiesta;
f) indicazione delle garanzie richieste;
g) eventuale capitolato speciale d’appalto/foglio patti e condizioni.
Lavori di importo compreso tra euro 150.000 ed euro 2.000.000, nonchè incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell’esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo compreso tra euro 40.000 e euro 100.000.
Art. 16 – Ambito oggettivo e modalità di affidamento
Gli appalti per lavori e le concessioni di importo compreso tra euro 150.000 ed euro 2.000.000, nonché gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell’esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo compreso tra euro 40.000 e 100.000, sono affidati, di norma, attraverso una procedura negoziata previo esperimento di gara informale secondo le modalità di
seguito specificate. Qualora l’oggetto e le caratteristiche dei lavori e incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell’esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo da affidare richiedano un confronto concorrenziale più ampio, è possibile, su determinazione del Responsabile del procedimento, procedere all’affidamento attraverso una procedura ristretta o aperta.
Alla procedura negoziata saranno invitati almeno 5 soggetti a seguito di indagine di mercato o tra quelli iscritti al Sistema di Qualificazione di cui al precedente art.11.
Art. 17 – Modalità di utilizzazione del Sistema di Qualificazione e ricerche di mercato.
Vedi art.11.
Art. 18 – Criteri di Aggiudicazione
Vedi art.12.
Art. 19 – Perfezionamento del contratto
I contratti sono conclusi di norma nella forma di scrittura privata in modalità elettronica.
Art. 20– Garanzie
Vedi art.14.
Art. 21 – Procedura negoziata
1. I soggetti saranno invitati a partecipare ad una procedura negoziata secondo le modalità sotto elencate. I soggetti saranno invitati simultaneamente per iscritto a presentare offerta mediante lettera d’invito, inviata utilizzando di norma una piattaforma informatica di negoziazione; le lettere d’invito indicheranno un termine perentorio per la presentazione dell’offerta, nonché le modalità di presentazione della stessa.
2. La lettera d’invito dovrà contenere i seguenti elementi:
a) luogo, oggetto, importo dell’appalto e degli oneri di sicurezza, nonchè modalità di pagamento delle prestazioni;
b) criterio di aggiudicazione;
c) riferimenti alla documentazione contrattuale;
d) modalità di presentazione dell’offerta;
e) indicazione della documentazione richiesta;
f) modalità di svolgimento della gara.
g) indicazione delle garanzie richieste;
h) eventuale capitolato speciale d’appalto/foglio patti e condizioni.
3. ALFA S.r.l. si riserva di utilizzare, per la trasmissione delle lettere di invito e delle successive comunicazioni, mezzi alternativi a quelli di norma impiegati (telefax, posta elettronica, etc.).
Sezione III
Lavori di importo compreso tra euro 2.000.000 e la Soglia Comunitaria
Art. 22 – Ambito oggettivo e modalità di affidamento
1. Gli appalti per lavori e le concessioni di importo compreso tra euro 2.000.000 e la Soglia Comunitaria sono affidati, di norma, attraverso una procedura aperta con pubblicazione di Bando secondo i termini e le modalità di elencate negli articoli successivi.
2. Con determinazione del Responsabile del procedimento, è prevista l’utilizzazione della procedura ristretta o negoziata con previa pubblicazione del bando nei termini elencati negli articoli successivi. In alternativa a quanto sopra esposto, al comma 2, su determinazione del R.U.P., la stazione appaltante potrà utilizzare la procedura negoziata utilizzando il Sistema di Qualificazione di cui all’art.11 del presente regolamento.
3. Con particolare riferimento ai lavori pubblici, per quanto non disposto nella presente Sezione si rinvia alla vigente normativa di settore in quanto applicabile.
Art. 23 – Contenuto, Termini e Pubblicità
1. Il contenuto minimo del bando è decritto nel Bando-Tipo di cui all'allegato XIV, Parte I, lettera C del “Codice”
2. Gli avvisi di indizione e gli esiti della gara sono pubblicati attraverso i seguenti mezzi:
- Profilo di committente (sito informatico di ALFA S.r.l.);
- Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana (sino alla data di funzionamento della piattaforma ANAC che sarà indicata con atto dell’Autorità);
- sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20;
- sito informatico presso l'Osservatorio;
- sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC dal momento in cui sarà disponibile.
3. Il termine per presentare offerta è fissato nel bando; il termine minimo è di almeno 20 (venti) giorni, decorrenti dalla data del bando.
4. In caso di procedura ristretta o negoziata il termine per la ricezione delle domande di partecipazione è di almeno 10 (dieci) giorni decorrente dalla data di pubblicazione del bando e quello per ricezione delle offerte di almeno 15 (quindici) giorni dalla data d’invito, salvo il caso di un termine ridotto fissato consensualmente.
5. Le modalità ed i termini di accesso al capitolato d’oneri ed alla documentazione complementare saranno stabilite nei Disciplinari o nelle lettere d’invito.
