BONUS
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI. VITA INTERA
AUGUSTAOBIETTIVO
BONUS
Il presente Fascicolo Informativo contenente:
a) Scheda Sintetica
b) Nota Informativa
c) Condizioni di Assicurazione, comprensive del Regolamento della gestione interna separata AURIS
d) Glossario
e) Modulo di Proposta
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica e la Nota Informativa.
SCHEDA SINTETICA
ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTO- SCRIZIONE DEL CONTRATTO
La presente Scheda Sintetica non sostituisce la Nota informativa. Essa mira a dare al Contraente un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi pre- senti nel contratto.
1. INFORMAZIONI GENERALI
1.a) Impresa di Assicurazione
Augusta Vita S.p.A. (di seguito “Società”) è una Società per Azioni con sede legale in Italia e appar- tiene al Gruppo Generali.
1.b) Denominazione del contratto
Il contratto qui descritto è denominato Augusta Obiettivo Bonus.
1.c) Tipologia del contratto
È una Polizza di Assicurazione a vita intera, a premio unico.
Le prestazioni assicurate sono garantite dalla Società e si rivalutano annualmente in base al rendi- mento di una gestione interna separata di attivi.
1.d) Durata
La durata di Augusta Obiettivo Bonus coincide con la vita dell’Assicurato. È possibile esercitare il diritto di riscatto.
1.e) Pagamento dei premi
Il presente contratto prevede il versamento di un premio unico di importo minimo pari a 2.500,00 Euro (10.000,00 Euro in caso di “Clienti Augusta”, come descritto al punto 7.1.1 della Nota Infor- mativa) e di importo massimo pari a 500.000,00 Euro.
2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO
XXXXXXX Xxxxxxxxx Bonus si propone di assicurare il rischio di morte dell’Assicurato senza limiti tempo- rali: il capitale assicurato è infatti liquidabile ai Beneficiari designati in caso di decesso dell’Assicurato, in qualunque epoca esso avvenga.
Lo sviluppo delle prestazioni e i valori di riscatto sono evidenziati nel progetto esemplificativo di cui alla Sezione F della Nota Informativa; la Società è comunque tenuta a consegnare il Progetto esemplifica- tivo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.
3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE
Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:
a) Prestazione in caso di decesso
In caso di decesso dell’Assicurato in qualunque epoca esso avvenga, è previsto il pagamento ai Benefi- ciari designati in Polizza dal Contraente del capitale assicurato, rivalutato fino al momento dell’evento.
Sulla prestazione in caso di decesso dell’Assicurato è riconosciuto un tasso minimo garantito pari al 2,50% annuo per i primi dieci anni, successivamente pari al 2,00%.
La maggiorazione annuale del capitale assicurato in caso di decesso è garantita dall’Impresa e defini- tivamente acquisita, in quanto è previsto il consolidamento annuale delle prestazioni.
Riscattando il contratto può verificarsi l’eventualità che l’importo ottenuto sia inferiore al premio ver- sato.
Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assi- curative ed i meccanismi di evoluzione delle prestazioni sono regolati dagli articoli 1 e 2 delle Condi- zioni Speciali.
4. COSTI
La Società, al fine di svolgere l’attività di collocamento e di gestione dei contratti nonché di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla sezione D.
I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla gestione interna separata, riducono l’ammontare delle pre- stazioni.
Per fornire un’indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito ripor- tato, secondo i criteri stabiliti dall’ISVAP, l’indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo”.
Il “Costo percentuale medio annuo” indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il poten- ziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.
A titolo di esempio, se per una durata del pagamento dei premi pari a 15 anni il “Costo percentuale medio annuo” del 10° anno è pari all’1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto in caso di riscatto al 10° anno riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell’1% per ogni anno di durata del rapporto assicurativo.
Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio, numero premi, età e sesso dell’Assicurato ed impiegando un’ipotesi di rendimento della gestione interna separa- ta che è soggetta a discostarsi dai dati reali.
Il “Costo percentuale medio annuo” è stato determinato sulla base di un’ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall’ISVAP nella misura del 4% annuo ed al lordo dell’imposizione fiscale.
