Contratto a termine. Specificazioni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Estinzione del rapporto di lavoro
Licenziamento per giusta causa. Prove. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 14
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Lavoro intermittente. Xxxxxxxx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 12
Licenziamento e conciliazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GIURISPRUDENZA
Costituzione e svolgimento del rapporto di lavoro
Contratto a termine. Specificazioni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ammortizzatori sociali e periodo di prova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Decontribuzione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 10
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Contratti a termine. Periodo massimo. Computo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LEGGI DECRETI CIRCOLARI
Rapporti di lavoro
Contratti a termine nelle start-up innovative. Pag.
Ccnl Terziario. Convalida delle dimissioni Pag.
Comunicazioni di cessazione del rapporto di lavoro Pag.
Indice
In primo piano | ||
RAPPORTI DI LAVORO Nuova disciplina dei Decreto crescita nelle contratti a termine start-up innovative to Pubblicato nel supplemento ordinario n. 194 alla Gazzetta ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2012, il decre- legge n. 179 del 18 ottobre 2012, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per la crescita del Paese”. Tale norma introduce la definizione dell’impresa “start-up innovativa”, precisando i requisiti che deve possedere, disciplinando una particolare ipotesi di contratti a tempo determinato stipulati entro e non oltre i 4 anni dalla costituzione di start- up innovative. 4 |
SINDACALE / WELFARE
In particolare, viene precisato che, in questa ipotesi:
a) il contratto a tempo determinato può essere stipulato per una durata minima di sei mesi ed una massima di trentasei mesi entro i quali possono essere posti in essere più contratti senza lʼosservanza dei termini di sospensione o anche senza solu- zione di continuità;
b) in deroga al limite di durata massima di trentasei mesi, è stata prevista anche la possibilità di stipulare un ulteriore successi- vo contratto a tempo determinato tra gli stessi soggetti e sempre per lo svolgimento delle medesime attività, sino al raggiun- gimento del limite dei quattro anni di cui in premessa, a condizione che la stipulazione avvenga presso la Dtl;
c) la retribuzione dei lavoratori assunti da una società in start-up deve essere costituita da una parte che non può essere infe- riore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile, e, dallʼaltra, da una parte variabile, consistente in trattamenti collegati allʼefficienza o alla redditività dellʼimpresa, alla produttività del lavora- tore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti, incluse lʼassegnazione di opzioni per lʼacquisto di quote o azioni della società e la cessione gratuita delle medesime quote o azioni.
DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179. Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.
(omissis)
SEZIONE IX
MISURE PER LA NASCITA E LO SVILUPPO DI IMPRESE START-UP INNOVATIVE
Articolo 25
Start-up innovativa e incubatore certificato: finalità, definizione e pubblicità
1. Le presenti disposizioni sono dirette a favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, lʼoccupazione, in particolare giovanile, con riguardo alle imprese start-up innovative, come definite al successivo comma 2 e coerentemente con quanto individuato nel Programma nazionale di riforma 2012, pubblicato in allegato al Documento di economia e finanza (Def) del 2012 e con le raccomandazioni e gli orientamenti formulati dal Consiglio dei ministri dellʼUnione europea. Le disposizioni della presente sezione intendono contestualmente contribuire allo sviluppo di nuova cultura imprenditoriale, alla creazione di un eco- sistema maggiormente favorevole allʼinnovazione, così come a promuovere maggiore mobilità sociale e ad attrarre in Italia talenti e capitali dallʼestero.
2. Ai fi ni del presente decreto, lʼimpresa start-up innovativa, di seguito «start-up innovativa», è la società di capitali, costitui- ta anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dellʼarticolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:
a) la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nellʼassemblea ordinaria dei soci sono detenute da persone fisiche;
b) è costituita e svolge attività dʼimpresa da non più di quarantotto mesi;
c) ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
d) a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultan- te dallʼultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dellʼesercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;
e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
f) ha, quale oggetto sociale esclusivo, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
g) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
h) possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:
1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 30 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per lʼacquisto di beni immobili. Le spese risultano dallʼultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilan- cio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa;
2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro
SINDACALE / WELFARE
complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso unʼuniversità italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o allʼestero;
3) sia titolare o licenziatario di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografi a di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferenti allʼoggetto sociale e allʼatti- vità dʼimpresa.
3. Le società già costituite alla data di conversione in legge del presente decreto e in possesso dei requisiti previsti dal comma 2, sono considerate start-up innovative ai fini del presente decreto se entro 60 giorni dalla stessa data depositano presso lʼUfficio del registro delle imprese, di cui allʼarticolo 2188 del codice civile, una dichiarazione sottoscritta dal rappresen- tante legale che attesti il possesso dei requisiti previsti dal comma 2. In tal caso, la disciplina di cui alla presente sezione trova applicazione per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, se la start-up innovativa è stata costituita entro i due anni precedenti, di tre anni, se è stata costituita entro i tre anni precedenti, e di due anni, se è stata costi- tuita entro i quattro anni precedenti.
4. Ai fi ni del presente decreto, sono start-up a vocazione sociale le start-up innovative di cui al comma 2 e 3 che operano in via esclusiva nei settori indicati allʼarticolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155.
5. Ai fi ni del presente decreto, lʼincubatore di start-up innovative certificato, di seguito: «incubatore certificato» è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dellʼarticolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative ed è in possesso dei seguenti requisiti:
a) dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start-up innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca;
b) dispone di attrezzature adeguate allʼattività delle start-up innovative, quali sistemi di accesso alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi;
c) è amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente;
d) ha regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a start-up innovative;
e) ha adeguata e comprovata esperienza nellʼattività di sostegno a start-up innovative, la cui sussistenza è valutata ai sensi del comma 7.
6. Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 5 è autocertificato dallʼincubatore di start-up innovative, mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale, al momento dellʼiscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, sulla base di indicatori e relativi valori minimi che sono stabiliti con decreto del ministero dello Sviluppo economico da adottarsi entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto.
7. Il possesso del requisito di cui alla lettera e) del comma 5 è autocertificato dallʼincubatore di start-up innovative, mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale presentata al registro delle imprese, sulla base di valori minimi individuati con il medesimo decreto del ministero dello Sviluppo economico di cui al comma 6 con riferimento ai seguenti indicatori:
a) numero di candidature di progetti di costituzione e/o incubazione di start-up innovative ricevute e valutate nel corso dellʼan- no;
b) numero di start-up innovative avviate e ospitate nellʼanno;
c) numero di start-up innovative uscite nellʼanno;
d) numero complessivo di collaboratori e personale ospitato;
e) percentuale di variazione del numero complessivo degli occupati rispetto allʼanno, precedente;
f) tasso di crescita media del valore della produzione delle start-up innovative incubate;
g) capitale di rischio raccolto dalle start-up innovative incubate;
h) numero di brevetti registrati dalle start-up innovative incubate, tenendo conto del relativo settore merceologico di apparte- nenza.
8. Per le start-up innovative di cui al comma 2 e per gli incubatori certificati di cui al comma 5, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono una apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui allʼarticolo 2188 del codice civile, a cui la start-up innovativa e lʼincubatore certificato devono essere iscritti al fi ne di poter beneficiare della disciplina della presente sezione.
9. Ai fi ni dellʼiscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, la sussistenza dei requisiti per lʼi-
dentificazione della start-up innovativa e dellʼincubatore certificato di cui rispettivamente al comma 2 e al comma 5 è attestata mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso lʼufficio del registro delle imprese.
10. La sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8 consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative, per la start-up innovativa: allʼanagrafica, allʼattività svolta, ai soci fonda- tori e agli altri collaboratori, al bilancio, ai rapporti con gli altri attori della filiera quali incubatori o investitori; per gli incubatori cer- tificati: allʼanagrafica, allʼattività svolta, al bilancio, così come ai requisiti previsti al comma 5.
11. Le informazioni di cui al comma 12, per la start-up innovativa, e 13, per lʼincubatore certificato, sono rese disponibili, assicurando la massima trasparenza e accessibilità, per via telematica o su supporto informatico in formato tabellare gestibile da motori di ricerca, con possibilità di elaborazione e ripubblicazione gratuita da parte di soggetti terzi. Le imprese start-up innovative e gli incubatori certificati assicurano lʼaccesso informatico alle suddette informazioni dalla home page del proprio sito Internet.
12. La start-up innovativa è automaticamente iscritta alla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico, contenente le seguenti informazioni:
a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
b) sede principale ed eventuali sedi periferiche;
c) oggetto sociale;
d) breve descrizione dellʼattività svolta, comprese lʼattività e le spese in ricerca e sviluppo;
e) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding, con autocertificazione di veridicità;
f) elenco delle società partecipate;
g) indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella start-up innovativa, esclusi eventuali dati sensibili;
h) indicazione dellʼesistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istitu- zionali e professionali, università e centri di ricerca;
i) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;
l) elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale.
13. Lʼincubatore certificato è automaticamente iscritto alla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico, contenente le seguenti informazioni recanti i valori degli indicatori, di cui ai commi 6 e 7, conseguiti dallʼincubatore certificato alla data di iscrizione:
a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
b) sede principale ed eventuali sedi periferiche;
c) oggetto sociale;
d) breve descrizione dellʼattività svolta;
e) elenco delle strutture e attrezzature disponibili per lo svolgimento della propria attività;
f) indicazione delle esperienze professionali del personale che amministra e dirige lʼincubatore certificato, esclusi eventuali dati sensibili;
g) indicazione dellʼesistenza di collaborazioni con università e centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari;
h) indicazione dellʼesperienza acquisita nellʼattività di sostegno a start-up innovative.
14. Le informazioni di cui ai commi 12 e 13 debbono essere aggiornate con cadenza non superiore a sei mesi e sono sot- toposte al regime di pubblicità di cui al comma 10.
15. Entro 30 giorni dallʼapprovazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappre- sentante legale della start-up innovativa o dellʼincubatore certificato attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti rispettivamente dal comma 2 e dal comma 5 e deposita tale dichiarazione presso lʼufficio del registro delle imprese.
16. Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti di cui ai commi 2 e 5 la start-up innovativa o lʼincubatore certificato sono cancel- lati dʼufficio dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al presente articolo, permanendo lʼiscrizione alla sezione ordi- naria del registro delle imprese. Ai fi ni di cui al periodo precedente, alla perdita dei requisiti è equiparato il mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 15. Si applica lʼarticolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247.
17. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, provvedono alle attività di cui al presente articolo nellʼam- bito delle dotazioni finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
SINDACALE / WELFARE
Articolo 26
Deroga al diritto societario
e riduzione degli oneri per lʼavvio
1. Nelle start-up innovative il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli arti- coli 2446, comma secondo, e 2482 -bis, comma quarto, del codice civile, è posticipato al secondo esercizio successivo. Nelle start-up innovative che si trovino nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482 -ter del codice civile lʼassemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa allʼimmediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesi- mo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dellʼesercizio successivo. Fino alla chiusura di tale esercizio non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, punto n. 4), e 2545 -duodecies del codice civile. Se entro lʼesercizio successivo il capita- le non risulta reintegrato al di sopra del minimo legale, lʼassemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve deliberare ai sensi degli articoli 2447 o 2482 -ter del codice civile.
2. Lʼatto costitutivo della start-up innovativa costituita in forma di società a responsabilità limitata può creare categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dallʼarticolo 2468, commi secondo e terzo, del codice civile.
3. Lʼatto costitutivo della società di cui al comma 2, anche in deroga dallʼarticolo 2479, comma 5, del codice civile, può creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzio- nale alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di parti- colari condizioni non meramente potestative.
4. Alle start-up innovative di cui allʼarticolo 25 comma 2, non si applica la disciplina prevista per le società di cui allʼarticolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e allʼarticolo 2, commi da 36 -decies a 36 -duodecies del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
5. In deroga a quanto previsto dallʼarticolo 2468, comma primo, del codice civile, le quote di partecipazione in start-up inno- vative costituite in forma di società a responsabilità limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali di cui allʼarticolo 30 del presente decreto, nei limiti previsti dalle leggi speciali.
6. Nelle start-up innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata, il divieto di operazioni sulle proprie parteci- pazioni stabilito dallʼarticolo 2474 del codice civile non trova applicazione qualora lʼoperazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano lʼassegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti del- lʼorgano amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali.
7. Lʼatto costitutivo delle società di cui allʼarticolo 25, comma 2, e degli incubatori certificati di cui allʼarticolo 25 comma 5 può altresì prevedere, a seguito dellʼapporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, lʼemissione di strumenti finan- ziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli articoli 2479 e 2479-bis del codice civile.
8. La start-up innovativa e lʼincubatore certificato dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui allʼarticolo 25 comma 8, sono esonerati dal pagamento dellʼimposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio. Lʼesenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per lʼacquisizione della qua- lifica di start-up innovativa e di incubatore certificato e dura comunque non oltre il quarto anno di iscrizione.
Articolo 27
Remunerazione con strumenti finanziari
della start-up innovativa e dellʼincubatore certificato
1. Il reddito di lavoro derivante dallʼassegnazione, da parte delle start-up innovative di cui allʼarticolo 25, comma 2, e degli incubatori certificati di cui allʼarticolo 25, comma 5, ai propri amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi di strumenti finanziari o di ogni altro diritto o incentivo che preveda lʼattribuzione di strumenti finanziari o diritti similari, nonché dallʼesercizio di diritti di opzione attribuiti per lʼacquisto di tali strumenti finanziari, non concorre alla formazione del reddito imponibile dei sud-
detti soggetti, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi, a condizione che tali strumenti finanziari o diritti non siano riacquistati dalla start-up innovativa o dallʼincubatore certificato, dalla società emittente o da qualsiasi soggetto che direttamente controlla o è controllato dalla start-up innovativa o dallʼincubatore certificato, ovvero è controllato dallo stesso soggetto che controlla la start- up innovativa o lʼincubatore certificato. Qualora gli strumenti finanziari o i diritti siano ceduti in contrasto con tale disposizione, il reddito di lavoro che non ha previamente concorso alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti è assoggettato a tassazione nel periodo dʼimposta in cui avviene la cessione.
2. Lʼesenzione di cui al comma 1 si applica esclusivamente con riferimento allʼattribuzione di azioni, quote, strumenti finan- ziari partecipativi o diritti emessi dalla start-up innovativa e dallʼincubatore certificato con la quale i soggetti suddetti intrattengo- no il proprio rapporto di lavoro, nonché di quelli emessi da società direttamente controllate da una start-up innovativa o da un incubatore certificato.
3. Lʼesenzione di cui al comma 1 trova applicazione con riferimento al reddito di lavoro derivante dagli strumenti finanziari e dai diritti attribuiti e assegnati ovvero ai diritti di opzione attribuiti e esercitati dopo la conversione in legge del presente decreto.
4. Le azioni, le quote e gli strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dellʼapporto di opere e servizi resi in favore di start-up innovative o di incubatori certificati, ovvero di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, ivi inclusi quelli professionali, resi nei confronti degli stessi, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua lʼapporto, anche in deroga allʼarticolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al momento della loro emissione o al momento in cui è operata la compensazione che tiene luogo del pagamento.
5. Le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso degli strumenti finanziari di cui al presente articolo sono assoggettate ai regimi loro ordinariamente applicabili.
Articolo 28
Disposizioni in materia di rapporto
di lavoro subordinato in start-up innovative
1. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione per il periodo di 4 anni dalla data di costituzione di una start-up innovativa di cui allʼarticolo 25, comma 2, ovvero per il più limitato periodo previsto dallo stesso per le società già costituite.
2. Le ragioni di cui allʼarticolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, si intendono sussistenti qualora il contratto a tempo determinato sia stipulato da una start-up innovativa per lo svolgimento di attività inerenti o strumentali allʼoggetto sociale della stessa.
3. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 2 può essere stipulato per una durata minima di sei mesi ed una massi- ma di trentasei mesi. Entro il predetto limite di durata massima, più successivi contratti a tempo determinato possono essere stipulati, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, senza lʼosservanza dei termini di cui allʼarticolo 5, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, o anche senza soluzione di continuità.
In deroga al predetto limite di durata massima di trentasei mesi, un ulteriore successivo contratto a tempo determinato tra gli stessi soggetti e sempre per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 può essere stipulato per la durata residua massi- ma di cui al comma 1, a condizione che la stipulazione avvenga presso la Direzione territoriale del lavoro competente per terri- torio.
4. Qualora, per effetto di successione di contratti a termine stipulati a norma del presente decreto, o comunque a norma del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, o di altre disposizioni di legge, il rapporto di lavoro tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe o rinnovi, o la diversa maggio- re durata stabilita a norma del comma 3, ed indipendentemente dagli eventuali periodi di interruzione tra un contratto e lʼaltro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato.
5. La prosecuzione o il rinnovo dei contratti a termine di cui al presente articolo oltre la durata massima prevista dal mede- simo articolo ovvero la loro trasformazione in contratti di collaborazione privi dei caratteri della prestazione dʼopera o professio- nale, determinano la trasformazione degli stessi contratti in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
6. Per quanto non diversamente disposto dai precedenti commi, ai contratti a tempo determinato disciplinati dal presente articolo si applicano le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
SINDACALE / WELFARE
7. La retribuzione dei lavoratori assunti da una società di cui allʼarticolo 25, comma 2, è costituita da una parte che non può essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile, e, dal- lʼaltra, da una parte variabile, consistente in trattamenti collegati allʼefficienza o alla redditività dellʼimpresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti, incluse lʼassegnazione di opzioni per lʼacquisto di quote o azioni della società e la cessione gratuita delle medesime quote o azioni.
8. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale pos- sono definire anche con accordi interconfederali o avvisi comuni: a) criteri per la determinazione di minimi tabellari specifici di cui al comma 7 funzionali alla promozione dellʼavvio delle start-up innovative, nonché criteri per la definizione della parte varia- bile di cui al comma 7; b) disposizioni finalizzate allʼadattamento delle regole di gestione del rapporto di lavoro alle esigenze delle start-up innovative, nella prospettiva di rafforzarne lo sviluppo e stabilizzarne la presenza nella realtà produttiva.
9. Nel caso in cui sia stato stipulato un contratto a termine ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo da una società che non risulti avere i requisiti di start-up innovativa di cui allʼarticolo 25 comma 2, il contratto si considera stipulato a tempo indeterminato e trovano applicazione le disposizioni derogate dal presente articolo.
10. Gli interventi e le misure di cui al presente articolo costituiscono oggetto di monitoraggio a norma e per gli effetti di cui allʼarticolo 1, commi 2 e 3, della legge 28 giugno 2012, n. 92, con specifico riferimento alla loro effettiva funzionalità di promo- zione delle start-up innovative di cui al presente decreto, in coerenza con quanto previsto dallʼarticolo 32.
delle dimissionie delle
Ccnl TerziarioAccordo per la convalida risoluzioni consensuali in sede sindacale
Il 21 settembre è stato sottoscritto tra Confcommercio e le organizzazioni sindacali nazionali di categoria dei lavoratori lʼaccordo che recepisce gli adempimenti previsti dallʼart. 4, comma 17, della legge n. 92/2012, in tema di convalida delle dimis- sioni e della risoluzione consensuale del rapporto.
La normativa ha subordinato lʼefficacia delle dimissioni dei lavoratori e della risoluzione consensuale del rapporto, o alla sottoscrizione di apposita dichiarazione in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro, o alla convalida effettuata presso Dtl, Centri per lʼimpiego o sedi individuate dai Ccnl.
A seguito dellʼaccordo, risulta pertanto possibile effettuare la convalida in oggetto in sede sindacale, nellʼambito della definizione delle vertenze promosse innanzi alla commissione di conciliazione.
Si segnala, infine, che seguirà a breve un accordo interconfederale, per rendere operativa la possibilità di effettuare la convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali in sede sindacale, anche nelle altre categorie del sistema Confcommercio diverse da quelle che applicano il Ccnl per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi.
VERBALE di accordo del 21 settembre 2012. Convalida delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto in sede sindacale.
L'anno 2012, il giorno 21 del mese di settembre in Roma, Confcommercio-Imprese per l'Italia e Filcams-Cgil, Fisascat- Cisl e Uiltucs-Uil convengono che per i Ccnl e protocolli aggiuntivi sottoscritti dalle parti in epigrafe, in applicazione dell'art. 4, comma 17, della legge n. 92 del 2012 e della circolare n. 18/2012 del ministero del Lavoro che ha riconosciuto le sedi sindacali quali sedi qualificate in grado di offrire “le stesse garanzie di verifica della genuinità del consenso del lavoratore cui è preordina- ta la novella normativa”, la convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali può essere validamente effettuata in sede
sindacale , ai sensi delle disposizioni del codice di procedura civile, anche avvalendosi dell'assistenza tecnica delle commissioni di conciliazione, laddove congiuntamente costituite dalle parti, ovvero degli enti bilaterali territoriali nel caso di assenza delle citate commissioni.
Comunicazioni di
Comunicazioni obbligatorie cessazione del rapporto di lavoro
In seguito alle modifiche introdotte dalla legge n. 92/2012 (riforma del lavoro) in tema di risoluzione del rapporto di lavo- ro, il ministero del Lavoro, con nota n. 18273 del 12 ottobre 2012, ha fornito alcune precisazioni relative all'obbligo di comunica- re al Centro per l'impiego la cessazione del rapporto di lavoro "entro i cinque giorni successivi", evidenziando che:
• in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, al termine della procedura di conciliazione prevista dall'art. 7 della legge n. 604/1966, il termine di cinque giorni decorre dalla data di effettiva risoluzione del rapporto e non dal giorno della comunicazione di inizio del procedimento;
• in caso di risoluzione consensuale o di dimissioni, i cinque giorni decorrono da quello in cui le parti intendono far decorre- re giuridicamente la risoluzione del rapporto, fermo restando la possibilità di effettuare la comunicazione anche molto tempo prima rispetto alla citata decorrenza giuridica della risoluzione del rapporto.
NOTA n. 18273 del ministero del Lavoro del 12 ottobre 2012. L n. 92/2012 – Licenziamento per giustificato motivo oggetti- vo – Licenziamento disciplinare – Convalida dimissioni o risoluzione consensuale del rapporto – Comunicazione CO – Sanzioni.
Le novità introdotte dalla L n. 92/2012 in ordine ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (art. 1, comma 40), ai licenzia- menti disciplinari (art. 1, comma 41) e alla procedura di convalida delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto (art. 4, commi 16-22),richiedono alcuni approfondimenti in ordine all'obbligo di comunicare al centro per l'impiego la cessazione del rapporto di lavoro “entro i cinque giorni successivi” (art. 21 della L n. 264/1949).
Da un lato, infatti, ai sensi dell'art. 1 comma 41, della L n. 92/2012, “il licenziamento intimato all'esito del procedimento discipli- nare di cui all'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, oppure all'esito del procedimento di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dal comma 40 del presente articolo, produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo è stato avviato, salvo l'eventuale diritto del lavoratore al preavviso o alla relativa indennità sostituti- va; è fatto salvo, in ogni caso, l'effetto sospensivo disposto dalle norme del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. gli effetti rimangono altresì sospesi in caso di inadempimento derivante da infortunio occorso sul lavoro. Il periodo di eventuale lavoro svolto in costanza della proce- dura si considera come preavviso lavorato”.
Dall'altro, il legislatore ha previsto che l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni o risoluzione consensuale sia “sospensivamente condizionata” all'esito delle procedure di cui al citato articolo 4, commi 16 e seguenti.
Ne consegue la necessità di definire, nelle predette ipotesi, il momento a partire dal quale (cd dies a quo) scaturisce l'obbligo di comunicare la cessazione del rapporto di lavoro al centro per l'impiego, anche ai fini della sanzionabilità della condotta presi- diata, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del Dlgs n. 276/2003, da una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro.
Sul punto d'intesa con la Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro, si ritiene anzitutto che esigenze di certezza in ordine agli esiti delle procedure di licenziamento impongono di individuare come dies a quo, ai fini della comunicazione in questione, quello della risoluzione del rapporto senza tener conto della circostanza secondo la quale la stessa risoluzione “pro- duce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo è stato avviato”, così come prevede l'articolo 7, comma 41, della L n. 604/1966 come sostituito dall'articolo 1, comma 40, della L n. 92/2012.
In tal caso, pertanto, si ritiene che gli effetti del licenziamento non debbano incidere sui termini di effettuazione dell'obbligo di comunicazione al Centro per l'impiego. Una diversa interpretazione richiederebbe infatti, a seconda dell'esito delle procedure di
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cui alla L n. 604/1966 e alla L n. 300/1970, la necessità di modificare le comunicazioni già effettuate, con ulteriori oneri a carico dei datori di lavoro e dei professionisti che li assistono.
Nella relativa modulistica dovrà tuttavia essere indicata la data a partire dalla quale si producono gli effetti del licenziamento, fermo restando che – si ribadisce – l'obbligo di comunicazione decorre dal momento in cui si risolve il rapporto in quanto si ha certezza in ordine all'esito delle procedure di licenziamento citate.
Quanto all'insorgenza dell'obbligo di comunicare la risoluzione del rapporto a seguito della procedura di cui all'articolo 4, commi 16-22, della L n. 92/2012 lo stesso non può che coincidere con il momento a partire dal quale il lavoratore (nel caso di dimis- sioni) o le parti (nel caso di risoluzione consensuale) intendono far decorrere giuridicamente la stessa risoluzione.
A titolo esemplificativo, qualora in una lettera di dimissioni presentata il 1º giugno si faccia riferimento alla data del 30 giugno quale ultimo giorno di lavoro, dal 1º luglio decorreranno i cinque giorni per comunicare al Centro per l'impiego la cessazione del rapporto.
Resta e videntemente ferma la possibilità di effettuare la comunicazione anche molto tempo prima rispetto alla decorrenza giu- ridica della risoluzione del rapporto; ciò in funzione della corretta operatività della procedura di convalida che prevede, tra l'altro, la possibilità di ribadire la volontà di risolvere il rapporto tramite una dichiarazione da apporre sulla ricevuta della comunicazio- ne Co.
Quanto all'eventuale revoca delle dimissioni o del consenso alla risoluzione consensuale, occorre evidenziare che la stessa non potrà che comportare – in caso di comunicazione già effettuata – l'insorgere di un nuovo obbligo comunicazionale.
Al riguardo la competente Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro adotterà pertanto le necessarie misure di adeguamento al sistema al fine di consentire l'annullamento delle comunicazioni di cessazione del rapporto di lavoro in tutti i casi di revoca da parte del lavoratore.
Si coglie da ultimo l'occasione per chiarire che anche il termine di 30 giorni previsto dall'art. 4, comma 22, della L 92/2012 – entro il quale il datore di lavoro deve trasmettere l'invito al lavoratore a convalidare le dimissioni o la risoluzione consensuale – decorre dalla cessazione giuridica del rapporto (nell'esempio precedente dal 1º luglio), ferma restando la possibilità di trasmis- sione dell'invito anche in data antecedente.
Computo periodo
Contratti a termine massimo di 36 mesi
Il ministero del Lavoro, con interpello n. 32 del 19 ottobre 2012, relativamente al computo del periodo massimo di occu- pazione del lavoratore in caso di successione di più contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti, precisa che il datore di lavoro, una volta esaurito il periodo massimo di trentasei mesi, potrà impiegare il medesimo lavoratore ricorrendo alla somministrazione di lavoro a tempo determinato.
RISPOSTA del ministero del Lavoro a interpello n. 32/2012 del 19 ottobre 2012. Art. 9, Dlgs n. 124/2004 – L n. 92/2012 (rifor- ma lavoro) – Contratto di lavoro a tempo determinato – Computo del periodo massimo di trentasei mesi.
LʼAssolavoro ha presentato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione del disposto normativo ex art. 5, comma 4bis, Dlgs n. 368/2001, afferente al computo del periodo mas- simo di occupazione del lavoratore in caso di successione di più contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti.
In particolare, lʼistante chiede se sia possibile per unʼazienda utilizzatrice, una volta esaurito il periodo massimo di tren- tasei mesi consentito dalla legge, far ricorso al contratto di somministrazione a tempo determinato nei confronti del medesimo lavoratore.
In via preliminare, occorre ricordare che prima dellʼentrata in vigore della legge n. 92/2012, lʼarticolo 5, comma 4 bis, Dlgs n. 368/2001 prevedeva che “qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equi-
valenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e xxxxxxx (…) il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato”.
Rispetto alla previgente disciplina, la nuova formulazione stabilisce che, ai fini del calcolo del periodo massimo di tren- tasei mesi, “si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, ai sensi del comma l bis dellʼarticolo 1 del presente decreto e del comma 4 dellʼarticolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, inerente alla somministrazione di lavoro a tempo determinato”.
La novella normativa è, principalmente, finalizzata a scongiurare lʼelusione della disciplina limitativa.
Conseguentemente, come già chiarito da questo ministero con circolare n. 18/2012, a far data dal 18 luglio u.s. “nel limite dei 36 mesi andranno computati anche i periodi di occupazione – sempre con mansioni equivalenti – formalizzati attraverso una somministrazione a tempo determinato”.
È stato, altresì, chiarito con la citata circolare che il periodo massimo costituisce solo “un limite alla stipulazione di con- tratti a tempo determinato e non – invece - al ricorso alla somministrazione di lavoro”. Ne deriva che, una volta raggiunti i tren- tasei mesi, il datore di lavoro potrà ricorrere alla somministrazione a tempo determinato con lo stesso lavoratore.
Del resto, il Legislatore, con la disposizione in esame, ha inciso sulla disciplina regolatrice del contratto a tempo deter- minato di cui al Dlgs n. 368/2001 e non sulla normativa relativa alla somministrazione a tempo determinato di cui al Dlgs n.
276/2003; ciò in quanto i due istituti contrattuali rappresentano degli strumenti di flessibilità differenti. È dunque evidente che il legislatore non ha introdotto ex novo nel nostro ordinamento un limite legale di durata alla somministrazione di lavoro a tempo determinato.
istituti.
Tale soluzione interpretativa trova peraltro conferma nella diversa disciplina comunitaria posta a fondamento dei due
La direttiva comunitaria sul lavoro a tempo determinato (1999/70/Ce), recepita con il Dlgs n. 368/2001, ha imposto agli
Stati membri, per prevenire gli abusi “derivanti dallʼutilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determi- nato”, richiedendo misure restrittive anche alla durata massima dei contratti (clausola 5). La stessa Xxxxxxxxx, tuttavia, nel preambolo, esclude lʼapplicabilità dei principi ivi contenuti ai lavoratori a termine “messi a disposizione di unʼazienda utilizzatrice da parte di unʼagenzia di lavoro interinale”, evidenziando pertanto come alla somministrazione di lavoro non trovino applicazio- ne le restrizioni in argomento.
Inoltre va ricordato che, ai sensi dellʼart. 22, comma 2, del Dlgs n. 276/2003, “in caso di somministrazione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e prestatore di lavoro è soggetto alla disciplina di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, per quanto compatibile, e in ogni caso con esclusione delle disposizioni di cui allʼarticolo 5, commi 3 e seguenti” (fra cui, pertanto, anche il limite dei trentasei mesi di cui al comma 4 bis dello stesso art. 5).
In materia di somministrazione di lavoro restano comunque ferme le disposizioni limitatrici introdotte dalla contrattazione collettiva.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, in risposta al quesito avanzato, si ritiene dunque che un datore di lavoro, una volta esaurito il periodo massimo di trentasei mesi, possa impiegare il medesimo lavoratore ricorrendo alla somministrazio- ne di lavoro a tempo determinato.
livello per lʼanno 2011
beneficio contributivo
DecontribuzioneModalità operative per la fruizione del a favore della contrattazione di 2°
Il decreto ministeriale 24 gennaio 2012 (Xxxxxxxxxx n. 44/2012) ha disciplinato, per l'anno 2011, lo sgravio contributivo sulle erogazioni premiali previste dai contratti collettivi aziendali e/o territoriali. Ora l'Inps, con messaggio n. 17017 del 19 otto- bre 2012, fornisce le modalità operative per la fruizione del beneficio contributivo, il quale è condizionato alla regolarità contri-
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butiva e al rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi, esaminando le ipotesi di coesistenza di premi previ- sti sia dalla contrattazione aziendale che territoriale, di aziende cessate nelle more del provvedimento di ammissione. Le ope- razioni di recupero dovranno essere effettuate entro il giorno 16 gennaio 2013.
mancato superamento
Ammortizzatori socialiRientro in Cig nel caso di del periodo di prova
L'Inps, con messaggio n. 16606 del 12 ottobre 2012, precisa che i lavoratori in cassa integrazione guadagni straordina- ria, qualora venissero assunti a tempo indeterminato e successivamente licenziati per mancato superamento del periodo di prova, potranno rientrare nel programma di cassa integrazione. Tutto ciò in quanto lʼassunzione, durante il periodo di prova, è finalizzata allʼaccertamento delle competenze del prestatore di lavoro e qualora tale assunzione non venga confermata si può equiparare ad un contratto a tempo determinato e conseguentemente tornare a percepire la Cigs.
MESSAGGIO Inps n. 16606 del 12 ottobre 2012. Articolo 2, comma 5 quater, legge 27 ottobre 2008, n. 166 - Recesso del datore di lavoro dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato durante il periodo di prova.
Sono pervenuti a questa Direzione centrale alcuni quesiti con i quali si chiede se possa applicarsi ai lavoratori in Cigs, assunti a tempo indeterminato e licenziati per mancato superamento del periodo di prova, l'ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo previsto l'art. 2 comma 5 quater L 166/2008 che consente al lavoratore licenziato di rientrare nel programma di cassa integrazione.
La giurisprudenza di legittimità considera distintamente le due fattispecie del recesso dal rapporto di lavoro durante il periodo di prova, rispetto al licenziamento dal rapporto definitivo, ritenendo che le norme sulla stabilità del posto di lavoro contenute nella richiamata legge n. 604 siano applicabili solo ai lavoratori la cui assunzione sia divenuta definitiva, mentre non possono in alcun modo regolare la fattispecie dell'assunzione in prova giustificata, invece, dalla obiettiva necessità di valutare in concreto le capacità lavorative del soggetto (Corte Cost. sentenza n. 204 del 1976, sentenza n. 172/1996 e sentenza n. 541/2000).
Peraltro, muovendo da tali premesse, la Consulta è giunta a negare: "che l'assunzione in prova sia un contratto di lavoro com- pleto in tutti i suoi elementi equiparabile a tutti gli effetti a quelli del contratto definitivo. Con ciò non si tiene conto dell'elemento specifico che individua la causa dell'assunzione in prova e distingue questa dal contratto definitivo, cioè accertamento di deter- minate qualificazioni tecniche del prestatore necessarie allo svolgimento dell'attività per la quale intende essere assunto (...) può correttamente dirsi che il contratto di lavoro nel periodo di prova, non seguito da assunzione, si configura come contratto a tempo determinato" (Corte Cost. sentenza n. 204 del 1976; sentenza n. 189/1980; sentenza n. 172/1996; sentenza n.
541/2000).
Pertanto, considerate le conclusioni a cui è pervenuto il giudice di legittimità delle leggi, stante l'inapplicabilità della normativa del licenziamento per giustificato motivo (oggettivo o soggettivo, o giusta causa) di cui all'art. 1 L 604/1966 ai casi di recesso del datore di lavoro per mancato superamento del periodo di prova, ne consegue che, dovendosi configurare il contatto di lavo- ro nel periodo di prova come contratto a tempo determinato, ad esso devono riconnettersi tutti gli effetti tipici del contratto a ter- mine.
Ne deriva che tutti i beneficiari del trattamento di cassa integrazione che non abbiano superato il periodo di prova previsto dal nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato, possono rientrare nel programma di cassa integrazione salariale ed usufruire della relativa indennità, analogamente ai lavoratori che si rioccupano con contratto a tempo determinato, con relativa applica- zione delle disposizioni di cui alla circolare Inps n. 130/2010.
Lavoro intermittente Sanzione per mancata comunicazione
Lʼart. 1, comma 21 della legge n. 92/12 (riforma del lavoro) ha introdotto lʼobbligo di comunicare preventivamente, alla Direzione territoriale del lavoro, le prestazioni lavorative di natura intermittente (Lavoronews n. 54/12). Il ministero del Lavoro, con nota prot. 37/0018271/MA007.A001 del 12 ottobre 2012, precisa che, in caso di inadempimento di tale obbligo, la sanzio- ne amministrativa sarà irrogata esclusivamente dal personale di vigilanza delle Direzioni territoriali del lavoro.
NOTA prot. 37/0018271/MA007.A001 ministero del Lavoro del 12 ottobre 2012. Contratto di lavoro intermittente – Art. 1, commi 21-22, L n. 92/2012 – Cosiddetta riforma Fornero – Richiesta parere.
Con riferimento alla problematica sollevata da codesto istituto (Inail), concernente la competenza ad irrogare la sanzione amministrativa per omessa comunicazione preventiva dell'utilizzo di prestazione di lavoro intermittente di cui al comma 3bis, art. 35 Dlgs n. 276/2003, per i profili di stretta competenza si ritiene opportuno formulare le seguenti precisazioni.
A seguito dell'entrata in vigore della L n. 92/2012 (cd riforma Fornero), come evidenziato da questo ministero conc circola- re n. 20/2012, alla disposizione normativa di cui all'art. 35 del Dlgs n. 276/2003 è stato aggiunto il comma 3bis, che preve- de un obbligo di comunicazione, da parte del datore di lavoro, circa l'utilizzo di prestazioni di natura intermittente alla Direzione del lavoro competente per territorio.
In particolare, la norma citata dispone l'assolvimento del suddetto obbligo prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, mediante fax o posta elettronica, anche non certifi- cata, utilizzando gli indirizzi istituzionali delle direzioni territoriali ovvero quelli appositamente creati dalle medesime (attual- mente risulta in via di implementazione l'ulteriore modalità di trasmissione della comunicazione mediante sms).
Alla luce di quanto sopra, essendo gli uffici territoriali di questo ministero i soli destinatari della comunicazione in esame nonché in ragione dell'assenza di previsioni in senso contrario, si ritiene che la competenza ad irrogare la sanzione ammi- nistrativa di cui al comma 3bis, nell'ipotesi di inadempimento dell'obbligo, debba essere attribuita in via esclusiva al perso- nale di vigilanza in servizio presso i suddetti Uffici.
Resta ferma l'adozione, da parte del personale di vigilanza degli istituti, di provvedimenti di recupero contributivo qualora risultino prestazioni di lavoro non “registrate” e rispetto alle quali non siano stati assolti i relativi obblighi di natura previden- ziale.
Tentativo di conciliazione
del
licenziamento per superamento periodo di comporto
La Direzione regionale del lavoro della Lombardia, con lettera prot. n. 12886 del 12 ottobre 2012, precisa che lʼipotesi di recesso determinata dal “superamento del periodo di comporto” non rientra nella fattispecie del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Conseguentemente a tale tipologia di licenziamento non si applica la procedura del tentativo di conciliazione introdotto dallʼarticolo 1, comma 40, della legge n. 92/2012 (riforma del lavoro) prevista per le aziende con più di 15 dipendenti (ovvero la comunicazione preventiva alla Dtl dell'intenzione di procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo).
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LETTERA prot. n. 12886 del ministero del Lavoro - Direzione regionale del lavoro della Lombardia del 12 ottobre 2012. Tentativo di conciliazione ex art. 7 legge 604/1966 come modificato dall'art. 1, comma 40, legge del 28/6/2012, n. 92. Licenziamento per superamento del periodo di comporto.
Con riferimento alla problematica rappresentata con la nota, in allegato, prot. n. 8358 del 1/10/2012 di codesta Dtl, in ordi- ne alla ipotizzata non riconducibilità del licenziamento determinato da “superamento del periodo di comporto” alla discipli- na dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo di cui all'art. 3, seconda parte, della legge 15 luglio 1966, n. 604, con la conseguente non assoggettabilità della suddetta ipotesi di recesso alle procedure previste per i licenziamenti per giustifi- cato motivo oggettivo dall'art. 7 della legge n. 604/1966, come modificato dall'art. 1, comma 40 della legge del 28/6/2012,
n. 92, si rileva quanto segue.