Art. 24 – Criteri di aggiudicazione e Valutazione dell’anomalia
Vedi art.12.
Art. 25 – Perfezionamento del contratto
I contratti sono conclusi di norma mediante contratto nella forma di scrittura privata in modalità elettronica
Art. 26 – Aggiudicazione definitiva e Garanzie
1. Di norma l’offerta dovrà essere corredata da garanzia cauzionale ai sensi dell’art. 93 del “Codice”.
2. Le ditte affidatarie sono tenute a presentare garanzia fidejussoria nella misura prevista dall’art. 103 del “Codice”.
3. L’esecutore avrà l’obbligo di stipulare polizze assicurative per la copertura dei rischi connessi alla generale attività dell’impresa e della responsabilità civile verso terzi e, in relazione alla natura dei lavori, servizi e forniture, potrà essere tenuto a presentare ulteriore polizza assicurativa che tenga indenne la committente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati.
Sezione IV – Disposizioni complementari
Art. 27 – Subappalto e avvalimento.
0.Xx subappalto è ammesso nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 105 del “Codice”.
2. In relazione alla natura o all’importo dell’appalto, il bando di gara potrà prevedere la limitazione dell’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice.
Art. 28 – Annullamento o revoca della gara e mancata stipula del contratto
ALFA S.r.l. si riserva il diritto di:
a) procedere all’annullamento o alla revoca della gara qualora sussistano motivate ragioni, individuate con provvedimento del Responsabile del procedimento;
b) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta venisse ritenuta idonea o conveniente;
c) non stipulare il contratto, anche qualora sia intervenuta l’aggiudicazione, nel caso di esito negativo delle verifiche sull’aggiudicataria o in altre ipotesi in cui ricorrano motivate ragioni.
Art. 29 – Limitazione dei candidati nelle procedure
ALFA S.r.l. nelle procedure ristrette o negoziate relative a lavori, servizi e forniture di cui al presente Regolamento, potrà limitare il numero di candidati idonei da invitare a presentare offerta; in tali ipotesi, ALFA S.r.l. provvederà a pubblicizzare previamente il numero minimo e massimo dei candidati che verranno invitati a presentare offerta, specificando altresì i criteri da applicare nell’individuazione dei soggetti da invitare. Qualora il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione ed i livelli minimi richiesti dovesse risultare inferiore al numero minimo indicato da ALFA
S.r.l. quest’ultima potrà proseguire la procedura invitando il candidato o i candidati che avranno richiesto di partecipare e che sono in possesso delle capacità richieste.
Art. 30 – Inadempienze da parte dell’Appaltatore
1.Qualora la controparte contrattuale di ALFA S.r.l. risulti gravemente o ripetutamente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dal contratto ad essa affidato, il Responsabile del procedimento, previa diffida, si avvale dello strumento della risoluzione contrattuale con incameramento parziale o integrale della cauzione, ove prevista, fatto salvo il risarcimento danni, quando non ritenga più efficace il ricorso all’esecuzione in danno previa diffida. Qualora l’impresa risulti iscritta al Sistema di Qualificazione, tali inadempimenti potranno essere considerati come impeditivi e/o preclusivi della possibilità di mantenere l’iscrizione al predetto Sistema di Qualificazione.
2. ALFA S.r.l. si riserva la facoltà di non consentire la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal presente Regolamento alle imprese che, nei tre anni precedenti all’indizione di ciascuna gara, abbiano posto in essere gravi inadempienze nei confronti della Società tali da determinare la risoluzione del contratto in danno dell’appaltatore, ovvero alle imprese che, sempre nell’arco temporale sopra indicato, siano risultate soccombenti ad esito di un giudizio ordinario o arbitrale promosso nei confronti di ALFA S.r.l.
Art. 31 – Ulteriori procedure
ALFA S.r.l. per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture, potrà utilizzare le ulteriori procedure previste dal “Codice” quali:
-accordi quadro;
-sistemi dinamici di acquisizione;
-aste elettroniche;
-cataloghi elettronici;
-procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione;
-dialoghi competitivi;
-partenariati per l’innovazione;
-procedura negoziata con previa indizione di gara;
-procedura negoziata senza previa indizione di gara;
-partenariato pubblico privato.
TITOLO III – Norme Transitorie e Finali
Art. 32 – Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo la data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di ALFA S.r.l.
2. Successive modificazioni o integrazioni del “Codice”, della normativa in materia di contratti pubblici, delle norme amministrative e civili in materia di conferimento e di esecuzione di contratti pubblici, prevarranno, in quanto applicabili, rispetto alle disposizioni del presente Regolamento, che si intenderanno di diritto abrogate.
L’importo di cui all’art.6 e le soglie minime di cui agli articoli 10 e 16 del presente Regolamento saranno da ritenersi automaticamente modificati in adeguamento alla normativa nazionale sopravvenuta, in materia di affidamento diretto.