Gestione separata “AURIS” Forma “Base”
Premio unico: 5.000 Euro | |
Anno | Costo percentuale medio annuo |
5 | 1,67% |
10 | 1,36% |
15 | 1,24% |
20 | 1,18% |
25 | 1,15% |
30 | 1,12% |
Premio unico: 15.000 Euro | |
Anno | Costo percentuale medio annuo |
5 | 1,39% |
10 | 1,22% |
15 | 1,15% |
20 | 1,11% |
25 | 1,09% |
30 | 1,07% |
Premio unico: 30.000 Euro | |
Anno | Costo percentuale medio annuo |
5 | 1,29% |
10 | 1,17% |
15 | 1,12% |
20 | 1,09% |
25 | 1,07% |
30 | 1,06% |
Gestione separata “AURIS” Forma “Reinvestimento”
Premio unico: 5.000 Euro | |
Anno | Costo percentuale medio annuo |
5 | 1,25% |
10 | 1,15% |
15 | 1,10% |
20 | 1,08% |
25 | 1,06% |
30 | 1,05% |
Premio unico: 15.000 Euro | |
Anno | Costo percentuale medio annuo |
5 | 1,11% |
10 | 1,08% |
15 | 1,06% |
20 | 1,04% |
25 | 1,03% |
30 | 1,03% |
Premio unico: 30.000 Euro | |
Anno | Costo percentuale medio annuo |
5 | 1,08% |
10 | 1,07% |
15 | 1,04% |
20 | 1,03% |
25 | 1,03% |
30 | 1,02% |
Gestione separata “AURIS” Forma “Clienti Augusta”
Premio unico: 10.000 Euro | |
Anno | Costo percentuale medio annuo |
5 | 1,30% |
10 | 1,18% |
15 | 1,12% |
20 | 1,09% |
25 | 1,07% |
30 | 1,06% |
Premio unico: 15.000 Euro | |
Anno | Costo percentuale medio annuo |
5 | 1,25% |
10 | 1,15% |
15 | 1,10% |
20 | 1,08% |
25 | 1,06% |
30 | 1,05% |
Premio unico: 30.000 Euro | |
Anno | Costo percentuale medio annuo |
5 | 1,19% |
10 | 1,12% |
15 | 1,08% |
20 | 1,06% |
25 | 1,05% |
30 | 1,04% |
Il “Costo percentuale medio annuo” in caso di riscatto nei primi anni può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.
5. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA
In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento annuo realizzato dalla gestione interna separata “AURIS” negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.
Anno | Rendimento annuo realizzato dalla gestione | Rendimento minimo riconosciuto agli investitori-contraenti | Rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni | Inflazione |
2004 | 4,40% | 3,20% | 3,59% | 2,00% |
2005 | 4,42% | 3,22% | 3,16% | 1,70% |
2006 | 4,74% | 3,54% | 3,86% | 2,00% |
2007 | 4,53% | 3,33% | 4,41% | 1,71% |
2008 | 4,60% | 3,40% | 4,46% | 3,23% |
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
6. DIRITTO DI RIPENSAMENTO
Il Contraente ha la facoltà di revocare la Proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leg- xxxx la sezione E della Nota Informativa.
La Augusta Vita S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Sche- da Sintetica.
Augusta Vita S.p.A. Amministratore Delegato Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx
NOTA INFORMATIVA
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
Augusta Vita S.p.A. (Società) è una Società per Azioni con sede legale in Xxx Xxxxxxx, 00 Xxxxxx (Xxx- lia), iscritta all’albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00060 e appartie- ne al Gruppo Generali iscritto all’albo dei gruppi assicurativi.
La Società è autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del 18/09/1985 pubblicato sulla G.U. n. 237 dell’8/10/1985.
Telefono: 000.0000000. Indirizzo telematico: xxx.xxxxxxxxxxx.xx e-mail: xxxx-xxxx@xxxxxxxxxxx.xx Società di Revisione: Reconta Xxxxx & Young S.p.A. con sede legale in xxx X.X. Xxxxxxxxx, 00/x - 00000 XXXX - XXXXXX.
2. Conflitto di interessi
Sulla base delle procedure di monitoraggio messe in atto dalla Società, non sono state individuate situa- zioni in cui la medesima, nella commercializzazione del presente prodotto, operi direttamente o indi- rettamente in una situazione di conflitto di interessi, anche derivante da rapporti di gruppo o da rap- porti di affari propri o di società del gruppo.
