COMUNE DI ITTIRI
COMUNE DI ITTIRI
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SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
Allegato”A” alla Determinazione n. in data
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI DESTINATARI DI ATTO DI INTIMAZIONE DI SFRATTO PER MOROSITÀ - ANNUALITÀ 2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE RENDE NOTO
- Visto il D.L. 31 agosto 2013, n. 102, art, comma 5, convertito, con modificazioni, nella Legge 28 ottobre 2013, n. 124, istituisce il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, finalizzato alla concessione di contributi atti a sanare la morosità incolpevole degli inquilini di alloggi in locazione, destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità, causata dalla perdita o dalla consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare;
- Visto il D.M. n. 202 del 14 maggio 2013 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dispone che lo Stato, per l’anno 2014, ha destinato delle risorse alla Regione Sardegna per far fronte ai casi di morosità colpevole da destinare ai Comuni capoluogo di Provincia e i Comuni ad alta tensione abitativa, di cui alla delibera CIPE n. 87 del 13 novembre 2003, quali destinatari delle risorse disponibili del Fondo rivolti agli inquilini morosi incolpevoli e degli eventuali stanziamenti regionali, definendo la morosità incolpevole, i criteri ai quali i Comuni devono attenersi per il riconoscimento dei contributi stessi, stabilendo inoltre l’importo massimo concedibile per sanare la morosità incolpevole accertata;
- Vista la Deliberazione della G.R. 39/38 del 10 ottobre 2014 che individua i Comuni della Sardegna ad alta tensione abitativa e/o capoluogo di Provincia destinatari del Fondo inquilini morosi, recependo, per l’annualità 2014 quanto indicato all’art. 6, comma 5 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 124/2013 e al D.M. n. 202 del 14/05/2014, stabilendo per il 30 Novembre 2014 il termine entro il quali i comuni beneficiari del contributo devono trasmettere alla RAS l’elenco dei beneficiari ammessi al contributo e il totale del fabbisogno accertato;
- Vista la Deliberazione della G.R. 9/39 con la quale sono state apportare alcune modifiche a causa della non uniforme interpretazione ed attuazione da parte dei Comuni beneficiari del contributo;
- Visto il Decreto interministeriale del 30/03/2016, pubblicato nella G.U. n. 172 del 25/07/2016 che ha proceduto alla revisione dei criteri, delle procedure e delle modalità di accesso ai contributi, previsti dal precedente Decreto interministeriale n. 202 del 14/05/2014, al fine di rendere maggiormente efficace l’utilizzo delle risorse assegnate al Fondo, anche in considerazione del carattere innovativo di quest’ultimo;
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 42/11 del 29/10/2019 che tra l’altro ha individuato i comuni prioritari del “Fondo” ovvero quelli ad alta tensione abitativa (ATA) e/o i capoluoghi di Provincia, e ha ammesso anche altri Comuni, non prioritari, ricadenti nella medesima fattispecie degli sfratti per morosità incolpevole, da finanziare sia con fondi statali residuali, sia con fondi regionali e, comunque, solo dopo aver soddisfatto le richieste provenienti dai comuni prioritari;
- Vista la determinazione prot. 33759 rep 2078 del 29/10/2019 della Direzione Generale – Servizio Edilizia Pubblica – dell’Assessorato dei lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna con la quale è stato approvato il bando relativo all’attribuzione dei contributi di cui al fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli anno 2019;
- Vista la a nota in data 29/10/2019 prot. 33827 acquisita agli atti del Comune al prot. 13910 in data 31/10/2019 con la quale si invitavano tutti i Comuni della Sardegna sia quelli ad alta tensione abitativa (ATA) e/o i capoluoghi di Provincia (comuni prioritari) e sia i Comuni (non prioritari) che rilevano casi di sfratto per morosità incolpevole, ad avviare urgentemente le procedure concorsuali dirette ad individuare i soggetti aventi titolo ai benefici in questione per l’anno 2018 e a comunicare i relativi esiti;
- Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 177 in data 06 novembre 2019 con la quale l’Amministrazione Comunale emanava indirizzi al Responsabile del Servizio per la predisposizione di apposito Bando;
- Vista la propria Determinazione adottata in data odierna con la quale è stato approvato lo schema di domanda e il Bando pubblico;
RENDE NOTO
Sono aperti i termini per la partecipazione al bando pubblico per l’assegnazione di eventuali contributi per far fronte alle esigenze degli inquilini morosi incolpevoli residenti nel Comune di Ittiri e destinatari di atto di intimazione di sfratto per morosità anno 2019 in conformità a quanto stabilito con deliberazione di G.R. n. 42/11 del 29 ottobre 2019.