L'art. 7 della legge n. 604/1966, come novellato dall'art. 1, comma 40 della legge 28/6/2012, n. 92, nel riformare la discipli- na dei licenziamenti individuali, prevede al comma 1 che “ferma l'applicabilità, per il licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il licenziamento per giustificato motivo oggetti- vo di cui all'art. 3, seconda parte, della presente legge, qualora disposto da un datore di lavoro avente i requisiti dimensio- nali di cui all'art. 18, ottavo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 3 successive modificazioni, deve essere precedu- to da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore pre- sta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore”.
Nell'ambito della disciplina concernente la giustificazione necessaria del licenziamento individuale il legislatore, all'art. 1 della legge n. 604/1966 ha previsto che nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato il licenziamento del prestatore di lavoro non può avvenire che per giusta causa, ai sensi dell'art. 2119 del cc o per giustificato motivo.
La medesima legge – all'art. 3 – provvede a definire il giustificato motivo, riconducendolo ad un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro (art. 3, prima parte – cd motivo soggettivo) ovvero a ragioni inerenti all'at- tività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa (art. 3, seconda parte – cd motivo ogget- tivo).
Con riguardo alla tematica posta in essere da codesta Dtl, si è del parere che il legislatore, con l'art. 7 della legge 604/1966, novellato dall'art. 1, comma 40 della legge 28/6/2012, n. 92 – nel riferimento alle nuove procedure introdotte per lo svolgimento del tentativo di conciliazione innanzi alle competenti commissioni di conciliazione istituite ai sensi dell'art.
410 del cpc presso le Direzioni territoriali del lavoro – rinviando espressamente alle ipotesi di licenziamento disciplinate dll'art. 3, second parte, della legge 6041966, abbia inteso circoscriverne l'ambito di appliczione esclusivamente a quei licenziamenti intimati per esigenze prettamente aziendali connesse a ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazio- ne del lavoro e al regolare funzionamento di essa.
A detto proposito e al fine di sottolineare lo specifico ambito applicativo (socio-economico-aziendale) che si ritiene caratte- xxxxx le nuove norme, si evidenzia che, limitatamente alle sole ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il novellato art. 7, comma 2 della legge 604/1966 ha revisto che il datore di lavoro, nella comunicazione preventiva da invia- re alla Direzione territoriale del lavoro, oltre dichiarare l'intenzione di procedere l licenziamento per motivo oggettivo ed indicare i motivi del licenziamento medesimo, è tenuto a individuare le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore e l'art. 7, comma 7 della medesima legge ha previsto che, nel caso in cuila “conciliazione”esito positivo e si concluda con la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, trovano applicazione le disposizioni riguardanti le nuove misure di sostegno al reddito costituite dall'Aspi (assicurazione sociale per l'impiego) e le eventuali iniziative di sostegno alla ricollocazione professionale, con affidamento del lavoratore ad un'agenzia di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b) del Dlgs 10 settembre 2003, n. 276.
Ciò precisato, in concordanza con l'orientamento generale espresso sul tema da codesta Dtl e tenuto conto delle specifi- che finalità della norma, si è del parere che l'ipotesi di recesso determinata dal “superamento del periodo di comporto”, espressamente disciplinato dall'art. 2119 del cc, non integri la fattispecie del licenziamento per giustificato motivo oggetti- vo così come sopra descritta e non siano, pertanto, da applicare le regole e le procedure previste dalla norma citata in oggetto.
In altri termini, l'esame svolto dalle parti, con la partecipazione attiva della commissione, secondo l'evidente intento del legislatore, deve riguardare essenzialmente l'organizzazione del lavoro e l'attività produttiva e non già questioni attinenti alla persona del lavoratore.
Salvo diverso avviso della Direzione generale in indirizzo, la presente nota assume valore di indirizzo operativo.
Sindacale / Welfare
Giurisprudenza
COSTITUZIONE E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO
Contratto a termine Specificazioni
CASSAZIONE sez. lav. 18 aprile 2011, n. 8836 (da Dir. & Prat. Lav. n. 42/11, pag. 2519). Nel sistema normativo introdotto dal Dlgs n. 368/2001, l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato è consentita a fronte di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo e sostitutivo e postula, al fine di non cadere nella genericità e pena la con- versione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l'obbligo del datore di lavoro di adottare l'atto scritto e di speci- ficare in esso le ragioni in concreto adottate.
ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Licenziamento per giusta causa
Prove
CASSAZIONE sez. lav. 18 aprile 2011, n. 8832 (da Dir. & Prat. Lav. n. 42/11, pag. 2518). Il recesso intimato al lavoratore accusato di aver intascato il prezzo di merci di proprietà del datore di lavoro, cedute a clienti senza emettere regolare ricevuta fiscale, comporta che sia fornita piena prova dei fatti contestati, in difetto di che il licenziamento deve essere annullato.
Sindacale / Welfare
d i c e m b r e 2012
SINDACALE / WELFARE
Paga base (1/10/2012) | Contingenza (1/1/95) | Scatti di anzianità (1/1/90) | |
Livello | Euro | Euro | Euro |
Quadro | 1693,51+250,76* | 540,37 | 25,46 |
I | 1525,52 | 537,52 | 24,84 |
II | 1319,57 | 532,54 | 22,83 |
III | 1127,87 | 527,90 | 21,95 |
IV | 975,46 | 524,22 | 20,66 |
V | 881,29 | 521,94 | 20,30 |
VI | 791,21 | 519,76 | 19,73 |
VII | 677,39+5,16 | 517,51 | 19,47 |
Provincia | Importo Euro |
Bergamo | 10,33 |
Brescia | 8,78 |
Como | 7,75 |
Cremona | 2,07 |
Lecco | 7,75 |
Lodi | 11,36 |
Mantova | 2,07 |
Milano | 11,36 |
Pavia | 2,07 |
Sondrio | 2,07 |
Varese | 7,75 |
Amministrazione del personale
TABELLE DELLE RETRIBUZIONI Dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi Lavoratori qualificati * Dal 1° luglio 2008 lʼindennità di funzione per i quadri è incrementata di 70 euro. Lʼimporto passa, quindi, da 180,76 euro a 250,76 euro. APPRENDISTI Il trattamento economico per gli apprendisti è di 2 livelli inferiori a quello dei corrispondenti lavoratori qualificati per la prima metà del periodo di apprendistato. E di 1 livello inferiore per la seconda metà del periodo. Terzo elemento o assegno supplementare |
Operatori di vendita dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi PREMIO AZIENDALE (AZIENDE CHE OCCUPANO OLTRE 7 OPERATORI DI VENDITA) Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi similari - Lavoratori qualificati Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi similari - Lavoratori qualificati * Il terzo elemento del 5° livello è di Euro 5,41 solo per: cassiere, tablottista o marchiere, telescriventista, magazziniere comune, centralinista, allestitore catering, operatore macchine perforatrici o verificatrici, guardia giurata, autista mezzi leggeri. N.B. La retribuzione dei lavoratori minorenni è determinata con riferimento alla normale retribuzione (paga base e contingenza) dei lavoratori maggioren- ni qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni: dal 1° luglio 2003 94% - dal 1° gennaio 2004 96% - dal 1° gennaio 2005 98% - dal 1° gennaio 2006 100% (1) La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello, secondo le seguenti pro- porzioni: I anno 80% - II anno 85% - III anno 90% - IV anno 95% (2) Oltre alla paga base e contingenza, la retribuzione va maggiorata delle quote aggiuntive provinciali. |
Categoria | Paga base (1/10/2012) | Contingenza (1/1/95) | Scatti di anzianità (1/10/86) |
Euro | Euro | Euro | |
I | 920,80 | 530,04 | 15,49 |
II | 771,46 | 526,11 | 14,46 |
Euro | ||
Categoria | I | 10,52 |
Categoria | II | 9,54 |
Categoria lusso, I e II | ||||
Livello | Paga base (1/9/2012) | Contingenza | Terzo elemento | Totale |
Euro | Euro | Euro | Euro | |
Q.A | 1.513,55 | 542,70 | 5,18 | 2.061,43 |
Q.B | 1.366,12 | 537,59 | 5,18 | 1.908,89 |
I | 1.236,97 | 536,71 | 4,18 | 1.777,86 |
II | 1.089,54 | 531,59 | 7,43 | 1.628,56 |
III | 1.000,67 | 528,26 | 3,36 | 1.532,29 |
IV | 917,75 | 524,94 | 3,72 | 1.446,41 |
V | 830,64 | 522,37 | 3,63 * | 1.356,64 |
VI S | 780,35 | 520,64 | 5,97 | 1.306,96 |
VI | 762,04 | 520,51 | 5,97 | 1.288,52 |
VII | 683,40 | 518,45 | 6,87 | 1.208,72 |
Categoria III e IV | ||||
Livello | Paga base (1/9/2012) | Contingenza | Terzo elemento | Totale |
Euro | Euro | Euro | Euro | |
Q.A | 1.507,87 | 542,19 | 5,18 | 2.055,24 |
Q.B | 1.360,96 | 537,12 | 5,18 | 1.903,26 |
I | 1.231,81 | 536,24 | 4,18 | 1.772,23 |
II | 1.085,15 | 531,20 | 7,43 | 1.623,78 |
III | 996,80 | 527,91 | 3,36 | 1.528,07 |
IV | 914,39 | 524,64 | 3,72 | 1.442,75 |
V | 827,54 | 522,09 | 3,63 * | 1.353,26 |
VI S | 777,51 | 520,38 | 5,97 | 1.303,86 |
VI | 759,20 | 520,25 | 5,97 | 1.285,42 |
VII | 680,82 | 518,22 | 6,87 | 1.205,91 |
Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 1997 Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 1998 Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2000 Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 2000 Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2002 Dirigente assunto o nominato dal 28 maggio 2004 Dirigente assunto o nominato dal 1° aprile 2012 Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 2013 |
SINDACALE / WELFARE
Minimo contrattuale | dallʼ1.1.2011 | 3.600 |
Aumento retributivo | dallʼ1.1.2002 | 194,63 |
Aumento retributivo | dallʼ1.7.2004 | 210,00 |
Aumento retributivo | dallʼ1.1.2005 | 125,00 |
Aumento retributivo | dallʼ1.1.2006 | 120,00 |
Aumento retributivo | dallʼ1.1.2008 | 200,00 |
Totale | 4.449.43 |
Minimo contrattuale | dallʼ1.1.2011 | 3.600 |
Aumento retributivo | dallʼ1.1.2002 | 78,43 |
Aumento retributivo | dallʼ1.7.2004 | 210,00 |
Aumento retributivo | dallʼ1.1.2005 | 125,00 |
Aumento retributivo | dallʼ1.1.2006 | 120,00 |
Aumento retributivo | dallʼ1.1.2008 | 200,00 |
Totale | 4.333,43 |
Minimo contrattuale | dallʼ1.1.2011 | 3.600 |
Aumento retributivo | dallʼ1.7.2004 | 185,14 |
Aumento retributivo | dallʼ1.1.2005 | 125,00 |
Aumento retributivo | dallʼ1.1.2006 | 120,00 |
Aumento retributivo | dallʼ1.1.2008 | 200,00 |
Totale | 4.230,14 |
Minimo contrattuale | dallʼ1.1.2011 | 3.600 |
Aumento retributivo | dallʼ1.1.2005 | 103,56 |
Aumento retributivo | dallʼ1.1.2006 | 120,00 |
Aumento retributivo | dallʼ1.1.2008 | 200,00 |
Totale | 4.023,56 |
Minimo contrattuale | dallʼ1.1.2011 | 3.600 |
Aumento retributivo | dallʼ1.1.2008 | 155,00 |
Totale | 3.755,00 |
Minimo | contrattuale | dallʼ1.1.2011 | 3.600 |
Totale | 3.600,00 |
Minimo | contrattuale | dallʼ1.4.2012 | 3.735 |
Totale | 3.735,00 |
Minimo | contrattuale | dallʼ1.7.2013 | 3.890 |
Totale | 3.890,00 |
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2011 Tabella 1: Aziende commerciali fino a 50 dipendenti – CUAF intera (CSC 7.01.XX , 7.02.XX e 7.03.01) Agenzie di viaggio e turismo fino a 50 dipendenti (CSC 7.04.01) |
Voci contributive | Qualifiche | |||||
Apprendisti1 | Operai | Impiegati | Operatori di vendita | Dirigenti | ||
Fondo pensioni | 14,85 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | |
Disoccupazione | Contr. ex art. 24 L. 88/1989 | - | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
Contr. ex art. 25 L. 845/1978 | - | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982) | - | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | |
CUAF | 0,11 | 0,68 2 | 0,68 2 | 0,68 2 | 0,68 2 | |
CIG straordinaria | - | - | - | - | - | |
MOBILITAʼ | - | - | - | - | - | |
Indennità economica MALATTIA | 0,53 | 2,44 | 2,44 | - | - | |
Indennità economica MATERNITAʼ | 0,05 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | |
Inail | 0,30 | - | - | - | - | |
TOTALE | 15,84 | 38,17 | 38,17 | 35,73 | 35,73 | |
di cui a carico del lavoratore | ||||||
Fondo pensioni 3 | 5,84 | 9,19 | 9,19 | 9,19 | 9,19 | |
CIG straordinaria | - | - | - | - | - | |
TOTALE a carico del LAVORATORE | 5,84 | 9,19 | 9,19 | 9,19 | 9,19 | |
Contributo ASCOM | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | - | |
Contributo COVELCO | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | - |
SINDACALE / WELFARE
Voci contributive | Qualifiche | |||||
Apprendisti1 | Operai | Impiegati | Operatori di vendita | Dirigenti | ||
Fondo pensioni | 14,85 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | |
Disoccupazione | Contr. ex art. 24 L. 88/1989 | - | 0,18 2 | 0,18 2 | 0,18 2 | 0,18 2 |
Contr. ex art. 25 L. 845/1978 | - | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982) | - | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | |
CUAF | 0,11 | 0 2 | 0 2 | 0 2 | 0 2 | |
CIG straordinaria | - | - | - | - | - | |
MOBILITAʼ | - | - | - | - | - | |
Indennità economica MALATTIA | 0,53 | 2,44 | 2,44 | - | - | |
Indennità economica MATERNITAʼ | 0,05 | 0 2 | 0 2 | 0 2 | 0 2 | |
Inail | 0,30 | - | - | - | - | |
TOTALE | 15,84 | 36,12 | 36,12 | 33,68 | 33,68 | |
di cui a carico del lavoratore | ||||||
Fondo pensioni 3 | 5,84 | 9,19 | 9,19 | 9,19 | 9,19 | |
CIG straordinaria | - | - | - | - | - | |
TOTALE a carico del LAVORATORE | 5,84 | 9,19 | 9,19 | 9,19 | 9,19 | |
Contributo ASCOM | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | - | |
Contributo COVELCO | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | - |
Voci contributive | Qualifiche | |||||
Apprendisti1 | Operai | Impiegati | Operatori di vendita | Dirigenti | ||
Fondo pensioni | 14,85 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | |
Disoccupazione | Contr. ex art. 24 L. 88/1989 | - | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
Contr. ex art. 25 L. 845/1978 | - | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982) | - | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | |
CUAF | 0,11 | 0,68 2 | 0,68 2 | 0,68 2 | 0,68 2 | |
CIG straordinaria | - | 0,90 | 0,90 | 0,90 | - | |
MOBILITAʼ | - | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
Indennità economica MALATTIA | 0,53 | 2,44 | 2,44 | - | - | |
Indennità economica MATERNITAʼ | 0,05 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | |
Inail | 0,30 | - | - | - | - | |
TOTALE | 15,84 | 39,37 | 39,37 | 36,93 | 36,03 | |
di cui a carico del lavoratore | ||||||
Fondo pensioni 3 | 5,84 | 9,19 | 9,19 | 9,19 | 9,19 | |
CIG straordinaria | - | 0,30 | 0,30 | 0,30 | - | |
TOTALE a carico del LAVORATORE | 6,14 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,19 | |
Contributo ASCOM | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | - | |
Contributo COVELCO | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | - |
Agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti (CSC 7.04.01) |
SINDACALE / WELFARE
Voci contributive | Qualifiche | |||||
Apprendisti1 | Operai | Impiegati | Operatori di vendita | Dirigenti | ||
Fondo pensioni | 14,85 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | |
Disoccupazione | Contr. ex art. 24 L. 88/1989 | - | 0,18 2 | 0,18 2 | 0,18 2 | 0,18 2 |
Contr. ex art. 25 L. 845/1978 | - | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982) | - | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | |
CUAF | 0,11 | 02 | 02 | 0 2 | 02 | |
CIG straordinaria | - | 0,90 | 0,90 | 0,90 | - | |
MOBILITAʼ | - | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
Indennità economica MALATTIA | 0,53 | 2,44 | 2,44 | - | - | |
Indennità economica MATERNITAʼ | 0,05 | 02 | 02 | 02 | 02 | |
Inail | 0,30 | - | - | - | - | |
TOTALE | 15,84 | 37,32 | 37,32 | 34,88 | 33,98 | |
di cui a carico del lavoratore | ||||||
Fondo pensioni 3 | 5,84 | 9,19 | 9,19 | 9,19 | 9,19 | |
CIG straordinaria | - | 0,30 | 0,30 | 0,30 | - | |
TOTALE a carico del LAVORATORE | 6,14 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,19 | |
Contributo ASCOM | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | - | |
Contributo COVELCO | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | - |
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2011 Tabella 5: Pubblici esercizi – CUAF intera (CSC 7.05.01 e 7.05.02 ) |
Voci contributive | Qualifiche | |||||
Apprendisti1 | Operai | Impiegati | Operatori di vendita | Dirigenti | ||
Fondo pensioni | 14,85 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | |
Disoccupazione | Contr. ex art. 24 L. 88/1989 | - | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
Contr. ex art. 25 L. 845/1978 | - | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982) | - | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | |
CUAF | 0,11 | 0,68 2 | 0,68 2 | 0,68 2 | 0,68 2 | |
CIG straordinaria | - | - | - | - | - | |
MOBILITAʼ | - | - | - | - | - | |
Indennità economica MALATTIA | 0,53 | 3,21 | 3,21 | - | - | |
Indennità economica MATERNITAʼ | 0,05 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | |
Inail | 0,30 | - | - | - | - | |
TOTALE | 15,84 | 38,94 | 38,94 | 35,73 | 35,73 | |
di cui a carico del lavoratore | ||||||
Fondo pensioni 3 | 5,84 | 9,19 | 9,19 | 9,19 | 9,19 | |
CIG straordinaria | - | - | - | - | - | |
TOTALE a carico del LAVORATORE | 5,84 | 9,19 | 9,19 | 9,19 | 9,19 | |
Contributo ASCOM | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | - | |
Contributo COVELCO | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | - |
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2011 Tabella 6: Pubblici esercizi – CUAF ridotta 4 (CSC 7.05.01 e 7.05.02 ) |
SINDACALE / WELFARE
Voci contributive | Qualifiche | |||||
Apprendisti1 | Operai | Impiegati | Operatori di vendita | Dirigenti | ||
Fondo pensioni | 14,85 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | |
Disoccupazione | Contr. ex art. 24 L. 88/1989 | - | 0,18 2 | 0,18 2 | 0,18 2 | 0,18 2 |
Contr. ex art. 25 L. 845/1978 | - | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982) | - | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | |
CUAF | 0,11 | 0 2 | 02 | 0 2 | 02 | |
CIG straordinaria | - | - | - | - | - | |
MOBILITAʼ | - | - | - | - | - | |
Indennità economica MALATTIA | 0,53 | 3,21 | 3,21 | - | - | |
Indennità economica MATERNITAʼ | 0,05 | 0 2 | 0 2 | 0 2 | 0 2 | |
Inail | 0,30 | - | - | - | - | |
TOTALE | 15,84 | 36,89 | 36,89 | 33,68 | 33,68 | |
di cui a carico del lavoratore | ||||||
Fondo pensioni 3 | 5,84 | 9,19 | 9,19 | 9,19 | 9,19 | |
CIG straordinaria | - | - | - | - | - | |
TOTALE a carico del LAVORATORE | 5,84 | 9,19 | 9,19 | 9,19 | 9,19 | |
Contributo ASCOM | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | - | |
Contributo COVELCO | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | - |
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2011 (note) 1) Per i datori di lavoro che hanno un numero di addetti pari o inferiore a 9, lʼaliquota del 10% a loro carico è ridotta di 8,5 punti nel primo anno e di 7 punti nel secondo anno di apprendistato. 2) A decorrere dal 1.2.2001 lʼesonero dallʼaliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare dovuta dai datori di lavoro è pari a 0,80 punti per- centuali. (Art. 120 comma 1, legge n. 388/2000). Ai datori di lavoro con contributo CUAF inferiore a 0,80% spetta un ulteriore esonero, fino ad un massimo di 0,40 punti percentuali, a valere sui contributi dovuti per le prestazioni temporanee, prioritariamente considerando i contributi per maternità e per disoccupazione. (Art. 120, comma 2 legge n. 388/2000). Lʼesonero complessivo non può comunque essere superiore a 0,8 punti percentuali. A decorrere dal 1.1.2006 lʼesonero dal versamento dei contributi dovuti dai datori di lavoro alla gestione di cui allʼart. 24 della legge n. 88/1989 è aumentata nella misura di un punto percentuale. (Art. 1, commi n. 361 e 362 della legge n. 266/2005). CUAF intera 2,48 – 1,80 = 0,68 CUAF ridotta 0,43 – 0,43 = 0 MATERNITAʼ 0,24 – 0,24 = 0 DISOCCUPAZIONE 1,31 – 1,13 = 0,18 1,80 3) A decorrere dal 1.1.1993 è dovuta unʼaliquota aggiuntiva a carico del lavoratore nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzioni eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile – che per lʼanno 2011 è pari a € 43.042,00 – in favore di tutti i regimi pensioni- stici che prevedono aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%. Ai fini del versamento del contributo aggiuntivo deve essere osservato il criterio della mensilizzazione, il cui limite è pari a € 3.587,00. (Art. 3-ter della legge n. 438/1992). 4) Xxxxx diritto alla riduzione del contributo CUAF le imprese commerciali individuali e quelle costituite in forma societaria (comprese le s.r.l.) a condizione che il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi nominativi della gestione speciale commercianti. (Art. 1, primo comma, punto 1 legge n. 114/1974). TABELLE CONTRIBUTI Minimali Inail - Anno 2012 1,2 Minimali Inps - Anno 2012 3 1 Circolare Inail n. 16 del 27 marzo 2012 2 Circolare Inail n. 42 del 5 settembre 2012 3 Circolare Inps n. 21 del 9 febbraio 2012 Cassa integrazione Guadagni Straordinaria - Indennità di mobilità - Indennità di disoccupazione ordinaria La riduzione contributiva, da applicarsi solo alle somme da corrispondersi a titolo di integrazione salariale, è prevista, con la stessa misura delle ali- quote in vigore per gli apprendisti, dallʼarticolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Sullʼindennità di mobilità la riduzione contributiva si applica sino al dodicesimo mese; dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, non vi è più alcuna riduzione. La misura dellʼindennità di mobilità è pari al 100% dellʼimporto stabilito per la Cassa integrazione guadagni straordinaria per i primi dodici mesi, dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, lʼindennità è ridotta allʼ80% della misura iniziale. |
Tempo pieno | Tempo parziale | |||
Impiegati/operai | € 45,70 giornaliero € 1.188,20 mensile | € 6,86 orario | ||
Dirigente (retribuzione convenzionale) | Fino al 30 giugno | Dal 1° luglio | Fino al 30 giugno | Dal 1° luglio |
€ 90,88 giornaliera € 2.272,08 mensile | € 96,04 giornaliera € 2.401,10 mensile | € 11,36 | € 12,01 |
Tempo pieno | Tempo parziale | |
Impiegati/operai | € 45,70 giornaliero € 1.188,20 mensile | € 6,86 orario |
Dirigenti | € 126,41 giornaliero € 3.286,66 mensile | € 18,96 orario |
Retribuzione di riferimento (1/1/2012) | Limite massimo (1/1/2012) | Riduzione contributiva |
Fino a € 2014,77 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive | € 931,28 mensili | 5,84% |
Oltre € 2014,77 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive) | € 1119,32 mensili | 5,84% |
Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative (1° parte) | ||||||||||||
DENOMINAZIONE CONTRIBUTO | PERCENTUALI | RETRIBUZIONE CONVENZIONALE | DECOR- RENZA | IMPORTI | ||||||||
Ditta | Dirigenti | Totale | Azienda | Dirig. | Totale | |||||||
FONDO | PREVID. X. XXXXX | Ord. 10,14% Agg. 1,48% | 1% | 12,62% | 59.224,54 annui | 1.1.2003 | a. t. m. | 6.881,89 1.720,47 573,49 | 592,25 148,06 49,35 | 7.474,14 1.868,53 622,84 | ||
FONDO | PREVID. X. XXXXX | Ord. 10,14% Agg. 1,50% | 1% | 12,64% | 59.224,54 annui | 1.1.2004 | a. t. m. | 6.893,74 1.723,43 574,48 | 592,25 148,06 49,35 | 7.485,99 1.871,49 623,83 | ||
FONDO PREVID. X. XXXXX | Ord. 10,14% Agg. 1,52% | 1% | 12,66% | 59.224,54 annui | 1.1.2005 | a. t. m. | 6.905,58 1.726,40 575,47 | 592,25 148,06 49,35 | 7.497,83 1.874,46 624,82 | |||
FONDO | PREVID. X. XXXXX | Ord. 10,14% Agg. 1,54% | 1% | 12,68% | 59.224,54 annui | 1.1.2006 | a. t. m. | 6.917,43 1.729,36 576,45 | 592,25 148,06 49,35 | 7.509,68 1.877,42 625,80 | ||
FONDO | PREVID. X. XXXXX | Ord. 10,60% Agg. 1,74% | 1% | 13,34% | 59.224,54 annui | 1.1.2007 | a. t. m. | 7.308,31 1.827,07 609,02 | 592,25 148,06 49,35 | 7.900,56 1.975,13 658,37 | ||
FONDO | PREVID. X. XXXXX | Ord. 11,15% Agg. 1,76% | 1% | 13,91% | 59.224,54 annui | 1.1.2008 | a. t. m. | 7.645,89 1.911,47 637,15 | 592,25 148,06 49,35 | 8.238,14 2.059,53 686,50 | ||
FONDO | PREVID. X. XXXXX | Ord. 11,35% Agg. 1,78% | 1% | 14,13% | 59.224,54 annui | 1.1.2009 | a. t. m. | 7.965,60 1.944,04 648,01 | 592,25 148,06 49,35 | 8.368,43 2.092,10 697,36 | ||
FONDO | PREVID. X. XXXXX | Ord. 11,65% Agg. 1,80% | 1% | 14,45% | 59.224,54 annui | 1.1.2010 | a. t. m. | 7.965,60 1.991,42 663,80 | 592,25 148,06 49,35 | 8.557,85 2.139,46 713,15 | ||
FONDO | PREVID. X. XXXXX | Ord. 11,65% Agg. 1,84% | 1% | 14,49% | 59.224,54 annui | 1.1.2011 | a. t. m. | 7.989,36 1.997,34 665,78 | 592,20 148,05 49,35 | 8.581,56 2.145,39 715,13 | ||
FONDO | PREVID. X. XXXXX | Ord. 11,65% Agg. 1,87% | 1% | 14,52% | 59.224,54 annui | 1.1.2012 | a. t. m. | 8.007,12 2.001,78 667,26 | 592,25 148,06 49,35 | 8.599,37 2.149,84 716,61 | ||
FONDO PREVID. X. XXXXX (Prima nomina) | Ord. 2,84% Agg. 1,54% | 1% | 5,38% | 59.224,54 annui | 1.1.2006 | a. t. m. | 2.594,03 648,51 216,17 | 592,25 148,06 49,35 | 3.186,28 796,57 265,52 | |||
FONDO PREVID. X. XXXXX (Prima nomina) | Ord. 3,00% Agg. 1,74% | 1% | 5,74% | 59.224,54 annui | 1.1.2007 | a. t. m. | 2.807,24 701,81 233,94 | 592,25 148,06 49,35 | 3.399,49 849,87 283,29 | |||
FONDO PREVID. X. XXXXX (Prima nomina) | Ord. 3,30% Agg. 1,76% | 1% | 6,06% | 59.224,54 annui | 1.1.2008 | a. t. m. | 2.996,76 749,19 249,73 | 592,25 148,06 49,35 | 3.589,01 897,25 299,08 | |||
SINDACALE / WELFARE
Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative (2° parte) Versamento trimestrale contributi: Fondo previdenza Xxxxx Xxxxx (scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio mod. FN001) - Xxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx - Tel. 06/448731 - Fax 06/0000000; Fondo assistenza sanitaria Xxxxx Xxxxxxx (scadenza: v. Fondo Negri; mod. C/O) - via X. Xxxx, 14/16 - 00197 Roma - Tel. 06/0000000 r.a. -- Fax 06/00000000; Associazione Xxxxxxx Xxxxxxx (scadenza: v. Fondo Negri; mod. AP 400A/97) - xxx Xxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx - Tel. 02/00000000 - 00000000 - Fax 02/00000000. Il contributo per la formazione, pari a € 129,11 annui a carico dellʼazienda e a e 129,11 annui a carico del dirigente, va versato presso il Fondo di previdenza Xxxxx Xxxxx (scadenza 10 apri- le, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio) con mod. FN001. |
DENOMINAZIONE CONTRIBUTO | PERCENTUALI | RETRIBUZIONE CONVENZIONALE | DECOR- RENZA | IMPORTI | ||||||
Ditta | Dirigenti | Totale | Azienda | Dirig. | Totale | |||||
FONDO PREVID. X. XXXXX (Prima nomina) | Ord. Agg. | 3,60% 1,78% | 1% | 6,38% | 59.224,54 annui | 1.1.2009 | a. t. m. | 3.186,28 796,57 265,52 | 592,25 148,06 49,35 | 3.778,53 944,63 314,87 |
FONDO PREVID. X. XXXXX (Prima nomina) | Ord. Agg. | 3,90% 1,80% | 1% | 6,70% | 59.224,54 annui | 1.1.2010 | a. t. m. | 3.375,79 843,94 281,31 | 592,25 148,06 49,35 | 3.968,04 992,01 330,67 |
FONDO PREVID. X. XXXXX (Prima nomina) | Ord. Agg. | 3,90% 1,84% | 1% | 6,74% | 59.224,54 annui | 1.1.2011 | a. t. m. | 3.399,48 849,87 283,29 | 592,20 148,05 49,35 | 3.991,68 997,92 332,64 |
FONDO PREVID. X. XXXXX (Prima nomina) | Ord. Agg. | 3,90% 1,87% | 1% | 6,77% | 59.224,54 annui | 1.1.2012 | a. t. m. | 3.417,24 854,31 284,77 | 592,25 148,06 49,35 | 4.009,49 1.002,37 334,12 |
FONDO ASS. SAN. X. XXXXXXX | 5,70% | 1,95% | 7,65% | 44.194,25 annui | 1.1.1996 | a. t. m. | 2.519,07 629,77 209,92 | 861,79 215,45 71,82 | 3.380,86 845,22 281,74 | |
FONDO ASS. SAN. X. XXXXXXX | 5,70% | 1,87% | 7,57% | 45.940,00 annui | 1.1.2004 | a. t. m. | 2.618,58 654,65 218,22 | 859,08 214,77 71,59 | 3.477,66 869,42 289,81 | |
FONDO ASS. SAN. X. XXXXXXX | Ord. Agg. | 5,50% 1,10% | 1,87% | 8,47% | 45.940,00 annui | 1.1.2007 | a. t. m. | 3.032,04 758,01 252,67 | 859,08 214,77 71,59 | 3.891,12 972,78 324,26 |
FONDO ASS. SAN. X. XXXXXXX | Ord. Agg. | 5,50% 2,41% | 1,87% | 9,78% | 45.940,00 annui | 1.10.2011 | a. t. m. | 3.633,84 908,46 302,82 | 859,08 214,77 71,59 | 4.492,92 1.123,23 374,41 |
ASS. XXXXXXX XXXXXXX | 10% | 10% | 20% | 38.734,27 annui-azienda 13.944,34 annui-dirig | 1.7.2000 | a. t. m. | 3.873,43 968,36 322,79 | 1.394,43 348,61 116,20 | 5.267,86 1.316,97 438,98 | |
ASS. XXXXXXX XXXXXXX | 10% | 10% | 20% | 48.030,50 annui-azienda 4.648,10 annui-dirig | 1.7.2004 | a. t. m. | 4.803,05 1.200,76 400,25 | 464,81 116,20 38,73 | 5.267,86 1.316,97 438,98 | |
FORMAZIONE | – | – | – | – | 1.7.1992 | a. t. m. | 129,11 32,28 10,76 | 129,11 32,28 10,76 | 258,22 64,56 21,52 |
Quadri - Assistenza sanitaria integrativa - Formazione Versamento annuale contributi: Qu.A.S. Cassa assistenza sanitaria quadri (scadenza 31 gennaio) Centro operativo - Lungo Tevere Xxxxxxxxx Xxxxxx n. 15 - 00153 Roma - Tel. 06/00000000/30 - Fax 06/00000000/1/2 - sito internet: xxx.xxxx.xx - Codice IBAN XX00X0000000000 000000000000 presso Banca di Credito Cooperativo di Roma, Agenzia n. 3. *Per il Quadro assicurato per la prima volta presso il Qu.A.S. deve essere corrisposta dalle aziende, oltre al contributo annua- le, la quota costitutiva di e 302,00. Quadrifor - Istituto per lo sviluppo della formazione dei quadri del terziario - Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 000 - 00000 Xxxx - Tel. 06/0000000 - 305 - Fax 06/0000000 - Codice IBAN XX00X00000 00000000000000X00 presso Banca Popolare di Sondrio di Roma, Agenzia n. 2. EST - Assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti del Commercio, del Turismo, dei Servizi e dei Settori Affini Contribu 1 Dal 1° gennaio 2012 * Il versamento dei contributi deve avvenire di norma entro il giorno 16 del mese successivo al periodo contributivo dichiarato (è ammesso anche il pagamento annuale anticipato con scadenza il 28 febbraio di ogni anno) attraverso: q Bonifico bancario (Banca popolare di Milano); q F24 codice EST 1 (solo per i contributi correnti). Quadri - Impiegati - Operai - Fon.Te (1) In percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del Tfr. (2) Misura minima per aver diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore. (3) Il datore di lavoro può fissare liberamente una misura maggiore. (4) Istruzioni al sito xxx.xxxxxxxxxx.xx (5) Il lavoratore può scegliere liberamente una misura maggiore. |
SINDACALE / WELFARE
DENOMINAZIONE CONTRIBUTO | DECORRENZA | IMPORTI | ||
Azienda (A*) | Quadro (B) | Totale (A+B) | ||
Qu.A.S. | 1.1.1989 | 247,90 | – | 247,90 |
1.1.1995 | 247,90 | 36,15 | 284,05 | |
1.1.2005 | 302,00 | 42,00 | 344,00 | |
1.1.2009 | 340 | 50 | 390 | |
1.6.2011 | 350 | 56 | 406 | |
Quadrifor | 1.1.1995 | 25,82 | 15,49 | 41,31 |
1.1.2004 | 45,00 | 20,00 | 65,00 | |
1.1.2005 | 50,00 | 25,00 | 75,00 |
Tipologia lavoratori | Quota di iscrizione (una tantum) | |||||
Datore di lavoro | Lavoratore | 1 | ||||
A tempo indeterminato full-time (CCNL Terziario) | € | 30,00 | € | 10,00 | € 2,00 | |
Apprendisti full-time (CCNL Terziario) | € | 30,00 | € | 10,00 | € 2,00 | |
A tempo indeterminato part-time (CCNL Terziario) | € | 30,00 | € | 7,00 | € | 2,00 |
Apprendisti part-time (CCNL Terziario) | € | 30,00 | € | 7,00 | € | 2,00 |
A tempo indeterminato full-time (CCNL Turismo) | € | 15,00 | € | 10,00 | ---- | |
Apprendisti full-time (CCNL Turismo) | € | 15,00 | € | 10,00 | ---- | |
A tempo indeterminato part-time (CCNL Turismo) | € | 8,00 | € | 10,00 | ---- | |
Apprendisti part-time (CCNL Turismo) | € | 8,00 | € | 10,00 | ---- |
Contributo 1 | ||||
Quota Tfr | Lavoratore 2 | Datore di lavoro 3 | Decorrenza e periodicità | |
Lavoratori occupati dopo il 28.4.1993 | 100% | 0,55% | 1,55% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale 4 |
Apprendisti | 100% | 0,55% | 1,05% | |
Lavoratori già occupati al 28.4.1993 | 50% 5 | 0,55% | 1,55% |
Ebiter Milano - Ente Bilaterale per lo sviluppo del settore Terziario della Provincia di Milano Versamenti trimestrali dellʼimporto complessivo (0,10% a carico azienda + 0,05% a carico lavoratore calcolati su paga base e contingenza) per 14 mensi- lità - a mezzo bonifico bancario sul c/c n. 000005253175 intestato a EBITER MILANO (Ente bilaterale per lo sviluppo dellʼoccupazione, della professiona- lità e della tutela sociale nel settore del Terziario) - Intesa-San Paolo Spa - Agenzia 52 - ABI 03069 - CAB 01798 - CIN M Codice IBAN XX00X 0000000000000000000000 oppure sul c/c 000020170380 intestato a Ebiter Milano - Unicredit Banca - ag. Xxxxxx Xxxx - XXX 00000 - CAB 01760 - Cin E Codice IBAN XX00 X0000000000000000000000 oppure tramite modello F24, codice EBCM. Si rammenta che qualora lʼazienda non versi la contribuzione allʼEnte bilaterale, oltre a non poter usufruire dei servizi prestati, è tenuta a corrisponde- re ai lavoratori un elemento distinto dalla retribuzione pari allo 0,10% di paga base e contingenza per 14 mensilità assoggettato alla normale imposi- zione previdenziale e fiscale. Agenti e rappresentanti di case mandanti commerciali - Fondo Indennità Risoluzione Rapporto |
Livelli Contributo | complessivo mensile in euro da ottobre 2012 | Livelli Contributo | complessivo mensile da ottobre 2012 | in | euro |
Quadri | 3,35 | Apprendisti 2a metà 2 3 4 5 6 Operatori di vendita 1a categoria 2a categoria | 2,48 2,25 2,10 1,97 1,97 2,18 1,95 | ||
1 | 3,10 | ||||
2 | 2,78 | ||||
3 | 2,48 | ||||
4 | 2,25 | ||||
5 | 2,10 | ||||
6 | 1,97 | ||||
7 | 1,80 | ||||
Apprendisti 1a metà | |||||
2 | 2,25 | ||||
3 | 2,10 | ||||
4 | 1,97 | ||||
5 | 1,80 | ||||
6 | 1,80 |
Tabella | Periodi | Classi di importo annuo delle provvigioni computabili | Indennità base più indennità integrativa % | |||||
Agenti e rappresentanti senza esclusiva | Agenti e rappresentanti in esclusiva | |||||||
A | dal 1°/1/1959 al 31/12/1968 | sino a L. da 2.000.001 a oltre | 2.000.000 3.000.000 3.000.000 | sino a L. da 2.500.001 a oltre | 2.500.000 3.500.000 3.500.000 | 4% 2% 1% | ||
B | dal 1°/1/1969 al 31/12/1976 | sino a L. da 2.500.001 a oltre | 2.500.000 4.000.000 4.000.000 | sino a L. da 3.000.001 a oltre | 3.000.000 4.500.000 4.500.000 | 4% 2% 1% | ||
C | dal 1°/1/1977 al 31/12/1980 | sino a L. da 4.500.001 a oltre | 4.500.000 6.000.000 6.000.000 | sino a L. da 6.000.001 a oltre | 6.000.000 8.000.000 8.000.000 | 4% 2% 1% | ||
D | dal 1°/1/1981 al 31/12/1988 | sino a L. da 6.000.001 a oltre | 6.000.000 9.000.000 9.000.000 | sino a L. da 12.000.001 oltre | a | 12.000.000 18.000.000 18.000.000 | 4% 2% 1% | |
E | dal 1°/1/1989 | sino a L. | a | 12.000.000 | sino a L. | a | 24.000.000 | 4% |
da 12.000.001 | 18.000.000 | da 24.000.001 | 36.000.000 | 2% | ||||
oltre | 18.000.000 | oltre | 36.000.000 | 1% | ||||
F | dal 1°/1/2002 | sino a € da 6.200,01 a oltre | 6.200,00 9.300,00 9.300,00 | sino a € da 12.400,01 a oltre | 12.400,00 18.600,00 18.600,00 | 4% 2% 1% |
Contributi previdenziali Enasarco Contributi per agenti operanti in forma di società di capitali I termini di versamento sono gli stessi validi per i versamenti al Fondo Previdenza e cioè: 1° trimestre 20 maggio, 2° trimestre 20 agosto, 3° trimestre 20 novembre, 4° trimestre 20 febbraio dellʼanno successivo. Si rammenta che dal 2005 è entrato in funzione il nuovo sistema per il versamento on-line dei contributi. |
SINDACALE / WELFARE
AGENTI E RAPPRESENTANTI MONOMANDATARI | AGENTI E RAPPRESENTANTI XXXXXXXXXXXXXX | Aliquota contributiva (preponente + agente) | |||
Massimale annuo delle provvigioni | Minimale annuo dei contributi | Massimale annuo delle provvigioni | Minimale annuo dei contributi | ||
Dal 1°/1/1973 L. 2/2/1973, n. 12 art. 6 (G.U. 23/2/1973, n. 50) | 9.000.000 | 60.000 | 7.500.000 | 36.000 | 3% + 3% |
Dal 1°/10/1978 D.P.R. 24/6/1978, n. 460 (G.U. 19/8/1978, n. 231) | 12.000.000 | 240.000 | 7.500.000 | 120.000 | 4% + 4% |
Dal 1°/7/1983 X.X.X. 00/0/0000, x. 000 (X.X. 9/6/1983, n. 157) | 24.000.000 | 240.000 | 10.000.000 | 120.000 | 5% + 5% |
Dal 1°/1/1988 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77) | 30.000.000 | 240.000 | 16.000.000 | 120.000 | 5% + 5% |
Dal 1°/1/1989 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77) | 34.000.000 | 240.000 | 20.000.000 | 120.000 | 5% + 5% |
Dal 1°/7/1998 | 42.000.000 | 480.000 | 24.000.000 | 240.000 | 5,75%+5,75% |
4° Trimestre 2001 | e 21.691,00 | e 247,90 | e 12.395,00 | e 123,95 | 5,75%+5,75% |
Dal 1°/1/2004* | e 24.548,00 | e 248,00 | e 14.027,00 | e 124,00 | 6,25%+6,25% |
Dal 1°/1/2005 | e 24.548,00 | e 700,00 | e 14.027,00 | e 350,00 | 6,50%+6,50% |
Dal 1°/1/2006 | e 25.481,00 | e 727,00 | e 14.561,00 | e 364,00 | 6,75%+6,75% |