La Società, pur in presenza di situazioni di conflitto di interessi, è tenuta comunque ad operare in modo tale da non recare pregiudizio agli investitori-contraenti e ad ottenere il miglior risultato possibile indi- pendentemente dall'esistenza di tali situazioni.
Nel patrimonio della gestione separata il peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da soggetti del medesimo gruppo di appartenenza della Società non supera complessivamente il 5% del totale delle attività della gestione. La Società periodicamente mette in atto procedure interne di monitoraggio finalizzate al rispetto di tale limite.
La Società assicura che l'investimento finanziario non sia gravato da alcun onere altrimenti evitabile o escluso dalla percezione di utilità ad esso spettanti. La Società non ha stipulato nessun accordo/accor- di di riconoscimento di utilità.
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte
Augusta Obiettivo Bonus è una Polizza a vita intera, a premio unico. Le prestazioni contrattuali sono quelle di seguito descritte:
– PRESTAZIONE IN CASO DI MORTE DELL’ASSICURATO
In caso di decesso dell’Assicurato, in qualunque epoca esso avvenga, è previsto il pagamento ai Bene- ficiari designati in Polizza dal Contraente del capitale assicurato.
Le ulteriori rivalutazioni annuali, che determinano la maggiorazione del capitale assicurato, restano definitivamente acquisite, in quanto si consolidano annualmente.
4. Premi
AUGUSTA Obiettivo Bonus prevede il versamento di un premio unico di importo minimo pari a 2.500,00 Euro (10.000,00 Euro in caso di “Clienti Augusta”) e di importo massimo pari a 500.000,00 Euro.
Il Contraente può esclusivamente utilizzare le seguenti procedure alternative:
– assegno “non trasferibile” intestato a “AUGUSTA VITA S.p.A.” oppure bonifico bancario effettuato direttamente su un conto corrente della AUGUSTA VITA S.p.A.;
– assegno “non trasferibile” intestato all’Agente quale “Titolare del mandato in qualità di Agente della Augusta Vita S.p.A.” o bonifico effettuato direttamente su un conto corrente dell’Agente quale “Xxxx- lare del mandato in qualità di Agente della Augusta Vita S.p.A.”.
5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili
Il capitale assicurato si rivaluta annualmente - a titolo di partecipazione agli utili finanziari – sulla base del risultato ottenuto dalla gestione interna separata denominata AURIS.
Per maggiori dettagli sulla gestione separata si rimanda alla sezione C della presente Nota Informativa. Il tasso di rendimento retrocesso è determinato in funzione del rendimento della gestione interna sepa- rata AURIS e dell’importo trattenuto dalla Società a titolo di costi di gestione.
Alla prima ricorrenza anniversaria viene attribuito un rendimento ottenuto sottraendo lo 0,20% al ren- dimento percentuale realizzato dalla gestione separata. Alle scadenze successive il rendimento tratte- nuto è previsto nella misura dell’1,20% fino alla decima ricorrenza anniversaria, successivamente nella misura dell’1,00%.
In ogni caso, se il risultato del Fondo supera il 6,00%, il rendimento trattenuto aumenta dello 0,10 % ogni 0,50% di incremento del risultato stesso. La rivalutazione annua del capitale assicurato si conso- lida annualmente e risulta quindi definitivamente acquisita.
5.1 Garanzia minima
Prestazione in caso di decesso
È prevista una garanzia minima del 2,50% annuo composto per i primi 10 anni, successivamen- te del 2,00%.
In caso di riscatto
Al termine del quinto anno viene riconosciuto il maggior valore tra il capitale assicurato raggiun- to a tale data secondo le modalità sopra descritte al punto 5 e il capitale assicurato iniziale riva- lutato al tasso del 2,50% annuo composto. Dal sesto anno il risultato della gestione riconosciuto al contratto viene garantito dalla Società in misura minima non inferiore al 2,00%.
