Contratto di Assicurazione infortuni e malattia/Serenitas
Contratto di Assicurazione infortuni e malattia/Serenitas
Il presente Fascicolo informativo contenente la Nota informativa, le Condizioni di assicurazione e
il Modulo di proposta deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.
Contratto di Assicurazione infortuni e malattia/Serenitas
NOTA INFORMATIVA
Serenitas/Mod. X0150.0 Edizione 05/2006
NOTA INFORMATIVA
Serenitas/Mod. Mod. X0150 – Edizione 05/2006 edizione 08/2016
Assicurazione infortuni e malattia/Serenitas
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP (ora IVASS), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
A . INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
Il contratto è concluso con Assicuratrice Val Piave S.p.A., sede legale in Xxxxxxx - Xxxxxx - Xxx Xxxxxxxx Xxxxx, 00 Telefono 0000.000000 - xxx.xxxxxxxx.xx – e-mail: xxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx Assicuratrice Val Piave S.p.A. è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. n° 4617 del 10.10.1962 (G.U. n° 51 del 22/02/63), è iscritta all’albo IVASS delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n° 1.00030 e fa parte del Gruppo ITAS Assicurazioni, iscritto al n° 010 dell’apposito albo IVASS.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
Il patrimonio netto ammonta a 24,9 milioni di euro, di cui 7 milioni di euro relativi al capitale sociale e 17,9 milioni di euro relativi alle riserve patrimoniali.
L’indice di solvibilità è di 4,87 e rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
B . INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il contratto può essere stipulato con tacito rinnovo o a scadenza automatica, a scelta del Contraente/Assicurato. La scelta effettuata risulta chiaramente indicata sul frontespizio del contratto.
AVVERTENZA
Se il contratto è stipulato con tacito rinnovo, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente (art. 26).
Se il contratto è stipulato senza tacito rinnovo (cioè a scadenza automatica), lo stesso cessa alle ore 24 del giorno della scadenza, senza necessità di disdetta.
3 . Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Il contratto copre gli infortuni che l’Assicurato subisce nello svolgimento della propria attività professionale e/o extraprofessionale (art. 1).
Le garanzie assicurabili sono:
• Morte da infortunio
• Invalidità permanente da infortunio
• Inabilità temporanea da infortunio
• Indennità da ingessatura
• Diaria da ricovero per infortunio
• Diaria da ricovero per infortunio e/o malattia
• Rimborso spese mediche da infortunio
AVVERTENZA
Relativamente a ciascuna garanzia infortuni e\o malattia sono previste alcune esclusioni alle coperture assicurative, elencate nei seguenti articoli del Fascicolo delle Condizioni:
Artt. 7 e 40 – Esclusioni relative alle garanzie infortuni Art. 45 – Esclusioni relative alle garanzie malattia
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AVVERTENZA
Qualora siano previsti franchigie, scoperti e/o limiti di indennizzo, gli stessi vengono riportati nella tabella seguente relativamente alle singole garanzie alle quali si riferiscono:
Art. | Garanzia prestata | Operatività | Franchigia (in €, in %, in giorni per ogni sinistro) | Scoperto (in €, o in % per ogni sinistro) | Limite di indennizzo (in €, o giorni per sinistro ed anno assicurativo) |
13\14 | Invalidità permanente da infortunio | Obbligatoria | Franchigia relativa fino a IP pari al 20%. Le franchigie sono così strutturate: 3% fino a 155.000 €; 5% da 155.000 € a 258.300 € 10% oltre 258.300 Valutazione della percentuale di invalidità permanente secondo tabelle ANIA | ||
15\16 | Inabilità temporanea da infortunio | A scelta dell’assicurato | Franchigia fissa di 5 giorni fino a 26 €; Franchigia fissa di 7 giorni da 27€ a 55€; franchigia fissa di 14 giorni oltre 55€ | La diaria viene corrisposta in forma integrale o parziale per un massimo di 365 giorni. | |
42 | Diaria da ingessatura | A scelta dell’assicurato | La diaria viene corrisposta per un massimo di 60 giorni. | ||
38\39 | Diaria da ricovero da infortunio | A scelta dell’assicurato | 3 giorni per ricoveri in day hospital | Diaria giornaliera corrisposta per un massimo di 300 giorni. | |
43 | Diaria da ricovero da infortunio e malattia | A scelta dell’assicurato | 3 giorni per ricoveri in day hospital | Diaria giornaliera corrisposta per un massimo di 300 giorni. | |
34\35\ 37 | Rimborso spese mediche da infortunio | A scelta dell’assicurato | 3 giorni di ricovero | 20% | 90 giorni per trattamenti di cui al punto 2 dell’art. 35 |
Illustrazione meccanismi di limitazioni all’indennizzo
• Franchigia fissa
Parte del danno indennizzabile, espressa in valore assoluto, che rimane a carico dell’Assicurato. Indennizzo dovuto ai sensi di polizza 1.000,00 €
Franchigia fissa 100,00 € Indennizzo liquidato 900,00 €
• Franchigia relativa
La parte di indennizzo che resta a carico dell’Assicurato per postumi di invalidità permanente non superiori al 20%. Somma assicurata per l’invalidità permanente 500.000 €
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Invalidità riconosciuta 15% | Invalidità riconosciuta 25% | ||
Franchigia 3% fino a 155.000 € quindi 12% di 155.000 € | 18.600,00 € | Franchigia 3% fino a 155.000 quindi 22% di 155.000 € | Non applicate per IP superiore al 20% Quindi 25% di 500.000 € |
Franchigia 5% da 155.000 € a 258.300 € quindi 10% di 103.300 € | 10.330,00 € | Franchigia 5% da 155.000 € a 258.300 € quindi 20% di 103.300 € | |
Franchigia 10% oltre 258.300 € quindi 5% di 241.700 € | 12.085,00 € | Franchigia 10% oltre 258.300 € quindi 15% di 241.700 € | |
Indennizzo totale 41.015 € | Indennizzo totale 125.000 € |
• Scoperto
Parte del danno indennizzabile, espressa in percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato. Danno indennizzabile ai sensi di polizza 1.000,00 €
Scoperto 20%
Indennizzo liquidato 800,00 €
AVVERTENZA
L’assicurazione è valida fino ai 75 anni con possibilità da parte di Assicuratrice Val Piave di estendere tale limite come indicato all’art.8.
