Circolare 2016/1 Pubblicazione – banche
Circolare 2016/1 Pubblicazione – banche
Obblighi di pubblicazione prudenziali
Riferimento: Circ. FINMA 16/1 «Pubblicazione – banche»
Data: 28 ottobre 2015
Entrata in vigore: 1° gennaio 2016
Ultima modifica: 31 ottobre 2019 [le modifiche sono contrassegnate con un * ed elencate alla fine del docu- mento]
Concordanza: sostituisce progressivamente la Circ. FINMA 08/22 «Pubblicazione – banche» del 20 no- vembre 2008
Basi legali: LFINMA art. 7 cpv. 1 lett. b
LBCR artt. 3 cpv. 2 lett. b, 3g, 4 cpv. 2 e 4, 4bis cpv. 2, 6b
OBVM art. 29
OFoP artt. 2, 16 OLiq art. 17e
Allegato 1 Rappresentazione schematica degli obblighi di pubblicazione
Allegato 2 Tabelle fisse e flessibili
Allegato 3 Pubblicazione delle banche di rilevanza sistemica
Allegato 4 Corporate governance
Destinatari | ||||||||||||||||||||||||||
LBCR | LSA | LBVM | LInFi | LICol | LRD | Altri | ||||||||||||||||||||
Banche | Gruppi e congl. finanziari | Altri intermediari | Assicuratori | Gruppi e congl. assicurativi | Intermediari assicurativi | Commercianti di valori mobi- | Sedi di negoziazione | Controparti centrali | Depositari centrali | Repertori di dati sulle negozia- | Sistemi di pagamento | Partecipanti | Direzioni dei fondi | SICAV | Società in accomandita per | SICAF | Banche depositarie | Gestori patrimoniali di ICC | Distributori | Rappresentanti di ICC esteri | Altri intermediari | OAD | IFDS | Assoggettati OAD | Società di audit | Agenzie di rating |
X | X | X |
Xxxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxx
Tel. x00 (0)00 000 00 00, Fax x00 (0)00 000 00 00
Indice
I. | nm. | 1–7.2 | |
II. | nm. | 8–14.1 | |
III. | nm. | 14.2–20 | |
IV. | nm. | 21 | |
V. | nm. | 22–26 | |
VI. | nm. | 27–30 | |
VII. | nm. | 31–38 | |
VII. | nm. | 39–41.1 | |
IX. | Abrogato | nm. | 42–48 |
X. | nm. | 49–53 | |
XI. | nm. | 54–55 | |
XII. | nm. | 56–65 |
I. Oggetto
La presente circolare concretizza l’art. 16 dell’Ordinanza sui fondi propri (OFoP; RS 952.03) 1* e l’art. 17e dell’Ordinanza sulla liquidità (OLiq; RS 952.06); definisce inoltre gli obblighi di pubblicazione in materia di corporate governance, rischi di tasso d'interesse e remunerazioni.
Essa disciplina quali banche e commercianti di valori mobiliari nonché gruppi finanziari (di seguito «banche») sono tenuti a effettuare la pubblicazione, definendo l'estensione del loro obbligo.
Gli obblighi di pubblicazione si basano sui seguenti standard minimi e principi del Comitato 2* di Basilea per la vigilanza bancaria:
• Abrogato 3*-4*
• Revised Pillar 3 disclosure requirements – pubblicato nel gennaio 2015 5*
• Pillar 3 disclosure requirements – consolidated and enhanced framework – pubblicato 6* nel marzo 2017
• Abrogato 7*
• Corporate governance principles for banks – pubblicato nel luglio 2016 7.1*
Nel testo sono altresì presenti rimandi al documento Frequently asked questions on the revised Pillar 3 disclosure requirements pubblicato dal Comitato di Basilea nell'agosto 2016, le cui interpretazioni devono essere considerate.
7.2*
II. Ambito di applicazione
La presente circolare si applica a tutte le banche e i commercianti di valori mobiliari con sede in Svizzera e a tutti i gruppi finanziari sottoposti alla vigilanza della FINMA. Sono esclusi i banchieri privati che non si rivolgono al pubblico per raccogliere depositi di capitali (art. 6a cpv. 3 della Legge sulle banche [LBCR; RS 952.0] e art. 16 cpv. 2 dell’Ordinanza sui fondi propri [OFoP; RS 952.03]), come pure le succursali svizzere di banche e commercianti di valori mobiliari esteri. I commercianti di valori mobiliari sono esonerati dagli obblighi di pubblicazione in relazione ai tassi d'interesse e alla liquidità (v. tabelle IRRBBA, IRRBBA1 e IRRBB1, come pure LIQA, LIQ1 e LIQ2). L'esonero concernente i rischi di tasso d’interesse non si applica nel caso in cui un commerciante di valori mobiliari incorra in rischi di tasso d’interesse significativi al di fuori del portafoglio di negoziazione secondo il nm. 4 della Circ. FINMA 19/2 «Rischi di tasso d’interesse – banche».
Gli istituti che partecipano al regime per le piccole banche secondo gli artt. 47a–47e OFoP possono limitare la loro pubblicazione ai parametri regolamentari che sono loro applicabili (tabella KM1, pubblicazione annuale per gli istituti che partecipano al regime per le piccole banche).
Se le esigenze in materia di fondi propri e liquidità vengono determinate a livello di gruppo finanziario o di conglomerato finanziario, in linea di principio gli obblighi di pubblicazione secondo la presente circolare devono essere adempiuti solo su base consolidata. Xxxxxx tuttavia essere adempiuti anche gli altri obblighi di pubblicazione secondo i nm. 13 e 14.6. Cfr. nm. 14.1 per quanto concerne lo sconto di consolidamento in relazione alla corporate governance.
Gli obblighi di pubblicazione relativi alla liquidità si applicano solo alla quota di liquidità a breve termine (LCR) secondo l'art. 14 cpv. 2 lett. a OLIq (totalità delle posizioni in tutte le valute, convertite in franchi svizzeri).
8*
8.1*
9*
10
Gli obblighi di pubblicazione secondo la presente circolare non si applicano ai singoli membri di un'organizzazione centrale che la FINMA ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 OFoP ha esentato dall'adempimento delle norme in materia di fondi propri a livello di singolo istituto. L'organizzazione centrale deve adempiere gli obblighi di pubblicazione a livello consolidato.
Le banche dominate dall’estero sono esonerate dall’obbligo di pubblicazione di cui agli allegati 1-6 qualora vengano pubblicate informazioni equiparabili all’estero a livello di gruppo, con riserva del nm. 13. L'esonero non si applica alla corporate governance.
Le filiali svizzere integrate in un gruppo (comprese le società madri) di gruppi sottoposti alla sorveglianza della FINMA e le banche svizzere dominate dall'estero che secondo il nm. 12 sono esonerate dall'obbligo di pubblicazione dettagliata devono tuttavia pubblicare ogni anno la tabella KM1 (cfr. allegato 2) e adempiere le esigenze secondo il nm. 21. In conformità al nm. 14.6, la pubblicazione concernente le società del gruppo può anche essere effettuata a livello consolidato, tuttavia occorre farne esplicita menzione nel rapporto di gestione della società interessata. Tale requisito non si applica ai singoli membri di un’organizzazione centrale esonerati secondo il nm. 11.
Il perimetro di consolidamento rilevante ai fini della presente circolare corrisponde a quello utilizzato per il calcolo consolidato dei fondi propri minimi e dei fondi propri computabili (art. 7 OFoP).
Le banche e i commercianti di valori mobiliari che appartengono a un gruppo finanziario sottoposto alla vigilanza della FINMA sono esonerati dagli obblighi di pubblicazione in materia di corporate governance (allegato 4).
11*
12*
13*
14*
14.1*
III. Estensione degli obblighi di pubblicazione
Le informazioni quantitative e qualitative devono essere pubblicate, in linea principio, in funzione della loro pertinenza nel quadro delle attività svolte e degli approcci regolamentari utilizzati. Ciò non si applica alle nove tabelle XX0, XX0, XXXX, XX0, XX0, XXXXXX, XXXXXX0, XXXXX0, ORA che tutte le banche sono tenute a pubblicare, ad eccezione delle banche che, secondo i nm. 8–14.1, sono esonerate dalla pubblicazione di determinate informazioni. Le banche svizzere di rilevanza sistemica (domestic systemically important banks, D-SIBs) sono inoltre tenute a pubblicare le tabelle secondo l'allegato 3. Le banche di rilevanza sistemica internazionale (global systemically important banks, G-SIBs) sono inoltre tenute a pubblicare le tabelle XXXX0, XXXX0, XXXX0, XXXX0, XX0 e le tabelle secondo l'allegato 3. La pubblicazione di queste tabelle deve avvenire in conformità alla frequenza stabilita. Se una banca ritiene che le informazioni da pubblicare secondo una determinata tabella (cfr. allegato 2) non siano pertinenti ai sensi del nm. 25, in particolare perché si tratta di informazioni irrilevanti, può rinunciare a pubblicarle o pubblicarle solo in parte. Se la banca ritiene che le informazioni non siano pertinenti o irrilevanti, deve motivarlo nella documentazione interna.
I concreti obblighi di pubblicazione sono definiti nell'allegato 1. A seconda dell'estensione della pubblicazione, si distingue tra pubblicazione integrale delle banche di rilevanza sistemica e delle banche della categoria di vigilanza 1–3 (escluse le banche di rilevanza sistemica) e pubblicazione parziale delle banche delle categorie 4–5. In conformità al nm. 15 queste ultime possono altresì sottostare all'obbligo di pubblicazione parziale estesa o di pubblicazione integrale.
Le banche di rilevanza sistemica pubblicano inoltre a ritmo trimestrale, in conformità alle scadenze di cui ai nm. 40–41, le tabelle modello1 (cfr. allegato 3) sulla base dei calcoli
14.2*
14.3*
14.4*
1 Le tabelle modello sono tabelle fisse secondo il nm. 28. Oltre che aggiungere righe supplementari in conformità al nm. 30, è consentito modificare la struttura delle tabelle, purché siano pubblicate tutte le informazioni minime richieste.
paralleli secondo gli artt. 124–133 OFoP. La pubblicazione avviene a livello del gruppo finanziario, del gruppo finanziario subordinato e dei singoli istituti di rilevanza sistemica che devono adempiere le esigenze in materia di fondi propri.
Abrogato 14.5*
In conformità alla presente circolare sono considerate grandi banche le banche i cui fondi propri minimi per il rischio di credito (incluso il rischio di credito della controparte) sono superiori ai 4 miliardi di franchi (calcolo in conformità al nm.18) e svolgono un'attività internazionale importante. Tali banche sono inoltre tenute a pubblicare a ritmo trimestrale, in conformità alle scadenze di cui al nm. 40, le informazioni della tabella KM1 (cfr. allegato 2) a livello del gruppo, come pure delle filiali della banca e dei sottogruppi importanti in Svizzera e all'estero che devono rispettare le esigenze in materia di fondi propri e liquidità.
In conformità all'allegato 1, le banche delle categorie 4 e 5 possono limitarsi a una "pubblicazione parziale" a frequenza annuale, tranne nel caso in cui utilizzino approcci modello per il calcolo dei fondi propri minimi oppure detengano transazioni di cartolarizzazione (origination, sponsoring, investing) relativamente a posizioni estere in conformità alla Circ. FINMA 17/7 «Rischi di credito – banche». L'estensione della pubblicazione parziale è definita nell'allegato 1. Oltre alle nove tabelle obbligatorie secondo il nm. 14.2, devono essere pubblicate anche le tabelle CR2, CRB, CR5, CCR3 e CCR5, tranne se non sono pertinenti.
14.6*
15*
Abrogato 16*-18*
Se i requisiti in materia di pubblicazione vengono inaspriti (p. es. cambio della categoria di vigilanza della FINMA, superamento di un valore di soglia), le informazioni supplementari devono essere pubblicate a partire dal momento in cui avviene tale inasprimento (applicazione prospettica). I valori comparativi relativi ai periodi precedenti non devono essere pubblicati.
Le banche devono pubblicare le informazioni concernenti la corporate governance (cfr. allegato 4) in modo facilmente accessibile sul loro sito Internet o in un capitolo a sé stante nel rapporto di gestione.
19
20*
IV. Approvazione
L'organo preposto all’alta direzione, alla vigilanza e al controllo approva i principi specifici 21
all’istituto e l’entità della pubblicazione, in base ai quali la banca adempie le disposizioni della presente circolare. La pubblicazione deve essere sottoposta a un controllo interno comparabile con quello per la pubblicazione del conto annuale e del conto di gruppo.
V. Principi generali per la pubblicazione
La pubblicazione ai sensi della presente circolare deve adempiere i seguenti principi: 22
• chiarezza: le informazioni pubblicate devono essere comprensibili; 23
• esaustività: le attività e i rischi essenziali della banca devono essere pubblicati in modo adeguato dal punto di vista qualitativo e quantitativo;
• pertinenza: deve essere possibile stimare e, tramite eventuali indicazioni concernenti voci del bilancio o del conto economico, comprendere i rischi essenziali esistenti ed even- tuali della banca o del gruppo finanziario, come pure la gestione di tali rischi. Le informa- zioni non pertinenti devono essere omesse;
24
25*
• coerenza: le pubblicazioni devono essere redatte in maniera coerente da un periodo 26
all’altro. Eventuali cambiamenti significativi devono essere adeguatamente motivati e commentati.
VI. Modalità di pubblicazione
Abrogato 27*
L’allegato 1 contiene una rappresentazione schematica di tutte le tabelle previste, nella quale è indicato quali tabelle devono essere necessariamente pubblicate in forma predefinita (tabelle fisse), quali possono essere pubblicate dopo essere state adeguate in seguito a riflessioni in seno alla banca (tabelle flessibili) e con quale frequenza le informazioni devono essere aggiornate.
Le banche che effettuano le pubblicazioni in inglese possono riprendere nelle tabelle le formulazioni originali del documento del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (v. nm. 5–7.2).
Le righe/colonne non utilizzate delle tabelle fisse possono essere tralasciate. La numerazione delle righe e delle colonne non deve essere modificata. Se necessario, possono essere inserite delle righe aggiuntive, senza tuttavia modificare la numerazione predefinita. In linea di principio, la presentazione e la granularità che sono state scelte la prima volta per le tabelle flessibili devono essere mantenute nel corso del tempo.
28
29*
30
VII. Forma della pubblicazione
Le informazioni oggetto di pubblicazione in conformità alla presente circolare devono essere facilmente accessibili. Le banche che sottostanno all’obbligo di pubblicazione integrale o parziale devono mettere a disposizione sul loro sito Internet le informazioni concernenti il periodo in rassegna e le informazioni concernenti almeno i quattro anni precedenti. Le banche delle categorie di vigilanza 4 e 5 che non dispongono di un sito Internet possono limitarsi a pubblicare tali informazioni nel rapporto di gestione.
Le banche che sottostanno all’obbligo di pubblicazione integrale devono pubblicare le informazioni in un documento a sé stante2. Questo documento può anche costituire una parte separata del rapporto intermedio o del rapporto di gestione, se questa parte può essere chiaramente identificata come pubblicazione in conformità alla presente circolare e tali rapporti vengono messi a disposizione sul sito Internet. Per la pubblicazione in materia di corporate governance si veda il nm. 20. Per la pubblicazione dei contenuti delle tabelle con formato flessibile (cfr. allegato 1), si può invece rimandare a fonti facilmente accessibili, se come parte integrante del riferimento sono riportate le seguenti informazioni:
• riferimento delle tabelle secondo gli standard minimi di Basilea e denominazione delle tabelle (p. es. approccio di gestione del rischio della banca [OVA]);
31
32*
33
• nome completo della fonte di riferimento in cui sono pubblicate le informazioni; 34
• link al sito Internet; 35
• indicazione della pagina e del numero della sezione della fonte di riferimento in cui sono 36
pubblicate le informazioni.
2 Eccetto le tabelle CCA e GSIB1, che possono essere pubblicate a parte.
Le banche che sottostanno all’obbligo di pubblicazione parziale e non pubblicano nel 37
rapporto di gestione le informazioni in conformità alla presente circolare devono indicare nel rapporto di gestione dove tali informazioni sono disponibili.
Abrogato 37.1*
Le banche che usufruiscono dello sconto ampliato di consolidamento in conformità ai nm. 9, 38
11 e 12 devono riportare nei loro rapporti di gestione un’indicazione generale relativa a dove ottenere la pubblicazione consolidata.
VIII. Momento e termini della pubblicazione
La periodicità della pubblicazione è descritta nell’allegato 1. 39
La pubblicazione dei dati aggiornati dopo ogni chiusura annuale deve avvenire entro quattro mesi dalla chiusura del conto annuale. La pubblicazione in materia di remunerazioni può avvenire entro sei mesi, nella misura in cui una pubblicazione entro quattro mesi non sia possibile in ragione della data dell'assemblea generale ordinaria. La pubblicazione dei dati aggiornati dopo ogni chiusura intermedia deve avvenire entro due mesi dalla fine del periodo intermedio o dal giorno di riferimento della chiusura intermedia. Alla fine dell'anno possono essere pubblicati congiuntamente, entro quattro mesi, sia i dati concernenti i periodi intermedi sia i dati concernenti il periodo annuale.
Occorre indicare chiaramente la data della stesura o dell'adeguamento delle informazioni pubblicate.
Qualora vengano apportate modifiche materiali alle informazioni in materia di corporate governance, le banche devono adattare sul loro sito Internet, entro tre mesi, le relative informazioni (cfr. allegato 4).
40*
41
41.1*
IX. Abrogato
Abrogato 42*-48*
X. Abrogato
Abrogato 49*-53*
XI. Audit
Le società di audit verificano il rispetto degli obblighi di pubblicazione in conformità alla 54
Circolare FINMA 13/3 «Attività di audit» e prendono posizione al riguardo nel rapporto sull'audit di vigilanza.
La pubblicazione nel rapporto intermedio e/o nella relazione annuale non è soggetta ad audit 55
ai sensi del Codice delle obbligazioni. Tuttavia, se alcuni elementi delle informazioni menzionate nella presente circolare vengono pubblicati nel conto annuale o nel conto di gruppo, sono sottoposti all'audit ai sensi del Codice delle obbligazioni.
XII. Disposizioni finali e transitorie
Abrogato 56*-60*
Le banche non devono riportare informazioni per i giorni di riferimento precedenti alla data dell'entrata in vigore di una tabella (cfr. allegato 1), per pubblicarle nella forma prevista in conformità alla presente circolare. Il requisito ai sensi del nm. 31 concernente la messa a disposizione dei dati relativi ai quattro anni precedenti va inteso in maniera prospettica.
Le tabelle che mostrano una riconciliazione tra le cifre del periodo precedente e il periodo in rassegna3 non devono essere pubblicate se le cifre del periodo precedente si riferiscono a un periodo antecedente all’effettiva applicazione della presente circolare o all'entrata in vigore della tabella considerata.
Successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni dell'OLiq sul coefficiente di finanziamento (NSFR), occorre considerare i corrispondenti requisiti in materia di pubblicazione (tabella LIQ2 e righe 18–20 della tabella KM1).
Le modifiche del 31 ottobre 2019 entrano in vigore il 1° gennaio 2020 e sono applicabili per la prima volta dal 31 dicembre 2019. Nella penultima colonna dell'allegato 1 è riportata la prima pubblicazione delle tabelle riviste o delle tabelle nuove.
Le banche possono impiegare le tabelle riviste prima del 31 ottobre 2019 o le tabelle nuove anche prima della loro entrata in vigore.
61*
62*
63*
64*
65*
3 Tabelle CR2, CR8, CR9, CCR7 e MR2.
Rappresentazione schematica degli obbli- ghi di pubblicazione
Indicazione: le righe con sfondo grigio indicano le tabelle che le banche sono tenute a pubblicare secondo il nm. 14.2. La valuta impiegata per la pubblicazione corri- sponde alla valuta del conto annuale.
Banche di rilevanza sistemica | Banche prive di rilevanza siste- mica | ||||||||
Riferi- mento | Denominazioni delle tabelle | A livello qua- litativo (QUAL) o quantitativo con com- mento (QC) | Formato della tabella | Internazio- nale | Nazio- nale | Categorie 1-31 | Categorie 4-5 | Entrata in vigore2 | |
fisso | flessi- bile | Frequenza della pubblicazione: T: trimestrale T(S): semestrale, se non sono disponibili informazioni fi- nanziarie su base trimestrale S: semestrale A: annuale | |||||||
KM1 | Parametri regolamentari fondamentali | QC | X | T | T | T(S)3 | A | 31.12.2018 | |
KM2 | Parametri fondamentali «esigenze TLAC (a livello di gruppo di risoluzione)» | QC | X | T | 01.01.2019 | ||||
OVA4 | Approccio di gestione del rischio della banca | QUAL | X | A | A | A | 31.12.2016 | ||
OV1 | Visione d’insieme delle posizioni ponde- rate in funzione del rischio | QC | X | T | T(S) | T(S) | A, ma in forma sem- plificata | 31.12.2018 |
1 Ed eventualmente banche delle categorie 4 e 5, che non possono utilizzare la pubblicazione parziale (v. nm. 15).
2 La data del 31.12.2016 nella penultima colonna rimanda alle tabelle della circolare nella sua versione del 7.12.2016 che da allora non sono state adeguate. La data che fa riferimento alle altre tabelle si riferisce alla prima applicazione della tabella modificata.
