PARTE I
PROGETTO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA’ O CON MOBILITA’ RIDOTTA NEL TRASPORTO AEREO (PRM)
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
PARTE I
Articolo 1) – Oggetto dell’appalto e finalità perseguite dalla GESAC
La GESAC intende appaltare il servizio di assistenza ai passeggeri con disabilità o mobilità ridotta al fine di permettere ai predetti passeggeri (da ora in poi indicati per brevità come “PRM”) di spostarsi da un determinato punto di arrivo in aeroporto a un aeromobile e dall’aeromobile a un determinato punto di partenza dall’aeroporto, incluse le attività di imbarco e sbarco. Tali punti sono ubicati agli ingressi principali del Terminal nonché nei parcheggi aeroportuali e presso le fermate di taxi e autolinee urbane ed extra urbane, in modo da offrire al passeggero disabile pari condizioni di accessibilità rispetto agli altri passeggeri, senza costi addizionali.
Il servizio di assistenza ai PRM deve essere svolto nelle aree sia landside che airside dell’aeroporto e comporta l’ esecuzione di ogni attività necessaria a consentire il trasferimento dei passeggeri PRM in arrivo dall’aeromobile al Terminal o ai parcheggi e fermate di taxi e autolinee urbane ed extra urbane, e dei passeggeri PRM in partenza dai parcheggi e fermate di taxi e autolinee urbane ed extra urbane o dal Terminal all’aeromobile, nonché l’assistenza dei PRM nell’espletamento di tutte le attività preliminari e propedeutiche all’imbarco ed allo sbarco.
Articolo 2) – Normativa di riferimento
Il fornitore del servizio dovrà attenersi, per quanto concerne il servizio stesso e la formazione del proprio personale dipendente, a quanto previsto da:
- Regolamento (CE) n° 1107/2006 del 5/7/2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo;
- Documento 30, parte I, sezione 5, e relativi allegati della Conferenza Europea dell'Aviazione Civile («ECAC»), in particolare il codice di buona condotta per l'assistenza a terra di persone a mobilità ridotta, riportato nel relativo allegato J;
- Circolare ENAC GEN-02A del 19/12/2014 – “Applicazione del Regolamento (CE) n. 1107/2006 e qualità dei servizi erogati alle persone con disabilità e a mobilità ridotta nel trasporto aereo” - e relative Linee guida n. 1 e
3 che rispettivamente riguardano gli “Standard di qualità dei servizi del Gestore aeroportuale” e la “Formazione del personale di assistenza ai PRM ” e successivi aggiornamenti;
- Circolare ENAC GEN 06 del 31/10/2014 - “Qualità dei servizi nel trasporto aereo: le Carte dei servizi standard per gestori aeroportuali e vettori aerei”
- Regolamento di Scalo dell’Aeroporto Internazionale di Napoli;
- Manuale di Aeroporto dell’Aeroporto Internazionale di Napoli;
- Carta dei Servizi dell’Aeroporto Internazionale di Napoli;
- Normativa vigente in materia di sicurezza, incluse le più recenti disposizioni conseguenti all’emergenza COVID 19.
Articolo 3) . Carattere modulare della progettazione posta a base di gara – variazione del piano di lavoro e conseguentemente del corrispettivo - art. 106 comma 1 lettera a del D. Lgs. 50/2016
La situazione di incertezza dovuta agli effetti della pandemia COVID-19, che ha influito negativamente sul traffico aeroportuale e sul numero dei passeggeri in transito, non ha reso possibile prevedere un andamento delle richieste di assistenza al PRM dimensionati su uno sviluppo costante ed affidabile del traffico passeggeri. Si è reso pertanto necessario seguire nella progettazione un approccio modulare.
Il progetto posto a base di gara prende in considerazione 5 diversi assetti di lavoro, in funzione della soglia passeggeri prevista per ogni trimestre dell’anno e per ciascuno assetto è stato individuato, sulla base di un criterio oggettivo, il corrispettivo, comprensivo del valore della mano d’opera e degli oneri di sicurezza spettanti all’appaltatore al lordo del ribasso.
Le soglie e lo schema di parametrizzazione del corrispettivo in relazione alle diverse soglie sono riportati nel presente capitolato al successivo paragrafo 22 al quale si rinvia.
La GESAC, avendo esigenza di garantire l’adeguato svolgimento del servizio alle previsioni del traffico aeroportuale, 30 giorni prima di ogni nuovo trimestre indicherà all’appaltatore, attraverso disposizione scritta del Responsabile del procedimento, di cui al successivo art. 31, la soglia di riferimento passeggeri, l’assetto di lavoro corrispondente con obbligo dell’appaltatore di adeguare il servizio al nuovo assetto per l’intero trimestre ed indicherà il rateo del corrispettivo di appalto, al netto del ribasso, e degli oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso, che sarà corrisposto in relazione allo scenario.
E’ riservata pertanto alla GESAC la facoltà di incrementare o ridurre l’importo totale dei servizi secondo le modalità su indicate e meglio specificate al paragrafo 10 del Capitolato speciale di appalto e ciò anche in misura superiore al 20% del valore stimato dell’appalto.
L’appaltatore sarà obbligato ad eseguire le prestazioni, in aumento o diminuzione, senza che possa eccepire o richiedere alcunché oltre il corrispettivo contrattuale.
Articolo 4) – Definizione di PRM
Si definiscono «persone con disabilità» o «persone a mobilità ridotta» le persone la cui mobilità sia ridotta, nell’uso del trasporto, a causa di qualsiasi disabilità fisica (sensoriale o locomotoria, permanente o temporanea), disabilità o handicap mentale, o per qualsiasi altra causa di disabilità, o per ragioni di età, e la cui condizione richieda un’attenzione adeguata e un adattamento del servizio fornito per rispondere alle esigenze specifiche di detta persona, conforme ai requisiti di sicurezza stabiliti dalle norme internazionali, dalle leggi comunitarie e nazionali.
Articolo 5) – Indicatori e standard di qualità dei servizi di assistenza
La committente ha previsto un sistema di misurazione dei livelli di prestazione utilizzando la metodologia indicata da ENAC con la Circolare GEN 06. L’obiettivo è verificare con cadenza periodica, di norma trimestrale, la qualità e puntualità del servizio in concreto reso.
Gli indicatori sono desunti dalla Circolare ENAC GEN 02A, mentre gli obiettivi sono ricavati dalla Carta dei Servizi del Gestore, aggiornata annualmente e approvata da ENAC, i cui valori vengono condivisi con il Comitato Regolarità e Qualità dei Servizi dell’Aeroporto di Napoli.
La committente provvederà a comunicare all’appaltatore del servizio gli indicatori di qualità e puntualità definiti per ogni anno e gli standard di servizio attesi, nonché gli esiti delle verifiche trimestrali .
Articolo 6) – Indicatori di efficienza dei servizi di assistenza
Precisazioni sul servizio
6.1. Arrivo in aeroporto ai punti designati per la richiesta dell’assistenza
6.1.1. PRM in partenza con pre-notifica, ossia che hanno prenotato l'assistenza con almeno 36 ore di anticipo rispetto all'orario di partenza del volo. Al loro arrivo in aeroporto, una volta richiesta l'assistenza da uno dei punti designati, il target di regolarità e puntualità del servizio, come definito nella Carta dei Servizi dell’Aeroporto di Napoli, sezione “Servizi per passeggeri a ridotta mobilità” è il seguente:
- nel 90% dei casi l’attesa non deve superare i 5 minuti dalla chiamata per l'assistenza.
6.1.2. PRM in partenza senza pre-notifica ossia che non hanno prenotato l'assistenza entro le 36 ore dall'orario di partenza del volo. Al loro arrivo in aeroporto, una volta richiesta l'assistenza da uno dei punti designati, il target di regolarità e puntualità del servizio come definito nella Carta dei Servizi dell’Aeroporto di Napoli, sezione “Servizi per passeggeri a ridotta mobilità” è:
- nel 90% dei casi l’attesa non deve superare i 6 minuti dalla chiamata per l'assistenza.
La committente procederà a rilevare con cadenza periodica, su base trimestrale, tempi e dati necessari per verificare il rispetto dei predetti target di regolarità del servizio con riserva di procedere, in caso di mancato raggiungimento dei medesimi, a diffidare l’appaltatore, ad applicare le penali previste o anche, in caso di persistente inottemperanza (anche parziale) , alla risoluzione del presente contratto di appalto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
6.2. Attesa a bordo dell’aeromobile per lo sbarco
6.2.1. Per tutti i PRM in arrivo, il primo mezzo Ambulift e/o Special Care deve essere presente allo stand del volo assistito entro 5 minuti dall’orario effettivo di arrivo dell’aeromobile (ATA + 5 minuti);
6.2.2 Per i PRM in arrivo con pre-notifica, il tempo di presa in carico del primo PRM a bordo rispetto all’ultimo passeggero sbarcato non deve superare i 5 minuti;
6.2.3 Per i PRM in arrivo senza pre-notifica il tempo di presa in carico del primo PRM a bordo rispetto all’ultimo passeggero sbarcato non deve superare i 6 minuti.
6.3. Salita a bordo dell’aeromobile per l’imbarco
Per i PRM in partenza, il primo mezzo Ambulift e/o Special Care deve essere presente allo stand del volo assistito almeno 10 minuti prima dell’orario effettivo di partenza dell’aeromobile (ATD – 10 minuti).
