SCHEMA DI CONTRATTO
ALLEGATO 2
SCHEMA DI CONTRATTO
Oggetto: AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE “CONCERTO DI NATALE – BANDA ITINERANTE” IMPORTO COMPLESSIVO POSTO A BASE DI GARA al netto dell’IVA
• LOTTO 1 - €. 5.000,00 CIG Z8829AB766
• LOTTO 2 - €. 4.900,00 CIG ZF829AB82C
Art.1 - Oggetto del servizio
Il presente contratto ha per oggetto la realizzazione del progetto “Concerto di Natale 2019 – Banda Itinerante”.
Il presente contratto disciplina altresì, le clausole dirette a regolare il rapporto negoziale tra Roma Capitale e l’affidatario in relazione alle caratteristiche del servizio comprese le modalità di esecuzione come meglio dettagliate e contenute nel Capitolato d’appalto.
Il presente appalto è regolato da:
- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (d’ora innanzi: Codice);
- la Legge n.190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D. Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- il “Protocollo di integrità” approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27/02/2015 e modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2017-2018-2019 approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 10 del 31/01/2017;
- il Codice di comportamento dei dipendenti di Roma Capitale aggiornato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 141 del 30/12/2016
- il Capitolato Generale - disciplina degli appalti che si eseguono per conto del Comune di Roma, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6126 del 17/11/1983;
- il “Regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi a della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25/01/1996 e ss. mm. e ii.
- norme del Codice Civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti;
- lettera invito
- l’offerta tecnica presentata dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo.
Art. 2 - Durata dell’appalto e modalità di esecuzione del servizio
Il presente appalto verrà svolto nel mese di dicembre 2019 in date ed orari da concordare preliminarmente con il Municipio
L’affidatario del servizio eseguirà le prestazioni contrattuali del presente appalto a regola d’arte per tutta la durata del contratto sulla base delle prescrizioni dettagliatamente riportate nel Capitolato speciale di appalto.
Art. 3 - Corrispettivo contrattuale
Il corrispettivo dovuto da Roma Capitale all’affidatario per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, comprensivo delle prestazioni proposte dal contraente medesimo in sede di offerta migliorativa al netto del ribasso proposto e per il periodo innanzi indicato ammonta ad €………………. al netto dell’I.V.A al 22% per un totale complessivo di €
……………….. comprensivo di IVA (come da offerta economica presentata).
Art. 4 – Oneri a carico dell’affidatario
Sono a carico del prestatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale sopra indicato, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi all’esecuzione del servizio complessivamente inteso come individuato nel presente contratto e nel capitolato speciale d’appalto, nonché ogni attività che dovesse rendersi necessaria per lo svolgimento dello stesso e per un corretto e completo adempimento di tutte le obbligazioni previste.
L’affidatario si obbliga:
• ad eseguire le prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, nel Capitolato e nell’offerta tecnica presentata.
Le prestazioni contrattuali dovranno essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nella lettera invito.
• a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da Roma Capitale.
• a comunicare tempestivamente a Roma Capitale, nel corso del servizio, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.
• ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
• ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
• ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali secondo le modalità proposte in sede di offerta migliorativa.
Art. 5 Obblighi dell’affidatario
L’Organismo affidatario dovra’ provvedere:
• alla completa gestione del progetto presentato, inclusi tutti i costi necessari per la sua realizzazione, sia in termini di attrezzature che di personale;
• all’acquisizione di ogni autorizzazione, liberatoria, nullaosta, concessione e qualunque altro titolo abilitante necessario per lo svolgimento delle attività;
• all’adempimento di ogni onere impositivo, contributivo e previdenziale (agibilità Inps ex Enpals), oneri SIAE ed ogni altro adempimento si dovesse rendere necessario per la realizzazione del progetto approvato;
• al rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione ed infortuni e igiene del lavoro;
• rispetto, nelle attività di comunicazione degli eventi, di quanto prescritto nel Regolamento Capitolino recante le norme in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni di cui alla Deliberazione Assemblea Capitolina n. 50 del 30/7/2014.
• garantire che tutte le strutture vengano montate e smontate sotto il controllo di un tecnico abilitato, abbiano carattere di stretta temporaneità, siano di tipo autoportante, in modo tale che in qualsiasi momento sia possibile il completo ripristino dello stato dei luoghi;
• garantire che al termine della manifestazione sia smontato integralmente tutto il materiale utilizzato e l’area della sala consiliare “Xxxxx Xxxxxxxxxx” venga debitamente ripristinata nello stato dei luoghi, precisando sin d’ora che la responsabilità per eventuali danni alle persone o a cose o all’ambiente, con i conseguenti interventi di ogni genere che si rendessero necessari, resteranno a totale carico degli organizzatori;
• comunicare almeno cinque giorni prima dall’espletamento del servizio, il nominativo di un responsabile della sicurezza
• consegnare una copia del contratto di assicurazione per responsabilità civile verso terzi (art. 9)
Art. 6 - Termini di esecuzione
L’affidatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali secondo quanto indicato nel progetto in sede di gara successivamente approvato dal Municipio.