3 Q(H) indica in linea di principio che le banche che non pubblicano informazioni finanziarie su base trimestrale possono limitarsi a una pubblicazione semestrale dei corrispondenti valori semestrali. Per quanto concerne le grandi banche secondo il nm. 14.6, tale facilitazione non si applica tuttavia alla tabella KM1. Le banche (della categoria 3) che non sono grandi banche secondo il nm. 14.6 possono limitarsi a una pubblicazione semestrale, anche se pubblicano informazioni finanziare trimestrali su base volontaria.
4 Rimando integrale o parziale all’allegato del rapporto annuale, nel caso in cui contenga integralmente o parzialmente le informazioni necessarie.
Rappresentazione schematica degli obbli- ghi di pubblicazione
Banche di rilevanza sistemica | Banche prive di rilevanza siste- mica | ||||||||
Riferi- mento | Denominazioni delle tabelle | A livello qua- litativo (QUAL) o quantitativo con com- mento (QC) | Formato della tabella | Internazio- nale | Nazio- nale | Categorie 1-31 | Categorie 4-5 | Entrata in vigore2 | |
fisso | flessi- bile | Frequenza della pubblicazione: T: trimestrale T(S): semestrale, se non sono disponibili informazioni fi- nanziarie su base trimestrale S: semestrale A: annuale | |||||||
LI1 | Riconciliazione tra i valori contabili e le posizioni prudenziali | QC | X | A | A | A | 31.12.2016 | ||
LI2 | Rappresentazione delle differenze fra le posizioni prudenziali e i valori contabili (conto annuale e conto di gruppo) | QC | X | A | A | A | 31.12.2016 | ||
LIA | Spiegazione delle differenze fra i valori contabili e i valori prudenziali | QUAL | X | A | A | A | 31.12.2016 | ||
PV1 | Adeguamenti di valore prudenziali | QC | X | A | A | A | 31.12.2018 | ||
CC1 | Rappresentazione dei fondi propri rego- lamentari computabili | QC | X | S | S | A | 31.12.2018 | ||
CC2 | Riconciliazione dei fondi propri regola- mentari computabili ai fini del bilancio | QC | X | S | S | A | 31.12.2018 |
Rappresentazione schematica degli obbli- ghi di pubblicazione
Banche di rilevanza sistemica | Banche prive di rilevanza siste- mica | ||||||||
Riferi- mento | Denominazioni delle tabelle | A livello qua- litativo (QUAL) o quantitativo con com- mento (QC) | Formato della tabella | Internazio- nale | Nazio- nale | Categorie 1-31 | Categorie 4-5 | Entrata in vigore2 | |
fisso | flessi- bile | Frequenza della pubblicazione: T: trimestrale T(S): semestrale, se non sono disponibili informazioni fi- nanziarie su base trimestrale S: semestrale A: annuale | |||||||
CCA5 | Caratteristiche principali degli strumenti di fondi propri regolamentari e degli altri strumenti TLAC | QUAL/QC | X | S | S | A | 31.12.2018 | ||
TLAC1 | Composizione del TLAC delle banche di rilevanza sistemica internazionale (a li- vello di gruppo di risoluzione) | QC | X | S | 01.01.2019 | ||||
TLAC2 | Società del gruppo importanti – rango dei crediti a livello dell’unità giuridica | QC | X | S | 01.01.2019 | ||||
TLAC3 | Unità di risoluzione – rango dei crediti a livello dell’unità giuridica | QC | X | S | 01.01.2019 | ||||
GSIB1 | Indicatori G-SIB | QC | X | A | 31.12.2018 | ||||
CCyB16 | Ripartizione geografica dei crediti per il cuscinetto anticiclico di capitale esteso secondo gli standard minimi di Basilea | QC | X | S | S | A | 31.12.2018 |
5 Disposizioni in materia di aggiornamento: v. spiegazioni sulla tabella CCA.
6 Concerne solo le banche che soddisfano i criteri di cui all’art. 44a OFoP.
Rappresentazione schematica degli obbli- ghi di pubblicazione
Banche di rilevanza sistemica | Banche prive di rilevanza siste- mica | ||||||||
Riferi- mento | Denominazioni delle tabelle | A livello qua- litativo (QUAL) o quantitativo con com- mento (QC) | Formato della tabella | Internazio- nale | Nazio- nale | Categorie 1-31 | Categorie 4-5 | Entrata in vigore2 | |
fisso | flessi- bile | Frequenza della pubblicazione: T: trimestrale T(S): semestrale, se non sono disponibili informazioni fi- nanziarie su base trimestrale S: semestrale A: annuale | |||||||
LR1 | Leverage ratio: confronto fra gli attivi di bilancio e l'esposizione totale per il leve- rage ratio | QC | X | T | T(S) | A | 31.12.2018 | ||
LR2 | Leverage ratio: rappresentazione detta- gliata | QC | X | T | T(S) | A | 31.12.2018 | ||
LIQA | Liquidità: gestione dei rischi di liquidità | QUAL QC | X | A | A | A | A, nella misura in cui ciò non sia già stato trattato nel quadro delle informazioni sul conto annuale | 31.12.2018 | |
LIQ1 | Liquidità: informazioni sulla quota di li- quidità | QC | X | T | T(S) | T(S) | 31.12.2016 | ||
LIQ2 | Liquidità: informazioni sul coefficiente di finanziamento | QC | X | S | S | S | tbd | ||
CRA7 | Rischio di credito: informazioni generali | QUAL | X | A | A | A | 31.12.2016 |
7 Rimando integrale o parziale all’allegato del rapporto annuale, nel caso in cui contenga integralmente o parzialmente le informazioni necessarie.
Rappresentazione schematica degli obbli- ghi di pubblicazione
Banche di rilevanza sistemica | Banche prive di rilevanza siste- mica | ||||||||
Riferi- mento | Denominazioni delle tabelle | A livello qua- litativo (QUAL) o quantitativo con com- mento (QC) | Formato della tabella | Internazio- nale | Nazio- nale | Categorie 1-31 | Categorie 4-5 | Entrata in vigore2 | |
fisso | flessi- bile | Frequenza della pubblicazione: T: trimestrale T(S): semestrale, se non sono disponibili informazioni fi- nanziarie su base trimestrale S: semestrale A: annuale | |||||||
CR1 | Rischio di credito: qualità creditizia degli attivi | QC | X | S | S | A | A | 31.12.2016 | |
CR2 | Rischio di credito: cambiamenti nei por- tafogli di crediti e titoli di debito in stato di default | QC | X | S | S | A | A | 31.12.2016 | |
CRB | Rischio di credito: informazioni supple- mentari sulla qualità creditizia degli attivi | QUAL/QC | X | A | A | A | A | 31.12.2016 | |
CRC | Rischio di credito: informazioni sulle tec- niche di riduzione del rischio | QUAL | X | A | A | A | 31.12.2016 | ||
CR3 | Rischi di credito: visione d’insieme delle tecniche di riduzione del rischio di cre- dito | QC | X | S | S | A | A, ma in forma semplificata | 31.12.2016 | |
CRD | Rischio di credito: informazioni sull’im- piego di rating esterni nell’approccio standard | QUAL | X | A | A | A | 31.12.2016 |
Rappresentazione schematica degli obbli- ghi di pubblicazione
Banche di rilevanza sistemica | Banche prive di rilevanza siste- mica | ||||||||
Riferi- mento | Denominazioni delle tabelle | A livello qua- litativo (QUAL) o quantitativo con com- mento (QC) | Formato della tabella | Internazio- nale | Nazio- nale | Categorie 1-31 | Categorie 4-5 | Entrata in vigore2 | |
fisso | flessi- bile | Frequenza della pubblicazione: T: trimestrale T(S): semestrale, se non sono disponibili informazioni fi- nanziarie su base trimestrale S: semestrale A: annuale | |||||||
CR4 | Rischio di credito: esposizione al rischio ed effetti della riduzione del rischio di credito in base all’approccio standard | QC | X | S | S | A | 31.12.2016 | ||
CR5 | Rischio di credito: posizioni ripartite per categorie di posizioni e ponderazione del rischio in base all’approccio standard | QC | X | S | S | A | A | 31.12.2016 | |
CRE | IRB: informazioni relative ai modelli | QUAL | X | A | A | A | La pubblicazione parziale non può essere applicata qualora venga impiegato l’IRB | 31.12.2016 | |
CR6 | IRB: esposizione al rischio per categorie di posizioni e probabilità di default | QC | X | S | S | S | 31.12.2016 | ||
CR7 | IRB: effetti di riduzione del rischio dei de- rivati di credito sulla ponderazione del ri- schio | QC | X | S | S | S | 31.12.2016 | ||
CR8 | IRB: cambiamenti a livello degli RWA delle posizioni soggette al rischio di cre- dito | QC | X | T | T(S) | T(S) | 31.12.2016 |
Rappresentazione schematica degli obbli- ghi di pubblicazione
Banche di rilevanza sistemica | Banche prive di rilevanza siste- mica | ||||||||
Riferi- mento | Denominazioni delle tabelle | A livello qua- litativo (QUAL) o quantitativo con com- mento (QC) | Formato della tabella | Internazio- nale | Nazio- nale | Categorie 1-31 | Categorie 4-5 | Entrata in vigore2 | |
fisso | flessi- bile | Frequenza della pubblicazione: T: trimestrale T(S): semestrale, se non sono disponibili informazioni fi- nanziarie su base trimestrale S: semestrale A: annuale | |||||||
CR9 | IRB: valutazione ex post delle stime di probabilità di default in base alle catego- rie di posizioni | QC | X | A | A | A | 31.12.2016 | ||
CR10 | IRB: finanziamenti speciali e titoli di par- tecipazione in base al metodo semplice di ponderazione del rischio | QC | X | S | S | S | 31.12.2016 | ||
CCRA | Rischio di credito della controparte: infor- mazioni generali | QUAL | X | A | A | A | 31.12.2016 | ||
CCR1 | Rischio di credito della controparte: xxx- xxxx tramite approccio | QC | X | S | S | - | 31.12.2016 | ||
CCR2 | Rischio di credito della controparte: ade- guamenti delle stime delle posizioni cre- ditizie (credit valuation adjustment, CVA) a carico dei fondi propri | QC | X | S | S | - | 31.12.2016 |
Rappresentazione schematica degli obbli- ghi di pubblicazione
Banche di rilevanza sistemica | Banche prive di rilevanza siste- mica | ||||||||
Riferi- mento | Denominazioni delle tabelle | A livello qua- litativo (QUAL) o quantitativo con com- mento (QC) | Formato della tabella | Internazio- nale | Nazio- nale | Categorie 1-31 | Categorie 4-5 | Entrata in vigore2 | |
fisso | flessi- bile | Frequenza della pubblicazione: T: trimestrale T(S): semestrale, se non sono disponibili informazioni fi- nanziarie su base trimestrale S: semestrale A: annuale | |||||||
CCR3 | Rischio di credito della controparte: posi- zioni ripartite per categorie di posizioni e ponderazione del rischio in base all’ap- proccio standard | QC | X | S | S | A | A | 31.12.2016 | |
CCR4 | IRB: rischio di credito della controparte in base alla categoria di posizione e alla probabilità di default | QC | X | S | S | S | La pubblicazione parziale non può essere applicata qualora venga impiegato l’IRB | 31.12.2016 | |
CCR5 | Rischio di credito della controparte: com- posizione delle garanzie per le posizioni esposte al rischio di credito della contro- parte | QC | X | S | S | A | A | 31.12.2016 | |
CCR6 | Rischio di credito della controparte: posi- zioni su derivati di credito | QC | X | S | S | A | 31.12.2016 |
Rappresentazione schematica degli obbli- ghi di pubblicazione
Banche di rilevanza sistemica | Banche prive di rilevanza siste- mica | ||||||||
Riferi- mento | Denominazioni delle tabelle | A livello qua- litativo (QUAL) o quantitativo con com- mento (QC) | Formato della tabella | Internazio- nale | Nazio- nale | Categorie 1-31 | Categorie 4-5 | Entrata in vigore2 | |
fisso | flessi- bile | Frequenza della pubblicazione: T: trimestrale T(S): semestrale, se non sono disponibili informazioni fi- nanziarie su base trimestrale S: semestrale A: annuale | |||||||
CCR7 | Rischio di credito della controparte: cam- biamenti a livello degli RWA delle posi- zioni sul rischio di credito della contro- parte in base all’approccio IMM (metodo del modello EPE) | QC | X | T | T(S) | T(S) | La pubblicazione parziale non può essere applicata qualora venga impiegato l’IRB | 31.12.2016 | |
CCR8 | Rischio di credito della controparte: posi- zioni nei confronti di controparti centrali | QC | X | S | S | A | La pubblicazione parziale non può essere applicata alle cartolarizza- zioni che riguar- dano posizioni estere | 31.12.2016 | |
SECA | Cartolarizzazioni: informazioni generali sulle posizioni in operazioni di cartolariz- zazione | QUAL | X | A | A | A | 31.12.2016 | ||
SEC1 | Cartolarizzazioni: posizioni nel portafo- glio della banca | QC | X | S | S | A | 31.12.2016 | ||
SEC2 | Cartolarizzazioni: posizioni nel portafo- glio di negoziazione | QC | X | S | S | A | 31.12.2016 |
Rappresentazione schematica degli obbli- ghi di pubblicazione
Banche di rilevanza sistemica | Banche prive di rilevanza siste- mica | ||||||||
Riferi- mento | Denominazioni delle tabelle | A livello qua- litativo (QUAL) o quantitativo con com- mento (QC) | Formato della tabella | Internazio- nale | Nazio- nale | Categorie 1-31 | Categorie 4-5 | Entrata in vigore2 | |
fisso | flessi- bile | Frequenza della pubblicazione: T: trimestrale T(S): semestrale, se non sono disponibili informazioni fi- nanziarie su base trimestrale S: semestrale A: annuale | |||||||
SEC3 | Cartolarizzazioni: posizioni nel portafo- glio della banca e corrispondenti esi- genze minime in materia di fondi propri presso le banche che svolgono la fun- zione di originator o sponsor | QC | X | S | S | A | 31.12.2016 | ||
SEC4 | Cartolarizzazioni: posizioni nel portafo- glio della banca e corrispondenti esi- genze minime in materia di fondi propri presso le banche che svolgono la fun- zione di investor | QC | X | S | S | A | 31.12.2016 | ||
MRA | Xxxxxx di mercato: informazioni generali | QUAL | X | A | A | A | 31.12.2016 | ||
MR1 | Xxxxxx di mercato: esigenze di fondi pro- pri minimi in base all’approccio standard | QC | X | S | S | A | 31.12.2016 | ||
MRB | Xxxxxx di mercato: informazioni nel caso in cui venga impiegato l’approccio mo- dello (IMA) | QUAL | X | A | A | A | La pubblicazione parziale non può essere applicata | 31.12.2016 |
Rappresentazione schematica degli obbli- ghi di pubblicazione
Banche di rilevanza sistemica | Banche prive di rilevanza siste- mica | ||||||||
Riferi- mento | Denominazioni delle tabelle | A livello qua- litativo (QUAL) o quantitativo con com- mento (QC) | Formato della tabella | Internazio- nale | Nazio- nale | Categorie 1-31 | Categorie 4-5 | Entrata in vigore2 | |
fisso | flessi- bile | Frequenza della pubblicazione: T: trimestrale T(S): semestrale, se non sono disponibili informazioni fi- nanziarie su base trimestrale S: semestrale A: annuale | |||||||
qualora venga impiegato l’IMA | |||||||||
MR2 | Xxxxxx di mercato: cambiamenti a livello degli RWA delle posizioni in base all’ap- proccio modello (IMA) | QC | X | T | T(S) | S | La pubblicazione parziale non può essere applicata qualora venga impiegato l’IMA | 31.12.2016 | |
MR3 | Xxxxxx di mercato: valori basati su un modello per il portafoglio di negoziazione | QC | X | S | S | S | La pubblicazione parziale non può essere applicata qualora venga impiegato l’IMA | 31.12.2016 | |
MR4 | Xxxxxx di mercato: confronto delle stime VaR con utili e perdite | QC | X | S | S | S | La pubblicazione parziale non può essere applicata qualora venga impiegato l’IMA | 31.12.2016 | |
IRRBBA | Rischi di tasso d’interesse: obiettivi e di- rettive per la gestione del rischio di tasso d’interesse del portafoglio della banca | QUAL/QC | X | A | A | A | A | 31.12.2018 |
Rappresentazione schematica degli obbli- ghi di pubblicazione
Banche di rilevanza sistemica | Banche prive di rilevanza siste- mica | ||||||||
Riferi- mento | Denominazioni delle tabelle | A livello qua- litativo (QUAL) o quantitativo con com- mento (QC) | Formato della tabella | Internazio- nale | Nazio- nale | Categorie 1-31 | Categorie 4-5 | Entrata in vigore2 | |
fisso | flessi- bile | Frequenza della pubblicazione: T: trimestrale T(S): semestrale, se non sono disponibili informazioni fi- nanziarie su base trimestrale S: semestrale A: annuale | |||||||
IRRBBA1 | Rischi di tasso d’interesse: informazioni quantitative sulla struttura delle posizioni e sulla revisione dei tassi d’interesse | QC | X | A | A | A | A | 31.12.2018 | |
IRRBB1 | Rischi di tasso d’interesse: informazioni quantitative sul valore attuale e sui pro- venti da interessi | QC | X | A | A | A | A | 31.12.2018 | |
REMA8 | Remunerazioni: politica in materia di re- munerazione | QUAL | X | A | A | A | 31.12.2018 | ||
Remunerazioni: distribuzioni | QC | X | A | A | A | 31.12.2018 | |||
REM28 | Remunerazioni: versamenti speciali | QC | X | A | A | A | 31.12.2018 | ||
REM310 | Remunerazioni: distribuzioni di vario tipo | QC | X | A | A | A | 31.12.2018 | ||
ORA | Rischi operativi: informazioni generali | QUAL | X | A | A | A | A | 31.12.2016 | |
Allegato 3 | Pubblicazione delle banche di rilevanza sistemica | QC | X | - | T | T | - | - | 31.12.2019 |
8 L’obbligo di pubblicazione sussiste solo se gli istituti sono tenuti a pubblicare la Circ. FINMA 10/1 «Sistemi di remunerazione» (nm. 6).