6.4. Obbligo dell’appaltatore di fornire i dati relativi alle assistenze prestate
E’ fatto obbligo all’appaltatore di fornire, con cadenza prestabilita su base mensile e a richiesta qualora necessario, tutti i dati e le informazioni relativi agli orari di presa in carico, assistenza, imbarco e sbarco dei passeggeri PRM, attraverso i sistemi IT dedicati e forniti dalla committente e/o utilizzati dal prestatore del servizio per la gestione delle assistenze, al fine del monitoraggio del processo e verifica del rispetto dei target del servizio.
L’appaltatore è altresì tenuto a fornire su base mensile e trimestrale apposita reportistica contenente numero, tipologia e indicatori relativi delle assistenze PRM erogate.
Ai fini della rilevazione dei dati relativi ai tempi di attesa allo sbarco e per l’imbarco a bordo, l’appaltatore registra sul sistema informatico:
- per ogni assistenza all’arrivo, i tempi di sbarco dell’ultimo passeggero non PRM e di sbarco dei passeggeri PRM;
- per ogni assistenza in partenza, il momento della chiamata e quello dell’arrivo dell’assistenza, nonché il momento di arrivo al gate per l’imbarco.
Articolo 7) – Modalità di attuazione del servizio
L’appaltatore dovrà svolgere, in piena autonomia, a propria cura, rischio e spese, tutta l’attività necessaria per prestare il servizio, 365 giorni all’anno, senza soluzione di continuità, in concomitanza con lo svolgimento dell’attività aeroportuale (orientativamente tra le ore 04.00 e le ore 23.30) e con l’impegno di svolgere il servizio anche in caso di anticipo e/o ritardo dei voli, ovvero di anticipata apertura e chiusura dell’Aeroporto. E’ fatto altresì obbligo all’appaltatore di fornire un contatto telefonico reperibile in orario notturno (curfew) per eventuali richieste di assistenza in caso di voli non programmati o in emergenza. Il personale preposto dovrà essere disponibile entro 30 minuti dalla chiamata da parte della committente.
Il servizio PRM deve essere tale da garantire, anche in presenza di picchi di richieste da parte di PRM, i livelli qualitativi previsti dall’ENAC e dal gestore aeroportuale.
A titolo esemplificativo e non esaustivo l’appaltatore dovrà svolgere i seguenti servizi a favore dei passeggeri PRM:
- Assistenza dai punti di richiesta designati all'interno e all'esterno del Terminal;
- Spostamento dal punto di richiesta al banco dell’accettazione;
- Adempimento delle formalità di registrazione del passeggero e dei bagagli (accettazione);
- Assistenza dal banco dell’accettazione all’aeromobile, espletando i controlli per l'emigrazione, doganali, sanitari e di sicurezza;
- Assistenza nel riporre a bordo il bagaglio e l’eventuale sedia a rotelle o altro ausilio imbarcato;
- Imbarco sull'aeromobile, mediante elevatori, in caso di PRM con sedie a rotelle o che necessitano di altra assistenza specifica per la loro mobilità fino al posto a sedere;
- Assistenza dal posto a sedere al portellone dell’aeromobile e sbarco dall'aeromobile, mediante elevatori, in caso di PRM con sedie a rotelle o che necessitano di altra assistenza specifica per la loro mobilità;
- Assistenza dall’aeromobile alla sala ritiro bagagli e ritiro dei bagagli, completando i controlli per l’immigrazione, doganali e sanitari ove previsti;
- Assistenza dalla sala ritiro bagagli a un punto designato all’esterno della sala riconsegna bagagli;
- Assistenza per consentire di prendere i voli in coincidenza, se in transito, con assistenza a bordo e a terra, all’interno dei terminal , a seconda delle esigenze specifiche;
- Assistenza per recarsi ai servizi igienici in caso di necessità;
- Assistenza a terra per cani da assistenza riconosciuti, ove opportuno. Quando un PRM è assistito da un accompagnatore, questa persona deve, qualora ne sia fatta richiesta, poter prestare la necessaria assistenza in aeroporto;
- Assistenza a terra per tutte le necessarie attrezzature per la mobilità, comprese le sedie a rotelle elettriche, previo preavviso di quarantotto ore e limitatamente allo spazio disponibile a bordo dell'aeromobile nonché nel rispetto della pertinente normativa relativa alle merci pericolose;
- Assistenza a terra per ottenere la sostituzione temporanea di attrezzatura per la mobilità danneggiata o smarrita, tenendo presente che la sostituzione con presidi similari potrebbe non essere fattibile;
- Assistenza a terra poter accedere alle informazioni sui voli.
Articolo 8) – Xxxxx e attrezzature per lo svolgimento del servizio - clausola risolutiva espressa
La committente, prima dell’inizio del servizio consegnerà all’appaltatore in comodato d’uso gratuito affinché quest’ultimo li utilizzi esclusivamente per l’esecuzione del servizio stesso, la seguente dotazione minima di mezzi ed attrezzature:
- n. 4 Ambulift modello Thunderlift della Aviogei;,
- n. 3 Special care modello Nissan da 9 posti;
- n. 55 sedie a rotelle modello JET Neatech, n. 5 sedie modello INJET Neatech per il trasferimento dal posto a sedere a bordo dell’aeromobile all’Ambulift e viceversa e n. 2 sedie di cortesia per sostituzioni/danneggiamenti;
- n. 1 impianto per la sanificazione delle sedie a rotelle con sistema UVC, installato presso l’Aeroporto di Napoli.
Le suddette attrezzature, compatibili con il parco operativo di aeromobili che operano sull’Aeroporto di Napoli e con le infrastrutture del Terminal, rappresentano la dotazione minima imprescindibile per la gestione del servizio.
Nel corso dell’appalto potranno essere resi disponibili uno o più mezzi aggiuntivi per lo svolgimento delle attività richieste e/o di diversa tipologia (es. Aviramp, attrezzatura dotata di rampe per l’imbarco e lo sbarco dei passeggeri), così come ulteriori ausili alla mobilità (es. sedie a rotelle).
La committente provvederà a integrare il parco delle dotazioni in funzione dei livelli di traffico attesi e delle tipologie di assistenze per i periodi di maggiore picco di traffico.
E’ fatto obbligo all’Appaltatore di rispettare il piano di manutenzione preventiva e periodica di mezzi e attrezzature consegnati così come sarà comunicato dalla committente, facendosi carico delle necessarie attività ad esso connesse, e provvedendo ad adottare le misure operative necessarie al fine di evitare qualsiasi tipo di interruzione del servizio.
E’ fatto altresì obbligo all’Appaltatore di redigere ed inviare alla Committente su base giornaliera e a ogni inizio turno (entro le ore 05.00 del mattino e entro le ore 14.00 del pomeriggio) i form di verifica della perfetta funzionalità e disponibilità dei mezzi (allegati GEN 004 e GEN 005), comunicando tempestivamente alla Committente eventuali anomalie tecniche e/o di sicurezza che possano inficiarne il corretto e completo utilizzo.
L’Appaltatore comunicherà alla Committente il nominativo del proprio referente incaricato della gestione dei mezzi e attrezzature che avrà il compito di verificare su base giornaliera e in via continuativa lo stato dei mezzi e delle attrezzature consegnati, provvedendo a far rispettare il piano di manutenzione preventiva e ordinaria e a richiedere tempestivamente gli interventi di manutenzione straordinaria necessari per il ripristino della funzionalità di quelli fermi e/o mal funzionanti.
Sarà esclusiva responsabilità dell’Appaltatore provvedere agli interventi giornalieri di pulizie ordinarie e periodici di lavaggio e sanificazione dei mezzi e attrezzature oggetto del comodato d’uso gratuito (i cui costi sono stati stimati nella voce relativa alle spese generali), affinché gli stessi si presentino costantemente in
condizioni adeguate di decoro per l’utenza, nonché provvedere al carburante, lubrificante e a quant’altro necessario per l’uso.
L’Appaltatore sarà l’esclusivo responsabile dei danni provocati ai mezzi e alle attrezzature messe a disposizione dalla committente.
Alla cessazione del contratto, i mezzi e le attrezzature oggetto di comodato d’uso gratuito, dovranno essere restituiti alla committente nelle stesse condizioni di cui al verbale di consegna sottoscritto all’avvio del servizio. GESAC si riserva la facoltà di verificare, senza preavviso alcuno, le modalità di utilizzo, nonché le condizioni di funzionamento di mezzi e attrezzature.
A carico dell’appaltatore – comodatario cedono tutte le responsabilità civili e penali connesse all’utilizzo e alla custodia dei mezzi e delle attrezzature di cui innanzi, con espressa manleva nei confronti della committente.
Eventuali aggravi di spesa a carico della committente, che dovessero derivare da fatti e circostanze riconducibili a responsabilità civili e/o penali dell’appaltatore connesse all’utilizzo dei mezzi e delle attrezzature di cui sopra, saranno direttamente addebitati all’appaltatore medesimo, il quale non potrà opporre eccezioni o pretese di alcun genere.
E’ fatto salvo il diritto della GESAC al risarcimento del maggior danno.
A tal riguardo è fatto espresso divieto all’appaltatore di utilizzare mezzi e attrezzature oggetto di comodato per finalità diverse da quelle del presente appalto, nonché in spazi ed aree non interessate dal servizio.
In caso di violazione, GESAC si riserva di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
L’Appaltatore in ogni caso potrà provvedere, a propria cura e spese, a munirsi di qualsivoglia ulteriore copertura assicurativa.
Articolo 9) – Sistema di geo-localizzazione dei mezzi
GESAC predisporrà un sistema di geo-localizzazione (“GPS” o altro sistema di tracciamento) che consentirà l’individuazione, in qualsivoglia momento, dei mezzi e attrezzature utilizzati dall’appaltatore per lo svolgimento del servizio. Il sistema consentirà anche la verifica del tempo impiegato da ciascuno dei mezzi per l’espletamento dei servizi di assistenza.
