Prot. n. 151155 del 22/11/2021 - Rep. Contratti e Convenzioni partenza - n. 428/2021
Prot. n. 151155 del 22/11/2021 - Rep. Contratti e Convenzioni partenza - n. 428/2021
PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA, L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE E L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ASSISTENZIALI, DIDATTICHE E DI RICERCA
PREMESSO CHE
l’integrazione tra il sistema sanitario ed il sistema universitario per le attività assistenziali, didattiche e di ricerca, è necessaria per assicurare l’adempimento dei mandati istituzionali e perseguire la qualità della formazione dei professionisti della sanità;
CONSIDERATO quanto stabilito
dal contesto normativo, all’interno del quale sono declinati i rapporti tra Servizio sanitario regionale ed Università, rappresentato in particolare:
• dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 novellato rubricato “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
• dal decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed Università, a norma dell’articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419);
• dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 maggio 2001 (Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra regioni e università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle università nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517.);
• dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario).
• dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), il c.d. “Decreto Balduzzi”;
• dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 rubricato “Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria”;
• dal “Patto per la salute” tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, contenente l’accordo finanziario e programmatico in merito alla spesa e alla programmazione del Servizio sanitario nazionale, finalizzato a migliorare la qualità dei servizi, a promuovere l’appropriatezza delle prestazioni e a garantire l’unitarietà del sistema sanitario, firmato il 18.12.2019.
• dal decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, del 4 febbraio 2015, prot. n. 68, di riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria;
• dal decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, del 16 settembre 2016 n. 716 di riordino delle Scuole di specializzazione ad accesso riservato ai “non medici”;
• dal decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, del 13 giugno 2017, prot. n. 402, recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria;
• dal decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 6/2019, contenente le disposizioni in merito al potenziamento dell’autovalutazione, dell’accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari, come pure alla valutazione periodica delle Università, con riferimento alle Università statali e non statali legalmente riconosciute;
VISTE:
• la legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 (Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale.);
• la legge regionale 12 dicembre 2019, n.22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 6/2006 e alla legge regionale 26/2015)
TRA
La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (C.F. 80014930327) con sede in Trieste, Piazza Unità d’Italia 1, nella persona del Presidente della Regione, xxxx. Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Verona, il 2 luglio 1980;
L’Università degli Studi di Trieste (C.F. 80013890324), con sede in Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx 0, nella persona del Rettore Prof. Xxxxxxx Xx Xxxxxxx, nato a Udine, il 17 giugno 1965, per la carica domiciliato a Trieste
L’Università degli Studi di Udine (C.F. 80014550307) con sede in Xxxxx, Xxx Xxxxxxxx 0, in persona del Rettore Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, nato a Padova il 14 febbraio 1956, per la carica domiciliato a Udine
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
CAPO I
(OGGETTO E SEDI DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ ASSISTENZIALE, DIDATTICA E DI RICERCA)
Art. 1 (Oggetto)
1. Al fine di realizzare il coordinamento delle funzioni istituzionali tra la Regione e le Università attraverso le Aziende sanitarie universitarie ASU GI e ASU FC, il presente protocollo regola i rapporti tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Università degli studi di Trieste e di Udine:
a) con lo scopo di promuovere e disciplinare l'integrazione tra Servizio sanitario regionale e Università di Trieste e di Udine nell'attività assistenziale, di didattica e di ricerca (di seguito "attività integrata") correlate alla formazione ed in quelle di interesse regionale;
b) per l’adempimento del mandato istituzionale dell’Università, assicurando la formazione delle figure professionali necessarie al Servizio sanitario regionale (di seguito SSR);
c) per definire le linee generali della partecipazione dell'Università alla programmazione sanitaria.
Art. 2 (Sedi di svolgimento dell’attività integrata del Servizio sanitario regionale)
1. Lo svolgimento di quanto previsto nel presente protocollo avviene:
a) presso le Aziende sanitarie universitarie Xxxxxxxx Xxxxxxxx e Friuli Centrale;
b) presso l’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico “Burlo Garofolo”;
c) previa specifica intesa Regione/Università, in coerenza con i rispettivi atti di programmazione, presso il CRO e gli altri Enti del SSR, per le strutture ad attività
assistenziale, limitatamente a quanto previsto in sede di pianificazione regionale o previo accordo tra le Aziende sanitarie interessate, la Regione e l’Università.
2. La sede principale delle attività formative delle scuole di specializzazione è collocata presso gli enti di cui al comma 1, lettera a) e b) e c).
CAPO II
(MISSIONE E PRINCIPI PER L’ORGANIZZAZIONE, IL FUNZIONAMENTO DELL’ATTIVITA’ INTEGRATA NELLE AZIENDE SANITARIE UNIVERSITARIE)
Art. 3 (Missione delle Aziende sanitarie universitarie Giuliano Isontina e Friuli Centrale)
1. L’Azienda sanitaria universitaria Xxxxxxxx Xxxxxxxx e l’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale sono aziende la cui finalità è quella di concorrere al raggiungimento degli obiettivi della pianificazione regionale e nazionale in campo assistenziale ed alla realizzazione dei compiti istituzionali delle Università degli studi di Trieste e Udine, in particolare delle funzioni di didattica, ricerca ed assistenza.
