CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
Perdita d’Impiego
Assicurazione Lavoro
Genertel S.p.A.
Condizioni di Assicurazione Pagina 0 di 10
Ultimo aggiornamento 02/2019
COPERTURA ASSICURATIVA ABBINATA AL MUTUO
La Cassa di Ravenna S.p.A. ASSICURAZIONE PERDITA D’IMPIEGO POLIZZA COLLETTIVA N. 1247152– V4PIR ULTIMO AGGIORNAMENTO 02/2019
INDICE
SEZIONE 1 – DANNI RIMBORSABILI A LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO 1
COSA È ASSICURATO E PER QUALI EVENTI 1
QUALE SARÀ IL RIMBORSO IN CASO DI SINISTRO 2
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 3
SEZIONE 2 - CONDIZIONI APPLICABILI 3
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
SEZIONE 1 – DANNI RIMBORSABILI A LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO
COSA È ASSICURATO E PER QUALI EVENTI
Art. 1.1 – Disoccupazione a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo
La garanzia è operante a condizione che l’Assicurato, al momento del Sinistro, sia classificabile come Lavoratore Dipendente Privato, che abbia superato il periodo di prova e che risulti assunto da almeno dodici (12) mesi.
Il rischio assicurato è la Disoccupazione a seguito di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Art. 1.2 - Persone assicurabili
Sono assicurabili i soli sottoscrittori di Mutui La Cassa di Ravenna S.p.A. (d’ora in poi Banca) che:
a) godano di buona salute da almeno dodici (12) mesi antecedenti la data di adesione all’Assicurazione e, in particolare, non siano affetti da malattie o lesioni gravi che necessitano di trattamento medico regolare e continuato;
b) al momento dell'adesione abbiano un’età compresa tra i 18 ed i 65 anni e che sottoscrivano il Mutuo concesso dal Contraente la cui scadenza è anteriore al compimento del 75° anno di età.
La copertura assicurativa cessa di avere efficacia dalle ore 24.00 del giorno in cui l’Assicurato raggiunge il 75° anno di età (o il diverso limite di età richiesto ai fini della maturazione della pensione di vecchiaia ai sensi della legge italiana tempo per tempo vigente, oppure alla data dell’eventuale conseguimento, da parte dell’Assicurato, della pensione anticipata).
Sono escluse dall’Assicurazione le persone non in possesso dei sopraindicati requisiti ed anche le persone fisiche che siano obbligate a prestare il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di altri in base a un contratto di lavoro dipendente che comporti un obbligo di prestazione inferiore a sedici (16) ore settimanali e le persone la cui attività lavorativa sia prestata in un’impresa familiare (tra congiunti, ascendenti o discendenti).
Qualora per errore sia stato pagato il Premio per una persona non assicurabile, il relativo importo verrà rimborsato da Genertel all’Assicurato per il tramite della Banca.