Articolo 10) – Aree e sistemi disponibili per il servizio
GESAC mette a disposizione dell’appaltatore, che si impegna ad utilizzare e manutenere in perfetta efficienza, provvedendo a segnalare eventuali anomalie tecniche riscontrate durante le attività, le seguenti infrastrutture e dotazioni tecnologiche per l’espletamento del servizio:
- punti di chiamata ubicati nei parcheggi e presso le fermate taxi e autolinee urbane ed extra urbane riservati ai PRM;
- punti di accoglienza video-citofonici presenti agli ingressi del Terminal;
- “Sala Amica” landside in area accettazione;
- “Sala Amica” airside, al piano terra della sala imbarchi, con annesso gate centralizzato per l’imbarco dei PRM con destinazione Schengen;
- punto di chiamata per l’assistenza a PRM presso la Sala imbarchi extra-Schengen;
- due punti di raccolta delle sedie a rotelle in airside e landside;
- stalli dedicati per la sosta dei mezzi Ambulift e Special care in ambito airside;
- sistema informatico per la gestione delle assistenze PRM, comprensivo di hardware, software e connettività;
- sistemi di comunicazione radio, telefonici e eventuali tablet/smartphone funzionali ad assicurare la costante ed efficace comunicazione operativa con tutti gli operatori aeroportuali coinvolti – tali dotazioni messe a disposizione da GESAC sono da intendersi come basiche; GESAC si riserva di valutare eventuali ulteriori proposte da parte dell’appaltatore tese al miglioramento delle modalità e dell’efficacia della comunicazione tra gli addetti al servizio.
PARTE II
Articolo 11) – obblighi dell’appaltatore ed assetto di lavoro previsto per le diverse soglie
L’appaltatore dovrà svolgere i servizi nel rispetto del presente capitolato speciale, degli altri elaborati progettuali e della proposta che formulerà nel corso della procedura di gara. Tale proposta sarà vincolante, nonché rispettosa dei patti contrattuali, della normativa richiamata al precedente articolo 2 e di ogni altra disposizione di legge applicabile.
L’appaltatore dovrà, comunque, svolgere ogni ulteriore attività necessaria per garantire il raggiungimento degli standard qualitativi di cui al presente capitolato speciale e alla normativa e documenti dallo stesso richiamati. Le condizioni di svolgimento del servizio presentate dall’appaltatore nell’offerta non potranno essere inferiori a quelle previste dal progetto e dal presente Capitolato e pertanto l’appaltatore dovrà tener conto, tra l’altro, che:
- il servizio PRM deve essere garantito e svolto, 365 giorni all’anno, senza soluzione di continuità, in concomitanza con lo svolgimento dell’attività aeroportuale (orientativamente tra le ore 04.00 e le ore 23.30 e comunque in orario compatibile con il programma dal primo all’ultimo volo in arrivo/partenza) e anche in caso di anticipo e/o ritardo dei voli, ovvero di anticipata apertura e chiusura dell’Aeroporto;
- il servizio richiede altresì disponibilità al servizio in orario notturno (curfew), non coperto dalla programmazione del servizio, per eventuali richieste di assistenza in caso di voli non programmati o in emergenza e che il personale preposto dovrà essere disponibile entro 30 minuti dalla chiamata da parte della committente;
- il servizio deve essere tale da garantire, anche in presenza di picchi di richieste di assistenze PRM, i livelli qualitativi previsti dall’ENAC e dal Gestore aeroportuale;
- l’appaltatore, nell’espletamento del servizio, dovrà svolgere tutte le attività previste dal presente Capitolato Speciale, che costituisce parte integrante del progetto.
L’appaltatore dovrà garantire per l’espletamento del servizio, per l’intera durata contrattuale, 365 giorni all’anno senza soluzione di continuità, il regolare svolgimento delle attività richieste dal presente capitolato, assicurando almeno il numero di ore di lavoro necessarie a soddisfare le esigenze di copertura previste per le diverse soglie di traffico trimestrali di riferimento (si veda a tal proposito la tabella al paragrafo 22 del presente Capitolato), come di seguito riportato:
1) Coordinamento dei servizi landside e airside: almeno n. 1 (una) postazione di coordinamento della Sala amica landside, nella fascia oraria compresa tra le 04.00 e le 21.00, per la gestione delle assistenze in partenza e in arrivo lato landside e Terminal e almeno n. 1 (una) postazione di coordinamento del servizio airside, nella fascia oraria compresa tra le 05.00 e le 23.30, per la gestione delle fasi di imbarco e sbarco dei PRM per tutte le soglie di traffico superiori a 500.000 passeggeri per trimestre; le suddette postazioni dovranno essere dotate di tutti gli strumenti informatici e di comunicazione necessari per la gestione delle
assistenze, sia in partenza che in arrivo, e per garantire il coordinamento delle squadre addette al servizio e dei mezzi/attrezzature;
2) Copertura per la gestione dei mezzi Ambulift secondo lo schema seguente:
- Soglia A (fino a 500.000 passeggeri/trimestre): nella fascia oraria tra le 06.00 e le 24.00, almeno n. 1 Ambulift per 18 ore al giorno;
- Soglia B (tra 500.001 e 1.400.000 passeggeri/trimestre): nella fascia oraria tra le 05.00 e le 24.00, almeno n. 2 Ambulift, di cui n. 1 per 18 ore e l’altro per circa 12 ore al giorno;
- Soglia C (tra 1.400.001 e 2.200.000 passeggeri/trimestre): nella fascia oraria tra le 05.00 e le 24.00, almeno
n. 3 Ambulift, di cui n. 2 per 18 ore e l’altro per circa 12 ore al giorno;
- Soglia D (tra 2.200.001 e 2.900.000 passeggeri/trimestre): nella fascia oraria tra le 05.00 e le 24.00, almeno
n. 4 Ambulift, di cui n. 2 per 18 ore al giorno e n. 2 per circa 12 ore al giorno;
- Soglia E ( oltre 2.900.000 passeggeri/trimestre): nella fascia oraria tra le 05.00 e le 24.00, almeno n. 5 Ambulift, di cui n. 2 per 18 ore al giorno, n. 2 per circa 12 ore al giorno e n. 1 per 8 ore al giorno.
Si precisa che:
- le squadre addette al servizio Ambulift devono essere composte ciascuna da due (2) risorse con le seguenti qualifiche e mansioni:
a) un (1) addetto alla guida e conduzione dell’Ambulift dotato di patente ADP (Airside Driving Permit), attestazione e abilitazione alla guida in air side e comprovata esperienza nella conduzione di mezzi aeroportuali in area air side;
b) un (1) addetto alle manovre di avvicinamento ed allontanamento dell’Ambulift all’aeromobile e alla messa in sicurezza del percorso in elevazione, che provveda al successivo trasporto dei PRM dal mezzo fino al posto a sedere nell’aereo e viceversa dal posto a sedere fino alla cabina dell’Ambulift, dotato di comprovata esperienza e formazione nello svolgimento di tutte le procedure necessarie per la sicurezza delle operazioni di approccio/allontanamento e di imbarco e sbarco dall’aeromobile mediante l’utilizzo di mezzi speciali.
3) Copertura per la gestione dei mezzi Special Care secondo lo schema seguente:
- Soglia A (fino a 500.000 passeggeri/trimestre): nella fascia oraria tra le 06.00 e le 24.00, almeno n. 1 Special care per circa 18 ore al giorno;
- Soglia B (tra 500.001 e 1.400.000 passeggeri/trimestre): nella fascia oraria tra le 05.00 e le 24.00, almeno n. 2 Special care, di cui n. 1 per 16 ore e l’altro per circa 8 ore al giorno;
- Soglia C (tra 1.400.001 e 2.200.000 passeggeri/trimestre): nella fascia oraria tra le 05.00 e le 24.00, almeno
n. 2 Special care, di cui n. 1 per 18 ore e l’altro per circa 8 ore al giorno ;
- Soglia D (tra 2.200.001 e 2.900.000 passeggeri/trimestre): nella fascia oraria tra le 05.00 e le 24.00, almeno
n. 3 Special care, di cui n. 2 per 18 ore al giorno e n. 1 per circa 12 ore al giorno;
- Soglia E (oltre 2.900.000 passeggeri/trimestre): nella fascia oraria tra le 05.00 e le 24.00, almeno n. 3 Special care, di cui n. 2 per 18 ore al giorno e n. 1 per circa 12 ore al giorno.
Si precisa che l’addetto alla conduzione degli Special Care (mezzo preferibilmente utilizzato per il trasporto di PRM di categoria WCHR), deve avere le seguenti qualifiche e mansioni:
- addetto alla guida e conduzione dello Special care dotato di patente ADP (Airside Driving Permit), attestazione e abilitazione alla guida in air side e comprovata esperienza nella conduzione di mezzi aeroportuali in area air side e nelle attività di assistenza ai PRM per le fasi di imbarco e sbarco dall’aeromobile.
4) nello scenario di traffico trimestrale massimo (soglia “E”), è richiesta altresì la copertura di n. 1 postazione di supervisione delle attività di imbarco e sbarco dei PRM dall’aeromobile per circa 8 ore al giorno, che abbia la responsabilità di tenere sotto controllo l’adeguatezza e la puntualità delle operazioni sotto bordo che coinvolgono PRM e che svolga attività di audit a campione sul rispetto delle procedure di conduzione dei mezzi e di assistenza ai PRM.