4. Periodi di carenza contrattuali AVVERTENZA
Relativamente alla garanzia indennità da ricovero a seguito di malattia l’assicurazione ha effetto dopo i periodi di
carenza riportati all’art. 44 del Fascicolo delle Condizioni.
5 . Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità AVVERTENZA
Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione come indicato agli artt. 9, 21 e 25 del Fascicolo delle Condizioni.
6. Aggravamento e diminuzione del rischio e valutazioni nella professione
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta ad Assicuratrice Val Piave di ogni aggravamento e diminuzione del rischio e delle variazioni nella professione come indicato gli artt. 23 e 24.
Esempio: se al momento del sinistro l’Assicurato svolge un’attività diversa e più pericolosa rispetto a quella dichiarata in polizza può perdere il diritto all’indennizzo o essere indennizzato in forma parziale.
7 . Premi
Il contratto può avere durata annuale, poliennale o temporanea e il premio può avere frazionamento annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale o pagamento unico anticipato.
In caso di frazionamento non sono previsti oneri aggiuntivi.
I mezzi di pagamento previsti dalla Società sono: assegno bancario o circolare “non trasferibile”, bonifico, vaglia postale o similare, nonché denaro contante entro i limiti previsti dalla normativa in vigore.
Presso gli intermediari dotati degli specifici sistemi sono accettate anche carte di credito e/o pos.
AVVERTENZA
Il premio può essere soggetto a sconti, applicabili dall’intermediario o dall’impresa per motivi commerciali o di buon andamento tecnico.
8. Adeguamento del premio e delle somme assicurate
L’Assicurato può richiedere l’indicizzazione del contratto con adeguamento automatico delle somme assicurate, dei massimali e del premio.
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9 . Diritto di recesso AVVERTENZA
• Diritto di recesso
In caso di contratto annuale o poliennale le parti hanno facoltà di recedere dal contratto previa comunicazione, mediante lettera raccomandata, spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza.
Nel caso in cui il contratto poliennale superi i cinque anni, il Contraente/Assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto, mediante lettera raccomandata, con preavviso di almeno sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.
In caso di recesso non sono previsti oneri aggiuntivi.
• Recesso per sinistro
Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo entrambe le parti – Contraente/assicurato e Assicuratrice Val Piave - hanno facoltà di recedere dal contratto previa comunicazione, mediante lettera raccomandata, a condizione che almeno due altri precedenti sinistri siano stati denunciati a termini di polizza (art. 19).
• Recesso per sinistro per le assicurazioni cumulative
Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo la Società può recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni (art. 32)
10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ai sensi dell'art. 2952 del codice civile.
11. Legge applicabile al contratto
L’assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal contratto, valgono le norme di legge.
12. Regime fiscale
Al contratto viene applicata l’imposta sulle assicurazioni del 2,50% sui premi imponibili.
I premi delle garanzie infortuni morte e invalidità permanente con applicazione di una franchigia del 5% sono detraibili dall’imposta sul reddito delle persone fisiche nei limiti indicati dal Testo unico delle imposte sui redditi.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
13. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
AVVERTENZA
Il sinistro deve essere denunciato all’agenzia o alla direzione dell’Assicuratrice Val Piave entro 3 giorni dall’accadimento o da quando il Contraente\Assicurato ne ha avuto la possibilità come stabilito all’art. 17. L’individuazione del sinistro da parte di Assicuratrice Val Piave avviene con la denuncia che deve contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento ed una descrizione delle modalità di accadimento.
Eventuali spese di accertamento sono a carico di Assicuratrice Val Piave ad eccezione delle spese per l’arbitrato sostenute da entrambe le parti nelle modalità riportate all‘art. 20. Le spese per la cartella clinica sono a carico dell’Assicurato. L‘accertamento della malattia è immediato alla consegna dei documenti.
14. Reclami
Premesso che, ai sensi della normativa vigente, non sono considerati reclami le richieste di informazioni o chiarimenti e le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto, eventuali disservizi riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri possono essere segnalati per iscritto ai seguenti recapiti:
Assicuratrice Val Piave S.p.A. – Servizio Reclami - Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 – 00000 Xxxxxx Fax: 0000 000 000 – e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx
I reclami devono contenere:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con recapito telefonico;
b) numero della polizza e nominativo del contraente;
c) numero dell’eventuale sinistro oggetto del reclamo;
d) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
e) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
f) ogni documento utile per descrivere le circostanze.
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Il Servizio Reclami, svolta la necessaria istruttoria, provvederà a fornire riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo. Se il reclamante non è soddisfatto della risposta, o in caso di mancato riscontro nel termine massimo di 45 giorni di cui sopra, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, a mezzo posta (Via del Quirinale, 21
- 00187 Roma) o fax (00.00.000.000 o 00.00.000.000), allegando copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro. Ulteriori informazioni a riguardo, incluso il modello utilizzabile, sono reperibili sul sito xxx.xxxxx.xx al link “Come presentare un reclamo”.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, il reclamante avente il domicilio in Italia, può presentare reclamo all’IVASS, seguendo le indicazioni sopra descritte, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET, accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx- net/members_en.htm.
Si ricorda, infine, che in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, ferma la possibilità di rivolgersi all’IVASS come sopra specificato e/o di interessare l’Autorità giudiziaria, il reclamante potrà scegliere di avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale:
1) Mediazione finalizzata alla conciliazione: per qualsiasi controversia civile o commerciale vertente su diritti disponibili, è possibile ricorrere alla procedura istituita dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010. Per avviarla occorre depositare apposita istanza presso un organismo di mediazione (il cui registro è disponibile sul sito del Ministero della Giustizia xxx.xxxxxxxxx.xx) nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.
2) Negoziazione assistita finalizzata alla composizione bonaria della lite: è possibile attivare tale procedura rivolgendosi al proprio avvocato di fiducia (D.L. 12 settembre 2014 n. 132). In tal caso le parti sottoscrivono un accordo con cui convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia entro un termine concordato.
3) Arbitrato: le Condizioni generali di assicurazione possono prevedere la facoltà di ricorso a procedure arbitrali, specificandone le modalità di promozione (in forza di quanto previsto dal titolo VIII, capo I, del Codice di Procedura Civile).