2. La Regione e le Università degli studi di Trieste e Udine, nel rispetto delle reciproche autonomie e finalità istituzionali e nello spirito di leale collaborazione, convengono nell’individuare la missione delle Aziende sanitarie universitarie nello svolgimento inscindibile, unitario e coordinato, sia negli ospedali sia nell’assistenza primaria, delle funzioni di prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione, nonché delle funzioni di didattica e ricerca. La collaborazione deve svilupparsi in modo da garantire il perseguimento degli obiettivi di qualità, efficacia, appropriatezza, efficienza ed economicità del servizio sanitario pubblico.
3. Il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, in particolare, non può prescindere:
a) dalla centralità del paziente;
b) dalla centralità dello studente e del personale in formazione;
c) dal perseguire standard di eccellenza nelle attività di assistenza, didattica e di ricerca;
d) dall’importanza di valorizzare le diverse professionalità che operano nell’ambito del SSR e di favorire un buon clima organizzativo;
e) dall’adozione di sistemi esterni di certificazione e valutazione della qualità;
f) dal rispetto degli standard assistenziali, di didattica e di ricerca richiesti dalle normative in vigore a livello nazionale e regionale nel settore sanitario ed universitario;
g) dalla stretta integrazione tra le attività assistenziali, didattiche e di ricerca e dal rispetto delle prerogative del personale del SSR ed universitario;
h) dall’armonico sviluppo professionale, dalle pari opportunità, nel rispetto dello stato giuridico dei professionisti del SSR e dell'Università;
i) da percorsi amministrativi efficienti, integrati tra Enti del SSR ed Università, per la gestione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca;
j) dalla necessità di un’innovazione tecnologica coerente con l’alta specialità e l’alta formazione;
k) dalla possibilità di stipulare accordi tra le Aziende sanitarie universitarie e le Università per l'utilizzo sinergico di risorse aziendali e/o universitarie per il perseguimento di finalità condivise (trasferimento di fondi e messa in comune di risorse per didattica, formazione, ricerca, dotazioni tecnologiche) e lo sviluppo di progetti di innovazione tecnologica, organizzativa e gestionale.
Art.4 (Principi per l’organizzazione e il funzionamento delle attività delle Aziende sanitarie universitarie Xxxxxxxx Xxxxxxxx e Friuli Centrale)
1. Le Aziende sanitarie universitarie Xxxxxxxx Xxxxxxxx e Friuli Centrale disciplinano e programmano la propria organizzazione e il proprio funzionamento sul principio basilare della valorizzazione e del rispetto delle persone, dell’integrazione operativa, tra le attività istituzionali di assistenza, didattica e ricerca, al fine di garantire alle aziende un ruolo di avanguardia a livello regionale, nazionale ed internazionale.
2. L’organizzazione e il funzionamento delle attività assistenziali svolte dalle Aziende sanitarie universitarie sono fondate sul principio dell’eguaglianza di diritti e doveri fra il personale universitario ed il personale del SSR nel perseguire gli obiettivi del Sistema sanitario regionale e dell’Università, in relazione ai rispettivi stati giuridici.
3. La Direzione strategica delle Aziende sanitarie universitarie determina gli obiettivi relativi alle attività integrate da assegnare alle strutture aziendali, parimenti coinvolte e responsabilizzate, applicando al personale del SSR ed al personale universitario le regole di budget vigenti in Azienda. La determinazione del budget, degli obiettivi, la misurazione dei risultati, la valutazione e la verifica dell’attività svolta in ambito assistenziale, di didattica e di ricerca conseguono all’applicazione di regole comuni nei confronti dei dirigenti ospedalieri e universitari.
4. Le strutture operative gestionali delle Aziende sanitarie universitarie concorrono allo svolgimento delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca e contribuiscono al funzionamento dell’intero SSR.
5. Nel processo di formazione del medico, dell’odontoiatra, degli specialisti e delle altre figure professionali sanitarie previste dalla pianificazione regionale sono coinvolte tutte le strutture aziendali, sia dirette da personale universitario sia da personale del SSR anch’esso coinvolto nelle attività di tutoraggio, attraverso tutta la casistica presente nei diversi livelli di complessità e organizzazione. Parimenti, nella formazione di tali figure professionali, è coinvolto, in coerenza con i percorsi individuati dai Consigli di corso di laurea e di scuola di specializzazione, sia personale universitario che personale del SSR.
6. Gli organismi deputati alla programmazione e all’organizzazione dell’attività didattica si avvalgono di tutte le competenze disponibili. In particolare i regolamenti didattici definiti dalle Università tengono conto dell’opportunità di garantire e favorire la partecipazione di tutto il personale all’attività didattica con incarichi di insegnamento, tutoraggio e altre attività formative.
Art. 5 (Attività di ricerca e innovazione)
1. Regione e Università considerano quale interesse comune lo sviluppo della ricerca clinica, traslazionale, di base, epidemiologica e organizzativa, anche individuando tematiche e risorse per lo sviluppo di settori di comune interesse. A tale scopo, la Regione e l’Università, nel rispetto delle reciproche autonomie, definiscono programmi di ricerca finalizzati allo sviluppo di innovazioni scientifiche, organizzativo gestionali, anche sperimentali, e formative.