5) Copertura dell’attività di assistenza PRM (accompagnamento e supporto nei processi aeroportuali) nelle aree aeroportuali di svolgimento del servizio secondo lo schema seguente:
- Soglia A (fino a 500.000 passeggeri/trimestre): nella fascia oraria tra le 06.00 e le 24.00, almeno n. 2 postazioni per circa 18 ore al giorno;
- Soglia B (tra 500.001 e 1.400.000 passeggeri/trimestre): nella fascia oraria tra le 05.00 e le 24.00, almeno n. 3 postazioni, di cui n. 2 per 18 ore e n. 1 per circa 12 ore al giorno;
- Soglia C (tra 1.400.001 e 2.200.000 passeggeri/trimestre): nella fascia oraria tra le 05.00 e le 24.00, almeno
n. 4 postazioni, di cui n. 3 per 18 ore e l’altra per circa 12 ore al giorno ;
- Soglia D (tra 2.200.001 e 2.900.000 passeggeri/trimestre): nella fascia oraria tra le 05.00 e le 24.00, almeno
n. 6 postazioni, di cui n. 4 per 18 ore al giorno in ambito Terminal e n. 2 per circa 8 ore al giorno, dedicate al servizio di assistenza presso l’area check in del P2;
- Soglia E (oltre 2.900.000 passeggeri/trimestre): nella fascia oraria tra le 05.00 e le 24.00, almeno n. 7 postazioni, di cui n. 5 per 18 ore al giorno in ambito Terminal e n. 2 per circa 8 ore al giorno, dedicate al servizio di assistenza presso l’area check in del P2.
Le postazioni dedicate all’area check in del P2 possono prestare servizio anche nel Terminal principale all’occorrenza.
Si precisa che gli addetti al servizio di assistenza ai PRM devono essere in possesso di tutte le certificazioni di idoneità e della formazione richieste per lo svolgimento del ruolo.
L’appaltatore potrà avvalersi di un mezzo idoneo al trasporto dei PRM per le aree esterne al Terminal per assicurarne il trasferimento in sicurezza dai parcheggi, fermate bus e taxi, area check in P2, ecc. verso il Terminal e viceversa; l’appaltatore è tenuto a presentare alla stazione appaltante la tipologia di attrezzatura che intende utilizzare per le aree esterne e a richiedere preventiva autorizzazione.
L’assetto di lavoro ovverola copertura delle postazioni, in funzione delle soglie di traffico previste, sarà definita dalla stazione appaltante in base alle esigenze specifiche determinate dall’operativo voli e comunicate all’appaltatore, per la relativa organizzazione del servizio, con un anticipo di almeno 30 giorni rispetto al trimestre di riferimento.
6) per tutta la durata dell’appalto un referente tecnico del servizio che deve essere presente sul cantiere per almeno 8 ore al giorno e 5 giorni alla settimana, che svolga il ruolo di interfaccia con la stazione appaltante e sia responsabile dell’organizzazione del servizio e della pianificazione dei turni di lavoro del personale, nonché della gestione dei mezzi e delle attrezzature consegnati in comodato d’uso gratuito da parte della stazione appaltante, il cui costo è stato considerato nel computo delle spese generali.
Si precisa altresì che il personale addetto alla conduzione dei mezzi dovrà operare secondo un principio di inter-fungibilità ed essere in grado di guidare alternativamente sia Ambulift che Special Care in ragione delle effettive necessità operative e del numero di servizi concomitanti da prestare, in base anche al programma dei voli e delle assistenze richieste, nonché alle specifiche richieste da parte della Committente e concordate in via preventiva.
Articolo 12) – Personale – obblighi dell’appaltatore – clausola risolutiva espressa
L’appaltatore è obbligato ad impiegare personale con mansioni, competenze e qualifiche non inferiori a quelle minime considerate nel progetto, nel precedente articolo 11) e nella proposta.
Il personale dovrà essere adeguatamente formato allo svolgimento delle specifiche attività di competenza, anche in relazione alla normativa sulla privacy e alla normativa in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e dovrà avere specifiche caratteristiche quali attenzione alla sicurezza, puntualità, capacità relazionale, flessibilità, motivazione e massima disponibilità. Il personale addetto al servizio di conduzione dei mezzi Ambulift e Special Care dovrà essere idoneamente formato per l’utilizzo dei predetti mezzi e dovrà essere in possesso delle autorizzazioni e licenze necessarie per la movimentazione degli stessi.
L’appaltatore è tenuto a garantire che:
a) tutti i dipendenti ricevano un’adeguata formazione, con particolare riferimento ai contenuti previsti dai moduli 1 e 2 dell’allegato 3 alla circolare ENAC GEN 02-A relativamente al personale in contatto con il pubblico viaggiante e che presta assistenza in aeroporto e che tutto il personale segua al momento opportuno corsi di aggiornamento in materia;
b) le risorse impiegate nel servizio abbiano conoscenze “di base”, oltre che dell’italiano, almeno della lingua inglese, nell’ambito delle esigenze espresse dal committente in relazione ai servizi prestati;
c) il personale addetto al servizio abbia idoneità psico-fisica allo svolgimento del servizio;
d) il personale addetto al servizio sia individuabile in maniera inequivocabile, mediante uso di una specifica divisa distintiva, che dovrà essere indossata sempre, senza eccezioni e con il massimo decoro;
e) il personale addetto al servizio mantenga un contegno e un linguaggio adeguato e rispettoso in presenza dei passeggeri, durante le fasi di svolgimento del proprio servizio ed all’interno dell’area aeroportuale;
f) il personale addetto al servizio mostri adeguato atteggiamento e customer care verso i clienti assistiti;
g) il personale addetto al servizio non sosti in pubblico o nelle aree riservate all’utenza fuori dalla normale attività di lavoro;
h) il personale addetto al servizio durante il proprio turno di lavoro limiti l’uso del cellulare alle comunicazioni esclusivamente legate all’attività.
L’appaltatore dovrà comunicare alla GESAC entro 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, l'elenco e le relative posizioni contributive e mansioni del personale adibito al servizio.
L’Appaltatore è tenuto a trasmettere su base settimanale all’Appaltante un prospetto contenente i turni di copertura dei servizi previsti dal presente Capitolato e dagli elaborati progettuali, nonché dall’offerta tecnica. Su base giornaliera, di norma entro le ore 18.00, dovrà essere inviato altresì l’aggiornamento del prospetto per il giorno successivo, contenente anche la specifica dei ruoli ricoperti da ogni risorsa. Eventuali mancate coperture dei servizi per motivi imprevisti e imprevedibili dovranno essere prontamente comunicate all’Appaltante e idoneamente risolte nel più breve tempo possibile, onde evitare disservizi all’utenza.
L’Appaltatore è responsabile verso la GESAC della corretta copertura delle postazioni di lavoro e dei servizi, garantendo che il suo personale sia presente nella postazione assegnata mediamente entro 5 minuti dall’inizio del proprio turno di lavoro e lasci la stessa non prima di 5 minuti dalla fine del turno o comunque ad avvenuto subentro del personale del turno successivo. La segnalazione da parte del personale preposto della GESAC della mancanza di operatori secondo le tempistiche e la pianificazione stabilite, potrà comportare l’applicazione di penale prevista dal contratto, fatto salva la tempestiva comunicazione alla Committente, nonché l’informativa sulle azioni mitigative derivanti.
L’Appaltatore è responsabile verso la GESAC del rispetto puntuale delle norme aeroportuali, delle disposizioni vigenti e dei principii comportamentali di cui sopra, come ad esempio per l’ottenimento dei permessi di accesso in ambito aeroportuale e alle azioni volte all’allontanamento del personale non idoneo all’espletamento delle attività previste dal presente Capitolato tecnico, dagli elaborati progettuali e dall’offerta tecnica.
E’ fatto divieto all’appaltatore di incrementare, negli ultimi tre mesi di vigenza del contratto, il numero di personale impiegato e di modificare, nel medesimo periodo, i livelli di impiego in assenza di preventiva approvazione in forma scritta da parte della GE.S.A.C. S.p.A..
In caso di sciopero o cause di forza maggiore dovrà essere dato congruo preavviso alla stazione appaltante al fine di far fronte alla situazione di emergenza.
Si considera congruo il preavviso dato entro il 5° giorno antecedente quello del verificarsi dell’evento.
E’ riconosciuta alla GESAC la facoltà di effettuare verifiche ed ispezioni in qualunque momento i servizi in corso d’esecuzione.
L’appaltatore dovrà fornire al personale le uniformi e l’abbigliamento protettivo necessario (DPI), del modello e della qualità che soddisfi le richieste di GESAC . Il personale impegnato nelle aree scoperte dovrà anche indossare adeguati indumenti ad alta visibilità, prodotti secondo le norme vigenti o eventuali emendamenti successivi, e tali indumenti devono essere facilmente identificabili tramite l’apposizione di una targhetta di riconoscimento ben visibile con il nome dell’appaltatore. L’appaltatore dovrà fare in modo che le uniformi siano indossate sempre dal personale in servizio presso l’Aeroporto e che le stesse siano mantenute pulite ed in buono stato.
Il personale impiegato nel servizio dovrà inoltre essere munito del tesserino di riconoscimento aeroportuale personale e tenerlo sempre ben esposto.
Art. 13). Obblighi dell’appaltatore nei confronti del personale
Il personale impiegato dovrà essere regolarmente assunto, inquadrato, retribuito e l’appaltatore dovrà fornire, periodicamente la prova alla Ge.S.A.C. di assolvere, puntualmente, agli obblighi retributivi, contributivi e previdenziali nei confronti del predetto personale.
L’appaltatore assume l’obbligo di osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge l’appalto, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da essa ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalle dimensioni e struttura dell’Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali ed ogni altro adempimento sono a totale carico dell’appaltatore. L’appaltatore non potrà in nessun modo ed in nessun momento avanzare pretese relative alle posizioni dei propri dipendenti che restano esclusivamente inquadrati nell’organico di esso appaltatore e con rapporto di subordinazione diretto nei confronti dello stesso.
