Contratto di Assicurazione Incendio, Furto, R.C.G. dedicato all’azienda agricola e/o agrituristica
Contratto di Assicurazione Incendio, Furto, R.C.G. dedicato all’azienda agricola e/o agrituristica
GLOBALE AGRICOLTURA
Le presenti Condizioni di Assicurazione, comprensive del Glossario, devono essere consegnate al Contraente prima della sottoscrizione del contratto
Prima della sottoscrizione leggere attentamente i Documenti Informativi Precontrattuali
Addetti
GLOSSARIO
I titolari, i soci, i loro familiari coadiuvanti, gli apprendisti ed i dipendenti iscritti a libro paga, i non dipendenti che prestano la loro attività ai sensi della legge n. 196/97 ed i lavoratori parasubordinati così come definiti dall’art. 5 del D.Lgs. n. 38/2000 e tutti i lavoratori rientranti nella Legge n. 30/2003.
Apparecchiature elettroniche
Macchine da scrivere e da calcolo elettroniche, fotocopiatrici, fatturatrici, registratori di cassa, bilance elettroniche, personal computers, sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche di trasmissione e ricezione dati, supporti dati, modem, scanner, plotter, terminali P.O.S., telex, telefax, centralini telefonici e relativi apparecchi di tipo fisso, impianti di allarme.
Assicurato
Il soggetto nel cui interesse è stipulata l’assicurazione ed a cui spettano i diritti da essa derivanti.
Assicurazione
Il contratto di assicurazione e il suo contenuto.
Assicurazione a “Primo rischio assoluto”
L’assicurazione per la quale, in caso di sinistro, l’Assicurato ha diritto di essere indennizzato alle condizioni di polizza fino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 7.7 “Assicurazione parziale”.
Assicurazione a “Valore intero”
L’assicurazione che copre la totalità del valore dei beni assicurati e che, in caso di sinistro, comporta l’applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 7.7 “Assicurazione parziale” allorquando la somma assicurata risulti inferiore al valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro.
Attrezzature e Macchine agricole
1. Attrezzature agricole
Attrezzi, rotabili, contenitori di capacità uguale o superiore a 100 litri, essiccatoi mobili (esclusi quelli per paglia o foraggio), silos in vetroresina od altri materiali combustibili, attrezzatura per lo stoccaggio dei cereali, attrezzatura anche automatizzata di stalla, di sala di mungitura o di cantina, compresi impianti di mungitura, vinificazione, impianti di irrigazione, macchinario ed attrezzatura dei reparti sussidiari ad uso esclusivo; macchinari ed attrezzature della centrale termica e della cabina elettrica di proprietà dell’Assicurato o in locazione e Quant’altro serve per la conduzione dell’Azienda agricola, posti sottotetto o nell’ambito dell’Azienda stessa.
Non si considerano Attrezzature agricole le Macchine agricole ed in genere tutti i veicoli immatricolati soggetti all’assicurazione obbligatoria R.C.A., gli impianti fotovoltaici a terra e/o su tettoie, gli impianti eolici e gli impianti di biomassa.
2. Macchine agricole
Trattori, mietitrebbiatrici, motofalciatrici, motocoltivatori, motozappatrici, macchine raccoglitrici per frutta, legumi e cereali, e quant’altro di simile utilizzato nell’attività agricola, identificabili con targa o numero di telaio, in sosta o in circolazione ovunque nell’ambito del Territorio Italiano.
Non si considerano Macchine agricole i veicoli non a destinazione agricola iscritti al P.R.A., compresi i ciclomotori, e soggetti all’assicurazione obbligatoria R.C.A. ed in genere tutto ciò di simile che non rientra nell’esercizio dell’attività dell’Azienda agricola.
Autocombustione
Il processo di combustione spontanea anche senza sviluppo di fiamma.
Azienda agricola
L’insieme dei poderi e degli appezzamenti, anche se separati l’uno dall’altro, di proprietà o condotti dall’Assicurato comprendente il complesso di fabbricati, loro contenuto, scorte, attrezzatura agricola, bestiame, impiegati per l’esercizio di un attività autonoma, individuata, territorialmente delimitata, atta a produrre reddito. Fanno parte dell’azienda agricola: reparti, officine e laboratori sussidiari purché ad essa dipendenti e destinati all’uso esclusivo della stessa.
Si considera Azienda agricola anche quella che esercita l’attività complementare di Agriturismo ai sensi dell’art. 2135 del codice civile.
Azienda agrituristica
L’attività di ricezione ed ospitalità che l’imprenditore agricolo (l’Assicurato) esercita in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del terreno, silvicoltura e/o allevamento del bestiame che rimangono comunque le attività principali dell’Azienda agricola ai sensi dell’art. 2135 del codice civile e della Legge
730 del 5/12/1985 e successive modificazioni o integrazioni, per la quale l’Azienda è in possesso di autorizzazione o ne ha già presentato domanda.
Bestiame
Gli animali da cortile (conigli e avicoli in genere), i bovini, gli equini, i suini, gli ovini, i caprini, gli struzzi, le api, sia sottotetto o all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola o agrituristica o sui pascoli e sulle strade che ivi conducono.
Ai fini della copertura assicurativa non si considerano bestiame: cavalli da corsa e da concorso, animali esotici e da pelliccia; inoltre non si considera bestiame tutto ciò che deriva dalla pratica dell’ittiocoltura.
Cani impegnativi
Come da Ordinanza in vigore del Ministero della Salute e delle Politiche Sociali “Tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani”.
Cliente ospite
Colui la cui presenza nell’azienda agrituristica è registrata negli appositi documenti previsti dalla Legge.
Contraente
Il soggetto che stipula l’assicurazione e che si assume gli obblighi da essa derivanti.
Cose
Gli oggetti materiali e gli animali.
Cumulo di foraggi
L’insieme degli enti come descritti alla voce “Foraggio”, posti all’aperto e separati fra loro da spazio vuoto inferiore a 20 metri, oppure posti sottotetto di uno stesso fabbricato o di più fabbricati comunicanti. Non vi è accumulazione tra foraggi sottotetto e all’aperto.
Contenuto
L’insieme dei beni di cui alle voci “Apparecchiature elettroniche”, “Effetti domestici”, “Mobilio, arredamento e attrezzature dell’attività agrituristica”, “Scorte e prodotti”, “Valori”.
Se non è assicurato il fabbricato sono compresi gli impianti di prevenzione, di allarme e di segnalazione che sono considerati immobili per natura o destinazione.
Se l’Assicurato è locatario, sono comprese le migliorie dallo stesso apportate ai locali tenuti in locazione.
Quando la copertura assicurativa è prestata anche per l’attività di Azienda agrituristica: le cose di uso personale (quali vestiario, indumenti, telefoni cellulari, videocamere e simili, esclusi denaro e valori in genere) portate dai clienti consegnate e non consegnate ed il denaro e valori in genere consegnati in custodia.
Non si considera “Contenuto”: il bestiame, le attrezzature e macchine agricole, i veicoli a motore e gli enti sotto contratto leasing, il fieno o foraggio, le serre e quanto in esse contenuto.
Consumatore
La persona fisica che agisce con scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (ai sensi dell’art. 1469 bis del codice civile).
Cose portate dai clienti dell’Azienda agrituristica
Vestiario ed indumenti in genere, macchine fotografiche, videocamere, telefoni cellulari, biciclette e quant’altro portato dai clienti ospiti della struttura agrituristica, compresi i valori ma esclusi tutti i veicoli a motore.
Cose particolari
Archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor; schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche e per elaboratori elettronici; modelli, stampi, garbi, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.
CP
Condizione Particolare.
Danni materiali
La distruzione o il deterioramento di cose.
Danno indennizzabile
Quello determinato in base alle condizioni tutte di polizza senza tener conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti d’Indennizzo.
Dimora abituale
L’abitazione dove l’Assicurato ed i componenti il suo nucleo familiare dimorano abitualmente.
Effetti domestici
Mobilio ed arredamento delle abitazioni e degli uffici, vestiario, elettrodomestici e tutto quanto serve per uso di casa o personale compresi le tende frangisole e gli apparecchi audio e/o audiovisivi.
Sono inoltre compresi, con i limiti di indennizzo indicati nei rispettivi settori: gioielli, preziosi, pellicce, tappeti, quadri, collezioni, oggetti d’arte in genere.
Enti particolari
Quadri, tappeti ed oggetti d’arte (esclusi preziosi).
Esplosione
Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga ad alta velocità.
Fabbricati
Il complesso delle costruzioni edili pertinenti all’azienda agricola. Le relative strutture portanti verticali, le pareti esterne, il manto del tetto e le eventuali coibentazioni debbono essere costruite in materiali incombustibili, mentre le strutture portanti del tetto, i solai, i soppalchi, i rivestimenti e le soffittature possono essere costruiti anche con materiali combustibili.
Si considera incombustibile anche il “legno lamellare” ed i “pannelli sandwiches“ composti con superficie esterna in lamiera ed isolamento interno in materie plastiche espanse utilizzati nell’edilizia.
Limitatamente alle pareti esterne ed al manto del tetto di copertura di ciascun fabbricato sono tollerati materiali combustibili per non oltre 1/10 (1/3 se trattasi di materie plastiche) delle loro singole superfici totali.
I fabbricati non aventi le caratteristiche costruttive sopradette sono tollerati purché insistenti su un’area inferiore ad 1/10 dell’area complessiva coperta da tutti i fabbricati.
Sono compresi fissi, infissi e serramenti, impianti idrici, igienici e sanitari, impianti solari, impianti elettrici, telefonici o videocitofonici, impianti di riscaldamento o di condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi, statue e affreschi non aventi valore artistico, opere di fondazione o interrate, soppalchi, recinzioni, cancelli e relativi sistemi di chiusura, antenne centralizzate, installazioni ed impianti sportivi o da gioco (piscine, bocciodromi, campi da tennis, ecc.) ed in genere tutte le strutture, pavimentazioni od i rivestimenti di pertinenza dei fabbricati, fissi ed inamovibili comprese tappezzerie e tinteggiature, centrale termica e cabina elettrica.
Sono comprese le quote delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune.
Non si considerano Fabbricati e sono pertanto sempre esclusi: le serre ed i fabbricati in rovina o in stato di abbandono ed in genere tutti quei fabbricati che non si trovano in buone condizioni di statica e manutenzione.
Per l’assicurazione “Furto” la definizione va integrata con quanto previsto alla Garanzia Complementare 4.2.1 “Caratteristiche costruttive del fabbricato”.
Si distinguono tre tipi di fabbricati:
F1) Fabbricato ad uso abitazione, uffici, agriturismo
Intero fabbricato, separato dagli altri adibiti ad usi agricoli da muro pieno o da spazio vuoto, destinato esclusivamente ad abitazione, ufficio o a locali e camere per agriturismo.
F2) Fabbricati abitazioni, e/o uffici e/o agriturismo e/o altri usi, senza fienili
I fabbricati adibiti a: abitazioni, uffici, locali per agriturismo, cantine, granai, tinaie, rimesse per veicoli ed attrezzi, dipendenze, stalle, sale di mungitura, scuderie, porcilaie, pollai, reparti sussidiari ad uso esclusivo dell’Azienda agricola quali molini, frantoi, caseifici, officine meccaniche, essiccatoi fissi per cereali - frutta - erba e verdura, barchesse e tettoie comunque costruite purché nei limiti avanti precisati, sili incombustibili, vasche e cisterne in muratura, il tutto senza fienili, né depositi di paglia, stramaglie e simili.
Sono esclusi i palloni pressostatici, le strutture geodetiche e le serre. F3) Fienili e/o stalle con fienile
I fabbricati adibiti a: fienili, stalle con fienile, depositi di foraggio, sili combustibili, barchesse e tettoie comunque costruite purché nei limiti avanti precisati, i fabbricati destinati all’alpeggio.
Familiari
Le persone stabilmente residenti e conviventi con l’Assicurato, che risultano dal suo certificato di stato di famiglia, o, nel caso di famiglia di fatto, le persone indicate con apposita appendice dichiarativa e che, nel caso stesso, sostituiscono/integrano le persone risultanti dallo stato di famiglia dell’Assicurato.
Fattoria Didattica
Azienda agricola che svolge anche attività didattica adibendo pertanto alcune strutture all’accoglienza di clienti, studenti e docenti, allo scopo di presentare gli aspetti specifici della propria attività e dell’ambiente circostante in sale all’uopo attrezzate, nelle strutture dell’Azienda o nei territori della stessa.
Fermentazione del foraggio
La decomposizione a cui vanno soggette le sostanze organiche per l’azione di microrganismi, tale da non permetterne l’utilizzo alle quali sono destinate.
Fieno o foraggio
Il fieno, la paglia, le stramaglie, le fascine, i canapuli, i vimini, le canne e simili.
Sono compresi nell’assicurazione i foraggi che l’agricoltore-produttore (l’Assicurato) destina alla vendita in quanto eccedenti il proprio fabbisogno, mentre sono esclusi dall’assicurazione i foraggi ad “uso commercio”, quelli cioè non prodotti dall’Assicurato e destinati alla compravendita.
Frequentatore (Ospite frequentatore)
Ospite occasionale dell’azienda agrituristica non soggetto all’obbligo di registrazione negli appositi documenti previsti dalla legge.
Franchigia
Importo prestabilito in cifra fissa o percentuale che in caso di sinistro l’Assicurato tiene a suo carico per ogni singolo sinistro e per il quale la Società non riconosce l’indennizzo.
Furto
La sottrazione di cosa mobile altrui al fine di trarne profitto per sé o per altri.
GA
Garanzia Aggiuntiva.
GC
Garanzia Complementare.
Incendio
La combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.
Incombustibili
Le sostanze che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica secondo il metodo di prova adottato dal Centro Studi ed Esperienze del Ministero dell’Interno. Si considera incombustibile anche il“legno lamellare” ed i “pannelli sandwiches “ composti con superficie esterna in lamiera ed isolamento interno in materie plastiche espanse utilizzati nell’edilizia.
Indennizzo
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Infiammabili
Gas combustibili, sostanze e prodotti non esplosivi con punto di infiammabilità - in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 allegato V - inferiore a 55°C, ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali; le sostanze ed i prodotti che, a contatto con l’aria umida o con l’acqua, sviluppano gas combustibili.
Intermediario
La persona fisica o la società, iscritta nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art. 109 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l’attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.
Massimale
La somma fino al cui limite la Società risponde in base all’assicurazione.
Merci
Le merci, le materie prime, gli ingredienti di lavorazione ed i prodotti semilavorati o finiti, le scorte ed i materiali di consumo, gli imballaggi, i supporti, gli scarti, i ritagli di lavorazione, gli oggetti di carattere promozionale, il tutto inerente l’attività esercitata, anche se di proprietà di terzi.
Mobilio, arredamento e attrezzature dell’attività agrituristica
Mobilio, arredamento ed attrezzature, compresi le tende frangisole e gli apparecchi audio e/o audiovisivi, dei locali destinati ad attività agrituristica.
Muro pieno
Muro senza aperture, elevato da terra a tetto, costruito in materiali incombustibili di spessore non inferiore a 13 cm. Sono ammessi: pannelli in vetrocemento armato a doppia parete facenti corpo con la muratura e aperture minime per il passaggio di alberi di trasmissione e condutture nonché aperture presidiate da serramenti interamente metallici o rivestiti in metallo privo di luci.
Onda Sonica
Le onde acustiche provocate da un aeromobile nel passaggio a velocità supersonica e nel rientro a velocità subsonica.
Parti
Il Contraente e/o l’Assicurato e la Società.
Polizza
Insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione e riportano i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, il premio, le dichiarazioni del Contraente, i dati identificativi del rischio assicurato, la sottoscrizione delle Parti nonché le presenti Condizioni di Assicurazione.
Premio
La somma dovuta alla Società per l’assicurazione.
Rapina
La sottrazione di cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
Responsabilità civile
L’obbligo di risarcimento che nasce come conseguenza del compimento di un fatto illecito nei confronti di terzi.
Rischio
La possibilità del verificarsi dell’evento dannoso per il quale è stipulata l’assicurazione.
Scheda di polizza
Il documento, sottoscritto dal Contraente, che riporta tutti gli estremi dell’assicurazione, nonché gli eventuali allegati richiamati.
Scoperto
La quota, espressa in percentuale, del danno liquidato a termini di polizza che resta a carico dell’Assicurato.
Scoppio
Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d’ariete non sono considerati scoppio.
Scorte e prodotti
Le merci e tutto ciò che viene prodotto nell’ambito dell’Azienda agricola, sia di origine vegetale che animale e tutto ciò che serve per esercitare l’attività agricola quali ad esempio: cereali trebbiati, semi in genere, granoturco e trinciato di mais, vini, olio, latte, derrate, prodotti agricoli in genere, mangimi, diserbanti, antiparassitari, concimi, fertilizzanti, imballaggi, legname da ardere e da opera (esclusi fascine, canapuli, vimini, canne e simili) anche all’aperto, contenitori aventi capacità inferiore a 100 litri.
Sono compresi: infiammabili, combustibili e carburanti, non destinati al commercio, indispensabili per il funzionamento delle macchine agricole e degli impianti, purché in quantità non superiore a Kg. 300, oltre a quelli ad uso esclusivo di manutenzione o degli impianti di riscaldamento al servizio dei fabbricati.
Non si considerano “Scorte e prodotti” e sono pertanto sempre esclusi: i prodotti attaccati al suolo od alle piante, il tabacco, i cereali non trebbiati, foraggi e paglia, le piante ed i boschi in genere, il bestiame vivo e tutto ciò che non serve per l’esercizio della normale attività agricola.
Singolo cliente ( cliente dell’Azienda agrituristica)
La persona o il gruppo di persone che dispone della camera o dell’appartamento della struttura; più persone dello stesso nucleo familiare che occupano la stessa camera o lo stesso appartamento sono considerate singolo cliente.
Sinistro
Il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Società
L’impresa assicuratrice, ovvero HDI Assicurazioni S.p.A.
Supporti di dati
Il materiale intercambiabile da parte dell’Assicurato od anche il materiale fisso ad uso memoria di massa per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina.
Territorio Italiano
Il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
Tubazione esterna interrata
La conduttura collocata nel suolo sotto uno strato di terra comprese anche quelle parzialmente a contatto col terreno e non protetta interamente da strutture murarie.
Valori
Il denaro, le carte valori ed i titoli di credito. Non si considerano «valori» e si intendono pertanto sempre esclusi i metalli preziosi, le pietre preziose, le perle naturali o di coltura, gli oggetti di argenteria, gli orologi ed altri oggetti di ornamento personale, i gioielli in generale e quant’altro di simile ed affine.