Maggiori informazioni in merito sono disponibili su xxx.xxxxxxxxxx.xx, nella sezione “Reclami”.
15. Arbitrato
AVVERTENZA
In caso di controversia in merito alla determinazione dell’indennizzo le Parti possono demandare per iscritto ad un “collegio medico” la valutazione del danno secondo le modalità e le indicazioni (Comune sede dell’Ordine dei medici nel cui territorio di competenza risiede l’Assicurato), richiamate nelle relative Condizioni Generali di Assicurazione (CGA).
16. Mediazione
Fermo restando quanto previsto in ordine alle negoziazioni volontarie di cui alle Condizioni Generali di Assicurazione e alla presente nota informativa, le controversie relative ai contratti assicurativi sono soggette al procedimento di mediazione di cui al D. lgs. 04.03.2010 n. 28 e alle normative secondarie di attuazione per cui, tra il resto, l’esperimento della procedura di mediazione è condizione necessaria di procedibilità di un’eventuale successiva azione civile avanti la competente Autorità Giudiziaria.
Assicuratrice Val Piave è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Xxxxxxxx Xxxxxx Amministratore Delegato Assicuratrice Val Piave S.p.A.
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GLOSSARIO
DEFINIZIONI COMUNI A TUTTI I CONTRATTI
🡪 Assicurato il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
🡪 Assicurazione cumulativa l’assicurazione, con una unica polizza, di più persone non costituenti nucleo
familiare e/o quella stipulata da una persona giuridica e/o quella stipulata da un “professionista” ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 del Codice del Consumo.
🡪 Contraente il soggetto che stipula il contratto.
🡪 Indennizzo la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
🡪 Polizza il documento che prova l’assicurazione.
🡪 Premio la somma dovuta dal Contraente alla Società.
🡪 Sinistro il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
🡪 Società Assicuratrice Val Piave S.p.A. che presta l’assicurazione, quale risulta dalla polizza sottoscritta dalle Parti.
DEFINIZIONI SPECIFICHE PER LE POLIZZE INFORTUNI E MALATTIA
🡪 Beneficiario gli eredi dell’Assicurato, o le altre persone da questi designate, ai quali la
Società deve corrispondere la somma assicurata per il caso morte.
🡪 Day hospital struttura sanitaria avente posti letto per degenza diurna, autorizzata ad
erogare prestazioni chirurgiche o terapie mediche, con redazione di cartella clinica.
🡪 Infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni
fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea.
🡪 Inabilità temporanea la perdita temporanea, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della
capacità dell’Assicurato di attendere alle attività professionali principali e secondarie dichiarate.
🡪 Invalidità permanente da infortunio la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o
parziale, della capacità dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
🡪 Istituto di cura istituto universitario, ospedale, clinica, casa di cura, regolarmente autorizzato,
in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità, all’erogazione dell’assistenza ospedaliera; non sono convenzionalmente considerati istituti di cura, le case di cura per convalescenza, di lungo degenza, di soggiorno per anziani; le strutture aventi prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche, rieducative ed estetiche; gli stabilimenti termali.
🡪 Malattia ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
🡪 Ricoveri la degenza, comportante pernottamento, in istituto di cura; la degenza diurna in day hospital.
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Serenitas
INDICE
DEFINIZIONI ..........................................................................................................
Xxxxxxx e delimitazione del rischio ...........................................................................
Prestazioni .............................................................................................................
Sinistri - Xxxxxxx e doveri delle Parti ..............................................................................
Altri Diritti e doveri delle Parti ...................................................................................
Disposizioni varie ...................................................................................................
Condizioni valide solo per le assicurazioni cumulative .................................................
Condizione valida solo se espressamente richiamata ..................................................
Condizioni aggiuntive .............................................................................................
Condizioni speciali .................................................................................................
PAGINE
2
4
8
13
15
16
17
18
19
24
Il presente fascicolo è redatto in base alle disposizioni dell’Art. 166 comma 2 del Nuovo Codice delle Assicurazioni Private (Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n° 209), secondo il quale “le clausole che indicano decadenze, nullità o limiti delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell’As- sicurato sono riportate con carattere di particolare evidenza”.
X0150.0 - 11/2006 ristampa 06.2015
DEFINIZIONI
Nel testo che segue si intendono:
Assicurato il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assicurazione cumulativa l’assicurazione, con una unica polizza, di più persone non costituenti
nucleo familiare e/o quella stipulata da una persona giuridica e/o quel- la stipulata da un “professionista” ai sensi dell’art. 1469 bis del Codice Civile.
Beneficiario gli eredi dell’Assicurato, o le altre persone da questi designate, ai quali la
Società deve corrispondere la somma assicurata per il caso morte.
Contraente il soggetto che stipula il contratto.
Indennizzo la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Inabilità temporanea la perdita temporanea, a seguito di infortunio, in misura totale o parzia-
le, della capacità dell’Assicurato di attendere alle attività professionali principali e secondarie dichiarate.
Invalidità permanente la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale,
della capacità dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
Polizza il documento che prova l’assicurazione.
Premio la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Sinistro il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Società Assicuratrice Val Piave S.p.A. che presta l’assicurazione, quale risulta dalla polizza sottoscritta dalle Parti.
ed inoltre:
Day hospital struttura sanitaria avente posti letto per degenza diurna, autorizzata ad
erogare prestazioni chirurgiche o terapie mediche, con redazione di cartella clinica.
Istituto di cura istituto universitario, ospedale, clinica, casa di cura, regolarmente au-
torizzato, in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità, al- l’erogazione dell’assistenza ospedaliera; non sono convenzionalmente
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considerati istituti di cura, le case di cura per convalescenza, di lungo degenza, di soggiorno per anziani; le strutture aventi prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche, rieducative ed estetiche; gli stabili- menti termali.
Malattia ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Ricoveri la degenza, comportante pernottamento, in istituto di cura; la degenza diurna in day hospital.
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OGGETTO E DELIMITAZIONE DEL RISCHIO
Art. 1 - Rischio assicurato L’assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca nello svolgi-
mento:
• delle attività professionali principali e secondarie dichiarate;
• di ogni altra attività che non abbia carattere professionale.
E’ considerato infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea.