Il mancato assolvimento, da parte dell’appaltatore ai predetti obblighi retribuitivi, contributivi e previdenziali, ovvero la mancata ottemperanza, da parte dell’appaltatore, all’obbligo di fornire alla GESACla prova di quanto innanzi, configurerà, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., grave inadempimento agli obblighi assunti con il presente appalto, e consentirà alla GESAC di dichiararlo risolto, di escutere la cauzione e di agire per il risarcimento del maggior danno.
Articolo 14) - Clausola sociale
Nel rispetto dei principii dell’Unione Europea, ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assumere le risorse per lo svolgimento del servizio, attingendo esclusivamente al bacino di personale che ha svolto la prestazione lavorativa alle dipendenze del precedente appaltatore GH Napoli nel settore PRM Airside fino all’aggiudicazione della nuova gara e nel settore PRM Landside nei 3 mesi precedenti alla data d’internalizzazione da parte di GESAC avvenuta in data 1° luglio 2020, tenuto conto di quanto previsto dall’Accordo Sindacale sottoscritto in data 14/07/2021, anche con riferimento all’applicazione del CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
A tal fine si precisa che il CCNL applicato è Trasporto Aereo – Sezione Handlers.
Articolo 15) – Permessi ed autorizzazioni
L’appaltatore dovrà richiedere, a propria cura e spese, con congruo preavviso non inferiore a 20 giorni dalla data prevista per l’inizio del servizio, eventuali permessi di accesso per il personale. L’appaltatore dovrà produrre, nel medesimo termine, tutta la documentazione necessaria ed assume a proprio carico l’alea del mancato e/o ritardato conseguimento del permesso e le relative conseguenze e responsabilità incluse quelle previste per il ritardo e/o il mancato espletamento dei servizi oggetto dell’appalto.
Il costo per il conseguimento di detti permessi di accesso e gli oneri a carico dell’appaltatore sono remunerati e compensati con il corrispettivo di appalto.
Articolo 16) – Osservanza di leggi e regolamenti
L’appalto è soggetto all’esatta osservanza di tutte le leggi, decreti e regolamenti, circolari, ordinanze ecc. che possono interessare direttamente e/o indirettamente lo svolgimento del servizio, tra cui quelle citate al precedente articolo 2 restando espressamente convenuto che anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e /o limitazioni nell’esecuzione delle prestazioni, l’appaltatore non potrà accampare alcun diritto o ragione contro la GESAC.
L’assunzione delle attività di cui al presente Capitolato Speciale di Appalto implica, da parte dell’appaltatore, la conoscenza e l’osservanza di tutte le norme generali e particolari che lo regolano. L’appaltatore assume, altresì, la responsabilità del rispetto delle suddette norme da parte del personale impiegato nello svolgimento del servizio di cui al presente appalto. Il corrispettivo contrattuale comprende e compensa anche gli oneri conseguenti all’osservanza di dette leggi, decreti, regolamenti, circolari ed ordinanze.
Articolo 17) – Obbligo di osservare la normativa in materia di sicurezza – risoluzione del contratto in caso di violazione di tale obbligo - manuale informativo di sicurezza - DUVRI – piano operativo di sicurezza – responsabile della sicurezza
L’appaltatore, prima dell’inizio del servizio ovvero durante il contratto nei tempi concordati, dovrà adottare il Modello di Organizzazione e Gestione di cui all’articolo 30 del D.Lgs. 81/2008, idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle Società di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. La GESAC ha messo a disposizione dei concorrenti il Manuale Informativo di Sicurezza, contenente le informazioni generali in materia di sicurezza in ambito aeroportuale (rischi generici delle aree, procedure di emergenza, ecc.) e lo schema di DUVRI (allegato SAF 001).
L’Appaltatore dovrà presentare il Piano Operativo della Sicurezza contenente le misure di sicurezza e di igiene del lavoro che si impegna ad attuare e far attuare nell’esecuzione delle attività, la documentazione tecnica richiamata dal DUVRI (es. elenchi macchine ed attrezzature, ecc.), nonché le richieste di modifica e/o integrazione al DUVRI. L’Appaltatore, durante il servizio, dovrà sottoporre a GESAC tutte le eventuali richieste di integrazione al DUVRI che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di modifiche organizzative, procedurali, impiantistiche, ecc. disposte ed attuate da GESAC e dovrà presentare ogni variazione al Piano Operativo di Sicurezza.
L’Appaltatore ha l’obbligo di mettere a disposizione della GESAC tutta la documentazione necessaria ad attestare il rispetto della normativa in materia di sicurezza e delle disposizioni impartite dalla GE.S.A.C. L’appaltatore è obbligato a dare attuazione alle predette disposizioni e ad osservare quanto previsto dal Piano Operativo di Sicurezza, dal DUVRI ed è obbligato ad adottare tutte le iniziative opportune e necessarie per garantire il rispetto, da parte del personale impiegato, delle predette disposizioni.
L’Appaltatore dovrà nominare, prima della stipula del contratto, un responsabile della sicurezza (cfr. successivo art. 32).
L’appaltatore assume inoltre l’obbligo di:
- adottare tutte le iniziative opportune e necessarie per garantire il rispetto, da parte del personale impiegato, delle predette disposizioni;
- attenersi alle norme, prescrizioni di tutti gli statuti, ordinanze, leggi, regole, regolamenti e norme secondarie applicabili al servizio di cui al presente atto;
- adottare, di propria iniziativa, nell’esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto, tutti i procedimenti e le cautele, atti a garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, inclusi tra questi i beni della GESAC;
- attenersi, alle direttive o alle istruzioni emesse o fornite di volta in volta dalla GESAC, e ottemperare alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
- informare adeguatamente il personale dei rischi connessi con l’attività svolta, dotandoli dei mezzi e strumenti opportuni per prevenire qualsivoglia rischio.
Nel caso in cui l’appaltatore non agisca in conformità alle direttive e istruzioni emesse in materia di sicurezza e salute sul lavoro, ciò condurrà al ritiro di tutti o di alcuni dei tesserini di identificazione, ma l’appaltatore non potrà ritenersi sollevato dalla responsabilità per l’idonea esecuzione del servizio.
Articolo 18) - Obbligo dell’appaltatore di rispettare la normativa in materia di tutela ambientale L’appaltatore dovrà osservare e far osservare dal personale impiegato la normativa e le disposizioni vigenti in materia ambientale per quanto applicabili nelle aree oggetto del presente Capitolato e per le attività di propria pertinenza e responsabilità. In particolare, l’appaltatore dovrà dare evidenza documentale del puntuale rispetto di tali norme e, in via esemplificativa e non esaustiva, delle modalità attuate per la gestione di tali aspetti nonché degli estremi delle ditte debitamente autorizzate per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti di propria produzione, (es. olii, combustibili, ecc.) e delle attrezzature e macchinari utilizzati per l’espletamento del servizio.
GESAC si riserva di effettuare verifiche sul rispetto di quanto sopra nonché di quanto già disciplinato e previsto dal Regolamento di Scalo e dalle procedure in esso richiamate.
Articolo 19) – Spazi ad uso dell’Appaltatore
L’Appaltatore potrà fare richiesta a titolo oneroso all’Appaltante di spazi quali spogliatoi, distinti per personale maschile e femminile, uffici, parcheggi per i dipendenti e ogni altro locale necessario all’organizzazione del cantiere.
In tutti i locali assegnati, la fornitura e l’allestimento degli arredi, nonché di eventuali attrezzature, saranno a completo carico dell’Appaltatore, senza che questi abbia nulla a pretendere.
Articolo 20) - Riunioni
Nell’ambito dell’appalto si terranno riunioni di coordinamento, stato di avanzamento e pianificazione delle attività, almeno una volta alla settimana, allo scopo di valutare l’andamento del servizio e verificare le attività pianificate in funzione delle previsioni dei volumi di passeggeri e della tipologia di assistenze PRM.
Si terranno inoltre riunioni su base mensile per verificare il rispetto degli SLA posti a base del presente Capitolato, nelle quali potranno essere eventualmente aggiornati i piani delle attività in funzione di eventuali situazioni straordinarie o non previste.
PARTE III
Articolo 21) – Durata dell’appalto
L'appalto avrà durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, senza possibilità di ulteriore proroga. Alla scadenza è riservata alla GESAC la facoltà di prorogare la durata del contratto sino alla conclusione del contratto con il nuovo contraente ed al subentro dello stesso (proroga tecnica). In caso di proroga tecnica, l’appaltatore è tenuto all’esecuzione del contratto ai medesimi patti e condizioni.
Articolo 22) - Corrispettivo spettante all’appaltatore
Il corrispettivo contrattuale annuale e quello per l'intera durata del contratto prevista nel precedente articolo 21, verrà determinato "a corpo" all'esito della procedura di gara.
Detto corrispettivo non potrà essere superiore all’importo posto a base d’asta, pari a € 8.945.872,27 (inclusi gli oneri di sicurezza interni e da interferenza) e comprenderà e compenserà tutti i costi diretti ed indiretti, nessuno escluso, che l’appaltatore dovrà sostenere per eseguire i servizi a perfetta regola d’arte, nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato, dall’offerta che sarà formulata dall’appaltatore e che avrà valore
contrattuale, dalla vigente normativa. Per tali costi si intendono, a titolo esemplificativo, il costo del lavoro, il costo di divise, il costo per la gestione (pulizia, custodia, lavaggio, sanificazioni, rifornimenti, ecc.) dei mezzi e delle attrezzature che saranno impiegati, il costo per il trasporto, il costo dei permessi, il costo per l'impiego e la sosta dei predetti mezzi, nonché di eventuali mezzi di servizio, ed ogni ulteriore costo (diretto o indiretto) che dovrà essere sostenuto dall’appaltatore per eseguire l’appalto a perfetta regola d’arte.