Vetro antisfondamento
Il manufatto che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento attuati con corpi contundenti come mazze, picconi, asce, spranghe e simili.
Può essere di due tipi: il primo è costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente con interposto, fra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a sei millimetri; il secondo è costituito da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a sei millimetri.
GLOBALE AGRICOLTURA
Condizioni di Assicurazione
Documento aggiornato a Gennaio 2019
INDICE
PREMESSA pag. 3
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE pag. 4
NORME COMUNI pag. 5
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INCENDIO pag. 5
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE FURTO pag. 14
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE ELETTRONICA pag. 17
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE pag. 21
NORME CHE REGOLANO I SINISTRI pag. 30
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO pag. 42
PREMESSA
Le Condizioni di assicurazione di seguito riportate indicano la disciplina generale applicabile al contratto di assicurazione che viene sottoscritto dal Contraente/Assicurato. Si precisa che il contenuto del contratto di assicurazione potrà contenere una personalizzazione della disciplina ivi prevista, ovvero subire delle variazioni in base alle coperture assicurative effettivamente acquistate dal Contraente/Assicurato e preventivamente concordate con l'Intermediario di riferimento.
Si conviene pertanto quanto segue:
- il contratto viene stipulato in base alle dichiarazioni del Contraente riportate nella Scheda di polizza e nel questionario, ove previsto;
- l’assicurazione è operante esclusivamente per le partite per le quali è stata indicata la somma assicurata o precisato il massimale e corrisposto il relativo premio;
- l’assicurazione è prestata per le singole partite, per le somme e i massimali indicati in polizza, con i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie indicati nell’Art. 8.1 “Delimitazioni e detrazioni” che potranno essere modificate tramite espressa pattuizione ed evidenziate nelle “Delimitazioni e detrazioni” degli allegati AZI, AZF, AZE, AZRC, se presenti e richiamati nella Scheda di polizza;
- le definizioni contenute nel Glossario hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
La Società presta l’assicurazione nei modi e nei termini descritti nella presente polizza sulla base delle dichiarazioni rese dal Contraente e dall’Assicurato.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile.
Art. 1.2 Altre assicurazioni
Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro vale quanto disposto dall’Art. 7.1 “Assicurazione presso diversi assicuratori” delle “Norme che regolano i Sinistri”.
Art. 1.3 Decorrenza dell’assicurazione e pagamento del premio
L’assicurazione, ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
I premi devono essere pagati all’Ufficio di Rappresentanza o all’Agenzia cui è assegnata la polizza, oppure alla Direzione della Società.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi alla prima rata, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.
L’eventuale frazionamento del premio non esonera il Contraente dal pagamento dell’intero premio annuo da considerarsi a tutti gli effetti unico e indivisibile.
Art. 1.4 Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 1.5 Aggravamento del rischio
Il Contraente deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del codice civile.
Art. 1.6 Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell’art. 1897 del codice civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 1.7 Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, le Parti possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni; la Società rimborsa al Contraente la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso.
L’eventuale pagamento dei premi venuti a scadenza dopo il sinistro non potrà essere interpretato come rinuncia delle Parti a valersi della facoltà di recesso.
Art. 1.8 Proroga dell’assicurazione
In mancanza di disdetta, inviata con lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza annuale di polizza, l’assicurazione, di durata non inferiore ad un anno, è prorogata per un anno e così successivamente.
Art. 1.9 Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 1.10 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. La presente assicurazione è regolata dalla legge italiana.
NORME COMUNI
Art. 2.1 Titolarità dei diritti nascenti in polizza
Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento e alla liquidazione dei danni.
L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Art. 2.2 Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l’Assicurato ha l’obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. 2.3 Estinzione anticipata - Clausola di portabilità per i contratti vincolati
In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo la Società restituisce al Debitore/Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, depurato delle imposte governative.
In alternativa la Società, su richiesta del Debitore/Assicurato, fornirà la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato.
Art. 2.4 Deroga al patto di tacita proroga
A deroga dell’Art. 1.8 “Proroga dell’assicurazione”, delle “Norme che regolano l'assicurazione in generale” la polizza cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.
Art. 3.1 Premessa
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INCENDIO
La presente assicurazione è prestata in base alle dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato che:
a) il fabbricato o la porzione di fabbricato contenente le cose assicurate é costruito: per almeno 9/10 con strutture portanti verticali e con pareti e coperture in materiali incombustibili; con strutture portanti del tetto e solai anche in materiali combustibili;
b) nell’azienda non sono presenti quantitativi superiori a:
- 1 Kg di esplodenti;
- 300 Kg di infiammabili destinati alle lavorazioni e alle manutenzioni, oltre a quelli posti nei serbatoi completamente interrati, nei serbatoi dei veicoli, nelle tubazioni di distribuzione e quelli posti in fabbricati separati da muro o spazio vuoto;
c) l’attività dell’Azienda agricola e/o agrituristica sia quella dichiarata nella Scheda di polizza.
Art. 3.2 Oggetto dell’assicurazione
La Società indennizza, alle condizioni e nei limiti dell’Art. 8.1 “Delimitazioni e detrazioni”, i danni materiali subiti dalle cose assicurate direttamente causati da:
a) incendio;
b) azione del fulmine, diretta anche se non accompagnata da sviluppo di fiamma ed esclusi i fenomeni elettrici conseguenti;
c) esplosione e scoppio anche se causati da sostanze ed ordigni esplosivi purché non conseguenti ad atti di vandalismo, terrorismo o sabotaggio e purché gli esplosivi siano detenuti legalmente o, se illegalmente, l’Assicurato non ne conosca l’esistenza;
d) implosione;
e) fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte delle cose assicurate, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini ed il guasto non sia stato determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione; oppure sviluppatisi da incendio che abbia colpito le cose assicurate od altri enti non assicurati;
f) scoppi esterni causati da esplosioni e/o scoppi verificatisi per cause indipendenti dall’attività dichiarata in polizza, con esclusione delle distruzioni o danneggiamenti eventualmente provocati da ordigni esplosivi;
g) urto di veicoli stradali e di natanti non appartenenti all’Assicurato e/o suoi addetti, né al suo servizio.
h) onda sonica;
i) caduta di aeromobili, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, oggetti orbitanti;
j) caduta di ascensori, montacarichi e simili o antenne radio-televisive, compresi i danni subiti dai medesimi ed agli impianti;
k) la rottura di lastre. La Società rimborsa le spese sostenute per la sostituzione, a seguito di rottura accidentale, di lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetri, specchi, facenti parte dei fabbricati F1 e F2 assicurati e/o del loro relativo contenuto, se assicurato.
Questa garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.
La Società indennizza altresì:
l) le spese di demolizione, sgombero e trasporto necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residuati del sinistro indennizzabile a termini di polizza, compresi quelli rientranti nella categoria “tossici e nocivi” di cui al D.Lgs. 5.2.1997, n.22 e comunque esclusi i residui radioattivi disciplinati dal
D.P.R. 185/64;
m) i guasti arrecati alle cose assicurate allo scopo di impedire e arrestare l’incendio, o gli altri eventi garantiti, o limitarne le conseguenze, dai mezzi adoprati per ordine: dell’Autorità, dell’Assicurato, o nel suo interesse, purché tali mezzi non siano stati adoprati inconsideratamente;
n) i guasti cagionati dai ladri ai serramenti di accesso al fabbricato assicurato. Se è operante la Sezione Furto, si intende ad integrazione di quella ivi prestata;
inoltre, se conseguenti agli eventi garantiti:
o) le spese di rifacimento di documenti personali o contabili;
p) le spese di rimozione, trasporto e ricollocamento altrove del contenuto assicurato nei locali indicati in polizza quando il sinistro abbia reso inagibili detti locali e per consentire il ripristino degli stessi;
q) i danni alle attrezzature, l’arredamento, le scorte, i prodotti e gli animali, posti in ubicazione diversa da quella indicata in polizza ma nell’ambito del territorio nazionale, esclusivamente all’interno delle aree espositive in occasione di fiere, mostre ed esposizioni a cui l’Assicurato partecipa;
r) a perdita del combustibile impiegato per il funzionamento degli impianti di riscaldamento e/o di condizionamento in conseguenza di un rischio assicurato nella presente Sezione o di un guasto accidentale agli impianti stessi.
L’assicurazione comprende i danni, sempreché gli stessi siano conseguenti agli eventi per i quali è prestata l’assicurazione, che le cose assicurate o altri enti posti nell’ambito di 20 metri da esse, subiscono per effetto di:
s) mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica;
t) mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
u) colaggio o fuoriuscita di fluidi.
Art. 3.3 Garanzie Complementari (sempre valide ed operanti)
Nei limiti dell’Art. 8.1 “Delimitazioni e detrazioni”, la Società indennizza:
Art. 3.3.1 Merci, macchinario, attrezzatura all’aperto
La Società indennizza i danni subiti dalle merci, macchinario ed attrezzatura posti all’aperto nell’ambito dello stabilimento, anche se caricati su mezzi in sosta o durante le operazioni di carico e scarico. Salvo non si tratti di serbatoi ed impianti fissi, la presente garanzia non è operante né in occasione di danni provocati da eventi atmosferici né di danni da grandine.
Art. 3.3.2 Merci e macchinario presso terzi
La Società indennizza i danni subiti dalle merci o dal macchinario di proprietà dell’Assicurato quando gli stessi si trovino presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione, riparazione o durante l’esecuzione di lavori.
Art. 3.3.3 Onorari a periti
La Società risarcisce, a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, gli onorari a periti, consulenti, tecnici, ingegneri ed architetti nominati in conformità a quanto previsto dalle “Norme che regolano i Sinistri”.
Art. 3.3.4 Spese di riprogettazione, oneri di urbanizzazione
La Società risarcisce, a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, le spese di riprogettazione del fabbricato (sempre che l’importo delle parcelle non eccedano quelli previsti dalle tabelle del relativo ordine professionale e non riguardi prestazioni per la presentazione di qualsiasi reclamo), nonché i costi ed oneri, come ad esempio gli oneri di urbanizzazione dovuti al Comune ma escluse multe, ammende e sanzioni amministrative, che dovessero gravare sull’Assicurato o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente ed Autorità Pubblica per la ricostruzione del fabbricato in base alle disposizioni vigenti al momento del sinistro.
Art. 3.3.5 Azienda agrituristica
Quando la copertura assicurativa è prestata per l’attività di Azienda agrituristica, ai fini dell’applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 7.7 “Assicurazione parziale” viene stabilito che le cose portate dal clienti non devono essere prese in considerazione.
La garanzia è prestata per:
a) cose di uso personale portate e non consegnate;
b) denaro e valori consegnati in custodia.
Art. 3.3.6 Fattoria Didattica
Quando la copertura assicurativa è prestata anche per l’attività di Fattoria Didattica, ad integrazione di quanto previsto nel Glossario della Nota Informativa, l’assicurazione Incendio comprende le strutture adibite all’accoglienza di clienti, studenti e docenti, ed il relativo contenuto, alla condizione che dette strutture siano separate da spazio vuoto di almeno 5 metri e/o muro pieno dai fabbricati di cui alla definizione F3) Fienili e/o stalle con fienile.
Art. 3.3.7 Danni ai veicoli dei clienti
La Società risarcisce, a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, i danni causati ai veicoli dei clienti in sosta nell’ambito dell’Azienda agricola o agrituristica.
Sono esclusi in ogni caso bagagli, indumenti e oggetti lasciati nei veicoli.
Art. 3.3.8 Spese di noleggio
La Società risarcisce, a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, le spese documentate relative al noleggio di Macchinari Agricoli presi in sostituzione di quelli assicurati, danneggiati e resi inservibili o distrutti a seguito del sinistro.
La garanzia è prestata per il periodo strettamente necessario al rimpiazzo delle cose assicurate sottratte o danneggiate.
Art. 3.3.9 Rimborso spese per il prosieguo dell’attività
La Società risarcisce, a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione:
- le spese di alloggio documentate e sostenute durante il tempo necessario al ripristino dei locali ad uso abitazione, purché assicurati, occupati dall’Assicurato e resi inabitabili dal sinistro;
- le spese per il ricovero di animali documentate e sostenute durante il tempo necessario al ripristino dei locali ad uso stalla o ricovero animali, purché assicurati e resi inagibili dal sinistro.
Art. 3.3.10 Alpeggio del bestiame
L’assicurazione del bestiame è estesa agli animali posti all’aperto entro i confini dell’Azienda agricola o sui pascoli, compreso l’alpeggio.
Art. 3.3.11 Colpa grave
A deroga dell’art. 1900 del codice civile, sono indennizzati anche i danni determinati da colpa grave dell’Assicurato.
Art. 3.3.12 Estensione territoriale
L’assicurazione vale per i danni che avvengano nel Territorio italiano.
Art. 3.3.13 Buona fede
A parziale deroga dell’Art. 1.1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio”, l’omissione da parte del Contraente della dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all’atto della stipulazione del contratto od in corso dello stesso, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo.
La Società, venuta a conoscenza della circostanza aggravante il rischio, ha tuttavia il diritto di richiedere al Contraente la differenza di premio corrispondente al maggior rischio corso a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Art. 3.3.14 Assicurazione per conto di chi spetta
L’assicurazione si intende stipulata per conto proprio e nell’interesse di chi spetta. In caso di sinistro, tuttavia, spetta esclusivamente al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla determinazione dei danni che saranno vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari interessati all’assicurazione, restando escluse ogni loro ingerenza nella nomina dei periti ed ogni loro facoltà di impugnare la perizia.
L’indennizzo liquidabile a termini di polizza dovrà comunque essere corrisposto nei confronti e col consenso dei terzi proprietari o comproprietari.
Art. 3.3.15 Rinuncia al diritto di surrogazione
La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del codice civile verso le persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, le società controllate, controllanti, collegate, i
clienti, compresi gli ospiti dell’Azienda agrituristica - se presente -, i rappresentanti o i fornitori, purché l’Assicurato stesso non eserciti l’azione di regresso verso il responsabile.
Art. 3.4 Estensioni di garanzia (operanti solo se richiamate in polizza con l’indicazione del relativo premio)
Nei limiti dell’Art. 8.1 “Delimitazioni e detrazioni”, la Società indennizza:
Art. 3.4.1 Eventi socio – politici
La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti delle somme assicurate, i danni materiali e diretti subiti dai “Fabbricati” e/o “Contenuto” assicurati causati da:
1) incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportati, verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse;
2) persone (dipendenti e non dell’Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi.
Fermo quanto previsto agli Artt. 3.9 “Esclusioni” e 3.10 “Esclusioni particolari”, la Società non risponde dei danni:
- di furto, rapina, estorsione, saccheggio, smarrimento; imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine, di diritto o di fatto, di qualunque autorità od in occasione di serrata;
- di qualsiasi natura direttamente od indirettamente derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento e/o elaborazione del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware;
- di imbrattamento;
- di cui al precedente punto 2) avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protragga per oltre cinque giorni consecutivi.
Art. 3.4.1.1 Terrorismo e sabotaggio
Ad integrazione della Garanzia Complementare “Eventi socio-politici” di cui all’Art. 3.4.1, la Società indennizza i danni direttamente o indirettamente causati da, o derivati da, o verificatisi in occasione di atti di terrorismo o sabotaggio.
Fermo quanto escluso all’Art. 3.4.1 “Eventi socio-politici”, la Società non risponde dei danni:
da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari derivanti da interruzioni di servizi quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni.
Art. 3.4.2 Eventi atmosferici
La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti delle somme assicurate, i danni materiali e diretti subiti dai “Fabbricati” e/o “Contenuto” assicurati causati da:
1) uragani, bufere, tempeste, nubifragi, vento e cose da esso trasportate, trombe d’aria, grandine, quando essi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti in zona su una pluralità di enti assicurati e non;
2) bagnamento e/o infiltrazione di acqua piovana all’interno del fabbricato assicurato, compresi, i danni ai beni posti all’interno dei locali se assicurati, purché direttamente causati da caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi anzidetti.
Fermo quanto previsto agli Artt. 3.9 “Esclusioni” e 3.10 “Esclusioni particolari”, la Società non risponde dei danni causati da:
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali od artificiali;
- mareggiata o penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rotture o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, neve;
- valanghe, cedimento o franamento del terreno; ancorché verificatisi a seguito degli eventi di cui sopra; subiti da:
- insegne, antenne, camini, ciminiere, cavi aerei, gru, recinzioni, cancelli e consimili installazioni esterne;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che i danni siano derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti esterne;
- tende ed installazioni esterne in genere, pannelli solari o fotovoltaici, reti antigrandine e relative intelaiature di sostegno;
- beni all’aperto, salvo si tratti di serbatoi metallici, silos, macchinari ed attrezzatura facente parte di impianti fissi per natura e destinazione;
- serramenti, tettoie, barchesse, vetrate e lucernari in genere;
- lastre in fibro-cemento e manufatti di materia plastica per effetto di grandine;
- recinzioni, cancelli, alberi, piante e colture, granaglie sullo stelo, cespugli e coltivazioni in genere;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro);
- fabbricati destinati all’alpeggio;
- capannoni pressostatici, tensiostatici, geodetici e simili, baracche in legno o plastica, barchesse, fabbricati abbandonati o fatiscenti, serre, nonché quanto in essi contenuto.
Art. 3.4.2.1 Eventi atmosferici su fabbricati aperti ai lati
Se assicurati i Fabbricati ed a parziale deroga della garanzia “Eventi atmosferici” di cui all’Art. 3.4.2, l’assicurazione è estesa a barchesse, tettoie, fabbricati aperti su uno o più lati.
Art. 3.4.2.2 Danni da grandine
Se assicurati i Fabbricati ed a parziale deroga della garanzia “Eventi atmosferici” di cui all’Art. 3.4.2, l’assicurazione è estesa ai danni da grandine ai serramenti, alle vetrate ed ai lucernari nonché ai manufatti in materia plastica e/o fibrocemento.
Art. 3.4.2.3 Sovraccarico di neve sui tetti
Se assicurati i Fabbricati, l’assicurazione è estesa al sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperture che provochi crollo o collasso totale o parziale del fabbricato, compresi i danni da bagnamento che si verificassero ai beni contenuti al suo interno.