Dal 1°/1/2008 | e 26.603,00 | e 759,00 | e 15.202,00 | e 381,00 | 6,75%+6,75% |
Dal 1°/1/2010 | e 27.667,00 | e 789,00 | e 15.810,00 | e 396,00 | 6,75%+6,75% |
Dal 1°/1/2012 | 30.000,00 | 800,00 | 20.000,00 | 400,00 | 6,75%+6,75% |
Provvigioni annue | Aliquota contributiva dal 1.1.2012 |
Fino a euro 13.000.000,00 | 2,40 % |
Da euro 13.000.000,01 a euro 20.000.000,00 | 1,20% |
Da euro 20.000.000,01 a euro 26.000.000,00 | 0.60% |
Oltre euro 26.000.000,00 | 0,15% |
TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito ed aliquote percentuali dʼimposta (1/1/2007) (1) Lʼaddizionale comunale e provinciale viene calcolata solo in sede di conguaglio di fine anno o in corso dʼanno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro. TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito Tabella Addizionale Regione Lombardia 2011 Tabella Addizionale Regione Lombardia 2012 (1) Legge regionale 28.12.2011, n. 23 |
LIMITE SCAGLIONE ANNUO | SCAGLIONE ANNUO | ALIQUOTA | IMPOSTA SULLO SCAGLIONE | IMPOSTA TOTALE | ADD. PROVINCIALE E COMUNALE (1) |
Fino a euro 15.000,00 | 15.000,00 | 23% | 3.450,00 | 3.450,00 | – |
Oltre euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00 | 13.000,00 | 27% | 3.510,00 | 6.960,00 | – |
Oltre euro 28.000,00 fino a euro 55.000,00 | 27.000,00 | 38% | 10.260,00 | 17.220,00 | – |
Oltre euro 55.000,00 fino a euro 75.000,00 | 20.000,00 | 41% | 8.200,00 | 25.420,00 | – |
Oltre euro 75.000,00 | – | 43% | – | – | |
Limite scaglione mensile | |||||
Fino a euro 1.250,00 | 1.250,007 | 23% | 287,50 | 287,50 | – |
Oltre euro 1.250,00 fino a euro 2.333,33 | 1.083,33 | 27% | 292,50 | 580,00 | – |
Oltre euro 2.333,33 fino a euro 4.583,33 | 2.250,00 | 38% | 855,00 | 1.435,00 | – |
Oltre euro 4.583,33 fino a euro 6.250,00 | 1.666,67 | 41% | 683,33 | 2.118,33 | – |
Oltre euro 6.250,00 | – | 43% | – | – | – |
ANNO Scaglioni | 2011 Aliquota |
Fino a euro 10.329,14 | 1,23% |
Da euro 10.329,14 fino a euro 15.493,71 | 1,23% |
Da euro 15.493,71 fino a euro 30.987,41 | 1,63% |
Da euro 30.987,41 fino a euro 69.721,68 | 1,73% |
Oltre euro 69.721.68 | 1,73% |
ANNO Scaglioni | 2012 Aliquota |
Fino a euro 15.000,00 | 1,23% |
Da euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00 | 1,58% |
Da euro 28.000,00 fino a euro 55.000,00 | 1,73% |
Da euro 55.000,00 fino a euro 75.000,00 | 1,73% |
Oltre euro 75.000,00 | 1,73% |
TABELLE FISCALI - Detrazioni per familiari a carico A) Lavoro dipendente e assimilato reddito complessivo fino a 8.000 € 1.840 e con le seguenti particolarità: a) la detrazione effettivamente spettante non può mai essere inferiore a 690 e b) se il rapporto di lavoro è a tempo determinato, la detrazione effettiva spettante non può essere inferiore a 1.380 € reddito complessivo compreso tra 8.001 e 15.000 € 1.338 € + lʼimporto derivante dal seguente calcolo: 502 € X 15.000 - reddito complessivo 7.000 reddito complessivo compreso tra 15.001 e 55.000 € 1.338 € X il coefficiente derivante dal seguente calcolo: 55.000 - reddito complessivo Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali 40. 000 Le detrazioni devono essere rapportate al periodo di lavoro nellʼanno. Quando il reddito complessivo è superiore a 23.000 euro ma non supera i 28.000 euro, la detrazione per lavoro dipendente è aumentata dei seguenti importi: reddito complessivo maggiorazione reddito complessivo maggiorazione compreso tra 23.001 e 24.000 euro 10 euro compreso tra 26.001 e 27.700 euro 40 euro compreso tra 24.001 e 25.000 euro 20 euro compreso tra 27.701 e 28.000 euro 25 euro compreso tra 25.001 e 26.000 euro 30 euro B) Familiari a carico (le detrazioni sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni) Coniuge reddito complessivo fino a 15.000 € 800 € - lʼimporto derivante dal seguente calcolo: 110 X (reddito complessivo : 15.000) se il risultato del rapporto è uguale a 1 la detrazione spettante è pari a 690 € se uguale a zero la detrazione non spetta reddito complessivo compreso tra 15.001 e 40.000 € 690 € (detrazione fissa) reddito complessivo compreso tra 40.001 e 80.000 € 690 € (detrazione base) X il coefficiente derivante dal seguente calcolo: 80.000 - reddito complessivo Il coef 40.000 nelle prime quattro cifre decimali. Se il ficiente va assunto è uguale a zero la detrazione non spetta risultato del rapporto A seconda del reddito complessivo, la detrazioni per coniuge a carico è aumentata dei seguenti importi: reddito complessivo maggiorazione reddito complessivo maggiorazione compreso tra 29.001 e 29.200 euro 10 euro compreso tra 35.001 e 35.100 euro 20 euro compreso tra 29.201 e 34.700 euro 20 euro compreso tra 35.101 e 35.200 euro 10 euro compreso tra 34.701 e 35.000 euro 30 euro Figli a carico figlio di età inferiore a 3 anni 900 € figlio di età superiore a 3 anni 800 € figlio portatore di handicap inferiore a 3 anni (900+220) 1.120 € superiore a 3 anni (800+220) 1.020 € con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 € per ciascun figlio a partire dal primo Le detrazioni sopra indicate sono importi solo teorici, poiché lʼammontare effettivamente spettante varia in funzione del reddito. Per determinare la detrazione effettiva è necessario ese- guire un calcolo, utilizzando la seguente formula: 95.000 - reddito complessivo 95.000 In sostanza, per determinare lʼimporto spettante occorre moltiplicare le detrazioni base per il coefficiente ottenuto dal rapporto (assunto nelle prime quattro cifre decimali). Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, le detrazioni non spettano. In presenza di più figli, lʼimporto di 95.000 euro indicato nella formula va aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. Quindi, lʼimporto aumenta a 110.000 euro nel caso di due figli a carico, a 125.000 per tre figli, a 140.000 per quattro, e così via. In presenza di almeno 4 figli ai genitori è riconosciuta una ulteriore detrazione di 1.200 euro, ripartita al 50% fra i genitori. In caso di genitori separati o divorziati la detrazione spetta in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. In caso di coniuge fiscalmente a carico dellʼaltro la detrazione compete a questʼultimo per lʼimporto totale. In caso di incapienza è ricono- sciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza. Altri familiari a carico La detrazione base per gli altri familiari a carico è pari a 750 euro. Per calcolare la detrazione effettivamente spettante occorre moltiplicare la detrazione base per il coefficiente che si ottiene utilizzando la seguente formula (considerando le prime quattro cifre decimali): 80.000 - reddito complessivo 80.000 Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, la detrazione non spetta. |
SINDACALE / WELFARE
Assegno per il nucleo familiare Codice Uniemens Causale restituzione F101 Restituz. assegni nucleo famil. (lav. assist. per Tbc) F110 Restituz. assegni nucleo famil. indebiti Codice Uniemens Causale recupero H017 Recupero assegni familiari arretrati H301 Assegni nucleo familiare ai lav. assistiti per Xxx X000 Recupero assegni nucleo familiare arretrati Malattia Codice Uniemens Causale restituzione E705 Restituzione indennità malattia (da considerare Tbc) E775 Restituzione indennità malattia indebita E790 Restituzione indennità donatori midollo osseo E791 Restituzione indennità donatori di sangue Codice Uniemens Causale recupero E778 Differenze indennità malattia S110 Indennità donatori di sangue S111 Conguaglio differenze per donatori di sangue S112 Indennità donatori midollo osseo L. 6 marzo 2001 n. 52 S113 Differenza indennità donatori midollo osseo Maternità Codice Uniemens Causale restituzione E776 Restituzione indennità maternità indebita E780 Restituzione indennità maternità (art. 78 Dlgs 151/01) M070 Rec. indennità erogata ex art. 80 L. 388/2000 Codice Uniemens Causale recupero D900 Indennità riposi per allattamento arretrati E779 Differenze indennità maternità già liquidata L053 Indennità maternità facolt. (famil. di handicap.) L054 Indennità permessi giornalieri (famil. di handicap. comma 2) L055 Differenza indennità maternità facoltativa L056 Indennità permessi (famil. di handicap. comma 3) L057 Indennità permessi (lav. con handicap, comma 6) L058 Indennità permessi giornalieri (lav. con handicap., comma 6) L070 Indennità per congedi ex L. 388/2000 art. 80) Tabelle codici “Tipi di contribuzione” di uso più frequente per argomento: Apprendistato - aziende fino a 9 dipendenti Tipologia di apprendistato Codice Uniemens Apprendistato per lʼespletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione Dal 1° al 12° mese di vigenza del contratto (aliquota 1,5%) A1 Dal 13° al 24° mese di vigenza del contratto (aliquota 3%) A2 Oltre il 24° mese di vigenza del contratto (aliquota 10%) A0 Apprendistato professionalizzante Dal 1° al 12° mese di vigenza del contratto (aliquota 1,5%) B1 Dal 13° al 24° mese di vigenza del contratto (aliquota 3%) B2 Oltre il 24° mese di vigenza del contratto (aliquota 10%) B0 Apprendistato per lʼacquisizione di un diploma o per corsi di alta formazione Dal 1° al 12° mese di vigenza del contratto (aliquota 1,5%) C1 Dal 13° al 24° mese di vigenza del contratto (aliquota 3%) C2 Oltre il 24° mese di vigenza del contratto (aliquota 10%) C0 Apprendistato assunti in base alla normativa della legge n. 196/1997 Dal 1° al 12° mese di vigenza del contratto (aliquota 1,5%) D1 Dal 13° al 24° mese di vigenza del contratto (aliquota 3%) D2 Oltre il 24° mese di vigenza del contratto (aliquota 10%) D0 |
Apprendistato - aziende oltre i 9 dipendenti Tipologia di apprendistato Codice Uniemens Apprendistato per lʼespletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione A0 Apprendistato professionalizzante B0 Apprendistato per lʼacquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione C0 Apprendistato assunti in base alla normativa della legge n. 196/1997 D0 I codici sono da utilizzare per i contratti di qualsiasi durata. Il contributo è sempre pari al 10% Contratti di inserimento ex Dlgs n. 276/2003 Tipologia Codice Uniemens Misura agevolazione Lavoratori di età compresa fra i 18 e i 29 anni, assunti con contratto di inserimento A0 Lavoratori esclusi dagli incentivi economici Lavoratori disoccupati da lungo tempo di età compresa fra i 29 e 32 anni, assunti con contratto di inserimento B1 Riduzione del 25% B2 Riduzione del 40% B3 Riduzione del 50% B4 Riduzione del 100% Lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi del posto di lavoro, assunti con contratto di inserimento C1 Riduzione del 25% C2 Riduzione del 40% C3 Riduzione del 50% C4 Riduzione del 100% Lavoratori che intendono riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni, D1 Riduzione del 25% assunti con contratto di inserimento D2 Riduzione del 40% D3 Riduzione del 50% D4 Riduzione del 100% Lavoratrici di qualsiasi età residenti in una area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore E1 Riduzione del 25% almeno del 20% a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile, E2 Riduzione del 40% assunte con contratto di inserimento E3 Riduzione del 50% E4 Riduzione del 100% Lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico F1 Riduzione del 25% assunti con contratto di inserimento F2 Riduzione del 40% F3 Riduzione del 50% F4 Riduzione del 100% Agevolazioni per lʼassunzione di disoccupati o sospesi in Cigs da più di 24 mesi Tipologia Codice Uniemens Lavoratori assunti da datori di lavoro non artigiani del Centro-Nord e datori di lavoro del Mezzogiorno non aventi natura di impresa, aventi titolo alla riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro 58 Lavoratori in cassa integrazione guadagni assunti da imprese del Centro-Nord ai sensi dellʼart. 13, comma 2, della legge n. 80/2005 per i quali spetta lʼagevolazione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro M8 Assunzione lavoratori dalle liste di mobilità Lavoratori assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9) 75 Lavoratori assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2) 76 Lavoratori assunti a termine ai sensi dellʼart. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4) 77 Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9) S5 Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2) S6 Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti assunti a termine ai sensi dellʼart. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4) S7 Lavoratori in mobilità assunti a tempo indeterminato ai sensi dellʼart. 13, comma 2, della legge n. 80/2005 per i quali spett a il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi M5 Lavoratori in mobilità assunti a tempo determinato ai sensi dellʼart. 13, comma 2, della legge n. 80/2005 per i quali spett a il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2) M6 Lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi dellʼart. 13, comma 2, della legge n. 80/2005, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4) M7 |
SINDACALE / WELFARE
Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità licenziati da aziende non rientranti nella Cigs Lavoratori assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9) P5 Lavoratori assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2) P6 Lavoratori assunti a termine ai sensi dellʼart. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4) P7 Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9) S1 Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2) S2 Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti assunti a termine ai sensi dellʼart. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4) S3 Lavoratori assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi F5 Lavoratori assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2) F6 Lavoratori assunti a termine, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4) F7 Assunzione lavoratori in Cigs da almeno 3 mesi di aziende in Cigs da almeno 6 mesi Lavoratori per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi 86 Soci lavoratori delle cooperative di lavoro per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi S4 Lavoratori assunti ai sensi dellʼart. 13, comma 2, della legge n. 80/2005, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi M4 Assunzione agevolate in sostituzione di lavoratori in maternità Lavoratori assunti in sostituzione per maternità per i quali spetta la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro 82 Lavoratori temporanei forniti in sostituzione per maternità per i quali spetta la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro 68 Incentivo al reimpiego dei dirigenti Dirigenti privi di occupazione per i quali spetta al datore di lavoro la riduzione del 50% dei contributi 92 Altri codici di uso comune 00 Nessuna particolarità contributiva 01 Versamento del contributo Ivs per i lavoratori inviati in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994) 04 Versamento del contributo per lʼassicurazione contro la disoccupazione (Ds), per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994) 05 Versamento del contributo Mobilità per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994) 06 Versamento del contributo per il Fondo di garanzia (Tfr), per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994) 07 Versamento del contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf), per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994) 08 Versamento del contributo per lʼindennità economica di Malattia per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994) 09 Versamento del contributo per lʼindennità economica di Maternità per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994) 10 Lavoratori non soggetti al contributo per lʼassicurazione contro la Disoccupazione (Ds) 11 Lavoratori non soggetti al contributo per la Cassa integrazione guadagni (Cig) 13 Lavoratori per i quali non è dovuto congiuntamente il contributo per lʼassicurazione contro la Disoccupazione (Ds) e quello per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf) 14 Lavoratori per i quali non è dovuto congiuntamente il contributo per la Cassa integrazione guadagni (Cig) e quello per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf) 35 Lavoratori dipendenti per i quali è dovuta la contribuzione sul salario effettivo, non soggetti al contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf) 36 Lavoratori dipendenti per i quali è dovuta la contribuzione sul salario effettivo, esclusi dal contributo per lʼassicurazione contro la Disoccupazione (Ds) e dal contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf) 41 Lavoratori addetti ai pubblici esercizi per i quali è dovuto il contributo aggiuntivo di Malattia dello 0,77% e non soggetti al contributo per lʼassicurazione contro la Disoccupazione (Ds) 42 Lavoratori addetti ai pubblici esercizi per i quali è dovuto il contributo aggiuntivo di Malattia dello 0,77% e non soggetti al contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf) 51 Cittadini Usa con opzione per Ivs nel paese di origine 52 Lavoratori assunti con contratto di solidarietà stipulato ai sensi dellʼart. 2, comma 2, della Legge n. 863/84 |
59 Lavoratori assunti ai sensi dellʼart. 8, comma 9, della Legge 29/12/90, n. 407, aventi titolo alla esenzione totale dei contributi a carico del datore di lavoro (disoccupati o cas- sintegrati assunti da aziende del Mezzogiorno) (circ. Inps n. 25/91) 66 Lavoratori disabili aventi titolo alla fiscalizzazione totale (art. 13, c. 1, lett. A legge 68/1999). Lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa al 79% (circ. Inps n. 203/2001) 67 Lavoratori disabili aventi titolo alla fiscalizzazione al 50% (art. 13, c. 1, lett. B legge 68/1999). Lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% (circ. Inps n. 203/2001) G0 Lavoratore per contratto di lavoro intermittente a tempo pieno e indeterminato (Circ. n. 17 del 8/3/2006). Decorrenza 10/2005 H0 Lavoratore con contratto di lavoro intermittente a tempo pieno e determinato (Circ. n. 17 del 8/3/2006). Decorrenza 10/2005 UNIEMENS (Denuncia aziendale) Fondo Interprofessionale - Adesione FITE FOR.TE FODI FON.DIR Fondo Interprofessionale - Revoca REDI Revoca ai fondi paritetici interprofessionali per dirigenti REVO Revoca aia fondi paritetici interprofessionali Contribuzione assistenza contrattuale W020 Contrib. Assist. Contratt. Ascom -- capoluoghi provinciali W030 Contrib. Assist. Contratt. Covelco - capoluoghi provinciali Trattamento fine rapporto CF11 Importo della maggiorazione dovuta per i periodi pregressi CF30 Restituzione importo imposta sostitutiva Tfr al Fondo di tesoreria PA10 Rec. anticip. Tfr su contr. Fondo di tesoreria PA20 Rec. anticip. Tfr su contr. Previd. e assist. PF10 Rec. prest. Tfr su contrib. Fondi di tesoreria PF20 Rec. prest. Tfr su contrib. Previd. e assist. PE30 Rec. importo imposta sostit. Tfr Fondo di tesoreria RF01 Recupero contributo versato in eccedenza al Fondo tesoreria Altri A700 Multe disciplinari A800 Sanzioni L. 146/90 per scioperi illegittimi D100 Interessi differimento M000 Versamento rata per lavoratori messi in mobilità M001 Versamento saldo per lavoratori messi in mobilità M110 Restituzione incentivo previsto dal programma Pari M119 Restituzione incentivo programma Pari 2007 M217 Recupero riduzione proroga Cigs L. 266/2005 M900 Contr. Solidarietà 10% art. 16 Dlgs n. 252/2005 (Fon.te, X. Xxxxx) M980 Contr. Solidarietà 10% ex art. 9bis L. 166/91 (X. Xxxxxxx, Quas, Est) S060 Versamento contrib. sostitutiva in forma rateale Q900 Oneri accessori al tasso legale Q920 Sanzioni civili A810 Rest. sanzioni ex L. 146/90 G800 Recupero ai sensi art. 4 c. 10 L. 223/91 L401 Conguaglio contributo art. 8, c. 4 L. 223/91 (arretrato) - a credito L402 Conguaglio incentivo programma Pari - a credito L405 Arretrati beneficio 50% Legge n. 166/2008 L407 Arretrati beneficio Legge 291/2004 L424 Conguaglio incentivo programma Pari 2007 L508 Rid. contr. periodi pregressi art. 6, c. 4, L. 608/96 L601 Conguaglio beneficio art. 4 c. 3, L. 236/93 (arretrato) L613 Res. art. beneficio 50% indennità mobilità L615 Arret. conguaglio beneficio 50% Cigs N954 Sospensione contributi terremoto Abruzzo 2009 |
SINDACALE / WELFARE
TABELLE VARIE Indice di rivalutazione T.F.R. INDICE ISTAT % DI INCREMENTO PERCENTUALE COSTO VITA DA APPLICARE (*) ANNO 1999 Dicembre 110,4 2,128 3,096 ANNO 2000 Dicembre 113,4 2,717 3,538 ANNO 2001 Dicembre 116,0 2,293 3,220 ANNO 2002 Dicembre 119,1 2,672 3,504 ANNO 2003 Dicembre 121,8 2,267 3,200 ANNO 2004 Dicembre 123,9 1,724 2,793 ANNO 2005 Dicembre 126,3 1,937 2,953 ANNO 2006 Dicembre 128,4 1,662 2,747 ANNO 2007 Dicembre 131,8 2,648 3,485 ANNO 2008 Dicembre 134,5 2,048 3,036 ANNO 2009 Dicembre 135,8 0,966 2,224 ANNO 2010 Dicembre 138,4 1,914 2,936 ANNO 2011 Dicembre 104,0 3,173 3,880 ANNO 2012 Gennaio 104,4 0,384 0,413 Febbraio 104,8 0,769 0,826 Marzo 105,2 1,153 1,240 Aprile 105,7 1,634 1,725 Maggio 105,6 1,538 1,778 Giugno 105,8 1,730 2,048 Luglio 105,9 1,826 2,245 Agosto 106,4 2,307 2,730 Settembre 106,4 2,307 2,855 (*) - 75% dellʼincremento del costo della vita più i ratei della percentuale fissa, pari allʼ1,5% annuo, stabilita dalla legge 297/1982. Regime fiscale e contributivo dei rimborsi spese, trasferte e indennità chilometriche (1/1/98) |
Casistica | Contributi Inps/Inail | IRPEF | ||
Italia (fuori dal territorio comunale) | Estero | Italia (fuori dal territorio comunale) | Estero | |
Indennità di trasferta forfetaria e/o diaria (escluse le spese di viaggio) | Esente fino a € 46,48 giornaliere | Esente fino a € 77,47 giornaliere | Esente fino a € 46,48 giornaliere | Esente fino a € 77,47 giornaliere |
Indennità di trasferta con rimborso analitico delle spese o di vitto o di alloggio | Esente fino a € 30,99 giornaliere | Esente fino a € 51,65 giornaliere | Esente fino a € 30,99 giornaliere | Esente fino a € 51,65 giornaliere |
Indennità di trasferta con rimborso analitico sia delle spese di vitto che di alloggio | Esente fino a € 15,49 giornaliere | Esente fino a € 25,82 giornaliere | Esente fino a € 15,49 giornaliere | Esente fino a € 25,82 giornaliere |
Rimborso altre spese anche non documentabili | Esente fino a € 15,49 giornaliere | Esente fino a € 25,82 giornaliere | Esente fino a € 15,49 giornaliere | Esente fino a € 25,82 giornaliere |
Spese di vitto e alloggio | Esente | Esente | Esente | Esente |
Indennità chilometrica e di trasporto (limiti tabelle Aci) | Esente | Esente | Esente | Esente |
Ogni altra spesa | Imponibile al 100% | Imponibile al 100% | Imponibile al 100% | Imponibile al 100% |
Ambiente - Sicurezza Politiche energetiche
d i c e m b r e 2012
Politiche energetiche
Indice
POLITICHE ENERGETICHE
Agevolazioni fiscali sulle fatture del gas. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 37
Sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore - Termini del relativo obbligo di adozione. . . . . . . . . . Pag. 38
In primo piano
6
provvigionamento di gas (aliquota agevolata per usi industriali).
commerciale alle aziende produttive con riguardo al pagamento di un’aliquota d’imposta più bassa sull’ap-
A seguito di una iniziativa esercitata a suo tempo da Confcommercio nei confronti degli organi di Go-
verno, si è raggiunto l’importante risultato, a livello normativo, di equiparare le aziende della distribuzione
Agevolazioni fiscali
sulle fatture del gas
AMBIENTE - SICUREZZA - POLITICHE ENERGETICHE
Lʼaliquota agevolata, pari a 0,012498 €/mc, consente un notevole risparmio: a titolo esemplificativo, ogni mille metri cubi di gas consumato si risparmiano circa 170 euro (la riduzione spetta comunque per qualsiasi livello di consumo).
Risulta, tuttavia, da unʼindagine effettuata sullʼapplicazione delle accise erariali, che, ancor oggi, molte delle imprese titolari del beneficio non ne hanno fatto richiesta, oppure hanno perso il diritto nel passaggio da un fornitore ad un altro nel mer- cato libero dellʼenergia.
Tale agevolazione è concessa alle imprese operanti:
– in settori industriali produttivi di beni e servizi;
– in attività artigianali e agricole;
– nel settore alberghiero;
– nella distribuzione commerciale;
– in esercizi di ristorazione;
– negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro;
– nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione.
In particolare, per il settore della distribuzione commerciale, lʼAgenzia delle Dogane ha chiarito che dovranno essere assoggettati allʼaliquota agevolata i consumi di gas naturale effettuati dalle imprese che svolgono:
a) attività di commercio al dettaglio, comprese le cd. “forme speciali di vendita al dettaglio” (vendita per corrispondenza, mediante distributori automatici, tramite televisione o altro mezzo di comunicazione, vendita per catalogo) e di commercio elettronico;
Ambiente - Sicurezza Politiche energetiche
d i c e m b r e 2012
Politiche energetiche
b) attività di commercio allʼingrosso;
c) attività di intermediazione commerciale o comunque non direttamente connesse alla vendita;
d) attività di somministrazione di bevande (bar, birrerie e simili).
Come ottenere lʼagevolazione
Lʼaccisa agevolata per usi industriali non è applicata in modo automatico dal fornitore, ma deve essere richiesta diretta- mente dallʼinteressato, che presenterà domanda compilando apposito modulo predisposto dal fornitore.
Occorre dunque controllare la fattura del gas e verificare se compaia lʼimporto di 0,012498 €/mc. Se sì, vuol dire che si usufruisce già dellʼaccisa agevolata.
Se invece tale importo non compare, lʼagevolazione non è applicata e lʼutente può presentare apposita domanda.
e
Sistemi di termoregolazione contabilizzazione del calore
adozione
Terminidel relativo obbligo di
Il 13 agL'obbligo di adottare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per gli impianti termici a servizio di più unità immobiliari (cioè per le “caldaie centralizzate” dei palazzi condominiali) è stato posticipato, con delibera Dgr 3522/2012, alla scadenza del 1° agosto 2014 nei seguenti casi:
- impianti termici per i quali il cambio di combustibile sia avvenuto dopo il 1° agosto 1997;
- impianti termici che sono stati collegati a reti di teleriscaldamento dopo il 1° agosto 1997;
- impianti per i quali viene approvato un progetto di ristrutturazione complessiva che consenta un miglioramento dell'efficienza energetica non inferiore al 40% rispetto al rendimento dell'impianto originario.
Lʼobbligo di adozione dei suddetti sistemi è previsto dalla legge della Regione Lombardia 24/2006, al fine di favorire il contenimento dei consumi energetici e la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera.
Tali sistemi prevedono, infatti, oltre alla eventuale sostituzione della centrale termica, allʼeventuale potenziamento della coibentazione interna e/o esterna dellʼedificio, etc. (tutti interventi finalizzati ad ottimizzare lʼuso di energia acquistata e a ridurne le dispersioni), anche lʼinstallazione di apparecchi termostatici che consentono di regolare e contabilizzare le temperature di ogni singolo appartamento, secondo le esigenze, evitando ulteriori sprechi.
La contabilizzazione deve essere effettuata anche per i consumi di acqua calda sanitaria, ove questa sia prodotta cen- tralmente.
Con lo strumento del cd contratto Servizio energia, ad esempio, gli interventi di ammodernamento necessari, sullʼim- pianto centralizzato e sulle singole unità immobiliari, si ripagano con il risparmio energetico, poiché il condominio dovrà acqui- stare energia in misura sensibilmente minore rispetto a prima dellʼeffettuazione degli interventi.
La differenza fra quanto acquistava prima e quanto dovrà acquistare dopo, rappresenta la quota che il condominio ha a disposizione annualmente per ammortizzare gli investimenti necessari.
Ricordiamo, infine, che i termini per lʼadozione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per gli impianti di riscaldamento di maggior vetustà, sono i seguenti:
• 1° agosto 2012 per impianti con potenza termica superiore a 350 kw e installazione anteriore al 1° agosto 1997;
• 1° agosto 2013 per impianti con potenza termica superiore a 116,4 kw e installazione anteriore al 1° agosto 1998;1
• 1° agosto 2014 per i restanti impianti.
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TRIBUTI LOCALI
Imu – Approvazione modello di dichiarazione – Decreto del ministro dellʼEconomia e delle Finanze del 30 ottobre 2012. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IMPOSTE INDIRETTE
Iva – On-line il servizio per verificare lo stato di attività di una partita Iva – Comunicato stampa dellʼAgenzia
delle Entrate del 16 ottobre 2012. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VARIE
Controllo formale delle dichiarazioni – Versamento somme dovute – Istituzione codici tributo – Risoluzione dellʼAgenzia delle Entrate n. 93 del 10 ottobre 2012.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indice
In primo piano
4
Nelle istruzioni sono indicati anche i casi di esonero della presentazione della dichiarazione.
Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato il modello di dichiarazione Imu, con le rela-
tive istruzioni, da utilizzare a decorrere dall’anno 2012.
30 ottobre 2012
del e delle Finanze
Decreto
del ministro dellʼEconomia
dichiarazione Imu
Approvazione modello
TRIBUTARIO
Sulla Gazzetta ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012 è stato pubblicato il decreto del ministro dellʼEconomia e delle finanze del 30 ottobre 2012, recante: “Approvazione del modello di dichiarazione dellʼimposta municipale propria (Imu) e delle relative istruzioni”
Si ricorda che il decreto n. 201/2011, il c.d. decreto “salva Italia”, convertito dalla L n. 214/2011, ha anticipato allʼanno 2012 lʼapplicazione dellʼimposta municipale propria (Imu), istituita e disciplinata dal decreto sul federalismo municipale (Dlga n. 23/2011, vedi per un esame completo la ns. circ. n. 124/2011).
Lʼart. 9, comma 6 del Dlgs n. 23/2011 ha demandato ad un apposito decreto del ministero dellʼEconomia e delle Finanze, sentita lʼAnci, lʼapprovazione del modello dichiarativo.
Ai sensi dellʼart. 13, comma 12-ter del Dl n. 201/2011, inoltre, lo stesso decreto deve disciplinare i casi in cui sia obbligatoria la presentazione della dichiarazione.
Per quanto concerne i termini di presentazione del modello, lʼart. 4, comma 5, lett. i) del Dl n. 16/2012, aggiun- gendo il comma 12 ter allʼart. 13 del Dl n. 201/2011, ha stabilito che i soggetti passivi sono tenuti a presentare la dichia- razione entro 90 giorni dalla data in cui ha avuto inizio il possesso dellʼimmobile ovvero si sono verificate variazioni rile- vanti ai fini della determinazione dellʼimposta.
Lʼultimo periodo del citato comma 12-ter, inoltre, stabiliva che, per gli immobili per i quali lʼobbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione dovesse essere presentata entro il 30 settembre 2012 (il termine slittava al 1° ottobre 2012, in quanto il 30 settembre era domenica).
Dato che alla data del 30 settembre il modello dichiarativo non era ancora stato approvato, si è reso necessario il suo differimento.
Lʼart. 9, comma 3 del Dl 10 ottobre 2012 n. 174 (che dovrà essere convertito in legge entro il 9 dicembre 2012), pertanto, ha prorogato:
• al 31 ottobre 2012, il termine entro cui i comuni possono approvare o modificare, sulla base dei dati aggiornati, il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo;
• al 30 novembre 2012, il termine per la presentazione della dichiarazione Xxx 0000 per gli immobili per i quali lʼob- bligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012.
Per garantire al contribuente il rispetto del termine di 90 giorni per la presentazione della dichiarazione, tuttavia, nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione viene chiarito che, se lʼobbligo dichiarativo è sorto, ad esempio, il 31 ottobre 2012, il contribuente può presentare la dichiarazione Imu entro il 29 gennaio 2013.
Con riferimento al modello dichiarativo, e relative istruzioni, approvato e rivisto in seguito alla consultazione pub- blica avviata dal ministero delle Finanze che si è conclusa il 19 ottobre scorso, si segnala che, a differenza di quanto contenuto nelle prime bozze, per gli immobili posseduti da soggetti Ires, per gli immobili relativi a imprese commerciali, per gli immobili che costituiscono beni strumentali per lʼesercizio di arti e professioni e per gli immobili locati, la dichiara- zione Imu deve essere presentata soltanto nel caso in cui il comune abbia deliberato la riduzione dellʼaliquota ai sensi dellʼart. 13, comma 9 del Dl n. 201/2011.
Le istruzioni del modello approvato, inoltre, contengono unʼelencazione degli immobili per i quali i proprietari sono tenuti alla presentazione della dichiarazione Imu.
In generale, la dichiarazione Imu dovrà essere presentata nei casi in cui le modificazioni soggettive e oggettive che danno luogo a una diversa determinazione dellʼimposta dovuta riguardino riduzioni dʼimposta oppure non siano immediatamente fruibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale.
Così come per lʼIci, anche in relazione allʼImu, la dichiarazione non deve essere presentata quando gli elementi rilevanti ai fini dellʼimposta dipendono da atti per i quali risultavano applicabili le procedure telematiche relative al model- lo unico informatico (Mui), oppure quando il contribuente ha seguito le specifiche modalità per il riconoscimento di age- volazioni stabilite dal comune nel proprio regolamento.
Tributario
Imposte indirette
TRIBUTARIO
On-line il servizio per verificare lo stato di attività di una partita Iva
Comunicato stampa dellʼAgenzia delle Entrate del 16 ottobre 2012
Contenuto in sintesi
LʼAgenzia delle Entrate ha reso noto che è disponibile sul suo sito il programma che permette di verificare lo stato di attività di una partita Iva e conoscere i dati identificativi del soggetto titolare.
LʼAgenzia delle Entrate ha diramato il comunicato stampa datato 16/10/2012, n. 133 recante: “Check on line per la partita Iva - Verifica con un click sul sito delle Entrate”.
Con il comunicato in esame lʼamministrazione finanziaria ha reso noto che è disponibile sul sito delle Entrate il servizio che permette di verificare lo stato di attività di una partita Iva e conoscere i dati identificativi del soggetto titola- re.
Lʼapplicazione informatica è disponibile sul sito internet dellʼAgenzia – xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
Sulla pagina “Verifica della partita Iva”, occorre inserire il numero identificativo della partita Iva che si intende verificare e premere il pulsante “Invia”.
Nel caso in cui questa sia correttamente registrata nellʼAnagrafe tributaria apparirà il messaggio di risposta con- tenente tutti i dati relativi al numero di partita Iva inserito ed i dati identificativi del soggetto titolare.
Varie
Controllo formale delle dichiarazioni Versamento somme dovute Istituzione codici tributo Risoluzione n. 93 dellʼAgenzia delle Entrate del 10 ottobre 2012
Contenuto in sintesi
LʼAgenzia delle Entrate, al fine di consentire il versamento delle somme dovute per effetto delle comunicazioni inviate in seguito al controllo formale delle dichiarazioni ai sensi dellʼart. 36-bis del Dpr n. 600/1973, ha istituito nuovi codi- ci tributo.
LʼAgenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 93, datata 10 ottobre 2012, recante: “Istituzione dei codici tributo per il versamento di somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dellʼarticolo 36-bis del Dpr n. 600/1973”.
Si ricorda che il controllo formale, ai sensi dellʼart. 36-bis del Dpr n. 600/1973, consente agli uffici finanziari, avvalendosi
di procedure automatizzate, di correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai dichiaranti, senza però precludere la possibilità di ulteriori accertamenti effettuati con il controllo di merito; quando dai controlli automatici emerge un risultato diverso da quello indicato nella dichiarazione, lʼesito della liquidazione è comunicato al contribuente.
Al fine di consentire il versamento delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi del citato articolo 36-bis del Dpr n. 600/1973, lʼAgenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo indicati nella tabella che segue.
Per agevolare i contribuenti, nella tabella, in corrispondenza di ciascun codice tributo di nuova istituzione, è riportato il codice di riferimento utilizzato per il versamento spontaneo.