Art. 7 - Liquidazione dei corrispettivi
Ai sensi dell’art. 307, comma 1 del Regolamento, la contabilità del presente appalto è regolamentata, per quanto compatibile con la normativa vigente, secondo quanto previsto dal “regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25/01/1996 e ss. mm. e ii.
I pagamenti sono disposti nei termini sotto indicati previo accertamento della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente contratto e nella lettera invito.
Roma Capitale provvederà a liquidare dopo l’effettiva erogazione del servizio il prezzo dovuto all’affidatario, a seguito di presentazione di regolare fattura.
Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi degli articoli 21, 21 bis e 23 del D.P.R. n. 633/1972.
È previsto l’obbligo di Roma Capitale di pagare entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento.
Ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 31, comma 3 della L. n. 98/2013 e dell’art. 4 comma 2 del Regolamento in caso di ottenimento, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l’Amministrazione trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
Art. 8 - Modalità di soluzione delle controversie
Per tutte le controversie, comunque dipendenti dal contratto d’appalto, è competente il Foro di Roma.
È escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile.
Art. 9 – Assicurazioni a carico dell’affidatario
L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa.
È a carico dell’aggiudicatario l’adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’impresa aggiudicataria, restandone del tutto esonerata Roma Capitale.
L'esecutore dell’appalto è obbligato, in analogia a quanto disposto dall'articolo 103, comma 7 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii, a stipulare una polizza di assicurazione che garantisca la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dell’appalto.
Per tutti i rischi sopra esposti l’affidatario dovrà provvedere alla suddeta stipula per responsabilità civile verso terzi, con una primaria Compagnia Assicuratrice, per un massimale non inferiore ai limiti previsti dalla legge, obbligandosi a consegnarne una copia all’Amministrazione entro e non oltre la data di affidamento del servizio.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dell’appalto e cessa alla data di emissione dell’attestazione di regolare esecuzione.
L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante..
Art. 10 – Tracciabilità dei flussi finanziari
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12/11/2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17/ 12/ 2010 n. 217.
Ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
L’affidatario del contratto si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010.
Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’affidatario si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010.
L’affidatario, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale.
Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.
Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13/08/2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12/11/2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17/12/2010 n. 217.
Art. 11 – Protocollo di Integrità di cui alla Deliberazione di Giunta Capitolina n. 40 del 27/02/2015 modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2019-2020-2021.
Come accettato e sottoscritto dall’operatore economico questi si obbliga a rispettare integralmente i contenuti del “Protocollo di integrità” di Roma Capitale approvato con deliberazione della Giunta Capitolina
n. 40 del 27/02/2015 e modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2019-2020-2021.
Art. 12 Codice di comportamento dei dipendenti di Roma Capitale aggiornato con deliberazione di Giunta Capitolina n. 141 del 30/12/2016
L’operatore economico, secondo quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Capitolina n. 141 del 30/12/2016, si obbliga ad applicare il Codice di comportamento dei dipendenti di Roma Capitale.
Art. 13 - Risoluzione del contratto
In relazione alla risoluzione del contratto, si applicheranno per quanto compatibili le fattispecie previste dalle norme del D.lgs. n. 50/2016.
Art. 14 - Recesso del contratto
Roma Capitale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto per motivi di interesse pubblico, salvo congruo avviso, previa trasmissione di apposita comunicazione tramite PEC/raccomandata all’appaltatore e fatte salve le indennità al medesimo spettanti ai sensi dell’art. 1671 del codice civile.
Art. 15 - Obbligo di riservatezza e protezione dei dati personali
Ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, l’aggiudicatario deve nominare un Responsabile del trattamento dei dati personali, per quanto riguarda i trattamenti di seguito specificati di cui è titolare Roma Capitale.
Vengono affidati all’aggiudicatario i seguenti compiti:
• organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali relativi all’appalto che verrà eseguito;
• organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali che si riferiscono ai fruitori relativi all’appalto che verrà eseguito e di tutti i dati personali di cui l’aggiudicatario può venire in possesso nell’espletamento dell’appalto.
L’aggiudicatario dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell’espletamento dell’incarico ricevuto sono personali, sensibili o giudiziari e come tali, sono soggetti all’applicazione del codice per la protezione dei dati personali e dichiara di ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali; si impegna altresì ad organizzare le operazioni di trattamento affidategli in modo che esse vengano effettuate nel rispetto delle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle norme relative all’adozione delle misure di sicurezza.
Data………………………..