Rappresentazione schematica degli obbli- ghi di pubblicazione
Tabelle fisse e flessibili
Tabella KM1: Parametri regolamentari fondamentali
Scopo | Fornire una visione d’insieme dei parametri prudenziali della banca |
Contenuto | Parametri prudenziali fondamentali |
Tipo / formato | QC / fisso Se vengono aggiunte nuove righe, occorre riportare la definizione e la modalità di calcolo dei parametri supplementari (incl. il perimetro di consolidamento e i fondi propri regolamentari utilizzati, se applicabile) |
Commento mi- nimo richiesto | Le banche soggette all’obbligo di pubblicazione integrale o parziale commentano e motivano i cambiamenti significativi rispetto al periodo prece- dente (T-1). Le banche che applicano uno standard internazionale riconosciuto e si avvalgono delle disposizioni transitorie in materia di expected loss accounting devono integrare la tabella con le righe 1a, 2a, 3a, 5a, 6a, 7a e 14a previste dagli standard minimi di Basilea e riportare le norme transitorie applicate. Le banche per le quali l’expected loss accounting non è applicabile e le banche che non si avvalgono di disposizioni transito- rie possono ignorare le righe summenzionate. |
Tabelle fisse e flessibili
a) Tabella relativa alla pubblicazione trimestrale
a | b | c | d | e | ||
T = trimestre | T | T-1 | T-2 | T-3 | T-4 | |
Fondi propri computabili (CHF) | ||||||
1 | Fondi propri di base di qualità primaria (CET1) | |||||
1a | Fondi propri di base di qualità primaria senza impatto delle disposizioni transitorie per le perdite attese | |||||
2 | Fondi propri di base (T1) | |||||
2a | Fondi propri di base senza impatto delle disposizioni transitorie per le per- dite attese | |||||
3 | Totale capitale complessivo | |||||
3a | Capitale complessivo senza impatto delle disposizioni transitorie per le per- dite attese | |||||
Posizioni ponderate per il rischio (risk weighted assets, RWA) (CHF) | ||||||
4 | XXX | |||||
0x | Fondi propri minimi (CHF) | |||||
Quote di capitale basate sul rischio (in % degli RWA) | ||||||
5 | Quota CET1 (%) | |||||
5a | Quota CET1 senza impatto delle disposizioni transitorie per le perdite at- tese | |||||
6 | Quota di fondi propri di base (%) | |||||
6a | Quota di propri di base senza impatto delle disposizioni transitorie per le perdite attese | |||||
7 | Quota di capitale complessivo (%) | |||||
7a | Quota di capitale complessivo senza impatto delle disposizioni transitorie per le perdite attese | |||||
Esigenze di cuscinetto CET1 (in % degli RWA) |
Tabelle fisse e flessibili
a | b | c | d | e | ||
T = trimestre | T | T-1 | T-2 | T-3 | T-4 | |
8 | Cuscinetto di fondi propri secondo gli standard minimi di Basilea (2,5% dal 2019) (%) | |||||
9 | Cuscinetto anticiclico (art. 44a OFoP) secondo gli standard minimi di Basi- lea (%) | |||||
10 | Cuscinetto supplementare di fondi propri in ragione della rilevanza siste- mica internazionale o nazionale (%) | |||||
11 | Esigenze complessive di cuscinetto secondo gli standard minimi di Basilea di qualità CET1 (%) | |||||
12 | CET1 disponibile a copertura delle esigenze di cuscinetto secondo gli stan- dard minimi di Basilea (previa detrazione del CET1 a copertura delle esi- genze minime e all’occorrenza a copertura delle esigenze TLAC) (%) | |||||
Quote di capitale previsto secondo l’allegato 8 dell’OFoP (in % degli RWA) | ||||||
12a1 | Cuscinetto di fondi propri secondo l’allegato 8 OFoP (%) | |||||
12b | Cuscinetto anticiclico (art. 44 e 44a OFoP) (%) | |||||
12c | Quota prevista di CET1 (in %) secondo l’allegato 8 dell’OFoP, maggiorata del cuscinetto di fondi propri anticiclico secondo gli artt. 44 e 44a OFoP | |||||
12d | Quota prevista di T1 (in %) secondo l’allegato 8 dell’OFoP, maggiorata del cuscinetto di fondi propri anticiclico secondo gli artt. 44 e 44a OFoP | |||||
12e | Quota prevista di capitale complessivo (in %) secondo l’allegato 8 dell’OFoP, maggiorata del cuscinetto di fondi propri anticiclico secondo gli artt. 44 e 44a OFoP | |||||
Leverage ratio secondo Xxxxxxx XXX | ||||||
13 | Esposizione totale (CHF) |
1 Le banche di rilevanza sistemica possono rinunciare a pubblicare le informazioni delle righe 12a–12e, in quanto ad esse non si applica l’allegato 8 OFoP. In caso di rinuncia alla pubblica- zione, esse informano tuttavia in merito al cuscinetto anticiclico secondo l’art. 44 OFoP.
Tabelle fisse e flessibili
a | b | c | d | e | ||
T = trimestre | T | T-1 | T-2 | T-3 | T-4 | |
14 | Leverage ratio secondo Xxxxxxx XXX (fondi propri di base in % dell’esposi- zione totale) | |||||
14a | Leverage ratio secondo Xxxxxxx XXX (fondi propri di base in % dell’esposi- zione totale) senza impatto delle disposizioni transitorie per le perdite at- tese | |||||
Quota di liquidità (LCR) | ||||||
15 | Numeratore del LCR: totale delle attività liquide di elevata qualità (CHF) | |||||
16 | Denominatore del LCR: totale del deflusso netto di fondi (CHF) | |||||
17 | Quota di liquidità, LCR (in %) | |||||
Coefficiente di finanziamento (NSFR)2 | ||||||
18 | Rifinanziamento disponibile stabile (in CHF) | |||||
19 | Rifinanziamento disponibile necessario (in CHF) | |||||
20 | Coefficiente di finanziamento, NSFR (in %) |
2 Queste righe devono essere pubblicate solo dopo l’entrata in vigore delle disposizioni in materia di NSFR.
Tabelle fisse e flessibili
b) Tabella relativa alla pubblicazione semestrale
a | b | c | d | e | ||
T = semestre | T | T – (3 mesi) | T-1 | T – (3 mesi) | T-2 | |
Fondi propri computabili (CHF) | ||||||
1 | Fondi propri di base di qualità primaria (CET1) | |||||
1a | Fondi propri di base di qualità primaria senza impatto delle disposi- zioni transitorie per le perdite attese | |||||
2 | Fondi propri di base (T1) | |||||
2a | Fondi propri di base senza impatto delle disposizioni transitorie per le perdite attese | |||||
3 | Totale capitale complessivo | |||||
3a | Capitale complessivo senza impatto delle disposizioni transitorie per le perdite attese | |||||
Posizioni ponderate per il rischio (risk weighted assets, RWA) (CHF) | ||||||
4 | XXX | |||||
0x | Fondi propri minimi (CHF) | |||||
Quote di capitale basate sul rischio (in % degli RWA) | ||||||
5 | Quota CET1 (%) | |||||
5a | Quota CET1 senza impatto delle disposizioni transitorie per le per- dite attese | |||||
6 | Quota di fondi propri di base (%) | |||||
6a | Quota di propri di base senza impatto delle disposizioni transitorie per le perdite attese | |||||
7 | Quota di capitale complessivo (%) | |||||
7a | Quota di capitale complessivo senza impatto delle disposizioni tran- sitorie per le perdite attese | |||||
Esigenze di cuscinetto CET1 (in % degli RWA) |
Tabelle fisse e flessibili
a | b | c | d | e | ||
T = semestre | T | T – (3 mesi) | T-1 | T – (3 mesi) | T-2 | |
8 | Cuscinetto di fondi propri secondo gli standard minimi di Basilea (2,5% dal 2019) (%) | |||||
9 | Cuscinetto anticiclico (art. 44a OFoP) secondo gli standard minimi di Basilea (%) | |||||
10 | Cuscinetto supplementare di fondi propri in ragione della rilevanza sistemica internazionale o nazionale (%) | |||||
11 | Esigenze complessive di cuscinetto secondo gli standard minimi di Basilea di qualità CET1 (%) | |||||
12 | CET1 disponibile a copertura delle esigenze di cuscinetto secondo gli standard minimi di Basilea (previa detrazione del CET1 a coper- tura delle esigenze minime e all’occorrenza a copertura delle esi- genze TLAC) (%) | |||||
Quote di capitale previsto secondo l’allegato 8 dell’OFoP (in % degli RWA) | ||||||
12a | Cuscinetto di fondi propri secondo l’allegato 8 OFoP (%) | |||||
12b | Cuscinetto anticiclico (art. 44 e 44a OFoP) (%) | |||||
12c | Quota prevista di CET1 (in %) secondo l’allegato 8 dell’OFoP, mag- giorata del cuscinetto di fondi propri anticiclico secondo gli artt. 44 e 44a OFoP | |||||
12d | Quota prevista di T1 (in %) secondo l’allegato 8 dell’OFoP, maggio- rata del cuscinetto di fondi propri anticiclico secondo gli artt. 44 e 44a OFoP | |||||
12e | Quota prevista di capitale complessivo (in %) secondo l’allegato 8 dell’OFoP, maggiorata del cuscinetto di fondi propri anticiclico se- condo gli artt. 44 e 44a OFoP | |||||
Leverage ratio secondo Xxxxxxx XXX | ||||||
13 | Esposizione totale (CHF) |
Tabelle fisse e flessibili
a | b | c | d | e | ||
T = semestre | T | T – (3 mesi) | T-1 | T – (3 mesi) | T-2 | |
14 | Leverage ratio secondo Xxxxxxx XXX (fondi propri di base in % dell’esposizione totale) | |||||
14a | Leverage ratio secondo Xxxxxxx XXX (fondi propri di base in % dell’esposizione totale) senza impatto delle disposizioni transitorie per le perdite attese | |||||
Quota di liquidità (LCR) | ||||||
15 | Numeratore del LCR: totale delle attività liquide di elevata qualità (CHF) | |||||
16 | Denominatore del LCR: totale del deflusso netto di fondi (CHF) | |||||
17 | Quota di liquidità, LCR (in %) | |||||
Coefficiente di finanziamento (NSFR)1 | ||||||
18 | Rifinanziamento disponibile stabile (in CHF) | |||||
19 | Rifinanziamento disponibile necessario (in CHF) | |||||
20 | Coefficiente di finanziamento, NSFR (in %) |
1 Queste righe devono essere pubblicate solo dopo l’entrata in vigore delle disposizioni in materia di NSFR.
Tabelle fisse e flessibili
c) Tabella relativa alla pubblicazione annuale
a | b | c | d | e | ||
T = anno | T | T – (3 mesi) | T – (6 mesi) | T – (9 mesi) | T-1 | |
Fondi propri computabili (CHF) | ||||||
1 | Fondi propri di base di qualità primaria (CET1) | |||||
1a | Fondi propri di base di qualità primaria senza impatto delle disposizioni tran- sitorie per le perdite attese | |||||
2 | Fondi propri di base (T1) | |||||
2a | Fondi propri di base senza impatto delle disposizioni transitorie per le perdite attese | |||||
3 | Totale capitale complessivo | |||||
3a | Capitale complessivo senza impatto delle disposizioni transitorie per le per- dite attese | |||||
Posizioni ponderate per il rischio (RWA) (CHF) | ||||||
4 | XXX | |||||
0x | Fondi propri minimi (CHF) | |||||
Quote di capitale basate sul rischio (in % degli RWA) | ||||||
5 | Quota CET1 (%) | |||||
5a | Quota CET1 senza impatto delle disposizioni transitorie per le perdite attese | |||||
6 | Quota di fondi propri di base (%) | |||||
6a | Quota di propri di base senza impatto delle disposizioni transitorie per le per- dite attese | |||||
7 | Quota di capitale complessivo (%) | |||||
7a | Quota di capitale complessivo senza impatto delle disposizioni transitorie per le perdite attese | |||||
Esigenze di cuscinetto CET1 (in % degli RWA) |
Tabelle fisse e flessibili
a | b | c | d | e | ||
T = anno | T | T – (3 mesi) | T – (6 mesi) | T – (9 mesi) | T-1 | |
8 | Cuscinetto di fondi propri secondo gli standard minimi di Basilea (2,5% dal 2019) (%) | |||||
9 | Cuscinetto anticiclico (art. 44a OFoP) secondo gli standard minimi di Basilea (%) | |||||
10 | Cuscinetto supplementare di fondi propri in ragione della rilevanza sistemica internazionale o nazionale (%) | |||||
11 | Esigenze complessive di cuscinetto secondo gli standard minimi di Basilea di qualità CET1 (%) | |||||
12 | CET1 disponibile a copertura delle esigenze di cuscinetto secondo gli stan- dard minimi di Basilea (previa detrazione del CET1 a copertura delle esi- genze minime e all’occorrenza a copertura delle esigenze TLAC) (%) | |||||
Quote di capitale previsto secondo l’allegato 8 dell’OFoP (in % degli RWA) | ||||||
12a | Cuscinetto di fondi propri secondo l’allegato 8 OFoP (%) | |||||
12b | Cuscinetto anticiclico (art. 44 e 44a OFoP) (%) | |||||
12c | Quota prevista di CET1 (in %) secondo l’allegato 8 dell’OFoP, maggiorata del cuscinetto di fondi propri anticiclico secondo gli artt. 44 e 44a OFoP | |||||
12d | Quota prevista di T1 (in %) secondo l’allegato 8 dell’OFoP, maggiorata del cuscinetto di fondi propri anticiclico secondo gli artt. 44 e 44a OFoP | |||||
12e | Quota prevista di capitale complessivo (in %) secondo l’allegato 8 dell’OFoP, maggiorata del cuscinetto di fondi propri anticiclico secondo gli artt. 44 e 44a OFoP | |||||
Leverage ratio secondo Xxxxxxx XXX | ||||||
13 | Esposizione totale (CHF) | |||||
14 | Leverage ratio secondo Xxxxxxx XXX (fondi propri di base in % dell’esposizione totale) |
Tabelle fisse e flessibili
a | b | c | d | e | ||
T = anno | T | T – (3 mesi) | T – (6 mesi) | T – (9 mesi) | T-1 | |
14a | Leverage ratio secondo Xxxxxxx XXX (fondi propri di base in % dell’esposizione totale) senza impatto delle disposizioni transitorie per le perdite attese | |||||
Quota di liquidità (LCR) | ||||||
15 | Numeratore del LCR: totale delle attività liquide di elevata qualità (CHF) | |||||
16 | Denominatore del LCR: totale del deflusso netto di fondi (CHF) | |||||
17 | Quota di liquidità, LCR (in %) | |||||
Coefficiente di finanziamento (NSFR)1 | ||||||
18 | Rifinanziamento disponibile stabile (in CHF) | |||||
19 | Rifinanziamento stabile necessario (in CHF) | |||||
20 | Coefficiente di finanziamento, NSFR (in %) |
Osservazioni:
1. I fondi propri minimi corrispondono di norma all'8% degli RWA. Se a un istituto si applicano requisiti più stringenti, p. es. in ragione delle esigenze in materia di fondi propri di CHF 10 mio. per le banche ai sensi degli artt. 15 e 16 OBCR, allora tali esigenze sono determinanti. In questo caso occorre indicare in una nota a piè di pagina che, anziché fondi propri minimi pari all’8% degli RWA, viene pubblicato un importo di CHF 10 mio. in ragione dell’esigenza minima assoluta di cui agli artt. 15 e 16 OBCR. Le quote di capitale devono essere calcolate come rapporto tra i fondi propri considerati e le posizioni ponderate per il rischio (e non sulla base dell’esigenza assoluta di CHF 10 mio.).
2. Per la pubblicazione del LCR si applica quanto segue: per i dettagli relativi al calcolo del LCR trimestrale, si vedano le osservazioni sul contenuto della tabella LIQ1 nell'allegato 2.
3. Per le grandi banche soggette all’obbligo di pubblicazione trimestrale secondo il nm. 14.6 si applica quanto segue: per le filiali estere della banca possono essere utilizzati i valori calcolati in conformità alle prescrizioni locali. In mancanza di queste ultime (p. es. prescrizioni in materia di leverage ratio), si può
1 Queste righe devono essere pubblicate solo dopo l’entrata in vigore delle disposizioni in materia di NSFR.
Tabelle fisse e flessibili
rinunciare a riportare le informazioni corrispondenti. Per quanto concerne le direttive fissate secondo le righe 12a–12c, nella colonna 2 occorre riportare solo le direttive estere generali, cioè senza supplementi specifici per l'istituto.
d) Tabella relativa alla pubblicazione annuale per gli istituti che partecipano al regime delle piccole banche
a | b | c | d | e | ||
T = anno | T | T – (3 mesi) | T – (6 mesi) | T – (9 mesi) | T-1 | |
Fondi propri computabili (CHF) | ||||||
1 | Fondi propri di base di qualità primaria (CET1) | |||||
2 | Fondi propri di base (T1) | |||||
3 | Totale capitale complessivo | |||||
4a | Fondi propri minimi (CHF) | |||||
Leverage ratio semplificato (in %) | ||||||
13a | Attività (escl. goodwill + partecipazioni) + operazioni fuori bilancio (CHF) | |||||
14b | Leverage ratio semplificato (fondi propri di base di qualità primaria in % delle attività [escl. goodwill + partecipazioni] + operazioni fuori bilancio) | |||||
Quota di liquidità (LCR) | ||||||
15 | Numeratore del LCR: totale delle attività liquide di elevata qualità (CHF) | |||||
16 | Denominatore del LCR: totale del deflusso netto di fondi (CHF) | |||||
17 | Quota di liquidità, LCR (in %) |
Osservazioni:
1. Nel quadro del regime per le piccole banche, per gli istituti delle categorie 4 e 5 i fondi propri minimi corrispondono all’8 % del denominatore del leverage ratio semplificato. Se a un istituto si applicano requisiti più stringenti, p. es. in ragione delle esigenze in materia di fondi propri di CHF 10 mio. per le banche secondo gli artt. 15 e 16 OBCR o di CHF 1,5 mio. per le società di intermediazione mobiliare secondo l’art. 62 OIsFi, allora tali esigenze sono determinanti. In questo
Tabelle fisse e flessibili
caso occorre indicare in una nota a piè di pagina che, anziché fondi propri minimi pari all’8% del denominatore del leverage ratio semplificato, viene pubblicato un importo di CHF 10 mio. o di CHF 1,5 mio.
2. Per la pubblicazione del LCR si applica quanto segue: per i dettagli relativi al calcolo del LCR trimestrale, si vedano le osservazioni sul contenuto della tabella LIQ1 nell'allegato 2.
Tabelle fisse e flessibili
Tabella KM2: Parametri fondamentali «esigenze TLAC (a livello di gruppo di ri- soluzione)» [QC / fisso / trimestrale]1
Cfr. le disposizioni in materia contenute nel documento Pillar 3 disclosure requirements – consolidated and enhanced framework del Comitato di Basilea di marzo 2017. I parametri vengono calcolati in base agli standard minimi di Basilea (e non ai calcoli paralleli in applicazione del dispositivo normativo svizzero TBTF sancito dall’OFoP).
1 Questa tabella concerne solo le banche di rilevanza sistemica internazionale che devono soddisfare esigenze di fondi propri supplementari in grado di sopportare le perdite (esigenze gone concern). È applicabile a partire dal 1° gennaio 2019.
Tabelle fisse e flessibili
Tabella OVA: Approccio di gestione del rischio della banca
Scopo | Descrivere la strategia della banca e in che modo il consiglio di amministrazione e la direzione valutano e gestiscono i rischi. Il lettore deve ottenere una chiara visione d’insieme della tolleranza al rischio e della propensione al rischio da parte della banca per quanto riguarda le sue attività principali e tutti i rischi es- senziali. |
Tipo / formato | QUAL / flessibile |
Informazioni minime
• Spiegare in che modo il modello operativo interagisce con il profilo generale di rischio (nello speci- fico indicare e descrivere i principali rischi del modello operativo e tutti i rischi connessi) e in che modo il profilo di rischio della banca è correlato alla politica di rischio approvata dell’organo compe- tente per la direzione generale, la vigilanza e il controllo;
• struttura della governance del rischio: responsabilità in seno alla banca (segnatamente sorveglianza e delega delle competenze; separazione delle funzioni in base a tipologie di rischio, unità operative, ecc.); correlazioni tra le strutture della gestione del rischio interessate (segnatamente l’organo com- petente per l’alta direzione, la sorveglianza e il controllo, la direzione, i comitati di rischio a sé stanti, la struttura di gestione del rischio, la funzione di compliance, la funzione di audit interno);
• canali utilizzati per comunicare, presentare e concretizzare la cultura del rischio in seno alla banca (segnatamente codice di condotta, direttive per limitare i rischi operativi o i processi nel caso in cui vengano violati o superati i limiti di rischio; i processi per pianificare e discutere le tematiche con- cernenti il rischio fra le unità responsabili dell’assunzione dei rischi e quelle competenti per il con- trollo);
• entità e principali caratteristiche dei sistemi di misurazione del rischio;
• descrizione dei processi per il rendiconto in materia di rischio (in particolare entità e contenuti prin- cipali dei rapporti sul rischio) all’attenzione dell’organo competente per la direzione generale, la vigilanza e il controllo, nonché della direzione;
• informazioni qualitative sugli stress test (segnatamente i portafogli sottoposti a tali testi, gli scenari e i metodi impiegati, e infine l’utilizzo degli stress test nel contesto della gestione del rischio);
• strategie e processi per la gestione del rischio, il rilevamento e la riduzione dei rischi inerenti al modello operativo e processi per mantenere costante l’efficacia delle tecniche di rilevamento e di riduzione del rischio.