Fermo quanto previsto agli Artt. 3.9 “Esclusioni” e 3.10 “Esclusioni particolari”, la Società non risponde dei danni:
- ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi nelle costruzioni o alle eventuali disposizioni locali, nonché a quanto in essi contenuto;
- causati da valanghe o slavine;
- causati da gelo ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente garanzia;
- subiti dai fabbricati in costruzione od in corso di ampliamento, rifacimento o ristrutturazione (a meno che quest’ultima sia ininfluente ai fini del verificarsi del sinistro), nonché a quanto in essi contenuto;
- subiti da capannoni pressostatici, tensiostatici, serre, baracche ed altre strutture in legno o plastica, barchesse, nonché dal loro contenuto;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché alla impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito a sovraccarico di neve, fermo restando l’esclusione per i fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi nelle costruzioni o alle eventuali disposizioni locali.
Art. 3.4.3 Spandimento
L’assicurazione è estesa ai danni direttamente causati ai fabbricati di tipo F1 e F2 ed al relativo contenuto, da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti.
Sono esclusi i danni:
- dovuti ad umidità e stillicidio;
- causati da usura o da carenza di manutenzione;
- derivanti da traboccamenti, rigurgiti o rottura di fognature;
- derivanti da gelo;
- provocati da colaggio o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- derivanti da occlusione di grondaie e pluviali;
- derivanti alle cose (escluse scorte e prodotti) depositate in interrati e/o seminterrati poste ad altezza inferiore a cm. 12 dal pavimento;
- derivanti a scorte e prodotti poste in scantinati e seminterrati ed a quelle poste ad altezza inferiore a cm. 12 dal suolo quali ad esempio: marcescenza, fermentazione ed autocombustione;
- causati a bestiame vivo.
Art. 3.4.3.1 Ricerca del guasto
La Società si obbliga, in caso di sinistro causato da fuoriuscita di acqua ed indennizzabile a termini della garanzia 3.4.3 “Spandimento” e limitatamente ai Fabbricati di tipo F1 e F2, a rimborsare le spese per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione od il ripristino di parte del fabbricato.
Sono escluse le spese per riparare o sostituire le tubazioni esterne interrate e relativi raccordi.
Art. 3.4.3.2 Xxxxxxxxx, rigurgiti, occlusioni
Se la garanzia “Spandimento” di cui all’Art. 3.4.3 è operante, a parziale deroga della stessa e limitatamente ai fabbricati di tipo F1 e F2, sono indennizzati anche i danni ai beni assicurati conseguenti a:
- fuoriuscita di acqua anche a seguito di traboccamento, intasamento, occlusione di condutture, grondaie, serbatoi, ed in genere di ogni impianto o tubazione per il trasporto di acqua di pertinenza dei fabbricati assicurati;
- rigurgito di fognature proprie dei fabbricati e poste all’interno degli stessi.
Fermo quanto disposto al predetto Art. 3.4.3 e quanto escluso agli Artt. 3.9 “Esclusioni” e 3.10 “Esclusioni particolari”, sono esclusi i danni:
- conseguenti a rigurgito e traboccamento della rete fognaria pubblica,
- verificatisi a seguito di raccolta e deflusso dell’acqua piovana.
Art. 3.5 Garanzie Aggiuntive (operanti solo se richiamate in polizza con l’indicazione della somma assicurata e del relativo premio)
Nei limiti dell’Art. 8.1 “Delimitazioni e detrazioni”, la Società indennizza:
Art. 3.5.1 Fermentazione e smassamento del foraggio
La Società, nel limite della somma assicurata a tale titolo, si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati:
a) da eccessiva fermentazione e/o da autocombustione subita dal foraggio assicurato anche senza sviluppo di incendio;
b) le spese sostenute per provvedere allo smassamento dei cumuli di foraggio colpiti da anormale fermentazione al fine di limitare tale fermentazione e la conseguente autocombustione.
La garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.
Art. 3.5.2 Asfissia e folgorazione del bestiame
La Società, nel limite della somma assicurata a tale titolo, si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti al bestiame assicurato, esclusi animali da cortile e api, causati da:
a) asfissia causata da fumi, gas o vapori sviluppatisi a seguito di incendio che abbia colpito le cose assicurate;
b) folgorazione causata da correnti o scariche elettriche. Sono esclusi i danni causati da attrezzature ed impianti elettrici non efficacemente collegati a terra e comunque non realizzati a norma di legge.
La garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.
Art. 3.5.3 Dispersione del vino, dell’olio e del latte
La Società, nel limite della somma assicurata a tale titolo si obbliga ad indennizzare l’Assicurato, dei danni materiali e diretti a lui derivanti per la dispersione del vino, dell’olio e del latte contenuto in contenitori di capacità uguale o superiore a 100 litri, causata da guasto o rottura accidentale dei predetti contenitori e delle relative valvole o saracinesche e tubazioni.
Sono esclusi:
- i danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori e delle loro chiusure;
- i danni causati ad altri enti dalla dispersione del liquido;
- le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.
Art. 3.5.4 Refrigerazione scorte e prodotti
La Società indennizza, a deroga dell’Art. 3.9 “Esclusioni” e nei limiti della somma assicurata a tale titolo, i danni materiali e diretti subiti dalle Scorte o prodotti in refrigerazione a causa di:
- mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
- fuoriuscita del liquido frigorigeno; e conseguenti al verificarsi:
- di un evento assicurato;
- della mancata fornitura di energia elettrica da parte dell’Ente erogatore, conseguenti ad eventi assicurati nella presente garanzia, che si prolunghi per oltre 24 ore; tale estensione è operante a condizione che la fornitura di energia elettrica sia effettuata tramite rete pubblica;
- di guasti o rotture accidentali nell’impianto frigorigeno e/o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché negli impianti di adduzione dell’acqua e di produzione e di distribuzione dell’energia elettrica, purché tali danni non siano in relazione con allagamenti, inondazioni, movimenti del terreno e ogni altro evento previsto all’Art. 3.9 “Esclusioni”.
La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 12 ore.
La Società non è tenuta ad indennizzare i danni alle merci assicurate causati da mancata erogazione di energia preavvisata o programmata da parte dell’Ente fornitore dell’energia stessa.
La presente garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.
Art. 3.5.5 Xxxxx xxxxxxxxx
La Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato dei danni da interruzione dell’esercizio da questi effettivamente subiti e documentati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione che abbia colpito le cose assicurate.
Art. 3.5.6 Fenomeni elettrici
La Società, nel limite della somma assicurata a tale titolo ed in funzione delle relative partite assicurate in polizza, si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti ai beni compresi nelle definizioni di Fabbricati, Contenuto, Attrezzature e Macchine agricole, causati da correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo determinati a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi.
Fermo quanto escluso agli Artt. 3.9 “Esclusioni” e 3.10 “Esclusioni particolari”, sono esclusi i danni:
- di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell’uso o funzionamento;
- subiti dalle apparecchiature ed impianti elettronici assicurati alla sezione Elettronica;
- causati da usura o da carenza di manutenzione, nonché da imperizia o negligenza degli addetti;
- causati dagli effetti graduali degli eventi atmosferici o da manomissioni;
- verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- dovuti a difetti noti al Contraente o all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza;
- dei quali devono rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
- alle lampade elettriche ed alle insegne luminose;
- impianti non conformi alle norme di legge.
La presente garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.
Art. 3.5.7 Rischio locativo
La Società, nei casi di responsabilità dell’Assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del codice civile, risponde, nel limite della somma assicurata a tale titolo, dei danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in locazione da sinistro indennizzabile a termini di polizza.
La garanzia comprende anche le decorazioni, i rivestimenti interni, le tappezzerie, le moquettes, ed ogni altra addizione che rientri nella definizione di “Fabbricato” le cui spese di ricostruzione debbano essere sostenute dall’Assicurato locatario e non siano già diversamente comprese in altre coperture assicurative da chiunque stipulate.
Relativamente alla presente garanzia si intendono comunque escluse le estensioni di cui agli Artt. 3.3 “Garanzie Complementari”, 3.4” Estensioni di garanzia” e 3.5.5 “Danni indiretti”.
Art. 3.5.8 Ricorso terzi
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti da incendio, esplosione o scoppio, cagionati a cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.
L’assicurazione è estesa ai danni conseguenti ad incendio, esplosione o scoppio di macchine agricole ovunque posti nei fondi di pertinenza dell’Azienda agricola assicurata, con esclusione dei danni cagionati alle granaglie sia sullo stelo che in covoni, ai foraggi, la paglia e la canapa posta all’aperto.
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 10% del massimale stabilito in polizza.
L’assicurazione non comprende i danni:
- a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché a cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi:
- il coniuge, i genitori ed i figli dell’Assicurato, nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le società le quali rispetto all’Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile nel testo di cui alla legge 7.6.1974 n.216, nonché gli amministratori delle medesime.
L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del codice civile.
Art. 3.5.9 Spese di ricostruzione cose particolari
La Società si obbliga ad indennizzare all’Assicurato, nei limiti delle somme assicurate, le spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento di archivi, documenti, registri, disegni, modelli, stampi, tavolette stereotipe, lastre o cilindri incisi, pietre litografiche, garbi, messe in carta, cartoni per telai, microfilm, fotocolor, clichés, schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici, distrutti o danneggiati a seguito di un sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione.
L’indennizzo sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dal sinistro.
La garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.
Art. 3.5.10 Tolleranza caratteristiche costruttive
A parziale deroga di quanto disposto all’Art. 3.1 “Premessa”, si dà e si prende atto che i fabbricati assicurati possono avere pareti esterne e/o copertura del tetto in materiali combustibili nella misura rispettivamente non superiore al 25% del totale.
Art. 3.6 Condizioni Particolari (operanti solo se richiamate in polizza)
Nei limiti dell’Art. 8.1 “Delimitazioni e detrazioni”, la Società indennizza:
Art. 3.6.1 Franchigia di € 500,00 su tutte le garanzie Incendio operanti (CP1)
Tutte le garanzie operanti, sono prestate con una franchigia di € 500,00 per ogni sinistro indennizzabile e pertanto per le garanzie che prevedano scoperti e/o franchigie di ammontare inferiore all’importo sopraindicato o che non ne prevedano affatto, l’indennizzo verrà liquidato con l’applicazione della franchigia suddetta.
La stessa franchigia non verrà però ulteriormente dedotta nel caso in cui le garanzie attivate prevedano scoperti e/o franchigie di ammontare superiore a € 500,00.
Art. 3.6.2 Reddito agricolo (CP2)
L’Assicurato dichiara che il suo reddito è considerato come agrario ai sensi del DPR 29/9/1973 n.597 e del successivo DPR 22/12/1986 n.917, pertanto per le Sezioni Incendio e Responsabilità Civile Terzi (esclusa la Condizione Particolare 6 R.C.T. del Capo Famiglia – RC per fatti della vita privata) si applica l’imposta del 13,50%. Per le Sezioni Furto e Responsabilità Civile verso Terzi (compresa la Condizione Particolare 6 R.C.T. del Capo Famiglia – RC per fatti della vita privata) si applica l’imposta del 22,25%.
Art. 3.7 Contenuto abitazioni Uffici - Bestiame
Fermo quanto previsto agli Artt. 8.1 “Delimitazioni e detrazioni” e 7.8 “Limite massimo d’indennizzo” delle “Norme che regolano i Sinistri”, la Società indennizza il Contenuto delle abitazioni e/o uffici nonché del Bestiame.
Art. 3.8 Forma dell’assicurazione
Le garanzie di cui agli Artt. 3.2 “Oggetto dell’assicurazione”, 3.4.1 “Eventi socio-politici”, 3.5.7 “Rischio locativo” e
3.4.1.1 “Terrorismo e sabotaggio” sono prestate per il Valore a nuovo e vengono prestate nella forma a “Valore intero”.
Le garanzie di cui agli Artt. 3.5.1 “Fermentazione e smassamento del foraggio”, 3.5.2 “Asfissia e folgorazione del bestiame”, 3.5.4 “Refrigerazione scorte e prodotti”, 3.5.6 “Fenomeni elettrici” e 3.5.9 “Spese ricostruzione cose particolari” sono assicurate a “Primo rischio assoluto”.
Art. 3.9 Esclusioni
Sono esclusi dall’assicurazione i danni:
a) da incendio, esplosione e scoppio causati da atti dolosi, compresi i vandalici, commessi da terzi in genere, salvo quanto previsto, qualora operante, dalla Estensione di garanzia di cui all’Art. 3.4.1 “Eventi socio-politici”;
b) verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata o meno), insurrezione, occupazione militare, invasione;
c) verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; sono parimenti esclusi i rischi da contaminazione nucleare biologica e chimica;
d) determinati o agevolati con dolo del Contraente o dell’Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
e) causati da terremoti, maremoti, da eruzioni vulcaniche, da alluvioni ed inondazioni, da frane, da cedimenti del terreno, da valanghe, da slavine, da mareggiate;
f) provocati da grandine e/o azione del vento che accompagna uragani, temporali, trombe d’aria, bufere e tempeste salvo quanto previsto, qualora operanti, dalle Estensioni di garanzia di cui all’Artt. 3.4.2 “Eventi atmosferici” e 3.4.2.2 “Grandine”;
g) derivanti da umidità, stillicidio, gelo;
h) da bagnamento a merci poste a meno di 12 cm. dal suolo; salvo quanto previsto, qualora operante, dalla Estensione di garanzia 3.4.3 “Spandimento”;
i) subiti da macchine ed impianti elettrici ed elettronici per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici a qualsiasi causa dovuti; tempeste, salvo quanto previsto, qualora operante, dalla Garanzia Aggiuntiva di cui all’Art. 3.5.6 “Fenomeno elettrico”;
j) causati da smarrimento o da furto delle cose assicurate, verificatisi in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
k) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del liquido frigorigeno o congelante, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l’assicurazione salvo quanto previsto, qualora operante, dalla Garanzia Aggiuntiva di cui all’Art. 3.5.4 “Refrigerazione scorte e prodotti”;
l) alla macchina o all’impianto nei quali si sia verificato uno scoppio se l’evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
m) indiretti, quali cambiamento di costruzione, restrizioni per norme urbanistiche o di uso dei suoli, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale ed in genere qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto assicurato alla Garanzia Complementare 3.3.9 ”Rimborso spese per il prosieguo dell’attività” ed alla Garanzia Aggiuntiva 3.5.5 “Danni indiretti” se operante;
n) verificatisi in caso di confisca, requisizione o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità;
o) a veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico, salvo che non si tratti delle cose oggetto dell’assicurazione;
p) limitatamente alla garanzia di cui alla lett. k) dell’Art. 3.2 “Rottura di lastre”, avvenuti in occasione di lavori di straordinaria manutenzione, traslochi, riparazioni o dovuti a vizio di costruzione, installazione, rigature o scheggiature;
q) a boschi, a coltivazioni in genere, alle piante ed ai relativi frutti pendenti, ai prodotti coltivati con l’eccezione di quanto eventualmente assicurato alle singole partite;
r) al contenuto di essiccatoi ed i danni ai medesimi causati dall’azione diretta della fiamma o dal calore del focolare;
s) causati da cappe radianti o analoghi impianti di riscaldamento, posti nei locali per l’allevamento avicolo con presenza di lettiere di paglia, segatura e simili;
t) determinati da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma a meno che esse non siano state causate da azione diretta del fulmine;
u) da muffe.
Art. 3.10 Esclusioni particolari
A) Xxxxxxxx elettroniche
Sono escluse dall’assicurazione le macchine elettroniche assicurate alla Sezione Elettronica e pertanto non devono essere prese in considerazione ai fini dell’applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 7.7 “Assicurazione parziale”.
B) Beni in leasing
Relativamente al “Contenuto” sono esclusi dall’assicurazione i beni in leasing già coperti da altra assicurazione e pertanto non dovranno essere presi in considerazione ai fini dell’applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 7.7 “Assicurazione parziale”.
Art. 3.11 Facoltà di recesso per atti di terrorismo e sabotaggio
A parziale deroga della normativa contrattuale e limitatamente alla garanzia “Terrorismo e sabotaggio” di cui all’Art. 3.4.1.1 e se la stessa è operante, le Parti possono recedere dall’assicurazione, anche in assenza di sinistro, in qualsiasi momento con preavviso di 30 giorni; in caso di recesso la Società rimborsa al Contraente la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso.
Art. 4.1 Furto e rapina
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE FURTO
Art. 4.1.1 Garanzia “Base-Furto” - Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga, sino a concorrenza della somma assicurata, e nei limiti dell’Art. 8.1 “Delimitazioni e detrazioni” ad indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti al contenuto delle abitazioni, degli uffici e dei locali adibiti ad Agriturismo o Fattoria Didattica, derivanti da:
a) furto commesso con scasso dei mezzi di protezione e chiusura aventi le caratteristiche costruttive previste all’Art. 4.2.2 “Mezzi di chiusura”;
b) furto commesso con sfondamento dei muri, pavimenti o soffitti di locali aventi le caratteristiche costruttive previste dall’Art. 4.2.1 “Caratteristiche del fabbricato”;
c) furto commesso con scalata, intendendosi per tale il furto avvenuto seguendo dall’esterno una xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx mediante impiego di particolare agilità personale o per mezzo di attrezzi come scale, corde e simili;
d) furto commesso con uso di chiavi false (non equivale ad uso di chiavi false l’uso, anche se fraudolento, di chiavi vere);
e) furto commesso con uso di chiavi vere che siano state sottratte fraudolentemente. Tale garanzia è operante dalle ore 24 del giorno della denuncia dell’avvenuta sottrazione all’Autorità Giudiziaria o di Polizia e fino alle ore 24 del settimo giorno successivo e sempreché tale denuncia sia stata effettuata nelle 24 ore successive alla sottrazione;
f) furto con introduzione clandestina, intendendosi per tale il furto commesso da persone che siano rimaste nei locali all’insaputa dell’Assicurato e/o di altri addetti e che abbiano poi asportato la refurtiva a locali chiusi;
g) rapina avvenuta nell’ambito dell’Azienda agricola o agrituristica, quand’anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nell’AZIENDA stessa;
h) furto commesso o agevolato dai dipendenti dell’Assicurato, anche durante lo svolgimento delle loro mansioni nell’ambito dell’Azienda, purché l’Assicurato ne denunci l’infedeltà all’Autorità competente entro 24 ore dal fatto ed esibisca la copia di tale denuncia alla Società.
L’assicurazione comprende:
i) i danni causati alle cose assicurate da atti vandalici commessi dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati;
j) i guasti cagionati dai ladri, ai locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, recinzioni, cancelli e relativi sistemi di chiusura, ai componenti degli impianti di allarme posti anche all’esterno dei locali, in occasione di furto o di rapina consumati o tentati;
k) le spese di rifacimento di documenti personali, eventualmente asportati o danneggiati in occasione del furto o della rapina.
