HERA CLIMA
HERA CLIMA
Una soluzione sostenibile per climatizzare la tua casa.
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
ART. 1 - DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto si applicano le seguenti definizioni:
• Proposta di Acquisto Climatizzatore (di seguito “PdA”): è da intendersi il modulo contrattuale, formulato sulla base delle indicazioni e delle esigenze espresse dal Cliente al momento della manifestazione di interesse all’offerta HERA Clima, riportante la descrizione del Climatizzatore, dei Servizi Aggiuntivi e l’anagrafica del Cliente, attraverso la compilazione e la sottoscrizione del quale lo stesso, esprime la propria volontà di acquistare un climatizzatore e gli eventuali Servizi Aggiuntivi;
• Installazione Standard: è il servizio di installazione del Climatizzatore consistente nelle attività di base elencate all’art. 5 delle presenti Condizioni Generali di Contratto;
• Servizi Aggiuntivi: sono i servizi, inclusivi dei materiali, necessari per l’installazione a regola d’arte del Climatizzatore nell’Immobile e dettagliati nella PdA, nonché il servizio opzionale di predisposizione e presentazione della Pratica Enea;
• Climatizzatore: pompe di calore per climatizzazione comprensivo dell’Installazione Standard e dei Servizi aggiuntivi come indicato e descritto nella PdA;
• Contratto: è il vincolo giuridico nascente tra Hera Comm S.p.A. (di seguito solo “Hera Comm”) e il Cliente a seguito della sottoscrizione della PdA da parte del Cliente ed è composto dai seguenti documenti: (i) Proposta di Acquisto Climatizzatore, (ii) Condizioni Generali di Contratto (di seguito CGC), (iii) Delega Comunicazione Opzione, (iv) Informativa Hera Comm sul trattamento dei dati personali, (v) Delega pratica ENEA (se richiesta dal Cliente), (vi)Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà.
• Cliente: Persona Fisica o altri soggetti Irepf in caso di detrazione fiscale e sconto in fattura che aderisce all’offerta “Hera Clima” come identificato nella “PdA”;
• Parti: Hera Comm ed il Cliente definiti congiuntamente;
• Fornitore del Servizio Installazione: Covercare S.r.l., l’azienda partner di Hera Comm che consegna e installa al Cliente i dispositivi oggetto del Contratto;
• Credito Fiscale: è il credito di imposta, pari all’importo della detrazione di imposta spettante al Cliente per gli interventi di cui all’art. 16-bis, comma 1, lettera
b) del D.P.R. 917/86, che viene riconosciuto a seguito dell’esercizio dell’opzione dello Sconto in Fattura da parte del Cliente, e dell’accettazione da parte di Xxxx Xxxx, sarà reso disponibile alla medesima;
• Sconto in Fattura: è l’opzione, prevista dall’art. 121, comma 1, lettera a) del DL 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che consente al Cliente di ottenere un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto di importo pari alla detrazione spettante, applicato direttamente dal Fornitore nella fattura di acquisto per gli interventi di cui all’art. 16-bis, comma 1, lettera b) del D.P.R. 917/86 ;
• Delega per la Comunicazione dell’Opzione: è da intendersi il modulo con cui il Cliente delega ad Hera Comm la presentazione, anche mediante intermediari abilitati, della “Comunicazione” relativa all’opzione per lo sconto in fattura all’Agenzia delle Entrate secondo le procedure dalla stessa definite;
• Delega pratica ENEA: è da intendersi il modulo per delegare HERA Comm a provvedere, per conto del Cliente, alla registrazione e alla trasmissione in via telematica da effettuarsi sul portale dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea) delle informazioni richieste sull’intervento manutenzione straordinaria che comporta un risparmio energetico effettuato ai fini dell’ottenimento delle agevolazioni fiscali;
• Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà: è da intendersi il modulo con cui il Cliente dichiara di possedere i requisiti necessari ad ottenere il Credito Fiscale oggetto dello Sconto in Fattura;
• Richiesta di Finanziamento: indica la richiesta del Cliente consumatore indirizzata al Finanziatore per la conclusione del Contratto di Finanziamento;
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• Tecnico Incaricato: soggetto alle dirette dipendenze di Xxxx Xxxx, o soggetto terzo da questa incaricato, munito delle necessarie specializzazioni che effettuerà l’installazione del Climatizzatore nel rispetto della normativa vigente in materia;
• Incaricato alla Vendita: è l’agente di vendita incaricato da Xxxx Xxxx che promuove il Contratto presso il Cliente;
• Immobile: è da intendersi come l’unità immobiliare o il fabbricato nel quale sarà installato il climatizzatore;
• Corrispettivo: è da intendersi l’importo concordato con il Cliente per l’acquisto del Climatizzatore e l’esecuzione dei Servizi Aggiuntivi, così come dettagliato all’art. 6 delle presenti Condizioni Generali di Contratto e riportato sulla PdA.
ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO
2.1 Il Contratto ha ad oggetto la vendita da parte di Hera Comm di un Climatizzatore e la prestazione dei Servizi, a fronte del pagamento da parte del Cliente del Corrispettivo.
2.2 La PdA le CGC, le deleghe e tutti gli allegati ai predetti documenti costituiscono parte integrante del Contratto.
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
ART. 3 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO
3.1 A seguito dell’esito del sopralluogo effettuato da personale incaricato da Xxxx Xxxx, raccolti i dati e le informazioni necessarie, comprese le caratteristiche dell’Immobile, viene individuato il Climatizzatore più adatto alle esigenze del Cliente e definito il preventivo di spesa che sarà indicato nella PdA.
3.2 Il preventivo di cui al comma 3.1 si considera definitivo quando sottoscritto dall’Incaricato alla Vendita. Salvo quanto previsto all’art. 4, il Contratto si intende concluso con la sottoscrizione della PdA da parte del Cliente.
3.3 Qualora successivamente alla sottoscrizione della PdA, il Cliente richieda delle modifiche relative al Climatizzatore ovvero ai Servizi Aggiuntivi o emergano difficoltà di installazione non preventivabili, Hera Comm si riserva il diritto di richiedere al Cliente un adeguamento del Corrispettivo commisurato all’entità delle varianti da eseguire.
3.4 In ogni caso, prima dell’installazione del Climatizzatore il Cliente non sarà responsabile del rischio della perdita e del danneggiamento dello stesso.
3.5 Entro e non oltre 14 (quattordici) giorni dalla data di consegna del Climatizzatore, il Cliente potrà esercitare il diritto di recesso, senza oneri salvo quanto previsto dall’articolo 5.7 e senza specificare alcuna motivazione, manifestando la propria volontà inviando comunicazione scritta tramite raccomandata A/R a Hera Comm, Xxx Xxxxxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxx (XX), oppure tramite invio di e-mail all’indirizzo xxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx. Tuttavia, con l’accettazione espressa dell’installazione del Climatizzatore a cura del Tecnico Incaricato prima che siano decorsi i suddetti 14 giorni, il Cliente accetta contestualmente di rinunciare al diritto di recesso ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 59 del Codice del Consumo, in quanto con l’installazione il Contratto deve intendersi pienamente eseguito.
ART. 4 - EFFICACIA DEL CONTRATTO
4.1 L’efficacia del presente Contratto è subordinata alle seguenti condizioni:
a) qualora il Cliente abbia optato per lo Sconto in Fattura, la corretta e completa compilazione e sottoscrizione da parte del Cliente dei seguenti documenti che fanno parte integrante e sostanziale del Contratto:
• delega per la Comunicazione dell’Opzione, con allegato il modello della “Comunicazione” da inviare all’Agenzia delle Entrate;
• delega Pratica Enea (se richiesta dal Cliente);
• dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà - singolo beneficiario - relativa ad interventi di Manutenzione straordinaria che comporta un risparmio energetico, attestante i requisiti necessari ad ottenere il Credito Fiscale oggetto dello Sconto in Fattura;
b) qualora il Cliente non abbia optato per lo Sconto in Fattura, la consegna da parte del Cliente dei seguenti documenti:
• copia di documento d’identità in corso di validità e di copia del Codice Fiscale del Cliente;
• copia della visura catastale dell’Immobile attestante la proprietà o il diritto reale di godimento, ovvero documentazione attestante il legittimo titolo di detenzione dell’Immobile e, in tal caso, dichiarazione del proprietario autorizzativa dell’esecuzione dei lavori;
in ogni caso:
• esito positivo della richiesta di finanziamento proposta da Xxxx Xxxx per il tramite del proprio partner, se richiesta dal Cliente;
• esito del pagamento tramite Bonifico del corrispettivo indicato nella PdA alla voce “Netto da pagare”, se il Cliente non ha fatto Richiesta di Finanziamento;
• reperibilità e disponibilità del Cliente, per l’installazione del Climatizzatore.