Codici tributo per versamenti ai sensi dellʼarticolo 36-bis del Dpr n. 600/1973 | Codice tributo utilizzato per ilversamento spontaneo |
“941A” – “Art. 36-bis Dpr 600/73. imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui allʼarticolo 32, comma 4-bis, del Dl 78/2010 - partecipante - imposta” | 1832 |
“942A” – “Art. 36-bis Dpr 600/73. imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui allʼarticolo 32, comma 4-bis, del Dl 78/2010 - partecipante - interessi” | 1832 |
“943A” – “Art. 36-bis Dpr 600/73. imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui allʼarticolo 32, comma 4-bis, del Dl 78/2010 - partecipante - sanzioni” | 1832 |
“944A” – “Art. 36-bis Dpr 600/73. imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui allʼarticolo 32, comma 4-bis, del Dl 78/2010 sgr/intermediario - imposta” | 1833 |
“945A” – “Art. 36-bis Dpr 600/73. imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui allʼarticolo 32, comma 4-bis, del Dl 78/2010 sgr/intermediario - interessi” | 1833 |
“946A” – “Art. 36-bis Dpr 600/73. imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui allʼarticolo 32, comma 4-bis, del Dl 78/2010 sgr/intermediario - sanzioni” | 1833 |
“947A” – “Art. 36-bis Dpr 600/73. imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sul valore netto del fondo - articolo 32, comma 5, del Dl 78/2010 - imposta” | 1834 |
“948A” – “Art. 36-bis Dpr 600/73. imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sul valore netto del fondo - articolo 32, comma 5, del Dl 78/2010 - interessi” | 1834 |
“949A” – “Art. 36-bis Dpr 600/73. imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sul valore netto del fondo - articolo 32, comma 5, del Dl 78/2010 - sanzioni” | 1834 |
“950A” – “Art. 36-bis Dpr 600/73. imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dellʼIrap sul risultato della liquidazione - articolo 32, comma 5, del Dl 78/2010 - imposta” | 1835 |
“951A” – “Art. 36-bis Dpr 600/73. imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dellʼIrap sul risultato della liquidazione - articolo 32, comma 5, del Dl 78/2010 - interessi” | 1835 |
“952A” – “Art. 36-bis Dpr 600/73. imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dellʼIrap sul risultato della liquidazione - articolo 32, comma 5, del Dl 78/2010 - sanzioni” | 1835 |
“953A” – “Art. 36-bis Dpr 600/73. contributo di solidarietà di cui allʼarticolo 2, comma 2, del Dl n. 138/2011, trattenuto dal sostituto dʼimposta a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno - imposta” | 1618 |
“954A” – “Art. 36-bis Dpr 600/73. contributo di solidarietà di cui allʼarticolo 2, comma 2, del Dl n. 138/2011, trattenuto dal sostituto dʼimposta a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno - interessi” | 1618 |
Codici tributo per versamenti ai sensi dellʼarticolo 36-bis del Dpr n. 600/1973 | Codice tributo utilizzato per ilversamento spontaneo |
“955A” – “Art. 36-bis Dpr 600/73. contributo di solidarietà di cui allʼarticolo 2, comma 2, del Dl n. 138/2011, trattenuto dal sostituto dʼimposta a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno - sanzioni” | 1618 |
“956A” – “Art. 36-bis Dpr 600/73. imposta sostitutiva sui redditi diversi di cui allʼart. 67, c. 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), del Tuir a seguito dellʼopzione per lʼaffrancamento - art. 1, c. 3, lett. a), del decreto 13/12/2011, attuativo del Dl n. 138/2011, conv., con modif., dalla L n. 148/2011 - imposta” | 1133 |
“957A” – “Art. 36-bis Dpr 600/73. imposta sostitutiva sui redditi diversi di cui allʼart. 67, c. 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), del Tuir a seguito dellʼopzione per lʼaffrancamento - art. 1, c. 3, lett. a), del decreto 13/12/2011, attuativo del Dl n. 138/2011, conv., con modif., dalla L n. 148/2011 - interessi” | 1133 |
“958A” – “Art. 36-bis Dpr 600/73. imposta sostitutiva sui redditi diversi di cui allʼart. 67, c. 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), del Tuir a seguito dellʼopzione per lʼaffrancamento - art. 1, c. 3, lett. a), del decreto 13/12/2011, attuativo del Dl n. 138/2011, conv., con modif., dalla L n. 148/2011 - sanzioni” | 1133 |
“959A” – “Art. 36-bis Dpr 600/73. imposta sostitutiva sui redditi di capitale di cui allʼart. 44, c. 1, lett. g), delTuir a seguito dellʼopzione per lʼaffrancamento - art. 1, c. 3, lett. a), del decreto 13/12/2011, attuativo del Dl n. 138/2011, conv., con modif., dalla L n. 148/2011 - imposta” | 1134 |
“960A” – “Art. 36-bis Dpr 600/73. imposta sostitutiva sui redditi di capitale di cui allʼart. 44, c. 1, lett. g), del Tuir a seguito dellʼopzione per lʼaffrancamento - art. 1, c. 3, lett. a), del decreto 13/12/2011, attuativo del Dl n. 138/2011, conv., con modif., dalla L n. 148/2011 - interessi” | 1134 |
“961A” – “Art. 36-bis Dpr 600/73. imposta sostitutiva sui redditi di capitale di cui allʼart. 44, c. 1, lett. g), del Tuir a seguito dellʼopzione per lʼaffrancamento - art. 1, c. 3, lett. a), del decreto 13/12/2011, attuativo del Dl n. 138/2011, conv., con modif., dalla L n. 148/2011 - sanzioni” | 1134 |
“962A” – “Art. 36-bis Dpr 600/73. imposta sostitutiva sui redditi diversi di cui allʼart. 67, c. 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del Tuir a seguito dellʼopzione per lʼaffrancamento - art. 1, c. 3, lett. b) e c), del decreto 13/12/2011, attuativo del Dl n. 138/2011, conv., con xxxxx., dalla L n. 148/2011 - imposta” | 1135 |
“963A” – “Art. 36-bis Dpr 600/73. imposta sostitutiva sui 1135 redditi diversi di cui allʼart. 67, c. 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del Tuir a seguito dellʼopzione per lʼaffrancamento - art. 1, c. 3, lett. b) e c), del decreto 13/12/2011, attuativo del Dl n. 138/2011, conv., con xxxxx., dalla L n. 148/2011 - interessi” | 1135 |
“964A” – “Art. 36-bis Dpr 600/73. imposta sostitutiva sui redditi diversi di cui allʼart. 67, c. 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del Tuir a seguito dellʼopzione per lʼaffrancamento - art. 1, c. 3, lett. b) e c), del decreto 13/12/2011, attuativo del Dl n. 138/2011, conv., con modif., dalla L n. 148/2011 - sanzioni” | 1135 |
“965A” – “Art. 36-bis Dpr 600/73. ritenuta sui redditi di capitale di cui allʼart. 44, c. 1, lett. g), del Tuir a seguito dellʼopzione per lʼaffrancamento - art. 1, c. 3, lett. b) e c) del decreto 13/12/2011, attuativo del Dl n. 138/2011, conv., con modif., dalla L n. 148/2011 - imposta” | 1064 |
“966A” – “Art. 36-bis Dpr 600/73. ritenuta sui redditi di capitale di cui allʼart. 44, c. 1, lett. g), del Tuir a seguito dellʼopzione per lʼaffrancamento - art. 1, c. 3, lett. b) e c) del decreto 13/12/2011, attuativo del Dl n. 138/2011, conv., con modif., dalla L n. 148/2011 - interessi” | 1064 |
“967A” – “Art. 36-bis Dpr 600/73. ritenuta sui redditi di capitale di cui allʼart. 44, c. 1, lett. g), del Tuir a seguito dellʼopzione per lʼaffrancamento - art. 1, c. 3, lett. b) e c) del decreto 13/12/2011, attuativo del Dl n. 138/2011, conv., con modif., dalla L n. 148/2011 - sanzioni” | 1064 |
TRIBUTARIO
Codici tributo per versamenti ai sensi dellʼarticolo 36-bis del Dpr n. 600/1973 | Codice tributo utilizzato per ilversamento spontaneo |
“968A” – “Art. 36-bis Dpr 600/73. contributo di solidarietà di cui allʼarticolo 2, comma 2 del Dl n. 138/2011 - imposta” | 1683 |
“969A” – “Art. 36-bis Dpr 600/73. contributo di solidarietà di cui allʼarticolo 2, comma 2 del Dl n. 138/2011 - interessi” | 1683 |
“970A” – “Art. 36-bis Dpr 600/73. contributo di solidarietà di cui allʼarticolo 2, comma 2 del Dl n. 138/2011 - sanzioni” | 1683 |
“971A” – “Art. 36-bis Dpr 600/73. contributo di solidarietà di cui allʼarticolo 2, comma 2 del Dl n. 138/2011, trattenuto a seguito di assistenza fiscale - imposta” | 1619 |
“972A” – “Art. 36-bis Dpr 600/73. contributo di solidarietà di cui allʼarticolo 2, comma 2 del Dl n. 138/2011, trattenuto a seguito di assistenza fiscale - interessi” | 1619 |
“973A” – “Art. 36-bis Dpr 600/73. contributo di solidarietà di cui allʼarticolo 2, comma 2 del Dl n. 138/2011, trattenuto a seguito di assistenza fiscale - sanzioni” | 1619 |
“974A” – “Art. 36-bis Dpr 600/73. maggiorazione Ires – acconto prima rata – art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, Dl 13/8/2011, n. 138, conv., con modif., dalla L 14/9/2011, n. 148, e succ. modif. - imposta” | 2018 |
“975A” – “Art. 36-bis Dpr 600/73. maggiorazione Ires – acconto prima rata – art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, Dl 13/8/2011, n. 138, conv., con modif., dalla L 14/9/2011, n. 148, e succ. modif. - interessi” | 2018 |
“976A” – “Art. 36-bis Dpr 600/73. maggiorazione Ires – acconto prima rata – art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, Dl 13/8/2011, n. 138, conv., con modif., dalla L 14/9/2011, n. 148, e succ. modif. - sanzioni” | 2018 |
“977A” – “Art. 36-bis Dpr 600/73. maggiorazione Ires – acconto seconda rata o in unica soluzione – art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, Dl 13/8/2011, n. 138, conv., con modif., dalla L 14/9/2011, n. 148, e succ. modif. - imposta” | 2019 |
“978A” – “Art. 36-bis Dpr 600/73. maggiorazione Ires – acconto seconda rata o in unica soluzione – art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, Dl 13/8/2011, n. 138, conv., con modif., dalla L 14/9/2011, n. 148, e succ. modif. - interessi” | 2019 |
“979A” – “Art. 36-bis Dpr 600/73. maggiorazione Ires – acconto seconda rata o in unica soluzione – art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, Dl 13/8/2011, n. 138, conv., con modif., dalla L 14/9/2011, n. 148, e succ. modif. - sanzioni” | 2019 |
“980A” – “Art. 36-bis Dpr 600/73. maggiorazione Ires – saldo – art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, Dl 13/8/2011, n. 138, conv., con modif., dalla L 14/9/2011, n. 148, e succ. modif. - imposta” | 2020 |
“981A” – “Art. 36-bis Dpr 600/73. maggiorazione Ires – saldo – art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, Dl 13/8/2011, n. 138, conv., con modif., dalla L 14/9/2011, n. 148, e succ. modif. - interessi” | 2020 |
“982A” – “Art. 36-bis Dpr 600/73. maggiorazione Ires – saldo – art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, Dl 13/8/2011, n. 138, conv., con modif., dalla L 14/9/2011, n. 148, e succ. modif. - sanzioni” | 2020 |
“983A” – “Art. 36-bis Dpr 600/73. imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - art. 3, Dlgs n. 23/2011 - assistenza fiscale – acconto - imposta” | 1845 |
Codici tributo per versamenti ai sensi dellʼarticolo 36-bis del Dpr n. 600/1973 | Codice tributo utilizzato per ilversamento spontaneo |
“984A” – “Art. 36-bis Dpr 600/73. imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - art. 3, Dlgs n. 23/2011 - assistenza fiscale - acconto - interessi” | 1845 |
“985A” – “Art. 36-bis Dpr 600/73. imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - art. 3, Dlgs n. 23/2011 - assistenza fiscale – acconto - sanzioni” | 1845 |
“986A” – “Art. 36-bis Dpr 600/73. imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - art. 3, Dlgs n. 23/2011 - assistenza fiscale - saldo - imposta” | 1616 -1846 |
“987A” – “Art. 36-bis Dpr 600/73. imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - art. 3, Dlgs n. 23/2011 - assistenza fiscale - saldo - interessi” | 1616 -1846 |
“988A” – “Art. 36-bis Dpr 600/73. imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - art. 3, Dlgs n. 23/2011 - assistenza fiscale - saldo - sanzioni” | 1616-1846 |
“989A” – “Art. 36-bis Dpr 600/73. imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per lʼimprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - acconto prima rata - art. 27, Dl 6/6/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L n. 111/2011 - imposta” | 1793 |
“990A” – “Art. 36-bis Dpr 600/73. imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per lʼimprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - acconto prima rata - art. 27, Dl 6/6/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L n. 111/2011 - interessi” | 1793 |
“991A” – “Art. 36-bis Dpr 600/73. imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per lʼimprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - acconto prima rata - art. 27, Dl 6/6/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L n. 111/2011 - sanzioni” | 1793 |
“992A” – “Art. 36-bis Dpr 600/73. imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per lʼimprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - acconto seconda rata o in unica soluzione - art. 27, Dl 6/6/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L n. 111/2011 - imposta” | 1794 |
“993A” – “Art. 36-bis Dpr 600/73. imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per lʼimprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - acconto seconda rata o in unica soluzione - art. 27, Dl 6/6/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L n. 111/2011 - interessi” | 1794 |
“994A” – “Art. 36-bis Dpr 600/73. imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per lʼimprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - acconto seconda rata o in unica soluzione - art. 27, Dl 6/6/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L n. 111/2011 - sanzioni” | 1794 |
“995A” – “Art. 36-bis Dpr 600/73. imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per lʼimprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - saldo - art. 27, Dl 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L n. 111/2011 - imposta” | 1795 |
TRIBUTARIO
Codici tributo per versamenti ai sensi dellʼarticolo 36-bis del Dpr n. 600/1973 | Codice tributo utilizzato per ilversamento spontaneo |
“996A” – “Art. 36-bis Dpr 600/73. imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per lʼimprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - saldo - art. 27, Dl 6/6/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L n. 111/2011 - interessi” | 1795 |
“997A” – “Art. 36-bis Dpr 600/73. imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per lʼimprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - saldo - art. 27, Dl 6/6/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L n. 111/2011 - sanzioni” | 1795 |
“998A” – “Art. 36-bis Dpr 600/73. imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio - provvedimento del direttore dellʼagenzia delle entrate del 3 marzo 2010 - imposta” | 4040 |
“999A” – “Art. 36-bis Dpr 600/73. imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio -provvedimento del direttore dellʼagenzia delle entrate del 3 marzo 2010 - interessi” | 4040 |
“900B” – “Art. 36-bis Dpr 600/73. imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio - provvedimento del direttore dellʼagenzia delle entrate del 3 marzo 0000 - xxxxxxxx” | 0000 |
“901B” – “Art. 36-bis Dpr 600/73. imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello stato - art. 19, c. 13, Dl n. 201/2011, conv., con modif., dalla L n. 214/2011, e succ. modif. - imposta” | 4041 |
“902B” – “Art. 36-bis Dpr 600/73. imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello stato - art. 19, c. 13, Dl n. 201/2011, conv., con modif., dalla l. n. 214/2011, e succ. modif. - interessi” | 4041 |
“903B” – “Art. 36-bis Dpr 600/73. imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello stato - art. 19, c. 13, Dl n. 201/2011, conv., con modif., dalla L n. 214/2011, e succ. modif. - sanzioni” | 4041 |
“904B” – “Art. 36-bis Dpr 600/73. imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello stato - art. 19, c. 13, Dl n. 201/2011 conv., con modif., dalla L n. 214/2011, e succ. modif. - società fiduciarie - imposta” | 4042 |
“905B” – “Art. 36-bis Dpr 600/73. imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello stato - art. 19, c. 13, Dl n. 201/2011 conv., con modif., dalla L n. 214/2011, e succ. modif. - società fiduciarie - interessi” | 4042 |
“906B” – “Art. 36-bis Dpr 600/73. imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello stato - art. 19, c. 13, Dl n. 201/2011 conv., con modif., dalla l. n. 214/2011, e succ. modif. - società fiduciarie - sanzioni” | 4042 |
“907B” – “Art. 36-bis Dpr 600/73. imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, Dl n. 201/2011 conv., con modif., dalla l. n. 214/2011, e succ. modif. - imposta” | 4043 |
“908B” – “Art. 36-bis Dpr 600/73. imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, Dl n. 201/2011 conv., con modif., dalla l. n. 214/2011, e succ. modif. - interessi” | 4043 |
Codici tributo per versamenti ai sensi dellʼarticolo 36-bis del Dpr n. 600/1973 | Codice tributo utilizzato per ilversamento spontaneo |
“909B” – “Art. 36-bis Dpr 600/73. imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, Dl n. 201/2011 conv., con modif., dalla l. n. 214/2011, e succ. modif. - sanzioni” | 4043 |
TRIBUTARIO
I suddetti codici sono utilizzati nellʼeventualità in cui il contribuente, destinatario della comunicazione inviata ai sensi del- lʼarticolo 36-bis del Dpr n. 600/1973, intenda versare solo una quota dellʼimporto complessivamente ivi richiesto.
In tal caso, deve essere predisposto un modello F24 nel quale i codici istituiti sono esposti nella sezione “Erario”, esclu- sivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando anche, nei campi specifi- camente denominati, il codice atto e lʼanno di riferimento (nella forma “AAAA”), reperibili allʼinterno della stessa comunicazione.
l’Informatore FedReErDi cAoZISOoNzzEani CONCESSIONARIA IN ESCLUSIVA Xxxxx Xxxxxxx 00/00 PER LA VSEtNarDBITAusDi nEeLsLAs SPUrlBBLICITÀ Commercio Turismo Servizi Professioni 00000 Xxxxxx Loca Via diNovecchio 2/4 – Xxxx xxxx Xxxxxxxxxxx, 00000 n. 236 dicembre 2012 PROPRIETA’ Tel. 0000000000 anno LVI UnioLneodCi ,onMfcoonmzameerBciroi anMzial ano, xxxx@xxxxxxxxxxxx.xx di Orgeadnonoceudm’i nefnotcramzimaoznieone o AUTORIZZAZIONE MilanUon, iLo odi ,CoMnofnoza me eBrrciianza PromEoD. TITeRrICUEni one Tribunale di Milano n. 4255 del 26-2-1957 sede e amministrazione DIREGTiTaOnRroEbReErtSoPOCNoSsAtaBILE Xxxxx Xxxxxxx 00/00 Una copia euro 0,568 00000 Xxxxxx |
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IN PRIMO PIANO
Liberalizzazioni in materia di commercio -Deliberazione della giunta regionale n. IX/4345 del 26 ottobre 2012 . . . . . .
LEGGI E PROVVEDIMENTI
Disciplina del commercio
Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per la crescita del Paese”
(cd decreto crescita bis) – Trasmissione Senato (as 3533). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Direttiva servizi – Decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147 – Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 59/2010 - Circolare n. 3656/c del ministero dello Sviluppo economico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Disciplina igienico-sanitaria
Cessione dei prodotti agricoli e alimentari – Parere del Consiglio di Stato sulla bozza di decreto
interministeriale di attuazione dellʼart. 62 Dl 24.1.2012 n. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vendita pastigliaggi - Delibera della giunta regionale del Veneto del 19/09/2012. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indice
In primo piano
La giunta regionale della Lombardia con la deliberazione in oggetto ha recepito a livello regionale i
principi generali previsti dall’ordinamento statale in materia di liberalizzazioni del commercio.
È opportuno, quindi, segnalare gli aspetti di maggiore interesse e rilevanza.
del 26 ottobre 2012
della giunta regionale
Deliberazione n. IX/4345
Liberalizzazioni
in materia di commercio
LEGALE
4
Commercio in sede fissa
Con riguardo agli esercizi di vicinato viene precisato che, fatta salva la destinazione urbanistica, non sussistono limiti e possono essere aperti, ampliati o trasferiti di sede mediante segnalazione certificata di inizio attività (Scia).
Relativamente, invece, alle medie strutture di vendita sono rimodulate alcune disposizioni contenute nella Dgr n. 6024 del 2007 (in particolare paragrafi 2.3, 2.5, 2.7, 3) al fine di garantire che la previsione di nuovi insediamenti commerciali sia supportata da una valutazione delle relative ripercussioni territoriali ed ambientali. È, comunque, mantenuta, nellʼambito del procedimento di rilascio del titolo autorizzatorio, la verifica di compatibilità degli aspetti di natura socio-economica ed occupa- zionali.
Con riferimento alle grandi strutture di vendita vengono apportate alcune modifiche alla Dgr n. 5024 del 2007 attraver- so la semplificazione delle procedure istruttorie in caso di modificazione delle strutture esistenti mediante formalizzazione degli insediamenti commerciali autorizzati ai sensi dellʼart. 27 della legge 11 giugno 1971 n. 426 «Disciplina del commercio» ed attivi.
In particolare, nei summenzionati casi, fatto salva la necessaria e specifica destinazione urbanistica, lʼautorizzazione unitaria è rilasciata dal comune, previa valutazione della sostenibilità territoriale ed ambientale di tale modifica, sentita la dire- zione generale della giunta regionale competente in materia.
Analoga semplificazione procedimentale è estesa nel caso di passaggio da singolo punto vendita a struttura organizza- ta in forma unitaria.
È, inoltre, mantenuta, in sede di verifica della compatibilità della grande struttura di vendita, la valutazione degli aspetti socio-occupazionali attraverso la seguente rimodulazione dei relativi fattori:
• coerenza con lʼobiettivo di presenza e di sviluppo ad impatto zero della Gdo nel triennio 20%;
• ricaduta occupazionale 45%;
• taglio dimensionale del nuovo punto vendita 15%;
• coerenza con il livello di gerarchia urbana dei comuni del bacino di gravitazione 20%.
Commercio su aree pubbliche
Con riguardo al commercio in forma itinerante è precisato che è soggetto ad autorizzazione rilasciata a persone fisiche, società di persone e di capitali nonché al fine di tutelare la concorrenza, evitando situazioni di monopolio, le normative regionali vigenti prevedono che ad un operatore debba essere rilasciata ex novo una sola autorizzazione potendo invece subentrare illi- mitatamente in quelle già in essere.
Viene, inoltre, specificato in relazione alla autorizzazione sui posteggi dati in concessione, anche nei mercati, che è rila- sciata a persone fisiche, società di persone e società di capitali subordinatamente alla disponibilità del posteggio stesso e pre- via procedura di selezione pubblica.
A tutela della concorrenza ed al fine di evitare la concentrazione dei posteggi mercatali in capo a pochi soggetti viene ribadito che ad un operatore è consentito avere in concessione un numero limitato di posteggi nel medesimo mercato.
Commercio allʼingrosso
Con il provvedimento in esame viene rimodulato il paragrafo 7.2 della Dgr n. 5054/2007 prevedendo che, fermo restan- do quanto previsto dallʼarticolo 8 del Dlgs. n. 147/2012, lʼesercizio promiscuo nello stesso locale dellʼattività di vendita allʼingros- so ed al dettaglio è disciplinato dal citato paragrafo qualora riguardi i seguenti prodotti:
a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per lʼagricoltura, lʼindustria, il commercio e lʼartigianato;
b) materiale elettrico;
c) colori e vernici, carte da parati;
d) ferramenta ed utensileria;
e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
f) articoli per riscaldamento;
g) strumenti scientifici e di misura;
LEGALE
h) macchine per ufficio;
i) auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambi;
j) combustibili;
k) materiali per lʼedilizia;
l) legnami
Pubblicazione sul Burl
La deliberazione in commento verrà pubblicata sul Burl a seguito del rilascio del visto da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
Le disposizioni in commento avranno, quindi, efficacia con la relativa pubblicazione sul Burl di cui se ne darà immediata comunicazione.
Leggi e provvedimenti
DISCIPLINA DEL COMMERCIO
Decreto-legge n. 179
del 18 ottobre 2012 “Ulteriori disposizioni urgenti per la crescita del Paese”
(cd decreto crescita-bis) Trasmissione al Senato
È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 245 (Suppl. ord. n. 194) del 19 ottobre 2012, ed è stato trasmesso al Senato per il consueto iter di conversione in legge, il decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per la crescita del Paese”, che si allega per opportuna conoscenza.
Le disposizioni contenute in detto decreto sono entrate in vigore sabato 20 ottobre 2012.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGENDA DIGITALE
1. Attuazione dellʼAgenda digitale italiana (Art. 1, comma 1)
Con lʼattuazione dellʼAgenda digitale italiana, lo Stato si pone lʼobiettivo, recependo i principi dellʼAgenda digitale europea, di promuovere lʼeconomia e la cultura digitali, lʼalfabetizzazione informatica, la ricerca e lʼinnovazione nonché si impegna,a defini- re le politiche di sostegno alla domanda di servizi digitali.
Con la finalità di misurare il livello di conseguimento degli obiettivi sopra richiamati, il governo - entro 60 giorni dallʼentrata in vigore della legge di conversione del decreto in oggetto, e ogni anno entro il 30 giugno - si impegna a presentare alle commis- sioni parlamentari competenti una relazione sullo stato di attuazione dellʼAgenda digitale italiana.
2. Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali (Art. 14)
Per la promozione degli interventi di diffusione delle tecnologie digitali, il governo propone lo stanziamento di 150 milioni di euro per lʼanno 2013, da destinare al completamento del Piano nazionale banda larga. Gli interventi di diffusione della banda larga (già autorizzati dalla Commissione europea) verranno realizzati nelle aree bianche (tutte le aree, essenzialmente rurali, in digi- tal divide, vale a dire aree in cui nessun operatore offre connettività a banda larga con una velocità minima di 2 Mbit/s.), ed in alcune aree grigie (aree comunali o sub-comunali in cui gli utenti della banda larga non sono adeguatamente serviti in termini di estensione del servizio e di categorie di utenti raggiunti, oppure in cui i servizi a banda larga sono disponibili solo per gli utenti commerciali).
Viene prevista – senza indicare la data entro la quale dovrà essere emanato – lʼadozione di un decreto del Mise, dʼintesa con il ministero dei Trasporti e la Conferenza unificata, che definirà le specifiche tecniche delle operazioni di scavo per le infrastruttu- re a banda larga e ultralarga. In esso saranno indicate la superficie massima di manto stradale da ripristinare dopo una opera- zione di scavo, lʼestensione del ripristino, le condizioni di scavo e di ripristino del manto stradale.
Nel Dlgs 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), allʼart. 95 – inerente condutture elettriche e le interferenze – viene aggiunto il comma 2 bis, che specifica come, per determinate condutture aeree o sotterranee di energia elettrica, il nulla osta del ministero è sostituito da unʼattestazione di conformità del gestore.
Sempre nel Codice delle comunicazioni elettroniche viene inserito allʼart. 91, il comma 4 bis, che consente allʼoperatore di comunicazione, per lo sviluppo della fibra ottica, lʼaccesso a tutte le parti comuni degli edifici, al fine di installare, collegare e mantenere gli elementi di rete (cavi, fili apparati ecc.), anche nel caso di edifici non abitati e di nuova costruzione.
3. Grandi Progetti di ricerca e innovazione e appalti precommerciali (Art. 19)
Con il comma 1 viene affidato allʼAgenzia per lʼItalia digitale (Aid) il compito di promuovere la definizione e lo sviluppo di grandi progetti strategici connessi alla realizzazione dellʼAgenda digitale, col duplice obiettivo di:
• incidere sullo sviluppo di prodotti e servizi innovativi rilevanti, quali la rete a banda ultralarga (fissa e mobile), lʼexploitation digitale dei beni culturali e paesaggistici, la salute, la sostenibilità ambientale, i trasporti e la mobilità, la sicurezza, la difesa, le smart cities e communities;
• mantenere ed incrementare la presenza, sul territorio nazionale, di player nazionali ed internazionali dellʼIct, coinvolgendoli in importanti iniziative di ricerca e innovazione industriale.
Al comma 2 viene previsto che i grandi progetti promossi dallʼAgenzia potranno riguardare:
a. lo sviluppo di una nuova tecnologia e/o lʼintegrazione di tecnologie esistenti in sistemi innovativi complessi, che si traducano nella realizzazione di un prototipo di valenza industriale, in grado di qualificare un prodotto/processo innovativo;
b. lo sviluppo di un servizio o di un prodotto innovativo in grado di soddisfare una domanda pubblica espressa da amministra- zioni centrali e locali;
c. servizi di ricerca e sviluppo di nuove soluzioni, non presenti sul mercato, volte a rispondere a una domanda pubblica;
d. le attività di ricerca finalizzate allo sviluppo di un servizio o di un prodotto innovativo in grado di rafforzare anche la capacità competitiva delle piccole e medie imprese.
Per sostenere i grandi progetti di ricerca vengono individuate diverse modalità realizzative, basate sulle differenti tipologie di intervento previste dal comma 2 ed in particolare:
• nel caso indicato dal comma 2 lettera a), lʼAgenzia effettua una chiamata alla manifestazione dʼinteresse da parte di imprese (singole, aggregate o in associazione con organismi di ricerca) per la realizzazione dei grandi progetti strategici di ricerca e sviluppo nel settore Ict. Le proposte presentate sono sottoposte a un processo negoziale articolato in due fasi:
- valutazione tecnico-scientifica di ammissibilità al finanziamento, in termini di contenuto innovativo e potenziale applicativo;
- definizione di unʼefficace soluzione di copertura finanziaria dei progetti ammessi (anche con la previsione di un meccani- smo di finanziamento con ripartizione del rischio - Risk sharing facility);
• nel caso previsto al comma 2 lettera b), lʼAgenzia, attraverso specifiche intese o accordi di programma con le regioni e altre amministrazioni pubbliche competenti:
- definisce gli ambiti territoriali e lʼoggetto dei possibili progetti e ne individua le risorse pubbliche eventualmente necessarie;
- provvede alla definizione e allo sviluppo dei servizi o dei prodotti innovativi mediante gli appalti pubblici precommerciali (gli appalti sono aggiudicati dalla stessa Agenzia in qualità di centrale di committenza);
LEGALE
• nel caso di cui al comma 2 lettera c), lʼaccesso ai fondi per la realizzazione delle iniziative sarà disciplinato con uno o più decreti del ministro dello Sviluppo economico e del ministro dellʼIstruzione, dellʼUniversità e della Ricerca, sulla base dei seguenti criteri:
- pubblicazione (almeno annuale), da parte dellʼAid, di una sollecitazione a manifestare interesse, rivolta alle amministrazioni pubbliche, diretta ad acquisire la segnalazione di problemi di particolare rilevanza sociale o ambientale che non trovano una risposta soddisfacente in prodotti, servizi e tecnologie già esistenti sul mercato;
- definizione di misure premiali per incentivare le aggregazioni di pubbliche amministrazioni, al fine di raggiungere un ade- guato livello di domanda di soluzioni innovative a problemi di particolare rilevanza;
- previsione, che nelle manifestazioni di interesse sia contenuta la disponibilità dei soggetti pubblici ad agire come contesto operativo per la sperimentazione delle soluzioni elaborate;
- valutazione, da parte dellʼAid delle manifestazioni dʼinteresse pervenute in termini di rilevanza sociale, accessibilità, inno- vatività, scalabilità e successiva attivazione degli appalti precommerciali finalizzati allʼindividuazione della migliore solu- zione;
- previsione che i risultati della procedura precommerciale siano divulgati e resi disponibili a terzi.
Le risorse disponibili per il finanziamento dei grandi progetti di ricerca e innovazione e per la promozione degli appalti precom- merciali sono:
• 70 milioni di euro a valere sul “Fondo per la crescita sostenibile”;
• 100 milioni di euro a valere sul Fondo Far (ministero dellʼIstruzione, Università e Ricerca);
• risorse (da quantificare) provenienti dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali individuate nel Piano di azione-coesione.
4. Comunità intelligenti (Art. 20)
LʼAgenzia per lʼItalia digitale ha tra gli altri obiettivi quello di promuovere e coordinare lo sviluppo delle Comunità intelligenti - comunità che vanno anche al di là dellʼambito cittadino (non più solo “smart city”) in cui, attraverso la condivisione di conoscen- za, contenuti, di progettualità e con strumenti di connettività innovativi, si possano realizzare forme nuove di servizi per la con- vivenza e lʼinterazione sociale.
LʼAgenzia, sentito il comitato tecnico (di cui si dirà più avanti), predispone annualmente il Piano nazionale delle comunità intelli- genti (Pnci), da trasmettere entro febbraio al presidente del Consiglio dei ministri o al ministro per lʼInnovazione, che lo approva entro il mese successivo.
Annualmente è previsto, in gennaio, sempre a cura dellʼAgenzia, anche la redazione di un rapporto sullʼattuazione del Piano. LʼAgenzia emana, inoltre, le linee guida per la definizione degli standard tecnici e procedurali e lʼindividuazione di strumenti finanziari per le comunità intelligenti ed istituisce e gestisce la piattaforma nazionale delle comunità intelligenti.
Il comitato tecnico, istituito dallʼarticolo in commento, è formato da 9 tecnici esperti, in carica per 3 anni rinnovabili una sola volta, di cui 1 designato dal dipartimento Funzione pubblica della Pcm, 2 designati dalla Conferenza Stato-Regioni, 1 dallʼAnci, 1 dallʼUnione province e 4 dal direttore dellʼAgenzia Italia digitale, di cui uno dallʼuniversità, uno dallʼIstat, uno dalle associazioni di imprese o cittadini, uno dalla stessa Agenzia.
Tale comitato dovrà curare il recepimento di standard tecnici per lo sviluppo della piattaforma delle comunità intelligenti, colla- borare alla supervisione dei documenti programmatici e alla definizione dello statuto della cittadinanza intelligente.
Lo statuto, adottato con decreto del Pcm, definisce principi e condizioni per le politiche delle comunità intelligenti.
La sottoscrizione dello statuto è necessaria per ottenere la qualifica di comunità intelligente, mentre il rispetto del protocollo dʼintesa (che verrà monitorago dallʼagenzia) è necessario per lʼaccesso ai fondi pubblici per la realizzazione di progetti inno- vativi.
LʼAgenzia opera in collaborazione con le Regioni per assicurare la replicabilità di modelli e soluzioni per la programmazione delle iniziative del Pnci.
La già citata piattaforma nazionale delle comunità intelligenti è istituita dallʼAgenzia, sentito il comitato tecnico, entro 120 giorni dallʼentrata in vigore del decreto.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE DIGITALE
1. Documento digitale unificato (Art. 1, comma 2)
La nuova carta di identità elettronica sarà distribuita gratuitamente ai cittadini e conterrà in sé anche la tessera sanitaria elettro- nica, ed oltre a costituire strumento di riconoscimento, varrà anche ai fini delle interrelazioni telematiche con tutta la Pa.
2. Posta elettronica certificata (Pec)
Lʼarticolo 4 prevede la facoltà per il cittadino di comunicare alla pubblica amministrazione una propria casella Pec quale domici- lio digitale dove ricevere ogni tipologia di comunicazione.
Le modalità di comunicazione, modifica e cancellazione della Pec del cittadino, nonché quelle relative alla consultazione degli indirizzi da parte dei gestori di pubblici servizi, saranno definite con un successivo decreto ministeriale.
3. Trasmissione di documenti per via telematica e contratti della Pa (Art. 6)
Viene ribadito, rafforzato ed esteso anche ai soggetti gestori di servizi pubblici il principio della trasmissione in modalità esclusi- vamente telematiche di documenti e comunicazione allʼinterno delle diverse amministrazioni e di messa a disposizione dei cit- tadini degli indirizzi Pec delle stesse.
4. Dati di tipo aperto e inclusione digitale (Art. 9)
Detta disposizione modifica lʼart. 52 del Codice dellʼamministrazione digitale (Dlgs 82/2005), prevedendo che lʼaccesso telema- tico a dati, documenti e procedimenti, nonché il riutilizzo di dati e documenti delle pubbliche amministrazioni, venga disciplinato, mediante regolamenti, dalle stesse pubbliche amministrazioni, dalle società interamente partecipate da enti pubblici e da quelle a prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione.
I regolamenti dovranno essere adottati entro 120 giorni dallʼentrata in vigore del presente decreto legge.
La norma stabilisce che tutti i dati e i documenti che le pubbliche amministrazioni pubblicano per lʼaccesso telematico, senza lʼespressa adozione di una licenza standard che ne regoli il riutilizzo, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto. Tale dispo- sizione, con riferimento ai documenti e ai dati già pubblicati, trova applicazione entro 90 giorni dallʼentrata in vigore della legge di conversione del decreto.
Nel definire i capitolati o gli schemi dei contratti di appalto relativi a prodotti o servizi che comportino la raccolta e la gestione di dati pubblici, le pubbliche amministrazioni devono prevedere clausole idonee a consentire lʼaccesso telematico ai dati e il loro riutilizzo.
Nel definire le caratteristiche dei dati aperti, lʼarticolo stabilisce che essi debbano essere impiegabili da chiunque anche per finalità commerciali, suscettibili di utilizzo automatico da parte di software, e disponibili gratuitamente o, al limite, al solo costo marginale sostenuto per la loro riproduzione e divulgazione.
5. Libri digitali (Art. 11)
Si prevede che, a decorrere dall'anno scolastico 2013-2014, per le scuole secondarie, i docenti adottino esclusivamente libri nella versione digitale o mista. La versione mista non abolisce totalmente la versione cartacea, ma la integra con aggiorna- menti formato e-book, ovvero contenuti digitali integrativi, accessibili o acquistabili in rete anche in modo disgiunto.
Per le scuole del primo ciclo lʼobbligo decorrerà dallʼanno scolastico 2014-2015.
LEGALE
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA
1. Giustizia digitale (Articolo 16)
La disposizione apporta modificazioni al codice di procedura civile ed in particolare gli artt.136, 149-bis, e 45 delle disposizioni per lʼattuazione del cpc, che prevedono adempimenti in materia di comunicazioni e notificazioni nel processo, introducendo esclusivamente la modalità telematica.
Analogamente, la norma interviene allʼinterno del codice di procedura penale modificando le modalità di notificazione a perso- na diversa dallʼimputato, a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. In detti casi la relazione di notificazione deve redigersi in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria.
Qualora i soggetti obbligati a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata non abbiano provveduto in tal senso, oppure si verifichino casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica per cause imputabili al destinatario, le notificazioni e comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.
In assenza di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, la parte che sta personalmente in giudizio può indicare lʼindirizzo di posta elettronica certificata al quale vuole ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento.
Lʼattuazione della norma verrà effettuata attraverso uno o più decreti aventi natura non regolamentare, sentiti lʼAvvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i consigli dellʼordine degli avvocati interessati.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LEGISLAZIONE DʼIMPRESA
1. Modifiche alla legge fallimentare e al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Art. 17)
Lʼarticolo introduce lʼutilizzo della notifica telematica e lʼutilizzo della posta elettronica certificata (Pec) anche nella procedura fal- limentare, apportando le opportune modifiche alla legge fallimentare e al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 relativo alla amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza a norma dellʼart. 1 L 274/98.
In particolare, viene previsto che il ricorso per la dichiarazione di fallimento ed il decreto di convocazione vengano notificati, a cura della cancelleria, allʼindirizzo di posta elettronica certificata del debitore. Se la notificazione per via telematica non risultas- se possibile, ovvero non sortisca esito positivo, la notifica del ricorso e del decreto verrà eseguita di persona a norma dellʼarti- colo 107 del Dpr n. 1229/1959, con esclusione del ricorso alla notificazione a mezzo posta. Ove, neppure tali modalità possa- no essere attuate, la notifica si perfezionerà con il deposito dellʼatto nella casa comunale della sede dellʼimpresa risultante dal registro delle imprese. Lʼarticolo 15 della legge fallimentare viene integrato con la previsione di un termine di quarantacinque giorni, dal deposito del ricorso, entro il quale va fissata lʼudienza per la comparizione del debitore.
La trasmissione telematica degli atti è idonea ad agevolare non solo la cancelleria, ma anche il curatore. Viene infatti previsto che tutte le comunicazioni del curatore ai creditori e ai titolari dei diritti sui beni vengano effettuate allʼindirizzo di posta elettroni- ca certificata, che gli stessi soggetti sono obbligati ad indicare al curatore. Nei casi in cui la comunicazione telematica non possa essere effettuata per causa imputabile al destinatario, la comunicazione del curatore è effettuata a mezzo posta o tele- fax.
2. Modificazioni alla legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Art.18)
Lʼarticolo è finalizzato ad apportare modifiche allʼimpianto della legge 27 gennaio 2012, n. 3 recante “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione della crisi da sovra indebitamento”, con lʼobiettivo di aumentarne sia lʼefficacia che la capacità operativa. In particolare, viene modificato il capo II, che detta una disciplina organica del procedimento per la composizione delle crisi da sovra indebitamento per i soggetti che non possono essere sottoposti alle vigenti procedure con- corsuali.
In particolare la norma prevede la possibilità di un pagamento anche non integrale dei creditori privilegiati (con lʼesclusione di determinati crediti tributari e previdenziali, dei quali è possibile la sola dilazione di pagamento); stabilisce la vincolatività della
proposta omologata anche nei confronti dei creditori che non abbiano aderito alla proposta; prevede, allʼesito della liquidazione, lʼeffetto di esdebitazione per i crediti non soddisfatti.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE PER LO SVILUPPO
1. Start-up innovativa e incubatore certificato
• Finalità, definizione e pubblicità (Art. 25)
La disposizione introduce la definizione dellʼimpresa “start-up innovativa”e gli specifici requisiti che la medesima deve posse- dere.
La norma stabilisce che lʼimpresa start-up innovativa si costituisce nella forma di una società di capitali costituita anche in forma cooperativa di diritto italiano ovvero di una società europea e residente in Italia ai sensi dellʼart. 73 Dpr 917/86, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilatera- le di negoziazione.
