CAPITOLATO SPECIALE D’ APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO IN FAVORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI PER IL PERIODO 2022/2025
PROVINCIA DI SASSARI
CAPITOLATO SPECIALE D’ APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO IN FAVORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI PER IL PERIODO 2022/2025
CIG: 9146526009
ART. 1 - FINALITÀ DEL CAPITOLATO DELL’INCARICO
Il presente capitolato disciplina l'incarico inerente il servizio professionale di brokeraggio assicurativo, comprensivo di assistenza e consulenza nel settore assicurativo, così come definito ai sensi del D. Lgs. n. 209 del 07.09.2005 e del Regolamento Isvap n. 5/2006, in favore della Provincia di Sassari.
L’espletamento dell’incarico, conferito a patti, termini, modalità e condizioni qui di seguito specificati, sarà a titolo non oneroso per la Provincia e con rischi e oneri di attuazione a totale carico del broker, il quale non potrà impegnare in alcun modo l’Ente se non preventivamente autorizzato.
ART. 2 - CONTENUTO DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE
L’incarico professionale del servizio di brokeraggio riguarda l'assistenza e la consulenza nel settore assicurativo, relativamente alla stipula di nuove polizze e alla gestione di quelle in corso, comprese le attività volte a mettere a contatto l'Amministrazione Provinciale con le compagnie assicuratrici per la copertura e la gestione dei rischi.
In particolare, il servizio in oggetto prevede lo svolgimento a favore della Provincia di Sassari delle seguenti prestazioni professionali:
1. identificazione, analisi e quantificazione dei rischi attinenti a specifiche attività della Provincia di Sassari;
2. studio e analisi delle polizze assicurative in essere, in particolar modo in rapporto all’efficacia e all’economicità del pacchetto assicurativo, con analisi e proposte di eventuali aggiornamenti e revisioni in relazione all’emanazione di nuova normativa, ai mutamenti del mercato assicurativo ed eventuali evoluzioni giurisprudenziali in materia, alle esigenze dell’Amministrazione, nonché a seguito di verificarsi di eventi dannosi;
3. presa in carico e gestione del programma assicurativo in corso e aggiornamento, nel tempo, dello stato dei rischi e delle relative coperture, conseguenti a modifiche normative intervenute, e/o dell’andamento del mercato assicurativo e/o a seguito degli eventi dannosi accaduti;
4. assistenza tecnica nello svolgimento di tutte le fasi propedeutiche all’affidamento dei contratti assicurativi della Provincia; per le polizze in essere, nel caso di cessazione anticipata del contratto, la suddetta assistenza deve avvenire in tempi utili a consentire la ricollocazione del rischio da parte dell’Amministrazione, tenuto conto anche delle peculiari modalità di selezione delle imprese proprie delle Pubbliche Amministrazioni e dei relativi tempi;
5. redazione di report preventivi e consuntivi finalizzati specificatamente alla gestione economica delle attività assicurative compatibilmente con gli adempimenti contabili previsti dalle norme vigenti in materia per gli enti locali (es. elementi concreti che consentano all’Amministrazione di determinare correttamente le dimensioni degli stanziamenti da porre in bilancio per la copertura finanziaria di tutte le spese attinenti alle coperture assicurative, da prevedere a titolo di base di gara in sede di procedure di selezione del contraente a copertura delle somme da corrispondere a titolo di premio annuale alle compagnie aggiudicatarie, a titolo di franchigie, conguagli ecc..);
6. gestione tecnica dei contratti assicurativi in atto e da stipularsi fino alla scadenza dell’incarico di brokeraggio e segnalazione preventiva delle scadenze dei premi;
7. assistenza nella gestione dei sinistri e valutazione periodica dell’andamento della sinistrosità mediante un rendiconto trimestrale dello stato dei sinistri con produzione di report indicanti dati numerici (numero sinistri, ammontare liquidazioni effettuate) e dati descrittivi (andamento della sinistrosità e stato dei sinistri aperti); verifica e aggiornamento delle procedure di gestione dei sinistri;
8. con riferimento ai sinistri da gestire così come comunicati dall’Ente, accertare il rispetto, da parte delle compagnie assicurative, degli adempimenti contrattuali nei termini previsti, comprendendo eventuali azioni di sollecito nei confronti delle compagnie, nell’eventualità di inadempienze e/o reiterate inottemperanze e adozione di provvedimenti congiunti con l’Amministrazione provinciale ai fini di circostanziata segnalazione alla competente autorità di controllo;
9. assistenza nella gestione di tutti i sinistri (attivi, passivi ecc.), anche per quelli accaduti precedentemente all’aggiudicazione di cui alla presente procedura e non ancora definiti in tale data; il broker dovrà supportare l’Ente ai fini della corretta gestione dell’intero ciclo di trattazione del sinistro, assicurando la tempestiva liquidazione, da parte delle compagnie assicuratrici, delle somme spettanti e garantendo la trasmissione all’ente di tutta la documentazione attestante la chiusura del sinistro, che sia stato pagato o meno;
10. in riferimento ai sinistri attivi, gestione stragiudiziale degli stessi e di quelli corrispondenti in riferimento alle varie tipologie di rischio (compreso il cosiddetto indennizzo diretto) con assistenza nelle varie fasi di trattazione al fine di conseguire, nel minor tempo possibile, la liquidazione o il risultato sperato nei confronti delle società assicuratrici; per eventuali risarcimenti, offerti per somme inferiori al danno richiesto o documentato dai competenti uffici provinciali, sarà cura del broker produrre gli elementi necessari a giustificare la differenza, allegando un proprio parere di congruità non vincolante per l’Ente;