Art. 4.1.2 Azienda agrituristica
Quando la copertura assicurativa è prestata per l’attività di Azienda agrituristica, durante le ore di apertura della struttura la garanzia opera anche se non sono stati attivati i “Mezzi di chiusura” di cui all’Art. 4.2.2 a condizione che vi sia la costante presenza dell’Assicurato o di un suo collaboratore incaricato della sorveglianza dei locali e dei beni dell’Azienda agrituristica.
La garanzia è prestata per:
a) cose di uso personale portate e non consegnate;
b) denaro e valori consegnati in custodia.
Art. 4.1.3 Fattoria Didattica
Quando la copertura assicurativa è prestata anche per l’attività di Fattoria Didattica, ad integrazione di quanto previsto nel Glossario della Nota Informativa, l’assicurazione comprende il furto del contenuto adibito all’attività di Fattoria Didattica.
Art. 4.2 Garanzie Complementari (sempre valide ed operanti)
Nei limiti dell’Art. 8.1 “Delimitazioni e detrazioni”, la Società indennizza:
Art. 4.2.1 Caratteristiche costruttive del fabbricato
Condizione per l’indennizzabilità dei danni, ad eccezione di quelli da rapina, è che i fabbricati in cui si trovano le cose assicurate, siano intercomunicanti e costruiti con pareti perimetrali e copertura di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato vetro antisfondamento, cemento armato e simili materiali usati comunemente in edilizia, compresi “pannelli sandwiches” aventi superfici esterne in lamiera, e che detti fabbricati siano protetti dai mezzi di chiusura previsti al successivo Art. 4.2.2 “Mezzi di chiusura”.
Art. 4.2.2 Mezzi di chiusura
L’assicurazione “Furto” è prestata alla condizione che le aperture verso l’esterno dei fabbricati contenenti le cose assicurate, situate in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, siano difese da serramenti in legno, materia plastica rigida, metallo o vetro antisfondamento, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l’introduzione nei locali contenenti le cose assicurate, se non con effrazione o divaricazione delle relative strutture.
Se l’introduzione avviene attraverso pareti, serramenti ed inferriate non conformi a quelli sopraindicati, la Società corrisponde all’Assicurato l’importo del danno liquidato a termini di polizza.
Sono comunque esclusi danni da furto quando, per qualsiasi motivo, non sia operante alcuna difesa esterna dell’apertura attraverso la quale è avvenuta l’introduzione.
Art. 4.2.3 Assicurazione per conto di chi spetta
L’assicurazione si intende stipulata per conto proprio e nell’interesse di chi spetta. In caso di sinistro, tuttavia, spetta esclusivamente al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla determinazione dei danni che saranno vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari interessati all’assicurazione, restando escluse ogni loro ingerenza nella nomina dei periti ed ogni loro facoltà di impugnare la perizia.
L’indennizzo liquidabile a termini di polizza dovrà comunque essere corrisposto nei confronti e col consenso dei terzi proprietari o comproprietari.
Art. 4.2.4 Estensione territoriale
L’assicurazione vale per i danni che avvengano nel Territorio italiano.
Art. 4.2.5 Buona fede
A parziale deroga dell’Art. 1.1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio”, l’omissione da parte del Contraente della dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all’atto della stipulazione del contratto od in corso dello stesso, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo.
La Società, venuta a conoscenza della circostanza aggravante il rischio, ha tuttavia il diritto di richiedere al Contraente la differenza di premio corrispondente al maggior rischio corso a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Art. 4.2.6 Veicoli dell’Assicurato
Qualora il furto sia commesso utilizzando veicoli dell’Assicurato e/o degli addetti dell’Azienda agricola che si trovano nei locali o nell’area in uso all’Azienda agricola stessa.
Art. 4.3 Garanzie Aggiuntive (operanti solo se richiamate in polizza con l’indicazione della somma assicurata e del relativo premio)
Nei limiti dell’Art. 8.1 “Delimitazioni e detrazioni”, la Società indennizza:
Art. 4.3.1 Attrezzature e macchine agricole – Spese di noleggio
La Società si obbliga ad indennizzare, sino a concorrenza della somma assicurata, i danni da furto e rapina le attrezzature, le macchine agricole, posti sottotetto o all’aperto nell’ambito dell’Azienda.
Le macchine agricole sono assicurate ovunque, anche in circolazione nell’ambito del Territorio italiano.
La Società indennizza altresì le spese sostenute per noleggiare macchine agricole prese in sostituzione di quelle assicurate, sottratte o danneggiate a seguito degli eventi assicurati all’Art. 4.1.1 e sempreché siano operanti le garanzie assicurate.
La garanzia è prestata per il periodo strettamente necessario al rimpiazzo delle cose assicurate sottratte o danneggiate.
Art. 4.3.2 Scorte e prodotti
La Società si obbliga ad indennizzare, sino a concorrenza della somma assicurata, i danni da furto e rapina delle scorte e dei prodotti, posti sottotetto o all’aperto nell’ambito dell’Azienda.
Art. 4.3.3 Bestiame
La Società si obbliga ad indennizzare, sino a concorrenza della somma assicurata, i danni da furto e rapina al bestiame, esclusi animali da cortile e api, posto sottotetto in stalle o all’aperto in appositi recinti nell’ambito dell’Azienda agricola.
Art. 4.3.4 Veicoli dei clienti
La Società indennizza all’Assicurato, nei limiti della somma assicurata, i danni materiali e diretti derivanti da furto, rapina e/o estorsione di Autovetture e motocicli di proprietà dei clienti ricoverati nell’autorimessa e/o parcheggiati anche all’aperto, in area recintata, di esclusiva pertinenza della struttura ricettiva con accesso protetto da mezzi di chiusura come descritti all’Art. 4.2.2; la garanzia è valida a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nell’autorimessa e/o nell’area recintata con effrazione dei mezzi di chiusura.
Se le autovetture e i motocicli vengono parcheggiati all’aperto, sono esclusi i danni da furto nel caso in cui le autovetture non siano chiuse a chiave e sui motocicli non sia stato attivato un efficace congegno di bloccaggio.
Il furto di accessori, optionals, parti di ricambio o singole parti di autovetture e motocicli è compreso nell’assicurazione solo se avvenuto congiuntamente al furto dei veicoli stessi. Sono sempre esclusi dall’assicurazione gli apparecchi audio-fono-visivi, nonché le merci, il bagaglio, gli indumenti ed ogni altro oggetto lasciato sui veicoli.
In caso di sinistro, l’indennizzo sarà pari al valore commerciale del veicolo stesso.
Qualora fosse esperita azione di rivalsa da altro assicuratore, nei confronti del Contraente e/o assicurato, la presente polizza sarà operante sino alla concorrenza della somma assicurata, al netto di quanto eventualmente già indennizzato per effetto dell’art. 1910 del codice civile, sempre che il danno sia indennizzabile a termini di polizza.
Art. 4.3.5 Valori in cassette di sicurezza
La Società si obbliga ad indennizzare, fino a concorrenza della somma assicurata, il furto e la rapina di quanto contenuto nelle cassette di sicurezza - intestate all’Assicurato e/o suoi familiari - poste in locali appositamente attrezzati per tale tipo di custodia presso Istituto di credito o altro Istituto regolarmente autorizzato sito nel territorio italiano.
Art. 4.4 Forma dell’assicurazione
La copertura assicurativa è prestata nella forma a “Primo rischio assoluto”.
Art. 4.5 Condizioni Particolari (operanti solo se richiamate in polizza con l’indicazione del relativo premio)
Nei limiti dell’Art. 8.1 “Delimitazioni e detrazioni”, la Società indennizza:
Art. 4.5.1 Portavalori e spese sanitarie per infortunio (CP3)
La Società indennizza all’Assicurato, nei limiti della somma assicurata, i danni materiali e diretti derivanti dalla sottrazione di valori portati dall’Assicurato, da un suo familiare o da un dipendente incaricato, fuori dall’ambito dell’Azienda agricola o agrituristica per trasferirli al domicilio dell’Assicurato, alle banche, a fornitori o a clienti e viceversa, a seguito di:
- furto avvenuto a seguito di infortunio o malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto abbia indosso o a portata di mano i valori stessi;
- scippo o rapina;
- spese sanitarie, documentate in originale, conseguenti ad infortunio subito dall’Assicurato, suoi familiari o dipendenti a seguito di rapina o scippo, consumati o tentati. Non sono indennizzabili le spese sostenute oltre il 60° giorno da quello dell’infortunio.
Ai fini della presente garanzia non sono indennizzabili i danni commessi su portavalori che abbiano minorazioni fisiche o menomazioni che li rendano inadatti al trasporto dei valori e che comunque abbiano età inferiore a 18 anni o superiore a 70 anni.
La presente Condizione Particolare, è prestata a Primo rischio assoluto.
Art. 4.6 Esclusioni
Sono esclusi dall’assicurazione i danni:
a) verificatisi in occasione di incendio, esplosione o scoppio;
b) verificatisi in occasione di esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
c) verificatisi in occasione di eruzioni vulcaniche, terremoti, alluvioni, inondazioni, maremoti, mareggiate e frane;
d) verificatisi in occasione di confische e requisizioni;
e) determinati da mancato godimento delle cose assicurate, da perdite di profitti, dall’interruzione dell’attività esercitata o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
f) cagionati o agevolati con dolo o colpa grave:
- dell’Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata o di persone che abitano con i medesimi od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
- di persone legate a quelle indicate al precedente capoverso da vincoli di parentela od affinità, anche se non conviventi;
g) cagionati o agevolati dagli addetti all’esercizio e dagli incaricati della sorveglianza delle cose assicurate o dei locali che le contengono salvo quanto previsto alla lett. h) dell’Art. 4.1.1 “Oggetto dell’assicurazione”;
h) avvenuti:
- per i valori a partire dalle ore 24 del quindicesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono incustoditi per un periodo di tempo superiore;
- per gli altri beni a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono incustoditi per un periodo di tempo superiore;
i) al bestiame sui pascoli, compreso l’alpeggio e sulle strade che ivi conducono;
j) da atti vandalici al bestiame;
k) dovuti a truffa;
l) verificatisi a seguito di furto con destrezza;
m) da furto di Contenuto posto sotto tettoie o barchesse o in sili all’aperto;
n) a serre e cose in esse contenute;
o) a veicoli iscritti al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico), salvo quanto assicurato all’Art. 4.3.3 “Veicoli dei clienti”.
Art. 4.7 Esclusioni particolari
a) Macchine elettroniche
Sono esclusi dall’assicurazione le macchine elettroniche qualora le stesse siano già assicurate con la partita prevista alla Sezione Elettronica.
b) Beni in leasing
Relativamente alla partita Contenuto - salvo diversa pattuizione - sono esclusi dall’assicurazione i beni in leasing già coperti da altra assicurazione; pertanto tali enti non vengono considerati ai fini della determinazione del valore delle cose assicurate.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE ELETTRONICA
Art. 5.1 Garanzia “Base-Elettronica” - Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga, sino a concorrenza della somma assicurata, alle condizioni e nei limiti dell’Art. 8.1 “Delimitazioni e detrazioni”, ad indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dalle apparecchiature od impianti elettronici, di sua proprietà o anche di proprietà di terzi ma in suo uso al momento del sinistro, in conseguenza di un evento accidentale non espressamente escluso.
La presente assicurazione comprende quindi, fra gli altri, i danni derivanti da:
- incendio, bruciature, fumo;
- fulmine, esplosione, scoppio;
- corto circuito, variazioni di corrente, sovratensione;
- acqua e liquidi in genere, inondazioni, alluvioni, allagamenti;
- trombe d’aria, tempeste, pioggia, gelo, neve, grandine;
- furto, rapina;
- imperizia, negligenza, xxxxxx xxxxxxx;
- mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando o di controllo.
L’assicurazione è operante per le apparecchiature ed impianti collaudati e pronti all’uso, e sono assicurabili esclusivamente le seguenti apparecchiature od impianti elettronici:
- macchine per ufficio (personal computers, macchine per scrivere e per calcolare, telex, telefax, fotocopiatrici, ciclostili);
- altre macchine ed impianti (bilance elettroniche, registratori di cassa, quietanzatrici, impianti telefonici, citofonici e di allarme, segreterie telefoniche, rilevatori di incendio);
- apparecchiature di controllo e misurazione per impianti di irrigazione; delle mungitrici e degli impianti per la distribuzione del mangime; attrezzature elettroniche per cantine e di eventuali laboratori di analisi.
La garanzia è prestata con i limiti previsti nell’Art. 8.1 “Delimitazioni e detrazioni”.
Art. 5.2 Garanzie Complementari (sempre valide ed operanti)
Nei limiti dell’Art. 8.1 “Delimitazioni e detrazioni”, la Società indennizza:
Art. 5.2.1 Esclusione delle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica
Sono esclusi dalle garanzie prestate i danni meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell’impianto assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l’identificazione di difetti) rientranti nelle prestazioni normalmente comprese nel contratto di assistenza tecnica e cioè:
a) controlli di funzionalità;
b) manutenzione preventiva;
c) eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
d) aggiornamento tecnologico dell’impianto;
e) eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e manodopera) verificatisi durante l’esercizio senza concorso di cause esterne.
I danni imputabili a variazioni di tensione nella rete elettrica di alimentazione sono indennizzabili a condizione che gli impianti assicurati siano protetti da apparecchi di protezione e stabilizzazione conformi alle norme di installazione previste dal costruttore e che la variazione di tensione abbia danneggiato congiuntamente all’impianto assicurato anche la predetta apparecchiatura di protezione e stabilizzazione.
Art. 5.2.2 Conservazione delle cose assicurate
Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso ed alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; esse non devono essere mai adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono costruite, né sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse, né collegate ad impianti non in accordo alle specifiche indicazioni del Costruttore.
Art. 5.2.3 Danni da furto
La Società si obbliga a risarcire l’Assicurato dei danni causati da furto delle cose assicurate, a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:
a) mediante scasso o rottura delle porte, delle finestre, delle pareti, dei pavimenti, dei soffitti;
b) mediante apertura delle serrature di dette porte o finestre con chiavi false, grimaldelli o simili arnesi; non è parificato alle chiavi false l’uso di chiavi vere fraudolentemente usate; per via diversa da quella destinata al transito ordinario, purché con superamento di ostacoli o ripari tali da non poter essere superati se non con mezzi artificiosi o con l’agilità personale; in modo clandestino, purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta mentre i locali erano chiusi.
Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse la polizza prevede particolari difese interne, la Società sarà obbligata soltanto se l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto dalla lettera a).
Deve comunque intendersi escluso il furto commesso con dolo o colpa grave:
- da persone che abitano con l’Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
- da dipendenti delle persone di cui sopra o dell’Assicurato o da persone legate all’Assicurato da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell’art. 649 del codice penale (n.1, 2, 3) anche se non coabitanti;
- da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono.
Quando i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati od incustoditi, l’assicurazione sarà sospesa a decorrere dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno.
L’assicurazione “Furto” è prestata alla condizione che le aperture verso l’esterno dei fabbricati contenenti le cose assicurate, situate in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, siano difese da serramenti in legno, materia plastica rigida, metallo o vetro antisfondamento, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l’introduzione nei locali contenenti le cose assicurate, se non con effrazione o divaricazione delle relative strutture.
Art. 5.2.4 Fenomeni elettrici di origine esterna
I danni imputabili a fenomeni elettrici di origine esterna trasmessi tramite la rete di alimentazione elettrica, la rete telefonica e la rete di comunicazione dati sono indennizzabili a condizione che l’impianto elettrico e l’impianto messo a terra siano a norma di legge e che altresì:
a) tutte le condutture metalliche dei servizi e dell’impiantistica in dotazione ai fabbricati siano collegate, tramite collettore equipotenziale, all’impianto di messa a terra;
b) le apparecchiature assicurate siano difese in maniera integrata e coordinata con sistemi di protezione contro:
- le sovratensioni sulla linea di alimentazione elettrica con limitatori di sovratensioni secondo le norme CEI in vigore o trasformatori separati;
- le oscillazioni della tensione di rete con stabilizzatori di tensione;
- le interruzioni dell’alimentazione elettrica con gruppi di continuità;
- i disturbi elettrici provenienti dalle linee di comunicazione con dispositivi ad intervento rapido. Limitatamente alle apparecchiature di ufficio, telefax, telex, fotocopiatrici, centralini telefonici, personal computers, registratori di cassa e bilance elettroniche, sono parificati ai sistemi di protezione indicati ai punti precedenti della lettera b) i dispositivi realizzati ed installati a regola d’arte, contro i fenomeni rapidamente variabili (transistori) causati da sovratensioni.
Art. 5.3 Garanzie Aggiuntive (operanti solo se richiamate in polizza con l’indicazione della somma assicurata e del relativo premio)
Nei limiti dell’Art. 8.1 “Delimitazioni e detrazioni”, la Società indennizza:
Art. 5.3.1 Danni ai supporti di dati
La Società, sino a concorrenza della somma assicurata e in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, rimborsa i costi necessari ed effettivamente sostenuti dall’Assicurato per il riacquisto dei supporti di dati intercambiabili distrutti, danneggiati o sottratti, nonché per la ricostruzione dei dati ivi contenuti e per quelli elaborati e memorizzati su materiale fisso ad uso memoria di massa.
Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.
Non sono indennizzabili i costi derivanti da perdite o alterazione di dati senza danni materiali e diretti ai supporti, da cestinatura per svista, nonché i danni causati da e/o conseguenti all’utilizzo di un programma infettato (danni da virus).
Il limite indicato nell’Art. 8.1 “Delimitazioni e detrazioni” deve intendersi operante anche per i danni relativi ai dati memorizzati sul materiale fisso ad uso memoria di massa.
A parziale deroga dell’Art. 7.2 “Obblighi in caso di sinistro” l’Assicurato deve immediatamente comunicare alla Società ogni danno ai supporti di dati mediante telegramma o fax.
Art. 5.3.2 Terrorismo e sabotaggio
La Società indennizza i danni direttamente o indirettamente causati da, o derivati da, o verificatisi in occasione di atti di terrorismo o sabotaggio.
Fermo quanto previsto alle esclusioni di cui all’Art. 5.8, la Società non risponde dei danni:
- da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari derivanti da interruzioni di servizi quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni.
Art. 5.4 Forma dell’assicurazione
La copertura assicurativa è prestata nella forma a “Primo rischio assoluto”.