Il comma 2 prevede che per essere definita tale, “impresa start-up innovativa” deve possedere tutti i seguenti requisiti:
a. la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nellʼassemblea ordinaria siano detenute da persone fisiche;
b. sia costituita e svolga attività dʼimpresa da non più di 48 mesi;
x. xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx Xxxxxx;
d. a partire dal secondo anno di attività, il totale del valore della produzione annua, non sia superiore a 5 milioni di euro;
e. non distribuisca e non abbia distribuito utili;
f. abbia, quale oggetto sociale esclusivo, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
g. non sia stata costituita a seguito di una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
h. possieda almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:
- le spese in ricerca e sviluppo siano uguali o superiori al 30% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzio- ne della start-up innovativa;
- almeno un terzo della forza lavoro complessiva sia costituita da personale, dipendente o con contratto di collaborazione, in possesso di un titolo di dottorato di ricerca, o che stia svolgendo un dottorato di ricerca presso unʼuniversità italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o allʼestero;
- sia titolare o licenziatario di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferenti allʼoggetto sociale e allʼatti- vità dʼimpresa.
Al comma 4 è individuata, nellʼambito della nozione di impresa start-up innovativa, la specifica categoria della start-up a voca- zione sociale caratterizzata per operare in via esclusiva nei settori indicati allʼarticolo 2 comma 1 del Dlgs 155/2006, recante la disciplina dellʼimpresa sociale.
Con il comma 5 viene introdotta anche la definizione e figura di incubatore di imprese start-up innovative certificato, ossia la Società, come sopra definita, in possesso di specifici requisiti che verranno autocertificati (mediante dichiarazione sottoscritta del legale rappresentante) sulla base di indicatori che saranno stabilite con decreto del ministero dello sviluppo economico. Il decreto individuerà le soglie minime di tali indicatori, al di sotto delle quali verranno a mancare i requisiti richiesti ad un incubatore.
In particolare lʼincubatore di imprese start-up innovative è il soggetto che accompagna il processo di avvio e di crescita di tali imprese, dalla iniziale fase di concepimento dellʼidea imprenditoriale fino ai primi anni di vita; accompagna, altresì, il loro svilup- po attraverso la formazione e lʼaffiancamento dei fondatori sui temi salienti della gestione societaria e del ciclo di business, for- nendo sostegno operativo, strumenti di lavoro e sede, nonché segnalando lʼimpresa agli investitori ed eventualmente investen- dovi esso stesso.
LEGALE
Come accennato, la disposizione individua i requisiti degli incubatori: la disponibilità di una struttura, anche immobiliare, e di attrezzature tecniche adeguate ad accogliere tali imprese, tenuto conto del relativo settore di attività e specializzazione; la pre- senza di amministratori e dirigenti di riconosciuta competenza in materia di impresa di innovazione; la disponibilità di una strut- tura tecnica e manageriale di consulenza permanente; la continuità di rapporti con università, centri di ricerca, istituzioni pubbli- che e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a imprese start-up innovative; una comprovata esperienza di sostegno di imprese start-up innovative, che configuri un adeguato track record.
La norma istituisce unʼapposita sezione speciale del registro delle imprese alla quale le start-up innovative e gli incubatori certi- ficati hanno lʼobbligo di iscrizione
• Deroga al diritto societario e riduzione degli oneri per lʼavvio (Art. 26)
I commi 2 e 3 estendono anche alle imprese start-up innovative, costituite in forma di srl, istituti previsti per le spa. Si tratta in particolare della libera determinazione dei diritti attribuiti ai soci, attraverso la creazione di categorie di quote anche prive di dirit- ti di voto o con diritti di voto non proporzionali alla partecipazione.
Il comma 5 deroga al regime ordinario che vieta lʼofferta al pubblico di quote di srl e si collega alle proposte di crowd-funding contenute nellʼarticolo 30 e, in generale, allʼobiettivo di facilitare lʼaccesso al capitale per le imprese start-up innovative, indipen- dentemente dalla forma giuridica prescelta.
Il comma 6 opera una deroga al divieto assoluto di operazioni sulle proprie partecipazioni (stabilito dallʼart. 2474 del codice civi- le), qualora lʼoperazione sia effettuata dallʼimpresa start-up innovativa costituita in forma di srl in attuazione di piani di incentiva- zione che prevedano lʼassegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori, componenti dellʼorgano amministra- tivo o prestatori di opere o servizi, anche professionali.
Si estende anche allʼimpresa start-up innovativa e agli incubatori certificati la libera determinazione dei diritti attribuiti ai soci, attraverso lʼemissione di strumenti finanziari partecipativi (non imputati a capitale), come già previsto per le spa.
Il comma 8 stabilisce lʼesonero per la start-up innovativa e per lʼincubatore certificato, dal versamento dei diritti di bollo e di segreteria dovuti per lʼiscrizione al Registro delle Imprese, nonché del pagamento del diritto annuale alle Camere di com- mercio.
• Composizione e gestione della crisi nellʼimpresa start-up innovativa, decadenza dei requisiti e attività di controllo (Art. 31)
Con la disposizione in esame, viene operata la scelta di sottrarre le società start-up alle procedure concorsuali vigenti, preve- dendo il loro assoggettamento, purché ne sussistono i requisiti, esclusivamente alle procedure concorsuali di composizione delle crisi da sovraindebitamento contenute nel Capo II della L 3/2012.
• Misure in materia di reti dʼimpresa (Art. 36, comma 4)
Il comma 4 interviene per chiarire la portata della norma contenuta nellʼart. 45 comma 2 del recente Dl n. 83/2012, che ha introdotto il principio della soggettività giuridica dei contratti di rete.
In particolare il comma 4 precisa che il contratto di rete, che prevede lʼorgano comune ed il fondo patrimoniale, non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater della L 33/2009, modificato dallʼart. 45 Dl 83/2012 (per ottenere la soggettività giuridica è necessario iscrivere il contratto di rete nel Registro delle imprese come nuovo soggetto e non soltanto le singole imprese).
Lo stesso comma 4 definisce che, nel caso di acquisto di soggettività giuridica, la rappresentanza della rete è affidata allʼorga- no comune.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO
1. Disposizioni in materia di pagamenti elettronici per le pubbliche amministrazioni (Art. 15, commi 1 e 2)
La norma, con lʼobiettivo di diffondere lʼutilizzo degli strumenti elettronici di pagamento, stabilisce che le pubbliche amministra- zioni e gli operatori che erogano e gestiscono pubblici servizi debbano accettare, nei rapporti con lʼutenza, i pagamenti ad essi spettanti, a prescindere dallʼimporto della singola transazione.
Al riguardo, il primo comma, stabilisce che:
a. le amministrazioni pubblichino nei propri siti istituzionali e specifichino sulle richieste di pagamento, i codici Iban e i codici identificativi del pagamento tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico;
b. le amministrazioni, al fine di consentire ai privati di effettuare i pagamenti in loro favore attraverso l'utilizzo di carte di debito, di credito, prepagate o di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili si avvalgano, anche mediante convenzioni stipu- late da Consip, di prestatori di servizi di pagamento. In questo caso devono sempre essere indicate le condizioni, anche economiche, per il loro utilizzo da parte dei privati.
Dagli obblighi sopra richiamati possono essere escluse le operazioni di pagamento per le quali, la verifica del buon fine dello stesso, debba essere contestuale allʼerogazione del servizio.
2. Disposizioni in materia di Pos e carte di debito (Art. 15, commi 4 - 5)
Si prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che effettuano lʼattività di vendita di prodotti e di prestazione di ser- vizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito; sono in ogni caso fatte salve le disposizioni di cui al Dlgs 231/2007, normativa dellʼantiricilaggio.
La definizione delle modalità, termini ed eventuali importi minimi, anche in relazione ai soggetti interessati, è rinviata alla ema- nazione di uno o più decreti del ministro dello Sviluppo economico di concerto con il ministero dellʼEconomia e delle Finanze, sentita la Banca dʼItalia. Con gli stessi decreti ministeriali potrà essere disposta lʼestensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici.
3. Promozione della concorrenza nel settore assicurativo (Art. 22)
Al fine di escludere la pratica del rinnovo tacito delle assicurazioni Rc-auto, viene inserito nel Codice delle assicurazioni private lʼart. 170 bis, che prevede che i relativi contratti, nonché gli eventuali altri contratti assicurativi stipulati in abbinamento allʼassi- curazione obbligatoria, non potranno essere di durata superiore allʼanno, neʼ essere tacitamente rinnovati.
Le clausole di tacito rinnovo eventualmente previste nei contratti stipulati in precedenza, cesseranno, comunque, di avere effi- cacia a partire dal 1° gennaio 2013.
Si prevede la definizione, tramite decreto del ministro dello Sviluppo economico, di un “contratto base” di assicurazione obbli- gatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, contenente le clausole minime necessarie ai fini dellʼadempimento dellʼobbligo di legge ed articolato secondo classi di merito e tipologie di assicurato.
Ciascuna compagnia formulerà liberamente il prezzo del contratto base e dovrà determinare obbligatoriamente lʼofferta relativa al consumatore, avvalendosi, anche, del proprio sito internet.
LʼIvass, entro 90 giorni dallʼentrata in vigore del provvedimento, determinerà le modalità secondo cui le compagnie assicurative dovranno prevedere nei rispettivi siti internet, apposite aree riservate a ciascun contraente, tramite le quali sarà possibile con- sultare le coperture in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, lo stato dei pagamenti e le relative scadenze, e, limitata- mente alle polizze vita, i valori di riscatto e le valorizzazioni aggiornate, nonché effettuare rinnovi e pagamenti.
Al fine, inoltre, di ridurre la segmentazione del mercato dellʼintermediazione assicurativa, viene prevista esplicitamente la possi- bilità per gli intermediari assicurativi di collaborare nello svolgimento dellʼattività con propri colleghi, anche se registrati nella medesima sezione del relativo registro unico.
Viene, infine, innalzato da 2 a 10 anni il termine prescrizionale delle polizze vita cd “dormienti”.
LEGALE
Direttiva servizi Decreto legislativo n. 147
del 6 agosto 2012 Disposizioni integrative
e correttive del Dlgs n. 59/2010 Circolare n. 3656/C
del ministero dello Sviluppo economico
Il ministero dello Sviluppo economico, in data 12 settembre 2012 ha adottato la circolare n. 3656/C per compiere talune precisazioni in riferimento al Dlgs n. 147/2012 e renderne omogenea lʼapplicazione nel territorio nazionale.
Si riportano di seguito gli aspetti di maggiore interesse, rinviando, per un ulteriore approfondimento, alla lettura del documento pubblicato.
SCIA E ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
Articolo 64, comma 1, Dlgs 59/2010
Il ministero ha inteso puntualizzare che la modifica riguardante la Scia contenuta nellʼarticolo in commento è stata effet- tuata per esigenze di mero coordinamento normativo senza alterare nella sostanza il contenuto del provvedimento legislativo.
In virtù del richiamo allʼart. 19 della L 241/1990 è evidente che la Scia sostituisce “ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva (…)” il cui rilascio dipenda solo da accertamenti documentali; mentre, detta segnalazione non è ammessa qualora la disciplina di settore preveda la necessità di strumenti di programmazione.
In tale ultimo caso, e, dunque, nei casi in cui lʼente locale abbia individuato zone del territorio da sottoporre a tutela, il ministero ribadisce che lʼavvio dellʼattività, in tali zone, resta subordinato alla necessità di autorizzazione, così come il trasferi- mento da una zona non sottoposta a tutela ad una sottoposta a programmazione e il trasferimento di sede interno alla stessa zona tutelata.
Altra precisazione riguarda le autorizzazioni, previste dal Tulps, necessarie per la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche.
Con riferimento a tale aspetto, il ministero menziona il contenuto del secondo comma dellʼarticolo 152 del Rd 635/1940 (recante il regolamento per lʼesecuzione del Tulps) ai sensi del quale “Per le attività ricomprese fra quelle indicate dall'articolo 86 della legge o dall'articolo 158 del presente regolamento, disciplinate da altre disposizioni di legge statale o regionale, la licenza e ogni altro titolo autorizzatorio, comunque denominato, previsti da queste ultime disposizioni, svolge anche, previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge, la funzione di autorizzazione ai fini del predetto articolo 86, con l'osservanza delle disposizioni del titolo I, capi III e IV, e degli articoli 100, 101, 108, terzo comma, 109 e 110 della legge, nonché di quelle del presente regolamento non incompatibili con altre disposizioni che disciplinano specifica- mente la materia”.
Ne consegue che, anche quando lʼautorizzazione per lʼavvio dellʼattività di somministrazione di alimenti e bevande è sostituita dalla Scia, restano fermi i presupposti richiesti per il rilascio della summenzionata licenza di polizia.
Nella Scia, pertanto, occorrerà rendere la dichiarazione della sussistenza delle condizioni previste dalle specifiche norme del Tulps con la conseguenza che nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della Scia, lʼamministrazione compe- tente dovrà accertare, oltre lʼesistenza dei requisiti o presupposti richiesti dalla specifica disciplina di settore, anche la sussi- stenza delle condizioni previste dal Tulps.
Rimangono, altresì, invariati gli obblighi di rispetto della normativa sulla sorvegliabilità dei locali di cui al Dm n. 564/1992 nonché i poteri conferiti ai fini del controllo sullʼattività.
REQUISITI DI ONORABILITÀ E PROFESSIONALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI
Articolo 71, comma 1, lett. f), Dlgs 59/2010
Il ministero evidenzia che con la modifica del comma in esame divengono impeditive allʼesercizio delle attività commer- ciali e di somministrazione di alimenti e bevande tutte le misure di sicurezza personale, detentive o meno.
Articolo 71, comma 2, Dlgs 59/2010
Lʼintervento sulla disposizione determina che le infrazioni alle norme sui giochi siano ostative allʼesercizio dellʼattività solo se punite penalmente.
Ne consegue che non possono considerarsi tali le infrazioni che rientrano negli illeciti amministrativi.
In particolare nella circolare in commento il ministero precisa testualmente che “fermo restando il presupposto ostativo allʼavvio e allʼesercizio dellʼattività di vendita e somministrazione in caso di condanna definitiva per reati concernenti “il gioco dʼazzardo e le scommesse clandestine” previste nel medesimo comma 2, nel caso di specie occorre fare riferimento allʼillecito penale che rientra nella categoria delle “infrazioni alle norme sui giochi”, ossia allʼart. 723 del codice penale che sanziona (con lʼammenda nelle ipotesi base e con la pena alternativa dellʼarresto nelle ipotesi aggravate) “lʼesercizio abusivo di un gioco non di azzardo”.
Articolo 71, comma 3, Dlgs 59/2010
Come già si è avuto modo di evidenziare (vedasi nostra circolare n. 38 del 3 settembre u.s.), con la modifica intervenu- ta, tra le cause che determinano la preclusione allʼesercizio dellʼattività di vendita e/o somministrazione per cinque anni, vengo- no inclusi anche i reati di cui al comma 2 dellʼarticolo (contro la moralità pubblica e il buon costume, concernenti la prevenzione dellʼalcolismo, il gioco dʼazzardo etc.).
Secondo il ministero, con la modifica intervenuta, viene meno lʼingiustificata disparità di trattamento tra coloro che aspi- ravano allʼesercizio dellʼattività di vendita ed i soggetti che, invece, intendevano intraprendere quella di somministrazione, stabi- lendo che lʼistituto della riabilitazione di cui allʼart. 178 cp o il decorso dei cinque anni sono ammissibili anche in presenza delle cause ostative di cui al secondo comma.
Con riferimento, in particolare, alla decorrenza dei cinque anni, viene osservato che il ministero della Giustizia, con la nota n. 027.002.003-7 del 22 maggio 2012 ha previsto che il quinquennio sopra menzionato decorre dal pagamento della pena pecuniaria (o, se convertita per insolvenza, dallʼesaurimento della libertà vigilata) ovvero, in caso di declaratoria di estinzione della pena per altra causa, dal passaggio in giudicato del provvedimento.
Articolo 71, comma 5, Dlgs 59/2010
Con lʼintervento sul comma in esame e con lʼinserimento del comma 6 bis nel medesimo articolo 71 del Dlgs n. 59/2010, viene previsto rispettivamente che presso le imprese individuali i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 dovranno essere posseduti dal titolare e dallʼeventuale altra persona preposta allʼattività, e che anche detta tipologia di impresa potrà avvalersi, in alternativa al titolare o legale rappresentante, di un preposto ai fini della dimostrazione dei requisiti professiona- li.
Inoltre, dalla modifica del comma 5, ne consegue che ai fini dellʼavvio e dellʼesercizio dellʼattività di vendita e di som- ministrazione di alimenti e bevande è richiesto il possesso dei requisiti di onorabilità elencati sia nel primo che nel secondo comma dellʼarticolo (a differenza della precedente formulazione che riguardava soltanto quelli di cui al comma 1).
Pertanto, in caso di società, associazioni o organismi collettivi, nonché in caso di impresa individuale, i soggetti tenu- ti al possesso dei requisiti di onorabilità dovranno possedere i requisiti indicati in entrambi i commi.
Con riferimento alla persona preposta allʼattività commerciale, il ministero precisa, inoltre, che, in considerazione del fatto che la nuova versione dellʼarticolo 71 riguardante i requisiti di accesso ed esercizio delle attività commerciali non pre- vede espressamente la condizione di specificità di detta persona, nonché dellʼabrogazione del comma 6 dellʼart. 5 del Dlgs 114/1998 nella vigenza del quale lo stesso ministero, con la circ. 3467 del 1999, aveva sostenuto lʼimpossibilità di nominare
LEGALE
uno stesso preposto per più società, detto ultimo divieto può considerarsi decaduto, fermo restando lʼeffettività della prepo- sizione con i conseguenti poteri e le connesse responsabilità.
Articolo 71, comma 6, Dlgs 59/2010
Con la riformulazione, lʼattuale alinea del comma 6 prevede “Lʼesercizio, in qualsiasi forma e limitatamente allʼali- mentazione umana, di unʼattività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di unʼattività di som- ministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali (…)”.
Rispetto alla precedente versione, dunque, viene aggiunto lʼinciso “e limitatamente allʼalimentazione umana”, ed inserite le parole “al dettaglio”, nonché stralciata lʼespressione “anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone”.
Ne consegue, rispettivamente:
- lʼeliminazione dellʼobbligo del requisito professionale in caso di vendita solo di prodotti non destinati allʼalimentazione umana, ivi compresi i mangimi per animali, abbinata o meno alla vendita di prodotti non alimentari;
- lʼobbligatorietà del possesso del requisito professionale solo nel caso di commercio al dettaglio di prodotti alimentari e la soppressione di tale obbligo nel caso di commercio allʼingrosso in quanto settore in cui il rapporto è tra professionisti e la finalità di tutela della salute dei consumatori non risulta più determinante;
- la soppressione dellʼobbligo del possesso dei requisiti professionali in caso di somministrazione di alimenti e bevande, nei circoli privati e lʼinapplicabilità di tutte quelle disposizioni del Dpr n. 235/2001 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dellʼautorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte circoli privati) che richiamano detto obbligo sia in riferimento ai circoli aderenti o meno ad enti ed organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali riconosciute dal ministero dellʼInterno, sia con riguardo a quelli che non presentano le caratteristiche di cui agli artt. 111 e 111 bis del Tuir, nonché, infine, nel caso in cui detta attività venga affidata in gestione a terzi.
Resta fermo per tutte le tipologie di associazioni e di circoli il possesso dei requisiti morali di cui allʼart. 71 del Dlgs 59/2010 che, nel disporre lʼobbligatorietà di detti requisiti, non distingue tra le attività di vendita e somministrazione rivolte al pubblico e quelle riservate a determinate categorie di soggetti, resta, altresì, ferma la comunicazione al questore di cui allʼart. 86, comma 2 del Tulps necessaria per la somministrazione di alimenti e bevande presso enti collettivi e circoli privati quandʼanche limitati ai soli soci.
La modifica della lettera b) del comma 6 dellʼarticolo in commento, inoltre, ha reintrodotto il riconoscimento del requi- sito professionale in capo al soggetto esercente in proprio (un tempo previsto nel Dlgs n. 114/1998), con la conseguenza che il titolare o legale rappresentante dellʼimpresa del settore alimentare che voglia riattivare lʼattività o attivarne una nuova è in possesso di detto requisito professionale.
ESERCIZIO CONGIUNTO DELLʼATTIVITÀ DI COMMERCIO ALLʼINGROSSO E AL DETTAGLIO
Articolo 26, comma 2, Dlgs 114/1998
Il ministero chiarisce che, a seguito della modifica subita dalla disposizione richiamata e del conseguente venir meno del divieto di esercizio congiunto dellʼattività di vendita allʼingrosso e al dettaglio, nel caso di esercizio promiscuo nello stesso locale delle due attività risulteranno applicabili le disposizioni più restrittive tra quelle vigenti per le due attività in que- stione.
In altri termini, “in caso di esercizio congiunto, lʼintera superficie di vendita è sottoposta alle disposizioni previste per lʼesercizio del commercio al dettaglio, essendo quelle relative al commercio allʼingrosso liberalizzate anche in caso di grandi superfici di vendita”.
ALTRE ATTIVITÀ COMMERCIALI AUSILIARIE E CONNESSE
Articolo 71bis, Dlgs 59/2010
Con lʼinserimento dellʼarticolo nel corpus del Dlgs 59/2010 e con la soppressione delle discipline settoriali, lʼattività di commercio allʼingrosso con deposito e produzione di margarina e grassi idrogenati alimentari, viene liberalizzata, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di igiene e salute pubblica, con particolare riferimento a quelle di cui al regola- mento Ce/852/2004.
Articolo 71ter, Dlgs 59/2010
Lʼarticolo sopprime tre albi, lʼiscrizione ai quali era condizione per lʼesercizio delle attività di commissionario, mandatario, astatore dei prodotti ortofrutticoli, carnei, ittici; ne consegue che responsabile unico del procedimento diviene il comune nellʼam- bito del Suap di riferimento.
ATTIVITÀ DI TINTOLAVANDERIA
Articolo 79 commi 1 e 2, Dlgs 59/2010
Con la modifica intervenuta sui commi in esame viene chiarita la posizione delle imprese di lavanderia self-service; nello specifico, viene richiamata la disciplina prevista dalla L n. 84/2006 per le attività di tintolavanderia (sanzioni comprese) ed estesa anche a dette attività la previsione della Scia, mentre lʼobbligo di designazione del responsabile tecnico continua ad essere previsto solo per le attività tradizionali.
Con riferimento a tale ultimo aspetto il ministero precisa che presso le lavanderie self-service, costituite da appositi spazi allestiti con lavatrici professionali ad acqua ed essiccatoi che la clientela utilizza direttamente previo acquisto di appositi gettoni, ed eventualmente di prodotti detergenti forniti da distributori automatici in loco, ma nelle quali non viene effettuato il lavaggio a secco, non esistono emissioni atmosferiche né il rischio di scarichi particolarmente inquinanti tali da giustificare la presenza di un responsabile tecnico dotato di particolari competenze professionali.
CIRCOLARE n. 3656/C del ministero dello Sviluppo economico del 12/9/2012. Decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147 recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/Ce relativa ai servizi nel mercato interno (Circolare esplicativa)
Con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 sono state effettuate precise scelte volte a favorire la semplificazione e la libera concorrenza nel mercato dei servizi.
Dopo un biennio dallʼentrata in vigore dello stesso è emersa la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni al testo, al fine di garantire la prosecuzione di una puntuale applicazione di quanto disciplinato nella direttiva 2006/123/Ce alla luce di quanto emerso in detto periodo dallʼapplicazione concreta di tale disciplina.
Dette modificazioni e integrazioni sono state adottate con il decreto legislativo in oggetto, recante disposizioni integrati- ve e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/Ce relativa ai servizi nel mer- cato interno, ed entreranno in vigore il 14 settembre.
Ai fini di una omogenea applicazione delle nuove disposizioni nel territorio nazionale, si illustrano di seguito le principali modifiche intervenute e si riportano in merito alcune opportune precisazioni.
LEGALE
1. Requisiti di onorabilità ai fini dellʼavvio e dellʼaccesso allʼattività commerciale
e di somministrazione di alimenti e bevande - Modifiche allʼart. 71 del Dlgs 26 marzo 2010, n. 59 ad opera dellʼart. 8, comma 1, lett. a), b), c) e d) del decreto correttivo
1.1 Art. 71, comma 1, lett. f)
1.1.1 - Con la modifica intervenuta al comma 1, lettera f), dellʼart. 71, sono state eliminate le parole “non detentive” in caso di misure di sicurezza, non contenute, peraltro, nel soppresso articolo 5 del decreto legislativo n. 114 del 1998. In conse- guenza della modifica sono state rese impeditive dellʼesercizio delle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande tutte le misure di sicurezza personali, detentive o meno.
1.2 Art. 71, comma 2
1.2.1 - Al comma 2 dellʼart. 71 le parole “il gioco dʼazzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui gio- chi” sono sostituite dalle seguenti: “il gioco dʼazzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi”.
La formulazione della disposizione, come, modificata, consente di rendere chiaro che le infrazioni alle norme sui giochi sono ostative solo se punite penalmente. Ciò significa che non possono considerarsi tali le infrazioni che rientrano negli illeciti ammi- nistrativi. Come precisato dal ministero dellʼInterno con parere n. 557/PAS.7206.12000A(17)4 del 19.6.2009, infatti, ai sensi del- lʼarticolo 110, comma 10, del Tulps, per dette ultime violazioni è prevista lʼadozione, da parte del Sindaco, del provvedimento di sospensione della licenza per pubblico esercizio per un periodo da uno a trenta giorni, e, solo in caso di reiterazione della vio- lazione, la revoca della stessa. Inoltre, il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa individuata al comma 9 del- lʼarticolo 110 del Tulps non consente, altresì, lʼapplicazione della sanzione aggiuntiva indicata al comma 10 (ovvero sospensio- ne e revoca).
Di conseguenza, fermo restando il presupposto ostativo allʼavvio e allʼesercizio dellʼattività di vendita e di somministrazione in caso di condanna definitiva per reati concernenti “il gioco dʼazzardo e le scommesse clandestine”, previste dal medesimo comma 2, nel caso di specie occorre fare riferimento allʼillecito penale che rientra nella categoria delle “infrazioni alle norme sui giochi”, ossia allʼart. 723 del codice penale che sanziona (con lʼammenda nella ipotesi base e con la pena alternativa dellʼarre- sto nelle ipotesi aggravate) “lʼesercizio abusivo di un gioco non di azzardo”.
1.3 Art. 71, comma 3
1.3.1 - Il comma 3 dellʼarticolo 71 è stato completamente riformulato e nella versione vigente stabilisce che “Il divieto di esercizio dellʼattività, ai sensi del comma 1 alle lett. b), c), d) e) ed f), ed ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione”.
Con la modifica intervenuta, nellʼelencazione delle condizioni ostative ai fini dellʼavvio e dellʼesercizio dellʼattività di vendita e di somministrazione, è stato inserito anche il riferimento alle condizioni ostative elencate al comma 2 dellʼart. 71.
Nella precedente formulazione della disposizione il solo riferimento ai reati di cui al comma 1 poteva far ritenere la necessità, per il soggetto incorso in una causa ostativa allʼesercizio dellʼattività di somministrazione di alimenti e bevande determinata da un reato contemplato dal comma 2 dellʼarticolo 71, dellʼottenimento del provvedimento formale di riabilitazione.
Quanto sopra conseguiva dalla circostanza che le condizioni ostative elencate al comma 1, si applicavano sia ai soggetti che intendevano avviare unʼattività di vendita nel settore alimentare, che ai soggetti che intendevano avviare unʼattività di sommini- strazione di alimenti e bevande, mentre le condizioni elencate al successivo comma 2 si applicavano solo ai soggetti che inten- devano avviare lʼattività nel settore della somministrazione di alimenti e bevande e risultavano aggiuntive rispetto a quelle elen- cate al comma 1.
La modifica intervenuta pertanto ha eliminato detta disparità di trattamento non giustificabile tra i soggetti aspiranti allʼesercizio dellʼattività di vendita e quelli aspiranti alla somministrazione, stabilendo che il divieto di esercizio dellʼattività permane per la durata di cinque anni sia per i reati di cui al comma 1 che per quelli di cui al comma 2. Ciò significa che lʼistituto della riabilita- zione di cui allʼarticolo 178 del codice penale o il decorso dei cinque anni, previsti dal comma 3 dellʼarticolo 71, sono ammissi- bili anche in presenza delle condizioni ostative di cui al comma 2.
1.3.2 - Con riferimento a quanto disposto dal comma 3 dellʼart. 71 relativamente al quinquennio necessario a determinare la cessazione del divieto di esercitare lʼattività di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande, si precisa che il ministero
della Giustizia, con nota 22 maggio 2012, n. 027.002.003-7, ha esplicitato che il termine iniziale dal quale far decorrere il quin- quennio deve essere individuato dal pagamento della pena pecuniaria (o, se convertita per insolvenza, dallʼesaurimento della libertà vigilata) ovvero, in caso di declaratoria di estinzione della pena per altra causa, dal passaggio in giudicato del provvedi- mento.
Nel caso, invece, di un soggetto condannato con sentenza irrevocabile, al quale per effetto dellʼindulto sia stata condonata la sola pena pecuniaria, con nota del 13 giugno 2012, n. 027.002.003-7, il medesimo ministero ha precisato che la decorrenza del quinquennio va calcolata dal momento in cui è terminata lʼespiazione della pena detentiva e non dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna.
1.4 Art. 71, comma 5
1.4.1 - Il comma 5 dellʼarticolo 71 è stato riformulato. Il comma in questione, nella attuale formulazione, dispone che “In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta allʼattività commerciale e da tutti i soggetti individuati dallʼarticolo 2, comma 3, del Dpr 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dallʼeventuale altra persona preposta allʼattività commerciale”. Con la modifica intervenuta, quindi, anche nel caso dellʼimpresa individuale, è ammessa la possibilità di indicare un soggetto preposto allʼattività in possesso dei requisiti di onorabilità. Quanto evidenziato è correlato alla modifica normativa che ha aggiunto il comma 6-bis dellʼart.71, con il quale è stata prevista la possi- bilità, anche per le imprese individuali, di ricorrere, in alternativa al titolare o al rappresentante legale, ad unʼeventuale persona preposta ai fini della dimostrazione dei requisiti professionali.
1.4.2 - Il comma 5 dellʼart. 71, come riformulato, prevede, ai fini dellʼavvio e dellʼesercizio dellʼattività di vendita e di som- ministrazione, lʼobbligo del possesso dei requisiti di onorabilità elencati ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, a differenza della precedente formulazione che richiamava solo quelli di cui al comma 1. Ciò significa che, in caso di società, associazioni od organismi collettivi, tutti i soggetti per i quali è previsto lʼobbligo del possesso dei requisiti di onorabilità, dovranno risultare in possesso di quelli elencati in ambedue i commi.
1.4.3 - Lʼart. 8, comma 7, del decreto legislativo correttivo ha abrogato il comma 6 dellʼart. 5 del Dlgs n. 114, il quale disponeva che “In caso di società il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 5 è richiesto con riferimento al legale rappre- sentante o ad altra persona specificatamente preposta allʼattività commerciale”. In conseguenza della formulazione ora abroga- ta la scrivente ha sostenuto con circolare n. 3467 del 28 maggio 1999 (cfr. punto 2.2.) che non fosse possibile nominare un identico preposto per più società.
Va osservato però che lʼabrogazione del citato comma 6 dellʼart. 5 del Dlgs n. 114 nonché le modifiche intervenute allʼarticolo 71, relativo ai requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali, sia con riferimento ai requisiti di onorabilità che pro- fessionali, non prevedono espressamente la condizione di specificità della persona preposta allʼattività commerciale.
Si ritiene pertanto che il divieto, ricavabile dalla precedente formulazione della norma (art. 5, comma 6, del Dlgs n. 114), possa considerarsi decaduto, fermo restando che la preposizione allʼattività commerciale debba essere effettiva, con i conseguenti poteri e le connesse responsabilità, e non solo nominalistica e limitata strumentalmente alla fase di dimostrazione dei requisiti.
2. Requisiti professionali ai fini dellʼaccesso e dellʼ esercizio delle attività commerciali
e di somministrazione di alimenti e bevande - Modifiche allʼart. 71 del Dlgs 26 marzo 2010, n. 59, ad opera dellʼart. 8, comma 1, lett. e), f) e g) del decreto correttivo.
2.1 Art. 71, comma 6
Lʼart. 8, comma 1, lett. e) riformula lʼalinea del comma 6 dellʼart. 71 nei termini seguenti:“6. L'esercizio, in qualsiasi forma e limi- tatamente allʼalimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'at- tività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: (...)”. Le modifiche pertanto si sostanziano nellʼeliminazione dalla precedente formulazione dellʼinciso “anche se effettuate nei con- fronti di una cerchia determinata di persone”, nellʼinserimento dellʼinciso “e limitatamente allʼalimentazione umana” e nellʼinseri- mento delle parole “al dettaglio”. La nuova formulazione dellʼalinea comporta le conseguenze applicative che di seguito si evi- denziano.
LEGALE
2.1.1 - Per effetto della soppressione della locuzione “anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di per- sone”, non è più obbligatorio il possesso di uno dei requisiti professionali elencati alle lett. a), b) e c) del comma 6 dellʼart. 71 nel caso di attività di vendita di prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande, effettuate non al pubblico, ma nei confronti di una cerchia determinata di soggetti. Trattasi, con riferimento allʼattività di vendita, di tutti i casi in cui la vendita è effettuata con modalità o in spazi nei quali lʼaccesso non è consentito liberamente. Ciò significa che si applica o nei casi in cui lʼaccesso è consentito solo previo possesso di un titolo di ingresso o nei casi in cui è riservato a determinati soggetti. Il requisi- to, in particolare, non può essere richiesto per lʼavvio delle attività disciplinate dallʼart. 16 del Dlgs n. 31 marzo 1998, n. 114, come modificato dallʼart. 66 del Dlgs n. 59 (Spacci interni). Con riferimento alla somministrazione di alimenti e bevande il requi- sito professionale non può essere richiesto nel caso delle attività elencate alle lettere b), e), f), g) ed h) del comma 6 dell'art. 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, come sostituito dal comma 7 dellʼart. 64 del Dlgs n. 59, purché siano rispettate le limitazio- ni di accesso ai locali o agli ambiti spaziali su esplicitati. Va comunque evidenziato che lʼeliminazione dellʼobbligo pubblicistico del possesso del requisito professionale per il soggetto titolare delle attività per le quali vige tale semplificazione non esime tale soggetto dalla necessità di rispettare tutte le disposizioni vigenti in materia igienico sanitaria, sia in relazione ai luoghi e agli ambiti spaziali utilizzati, che alle risorse umane impiegate, né impedisce ai soggetti cui eventualmente spetta regolare lʼaccesso delle persone nei relativi spazi e concedere lʼuso degli stessi al predetto soggetto titolare, di individuare nellʼambito dei relativi rapporti di diritto privato le modalità più idonee per garantire la massima tutela e qualità dei servizi ai propri associati, ospiti o utenti.
2.1.2 - Particolare rilievo assume la modifica di cui al punto 2.1.1 precedente, allorchè determina la soppressione dellʼob- bligo del possesso dei requisiti professionali in caso di attività di somministrazione di alimenti e bevande nei circoli privati. Al riguardo, si precisa quanto segue.
Lʼattività di somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati è disciplinata dal Dpr 4 aprile 2001, n. 235 “Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dellʼautorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati”, che integra la disposizione di cui allʼart. 3, comma 6, lettera e), della citata legge n. 287, come sostituito dallʼarticolo 64, comma 7, del Dlgs 26 marzo 2010, n. 59.
Tale disciplina correla strettamente la normativa amministrativa concernente lʼattività di somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati alla normativa di carattere fiscale: trattasi nello, specifico, delle disposizioni fiscali applicabili agli enti non commerciali quali individuati dal Dpr 22 dicembre 1986, n. 917 “Testo unico delle imposte dei redditi”, come innovate per effetto del Dlgs 4 dicembre 1997, n. 460. Lʼappartenenza a detta specifica categoria dalla quale consegue, per effetto delle disposizioni del Tuir, lʼapplicazione di un favorevole regime fiscale, determina conseguenze anche sul fronte amministrativo ai fini della disciplina applicabile per lʼesercizio dellʼattività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata dalle associazioni o dai circoli che vi rientrano.
In merito alla disciplina applicabile il decreto n. 235 del 2001 distingue tra le associazioni e i circoli privati aderenti ad enti ed organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali riconosciute dal ministero dellʼInterno e le associazioni e circoli che, invece, non aderiscono a tali enti ed organizzazioni. Allʼinterno delle predette due categorie, poi, distingue le associazioni e i circoli in possesso delle caratteristiche richieste dal Tuir e quelli che non ne sono in possesso.
Con riferimento alle caratteristiche delle predette quattro tipologie di associazione o circolo, il decreto n. 235 del 2001 stabilisce i casi in cui sussiste lʼobbligo del possesso del requisito professionale previsto, ivi compreso il caso dellʼaffidamento in gestione dellʼattività ad altro soggetto.
Con riferimento a quanto sopra si precisa che la modifica apportata al comma 6 dellʼart. 71, determina lʼinapplicabilità di tutte quelle disposizioni del citato Dpr n. 235 che richiamano lʼobbligo del possesso dei requisiti professionali nel caso di attività di somministrazione di alimenti e bevande nei circoli privati, sia nel caso di circoli aderenti che non e sia nel caso in cui i medesi- mi non rispondano alle caratteristiche degli artt. 111 e 111-bis del Tuir, nonché, infine, nel caso in cui lʼattività in discorso sia affi- data in gestione a terzi.
2.1.3 - Con riferimento alle attività di cui al punto 2.1.2, si evidenzia che con nota 5.7.2012 n. 152888, la scrivente ha chiarito che resta fermo, indistintamente per tutte le tipologie di associazioni e circoli, il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al citato art. 71. Lʼarticolo, infatti, dispone lʼobbligatorietà del possesso di tali requisiti per tutti coloro che intendano esercita- re lʼattività di vendita e di somministrazione, senza fare alcuna distinzione tra le attività rivolte al pubblico e quelle riservate a determinate categorie di soggetti.
2.1.4 - Con riferimento allʼattività di somministrazione di alimenti e bevande presso i circoli privati, si richiama lʼart. 13, comma 1, lettera g), del Dl 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4.4.2012, n. 35, che aveva dispo- sto lʼabrogazione del secondo comma dellʼarticolo 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 il quale stabiliva che “La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, birra o di qualsiasi bevanda alcoolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci”. Il comma 2 del
medesimo articolo 13 ha, altresì, disposto lʼabrogazione dellʼarticolo 159 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, il quale recitava che “Gli enti collettivi e i circoli privati autorizzati alla minuta vendita di bevande alcoliche ai propri soci, a termine dellʼart. 86 della legge possono esercitare la vendita al pubblico senza bisogno di altra licenza. Lʼautorizzazione è in ogni caso rilasciata a chi abbia la legale rappresentanza degli enti o dei circoli e in tale sua qualità”. Riguardo a quanto sopra, la scrivente con note del 19.6.2012, n. 140352 e del 5.7.2012, n. 152528 aveva sostenuto che ai circoli privati non si applica- no più le norme in materia di pubblica sicurezza di cui ai citati Rrdd n. 773 e n. 635, nonché le norme riguardanti i criteri di sorvegliabilità di cui allʼarticolo 4 del Dm 17 dicembre 1992, n. 564, come modificato dal Dm 5 agosto 1994, n. 534.
Peraltro, neanche lʼespresso richiamo agli artt. 2, comma 2, lettera e) e 3, comma 2, lettera d) del Dpr n. 235 allʼobbligo del rispetto dei criteri di sicurezza stabiliti dal ministero dellʼInterno ai sensi dellʼarticolo 3, comma 1, della legge 25 agosto 1991,
n. 287, ne consentiva lʼapplicabilità, in quanto tale comma è stato abrogato dal comma 10 dellʼarticolo 64 e dalla lettera a) del comma 5 dellʼarticolo 85 del citato Dlgs n. 59. Quanto sostenuto dalla scrivente nelle citate risoluzioni, però, fermo restando il venir meno della formale autorizzazione di polizia, è ora sostanzialmente superato dal disposto di cui allʼart. 2 bis del Dl 20.6.2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, il quale, con il comma 1 ha reinse- rito allʼart. 86 del Tulps il comma 2 con il seguente contenuto “Per la somministrazione di alimenti e bevande presso enti collettivi o circoli privati, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci, è necessaria la comunicazione al questo- re e si applicano i medesimi poteri di controllo degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza previsti per le attività di cui al primo comma”.