2. L’attività di ricerca prevede il coinvolgimento delle competenze del personale universitario e del SSR e viene sviluppata in funzione delle dotazioni e della casistica degli enti interessati. La Regione e le Università definiscono le risorse che ciascun ente mette a disposizione nella realizzazione di specifiche progettualità, in particolare per le figure di Coordinatore di Ricerca Clinica (Data Manager) e per la gestione dei profili di riservatezza dei dati trattati. Resta ferma la possibilità, per le aziende sanitarie universitarie, di sviluppare e finanziare, congiuntamente con le Università di riferimento, attività di ricerca di comune interesse.
3. Eventuali brevetti ed altri prodotti della proprietà intellettuale sono gestiti, fatte salve le normative vigenti ed i diritti dei singoli, con le modalità indicate in specifiche intese tra aziende ed Università.
CAPO III
(ORGANIZZAZIONE DELLE AZIENDE SANITARIE UNIVERSITARIE, DEGLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO E ATTO AZIENDALE)
Art. 6 (Organi delle Aziende sanitarie universitarie)
1. Sono organi delle Aziende sanitarie universitarie Xxxxxxxx Xxxxxxxx e Friuli Centrale il Direttore generale, il collegio sindacale, l’organo di indirizzo in attuazione dell’articolo 4 del d.lgs. 517/1999 ed il collegio di direzione ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs.502/1992.
2. Il Direttore generale è nominato dalla Regione, d'intesa col Rettore dell’Università, sulla base degli esiti della procedura di cui all’articolo 3-bis del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni. L’intesa è altresì necessaria nei casi di conferma o revoca dell’incarico. Il Direttore generale, per l’adozione del piano attuativo di cui agli articoli 32 e 41 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26, acquisisce il preventivo parere del Rettore per quanto attiene la didattica, la ricerca e l’assistenza. Il parere dell’Università si intende espresso in senso favorevole qualora non pervenga entro trenta giorni dalla ricezione, da parte del Rettore, della proposta. Tale modalità di consultazione dell’Università è prevista inoltre per l’adozione di atti rilevanti di gestione che incidano sulle attività assistenziali essenziali ai fini della didattica e della ricerca. La Regione, in relazione ai procedimenti di valutazione sul raggiungimento degli obiettivi relativi alle attività integrate del Direttore generale, si esprime sentito il Rettore dell’Università.
3. Il Collegio sindacale è composto da tre componenti di cui uno, con funzioni di Presidente, designato dalla Regione, uno designato dal Ministero dell'economia e delle finanze e uno designato dal Ministero della salute, ai sensi dell’articolo 8, comma 3 della LR 6/2013. Al Collegio sindacale si applicano le disposizioni dell'articolo 3-ter del d.lgs. 502/1992, e successive modificazioni.
4. L’organo di indirizzo delle Aziende sanitarie universitarie Xxxxxxxx Xxxxxxxx e Friuli Centrale è composto da tre componenti di cui uno designato dalla Regione tra la dirigenza sanitaria del SSR, uno dal Rettore o dal Direttore del Dipartimento Universitario di riferimento qualora delegato, secondo i nuovi ordinamenti, ed uno designato dalla Regione d'intesa con il Rettore dell’Università con funzioni di Presidente. I componenti dell’organo di indirizzo sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione e programmazione dei servizi sanitari. Si applica a tal fine quanto previsto dall’articolo 4, comma 4 del D.Lgs 517/1999. L’Organo d’indirizzo è convocato dal presidente, che cura l’ordine del giorno delle riunioni e svolge, con riferimento ai dipartimenti ad attività integrata, le seguenti funzioni:
a) assicura il monitoraggio sulla corretta attuazione del protocollo d’intesa;
b) propone al Direttore generale iniziative e misure atte ad assicurare la coerenza della programmazione generale dell’attività assistenziale all’Azienda con la programmazione didattica scientifica del corso di laurea in medicina e chirurgia, del Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria, dei corsi di laurea delle professioni sanitarie e delle scuole di specializzazione;
c) verifica la corretta attuazione della programmazione;
d) fornisce, ove richiesto dal Direttore generale, consulenza in materia programmatoria, didattica, scientifica;
e) propone al Direttore generale una terna di nominativi per la nomina, da parte del medesimo, del coordinatore scientifico scelto tra personalità di elevato profilo scientifico per i programmi di ricerca che coinvolgono le strutture aziendali. Questa attività viene svolta attraverso il supporto organizzativo delle aziende sanitarie universitarie e senza la corresponsione di compensi ed indennità, ad eccezione dei rimborsi spese.
Il Direttore generale partecipa ai lavori dell’organo di indirizzo senza diritto di voto.
5. Il Collegio di Direzione è composto in modo da garantire la partecipazione di tutte le figure professionali presenti nell’Azienda, secondo le disposizioni regionali che ne disciplinano le competenze e i criteri di funzionamento, nonché le relazioni con gli altri organi aziendali. Il collegio di direzione, in particolare, concorre al governo delle attività cliniche, partecipa alla pianificazione delle attività, incluse ricerca, didattica, formazione e alle soluzioni organizzative per l'attuazione dell’attività libero-professionale intramuraria. Il collegio di direzione partecipa alla pianificazione delle attività di ricerca e didattica; concorre inoltre allo sviluppo organizzativo e gestionale delle aziende, con particolare riferimento all'individuazione di indicatori di risultato clinico-assistenziale e di efficienza, nonché dei requisiti di appropriatezza e di qualità delle prestazioni. Partecipa altresì alla valutazione interna dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati ed è consultato obbligatoriamente dal Direttore generale su tutte le questioni attinenti al governo delle attività cliniche. Alle riunioni del Collegio partecipano anche i Direttori dei Dipartimenti universitari. Il Collegio si dota di un proprio regolamento di funzionamento.
