CONVENZIONE OPERATIVA
Agenzia Regionale per lo Sviluppo
e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio
CONVENZIONE OPERATIVA
Art. 3 Accordo di Collaborazione ARSIAL – CREA approvato con Delibera CdA n.32 del 20/06/2019
CUP F85B18003830009
Identificazione di polimorfismi genetici in varietà locali di peperone collezionate da ARSIAL nel Lazio
TRA
Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nella persona del Direttore Generale xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx nato a (omissis) e domiciliato per la carica presso ARSIAL, xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 00 00000 Xxxx – P. IVA 04838391003. Indirizzo PEC xxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx
E
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - Centro di Ricerca Orticoltura e Florovivaismo (di seguito denominato CREA OF), Codice Fiscale/Partita IVA n. 97231970589/08183101008, avente sede legale in Xxx Xx 00, 00000 Xxxx, e sede operativa in xxx xxx Xxxxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxxxxxxx (XX), rappresentato dal Direttore del Centro (CREA-OF) Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx, nato a (omissis), nell’esercizio delle sue funzioni, nominato con Decreto Presidenziale n. 5 del 31/05/2017 con cui è stato conferito al Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx la nomina di Direttore del Centro di Orticoltura e Florovivaismo del CREA, a far data dal 1° Luglio 2017 e domiciliato per la carica come sopra.
Indirizzo PEC xx@xxx.xxxx.xxx.xx
PREMESSO CHE:
- ARSIAL e CREA hanno stipulato in data 20/06/2019 un Accordo di collaborazione con cui “si impegnano a collaborare al fine di realizzare gli obiettivi comuni consistenti nell’attuazione di uno o più progetti che, coerentemente con quanto previsto dal Piano Settoriale di Intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone del Lazio, di interesse agrario e con i conseguenti Piani Operativi Annuali, si propongono di approfondire l’attività di caratterizzazione genetica, morfologica, fisiologica, chimica e biochimica e di attuare un’attività di valutazione, selezione fitosanitaria anche presso agricoltori custodi delle risorse genetiche vegetali autoctone del Lazio finalizzata alla loro tutela, conservazione e valorizzazione.
- l’art. 3 del predetto Accordo di collaborazione prevede che “le attività oggetto del presente accordo verranno definite a mezzo di Convenzioni Operative che verranno
predisposte dalla struttura di gestione e si potranno estendere, con apposito atto, a quelle altre che potranno essere successivamente e congiuntamente individuate.
Le Convenzioni Operative dovranno contenere le descrizioni specifiche di:
a) attività da svolgere
b) obiettivi da realizzare
c) termini e condizioni di svolgimento
d) tempi di attuazione
e) risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle parti
f) definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione;”
- al fine di rispondere alla necessità di caratterizzare geneticamente la varietà locale “Peperone Cornetto di Pontecorvo” tutelata dalla LR 15, 1 marzo 2000, al fine di poterla iscrivere come “varietà da conservazione” al Registro Nazionale delle varietà vegetali, e poter individuare le opportune strategie per la gestione in situ/on farm di tale risorsa genetica autoctona, verranno avviate ricerche per la caratterizzazione genetico molecolare delle accessioni di “Peperone Cornetto di Pontecorvo” collezionate da ARSIAL, in confronto con le varietà locali di peperone dell’Italia centro-meridionale (Campania e Marche) collezionate dal CREA-OF;
- le predette ricerche risultano basilari per identificare i polimorfismi genetici di accessioni locali di peperone della regione Lazio al fine di investigare la diversità genetica e determinarne l’univocità rispetto a tipologie simili coltivate presso aziende ed agricoltori locali della regione Lazio e zone limitrofe;
- risulta necessario approfondire il precedente studio di relazioni filogenetiche con marcatori SNPs tra varietà locali a tipologia Cornetto, già avviato dal CREA-OF (Xxxxxxxx et al., 2018), acquisendo un maggior numero di accessioni presso gli agricoltori della Rete di Conservazione e Sicurezza, al fine anche di verificare la variabilità genetica presente nelle popolazioni locali del Lazio;