2.1.5 - Lʼinserimento, nellʼalinea del comma 6 dellʼart. 71, dellʼinciso “e limitatamente allʼalimentazione umana” determi- na lʼeliminazione dellʼobbligo del possesso dei requisiti professionali in caso di vendita solo di prodotti non destinati allʼali- mentazione umana, ivi compresi i mangimi per animali, abbinata o meno alla vendita di prodotti non alimentari. Ai fini del- lʼapplicazione della disposizione in discorso, resta valido quanto sostenuto dalla scrivente con nota 18.8.2011, n. 155938, con la quale ha modificato lʼinterpretazione assunta sullʼobbligatorietà del possesso del requisito professionale previsto per
il settore alimentare con la precedente nota 30.9.2002, n. 511902, e sostenuto che nessun requisito è richiesto per la com- mercializzazione di animali vivi e/o mangimi per animali, “purché, ovviamente, sia evidente ed esclusa, nelle forme di pre- sentazione e di vendita dei prodotti in questione, ogni, pur possibile, destinazione alternativa allʼalimentazione umana e siano rispettati tutti gli altri vincoli derivanti dalla legislazione sanitaria”.
Resta fermo, altresì, quanto ulteriormente precisato nella citata nota n. 155938 ossia che “per evidenti ragioni di equità potrà continuare (..) ad essere valutata positivamente per un periodo transitorio di cinque anni, ai sensi dellʼarticolo 71, comma 6, lettera b), del Dlgs n. 59 del 2010, lʼesperienza svolta presso esercizi commerciali (..) classificati come afferenti al settore alimentare e per i quali è stato coerentemente richiesto, in base alla precedente interpretazione ministeriale, lo spe- cifico requisito professionale”.
2.1.6 - Lʼinserimento nellʼalinea del comma 6 dellʼart. 71 delle parole “al dettaglio” determina lʼobbligatorietà del possesso dei requisiti professionali solo nel caso di commercio al dettaglio dei prodotti alimentari, con conseguen- te soppressione di tale obbligo nel caso di commercio allʼingrosso. La modifica consegue alla circostanza che la ratio che a suo tempo aveva giustificato la necessità di una qualificazione specifica, ossia la finalità di tutela della salute dei consuma- tori, stante lʼattuale vigenza di numerose e stringenti norme generali di tutela con le medesime finalità, è risultata non deter- minante nel commercio allʼingrosso in cui il rapporto è fra professionisti con la conseguenza che tale requisito appare non più proporzionato.
2.1.7- Lʼart. 8, comma 1, lett. f) del decreto correttivo ha riformulato la lettera b) del comma 6 dellʼart. 71 con la seguente: “b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività dʼimpresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previ- denza sociale”. Per effetto della modifica diviene ammissibile il riconoscimento dei requisiti professionali anche in capo al soggetto esercente in proprio, come peraltro era previsto dal Dlgs n. 114. Ciò significa che al titolare o rappresentante lega- le dellʼimpresa del settore alimentare, che voglia riattivare la propria attività o attivarne una nuova, viene riconosciuto il pos- sesso del requisito professionale.
2.1.8 - Anche con la nuova formulazione della lettera b), del comma 6, dellʼarticolo 71, del Dlgs n. 59 del 2010, il requisito della pratica lavorativa è considerato valido nel caso in cui un soggetto abbia prestato la propria opera, per almeno due anni anche non continuativi, nel quinquennio precedente, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o allʼamministrazione o alla preparazione degli alimenti, presso imprese esercenti lʼattività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o in qualità di socio lavoratore o (se trattasi di coniuge, parente o affine, entro
LEGALE
il terzo grado dellʼimprenditore) di coadiutore familiare. La mansione lavorativa deve essere comunque a norma con le con- tribuzioni previdenziali previste.
Con riferimento al requisito della pratica professionale, si evidenzia che la scrivente ripetutamente (cfr. per ultimo nota 2.8.2012 n. 172187) ha avuto modo di precisare che lʼessere stati iscritti al Rec per le tabelle rientranti nel settore alimenta- re e per lʼattività di somministrazione (nonostante la soppressione del medesimo Rec a partire dal 4 luglio 2006, ad opera del Dl n. 223 del 2006, convertito dalla legge 6 agosto 2006, n. 248) può considerarsi requisito valido ai fini del riconosci- mento della qualifica professionale richiesta per lʼavvio dellʼattività di vendita del settore alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande. La scrivente ha ritenuto valido, altresì, il requisito del superamento dellʼesame di idoneità e del corso abilitante anche nel caso in cui il soggetto non abbia provveduto alla successiva iscrizione a tale registro. Ha ritenuto valido, infine, anche il superamento dellʼesame e del corso o la relativa iscrizione alla sezione speciale imprese turistiche del Rec, istituita dallʼarticolo 5, comma 2, della legge 17 maggio 1983, n. 217, stante lʼidoneità delle materie previste.
2.1.9 - Lʼart. 8, comma 1, lett. g, del decreto correttivo ha aggiunto allʼart. 71 del Dlgs n. 59 del 2010 il comma 6-bis con la seguente formulazione :“6-bis. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi colletti- vi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alterna- tiva, dallʼeventuale persona preposta allʼattività commerciale”. Per effetto della modifica diviene ammissibile lʼutilizzo di un soggetto in qualità di preposto in possesso dei requisiti professionali anche in caso di impresa individuale. Ciò significa che è ammessa, ai fini dellʼavvio dellʼattività di vendita nel settore merceologico alimentare e/o di somministrazione di alimenti e bevande, la possibilità che il requisito professionale richiesto dalla disciplina possa essere posseduto dal soggetto preposto, in alternativa al titolare o al rappresentante legale.
Al riguardo va altresì precisato che la possibilità di indicare un soggetto preposto, in possesso dei requisiti professionali, nel caso di società ed organismi collettivi, era rimasto esplicito per lʼattività di commercio di cui al citato d.lgs. n. 114, in quanto il comma 6 dellʼart. 5 non era stato oggetto di abrogazione da parte del comma 7 dellʼart. 71 del d. lgs. n. 59. Per lʼattività di somministrazione di alimenti e bevande, invece, lʼabrogazione dellʼart. 2 della legge n. 287 ad opera del citato comma 7, dellʼart. 71, aveva prodotto un vuoto normativo che il comma 6 bis ha colmato.
3. Attività di somministrazione di alimenti e bevande – Modifiche allʼart. 64 del Dlgs 26 marzo 2010, n. 59, ad opera dellʼart. 2, comma 2, del decreto correttivo
3.1. Art. 64, comma 1
3.1.1 - Lʼart. 2, comma 1, lett. a) del decreto correttivo ha riformulato il comma 1 dellʼart. 64 del Dlgs n. 59 che, nellʼattuale versione, dispone quanto segue: “1. L'apertura o il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevan- de al pubblico, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio solo nelle zone soggette a tutela ai sensi del comma 3. Lʼapertura e il trasferimento di sede, negli altri casi, e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di cui al pre- sente comma, in ogni caso, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni”.
Al riguardo si precisa quanto segue.
In xxx xxxxxxxxxxx xx sottolinea che la Segnalazione certificata di inizio di attività (Scia) è una modalità semplificata per lʼavvio delle attività commerciali che è stata introdotta dallʼarticolo 49, comma 4-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, converti- to, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, articolo che ha provveduto a riformulare il testo dellʼarticolo 19 della legge n. 241 del 1990. La Scia, pertanto, ha sostituito la “dichiarazione di inizio di attività”, che a sua volta aveva sostituito la “denuncia di inizio attività”.
Lʼarticolo 19 della legge n. 241, nella formulazione vigente, prevede espressamente che la segnalazione certificata di inizio di attività sostituisce “ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denomi- nato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per lʼesercizio di attività imprenditoriale, commerciale o arti- gianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dallʼaccertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti xxxxxx- xxxxxxxx a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi (…)”. Dal contenuto della disposizione risulta evidente lʼinammissibilità dellʼistituto della Scia nei casi in cui, ai fini dellʼavvio di unʼattività, la disciplina di settore disponga la necessità di strumenti di programmazione.
Negli altri casi lʼattività oggetto della segnalazione può essere iniziata dal giorno della presentazione della segnalazione stessa. Per effetto della modifica generale in materia di Scia, rispetto alla quale il decreto legislativo correttivo in questione si limita ad effettuare una dovuta attività di coordinamento normativo, sono pertanto soggette alla Scia: il trasferimento di sede nellʼambito di aree territoriali non soggette a programmazione e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di somministra-
zione di alimenti e bevande (cfr. art. 64, comma 1); lʼavvio dellʼattività di somministrazione di alimenti e bevande riservata a par- ticolari soggetti elencati alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del comma 6 dellʼarticolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287 (cfr. art. 64, comma 2); lʼavvio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitate da circoli privati, stante lʼe- spresso richiamo, ad opera dellʼarticolo 64, comma 2, allʼapplicazione della disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 e ferma restando, ovviamente, lʼinapplicabilità di tale semplificazione ai soli casi in cui detto regolamento prevedeva lʼautorizzazione invece della Dia, limitatamente però alle attività di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree soggette a programmazione e tutela.
3.1.2 - Con riferimento a quanto esplicitato al punto precedente resta ferma la necessità dellʼautorizzazione solo nel caso di avvio delle citate attività nelle zone del territorio comunale che, in attuazione dellʼarticolo 64, comma 3, del d.lgs. n. 59, siano state assoggettate a programmazione, e in particolare, resta fermo, quanto precisato dalla scrivente al punto 3.3 della circolare 6 maggio 2010, n. 3635, ossia la necessità dellʼautorizzazione in caso di trasferimento di unʼattività di somministrazione di ali- menti e bevande da una sede collocata in zona non sottoposta a programmazione, ai sensi dellʼarticolo 64, comma 3, del decreto legislativo n. 59 del 2010, ad una sede collocata in una zona tutelata nellʼambito di tale programmazione, o anche in caso di trasferimento di sede nellʼambito di zone tutelate. Ove, infatti, lʼente locale abbia individuato le zone del territorio da sot- toporre a tutela, lʼavvio dellʼattività in tali zone, a prescindere dalla circostanza che si tratti di nuova attività o di attività trasferita, deve essere assoggettato ad autorizzazione espressa per consentire la verifica del rispetto di tutti i vincoli individuati dal prov- vedimento di programmazione.
3.1.3 - Lʼattività di somministrazione di alimenti e bevande, come è noto, è soggetta, oltre che alla disciplina commerciale di settore, ovvero la legge 25 agosto 1991, n. 287, come modificata dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, anche alle disposizioni del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al Rd n. 773 del 1931 e del Rd n. 635 del 1940 recante il relativo regolamento. Al riguardo e con esplicito riferimento alla circostanza che lʼattività in questione è disciplinata anche dal- lʼarticolo 86 del citato Testo unico, si richiama lʼattenzione sullʼart. 152 del citato Rd n. 635, il quale prevede che “Per le attività ricomprese fra quelle indicate dallʼarticolo 86 della legge o dallʼarticolo 158 del presente regolamento, disciplinate da altre disposizioni di legge statale o regionale, la licenza e ogni altro titolo autorizzatorio, comunque denominato, previsti da queste ultime disposizioni, svolge anche, previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge, la funzione di autorizza- zione ai fini del predetto articolo 86, con lʼosservanza delle disposizioni del titolo I, capi III e IV, e degli articoli 100, 101, 108, terzo comma, 109 e 110 della legge, nonché di quelle del presente regolamento non incompatibili con altre disposizioni che disciplinano specificamente la materia”.
Di conseguenza, anche nei casi in cui ai fini dellʼavvio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, lʼautorizzazione è sostituita dallʼistituto della Scia, essendo comunque tale adempimento legittimante della relativa attività e non implicando di per sé alcuna innovazione relativamente ai requisiti a tal fine prescritti, restano fermi anche i presupposti richiesti per il rilascio della licenza di polizia ai fini dellʼarticolo 86 del Tulps, come disposto dallʼarticolo 152 del regio decreto n. 635 del 1940, così come modificato dal Dpr 28 maggio 2001, n. 311.
Nellʼambito di tale Scia è quindi necessaria la dichiarazione e, comunque, la successiva verifica della sussistenza delle condi- zioni previste dalle specifiche norme del Testo unico. Ne consegue, pertanto, che nellʼambito del termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione certificata di inizio di attività, lʼamministrazione competente è tenuta a procedere, oltre che allʼaccertamento dei requisiti o presupposti richiesti dalla specifica disciplina di settore, anche alla verifica della sussistenza delle condizioni previste dalle disposizioni del citato Testo unico. Con riferimento, in particolare, alla necessità di assicurare un coordinamento tra la normativa del Tulps e le disposizioni in materia di Scia e autorizzazione per gli esercizi di somministrazio- ne di alimenti e bevande, al fine di garantire una omogeneità e uniformità normativa, si precisa che lʼintroduzione della Scia non comporta conseguenze neanche in merito alla obbligatorietà del rispetto dei requisiti di sorvegliabilità dei locali di cui al Dm 17 dicembre 1992, n. 564, come modificato dal Dm 5 agosto 1994, n. 534, né limita, ovviamente, i poteri conferiti ai fini del controllo dellʼattività.
4. Segnalazione certificata di inizio di attività
4.1 - In relazione al tema della segnalazione certificata di inizio di attività, in aggiunta a quanto già specificato relativa- mente allʼattività di somministrazione di alimenti e bevande ed a quanto evidenziato di seguito relativamente alle altre singole
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attività oggetto dellʼintervento normativo, si precisa in termini generali che il decreto correttivo, con gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6, ha modificato per questo aspetto le disposizioni di cui agli articoli 64, commi 2 e 9, 65, 66, 67 e 68 del Dlgs n. 59.
Le modifiche sono limitate allʼintroduzione dei necessari aggiornamenti e coordinamenti normativi conseguenti alle modifiche già intervenute nella formulazione dellʼarticolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con lʼintroduzione della segnalazione certi- ficata di inizio attività (Scia), già oggetto anche di precedenti chiarimenti e circolari di questa amministrazione.
Successivamente alla definizione del decreto legislativo n. 59, che aveva largamente fatto ricorso alla dichiarazione di inizio di attività, così come definita dallʼarticolo 19 della legge 241 del 1990, il predetto articolo 19 è stato infatti modificato dallʼarticolo 49 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dall'art. 4, comma
1, n. 14 dell'allegato 4) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dall'art. 2, comma 1-quinquies, del decreto legge 5 agosto
2010, n. 125, convertito con modificazioni dalla legge 1 ottobre 2010, n. 63, dall'art. 5, comma 2, lettera b) e lettera c), del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dall'art. 6, comma 1, lette- re a), b) e c), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché, da ultimo, dallʼarticolo 2 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.
Le modifiche, pertanto, hanno provveduto ad introdurre la segnalazione certificata di inizio attività (Scia) in luogo della dichiara- zione di inizio attività (Dia), sia immediata che differita, nonché in luogo delle autorizzazioni di attività non soggette a program- mazione, ma solo a verifica dei requisiti.
5. Esercizio congiunto dellʼattività di commercio allʼingrosso e al dettaglio
5.1 - Lʼart. 8, comma 2 lett. c) del decreto correttivo sostituisce il comma 2 allʼarticolo 26, del Dlgs n. 114 disponendo che “2. Nel caso di esercizio promiscuo nello stesso locale dellʼattività di vendita allʼingrosso e al dettaglio, lʼintera superficie di vendita è presa in considerazione ai fini dellʼapplicazione di entrambe le discipline per le due tipologie di attività”. Dalla modifica conse- gue, in via prioritaria, lʼeliminazione del divieto di esercizio congiunto dellʼattività di vendita allʼingrosso e al dettaglio (disposto dalla precedente formulazione del comma, ora sostituito).
Consegue, altresì, che, nel caso di esercizio promiscuo nello stesso locale delle due attività, lʼintera superficie di vendita è presa in considerazione ai fini dellʼapplicazione di entrambe le discipline vigenti per le due tipologie di attività con la conseguen- za che risultano applicabili le disposizioni più restrittive fra quelle vigenti per le due attività in questione. Ciò significa che in caso di esercizio congiunto lʼintera superficie di vendita è sottoposta alle disposizioni previste per lʼesercizio del commercio al dettaglio, essendo quelle relative al commercio allʼingrosso liberalizzate anche in caso di grandi superfici di vendita.
6. Attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio
6.1 - Il decreto correttivo, con lʼarticolo 7, ha modificato lʼarticolo 69 del decreto legislativo n. 59 del 2010. Le modifiche hanno riguardato il comma 1 e il comma 2 del medesimo articolo, introducendo gli aggiornamenti necessari per tener conto delle modifiche intervenute nella formulazione dellʼarticolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con lʼintroduzione della segnalazione certificata di inizio attività (Scia) al posto della dichiarazione di inizio attività (Dia).
Le modifiche intervenute allʼarticolo 69 del decreto legislativo n. 59 del 2010 hanno, inoltre, introdotto dopo il comma 5, il comma 5-bis al medesimo articolo, con il quale sono stati chiariti gli adempimenti e gli ambiti di intervento dei soggetti incaricati alla vendita diretta a domicilio.
La formulazione del comma 5 dellʼarticolo 69, esclude per la figura dellʼincaricato alle vendite (occasionale o abituale) la neces- sità della segnalazione certificata di inizio di attività e richiama esclusivamente la presenza dei requisiti di onorabilità, lʼobbligo di comunicazione dei nominativi alla autorità di pubblica sicurezza e il rilascio del tesserino di riconoscimento, a differenza di quanto previsto per gli agenti di commercio.
Con il comma 5-bis si specifica ulteriormente che lʼattività degli incaricati in questione è da intendersi abituale e, quindi, rilevan- te ai fini Iva, se nellʼanno solare per la stessa è percepito un reddito, al netto della deduzione forfetaria delle spese indicata al comma 6 dellʼarticolo 25-bis del Dpr 29 settembre 1973, n. 600, superiore a 5.000 euro ed è estranea al rapporto di agenzia fintanto che lʼincaricato operi, in assenza di esclusiva di zona e vincoli di durata della prestazione, a fronte della semplice auto-
rizzazione scritta di cui al comma 2, dellʼarticolo 4, della legge 17 agosto 2005, n. 173, e senza aver assunto contrattualmente nei confronti dellʼimpresa affidante alcun obbligo vincolante di svolgere attività promozionale.
Lʼincaricato alla vendita, pertanto, rispetto a chi è vincolato da un contratto di agenzia, opera a fronte di una semplice autorizza- zione dellʼimpresa e non in forza di un mandato obbligatorio assunto stabilmente. Lo stesso non assume, pertanto, nei confron- ti dellʼimpresa alcun obbligo vincolante di svolgere attività promozionale e non gode, nello svolgimento della propria attività, del- lʼesclusiva di zona, né è soggetto a vincoli di durata della prestazione e/o raggiungimento di risultati di vendita.
7. Altre attività commerciali ausiliarie e connesse
7.1 - Lʼarticolo 9 del decreto correttivo aggiunge ex novo al decreto 59 lʼarticolo 71-bis, in materia di commercio allʼingros- so con deposito e produzione di margarina e grassi idrogenati.
La norma provvede allʼabrogazione delle discipline settoriali, ed alla soppressione del regime di accesso allʼattività, fondato sulla denuncia di inizio attività, a seguito dellʼemanazione del decreto legislativo 112 del 1998. Oggi lʼattività viene liberalizzata, fermo restando il regime relativo alle disposizioni in materia di igiene e salute pubblica con particolare riferimento a quelle di cui al regolamento Ce/852/2004.
7.2. - Lʼarticolo 9 introduce altresì lʼarticolo 71-ter, il quale, al fine di implementare le misure della direttiva comunitaria, sopprime tre albi, lʼiscrizione ai quali era condizione per lʼesercizio in Italia rispettivamente delle attività di commissionario, man- datario, astatore dei prodotti ortoflorofrutticoli, carnei, ittici, abrogando il comma 2 dellʼarticolo 3 della legge di settore (n. 125 del 1959).
Responsabile unico del procedimento diviene dunque il comune nellʼambito del Suap di riferimento. Peraltro la norma richiede che il comune, tramite il Suap competente tenga informate le amministrazioni direttamente interessate dei provvedimenti inibi- tori irrogati per mancanza sopravvenuta dei requisiti di moralità. Appare particolarmente importante detta informazione, in quanto tali provvedimenti debbono essere iscritti dallʼufficio del registro delle imprese competente territorialmente nel Rea, secondo i principi di tassatività che regolano detto repertorio.
Infine il comma 3 del medesimo articolo, in ossequio alle disposizioni della direttiva, elimina ogni altro requisito dʼaccesso al di fuori di quello della onorabilità.
8. Facchinaggio e movimentazione merci
8.1 - Lʼarticolo 10 del decreto correttivo modifica lʼarticolo 72, comma 1, del decreto 59, ribadendo lʼavvenuto passaggio da Dia a Scia. Le modifiche sono limitate allʼintroduzione dei necessari aggiornamenti conseguenti alle modifiche intervenute nella formulazione dellʼarticolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con lʼintroduzione della segnalazione certificata di inizio attività (Scia). Va peraltro rammentato che la scrivente, con la circolare 3637/C, aveva già indicato che lʼattività di facchinaggio dovesse essere intesa come soggetta a Scia, dopo lʼentrata in vigore della norma di modifica dellʼarticolo 19 della legge 241.
8.2 - Il comma 1 lett. b) dellʼarticolo 10, introduce un nuovo comma 1 – bis, allʼarticolo 72 del decreto 59. Si tratta di una mera operazione di drafting, dovuta al mancato coordinamento avvenuto nella legge n. 40 del 2007, di conversione del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, che allʼarticolo 10, comma 3, aveva abrogato i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecni- coorganizzativa, incidendo unicamente su regolamento delegato Dl 30 giugno 2003, n. 221, senza provvedere alla abrogazio- ne dei medesimi nella norma di delega (legge 5 marzo 2001, n. 57).
9. Attività di mediazione, agenzia e rappresentanza di commercio, mediazione marittima, spedizione
9.1 - Lʼarticolo 11 del decreto correttivo al primo comma opera relativamente ai mediatori la revisione limitata allʼintrodu- zione dei necessari aggiornamenti conseguenti alle modifiche intervenute nella formulazione dellʼarticolo 19 della legge 7 ago- sto 1990, n. 241, con lʼintroduzione della segnalazione certificata di inizio attività (Scia). Va peraltro rammentato che anche in
LEGALE
questo caso la scrivente, con la circolare 3637/C, aveva già indicato che lʼattività di mediazione dovesse essere intesa come soggetta a Scia, dopo lʼentrata in vigore della norma di modifica dellʼarticolo 19 della legge 241. Inoltre il Dm 26 ottobre 2011, di attuazione dellʼarticolo 80 del medesimo decreto legislativo 59, ha chiaramente identificato il contenuto della delega come riferi- to alla Scia. Sempre per i mediatori, infine, alla lett. b) dello stesso articolo 11, si realizza unʼoperazione di semplice restyling eliminando il settimo comma dellʼarticolo 73 del decreto 59, che ribadiva inutilmente la soppressione delle Commissioni per la tenuta del ruolo, già disposta dal decreto legge n. 223 del 2006, convertito dalla legge n. 248 del 2006.
9.2 - Considerazioni analoghe a quelle di cui al punto 9.1, valgono relativamente allʼassoggettamento a Scia, confermato dal decreto correttivo agli articoli 12, 13 e 14, comma 1, lett. a), relativamente allʼattività di agente e rappresentante di commer- cio, mediatore marittimo e spedizioniere.
9.3 - Più incisive sono le altre modifiche in tema di spedizionieri. In particolare, lʼarticolo 14, comma 1, alla lettera b), ade- gua il contenuto dellʼarticolo 76 del decreto 59/2010 alla situazione specifica degli spedizionieri, che pur simile a quella degli altri soppressi ruoli, se ne distanzia profondamente in quanto la legge 1442 del 1941 (istitutiva del regime di regolazione dellʼat- tività), pone come presupposto per lʼesercizio dellʼattività (ed allora per lʼiscrizione al soppresso elenco) la preventiva iscrizione al registro ditte (oggi registro delle imprese). In altri termini lʼattività di spedizioniere non può che svolgersi in forma di impresa, quindi la parte soppressa del comma 3 dellʼarticolo 76 del decreto 59, rappresentava una superfetazione, che in sede di corret- tivo è stata ricondotta nellʼambito della disciplina di settore, facendo esclusivo riferimento allʼimpresa e ai soggetti che abilitano la stessa. Per gli stessi motivi sopra richiamati, la lettera c) del medesimo comma 1 sopprime il comma 5 dellʼarticolo 76 del decreto 59/2010. Inoltre, in totale parallelismo con gli altri ruoli ed elenchi soppressi, la lettera d) sopprime anche per gli spedi- zionieri la Commissione centrale, istituita presso questo ministero; le relative competenze sono trasferite alla scrivente Direzione generale.
9.4 - Il comma 2, lett. a), dellʼarticolo 14 del decreto correttivo contiene modifiche ancora più significative al testo della norma vigente in materia di spedizionieri, riscrivendo il comma 3 dellʼarticolo 76 del decreto 59/2010, al fine di eliminare quelle imprecisioni lessicali che avevano comportato delle difficoltà interpretative in sede di prima applicazione. Si tratta della disposi- zione che ha modificato lʼarticolo 6 della legge 1442 del 1941, la norma cioè che detta i requisiti per lʼaccesso allʼattività. Le novità principali sono lʼutilizzazione del termine “imprese” al posto di “soggetti”, per le finalità evidenziate al punto 9.3. Inoltre viene specificato che il capitale sociale posto come riferimento per le società diverse dalla spa è di 100.000 euro, sottoscritto e versato, ciò al fine di evitare disparità tra le società diverse dalla spa che devono colmare la differenza tra il capitale effettivo e i
100.000 euro con fidejussioni o polizze e la spa medesima alla quale si chiede chiaramente che il capitale sia effettivo. Lʼultima parte del comma 2, lettera a) rettifica lʼimprecisione lessicale del comma 3 dellʼarticolo 76 del decreto 59/2010, che parlava di “ditte individuali” precisando che si tratta di “imprese individuali” ed aggiunge nel novero delle imprese che possono esercitare lʼattività anche le società cooperative che nella revisione della norma operata dallʼarticolo 76 più volte citato, erano state ingiu- stificatamente tralasciate. La lettera b) infine coordina la norma modificata dallʼarticolo 76, con lʼarticolo 7 della legge 1442 del 1941, che dopo la riscrittura operata dal decreto 59 del 2010, risultava non più allineata alle altre disposizioni della norma, creando particolari problemi interpretativi.
9.5 - Per concludere sugli spedizionieri, lʼarticolo 20, alla lettera d) aggiunge un nuovo comma e- bis) allʼarticolo 85 del decreto 59/2010. Con questo comma aggiunto sono abrogati nella legge 1442 del 1941, allʼarticolo 4 (che individua i requisiti necessari per lʼesercizio dellʼattività) i riferimenti al certificato di buona condotta, non più esistente e soprattutto alla licenza Tulps. Si ricorderà che proprio la previsione della necessità della licenza in oggetto fu considerata il motivo per cui la Commissione chiese ed ottenne la condanna dellʼItalia per mancato rispetto della normativa comunitaria in tema di libera pre- stazione di servizi delle imprese di spedizione. Fu emanato allora lʼarticolo 11 del Dpr 558 del 1995 che escludeva le imprese comunitarie dallʼiscrizione nellʼelenco proprio per tale motivo. Oggi con la soppressione dellʼelenco il problema potrebbe ripro- porsi e dunque è apparso opportuno provvedere allʼeliminazione dellʼadempimento che peraltro rappresentava ormai un peso burocratico ingiustificato per questo tipo di imprese. Lʼeliminazione del requisito della licenza Tulps comporta anche il venir meno dellʼesibizione della bolletta di pagamento delle tasse di concessioni governative, che ovviamente non risultano interes- sate dalla presente modifica, e che seguiranno le ordinarie procedure seguite per tutte le attività regolamentate.
Pertanto il Dm 26 ottobre 2011 relativo agli spedizionieri, deve ritenersi di fatto modificato nella modulistica allegato A), sezione Scia, con eliminazione delle seguenti fincature:
- che lʼimpresa è in possesso della licenza di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; ovvero
- che ha fatto richiesta al comune della licenza di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Comunque gli uffici del registro delle imprese non saranno più chiamati a verificare lʼesistenza del requisito in capo allʼimpresa, né in sede dʼiscrizione, né in sede di verifica dinamica.
10. Acconciatori ed estetisti
10.1 - Gli articoli 15 e 16, rispettivamente per le attività di acconciatore ed estetista, alla lettera a) del comma 1, ribadiscono il passaggio da regime Dia a regime Scia. I medesimi articoli alla lettera b) del medesimo comma, al fine di allineare queste attività alle altre attività regolamentate, e per consentire ai Suap un ordinato svolgimento delle attività ad essi affidate dalla legge, richiedono che i responsabili tecnici delle imprese in oggetto, siano iscritti nel Rea. Essendo le attività in esame soggette a Scia, lʼiscrizione nel Rea è contestuale alla presentazione della medesima a norma dellʼarticolo 5 del Dpr 160 del 2010 e del Dm 10 novembre 2011.
10.2 - Il comma 2 dellʼarticolo 15 provvede allʼabrogazione esplicita di alcuni articoli della legge 14 febbraio 1963,
n. 161 (Disciplina delle attività di parrucchiere, barbiere e affini) recanti disposizioni ormai superate dalla normativa suc- cessivamente intervenuta (in particolare con la legge 17 agosto 2005, n. 174, recante “Disciplina dellʼattività di accon- ciatore” e successive modifiche ed integrazioni, nonché con alcune disposizioni del Dlgs 59/2010) oppure comunque in essa presenti (vedasi ad es. il divieto di esercizio dellʼattività in forma ambulante, che permane ai sensi dellʼart. 2 comma 4 della citata legge 174/2002). Si ritiene opportuno richiamare lʼattenzione sullʼabrogazione dellʼart. 2 della legge 161/1963, che prevedeva, oltre allʼautorizzazione comunale, ormai pienamente sostituita dalla Scia, lʼaccerta- mento della qualificazione professionale del titolare o del responsabile tecnico, da parte delle commissioni provinciali per lʼartigianato. Deve ritenersi quindi ormai chiarito che le imprese possano avviare le attività di acconciatore e di estetista con la presentazione della Scia al comune competente per territorio, al quale spetta la verifica del possesso dei requisiti professionali, salvi gli adempimenti e le verifiche di competenza delle stesse commissioni provinciali dellʼar- tigianato o degli uffici competenti a tal fine individuati dalla normativa regionale, relativamente e limitatamente allʼeven- tuale riconoscimento della qualificazione artigiana.
10.3 - Il comma 2 dellʼarticolo 16, modificando lʼart. 78 comma 3 del decreto legislativo 59/2010 interviene sulla legge 4 gennaio 1990 n. 1, recante “Disciplina dellʼattività di estetista”, eliminando alcune disposizioni relative a proce- dimenti di competenza regionale (es. composizione delle commissioni per gli esami di abilitazione) o a limitazioni nella forma di impresa attraverso cui è possibile svolgere le attività. Anche in questo caso, quindi, come per gli acconciatori, ne consegue una razionalizzazione della ripartizione di competenze fra il comune, competente anche allʼaccertamento dei requisiti professionali, e gli organi eventualmente competenti allʼaccertamento della eventuale qualificazione artigia- na.
11. Attività di tintolavanderia
11.1 - Lʼarticolo 17, comma 1, dopo aver apportato con la lett. a) i già citati aggiornamenti relativamente alla Scia, con la lettera b), intervenendo sullʼ art. 79 del decreto 59/2010, contribuisce a chiarire la posizione delle imprese di lavanderia cd. “self-service”, tipologia in via di rapida espansione soprattutto nei centri abitati di dimensioni medio-gran- di, o caratterizzati dalla presenza di particolari fasce di clientela fuori sede (es. studenti, turisti ecc.) e finora rimasta priva di disciplina normativa. Le lavanderie self service sono tipicamente costituite da appositi spazi allestiti con lavatri- ci professionali ad acqua ed essiccatoi, che la clientela utilizza direttamente previo acquisto di appositi gettoni, ed eventualmente di prodotti detergenti forniti da distributori automatici in loco. Presso le lavanderie self service non ven- gono effettuati lavaggi a secco, o trattamenti di smacchiatura, stireria ecc. per i quali è normalmente necessario ricorre- re a personale appartenente allʼimpresa. Lʼassenza di trattamento di lavaggio a secco fa sì che tale attività non com- porta la presenza di emissioni in atmosfera né rischio di scarichi particolarmente inquinanti.
Conseguentemente la disposizione in esame chiarisce la non necessità di un responsabile tecnico dotato di particolari competenze professionali, richiesto invece per le imprese di tintolavanderia.
Tuttavia, anche per evitare eventuali elusioni della più stringente disciplina dellʼattività di tinto lavanderia, anche per le imprese di lavanderia self-service restano fermi sia la necessità della segnalazione certificata di inizio di attività, che il richiamo alle altre disposizioni applicabili alle tintolavanderie, con particolare riferimento ai principi in materia di tutela dei consumatori e dellʼambiente, alle competenze delle regioni in materia di impatto territoriale e ambientale degli inse- diamenti produttivi, alla regolamentazione dei requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali, degli impianti e delle apparecchiature, alle eventuali sanzioni specificamente applicabili alle violazioni concernenti tale tipologia di attività.
12. Altre semplificazioni e, in particolare, soppressioni di ruoli
LEGALE
12.1 - Lʼarticolo 18 del decreto correttivo aggiunge dopo lʼarticolo 80 del decreto legislativo 59 altri articoli relativi a ruoli camerali. Il primo articolo è lʼ80-bis, che sopprime i ruoli dei pesatori e stimatori pubblici, abrogando le relative norme regolatri- ci. Ne consegue che le attività debbono essere oggi considerate deregolamentate e quindi libere. È solo il caso di avvertire che anche per coloro che risultano iscritti precedentemente allʼentrata in vigore della norma, vengono meno tutti gli obblighi nei confronti del ruolo. Parimenti viene meno lʼobbligo di revisione quadriennale imposto alle Camere di commercio dallʼarticolo 6 del regolamento tipo.
12.2 - Lʼarticolo 80-ter sopprime il ruolo dei mediatori delle unità da diporto ed abroga il capo III del titolo III del decreto legislativo 171 del 2005, recante la regolamentazione della figura di mediatore “ad hoc”. Ne consegue che ai mediatori per le unità da diporto tornano ad applicarsi, per quanto compatibili, le norme nazionali relative ai mediatori marittimi e viene meno il rinvio a norme regionali specifiche per la definizione dei requisiti di unʼattività da svolgersi necessariamente secondo modalità di accesso uniformi a livello nazionale.
12.3 - Lʼarticolo 80-quater provvede alla semplificazione delle norme in materia di periti ed esperti, apportando varie modifiche al regolamento-tipo per la formazione del ruolo dei periti e degli esperti a suo tempo approvato con Dm 29 dicembre 1979. In particolare: vengono eliminati (comma 1) dallʼart. 4 e seguenti del regolamento tipo le disposizioni relative alla costitu- zione e ai compiti della commissione di cui al citato art. 4, nellʼambito dei vari adempimenti relativi alla gestione del ruolo, ivi inclusi quelli in materia di sanzioni, di aggiornamento delle categorie del ruolo, di revisione periodica. Rimane anche (diretta- mente in capo alla Camera di commercio) la possibilità di sottoporre il candidato allʼiscrizione ad un colloquio integrativo, avva- lendosi a tal fine di esperti di riconosciuta competenza nelle materie oggetto dello stesso. Inoltre, dagli elementi riportati dal ruolo per ciascun iscritto, viene eliminato ogni riferimento allʼattività (da intendersi come professione) abitualmente esercitata da questʼultimo.
Viene altresì soppressa la commissione centrale. Pertanto i ricorsi gerarchici impropri previsti dal regolamento saranno esami- nati direttamente dalla scrivente direzione generale.
Sempre con riferimento al ruolo dei periti e degli esperti, la modifica dellʼart. 11 del regolamento tipo, disposta dalla lett. g) del comma 1, riguarda la piena pubblicità del ruolo da parte di chiunque vi abbia interesse, anche attraverso la sua pubblicazione sul sito della Camera stessa: sul sito, quindi, devono essere pubblicati sia lʼelenco dei periti e degli esperti, sia gli estremi delle varie decisioni che ne hanno approvato modifiche, integrazioni ecc. Vengono pertanto meno gli obblighi di fornire copia del ruolo stesso ai soggetti pubblici o privati, sia in via ordinaria, sia dietro specifica richiesta, nonché, ai sensi della lettera l), gli ulteriori obblighi di pubblicazione cartacea disposti dallʼart. 3.
Ulteriori disposizioni espunte dal regolamento-tipo riguardano:
- i requisiti da b) ad e) già previsti dallʼart. 5, tra cui quello della residenza nella circoscrizione della Cciaa cui è diretta la domanda, lʼassolvimento dellʼobbligo scolastico (con contestuale necessità di fornire, in caso di titolo di studio estero, la certi- ficazione della corrispondenza con il titolo italiano). Naturalmente il possesso di titoli di studio, eventualmente integrati da informazioni (anche rilasciate dagli uffici diplomatici o consolari italiani allʼestero) sarà tra gli elementi di valutazione che il candidato allʼiscrizione potrà fornire alla Cciaa competente ai fini dellʼiscrizione al ruolo, secondo quanto previsto dallʼarticolo 5, comma 4, del regolamento-tipo.
- il limite massimo di tre categorie, affini tra loro, per le quali si può essere iscritti.
In chiusura, il comma 2 dellʼarticolo 80-quater precisa che la gestione del ruolo avviene con modalità semplificate, fermo restando il rispetto della legge 241 del 1990, attesa la natura non costitutiva dello stesso, al fine di ridurre al minimo gli impatti amministrativi sui richiedenti lʼiscrizione e gli iscritti al ruolo.
12.4 - In materia di magazzini generali, lʼarticolo 18 aggiunge al decreto 59/2010 lʼarticolo 80-quinquies che ridisciplina il procedimento per lʼesercizio dei magazzini generali, trasformando il precedente regime autorizzatorio in Scia, in armonia ai cri- xxxx dettati dalla direttiva.
12.4.1 - Al primo comma si indica la modalità di presentazione della Scia che è quella indicata dallʼarticolo 25, comma 3 del decreto 59, come implementata dallʼarticolo 5, comma 2 del Dpr 160 del 2010. La segnalazione, quando è contestuale alla comunicazione unica, è pertanto rivolta allʼufficio del registro delle imprese che immediatamente la trasmette al Suap.
12.4.2 - Il secondo xxxxx prescrive che il sub procedimento in capo allo scrivente ministero è avviato, in ottemperanza ai principi dettati dalla direttiva e dal Dpr 160, con lʼunica segnalazione trasmessa allʼufficio del registro delle imprese a norma del comma 1. Sarà il Suap, destinatario della trasmissione da parte del ricevente ufficio del registro delle imprese, a trasmette- re allo scrivente ministero, allʼindirizzo Pec xxx.xxxxxx.xxx00@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, la Scia di competenza.
12.4.3 - Il terzo comma modifica formalmente una disposizione transitoria nella parte ormai superata.
12.4.4 - Il quarto comma riscrive lʼarticolo 1 del regolamento dʼattuazione del regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290,
eliminando ogni riferimento al procedimento autorizzatorio, indicando anche le modalità di contatto tra il Suap e lo scrivente ministero.
12.4.5 - Il quinto comma stabilisce misure semplificatrici in materia di liberazione della cauzione, ferme rimanendo le norme del codice di rito.
12.4.6 - Il sesto comma riscrive lʼarticolo 4 del regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, coerentemente con le modifi- che sin qui effettuate e con il mutato quadro istituzionale e amministrativo dello Stato.
12.4.7 - Il settimo comma è norma residuale, che dispone la sostituzione di ogni riferimento nella norma e nel regolamen- to del termine autorizzazione col termine Scia, ed in attuazione della direttiva elimina ogni requisito fondato sulla forma o sul capitale, mantenendo invece i requisti morali.