Art. 1.3 - Esclusioni per Disoccupazione
Sono esclusi dall’Assicurazione i casi di Disoccupazione se:
a) l’Assicurato non ha prestato la propria attività lavorativa come Lavoratore Dipendente Privato in modo continuativo per i dodici (12) mesi immediatamente precedenti la data in cui si è verificato il Sinistro. Ai fini della presente esclusione, eventuali interruzioni del rapporto di lavoro di durata non superiore a due (2) settimane non vengono considerate;
b) l’Assicurato, al momento del Sinistro, non aveva concluso e superato il periodo di prova;
c) alla data di decorrenza dell’Assicurazione, l’Assicurato era a conoscenza della prossima Disoccupazione, o comunque gli erano note circostanze che oggettivamente facevano prevedere che tale evento si sarebbe verificato;
d) la Disoccupazione è conseguenza di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, o di licenziamento disciplinare, o è conseguenza di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro a fronte di una vertenza derivante dalle precedenti contestazioni (giusta causa, giustificato motivo soggettivo, disciplinare);
e) la Disoccupazione è conseguenza di pensionamento o prepensionamento;
f) la Disoccupazione è un evento programmato in base alla natura di rapporto a tempo determinato del contratto di lavoro o se, comunque, il rapporto di lavoro dell’Assicurato aveva carattere
stagionale e/o temporaneo e/o la relativa perdita è la conseguenza della scadenza di un termine (a esempio, contratto di inserimento, apprendistato, ecc.) o della interruzione di un rapporto di Lavoro a Progetto;
g) l’Assicurato svolge la propria Normale Attività Lavorativa all’estero, a meno che ciò non avvenga nell’ambito di un contratto di lavoro regolato dalla legge italiana;
h) l’Assicurato ha risolto il rapporto di lavoro per sua volontà;
i) l’Assicurato non si è iscritto in Italia nell’elenco anagrafico con lo status di disoccupato, a eccezione dei casi di regolare iscrizione nelle liste di mobilità;
j) la Disoccupazione è conseguenza del superamento del periodo di comporto, cioè il periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di Malattia ai sensi degli art. 2110 e 2118 C.C.:
k) la Disoccupazione è conseguenza di licenziamento tra congiunti, anche ascendenti e discendenti.
Art. 1.4 - Sinistri Successivi per Disoccupazione
Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Disoccupazione o dopo la denuncia di un Sinistro durante l’iniziale Periodo di Carenza pari a centoventi (120) giorni, nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri di Disoccupazione se, dal termine del Sinistro precedente, non sarà trascorso un Periodo di Riqualificazione di cento-ottanta (180) giorni consecutivi nel corso del quale l’Assicurato sia ritornato a essere Lavoratore Dipendente Privato e abbia superato il periodo di prova.
QUALE SARÀ IL RIMBORSO IN CASO DI SINISTRO
Art. 1.5 - Periodo di Carenza
La copertura assicurativa per Disoccupazione sarà efficace a partire dal centoventesimo (120°) giorno successivo alla stipula del Mutuo (Periodo di Carenza). Pertanto l’Indennizzo per Disoccupazione sarà corrisposto solo nel caso in cui l’invio all’Assicurato della lettera di licenziamento, o della comunicazione di messa in mobilità, o di una comunicazione equivalente, si verifichi oltre il Periodo di Carenza pari a centoventi (120) giorni.
Art. 1.6 - Periodo di Franchigia
La garanzia Disoccupazione prevede un Periodo di Franchigia assoluta pari a quarantacinque (45) giorni consecutivi. L’inizio del Periodo di Franchigia corrisponde al primo giorno di inattività lavorativa desunta dalla data della lettera di licenziamento o dalla messa in mobilità o da una comunicazione equivalente. Non vengono pertanto rimborsate all’Assicurato le rate del Mutuo che scadono nei primi quarantacinque (45) giorni consecutivi di inattività lavorativa.
Art. 1.7 - Determinazione dell’Indennizzo per Disoccupazione
Al termine del Periodo di Franchigia sopra indicato, Genertel corrisponderà un Indennizzo per ciascuna rata del Mutuo scadente durante il periodo di Disoccupazione successivo.
Ciascun Indennizzo sarà pari all’importo della rata mensile del Mutuo, comprensiva di capitale e interessi, quale risulta dal piano di ammortamento del Mutuo. Nel caso in cui il piano rate del mutuo preveda versamenti con periodicità trimestrale o semestrale, l’indennizzo sarà riproporzionato su base mensile. Per ciascun Assicurato non potranno essere indennizzate più di 18 rate mensili per sinistro fino a 54 anni di età, di 17 per i 55 anni di età, di 16 per i 56 anni di età e così via fino a 12 da 60 anni di età in su e di 36 rate complessivamente per più Sinistri verificatisi durante tutta la durata dell’Assicurazione. L’Indennizzo massimo per ciascuna rata mensile non potrà essere superiore a 2.000,00 Euro. Nel caso in cui l’Assicurato risulti intestatario di più Mutui, il limite di 2.000,00 Euro è da intendersi cumulativo per tutti i Mutui sottoscritti dall’Assicurato stesso.