11. predisposizione di un rapporto annuale relativo allo stato dell’intero pacchetto assicurativo dell’ente con indicazione degli interventi effettuati, dei costi, degli eventuali risparmi e delle strategie da attuare a breve e medio termine;
12. supporto formativo al personale degli uffici incaricati all'affidamento e gestione dei contratti assicurativi, dei correlati indotti economici e profili di responsabilità nel sistema di gestione dell’Ente, anche in occasione dell’introduzione di novità legislative in materia assicurativa;
13. consulenza e assistenza: a favore di amministratori e dipendenti dell’ente che ne facciano richiesta in relazione alla loro attività di ufficio; relativamente a convenzioni o contratti che la Provincia stipuli con terzi, nell’individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico degli stessi, nonché verifica di corrispondenza delle polizze, da questi stipulate, alle norme della convenzione o del contratto; nella individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico dei soggetti che utilizzano, anche in via occasionale, impianti, immobili e beni della Provincia; nella verifica del rispetto, da parte delle compagnie assicuratrici, degli adempimenti contrattuali contenuti nelle specifiche polizze e, in caso di inadempienza, in merito ad azioni di sollecito nei confronti delle compagnie ovvero, nelle ipotesi di ripetute inottemperanze, in merito all’adozione di provvedimenti per la circostanziata segnalazione alla competente autorità di controllo;
14. al fine di una più efficiente resa del servizio, il broker aggiudicatario comunicherà inoltre formalmente i nominativi dei referenti diretti per i vari rapporti con l’ente, individuati nell’ambito della struttura organizzativa descritta in sede di offerta; il responsabile inoltre, dovrà garantire, entro 24 ore, via mail o altro mezzo di comunicazione, una risposta; il broker garantirà i servizi di cui al presente capitolato anche attraverso incontri e riunioni che dovranno essere effettuati periodicamente su specifica richiesta del responsabile del competente Servizio provinciale, presso le sede provinciali di Sassari, Olbia o Tempio Pausania;
15. il broker non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici della Provincia di Sassari, né potrà impegnare in alcun modo la Provincia di Sassari (se non preventivamente autorizzato) al quale resta, quindi, ogni potere decisionale; i contratti assicurativi dovranno essere sottoscritti esclusivamente dal competente Dirigente.
ART. 3 - SITUAZIONE ASSICURATIVA DELLA PROVINCIA DI SASSARI
Le polizze assicurative della Provincia di Sassari attualmente sono le seguenti:
Prodotto | Compagnia | Scadenza | Premio lordo annuo |
Polizza RCT/O | LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A. | 31/12/2023 | € 385.087,50 |
Polizza Tutela Legale | AIG EUROPE S.A. | 31/12/2023 | € 9.350,00 |
Polizza RC AUTO | HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA DI ASSICURAZIONI S.A. | 31/12/2023 | € 37.868,65 |
Polizza All Risk Patrimonio | SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI | 31/12/2023 | € 62.400,00 |
Polizza Infortuni | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. | 31/12/2023 | € 3.755,00 |
Totali annui | € 498.461,15 |
I premi annuali sopra indicati non sono comprensivi di eventuali regolazioni premio e di altre polizze relative a eventi di modesta entità.
ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO, RINNOVO E PROROGA TECNICA
Il servizio avrà durata tre anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell'apposito contratto, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 20.
Il contratto cesserà con decorrenza immediata, qualora venga meno l’iscrizione nel registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art. 109 D. Lgs. 209/2005.
In ogni ipotesi di cessazione del servizio, sia per naturale scadenza, sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso da parte del provincia, l’aggiudicatario si impegna, comunque, alla continuazione del rapporto contrattuale, al fine di consentire l’espletamento delle procedure di gara per l’individuazione del nuovo contraente alle medesime condizioni contrattuali ed economiche e fino a quando non sarà terminato il passaggio delle consegne con il nuovo aggiudicatario del servizio, per un periodo non superiore ai 120 giorni decorrenti dalla data di cessazione del servizio. L’Amministrazione provinciale si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni previste dal contratto stipulato con il Broker aggiudicatario della presente gara, per una durata non superiore a 24 mesi. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola al Broker aggiudicatario mediante posta elettronica certificata almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto originario.
L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di avvalersi di una proroga tecnica del contratto, per un periodo non superiore a mesi quattro nelle more dell’espletamento di un nuovo procedimento di gara.
ART 5 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO – PROVVIGIONI
L’espletamento del servizio non comporta alcun onere diretto per la Provincia di Sassari, presente, futuro, per compenso o per rimborsi, in quanto la prestazione del broker sarà remunerata, secondo consolidata prassi di mercato, per il tramite delle sole compagnie di assicurazione, sulla base delle provvigioni riconosciute e pubblicate nei capitolati assicurativi ed entro i limiti indicati all’interno dell’offerta economica e inserite nei capitolati stessi.