5.2 Bonus
Al termine del quinto e dell’ottavo anno è previsto il riconoscimento di un bonus, determinato in funzione del premio pagato eventualmente riproporzionato nel caso di riscatti parziali, corrispon- dente alle seguenti aliquote di maggiorazione del capitale assicurato raggiunto a tali date:
Premio (in Euro) | 5° anno | 8° anno |
da 2.500,00 a 50.000,00 (esclusi) | 0,80% | 0,70% |
da 50.000,00 a 300.000,00 (esclusi) | 1,00% | 0,80% |
da 300.000,00 | 1,20% | 1,00% |
Gli effetti della rivalutazione, lo sviluppo delle prestazioni e i valori di riscatto sono evidenziati nel Progetto esemplificativo di cui alla sezione F della Nota Informativa.
La Società è tenuta a consegnare il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizza- ta al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.
C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA
6. Fondo AURIS
Le prestazioni del contratto sono rivalutate in funzione del rendimento di una gestione interna separa- ta che viene contraddistinta con il nome “Xxxxxxx Xxxxxxxxx” ed indicata in seguito con la sigla “AURIS”. Il patrimonio del Fondo AURIS è espresso in Euro.
Tale Fondo è caratterizzato da una linea di investimento garantita; è adatto a chi intende proteggere nel tempo il valore reale del capitale assicurato mediante l’esplicita garanzia del proprio investimento e perseguire al contempo l’obiettivo di un rendimento annuo garantito e consolidato secondo le moda- lità indicate al precedente punto 5.
Il rendimento di periodo (definito all’articolo del 3 del “Regolamento”) al quale la Società fa riferimen- to per determinare la misura della rivalutazione, è calcolato sulla base dei dodici mesi che precedono il terzo mese antecedente la data in cui deve essere calcolata la rivalutazione.
Le principali tipologie di strumenti finanziari presenti nella gestione separata sono titoli di Stato e obbli- gazioni private, che rappresentano rispettivamente circa il 35% e il 50% delle attività del Fondo.
Non è rilevante il peso degli attivi emessi o gestiti da soggetti del medesimo gruppo di appartenenza della Società.
La gestione separata è identificabile sotto il profilo del rischio come una gestione prudente del rispar- mio, che mira all’ottimizzazione dei rendimenti minimizzando i rischi e assumendo a riferimento l’esclusivo interesse dei sottoscrittori.
L’orizzonte temporale di riferimento è medio-lungo, nell’ottica del superamento delle ciclicità negative dei mercati di riferimento, mentre la gestione del portafoglio è dinamica rispetto alle modifiche strut- turali dei mercati finanziari mondiali.
Inoltre, la presenza di rendimenti minimi garantiti costituisce una garanzia di redditività particolarmente significativa data l’attuale situazione dei tassi di mercato.
Il soggetto a cui è stata delegata la gestione del Fondo AURIS è il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx.
La Società di Revisione del Fondo è Reconta Xxxxx & Young S.p.A. con sede legale in via G.D. Roma- gnosi, 18/a – 00000 XXXX.
Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche del Fondo AURIS si rimanda al “Regolamento del Fondo AURIS” che forma parte integrante delle condizioni contrattuali.
D. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE
7. Costi
7.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente
7.1.1. Costi gravanti sul premio
La società per far fronte alle spese di emissione del contratto preleva dal premio unico di perfezionamento un costo fisso di 50.00 Euro.
Il costo gravante sul premio unico versato all’atto della stipulazione del contratto (al netto del costo fisso) è pari ad una percentuale del premio medesimo ed è calcolato mediante applicazione progressiva delle aliquote marginali di seguito riportate, variabili in funzione del premio versato:
Parte di premio (in Euro) | Aliquota marginale | |
fino a 5.000 | 3,00% | |
tra | 5.000,01 e 10.000,00 | 2,20% |
tra | 10.000,01 e 25.000,00 | 1,80% |
tra | 25.000,01 e 50.000,00 | 1,50% |
tra | 50.000,01 e 100.000,00 | 1,00% |
tra 100.000,01 e 250.000,00 | 0,50% | |
tra 250.000,01 e 500.000,00 | 0,30% |
CONDIZIONI PARTICOLARI “REINVESTIMENTO”
Per “Reinvestimento” si intende la sottoscrizione di un contratto in occasione della sca- denza di una o più polizze vita o di capitalizzazione utilizzando totalmente o parzialmen- te il capitale liquidabile sulle predette polizze a premio unico di perfezionamento.
Nel caso di “Reinvestimento” il caricamento proporzionale applicato sul premio di perfe- zionamento e calcolato con le modalità di cui sopra, non potrà risultare superiore al 1,00%.