Art. 1.8 - Obblighi in caso di Sinistro per Disoccupazione
In caso di Sinistro, l’Assicurato o i suoi aventi causa:
a. devono darne avviso a Genertel facendo pervenire la denuncia del Sinistro;
b. devono allegare alla denuncia di cui sopra la seguente ulteriore documentazione:
copia della scheda professionale;
copia della lettera di licenziamento;
copia di un documento comprovante l’iscrizione all’elenco anagrafico con lo status di disoccupato, o alle liste di mobilità regionali;
autocertificazione attestante l‘assenza di trattamento pensionistico successivamente alla
Disoccupazione.
c. una volta avvenuto il pagamento di un Indennizzo per Disoccupazione, se questa permane, l’Assicurato
deve avvisare mensilmente per iscritto Genertel e dare dimostrazione di continuazione dello stato di Disoccupazione;
d. si impegna a collaborare per consentire a Genertel di svolgere le indagini e gli accertamenti necessari nonché, ove richiesti, si impegna ad autorizzare il datore di lavoro dell’Assicurato a fornire tutte le informazioni indispensabili per l’erogazione delle prestazioni previste dall’Assicurazione.
SEZIONE 2 - CONDIZIONI APPLICABILI
Art. 2.1 - Mutui cointestati
Per ciascun Mutuo cointestato possono essere assicurati fino a due cointestatari; ciascun Assicurato deve essere in possesso dei requisiti di assicurabilità di cui all’Art. 1.2 e deve venir riportato nel modulo di Adesione. In caso di più cointestatari assicurati, per ciascun Assicurato il Premio e l’eventuale Indennizzo in caso di Sinistro vengono calcolati per intero.
Art. 2.2 – Determinazione e pagamento del Premio
Per ciascun Assicurato il Premio finito, comprensivo di imposte, da corrispondere alla Banca verrà versato con periodicità annuale a partire dalla data della prima adesione alla polizza.
Tale Premio, riportato nel modulo di Adesione, è determinato nel seguente modo:
importo finanziato del Mutuo moltiplicato per il tasso annuo lordo dello 0,316%. Nel caso in cui la durata del Mutuo non sia multipla di 12 mesi, il Premio dell’ultima rata verrà determinato come opportuna frazione del Premio annuale.
Il Premio viene addebitato sul conto corrente bancario dell’Assicurato dal Contraente ed è versato da quest’ultimo alla Compagnia su base mensile.
Se alle scadenze annuali convenute l’Assicurato non ha pagato i relativi premi dovuti, la Banca, trascorsi trenta (30) giorni dalla prima scadenza annuale di mancato pagamento, ha facoltà di richiedere la cessazione della copertura dandone comunicazione all’Assicurato e a Genertel con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con effetto dalla scadenza annuale di mancato pagamento.