La Provincia di Sassari non risponderà in alcun modo di eventuali adempimenti circa il riconoscimento delle commissioni da parte delle compagnie assicurative.
Nessun costo aggiuntivo verrà imputato sui premi assicurativi corrisposti dalla Provincia di Sassari in ragione delle polizze di assicurazione vigenti o di quelle che verranno eventualmente stipulate.
Poiché, ai sensi dell’art. 95 commi 2 e 7 del D. lgs. n. 50/2016, la gara viene aggiudicata attribuendo all’elemento economico la forma del prezzo fisso, le provvigioni da porre a carico delle compagnie assicurative per il servizio prestato dal broker saranno quelle indicate nella griglia sotto riportata, immutabili per tutta la durata dell’appalto.
Ai soli fini della determinazione degli elementi legati all’entità dell’importo dell’appalto (es. cauzione provvisoria, procedura applicabile, numero Identificativo di Gara ecc...) il valore presunto dell’appalto si stima in un totale complessivo di € 180.033,20, più precisamente in € 33.756,23 annui, in € 101.268,69 commisurati alla durata del servizio di anni tre, oltre l’eventuale rinnovo per una durata non superiore a 24 mesi di € 67.512,46 e l’eventuale proroga tecnica di quattro mesi di € 11.252,05.
Il suddetto valore è stato determinato, applicando ai premi assicurativi imponibili una provvigione percentuale, come da prospetto che segue:
Polizza | Compagnia | Premio lordo annuo | % Provv | Provvigione calcolata sul premio imponibile |
Polizza RCT/O | LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A. | € 385.087,50 | 7% | € 26.956,13 |
Polizza Tutela Legale | AIG EUROPE S.A. | € 9.350,00 | 7% | € 654,50 |
Polizza RC AUTO | HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA DI ASSICURAZIONI S.A. | € 37.868,65 | 4% | € 1.514,75 |
Polizza All Risk Patrimonio | SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI | € 62.400,00 | 7% | € 4.368,00 |
Polizza Infortuni | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. | € 3.755,00 | 7% | € 262,85 |
Totali annui | € 33.756,23 |
Al fine di creare le condizioni effettive di piena indipendenza e assenza di legami, collegamenti, controlli, interessi da parte delle compagnie assicuratrici, si determinano condizioni che rendano la remunerazione del broker svincolata dall’andamento dei premi che saranno attribuiti alle compagnie nel corso dello svolgimento del servizio.
Pertanto, nel caso in cui, nel corso di svolgimento del servizio, i premi riconosciuti alle compagnie assicuratrici aumentino rispetto a quelli attualmente vigenti, la remunerazione del broker non può aumentare corrispondentemente più di un massimo complessivo del 20%. Tale aumento è calcolato sulla durata complessiva del servizio e ne sarà verificato l’importo alla scadenza sulla base dei dati contabili che il broker si impegna a fornire. Spetta al broker stabilire le modalità che consentano che la sua remunerazione rimanga conforme a quanto sopra previsto.
L'importo delle provvigioni ovvero le percentuali e le relative modalità di calcolo dovranno essere sempre espressamente indicate in ogni procedura di gara per l'affidamento di contratti assicurativi e successivamente riportate nel testo contrattuale.
Nell'ipotesi in cui l'Amministrazione non ritenga di procedere alla stipula dei predetti contratti o le relative gare d'appalto non pervengano a buon fine con l'aggiudicazione, nessun compenso potrà essere richiesto all'Amministrazione provinciale.
Gli importi sopra indicati devono intendersi quali valori massimi e potranno subire una diminuzione nel caso in cui l'Amministrazione si avvalga della facoltà di non sottoscrivere, alla scadenza, uno o più rami di polizza o di procedere autonomamente all'affidamento di taluni servizi assicurativi, senza l'intermediazione del Broker.
ART.6 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 (la elencazione ivi contenuta non è da intendersi esaustiva in quanto occorre far riferimento alla nozione di operatore economico così come individuato dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale) che siano in possesso dei requisiti di cui ai punti indicati in seguito, registrati alla piattaforma SardegnaCAT, categoria merceologica “AL26 Servizi di intermediazione assicurativa” e/o “AL28 Servizi finanziari e assicurativi”.
Oltre ai requisiti di ordine generale, i concorrenti, a pena di esclusione, dovranno possedere i requisiti speciali di seguito specificati:
1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione dell’albo professionale o nel registro commerciale:
a) iscrizione nel Registro della C.C.I.A.A. (Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura) o nel Registro delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato, o presso i competenti ordini professionali, con oggetto sociale coerente con l’oggetto dell’appalto.
b) Iscrizione al Registro di cui all’art. 109 comma 2° lettera b) del D.Lgs 7/09/2005
n.209 e del regolamento IVASS n.5 del 16.10.2006 sezione “B-broker” ovvero iscrizione equipollente per le società che risiedono in altri Stati.
c) Iscrizione per attività inerenti il presente servizio nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di Residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità a quanto previsto dall’art.83, D. Lgs.50/2016.