4.2 In caso di mancato avveramento, anche solo di una delle condizioni previste al precedente art. 4.1 entro 60 (sessanta) giorni dalla data di sottoscrizione della PdA, il Contratto sarà da considerarsi privo di effetti tra le Parti.
4.3 In caso di esaurimento, anche temporaneo, del Climatizzatore individuato nella PdA, Hera Comm potrà, qualora possibile, sostituire il Climatizzatore richiesto con uno di tipologia equivalente o superiore. In caso non fosse possibile sostituire il Climatizzatore, Xxxx Xxxx potrà avvalersi, ai sensi dell’art. 1373 c.c., della facoltà di recedere dal Contratto comunicandolo per iscritto al Cliente. In tal caso, il Cliente otterrà il rimborso degli importi che dovesse avere nel frattempo pagato.
ART. 5 - CONSEGNA E INSTALLAZIONE STANDARD DEL CLIMATIZZATORE
5.1 Hera Comm provvederà a concordare con il Cliente la data di consegna del Climatizzatore.
5.2 Per quanto riguarda l’installazione del Climatizzatore il Cliente sarà contattato telefonicamente dal Fornitore del Servizio Installazione, entro 15 giorni dall’avvenuto incasso del Corrispettivo secondo le modalità di cui all’art. 6, per concordare data e ora dell’intervento di installazione da parte del Tecnico Incaricato.
5.3 L’Installazione Standard include le seguenti attività:
• piedi di sollevamento unità esterna;
• montaggio nuovo condizionatore ad un’altezza massima di 2,5 m dal piano di calpestio;
• n°1 carotatura muro per unità interna installata su muratura in laterizio con spessore inferiore a 40 cm (se necessario);
• tubazione in rame frigorifero per collegamento unità esterna ad unità interne (max 3 metri ad unità);
• canalina (max 3 metri ad unità interna) di copertura interno/esterno;
• collegamenti elettrici;
• scarico condensa in contenitore dedicato o in prossimità di unità esterna;
• vuoto impianto e collaudo;
• configurazione ed attivazione della connessione Wi-Fi (se prevista), per ciascuna unità interna;
• prima accensione, verifica funzionale, certificazione di conformità;
• esecuzione degli adempimenti previsti per legge (e.g. compilazione del libretto di impianto, rilascio della dichiarazione di conformità e iscrizione dell’impianto nei registri/ catasti regionali …);
• consegna del manuale di uso e manutenzione del climatizzatore e degli accessori eventualmente a corredo del climatizzatore;
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• ritiro climatizzatore esistente (sono escluse le attività di smontaggio del vecchio climatizzatore. Eventuale ritiro del gas non incluso nell’installazione standard);
• pulizia dell’area di lavoro .
5.4 Ai fini della corretta installazione del Climatizzatore è necessario che il Cliente soddisfi contestualmente i seguenti requisiti: i) avere un impianto elettrico a norma di legge; ii) essere in possesso delle autorizzazioni necessarie all’installazione dell’Impianto di Climatizzazione, ove necessario. Con la sottoscrizione del Contratto il Cliente attesta la sussistenza dei predetti requisiti. Xxxx Xxxx non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile della mancata installazione della Climatizzatore dovuta al venir meno di uno o entrambi i predetti requisiti.