Art. 2 – Destinatari e finalità dei contributi
Destinatari dei contributi sono soggetti residenti nel Comune di Ittiri titolari di contratti di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo, soggetti ad un atto di sfratto per morosità incolpevole avvenuto nel corso del 2019, con citazione per convalida. I contributi sono concessi con la specifica destinazione di sanare la morosità incolpevole o di risolvere il problema dell’alloggio causato da tale morosità con le modalità previste nelle norme di riferimento e nella presente direttiva.
Art. 3 – Definizione di morosità incolpevole
Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, verificatasi prima o durante il 2019, dovuta ad una delle seguenti cause:
• Perdita del lavoro per licenziamento;
• Accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro;
• Cassa integrazione ordinaria e straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
• Mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
• Cessazione o consistente riduzione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
• Malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche ed assistenziali.
Art. 4 – Definizione e modalità di verifica della consistente riduzione della capacità reddituale Fermo restando che l’atto di citazione deve essere del 2019, la valutazione è effettuata con le modalità corrispondenti ai seguenti casi:
1) perdita o consistente riduzione di almeno il 30% della capacità reddituale o del reddito complessivo verificatasi prima del 2019: si valuta raffrontando il reddito riferito all’ultimo
periodo reddituale (reddito ISE indicato nell’attestazione ISEE) con il reddito attestato e riferito al periodo precedente al verificarsi della situazione stessa (reddito ISE indicato nell’attestazione ISEE).
Poiché l’INPS sta rilasciando per l’anno in corso l’attestazione nel ISEE relativa ai redditi 2018, si precisa quanto segue:
• All’ISEE “ordinario” calcolato nel 2019 su redditi percepiti nel 2017, nel caso in cui i redditi del 2018 non abbiano subito rilevanti variazioni rispetto all’anno precedente. In tal caso l’ISEE relativo ai redditi del 2017 viene considerato valido anche per il 2018, e la perdita o consistente riduzione del reddito di almeno il 30% si valuta raffrontando il reddito ISE indicato nell’attestazione ISEE relativo al 2017, sostanzialmente invariato nel 2018, con il reddito ISE indicato nell’attestazione ISEE riferita all’anno in cui il reddito era “integro”, corrispondente al periodo precedente al verificarsi della sua variazione;
Nel caso non sia possibile raffrontare i redditi ISE, per mancanza delle attestazioni ISEE, le variazioni potranno essere verificate raffrontando i redditi fiscalmente dichiarati nei medesimi periodi di riferimento su indicati.
• All’ISEE “corrente” calcolato nel 2019 su redditi percepiti nel 2018, nel caso in cui si siano verificate rilevanti variazioni reddituali rispetto al 2017 e la perdita o la consistente riduzione del reddito di almeno il 30% si valuta raffrontando il reddito ISE indicato nella attestazione ISEE relativo al 2018 con il reddito ISE indicato nella attestazione ISEE riferita all’anno in cui il reddito era “integro” corrispondente al periodo precedente al verificarsi della sua variazione.
2) perdita o consistente riduzione di almeno il 30% della capacità reddituale o del reddito complessivo verificatasi nel corso del 2019: in assenza di una certificazione reddituale annuale del 2018, la consistente riduzione della capacità reddituale o del reddito complessivo del lavoratore dipendente si intende sussistente nell’anno in corso qualora, al momento della presentazione della domanda al Comune, il reddito imponibile indicato nell’ultima busta paga risulti inferiore di almeno il 30% del reddito imponibile medio delle tre buste paga precedenti all’evento incolpevole.