Tabelle fisse e flessibili
Tabella OV1: Visione d’insieme delle posizioni ponderate in funzione del ri- schio
Scopo | Fornire una visione d’insieme delle posizioni ponderate per il rischio (RWA) che rappresentano il denominatore delle quote di capitale ponderate per il rischio. Le ulteriori ripartizioni degli RWA sono indicate in altre tabelle. |
Contenuto | Posizioni ponderate per il rischio e fondi propri minimi. |
Tipo / formato | QC / fisso |
Commento mi- nimo richiesto | Tabella per le banche sottoposte all’obbligo di pubblicazione completa: • identificazione e spiegazione dei motivi che conducono a cambiamenti signi- ficativi delle cifre concernenti il periodo precedente; • se la colonna/la rubrica (c) contiene un’esigenza in materia di fondi propri che non corrisponde all’8% del valore riportato nella colonna (a), occorre fornire una spiegazione; • qualora venga impiegato l’approccio modello basato sul mercato per i titoli di partecipazione, occorre indicare annualmente le principali caratteristiche del modello interno. Tabella per le banche sottoposte all’obbligo di pubblicazione parziale: • approcci impiegati per determinare i fondi propri minimi (rischio di credito: approccio standard; rischi di mercato: approccio de minimis o approccio stan- dard; rischi operativi: approccio dell’indicatore di base o approccio standard); • identificazione e spiegazione dei motivi che conducono a cambiamenti signi- ficativi delle cifre concernenti il periodo precedente; • se la colonna/la rubrica (c) contiene un’esigenza in materia di fondi propri che non corrisponde all’8% del valore riportato nella colonna (a), occorre fornire una spiegazione. |
Tabelle fisse e flessibili
a) Tabella per le banche sottoposte all’obbligo di pubblicazione integrale
a | b | c | ||
XXX0 | XXX0 | Fondi propri minimi3 | ||
T | T-1 | T | ||
1 | Rischio di credito (senza CCR [rischio di credito della controparte])4 | |||
2 | Di cui determinati con l’approccio standard (AS) | |||
3 | Di cui determinati con l’approccio F-IRB | |||
4 | Di cui determinati con l’approccio supervisory slotting | |||
5 | Di cui determinati con l’approccio A-IRB | |||
6 | Rischio di credito della controparte (CCR)5 | |||
7 | Di cui determinati con l'approccio standard (AS- CCR) | |||
7a | Di cui determinati con l'approccio standard semplificato (ASS-CCR)6 | |||
7b | Di cui determinati con il metodo del valore di mercato7 | |||
8 | Di cui determinati con l’approccio modello (IMM e metodo del modello EPE) |
1 RWA: posizioni ponderate per il rischio in conformità alle prescrizioni in materia di fondi propri (incl. fattore scalare di 1.06 dell’approccio IRB). Se le prescrizioni non prevedono direttamente il calcolo degli RWA, bensì il calcolo dei fondi propri minimi, per ottenere l’equivalente RWA questi ultimi devono essere moltiplicati per 12,5 (p. es. per i rischi di mercato o i rischi operativi).
2 Vale a dire gli RWA pubblicati relativi al periodo precedente (p. es. il trimestre o il semestre precedente).
3 Vale a dire i fondi propri minimi alla data di riferimento. Essi corrispondono generalmente all’8% degli RWA.
4 Vale a dire gli RWA e i fondi propri minimi in base alle disposizioni delle tabelle da CRA a CR10. Non devono essere riportate tutte le posizioni sottoposte alle prescrizioni in materia di cartolarizzazione, comprese le cartola- rizzazioni nel portafoglio della banca (cfr. riga 16) e le posizioni con rischio di credito della controparte (cfr. riga 6). I rischi senza controparte (cfr. art. 78 segg. OFoP) devono altresì essere presi in considerazione in questa riga.
5 Vale a dire il rischio di credito della controparte come riportato nelle tabelle da CCRA a CCR8.
6 Questa riga viene compilata unicamente dagli istituti che si avvalgono effettivamente dell'approccio semplificato.
7 Applicabile fino al 31.12.2021 compreso (cfr. art. 148l OFoP).
Tabelle fisse e flessibili
a | b | c | ||
XXX0 | XXX0 | Fondi propri minimi3 | ||
T | T-1 | T | ||
9 | Di cui determinati con un altro approccio (CCR) | |||
10 | Rischio di adeguamento di valore dei derivati (CVA) | |||
11 | Titoli di partecipazione nel portafoglio della banca, determinati con l’approccio basato sul mercato1 | |||
12 | Investimenti in patrimoni gestiti a livello collettivo – approccio look-through | |||
13 | Investimenti in patrimoni gestiti a livello collettivo – approccio mandate-based | |||
14 | Investimenti in patrimoni gestiti a livello collettivo – approccio fallback | |||
14a | Investimenti in patrimoni gestiti a livello collettivo – approccio semplificato2 | |||
15 | Rischio di regolamento3 | |||
16 | Posizioni in operazioni di cartolarizzazione nel portafoglio della banca4 | |||
17 | Di cui sottoposte all’approccio basato su rating interno (SEC-IRBA) | |||
18 | Di cui sottoposte all’approccio basato su rating interno (SEC-IRBA), incluso l’approccio internal assessment (IAA) | |||
19 | Di cui sottoposte all’approccio standard (SEC-SA) |
1 Questo importo corrisponde agli RWA che la banca ha determinato sulla base dell’approccio basato sul mercato (metodo della ponderazione semplice) o del metodo del modello interno (IMM); cfr. §343-349 del testo normativo di Basilea II (xxxx://xxx.xxx.xxx/xxxx/xxxx000.xxx). Se il trattamento prudenziale dei titoli di partecipazione av- viene mediante l’approccio basato sul mercato o il metodo della ponderazione semplice, i corrispondenti RWA e i fondi propri minimi devono essere riportati nella tabella CR10 e nella riga 7 della presente tabella. Se il tratta- mento prudenziale avviene mediante l’approccio PD/LGD, i corrispondenti RWA e i fondi propri minimi devono essere riportati nella tabella CR6 e nella riga 3 della presente tabella. Se il trattamento prudenziale avviene me- diante l’approccio standard, i corrispondenti RWA e i fondi propri minimi devono essere riportati nella tabella CR4 e nella riga 2 della presente tabella.
2 Questa riga viene compilata unicamente dagli istituti che si avvalgono effettivamente dell'approccio semplificato.
3 Corrisponde alle esigenze per le posizioni da transazioni non regolate secondo l’art. 76 OFoP.
4 Vale a dire i valori concernenti posizioni in operazioni di cartolarizzazione nel portafoglio della banca. Gli RWA devono essere determinati sulla base dei fondi propri minimi (gli RWA non corrispondono sempre agli RWA come figurano nelle tabelle SEC3 e SEC4, i quali vengono determinati prima di utilizzare un limite massimo o cap).
Tabelle fisse e flessibili
a | b | c | ||
XXX0 | XXX0 | Fondi propri minimi3 | ||
T | T-1 | T | ||
20 | Rischio di mercato1 | |||
21 | Di cui determinati con l’approccio standard | |||
22 | Di cui determinati con l’approccio modello (IMA) | |||
23 | Esigenze di fondi propri concernenti il trasferimento di posizioni fra il portafoglio di negoziazione e il portafoglio della banca2 | |||
24 | Rischio operativo | |||
25 | Importi inferiori alla soglia per le deduzioni (posizioni sottoposte a una ponderazione del rischio del 250%)3 | |||
26 | Adeguamento per il limite inferiore (floor)4 | |||
27 | Totale (1+6+10+11+12+13+14+14a+15+16+20+23+24+25+26) |
1 L’importo riportato corrisponde ai fondi propri minimi per il rischio di mercato (v. tabelle da MRA a MR4). Essi comprendono i fondi propri minimi per le posizioni in operazioni di cartolarizzazione nel portafoglio di negozia- zione, ma non i fondi propri minimi per il rischio di credito della controparte.
2 Esigenza di fondi propri supplementari qualora diminuisca l’esigenza totale (il portafoglio della banca e il portafo- glio di negoziazione vengono accumulati) in ragione del trasferimento di posizioni fra il portafoglio di negoziazione e il portafoglio della banca, in seguito a decisione autonoma della banca. Questa riga si riferisce alle nuove prescrizioni concernenti il rischio di mercato secondo Xxxxxxx XXX e potrà essere applicata per la prima volta dalla fine del 2020 per le banche delle categorie 1–3.
3 Vale a dire gli importi a cui deve essere applicata una ponderazione del 250% nel quadro dei valori di soglia 2 e 3 (altre partecipazioni qualificate in ambito finanziario, diritti per il servizio dei mutui ipotecari [mortgage servicing rights] e attività fiscali differite [deferred tax assets, DTA] derivanti da differenze temporanee [temporary differen- ces]).
4 In questa riga devono essere pubblicati gli effetti dei limiti inferiori (floors) nel quadro del pilastro 1, che si tratti di adeguamenti a livello degli RWA o dei fondi propri computabili. Gli adeguamenti imposti nel quadro del pilastro 2 non devono essere riportati. I limiti inferiori e/o gli adeguamenti apportati a livello inferiore come pure a livello globale (p. es. una categoria di rischio) devono essere presi in considerazione nel rendiconto concernente le esigenze in materia di fondi propri della corrispondente categoria di rischio.
Tabelle fisse e flessibili
b) Tabella per le banche sottoposte all’obbligo di pubblicazione parziale
a | b | c | ||
XXX0 | XXX0 | Fondi propri minimi3 | ||
T | T-1 | T | ||
1 | Rischio di credito4 | |||
20 | Xxxxxxx xx xxxxxxx | |||
00 | Xxxxxxx operativo | |||
25 | Importi inferiori alla soglia per le deduzioni (posizioni sottoposte a una ponderazione del rischio del 250%)5 | |||
27 | Totale (1 + 20 + 24 + 25) |
1 RWA: posizioni ponderate per il rischio in conformità alle prescrizioni in materia di fondi propri. Se le prescrizioni non prevedono direttamente il calcolo degli RWA, bensì il calcolo dei fondi propri minimi, per ottenere l’equivalente RWA questi ultimi devono essere moltiplicati per 12,5 (p. es. per i rischi di mercato o i rischi operativi).
2 Vale a dire gli RWA pubblicati relativi al periodo precedente.
3 Vale a dire i fondi propri minimi alla data di riferimento. Essi corrispondono generalmente all’8% degli RWA, tuttavia possono essere contemplate delle eccezioni.
4 Compresi il rischio di credito della controparte, i rischi senza controparte, i rischi concernenti i titoli di partecipa- zione nel portafoglio della banca e gli investimenti in patrimoni gestiti a livello collettivo come pure il rischio di regolamento. Alle banche in cui uno o più di questi rischi sono materiali si consiglia di compilare le corrispondenti righe «Di cui».
5 Vale a dire gli importi a cui deve essere applicata una ponderazione del 250% nel quadro dei valori di soglia 2 e 3 (altre partecipazioni qualificate in ambito finanziario, diritti per il servizio dei mutui ipotecari [mortgage servicing rights] e attività fiscali differite [deferred tax assets, DTA] derivanti da differenze temporanee [temporary differen- ces]).
Tabelle fisse e flessibili
Tabella LI1: Riconciliazione tra i valori contabili e le posizioni prudenziali1
Scopo | Le colonne (a) e (b) consentono di identificare le differenze tra il perimetro di consolidamento contabile e il perimetro di consolidamento prudenziale. Le colonne da (c) a (g) permettono di ripartire i valori contabili (righe) in base alle categorie di rischio ai sensi del diritto in materia di vigilanza. Questa tabella può essere combinata con la tabella CC2. Tutte le informazioni da pubblicare in conformità a entrambe le tabelle non de- vono essere modificate. |
Contenuto | Xxxxxx contabili secondo le disposizioni sulla presentazione dei conti. |
Tipo / formato | QC / flessibile (tuttavia le righe devono essere in linea con la struttura impiegata per la presentazione dei conti). |
Commento minimo xxxxxx- sto | Se un elemento è soggetto a un’esigenza di fondi propri contemporaneamente in due o più categorie, occorre fornire una spiegazione. |
11 Se una determinata posizione è soggetta a un’esigenza di fondi propri in più di una categoria (v. colonne c–g), tale posizione deve essere indicata in ogni colonna attinente. Per questo motivo, la somma degli importi riportati nelle colonne c–g può essere maggiore rispetto al valore della colonna b.
Tabelle fisse e flessibili
a2 | b | c3 | d4 | e5 | f6 | g | |
Valori contabili a livello del perimetro di consolidament o contabile | Valori contabili a livello del perimetro di consolidament o prudenziale | Valori contabili | |||||
Secondo le prescrizioni in materia di rischio di credito | Secondo le prescrizioni in materia di rischio di credito della controparte | Secondo le prescrizioni in materia di cartolarizzazio ne | Secondo le prescrizioni in materia di rischio di mercato | Senza esigenze in materia di fondi propri o tramite deduzione del capitale | |||
ATTIVI7 | |||||||
Liquidità | |||||||
Crediti nei confronti di banche | |||||||
Crediti risultanti da operazioni di finanziamento di titoli | |||||||
Crediti nei confronti della clientela | |||||||
Crediti ipotecari | |||||||
Attività di negoziazione | |||||||
Valori di sostituzione positivi di strumenti finanziari derivati |
2 In presenza del medesimo perimetro di consolidamento, le colonne a e b possono essere accorpate.
3 Corrisponde al valore contabile delle posizioni (senza posizioni fuori bilancio) che sono sottoposte al rischio di credito e che devono essere pubblicate nelle tabelle da CR1 a CRC, CR3, da CR4 a CR5 e da CR6 a CR109–12, 13, 15–16 e 18–22.
4 Corrisponde al valore contabile delle posizioni (senza posizioni fuori bilancio) che sono sottoposte al rischio di credito della controparte e che devono essere pubblicate nelle tabelle da CCR1 a CCR8.
5 Corrisponde al valore contabile delle posizioni (senza posizioni fuori bilancio) delle cartolarizzazioni nel portafoglio della banca, che devono essere pubblicate nelle tabelle XXX0, XXX0 e SEC4.
6 Corrisponde al valore contabile delle posizioni (senza posizioni fuori bilancio) che sono sottoposte al rischio di mercato e che devono essere pubblicate nelle tabelle da MR1 a MR3.
7 In conformità alla struttura del bilancio della banca. Le banche che utilizzano uno standard contabile internazionale riconosciuto adeguano di conseguenza la struttura.
Tabelle fisse e flessibili
a2 | b | c3 | d4 | e5 | f6 | g | |
Valori contabili a livello del perimetro di consolidament o contabile | Valori contabili a livello del perimetro di consolidament o prudenziale | Valori contabili | |||||
Secondo le prescrizioni in materia di rischio di credito | Secondo le prescrizioni in materia di rischio di credito della controparte | Secondo le prescrizioni in materia di cartolarizzazio ne | Secondo le prescrizioni in materia di rischio di mercato | Senza esigenze in materia di fondi propri o tramite deduzione del capitale | |||
Altri strumenti finanziari con valutazione al fair value | |||||||
Immobilizzazioni finanziarie | |||||||
Ratei e risconti | |||||||
Partecipazioni | |||||||
Immobilizzazioni materiali | |||||||
Valori immateriali | |||||||
Altri attivi | |||||||
Capitale sociale non versato | |||||||
TOTALE ATTIVI | |||||||
IMPEGNI | |||||||
Impegni nei confronti di banche | |||||||
Impegni risultanti da operazioni di finanziamento di titoli | |||||||
Impegni risultanti da depositi della clientela |
Tabelle fisse e flessibili
a2 | b | c3 | d4 | e5 | f6 | g | |
Valori contabili a livello del perimetro di consolidament o contabile | Valori contabili a livello del perimetro di consolidament o prudenziale | Valori contabili | |||||
Secondo le prescrizioni in materia di rischio di credito | Secondo le prescrizioni in materia di rischio di credito della controparte | Secondo le prescrizioni in materia di cartolarizzazio ne | Secondo le prescrizioni in materia di rischio di mercato | Senza esigenze in materia di fondi propri o tramite deduzione del capitale | |||
Impegni risultanti da attività di negoziazione | |||||||
Valori di sostituzione negativi di strumenti finanziari derivati | |||||||
Impegni da altri strumenti finanziari con valutazione al fair value | |||||||
Obbligazioni di cassa | |||||||
Mutui presso centrali d’emissione di obbligazioni fondiarie e prestiti | |||||||
Ratei e risconti passivi | |||||||
Altri passivi | |||||||
Accantonamenti | |||||||
TOTALE IMPEGNI |
Tabelle fisse e flessibili
Tabella LI2: Rappresentazione delle differenze fra le posizioni prudenziali e i valori contabili (conto annuale e conto di gruppo)1
Scopo | Fornire informazioni concernenti le principali cause delle differenze (tranne differenze nel perimetro di consolidamento rappresentate nella tabella LI1) tra i valori contabili secondo le disposizioni sulla presentazione dei conti e i valori delle posizioni per scopi prudenziali. |
Contenuto | Valori contabili (corrispondono ai valori indicati nella presentazione dei conti), ma basati sul perimetro di consolidamento prudenziale (v. righe 1–3) e sui valori delle posizioni impiegate per scopi prudenziali (v. riga 10). |
Tipo / formato | QC / flessibile (Le denominazioni delle righe sono fornite a titolo illustrativo e devono essere adeguate da parte della banca in modo da poter descrivere in maniera pertinente le cause delle differenze fra i valori contabili secondo le disposizioni sulla presentazione dei conti e i valori delle posizioni impiegate per scopi prudenziali.) |
Commento minimo ri- chiesto | Cfr. tabella LIA |
1 Le righe possono e devono essere adeguate da parte delle banche in modo da rappresentare al meglio le cause delle differenze fra i valori contabili e i valori prudenziali.
Tabelle fisse e flessibili
a | b | c | d | e | |||
Totale | Posizioni secondo:2 | ||||||
prescrizioni | prescrizioni | prescrizioni in | prescrizioni | in | |||
in materia di | in materia di | materia di | materia | di | |||
rischio di | cartolarizzazi | rischio di | rischio | di | |||
credito | one | credito della | mercato | ||||
controparte | |||||||
1 | Valori contabili degli attivi a livello del perimetro di consolidamento prudenziale (secondo la tabella LI1)3 | ||||||
2 | Valori contabili degli impegni a livello del perimetro di consolidamento prudenziale (secondo la tabella LI1) | ||||||
3 | Importo netto a livello del perimetro di consolidamento prudenziale | ||||||
4 | Posizioni fuori bilancio4 | ||||||
5 | Differenze a livello della valutazione | ||||||
6 | Differenze dovute a regole di compensazione differenti, diverse da quelle già riportate alla riga 2 | ||||||
7 | Differenze nella considerazione di rettifiche di valore e accantonamenti | ||||||
8 | Differenze dovute a filtri prudenziali | ||||||
9 | …. |
2 Le colonne sono correlate alle tabelle nel modo seguente: colonna b 🡪 tabelle da CR1 a CRC, CR3, da CR4 a CR5 e da CR6 a CR10; colonna c 🡪 tabelle SEC1, SEC3 e SEC4; colonna d 🡪 tabelle da CCR1 a CCR8; colonna e 🡪 tabelle da MR1 a MR3.
3 I valori delle righe 1 e 2 sotto le colonne b–e corrispondono ai valori nelle colonne c–f della tabella LI1.
4 Vale a dire il valore nominale nella colonna a e i valori convertiti in equivalenti di credito mediante fattori di conversione del credito nelle colonne b–e.
Tabelle fisse e flessibili
a | b | c | d | e | |||
Totale | Posizioni secondo:2 | ||||||
prescrizioni | prescrizioni | prescrizioni in | prescrizioni | in | |||
in materia di | in materia di | materia di | materia | di | |||
rischio di | cartolarizzazi | rischio di | rischio | di | |||
credito | one | credito della | mercato | ||||
controparte | |||||||
10 | Posizioni in ragione di disposizioni prudenziali5 |
5 S’intende il valore aggregato in base al quale gli RWA vengono calcolati per ogni categoria di rischio. Per i rischi di credito e i rischi di credito della controparte ciò corrisponde ai valori che vengono ponderati per il rischio in base all’approccio standard o all’approccio IRB. Per le operazioni di cartolarizzazione, tali valori vengono determinati in conformità alle pertinenti prescrizioni. Per i rischi di mercato ciò corrisponde ai valori ai quali si applicano le prescrizioni in materia di rischio di mercato.