5.5 Qualora il Tecnico Incaricato verificasse la mancanza dei requisiti minimi di cui al precedente punto 5.4 richiesti per l’Installazione Standard, ovvero ritenesse necessario per l’installazione a regola d’arte del Climatizzatore, la prestazione di Servizi Aggiuntivi non indicati nella PdA, verificherà la fattibilità tecnica dell’installazione riservandosi di addebitare direttamente al Cliente il costo di eventuali Servizi Aggiuntivi.
5.6 Sono compresi nel Contratto unicamente i servizi e le prestazioni espressamente indicati nella PdA.
5.7 Qualora il Tecnico Incaricato non sia in grado di procedere all’installazione del Climatizzatore per (i) mancanza dei requisiti di cui all’art. 5,4; (ii) assenza del Cliente all’appuntamento concordato o diniego di accesso all’Immobile; (iii) esercizio del diritto di recesso di cui all’art. 3 dopo l’accesso all’immobile del Tecnico incaricato, al Cliente potrà essere addebitato un importo pari a 200 € iva inclusa quale rimborso del costo di intervento del Tecnico Incaricato.
5.8 Hera Comm non potrà essere ritenuta responsabile in caso di eventuali danni al Climatizzatore, all’Immobile o a terzi causati (i) dall’installazione effettuata ad opera di soggetti non incaricati da Xxxx Xxxx, (ii) dalla manomissione o dall’utilizzo improprio del Climatizzatore effettuati dal Cliente o da terzi non incaricati da Hera Comm.
ART. 6 - CORRISPETTIVO FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
6.1 Il Cliente è tenuto al pagamento del Corrispettivo mediante la modalità che il Cliente stesso avrà indicato nella PdA scegliendo tra Bonifico o Richiesta di Finanziamento al netto dell’eventuale sconto in fattura.
6.2 L’importo indicato nella voce “Netto da Pagare” riportato nella PdA, sarà pari a:
- 100% dell’“Importo Totale” riportato nella PdA, qualora il Cliente non abbia optato per lo Sconto in Fattura;
- Quota residua dell’“Importo Totale” riportato nella PdA decurtato dello Sconto in Fattura, qualora il Cliente abbia scelto tale opzione.
6.3 Hera Comm fatturerà il corrispettivo indicato in PdA al lordo dell’eventuale Sconto in fattura. Il Cliente dovrà pagare l’importo indicato nella voce “Netto da Pagare” entro i termini indicati in fattura:
(a) qualora il Cliente non abbia optato per lo Sconto in Fattura, ovvero per la Richiesta di Finanziamento, mediante le modalità di pagamento riportate in fattura;
(b) qualora il Cliente abbia optato per lo Sconto in Fattura, mediante apposito bonifico per le detrazioni fiscali inserendo nella Causale i dovuti riferimenti normativi;
(c) qualora il cliente abbia optato per la Richiesta di Finanziamento, nei termini ed alle condizioni definite nel contratto di finanziamento stipulato tra il Cliente e il soggetto finanziatore.
ART. 7 - SCONTO IN FATTURA
7.1 Il Cliente che intende optare per lo Sconto in Fattura deve indicare la relativa opzione nella PdA e deve compilare e sottoscrivere la Delega per la Comunicazione dell’Opzione, la Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà e, se richiesta, la Delega Pratica Enea in favore di Xxxx Xxxx.
7.2 Optando per lo Sconto in Fattura il Cliente può accedere ai benefici fiscali previsti con effetto immediato, pagando ad Hera Comm l’importo indicato nella PdA come “Netto da Pagare” in un’unica soluzione anticipata rispetto alla fornitura e Installazione del Climatizzatore.