Per il lavoratore autonomo la consistente riduzione della capacità reddituale o del reddito complessivo si intende sussistente nell’anno in corso qualora, il reddito imponibile autocertificato, relativo al periodo computato dal 01/01/2019 alla data di cessazione dell’attività, risulti inferiore di almeno il 30% del reddito imponibile fiscalmente dichiarato per il 2018 computato per il medesimo periodo di tempo.
3) malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che hanno comportato la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali: le spese, anche relative a precedenti annualità e autocertificate, devono incidere per almeno il 30% sul reddito I.S.E. o sul valore I.S.E.E. attestato nel 2019.
Art. 5 – Criteri per l’accesso ai contributi
La concessione dei contributi è subordinata, oltre alla accertata morosità incolpevole per consistente riduzione della capacità reddituale o del reddito complessivo, alla sussistenza, in capo al richiedente e al proprio nucleo familiare, dei seguenti requisiti:
a) Reddito I.S.E. non superiore a € 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore a € 26.000,00;
b) Atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione in giudizio per la convalida effettuato nel corso dell’anno 2018; per gli assegnatari di alloggi sociali vale la citazione in giudizio per la convalida o, in alternativa, il provvedimento di risoluzione dell’atto di concessione amministrativa da parte dell’Ente gestore;
c) Essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo (anche antecedente al 2019) regolarmente registrato, ai sensi della Legge 431/98 (sono esclusi gli immobili appartenenti
alle categorie A1, A8 e A9) e residenza nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno al momento dell’atto di citazione;
d) Cittadinanza Italiana, di uno Stato appartenente all’Unione Europea, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all’Unione Europea (extracomunitari) un regolare titolo di soggiorno;
e) Il richiedente o altro componente del nucleo familiare, non sia titolare di diritti di proprietà,usufrutto, uso o abitazione nella Provincia di residenza di altro immobile, fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare;
f) I beneficiari non ricevano per gli stessi contributi provenienti da programmi di interventi simili.
I requisiti si intendono riferiti all’anno 2019.
Art. 6 – Criteri preferenziali per l’accesso ai contributi
Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all’interno del nucleo familiare, di almeno un componente che sia:
⮚ Ultrasettantenne;
⮚ Minore;
⮚ Con invalidità accertata per almeno il 74%;
⮚ In carico ai Servizi Sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l’attuazione di un progetto assistenziale individuale.
Nel caso in cui la disponibilità dei fondi non sia sufficiente, il contributo richiesto verrà ridotto in maniera proporzionale sulla base delle risorse disponibili assegnate dalla Regione.
Ai fini del bando il nucleo familiare che occorre considerare, è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente al memento dell’atto di citazione.
Art. 7 – Vincolo di destinazione dei contributi – Priorità nella concessione degli stessi
I contributi sono richiesti con specifica destinazione di far fronte ai problemi derivanti dalla morosità incolpevole, nella misura necessaria e con il preciso scopo di effettuare operazioni finalizzate a risolvere il problema dell’alloggio, e/o per scongiurare lo sfratto attraverso il pagamento di quanto dovuto, e/o ad agevolare il reperimento di un nuovo alloggio a seguito di sfratto, venendo incontro con il pagamento della cauzione e della prima mensilità.
Non saranno ammesse a contributo, o saranno ricondotte a valori adeguati, richieste per importi non congrui non giustificati dai valori derivanti dal contratto o dal procedimento di sfratto..
L’importo massimo del contributo concedibile al richiedente è di € 12.000,00, comprensivi della morosità incolpevole accertata e dell’eventuale pagamento, anche in forma anticipata, delle mensilità relative ad un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato, secondo le destinazioni di cui al successivo art. 8.