Allegato 2
Tabelle fisse e flessibili
Tabella LIA: Spiegazione delle differenze fra i valori contabili e i valori pruden- ziali
Scopo | Fornire spiegazioni di tipo qualitativo concernenti le differenze constatate fra i valori contabili secondo le disposizioni sulla presentazione dei conti (in confor- mità alla tabella LI1) e i valori delle posizioni impiegati a scopi prudenziali (in conformità alla tabella LI2). |
Tipo / formato | QUAL / flessibile |
Commento mi- nimo richiesto | Le banche devono in particolare: • spiegare i motivi delle differenze fra i valori contabili in conformità alla chiu- sura annuale o al conto di gruppo (cfr. tabella LI1) e ai valori prudenziali (cfr. tabella LI2); • spiegare i motivi delle differenze significative tra i valori nelle colonne a e b della tabella LI1; • spiegare i motivi delle differenze fra i valori contabili e le posizioni in ragione di disposizioni prudenziali (cfr. tabella LI2); • spiegare, in conformità alle disposizioni sulla valutazione prudenziale, i si- stemi e i controlli che garantiscono la prudenza e l’affidabilità delle stime. Le relative spiegazioni devono comprendere: • i metodi di valutazione e in particolare le spiegazioni sull’estensione dell’utilizzo dei metodi mark-to-market e mark-to-model; • descrivere il processo indipendente di verifica dei prezzi; • descrivere i processi per determinare gli adeguamenti delle stime o la costituzione di riserve di valutazione (incl. descrizione dei pro- cessi e dei metodi affini per valutare le posizioni di negoziazione, per tipo di strumento). |
48/132
Tabella PV1: Adeguamenti di valore prudenziali
Scopo | Fornire una visione d’insieme dei vari adeguamenti di valore prudenziali secondo il nm. 486 della Circ. FINMA 17/7 «Rischi di credito – banche» e i nm. 32–40 della Circ. FINMA 08/20 «Rischi di mercato – banche» |
Contenuto | Adeguamenti di valore prudenziali degli attivi valutati al fair value |
Tipo / formato | QC / fisso |
Commento minimo richiesto | Le banche spiegano tutti i cambiamenti significativi rispetto al periodo precedente. Queste informazioni devono riguardare in particolare i valori della riga «Altro», se sono materiali, e descrivere con precisione gli adeguamenti. Le banche devono inoltre indicare quali stru- menti finanziari hanno subito i maggiori adeguamenti. Nelle righe che non sono pertinenti per la banca deve essere riportato uno zero. Se, nel suo rapporto di gestione, la banca utilizza un’altra convenzione per rappresentare le celle di una tabella che non sono applicabili (p. es. un «–» o «n.d.»), al posto dello zero può utilizzare tale convenzione. Xxxxxxx spiegare il motivo della non applicabilità. Per ulteriori spiegazioni, si rimanda alle disposizioni in materia contenute nel documento Pillar 3 disclosure requirements – consolida- ted and enhanced framework (pagg. 27–28) del Comitato di Basilea di marzo 2017. |
a | b | c | d | e | f | g | h | ||
Xxxxxx di partecipazione | Strumenti di tasso d’interesse | Strumenti di cambio | Strumenti di credito | Strumenti su materie prime | Totale | Di cui nel portafoglio di negoziazione | Di cui nel portafoglio della banca | ||
1 | Incertezza concernente il pareggio, risultante da: | ||||||||
2 | prezzi medi | ||||||||
3 | costi di pareggio | ||||||||
4 | concentrazioni | ||||||||
5 | Risoluzione anticipata del contratto | ||||||||
6 | Rischi di modello | ||||||||
7 | Rischi operativi | ||||||||
8 | Costi d’investimento e di rifinanziamento | ||||||||
9 | Rischi di spread creditizio da considerare successivamente | ||||||||
10 | Costi amministrativi futuri | ||||||||
11 | Altro | ||||||||
12 | Totale degli adeguamenti |
Tabella CC1: Rappresentazione dei fondi propri regolamentari computabili1
Scopo | Fornire una visione d’insieme delle varie componenti dei fondi propri regolamen- tari computabili (una volta scadute le disposizioni transitorie per le deduzioni di capitale al 1° gennaio 2018) |
Contenuto | Composizione dei fondi propri regolamentari computabili (secondo il perimetro di consolidamento prudenziale, a livello di gruppo finanziario) |
Tipo / formato | QC / fisso |
Commento mi- nimo richiesto | Le banche spiegano i cambiamenti significativi rispetto al periodo precedente, Se necessario, occorre fornire informazioni sull’inclusione di società del gruppo attive nel settore assicurativo (senza indicazioni concernenti le società captive, cfr. art. 12 OFoP). |
a | b | ||
Importi | Riferimenti2 | ||
Fondi propri di base di qualità primaria (CET1) | |||
1 | Capitale sociale emesso e versato, integralmente computa- bile | ||
2 | Riserve da utili, incl. riserve per rischi bancari generali3 / utile (perdite) riportato(e) / utile (perdite) durante il periodo | ||
3 | Riserve di capitale e riserva di conversione in valuta estera (+/-)4 e altre riserve | ||
4 | Capitale sociale emesso e versato, riconosciuto in xxx xxxxxx- xxxxx (phase out)5 | ||
5 | Quote minoritarie |
1 Le righe non utilizzate possono essere omesse nella pubblicazione (cfr. nm. 30).
2 V. nota a pié di pagina 4 relativa alla tabella CC2.
3 Al netto delle imposte differite, se non è stato costituito un accantonamento corrispondente.
4 Solo nelle chiusure consolidate.
5 Riguarda solo le banche che non sono organizzate come società anonima.
a | b | ||
Importi | Riferimenti2 | ||
6 | Fondi propri di base di qualità primaria, prima degli adegua- menti regolamentari | ||
Adeguamenti regolamentari relativi ai fondi propri di base di qualità primaria | |||
7 | Adeguamenti di valore prudenziali | ||
8 | Goodwill (al netto delle imposte differite contabilizzate) | ||
9 | Altri valori immateriali (al netto delle imposte differite contabi- lizzate, senza diritti per il servizio dei mutui ipotecari [MSR]) | ||
10 | Attività fiscali differite fondate su introiti futuri | ||
11 | Riserve derivanti dalla valutazione delle coperture dei flussi di pagamento (cash flow hedge)6 (-/+) | ||
12 | «Disavanzo IRB» (differenza tra perdite attese e rettifiche di valore) | ||
13 | Ricavi provenienti dalla vendita di crediti correlati a opera- zioni di cartolarizzazione | ||
14 | Utile (perdite) sulla base del proprio rischio di credito7 | ||
15 | Crediti relativi a piani previdenziali a prestazione definita (al netto delle imposte differite contabilizzate) | ||
16 | Posizione lunga netta nei propri strumenti CET1 | ||
17 | Partecipazioni di capitale incrociate (strumenti CET1) | ||
17a | Partecipazioni qualificate in cui viene esercitata un’influenza dominante con gli altri proprietari (strumenti CET1) | ||
17b | Partecipazioni non significative8 (strumenti CET1) |
6 Riguarda solo le banche che utilizzano uno standard contabile internazionale riconosciuto.
7 Riguarda solo le banche che utilizzano uno standard contabile internazionale riconosciuto. Le banche la cui appli- cazione dell’opzione fair value non è riconosciuta a livello regolamentare indicano tutti gli adeguamenti secondo il nm. 145 segg. della Circolare FINMA 13/1 «Fondi propri computabili – banche».
8 Riguarda solo eventuali società del gruppo che non vengono consolidate per ragioni di significatività (art. 9 cpv. 3 OFoP).
a | b | ||
Importi | Riferimenti2 | ||
18 | Partecipazioni non qualificate (max. 10%) in ambito finanzia- rio (importo eccedente il valore di soglia 1) (strumenti CET1) | ||
19 | Altre partecipazioni qualificate in ambito finanziario (importo eccedente il valore di soglia 2) (strumenti CET1) | ||
20 | Diritti per il servizio dei mutui ipotecari (MSR) (importo ecce- dente il valore di soglia 2) | ||
21 | Altre attività fiscali differite derivanti da differenze temporanee (importo eccedente il valore di soglia 2) | ||
22 | Importo eccedente il valore di soglia 3 (15%) | ||
23 | Di cui altre partecipazioni qualificate | ||
24 | Di cui per i diritti per il servizio dei mutui ipotecari | ||
25 | Di cui per altre attività fiscali differite | ||
26 | Perdite attese per titoli di partecipazione secondo l’approccio PD/LGD | ||
26a | Ulteriori adeguamenti per chiusure in conformità a uno stan- dard contabile internazionale riconosciuto | ||
26b | Altre deduzioni | ||
27 | Importo le cui deduzioni AT1 superano il capitale AT1 | ||
28 | Somma degli adeguamenti CET1 | ||
29 | Fondi propri di base di qualità primaria (net CET1) | ||
Fondi propri di base supplementari (AT1) | |||
30 | Strumenti emessi e versati, integralmente computabili | ||
31 | Di cui strumenti di capitale proprio secondo la chiusura conta- bile | ||
32 | Di cui strumenti di titoli di debito secondo la chiusura conta- bile |
a | b | ||
Importi | Riferimenti2 | ||
33 | Strumenti emessi e versati, riconosciuti in via transitoria (phase out) | ||
34 | Quote minoritarie computabili come AT1 | ||
35 | Di cui riconosciute in via transitoria (phase out) | ||
36 | Somma dei fondi propri di base supplementari, prima degli adeguamenti regolamentari | ||
Adeguamenti regolamentari ai fondi propri di base supple- mentari | |||
37 | Posizione lunga netta nei propri strumenti AT1 | ||
38 | Partecipazioni di capitale incrociate (strumenti AT1) | ||
38a | Partecipazioni qualificate in cui viene esercitata un’influenza dominante con gli altri proprietari (strumenti AT1) | ||
38b | Partecipazioni non significative9 (strumenti AT1) | ||
39 | Partecipazioni non qualificate (max. 10%) in ambito finanzia- rio (importo eccedente il valore di soglia 1) (strumenti AT1) | ||
40 | Altre partecipazioni qualificate in ambito finanziario (strumenti AT1) | ||
41 | Altre deduzioni | ||
42 | Importo le cui deduzioni a livello del T2 superano il capitale T2 | ||
42a | Deduzioni assegnate all’AT1, coperte dal capitale CET1 | ||
43 | Somma degli adeguamenti regolamentari relativi all’AT1 | ||
44 | Fondi propri di base supplementari (net AT1) | ||
45 | Fondi propri di base (net tier 1 = net CET1 + net AT1) |
9 Riguarda solo eventuali società del gruppo che non vengono consolidate per ragioni di significatività (art. 9 cpv. 3 OFoP).
a | b | ||
Importi | Riferimenti2 | ||
Fondi propri complementari (T2) | |||
46 | Strumenti emessi e versati, integralmente computabili10 | ||
47 | Strumenti emessi e versati, riconosciuti in via transitoria (phase out) | ||
48 | Quote minoritarie computabili come T2 | ||
49 | Di cui riconosciute in via transitoria (phase out) | ||
50 | Rettifiche di valore; accantonamenti e ammortamenti per mo- tivi di prudenza11; riserve obbligatorie su immobilizzazioni fi- nanziarie | ||
51 | Fondi propri complementari prima degli adeguamenti regola- mentari | ||
Adeguamenti regolamentari ai fondi propri complementari | |||
52 | Posizione lunga netta nei propri strumenti T2 e in altri stru- menti TLAC | ||
53 | Partecipazioni di capitale incrociate (strumenti T2 e altri stru- menti TLAC) | ||
53a | Partecipazioni qualificate in cui viene esercitata un’influenza dominante con gli altri proprietari (strumenti T2 e altri stru- menti TLAC) | ||
53b | Partecipazioni non significative12 (strumenti T2 e altri stru- menti TLAC) | ||
54 | Partecipazioni non qualificate (max. 10%) in ambito finanzia- rio (importo eccedente il valore di soglia 1) (strumenti T2 e al- tri strumenti TLAC) |
10 Al netto della deduzione degli ammortamenti calcolatori (cfr. art. 30 n. 2 OFoP).
11 Riguarda solo la pubblicazione a livello di singolo istituto. Al netto delle imposte differite, se non è stato costituito un accantonamento corrispondente.
12 Riguarda solo eventuali società del gruppo che non vengono consolidate per ragioni di significatività (art. 9 cpv. 3 OFoP).
a | b | ||
Importi | Riferimenti2 | ||
55 | Altre partecipazioni qualificate in ambito finanziario (strumenti T2 e altri strumenti TLAC) | ||
56 | Altre deduzioni | ||
56a | Deduzioni assegnate al T2, coperte dal capitale AT1 | ||
57 | Somma degli adeguamenti relativi al T2 | ||
58 | Fondi propri complementari (net T2) | ||
59 | Fondi propri regolamentari (net T1 + net T2) | ||
60 | Somma delle posizioni ponderate in funzione del rischio | ||
Quote di capitale | |||
61 | Quota CET1 (numero 29, in % delle posizioni ponderate per il rischio) | ||
62 | Quota T1 (numero 45, in % delle posizioni ponderate per il ri- schio) | ||
63 | Quota di fondi propri regolamentari (numero 59, in % delle posizioni ponderate per il rischio) | ||
64 | Esigenze di cuscinetto CET1 specifiche all’istituto in confor- mità agli standard minimi di Basilea (cuscinetto di fondi propri + cuscinetto anticiclico secondo l’art. 44a OFoP + cuscinetto di fondi propri per le banche di rilevanza sistemica) (in % delle posizioni ponderate per il rischio) | ||
65 | Di cui cuscinetto di fondi propri in conformità agli standard mi- nimi di Basilea (in % delle posizioni ponderate per il rischio) | ||
66 | Di cui cuscinetto anticiclico in conformità agli standard minimi di Basilea (art. 44a OFoP, in % delle posizioni ponderate per il rischio) | ||
67 | Di cui cuscinetto di capitale per gli istituti di rilevanza siste- mica in conformità agli standard minimi di Basilea (in % delle posizioni ponderate per il rischio) | ||
68 | CET1 disponibile a copertura delle esigenze di cuscinetto in conformità agli standard minimi di Basilea (previa detrazione |
a | b | ||
Importi | Riferimenti2 | ||
del CET1 a copertura delle esigenze minime e all’occorrenza a copertura delle esigenze TLAC) (in % delle posizioni pon- derate per il rischio) | |||
68a13 | Esigenza complessiva di CET1 in conformità all'Allegato 8 dell'OFoP più cuscinetto anticiclico secondo gli artt. 44 e 44a OFoP (in % delle posizioni ponderate per il rischio) | ||
68b | Di cui cuscinetto anticiclico secondo gli artt. 44 e 44a OFoP (in % delle posizioni ponderate per il rischio) | ||
68c | CET1 disponibile (in % delle posizioni ponderate per il ri- schio) | ||
68d | Esigenza complessiva di T1 in conformità all'Allegato 8 dell'OFoP più cuscinetto anticiclico secondo gli artt. 44 e 44a OFoP (in % delle posizioni ponderate per il rischio) | ||
68e | T1 disponibile (in % delle posizioni ponderate per il rischio) | ||
68f | Esigenza complessiva di capitale regolamentare in confor- mità all'Allegato 8 dell'OFoP più cuscinetto anticiclico se- condo gli artt. 44 e 44a OFoP (in % delle posizioni ponderate per il rischio) | ||
68g | Capitale regolamentare disponibile (in % delle posizioni pon- derate per il rischio) | ||
Importi inferiori ai valori di soglia per le deduzioni (prima della ponde- razione per il rischio) | |||
72 | Partecipazioni non qualificate in ambito finanziario e altri in- vestimenti TLAC | ||
73 | Altre partecipazioni qualificate in ambito finanziario (strumenti CET1) | ||
74 | Diritti per il servizio dei mutui ipotecari | ||
75 | Altre attività fiscali differite | ||
Limite massimo applicabile per la considerazione nel T2 |
13 Le banche di rilevanza sistemica possono rinunciare a pubblicare le informazioni delle righe 68 a–g, in quanto ad esse non si applica l’allegato 8 OFoP.
a | b | ||
Importi | Riferimenti2 | ||
76 | Rettifiche di valore computabili nel T2 nel quadro dell’approc- cio AS-BRI | ||
77 | Limite massimo per il computo delle rettifiche di valore nell’approccio AS-BRI | ||
78 | Rettifiche di valore computabili nel T2 nel quadro dell’approc- cio IRB | ||
79 | Limite massimo per il computo delle rettifiche di valore nell’approccio IRB | ||
Strumenti di capitale con phase out (1.1.2018 – 1.1.2022)14 secondo l’art. 141 OFoP | |||
80 | Limite massimo per gli strumenti CET1 con phase out | ||
81 | Importo non considerato nel CET1 (eccedente il limite mas- simo) | ||
82 | Limite massimo per gli strumenti AT1 con phase out | ||
83 | Importo non considerato nell’AT1 (eccedente il limite mas- simo) | ||
84 | Limite massimo per gli strumenti T2 con phase out | ||
85 | Importo non considerato nel T2 (eccedente il limite massimo) |
14 Questa sezione (righe 80–85) è applicabile dal 2018.
Tabella CC2: Riconciliazione dei fondi propri regolamentari computabili ai fini del bilancio1 2
Scopo | Evidenziare le differenze fra il perimetro di consolidamento secondo le disposi- zioni sulla presentazione dei conti e il perimetro di consolidamento prudenziale. Mostrare i nessi fra il bilancio e i valori indicati nella tabella CC1 relativamente alla composizione dei fondi propri computabili. |
Contenuto | Valori contabili (secondo le disposizioni sulla presentazione dei conti) |
Tipo / formato | QC / flessibile (questa tabella può essere combinata con la tabella LI1. Tutte le in- formazioni da pubblicare in conformità a entrambe le tabelle non devono essere modificate.) Se il bilancio secondo il perimetro di consolidamento prudenziale contiene posi- zioni che non figurano nel bilancio pubblicato secondo le disposizioni sulla pre- sentazione dei conti, occorre aggiungere le righe corrispondenti e indicare il va- lore zero nella colonna "a". |
Commento mi- nimo richiesto | • Descrivere il perimetro di consolidamento rilevante per il calcolo dei fondi pro- pri, indicando in modo qualitativo le differenze significative rispetto al perimetro di consolidamento secondo le disposizioni sulla presentazione dei conti. • Indicare i nomi delle principali società del gruppo che sono integrate nel peri- metro di consolidamento secondo le disposizioni sulla presentazione dei conti e non nel perimetro di consolidamento regolamentare, e viceversa. Indicare inoltre il totale di bilancio e i fondi propri e descrivere le attività principali. • Indicare i nomi delle principali società del gruppo per le quali vengono impiegati metodi di consolidamento divergenti (consolidamento contabile, consolida- mento prudenziale). Eventuali differenze nel metodo impiegato devono essere motivate. Indicare inoltre il totale di bilancio e i fondi propri e descrivere le atti- vità principali. • Indicare i principali cambiamenti intervenuti nel perimetro di consolidamento rispetto all'anno precedente. |
1 Le righe non utilizzate possono essere omesse nella pubblicazione (cfr. nm. 30).
2 Una singola colonna compilata è sufficiente a livello della chiusura singola e della chiusura consolidata, se il peri- metro di consolidamento contabile e quello prudenziale coincidono. In questo caso, occorre indicare esplicitamente nella pubblicazione di gruppo che i due perimetri di consolidamento coincidono.
a | b | c | |
Bilancio3 | In conformità alla presentazione dei conti | In conformità al perimetro di con- solidamento rego- lamentare | Riferi- menti4 |
Attivi | |||
Liquidità | |||
Crediti nei confronti di banche | |||
Crediti risultanti da operazioni di finanzia- mento di titoli | |||
Crediti nei confronti della clientela | |||
Crediti ipotecari | |||
Attività di negoziazione | |||
Valori di sostituzione positivi di strumenti fi- nanziari derivati | |||
Altri strumenti finanziari con valutazione al fair value | |||
Immobilizzazioni finanziarie | |||
Ratei e risconti attivi | |||
Partecipazioni | |||
Immobilizzazioni materiali | |||
Valori immateriali | |||
Di cui goodwill | |||
Di cui altri valori immateriali, eccetto diritti per il servizio dei mutui ipotecari (MSR) | |||
Di cui diritti per il servizio dei mutui ipote- cari (MSR) | |||
Altri attivi | |||
Attività fiscali differite fondate su introiti fu- turi | |||
Di cui attività fiscali differite derivanti da differenze temporanee | |||
Capitale sociale non versato | |||
Totale attivi | |||
Capitale di terzi | |||
Impegni nei confronti di banche | |||
Impegni risultanti da operazioni di finanzia- mento di titoli | |||
Impegni risultanti da depositi della clientela | |||
Impegni risultanti da attività di negoziazione | |||
Valori di sostituzione negativi di strumenti fi- nanziari derivati | |||
Impegni da altri strumenti finanziari con valu- tazione al fair value | |||
Obbligazioni di cassa | |||
Mutui presso centrali d’emissione di obbliga- zioni fondiarie e prestiti | |||
Ratei e risconti passivi |
3 Le banche che utilizzano uno standard contabile internazionale riconosciuto adeguano di conseguenza la presen- tazione e le voci di bilancio.