Art. 5.5 Esclusioni generiche
Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di terrorismo e sabotaggio, salvo quanto previsto, qualora operante, dalla garanzia 5.3.2 “Terrorismo e sabotaggio”;
b) causati da vapori d’acqua o di acidi propri degli apparecchi od impianti assicurati nonché da vapori d’acqua o vapori acidi propri dell’attività dell’Assicurato;
c) causati con dolo o colpa grave dell’Assicurato o del Contraente;
d) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell’uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
e) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
f) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell’ubicazione indicata per le cose mobili ed al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
g) dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
h) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
i) attribuibili a difetti noti al Contraente o all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza;
j) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
k) per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario;
l) causati da atti di guerra, di insurrezione, di occupazioni di fabbrica e edifici in genere, di sequestri, di occupazione militare, di invasione;
m) causati da terremoti da maremoti, da eruzioni vulcaniche;
n) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
o) indiretti quali il godimento od il reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
p) che si verifichino prima, durante e dopo l’anno 2000, direttamente od indirettamente causati dalla impossibilità per qualsiasi computer, sistema di elaborazione dati, supporto di dati, microprocessore, circuito integrato o dispositivi similari, software di proprietà o in licenza d’uso di:
- riconoscere in modo corretto qualsiasi data come l’effettiva del calendario;
- acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato od informazione o comando od istruzione in conseguenza dell’errato trattamento di qualsiasi data in modo diverso dalla effettiva data del calendario;
- acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato o informazione in conseguenza dell’azione di comandi predisposti all’interno di qualsiasi software che causi perdita di dati o renda impossibile acquisire, elaborare, memorizzare gli stessi in modo corretto ad una certa data o dopo di essa.
Sono parimenti non indennizzabili i danni direttamente o indirettamente causati da o dovuti a qualsiasi aggiornamento o modifica dei suddetti computer, sistemi di elaborazione dati, supporti di dati, microprocessori, circuiti integrati o dispositivi similari, software di proprietà o in licenza d’uso, effettuati in previsione del cambio di data dell’anno 2000.
La Società non è obbligata ad indennizzare:
- cose in deposito, giacenza, immagazzinamento, destinate al commercio;
- programmi standard od in licenza d’uso, non modificabili dall’Assicurato e reperibili sul mercato, salvo non sia operante la Condizione Aggiuntiva 5.3.1;
- impianti ed apparecchi ad impiego mobile;
- conduttori esterni alle cose assicurate;
- costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili;
- impianti ed apparecchiature poste all’aperto, nell’ambito dell’Azienda assicurata, compresi pannelli fotovoltaici o solari;
- alle apparecchiature elettroniche dei clienti dell’Azienda agricola e/o dell’Agriturismo assicurato.
Art. 5.6 Esclusione Cyber Risk
Sono esclusi i danni di:
1) perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;
2) indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware o software;
3) interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni di cui ai precedenti punti 1) e 2) causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a:
a) uso di internet o intranet (uso di indirizzi internet, siti web o intranet e qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi internet, siti web o intranet);
b) trasmissione elettronica dei dati od altre informazioni;
c) computer virus o software simili (es. trojan, worm ecc.); e, per i danni di cui ai precedenti punti 2) e 3), dovuti a:
d) violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d’autore, brevetto);
e) violazione della legge 675/96 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 5.7 Esclusioni particolari
a) Impianti di condizionamento
Qualora il costruttore o il fornitore prescriva un impianto di condizionamento d’aria, non sono indennizzabili i danni che si verifichino in seguito a variazioni dei valori dell’umidità e della temperatura ambientali, causate da un mancato o difettoso funzionamento dello stesso, qualora non risulti funzionante un impianto di segnalazione ottica od acustica, completamente indipendente dall’impianto di condizionamento, che indichi o segnali guasti o variazioni dei valori, e sempreché questa segnalazione sia in grado di provocare l’intervento immediato per prevenire o limitare il danno, anche al di fuori dell’orario di lavoro.
b) Beni in leasing
Salvo diversa pattuizione, sono esclusi dall’assicurazione i beni in leasing già coperti da altra assicurazione.
Art. 5.8 Facoltà di recesso per atti di terrorismo e sabotaggio
A parziale deroga della normativa contrattuale e limitatamente alla garanzia “Terrorismo e sabotaggio” di cui all’Art. 5.3.2 e se la stessa è operante, le Parti possono recedere dall’assicurazione in qualsiasi momento, anche in assenza di sinistro, con preavviso di 30 giorni; in caso di recesso la Società rimborsa al Contraente la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
Art. 6.1 Premessa
La presente assicurazione è prestata in base alle dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato che, relativamente alla Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) lo stesso è:
A. Proprietario - conduttore
B. Affittuario
C. Proprietario non conduttore
(nella Scheda di polizza deve essere indicata la tipologia – A, B o C – dell’Azienda assicurata ed il numero degli ettari (ha) di estensione della stessa).
Relativamente alla Responsabilità Civile verso dipendenti (R.C.O.), il numero degli addetti che partecipa all’attività dell’Azienda assicurata è quello riportato nella Scheda di polizza.
Art. 6.2 Oggetto dell’assicurazione
Art. 6.2.1. Garanzia “Base R.C.T.” - R.C.T. dell’Azienda agricola Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nel limite del massimale pattuito, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese), per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale, verificatosi in relazione ai rischi derivanti dall’esercizio dell’attività dichiarata e delle annesse attività complementari e/o sussidiarie.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere, compresi i prestatori di lavoro impiegati dell’Assicurato in conformità al D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 ed eventuali successive modifiche.
La garanzia è prestata con i limiti previsti nell’Art. 8.1 “Delimitazioni e detrazioni”.
Art. 6.2.2 Garanzia “Base R.C.O.” - R.C.O. con estensione al danno biologico
Responsabilità Civile verso dipendenti soggetti all’assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nel limite del massimale pattuito, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche, nonché del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione, nonché dai lavoratori parasubordinati così come definiti dall’art. 5 del D.Lgs. n. 38/2000;
b) ai sensi del codice civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), nonché ai lavoratori parasubordinati così come definiti dall’art. 5 del D.Lgs. n. 38/2000, per morte e per lesioni personali.
L’assicurazione è efficace alle condizioni che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge.
Dall’assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.
La garanzia è prestata con i limiti previsti nell’Art. 8.1 “Delimitazioni e detrazioni”.
Art. 6.2.3 Buona fede I.N.A.I.L.
L’assicurazione R.C.O. conserva la propria validità anche nel caso di mancata assicurazione presso l’I.N.A.I.L. di personale, quando ciò derivi da inesatta o erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e sempreché ciò non derivi da comportamento doloso.
Art. 6.2.4 Xxxxxxx I.N.P.S.
Tanto l’assicurazione R.C.T. quanto l’assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art. 14 della Legge 12 Giugno 1984, n° 222.
Art. 6.2.5 Equiparazione ai dipendenti
Agli effetti dell’assicurazione R.C.O., sono equiparati a prestatori di lavoro dipendenti dall’Assicurato: i soci a responsabilità limitata e gli associati in partecipazione (escluso il legale rappresentante), purché addetti all’attività per la quale è prestata l’assicurazione.
La garanzia è efficace anche nei confronti degli eventuali prestatori di lavoro temporaneo; questi, nel caso in cui l’I.N.A.I.L. esercitasse l’azione surrogatoria a seguito di infortunio sul lavoro, sono considerati terzi.
Limitatamente alla sola rivalsa I.N.A.I.L. e/o I.N.P.S. la garanzia è estesa ai: soci a responsabilità illimitata, soci aventi qualifica di legali rappresentanti, titolari e loro familiari, purché addetti all’attività per la quale è prestata l’assicurazione.
Art. 6.3 Persone considerate terzi
A parziale deroga dell’Art. 6.4 “Persone non considerate terzi” punti c) e d), sono considerati terzi a fini dell’assicurazione limitatamente alle lesioni corporali:
a) i dipendenti dell’Assicurato non soggetti all’obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, per le lesioni corporali (escluse le malattie professionali) da questi subite in occasione di lavoro o di servizio;
b) i titolari ed i dipendenti di aziende che possano trovarsi nell’ambito dell’esercizio per eseguire lavori di manutenzione, riparazione, collaudo e pulizia, sempreché ed in quanto non prendano parte ai lavori formanti oggetto dell’assicurazione;
c) i titolari e i dipendenti di ditte, quali aziende di trasporti, fornitori e clienti, che, in via eccezionale, possono partecipare a lavori di carico e scarico e complementari all’attività dichiarata;
d) i liberi professionisti, agenti, rappresentanti che abbiano rapporti con l’Assicurato e frequentino l’azienda per ragione del loro incarico;
e) tutti coloro che partecipano ai lavori dell’Azienda agricola, compresi imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2139 del codice civile nonché le persone rientranti tra le figure previste dal D.Lgs. n° 276/2003 in attuazione della legge delega n° 30/2003 (Legge Biagi), con eccezione di quelli per cui l’Assicurato abbia violato le norme in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, nonché delle malattie professionali.
Quando l’Assicurato è proprietario dei fabbricati e dei fondi che costituiscono l’Azienda agricola, sono considerati terzi i coloni, i mezzadri ed i prestatori di lavoro abitanti negli immobili dell’Azienda agricola stessa.
Quando l’Assicurato non è il proprietario dei fondi e degli immobili, sono considerati terzi, limitatamente alle lesioni gravi o gravissime così come definite all’art. 583 del codice penale, i proprietari degli immobili e dei fondi che costituiscono l’Azienda agricola assicurata.
Art. 6.4 Persone non considerate terzi
Ai fini dell’assicurazione non sono considerati terzi:
a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
b) il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a), nel caso l’Assicurato non sia persona fisica;
c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
d) tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l’assicurazione, salvo il disposto dell’Art. 6.3 “Persone considerate terzi” lett. c), d) ed e);
e) le società le quali, rispetto all’Assicurato che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 codice civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.
Art. 6.5 Garanzie Complementari (sempre valide ed operanti)
Nei limiti dell’Art. 8.1 “Delimitazioni e detrazioni”, la Società indennizza:
Art. 6.5.1 Proprietà e conduzione di fabbricati e dei terreni nei quali si svolge l’attività
L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla sua qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati e relativi impianti fissi, compresi antenne, ascensori e montacarichi, esistenti sul fondo, nonché di eventuali altri fabbricati, ovunque ubicati ma sempre nell’ambito dell’Azienda e purché pertinenti all’attività agricola assicurata.
L’assicurazione comprende inoltre:
- la proprietà e/o conduzione di terreni, strade, passaggi a livello ferroviari o tranviari custoditi o non, ponti, canali, bacini per raccolta di acqua ad uso esclusivo dell’Azienda agricola, alberi anche di alto fusto, boschi, cancelli anche automatici, cabine e linee elettriche ad uso esclusivo dell’Azienda agricola assicurata;
- i lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione eseguiti in economia e/o appaltati ad imprese;
- i danni derivanti da spargimento di acqua, purché conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, impianti e condutture con esclusione dei danni derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali o da rigurgiti di fogne.
Agli effetti della garanzia di cui alla presente condizione sono considerati terzi anche i dipendenti che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio, esclusi gli addetti alla manutenzione ed alla pulizia dei fabbricati e dei relativi impianti.
Art. 6.5.2 Coltivazioni agricole
L’assicurazione comprende la responsabilità civile dell’Assicurato per danni conseguenti:
- ai lavori inerenti alle coltivazioni agricole;
- alle attività di manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli zootecnici, così come disciplinato al D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986;
- ai lavori di dissodamento e di bonifica dei terreni;
- ai lavori di disboscamento e di taglio piante eseguiti in proprio.
Art. 6.5.3 Danni cagionati da animali
L’assicurazione comprende i danni derivanti dall’allevamento non intensivo del bestiame, compresi i danni cagionati da animali in genere, anche fuori dall’Azienda agricola, a terreni e colture di terzi. È inoltre compreso il trasferimento e la permanenza, purché in entrambi i casi ci sia servizio di vigilanza dell’Assicurato o di un suo incaricato, del bestiame ai pascoli, ai mercati ed alle fiere.
Sono altresì compresi in garanzia i danni derivanti dalla proprietà o custodia di cani fino ad un numero massimo di 3 unità e con esclusione di cani impegnativi e/o generati tramite incroci degli stessi, di animali da cortile e di apiari.
Art. 6.5.4 Consegna, prelievo e rifornimento merci
L’assicurazione comprende la responsabilità civile dell’Assicurato per danni conseguenti ad operazioni di consegna a domicilio delle cose vendute, di prelievo e rifornimento merci e ad operazioni di carico e scarico con esclusione dei danni alle cose formanti oggetto di tali operazioni.
Art. 6.5.5 Danni a mezzi di terzi sotto carico e scarico
L’assicurazione comprende la responsabilità civile dell’Assicurato per danni a mezzi di trasporto di terzi sotto carico o scarico ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni.
Sono esclusi i danni derivanti da mancato utilizzo ed alle cose formanti oggetto di tali operazioni.
Art. 6.5.6 Danni a veicoli di dipendenti o di terzi – spazi adibiti a rimessa o parcheggio
L’assicurazione comprende la responsabilità civile dell’Assicurato per danni a veicoli a motore di dipendenti o di terzi, parcheggiati negli spazi di pertinenza dell’azienda assicurata oppure in appositi parcheggi ad essa riservati. Sono esclusi i danni da furto, quelli conseguenti a mancato uso, i danni cagionati alle cose che si trovino sui veicoli nonché i danni ai veicoli in rimessa nell’area riservata all’attività di Agriturismo.
Art. 6.5.7 Committenza veicoli a motore
L’assicurazione comprende la responsabilità civile dell’Assicurato, nella sua qualità di committente, per danni cagionati a terzi dai dipendenti muniti di regolare patente di abilitazione, ai sensi dell’art. 2049 codice civile, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli e natanti a motore, purché tali mezzi non siano di proprietà od in usufrutto dell’Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero da lui presi o dati in locazione. La garanzia vale anche per le lesioni corporali subite dalle persone trasportate. Non sono considerati terzi il conducente del veicolo e le persone che si trovino con lo stesso conducente nei rapporti di cui all’Art. 6.4 “Persone non considerate terzi”.
Questa garanzia è limitata, in deroga all’Art. 6.10 “Estensione territoriale”, al Territorio italiano.
Art. 6.5.8 Insegne e cartelli pubblicitari
L’assicurazione comprende la responsabilità civile dell’Assicurato per danni derivanti dalla proprietà o manutenzione di insegne luminose e non, cartelli pubblicitari, tendoni e striscioni. La garanzia comprende i danni alle cose di terzi sulle quali gli stessi sono installati.
Art. 6.5.9 Lavori presso terzi
L’assicurazione comprende la responsabilità civile dell’Assicurato, limitatamente a lavori eseguiti presso terzi in occasione di scambio d’opera a titolo gratuito, per danni materiali e diretti a cose di proprietà di terzi:
- conseguenti a incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute;
- ai locali nei quali sono eseguiti i lavori ed alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione degli stessi che per volume e peso non possono essere rimosse.
La garanzia non è operante per i danni conseguenti all’impiego di macchine agricole, impiego di fitofarmacie, impianti e condutture sotterranee, macchine agricole le cui garanzie sono è prestata ai sensi dell’Art. 6.5.10.
Art. 6.5.10 Macchine agricole
L’assicurazione comprende la responsabilità civile dell’Assicurato per danni derivanti dall’utilizzo delle macchine agricole e relativi motori purché usati per le sole necessità dell’Azienda agricola assicurata, compreso l’impiego occasionale delle macchine agricole anche per lavori non inerenti l’attività assicurata, inclusa la rimozione della neve da strade ad uso pubblico.
Tali macchine, se risultanti essere “per conto proprio” sulla carta di circolazione, sono assicurate anche presso proprietà di terzi quando utilizzate a titolo gratuito per scambio d’opera.
Sono in ogni caso esclusi i danni alle persone trasportate nonché quelli conseguenti alla circolazione di veicoli a motore, in conformità al disposto dell’Art. 6.11 “Esclusioni relative alla garanzia R.C.T.” lett. c1), c4) e quelli cagionati alla pavimentazione stradale.
Art. 6.5.11 Impiego animali per lavori agricoli
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni cagionati a terzi derivanti dalla proprietà ed all’impiego di animali bovini ed equini per lavori agricoli e per traino di veicoli per trasporto di derrate, merci e bestiame per le sole necessità dell’Azienda agricola assicurata.
Art. 6.5.12 Velocipedi
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni cagionati a terzi derivanti dall’uso di velocipedi da parte dell’Assicurato, dei suoi familiari conviventi e degli addetti, per ragioni inerenti la conduzione dell’Azienda agricola assicurata.
Art. 6.5.13 Esposizioni, fiere, mostre e mercati
L’assicurazione comprende la responsabilità civile dell’Assicurato per danni derivanti dalla partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercati, nonché prove e dimostrazioni anche presso negozi e stabilimenti, compreso il rischio derivante dall’allestimento e dallo smontaggio in economia degli stands con esclusione dei danni alle cose dell’Assicurato.
Art. 6.5.14 Cani al servizio dell’attività
L’assicurazione comprende la responsabilità civile dell’Assicurato per danni derivanti da possesso di cani da guardia, compresi quelli appartenenti alle razze impegnative e/o generati tramite incroci delle stesse.
Art. 6.15.15 Servizi sussidiari
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni cagionati a terzi in conseguenza delle seguenti attività sussidiarie se ed in quanto inerenti l’attività dichiarata:
a) gestione di punti vendita al pubblico, nell’ambito dell’azienda agricola, di prodotti di propria produzione;
b) proprietà o gestione, nell’ambito dell’azienda, di distributori automatici di cibi e bevande, compresi i danni provocati dai cibi e dalle bevande distribuiti, escluso il difetto originario del prodotto;
c) lavori di manutenzione e riparazione di macchinari, veicoli ed attrezzature;
d) operazioni, anche meccaniche, normalmente attinenti e necessarie all’attività assicurata.
Art. 6.5.16 Xxxxxxx
L’assicurazione comprende la responsabilità civile dell’Assicurato per danni cagionati a terzi, compreso l’acquirente, entro un anno dalla consegna e comunque entro il periodo di validità della polizza, dalle cose somministrate o vendute, esclusi quelli dovuti a vizio o difetto originario dei prodotti. Per i generi alimentari di produzione propria (purché somministrati o venduti al dettaglio nei locali facenti parte dell’azienda e purché tale attività non abbia carattere industriale) l’assicurazione vale anche per i danni dovuti a vizio originario dei prodotti.