In considerazione dell’incertezza circa l’andamento del traffico aeroportuale e della conseguente variabilità dell’intensità del servizio necessario, il corrispettivo effettivamente spettante all’appaltatore sarà determinato, sempre a corpo, secondo lo schema di parametrizzazione denominato “Soglie di traffico passeggeri” (si veda tabella), basato sul traffico passeggeri per ogni trimestre, in funzione dell’assetto di lavoro che verrà richiesta da GESAC, applicando sempre l’unico ribasso offerto dal concorrente in gara al corrispondente rateo trimestrale.
Il progetto posto a base di gara prende in considerazione 5 diversi scenari e il relativo impegno in termini di ore di servizio, in funzione della soglia di passeggeri prevista e per ciascuno scenario è stato individuato il corrispettivo, comprensivo del valore della manodopera e degli oneri di sicurezza spettanti all’appaltatore al lordo del ribasso.
VALORE PER SINGOLA SOGLIA | |||||
SOGLIA A | SOGLIA B | SOGLIA C | SOGLIA D | SOGLIA E | |
PAX TRIMESTRE | 0 ‐ 500.000 | 500.001 ‐ 1.400.000 | 1.400.001 ‐ 2.200.000 | 2.200.001 ‐ 2.900.000 | > 2.900.000 |
ORE TRIMESTRALI | 9.646 | 17.472 | 20.020 | 26.390 | 30.212 |
IMPORTI TRIMESTRALI SERVIZI | 285.510 | 517.150 | 592.568 | 781.113 | 894.239 |
DI CUI MAGGIORAZIONI NOTTURNE | 16.170 | 29.290 | 33.561 | 44.240 | 50.647 |
ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 2.125 |
TOTALE TRIMESTRE | 287.635,00 € | 519.275,00 € | 594.693,00 € | 783.238,00 € | 896.364,00 € |
In aggiunta ai predetti valori, sarà riconosciuto all’appaltatore l’importo pari a € 37.230,00 per tutta la durata contrattuale per assicurare l’intervento su chiamata entro 30 minuti dalla richiesta di GESAC in orario notturno (“curfew”), in caso di voli non programmati e/o di emergenza, (le eventuali ore di lavoro prestate in caso di chiamata verranno conteggiate sulla base del costo orario del lavoro moltiplicato per le ore effettivamente rese), e l’importo non assoggettato a ribasso, per oneri di sicurezza e rischi da interferenza, per complessivi € 25.500,00 (per l’intera durata del contratto).
Articolo 23) –Ulteriori Varianti
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 106 comma 1 lettere a), b) e c) del D. LGS. 50/2016 è riservata alla GESAC la facoltà di richiedere:
- servizi supplementari che si dovessero rendere necessari non previsti dal presente capitolato e dall’offerta tecnica dell’appaltatore, ove tale affidamento ad altro contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici e comporti notevoli disguidi o duplicazione dei costi per la GESAC;
- modifiche all’oggetto del contratto rese necessarie da circostanze impreviste e imprevedibili (varianti in corso d’opera);
- variazione di specifiche prestazioni (es. nuove normative introdotte da Enti/Autorità che abbiano un impatto sull’organizzazione del servizio);
- variazioni delle modalità di organizzazione del servizio legate all’introduzione di nuovi indicatori di qualità e regolarità del servizio (es. Carta dei Servizi, parametri richiesti da ENAC, ecc.).
Le modifiche/varianti in aumento o diminuzione possono essere richieste dalla GESAC per valori fino al quinto dell’importo complessivo dell’appalto, senza che l’appaltatore possa opporre eccezioni e avanzare pretese.
In qualunque caso di incremento e/o riduzione delle prestazioni, l’ammontare degli importi relativi agli aumenti e/o alle riduzioni sarà determinato sulla base del costo orario – ricavato dall’offerta dell’appaltatore - moltiplicato per le ore di servizio effettivamente rese e/o sottratte. Nessun ulteriore indennizzo e/o ristoro potrà essere preteso dall’appaltatore.
Nel caso in cui la GESAC richieda un aumento delle prestazioni la cauzione di cui al successivo articolo 26 dovrà essere proporzionalmente integrata.
In qualunque caso di incremento e/o riduzione delle prestazioni l’ammontare degli importi relativi agli aumenti e/o alle riduzioni sarà determinato sulla base del costo orario moltiplicato per le ore di servizio effettivamente rese e/o sottratte. Nessun ulteriore indennizzo e/o ristoro potrà essere preteso dall’appaltatore.
Articolo 24) – Esclusione della revisione prezzi
Il corrispettivo, nella misura contrattualmente stabilita, sarà fisso ed invariabile per l’intera durata del contratto. Non si darà luogo a revisione dei prezzi per qualsivoglia motivo, intendendosi compresa la relativa xxxx xxxxxxx dalla società appaltatrice per l’intera durata del contratto e ciò in deroga all’art. 1664 c.c. e ad ogni altra disposizione di legge.
Articolo 25) - Termini di pagamento – tracciabilità
Il corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 22, comprensivo degli oneri per interferenza, sarà pagato in 36 rate mensili posticipate di uguale importo entro 30 giorni dalla data di trasmissione della fattura che potrà essere emessa a fine mese.
In occasione di ciascun pagamento GESAC ha facoltà di trattenere gli importi corrispondenti alle penali di cui ai successivi articoli 26 e 27 eventualmente applicate.
L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.
Il pagamento sarà comunque subordinato alla previa trasmissione di regolare fattura e di DURC attestante l’assolvimento, da parte dell’aggiudicatario nonché dell’eventuale subappaltatore, degli obblighi nei confronti di INPS ed INAIL nonché della documentazione attestante il regolare pagamento degli stipendi e salari spettanti al personale impiegato dall’appaltatore e dal/i subappaltatore/i, fermo quanto esposto al precedente articolo 11. Ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributivo relativo al personale dipendente dell’appaltatore o del/i subappaltatore/i impiegato nell’esecuzione del contratto, la committente tratterrà dal pagamento del corrispettivo di cui al precedente articolo 21 l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Su ciascun pagamento la committente opererà una ritenuta dello 0,50%; le ritenute potranno essere
svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, all’esito della verifica di conformità dl servizio, previa acquisizione di DURC regolare.
Ai sensi dell’art. 30 comma 6 del D. Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o del/i subappaltatore/i, la committente in persona del Responsabile Unico del Procedimento, di cui al successivo articolo 33, invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi quindici giorni. In assenza di formale contestazione motivata della fondatezza della richiesta entro il predetto termine, la committente procederà al pagamento delle retribuzioni dovute direttamente ai lavoratori, detraendo il relativo importo dal corrispettivo dovuto all’appaltatore.
Il mancato assolvimento, da parte dell’appaltatore ai predetti obblighi retribuitivi e contributivi, configurerà, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., grave inadempimento agli obblighi assunti con il presente contratto, così come configurerà, sempre ai sensi dell’articolo 1456 c.c., grave inadempimento agli obblighi assunti al presente contratto la presenza di personale in numero e per ore inferiori rispetto a quelle indicate nella proposta. La violazione anche di uno solo dei predetti obblighi determinerà la risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c. con ogni conseguenza di legge anche in ordine al risarcimento danni e all’escussione della cauzione di cui al successivo articolo 36.
Articolo 26) - Penali per non conformità relativa alla regolarità e qualità del servizio
L’appaltatore deve garantire che:
• per i voli in arrivo, il primo mezzo Ambulift e/o Special care sia presente allo stand del volo assistito entro 5 minuti dall’orario effettivo di arrivo dell’aeromobile (ATA + 5 minuti);
• per i voli in partenza, il primo mezzo Ambulift e/o Special care sia presente allo stand del volo assistito almeno 10 minuti prima dell’orario effettivo di partenza dell’aeromobile (ATD – 10 minuti)
• Reclami e segnalazioni utenti relativi al servizio assistenza PRM =< 0,05% del traffico PRM totale annuo
Nel caso in cui l’appaltatore ritardi rispetto a tali termini sarà applicata a suo carico una penale di € 100,00 per ciascun volo con assistenza PRM, indipendentemente dal numero delle assistenze e senza pregiudizio circa la tipologia (es. WCHR, WCHC, BLIND, ecc.), salvo il diritto della GESAC di conseguire il risarcimento del maggior danno e di agire, in caso di ritardi reiterati, ovvero di ritardi gravi, per la risoluzione del contratto di appalto.
I ritardi saranno accertati con le modalità previste da GESAC per il monitoraggio del servizio e anche attraverso l’utilizzo di sistemi di geo-localizzazione dei mezzi di cui al precedente articolo 9).
Inoltre, nel caso il personale di GESAC preposto ai controlli rilevi la non copertura dei servizi stabiliti secondo la pianificazione giornaliera, la Committente si riserva di applicare un importo di € 100,00 per ogni risorsa mancante, fatta salva la tempestiva comunicazione da parte dell’Appaltatore.
Nel caso in cui al termine di ciascuna annualità di servizio il numero di reclami ricevuti sia superiore al limite massimo definito sarà applicata a carico dell’appaltatore una penale di € 500,00 per ogni reclamo eccedente il numero massimo definito.