7.3 L’efficacia dello Sconto in Fattura è in ogni caso condizionata sospensivamente al pagamento dell’importo Netto da Pagare indicato nella PdA o all’accettazione della Richiesta di Finanziamento da parte del soggetto finanziatore, alla consegna da parte del Cliente ad Hera Comm di tutta la documentazione, correttamente e integralmente compilata e sottoscritta, necessaria per la Comunicazione dell’Opzione all’Agenzia delle Entrate, e al buon esito dell’invio telematico della medesima Comunicazione, attestato dalla relativa ricevuta, resa disponibile sul sito internet dell’Agenzia Entrate.
7.4 Al fine del perfezionamento della pratica di Sconto in Fattura, il Cliente si impegna a consegnare al momento della sottoscrizione del Contratto i seguenti documenti, debitamente sottoscritti: (a) PdA, b) Delega per la Comunicazione dell’Opzione e modello debitamente compilato e sottoscritto, c) Delega pratica Enea, se richiesta, d) Copia del documento d’identità e Codice Fiscale del Cliente, e) copia di Visura Catastale dell’Immobile, f) Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà.
7.5 Il Cliente garantisce la validità e correttezza della documentazione prodotta ad Xxxx Xxxx, esonerando quest’ultima da qualsiasi verifica di merito e controllo di veridicità dei contenuti. Il Cliente sarà ritenuto unico responsabile per ogni eventuale danno che Hera Comm dovesse subire a causa di dichiarazioni errate o mendaci indicate nella documentazione prodotta ad Hera Comm.
7.7 Nel caso in cui ad Hera Comm non fosse reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate il credito d’imposta corrispondente allo Sconto in Fattura, per effetto dello scarto della Comunicazione dell’opzione, a causa di informazioni errate o mendaci rese ad Hera Comm, il Cliente sarà tenuto al pagamento integrale del Corrispettivo al lordo dello Sconto in Fattura effettuato.
ART. 8 - DICHIARAZIONE E OBBLIGHI DEL CLIENTE
8.1 Il Cliente è tenuto al pagamento dei corrispettivi presenti in PdA con le modalità precedentemente dettagliate all’art. 6.
8.2 Ai fini dell’esecuzione dei Servizi di cui all’art. 5 il Cliente autorizza sin da ora il Fornitore del Servizio Installazione all’accesso ai locali in cui deve essere Installato il Climatizzatore e all’esecuzione delle prestazioni indicate nelle presenti Condizioni Generali di Contratto. Resta inteso che Xxxx Xxxx non potrà essere considerata responsabile di eventuali danni che il Cliente possa subire in conseguenza della mancata esecuzione del Contratto dovuta a irreperibilità del Cliente stesso.
8.3 È a carico del Cliente ogni predisposizione necessaria all’esecuzione degli interventi di installazione del Climatizzatore. Sono altresì a carico del Cliente i consumi di energia primaria necessari per l’Installazione e messa in funzione del Climatizzatore fornito (energia elettrica per il funzionamento degli utensili utilizzati, al collaudo del Climatizzatore e alle prove di prima accensione). È a carico del Cliente l’eventuale adeguamento dell’impianto elettrico alle potenze assorbite dagli impianti termici individuati nella PdA. Hera Comm declina ogni responsabilità per danni causati da richieste di utilizzo di linee elettriche non adeguate alle potenze degli apparecchi installati. Il Cliente deve garantire l’accessibilità ad almeno un pozzetto di scarico posizionato in modo da consentire la corretta evacuazione dell’acqua di condensa.
8.4 Il Cliente accetta l’Installazione del Climatizzatore indicato nella PdA, il posizionamento e le soluzioni tecniche proposte dal Tecnico Incaricato per il corretto funzionamento del Climatizzatore.
8.5 Al momento della consegna sarà obbligo del Cliente esaminare e verificare l’integrità delle componenti fisiche del Climatizzatore. In caso di vizi evidenti o non corrispondenza rispetto all’ordine effettuato, il Cliente dovrà segnalare al Tecnico Incaricato la riserva dell’accettazione e i motivi di essa. In caso di malfunzionamento del Climatizzatore successivo all’installazione, il Cliente potrà avvalersi della garanzia secondo le modalità indicate all’art. 10.