L’assicurazione è operante nell’ambito dell’ Azienda assicurata ed in occasione di partecipazione a fiere, mostre e mercati.
L’assicurazione non comprende i danni alle cose smerciate, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni, nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità.
Art. 6.5.17 Xxxxx da inquinamento accidentale
A parziale deroga dell’Art. 6.11 “Esclusioni relative alla garanzia R.C.T.” lett. b1), l’assicurazione comprende i danni conseguenti a contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocate da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, condutture, macchinario ed attrezzature dell’azienda assicurata.
Se alla Sezione Incendio è operante la Garanzia Aggiuntiva 3.5.8 “Ricorso terzi”, la presente garanzia opera anche a seguito di rottura accidentale di impianti o condutture provocate da eventi assicurati alla predetta Sezione Incendio.
Resta escluso qualsiasi altro tipo di inquinamento conseguente a graduale emissione o fuoriuscita di sostanze. L’estensione non opera in caso di contaminazione conseguente ad inosservanza di norme e disposizioni da qualunque Autorità impartite ed in vigore al momento del sinistro.
Art. 6.5.18 Responsabilità civile personale dei dipendenti
L’assicurazione è estesa alla responsabilità civile personale dei dipendenti dell’Assicurato regolarmente iscritti a libro paga, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l’Assicurato, in occasione dello svolgimento delle loro mansioni contrattuali.
Agli effetti di questa garanzia, sono considerati terzi anche gli altri dipendenti dell’Assicurato, limitatamente ai casi di morte o di lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’art. 583 del codice penale.
Art. 6.6 Garanzie Aggiuntive (operanti solo se richiamate in polizza con l’indicazione del relativo premio)
Nei limiti dell’Art. 8.1 “Delimitazioni e detrazioni”, la Società indennizza:
Art. 6.6.1 Interruzione o sospensione di attività di terzi (GA1)
A parziale deroga dell’Art. 6.11 “Esclusioni relative alla garanzia R.C.T.”, lett. m1), l’assicurazione è estesa alla responsabilità civile dell’Assicurato per danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Art. 6.6.2 Errato trattamento dei dati personali (GA2)
L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi delle norme previste dal codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) per perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti e/o dipendenti, in conseguenza dell’errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.
Art. 6.6.3 R.C.T. da straordinaria manutenzione e committenza lavori ai sensi del decreto legislativo 494/96 (GA3) L’assicurazione comprende la responsabilità civile dell’Assicurato per danni derivanti da lavori di straordinaria manutenzione.
Si intende inoltre compresa la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi del D.Lgs. 494/96 (e successive modifiche e/o integrazioni) nella sua qualità di committente dei lavori rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo stesso.
Le imprese esecutrici dei lavori (nonché i loro titolari e/o dipendenti) sono considerati terzi.
La garanzia è valida a condizione che l’Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, nonché, ove imposto dal decreto legge suddetto, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore dell’esecuzione dei lavori.
La garanzia opera purché dall’evento siano derivati in capo ai lavoratori danneggiati la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite all’art. 583 del codice penale.
Art. 6.6.4 Danni alle cose di proprietà di coloro che partecipano ai lavori dell’Azienda agricola (GA4) L’assicurazione comprende i danni cagionati alle cose di proprietà dei dipendenti, dei soci a responsabilità limitata, degli associati in partecipazione, delle persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o con contratto stipulato ai sensi del D.Lgs. n° 276/2003. Sono comunque esclusi i danni da furto e/o incendio.
Art. 6.6.5 Lavori agricoli per conto terzi (GA5)
L’assicurazione comprende la responsabilità civile dell’Assicurato per danni derivanti dall’impiego delle macchine agricole o dal lavoro manuale in conseguenza di lavori agricoli per conto terzi.
Sono in ogni caso esclusi i danni alle persone trasportate nonché quelli conseguenti alla circolazione di veicoli a motore, in conformità al disposto dell’Art. 6.11 “Esclusioni relative alla garanzia R.C.T.” lett. c1), c4) e quelli cagionati alla pavimentazione stradale.
Art. 6.6.6 Danni a condutture e impianti sotterranei ed aerei (GA6)
La garanzia comprende i danni a condutture e impianti sotterranei ed aerei e quelli ad essi conseguenti, esclusi i danni da sospensione di servizi o per mancato uso.
Art. 6.6.7 Danni da cedimento o franamento del terreno (GA7)
La garanzia comprende i danni a cose provocati da cedimento o franamento del terreno.
Art. 6.6.8 Danni da impiego di fitofarmaci (GA8)
La garanzia comprende i danni derivanti da impiego di fitofarmaci composti esclusivamente da sostanze chimiche non vietate dalla legge.
Art. 6.6.9 Fattoria didattica (GA9)
L’assicurazione è estesa all’attività di “Fattoria didattica” svolta presso l’azienda assicurata e pertanto devono intendersi assicurati i rischi inerenti:
1. la visita alle coltivazioni, agli allevamenti ed attrezzature dell’azienda;
2. l’assistere allo svolgersi concreto di attività agricole e artigianali;
3. la visita presso luoghi di interesse naturalistico per l’osservazione floro-faunistica ed ambientale in genere;
4. l’organizzazione di conferenze, dibattiti e proiezioni con allestimento di una sala riunioni per gruppi non superiori a 60 persone.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
Art. 6.7 Attività di agriturismo - Azienda agrituristica
Art. 6.7.1 Garanzia “Base R.C.T.”
Ferme le condizioni di assicurazione di cui all’Art. 6.2.1 “Garanzia Base R.C.T.”, che si intendono integralmente richiamate e confermate, l’assicurazione è operante per l’attività di agriturismo svolta presso l’azienda assicurata e pertanto devono intendersi assicurate le attività connesse:
- alla ricezione e l’ospitalità in appartamenti rurali, stanze, piazzole per agricampeggio;
- al servizio di ristorazione nell’ambito dell’Azienda agrituristica. L’assicurazione comprende altresì la R.C. derivante da:
1) attività ricreative, culturali e sportive in genere a carattere non competitivo né professionale, gestite e/o organizzate dall’Assicurato, purché si svolgano all’interno dell’azienda;
2) proprietà e conduzione di fabbricati nei quali si svolge l’attività, così come disciplinato all’Art. 6.5.1;
3) partecipazione a lavori agricoli,di artigianato e di cucina da parte di clienti;
4) partecipazione ad attività didattico – formative da parte di gruppi organizzati;
5) proprietà di spazi destinati all’agricampeggio per tende, camper e roulotte;
6) vendita e somministrazione di prodotti alimentari, purché smerciati o somministrati direttamente al consumatore nel solo ambito dell’azienda stessa. L’assicurazione vale anche per responsabilità imputabile all’Assicurato per difetto originario del prodotto, purché tali danni si siano verificati entro un anno dalla consegna/vendita e comunque entro il periodo di validità della polizza;
7) danni cagionati a terzi dai clienti nell’ambito dell’attività agrituristica assicurata. Sono esclusi i danni provocati da Clienti che cavalcano gli animali o li conducono;
8) danni connessi al servizio di sorveglianza minori svolto all’interno dell’agriturismo.
A parziale deroga di quanto stabilito all’Art. 6.4 “Persone non considerate terzi”, sono considerati terzi limitatamente alle lesioni corporali, i clienti che possono partecipare ad attività manuali, indicate in questo articolo al precedente punto 3), nell’ambito della azienda, purché del danno non sia responsabile il danneggiato stesso. La garanzia operante solo se ed in quanto la responsabilità dell’evento dannoso sia imputabile all’Assicurato. Dalla garanzia si intende altresì esclusa la responsabilità personale dei clienti.
Art. 6.7.2 Garanzia “Base R.C.O.”
Vengono richiamate e confermate le condizioni di assicurazione di cui all’Art. 6.2.2 “Garanzia Base R.C.O. -
R.C.O. con estensione al danno biologico”.
Art. 6.8 Attività di agriturismo - Azienda agrituristica - Garanzie Aggiuntive (operanti solo se richiamate in polizza con l’indicazione del relativo premio)
Nei limiti dell’Art. 8.1 “Delimitazioni e detrazioni”, la Società indennizza:
Art. 6.8.1 Responsabilità civile per cose portate o consegnate dai clienti (GA10)
L’assicurazione comprende i danni dei quali l’Assicurato sia tenuto a rispondere verso i clienti dell’Azienda agrituristica ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785bis del codice civile, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate consegnate o non consegnate.
Per le attività stagionali, la garanzia è prestata esclusivamente nei periodi di apertura dell’esercizio.
Ferme le esclusioni di cui all’Art. 6.13 “Esclusioni relative alla garanzia R.C.T.”, sono esclusi altresì dalla presente garanzia i danni:
- cagionati da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento o di stiratura nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili operazioni;
- a veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute;
- ai valori, gioielli e preziosi non consegnati all’albergatore, salvo che gli stessi valori, gioielli e preziosi non fossero custoditi in casseforti a muro messe a disposizione dei clienti nelle camere purché la sottrazione sia avvenuta con comprovata effrazione del mezzo di custodia.
Art. 6.8.2 Responsabilità civile per impianti sportivi, palestre e piscine (GA11)
L’assicurazione comprende i danni derivanti dalla proprietà ed esercizio di impianti per lo svolgimento di discipline sportive, palestre e piscine annessi all’attività agrituristica assicurata, ed i danni derivanti dal noleggio di biciclette e veicoli a pedale.
La garanzia è operante alla condizione che l’accesso agli impianti ed alle attrezzature sportive sia riservato elusivamente ai clienti dell’Azienda agrituristica.
Ferme le esclusioni di cui all’Art. 6.13 “Esclusioni relative alla garanzia R.C.T.”, sono esclusi altresì dalla presente garanzia i danni:
- dalla proprietà ed uso di stadi, tribune, arene, ippodromi, velodromi e sferisteri;
- dalla locazione di materiale sportivo, salvo quanto sopra esplicitamente previsto;
- dalla proprietà e conduzione di xxxxxxx;
- dall’organizzazione di manifestazioni e gare sportive;
- dalla responsabilità personale del conducente delle biciclette o dei veicoli a pedale noleggiati;
- conseguenti ad attività di ginnastica igienico – correttiva con obbligo di controllo medico;
- riconducibili direttamente o indirettamente all’assenza, anche se temporanea, di personale autorizzato regolarmente abilitato ed addetto alla sorveglianza/assistenza, nonché alla mancata o carente segnaletica.
Art. 6.8.3 Danni ai veicoli dei clienti in consegna o custodia (GA12)
L’assicurazione comprende i danni ai veicoli dei clienti in consegna o custodia all’Assicurato, purché detti danni si verifichino nell’ambito dell’area di esclusiva pertinenza dell’attività agrituristica.
Ferme le esclusioni di cui all’Art. 6.13 “Esclusioni relative alla garanzia R.C.T.”, sono esclusi altresì dalla presente garanzia i danni:
- conseguenti a mancato uso o disponibilità dei veicoli;
- alle cose trovantisi sui veicoli.
Art. 6.8.4 Attività organizzate all’esterno dell’Azienda agrituristica (GA13)
L’assicurazione comprende i danni connessi alle attività di cui al punto 1) della GA9, gestite e/o organizzate dall’Assicurato, che si svolgano all’esterno dell’Azienda agrituristica, con esclusione di quanto riconducibile all’attività di “tour operator”.
Art. 6.8.5 Ristorazione per clienti non alloggiati nell’Azienda agrituristica (GA14)
Preso atto che l’Assicurato, nell’ambito dell’Azienda agrituristica, svolge attività di ristorazione non destinata esclusivamente ai Clienti alloggiati presso l’azienda, a parziale deroga dell’Art. 6.7.1 “Garanzia Base R.C.T.”, l’assicurazione vale per i danni derivanti all’Assicurato dallo svolgimento dell’attività suddetta.
L’assicurazione comprende i danni cagionati a Clienti da somministrazione di cibi e bevande compresa la responsabilità imputabile all’Assicurato per difetto originario del prodotto, per i quali si intende confermata la disciplina di cui al punto 6) del predetto Art. 6.7.1 “Garanzia Base R.C.T.”.
Art. 6.9 Condizioni Particolari (operanti solo se richiamate in polizza con l’indicazione del relativo premio)
Nei limiti dell’Art. 8.1 “Delimitazioni e detrazioni”, la Società indennizza:
Art. 6.9.1 R.C.T. Capo Famiglia – R.C. per fatti della vita privata (CP4)
(operante esclusivamente quando l’Assicurato è una persona fisica e risiede – dimora abituale e residenza anagrafica - nell’Azienda assicurata)
La Società si obbliga a tenere indenne - fino alla concorrenza del massimale convenuto - l’Assicurato ed i suoi familiari di quanto essi siano tenuti a corrispondere (per capitali, interessi e spese) quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni cagionati a terzi per:
- morte e lesioni personali;
- danneggiamenti a cose;
in conseguenza di un sinistro causato da fatto accidentale inerente alla vita privata e di relazione anche per fatto delle persone delle quali o con le quali debbano rispondere.
L’assicurazione vale anche per:
a) fatti colposi degli Assicurati quando gli stessi siano trasportati su veicoli o natanti altrui;
b) danni cagionati a terzi in relazione al fatto dei figli minori dell’Assicurato che mettano in movimento o in circolazione veicoli o natanti pur essendo sprovvisti dei requisiti richiesti dalla legge per la guida o per il trasporto di persone, con esclusione dei danni subiti dai veicoli stessi. L’assicurazione è operante alla condizione che il fatto sia avvenuto all’insaputa dei genitori e che il mezzo stesso, soggetto obbligatoriamente all’assicurazione di Responsabilità civile derivante dalla circolazione, risulti coperto al momento del sinistro. In questo caso la garanzia avrà efficacia soltanto per l’azione di regresso eventualmente svolta dall’assicuratore di R.C. Auto, ovvero per le somme che risultino dovute in eccedenza a quelle garantite da detto Assicuratore;
c) la proprietà e l’uso di apparecchi domestici;
d) la proprietà e l’uso di veicoli giocattolo in genere, di biciclette, natanti senza motore e veicoli trainati a braccia;
e) il possesso di animali da casa e da cortile compresi i cani;
f) l’uso di cavalli ed altri animali da sella;
g) la proprietà e detenzione di armi da fuoco, nonché l’uso di esse a scopo di difesa ed escluso il loro impiego per l’esercizio della caccia; la proprietà, la detenzione e l’uso di fucili subacquei;
h) l’uso, nei poligoni di tiro, di armi per tiro a volo, tiro a segno e simili;
i) la pratica dilettantistica di attività sportive comuni, esclusa la partecipazione a gare in genere e alle relative prove, salvo che si tratti di corse podistiche, gare bocciofile, di tennis, di golf, di pesca non subacquea, di tiro a segno e a volo;
j) i servizi occasionali resi da terzi quali baby sitters, ragazze/i alla pari, personale di assistenza e simili.
A parziale deroga dell’Art. 6.4 “Persone non considerate terzi”, non sono considerati terzi gli addetti ai servizi domestici, all’attività di badante, di baby sitters, le persone alla pari, i portieri ed i giardinieri addetti all’abitazione privata.
Art. 6.9.2 R.C.T. del proprietario - Garanzia limitata alla sola proprietà dei fabbricati adibiti all’esercizio dell’attività (CP5)
L’assicurazione di responsabilità civile si intende limitata a quella relativa alla proprietà dei locali dove viene svolta l’attività assicurata, nonché dei relativi impianti interni ed esterni in quanto adibiti esclusivamente al loro servizio e pertanto, relativamente alla Sezione R.C.T., si intende operante esclusivamente quanto assicurato alla Garanzia Complementare di cui all’Art. 6.5.1 “Proprietà e conduzione di fabbricati nei quali si svolge l’attività” con esclusione dei danni da “conduzione dei locali” e fermo quanto avanti precisato.
Art. 6.9.3 Franchigia di € 500,00 per danni a cose su tutte le garanzie R.C.T. operanti (CP6)
Limitatamente ai danni a cose, tutte le garanzie operanti, sono prestate con una franchigia di € 500,00 per ogni sinistro indennizzabile e pertanto per le garanzie che prevedano scoperti e/o franchigie di ammontare inferiore all’importo sopraindicato o che non ne prevedano affatto, l’indennizzo verrà liquidato con l’applicazione della franchigia suddetta.
La stessa franchigia non verrà però ulteriormente dedotta nel caso in cui le garanzie attivate prevedano scoperti e/o franchigie di ammontare superiore ad € 500,00.
Art. 6.10 Estensione territoriale
L’assicurazione vale nel territorio di tutti i paesi dell’Unione Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx.
Art. 6.11 Esclusioni relative alla garanzia R.C.T.
La garanzia R.C.T. non comprende la responsabilità per danni:
a)
a1) che siano conseguenza naturale delle modalità adottate dall’Assicurato nello svolgimento dell’attività assicurata, nonché quelli derivanti da violazioni volontarie da parte dell’Assicurato di leggi alle quali egli deve uniformarsi nell’esercizio dell’attività oggetto dell’assicurazione;
a2) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e delle quali non debba rispondere ai sensi di legge;
a3) conseguenti ad eventi estranei alle coperture descritte in polizza; a4) relativi a “responsabilità contrattuale”;
a5) relativi ad attività di trasporti terrestri e marittimi; a6) relativi a “responsabilità civile professionale”;
a7) inerenti l’attività di istituti finanziari e/o banche e/o Istituti di vigilanza;
b) conseguenti a:
b1) inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo, salvo quanto previsto all’Art. 6.5.17 “Danni da inquinamento accidentale”;
b2) interruzione, impoverimento o deviazioni di sorgenti e corsi d’acqua;
b3) alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sotto suolo e sia suscettibile di sfruttamento;
b4) richiesta di risarcimento a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme bovina (BSE) o nuove varianti della malattia Creutzfeldt-Jacob (VCJD) ed in relazione al virus H5N1 e sue varianti causa principale della influenza aviaria;
c) da proprietà od uso di:
c1) veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
c2) natanti a vela di lunghezza superiore a metri 6,50 e di unità naviganti a motore; c3) aeromobili;
c4) veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
c5) cani di razze impegnative salvo quanto previsto all’Art. 6.5.14 “Cani al servizio dell’attività” qualora operante;
d)
d1) alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori, salvo quanto previsto all’Art. 6.5.9 “Lavori presso terzi”;
d2) alle cose che l’Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto all’Art. 6.5.6 “Danni a veicoli di dipendenti o di terzi” e, qualora operanti, quanto previsto agli Artt. 6.6.4 “Danni alle cose di proprietà di coloro che partecipano ali lavori dell’azienda agricola” e 6.8.3 “Danni a veicoli dei clienti in consegna o custodia”;
d3) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
d4) alle cose trovatisi nell’ambito di esecuzione dei lavori, salvo quanto previsto all’Art. 6.5.9 “Lavori presso terzi”;
e)
e1) a condutture ed impianti sotterranei, salvo quanto previsto all’Art. 6.6.6 “Danni a condutture ed impianti sotterranei ed aerei” qualora operante;
e2) a casi dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno, salvo quanto previsto all’Art.