- con la presente convenzione operativa ARSIAL e CREA-OF intendono collaborare al progetto di ricerca, in allegato e parte integrante della presente convenzione, denominato “Identificazione di polimorfismi genetici in varietà locali di peperone collezionate da ARSIAL nel Lazio”
CONSIDERATO CHE
- l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3, della medesima legge;
- l’art. 5, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici - , prevede che gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell’ambito di applicazione del Codice dei Contratti di cui al medesimo Codice quando
sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzata a garantire che i servizi pubblici, che le stesse sono tenute a svolgere, siano prestati per il conseguimento di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall’interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazione;
- conformemente alle finalità ed agli obiettivi che “il Piano Settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario - Triennio 2018 – 2020” si propone (punti 1a e 1b; punto 2), ovvero il perseguimento di finalità più generali direttamente correlate con l’interesse dell’intera comunità, la presente convenzione stabilisce che i risultati della ricerca non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza e di conseguenza la presente convenzione non rientra nelle previsioni dell’art 158 c. 1 lettera a) e b), D. Lgs. 50/2016, poiché i risultati delle ricerche da effettuare sono pubblici e non appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice affinché li usi nell'esercizio della sua attività;
- il progetto di ricerca, oggetto della presente convenzione rientra appieno nelle pubbliche finalità affidate, dal legislatore statale e regionale, alle predette parti e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agrario del Lazio;
- la collaborazione oggetto della presente convenzione consente di creare sinergie per il raggiungimento di obiettivi comuni e di pubblico interesse;
- non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l’onere finanziario a carico di ARSIAL derivante dalla presente convenzione, nell’ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute dal CREA-OF
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 Premessa
La premessa e le considerazioni sono parte integrante del presente Accordo.
Art. 2 Oggetto e durata
Attività da svolgere
Le parti si impegnano a collaborare alla realizzazione delle attività previste nell’allegato progetto di ricerca – parte integrante della presente convenzione denominato “Identificazione di polimorfismi genetici in varietà locali di peperone collezionate da ARSIAL nel Lazio”
Obiettivi da realizzare
L’obiettivo generale del progetto è identificare i polimorfismi genetici di accessioni
locali di peperone della regione Lazio al fine di investigare la diversità genetica e determinarne l’univocità rispetto a tipologie simili coltivate presso aziende ed agricoltori locali della regione Lazio e zone limitrofe. L’analisi della variabilità interna alle popolazioni locali è proposta sia al fine di individuare opportune strategie per la conservazione in situ/on farm, sia al fine di verificare la possibile iscrizione come “varietà da conservazione” al Registro Nazionale.
ARSIAL gestisce e coordina la Rete di Conservazione e Sicurezza (Rete), a cui aderiscono i detentori delle risorse genetiche autoctone, favorendo la conservazione in situ/on farm delle varietà locali e la riproduzione/moltiplicazione di tali materiali anche al fine di renderlo disponibile agli operatori agricoli che ne facciano richiesta.
Termini e condizioni di svolgimento
La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e termina il 31 dicembre del 2021, potrà essere rinnovata previo atto scritto fra le Parti, da comunicare almeno un mese prima della data di scadenza. In nessun caso è ammesso il ricorso al tacito rinnovo;
Tempi di attuazione
1° fase
• selezione dei materiali,
• estrazione di DNA da 3-5 piante ed analisi molecolari al fine di determinare l’omogeneità intra accessione,
• sviluppo di marcatori SNPs ad alta densità (circa 100.000),
• attività di genotipizzazione;
2° fase
• identificazione dei polimorfismi,
• analisi ed elaborazione dei dati dei dati.