Art. 2.3 – Decorrenza e durata dell’Assicurazione
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di stipula del Mutuo e ha durata pari a quella del mutuo. Per mutui superiori a 10 anni, l’adesione avrà durata iniziale pari a 10 anni con successivi taciti rinnovi di 2 anni in 2 anni, con un ultimo rinnovo che potrà presentare una durata inferiore a 2 anni
(computata in mesi), allo scopo di coprire l’intera durata del finanziamento. La polizza assicurativa accessoria al mutuo è facoltativa e non indispensabile per ottenere il mutuo alle condizioni proposte. In occasione di ogni tacito rinnovo, in mancanza di disdetta data da una delle Parti all’altra tramite lettera raccomandata A.R. inviata almeno sessanta (60) giorni prima della scadenza, la Polizza si rinnova tacitamente di due anni e così successivamente di due anni in due anni; solo l’ultimo rinnovo potrà avere durata inferiore a 2 anni (computata in mesi), allo scopo di coprire l’intera durata del mutuo. L’Assicurazione cessa comunque dalle ore 24.00 del giorno in cui si verifica il primo dei seguenti eventi:
a) accollo del Mutuo da parte di terzi come previsto dall’art.1273 C.C.;
b) esercizio del diritto di recesso, come previsto dall’Art. 2.9;
c) disdetta, come previsto dall’Art. 2.10;
d) relativamente ai rinnovi taciti, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine per il pagamento del Premio senza che il Premio sia stato versato, in caso di pagamento annuale trascorsi 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine per il pagamento del Premio senza che il Premio sia stato versato;
e) raggiungimento da parte dell’Assicurato del 75° anno di età (o il diverso limite di età richiesto ai fini della maturazione della pensione di vecchiaia ai sensi della legge italiana tempo per tempo vigente, oppure alla data dell’eventuale conseguimento, da parte dell’Assicurato, della pensione anticipata).
In caso di estinzione anticipata totale o di trasferimento del Mutuo presso altro Istituto la copertura assicurativa cessa e la Compagnia restituisce la porzione di Premio pagata e non goduta al netto delle imposte, relativa al periodo intercorrente tra la data di estinzione anticipata totale o di trasferimento del Mutuo e la scadenza del periodo assicurativo annuale per il quale è stato versato il relativo Premio. Il rimborso viene effettuato nei 60 (sessanta) giorni successivi alla data di estinzione o di trasferimento del Mutuo a favore del Contraente, che provvede a versarlo all’Assicurato.
Il rimborso è determinato a partire dal Premio secondo la seguente formula:
R =(P/1,025)*((N-K)/N))
dove:
R = importo da rimborsare al netto dell’imposta (pari al 2,5%); P = Premio finito anticipato comprensivo di imposta;
N = durata del periodo di copertura in cui avviene l’estinzione totale, espressa in mesi interi;
K = parte goduta del periodo di copertura in cui avviene l’estinzione totale, espressa in mesi interi;
ai fini del calcolo di tale periodo si intende che il mese in cui avviene l’estinzione verrà conteggiato per intero a prescindere dal giorno in cui l’estinzione stessa si sia verificata.
Esempio:
Regione di residenza: Lombardia | |
N durata del periodo di copertura in cui avviene l’estinzione totale, espressa in mesi interi | 12 |
data decorrenza polizza | 15/01/2019 |
data estinzione polizza | 15/08/2029 |
data scadenza polizza | 15/01/2034 |
K parte goduta del periodo di copertura in cui avviene l’estinzione totale, espressa in mesi interi | 8 |
P Premio finito annuo anticipato comprensivo di imposta | 316,00 Euro |
(P/1,025) | 308,29 Euro |
((N-K)/N) | 0,33 |
R importo da rimborsare al netto dell’imposta (pari al 2,5%) | 102,76 Euro |
Genertel fornisce al mutuatario il conteggio dell’importo rimborsato.
Esclusivamente nel caso in cui il nuovo mutuo abbia il medesimo piano di ammortamento di quello originario l’Assicurato può richiedere alla Compagnia, contestualmente all’estinzione anticipata o al trasferimento del mutuo, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a Genertel c/o Genertellife – SAP Danni, Xxx Xxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) o via e-mail scrivendo all’indirizzo xxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx, di voler mantenere le coperture assicurative in essere, fino alla scadenza contrattuale originaria. Tale richiesta deve contenere la documentazione relativa al nuovo piano di ammortamento. In assenza di qualsiasi comunicazione la Compagnia provvederà al rimborso del Premio pagato e non goduto, al netto delle imposte, nei 60 (sessanta) giorni successivi alla data di estinzione o di trasferimento del Mutuo.
In caso di estinzione parziale del Mutuo, si procederà alla restituzione all’Assicurato, per il tramite della Banca, della parte pro quota del Premio pagato.