2) Capacità economica e finanziaria
- Aver intermediato negli ultimi 3 anni (2019-2020-2021) premi lordi assicurativi in favore di Enti Pubblici per un importo complessivo non inferiore a €1.500.000,00.
Si precisa che la mandataria o il concorrente indicato come tale, in caso di raggruppamento non ancora costituito, deve possedere almeno il 60% del requisito, il restante 40% dovrà essere posseduto cumulativamente dalle mandanti ciascuna delle quali deve possedere il requisito nella misura pari almeno al 10% di quanto richiesto.
Ai sensi del secondo periodo del comma 5 dell'art. 83 del D. Lgs. 50/2016, si precisa che l'importo richiesto, oltre a essere coerente con i criteri normativi, appare imprescindibile al fine di dimostrare l'affidabilità del concorrente e la sua conseguente capacita di far fronte alle obbligazioni derivanti dall'aggiudicazione.
3) Capacità tecniche e professionali
- Aver gestito negli ultimi 3 anni (2019-2020-2021) servizi di brokeraggio assicurativo, conferiti con regolare mandato, in almeno 5 pubbliche amministrazioni per ogni anno. Tale requisito dovrà essere ottenuto mediante la sommatoria dei requisiti di ciascun soggetto raggruppato.
ART. 7 - MODALITÀ DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE.
L’affidamento del servizio avverrà con procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016 tramite RDO sul portale SardegnaCAT, previa apposita indagine di mercato, effettuata mediante pubblicazione di avviso pubblico di manifestazione d’interesse finalizzato all'individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva fase di presentazione dell’offerta, con possibilità di adesione estesa a tutti gli operatori iscritti alle categorie “AL26 - Servizi di intermediazione assicurativa” e/o “AL28 – Servizi finanziari e assicurativi”.
Nel caso in cui il numero delle imprese che presenteranno la manifestazione d’interesse entro i termini previsti sia superiore a 15, la selezione delle stesse avverrà mediante sorteggio riservato, in seduta pubblica.
Nel caso, invece, in cui il numero delle istanze sia inferiore o pari a 15 si procederà all'invito di tutti gli operatori economici che avranno manifestato l'interesse e che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti. La procedura negoziata potrà essere avviata anche in presenza di una sola candidatura ammissibile.
Si precisa che l’inoltro delle lettere d’invito avverrà in modalità telematica mediante l’utilizzo del portale SardegnaCAT, all'indirizzo xxx.xxxxxxxxxxx.xx, nelle categorie “AL26 - Servizi di intermediazione assicurativa” e “AL28 – Servizi finanziari e assicurativi”.
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 7, del D. Lgs. 50/2016, tenuto conto che l’elemento relativo al costo è predeterminato come indicato all’art. 5 del presente Capitolato, e si procederà a esaminare le offerte pervenute prendendo in considerazione solo i criteri qualitativi come indicato dall’art. 95, comma 7 del Codice.
Si riportano, di seguito, gli elementi rilevanti ai fini della valutazione e il punteggio massimo attribuibile a ciascuno di essi:
➢ OFFERTA ECONOMICA
Ai sensi dell’art. 95 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, l’elemento economico del presente appalto assume la forma di costo predeterminato e fisso, sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi dell’offerta tecnica.
L’elemento economico è costituito da differenziate provvigioni fisse nella misura fissa del 4% per la polizza RC Auto e del 7% per le restanti.
L’importo stimato è di €33.756,23 annui, commisurato alla durata del servizio di anni tre
€101.268,69, oltre l’eventuale rinnovo per una durata non superiore a 24 mesi di €67.512,46 e l’eventuale proroga tecnica di quattro mesi di €11.252,05, quindi per un totale complessivo di € 180.033,20.
Il suddetto importo è stato ottenuto applicando ai premi imponibili relativi all’annualità in corso una provvigione del 4% per la polizza RCA e una provvigione del 7% sulle altre polizze, moltiplicando l’importo così ottenuto per tre, in considerazione della durata triennale dell’appalto, oltre all’eventuale rinnovo di due anni e la proroga tecnica di mesi quattro.
All’offerta economica così predisposta sarà attribuito il punteggio di 20 punti, se conforme alle percentuali indicate. Qualora l’offerta economica preveda percentuali di provvigione difformi da quelle sopra indicate verrà esclusa dalla procedura di gara.
➢ OFFERTA TECNICA
L’offerta tecnica consisterà in una relazione (sottoscritta dal Legale Rappresentate o Procuratore) con le informazioni di cui alle seguenti lettere A), B), C), D) ed E) redatta in un massimo di 15 facciate formato A4 (margini destro, sinistro superiore e inferiore: 1,5 - corpo del testo Times New Roman 12 – interlinea singola).