Art. 3 Coordinamento dell’attività
L’attività di coordinamento è svolta dai seguenti responsabili:
- per ARSIAL: xxxx. Xxxxxxx Xxx
- per CREA-OF: xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
I responsabili cureranno i rapporti tra le parti, coordineranno le attività nei rispettivi ambiti di competenza, constateranno inoltre l’effettiva attività svolta e autorizzeranno la richiesta di rimborso per il ristoro delle spese sostenute da parte del CREA-OF secondo la quantificazione e nel rispetto del massimale di cui all’art. 4.
Risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle parti ARSIAL metterà a disposizione i propri tecnici, n. 2 risorse che per circa 3 giornate al mese, nei periodi interessati delle diverse fasi del progetto, collaboreranno con il CREA-OF alle attività di:
- individuazione delle accessioni di peperone presenti nella collezione ARSIAL da sottoporre allo studio della diversità genetica e scelta dei materiali da analizzare per tipologie simili presenti;
- reperimento della semente presso gli agricoltori della varietà locale di Peperone Cornetto di Pontecorvo;
- organizzazione di visite con i ricercatori, tecnici e gli agricoltori della Rete di Conservazione e Sicurezza, per osservare in campo la varietà locale Peperone Cornetto di Pontecorvo;
- integrazione della scheda varietale del “Peperone Cornetto di Pontecorvo” in vista di una eventuale iscrizione come “varietà da conservazione” al Registro Nazionale delle varietà;
- restituzione alla comunità di agricoltori dei risultati conseguiti con la caratterizzazione genetica molecolare.
CREA-OF provvederà allo svolgimento delle attività previste nell’allegato progetto parte integrante del presente atto e descritte al paragrafo 2.3 Piano di attività, dove nella tabella vengono computate le ore di lavoro/uomo.
Art. 4
Oneri del progetto e modalità di rimborso
Definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione
Per la realizzazione del progetto, oggetto della presente convenzione, Arsial corrisponderà al CREA OF € 11.535,48 (undicimilacinquecentotrentacinque,48) a titolo di rimborso per le spese effettivamente sostenute relativamente alle singole attività tecnico-scientifiche dettagliatamente riportate nel progetto, parte integrante e sostanziale del presente atto, ai seguenti punti:
Attività CREA-OF | Costi per la realizzazione del progetto (con IVA pagata su servizi) | Importo richiesto a contributo e rendicontabile (con IVA pagata su servizi) |
Genotipizzazione (96 campioni) | 10.611,00 € | 10.611,00 € |
Estrazione DNA (100 campioni) | 224,48 € | 224,48 € |
Missioni | 700,00 € | 700,00 € |
Attività CREA OF | 8.100,00 € | 0,00 € |
TOTALE EURO | 19.635,48 € | 11.535,48 € |
Non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l’onere finanziario derivante dalla presente convenzione, nell’ottica di una
reale condivisione di compiti rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute.
ARSIAL si impegna ad erogare la quota di contributo a favore di CREA OF con le modalità di seguito indicate:
• Prima anticipazione: pari al 40% e corrispondente a € 4.614,19 verrà erogato come anticipazione per l’avvio del progetto, alla stipula della convenzione operativa.
• Seconda anticipazione: pari al 30% e corrispondente a € 3.460,65 verrà erogato nel corso del 2021 su richiesta del CREA OF, previa rendicontazione delle spese effettuate con la prima anticipazione e presentazione di una relazione sullo stato di avanzamento delle attività;
• Saldo: pari al 30% e corrispondente a € 3.460,64, a conclusione delle attività progettuali, riportate in una dettagliata relazione tecnico scientifica finale con i risultati ottenuti e corredata dalla rendicontazione generale delle spese effettivamente sostenute, da presentare entro il 31/12/2021;
In caso di proroga, fermo restando l’importo complessivo previsto, il rimborso spese e le modalità di erogazione dello stesso saranno successivamente indicati con atto scritto e sottoscritto da ambo le parti.