6.6.7 “Danni da cedimento o franamento del terreno” qualora operante;
f)
f1) da furto;
f2) a cose di cui l’Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785bis, 1786 del codice civile, salvo quanto previsto all’Art. 6.8.1 “Responsabilità civile per cose portate o consegnate dai clienti” qualora operante;
f3) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute o possedute, nonché alle cose trovatisi nell’ambito di esecuzione dei lavori, salvo quanto previsto all’Art. 6.5.9 “Lavori presso terzi”;
g)
g1) provocati da soggetti diversi dai dipendenti dell’Assicurato e della cui opera lo stesso si avvalga, salvo quanto previsto all’Art. 6.2.5 “Equiparazione ai dipendenti”;
g2) provocati da acqua piovana e da agenti atmosferici in genere;
h) cagionati da:
h1) prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione, salvo quanto previsto agli Artt. 6.5.16 “Smercio” e 6.7.1 “Attività di agriturismo – Garanzia Base R.C.T.” qualora operante;
h2) opere, installazioni in genere dopo la ultimazione dei lavori;
h3) operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatesi dopo l’esecuzione dei lavori, salvo quanto previsto alla Garanzia Aggiuntiva 6.6.5 “Lavori agricoli per conto terzi” qualora operante;
i)
i1) derivanti dalla proprietà dei fabbricati diversi da quelli ove si svolge l’attività assicurata, salvo quanto previsto all’Art. 6.5.1 ”Proprietà e conduzione di fabbricati e dei terreni nei quali si svolge l’attività”;
i2) derivanti dalla proprietà ed esercizio di impianti per lo svolgimento di discipline sportive, palestre, piscine, maneggi e quant’altro di simile; nonché i danni derivanti da noleggio di biciclette e veicoli in genere, salvo quanto previsto all’Art. 6.8.2 “Responsabilità civile per impianti sportivi, palestre e piscine” qualora operante;
l) derivanti da:
l1) detenzione o impiego di esplosivi;
l2) trasformazione o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratici, ecc.) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
l3) presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto e/o suoi derivati;
l4) mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in ordine alla gestione delle date (c.d. rischio anno 2000);
l5) perdite, alterazioni o distruzioni di software; uso ed abuso di internet e simili; trasmissioni elettroniche di date o altre informazioni; virus informatici di ogni tipo e simili; uso ed abuso di qualunque indirizzo internet, sito web o simili; dati di ogni tipo o informazioni contenute in siti web o simili; mancata distruzione di dati e/o cattiva manutenzione/lavorazione di hardware, software e/o microchip; qualunque interruzione di attività riconducibili a tali eventi;
l6) produzione e/o distribuzione di beni che provengono da materiali e/o sostanze di origine umana, sia direttamente che indirettamente a questi connessi;
l7) campi elettromagnetici; l8) muffe tossiche;
m)
m1) da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, salvo quanto previsto all’Art. 6.6.1 “Interruzione o sospensione di attività di terzi” qualora operante;
m2) causanti “pure” perdite patrimoniali disgiunte da danni fisici o alla proprietà;
m3) causanti “puri” danni patrimoniali derivanti da mancata o difettosa distribuzione di gas, acqua, vapore, elettricità e risorse energetiche;
m4) direttamente o indirettamente riconducibili all’esercizio di Luna Parks e/o parchi di divertimento in genere;
n) derivanti da:
n1) lavori edili rientranti nel campo di applicazione del Decreto Legislativo n.494 del 14 agosto 1996; n2) lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione;
n3) spargimento di acqua derivante da rotture non accidentali di tubature e/o condutture; n4) attività svolte su piattaforme di trivellazione e simili;
Art. 6.12 Esclusioni relative alla garanzia R.C.O.
La garanzia R.C.O. non comprende la responsabilità civile dell’Assicurato derivanti da:
1. malattie professionali;
2. detenzione od impiego di esplosivi;
3. trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
4. malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme bovina (BSE) o nuove varianti della malattia Creutzfeldt-Jacob (VCJD) ed in relazione al virus H5N1 e sue varianti causa principale della influenza aviaria;
5. presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto e/o suoi derivati;
6. campi elettromagnetici;
7. muffe tossiche.
Art. 6.13 Esclusioni relative alla garanzia R.C.T. Azienda agrituristica
Esclusioni specifiche per l’attività agrituristica.
Ferme le esclusioni di cui all’Art. 6.11 “Esclusioni relative alla garanzia R.C.T.”, sono esclusi altresì dalla garanzia
R.C.T. Azienda agrituristica i danni derivanti:
a) dalla presenza di discoteche e night che non siano riservati ad uso esclusivo dei clienti dell’Azienda agrituristica;
b) dall’organizzazione e realizzazione di spettacoli pirotecnici;
c) da responsabilità professionale inerente attività medico sanitarie;
d) da violazione di norme igieniche prescritte per legge o dalle competenti Autorità;
e) dall’esercizio di attività venatoria;
f) dall’esercizio di attività sportive estreme quali alpinismo, arrampicata libera, sci alpinismo, discese lungo fiumi o torrenti, sport aerei, immersioni non in apnea;
g) dall’esercizio di maneggio, equitazione ed attività equestri in genere.
NORME CHE REGOLANO I SINISTRI
(Sinistri relativi a tutte le sezioni)
Art. 7.1 Assicurazione presso diversi assicuratori
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l’Assicurato deve dare a ciascun Assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore eventualmente insolvente, superi l’ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto senza tenere conto di eventuali scoperti e/o franchigie il cui ammontare verrà dedotto successivamente dall’importo così calcolato.
Xxxx intendersi comunque esclusa ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
Sinistri relativi alle sezioni “Incendio”, “Furto”, “Elettronica”
Art. 7.2 Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per contenere o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo le norme e nei limiti dell’art. 1914 del codice civile;
b) darne avviso scritto all'Ufficio di Rappresentanza o all’Agenzia cui è assegnata la polizza oppure alla Direzione della Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’art. 1913 del codice civile.
L’inadempimento di uno dei due obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del codice civile.
Il Contraente o l’Assicurato deve altresì:
c) in caso di ipotesi di reato, fare, nei cinque giorni successivi a quello della comunicazione alla Società, denuncia scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta dello stesso e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
d) denunciare tempestivamente la sottrazione dei titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento;
e) conservare, sino ad avvenuta liquidazione del danno, sia le cose non rubate o rimaste illese che le tracce e gli indizi materiali del reato o le tracce e i residui del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto all’indennizzo;
f) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte, o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose esistenti al momento del sinistro con l'indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. In caso di danno alle merci deve mettere altresì a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino, nonché la documentazione del costo relativo alle merci danneggiate, sia finite sia in corso di lavorazione.
Le spese sostenute per l’adempimento degli obblighi di cui alle lettere a) e d) sono a carico della Società secondo le norme e nei limiti dell’art. 1914 codice civile.
Art. 7.3 Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.
Art. 7.4 Procedura per la valutazione del danno
L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;
b) oppure, a richiesta di una delle Parti, fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 7.5 Mandato dei periti
I Periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, cause e modalità del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
c) verificare se l’Assicurato o il Contraente hanno adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 7.2 “Obblighi in caso di sinistro”;
d) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui agli Artt. 7.10 e 7.12 “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno”;
e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.
I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 7.6 Raccolte e collezioni
Qualora la raccolta venga asportata o danneggiata parzialmente, la Società indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi danneggiati o rubati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.
Art. 7.7 Assicurazione parziale
Se dalle stime fatte con le norme di cui all’Art. 7.10 “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno”, risulti che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate, maggiorate del 10%, con le partite stesse, l'Assicurato sopporta la parte proporzionale di danno per ciascuna partita relativamente alla quale è risultata l'eccedenza, esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardanti altre partite.
La presente condizione non è valida per le garanzie prestate a “Primo rischio assoluto”.
Art. 7.8 Limite massimo d’indennizzo
Salvo quanto previsto dall'art. 1914 codice civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata, salvo nei casi in cui sia diversamente stabilito nel contratto.
Art. 7.9 Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione da parte dei creditori per la presenza di crediti privilegiati, pignoratizi o ipotecari sugli enti assicurati (art. 2742 codice civile) e sia verificata la titolarità dell’interesse assicurato.
Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dagli Artt. 3.9 lett. d), 4.6 lett. f) e 5.5 lett. c) “Esclusioni”.
Sinistri relativi alle sezioni “Incendio”
Art. 7.10 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza, l’attribuzione del valore che le cose assicurate, illese, danneggiate, sottratte o distrutte, avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i criteri di seguito riportati:
a) Fabbricato/Rischio locativo
1) Si stima il suo “Valore a nuovo”;
2) si stima il suo valore al momento del sinistro applicando alla stima di cui al precedente punto 1) un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed ogni altra circostanza concomitante.
L’ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte o per riparare soltanto quelle danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.
L’Assicurato acquista il diritto al pagamento dell’intero indennizzo entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione od il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trova il fabbricato colpito o su altra area del Territorio nazionale se non ne derivi aggravio per la Società e purché avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro ventiquattro mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia; se ciò non avviene, la Società limita l’indennizzo al valore del fabbricato al momento del sinistro determinato come indicato al precedente punto 2). Resta inteso che, in ogni caso, l’ammontare dell’indennizzo non potrà essere superiore a tre volte il valore determinato in base alle stime di cui al precedente punto 2).
b) Macchinario, attrezzature, arredamento
1) Si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
2) si stima il valore delle cose assicurate al momento del sinistro applicando alla stima, di cui al precedente punto 1), un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.
L’ammontare del danno si determina:
deducendo dal valore a nuovo delle cose assicurate, determinato nei modi di cui al precedente punto 1), il valore a nuovo delle cose illese ed il valore residuo di quelle danneggiate; l’Assicurato acquista il diritto al pagamento dell’intero indennizzo purché il rimpiazzo o la riparazione dell’attrezzatura, dell’arredamento e dei macchinari avvenga entro dodici mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia; se ciò non avviene, la Società limita l’indennizzo al valore al momento del sinistro determinato nei modi di cui al precedente punto 2); resta inteso che, in ogni caso, l’ammontare dell’indennizzo non potrà essere superiore a tre volte il valore determinato in base alle stime di cui al precedente punto 2).
c) Merci, scorte e prodotti, bestiame, effetti personali
Si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali.
L’ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo di quelle danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all’Erario.
d) Cristalli
L’ammontare del danno si determina sulla base del valore di rimpiazzo delle lastre, ivi comprese le spese di installazione e di trasporto, senza tenere conto del deprezzamento per vetustà, uso e stato di conservazione.
e) Cose particolari
L’ammontare del danno è dato dal valore del solo costo di riparazione o di ricostruzione delle cose distrutte o danneggiate, ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità degli enti medesimi, escluso qualsiasi riferimento al valore di affezione, artistico o scientifico.
f) Spese di demolizione e sgombero
Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell’Art. 7.7 “Assicurazione parziale”.
Art. 7.11 Anticipo indennizzo
L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite sino ad un massimo di € 1.000.000,00, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’importo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00.
L’obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo. Nel caso che l’assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell’acconto dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse; trascorsi 90 giorni dal pagamento della indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l’Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei valori al momento della richiesta.
Sinistri relativi alla sezione “Furto”e “Elettronica”
Art. 7.12 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza, l’attribuzione del valore che le cose assicurate, illese, danneggiate, sottratte o distrutte, avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i criteri di seguito riportati:
a) Contenuto (escluso cose particolari)
L’ammontare del danno si determina sulla base del valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o del costo di riparazione di quelle danneggiate, limitatamente al valore che le stesse avevano al momento dei sinistro.
b) Xxxxxx di credito Si conviene che:
1. la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l’importo dovuto prima delle rispettive scadenze, se previste;
2. l’Assicurato dovrà restituire alla Società l’indennizzo per essi percepito non appena, a seguito della procedura di ammortamento se consentita, i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
3. il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
Relativamente agli effetti cambiari, l’assicurazione vale esclusivamente per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
c) Cose particolari
L’ammontare del danno è dato dal valore del solo costo di riparazione o di ricostruzione delle cose distrutte o danneggiate o sottratte, ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità degli enti medesimi, escluso qualsiasi riferimento al valore di affezione, artistico o scientifico.
d) Apparecchiature elettroniche
A) Nel caso di danno suscettibile di riparazione:
1) si stima l’importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare l’impianto o l’apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle partite sostituite.
L’indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato come ad A) 1) defalcato dall’importo come ad A) 2) a meno che la Società non si avvalga delle facoltà di cui all’Art. 7.16 “Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza” lett. d), nel qual caso l’indennizzo sarà pari all’importo stimato come ad A) 1).
B) Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:
1) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro dell’impianto od apparecchio colpito dal sinistro stesso;
2) si stima il valore ricavabile dai residui.
L’indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato come a B) 1), defalcato dell’importo stimato come a B) 2). Questa stima riguarda solo impianti ed apparecchi in funzione ed è valida a condizione che:
a) i danni si siano verificati entro i quattro anni successivi a quello di costruzione;
b) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;
c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell’impianto o dell’apparecchio danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.
Qualora non siano soddisfatte le condizioni del punto a) ovvero del punto b), o una delle condizioni di cui al punto c), si applicano le norme che seguono:
3) si stima il valore a nuovo dell’impianto o dell’apparecchio stesso al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
4) si stima il valore ricavabile dai residui.
L’indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato come a B) 3), defalcato dell’importo stimato come a B) 4).
Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come ad A), eguagliano o superano il valore dell’impianto o dell’apparecchio calcolato come a B) (stima B1 - B2 oppure B3 - B4 a seconda del caso).
La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell’impianto o dell’apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.
Sono escluse dall’indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale.
Dall’indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie pattuite in polizza.
Art. 7.13 Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro
In caso di sinistro le somme assicurate ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.
L’Assicurato ha la facoltà di chiedere, e la Società di concedere, il reintegro di detti importi previo pagamento dei rispettivi premi.
Per uno o più sinistri accaduti nello stesso periodo di assicurazione, tale reintegro è ammesso per un importo non superiore alla somma assicurata.
Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse, invece, di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto calcolato sulle somme assicurate rimaste in essere.
Art. 7.14 Recupero delle cose sottratte
Se le cose sottratte vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.
Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.
Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno
originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.
Per le cose sottratte che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.
Sinistri relativi all’assicurazione “Responsabilità Civile”
Art. 7.15 Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Ufficio di Rappresentanza o all’Agenzia cui è assegnata la polizza oppure alla Direzione della Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza.
Xxxxxx inoltre far seguito nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l’Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro e successivamente a lui pervenuti. Se l’Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, l’invio di documentazione o di atti di natura giudiziaria o amministrativa, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto.
Art. 7.16 Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.
La Società ha il diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non rimborsa le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Per i sinistri verificatisi al di fuori della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, e della Repubblica di San Marino, qualora la Società non intendesse avvalersi della facoltà di gestione dei sinistri medesimi, l’intervento della Società avrà luogo in Italia sotto forma di rimborso all’Assicurato, nella valuta legale ivi corrente, delle somme che egli fosse tenuto a corrispondere per danni provocati a terzi, purché l’ammontare ed il versamento degli indennizzi siano debitamente documentati e sia accertata la responsabilità dell’Assicurato secondo la legislazione del paese in cui è occorso il sinistro o in quello in cui si deve eseguire l’obbligazione.
Art. 7.17 Operatività dei massimali - Pluralità di richieste di risarcimento
Il massimale indicato nella Scheda di polizza rappresenta la massima esposizione della Società per sinistro, anche nel caso in cui operino contestualmente diverse garanzie, salvo il caso in cui sia previsto un diverso limite di indennizzo. In caso di più richieste di risarcimento originate da un medesimo comportamento colposo, la data della prima richiesta è considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente. A tal fine, più richieste di risarcimento originate da uno stesso comportamento colposo sono considerate unico sinistro.
Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.
Art. 7.18 Tolleranza del numero HA (ettari di estensione dell’Azienda assicurata) – Regola proporzionale Il premio dell’assicurazione “Responsabilità Civile” è determinato in base al numero degli ettari di estensione territoriale costituenti l’Azienda assicurata, dichiarato dall’Assicurato al momento della stipulazione della polizza.
Qualora all’insorgere di un sinistro il numero degli ettari effettivo dovesse risultare non superiore al 10% di quello dichiarato, la Società rinuncerà ad applicare il disposto dell’art. 1898 codice civile, ultimo comma, in materia di riduzione proporzionale dell’indennizzo. In caso di discordanza superiore, sarà applicata la regola proporzionale prevista dal citato articolo, senza tenere conto nel calcolo dell’indennizzo della tolleranza concessa.
Art. 7.19 Azienda agrituristica: tolleranza numero posti letto – Regola proporzionale
Il premio dell’assicurazione “Responsabilità Civile” dell’Azienda agrituristica assicurata è determinato in base al numero dei posti letto dichiarato dal Contraente o dall’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza precisato che non si considerano posti letto le eventuali culle aggiunte.
Qualora all’insorgere di un sinistro il numero dei posti letto effettivo dovesse risultare non superiore al 10% di quello dichiarato, la Società rinuncerà ad applicare il disposto dell’art. 1898 codice civile, ultimo comma, in materia di riduzione proporzionale dell’indennizzo. In caso di discordanza superiore, sarà applicata la regola proporzionale prevista dal citato articolo, senza tenere conto nel calcolo dell’indennizzo della tolleranza concessa.
Art. 7.20 Tolleranza del numero degli addetti – Regola proporzionale
Il premio dell’assicurazione “Responsabilità Civile” è determinato in base al numero degli addetti dichiarato dall’Assicurato al momento della stipulazione della polizza.
Qualora all’insorgere di un sinistro tale numero dovesse risultare superiore di una sola unità rispetto a quello dichiarato, la Società rinuncerà ad applicare il disposto dell’art. 1898 codice civile, ultimo comma, in materia di riduzione proporzionale dell’indennizzo. In caso di discordanza superiore, sarà applicata la regola proporzionale prevista dal citato articolo, senza tenere conto nel calcolo dell’indennizzo della tolleranza concessa.