12.4.8 - Il comma 8 procede allʼabrogazione delle norme ormai divenute incompatibili.
12.5 - Attività molitoria - Lʼarticolo 18 introduce altresì un articolo 80 – sexties che procede ad una semplificazione e parziale liberalizzazione dellʼattività di impianto di un nuovo molino, trasferimento o trasformazione di molini esistenti.
12.5.1 - Il comma 1 prevede il passaggio dal regime autorizzatorio a quello fondato sulla Scia, con le medesime moda- lità sopra riportate al numero 12.5.1, cui per ragioni di sintesi si rinvia integralmente.
12.5.2 - Il comma 2 provvede alla abrogazione della legge e del regolamento attuativo di settore.
Ne consegue che la vidimazione annuale della licenza di cui allʼarticolo 9 della legge 7 novembre 1949, n. 857 è definitivamen- te eliminata, tanto per le imprese di nuova costituzione quanto per quelle già esercitanti antecedentemente allʼentrata in vigore del decreto legislativo in commento.
13. Disposizioni relative ai marchi ed attestati di qualità dei servizi.
13.1 - Lʼarticolo 19 contiene modifiche allʼarticolo 81 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relative ai marchi ed attestati di qualità dei servizi.
La direttiva europea 2006/123/Ce, ha previsto allʼarticolo 26 una serie di misure, volontarie e non, per il miglioramento della qualità dei servizi, che gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione europea, hanno il compito di attuare.
In particolare, il paragrafo 2 prevede che gli Stati membri provvedano “affinché le informazioni sul significato di taluni marchi e sui criteri di attribuzione dei marchi e di altri attestati di qualità relativi ai servizi siano facilmente accessibili ai prestatori e ai destinatari dei servizi” stessi. Il significato dellʼespressione è chiarito dal considerando 102, il quale fa esplicito riferimento al settore alberghiero. Il considerando 102 richiama anche lʼimportanza di rendere accessibili tali informazioni al fine di migliorare la trasparenza, e di fornire ai destinatari criteri comparabili per valutare la qualità dei servizi ad essi offerti.
Per questi motivi, il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, nel recepire la direttiva, ha previsto allʼart. 81 uno specifico riferi- mento ai marchi (ed altri attestati) di qualità dei servizi. Lʼarticolo prevede che “i soggetti, pubblici o privati, che istituiscono mar- chi ed altri attestati di qualità relativi ai servizi o sono responsabili della loro attribuzione, rendono disponibili ai prestatori ed ai destinatari, tramite pubblicazione sul proprio sito internet, informazioni sul significato dei marchi e sui criteri di attribuzione dei marchi e degli altri attestati di qualità, dandone contemporaneamente notizia al ministero dello Sviluppo economico ed eviden- ziando se si tratta di certificazioni rilasciate sulla base del sistema di accreditamento di cui al regolamento (Ce) n. 765/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008”.
Si è ritenuto ragionevole attribuire ai soggetti che istituiscono o gestiscono il marchio lʼonere di informare il mercato delle sue caratteristiche, attraverso lo strumento oggi prevalente nel marketing e cioè il sito Internet. Nel contempo, attraverso lʼobbligo di informativa al ministero dello Sviluppo economico, si sono poste le basi per un monitoraggio del settore ed una ulteriore divul- gazione dei marchi, che ne evidenzi le differenti caratteristiche.
Il ministero dello Sviluppo economico ha predisposto e pubblicato sul proprio sito internet una banca dati dei marchi di qualità dei servizi relativamente ai quali è pervenuta la prescritta comunicazione.
Tuttavia, lʼattività condotta in applicazione della norma, ed in particolare il monitoraggio dei marchi finora comunicati al ministe- ro, talvolta su iniziativa dei soggetti gestori, ma più frequentemente in seguito a richiesta da parte del ministero stesso, ha evi- denziato alcune criticità.
In particolare, lʼimpostazione prettamente “volontaristica” della norma, tendente a convincere i soggetti gestori più che a costrin- gerli ad adottare le misure richieste, si è dimostrata talvolta insufficiente a assicurare una adeguata informazione al consumato- re circa le caratteristiche dei marchi in questione e ad imporre ai soggetti gestori dei marchi di inserire sul sito Internet tutte le informazioni ritenute rilevanti.
LEGALE
Per dare un segnale di cogenza dellʼobbligo in questione, evitando tuttavia di introdurre specifiche sanzioni, con i connessi pro- blemi applicativi e, nel contempo, di aggravare tale obbligo in misura non proporzionata, con lʼarticolo 19 del decreto correttivo si è ritenuto in questa fase sufficiente evidenziare che tali omissioni possono essere comunque valutate nellʼambito delle più ampie prescrizioni in materia di correttezza dei rapporti con i consumatori e fare pertanto riferimento alle sanzioni già previste dal codice del consumo per le pratiche commerciali scorrette consistenti nella comunicazione di informazioni non veritiere o nellʼomissione di informazioni rilevanti, con relativa competenza dellʼAutorità garante per la concorrenza ed il mercato.
14. Effetti delle altre abrogazioni e modifiche a norme vigenti
Infine, lʼarticolo 20 del decreto correttivo dispone alcune integrazioni e rettifiche allʼarticolo 85 del decreto n. 59, di cui di seguito si descrivono gli effetti.
14.1 - La lettera a) del comma 1 provvede alla abrogazione delle modifiche a suo tempo apportate dal citato articolo 85 alla disciplina di cui allʼarticolo 19 della legge 241 del 1990, ormai del tutto superate in quanto tale articolo, per la parte interes- sata, e oggi definitivamente sostituito ad opera dellʼarticolo 49 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modifi- cazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e, da ultimo, dallʼarticolo 2 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.
14.2 - Le lettere b) e c) del comma 1, non hanno particolari effetti sostanziali, in quanto compiono una mera opera di drafting formale, rispettivamente, per rettificare un errore materiale nei riferimenti a norme richiamate, e per eliminare lʼinutile duplicazione delle disposizioni di soppressione contenute alle lettere a), b), d), f) e g) di tale comma e, con identico testo, anche agli articoli 64, comma 10, 65, comma 3, 66, comma 3, 67, comma 3, 68, comma 3, 69, comma 4, 71, comma 3, 75, comma 4, 78, comma 3, e 79, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 59 del 2010. Con lʼoccasione, inoltre, sopprimen- do completamente la predetta lettera g), si corregge lʼerronea abrogazione dellʼarticolo 6 della legge 22 febbraio 2006, n. 84, articolo che era stato invece correttamente mantenuto in vigore e riformulato al comma 4 dellʼarticolo 79 del medesimo decreto legislativo n. 59 del 2010.
14.3 - Per le modifiche apportate dalla lettera d) si rinvia a quanto già evidenziato sopra al numero 9.5, relativamente agli spedizionieri.
14.4 - La lettera e), inserisce nellʼarticolo 85 del decreto legislativo n. 59 del 2010 un comma 5-bis concernente provvedi- menti inibitori a tutela dei consumatori.
Nellʼattuare la direttiva si era infatti erroneamente omesso di tener conto dellʼarticolo 42 della direttiva stessa che include nel campo di applicazione della direttiva 98/27/Ce sui provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori anche la stes- sa direttiva 2006/123/Ce, consentendo la possibilità di esercitare l'azione inibitoria a tutela degli interessi collettivi dei consuma- tori lesi anche nei rapporti tra consumatori e prestatori di servizi in relazione alle disposizioni recate dalla direttiva servizi.
Tale esigenza è stata confermata dalla direttiva 2009/22/Ce, che rappresenta la versione codificata della direttiva 98/27/Ce e reca in allegato l'elenco aggiornato delle direttive cui si applicano i provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumato- ri, includendovi, tra l'altro la direttiva 2006/123/Ce. Trattandosi per il resto di codifica di modifiche già apportate e recepite, nep- pure per tale direttiva si è proceduto a specifica attuazione.
Il comma in questione rappresenta quindi un atto necessitato per adeguare la normativa interna alle disposizioni comunitarie, consentendo nel contempo di fornire alla commissione europea una definitiva risposta circa le iniziative in atto, al fine di scon-
DISgiuCraIrPe lL'apIeNrtuAra foIGrmIaEleNdi IuCnaOpr-oSceAduNraIdTi AinfrRazIioAne.
Cessione dei prodotti agricoli e alimentari Parere del Consiglio di Stato
sulla bozza di decreto interministeriale di attuazione dellʼarticolo 62 Dl n. 1 del 24.1.2012
Il Consiglio di Stato, nellʼadunanza del 27 settembre 2012 si è pronunciato in merito alla bozza di decreto interministe- riale che definisce le modalità attuative dellʼart. 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che disciplina le relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e alimentari.
Il Consiglio di Stato, nellʼesprimere il parere favorevole alla bozza predisposta dalle amministrazioni competenti ha, tut- tavia, formulato alcune osservazioni che verranno presumibilmente tenute in considerazioni dalle medesime amministrazioni ai fini della stesura del testo definitivo del decreto.
Di seguito, si evidenziano alcuni passaggi che, a fronte di una primissima lettura del testo in oggetto, appaiono di mag- gior interesse ai fini dellʼintegrazione della futura applicazione della normativa in esame.
Campo dʼapplicazione
La bozza iniziale prevedeva lʼapplicazione dellʼart. 62 Dl 1/2012 alle cessioni di prodotti agricoli e alimentari la cui con- segna avviene nel territorio della Repubblica italiana.
A tal proposito, il Cds, al punto 7 del parere, invita le amministrazioni a valutare «lʼopportunità di chiarire meglio lʼesatto rapporto tra questa previsione e le regole generali in materia di diritto privato internazionale» (che definiscono la legge applica- bile) in quanto la finalità dellʼart. 62, sempre secondo il Cds, «induce a ritenere che le disposizioni in esame abbiano la caratte- ristica delle norme nazionali “ad applicazione necessaria”, prevalenti, in ogni caso, sul diritto straniero astrattamente applicabile al rapporto economico considerato».
Requisiti del contratto
Per quanto riguarda il requisito della forma scritta del contratto, previsto dallʼart. 62 e declinato dallʼ art. 3, comma 2 della bozza di decreto, il parere, ai punti 13, 14 e 15, prevede che «lʼaffermata superfluità della sottoscrizione, senza ulteriori precisazioni, non appare conforme alla disciplina legislativa generale in materia di forma del contratto, così come ricostruita dalla univoca giurisprudenza», secondo cui, la sottoscrizione del documento, costituisce, sempre, il presupposto necessario per collegare la manifestazione di volontà della parte al suo autore.
A tal proposito, il Cds, pur riconoscendo il c.d. “principio di equipollenza”, precisa che la sottoscrizione delle parti potreb- be venir meno «solo in presenza di particolari situazioni qualificabili come effettivamente “equipollenti” alla apposizione della firma, idonee a dimostrare, in modo inequivoco, la riferibilità del documento scritto ad un determinato soggetto».
Di conseguenza, le amministrazioni competenti vengono espressamente invitate a chiarire il principio «che il requisito della forma scritta possa essere soddisfatto, anche in assenza di sottoscrizione dellʼatto, purchè in presenza di elementi certi idonei a dimostrare la provenienza del documento» secondo le modalità ivi specificamente indicate riconoscendo, tuttavia, al contempo, la possibilità che il contratto sia integrato da documenti, nello stesso richiamati, che ne possano integrare i contenuti essenziali.
Pratiche commerciali sleali
Le disposizioni della bozza di decreto attuativo in materia di pratiche commerciali sleali vengono affrontate nei punti da 18 a 22 del parere del Cds, a riguardo delle quali vengono evidenziate alcune criticità in merito alle fattispecie in cui non viene richiesta la dimostrazione che la parte contraente abbia effettivamente abusato “del proprio potere di mercato o negoziale, al fine di ottenere un vantaggio economico non giustificato e ingiustificatamente gravoso”, per il solo fatto che trattasi di una pras- si diffusa.
LEGALE
Il Cds, a tal proposito, afferma che uno dei profili centrali della disciplina sulle pratiche commerciali sleali dovrebbe essere rappresentato dalla dimostrata sussistenza di un effettivo “abuso” del potere di mercato.
La previsione dellʼonere, a carico di un operatore economico autore della pratica contestata, di dimostrare, a propria discolpa, che la prassi commerciale non costituisce, in concreto, un abuso finalizzato al conseguimento di vantaggi ingiustificati costituisce, pertanto, a giudizio del Cds, una sorta di inversione di onere della prova, che «rispetto ai principi generali in materia di accertamento della illiceità di una pratica commerciale sleale, non trova unʼadeguata base nella disciplina legislativa e non risulta nemmeno giustificata razionalmente».
Interessi di mora
Con riferimento ai profili relativi agli interessi di mora, il Cds afferma, ai punti 30 e 31 del parere, che la formula legislati- va contenuta nellʼart. 62 prevede unicamente il sistema degli interessi legali di mora, senza lasciare «spazio alcuno per un diverso tasso di interesse concordato tra le imprese, perché ciò si porrebbe in insanabile contrasto con lʼinderogabilità sancita dalla norma legislativa».
Delibera
Vendita pastigliaggi della giunta regionale del Veneto del 19/9/2012
La Regione Veneto ha reso un parere relativamente alla problematica della possibilità di effettuare la vendita di pasti- gliaggi e lattine pre-imbottigliate anche presso i punti vendita esclusivi di quotidiani e periodici, (e non solo presso i rivenditori di generi di monopolio) che si ritiene utile rendere noto.
La Regione richiama la lettera d bis) dell'articolo 39, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, articolo 39, comma 1, che estende anche ai titolari di punti di vendita esclusivi di quotidiani e periodici, la facoltà di vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa, previa presentazione di apposita segnalazione certificata di inizio attività per l'apertura di un esercizio di vicinato.
Si rammenta che ai fini della vendita di prodotti alimentari il titolare deve possedere i requisiti professionali di cui all'arti- colo 71 del decreto legislativo 31 marzo 2010 59, che però non sono richiesti per i titolari di tabella speciale delle rivendite di generi di monopolio, per la vendita dei cosiddetti pastigliaggi.
Sono pastigliaggi, in assenza di specifica definizione normativa, i prodotti contenuti nella tabella speciale per i titolari di rivendite di generi di monopolio, quali: “caramelle, confetti, cioccolatini, gomme americane e simili”.
La Regione Veneto richiama la nota a 16490 del 15 ottobre 2007, con la quale il ministero dello Sviluppo economico, ha ricondotto i pastigliaggi all'interno dei generi alimentari non deperibili, precisando che “nulla osta a considerare rientranti nella categoria dei generi alimentari non deperibili senza necessità di particolari trattamenti di conservazione, anche le bevande preconfezionate e pre-imbottigliate, ed in particolare le bibite in lattina, tetra-pack o bottiglietta, con esclusione del latte e dei suoi derivati”.
In base alla combinazione delle norme citate, la Regione conclude, pertanto, che ai fini di riconoscere lo stesso tratta- mento tra tutti gli operatori commerciali che vendono i medesimi prodotti, deve ritenersi estesa anche ai punti vendita esclusivi di quotidiani e periodici la possibilità di porre in vendita accanto al prodotto principale, anche altre tipologie di prodotto, in parti- colare i pastigliaggi, nonché altri prodotti alimentari non deperibili identificati nelle bevande pre-confezionate e pre-imbottigliate fermo restando ovviamente il rispetto delle norme igienico sanitarie relative ai locali e alle attrezzature utilizzate e previa pre- sentazione di apposita Scia.
Si informa che anche la Regione Xxxxxx Xxxxxxx ha adottato, con propria deliberazione del 26 giugno 2012, un analo- go provvedimento per consentire la vendita di pastigliaggi e bevande preconfezionate allʼinterno delle edicole.
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BANDI E FINANZIAMENTI
Bandi e finanziamenti
In primo piano
In primo piano
6
tori già presenti in azienda impiegati nell’ambito di progetti di comunicazione digitale.
- la misura B, relativa all’inserimento professionale dei giovani e la stabilizzazione professionale di lavora-
- la misura A, relativa ai progetti di comunicazione e marketing digitale.
Imprese di ogni settore economico con sede legale e operativa in Lombardia, ed è composto da due
misure distinte:
medie medie imprese lombarde” che prevede un contributo a fondo perduto a favore di micro, piccole e
xxxx e Unioncamere Lombardia ha emesso il “Bando comunicazione digitale per il business delle micro, pic-
piccole e medie
imprese lombarde
Comunicazione digitale
delle micro, per il business
Indice
IN PRIMO PIANO
Comunicazione digitale per il business delle micro, piccole e medie imprese lombarde . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 79
FINANZIAMENTI
Lombardia Net Generation 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 80
Le risorse stanziate dal bando a favore delle imprese ammontano a euro 1.650.000,00. Lʼentità del contributo ottenibile è:
- pari al 50% dellʼinvestimento complessivo ammissibile e per un importo massimo di €25.000,00, per la misura A.
- compreso tra un importo minimo di € 3.000,00 e un importo massimo di € 5.000,00 per la misura B. Lʼimporto del contributo è determinato in base alla tipologia dellʼintervento ammissibile (assunzione di nuovo personale o stabiliz- zazione di personale esistente) e alla tipologia del contratto di lavoro (contratto a tempo indeterminato/determinato; contratto di collaborazione a progetto; contratto atipico).
La domanda di contributo dovrà essere compilata e inviata entro e non oltre le ore 16 del 24 gennaio 2013, esclusivamente in forma telematica e con lʼapposizione della firma digitale, accedendo al sito Internet: www.bandimpre- xxxxxxxxxx.xx.
Le domande verranno valutate in base a determinati criteri di valutazione; il contributo verrà erogato in unʼunica soluzione a titolo di saldo.
Il testo ufficiale del bando, la scheda esplicativa e la modulistica sono consultabili sul sito Internet dellʼUnione, selezionando il link: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxx/xxxxx.xxx.
Bandi e finanziamenti
Finanziamenti
Lombardia Net Generation 2012
È stata pubblicata lʼiniziativa Lombardia Net Generation rivolta a giovani dai 18 ai 35 anni, residenti o domici- liati sul territorio lombardo, che intendono acquisire servizi utili allo sviluppo della propria idea di impresa, realizzata e diffusa via web e per cui la rete è il principale veicolo di comunicazione e marketing, distribuzione, produzione di contenuti e servizi.
Il bando mette a disposizione 100 voucher del valore massimo di 12.000 euro ciascuno per lʼacquisto di ser- vizi mirati alla concezione finale del business plan, e in particolare:
• definizione precisa dellʼidea imprenditoriale;
• segmentazione del mercato e piano di marketing accurato;
• piano di comunicazione, inclusi gli studi per la definizione della visual identity e la progettazione di uno spazio web;
• piani economici e finanziari;
• piani operativi, organizzazione e strategia
• piano di fund raising;
• sponsorship da parte di una impresa o rete di imprese.
Per partecipare allʼiniziativa è necessario affrontare vari step:
1. inviare la propria idea imprenditoriale, descritta in massimo 140 caratteri, tramite il sito dedicato www.lombardia- xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx entro le ore 17 del 31/12/2012;
2. a seguito di positiva valutazione dellʼidea da parte di Regione Lombardia, inoltrare richiesta di voucher, sottoscrit- ta con procedura Crs o firma digitale, sul sito Finanziamenti on-line (xxxxx://xxxx.xxxxxxxxx.x) entro e non oltre lʼ08/01/2013. Lʼidea viene pubblicata nella pagina Facebook di Regione Lombardia al fine di consentire lʼespres- sione di consensi allʼidea stessa da parte della rete relazionale dellʼinteressato;
3. spendere il voucher presso i fornitori presenti nel catalogo pubblicato sul sito dedicato allʼiniziativa entro 8 mesi dalla data di accettazione del voucher stesso;
4. dopo aver fruito i servizi, presentare il business plan (firmato digitalmente) per la valutazione regionale mediante criteri di punteggio (punteggio minimo per lʼapprovazione 60 punti);
5. solo se il business è approvato, inviare domanda di liquidazione del voucher, corredato dai giustificativi di spesa, così che Regione Lombardia possa pagare il fornitore. Per tutti i business plan non approvati la Regione non può liquidare alcun importo, e, di conseguenza, i corrispettivi per i servizi usufruiti sono a carico dei beneficiari;
Possono candidarsi per fornire i servizi sopra elencati e comparire nel Catalogo fornitori:
- società di servizi iscritte nel registro della Camera di commercio con classificazione Ateco 2007 sezione M, dalla divisione 69 alla divisione 74 (è esclusa la divisione 75);
- professionisti singoli e/o associati iscritti ad albi professionali che abilitano allʼerogazione dei servizi coerenti con quelli per cui si richiede lʼiscrizione al catalogo.
Lʼelenco dei fornitori è sempre aperto e costantemente aggiornato, dunque è possibile sollecitare una società di servizi o un professionista, dal quale si vuole acquistare i servizi, ad iscriversi al catalogo.
Le domande di ammissione al catalogo possono essere presentate accedendo a www.lombardianetgenera- xxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx entro il 31/8/2013.
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IN PRIMO PIANO
Sistema di preferenze tariffarie generalizzate, approvato il nuovo regolamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LEGISLAZIONE COMUNITARIA
Regolamento (Ue) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 relativo allʼapplicazione di un sistema di preferenze generalizzate e che abroga il regolamento (Ce) n° 732/2008
del Consiglio. (Testo a disposizione presso la Direzione Commercio Estero). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Regolamento di esecuzione (Ue) n. 927/2012 della Commissione del 9 ottobre 2012 che modifica lʼallegato I del regolamento (Cee) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale
comune. (Testo a disposizione presso la Direzione Commercio Estero) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indice
In primo piano
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continuare ad applicare tale regime per un periodo di ulteriori dieci anni, Parlamento europeo e
Consiglio hanno adottato un nuova disciplina che ricalca sostanzialmente quella previgente.
tunoal 31 dicembre 2013 o fino alla data di approvazione di un nuovo regolamento. Avendo ritenuto oppor-
fino questione per il periodo dal 1° gennaio 2009, era stato prorogato dal regolamento (Ue) n. 512/2011
ma in Il regolamento (Ce) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all’applicazione del siste-
Sistema di preferenze tariffarie generalizzate (Spg).
Il Regolamento (Ue) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del consiglio del 25 ottobre 2012 abroga
il Regolamento (Ce) n. 732/2008, sancendo un nuovo quadro normativo relativo all’applicazione del
Sistema di preferenze
tariffarie generalizzate:
approvato il nuovo regolamento
COMMERCIO ESTERO
Si ricorda che lʼSpg accorda un accesso preferenziale al mercato dellʼUnione europea ai paesi, in via di sviluppo, classificati dalla Banca mondiale come paesi a basso reddito e rappresenta uno strumento volto a ridurre la povertà e pro- muovere il buon governo, nonché lo sviluppo sostenibile aiutandoli tali Paesi a generare, grazie al commercio internaziona- le, entrate aggiuntive che potranno in seguito essere reinvestite ai fini del proprio sviluppo e favorire una diversificazione delle loro economie.
Il sistema consiste in un regime generale e in due regimi speciali (noti come “Spg+” e “Everything but arms”).
Il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (Spg+) si basa sul concetto com- plesso di sviluppo sostenibile riconosciuto da convenzioni e strumenti internazionali come la dichiarazione delle Nazioni Unite (Onu) sul diritto allo sviluppo (1986), la dichiarazione di Rio sullʼambiente e lo sviluppo (1992), la dichiarazione
dellʼOrganizzazione internazionale del lavoro (Oil) riguardante i principi e i diritti fondamentali del lavoro (1998), la dichiara- zione Onu per il millennio (2000) e la dichiarazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile (2002). Esso accorda prefe- renze tariffarie aggiuntive a quei paesi, elencati in un apposito allegato, che sono vulnerabili a causa di una mancanza di diversificazione e di unʼintegrazione insufficiente nel sistema commerciale internazionale.
Il regime speciale per i paesi meno sviluppati (“Everything but arms”), garantisce lʼaccesso al mercato Ue in esenzio- ne dai dazi per i tutti prodotti, fatta eccezione per il commercio delle armi. Qualora un paese non sia più classificato dallʼOnu come paese meno sviluppato, si viene previsto un periodo transitorio per attenuare le eventuali ripercussioni negative dellʼa- bolizione delle preferenze tariffarie concesse nellʼambito di questo regime.
Il nuovo regolamento in particolare prevede lʼesclusione dallʼSpg di quei paesi in via di sviluppo che già beneficiano di un regime di accesso preferenziale al mercato dellʼUnione che offre loro almeno lo stesso livello di preferenze tariffarie per la quasi totalità degli scambi.
Altra novità riguarda le importazioni di prodotti della voce 1701 della tariffa doganale comune (prodotti del settore dello zucchero), che richiedono una licenza di importazione fino al 30 settembre 2015.
Legislazione comunitaria
Applicazione di un sistema di preferenze generalizzate Regolamento (Ue) n. 978/2012
del regolamento
Abrogazione (Ce) n. 732/2008
REGOLAMENTO (Ue) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012. Applicazione di un sistema di preferenze generalizzate e abrogazione del regolamento (Ce) n. 732/2008 del Consiglio.
Il testo regolamento (Ue) n. 978/2012 del 25 ottobre 2012 è a disposizione presso la Direzione Commercio
Estero.
del
Nomenclatura tariffaria e statistica e tariffa doganale comune Modifica allʼallegato I regolamento (Cee) n. 2658/87
REGOLAMENTO di esecuzione (Ue) n. 927/2012 della Commissione del 9 ottobre 2012. Modifica allʼallegato I del regolamento (Cee) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune.
Il testo regolamento di esecuzione (Ue) n. 927/2012 del 9 ottobre 2012 è a disposizione presso la Direzione Commercio Estero.
Indice
STUDI
Le azioni di marketing collettivo per rafforzare la competitività del piccolo commercio indipendente. . . . . . . Pag. 83
INDICATORI STATISTICI
Il costo della vita in Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 89
Indice delle vendite al dettaglio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 90
In primo piano
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ti del personale dipendente.
vità, che potrà causare operazioni di disinvestimento nel sistema della grande distribuzione e licenziamen-
Questa erosione del rapporto tra ricavi e area di vendita ha determinato per le tipologie più obsole-
te, come ipermercato e galleria dei centri commerciali, una pericolosa contrazione dei margini di redditi-
che continua a favorire la nascita di nuove grandi strutture di vendita, accentuando l’eccesso di
ferta del canale Gdo e, quindi, aggravando il fenomeno della insufficiente produttività a metro quadrato
della rete distributiva.
of
liare, della domanda delle famiglie nell’area dei beni commercializzati, è aggravata dalla rendita immobi-
coltà La situazione economica del piccolo commercio indipendente, caratterizzata dalla persistente diffi-
per rafforzare la competitività
del piccolo commercio indipendente
Le azioni di marketing collettivo
FORMAZIONE / STUDI
La strategia delle imprese su larga scala si rivela, tuttavia, insensibile a questo pericolo, concentrandosi sulla necessità di individuare nuove localizzazioni per i propri punti vendita.
È una scelta che impoverisce tutto il sistema, ponendo le premesse di un pericoloso default nei prossimi anni, quando la rendita immobiliare non sarà più sufficiente ad assorbire le perdite della gestione caratteristica, ossia dellʼat- tività principale di distribuzione.
Nel frattempo ogni comune lombardo sembra volere il suo centro commerciale e questa insensata aspettativa destabilizza la micro azienda, che costruisce il suo vantaggio competitivo sui due pilastri della qualità del prodotto/ser- vizio e della prossimità, attributo che si indebolisce per lʼanomalia di troppi casi in cui il centro commerciale è vicino alle zone di residenza delle famiglie.
Il governo Xxxxx, incapace di comprendere le peculiarità della nostra distribuzione commerciale al dettaglio, ha emanato provvedimenti di liberalizzazione degli orari e degli accessi, che privilegiano apertamente lʼattività delle grandi superfici e le nuove aperture su larga scala a danno del piccolo commercio e di tutta la collettività.
In un mercato sempre più difficile per le piccole imprese del commercio al minuto le azioni sindacali possono essere ancora più efficaci nellʼazione di sostegno agli operatori economici di questo settore, sviluppando pienamente due indirizzi strategici:
• contrastare lʼimpostazione di politica economica dei governi nazionale e regionale, che di fatto privilegia il canale Gdo con inevitabili conseguenze negative per le micro imprese del commercio al dettaglio, gli occupati dipendenti della Gdo e la collettività dei consumatori.
• Intensificare lʼattività di comunicazione e marketing per superare i vincoli organizzativi finanziari che impediscono al micro impresa della distribuzione al dettaglio indipendente di raggiungere un più vasto pubblico di potenziali clienti.
Nella contrapposizione alla politica economica che discrimina il piccolo commercio indipendente la nostra orga- nizzazione ha sedimentato una lunga esperienza e questo impegno, profuso dagli anni settanta ad oggi, ha prodotto il beneficio di limitare lʼeccesso di offerta nel canale Gd rispetto alle maggiori nazioni ad economia matura del vecchio continente.
FORMAZIONE / STUDI
NellʼOsservatorio sulle liberalizzazioni in Italia di Federdistribuzione, il Cermes dellʼuniversità Bocconi valuta nel mercato grocery il differenziale del nostro Paese rispetto alla media UK-F-E-D (Regno Unito, Francia, Spagna e Germania) per tipologia distributiva riferito allʼanno 2009.
La nostra capacità di garantire nel mercato alimentare e degli articoli di pulizia della casa ed igiene della persona (gro- cery) il vantaggio della prossimità è dimostrata dalla maggior quota di piccoli supermercati e di altri esercizi ( minimarket e negozi) e dalla minore quota di ipermercati e superstore e discount rispetto alla media UKFED.
La convenienza economica è indicata dai fautori della liberalizzazione radicale nel commercio come primario vantaggio collettivo, ma lʼacquisto ad un prezzo inferiore a quello del piccolo negozio specializzato non riguarda lo stesso prodotto/servi- zio e non è lʼunico fattore da prendere in considerazione per giudicare i benefici di natura collettiva.
Una quota di mercato delle micro imprese superiore alla media UKFED implica una quantità di addetti superiore, per- ché a parità di volumi di ricavi le aziende di minore scala impiegano un maggior quantità di occupati.
In presenza di un mercato del lavoro che non riesce a creare nuova occupazione la sopravvivenza delle microimprese è, quindi, un vantaggio di natura collettiva, che contribuisce a sostenere la domanda complessiva di lavoro in un fase di evolu- zione del mercato decisamente critica sotto questo profilo.
Inoltre il piccolo commercio indipendente assicura il servizio di prossimità, indispensabile per le persone anziane, che non possono spostarsi di frequente per gli acquisiti, gradito anche alle famiglie giovani che vi ricorrono per gli acquisti residuali.
Il presidio territoriale diffuso dei negozi svolge anche un ruolo di controllo sociale e di inibizione del degrado, che, pur- troppo, si manifesta in molti centri urbani delle nazioni UKFED, dove la maggiore diffusione delle grandi superfici di vendita ha determinato la desertificazione commerciale di ampie zone del territorio urbano.
Gli argomenti e le ragioni a favore del modello distributivo pluralistico in cui Confcommercio ha sempre creduto non mancano e possono essere ampliati nel tentativo di scoraggiare lʼinsediamento di nuove grandi superfici nella nostra Regione, prima che si manifestino gli effetti di un grave sovradimensionamento dellʼofferta.
Lʼaccentuarsi della crisi e le difficoltà di bilancio di molti comuni lombardi rendono, purtroppo, ardua questa politica, per- ché il sistema della pubblica amministrazione non è incline a valutare le conseguenze negative di medio e lungo periodo e tende a sfruttare i vantaggi immediati dellʼinvestimento immobiliare della grande distribuzione, unʼentrata tributaria cospicua, uno strumento per realizzare quei servizi e quelle opere di utilità sociale, che la macchina delle amministrazioni locali non è capace di realizzare in autonomia.
In questo scenario lo sforzo di informare pubblica opinione e Istituzioni sui costi economici e sociali dellʼeccesso di offer- ta della grande distribuzione deve essere intensificato, ma non può essere lʼunica strategia di sostegno del piccolo commercio indipendente.
Il vantaggio competitivo della micro impresa
Il panorama della rete distributiva delle nostre città è profondamente cambiato negli ultimi 20 anni, ma chi preconizzava la scomparsa dei piccoli esercizi al dettaglio può verificare nella realtà lʼinconsistenza delle sue aspettative.
Attività come le botteghe di ortofrutta, le macellerie, le salumerie, i negozi di elettrodomestici, la vendita di articoli sporti- vi o di giocattoli sono sensibilmente diminuite nel numero e nella copertura territoriale, ma diverse altre tipologie si sono trasfor- mate ed hanno resistito.
È vero che in alcune zone urbane della nostra Regione non esiste alternativa allʼacquisto presso il supermercato o la galleria del centro commerciale, ma è altrettanto vero che il nostro universo dei piccoli esercizi di prossimità è cambiato per resistere alla concorrenza della grande impresa e nella metamorfosi ha privilegiato il connubio prodotto/servizio.
Hanno resistito le formule in grado di associare alla vendita del prodotto lʼerogazione di un servizio personalizzato o capaci di incorporare nel prodotto stesso la qualità dellʼassistenza pre e post vendita.
Ne sono un evidente esempio tipologie distributive come i panifici, le pasticcerie, le erboristerie, i negozi di ferramenta e di ottica, le botteghe per la vendita di fiori.
La linea di separazione tra negozio moderno e negozio tradizionale non passa dalla merceologia in se stessa, ma dalla possibilità di differenziare il prodotto/servizio rispetto allʼofferta della grande distribuzione, puntando su questi pilastri del vantag- gio competitivo:
1. Prodotto/servizio originale, in grado di farsi riconoscere come tale rispetto allʼofferta anonima e standardizzata.
2. Prezzo concorrenziale del pacchetto complessivo, prodotto e servizio.
3. Prossimità del punto di vendita al luogo di residenza della clientela per i beni ed i servizi di frequente consumo.
4. Centralità del punto vendita, ubicato in zone commerciali che possono attrarre dallʼesterno i clienti potenziali interessati a beni ad acquisto non frequente.
Lʼoriginalità del prodotto è assicurata dalla produzione artigianale, come nel caso dei panifici e dei ristoranti o delle bot- teghe di orafi e fioristi, ma anche dalle conoscenze del venditore, come accade per i negozi di ottica o quelli di ferramenta.
Nel settore alimentare il connubio vendita e somministrazione si presta in materia ottimale a seguire questa strategia di differenziazione del prodotto/servizio e diventano sempre più numerosi i casi di integrazione originale di queste due distinte forme di attività.
Anche il minimercato alimentare è diventato concorrenziale rispetto ai canali grocery moderni, come dimostrano gli indi- catori di produttività per formato delle imprese Gdo, che individuano proprio in questa tipologia i maggiori rendimenti dello spa- zio espositivo.
La strategia di marketing orientata a capitalizzare il vantaggio della differenziazione rispetto allʼofferta Gdo può essere implementata con successo anche in segmenti di mercato dove è meno immediatamente riconoscibile lʼoriginalità del binomio prodotto e servizio.
Nellʼampio e articolato sistema della moda, nellʼuniverso dellʼarredamento, nel settore dei casalinghi, nel mondo degli articoli da regalo il negozio specializzato può selezionare i fornitori in modo da distinguersi rispetto alla produzione di massa e può incorporare nel prodotto stesso il sevizio di assistenza al cliente, facendo valere la sua competenza e la sua capacità di informare la clientela su design, qualità dei materiali, durata nel tempo, garanzie accessorie.
La micro impresa della distribuzione al dettaglio possiede un vantaggio competitivo, che non è in grado di comunicare ai consumatori in maniera efficace a causa del suo vincolo dimensionale.
La lenta e graduale erosione della sua quota di mercato nei confronti dellʼimpresa di maggiore scala non è, quindi, determinata da carenze oggettive nellʼofferta del suo prodotto/servizio, ma da limiti di scala operativa e finanziaria, che le impediscono di far conoscere alla clientela potenziale i contenuti della proposta commerciale ed i suoi punti di forza.
Il ruolo di Confcommercio è rivolto a colmare questa lacuna e su questa strada la nostra organizzazione si è incammi- nata da tempo.
Le azioni di marketing collettivo dellʼassociazione
Nel panorama del piccolo commercio indipendente un cospicuo numero di attività può competere con la grande distri- buzione in quanto dispone di un prodotto/servizio originale, offerto a prezzi concorrenziali, integrato dal vantaggio della prossi- mità o della centralità a seconda del tipo di bene offerto.
La comunicazione con la clientela è affidata in gran parte allo strumento promozionale della vetrina e delle relazioni interpersonali tra venditore e clienti effettivi e tra clienti e conoscenti/ amici.
In queste condizioni un numero rilevante di clienti potenziali, in particolare quelli di età compresa tra 25 e 45 anni, non sono raggiunti dalle iniziative di marketing del piccolo commercio indipendente.
Al contrario la grande distribuzione si “avvicina”, si fa “prossima” a questi consumatori attraverso una intensa attività di comunicazione multicanale, fatta di messaggi trasmessi da web, televisione, radio e giornali, esterna (poster e affissioni, transit e insegne luminose).
Quanto più è penetrante il messaggio promozionale e pubblicitario della Gdo, tanto più sbiadisce nella mente del clien- te potenziale lʼimmagine del negozio specializzato, che, pur essendo in grado di costituire una valida alternativa allʼofferta ano- nima e standardizzata della grande distribuzione, finisce per essere “ dimenticato”.
Lʼorganizzazione ha cominciato a colmare questa lacuna attraverso lʼazione congiunta dei suoi due livelli di rappresen- tanza associativa, le associazione di categoria e le associazioni territoriali.
Alcune associazioni di categoria hanno iniziato a progettare e realizzare strumenti di marketing in grado di rafforzare lʼi- dentità di specializzazione e professionalità delle rete commerciale agli occhi del consumatore.
FORMAZIONE / STUDI
Vanno in questa direzione la campagna pubblicitaria 2012 AscoFoto con locandine da esporre in vetrina per ricordare alla clientela di stampare le proprie fotografie, o gli audiovisivi degli eventi organizzati da Asxxxxxx, o la mappa dei negozi spe- cializzati nella vendita di articoli casalinghi a Milano, che campeggia nella home page dellʼassociazione.
Nellʼambito delle iniziative per la costituzione dei distretti urbani del commercio anche le associazioni territoriali hanno sviluppato strumenti di comunicazione e marketing per promuovere lʼattività delle loro imprese.
In diversi casi è stato adottato il logo del distretto per aiutare il consumatore ad identificare la rete commerciale di una determinata area ed è stato creato il sito web con lʼelenco delle unità vendita attive e dei principali eventi del calendario promo- zionale della città.
Le azioni di marketing collettivo delle associazioni Confcommercio, territoriali e di categoria, hanno superato la fase ini- ziale di avvio ed introduzione e rappresentano un ambito di attività sindacale destinato a crescere per soddisfare le esigenze di rafforzamento competitivo delle micro imprese del commercio indipendente.
Prospettive
Lʼassociazione di categoria dialoga con il suo referente primario, lʼimprenditore della distribuzione al dettaglio specializ- zata, ma il suo spazio web e il suo stesso Logo potrebbero essere “spesi” anche per stabilire un dialogo continuo ed efficace con i clienti finali delle imprese associate.
In questa prospettiva lo strumento della Tv Confcommercio può rivelarsi una vera e propria carta vincente per la sua capacità di emozionare e di informare in maniere chiara e sintetica, restituendo al telespettatore la ricchezza di competenze e di personalità imprenditoriali che la comunità delle aziende Confcommercio possiede.
In ogni negozio associato potrebbe campeggiare il logo dellʼassociazione con un acronimo, che possa essere facilmen- te memorizzato e assurga a simbolo di competenza professionale dei suoi attori commerciali.
Lʼindirizzo del sito web dovrebbe essere integrato nel logo stesso per consentire a tutti i visitatori dei punti di vendita di interpellare la rete e approfondire la conoscenza dellʼofferta disponibile sul territorio.
I portali web dei distretti urbani del commercio, curati dalle associazioni territoriali in partnership con le amministrazioni municipali, potrebbero riproporre ai loro visitatori il link dellʼassociazione di categoria, ampliando la platea dei potenziali utenti finali.
Allo stesso modo nel portale dellʼassociazione di categoria la mappa dei punti vendita della città di Milano potrà essere integrata da quella dei Duc della provincia e dal relativo indirizzo web per consultare il sito del proprio distretto commerciale.