Art. 7 (Organi degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico)
1. Secondo quanto previsto dall’articolo 4 della legge regionale del 10 agosto 2006, n. 14 (Disciplina dell'assetto istituzionale, organizzativo e gestionale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico <<Xxxxx Xxxxxxxx>> di Trieste e <<Centro di riferimento oncologico>> di Aviano) sono organi degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico il Direttore generale, il Direttore scientifico, il Consiglio di indirizzo e verifica e il Collegio sindacale.
2. Il Direttore generale è nominato dalla Regione sentito il Ministro della salute, sulla base degli esiti della procedura di cui all’articolo 3-bis del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni. Per l’IRCCS “Burlo Xxxxxxxx” ove insistono corsi di studio e scuole di specializzazioni afferenti al Dipartimento Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della salute dell’Università degli Studi di Trieste, per la nomina del Direttore Generale è altresì sentito il Rettore della relativa Università; per l’adozione di atti rilevanti di gestione che incidano sulle attività assistenziali essenziali ai fini della didattica e della ricerca, il Direttore generale acquisisce il preventivo parere consultivo delle Università sede del Corso tramite il Rettore. Il parere dell’Università si intende espresso in senso favorevole qualora non pervenga entro trenta giorni dalla richiesta.
3. L’istituzione, le funzioni e la composizione del Consiglio di Indirizzo e Verifica sono regolamentati all’articolo 6 della l.r. 14/2006. Il Consiglio rimane in carica tre anni dalla data di insediamento.
4. L’articolo 7 della l.r. 14/2006 disciplina il ruolo del Direttore scientifico, tenuto conto del “Regolamento recante disposizioni in materia di Direttori Scientifici degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico - IRCCS” approvato con D.P.R. 26.02.2007 n. 42. Il Direttore scientifico, nominato dal Ministro della salute, sentito il Presidente della Regione, dura in carica cinque anni.
5. Il Collegio sindacale degli IRCCS è composto da tre componenti di cui uno, con funzioni di Presidente, designato dalla Regione, uno designato dal Ministero dell'economia e delle finanze e uno designato dal Ministero della salute ai sensi dell’articolo 8, comma 3 della LR 6/2013. Al Collegio sindacale si applicano le disposizioni dell'articolo 3-ter del d. lgs. 502/1992, e successive modificazioni.
Art. 8 (Atto aziendale)
1. L’Atto aziendale di diritto privato, disciplinato dall’articolo 3 del d.lgs. 502/1992 e dagli articoli 3 e 4 del d.lgs. 517/1999, è l’atto di organizzazione e funzionamento necessario all’azienda per l’esercizio delle proprie attività.
2. L’Atto aziendale è adottato dal Direttore generale d’intesa con il Rettore dell’Università, limitatamente ai Dipartimenti ad attività integrata ed alle Strutture a direzione universitaria che li compongono secondo quanto previsto dall’articolo 3 del d.lgs. 502/1992 e dall’articolo 3, commi 2 e 3, d.lgs. 517/1999.
3. L’atto aziendale di diritto privato è adottato secondo quanto previsto dall’articolo 54 della Legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006).
CAPO IV (PROGRAMMAZIONE SANITARIA REGIONALE)
Art. 9 (Modalità di partecipazione delle Università alla programmazione sanitaria regionale)
1. Le Università partecipano all’attività di programmazione come definita dall’articolo 44 della Legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006).
2. Conformemente a quanto previsto dall’articolo 52, comma 1, della l.r. n. 22/2019, la proposta di piano attuativo approvata dal direttore generale xx trasmessa, ove necessario in relazione ai relativi ambiti di competenza, alle rispettive Università degli studi per l'acquisizione del relativo parere. Il parere dell’Università si intende espresso in senso favorevole qualora non pervenga entro il termine previsto dalla vigente normativa.
3. Ai sensi del d.p.c.m. 24.5.2001, nelle materie che implicano integrazione tra assistenza, didattica e ricerca, le Università possono formulare proposte in merito ai criteri applicativi per il raggiungimento degli obiettivi fissati dagli atti di programmazione sanitaria e socio sanitaria regionale, nonché sui relativi meccanismi di valutazione, tenendo conto dei programmi di sviluppo dei dipartimenti di competenza approvati dagli organi dell’ateneo, trasmessi alla Regione ed alle aziende individuate all’articolo 2 del presente protocollo.
4. La Regione definisce congiuntamente con le Università le modalità per assicurare, nelle strutture del SSR, la formazione di livello universitario, in particolare per le strutture organizzative ad elevata specializzazione, l’attività di sviluppo della ricerca biomedica.
5. Al fine di valutare congiuntamente il fabbisogno regionale per la formazione del personale sanitario e dei medici specialisti ed ai sensi dell’articolo 1 comma 6 del DPCM 24.5.2001, è costituito un Nucleo regionale per la programmazione a medio termine dei fabbisogni formativi, composto dai Rettori delle Università di Trieste e Udine (o loro delegati), dal Direttore centrale salute e dai direttori generali degli Enti del SSR, nonché dai direttori sanitari delle Aziende Sanitarie Universitarie. Il Nucleo effettua una ricognizione e valutazione annuale sulla demografia professionale del SSR, sulle previsioni di turn-over a medio termine, sui fabbisogni emergenti e predispone un Rapporto annuale sulle tendenze della demografia professionale ed i fabbisogni formativi attesi ed emergenti del SSR. Il Nucleo si interfaccia con l’Osservatorio regionale della formazione medico specialistica e con gli ordini professionali per gli aspetti di competenza e fornisce il necessario supporto alla Regione e alle Università per la programmazione attuativa.