Sono considerati infortuni anche:
1. l’asfissia non di origine morbosa;
2. gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostan- ze;
3. l’annegamento;
4. l’assideramento ed il congelamento;
5. i colpi di sole e di calore.
Sono in garanzia anche gli infortuni subiti a causa di malore o alterazio- ne di coscienza, salvo che il malore o l’alterata coscienza siano conse- guenza delle patologie previste dall’art. 9 - “Persone non assicurabili” e fermo l’art. 7 - “Rischi esclusi dall’assicurazione”.
Art. 2 - Infortuni cagionati da colpa grave e da tumulti popolari
A parziale deroga dell’art. 1900 del Codice Civile, sono in garanzia gli infortuni causati da colpa grave dell’Assicurato, del Contraente e del Beneficiario.
A parziale deroga dell’art. 1912 del Codice Civile, sono in garanzia gli infortuni causati da tumulti popolari ai quali l’Assicurato non abbia partecipato.
Art. 3 - Infortuni occorsi durante viaggi aerei
L’assicurazione comprende gli infortuni che l’Assicurato subisca, in qualità di passeggero, durante viaggi aerei di turismo, trasferimento e trasporto pubblico di passeggeri, su velivoli od elicotteri da chiunque eserciti, esclusi quelli effettuati su aeromobili di aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico di passeggeri e su aeromobili di aeroclub.
Convenzionalmente il viaggio aereo inizia nel momento in cui l’Assicura- to sale a bordo dell’aeromobile e cessa nel momento in cui scende.
La presente estensione di assicurazione non è valida nel caso in cui la polizza abbia durata inferiore a un anno.
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Art. 4 - Infortuni determinati da calamità naturali
A parziale deroga dell’art. 1912 del Codice Civile, l’assicurazione è estesa agli infortuni determinati da movimenti tellurici.
Sono compresi nell’assicurazione gli infortuni determinati da eruzioni vulcaniche, alluvioni e inondazioni.
Resta convenuto però che in caso di movimento tellurico, eruzione vulca- nica, alluvione o inondazione, che colpisca più Assicurati con la Socie- tà, l’esborso massimo di quest’ultima non potrà comunque superare la somma di 2.583.000,00 euro per tutti gli indennizzi.
Qualora gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano il limite sopra indicato, gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione al rapporto che intercorre fra il detto limite e il totale degli indennizzi dovuti.
Art. 5 - Infortuni determinati da guerra e insurrezione
A parziale deroga dell’art. 1912 del Codice Civile, sono compresi nel- l’assicurazione gli infortuni determinati da guerra o da insurrezione che l’Assicurato subisca fuori dal territorio della Repubblica Italiana, per un massimo di 14 giorni dall’insorgere di tali eventi, a condizione che l’As- sicurato già si trovasse nello Stato nel quale insorge la guerra o l’insur- rezione.
Art. 6 - Validità territoriale L’assicurazione è valida in tutto il mondo.
Ogni indennizzo dovuto dalla Società viene sempre liquidato in Italia in euro.
L’inabilità temporanea, al di fuori dell’Europa, è indennizzabile limitata- mente al periodo del ricovero ospedaliero; tale limitazione cessa dalle ore 24 del giorno di rientro in Europa dell’Assicurato.
Art. 7 - Rischi esclusi dall’assicurazione
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni causati:
1. dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo dell’abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, a condizione che l’Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
2. dall’uso, anche come passeggero, di aeromobili, compresi deltapla- ni, ultraleggeri, parapendio, salvo quanto disposto dall’art. 3 “Infor- tuni occorsi durante viaggi aerei”;
3. da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti ed allucinogeni;
4. da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi ne- cessari da infortunio;
5. da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;
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6. da guerra e insurrezioni, salvo quanto disposto dall’art. 5 “Infortuni determinati da guerra e insurrezione”;
7. da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).
Sono altresì esclusi gli infortuni causati:
8. dall’ uso, anche come passeggero, di veicoli a motore e di natanti a motore in gare, competizioni e relative prove;
9. dalla pratica dei seguenti sport: paracadutismo, pugilato, lotta nelle sue varie forme, sollevamento pesi, arti marziali, alpinismo oltre il 3° grado della scala di Monaco, speleologia, immersione con autorespi- ratore, sci estremo;
10. dalla pratica di sport costituenti per l’Assicurato attività professiona- le, principale o secondaria, non dichiarata.
Gli infarti sono esclusi.
Art. 8 - Limiti di età dell’Assicurato
1. Età conosciuta dalla Società
Se la Società è a conoscenza dell’età dell’Assicurato, per indicazio- ne della medesima in polizza o in eventuali atti di variazione, fermo il rispetto della durata originariamente convenuta e degli eventuali rinnovi taciti successivi, la Società può, dopo il superamento del 75° anno di età da parte dell’Assicurato, far cessare l’assicurazione nei confronti di questi secondo le modalità di cui all’ art. 26 “Proroga dell’assicurazione”.
2. Età non conosciuta dalla Società
Se la Società non è a conoscenza dell’età dell’Assicurato, per man- cata indicazione della medesima in polizza o in eventuali atti di va- riazione, l’assicurazione cessa alla scadenza annuale del premio suc- cessiva al compimento del 75° anno di età da parte dell’Assicurato. L’eventuale incasso dei premi scaduti successivamente, da parte della Società, dà diritto all’Assicurato di richiederne la restituzione, al netto della imposta, con la maggiorazione degli interessi legali.
Art. 9 - Persone non assicurabili
La Società presta l’assicurazione su dichiarazione dell’Assicurato di non essere affetto da alcolismo, tossicodipendenza, né dalle seguenti infermi- tà mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco depressive, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell’Assicurato medesimo.
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In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dall’art. 21 - “Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio” e dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Il manifestarsi nell’Assicurato di una o più delle suddette affezioni o ma- lattie nel corso del contratto di assicurazione costituisce per la Società aggravamento di rischio per il quale essa non avrebbe consentito l’ assi- curazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell’Assicurato medesi- mo: si applica, in questo caso, la disciplina prevista da tale articolo di legge.
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PRESTAZIONI
Art. 10 - Criteri di indennizzabilità
La Società corrisponde l’indennizzo soltanto per le conseguenze dirette ed esclusive dell’ infortunio, indennizzabile ai sensi di polizza, indipen- dentemente da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o soprav- venute; pertanto l’ influenza che l’infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.
Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l’indennizzo per inva- lidità permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette cagiona- te dall’infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra e sana, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti, fermo quanto disposto dall’art. 13 “Invalidità permanente”.
Art. 11 - Morte Se l’infortunio ha come conseguenza la morte, la Società corrisponde la
L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per il caso di invalidità permanente.
Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanen- te, l’Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, la Società corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l’indennizzo per morte
- se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.
somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali.
Art. 12 - Morte presunta Qualora l’Assicurato sia scomparso a seguito di infortunio indennizza-
bile ai sensi di polizza e, in applicazione dell’art. 60, comma 3) del Codice Civile o dell’art. 211 del Codice della Navigazione, l’autorità giudiziaria ne abbia dichiarato la morte presunta e di tale evento sia sta- ta fatta registrazione negli atti dello stato civile, la Società corrisponde ai beneficiari la somma assicurata per il caso di morte.
Se dopo il pagamento dell’indennizzo, è provata l’esistenza in vita del- l’Assicurato, questi e i beneficiari sono tenuti in solido alla restituzione dell’indennizzo.
Art. 13 - Invalidità permanente
1. Se l’infortunio ha come conseguenza la invalidità permanente defini- tiva totale, la Società corrisponde la somma assicurata.
2. Se l’infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente de- finitiva parziale, l’indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertata facendo riferimento alle percentuali delle seguenti menomazioni:
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Xxxxxxx, anatomica o funzionale, di: | destro | sinistro | |
• un arto superiore | 70% | 60% | |
• una mano o un avambraccio | 60% | 50% | |
• un pollice | 18% | 16% | |
• un indice | 14% | 12% | |
• un medio | 8% | 6% | |
• un anulare | 8% | 6% | |
• un mignolo | 12% | 10% | |
• la falange ungueale del pollice | 9% | 8% | |
• una falange di altro dito della mano 1/3 del valore del dito • anchilosi della scapola omerale con arto in | |||
posizione favorevole, con immobilità della scapola • anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono-supinazione libera | 25% 20% | 20% 15% | |
• anchilosi del polso con estensione rettilinea (con prono-supinazione libera) | 10% | 8% | |
• paralisi completa del nervo radiale | 35% | 30% | |
• paralisi completa del nervo ulnare | 20% | 17% | |
• Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore: - al di sopra della metà della coscia | 70% | ||
- al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio | 60% | ||
• al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba 50% • un piede 40% • ambedue i piedi 100% • un alluce 5% • un altro dito del piede 1% • la falange ungueale dell’alluce 2,5% • anchilosi dell’anca in posizione favorevole 35% • anchilosi del ginocchio in estensione 25% • anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto 10% • anchilosi della tibio-tarsica con anchilosi della sotto astragalica 15% • paralisi completa del nervo sciatico popliteo esterno 15% • Esiti di frattura scomposta di una costa 1% • Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di: - una vertebra cervicale 12% - una vertebra dorsale 5% - 12ª dorsale 10% - una vertebra lombare 10% |
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• Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo 2%
• Esiti di frattura del sacro 3%
• Esiti di frattura del coccige con callo deforme 5%
• Perdita totale, anatomica o funzionale, di:
- un occhio 25%
- ambedue gli occhi 100%
• Sordità completa di:
- un orecchio 10%
- ambedue gli orecchi 40%
• Stenosi nasale assoluta:
- monolaterale 4%
- bilaterale 10%
• Perdita anatomica di:
- un rene 15%
- della milza senza compromissioni significative
della crasi ematica 8%
Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le per- centuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.
3. Se l’infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente defi- nitiva parziale, non determinabile sulla base delle percentuali previ- ste al punto 2), si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati:
• nel caso di minorazioni, anziché di perdite di un arto o di un orga- no, le percentuali sopra indicate sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;
• nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo la percentuale corrispondente alla perdita totale dell’arto stesso;
• nel caso in cui l’invalidità permanente non sia determinabile sulla base delle percentuali elencate al punto 2) e ai criteri sopra ripor- tati, la stessa viene determinata in riferimento alle percentuali e ai criteri sopra indicati tenendo conto della complessiva diminuzione
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della capacità dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi la- voro, indipendentemente dalla sua professione.
4. La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l’applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base delle percentuali indicate al punto 2) e dei criteri sopra richia- mati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.
Art. 14 - Franchigie sull’invalidità permanente
A parziale deroga dell’art. 13 - “Invalidità Permanente” -, la liquidazio- ne dell’indennità per invalidità permanente viene determinata secondo le modalità di seguito riportate.
La somma assicurata per invalidità permanente si considera divisa nelle seguenti parti:
1. La prima, fino a 155.000,00 euro, sulla quale la Società liquida l’in- dennizzo dovuto ai sensi di polizza soltanto se l’invalidità permanen- te è di grado superiore al 3% e per la sola parte che supera questa percentuale.
2. La seconda, pari all’eventuale eccedenza di 155.000,00 euro della prima e fino a 258.300,00 euro di somma assicurata, sulla quale la Società liquida l’indennizzo dovuto ai sensi di polizza soltanto se l’invalidità permanente è di grado superiore al 5%, e per la sola parte che supera questa percentuale.
3. La terza, pari all’eventuale eccedenza di 258.300,00 euro delle pri- me due, sulla quale la Società liquida l’indennizzo dovuto ai sensi di polizza soltanto se l’invalidità permanente è di grado superiore al 10%, e per la sola parte che supera questa percentuale.
Le franchigie qui previste non si applicano nel caso di invalidità per- manente superiore al 20% della totale.
Art. 15 - Inabilità temporanea
Se l’infortunio ha come conseguenza una inabilità temporanea, la Socie- tà corrisponde la somma assicurata:
1. integralmente, per ogni giorno in cui l’Assicurato si è trovato nella to- tale incapacità fisica ad attendere alle attività professionali principali e secondarie dichiarate;
2. al 50% per ogni giorno in cui l’Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle proprie attività professionali principali e secondarie dichiarate.
L’indennità per inabilità temporanea decorre dal giorno dell’infortunio denunciato o, in caso di ritardo, dal giorno della comunicazione della denuncia e viene corrisposta per un periodo massimo di 365 giorni.