I collegamenti tra i due portali, quello dellʼassociazione di categoria e quello del Duc, ampliano le potenzialità della comunicazione tradizionale della rete diffusa di piccoli negozi specializzati, consentendo ai visitatori del punto vendita di rag- giungere la home page dellʼassociazione di categoria.
La sua linea editoriale punterà a valorizzare competenza professionale e personalità degli operatori commerciali in modo che il logo sia riconosciuto come emblema di un prodotto/servizio di qualità, di unʼinformazione chiara e trasparente, di una rete distributiva vicina al consumatore, sia in termini di spazio fisico, sia in termini di spazio emotivo.
I contenuti editoriali dovranno, infatti, essere pensati non solo per dimostrare la validità dei prodotti in vendita, ma anche per suscitare lʼinteresse e la curiosità del cliente finale su gli elementi di natura culturale, storica, estetica, sociale che il prodotto evoca, quando lo si colloca allʼinterno della filiera di produzione e distribuzione e quando se ne colgono le molteplici valenze.
Ad esempio la qualità di un prodotto alimentare rimanda inevitabilmente alla filiera produttiva, evoca il tema della gastronomia, della salute e del benessere, della relazione sociale e lo spazio di informazione sul web deve poter cogliere tutti questi spunti per consentire al visitatore virtuale di ampliare le sue conoscenze e soddisfare le sue curiosità.
Il mezzo televisivo potrà raccontare in maniera efficace e coinvolgente come si riconosce la qualità di un prodotto, attin- gendo al patrimonio di competenze sedimentate nella rete distributiva.
In questo modo lʼinformazione non sarà asettica, ma ambientata nel contesto di una specifica bottega in sintonia con il carattere personale della relazione che si instaura tra commerciante e cliente.
Il portale del Duc, a sua volta, sarà organizzato per presentare una vera e propria guida virtuale allo shopping con la mappa dei punti vendita nel territorio e i collegamenti con il sito web dei singoli esercizi commerciali, che presenta in primo piano lʼimmagine fotografica della vetrina.
Il calendario annuale degli eventi promozionali costituirà lʼaltro essenziale contenuto tematico per valorizzare la relazio- ne commercio e cultura che differenzia lʼofferta dei centri commerciali naturali rispetto a quelli pianificati.
Il vero punto di forza del marketing collettivo Confcommercio risiede nella capacità di coniugare il vantaggio della rela- zione personale tra commerciante e cliente con il vantaggio della comunicazione sul web per raggiungere a costi contenuti un vasto pubblico di utenti, in particolare nella fascia di età compresa tra 25 e 45 anni.
In questo connubio tra bottega e web si deve riconoscere lʼimpronta originaria del rapporto personale tra venditore e cliente, uno dei più importanti attributi di identità del piccolo commercio indipendente.
Contenuti, mezzi e stili di comunicazione sulla rete dovranno, quindi, essere progettati e realizzati per rispettare questa caratteristica.
Gli inserti audiovisivi di Tv Confcommercio, allʼinterno della home page, rispettano pienamente questo principio e rap- presentano unʼottima base di partenza per la crescita degli strumenti di marketing a sostegno delle micro imprese della nostra distribuzione al dettaglio.
Il costo della vita in Italia Riportiamo gli indici del costo della vita in Italia con base 1995 = 100 da gennaio 2006 allʼultimo mese disponibile NUMERI INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI - FOI Base 1995 = 100 AL ALCOL ABB ABT ELT DOM SAN TRAS COM RIC IST ALB ALTRI INDICE Var 100% Var 75% Dicembre 2009 136,8 187,9 137,0 156,1 133,5 121,0 142,5 68,1 123,1 146,9 148,7 145,9 135,8 0,967 0,725 Media annua 136,8 184,0 136,3 157,2 132,9 121,1 140,4 68,4 122,5 144,5 148,1 143,7 135,2 0,677 0,507 Gennaio 2010 136,8 188,1 137,0 156,5 133,7 121,7 143,3 67,5 122,7 146,9 148,9 146,4 136,0 1,341 1,006 Febbraio 136,8 188,1 137,0 156,9 133,9 121,7 143,1 68,1 123,1 146,9 149,0 146,6 136,2 1,264 0,948 Marzo 136,8 188,1 137,1 157,4 134,1 121,4 144,7 68,0 123,2 147,0 149,4 146,9 136,5 1,487 1,115 Aprile 136,9 188,2 137,2 158,1 134,2 121,5 146,5 68,0 123,4 147,0 150,4 147,2 137,0 1,632 1,224 Maggio 136,8 188,2 137,5 158,6 134,4 121,3 146,7 67,7 122,6 147,0 150,6 147,8 137,1 1,480 1,110 Giugno 136,9 188,3 137,5 158,6 134,5 121,1 146,3 67,5 123,0 147,0 150,7 148,3 137,1 1,330 0,998 Luglio 136,8 188,4 137,5 159,9 134,5 121,2 147,9 67,5 123,4 147,1 151,2 148,8 137,7 1,774 1,330 Agosto 136,9 188,9 137,4 159,9 134,6 121,2 149,2 68,4 123,6 147,1 151,3 148,9 137,9 1,546 1,160 Settembre 137,2 188,9 137,7 160,1 134,8 121,3 146,8 67,3 122,4 148,9 151,6 149,1 137,5 1,551 1,163 Ottobre 137,5 192,0 138,1 160,2 134,9 121,6 146,7 66,6 123,3 150,6 152,2 149,8 137,8 1,697 1,273 Novembre 137,6 192,0 138,2 160,8 135,1 121,7 146,7 67,3 123,5 150,6 151,2 150,0 137,9 1,696 1,272 Dicembre 138,0 192,1 138,3 161,2 135,1 127,1 148,7 67,7 124,1 150,6 151,1 150,4 138,4 1,915 1,436 Media annua 137,1 189,3 137,5 159,0 134,5 121,5 146,4 67,6 123,2 148,1 150,6 148,4 137,3 1,560 1,170 Gennaio 2011 101,5 101,5 100,6 102,0 100,7 100,5 102,3 100,1 100,2 101,7 100,7 101,6 101,2 2,167 1,626 Febbraio 101,8 101,6 100,6 102,5 100,9 100,9 103,0 100,0 100,1 101,7 100,8 101,7 101,5 2,320 1,740 Marzo 101,2 101,6 100,9 103,0 100,1 100,9 104,4 99,9 99,6 101,7 100,4 101,9 101,9 2,497 1,873 Aprile 102,2 101,6 101,2 104,1 101,2 100,7 106,3 98,9 99,8 101,7 102,0 102,2 102,4 2,624 1,968 Maggio 102,8 101,7 101,3 104,1 101,4 100,4 106,0 98,6 99,5 101,8 102,4 102,4 102,5 2,650 1,987 Giugno 102,9 101,7 101,3 104,1 101,5 100,5 106,1 97,7 99,9 101,8 102,7 102,6 102,6 2,750 2,062 Luglio 102,2 102,8 101,3 105,2 101,6 100,3 107,5 97,3 100,2 101,8 102,8 103,5 102,9 2,601 1,951 Agosto 102,1 103,7 101,3 105,3 101,7 100,4 109,1 97,6 100,5 101,8 102,5 103,5 103,2 2,751 2,063 Settembre 102,4 103,8 102,1 105,4 101,9 100,5 107,1 97,1 100,7 102,8 103,3 104,3 103,2 3,050 2,287 Ottobre 102,8 107,7 103,2 106,5 102,4 100,7 107,5 97,5 100,7 103,5 103,3 104,7 103,6 3,224 2,418 Novembre 103,5 107,8 103,3 107,0 102,5 100,8 107,3 97,3 100,3 103,6 102,4 105,0 103,7 3,249 2,437 Dicembre 103,6 107,8 103,4 107,2 102,6 100,7 109,0 97,0 100,5 103,7 102,3 105,3 104,0 3,173 2,380 Media annua 102,5 103,6 101,7 104,7 101,6 100,6 106,3 98,3 100,2 102,3 102,2 103,2 102,7 2,756 2,067 Gennaio 2012 103,9 108,0 103,5 109,1 103,0 100,7 109,8 97,3 100,5 103,7 102,4 104,7 104,4 3,162 2,372 Febbraio 104,7 108,0 103,5 109,4 103,1 100,9 110,8 96,5 101,1 103,7 102,4 105,0 104,8 3,251 2,438 Marzo 104,7 109,4 104,0 109,7 103,4 100,5 112,6 97,1 100,1 103,7 102,8 105,2 105,2 3,238 2,429 Aprile 104,6 109,9 104,2 110,8 103,5 100,6 114,2 95,8 100,3 103,8 103,7 105,3 105,7 3,223 2,417 Maggio 105,0 110,0 104,3 111,5 103,6 100,6 113,2 95,3 100,1 103,8 103,9 105,5 105,6 3,024 2,268 Giugno 105,8 110,02 104,2 111,5 103,7 100,6 112,9 96,3 100,5 103,8 104,1 105,7 105,8 3,119 2,339 Luglio 104,8 110,3 104,3 112,2 103,7 100,7 113,1 95,7 100,6 103,8 104,5 106,2 105,9 2,915 2,187 Agosto 104,7 110,3 104,2 112,4 103,8 100,7 116,1 96,1 100,8 103,8 104,5 106,2 106,4 3,101 2,326 Settembre 105,2 110,4 104,4 112,8 103,9 100,7 114,6 96,4 100,5 104,9 104,8 106,5 106,4 3,101 2,326 Ottobre 105,6 110,5 104,9 113,4 104,0 100,7 114,1 94,4 100,5 106,7 104,6 106,7 106,4 2,703 2,027 A partire da gennaio 2011 i numeri indice non sono più calcolati su base 1995=100, ma con base 2010=100 e, quindi, il calcolo della varia- zione percentuale intercorsa tra un mese qualsiasi del periodo 1996 - 2010 e un mese qualsiasi del 2011 deve essere fatta come nellʼe- sempio di seguito presentato: numero indice generale di gennaio 2011 101,2 numero indice generale di gennaio 2010 136,0 coefficiente di raccordo tra le basi 1995 e 2010 1,373 101,2:136,0x1,373x100-100 2,167 arrotondato a 2,2 |
Economico
FORMAZIONE / STUDI
INDICI DEL VALORE DELLE VENDITE DEL COMMERCIO FISSO AL DETTAGLIO A PREZZI CORRENTI (base 2005=100) per settore merceologico e forma distributiva Periodo Alimentari Non alimentari Totale Grande Piccole Grande Piccole Grande Piccole distribuzione superfici distribuzione superfici distribuzione superfici 2009 Ottobre 111,0 97,5 106,4 105,6 108,5 104,0 Novembre 110,3 85,8 104,0 95,0 106,8 93,2 Dicembre 133,1 135,3 178,9 140,1 158,2 139,1 2010 Gennaio 88,8 83,9 94,6 88,7 92,0 87,7 Febbraio 93,4 79,0 94,1 79,4 93,8 79,3 Marzo 110,7 95,0 95,3 90,2 102,3 91,1 Aprile 106,9 96,5 99,5 89,2 102,9 90,6 Maggio 106,8 91,8 98,6 94,2 102,3 93,7 Giugno 107,3 100,2 101,0 94,2 103,8 95,4 Luglio 112,1 103,8 108,2 105,8 110,0 105,4 Agosto 105,7 94,2 100,4 83,7 102,8 85,8 Settembre 107,0 90,6 101,6 97,2 104,1 95,9 Ottobre 111,8 94,5 107,7 104,7 109,6 102,7 Novembre 111,7 85,7 105,2 95,7 108,2 93,7 Dicembre 134,7 134,6 180,3 140,9 159,7 139,6 2011 Gennaio 88,2 82,6 93,7 87,6 91,2 86,6 Febbraio 93,6 79,2 93,4 79,6 93,5 79,5 Marzo 107,5 93,2 94,3 88,3 100,3 89,3 Aprile 113,2 98,3 101,0 90,0 106,6 91,7 Maggio 105,9 93,2 95,7 94,6 100,3 94,2 Giugno 108,5 98,9 99,7 92,5 103,7 93,7 Luglio 110,2 100,8 105,0 103,5 107,4 103,0 Agosto 108,6 94,1 99,0 82,7 103,3 85,0 Settembre 109,3 89,0 100,1 94,4 104,2 93,3 Ottobre 114,0 93,4 105,0 102,3 109,1 100,5 Novembre 112,4 84,6 101,4 93,7 106,4 91,9 Dicembre 133,6 130,9 169,9 135,5 153,5 134,6 2012 Gennaio 88,9 81,8 92,4 86,1 90,8 85,2 Febbraio 97,3 79,3 93,7 78,9 95,3 79,0 Marzo 112,5 94,7 93,6 89,3 102,1 90,4 Aprile 108,8 89,2 97,3 82,2 102,5 83,6 Maggio 108,0 90,6 93,9 91,9 100,3 91,6 Giugno 112,4 96,9 99,9 90,4 105,5 91,7 Luglio 109,4 97,3 101,3 99,4 105,0 99,0 Settembre (*) 109,9 92,8 97,2 81,6 102,9 83,8 (*) dati provvisori) Nota indice vendite A partire dagli indici di Gennaio 2009 lʼIstat ha aggiornato la base allʼanno 2005, ricalcolando i valori degli anni precedenti che quindi sono pubblicati a partire da Gennaio 2007. La classificazione per numero di addetti non contempla più le classi relative alle imprese più piccole (fino a 2 addetti, da 3 a 5 addetti, da 6 a 9 addetti) e, quindi, la relativa tabella è stata sostituita con quella che distingue tra “Grande distribuzione” e “Piccole superfici”. Con il termine “Grande distribuzione” si devono intendere le imprese che gestiscono supermercati, ipermercati, discount, grandi magazzini e grandi superfici specializzate. Con il termine “Piccole superfici” si devono intendere i punti di vendita specializzati inferiori a 400mq per gli esercizi a prevalente vendita non alimentare, inferiori a 250mq per gli esercizi a prevalente vendita alimentare. Si utilizzano i dati grezzi del comunicato del mese corrente. Il mese successivo lʼIstat li ricalcola per cui nel secondo mese si inseriscono i dati grezzi dal comunicato e si cor- reggono i dati del mese precedente con i dati ricalcolati da Istat prendendoli dalle serie storiche del mese corrente. |
Economico
Indici generali 2012
INDICI GENERALI
d i c e m b r e 2012
2012
Commercio Turismo Servizi e Professioni
Indici generali 2012
d i c e m b r e 2012
Sindacale / Welfare
ott. | 11 |
nov. | 4 |
dic. | 7 |
gen. | 1 |
gen. | 7 |
feb. | 4 |
feb. | 9 |
mar. | 2 |
mag. | 2 |
ott. | 16 |
nov. | 3 |
nov. | 9 |
nov. | 13 |
gen. | 22 |
feb. | 6 |
mar. | 13 |
mag. | 33 |
giu. | 2 |
SINDACALE / WELFARE
LEGGI DECRETI CIRCOLARI
CONTRATTI DI LAVORO
• Ccxx xirigenti. Accordo in materia di conciliazione e arbitrato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Ccxx xirigenti. Accordo in materia di conciliazione e arbitrato. Integrazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Ccnl Terziario. Convalida delle dimissioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RAPPORTI DI LAVORO
Apprendistato
• Circolare n. 29 del ministero del Lavoro dellʼ11 novembre 2011. - Dlgs n. 167/2011. Tu apprendistato. Regime transitorio e nuovo regime sanzionatorio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Progetto Amva. Incentivi per chi assume apprendisti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Commissione paritetica apprendistato. Compilazione on-line della richiesta di assunzione . . . . . . . . . . . . .
• Accordo sulla disciplina transitoria in materia di apprendistato professionalizzante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Legge 12 novembre 2011, n. 184.Bilancio di previsione dello stato per lʼanno finanziario 2012
e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Nota Confcommercio n. 17 del 27 marzo 2012, Prot. 01001. Sottoscrizione dellʼ accordo di riordino dellʼapprendistato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Nota ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 13/7/2012. Attuazione della nuova disciplina dellʼapprendistato. Risposta a quesiti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Nota Confcommercio n. 43 del 26 luglio 2012. Recesso nel contratto di apprendistato e durata
del periodo formativo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Decreto Xxxxxxx Xxxxxxxxx x. 000 del 27/07/2012. Aggiornamento del quadro regionale degli standard professionali della Regione Lombardia con lʼinserimento di nuovi profili, nuove
competenze libere, indicatori di competenza e livelli Eqf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Risposta del ministero del Lavoro a interpello n. 25/2012 del 1 agosto 2012. Art. 9, Dlgs n. 124/2004- iscrizione nelle liste di mobilità di apprendisti licenziati per giustificato motivo oggettivo. . . . . . . . . . . . . . . .
Cigs e mobilità
• Circolare Inps n. 148 del 22/11/2011. Dl n. 78 del 2010 convertito in legge n. 122 del 2010. Determinazioni presidenziali n. 75 del 30 luglio 2010. “Estensione e potenziamento dei servizi telematici offerti dallʼInps ai cittadini” e n. 277 del 24 giugno 2011 “Istanze e servizi Presentazione telematica in via esclusiva-decorrenze”. Nuove modalità di presentazione delle domande
di autorizzazione alla cassa integrazione guadagni straordinaria ed ai contratti di solidarietà.
Indicazione periodo transitorio e data di utilizzo in via esclusiva. Utilizzo del canale telematico. . . . . . . . . . .
• Messaggio Inps del 29 novembre 2011, n. 22472. Competenza delle sedi alla trattazione
delle domande di Cigo-Cigs-Cig in deroga.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Risposta del ministero del Lavoro a interpello n. 48 del 28 dicembre 2011. Quesiti vari. . . . . . . . . . . . . . . .
• Decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 52 del 31 ottobre 2011. Prxxxxx, per lʼanno 2011, dei benefici per le assunzioni di cui allʼart. 2, commi 131, 132, 134 e 151,
della legge 23 dicembre 0000, x. 000. (Xxxxxxx x. 00000). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Decreto n. 64781del ministero del Lavoro del 13 marzo 2012. Criteri concessivi per le aziende commerciali con oltre 50 addetti, agenzie di viaggio e turismo compresi operatori turistici con più di 50 dipendenti e imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inform. mese
N.
SINDACALE / WELFARE
pag.
• Messaggio Inps n. 16606 del 12 ottobre 2012. Articolo 2, comma 5 quater, legge 27 ottobre 2008,
n. 166 - Recesso del datore di lavoro dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato durante il periodo
di prova.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Decontribuzione
• Decreto del ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 3 agosto 2011. Determinazione, per lʼanno 2010, della misura massima percentuale della retribuzione di secondo livello
oggetto dello sgravio contributivo previsto dallʼart. 1, comma 67, della legge 247/2007. . . . . . . . . . . . . . .
• Messaggio Inps n. 17017 del 19 ottobre 2012. Anno 2011. Sgravio contributivo a favore della contrattazione di secondo livello. Decreto interministeriale 24 gennaio 2012. Modalità
operative per la fruizione del beneficio contributivo. Istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti. . . .
Festività
• Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, coordinato con la legge di conversione 14 settembre 2011,
n. 148. Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inail
• Nota Inail 7 novembre 2011. Infortunio in itinere. Utilizzo del mezzo privato (bicicletta). . . . . . . . . . . . . . . . .
Inps
• Circolare Inps n. 31 del 2/3/2012. Prescrizione dei contributi previdenziali ed assistenziali.
Denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Messaggio Inps n. 7268 del 27 aprile 2012. Effetti delle nuove norma in materia di certificazioni rispetto ai procedimenti telematici finalizzati allʼapplicazione e alla verifica dei benefici per le assunzioni agevolate dei lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi (art. 8, co. 9 legge 407/19909 e dei lavoratori
iscritti nelle liste di mobilità (art. 8, co. 2 e 4, e 25, co. 9, delle legge 223/1991; art.4, co.1, decreto legge 148/1993, conv. con modd. con legge 236/1993, e succ. modd. e integrazioni). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Messaggio Inps n. 8447 del 16 maggio 2012. chiarimenti alla circolare 31 del 2 marzo 2012 . . . . . . . . . . .
Lavoratori disabili
• Nota ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 14/12/2011. Decreto direttoriale del 15 dicembre 2011, presentazione del prospetto informativo ai sensi dellʼ articolo 9, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68, così come sostituito dallʼarticolo 40, comma 40, della legge 6 agosto 2008, n. 133.
Nota operativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Circolare del ministero del Lavoro prot. 37/000621 del 16 gennaio 2012. Contratti di solidarietà.
Modalità di effettuazione di prestazioni eccedenti lʼorario ridotto concordato. Accertamenti ispettivi. . . . . . .
• Avviso n. 4-IA3 Provincia di Milano, approvato con disposizione dirigenziale Rg 5387 del 7/6/2011. Incentivi alle assunzioni. Dote lavoro ambito disabilità- Incentivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Nota del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 13/3/2012. Sospensione obblighi di assunzione di cui allʼart. 3, comma 5, della legge 12 marzo 1999, n. 68 e decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5.
Note operative per lʼinvio delle comunicazioni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Risposta del ministero del Lavoro a interpello n. 10/2012 del 10 aprile 2012. Art. 9, Dlgs n. 124/2004- Estensione art. 3, comma 5, L n. 68/1999 a imprese in Cig in deroga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Risposta del ministero del Lavoro a interpello n. 24/2012 del 1 agosto 2012. Art. 9, Dlgs n. 124/2004-
art. 33, comma 3, L n. 104/1992-riproporzionamento giorni di permesso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lavoratori extracomunitari
• Nota ministero del lavoro prot. n. 4773 del 28 novembre 2011. Comunicazioni obbligatorie in caso
di assunzione di lavoratore non comunitario regolarmente soggiornante in Italia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Circolare del ministero dellʼinterno prot. 113 del 11 gennaio 2012. Comunicazioni obbligatorie in caso
di assunzione di lavoratore straniero regolarmente soggiornante in Italia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Circolare del ministero dellʼInterno prot. 8827 del 5 dicembre 2011. Comunicazioni obbligatorie in caso
di assunzione di lavoratore straniero regolarmente soggiornante in Italia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dic. | 11 |
mar. | 11 |
dic. | 10 |
apr. | 8 |
gen. | 7 |
mag. | 34 |
giu. | 7 |
lu./ag. | 22 |
feb. | 11 |
apr. | 4 |
mag | 30 |
mag. | 37 |
giu. | 4 |
nov. | 14 |
feb. | 5 |
apr. | 7 |
apr. | 7 |
SINDACALE / WELFARE
• Lettera del ministero del lavoro prot. n. 0005792 del 9 luglio 2012. Legge 28 giugno 2012, n. 92 concernente: “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”. . . .
Lavoro a tempo determinato
• Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179. Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. . . . . . . . . . . .
• Risposta del ministero del Lavoro a interpello n. 32 del 19 ottobre 2012. Art. 9, Dlgs n. 124/2004-
L. n. 92/2012 (riforma lavoro)-contratto di lavoro a tempo determinato-computo del periodo massimo
di 36 mesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lavoro intermittente
• Risposta del ministero del Lavoro a interpello n. 46 dellʼ11 novembre 2011. Lavoro intermittente- Dm 23 ottobre 2004-Rinvio alle figure di cui al Rd 6 dicembre 1923, n. 2657-Figura di “commesso
di negozio”- Equiparabilità della figura di “addetto alle vendite”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Comunicazione della Direzione territoriale del lavoro di Milano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Circolare del ministero del Lavoro n. 20 del 1 agosto 2012.Legge 28 giugno 2012, n. 92-Lavoro intermittente alla luce delle modifiche apportate dagli artt. 33-40 del Dlgs n. 276/2003-Istruzioni operative al personale ispettivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Nota del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali prot. 37/0018271/MA007.A001. Contratto
di lavoro intermittente-art.1, commi 21-22. L n. 92/2012- cd. riforma Fornero-richiesta parere. . . . . . . . .
Lavoro notturno
• Nota del ministero del Lavoro, prot. 9630 del 23 maggio 2012. Dlgs 21 aprile 2011, n. 67 e Dm 20 settembre 2011. Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti. Comunicazione lavoro notturno. Chiarimenti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Libro unico
• Risposta del ministero del Lavoro a interpello n. 47 del 13 dicembre 2011. Libro unico del lavoro. Registrazioni infedeli. Nozioni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Licenziamento
• Legge 4 novembre 2010, n. 183. Deleghe al governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per lʼimpiego, di incentivi allʼoccupazione, di apprendistato, di occupazione femminile. Nonché misure contro il lavoro sommerso
e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversia di lavoro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Lettera della direzione regionale del lavoro della Lombardia prot. n. 12886 del 12 ottobre 2012.
Tentativo di conciliazione ex art. 7 Legge n. 604/1966 come modificato dallʼart.1 comma 40, Legge
n. 92/2012. Licenziamento per superamento del periodo di comporto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Malattia
• Circolare Inps n. 150 del 28/11/2011.Visite mediche di controllo domiciliare- Verbale informatico
delle visite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maternità
• Circolare ministero del Lavoro prot. n. 32/7247/00.00.00.00 del 29 marzo 2012. Articolo 15 Dl 5/2012. interdizione anticipata dal lavoro in caso di gravi complicanze. Rilascio autorizzazioni. . . . . . . . . . . . . . . . .
Mercato del lavoro
• Circolare Confcommercio n. 34 del 28.6.2012. Prot. 002789. Ddl Disposizioni in materia di riforma
del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita-AC 5256. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Circolare Confcommercio n. 41 del 18 luglio 2012. Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita (Legge 28 giugno 2012, n. 92)-Circolare n. 18 del 2012
del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali- “Flessibilità in entrata”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nov. | 4 |
dic. | 1 |
dic. | 9 |
gen. | 6 |
ott. | 18 |
nov. | 6 |
dic. | 12 |
lu./ag. | 27 |
mar. | 9 |
mar. | 15 |
dic. | 12 |
feb. | 7 |
giu. | 3 |
set. | 3 |
ott. | 3 |
Part–time
• Legge 12 novembre 2011, n. 183. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Legge di stabilità 2012) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Previdenza complementare
• Comunicato stampa dellʼAgenzia delle Entrate del 27 dicembre 2011. Previdenza complementare
per i lavoratori al primo impiego. Le regole del plafond dei primi 5 anni per gli assunti dopo il 2007. . . . .
• Risoluzione n. 131/E dellʼAgenzia delle Entrate del 27 dicembre 2011. Consulenza giuridica Deducibilità dei contributi di previdenza complementare da parte dei lavoratori di prima occupazione-
Art. 8, comma 6, del Dlgs n. 252 del 2005 e art. 10, comma 1, lett.e-bis), del Tuir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Somministrazione
• Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Attuazione delle deleghe in materia di occupazione
e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Nota del ministero del Lavoro, prot. 37/0012187/MA007.A001del 3 luglio 2012. Xxxxx note interpretative in ordine alla comunicazione periodica ex art. 24, comma 4, lett.b, Dlgs n. 276/2003-art. 3
Dlgs n. 24/2012 recante direttiva 2008/104/Ce, sul lavoro tramite agenzia interinale. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Varie
• Circolare Inps n. 5 del 16/1/2012. Dl n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni,dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Determinazione presidenziale n. 75 del 30 luglio 2010 “Estensione e potenziamento dei servizi telematici offerti dallʼInps ai cittadini” e n. 277 del 24 giugno 2011 “Istanze e servizi-Presentazione telematica in via esclusiva-decorrenze”. Modalità di presentazione telematica
della richiesta di rimborso della retribuzione per donazione sangue-Nuove istruzioni. . . . . . . . . . . . . . . .
• Circolare del ministero del Lavoro n. 2 dl 16 febbraio 2012. Decreto legge n. 5/2012 (decreto Semplificazioni). Novità in materia di lavoro e legislazione sociale. Primi chiarimenti interpretativi
per il personale ispettivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Nota del ministero del Lavoro prot. 37/0007162/MA008.A002 del 16 aprile 2012. Procedure per il rilascio delle autorizzazioni previste dallʼart. 4 della legge 20 maggio 1970,n. 300-Statuto dei lavoratori. . . . . . . . . . .
• Nota n. 0007191 del ministero del Lavoro del 21 maggio 2012. Rettifica delle informazioni contenute
nei modelli del Sistema Informatico delle comunicazioni obbligatorie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Legge 7 agosto 2012 n. 134, conversione del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83. “Decreto crescita”. Modifiche alla legge di riforma del mercato del lavoro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Nota del ministero del Lavoro n. 18273 del 12/10/2012. L. 92/2012-licenziamento per giustificato motivo oggettivo-licenziamento disciplinare-convalida dimissioni o risoluzione consensuale del rapporto-comunica- zioni CO-sanzioni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IMPOSTE SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE
Detassazione
• Accordo territoriale sulla detassazione 2012 per la provincia di Milano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Accordo territoriale 2012-Settore turismo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 23 marzo 2012. Individuazioni dellʼimporto massimo assoggettabile allʼimposta sostitutiva prevista dallʼarticolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n.126, nonché del limite massimo di reddito annuo oltre il quale il titolare non può usufruire della tassazione sostitutiva. . . . . . . . . .
Modello 770
• 770 semplificato. Pubblicato il modello per lʼanno 2012. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Varie
• Circolare n. 14/E dellʼAgenzia delle Entrate del 4 maggio 2012. Legge 30 dicembre 2010, n. 238- Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia-Chiarimenti interpretativi.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
mar. | 16 |
mar. | 17 |
mar. | 18 |
lu./ag. | 17 |
ott. | 11 |
apr. | 5 |
apr. | 9 |
giu. | 6 |
lu./ag. | 24 |
nov. | 1 |
dic. | 8 |
feb. | 1 |
apr. | 12 |
lu./ag. | 2 |
apr. | 16 |
9 | |
lu./ag. | 15 |
SINDACALE / WELFARE
GIURISPRUDENZA
COSTITUZIONE E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO
• Licenziamento disciplinare-Cass.sez.lav. 13 dicembre 2010, n. 25136 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Rapporto di lavoro da part-time a full-time-Xxxx.sez.lav. 13 dicembre 2010, n. 21160. . . . . . . . . . . . . . . . .
• Lavoro subordinato-Caratteristiche-Cass.sez.lav. 17 novembre 2010, n. 25581. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Comporto e aspettativa-Cass.sez.lav. 17 novembre 2010, n. 23222. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Riduzione della retribuzione-Cass.sez.lav. 17 gennaio 2011, n. 896. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Qualifica dirigenziale-Cass.sez.lav. 22 febbraio 2011, n.4272. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Lavoro subordinato-Cass.sez.lav. 17 febbraio 2011, n. 3863. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Contratto a termine. Specificazioni-Cass.sez.lav. 18 aprile 2011, n. 8836.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
• Doppio licenziamento-Xxxx.sez.lav. 20 gennaio 2011, n. 1244. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Licenziamento per giusta causa-Cass.sez.lav. 26 ottobre 2010, n. 21899 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Conversione del licenziamento-Cass.sez.lav. 17 novembre 2010, n. 25587. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Recesso per giusta causa-Cass.sez.lav. 7 dicembre 2010, n. 24796. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Diverbio litigioso giusta causa di licenziamento-Cass.sez.lav. 12 aprile 2011, n. 8351. . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Licenziamento per scarso rendimento-Cass.sez.lav.1 dicembre 2010, n. 24361. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Superamento del periodo di comporto. Licenziamento-Cass.sez.lav. 17 gennaio 2011, n.916 . . . . . . . . . . .
• Secondo licenziamento-Cass.sez.lav. 20 gennaio 2011, n. 1244. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Licenziamento del dirigente-Cass.sez.lav. 21 marzo 2011, n. 6367. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Licenziamento: da giusta causa a giustificato motivo-Cass.sez.lav. 17 novembre 2010, n. 25587. . . . . . . .
• Licenziamento in tronco-Cass.sez.lav. 8 febbraio 2011, n. 3042. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Diverbio e licenziamento-Cass.sez.lav. 12 aprile 2011, n. 8351. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Licenziamento per giusta causa-Cass.sez.lav. 18 aprile 2011, n. 8832 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
33
24
17
55
9
9
28
28
22
22
16
14
24
33
24
17
55
18
16
14
gen. feb. mar. apr. mag. giu. giu. lu./ag. lu./ag. sett. sett. nov. dic.
gen. feb. mar. apr. mag. ott. nov. dic.
Indici generali 2012
d i c e m b r e 2012
Ambiente - Sicurezza Politiche energetiche
Inform. mese
N.
pag.
mar. | 54 |
mar. | 56 |
apr. | 50 |
mag. | 91 |
mag. | 91 |
giu. | 38 |
giu. | 40 |
giu. | 41 |
lu./ag. | 51 |
giu. | 42 |
lu./ag. | 56 |
lu./ag. | 57 |
gen. | 47 |
feb. | 57 |
feb. | 58 |
feb. | 59 |
mar. | 47 |
mar. | 49 |
apr. | 41 |
apr. | 43 |
apr. | 44 |
apr. | 45 |
apr. | 46 |
apr. | 47 |
mag. | 79 |
AMBIENTE - SICUREZZA POLITICHE ENERGETICHE
SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO
• Formazione di lavoratori, preposti, dirigenti e datore di lavoro secondo gli accordi siglati il 21 gennaio 2012 in conferenza permanente Stato- Regioni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Bando Inail - Finanziamenti per progetti di intervento in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. .
• Dpr 11/09/2011, n. 177 - Tutela della salute e sicurezza negli ambienti “confinati”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Verifiche periodiche attrezzature di lavoro e criteri di abilitazione verificatori. Proroga termini. . . . . . . . . . . .
• Sicurezza in caso di incendio per porte installate su vie dʼesodo. Proroga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Sistema di gestione della sicurezza e modello 231. Le caratteristiche richieste dallʼart. 30 Dlgs 81/2008. .
• Accordi nella Conferenza Stato-Regioni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Finanziamento Regione Lombardia di nove milioni di euro per la dote formazione in materia di salute
e sicurezza sul lavoro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Autocertificazione - Differimento al 31/12/2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PREVENZIONE INCENDI
• Dm 16 marzo 2012. Piano straordinario biennale per lʼadeguamento alle norme antincendio
delle strutture ricettive turistico –alberghiere. Termine di adeguamento 31/12/2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Dpr 151/2011 - Le attività di verifica dopo la Scia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Adeguamento antincendio strutture ricettive - Circolare ministero Interno 24/4/2012. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AMBIENTE
• Iniziativa della Confederazione per esperire azione legale finalizzata a rimborso spese Sistri. . . . . . . . . . . .
• Modello unico di dichiarazione ambientale (Mud) e entrata in operatività del Sistri - Proroghe termini. . . . .
• Albo nazionale gestori ambientali - Imprese iscritte ai sensi dellʼart. 212, comma 8 – Mancato rinnovo iscrizione - Disposizioni attuative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Nuovi importi per il contributo Conai dal 1° gennaio 2012. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Dm 219/2011 - Interoperabilità Sistri in vigore dal 6 gennaio 2012. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Decreto legge “Cresci Italia” 24 gennaio 2012, n. 1 - Disposizioni in materia di mercato energetico, carburanti, rifiuti e imballaggi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Sacchetti in plastica per asporto merci - Divieto di commercializzazione sanzionabile dal 31 luglio 2012. . .
• Regolamento per la semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale - Scarichi
di acque reflue e impatto acustico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Pneumatici fuori uso - Dm 20 gennaio 2012 - Definizione dei parametri tecnici per la definizione dellʼecocontributo per gli Pfu dei veicoli a fine vita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Impianti di microcogenerazione: semplificazioni fiscali – Dm 27 ottobre 2011. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Albo nazionale gestori ambientali - Approvazione dei modelli di ricevuta di iscrizione per lʼesercizio
dei trasporti transfrontalieri sul territorio italiano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Albo nazionale gestori ambientali - Utilizzazione codici dellʼelenco europeo dei rifiuti. . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Legge 24 marzo 2012, n. 28 di conversione del Dl 25/1/2012, n. 2 Conversione con modifiche. Disposizioni sui sacchetti in plastica per asporto merci più altre in materia ambientale . . . . . . . . . . . . . . . .
Indici generali 2012
d i c e m b r e 2012
Ambiente - Sicurezza Politiche energetiche
Inform. mese
AMBIENTE - SICUREZZA - POLITICHE ENERGETICHE
N.
pag.
mag. | 82 |
mag. | 86 |
mag. | 86 |
mag. | 87 |
mag. | 90 |
giu. | 33 |
giu. | 34 |
giu. | 34 |
giu. | 38 |
lu./ag. | 52 |
lu./ag. | 54 |
lu./ag. | 55 |
set. | 45 |
set. | 46 |
set. | 48 |
ott. | 41 |
ott. | 42 |
ott. | 44 |
ott. | 46 |
nov. | 39 |
nov. | 40 |
gen. | 48 |
apr. | 48 |
giu. | 44 |
set. | 49 |
set. | 49 |
dic. | 37 |
dic. | 38 |
• Conversione del decreto legge 216/201. Nuove proroghe in materia ambientale. In particolare ulteriore proroga Sistri al 30 giugno 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Compilazione e presentazione del Mud entro il 30 aprile 2012. Disponibili i software e le indicazioni
di compilazione sul sito Ecocerved.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Contributo Sistri 2012. Chiarimenti e lettera di Rete Imprese Italia al ministro dellʼAmbiente.. . . . . . . . . . . .
• Legge 24 marzo 2012, n. 27 di conversione del decreto liberalizzazioni - Dl 24/1/2012, n. 1.
Conversione con modifiche. Disposizioni in materia di mercato energetico e carburanti.. . . . . . . . . . . . . . .
• Albo nazionale gestori ambientali. Capacità finanziaria per le imprese esercenti attività di raccolta
e trasporto dei rifiuti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Sistri - Pagamento contributo differito al 30 novembre 2012. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Compilazione Mud con Scheda Sistri. Disponibili on line i moduli per la compilazione.. . . . . . . . . . . . . . . . .
• Legge 4 aprile 2012, n. 35 di conversione del decreto Semplificazioni Dl 9/2/2012, n. 5. Conversione
con modifiche. Le principali disposizioni in materia ambientale.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Consorzio nazionale imballaggi (Conai). Imballaggi riutilizzabili impiegati in particolari circuiti.
• Xxxxxxx Xxxxxxxxx - Xxxxx xxxxxxxxx 00 aprile 2012, n. 7 - Misure per la crescita, lo sviluppo, lʼoccupazione - Titolo III - Interventi in materia ambientale.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Pfu – Pubblicati sul sito internet del ministero dellʼAmbiente i contributi per vendita veicoli nuovi.. . . . . . . . .
• Albo nazionale gestori ambientali - Modifica dei requisiti per i responsabili tecnici per imprese iscritte
nella categoria 8.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”. Sospensione Sistri.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”. Misure
in campo ambientale ed energetico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Albo nazionale gestori ambientali - Requisito di capacità finanziaria per le categorie da 1 a 5. . . . . . . . . . .
• Lampade a incandescenza - Da settembre vietata la vendita delle ultime rimaste in circolazione
con potenza tra 25 e 40 watt.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Decreto Crescita Dl 83/2012 - Conversione in legge 7 agosto 2012, n. 134 - Misure in campo ambientale ed energetico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Dm 141/2012 - Modifiche al Dm 52/2011 istitutivo del sistema telematico SISTRI Sospensione in virtù
del decreto Crescita convertito in legge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Conai - Riduzione dei contributi ambientali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Raccolta differenziata dei rifiuti - Ordinanza sindaco Milano 42/2012 – Orari del ritiro. Novità.. . . . . . . . . . .
• Direttiva Raee 2012/19/Ue - Nuova disciplina sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. . . . . .
POLITICHE ENERGETICHE
• Etichettatura indicante il consumo di energia dei televisori - Regolamento Ue della Commissione
n. 1062 del 28 settembre 2010. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Certificazione energetica degli edifici - Obbligo di dichiarazione della classe e dellʼindice di prestazione energetica dellʼedificio negli annunci commerciali finalizzati a vendita e locazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Fonti rinnovabili: ripartizione regionale degli obblighi nazionali Dm 15 marzo 2012 Burden Sharing. . . . . . .
• Etichette energetiche – Asciugabiancheria per uso domestico - Regolamento comunitario 392/2012. . . . . .
• Dm 15 marzo 2012 – Decreto Burden Sharing – Ripartizione regionale degli obblighi nazionali
di produzione di energia da fonti rinnovabili. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Agevolazioni fiscali sulle fatture del gas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore - Termini del relativo obbligo di adozione. . . . . .