Art. 10 (Principi per l’individuazione delle Strutture Complesse e dei Dipartimenti ad attività integrata)
1. Le strutture complesse e semplici dipartimentali, ospedaliere e universitarie, sono definite negli Atti aziendali. L’individuazione delle stesse, in conformità alle indicazioni nazionali, deve avvenire tenendo conto della programmazione regionale, dello svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica e di ricerca degli atenei, del presente Protocollo d’intesa, nonché dei principi che consentano una corretta programmazione delle attività degli Enti del SSR. Le suddette strutture sono dotate di responsabilità di budget ed esercitano funzioni di gestione e produzione di prestazioni o servizi, individuati dalla pianificazione regionale o dalla programmazione aziendale. Operano in autonomia per le specifiche competenze in campo clinico e assistenziale, scientifico, gestionale ed organizzativo, coerentemente al modello aziendale dipartimentale e all’organizzazione per piattaforme ed aree assistenziali e tecnico-assistenziali.
2. In relazione alle disposizioni di cui al comma 1, si richiamano il DM 24 settembre 1997 (Requisiti d'idoneità delle strutture per i diplomi universitari dell'area medica), il DPCM 24 maggio 2001 (Linee guida concernenti i Protocolli d’intesa ....omissis....), il decreto interministeriale 19 febbraio 2009 (Determinazione delle classi delle lauree delle professioni sanitarie) il Decreto ministeriale 70 del 2015 ed il DM 13 giugno 2017 (Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria).
3. Tutte le strutture complesse e semplici svolgono attività integrata in conformità alla normativa vigente e vengono individuate secondo le seguenti tipologie:
a) Strutture dirette da personale del SSR;
b) Strutture dirette da personale universitario.
4. Le Strutture di cui al punto b del comma 3 vengono identificate, d’intesa tra Direttore Generale e Rettore, sentito il Collegio di Direzione, perseguendo le finalità e secondo i criteri definiti negli articoli 3 e 4 del DPCM 24 maggio 2001. Le parti convengono che sia mantenuto l’equilibrio organizzativo complessivo tra le Strutture dirette da personale del SSR e quelle dirette da personale universitario, tenuto conto del rapporto tra personale appartenente al SSR e personale universitario.
5. Al fine di rendere maggiormente coerente la capacità formativa delle Università con i fabbisogni tendenziali del SSR e di ottimizzare l’utilizzo delle risorse sia per le Università che per le Aziende sanitarie regionali, la definizione delle Strutture complesse e semplici dipartimentali di cui al comma 3 lett. b), persegue i seguenti obiettivi:
i. Graduale adeguamento alle indicazioni che emergono dal Rapporto annuale di cui all’articolo 9 comma 5.
ii. Assetto complessivo delle Strutture universitarie che favorisca il rispetto dei piani formativi dell’Università e dei fabbisogni del SSR per la formazione del personale sanitario e dei medici specialisti.
iii. Concentrazione della sede delle Scuole di Specializzazione per le quali il fabbisogno formativo sia soddisfatto da una sola Scuola e partecipazione a reti formative di Scuole di specializzazione di altre regioni solo nel caso di assenza della specifica tipologia di scuola in Regione.
iv. Attivazione di nuove Scuole di specializzazione e di nuovi corsi di studio di area sanitaria per rispondere adeguatamente ai fabbisogni di professionalità secondo le necessità del SSR.
6. I dipartimenti ad attività integrata (di seguito DAI) rappresentano il modello di gestione operativa delle aziende sanitarie universitarie. I DAI sono costituiti da strutture complesse, strutture semplici a valenza dipartimentale e strutture semplici, a garanzia dell’esercizio integrato delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca. Possono, inoltre, essere previsti programmi interdipartimentali, finalizzati all’integrazione delle attività di più dipartimenti.
CAPO V (RISORSE)
Art. 11 (Personale universitario)
1. Individuazione del personale universitario che svolge attività assistenziale
1.1. L’individuazione dei professori e dei ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale presso gli Enti del SSR, avviene di concerto tra il Direttore generale ed il Rettore dell’Università, ferma restando l’obbligatorietà dello svolgimento di funzioni assistenziali per i settori scientifici disciplinari clinici.
1.2. Analogamente a quanto previsto al comma 1, si procede per l’individuazione dei titolari di dottorato e di assegno di ricerca, oppure di ulteriori incarichi di studio e/o ricerca, affidati dalle Università nel rispetto del proprio ordinamento giuridico che, in coerenza con il possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente e con l’oggetto dell’attività di studio e/o ricerca, possono svolgere, su proposta del direttore di struttura e previa autorizzazione del Direttore generale, attività assistenziale finalizzata alla attività di ricerca.
2. Trattamento giuridico ed economico del personale universitario:
2.1 Ai professori e ricercatori universitari, fermo restando il proprio stato giuridico, si applicano, per quanto attiene all’esercizio dell’attività assistenziale, le norme stabilite per il personale dirigente del Servizio sanitario nazionale, ivi compreso l’esercizio della libera professione. Il trattamento accessorio spettante ai professori e ai ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale presso gli Enti del SSR è a carico del SSR.