Di seguito la formula per il calcolo dell’importo rimborsabile:
R =(P/1,025)*((V/E)*((N-K)/N))
dove:
R = importo da rimborsare al netto dell’imposta (pari al 2,5%); P = Premio finito anticipato comprensivo di imposta;
N = durata del periodo di copertura in cui avviene l’estinzione totale, espressa in mesi interi;
K = parte goduta del periodo di copertura in cui avviene l’estinzione totale, espressa in mesi interi; V = capitale versato per l’estinzione parziale;
Regione di residenza: Lombardia | |
N durata del periodo di copertura in cui avviene l’estinzione totale, espressa in mesi interi | 12 |
data decorrenza polizza | 15/01/2019 |
data estinzione polizza | 15/08/2029 |
data scadenza polizza | 15/01/2034 |
K parte goduta del periodo di copertura in cui avviene l’estinzione totale, espressa in mesi interi | 8 |
P Premio finito annuo anticipato comprensivo di imposta | 316,00 Euro |
(P/1,025) | 308,29 Euro |
((N-K)/N) | 0,33 |
V capitale versato per l’estinzione parziale | 10.000,00 Euro |
E importo iniziale finanziato | 50.000,00 Euro |
V/E | 0,20 |
R importo da rimborsare al netto dell’imposta (pari al 2,5%) | 20,55 Euro |
E = importo iniziale finanziato. Esempio:
Essendo la copertura assicurativa prestata contro il pagamento annuale del Premio, si procederà all’adeguamento tariffario della polizza a partire dalla prima annualità successiva alla richiesta di estinzione parziale e l’Assicurazione resterà attiva alle medesime condizioni.
In nessun caso Genertel sarà obbligata a corrispondere alcun Indennizzo per Sinistri:
1) che si verifichino oltre il termine dell’Assicurazione;
2) verificatisi prima del termine dell’Assicurazione, qualora il relativo Periodo di Franchigia scada dopo tale termine.
Infine, qualora al termine dell’Assicurazione perduri un Sinistro per Disoccupazione, nulla sarà più dovuto da Genertel all’Assicurato in base all’Assicurazione per il periodo successivo al suddetto
termine, così come nulla sarà dovuto in relazione al periodo di tempo inferiore a trenta (30) giorni consecutivi che intercorre tra la data dell’ultimo pagamento di un Indennizzo prima del termine e la data del termine stesso.
Per ciascun Assicurato l’Assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno di stipula del Mutuo a condizione che l’Assicurato abbia sottoscritto e consegnato alla Banca il modulo di Adesione.
Art. 2.4 - Pagamento dell’Indennizzo
Il pagamento dell’Indennizzo verrà eseguito da Genertel nei confronti dell’Assicurato, e avrà piena efficacia liberatoria a favore di Genertel in relazione agli obblighi assunti da quest’ultima in base all’Assicurazione nei confronti della Banca e dell’Assicurato.
Art. 2.5 – Modalità di denuncia
La denuncia dovrà pervenire tramite e-mail (xxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxx.xx) o fax (041.33.62.040), oppure via posta (Genertel S.p.A. – Area Sinistri – Xxx Xxxxxxxxxxx, 0- 00000 Xxxxxxx).
L’attività di gestione dei sinistri è svolta dall’area liquidativa di Genertel S.p.A (numero telefonico dedicato 000.00.00.00 del Servizio Assistenza Sinistri di Genertel, operante dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 20.00).
Art. 2.6 - Variazione rispetto alle dichiarazioni dell’Assicurato
Qualunque variazione che si verifichi durante il periodo di validità dell’Assicurazione, deve essere comunicata per iscritto dall’Assicurato alla Compagnia in quanto potrebbe comportare un possibile aggravamento del rischio; ad esempio, qualora, durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa, l’Assicurato modifichi la propria posizione lavorativa e da Lavoratore Dipendente Privato diventi Lavoratore Autonomo o Lavoratore Dipendente Pubblico o Non Lavoratore, il diritto alla copertura Perdita di Impiego viene meno. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla Prestazione, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.