Inoltre, in caso di reclami e/o segnalazioni particolarmente gravi, relativi a disservizi subiti dagli utenti e/o comportamenti inadeguati da parte del personale addetto all’assistenza, adeguatamente accertati a seguito di indagini in contraddittorio con l’appaltatore, sarà applicata a carico dell’appaltatore una penale di € 1.500,00 per ogni reclamo/segnalazione ricevuti, a valle dell’accertamento dell’evento.
Articolo 27) – Penali per mancata disponibilità dei mezzi
Nel caso in cui dalle verifiche effettuate tramite i sistemi di geo localizzazione o altre metodologie di tracciamento dovesse risultare che uno o più mezzi assoggettati al controllo e vincolati al servizio non sia presente nell’area aeroportuale o funzionante o rintracciabile, e non sia stato preventivamente comunicato in forma scritta a GESAC il fermo del mezzo dovuto a motivazioni tecniche, a carico dell’appaltatore sarà applicata una penale di € 100,00 per ciascun mezzo, per ogni giorno, fino a tre giorni, oltre il risarcimento del maggior danno; dal quarto giorno verrà applicata una penale di € 200,00 per ciascun mezzo, per ogni giorno, oltre il risarcimento del maggior danno.
Articolo 28) – Limite penalità
L’ammontare delle penali applicate all’appaltatore ricorrendo i presupposti di cui ai precedenti articoli 26 e 27, non può superare complessivamente il 10% dell’importo annuale dell’appalto .
Nel caso in cui dovessero essere applicate penali che complessivamente superino il predetto limite, il contratto si intenderà risolto.
Articolo 29) - Divieto di cessione dei crediti
I crediti rinvenienti dal contratto di appalto non possono costituire oggetto di cessione da parte dell’appaltatore, salva espressa autorizzazione della GESAC.
Articolo 30) - Subappalto
In considerazione delle caratteristiche dell’appalto e dell’oggetto dello stesso, il soggetto affidatario è tenuto a svolgere i servizi in proprio.
Il contratto non può essere ceduto ed il ricorso al sub appalto potrà essere ammesso purché ricorrano tutte le condizioni vigenti di cui all’art. 105 d. lgs 50/2016 e s.m.ed i. Potranno costituire oggetto del sub appalto, al ricorrere delle predette condizioni, esclusivamente quelle prestazioni da espletarsi in area landside che comportino l’impiego di specifiche attrezzature e mezzi d’opera, non essendo ammesso, in considerazione dell’oggetto dell’appalto, il ricorso al sub appalto di prestazioni che prevedano solo l’impiego di manodopera.
PARTE IV
Articolo 31) – Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione
Al Responsabile del Procedimento competeranno tutti i poteri di cui al D. Lgs. 50/2016. Il responsabile del procedimento potrà designare uno o più direttori dell’esecuzione del contratto.
Il Responsabile del Procedimento, e per quest’ultimo il/i Direttore/i dell’Esecuzione hanno la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l’esecuzione del servizio, il regolare e corretto adempimento delle prestazioni. Al Direttore dell’Esecuzione vengono conferiti tutti i poteri necessari per dare esecuzione al presente contratto.
E’ riconosciuto inoltre al Responsabile del Procedimento e per quest’ultimo al/ai Direttore/i dell’Esecuzione, il diritto di monitorare, ispezionare, applicare penali e di adottare ogni altra decisione in merito al presente contratto, anche in relazione al rispetto degli indicatori di qualità e degli standard di servizio attesi.
L’appaltatore dovrà attenersi alle disposizioni che saranno impartite per iscritto dal responsabile del procedimento e per esso dal Direttore dell’Esecuzione.
Articolo 32) - Responsabile del contratto e responsabile della sicurezza per conto dell’appaltatore L’appaltatore, contestualmente alla firma del contratto di appalto, dovrà comunicare alla Committente il nominativo del responsabile del contratto e del responsabile della sicurezza.
Il responsabile del contratto dovrà avere la piena rappresentanza dell’appaltatore nei confronti della Committente e del personale e dovrà essere dotato di tutti i poteri occorrenti per la gestione del contratto e del personale. A tal fine l’appaltatore dovrà, prima della firma del contratto, conferire mediante scrittura privata autenticata dal Notaio o atto pubblico, al responsabile del contratto apposito mandato con rappresentanza comprensivo di tutti i poteri.
Il responsabile della sicurezza dovrà assolvere a tutti gli obblighi posti dalla legge a suo carico per il regolare espletamento dell’appalto.
A titolo meramente esemplificativo il responsabile del contratto dovrà pianificare e gestire, in piena autonomia, tutte le attività giornaliere dei lavoratori vincolati all’espletamento del servizio e dovrà:
- pianificare ed organizzare i turni di lavoro del personale su base giornaliera e settimanale;
- trasmettere, preventivamente a GESAC i turni di lavoro su base giornaliera e settimanale, indicando i nominativi del personale dedicato ai singoli servizi;
- curare la gestione giornaliera delle unità lavorative;
- coordinare le operazioni giornaliere;
- garantire la presenza costante del personale preposto;
- garantire lo scrupoloso rispetto, da parte del personale, degli obblighi assunti;
- gestire le situazioni di emergenza con redistribuzione flessibile dei carichi ai gruppi di lavoro;
- risolvere eventuali indisponibilità di personale mediante sostituzione con altro personale idoneo, avente stesse caratteristiche e stesso inquadramento;
- utilizzare il personale in pronta disponibilità per smaltire eventuali carichi di lavoro.
PARTE V
Articolo 33) – Cauzione
Prima della stipula del contratto l’aggiudicataria, dovrà costituire una cauzione definitiva a garanzia del regolare adempimento degli obblighi assunti dall’appaltatore, inclusi quelli riferiti ai mezzi e alle attrezzature affidati all’appaltatore in regime di comodato d’uso gratuito e della buona esecuzione del servizio. Detta cauzione dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa che dovrà avere il contenuto e le clausole di cui all’articolo 103 del D. Lgs. 50/2016. La cauzione potrà essere escussa in qualsivoglia momento da GESAC ed in caso di escussione la stessa dovrà essere ricostituita dall’appaltatore.
La garanzia fidejussoria dovrà essere a prima richiesta, con esclusione del beneficio della preventiva escussione ex art. 1944 C.C. e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 c.c. ed avrà durata – fermo restando quanto disposto dal successivo comma 4 del presente articolo – sino a 60 giorni oltre la scadenza del termine contrattuale ovvero dall’eventuale diversa data di effettiva cessazione del servizio.
La cauzione dovrà essere presentata alla Committente entro 10 giorni dalla comunicazione d’aggiudicazione. In difetto la Committente si riserva di annullare l’aggiudicazione senza che l’appaltatore possa avanzare alcuna pretesa o sollevare alcuna eccezione e passare al concorrente che segue in graduatoria.
La fideiussione deve intendersi rilasciata anche a garanzia dell’eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Committente per l’esecuzione del servizio in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Appaltatore.
La Committente avrà altresì diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori comunque presenti in cantiere. La fideiussione dovrà altresì garantire l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e il risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva, in ogni caso, il diritto per la Committente al risarcimento dei maggiori danni patiti Tale fideiussione dovrà essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’esercizio del servizio, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Committente.
La fideiussione a garanzia potrà essere svincolata solo a seguito della conclusione dell’appalto ed esclusivamente per l’intero importo. Più in particolare la Committente e l’Appaltatore effettueranno in contraddittorio una “verifica di conformità” i cui risultati verranno fatti constare in apposito verbale. A tale verbale dovranno essere allegate espresse dichiarazioni liberatorie e di rinuncia rese da ciascun dipendente dell’Appaltatore e dei Subappaltatori di questo impiegati nell’appalto. In tali dichiarazioni, che dovranno essere rese ai sensi dell’art. 2113 c.c., i dipendenti dovranno dichiarare di non avere pendenze di natura retributiva e/o contributiva nei confronti dell’Appaltatore e/o dei Subappaltatori di questo, di non avere pertanto nulla a pretendere dalla GESAC e di rinunciare ad ogni azione al riguardo.
Articolo 34) – Assicurazioni
L’appaltatore sarà responsabile nei confronti di XXXXX e/o di terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all’esecuzione del contratto, anche se derivanti dall’operato dei suoi dipendenti e consulenti.
È fatto obbligo all’appaltatore di mantenere la GESAC sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.
Impregiudicata la responsabilità di cui innanzi, contestualmente alla firma del contratto l’Appaltatore dovrà consegnare a GESAC copia della polizza assicurativa stipulata con primaria compagnia di gradimento di GESAC a garanzia della Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) (dovrà essere considerata terza anche la GESAC e i suoi beni) e della Responsabilità Civile verso il proprio personale dipendente (RCO) con massimali non inferiori ai seguenti:
- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): non inferiore ad euro 30.000.000,00
- Responsabilità Civile verso Prestatori d’Opera (RCO): da determinarsi in base alla R.A.L. (Retribuzione Xxxxx Xxxxx) complessiva del personale dipendente e comunque non inferiore ad euro 1.500.00,00
L’Appaltatore per l’accesso in area airside di eventuali mezzi, dovrà altresì essere in possesso, ai fini autorizzativi dei necessari permessi d’accesso, per ciascun mezzo e di idonea assicurazione avente un massimale per sinistro non inferiore a € 10.000.000,00 per la circolazione su strada, estesa ai danni ad aeromobili, mezzi e infrastrutture aeroportuali, nel rispetto delle prescrizioni di cui al Programma Assicurativo Aeroportuale pubblicato sul sito xxx.xxxxx.xx.
Resta inteso che i massimali di cui ai punti precedenti, in ogni caso, non rappresentano i limiti dei danni da risarcire da parte dell’Appaltatore, che risponderà, pertanto, direttamente degli importi eventualmente non coperti dalle polizze assicurative.