2.2 I professori e ricercatori universitari, in relazione all’attività effettuata, ai programmi concordati da realizzare ed alle specifiche funzioni loro attribuite, sono responsabili dei risultati assistenziali conseguiti e rispondono dell’adempimento dei doveri assistenziali al Direttore generale.
2.3. I professori e ricercatori universitari assicurano la loro presenza in servizio articolando l’orario di lavoro in modo flessibile. Attesa l’inscindibilità delle funzioni, l’orario di lavoro è pari a quello del personale SSR, comprensivo delle ore dedicate allo svolgimento delle attività assistenziali, di quelle di didattica e di ricerca, ed è articolato sulla base di un piano di lavoro, dei turni mensili della struttura di appartenenza e della programmazione delle diverse attività istituzionali. I piani di lavoro dell’unità operativa devono dare evidenza, sia per il personale universitario sia per il personale del SSR, delle attività assegnate, prevedendo la partecipazione paritaria pro quota oraria delle attività previste per l’assistenza, garantendo il rispetto della programmazione delle attività didattiche, rese esplicite in tempo utile per garantire la stesura dei piani di lavoro.
2.4. Nell’ottica di garantire un sostanziale equilibrio con le attività didattiche e di ricerca e ai fini della pianificazione/determinazione dei fabbisogni e della definizione della dotazione organica delle strutture operative, l’impegno assistenziale dei professori e dei ricercatori universitari è pari al 50% dell’orario contrattualmente dovuto dal personale della dirigenza dell’area sanità. Tale percentuale è da considerarsi la base dell’orario che può essere aumentata in relazione alle onnicomprensive esigenze di servizio. La rilevazione delle presenze avviene con le modalità previste per il personale dirigenziale del SSR.
2.5. Al personale universitario vengono riconosciuti, oltre ai compensi legati alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti, ed in aggiunta al trattamento economico erogato dall’Università:
a) L’indennità di esclusività in quanto spettante come disciplinata dalla normativa vigente;
b) il trattamento economico graduato in relazione alle responsabilità connesse alle diverse tipologie di incarico (retribuzione di posizione minima contrattuale connessa all’incarico e retribuzione di posizione variabile aziendale in base alla graduazione delle funzioni effettuata dall’Azienda);
c) il trattamento economico correlato ai risultati raggiunti nell’attività assistenziale e gestionale valutati secondo gli indicatori di efficacia, appropriatezza ed efficienza definiti annualmente in sede aziendale.
2.6. I suddetti trattamenti economici sono erogati nei limiti delle risorse da attribuire ai sensi dell’articolo 102, comma 2, del D.P.R. n.382/1980, globalmente considerate e sono definiti secondo criteri di congruità e proporzione rispetto a quelle previste al medesimo scopo dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all’articolo 15 del D.lgs.502/1992.
2.7. Qualora il trattamento economico erogato dall’Università ed il compenso spettante per lo svolgimento delle funzioni assistenziali fosse complessivamente inferiore al trattamento economico previsto dai CCNL della dirigenza sanitaria per pari funzioni, mansioni, anzianità e incarico, ai professori ed ai ricercatori universitari va riconosciuto un assegno ad personam riassorbibile utile a garantire parità di trattamento economico.
2.8. Il trattamento economico dei professori e ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale deve intendersi automaticamente adeguato, nel tempo, alle modifiche ed integrazioni dei contratti nazionali della dirigenza dell’area sanità e dei regolamenti aziendali. Viene perseguita la progressiva e tendenziale equiparazione del trattamento economico percepito da professori e ricercatori universitari operanti presso i diversi enti del SSR.
2.9. Gli oneri relativi alla retribuzione del personale sanitario già inserito nella dotazione organica degli enti del SSR che dovesse essere reclutato, senza soluzione di continuità dal ruolo della dirigenza area sanità al ruolo della docenza universitaria, possono permanere a carico dei predetti enti, nella misura corrisposta da questi ultimi, previa stipula di apposita convenzione Azienda/Università ex articolo 18, comma 3, della legge 240/2010 ed acquisito il preventivo nulla osta della Regione, fermo restando quanto previsto dal punto 2.1 in ordine al trattamento economico. A carico delle Università graveranno i successivi aumenti retributivi universitari. L’attuazione del presente comma avviene in coerenza con la programmazione aziendale ed universitaria in materia di personale.
2.10. Le violazioni commesse dal personale universitario nello svolgimento delle attività assistenziali sono oggetto di segnalazione all’Università. A tal fine i competenti Uffici aziendali inviano una puntuale relazione istruttoria all’Ateneo al fine di consentire, sussistendone i presupposti, l’eventuale attivazione di procedimenti disciplinari secondo la vigente normativa. Le determinazioni conseguenti devono essere trasmesse dall’Università al Direttore generale dell’Ente del SSR.
3. Attribuzione di incarichi al personale universitario
3.1 L’attribuzione di incarichi assistenziali avviene a seguito della sottoscrizione di un apposito disciplinare di incarico, il cui schema è condiviso con il Rettore per le parti di competenza, tra il direttore generale ed il professore o ricercatore universitario. Il disciplinare d’incarico specifica, al pari di quanto previsto per il personale del SSR, gli obiettivi che saranno oggetto di valutazione, con la tempistica corrispondente agli omologhi incarichi previsti per il personale del SSN.