L’ammontare della morosità è indicato nell’atto di citazione, comprensivo di canoni ed eventualmente di spese condominiali. Nel caso di accordo con il proprietario, la morosità sarà costituita da quella maturata, indicata eventualmente nel verbale di udienza o nello stesso accordo sottoscritto da entrambe le parti anche presso i competenti uffici comunali.
In caso di accordo con il proprietario dell’alloggio, il contributo andrà a sanare la morosità pregressa per evitare lo sfratto o a ristorare il proprietario dell’alloggio per differire lo sfratto. Nel caso in cui il soggetto non occupi più l’alloggio oggetto di sfratto, perché già sfrattato o perché l’abbia volontariamente lasciato, il contributo sarà costituito da un deposito cauzionale per la stipula di un nuovo contratto di locazione, finalizzato a mitigare il disagio del “passaggio da casa a casa”.
Nel caso in cui venga sottoscritto un nuovo contratto concordato, il contributo sarà costituito altresì dal pagamento, anche in forma anticipata, delle relative mensilità per un massimo di 12 mesi
Art. 8 – Destinazione dei contributi
I contributi sono destinati:
a) Fino a un massimo di € 8.000,00 a sanare la morosità incolpevole accerta dal comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile;
b) Fino a un massimo di € 6.000,00 a ristorare i canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell’immobile consenta il differimento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile per il tempo necessario a trovare un’adeguata soluzione abitativa all’inquilino moroso incolpevole;
c) Ad assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;
d) Ad assicurare il versamento di un numero di mensilità, per un massimo di 12 mesi, relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di euro 12.000,00.
I contributi di cui alle lettere c) e d) possono essere corrisposti dal Comune in un’unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto.
Le ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) possono combinarsi con la lettera d), garantendo all’inquilino di poter sottoscrivere in ogni caso un nuovo contratto a canone concordato con il medesimo proprietario o con uno nuovo. In particolare l’ipotesi lettera a) è combinabile con la lettera d), anche nel caso in cui il periodo residuo del contratto in essere sia inferiore ai 2 anni
Art. 9 – Modalità e termini di presentazione delle domande
I soggetti che si trovano in possesso delle condizioni e dei requisiti richiesti devono presentare istanza indirizzata al Settore Servizi Sociali del Comune, sulla base del modello predisposto dall’ufficio, da presentarsi a pena di esclusione entro le seguenti date di scadenza:
- 1^ scadenza 15 Febbraio 2020;
- 2^ scadenza 15 Giugno 2020;
- 3^ scadenza 15 ottobre 2020;
L’istanza sarà redatta in forma di autocertificazione con riferimento agli elementi che possono essere oggetto di tale dichiarazione e che conterrà in forma sintetica gli altri elementi necessari per l’ammissione e per l’istruttoria delle domande. In particolare dovrà dichiarare:
a) Di essere residenti nel Comune di Ittiri;
b) Di avere un atto di intimazione di sfratto per morosità incolpevole emesso nell’anno 2019;
c) Di avere cittadinanza italiana, di un paese dell’UE ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all’UE, un regolare titolo di soggiorno ( carta o permesso);
d) Che il richiedente o altro componente del nucleo familiare, non sia titolare di diritti di proprietà usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile, fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare;
e) Che i beneficiari non ricevano per gli stessi fini contributi provenienti da programmi di interventi simili;
f) Di essere residente nell’alloggio oggetto della procedura di partecipazione al bando da almeno un anno al momento dell’atto di citazione;
g) Al fine di accedere ai requisiti preferenziali, di avere la presenza all’interno del nucleo familiare, di almeno un componente che sia:
⮚ Ultrasettantenne;
⮚ Minore;
⮚ Con invalidità accertata per almeno il 74%;
⮚ In carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l’attuazione di un progetto assistenziale individuale.