CONDIZIONI PARTICOLARI “CLIENTI AUGUSTA”
Per “Clienti Augusta” si intendono coloro che hanno in corso almeno due polizze con Augu- sta Vita S.p.A. e Augusta Assicurazioni S.p.A. tra Vita e Xxxxx (escludendo dal conteggio la sola garanzia RC Auto) con premi annui complessivi superiori a 1.000,00 Euro e che versino un premio di almeno 10.000,00 Euro.
Il costo gravante sul premio unico versato all’atto della stipulazione del contratto (al netto del costo fisso) è pari ad una percentuale del premio medesimo ed è calcolato mediante applicazione progressiva delle aliquote marginali di seguito riportate, variabili in funzione del premio versato:
Parte di premio (in Euro) | Aliquota marginale |
fino a 10.000 | 1,75% |
tra 10.000,01 e 25.000,00 | 1,50% |
tra 25.000,01 e 50.000,00 | 1,30% |
tra 50.000,01 e 100.000,00 | 1,00% |
tra 100.000,01 e 150.000,00 | 0,50% |
Oltre 150.000,00 Euro si applicano le condizioni da “Reinvestimento” sopra descritte.
7.1.2. Costi per riscatto
Fatta eccezione per il riscatto agevolato regolato dal successivo punto 11.1, i costi di riscatto sono i seguenti:
– su ogni riscatto totale o parziale richiesto nei primi 5 anni è applicato un costo fisso di 30,00 Euro;
– nel caso di polizza derivante dal versamento di un premio superiore a 250.000,00 Euro e nel caso non venga applicato il riscatto agevolato per il mancato raggiungimento del 4,10%, è inoltre applicata una penalità dello 0,50% sul capitale raggiunto, se il riscatto è richiesto nel corso del secondo anno.
7.2. Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione
Il costo trattenuto dalla Società sul rendimento conseguito dalla gestione interna separata al primo anno è pari allo 0,20%. Negli anni successivi il rendimento trattenuto è pari all’1,20% fino al
decimo anno e successivamente pari all’1,00%.
In ogni caso, se il risultato del Fondo supera il 6,00%, il rendimento trattenuto aumenta dello 0,10% ogni 0,50% di incremento del risultato stesso.
8. Misure e modalità di eventuali sconti
Non sono previsti sconti sui premi.
9. Regime fiscale (*)
Le somme corrisposte dalla Società per il caso di morte dell’Assicurato sono esenti dall’imposta di suc- cessione e dall’IRPEF.
Il capitale corrisposto dalla Società a titolo di riscatto è soggetto ad una ritenuta di imposta – opera- ta direttamente dalla Società – che si ottiene applicando l’aliquota del 12,50% alla differenza tra l’im- porto liquidabile e i premi versati per la sua costituzione.
Gli importi corrisposti a soggetti nell’esercizio di attività commerciali concorrono a formare il reddito d’im- presa secondo le regole proprie di tali categorie di reddito e sono assoggettati a tassazione ordinaria. (*) Modalità e misure in vigore alla data di redazione della presente Nota Informativa.
E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
10. Modalità di perfezionamento del contratto
Il contratto si intende concluso nel momento in cui la Società consegna al Contraente la Polizza o, in alternativa, gli invia per iscritto la comunicazione di accettazione della Proposta.
Concluso il contratto, le coperture assicurative entrano pienamente in vigore alle ore 24 del giorno di pagamento del primo premio, o di quello della decorrenza della Polizza se successivo.
11. Riscatto
AUGUSTA Obiettivo Bonus, su richiesta scritta del Contraente, è riscattabile totalmente o par- zialmente decorso un anno dalla data di decorrenza purché l’Assicurato sia in vita.
L’importo relativo al riscatto totale è pari al capitale assicurato, rivalutato con le modalità previste nel punto 5 della presente Nota informativa fino alla ricorrenza annuale precedente la data di richiesta del riscatto.
L’operazione di riscatto totale risolve il contratto e lo rende privo di qualsiasi valore ed effetto dalla data della richiesta.
A seguito dell’operazione di riscatto parziale, il contratto rimane in vigore per le prestazioni residue e per il premio riproporzionato nella stessa misura; il riscatto parziale è previsto a condizione che l’im- porto richiesto e la prestazione residua non siano inferiori a 2.000,00 Euro.