3.2 Al personale docente e ricercatore sono garantite pari opportunità di accesso agli incarichi dirigenziali di tutte le strutture organizzative in cui si articola l’Azienda, tenuto conto della programmazione regionale, aziendale e delle necessità assistenziali finalizzate alle esigenze formative delle Università.
3.3 Al personale universitario possono essere attribuiti incarichi di:
a) natura gestionale previsti dal CCNL Area sanità;
b) natura professionale previsti dal CCNL Area sanità;
c) responsabilità e gestione dei programmi finalizzati alla integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca.
3.4 Per l’accesso ai ruoli direzionali delle strutture operative e alla Direzione
di dipartimento assistenziale integrato sono considerati elettivi i seguenti requisiti:
a) coerenza del percorso formativo rispetto al mandato ed ai compiti da svolgere
b) compresenza delle competenze occorrenti (assistenza, ricerca e didattica)
c) documentata formazione in materia di organizzazione e gestione nei Servizi Sanitari
3.5 Gli incarichi di Direttore di dipartimento assistenziale integrato sono conferiti dal Direttore generale d’intesa con il Rettore. Il Direttore è scelto fra i responsabili delle strutture complesse di cui si
compone il dipartimento, selezionando le figure in grado di assicurare capacità gestionale, organizzativa e di esercizio del governo clinico, sulla base del curriculum formativo, professionale, scientifico e didattico. L’incarico ha la durata prevista dalla vigente normativa. Il Direttore del DAI risponde al Direttore generale dell’azienda nello svolgimento delle attività assistenziali, di governo clinico e gestionali; è responsabile altresì dell’organizzazione e gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti, incluse le esigenze connesse alle attività didattiche e scientifiche. Lo stesso assicura, inoltre, l’utilizzazione delle strutture assistenziali e lo svolgimento delle relative attività da parte del personale universitario ed ospedaliero per scopi di didattica e di ricerca.
3.6 Gli incarichi di direzione di struttura complessa presso aziende sanitarie non universitarie o presso gli Enti di cui all’articolo 2, lettera c) del presente Protocollo sono attribuiti secondo le procedure di cui alla normativa vigente in materia. Qualora, all’esito di tali procedure, il Direttore generale attribuisca l’incarico a professionisti che siano già professori universitari, il conferimento dell’incarico comporta l’applicazione di quanto previsto dall’articolo 5, comma 16, del d.lgs. 517/1999.
3.7 Gli incarichi di direzione di struttura complessa a direzione universitaria sono attribuiti ai sensi dell’articolo 5 del D.lgs.517/1999 dal Direttore Generale, d’intesa con il Rettore, sentito il Direttore di dipartimento presso cui le stesse strutture sono attivate.
3.8 Gli incarichi di struttura semplice a valenza dipartimentale o quale articolazione interna di struttura complessa, nonché quelli di natura professionale, possono essere attribuiti dal Direttore Generale, su proposta rispettivamente del responsabile del dipartimento/struttura complessa di appartenenza, a professori e ricercatori universitari in possesso dei previsti requisiti per l'accesso a tali incarichi.
3.9 Ai professori universitari di prima fascia, ai quali non sia possibile attribuire un incarico di direzione di struttura complessa, è affidato dal Direttore Generale, d'intesa con il Rettore, ed in funzione di obiettivi del Servizio sanitario, definiti dalla programmazione regionale annuale, la responsabilità e la gestione dei programmi inter e/o infradipartimentali finalizzati alla integrazione delle attività assistenziali didattiche e di ricerca. Tali incarichi sono assimilati, a tutti gli effetti, agli incarichi di struttura complessa. La responsabilità e la gestione di analoghi programmi di minore complessità e rilevanza può essere affidata ai professori di seconda fascia, ai quali non sia possibile conferire un incarico di direzione di struttura complessa o semplice. Gli incarichi sono assimilati, a tutti gli effetti, agli incarichi di responsabilità rispettivamente di struttura semplice e complessa. I professori di prima fascia che non accettano gli incarichi di responsabilità e di gestione dei programmi inter e/o infradipartimentali non possono svolgere funzioni di direzione nell'ambito delle disposizioni attuative del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, limitatamente alle scuole di specializzazione.
3.10. Il personale del SSR, già titolare di incarico di struttura complessa, chiamato nei ruoli universitari, mantiene, previo accordo tra l’Università e l’Ente interessato, la direzione della struttura la quale entra a far parte temporaneamente delle strutture a direzione universitaria. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, dell’incarico conferito, cessa la direzione universitaria della struttura.
3.11 L’incarico di struttura complessa a direzione universitaria viene conferito a professori e ricercatori universitari secondo quanto stabilito dall’art. 5, comma 5 del d.lgs. 517/1999. In assenza di professori o ricercatori in possesso dei requisiti, l’incarico può essere attribuito temporaneamente ad un dirigente del SSR in possesso dei requisiti, previo accordo fra il Rettore ed il Direttore generale secondo le procedure di cui alla normativa vigente. La direzione della struttura entra a far parte delle strutture a direzione ospedaliera, per la durata del contratto stipulato, fino all’attribuzione dell’incarico a personale universitario.