CREA OF concorderà con ARSIAL le modalità e i formati necessari per la formalizzazione dei report tecnici e delle rendicontazioni finanziarie sulla base degli standard in uso presso lo stesso. Conformemente al Reg. (UE) 1305/2013, alla delibera della Giunta Regionale n. 147/2016 del 5 aprile 2016 ed alla Determinazione del Direttore della Direzione Generale Agricoltura n. G03831 del 15.04.2016, sono ammesse a rendicontazione esclusivamente le spese connesse alla realizzazione del progetto e inerenti a:
- personale a tempo determinato assunto per lo svolgimento delle attività previste dal presente progetto;
- assegni di ricerca, borse di studio, borse di dottorato istituiti per lo svolgimento delle attività previste dal presente progetto;
- missioni;
- attrezzature tecniche sia di campo che di laboratorio;
- spese per divulgazione risultati e partecipazione a convegni;
- produzione e stampa di materiale informativo e formativo, siti web;
- commesse e consulenze;
- materiali di consumo;
- spese generali.
La presente convenzione non potrà determinare in alcun modo il sorgere di rapporti contrattuali o di dipendenza tra il personale di ARSIAL e del CREA OF.
Art. 5 Controversie
La Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nella presente convenzione che si
rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione.
Art. 6 Proprietà dei risultati
Tutti i risultati parziali e finali direttamente o indirettamente derivanti dalla presente convenzione sono pubblici, non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza.
Art. 7
Riservatezza e trattamento dei dati personali
Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata.
Le Parti, inoltre, dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti in relazione alla presente Convenzione, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità della Convenzione, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connessi alla stipula della stessa.
Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, le parti si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati “GDPR” n. 679/2016.
Inoltre le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della sottoscrizione della presente Convenzione, delle modalità e delle finalità relative al trattamento dei dati personali per l’esecuzione dell’Accordo medesimo.
Le Parti, con il presente Accordo in relazione al trattamento dei predetti dati, assumono la qualifica di "Contitolari" ai sensi dell’art. 4, n.7 e 26 del Regolamento (UE) 2016/679 "GDPR.
Le modalità di trattamento e relativi compiti e ruoli operativi verranno meglio descritte nel dettaglio in un separato atto di “contitolarità” che l’ARSIAL ed il CREA si impegnano sin d’ora a sottoscrivere.
Art. 8 Responsabilità
Ciascuna delle Parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose, dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere.
Ciascuna parte garantisce, altresì, che il personale assegnato per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso l’INAIL o altra compagnia assicuratrice.
Art. 9 Diritto di recesso
Le Parti hanno la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o di sopravvenienze normative nazionali inerenti la propria organizzazione o a causa di una rivalutazione dell’interesse pubblico originario, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dalla presente convenzione con preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi con posta elettronica certificata – PEC. In tal caso sono fatte salve le spese già sostenute ed impegnate fino al momento di ricevimento della comunicazione di recesso.
Art. 10
Spese contrattuali e di registrazione
Le Parti danno atto che la presente convenzione non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 - Tariffa - parte II del DPR 131 del 26/04/1986 a cura e spese della parte che richiede la registrazione stessa.
L’imposta di bollo relativa alla presente convenzione è assolta dal CREA OF in maniera virtuale.
Art.11 Norme finali
La presente convenzione è impegnativa per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra CREA OF e ARSIAL si applicano le disposizioni del Codice Civile, in quanto compatibili.
Quanto sopra è letto, approvato e sottoscritto dalle Parti.
Ila presente convenzione viene sottoscritto unicamente in forma digitale, ai sensi dell’articolo 15, comma 2-bis. della legge n.241/90, e trasmesso tramite posta elettronica certificata.
Per ARSIAL Il Direttore Generale (xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx) | Per il CREA OF Il Direttore (xxxx. Xxxxxxx Xxxxx) |