8.6 Il Cliente si impegna a comunicare per iscritto ogni eventuale variazione dei dati indicati nel Contratto. Il Cliente si impegna, altresì, a non mettere in funzione il Climatizzatore installato prima che il Tecnico Incaricato abbia effettuato con esito positivo le operazioni di collaudo e di prima accensione del Climatizzatore medesimo.
8.7 Il Cliente non potrà in ogni caso rivalersi su Hera Comm per guasti o danni cagionati alla persona o ai beni del Cliente o di terzi e dovuti a caso fortuito o a forza maggiore (ad esempio calamità naturali, incendio, scariche atmosferiche, gelo), nonché da guasti derivanti da sovratensioni della rete elettrica o da danni provocati da errate manovre o manomissioni o interventi errati da parte del Cliente o di soggetti diversi dal Tecnico Incaricato e dall’utilizzo del Climatizzatore prima che il Tecnico Incaricato abbia effettuato con esito positivo le operazioni di collaudo e di prima accensione.
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8.8 Il Cliente dichiara che Hera Comm, anche attraverso altre società del Gruppo Hera, potrà avvalersi dell’incentivo dei Certificati Bianchi ottenibili in funzione dell’intervento di efficientamento energetico oggetto del Contratto e quindi, ai sensi dell’art 10 del D.M. 28 dicembre 2012 e s.m.i. che regola il meccanismo dei certificati bianchi, si impegna a non richiedere incentivi della stessa tipologia, o altri incentivi comunque denominati, che a qualunque titolo potrebbero derivare dal Prodotto oggetto del Contratto, ove non cumulabili per legge.
ART. 9 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DI HERA COMM
9.1 Hera Comm si impegna, esclusivamente con riferimento a quanto indicato in PdA, a svolgere le prestazioni a suo carico, oggetto del presente Contratto.
9.2 Successivamente all’installazione del Climatizzatore, qualora il tecnico incaricato fosse impossibilitato ad effettuarne la prima accensione contestualmente all’Installazione, provvederà a fissare un nuovo appuntamento con il Cliente.
9.3 Il Tecnico Incaricato rilascerà al Cliente tutta la documentazione prevista per legge incluso il rapporto di intervento.
9.4 Hera Comm non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per problemi tecnici non strettamente legati all’installazione del Climatizzatore, a titolo esemplificativo e non esaustivo: malfunzionamenti della rete gas, malfunzionamento delle infrastrutture di cui il Cliente autonomamente si avvale, interventi effettuati dal Cliente o da soggetti dal medesimo incaricati del Climatizzatore e/o su oggetti e/o attività necessarie al corretto funzionamento dello stesso. Xxxx Xxxx non risponderà dei danni subiti dal Cliente, dall’Immobile o da terzi a causa dell’utilizzo improprio del Climatizzatore da parte del Cliente o di terzi.
Xxxx Xxxx non risponderà di anomalie di funzionamento o alterazione delle prestazioni fornite del Climatizzatore qualora questo sia stato oggetto di utilizzo e/o manutenzione impropria, ovvero di utilizzo diverso rispetto a quanto riportato nelle informazioni di Installazione ed utilizzo, nella documentazione tecnica rilasciata dal produttore della medesima, nelle norme d’uso genericamente applicate o comunque desumibili dalle caratteristiche peculiari dello stesso. Hera Comm declina specificatamente ogni responsabilità in merito a: utilizzo di apparati non forniti da Hera Comm, fruizione del servizio tramite apparati forniti da Hera Comm ma manomessi o comunque utilizzati in modo non conforme a quanto prescritto nei manuali d’uso.
ART. 10 - GARANZIA
10.1 Ogni Climatizzatore è coperto da una garanzia di 24 mesi a partire dalla data d’installazione presso l’Immobile. Durante il periodo di garanzia, in caso di difettosità o di malfunzionamento del Climatizzatore, il Cliente potrà rivolgersi al produttore del Climatizzatore al numero: 02-6565 oppure sul sito d’internet al link xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxx/xxxxxxxx.