3.12 Gli incarichi di cui al presente articolo sono soggetti alle valutazioni e verifiche previste dalla normativa vigente per il personale del SSN. Al Rettore viene comunicato l’esito della valutazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.
3.13 Visto il mandato di ricerca degli IRCCS, questi ultimi possono prevedere specifici accordi con le Università per la definizione comune di attività di ricerca scientifica.
Art. 12 (Patrimonio delle Aziende sanitarie universitarie)
1. Il patrimonio delle Aziende sanitarie universitarie è costituito dai beni mobili ed immobili dell'Azienda sanitaria universitaria Xxxxxxxx Xxxxxxxx (ASU GI) e dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASU FC).
2. Le Università concedono, con vincolo di destinazione, alle Aziende sanitarie universitarie, l’uso gratuito dei propri beni mobili ed immobili.
3. Per quanto concerne la manutenzione straordinaria dei beni immobili si rinvia alla disciplina civilistica e alle eventuali pattuizioni in materia già intervenute tra le parti interessate.
4. Le Aziende e l’Università aggiornano annualmente l’elenco dei beni mobili ed immobili di cui ai commi 1 e 2.
Art. 13 (Finanziamento)
1. Al sostegno economico-finanziario delle attività svolte dalle Aziende sanitarie universitarie Xxxxxxxx Xxxxxxxx e Friuli Centrale la Regione provvede con le seguenti fonti di finanziamento:
a) risorse per l’assistenza sanitaria ospedaliera e l’assistenza primaria, in coerenza con quanto previsto dagli atti di programmazione regionale dell’attività attesa;
b) risorse per l’attuazione di programmi di ricerca sanitaria finalizzata e altri finanziamenti per l’attuazione di programmi di rilevante interesse regionale non finanziati secondo quanto previsto nella lettera a).
2. Ai fini della determinazione della quota di finanziamento la Regione può tener conto dei maggiori costi indotti sulle attività assistenziali connessi all’impegno ed alla specificità delle finalità istituzionali per l’attività di formazione e di ricerca (articolo 1, comma 7, d.p.c.m. 24.5.2001).
Art.14 (Attrezzature, materiali, spese di funzionamento)
1. Con atti d’intesa tra gli enti del SSR e le Università vengono definiti i criteri per gli eventuali reciproci rimborsi per l’utilizzo di attrezzature e materiali destinati ad utilizzo esclusivo assistenziale/universitario. Analogamente si procede per le spese di funzionamento.
CAPO VI
(Disposizioni finali)
Art.15 (Sicurezza negli ambienti di lavoro)
1. Al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale, compreso quello in formazione, che presta la propria opera presso le strutture dove si svolge l’attività delle aziende sanitarie universitarie, il soggetto cui competono gli obblighi di datore di lavoro previsti dal d.lgs. 81/2008 e dal d.lgs. 101/2020, è individuato nei direttori generali delle aziende, nonché nei datori di lavoro delle medesime strutture, individuati ai sensi della normativa vigente e dalle disposizioni attuative anche aziendali.
2. Per le attività formative svolte presso le sedi individuate ai sensi dell’articolo 2 del presente Protocollo si applicano il d.lgs. 81/2008 e il d.lgs. 101/2020 e le disposizioni attuative anche aziendali.
Art. 16 (Protezione dei dati personali)
1. Le direzioni generali delle Aziende sanitarie universitarie Xxxxxxxx Xxxxxxxx e Friuli Centrale garantiscono, in qualità di autonomi titolari del trattamento, il rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), con riferimento a tutti i trattamenti di dati personali effettuati a fini di prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione, ricerca e didattica in quanto connessi con l’attività assistenziale. Il trattamento dei dati personali oggetto del presente protocollo d'intesa dovrà avvenire in accordo a quanto previsto dal Reg. UE n. 679/2016, dal D.lgs. 196/2003 e xx.xx. e dalla normativa di settore.
Art. 17 (Durata)
1. Il protocollo di intesa ha durata triennale dalla data di sottoscrizione. La sua vigenza si intende prorogata per uguale durata qualora ad esso non venga data disdetta da una delle parti almeno sei mesi prima della scadenza.
Art. 18 (Norme finali e di rinvio)
1. Per tutto quanto non previsto dal presente protocollo, trovano applicazione il d.lgs. 502/1992, il d.lgs. 517/1999, il d.p.c.m. 24.5.2001, nonché l’ulteriore normativa statale e regionale vigente.
2. L’applicazione del presente protocollo d’intesa, per quanto non direttamente attuabile, è demandata agli atti aziendali approvati dai direttori generali, e a specifici accordi attuativi, con riferimento alle peculiarità dei singoli enti, da stipularsi tra i direttori generali ed i rettori delle Università.
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente
Per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia Il Presidente Xxxx. Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx firmato digitalmente | Per l’Università degli Studi di Trieste Il Rettore Prof. Xxxxxxx Xx Xxxxxxx firmato digitalmente | Per l’Università degli Studi di Udine Il Rettore Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx firmato digitalmente |
Firmato digitalmente da: Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx Data: 05/11/2021 19:02:06
Firmato digitalmente da:Xxxxxxx Xx Xxxxxxx Organizzazione:UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE/80013890324 Unita':AREA SERVIZI ICT
Data:01/11/2021 10:24:47
XXXXXX XXXXXXX
Firmato digitalmente da XXXXXX XXXXXXX
Data: 2021.11.05 15:09:36 +01'00'