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Nel caso in cui l’Assicurato non abbia inviato successivi certificati medici nel termine previsto dall’art. 17 - “Denuncia del sinistro ed obblighi del- l’Assicurato” -, la liquidazione viene effettuata considerando come data di guarigione quella pronosticata nell’ultimo certificato regolarmente in- viato, salvo che la Società possa stabilire una data anteriore.
L’indennizzo per inabilità temporanea è cumulabile con quello per morte o per invalidità permanente.
Art. 16 - Franchigie sulla inabilità temporanea
A parziale deroga dell’art. 15 - “Inabilità Temporanea” -, l’indennità per inabilità temporanea viene liquidata applicando le seguenti franchigie:
1. Nel caso la somma assicurata per inabilità temporanea non sia supe- riore a 26,00 euro, l’indennizzo viene corrisposto a decorrere dal 6° giorno successivo a quello computabile a termini di polizza.
2. Nel caso la somma assicurata per inabilità temporanea sia superiore a 26,00 euro, ma non a 55,00 euro, l’indennizzo viene corrisposto a decorrere dall’8° giorno successivo a quello computabile a termini di polizza.
3. Nel caso la somma assicurata per inabilità temporanea sia superiore a 55,00 euro, l’indennizzo viene corrisposto a decorrere dal 15° giorno successivo a quello computabile a termini di polizza.
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SINISTRI - DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI
Art. 17 - Denuncia del sinistro e obbligo dell’Assicurato
In caso di sinistro, l’Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile.
La denuncia del sinistro deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento, non- ché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento.
Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici; nel caso di inabilità temporanea, i certificati devono essere rin- novati alle rispettive scadenze.
L’Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari, devono consentire alla So- cietà le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari, da eseguirsi
in Italia.
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
Art. 18 - Rinuncia al diritto di surrogazione
La Società rinuncia, a favore dell’Assicurato o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all’art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell’infortunio.
Art. 19 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, ciascuna delle Parti può rece- dere dall’assicurazione dandone comunicazione all’altra Parte mediante lettera raccomandata, a condizione che almeno due altri precedenti sini- stri siano stati denunciati a termini di polizza.
Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte dell’Assicurato; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione.
La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di assicura- zione non corso.
Art. 20 - Determinazione dell’indennizzo - Perizia contrattuale
L’indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli che precedono.
Le eventuali controversie di natura medica sulla natura delle lesioni, sul grado di invalidità permanente o sul grado o durata dell’inabilità tem- poranea, nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti
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dall’art. 10 - “Criteri di indennizzabilità” debbono essere demandate, per iscritto, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo; il Collegio medico si riunisce nel Comune, sede del- l’Ordine dei Medici nel cui territorio di competenza risiede l’Assicurato. In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina viene de- mandata al Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici suddetto.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico.
È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’oppor- tunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto conce- dere una provvisionale sull’indennizzo.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violen- za, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo.
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ALTRI DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI
Art. 21 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circo- stanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la cessazio- ne dell’assicurazione (articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).
Art. 22 - Pagamento del premio
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se l’Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.
I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la po- lizza oppure alla Società.
Art. 23 - Aggravamento del rischio
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggra- vamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società pos- sono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
Art. 24 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell’Assicurato, ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 25 - Altre assicurazioni L’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la
successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio. Se l’Assicurato omette dolosamente di dare tale comunicazione, la So- cietà non è tenuta a corrispondere l’indennizzo.
In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’ art. 1910 del Codice Civile.
Art. 26 - Proroga dell’assicurazione
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza dell’assicurazione, quest’ultima è prorogata per un anno, e così successivamente.
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Nei confronti di ITAS Mutua debbono peraltro essere osservate le moda- lità di disdetta stabilite dall’art. 8 dello Statuto Sociale.
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 27 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 28 - Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico dell’Assicurato.
Art. 29 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.
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CONDIZIONI VALIDE SOLO PER LE ASSICURAZIONI CUMULATIVE
Art. 30 - Assicurazioni di gruppo
Poiché la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicu- rato, così come disposto dall’art. 1891 del Codice Civile.
Art. 31 - Limiti di indennizzo per sinistri aeronautici
Fermo quanto disposto dall’art. 3 - “Infortuni occorsi durante viaggi ae- rei” -, la somma dei capitali assicurati dalla presente e da altre assicura- zioni infortuni comuni cumulative che includano la copertura del rischio volo, stipulate dal Contraente, dall’Assicurato o da altri in favore degli
stessi Assicurati, non potrà superare i limiti di:
• per il caso morte:
1.033.000,00 euro per persona e 5.165.000,00 euro per aeromo- bile;
• per il caso di Invalidità permanente totale:
1.033.000,00 euro per persona e 5.165.000,00 euro per aeromo- bile;
• per il caso di Inabilità temporanea:
260,00 euro per persona e 5170,00 euro per aeromobile.
Nei limiti sopra indicati rientrano i capitali di altre polizze infortuni co- muni cumulative che includono il rischio volo, stipulate dallo stesso Con- traente anche a favore di assicurati diversi.
Qualora i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti in modo da non superare, sommate, i limiti suddetti, salvo il diritto del Contraente al rimborso dei premi, al netto dell’imposta, nella stessa proporzione.
Eventuali aumenti dei limiti sopra indicati devono essere preventivamen- te concordati con la Società.
Art. 32 - Recesso in caso di sinistro
L’art. 19 “Recesso in caso di sinistro” è totalmente sostituito dal seguente: Dopo ogni sinistro, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indenniz- zo, la Società può recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rim- borsa la parte del premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
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CONDIZIONE VALIDA SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATA
Art. 33 - Indicizzazione Qualora sia espressamente convenuta in polizza l’applicazione dell’in-
dicizzazione, il numero indice adottato sarà quello riferito ai “prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati”, pubblicato dall’ISTAT, in conformità a quanto segue:
1. come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti sarà adotta- to l’indice del mese di giugno dell’anno precedente;
2. alla scadenza di ogni rata annua se si sarà verificata una variazione in più o in meno rispetto all’indice iniziale od a quello dell’ultimo adeguamento, le somme assicurate ed i massimali, nonché il premio verranno aumentati o ridotti in proporzione;
3. l’aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata an- nua, dietro rilascio al Contraente di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.