4 Le righe in corsivo devono essere sistematicamente corredate di riferimenti che devono essere ripresi dalla pre- sentazione dei fondi propri computabili (cfr. tabella CC1).
a | b | c | |
Bilancio3 | In conformità alla presentazione dei conti | In conformità al perimetro di con- solidamento rego- lamentare | Riferi- menti4 |
Altri passivi | |||
Accantonamenti | |||
Di cui imposte differite per goodwill | |||
Di cui imposte differite per altri valori im- materiali, eccetto diritti per il servizio dei mutui ipotecari (MSR) | |||
Di cui imposte differite per il servizio dei mutui ipotecari (MSR) | |||
Di cui impegni in relazione a istituti della previdenza professionale | |||
Totale capitale di terzi | |||
Di cui impegni postergati computabili come fondi propri complementari (T2)5 | |||
Di cui impegni postergati computabili come fondi propri di base supplemen- tari (AT1)6 | |||
Fondi propri | |||
Riserve per rischi bancari generali | |||
Capitale sociale | |||
Di cui computabile come CET1 | |||
Di cui computabile come AT1 | |||
Riserve legali / Riserve facoltative / Utile (perdite) riportato(e) / Utile (perdite) durante il periodo | |||
(Proprie quote di capitale) | |||
Quote minoritarie7 | |||
Di cui computabile come CET1 | |||
Di cui computabile come AT1 | |||
Totale fondi propri |
5 Le banche di rilevanza sistemica presentano separatamente il capitale di conversione con soglia di attivazione elevata e il capitale di conversione con soglia di attivazione bassa.
6 Le banche di rilevanza sistemica presentano separatamente il capitale di conversione con soglia di attivazione elevata e il capitale di conversione con soglia di attivazione bassa.
7 Solo nelle chiusure consolidate.
Tabella CCA: Caratteristiche principali degli strumenti di fondi propri regolamen- tari e degli altri strumenti TLAC
Scopo | Descrivere le caratteristiche principali degli strumenti di fondi propri regolamentari della banca e, all’occorrenza, di altri strumenti TLAC riconosciuti (gli strumenti TLAC interni e gli altri strumenti di debito senior non devono essere riportati nella presente tabella). |
Contenuto | Informazioni quantitative e qualitative |
Tipo / formato | QUAL / QC/ flessibile |
Aggiorna- mento | La presente tabella deve essere messa a disposizione sul sito Internet della banca ed essere aggiornata almeno una volta ogni sei mesi dalle banche delle categorie 1 e 2 e una volta all’anno dalle banche della categoria 3. È necessario effettuare un ulteriore aggiornamento se la banca ha apportato una modifica (emissione, rim- borso, riscatto, conversione, rinuncia al credito o modifiche materiali di altro tipo) agli strumenti di capitale (o, all’occorrenza, agli altri strumenti TLAC). L’adeguamento dei fondi propri computabili (cfr. cifra 8) deve essere effettuato al termine dell’ultimo trimestre a livello di singolo istituto e almeno alla fine dell’ultimo semestre a livello di gruppo. |
Commento minimo xxxxxx- sto | Descrizione completa di tutte le condizioni e clausole di tutti gli strumenti contenuti nei fondi propri e in materia di TLAC (Basilea III §91 e 92).1 |
Osservazioni | 1. Se un elemento non è applicabile, le banche indicano «n.d.» . 2. Le banche di rilevanza sistemica ripartiscono gli strumenti in tre gruppi di colonne, in funzione delle esigenze coperte da tali strumenti: (i) solo esi- genze in materia di fondi propri (non esigenze TLAC), (ii) sia esigenze in materia di fondi propri sia esigenze in materia di TLAC, (iii) esigenze in materia di TLAC, ma non di fondi propri. |
Informazioni quantita- tive e qualitative2 | ||
1 | Emittente | |
2 | Identificatore univoco (p. es. CUSIP, ISIN o Bloomberg ID per gli investimenti privati) | |
3 | Diritto applicabile allo strumento |
1 L’inclusione nelle pubblicazioni periodiche è facoltativa.
2 Deve essere prevista una colonna separata per ogni strumento di capitale, con riserva del nm. 14.2. Se tra paren- tesi quadre non figurano ulteriori indicazioni sui concetti da utilizzare, le informazioni vengono fornite sotta forma di testo libero.
3a | Modalità con cui il criterio di esecutività di cui alla sezione 13 del Total Loss-absorbing Capacity (TLAC) Term Sheet viene soddi- sfatto (per altri strumenti TLAC computabili secondo il diritto estero)3 | [contrattuale] [statuta- rio] [n.d.] |
Trattamento prudenziale | ||
4 | Nel quadro del regime transitorio di Basilea III | [CET1] [AT1] [T2] |
5 | Nel quadro del regime post-transitorio di Basilea III | [CET1] [AT1] [T2] [non computabile] |
6 | Computabile a livello singolo, a livello di gruppo, a livello singolo e di gruppo | [singolo istituto] [gruppo] [singolo isti- tuto e gruppo] |
7 | Tipo di strumento | [titolo di partecipa- zione] [titolo di debito] [strumento ibrido] [strumento di altro tipo] |
8 | Importo computato nei fondi propri prudenziali (in mio. CHF) | |
9 | Valore nominale dello strumento | |
10 | Classificazione contabile | [capitale azionario] [impegno – amortised cost] [impegno – op- zione al fair value] [quote minoritarie in fi- liali consolidate] |
11 | Data iniziale di emissione | |
12 | Con o senza scadenza | [senza scadenza] [con scadenza] |
13 | Data iniziale di scadenza | |
14 | Risoluzione anticipata dell’emittente, previa approvazione pruden- ziale | [Sì] [No] |
15 | Data facoltativa del rimborso anticipato (call)4, date condizionali del rimborso anticipato (fiscale o prudenziale) e importo del rim- borso | |
16 | Date di rimborso anticipato successive, se applicabili | |
Dividendi / cedole | ||
17 | Dividendi fissi o variabili / cedole | [fisso] [variabile] [fisso e successivamente variabile] [variabile e successivamente fisso] |
18 | Tasso cedolare e indice, se applicabile | |
19 | Esistenza di un meccanismo di dividend stopper (l’assenza di di- videndi sullo strumento implica una rinuncia al dividendo sulle azioni ordinarie) | [Sì] [No] |
20 | Pagamento degli interessi / versamento dei dividendi totalmente facoltativo, parzialmente facoltativo o obbligatoria | [totalmente facolta- tivo] [parzialmente fa- coltativo] [vincolante] |
3 V. sezione 13 del Total Loss-absorbing Capacity (TLAC) Term Sheet del Financial Stability Board (FSB).
4 Data precisa: GG.MM.AAAA.
21 | Esistenza di una clausola di step up o di altri incentivi al rimborso | [Sì] [No] |
22 | Non cumulativo o cumulativo | [non cumulativo] [cu- mulativo] |
23 | Convertibile / non convertibile | [convertibile] [non convertibile] |
24 | Se convertibile: attivazione della conversione | |
25 | Se convertibile: integralmente o parzialmente | |
26 | Se convertibile: quota di conversione | |
27 | Se convertibile: conversione obbligatoria o facoltativa | [obbligatoria] [facolta- tiva] |
28 | Se convertibile: indicare il tipo di strumento in seguito alla conver- sione | [CET1][AT1][T2] [Altro tipo] |
29 | Se convertibile: emittente dello strumento in seguito alla conver- sione | |
30 | Rinuncia al credito | [Sì] [No] |
31 | In caso di rinuncia al credito: criterio che ha scatenato la rinuncia5 | |
32 | In caso di rinuncia al credito: integrale o parziale6 | |
33 | In caso di rinuncia al credito: permanente o temporanea | [permanente] [tempo- ranea] [n/a] |
34 | In caso di rinuncia al credito temporanea: descrizione del mecca- nismo di write up | |
34a | Tipo di postergazione | [strutturale] [statuta- ria] [contrattuale] [ec- cezione alla subordi- nazione] |
35 | Posizione nella gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (indicazione del tipo di strumento di rango immediatamente supe- riore nella gerarchia dei creditori dell’unità giuridica interessata) | |
36 | Esistenza di caratteristiche che impediscono il pieno riconosci- mento secondo le norme di Xxxxxxx XXX | [Sì] [No] |
37 | Se sì: descrizione di queste caratteristiche |
5 Per ogni criterio occorre indicare se la rinuncia è stata (i) sempre integrale, (ii) parzialmente facoltativa o (iii) sempre facoltativa.
6 Indicare il criterio, incluso il PONV. Devono essere indicate tutte le autorità di vigilanza che possono attivare la rinuncia al credito, specificando se tale rinuncia avviene su base contrattuale o statutaria.
Tabella TLAC1: Composizione del TLAC delle banche di rilevanza sistemica in- ternazionale (a livello di gruppo di risoluzione)1 [QC / fisso / semestrale]
Cfr. le disposizioni in materia contenute nel documento Pillar 3 disclosure requirements – consolidated and enhanced framework del Comitato di Basilea di marzo 2017. I parametri vengono calcolati in base agli standard minimi di Basilea (e non ai calcoli paralleli in applicazione del dispositivo normativo svizzero TBTF sancito dall’OFoP).
Tabella TLAC2: Società del gruppo importanti – rango dei crediti a livello dell’unità giuridica2 [QC / fisso / semestrale]
Cfr. le disposizioni in materia contenute nel documento Pillar 3 disclosure requirements – consolidated and enhanced framework del Comitato di Basilea di marzo 2017. I parametri vengono calcolati in base agli standard minimi di Basilea (e non ai calcoli paralleli in applicazione del dispositivo normativo svizzero TBTF sancito dall’OFoP).
Tabella TLAC3: Unità di risoluzione – rango dei crediti a livello dell’unità giuri- dica3 [QC / fisso / semestrale]
Cfr. le disposizioni in materia contenute nel documento Pillar 3 disclosure requirements – consolidated and enhanced framework del Comitato di Basilea di marzo 2017. I parametri vengono calcolati in base agli standard minimi di Basilea (e non ai calcoli paralleli in applicazione del dispositivo normativo svizzero TBTF sancito dall’OFoP).
Tabella GSIB1: Indicatori G-SIB4 [QC / flessibile / annuale]
Cfr. le disposizioni in materia contenute nel documento Pillar 3 disclosure requirements – consolidated and enhanced framework del Comitato di Basilea di marzo 2017.
Tabella CCyB1: Ripartizione geografica dei crediti per il cuscinetto anticiclico di capitale esteso secondo gli standard minimi di Basilea [QC / flessibile / seme- strale per la banche delle categorie 1 e 2 / annuale per le banche della categoria 3]
Cfr. le disposizioni in materia contenute nel documento Pillar 3 disclosure requirements – consolidated and enhanced framework del Comitato di Basilea di marzo 2017.
1 Questa tabella concerne solo le banche di rilevanza sistemica internazionale che devono soddisfare esigenze gone concern. È applicabile a partire dal 1° gennaio 2019.
2 Questa tabella concerne solo le banche di rilevanza sistemica internazionale che devono soddisfare esigenze gone concern. È applicabile a partire dal 1° gennaio 2019.
3 Questa tabella concerne solo le banche di rilevanza sistemica internazionale che devono soddisfare esigenze gone concern. È applicabile a partire dal 1° gennaio 2019.
4 Concerne solo le banche di rilevanza sistemica la cui esposizione totale utilizzata per il leverage ratio è superiore a EUR 200 mia.
Tabella LR1: Leverage ratio: confronto fra gli attivi di bilancio e l'esposizione totale per il leverage ratio
Scopo | Fornire una riconciliazione fra il totale degli attivi pubblicati secondo le disposizioni sull’allestimento dei conti con la misura di esposizione per il leverage ratio. |
Contenuto | Informazioni quantitative |
Tipo / formato | QC / fisso |
Commento mi- nimo richiesto | La banca spiega i motivi che comportano divergenze materiali tra il totale degli attivi pubblicati secondo le disposizioni sull’allestimento dei conti (al netto dei derivati iscritti a bilancio e delle securities financing transactions) e il totale delle posizioni iscritte a bilan- cio nella riga 1 della tabella LR2. La banca precisa la base di calcolo per i valori. |
a | ||
Oggetto | CHF | |
1 | Somma degli attivi in conformità alla contabilità pubblicata | |
1a | Differenze fra la contabilità pubblicata e la base contabile per il calcolo dell’esposizione totale1 | |
2 | Adeguamenti in relazione a investimenti in società bancarie, finanziarie, assicurative e commerciali consolidate sotto il profilo contabile, ma non nel perimetro di consolidamento regolamentare (nm. 6–7 della Circ. FINMA 15/3), come pure adeguamenti in relazione ai valori patrimoniali che vengono dedotti dai fondi propri di base (nm. 16–17 Circ. FINMA15/3). | |
3 | Adeguamenti in relazione alle attività fiduciarie che sono iscritte a bilancio in base alle norme vigenti sulla presentazione dei conti, ma che non devono essere tenute in considerazione ai fini del leverage ratio (nm. 15 Circ. FINMA15/3). | |
4 | Adeguamenti in relazione ai derivati (nm. 21–51 Circ. FINMA 15/3) | |
5 | Adeguamenti in relazione alle operazioni di finanziamento dei titoli (securities financing transactions, SFT) (nm. 52–73 Circ. FINMA 15/3) | |
6 | Adeguamenti in relazione alle operazioni fuori bilancio (conversione delle operazioni fuori bilancio in equivalenti di credito) (nm. 74-76 Circ. FINMA 15/3) | |
7 | Altri adeguamenti | |
8 | Esposizione totale per il leverage ratio (somma delle righe 1–7) |
1 La riga 1a deve essere compilata unicamente dalle banche che, a livello di singolo istituto, per il calcolo delle esigenze regolamentari utilizzano uno standard contabile internazionale riconosciuto dalla FINMA, mentre la chiusura individuale viene pubblicata in conformità alla Circ. FINMA 15/1 «Direttive contabili – banche». Le differenze tra gli attivi in confor- mità alla contabilità pubblicata (riga 1) e gli attivi secondo lo standard contabile internazionale utilizzato, a cui si riferi- scono gli adeguamenti secondo le righe 2–7, devono essere riportate nella riga 1a.
Tabella LR2: Leverage ratio: rappresentazione dettagliata
Scopo | Presentare in modo dettagliato le componenti del denominatore del leverage ratio. |
Contenuto | Informazioni quantitative |
Tipo / formato | QC / fisso |
Commento mi- nimo richiesto | La banca descrive i fattori principali che hanno un impatto materiale sul leverage ratio al giorno di riferimento del periodo precedente. La banca precisa la base di calcolo per i valori. Le banche che si avvalgono in via facoltativa dell’approccio AS-CCR devono indicarlo nella pubblicazione del leverage ratio, qualora abbia un impatto significativo sulla quota. |
a | b | ||
Oggetto | T | T-1 | |
Posizioni iscritte a bilancio | |||
1 | Posizioni iscritte a bilancio1 (senza derivati e SFT, ma incluse le garanzie) (nm. 14–15 Circ. FINMA 15/3) | ||
2 | (Attivi che devono essere detratti dai fondi propri di base computabili)2 (nm. 7 e 16–17 Circ. FINMA 15/3) | ||
3 | Totale delle posizioni iscritte a bilancio nel quadro del leverage ratio senza derivati e SFT (somma delle righe 1 e 2) | ||
Derivati | |||
4 | Valori di sostituzione positivi in relazione a tutte le operazioni in derivati, incluse quelle nei confronti di CCP (tenendo conto dei pagamenti di margini ricevuti e degli accordi di compensazione (netting) in conformità ai nm. 22–23 e 34–35 della Circ. FINMA 15/3) | ||
5 | Supplementi di garanzia (add-on) per tutti i derivati (nm. 22 e 25 Circ. FINMA 15/3) | ||
6 | Reintegrazione delle garanzie depositate in relazione a derivati, nella misura in cui il relativo trattamento contabile comporti una riduzione degli attivi (nm. 27 Circ. FINMA 15/03) |
1 Senza tenere conto delle garanzie reali e delle garanzie ottenute, come pure delle possibilità di netting con passivi, previa compensazione con le corrispondenti rettifiche di valore (nm. 8–12 Circ. FINMA 15/3).
2 Si tratta segnatamente di investimenti di capitale in altre unità che vengono trattate con l’apposita procedura di dedu- zione, nonché di deficit relativi a rettifiche di valore che devono essere dedotte dai fondi propri di base (banche IRB).
a | b | ||
Oggetto | T | T-1 | |
7 | (Deduzione dei crediti derivanti dai pagamenti di margini depositati in relazione a operazioni in derivati in conformità al nm. 36 Circ. FINMA 15/3) | ||
8 | (Deduzione in relazione all’impegno nei confronti di controparti centrali qualificate [QCCP], se non sussiste alcuna responsabilità nei confronti dei clienti in caso di default della QCCP) (nm. 39 Circ. FINMA 15/3) | ||
9 | Valori nominali effettivi dei derivati di credito emessi, previa deduzione dei valori di sostituzione negativi (nm. 43 Circ. FINMA 15/3) | ||
10 | (Compensazione con i valori nominali effettivi dei derivati di credito di segno opposto [nm. 44-50 Circ. FINMA 15/3] e deduzione degli add-on per i derivati di credito emessi ai sensi del nm. 51 Circ. FINMA 15/3) | ||
11 | Totale impegni da derivati (somma delle righe 4–10) | ||
Operazioni di rifinanziamento di titoli (SFT) | |||
12 | Attivi lordi in relazione a operazioni di rifinanziamento di titoli senza compensazione (salvo in caso di novazione con una QCCP in conformità al nm. 57 Circ. FINMA 15/3), inclusi quelli contabilizzati come vendita (nm. 69 Circ. FINMA 15/3), al netto delle posizioni di cui al nm. 58 Circ. FINMA 15/3 | ||
13 | (Compensazione con debiti e crediti a pronti in relazione a controparti SFT) (nm. 59–62 Circ. FINMA 15/3) | ||
14 | Impegni nei confronti delle controparti SFT (nm. 63–68 Circ. FINMA 15/3) | ||
15 | Impegni per SFT con la banca in qualità di commissionario (nm. 70–73 Circ. FINMA 15/3) | ||
16 | Totale impegni da operazioni di rifinanziamento di titoli (somma delle righe 12–15) | ||
Altre posizioni fuori bilancio | |||
17 | Operazioni fuori bilancio come valori nominali lordi prima dell’applicazione dei fattori di conversione del credito | ||
18 | (Adeguamenti in relazione alla conversione in equivalenti di credito) (nm. 75–76 Circ. FINMA 15/3) | ||
19 | Totale delle posizioni fuori bilancio (somma delle righe 17 e 18) | ||
Fondi propri computabili ed esposizione totale | |||
20 | Fondi propri di base (Tier 1, nm. 5 Circ. FINMA 15/3) | ||
21 | Esposizione totale (somma delle righe 3, 11, 16 e 19) | ||
Leverage ratio |
a | b | ||
Oggetto | T | T-1 | |
22 | Leverage ratio (nm. 3–4 Circ. FINMA 15/3) | % | % |
Tabella LIQA: Liquidità: gestione dei rischi di liquidità
Scopo | Fornire una base d’informazione che consenta di effettuare un’analisi fondata della ge- stione del rischio di liquidità e la detenzione di liquidità da parte della banca |
Contenuto | Informazioni qualitative ed eventualmente anche quantitative |
Tipo / formato | QUAL / (QC) / flessibile (Le banche possono scegliere quali informazioni pubblicare, a seconda del loro modello operativo e dei loro rischi di liquidità, come pure delle unità coinvolte nella gestione del rischio di liquidità e della conseguente organizzazione gene- rale). |
Le banche possono commentare i seguenti aspetti, se rilevanti:
Informazioni qualitative
• Gestione del rischio di liquidità, compresi: tolleranza al rischio, struttura e competenze preposte alla ge- stione del rischio di liquidità, rendicontazione interna sulla liquidità e comunicazione della strategia in ma- teria di rischio di liquidità, delle direttive e delle pratiche adottate nei vari ambiti di attività e a livello dell’or- gano preposto all’alta direzione;
• strategia di rifinanziamento, comprese direttive concernenti la diversificazione delle fonti e la durata del rifinanziamento; occore altresì indicare se la strategia di rifinanziamento viene condotta in modo centraliz- zato o decentralizzato;
• metodi per ridurre i rischi di liquidità;
• spiegazioni concernenti l’impiego di stress test;
• visione d’insieme dei piani d’emergenza della banca in materia di rifinanziamento.