Gli elementi di valutazione ai fini della determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 commi 2 e 7 del D. Lgs. 50/2016 saranno i seguenti:
PUNTI DA ASSEGNARE:
A) Breve proposta metodologica per l’esecuzione del servizio: Max punti 40
• attività di identificazione, analisi e valutazione dei rischi – da 0 a 10 punti
• metodologia proposta per la gestione del programma assicurativo – da 0 a 10 punti
• metodologia proposta per l’assistenza nelle fasi di gara e relative tempistiche nella fase di predisposizione degli atti e della documentazione necessaria (capitolati, disciplinari, ecc.) – da 0 a 10 punti
• metodologia proposta per la gestione dei sinistri – da 0 a 10 punti
B) Composizione, ruoli, esperienza professionale e organizzazione dello Staff di interfaccia (si chiede di precisare la struttura del Team di lavoro, ruoli, competenze e attività della struttura dedicata espressamente individuata a supporto dell’Amministrazione provinciale; indicare le modalità di raccordo tra lo Staff di interfaccia e l’Amministrazione: Max punti 20:
• qualificazione professionale ed esperienza del responsabile del team dedicato a supporto della stazione appaltante: max 10 punti
• composizione, ruoli ed esperienza professionale del team previsto a supporto della stazione appaltante: max 10 punti;
C) Supporto formativo al personale degli uffici incaricati all'affidamento e gestione dei contratti assicurativi mediante la presentazione di un apposito piano triennale di formazione contenente modalità di erogazione, contenuto, durata, numero e frequenza degli interventi formativi, sistemi di monitoraggio e valutazione circa l’efficacia degli interventi formativi, ecc.): Max punti 5:
D) Piattaforma digitale: saranno valutate le caratteristiche tecniche e le funzionalità della piattaforma informatica proposta per la gestione del servizio e dei sinistri, compresa le possibilità di generare report e fornire in tempo reale ogni informazione nella massima sicurezza circa la gestione dei contratti assicurativi e dei sinistri, il monitoraggio dello stato delle pratiche, ecc. Max punti 10
E) Servizi aggiuntivi offerti (si precisa che verranno presi in considerazione solo i primi tre servizi indicati): Max punti 5
Totale 80 punti
Ciascun singolo commissario assegnerà per ogni elemento dell’offerta tecnica un giudizio tradotto in coefficienti da 0 a 1, tenendo conto della seguente tabella:
• giudizio Eccellente: coefficiente di attribuzione: 1,0
La valutazione sarà Eccellente nel caso in cui vi sia assoluta rispondenza della proposta alle esigenze dell’Amministrazione; concreta fattibilità della proposta e delle soluzioni prospettate; massima chiarezza nell’esposizione degli impegni assunti; massima concretezza e innovazione delle soluzioni; elevato grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, molto superiore agli standard richiesti;
• giudizio Ottimo: coefficiente di attribuzione: 0,9
La valutazione sarà Xxxxxx nel caso in cui vi sia assoluta rispondenza della proposta alle esigenze dell’Amministrazione; fattibilità della proposta e delle soluzioni prospettate; chiarezza nell’esposizione degli impegni assunti; concretezza e innovazione delle soluzioni; ottimo grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, superiore agli standard richiesti;
• giudizio Buono: coefficiente di attribuzione: 0,8
La valutazione sarà Buono nel caso in cui vi sia rispondenza della proposta alle esigenze dell’Amministrazione; fattibilità della proposta e delle soluzioni prospettate; chiarezza nell’esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni; buon grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, completamente in linea con gli standard richiesti;
• giudizio Discreto: coefficiente di attribuzione: 0,7
La valutazione sarà Discreto nel caso in cui vi sia discreta rispondenza della proposta alle esigenze dell’Amministrazione; fattibilità della proposta e delle soluzioni prospettate; sufficiente chiarezza nell’esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni; discreto grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, in linea con gli standard richiesti;
• giudizio Sufficiente: coefficiente di attribuzione: 0,6
La valutazione sarà Sufficiente nel caso in cui vi sia sufficiente rispondenza della proposta alle esigenze dell’Amministrazione; fattibilità della proposta e delle soluzioni prospettate; sufficiente chiarezza nell’esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni; sufficiente grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, quasi in linea con gli standard richiesti;
• giudizio Insufficiente: coefficiente di attribuzione: 0,4
La valutazione sarà Insufficiente nel caso in cui vi sia poca rispondenza della proposta alle esigenze dell’Amministrazione; mancanza di fattibilità della proposta e delle soluzioni prospettate; sufficiente chiarezza nell’esposizione degli impegni assunti; mancanza di concretezza delle soluzioni; insufficiente grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, inferiore agli standard richiesti;
• giudizio Gravemente Insufficiente: coefficiente di attribuzione: 0
La valutazione sarà Gravemente Insufficiente nel caso in cui non vi sia rispondenza della proposta alle esigenze dell’Amministrazione; mancanza di fattibilità della proposta e delle soluzioni prospettate; insufficiente chiarezza nell’esposizione degli impegni assunti; mancanza di concretezza delle soluzioni; insufficiente grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, inadeguato agli standard richiesti..
MODALITÀ DI CALCOLO:
Verrà calcolato per ciascun aspetto dell’offerta tecnica il coefficiente medio (CM) risultante dalla media aritmetica dei coefficienti espressi dai singoli commissari, tenendo conto dei primi due
decimali con conseguente arrotondamento dei successivi (arrotondamento per difetto fino a 0,004 e arrotondamento per eccesso a partire da 0,005).
Verrà attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.