Nel caso che, in conseguenza di uno o più adeguamenti, l’indice venis- se a superare del 100% quello inizialmente stabilito in polizza, sarà fa- coltà delle Parti di rinunciare all’aggiornamento successivo della polizza mediante lettera raccomandata da inviare almeno 90 giorni prima della scadenza annuale, restando somme, massimali assicurati e premio quelli dell’ultimo aggiornamento effettuato.
L’indicizzazione di cui al presente articolo non si applica ai limiti di indennizzo previsti dagli articoli 4 e 31, né alle somme indicate dagli articoli 14 e 16.
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CONDIZIONI AGGIUNTIVE (Valide solo se espressamente richiamate in polizza)
A) Estensione dell’assicurazione al rimborso delle spese di cura conseguenti ad infortu- nio
Art. 34 - Somma assicurata La somma assicurata convenuta in polizza si intende quale massimale per sinistro e per anno assicurativo.
Art. 35 - Oggetto dell’assicurazione
In caso di infortunio indennizzabile a sensi di polizza che abbia com- portato un ricovero - non in day hospital - della durata non inferiore a 3 giorni consecutivi, la Società, entro i limiti della somma assicurata a questo titolo, rimborsa:
1. Le spese relative al periodo di ricovero per: rette di degenza, assi- stenza medica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali ed esami; le spese per interventi chirurgici, e precisamente onorari del chirurgo, dell’anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento; diritti di sala operatoria e materiale di intervento, ivi compresi gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi applicati durante l’intervento.
2. Le spese per visite specialistiche e accertamenti medici, ivi compresi gli onorari medici, conseguenti all’infortunio, nei 90 giorni successivi alla dimissione dall’Istituto di Cura.
3. Le spese per l’acquisto di apparecchi protesici, resi necessari dall’in- fortunio, comprese protesi dentarie.
Art. 36 - Denuncia dell’infortunio
La denuncia dell’infortunio, anche agli effetti della presente estensione di garanzia, deve essere fatta nei termini e con le modalità previste all’art. 17 “Denuncia del sinistro ed obblighi dell’Assicurato”.
Art. 37 - Liquidazione Il rimborso viene effettuato a cura ultimata, su presentazione degli ori-
ginali delle relative notule, distinte e ricevute debitamente quietanzate, previa detrazione di uno scoperto del 20%, a carico dell’Assicurato, delle spese liquidabili ai sensi di polizza.
B) Estensione dell’assicurazione ad una indennità giornaliera per ricoveri conseguenti a infortunio
Art. 38 - Oggetto dell’Assicurazione
La Società, in caso di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza che abbia come conseguenza un ricovero dell’Assicurato - non in day hospi-
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tal - corrisponde l’indennità giornaliera assicurata per tanti giorni quanto è durato il ricovero, con il massimo di 300 giorni per ciascun periodo assicurativo annuo.
Per i ricoveri in day hospital, l’indennità giornaliera assicurata viene corrisposta soltanto per i ricoveri che abbiano avuto una durata non inferiore a tre giorni consecutivi, esclusi i festivi.
Nel limite massimo di indennizzo di 300 giorni di cui all’articolo prece- dente rientrano anche i giorni di ricovero in day hospital.
Art. 39 - Day hospital
Art. 40 - Esclusioni L’indennità giornaliera non viene corrisposta:
1. per la cura di xxxxxxx che non siano conseguenza diretta ed esclusiva dell’infortunio;
2. per ricoveri in case di riposo, ancorché qualificate come case di cura.
Sono altresì operanti tutte le esclusioni di cui all’art. 7 - “Rischi esclusi dall’assicurazione”.
Art. 41 - Rinvio alle condizioni della garanzia “A”
Alla “Indennità giornaliera per ricoveri conseguenti a infortunio” si ap- plicano, in quanto compatibili, le Condizioni della Garanzia “A”- “Rim- borso delle spese di cura conseguenti ad infortunio”.
C) Indennità da ingessatura
Art. 42 - Indennità da ingessatura
L’indennizzo per inabilità temporanea è dovuto - secondo le regole pre- viste dall’articolo 15 - “Inabilità temporanea” soltanto nel caso in cui all’Assicurato, a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza, sia stata applicata una ingessatura.
Si intende per ingessatura un mezzo di contenzione costituito da fasce gessate od altri apparecchi comunque immobilizzanti, purché applicati in istituto di cura ed inamovibili da parte dell’Assicurato, con esclusione pertanto di tutti i tutori preconfezionati.
L’indennità è corrisposta per un periodo massimo di 60 giorni.
Non si applicano le franchigie di cui all’art. 16 - “Franchigie sull’Inabi- lità temporanea”.
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D) Estensione dell’assicurazione ad una indennità giornaliera per ricoveri conseguenti a infortunio, malattia e parto
Art. 43 - Oggetto dell’assicurazione
In caso di ricovero dell’Assicurato in istituto di cura reso necessario da infortunio indennizzabile ai sensi di polizza o da malattia, la Società corrisponde l’indennità giornaliera indicata in polizza per ciascun gior- no di degenza e per una durata massima di 300 giorni per ricovero e per anno assicurativo.
Per i ricoveri in day hospital l’indennità giornaliera assicurata viene corri- sposta soltanto per i ricoveri che abbiano avuto una durata non inferiore a tre giorni consecutivi, esclusi i festivi.
In caso di ricovero dell’Assicurata in istituto di cura per parto, la Società corrisponde l’indennità giornaliera indicata in polizza per ciascun gior- no di degenza, con il massimo di sette giorni per ricovero.
La durata massima di 300 giorni di cui al primo comma del presente articolo si intende valere per ogni tipo di ricovero.
Art. 44 - Termini di aspettativa - Carenze
La garanzia decorre dalle ore 24:
1. del giorno di effetto dell’assicurazione per gli infortuni e per l’aborto post-traumatico;
2. del 300° giorno successivo a quello di effetto dell’assicurazione per le conseguenze di stati patologici, non conosciuti dall’Assicurato, in- sorti anteriormente alla stipulazione della polizza;
3. del 300° giorno successivo a quello di effetto dell’assicurazione per le patologie varicose - fermo quanto previsto dall’art. 45, punto 1)
- per il parto, per l’aborto terapeutico e per le malattie dipendenti da gravidanza e puerperio;
4. del 30° giorno successivo a quello di effetto dell’assicurazione per le altre malattie.