Informazioni quantitative
• Sistema di misurazione o parametri messi a punto ad hoc che tengono conto della struttura di bilancio della banca o consentono di effettuare una proiezione dei cash flow e della situazione futura di liquidità. Questi indicatori devono tenere conto dei rischi fuori bilancio specifici della banca;
• limiti di concentrazione come pure pool di garanzie e fonti di rifinanziamento (a livello di prodotti e contro- parti);
• liquidità e fabbisogno di rifinanziamento a livello delle singole unità giuridiche, delle succursali e delle filiali estere, tenendo conto delle limitazioni legali, regolamentari e operative per quanto concerne la tra- sferibilità della liquidità;
• suddivisione delle posizioni di bilancio e fuori bilancio a seconda delle fasce di scadenza (buckets) e della conseguente mancanza di liquidità.
Tabella LIQ1: Liquidità: informazioni sulla quota di liquidità (LCR)
Scopo | Classificazione dei deflussi e degli afflussi della banca come pure delle attività li- quide di elevata qualità (HQLA), in funzione del calcolo e della definizione se- condo lo standard LCR |
Contenuto | Per la pubblicazione del LCR si applica quanto segue: le banche che presentano una rendicontazione semestrale devono pubblicare le medie per ognuno degli ul- timi due trimestri, mentre le banche che presentano una rendicontazione annuale devono pubblicare le medie per ognuno degli ultimi quattro trimestri. Il LCR medio di un trimestre viene definito come il rapporto tra la media trimestrale delle attività liquide di elevata qualità (numeratore) e la media trimestrale degli afflussi netti (denominatore). Tutti i valori di questa tabella devono essere riportati dalle banche prive di rile- vanza sistemica come medie mensili semplici del trimestre in rassegna. La base per il calcolo dei valori medi sono i valori riportati nella documentazione mensile sulla liquidità. Dal 1° gennaio 2017 le banche di rilevanza sistemica devono indi- care tutti i valori in questa tabella come media semplice dei valori a fine giornata di tutti i giorni feriali del trimestre in rassegna. Per determinare quali componenti per il calcolo delle medie giornaliere devono essere aggiornate a ritmo giornaliero e quali a ritmo settimanale, la banca può adottare un approccio basato sul rischio mediante il quale tiene conto della volatilità e della materialità delle corrispondenti posizioni. La società di audit deve esaminare l’adeguatezza di tale approccio ba- sato sul rischio. |
Tipo / formato | QC / fisso |
Commento minimo richiesto | Le banche devono indicare la quantità di dati che hanno utilizzato nel calcolo dei valori medi nella tabella. Le banche forniscono spiegazioni supplementari concernenti il LCR. Se sono si- gnificative ai fini del calcolo LCR, la banca può fornire informazioni in merito ai seguenti punti: • indicazioni relative ai principali fattori d’influenza del proprio risultato LCR e all’evoluzione dei valori inclusi nel calcolo LCR concernenti gli HQLA e/o i de- flussi e gli afflussi nel corso del tempo; • indicazioni relative alle principali variazioni nel periodo in rassegna e ai cam- biamenti intervenuti negli ultimi trimestri; • composizione delle attività liquide di elevata qualità (HQLA); • indicazioni relative a concentrazioni di fonti finanziarie; • indicazioni sulle posizioni in derivati e su possibili requisiti in materia di sicu- rezza; • indicazioni sulle incongruenze valutarie nel LCR; • indicazioni sugli altri afflussi e deflussi che possono influenzare il livello del LCR e non sono riportati nella presente tabella, se la banca li ritiene rilevanti per la stima del proprio profilo del rischio di liquidità. |
Importi in CHF | Valori non ponde- rati (media) | Valori ponderati (media) | Riferimento nell’OLiq / documentazione sulla liquidità1 | |
A. Attività liquide di elevata qualità (HQLA) | ||||
1 | Totale delle attività liquide di elevata qualità (HQLA) | Art. 15a e 15b OLiq | ||
B. Deflussi di fondi | ||||
2 | Depositi di clienti privati | Posizioni 1 e 2.1, Al- legato 2 OLiq | ||
3 | Di cui depositi stabili | Posizioni 1.1.1 e 2.1.1, Allegato 2 OLiq | ||
4 | Di cui depositi meno stabili | Posizioni 1.1.2, 1.2 e 2.1.2, Allegato 2 OLiq | ||
5 | Mezzi finanziari non garan- titi, messi a disposizione da clienti commerciali o da grandi clienti | Posizione 2 senza posizione 2.1, Alle- gato 2 OLiq | ||
6 | Di cui depositi operativi (tutte le controparti) e depo- siti presso l’istituto centrale di membri di un sistema fi- nanziario) | Posizioni 2,2 e 2.3, Allegato 2 OLiq | ||
7 | Di cui depositi non operativi (tutte le controparti) | Posizioni 2,4 e 2.5, Allegato 2 OLiq | ||
8 | Di cui titoli di credito non ga- rantiti | Posizione 2.6, Alle- gato 2 OLiq | ||
9 | Operazioni di finanziamento garantite da clienti commer- ciali o da grandi clienti e col- lateral swap | Posizioni 3 e 4, Alle- gato 2 OLiq | ||
10 | Altri deflussi di fondi | Posizioni 5, 6, 7 e 8.1, Allegato 2 OLiq |
1 Occorre indicare questi riferimenti in modo tale che la tabella possa essere compilata in maniera coerente. Non devono essere pubblicati.
Importi in CHF | Valori non ponde- rati (media) | Valori ponderati (media) | Riferimento nell’OLiq / documentazione sulla liquidità1 | |
11 | Di cui deflussi di fondi in re- lazione a operazioni su deri- vati e altre transazioni | Posizione 5, Allegato 2 OLiq | ||
12 | Di cui deflussi di fondi deri- vanti dalla perdita di possibi- lità di finanziamento in caso di titoli garantiti da attivi, titoli di credito garantiti e altri strumenti di finanziamento strutturati, titoli del mercato monetario garantiti da attivi, società veicolo, veicoli di fi- nanziamento su titoli e altre linee di finanziamento simili | Posizioni 6 e 7, Alle- gato 2 OLiq | ||
13 | Di cui deflussi di fondi deri- vanti da linee di credito e di liquidità confermate | Posizione 8.1, Alle- gato 2 OLiq | ||
14 | Altri impegni contrattuali volti allo stanziamento di fondi | Posizioni 13 e 14, Al- legato 2 OLiq | ||
15 | Altri obblighi eventuali volti allo stanziamento di fondi | Posizioni 9, 10 e 11, Allegato 2 OLiq | ||
16 | Totale dei deflussi di fondi | Totale delle righe 2– 15 | ||
C. Afflussi di fondi | ||||
17 | Operazioni di finanziamento garantite (p. es. operazioni pronti contro termine pas- sive) | Posizioni 1 e 2, Alle- gato 3 OLiq | ||
18 | Afflussi da crediti intera- mente esigibili | Posizioni 4 e 5, Alle- gato 3 OLiq | ||
19 | Altri afflussi di fondi | Posizione 6, Allegato 3 OLiq | ||
20 | Totale degli afflussi di fondi | Totale delle righe 17–19 |
Importi in CHF | Valori non ponde- rati (media) | Valori ponderati (media) | Riferimento nell’OLiq / documentazione sulla liquidità1 | |
Valori rettificati | Riferimento nell’OLiq / documentazione sulla liquidità | |||
21 | Totale delle attività liquide di elevata qualità (HQLA) | Come riportato nella riga 268 della docu- mentazione sulla li- quidità | ||
22 | Totale del deflusso netto di fondi | Come riportato nella riga 182 meno la riga 212 della documen- tazione sulla liquidità | ||
23 | Quota di liquidità a breve termine LCR (in %) | Come riportato nella riga 270 della docu- mentazione sulla li- quidità |
Indicazioni relative alla ponderazione delle posizioni da pubblicare (colonne 2 e 3):
1. Il valore ponderato degli HQLA nella riga 1 deve essere calcolato dopo aver applicato le rispettive riduzioni di valore (art. 15b cpv. 4 e 6 OLiq), ma prima di aver applicato eventuali limiti massimi per gli attivi delle categorie 2a e 2b (art. 15c cpv. 2 e 5 OLiq).
2. Gli HQLA che, in conformità ai nm. 122–146 della Circolare FINMA 15/2 «Rischi di liquidità – banche», non soddisfano le caratteristiche qualitative e i requisiti operativi, devono essere omessi sia nella riga 1 sia nella riga 2.
3. Gli ulteriori HQLA in valuta estera (nm. 255–265 Circ. FINMA 15/2) ed eventualmente gli ulteriori HQLA della categoria 2 (nm. 267–271 Circ. FINMA 15/2) devono essere inclusi sia nella riga 1 che nella riga 21.
4. I deflussi e gli afflussi devono essere riportati come valori ponderati e, conformemente alle dispo- sizioni di questa tabella, devono essere riportati anche come valori non ponderati.
5. Il valore ponderato di afflussi e deflussi di fondi (colonna 3) è dato dalla somma delle categorie di afflussi e deflussi dopo l’applicazione dei tassi di afflusso e di deflusso.
6. Il valore ponderato di afflussi e deflussi di fondi (colonna 2) è dato dalla somma delle categorie di afflussi e deflussi dopo l’applicazione dei tassi di afflusso e di deflusso.
7. Il valore rettificato degli HQLA nella riga 21 deve essere calcolato dopo l’applicazione delle rispet- tive riduzioni del valore (art. 15b cpv. 4 e 6 OLiq), nonché dopo l’applicazione di eventuali limiti massimi per gli attivi della categoria 2 (art. 15c cpv. 2 e 5 OLiq).
8. Il valore rettificato del deflusso netto di fondi deve essere calcolato dopo l’applicazione dei tassi di deflusso e di afflusso, nonché dopo l’applicazione del limite massimo per gli afflussi di fondi (art. 16 cpv. 2 OLiq).
9. Il LCR deve essere esposto conformemente al modello di calcolo predisposto dalla FINMA in relazione alla Circ. FINMA 15/21.
1 Disponibile sul sito Internet xxx.xxxxx.xx.
Tabella LIQ2: Liquidità: informazioni sul coefficiente di finanziamento (NSFR)
Scopo | Fornire un rendiconto dettagliato sulla quota strutturale di liquidità (Net Stable Fun- ding Ratio, NSFR) e determinate sottocomponenti del NSFR |
Contenuto | Le informazioni devono riferirsi alla fine del trimestre ed essere espresse nella valuta locale. |
Tipo / formato | QC / fisso |
Commento minimo xxxxxx- sto | Le banche devono fornire informazioni qualitative sufficienti in materia di NSFR, per agevolare la comprensione dei risultati e dei relativi dati. A titolo di esempio, le banche potrebbero trattare i punti seguenti, se rilevanti ai fini del NSFR: • I generatori dei risultati del NSFR e i motivi soggiacenti alle fluttuazioni tra i periodi in rassegna e nel corso del tempo in generale (ad esempio a causa di cambia- menti nelle strategie, nelle strutture di finanziamento, ecc.). • La composizione degli attivi e degli impegni interdipendenti della banca (in con- formità alla definizione di cui all’art. 17p OLiq) e in che misura tali transazioni sono interdipendenti. |
a | b | c | d | e | ||
Valori non ponderati in funzione della du- rata residua | Valori ponde- rati | |||||
(Importi in valuta locale) | Senza scadenza | < 6 mesi | ≥ 6 mesi a < 1 anno | ≥ 1 anno | ||
Informazioni concernenti il rifinanzia- mento stabile disponibile (available sta- ble funding, ASF) | ||||||
1 | Strumenti di fondi propri | |||||
2 | Fondi propri regolamentari1 | |||||
3 | Altri strumenti di fondi propri | |||||
4 | Depositi a vista e/o depositi a termine di clienti privati e piccole imprese | |||||
5 | Depositi «stabili» |
1 Al lordo delle deduzioni regolamentari.
6 | Di cui depositi «meno stabili» | |||||
7 | Mezzi finanziari non garantiti di istituti non finanziari (senza piccole imprese) (wholesale): | |||||
8 | Depositi operativi | |||||
9 | Depositi non operativi | |||||
10 | Impegni interdipendenti | |||||
11 | Altri impegni | |||||
12 | Impegni da operazioni su derivati | |||||
13 | Altri impegni e strumenti di fondi propri | |||||
14 | Totale del rifinanziamento stabile dispo- nibile | |||||
Informazioni concernenti il rifinanzia- mento stabile richiesto (required stable funding, RSF) | ||||||
15 | Totale delle attività liquide di elevata qualità (HQLA) NSFR | |||||
16 | Depositi operativi della banca presso altri istituti finanziari | |||||
17 | Crediti e titoli fruttiferi | |||||
18 | Crediti fruttiferi a imprese del settore fi- nanziario garantiti da HQLA di livello 1 | |||||
19 | Crediti fruttiferi a imprese del settore fi- nanziario garantiti da HQLA che non rientrano nel livello 1 o non garantiti | |||||
20 | Crediti fruttiferi a imprese al di fuori del settore finanziario, a clienti retail o PMI, a Stati, banche centrali ed enti di diritto pubblico subnazionali, di cui | |||||
21 | Con ponderazione del rischio fino al 35% con l’approccio AS-BRI | |||||
22 | Crediti ipotecari fruttiferi per immobili abitativi |
23 | Con ponderazione del rischio fino al 35% con l’approccio AS-BRI | |||||
24 | Xxxxxx che non sono in stato di default e non sono qualificati come HQLA, com- prese le azioni quotate in borsa | |||||
25 | Attività con i relativi impegni dipendenti | |||||
26 | Altre attività | |||||
27 | Materie prime negoziate fisicamente, compreso l’oro | |||||
28 | Attività costituite a titolo di garanzia del margine iniziale su operazioni su deri- vati e fondi di garanzia di controparti centrali | |||||
29 | Attività NSFR sotto forma di derivati | |||||
30 | Passività NSFR sotto forma di derivati, prima della deduzione del margine di variazione costituito | |||||
31 | Tutte le restanti attività | |||||
32 | Posizioni fuori bilancio | |||||
33 | Totale del rifinanziamento stabile dispo- nibile | |||||
34 | Coefficiente di finanziamento (Net Sta- ble Funding Ratio, NSFR) (%) |
Tabella CRA: Rischio di credito: informazioni generali
Scopo | Fornire una descrizione delle caratteristiche principali e delle componenti della gestione del rischio di credito (modello operativo e profilo del rischio di credito, or- ganizzazione della gestione del rischio di credito e funzioni coinvolte, rendiconto in materia di rischio). |
Tipo / formato | QUAL / flessibile |
La banca deve descrivere i propri obiettivi e le proprie norme interne per la gestione del rischio di credito, indicando segnatamente:
• il modo in cui il modello operativo influenza la composizione del profilo del rischio di credito;
• i criteri e gli approcci impiegati per determinare le norme interne di gestione del rischio di credito e i limiti del rischio di credito;
• la struttura e l’organizzazione della funzione di gestione e controllo del rischio di credito;
• l’interazione tra la gestione del rischio di credito, il controllo del rischio di credito e le funzioni compe- tenti per la compliance e la revisione interna;
• l’entità e il contenuto del rendiconto concernente le esposizioni del rischio di credito come pure la gestione del rischio di credito all’attenzione della direzione e dell’organo preposto all’alta vigilanza e al controllo.
Tabella CR1: Rischio di credito: qualità creditizia degli attivi
Scopo | Fornire informazioni esaustive sulla qualità creditizia delle posizioni attive iscritte a bilancio e fuori bilancio. |
Contenuto | Valori contabili (corrispondono ai valori secondo la presentazione dei conti, ma sulla base del perimetro di consolidamento prudenziale). |
Tipo / formato | QC / fisso |
Commento minimo ri- chiesto | Indicazione e spiegazione concernenti la definizione interna di «default» |
a | b | c | d | ||
Valori contabili lordi1 del | Rettifiche di valore / ammortamenti2 | Valori netti (a + b – c) | |||
Posizioni in stato di default3 | Posizioni non in stato di default | ||||
1 | Crediti (esclusi titoli di debito) | ||||
2 | Titoli di debito | ||||
3 | Posizioni fuori bilancio | ||||
4 | Totale |
1 Valori a bilancio e fuori bilancio esposti a un rischio di credito in conformità alle prescrizioni in materia di fondi propri (escluso il rischio di credito della controparte). Le posizioni iscritte a bilancio comprendono i prestiti e i titoli di debito. Le posizioni fuori bilancio devono essere calcolate mediante i seguenti criteri: 1) garanzie concesse: importo massimo che la banca è tenuta a corrispondere se la garanzia viene richiesta (valore lordo, cioè prima dell’applicazione dei fattori di conversione del credito e delle tecniche di riduzione del rischio di credito); impegni irrevocabili: importo totale del prestito che la banca ha concesso (parimenti importo lordo, come sopra); gli impegni revocabili non devono essere considerati. Il valore lordo corrisponde al valore contabile prima che venga considerata un’eventuale correzione a livello della valu- tazione, ma dopo la detrazione di un eventuale ammortamento (per ammortamento s’intende la diretta diminuzione del valore contabile a cui la banca procede se non è più possibile reintregrare il credito). Le riduzioni del rischio di credito di qualsiasi tipo non devono essere considerate.
2 Somma degli adeguamenti di valore, senza considerare il fatto che questi coprono posizioni in sofferenza o semplice- mente rischi latenti, e ammortamenti registrati direttamente.
3 Nel caso dell’approccio AS-BIZ, sono comprese le posizioni in sofferenza e compromesse. Nel caso dell’approccio IRB, il §452 degli standard minimi di Basilea (documento di Xxxxxxx XX) fornisce la definizione ai sensi del diritto in materia di vigilanza.
Tabella CR2: Rischio di credito: cambiamenti nei portafogli di crediti e titoli di debito in stato di default
Scopo | Fornire una rappresentazione dei cambiamenti relativi a: aggregati di cre- diti/titoli di debito in stato di default di una banca, entrate e uscite tra le ca- tegorie di crediti/titoli di debito in stato di default e non in stato di default e riduzione di crediti/titoli di debito in stato di default in seguito ad ammorta- menti. |
Contenuto | Valori contabili |
Tipo / formato | QC / fisso |
Commento minimo ri- chiesto | Spiegazione di ogni cambiamento significativo delle posizioni in stato di default dal periodo che precede il rapporto come pure ogni cambiamento significativo tra le posizioni in stato di default e non in stato di default. |
a | ||
1 | Crediti e titoli di debito non in stato di default1, alla fine del periodo precedente | |
2 | Crediti e titoli di debito in stato di default dalla fine del periodo precedente | |
3 | Posizioni ritirate dallo stato di default | |
4 | Importi ammortizzati2 | |
5 | Altri cambiamenti3 (+/-) | |
6 | Crediti e titoli di debito non in stato di default, alla fine del periodo di riferimento (1+2-3-4+5) |
1 Vale a dire le posizioni in seguito agli ammortamenti ma prima delle rettifiche di valore.
2 Ammortamento parziale o totale.
3 Occorre cioè considerare altri elementi per poter procedere alla riconciliazione.
Tabella CRB: Rischio di credito: informazioni supplementari sulla qualità creditizia degli attivi
Scopo | Fornire informazioni supplementari sulle tabelle corredate da informazioni quanti- tative sulla qualità creditizia degli attivi di una banca. |
Tipo / formato | QUAL / QC/ flessibile |
Devono essere fornite le seguenti indicazioni:
Di tipo qualitativo | Di tipo quantitativo | ||||
Entità e definizioni di «in sofferenza» e | Esposizione sinottica delle posizioni in base a a) | ||||
«compromessi» utilizzate a fini contabili, | aree geografiche1, b) settori, c) durate residue | ||||
differenze concernenti le denominazioni «in | |||||
sofferenza» e «in stato di default» ai sensi del | |||||
diritto in materia di vigilanza | |||||
Entità delle posizioni «in sofferenza» (ritardo di | Valori delle posizioni compromesse (in base alla | ||||
pagamento superiore a 90 giorni), tuttavia non | definizione utilizzata dalla banca a scopi contabili), | ||||
compromessi, con relativa motivazione | nonché rettifiche di valore / ammortamenti | ||||
corrispondenti, suddivisi in base ad aree geografiche | |||||
e ambiti di attività | |||||
Descrizione del metodo per identificare i crediti compromessi | Analisi della scala di anzianità delle posizioni in sofferenza in conformità alla presentazione dei conti | ||||
Definizione interna | alla | banca | di | posizioni | Esposizione sinottica delle posizioni ristrutturate, |
«ristrutturate» | operando una distinzione fra posizioni a rischio e non | ||||
a rischio |
1 Tale ripartizione deve essere fornita in caso in attività internazionale significativa. Le aree geografiche sono la «Svizzera» e regioni straniere opportunamente selezionate.