Art. 2.7 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.
Art. 2.8 - Colpa grave e tumulti popolari
In deroga all’art.1900 del codice civile, sono compresi nell’Assicurazione i sinistri cagionati da colpa grave dell’Assicurato. In deroga all’art.1912 del codice civile sono compresi nell’Assicurazione sinistri determinati da tumulti popolari, a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva. Art. 2.9 - Diritto di recesso dell’Assicurato
L’Assicurato può recedere dall’Assicurazione, con effetto dalla data di decorrenza dell’Assicurazione stessa, entro sessanta (60) giorni dalla data di stipula del Mutuo.
Il recesso deve essere effettuato per iscritto dandone comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a Genertel oppure segnalando tale intenzione alla Filiale di riferimento che invierà alla Compagnia un apposito modulo sottoscritto dal cliente.
Qualora l’Assicurato abbia già corrisposto il Premio, Genertel provvederà al rimborso, a seconda delle modalità scelte dal cliente, del rateo di Premio pagato e non goduto al netto delle imposte per il tramite della Banca entro trenta (30) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso. Il recesso determina la cessazione delle coperture assicurative, dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della raccomandata.
In caso di più Assicurati cointestatari del medesimo Mutuo, il recesso dall’Assicurazione da parte di uno degli Assicurati non pregiudicherà la prosecuzione dell’Assicurazione a favore dell’altro Assicurato.
Art. 2.10 – Disdetta dell’Assicurazione
L’Assicurato ha facoltà di recedere annualmente dal contratto con preavviso di sessanta (60) giorni mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a Genertel c/o Genertellife – SAP Danni, Xxx Xxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) oppure segnalando tale intenzione alla Filiale di
riferimento che invierà alla Compagnia un apposito modulo sottoscritto dal cliente e con effetto dalla fine dell’annualità assicurativa in corso; la Compagnia ha facoltà di recedere alla scadenza del contratto o di ogni suo tacito rinnovo con preavviso di sessanta (60) giorni mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata all’Assicurato.
Art. 2.11 - Cessione dei diritti
L’Assicurato non potrà in alcun modo cedere, o trasferire a terzi, o vincolare a favore di terzi diversi dalla Banca, i diritti derivanti dalla presente Polizza di Assicurazione.
Art. 2.12 – Prova
È a carico di chi domanda l’Indennizzo di provare che sussistono tutti gli elementi che valgono a costituire il suo diritto a termini di Polizza di Assicurazione.
Art. 2.13 - Altre Assicurazioni
Resta convenuto che le garanzie prestate da Genertel con la presente Polizza di Assicurazione
possono cumularsi con quelle di altri contratti di Assicurazione stipulati dall’Assicurato.
Art. 2.14 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico dell’Assicurato.
Art. 2.15 - Modifiche dell’Assicurazione
Le eventuali modifiche dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 2.16 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 2.17 - Legislazione applicabile
La legislazione applicabile alla presente Polizza di Assicurazione è quella italiana.
Art. 2.18 - Prescrizione dei diritti
Ai sensi dell’art. 2952 C.C., i diritti dell’Assicurato derivanti dalla presente Polizza di Assicurazione
si prescrivono in due (2) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.
Art. 2.19 - Informazioni relative a Genertel
L’impresa assicuratrice è Genertel S.p.A., con sede legale in Xxx Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx.
Art. 2.20 – Comunicazioni
Tutte le comunicazioni da parte della Banca o dell’Assicurato, con riferimento alla presente Polizza
di Assicurazione, dovranno essere formulate per iscritto.
Eventuali comunicazioni da parte di Genertel all’Assicurato saranno indirizzate all’ultimo domicilio conosciuto dell’Assicurato stesso.