In caso di ricovero verificatosi durante la carenza non verrà corrisposto alcun indennizzo, anche nel caso di ricovero protrattosi oltre il periodo di carenza.
Qualora la polizza sia stata emessa in sostituzione, senza soluzione di continuità, di altra polizza, riguardante gli stessi Assicurati, i termini di aspettativa di cui sopra operano:
• dal giorno in cui aveva avuto effetto la polizza sostituita per le pre- stazioni e le indennità da quest’ultima previste, ma unicamente per le garanzie assicurate anche nel nuovo contratto;
• dal giorno in cui ha effetto la presente assicurazione, limitatamente alle diverse prestazioni e alle maggiori indennità da essa previste.
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La norma di cui al comma precedente vale anche nel caso di variazioni intervenute nel corso di uno stesso contratto.
Art. 45 - Esclusioni
L’assicurazione non comprende i ricoveri causati da:
1. le conseguenze di infortuni, nonché le malattie e gli stati patologici che, preesistenti alla stipulazione del contratto e conosciuti dall’Assi- curato in quanto oggetto di diagnosi, cure o esami, o causa di seri disturbi, siano stati sottaciuti alla Società con dolo o colpa grave all’atto della stipulazione della polizza;
2. le cure e gli interventi resi necessari da malformazioni congenite o da difetti fisici che, preesistenti alla stipulazione del contratto e conosciuti dall’Assicurato, siano stati sottaciuti alla Società con dolo o colpa grave all’atto della stipulazione della polizza;
3. i trattamenti delle malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici;
4. stati patologici correlati alla infezione da HIV;
5. le prestazioni aventi finalità estetiche (salvi gli interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resi necessari da infortunio o da interventi demolitivi);
6. la cura delle malattie dentarie e delle paradontopatie, salvo le cure dentarie rese necessarie da infortunio;
7. l’aborto non terapeutico;
8. le cure e gli interventi per infertilità, sterilità maschile e femminile, impotenza;
9. le malattie professionali come definite dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;
10. le malattie causate da abuso di alcool e di psicofarmaci, nonché dall’uso di stupefacenti ed allucinogeni;
11. i ricoveri in istituti, case e cliniche non rispondenti alla definizione “Istituto di cura”;
12. le conseguenze di infortuni esclusi dall’art. 7 -”Rischi esclusi dall’as- sicurazione”;
13. trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o pro- vocati, e delle accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.), salvo che il danno alla salute sia conseguente a radiazioni utilizzate per terapie mediche;
14. guerre ed insurrezioni.
Art. 46 - Modalità per la denuncia e la liquidazione dei sinistri
In caso di sinistro, l’Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile.
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La liquidazione del sinistro viene effettuata, a cura ultimata, su presen- tazione di copia della cartella clinica completa rilasciata dall’istituto di cura nel quale è avvenuto il ricovero.
L’Assicurato e il Contraente devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti medici necessari.
Art. 47 - Controversie Le eventuali controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sini-
stro e sulla quantificazione dell’indennizzo debbono essere demandate a un Collegio di tre medici, secondo le modalità e le regole fissate dal- l’art. 20 - “Determinazione dell’indennizzo - Perizia contrattuale”.
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CONDIZIONI SPECIALI (valide solo se espressamente richiamate)
Condizione speciale “E” - Franchigie sulla invalidità permanente
Il testo dell’art. 14 - “Franchigie sulla invalidità permanente”, si intende sostituito totalmente dal testo che segue.
A parziale deroga dell’art. 13 - “Invalidità permanente”, la liquidazione dell’indennità per invalidità permanente viene determinata secondo le modalità di seguito riportate.
La somma assicurata per invalidità permanente si considera divisa nelle seguenti parti:
1. la prima, fino a 103.300,00 euro, sulla quale la Società liquida l’in- dennizzo dovuto ai sensi di polizza soltanto se l’invalidità permanen- te è di grado superiore al 3% e per la sola parte che supera questa percentuale;
2. la seconda, pari all’eventuale eccedenza di 103.300,00 euro della prima e fino a 206.600,00 euro di somma assicurata, sulla quale la Società liquida l’indennizzo dovuto ai sensi di polizza soltanto se l’invalidità permanente è di grado superiore al 5%, e per la sola parte che supera questa percentuale;
3. la terza, pari all’eventuale eccedenza di 206.600,00 euro delle pri- me due, sulla quale la Società liquida l’indennizzo dovuto ai sensi di polizza soltanto se l’invalidità permanente è di grado superiore al 10%, e per la sola parte che supera questa percentuale.
Le franchigie qui previste non si applicano nel caso di invalidità per- manente superiore al 30% della totale.
Condizione speciale “F” - Franchigie sulla invalidità permanente
Il testo dell’art. 14 - “ Franchigie sulla invalidità permanente”, si intende sostituito totalmente dal testo che segue.
A parziale deroga dell’art. 13 - “Invalidità permanente”, la liquidazione dell’indennità per invalidità permanente viene determinata secondo le modalità di seguito riportate.
La somma assicurata per invalidità permanente si considera divisa nelle seguenti parti:
1. la prima, fino a 258.300,00 euro, sulla quale la Società liquida l’in- dennizzo dovuto ai sensi di polizza soltanto se l’invalidità permanen- te è di grado pari o superiore al 5% e per la sola parte che supera questa percentuale.
2. La seconda, pari all’eventuale eccedenza di 258.300,00 euro della prima, sulla quale la Società liquida l’indennizzo dovuto ai sensi di
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polizza soltanto se l’invalidità permanente è di grado superiore al 10%, e per la sola parte che supera questa percentuale.
Le franchigie qui previste non si applicano nel caso di invalidità per- manente superiore al 40% della totale.
Condizione speciale “G” - Franchigia sulla Inabilità Temporanea
Il testo dell’art. 16 - “Franchigie sulla Inabilità Temporanea” si intende totalmente sostituito dal testo che segue:
A parziale deroga dell’art. 15 - “Inabilità Temporanea”, l’indennità per inabilità temporanea viene corrisposta a decorrere dal 15° giorno suc- cessivo a quello computabile a termini di polizza.
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