Tabella CRC: Rischio di credito: informazioni sulle tecniche di riduzione del ri- schio
Scopo | Fornire informazioni qualitative concernenti la riduzione del rischio di credito. |
Tipo / formato | QUAL / flessibile |
Occorre indicare:
• le caratteristiche fondamentali delle norme e dei processi interni per quanto riguarda il netting appli- cato a bilancio e fuori bilancio, indicandone l’entità;
• le caratteristiche fondamentali delle norme e dei processi interni tesi a valutare e gestire le garanzie;
• le informazioni concernenti le concentrazioni nel rischio di mercato o nel rischio di credito, per quanto riguarda gli strumenti di riduzione del rischio (vale a dire in funzione di tipo di garante, garanzie e venditore della protezione per i derivati di credito).
Tabella CR3: Rischio di credito: visione d’insieme delle tecniche di riduzione del rischio di credito1
Scopo | Fornire una pubblicazione incentrata sull’entità dell’impiego delle tecniche di riduzione del rischio di credito |
Contenuto | Valori contabili: occorre riportare tutte le tecniche di riduzione del rischio di credito utilizzate per ridurre le esigenze in materia di fondi propri e pubblicare tutte le posizioni garantite, indipendentemente dal fatto che venga impiegato l’approccio standard o l’IRB per calcolare le posi- zioni ponderate per il rischio. |
Tipo / formato | QC / fisso |
Commento minimo ri- chiesto | Occorre spiegare tutti i cambiamenti significativi avvenuti durante il periodo in rassegna e i relativi motivi. |
1 Se la banca non è in grado di indicare le posizioni «Crediti» e «Titoli di debito» separatamente in base alla copertura sotto forma di garanzie reali, garanzie e/o derivati di credito, può accorpare le righe corrispondenti oppure ripartire in maniera ponderata sulle corrispondenti celle gli importi in base agli importi lordi pro-rata. La banca deve indicare quale procedimento ha utilizzato.
a) Tabella per le banche sottoposte all’obbligo di pubblicazione integrale
a | b1 | b | d | f | ||
Posizioni non garantite2 / valori contabili | Posizioni garantite3 / valori contabili | Di cui: posizioni garantite mediante garanzie reali4 | Di cui: posizioni garantite mediante garanzie finanziarie5 | Di cui: posizioni garantite mediante derivati di credito6 | ||
1 | Prestiti (esclusi titoli di debito) | |||||
2 | Titoli di debito | |||||
3 | TOTALE | |||||
4 | Di cui in sofferenza |
2 Vale a dire i valori contabili delle posizioni (al netto delle rettifiche di valore) che non godono di alcuna riduzione del rischio di credito.
3 Vale a dire i valori contabili delle posizioni (al netto delle rettifiche di valore) che sono garantite integralmente o in parte, indipendentemente dalla quota della posizione originaria garantita.
4 Vale a dire la quota della posizione effettivamente garantita da garanzie reali. Se il valore della garanzia reale che si può ottenere supera il valore della posizione, occorre indicare il valore della posi- zione.
5 Vale a dire la quota della posizione effettivamente garantita da garanzie finanziarie. Se il valore della garanzia reale che si può ottenere supera il valore della posizione, occorre indicare il valore della posizione.
6 Vale a dire la quota della posizione effettivamente garantita da derivati di credito. Se il valore del derivato di credito che si può ottenere supera il valore della posizione, occorre indicare il valore della posizione.
b) Tabella per le banche sottoposte all’obbligo di pubblicazione parziale
a | c | e & g | ||
Posizioni non garantite1 / valori contabili | Posizioni garantite mediante garanzie reali, importo effettivamente garantito2 | Posizioni garantite mediante garanzie finanziarie o derivati di credito, importo effettivamente garantito3 | ||
Crediti (inclusi titoli di debito) | ||||
Operazioni fuori bilancio | ||||
TOTALE | ||||
Di cui in sofferenza |
1 Vale a dire i valori contabili delle posizioni (al netto delle rettifiche di valore) che non godono di alcuna riduzione del rischio di credito.
2 Vale a dire i valori contabili delle posizioni (al netto delle rettifiche di valore) che sono garantite integralmente o in parte mediante garanzie reali, indipendentemente dalla quota della posizione originaria garantita.
3 Vale a dire i valori contabili delle posizioni (al netto delle rettifiche di valore) che sono garantite integralmente o in parte mediante garanzie o derivati di credito, indipendentemente dalla quota della posizione originaria garantita.
Allegato 2
Tabelle fisse e flessibili
Tabella CRD: Rischio di credito: informazioni sull’impiego di rating esterni nell’approccio standard
Scopo | Fornire informazioni qualitative supplementari sull’approccio standard concernenti l’impiego di rating esterni. |
Tipo / formato | QUAL / flessibile |
Occorre riportare le seguenti informazioni:
• i nomi delle agenzie di rating (ECAI) e delle agenzie per il credito all’esportazione (ECA) che vengono impiegate e, all’occorrenza, spiegare i motivi che comportano cambiamenti durante il periodo di rife- rimento;
• per quali categorie di posizioni ci si avvale di quali ECAI o ECA;
• descrizione dei processi attuati per applicare i rating dell’emittente o dell’emissione a ulteriori posizioni comparabili nel portafoglio della banca.
Tabella CR4: Rischio di credito: esposizione al rischio ed effetti della riduzione del rischio di credito in base all’approccio stan- dard1
Scopo | Illustrare gli effetti della riduzione del rischio di credito (approccio completo e approccio semplice) sulle esigenze in materia di fondi propri in base all’approccio standard. La densità RWA serve a rappresentare in maniera sintetica il rischio di un portafoglio. |
Contenuto | Posizioni prudenziali |
Tipo / formato | QC / fisso |
Commento minimo ri- chiesto | Occorre spiegare tutti i cambiamenti significativi avvenuti durante il periodo in rassegna e i relativi motivi. |
1 Le banche che in larga misura non determinano i fondi propri minimi per il rischio di credito mediante l’approccio standard possono rinunciare alla pubblicazione della tabella dettagliata CR4 in confor- mità alle disposizioni di cui al nm. 14.2.
a | b | c | d | e | f | |||||||
Posizioni prima dell’applicazione di fattori di conversione del credito (CCF) e prima dell’applicazione della riduzione del rischio (CRM)2 | Posizioni dopo l’applicazione di fattori di conversione del credito (CCF) e dopo l’applicazione della riduzione del rischio (CRM)3 | |||||||||||
Categoria di posizione | Valori bilancio | iscritti | a | Valori fuori bilancio | Valori bilancio | iscritti | a | Valori bilancio | fuori | RWA | Densità degli RWA4 | |
1 | Governi centrali e banche centrali | |||||||||||
2 | Banche e commercianti di valori mobiliari | |||||||||||
3 | Enti di diritto pubblico e banche di sviluppo multilaterali | |||||||||||
4 | Imprese | |||||||||||
5 | Retail | |||||||||||
6 | Titoli di partecipazione | |||||||||||
7 | Altre posizioni5 | |||||||||||
8 | TOTALE |
2 Vale a dire le posizioni prudenziali (dopo aver considerato rettifiche di valore e ammortamenti) del perimetro di consolidamento prudenziale, senza considerare la riduzione del rischio. Le posizioni fuori bilancio devono essere considerate prima di applicare i fattori di conversione del credito.
3 Valori determinanti per il calcolo dei fondi propri minimi.
4 Vale a dire gli RWA divisi per il totale degli attivi e delle posizioni fuori bilancio (dopo aver applicato i fattori di conversione del credito e la riduzione del rischio), espressi in termini percentuali (f = (e/(c+d)*100 %).
5 Questa riga tiene conto degli altri attivi (§81 del documento di Xxxxxxx XX, cioè posizioni in operazioni di cartolarizzazione, posizioni non riferite a una controparte e altre posizioni) e di eventuali investi- menti (partecipazioni) in imprese commerciali sottoposte a una ponderazione del rischio di 1250% (cfr. §90 del documento di Xxxxxxx XX, xxx.xxx.xxx/xxxx/xxxx000.xxx).
Tabella CR5: Rischio di credito: posizioni ripartite per categorie di posizioni e ponderazione del rischio in base all’approccio stan- dard1
Scopo | Ripartire le posizioni soggette al rischio di credito per categorie di posizioni e ponderazione del rischio in base all’approccio standard (corri- sponde al rischio definito in base all’approccio standard). |
Contenuto | Valori prudenziali |
Tipo / formato | QC / fisso |
Commento minimo ri- chiesto | Occorre spiegare tutti i cambiamenti significativi avvenuti durante il periodo in rassegna e i relativi motivi. |
1 Le banche che in larga misura non determinano i fondi propri minimi per il rischio di credito mediante l’approccio standard possono rinunciare alla pubblicazione della tabella dettagliata CR5 in confor- mità alle disposizioni di cui al nm. 14.2.
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | ||
Categoria di posizione / ponderazione del rischio | 0 % | 10 % | 20 % | 35 % | 50 % | 75 % | 100 % | 150 % | Altro | Totale delle posizioni soggette al rischio di credito dopo CCF e CRM2 | |
1 | Governi centrali e banche centrali | ||||||||||
2 | Banche e commercianti di valori mobiliari | ||||||||||
3 | Enti di diritto pubblico e banche di sviluppo multilaterali | ||||||||||
4 | Imprese | ||||||||||
5 | Retail | ||||||||||
6 | Titoli di partecipazione | ||||||||||
7 | Altre posizioni3 | ||||||||||
8 | TOTALE | ||||||||||
9 | Di cui crediti garantiti da pegno immobiliare | ||||||||||
10 | Di cui crediti in sofferenza |
2 Vale a dire i valori impiegati per il calcolo dei fondi propri minimi (posizioni iscritte a bilancio e fuori bilancio, dopo aver applicato i fattori di conversione del credito), al netto di correzioni a livello della valutazione, rettifiche di valore e ammortamenti, e dopo la riduzione del rischio, ma prima della ponderazione del rischio.
Tabella CRE: IRB: informazioni relative ai modelli [QUAL / flessibile / annuale]
Cfr. le disposizioni in materia contenute nel documento Pillar 3 disclosure requirements – consolidated and enhanced framework del Comitato di Basilea di gennaio 2015.
Tabella CR6: IRB: esposizione al rischio per categorie di posizioni e probabilità di default [QC / fisso / semestrale]
Cfr. le disposizioni in materia contenute nel documento Pillar 3 disclosure requirements – consolidated and enhanced framework del Comitato di Basilea di gennaio 2015. La definizione di «portafoglio X» in base agli approcci F-IRB e A-IRB si basa sulle informazioni fornite nelle corrispondenti righe della tabella CR7.
Tabella CR7: effetti di riduzione del rischio dei derivati di credito sulla pondera- zione del rischio [QC / fisso / semestrale]
Cfr. le disposizioni in materia contenute nel documento Pillar 3 disclosure requirements – consolidated and enhanced framework del Comitato di Basilea di gennaio 2015. Le righe della tabella CR7 sono definite nel modo seguente:
1 | Governi centrali e banche centrali (F-IRB) |
2 | Governi centrali e banche centrali (A-IRB) |
3 | Banche e commercianti di valori mobiliari (F-IRB) |
4 | Banche e commercianti di valori mobiliari (A-IRB) |
5 | Enti di diritto pubblico, banche di sviluppo multilaterali (F-IRB) |
6 | Enti di diritto pubblico, banche di sviluppo multilaterali (A-IRB) |
7 | Imprese: finanziamenti speciali (F-IRB) |
8 | Imprese: finanziamenti speciali (A-IRB) |
9 | Imprese: altri finanziamenti (F-IRB) |
10 | Imprese: altri finanziamenti (A-IRB) |
11 | Retail: posizioni garantite da pegno immobiliare |
12 | Retail: posizioni rotative qualificate |
13 | Retail: altre posizioni |
14 | Titoli di partecipazione (approccio PD/LGD) |
Tabella CR8: IRB: cambiamenti a livello degli RWA delle posizioni soggette al ri- schio di credito [QC / fisso / trimestrale o eventualmente semestrale]
Cfr. le disposizioni in materia contenute nel documento Pillar 3 disclosure requirements – consolidated and enhanced framework del Comitato di Basilea di gennaio 2015.
Tabella CR9: IRB: valutazione ex post delle stime di probabilità di default in base alle categorie di posizioni [QC / flessibile / annuale]
Cfr. le disposizioni in materia contenute nel documento Pillar 3 disclosure requirements – consolidated and enhanced framework del Comitato di Basilea di gennaio 2015. La definizione di «portafoglio X» in base agli approcci F-IRB e A-IRB si basa sulle informazioni fornite nelle corrispondenti righe della tabella CR7.
Tabella CR10: IRB: finanziamenti speciali e titoli di partecipazione in base al me- todo semplice di ponderazione del rischio [QC / flessibile / semestrale]
Cfr. le disposizioni in materia contenute nel documento Pillar 3 disclosure requirements – consolidated and enhanced framework del Comitato di Basilea di gennaio 2015.
Tabella CCRA: Rischio di credito della controparte: informazioni generali
Scopo | Fornire una descrizione delle caratteristiche principali della gestione del rischio di credito della controparte (p. es. limiti operativi, ricorso a garanzie e ad altre tecniche di riduzione del rischio di credito, effetti del deterioramento della propria solvibilità). |
Tipo / formato | QUAL / flessibile |
Occorre indicare:
gli obiettivi e le norme interne concernenti la gestione del rischio di credito della controparte, segnatamente:
• il metodo impiegato per stabilire i limiti operativi in funzione del capitale interno della banca allocato per il rischio di credito della controparte e delle posizioni nei confronti delle controparti centrali (CCP);
• le norme interne concernenti le garanzie e altre tecniche di riduzione del rischio, come pure la valu- tazione del rischio di credito della controparte, comprese le posizioni nei confronti delle CCP;
• le norme interne concernenti le posizioni wrong way;
• impatto sulla banca, qualora si verifichi un deterioramento del rating e occorra fornire ulteriori garan- zie.
Tabella CCR1: Rischio di credito della controparte: analisi tramite approccio
Scopo | Fornire una descrizione esaustiva degli approcci impiegati per calcolare le esigenze di fondi propri per il rischio di credito della controparte, indicando i parametri fondamentali impiegati per ogni approccio. |
Contenuto | Valori prudenziali, RWA e parametri impiegati per il calcolo degli RWA per tutte le posizioni con rischio di credito della controparte (eccetto l’esigenza di fondi propri CVA o le posizioni compensate per il tramite di una controparte centrale). |
Tipo / formato | QC / fisso |
Commento minimo ri- chiesto | Occorre spiegare tutti i cambiamenti significativi avvenuti durante il periodo in rassegna e i relativi motivi. |
a | b | c | d | e | f | ||
Costi di costituzione1 | Potenziale posizione futura2 | EEPE3 | Valora alfa utilizzato per determinare gli EAD prudenziali | EAD post CRM4 | RWA | ||
1 | AS-CCR (per i derivati)5 | 1.4 | |||||
2 | IMM (per derivati e SFT) | ||||||
3 | Approccio semplice di riduzione del rischio (per SFT) | ||||||
4 | Approccio completo di riduzione del rischio (per SFT) | ||||||
5 | VaR per SFT | ||||||
6 | TOTALE |
1 Per le transazioni non sottoposte a esigenze di margini, i costi di sostituzione corrispondono alla perdita immediata in caso di default della controparte e alla chiusura immediata di tutte le relative posi- zioni. Per le transazioni sottoposte a esigenze di margini, il margine rappresenta la perdita in caso di default immediato o futuro della controparte (si presuppone che la transazione in questione venga immediatamente conclusa e sostituita). Tuttavia, la conclusione di una transazione susseguente a un default della controparte non può avere luogo con effetto immediato. I costi di sostituzione in base al metodo del valore di mercato sono descritti nell’allegato 4, §92 del documento di Xxxxxxx XX. I costi di sostituzione in base all’approccio standard (AS-CCR) sono descritti nel documento di Basilea The standardised approach for measuring counterparty credit risk exposures (xxxx://xxx.xxx.xxx/xxxx/xxxx000.xxx).
2 La potenziale posizione futura corrisponde al possibile incremento della posizione dal giorno di chiusura fino alla fine del periodo di rischio. La potenziale posizione futura in base al metodo del valore di mercato è descritta nell’allegato 4, §92(i) del documento di Xxxxxxx XX. I costi di sostituzione in base all’approccio standard (AS-CCR) sono descritti nel sopraccitato documento di Basilea.
3 L’EEPE (effective expected positive exposure) corrisponde alla media ponderata dell’esposizione effettiva durante il primo anno oppure, se tutti i contratti che figurano in un netting-set giungono a scadenza entro meno di un anno, la media deve riferirsi al lasso di tempo corrispondente alla maggiore durata. La ponderazione corrisponde alla quota dell’esposizione individuale attesa rispetto all’esposizione totale sul lasso di tempo considerato.
4 Vale a dire l’importo determinante per il calcolo dei fondi propri minimi dopo aver considerato le tecniche di riduzione del rischio, gli adeguamenti di valore dovuti al rischio di credito della controparte
(credit valuation adjustments) e gli adeguamenti per il rischio specifico wrong-way.
5 Se viene impiegato l'approccio standard semplificato, occorre indicarlo.
Allegato 2
Tabelle fisse e flessibili
Tabella CCR2: Rischio di credito della controparte: adeguamenti delle stime delle posizioni creditizie (credit valuation adjustment, CVA) a carico dei fondi propri
Scopo | Fornire una rappresentazione del calcolo prudenziale relativo ai CVA (con una suddivisione fra approccio standard e approccio modello). |
Contenuto | RWA e corrispondenti valori delle posizioni in caso di default (EAD) |
Tipo / formato | QC / fisso |
Commento minimo ri- chiesto | Occorre spiegare tutti i cambiamenti significativi avvenuti durante il periodo in rassegna e i relativi motivi. |
a | b | ||
EAD post CRM1 | RWA | ||
Tutte le posizioni soggette all’esigenza di fondi propri advanced CVA2 | |||
1 | Componenti VAR (compreso moltiplicatore di 3) | ||
2 | Componenti VAR di stress (compreso moltiplicatore di 3) | ||
3 | Tutte le posizioni soggette all’esigenza di fondi propri standard CVA | ||
4 | Tutte le posizioni soggette all’esigenza di fondi propri CVA |
1 Vale a dire il valore determinante per il calcolo dei fondi propri minimi. Esso corrisponde all’importo degli adegua- menti di valore dovuti al rischio di credito della controparte (credit valuation adjustments) e agli adeguamenti per il rischio specifico wrong way, dopo la riduzione del rischio.
2 Vale a dire l’importo delle esigenze di fondi propri secondo i §98-103 dell’allegato 4 degli standard minimi di Basilea e del documento di Xxxxxxx XX.
Tabella CCR3: Rischio di credito della controparte: posizioni ripartite per categorie di posizioni e ponderazione del rischio in base all’approccio standard
Scopo | Ripartire le posizioni di rischio di credito della controparte calcolate in base all’approccio standard in funzione delle categorie di posizione e della ponderazione del rischio (corrisponde al rischio definito in base all’approccio standard). |
Contenuto | Posizioni di rischio di credito della controparte, indipendentemente dall’approccio impiegato per il calcolo dei valori delle posizioni in caso di default (EAD). |
Tipo / formato | QC / fisso |
Commento minimo ri- chiesto | Occorre spiegare tutti i cambiamenti significativi avvenuti durante il periodo in rassegna e i relativi motivi. |
a | b | c | d | e | f | g | h | i | ||
Categoria di posizione / ponderazione del rischio | 0 % | 10 % | 20 % | 50 % | 75 % | 100 % | 150 % | Altro | Totale delle posizioni di rischio di credito1 | |
1 | Governi centrali e banche centrali | |||||||||
2 | Banche e commercianti di valori mobiliari | |||||||||
3 | Enti di diritto pubblico e banche di sviluppo multilaterali | |||||||||
4 | Imprese | |||||||||
5 | Retail | |||||||||
6 | Titoli di partecipazione | |||||||||
7 | Altre posizioni2 | |||||||||
8 | ||||||||||
9 | TOTALE |
1 Importo «determinante» per la determinazione delle esigenze di fondi propri dopo la riduzione del rischio.
2 Questa riga tiene conto degli altri attivi (§81 del documento di Xxxxxxx XX, cioè posizioni in operazioni di cartolarizzazione, posizioni non riferite a una controparte e altre posizioni) e di eventuali investi- menti (partecipazioni) in imprese commerciali sottoposte a una ponderazione del rischio di 1250% (cfr. §90 del documento di Xxxxxxx XX, xxx.xxx.xxx/xxxx/xxxx000.xxx).