Al fine di mantenere attiva la garanzia, il Cliente dovrà effettuare le attività di manutenzione così come previsto dal produttore del Climatizzatore e secondo le indicazioni fornite dallo stesso (es. effettuare manutenzione tramite centro assistenza autorizzato).
10.2 Nel caso in cui non sia possibile sostituire le componenti difettose con altre componenti identiche in quanto non più disponibili, si provvederà a sostituirle con componenti di valore economico e caratteristiche tecniche equivalenti e/o superiori.
10.3 In ogni caso, la garanzia è esclusa con riferimento a qualsiasi inadempimento del Cliente derivante da obblighi previsti dal Contratto:
i. manomissione o errata regolazione dell’Impianto di Climatizzazione da parte del Cliente o di terzi non autorizzati;
ii. condizioni di utilizzo non previste dalle istruzioni e avvertenze, precauzioni, raccomandazioni fornite in fase di installazione;
iii. utilizzo di parti di ricambi non originali;
iv. atti vandalici.
ART. 11 - FORZA MAGGIORE
11.1 Definizioni
Ai fini del presente Contratto, per “Forza Maggiore” si intende qualsiasi evento, condizione o circostanza e i relativi effetti, al di fuori della sfera di ragionevole controllo della Parte che la faccia valere (la “Parte Interessata”), che, senza dolo o colpa della medesima Parte, e nonostante ogni ragionevole sforzo di quest’ultima per evitarla o mitigarne gli effetti, causi un ritardo o un’interruzione nell’adempimento di un qualsiasi obbligo previsto dal Contratto. Fatto salvo quanto precede, la Forza Maggiore comprende, a mero titolo esemplificativo:
(a) condizioni climatiche insolitamente avverse, diverse da quelle ragionevolmente prevedibili;
(b) epidemia o grave malattia contagiosa;
(c) eventi bellici (indipendentemente dal fatto che la guerra sia stata dichiarata o non dichiarata), atti di forza di una nazione straniera, embargo, blocco, razionamento, assegnazione o imposizione di sanzioni commerciali o economiche;
(d) sciopero o interruzione del lavoro, rivolte o atti terroristici;
(e) impossibilità (escluso il caso in cui l’evento sia dovuto a un atto o omissione della Parte interessata) di ottenere o rinnovare qualsiasi autorizzazione governativa necessaria ai fini dell’adempimento degli obblighi previsti dal presente Contratto;
(f) sinistro (escluso il caso in cui l’evento sia dovuto a un atto o omissione della Parte Interessata), terremoto, sabotaggio o incendio;
(g) gravi danni o guasti a qualsiasi pontile e/o attrezzatura principale del porto di carico o del porto di scarico;
(h) indisponibilità, ostruzione o blocco del porto di carico o del porto di scarico;
(i) qualsiasi modifica di leggi o regolamenti vigenti da parte di un’Autorità pubblica.
11.2 Sospensione
Fatte salve le limitazioni di cui al punto 11.3 del presente articolo, se una delle Parti non è in grado, in ragione dell’evento di Forza Maggiore di adempiere, in tutto o in parte, ad un qualsiasi obbligo di cui al Contratto, tale obbligo della Parte Interessata sarà sospeso oppure la Parte Interessata sarà esonerata dall’adempimento del medesimo, nei limiti di quanto necessario in ragione dell’evento di Forza Maggiore, e previa comunicazione scritta della Parte Interessata contenente la descrizione dettagliata del suddetto evento.
11.3 Limitazioni generali
La Parte Interessata non ha il diritto di sospendere l’esecuzione delle prestazioni previste dal Contratto per un ambito maggiore o per una durata superiore rispetto a quanto necessario in ragione della Forza Maggiore. Le Parti non sono esonerate, per effetto del verificarsi dell’evento di Forza Maggiore dagli obblighi che avrebbero dovuto adempiere prima del verificarsi di tale evento. L’impossibilità o l’incapacità di una delle Parti di adempiere un obbligo di pagamento derivante dal Contratto, a fronte di prestazioni già eseguite dall’altra Parte prima dell’invio della comunicazione di cui al punto 11.4, non può essere giustificata dal verificarsi di un evento di Forza Maggiore.