I massimali di cui sopra dovranno essere espressi nelle polizze di riferimento per sinistro.
Le polizze dovranno garantire il risarcimento danni derivanti da eventi di numero illimitato per l’intero periodo di espletamento del servizio e dovranno tassativamente prevedere tutte le condizioni – nessuna esclusa - di
cui al “Programma Assicurativo AIN” e dovranno riferirsi anche a tutti i mezzi ed alle attrezzature affidati da GESAC in regime di comodato d’uso e a qualsiasi altro mezzo impiegato per i quali dovrà essere espressamente prevista l’azione di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice che garantirà la copertura assicurativa a primo rischio in caso di sinistro.
Le polizze dovranno essere mantenute in vita per l’intera durata contrattuale e l’appaltatore dovrà fornire a GESAC documentazione attestante il regolare pagamento del premio.
L’inadempimento degli obblighi di cui innanzi rappresenterà grave inadempimento e giustificherà, ai sensi dell’art. 1456 c.c., la risoluzione del contratto per colpa dell’appaltatore con ogni conseguenza anche in ordine ai danni.
PARTE VI
Articolo 35) - Facoltà di GESAC di recedere dall’appalto
E’ riconosciuta a GESAC, la facoltà di recedere a suo insindacabile giudizio, in qualsivoglia momento, dal contratto d’appalto. Il recesso dovrà essere comunicato con un preavviso di 30 giorni, quello totale con un preavviso di 3 (tre) mesi.
In caso di recesso, all’appaltatore competerà esclusivamente il pagamento del corrispettivo contrattuale limitatamente alle prestazioni eseguite da calcolare in ragione di 1/365° del corrispettivo contrattuale annuale per ciascun giorno di prestazione eseguita.
Nessun indennizzo o ristoro sarà riconosciuto a titolo di mancato utile o ristoro di ulteriori costi. Non è riconosciuta all’appaltatore la facoltà di recedere dal contratto.
Articolo 36) - Attivazione del Servizio ed adeguamento del servizio alle diverse soglie di cui al precedente articolo 22
I servizi di assistenza ai PRM devono essere attivati, nel rispetto di quanto previsto al presente Capitolato, entro 10 giorni dalla data della stipula del contratto secondo le indicazioni che saranno fornite dal responsabile del procedimento, previa sottoscrizione del verbale di avvio dell’esecuzione. L’appaltatore dovrà rispettare ed osservare l’assetto di lavoro che sarà di volta in volta indicato.
La mancata attivazione di uno o più servizi, nei termini innanzi fissati così come il mancato rispetto dell’assetto di lavoro indicato, ovvero la sospensione o interruzione anche parziale del servizio, configurerà grave inadempimento e darà diritto alla GESAC di applicare le penali nella misura stabilita dal Capitolato.
PARTE VII
Articolo 37) – Esecuzione in danno
Qualora il prestatore di servizi ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell’appalto con le modalità ed entro i termini previsti, GESAC potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal prestatore di servizi stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati a GESAC stessa.
Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, GESAC potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti del prestatore di servizi ovvero, in mancanza, escutendo la cauzione di cui al precedente articolo 33.
Articolo 38) - Clausola risolutiva espressa:
Ferme le clausole risolutive espresse previste nei precedenti articoli, il Contratto di appalto sarà risolto ai sensi dell’art. 1456 c.c., di diritto anche:
- nel caso in cui l’appaltatore dia od offra o concordi di dare a qualunque dipendente GESAC o persona che lavori per essa, qualunque regalo o compenso di qualsiasi natura;
- nel caso in cui l’appaltatore (tramite i propri dirigenti, amministratori, soci, rappresentanti, preposti, etc.) diventi socio in affari di qualsiasi natura con dipendente/i di GESAC o di persona che lavori per essa o per un’altra e diversa Società da essa controllata e/o partecipata, o di un qualunque parente delle suddette persone, senza aver previamente ottenuto un’autorizzazione scritta di GESAC stessa;
- nel caso in cui l’appaltatore dovesse essere messo in liquidazione o dovesse essere sottoposto a una procedura tendente a dichiararne il fallimento, ovvero nel caso in cui dovesse chiedere e/o essere ammesso a concordato preventivo;
- nel caso di mancato adempimento, da parte dell’appaltatore, degli obblighi retributivi, contributivi e previdenziali assunti nei confronti dei propri dipendenti;
- nel caso di inottemperanza, anche parziale, al rispetto dei target di qualità di cui all’articolo 6 del presente atto;
- nel caso di mancato avvio del servizio alla data prevista;
- in caso di sospensione, anche parziale, ovvero mancata effettuazione (anche parziale) del servizio;
- nel caso di espletamento del servizio con modalità e/o con risultati diversi da quelli previsti dal presente Capitolato Speciale, dall’offerta e dal contratto;
- nel caso in cui il personale impiegato dovesse essere utilizzato anche per altre attività in ambito aeroportuale;
- nel caso in cui dovesse risultare l’impiego, da parte dell’appaltatore, di personale in misura inferiore (numero e/o ore) o con caratteristiche diverse rispetto a quelle previste;
- in caso di cessione anche parziale del presente contratto a terzi, nonché in caso di affidamento in subappalto in violazione di quanto previsto dal presente capitolato;
- nel caso di insolvenza dell’appaltatore;
- nel caso in cui l’appaltatore non mantenga in vita le polizze assicurative, ovvero ometta di produrre a GESAC la documentazione che dimostri il puntuale adempimento di tale obbligo;
- nel caso in cui l’appaltatore dovesse perdere i requisiti di cui alla legislazione antimafia;
- nel caso di violazione delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela ambientale. La risoluzione del contratto, nei casi innanzi fissati, si verificherà di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. al manifestarsi, da parte di GESAC, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva. In caso di risoluzione del contratto l’appaltatore è tenuto a risarcire alla GESAC tutti i danni conseguenti (diretti ed indiretti).
PARTE VIII
Articolo 39) - Protocollo di legalità
L’Appaltatore assume l’obbligo di uniformarsi al protocollo di legalità del 01/08/2007 della Prefettura di Napoli ufficio del Governo cui la Committente ha aderito, e di ottemperare, dunque a tutto quanto nello stesso previsto, con particolare riferimento alle clausole da 1 a 6 dell’art 8 del protocollo che diventeranno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto e dei subcontratti che l’Assuntore stipulerà in corso d’esecuzione dei lavori
Articolo 40) - Controversie
Eventuali controversie saranno devolute in via esclusiva e in deroga a qualunque altro Foro competente, al Tribunale di Napoli.
Articolo 41) - Stampa ed altri mezzi d’informazione
L’appaltatore non dovrà dare alla stampa o a qualunque altro mezzo di informazione, notizie relative al presente atto o alle attività della Società nell’Aeroporto. Ogni informazione o articolo da offrire per la pubblicazione sulla stampa o qualunque altro mezzo di informazione dovrà essere preventivamente riferito al rappresentante di GESAC per la necessaria autorizzazione.
Articolo 42) - Regolamenti interni e codice etico
L’appaltatore, il suo personale, i suoi agenti in Aeroporto dovranno sempre osservare tutti i Regolamenti Interni in vigore e tutti quelli che possono di volta in volta essere emessi da GESAC.
Per tutto quant’altro non espressamente previsto o derogato con il presente atto, si rinvia al Regolamento di Scalo, pubblicato sul Portale Acquisti, del quale la società ha preso atto, regolamento che con la sottoscrizione del contratto conferma di conoscere e accettare senza riserva alcuna. La Società dovrà assicurarsi che tutto il suo personale, e ogni altro soggetto ad essa collegato, osservi sempre tali regolamenti e direttive.
La Società si obbliga a comunicare e far applicare ai propri dipendenti, fornitori e prestatori d’opera, più in generale a chiunque altro che in dipendenza dell’esecuzione delle prestazioni di cui al presente atto possa avere accesso al sedime aeroportuale, le Disposizioni di Sicurezza GESAC vigenti nell’area oggetto di intervento.
Si precisa che la circolazione del personale della Società all’interno delle aree oggetto di intervento sarà soggetta a limitazioni in base a disposizioni di sicurezza di GESAC per insindacabili ragioni di esercizio aeroportuale.
Codice Etico:
La Società, infine, prende atto dell’esistenza del codice etico aziendale pubblicato sul sito xxx.xxxxx.xx e dichiara di accettarne il contenuto con la sottoscrizione del contratto.
Articolo 43) - Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del d.lgs. 231/2001 adottato da GESAC
La GESAC ha adottato il Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, alla cui osservanza l'Appaltatrice dovrà impegnarsi con la sottoscrizione del contratto.
L’Appaltatrice dovrà obbligarsi ad adottare procedure aziendali e ad impartire disposizioni ai propri dipendenti e/o collaboratori idonei a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, secondo quanto espressamente indicato nel Modello di Organizzazione e Gestione adottato da GESAC e si obbliga a mantenerli attuati per l'intera durata del Contratto.
Articolo 44) - Discordanze
Nel caso di discordanza tra le disposizioni contenute nel presente capitolato o nel contratto o negli altri documenti facenti parte integrante dell’appalto, prevarrà e sarà vincolante per l’Appaltatore la previsione più favorevole per la GESAC.
Articolo 45) - Spese Contrattuali
Il contratto d’appalto sarà assoggettato a registrazione. Le spese di registrazione e consequenziali saranno a totale carico dell’Appaltatore nella misura stabilita dalla legge.
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ALLEGATI:
- Allegato SAF 001: schema di DUVRI
- Allegato GEN 004: Verifica mezzi
- Allegato GEN 005: Disponibilità mezzi