La determinazione del punteggio relativo a ciascun elemento dell’offerta tecnica verrà effettuata mediante la seguente formula:
• PO = Punteggio ottenuto
PO = PuntMax x CM dove:
• PuntMax = punteggio massimo per ogni singolo aspetto
• CM = coefficiente medio
In caso di Raggruppamento di imprese sarà valutato quanto proposto dal R.T.I. nel suo complesso.
La graduatoria dovrà essere predisposta tenendo conto della sommatoria dei punteggi ottenuti per ciascun elemento con l’applicazione della formula suindicata.
ART. 8 - PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI
Il broker segnala entro 30 giorni dalle rispettive scadenze dei premi mediante mail all'indirizzo indicato dalla Provincia, gli importi, i termini, le modalità operative per i pagamenti. I pagamenti sono effettuati direttamente al broker entro il termine di pagamento dovuto all'assicurazione e dimostrati dalla documentazione di avvenuto pagamento a cura del Servizio di tesoreria.
Con quanto sopra, la Provincia risulta adempiente relativamente ai propri obblighi corrispettivi dipendenti dalla stipulazione delle polizze assicurative e, con il versamento al broker, si perfeziona a tutti gli effetti il pagamento del premio; pertanto, nel caso in cui il broker non provveda al pagamento del premio all'assicurazione entro i termini e comunque nel caso in cui non sussista la copertura assicurativa a favore della Provincia, il broker ne assume piena responsabilità.
Nel caso di pagamenti da parte della Provincia in ritardo rispetto ai termini sopra indicati, il broker opera per limitare le conseguenze che potrebbero derivarne.
ART. 9 - FLUSSI FINANZIARI
Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi all’appalto in oggetto, fermo restando quanto previsto dall’art. 3, quinto comma, della legge 13/08/2010, n° 136, il broker assume su di sé l’obbligo di utilizzare uno o più conti bancari o postali presso banche o presso la Società Poste Italiane S.P.A. dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti devono essere registrati su conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dall’art. 3, terzo comma, della suddetta legge 13/08/2010, n° 136, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
Ogni eventuale inottemperanza a quanto sopra previsto costituirà clausola risolutiva espressa del contratto, ai sensi dell’art. 3, ottavo comma, della predetta legge 13/08/2010, n° 136, con conseguente chiamata in cassa e incameramento della polizza fideiussoria presentata a titolo di cauzione definitiva e ferma restando la facoltà della Provincia di Sassari di esigere il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
L’Amministrazione si riserva, inoltre, di svolgere tutti i controlli necessari affinché i contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti nella filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate contengano una clausola a pena di nullità assoluta del contratto con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dei cui alla legge 136/2010.
ART. 10 - ATTIVITÀ DI COLLEGAMENTO TRA PROVINCIA E COMPAGNIE
La Provincia di Sassari autorizza il Broker ad avviare rapporti e a trattare, in relazione alle coperture assicurative di cui all'art. 3, in nome proprio, con tutte le Compagnie Assicuratrici al fine di ottenere proposte di offerta e proposte di liquidazione da sottoporre alla Provincia stessa.
È esplicitamente convenuto che restano in capo alla Provincia di Sassari l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione e ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti. La sottoscrizione delle polizze e la formulazione delle disdette sono e rimangono di esclusiva competenza della Provincia di Sassari.
Il broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici della Provincia di Sassari né può impegnarla in alcun modo, se non previa esplicita autorizzazione. Il broker ha piena indipendenza e non è vincolato, legato, collegato, controllato dalle compagnie assicuratrici.
ART. 11 - OBBLIGHI DEL BROKER
Tutti gli obblighi e oneri derivanti al broker dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni vigenti o che venissero in futuro emanate dalle competenti autorità, sono compresi nelle condizioni contrattuali.
La sottoscrizione delle polizze, come la formulazione delle disdette e il pagamento delle rate di premio, sono e rimangono di esclusiva competenza della Provincia di Sassari.
Il servizio richiesto dovrà essere effettuato con estrema cura e puntualità e secondo le prescrizioni di cui al presente capitolato.
Il broker agisce nell'esclusivo interesse della Provincia e, in particolare, si impegna a:
• eseguire l'incarico secondo i contenuti del presente capitolato speciale, nonché dell'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara, con diligenza e nell'esclusivo interesse della Provincia di Sassari;
• garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie Assicurative aggiudicatarie dei contratti assicurativi;
• mettere a disposizione della Provincia di Sassari tutta la documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
• fornire esaustive relazioni in merito a ogni iniziativa o trattativa condotta per conto della Provincia di Sassari;
• mantenere il segreto d'ufficio e osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'art. 1176 C.C.;
• farsi carico di tutte le spese e oneri necessari per l'espletamento del servizio e di tutti i rischi connessi all'esecuzione del servizio stesso.
ART. 12 - REPORTISTICA
Al fine di poter meglio consentire di programmare e gestire il servizio, il broker fornisce adeguata reportistica distinta in:
1. reportistica gestionale per polizza e per pratica;
2. reportistica statistica per programmazione, monitoraggio, controllo;
3. reportistica finanziaria contabile, finalizzata a fornire dati utili per la redazione dei bilanci di competenza e di cassa dell'ente.