Art. 2.21 – Reclami
Eventuali Reclami sul contratto o sui sinistri vanno inoltrati per iscritto a Genertel S.p.A. - Servizio Tutela Rischi - Unità Quality, all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxx.xx oppure al fax 199.11.77.99 oppure per posta in Xxx Xxxxxxxxxxx, 0 – 34132, Trieste.
Qualora non ci si ritenga soddisfatti dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, ci si potrà rivolgere all’IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, X. xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, 21 - 00000 Xxxx (xxx.xxxxx.xx), oppure fax 06.42.133.206 o PEC xxxxx@xxx.xxxxx.xx, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa.
Il reclamo deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell’impresa, soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile accedendo al sito internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxxxx_xx.xxx - chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
Si ricorda che in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo è possibile rivolgersi anche all’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti.
In caso di controversie in materia assicurativa, si ricorda la necessità di ricorrere alla mediazione obbligatoria, in quanto prevista come condizione di procedibilità dalla legge, facendo altresì presente la possibilità di attivare preliminarmente la negoziazione assistita facoltativa. Se la controversia riguarda la gestione di un sinistro, l’istanza deve essere trasmessa a: Genertel S.p.A. - Area Sinistri – Xxx Xxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxxx, fax 041/00.00.000 – e-mail: xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx. Se invece la controversia non riguarda la gestione di un sinistro, l’istanza deve essere trasmessa a: Genertel S.p.A.
– Unità Affari Legali - Via Machiavelli 4, 34132 Trieste.
Avvertenza: per maggiori dettagli relativi ai reclami, si rimanda all’apposita Sezione “RECLAMI” presente sul sito internet della Compagnia xxx.xxxxxxxx.xx.
Art. 2.22 – Informazioni
L’Assicurato o gli aventi causa possono richiedere informazioni inerenti all’Assicurazione ed alle modalità di denuncia di Sinistro rivolgendosi a Genertel.
Adesione
Il documento sottoscritto dall’Assicurato mediante il quale lo stesso aderisce all’Assicurazione.
Assicurato
La persona fisica che ha stipulato un contratto di Mutuo con la Banca e che ha aderito alla presente Assicurazione, sottoscrivendo il modulo di Adesione.
Assicurazione
Il contratto di Assicurazione.
Beneficiario
Il soggetto che ha diritto alla prestazione.
Banca o Contraente
Il soggetto che stipula la Polizza Collettiva con la Compagnia per conto degli Assicurati e cioè La Cassa di Ravenna S.p.A.
Compagnia o Società
La società di assicurazione denominata: Genertel S.p.A..
Disoccupazione
Lo stato dell’Assicurato, il quale sia Lavoratore Dipendente Privato che:
abbia cessato la sua Normale Attività Lavorativa e non sia impegnato per una durata uguale o superiore alle sedici (16) ore settimanali nello svolgimento di altra attività che generi un reddito o un guadagno; sia iscritto negli elenchi anagrafici con status di disoccupato in Italia, o nelle liste di mobilità regionali e non rifiuti irragionevolmente eventuali offerte di lavoro.
Indennizzo
La somma dovuta da Genertel all’Assicurato in caso di Sinistro.
Lavoratore Autonomo
La persona fisica che eserciti un’attività lavorativa regolare che comporti denuncia di almeno uno dei redditi definiti agli art. 29, 49, 51 del D.P.R. 22 Dicembre 1986, n°917 e successive modiche, e/o di redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone e che, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), non percepisca un reddito da lavoro dipendente (così come indicato nella definizione di Lavoratore Dipendente) o di pensione. Sono altresì considerati Lavoratori Autonomi i lavoratori, ancorché dipendenti, che percepiscono un reddito a fronte di contratti a progetto.
Lavoratore Dipendente
La persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di altri in base a un contratto di lavoro dipendente che comporti un obbligo di prestazione non inferiore a sedici (16) ore settimanali.