11.4 Comunicazione dell’evento di Forza Maggiore e Conseguenze
La Parte Interessata deve, non appena ragionevolmente possibile, a seguito del verificarsi dell’evento di Forza Maggiore: (a) informare l’altra parte dell’evento di Forza Maggiore o Sopravvenuta Onerosità, identificando la natura dell’evento e la durata stimata dei suoi effetti; (b) intraprendere, a proprie spese, ogni ragionevole sforzo per: (i) porre rimedio all’evento causato dalla Forza Maggiore o Sopravvenuta Onerosità; (ii) porre rimedio all’incapacità di adempiere, e (iii) adempiere agli altri obblighi a proprio carico che non siano pregiudicati dalla Forza Maggiore o Sopravvenuta Onerosità; (c) tenere l’altra Parte ragionevolmente informata di tali sforzi; fornire comunicazione scritta della ripresa dell’esecuzione degli obblighi a suo carico.
11.5 Recesso per causa di Forza Maggiore
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In ogni caso, qualora nel termine di 90 (novanta) giorni dall’invio della comunicazione di cui al punto 11.4, lett. (a), non sia stata inviata la comunicazione della ripresa delle attività prevista dal punto 11.4, lett. (d), né sia stato raggiunto un accordo tra le Parti di cui al punto 11.5, ciascuna Parte avrà il diritto di recedere con effetto immediato dal presente Contratto, nonché da un qualsiasi ordine vincolante dal medesimo derivato, previa comunicazione scritta all’altra Parte. In tutti i casi di recesso, la Parte che esercita il recesso non sarà ritenuta responsabile nei confronti dell’altra Parte per alcuna conseguenza derivante dal recesso stesso, fatte salve le obbligazioni e le responsabilità derivanti dalle prestazioni dalla stessa eseguite prima della data del recesso.
11.6 Covid-19
Le Parti riconoscono che alla data di sottoscrizione del presente Contratto è in atto una gravissima diffusione globale della malattia da coronavirus, noto anche come “Covid-19” o “malattia da coronavirus 2019”, che qualora dovesse ulteriormente diffondersi ed evolversi potrebbe pregiudicare gravemente la capacità di Xxxx Xxxx, di adempiere ai propri obblighi ai sensi del presente Contratto. Di conseguenza, a titolo di deroga esplicita, le Parti concordano ed accettano che le disposizioni di cui alle clausole 11.3, 11.4, 11.5 e 11.6 del presente articolo 11 si applicano anche a tutti gli eventi, condizioni o circostanze e ai relativi effetti associati alla diffusione del Covid-19 (ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventuali provvedimenti governativi per il contenimento del contagio), prevedibili o meno alla data di conclusione del Contratto, al di fuori del ragionevole controllo e senza colpa o dolo di Xxxx Xxxx, che, nonostante tutti gli sforzi ragionevoli e continuativi della stessa Xxxx Xxxx, per prevenirli o mitigarne gli effetti, (i) provocano un ritardo o un’interruzione nell’adempimento di un qualsiasi obbligo previsto dal presente Contratto, ovvero (ii) alterano significativamente l’equilibrio del Contratto, aumentando il costo della prestazione dovuta o, a seconda dei casi, diminuendo il valore della prestazione ricevuta, in misura eccessiva, facendo così venir meno l’interesse di Xxxx Xxxx.
ART. 12 - COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni relative al Contratto, con eccezioni di quelle per le quali si richiede una specifica modalità nel Contratto stesso, dovranno essere rivolte ai canali di contatto indicati nella bolletta di fornitura oppure in forma scritta a “Hera Comm S.p.A., xxx Xxxxxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxx (XX)”.
ART. 13 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
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Il Contratto è disciplinato ed interpretato in conformità alla legge italiana. Per ogni eventuale controversia tra Xxxx Xxxx e il Cliente inerente all’interpretazione o l’esecuzione del Contratto, è competente in xxx xxxxxxxxx xx xxxx xx Xxxxxxx.