È richiesta reportistica distinta per polizza e, all'interno delle polizze, per sinistro che consenta la rintracciabilità attraverso molteplici modalità di ricerca ai fini della gestione delle pratiche.
A tal fine è richiesto l’inserimento nei report delle seguenti specifiche: nominativo e data di nascita del soggetto che ha subito il sinistro, luogo di accadimento dell’evento dannoso, data e orario dello stesso, modalità di accadimento, circostanze e indicazione della causa addotta, indicazione di quanto richiesto dal soggetto danneggiato sia ai fini del risarcimento del danno materiale che di quello fisico, indicazione dei nominativi dei testimoni, dei medici intervenuti e degli eventuali studi infortunistici e/o legali.
La reportistica deve essere fornita con modalità che consentano il controllo strategico della sinistrosità consentendo di elaborare dati statistici utili per le scelte di programmazione dell'ente e per il controllo circa gli andamenti complessi delle vicende sinistrose.
La reportistica finanziaria contabile deve fornire elementi utili per la previsione degli andamenti del mercato assicurativo in relazione al rapporto tra premi e franchigie finalizzata alla redazione dei bilanci dell'ente. Tale reportistica potrà essere corredata di dati riferiti al territorio nazionale e regionale al fine di consentire comparazioni.
ART. 13 - RESPONSABILITÀ DEL BROKER
Il broker risponde secondo le regole della migliore diligenza della propria attività come indicata all'art. 2 del presente capitolato e con particolare riferimento agli atti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare, dall'Amministrazione Provinciale, o a quanto attiene alle valutazioni rese nell'espletamento dell'incarico e nella gestione delle singole pratiche dei sinistri.
Il broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente la necessità di provvedere ad adempimenti contrattuali o anche alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi dell'Amministrazione Provinciale, dei Dirigenti o dei Funzionari preposti ai Servizi e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria al superamento di eventuali criticità.
Resta fermo il diritto della Provincia di Sassari al risarcimento di eventuali danni subiti, imputabili a negligenze, errori e omissioni commessi dal broker nell'espletamento del servizio anche se rilevati dopo la scadenza del contratto di cui al presente capitolato.
ART. 14 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA PROVINCIA
La Provincia di Sassari si impegna a:
• rendere noto, in occasione di tutte le procedure per l'assunzione delle polizze assicurative di cui all'art. 3 del presente capitolato, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative
polizze è affidata al broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto della Provincia di Sassari, con le Compagnie Assicuratrici per ogni questione inerente il contratto stesso e le relative polizze;
• indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la Compagnia aggiudicataria corrisponderà al broker;
• fornire al broker i documenti necessari per il completo e puntuale assolvimento di formalità e obblighi riguardanti l'incarico;
• provvedere nei termini ai pagamenti relativi alle scadenze dei premi.
ART.15 - CAUZIONE PROVVISORIA
Conformemente a quanto disposto dall’art. 1, comma 4, della legge n. 120 del 2020, la stazione appaltante non richiede che, a corredo dell’offerta, i soggetti partecipanti forniscano la garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del Dlgs. n. 50/2016.
ART. 16 - GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
All'atto della sottoscrizione del contratto, l'affidatario, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, deve produrre apposita cauzione definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016 pari al 10% dell’importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base dell’affidamento di lavori, servizi e forniture.
La garanzia fideiussoria deve essere costituita per tutta la durata del contratto.
Tale garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del C.C, l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, nonché la condizione che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all' Amministrazione garantita.
La Provincia di Sassari si riserva l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, la Provincia di Sassari, con apposito atto amministrativo, ha facoltà di trattenere sulla garanzia fideiussoria, in tutto o in parte, eventuali crediti derivanti dall'applicazione del presente capitolato, anche a titolo di penale.
In caso di definitiva interruzione del servizio da parte dell'aggiudicatario, si procede all'incameramento integrale della cauzione e al recupero delle eventuali ulteriori altre somme dovute a titolo di risarcimento dei danni causati.
La garanzia fideiussoria sarà svincolata secondo il disposto del comma 5 dell'art. 103 D. Lgs. 50/2016.
ART. 17 - COPERTURE ASSICURATIVE
La società affidataria dovrà essere provvista, alla stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso, di polizza assicurativa contro i rischi derivanti dalla responsabilità civile professionale di cui all'art. 110, comma 3 del D.Lgs. 209/2005, per l'attività di intermediazione svolta dalla società, dalle persone fisiche di cui al comma 2 dell'art 112 del citato decreto nonché per i danni arrecati da
negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge.
All’inizio del rapporto la Società affidataria deve consegnare copia delle polizze che dovranno essere mantenute in essere per tutto il periodo di validità contrattuale e comunicare successivamente eventuali variazioni.
ART. 18 - PENALI
In caso di violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato, ovvero nella offerta tecnica presentata in sede di gara, ove tale inadempienza non comporti la risoluzione in danno, la Provincia di Sassari provvederà ad applicare una penale da Euro 500,00 a Euro 2.000,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva, in proporzione alla rilevanza dell'inadempimento e all'eventuale danno determinato.
L'applicazione della penale avverrà in contraddittorio nelle forme di legge.
In caso di persistente inadempimento la Provincia si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.