Sono altresì considerati Lavoratori Dipendenti i lavoratori inquadrati in base a contratti:
a) a tempo determinato;
b) di inserimento (ex contratto di formazione lavoro);
c) di apprendistato;
d) di somministrazione lavoro (ex lavoratori interinali);
e) di lavoro intermittente.
Non sono considerati Lavoratori Dipendenti i lavoratori il cui contratto non sia regolato dalla Legge italiana.
Lavoratore Dipendente Privato
La persona fisica che sia Lavoratore Dipendente e non rientri nella definizione di Lavoratore Dipendente Pubblico.
Lavoratore Dipendente Pubblico
La persona fisica che sia Lavoratore Dipendente presso la Pubblica Amministrazione. Per Pubblica Amministrazione si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituiti e le scuole di ogni genere e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi e associazioni, le Istituzioni Universitarie, gli Istituti Autonomi Case Popolari, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.lgs. 30-07- 1999 n. 300. Sono altresì considerati Lavoratori Dipendenti Pubblici i dipendenti degli enti sottoposti alla disciplina del parastato così come da L.70/1975.
Mutuo
Il contratto di un finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca di primo grado su un bene immobile stipulato tra la Banca e l’Assicurato.
Non Lavoratore
La persona fisica che non sia Lavoratore Dipendente; sono altresì considerati Non Lavoratori i lavoratori dipendenti con contratti di lavoro a chiamata o contratti di lavoro accessorio od occasionale, i pensionati (anche qualora contestualmente svolgano un'attività lavorativa), i lavoratori dipendenti con contratti di lavoro soggetti ad un orario settimanale inferiore a 16 ore o con contratti di lavoro stipulati all'estero (se non regolati dalla legge italiana).
Normale Attività Lavorativa
L’attività retribuita o comunque produttiva di reddito svolta dall’Assicurato immediatamente prima del Sinistro, ovvero una consimile attività retribuita o comunque produttiva di reddito tale da non modificare le possibilità economiche dell’Assicurato.
Periodo di Carenza
Il periodo di tempo immediatamente successivo alle ore 24.00 della data di decorrenza dell’Assicurazione durante il quale la garanzia non è operante.
Periodo di Franchigia
Il periodo di tempo immediatamente successivo al verificarsi di un Sinistro, in relazione al quale, pur in presenza di un Sinistro indennizzabile in base all’Assicurazione non viene riconosciuto alcun Indennizzo.
Periodo di Riqualificazione
Il periodo di tempo successivo alla cessazione dello stato di Disoccupazione, liquidabile in base all’Assicurazione, durante il quale l’Assicurato deve ritornare a svolgere la sua Normale Attività Lavorativa prima di poter presentare un’ulteriore denuncia relativa a un nuovo Sinistro per Disoccupazione.
Polizza
Il documento che prova l’Assicurazione.
Premio
La somma dovuta a Genertel in relazione all’Assicurazione che l’Assicurato si impegna a versare a Genertel per il tramite della Banca
Sinistro
Il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione (licenziamento per giustificato motivo oggettivo e inabilità totale temporanea da Malattia o Infortunio).
RIFERIMENTI UTILI
PER DENUNCIARE UN SINISTRO
fax | 041 - 00.00.000 |
posta | Genertel S.p.A.- Area Sinistri - X. Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx |
tramite i canali di La Cassa di Ravenna S.p.A. |
PER RICHIEDERE INFORMAZIONI RELATIVE A UN CONTRATTO
PER EFFETTUARE UN RECLAMO | |
Rivolgersi per iscritto | |
- a Genertel - Servizio Quality | |
fax | 199 - 11.77.99 (tariffa ordinaria) |
- e/o all’IVASS | IVASS - Servizio Tutela Del Consumatore - X. xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 XXXX |
PER INFORMAZIONI RELATIVE ALLA POSIZIONE ASSICURATIVA
link xxxxx://xxxx000.xxxxxxxx.xx/xxxx000/xxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxx.xx