Art. 7.21 Assicurazione della sola proprietà dei fabbricati – Regola proporzionale
Il premio dell’assicurazione “Responsabilità Civile” è determinato in base al valore dei fabbricati, calcolato secondo il criterio del costo di ricostruzione a nuovo, che costituiscono l’Azienda assicurata, dichiarato dal Contraente o dall’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza.
Qualora all’insorgere di un sinistro il valore effettivo dei fabbricati dovesse risultare non superiore al 10% di quello dichiarato, la Società rinuncerà ad applicare il disposto dell’art. 1898 codice civile, ultimo comma, in materia di riduzione proporzionale dell’indennizzo. In caso di discordanza superiore, sarà applicata la regola proporzionale prevista dal citato articolo, senza tenere conto nel calcolo dell’indennizzo della tolleranza concessa.
Art. 8.1 Delimitazioni e detrazioni
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato applicando le delimitazioni e detrazioni elencate nelle seguenti tabelle, tali delimitazioni e detrazioni potranno essere modificate tramite espressa pattuizione ed evidenziate nelle “Delimitazioni e detrazioni” degli allegati AZI, AZF, AZE, AZRC, se presenti e richiamati nella Scheda di polizza.
Sezione “Incendio”
Garanzie base | Limite di indennizzo | Franchigia/Scoperto |
Per tutte le garanzie ove non specificatamente disciplinato | Franchigia € 250,00 | |
Fumo, gas, vapori | ||
Urto di veicoli stradali | ||
Rottura di lastre | Limite del 2% delle somme assicurate e con il massimo di € 5.000,00 | |
Spese di demolizione, sgombero | Limite del 10% dell’importo dell’indennizzo liquidato, con il massimo di € 75.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | |
Guasti cagionati dai ladri | Limite di € 1.500,00 per sinistro | |
Spese di rifacimento di documenti personali o contabili | Limite di € 1.500,00 per sinistro | |
Spese di rimozione, trasporto e ricollocamento | Limite del 10% dell’importo dell’indennizzo, con il massimo di € 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | |
Danni alle attrezzature, l’arredamento, le scorte, i prodotti e gli animali, posti in ubicazione diversa da quella indicata in polizza ma nell’ambito del territorio nazionale, in spazi espositivi in occasione di fiere, mostre ed esposizioni a cui l’Assicurato partecipa | Limite di € 20.000,00 per sinistro | |
Perdita del combustibile | Limite di € 3.000,00 per sinistro | |
Garanzie Complementari | ||
Merci, macchinario, attrezzatura all’aperto | Limite del 30% delle somme assicurate per il Contenuto | |
Merci e macchinario presso terzi | Limite del 10% delle somme assicurate per il Contenuto | |
Onorari a periti | Limite del 3% dell’importo dell’indennizzo, con il massimo di € 15.000,00 per sinistro | |
Spese di riprogettazione, oneri di urbanizzazione | Limite del 3% dell’importo dell’indennizzo, con il massimo di € 15.000,00 per sinistro | |
Azienda agrituristica Cose di uso personale portate e non consegnate | Limite del 10% per sinistro e per anno assicurativo della somma assicurata per il “Contenuto” con il massimo di € 1.500,00 per singolo oggetto | Scoperto del 10% con il minimo di € 250,00 |
Azienda agrituristica Denaro e valori consegnati in custodia | Limite del 20% per sinistro e per anno assicurativo della somma assicurata per il “Contenuto” con il massimo di € 10.000,00 per singolo cliente | |
Azienda agrituristica Danni ai veicoli dei clienti | Limite di € 100.000,00 per sinistro | Franchigia di € 500,00 per singolo veicolo |
Spese di noleggio | Limite di indennizzo di € 5.000,00 per anno assicurativo | |
Rimborso spese per il prosieguo dell’attività | Limite di indennizzo di € 150,00 per giorno e con un |
massimo di € 5.000,00 per sinistro per le spese di alloggio e di € 100,00 per giorno e con un massimo di € 5.000,00 per sinistro per le spese relative al ricovero di animali | ||
Eventi speciali | ||
Eventi socio – politici | Limite del 70% delle somme assicurate sui fabbricati e sul relativo contenuto | Scoperto del 10% e con il minimo di € 250,00 |
Eventi atmosferici | Limite del 70% delle somme assicurate sui fabbricati e sul relativo contenuto | Scoperto del 10% e con il minimo di € 1.000,00 |
Eventi atmosferici su fabbricati aperti ai lati | Limite di € 10.000,00 per sinistro | Scoperto del 10% con il minimo di € 1.000,00 per ogni sinistro |
Danni da grandine | Limite di € 5.000,00 per sinistro | |
Sovraccarico di neve sui tetti | Limite di € 30.000,00 per sinistro | Franchigia di € 1.500,00 |
Acqua e liquidi | ||
Spandimento | Limite di € 50.000,00 per sinistro | Franchigia di € 250,00 |
Ricerca del guasto | Limite di € 5.000,00 per sinistro | Franchigia di € 250,00 |
Trabocchi, rigurgiti, occlusioni | Limite di € 10.000,00 per sinistro | Franchigia di € 250,00 |
Garanzie Aggiuntive | ||
Fermentazione e smassamento del foraggio | Limite, per sinistro e per anno assicurativo, del 15% della somma assicurata alla partita “Fieno e foraggio” | Scoperto del 20% e con il minimo di € 500,00 |
Asfissia e folgorazione del bestiame | Scoperto del 10% e con il minimo di € 1.500,00 | |
Dispersione del vino, dell’olio e del latte | Scoperto del 10% e con il minimo di € 500,00 | |
Refrigerazione scorte e prodotti | Scoperto del 20% e con il minimo di € 1.000,00 | |
Danni indiretti | Limite del 15% Fabbricato e Contenuto | |
Fenomeni elettrici | Franchigia di € 250,00 | |
Terrorismo e sabotaggio | Limite del 50% delle somme assicurate sui fabbricati e sul relativo contenuto per sinistro | Scoperto del 10% e con il minimo di € 250,00 |
Contenuto abitazioni Uffici | ||
Enti particolari | Limite di € 7.500,00 per singolo oggetto | |
Cose particolari | Limite del 10% delle somme assicurate sul contenuto con il limite di € 15.000,00 per singolo sinistro | |
Valori | Limite del 10% delle somme assicurate sul contenuto, con il limite di € 2.500,00 per singolo sinistro | |
Bestiame | ||
Per ciascun bovino o equino | Limite € 5.000,00 | |
Per ciascun suino, ovino, caprino o struzzo | Limite € 2.000,00 | |
Per animali da cortile | Limite € 1.200,00 |
Sezione “Furto”
Garanzia base | Limite di indennizzo | Franchigia/Scoperto | |
Per tutte le garanzie ove non specificatamente disciplinato | Franchigia € 250,00 | ||
Atti vandalici commessi dai ladri | Limite 30% massimo di € 15.000,00 per sinistro | ||
Guasti cagionati dai ladri | Fino alla concorrenza di € 2.500,00 | ||
Spese di rifacimento di documenti personali | Fino alla concorrenza di € 1.500,00 | ||
Azienda agrituristica Cose di uso personale portate e non consegnate | Limite del 10% per sinistro e per anno assicurativo della somma assicurata per il “Contenuto” con il massimo di € 1.500,00 per singolo oggetto | Scoperto del 10% con il minimo di € 250,00 | |
Garanzie Complementari | |||
Mezzi di chiusura | Scoperto 20% se non conformi | ||
Veicoli dell’Assicurato | Scoperto del 25% per singolo sinistro | ||
Garanzie Aggiuntive | |||
Attrezzature e macchine agricole sottotetto ed in presenza di mezzi di chiusura conformi ed attivati | Scoperto 10% e con il minimo di € 250,00 | ||
Attrezzature e macchine agricole all’aperto nell’ambito dell’Azienda | Limite del 50% della somma assicurata | Scoperto 15% (ridotto al 10% se protette da impianto antifurto satellitare, e se l’impianto stesso è inserito ed efficiente) con il minimo di € 500,00 | |
Attrezzature e macchine agricole ovunque poste nell’ambito del Territorio Italiano | Limite del 30% della somma assicurata | Scoperto 20% (ridotto al 10% se protette da impianto antifurto satellitare, e se l’impianto stesso è inserito ed efficiente) con il minimo di € 1.000,00 | |
Spese di noleggio | Massimo 30 giorni con il limite di € 5.000,00 per sinistro e per anno | ||
Scorte e prodotti sottotetto ed in presenza di mezzi di chiusura conformi ed attivati | Scoperto 10% e con il minimo di € 250,00 | ||
Scorte e prodotti all’aperto nell’ambito dell’Azienda | Limite del 30% della somma assicurata | Scoperto 15% e con il minimo di € 500,00 | |
Scorte e prodotti ovunque poste nell’ambito del Territorio Italiano | Limite del 20% della somma assicurata | Scoperto 20% e con il minimo di € 1.000,00 | |
Bestiame | |||
Per ciascun bovino o equino | € 5.000,00 | Scoperto 10% e con il minimo di € 250,00 per gli animali ricoverati in stalla ed in presenza di mezzi di chiusura conformi ed attivati; Scoperto 20% e con il minimo di € 1.000,00 per gli animali ovunque posti all’interno dell’Azienda agricola se gli animali sono sorvegliati dall’Assicurato e/o suo incaricato, elevato al 35% con il minimo di € 2.500,00 se al momento del furto non vi è sorveglianza degli animali | |
Per ciascun suino, ovino, caprino o struzzo | € 2.000,00 | ||
Per animali da cortile | € 1.200,00 | ||
Veicoli dei clienti | Limite di € 25.000,00 per ciascun veicolo | Scoperto 15% col minimo di € 500,00 per sinistro | |
Contenuto delle abitazioni e degli uffici | |||
Gioielli, preziosi, raccolte e collezioni | Limite 40% della somma | ||
Mod. P5541 ed. 01/2019 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Pagina 39 di 43 | |||
assicurata con il massimo di € 10.000,00 per le cose riposte fuori cassaforte Limite € 20.000,00 per le cose poste in cassaforte | ||
Valori | Limite 5% della somma assicurata con il massimo di € 1.500,00 | |
Pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d’arte (esclusi preziosi), oggetti e servizi di argenteria | Limite 50% della somma assicurata, con il massimo di € 15.000,00 per singolo oggetto | |
Cose contenute nei locali di ripostiglio di pertinenza dell’abitazione e non comunicanti con essa | Scoperto 10% della somma assicurata, con il massimo di € 250,00 per singolo oggetto. La garanzia in detti locali è limitata a mobilio, arredamento, vestiario e provviste. | |
Condizioni Particolari | ||
Portavalori e spese sanitarie per infortunio | Limite € 1.500,00 per sinistro per spese per infortunio a seguito di scippo e rapina | Scoperto 15% per sinistro |
Sezione “Elettronica”
Garanzia base | Limite di indennizzo | Franchigia/Scoperto |
Per tutti i danni | Scoperto 5% minimo € 250,00 | |
Eventi socio-politici o conseguenti ad atti dolosi in genere | Limite del 70% delle somme assicurate | Scoperto del 10% e con il minimo di € 500,00 |
Danni da furto | Mezzi non conformi scoperto 25% | |
Fenomeni elettrici di origine esterna | Scoperto 25% quando non esistano le condizioni previste o non siano attivati i sistemi di protezione | |
Garanzie Aggiuntive | ||
Danni ai supporti di dati | Scoperto del 10% | |
Terrorismo e sabotaggio | Limite del 50% delle somme assicurate | Scoperto del 10% e con il minimo di € 500,00 |
Sezione “Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)”
Garanzia base | Limite di indennizzo | Franchigia/Scoperto |
Garanzia “Base R.C.T.” - R.C.T. dell’Azienda agricola | Franchigia € 250,00 per singolo sinistro per danni a cose ove non specificatamente disciplinato | |
Garanzia “Base R.C.O.” – R.C.O. con estensione al danno biologico | Franchigia € 2.500,00 per ogni persona infortunata | |
Garanzie Complementari | ||
Proprietà e conduzione di fabbricati e dei terreni nei quali si svolge l’attività | Limite 50% del massimale per sinistro e per anno per danni derivanti da spargimento d’acqua | |
Lavori presso terzi | Limite 10% del massimale assicurato | Scoperto 10% per singolo sinistro |
Cani da guardia | Limite € 5.000,00 per danni a animali | |
Danni da inquinamento accidentale Danni a persone | Limite 50% del massimale assicurato con il massimo di € 500.000,00 per sinistro e per |
anno | ||
Danni da inquinamento accidentale Danni a cose | Limite 10% del massimale assicurato, con il massimo di € 100.000,00 | Scoperto 10% con il minimo di € 1.500,00 per singolo sinistro |
Garanzie Aggiuntive | ||
Interruzione o sospensione di attività di terzi | Limite 20% del massimale assicurato per anno assicurativo con il massimo di € 100.000,00 | Scoperto 10% per singolo sinistro |
Errato trattamento dei dati personali | Limite 5% del massimale assicurato | Scoperto 10% con il minimo di € 1.000,00 per singolo sinistro |
R.C.T. da straordinaria manutenzione e committenza Lavori ai sensi del decreto legislativo 494/96 | Limite 50% del massimale assicurato per danni alla persona | |
Lavori agricoli per conto terzi danni a cose | Limite 50% del massimale assicurato | |
Danni a condutture e impianti sotterranei ed aerei | Limite 10% del massimale assicurato | |
Danni da cedimento o franamento del terreno | Limite € 100.000,00 | Scoperto 10% con il minimo di € 500,00 per singolo sinistro |
Danni da impiego di fitofarmaci | Scoperto 10% per ogni sinistro | |
Azienda agrituristica Responsabilità civile per cose portate o consegnate dai clienti | Limite € 15.000,00 per anno assicurativo e con il massimo, per singolo cliente danneggiato, di € 1.500,00 per le cose consegnate ed € 500,00 per quelle non consegnate | Scoperto 10% per sinistro |
Azienda agrituristica Danni ai veicoli dei clienti in consegna o custodia | Limite 10% del massimale assicurato, con il massimo di € 100.000,00 con il limite, per singolo veicolo danneggiato di € 7.500,00 | Franchigia € 250,00 per sinistro |
Art. 9.1 Indicazioni generali
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro che possa dar luogo all'attivazione delle garanzie previste in polizza si deve inviare la denuncia per lettera raccomandata o presentarla all’Ufficio di Rappresentanza o all’Agenzia cui è assegnata la polizza oppure direttamente alla Società, entro tre giorni da quando è avvenuto il fatto o da quando se ne è avuta la possibilità.
È comunque necessario indicare:
• numero di polizza;
• generalità del Contraente;
• generalità dell’Assicurato;
• generalità dei danneggiati;
• data e ora del sinistro;
• circostanze, modalità del sinistro e sue conseguenze dannose (per i danni a cose, indicazione approssimativa della loro entità a soli fini informativi e senza che tale informazione abbia alcun rilievo nella valutazione del danno).
Successivamente si devono inviare tutti gli altri documenti necessari all’espletamento della pratica.
Art. 9.2 Assicurazione “Incendio” ed “Elettronica”
Oltre a quanto previsto nelle indicazioni generali si deve:
• precisare il tipo di sinistro avvenuto ed i danni subiti sia dalle cose assicurate, sia da altre cose non assicurate;
• indicare i tipi di interventi ed i mezzi che si sono resi necessari per limitare i danni (intervento dei Vigili del Fuoco, della Polizia o di altre autorità, ecc.);
• tenere a disposizione della Società, le tracce ed i residui del sinistro occorso;
• completare eventualmente la denuncia con la documentazione delle spese sostenute per arrestare o limitare le conseguenze del sinistro nonché le altre spese per le quali è assicurato il rimborso;
• in caso di danni da acqua comprovare, in caso di lavori di particolare urgenza, il sinistro con adeguata documentazione fotografica conservando, ove possibile, i residui del sinistro.
Art. 9.3 Assicurazione “Furto”
Oltre a quanto previsto nelle indicazioni generali si deve:
• fare la denuncia entro 24 ore da quando si è venuti a conoscenza del furto o della rapina al più vicino Commissariato di Polizia o Stazione dei Carabinieri;
• allegare alla denuncia alla Società:
- la dettagliata descrizione del danno subito;
- l’elenco delle cose asportate o danneggiate e il loro presumibile valore;
- la denuncia presentata alle Autorità;
• conservare eventuali tracce lasciate dai ladri e gli oggetti da questi danneggiati o distrutti;
• informare tempestivamente l’Ufficio di Rappresentanza o l’Agenzia quando si abbia notizia del ritrovamento delle cose rubate.
In caso di danni ad oggetti che richiedono una riparazione tempestiva (infissi, lastre, vetrate):
• documentare fotograficamente il manufatto danneggiato prima di effettuare qualsiasi intervento;
• conservare, ove possibile, i pezzi sostituiti per facilitare la successiva perizia;
• documentare le relative spese con fatture o ricevute fiscali.
Art. 9.4 Assicurazione “Responsabilità Civile”
Oltre a quanto previsto nelle indicazioni generali si deve:
• denunciare il sinistro anche nel caso in cui non sia ancora pervenuta alcuna richiesta di risarcimento da parte del danneggiato;
• inviare tempestivamente le eventuali richieste di risarcimento da parte dei danneggiati e la relativa documentazione.
Poiché la gestione del sinistro compete esclusivamente alla Società:
• non rilasciare dichiarazioni e non ammettere responsabilità o circostanze che possano compromettere la propria posizione;
• non trattare con i danneggiati;
• non concordare l’ammontare del danno;
• non pagare somme a titolo di risarcimento.
Nel caso in cui si instauri un procedimento penale e l’Assicurato riceva “avvisi di garanzia” o altre comunicazioni giudiziarie:
• trasmettere gli atti ricevuti affinché la Società possa provvedere alla difesa tramite un proprio legale (l’interessato può comunque farsi assistere, a sue spese, anche da un legale di sua fiducia, che affiancherà il legale della Società).
Se la vicenda sfocia in una vertenza giudiziaria e all’Assicurato viene notificato un atto di citazione, la Società assume, se ne ha interesse e nei limiti di un quarto della somma assicurata, la gestione della lite. In tal caso, se non sussiste conflitto di interessi con la Società:
• rilasciare mandato al legale designato dalla Società;
• trasmettere tempestivamente l’originale dell’atto di citazione, con la relativa delega;
• fornire al legale della Società qualsiasi notizia, documentazione e collaborazione utili alla difesa.