ART. 19 - VERIFICHE E CONTROLLI
La Provincia di Sassari effettua i controlli per verificare la rispondenza del servizio effettivamente prestato rispetto a quanto stabilito nella documentazione d'offerta, nel presente capitolato, nel successivo contratto e dalla norme vigenti in materia.
ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L'Amministrazione Provinciale potrà richiedere la risoluzione unilaterale del contratto con un preavviso di almeno 15 giorni e procedere alla conseguente richiesta di risarcimento di tutti i danni arrecati oltre che nelle ipotesi espressamente previste in questo capitolato, nei seguenti casi:
• in caso di perdita delle condizioni e delle autorizzazioni comunque denominate necessarie e propedeutiche per lo svolgimento dell'attività di broker;
• in caso che emerga che il broker non opera in regime di piena indipendenza nei confronti delle compagnie assicuratrici;
• ove l'aggiudicatario e i suoi dipendenti assumano comportamenti tali da far venir meno il rispetto dei principi di imparzialità connessi con la particolare tipologia del servizio da svolgersi; in caso di fallimento o concordato fallimentare;
• in caso di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della società quando da tali eventi emerga una inaffidabilità dell'impresa;
• in caso di grave o recidivo e reiterato inadempimento delle singole prestazioni o di recidiva e reiterata violazione alle disposizioni del presente capitolato che abbiano comportato l'applicazione delle penali fatto salvo il diritto di risarcimento dei danni subiti;
• qualora, anche successivamente alla stipula del contratto, siano riscontrate gravi irregolarità in merito al possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara, con aggiudicazione dell'impresa che segue in graduatoria;
• per abusiva sostituzione di altri nella gestione dell'appalto, in caso di subappalto non consentito;
• per sopravvenuta impossibilità nell'aggiudicatario di adempiere ai propri obblighi per perdita della personalità giuridica.
Si procederà a risoluzione in danno anche in tutti i casi di grave o reiterata negligenza nello svolgimento del servizio, o anche nei casi in cui tali comportamenti comportino il venir meno del necessario rapporto fiduciario con l’Amministrazione.
Qualora le ipotesi di grave inadempimento delle singole prestazioni si verificasse nel caso di inizio del servizio in pendenza della stipulazione del contratto, la Provincia di Sassari potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.
In ogni caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a nuova stipula come da graduatoria di gara.
ART. 21 – DIVIETO DI CESSIONE DI CONTRATTO E SUBAPPALTO
È vietato cedere o subappaltare, anche parzialmente, il servizio.
Non sono considerate cessioni le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede.
In relazione alla stretta connessione tra le varie prestazioni del servizio e alle caratteristiche professionali offerte dalla Società aggiudicataria, è consentito subappaltare esclusivamente l'attività di supporto formativo di cui all'art.2 del presente capitolato.
ART. 22 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
1. Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Settore 8 Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx, mail xx.xxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx – tel. 0000 000000.
2. Il Direttore dell’Esecuzione è la dott.ssa Xxxxxx Xxxx, Responsabile del Servizio Gestione Servizi Assicurativi – Settore 8, mail x.xxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx – tel. 0000 000000.
3. Il Direttore dell’Esecuzione, una volta conosciuta l’identità dell’aggiudicatario, deve segnalare l’esistenza alla stazione appaltante di eventuali rapporti con lo stesso, per la valutazione discrezionale sulla sostanziale incidenza di detti rapporti sull’incarico da svolgere.
ART. 23 – FORMA DEL CONTRATTO
Il contratto sarà stipulato per iscritto in modalità elettronica e in forma di scrittura privata. Le spese derivanti dalla stipulazione e dalla registrazione del contratto sono a carico del Broker.
ART. 24 - FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia di competenza del giudice civile che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente capitolato essa sarà attribuita in xxx xxxxxxxxx xx xxxx xx Xxxxxxx.
ART. 25 - AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n.196, del D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito del presente servizio e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto.
L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara.
ART. 26 - CODICE DI COMPORTAMENTO
L’Impresa dichiara di essere di accettare le prescrizioni contenute nel vigente “Piano triennale di prevenzione della Corruzione” e nel vigente “Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità” della Provincia di Sassari, del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Sassari approvato con Deliberazione G.P. n. 141/2013 dei quali è stata presa visione mediante accesso al sito istituzionale della Provincia di Sassari, Sezione “Amministrazione Trasparente”, nonché del Patto di Integrità ex articolo 1, comma 17, della Legge n. 190/2012, approvato con deliberazione A.S. n. 52/2017, allegato al capitolato quale parte integrante e sostanziale e alla documentazione di gara.
ART. 27 - SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese relative e conseguenti al presente contratto saranno a carico dell'aggiudicatario.
ART. 28 – DUVRI
Poiché il servizio di consulenza ed intermediazione assicurativa (brokeraggio) non viene effettuato presso una sede della stazione appaltante e, pertanto, non sussistono condizioni di interferenza, si prescinde dalla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI).
ART. 29 - NORME DI RINVIO
Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato si fa riferimento alla normativa vigente in materia di appalti di pubblici servizi, al codice civile, nonché a ogni altra disposizione legislativa applicabile in merito e nell'ambito del territorio dello Stato italiano.