Art. 10 – Allegati all’istanza
All’istanza dovranno essere allegata copi del documento di identità del sottoscrittore, dovranno essere allegati a pena di inammissibilità i seguenti documenti:
1) In ordine alla sussistenza dei requisiti generali:
a) Certificato di reddito I.S.E.E non superiore a € 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore a € 26.000,00;
b) Copia atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida emesso entro l’anno 2019 relativo al contratto di cui al punto successivo sull’immobile nel quale si ha la residenza;
c) Contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9);
2) In ordine alla tipologia della causa della diminuzione del reddito:
a) Documento attestante la perdita del lavoro con indicazione della sta;
b) Accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro;
c) Attestazione della decorrenza della cassa di integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
d) Attestazione della cessazione e dichiarazione del mancato rinnovo dei contratti a termine o di lavoro atipici;
e) Dichiarazione della cessazione di attività di libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
f) Certificazione delle autorità che dichiarino malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali, con eventuale breve relazione illustrativa per la necessaria valutazione
3) In ordine alla quantificazione del contributo richiesto, dovrà produrre:
a) Nel caso di richiesta di contributo finalizzata a sanare la morosità, il dettaglio delle somme dovute contenute nella citazione;
Art. 11 – Motivi di esclusione della domanda
Saranno escluse le domande:
• Mancanza dei requisiti;
• Pervenute oltre il termine stabilito;
• Non redatte sull’apposito modello di domanda;
• Redatte in maniera incompleta, ovvero dalle quali si evinca palesemente la manca di uno dei requisiti previsti per l’ammissione ai contributi di cui all’art. 5;
• Non debitamente firmate e non corredate dei documenti richiesti di cui all’art. 10.
Art. 12 – Valutazione delle domande
Le domande pervenute entro tali termine saranno valutate dal Settore Servizi Socio-Assistenziali, per la verifica dei requisiti richiesti al fine di approvare la graduatoria dei soggetti aventi titolo ai benefici in questione, da comunicare alla RAS.
Al termine dell’istruttoria verrà pubblicata per 5 giorni, in forma riservata, la graduatoria provvisoria, alla quale potranno essere presentate eventuali osservazioni e/o opposizioni. Decorsi i 5 giorni di pubblicazione verrà approvata la graduatoria definitiva.
Art. 13 – Modalità di erogazione del contributo
L’importo massimo del contributo concedibile al richiedente, per sanare la morosità incolpevole accertata, con le modalità di cui ai precedenti punti, non può superare l’importo di € 12.000,00.
Nel caso in cui la disponibilità dei fondi non sia sufficiente, il contributo richiesto verrà ridotto in maniera proporzionale sulla base delle risorse disponibili assegnate dalla Regione.
Art. 14 – Controlli e sanzioni
Ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, l’Amministrazione Comunale procede ad idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva sulla base di dichiarazione non veritiera, l’amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme e ad ogni altro adempimento conseguente.
Art. 15 – Informativa in materia di protezione dei dati personali
I dati personali saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente procedimento e per scopi istituzionali. I dati verranno trattati nel rispetto del D. Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali.
Art. 16 – Responsabile del procedimento
Xxxxxx Xxxxx – responsabile del settore Socio-Assistenziale, Cultura, P.I, Sport, Tributi – Via San Xxxxxxxxx, 1 – 00000 Xxxxxx (XX) – tel 079/445222, fax 079/445241, e-mail: xxxxxx.xxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xx.xx.
Art. 17 – Norme finali
Per quanto non espressamente previsto dalla presente direttiva si fa riferimento al Decreto Interministeriale n. 202 del 14/05/2014 pubblicato sulla G.U. n. 161 del 14/07/2014 così come modificato dal Decreto Interministeriale del 30/03/2016 pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25/07/2016, alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 42/11 del 22/10/2019 e alla Determinazione prot. 33759 Rep. 2078 del 29/10/2019 della Direzione Generale – Servizio Edilizia Pubblica.
Art. 18 – Scadenza
Le istanze tendenti ad ottenere il contributo devono essere presentate improrogabilmente entro le seguenti date:
- 1^ scadenza 15 Febbraio 2020;
- 2^ scadenza 15 Giugno 2020;
- 3^ scadenza 15 ottobre 2020;
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Rag. Xxxxxx Xxxxx