Per ottenere informazioni sul valore di riscatto ci si può rivolgere a AUGUSTA VITA S.p.A. - Ufficio Liqui- dazione Individuali, Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - telefono: 000.0000000 - telefax: 011.0029112
- e-mail: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx
Si precisa che in caso di riscatto nei primi anni può verificarsi l’eventualità che l’importo otte- nuto sia inferiore al premio versato.
Indicazioni sull’evoluzione dei valori di riscatto sono reperibili dal Progetto esemplificativo generico di cui alla Sezione F della Nota Informativa; i valori puntuali relativi al contratto sottoscritto dal Con- traente sono contenuti nel Progetto personalizzato ad esso allegato.
11.1 Riscatto agevolato
Nel caso in cui il rendimento lordo della gestione interna separata AURIS, utile al fine della deter- minazione della prima rivalutazione anniversaria, sia inferiore al 4,10% sarà possibile il riscat- to totale agevolato del contratto nel corso della seconda annualità. Tale valore di riscatto sarà pari alla somma del capitale investito - rivalutato per il periodo che intercorre tra la data di decor- renza e quella di richiesta del riscatto secondo le modalità indicate nel precedente punto 5
- e di tutti i costi sostenuti in fase di sottoscrizione.
12. Revoca della Proposta
Il Contraente, fintanto che il contratto non è ancora concluso (vedere il precedente punto 11), ha la facoltà di revocare la Proposta di Assicurazione dandone comunicazione alla Società mediante let- tera raccomandata.
13. Diritto di recesso
Una volta concluso il contratto, il Contraente può recedere dal contratto medesimo. Le modalità di esercizio del recesso sono le seguenti:
1) il Contraente deve comunicare alla Società - a mezzo lettera raccomandata - la propria volontà di esercitare il diritto di recedere dal contratto, indicando gli elementi identificativi del contratto;
2) la dichiarazione di recesso deve essere inoltrata entro e non oltre 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso.
Il recesso ha l’effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso, quale risulta dalla rac- comandata.
Entro 30 giorni dalla comunicazione di recesso, la Società rimborsa al Contraente il premio da que- sti corrisposto al netto delle spese di emissione Polizza indicate in Proposta e della parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.
14. Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni
La Società esegue i pagamenti delle somme dovute, per qualsiasi causa, previa consegna della docu- mentazione necessaria a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo e ad individuare gli aventi diritto. L’elenco della documentazione che deve essere consegnata è riportato all’art.12 delle Condizioni di Assicurazione.
Il pagamento viene effettuato entro 30 giorni dalla consegna della documentazione richiesta.
15. Prescrizione
Ai sensi dell’art. 2952 c.c. 2° comma, il diritto alle prestazioni derivanti dal contratto di assicurazio- ne si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Come previsto dalla L. 23 dicembre 2005 n. 166 (come da ultimo modificata con L. 4 dicembre 2008
n. 190) gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di assicurazione sulla vita, non reclamati entro il termine di prescrizione di cui sopra, devono essere obbligatoriamente devoluti al Fondo costituito pres- so il Ministero dell’Economia e delle Finanze con la predetta legge 166/2005.
16. Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la legge italiana.
17. Lingua in cui è redatto il contratto
Il contratto e tutte le comunicazioni ad esso relative vengono redatti in lingua italiana.
18. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Augusta Assicurazioni S.p.A., Direzione Commerciale e Marketing, Servizio Reclami, xxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx; telefax: 011.0029.025; e-mail: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxx.xx.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscon- tro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Uten- ti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxx; telefono 06.42.133.1, corredando l’esposto della documen- tazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quanti- ficazione delle prestazioni, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
19. Ulteriore informativa disponibile per il Contraente
La Società si dichiara disponibile a consegnare, su richiesta del Contraente, l’ultimo rendiconto della gestione del fondo che è comunque disponibile sul sito internet della Compagnia all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxx.xx.
20. Informativa in corso di contratto
La Società si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente le eventuali variazioni delle infor- mazioni contenute in Nota Informativa o nel Regolamento del fondo intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.
La Società si impegna altresì a trasmettere, entro sessanta giorni da ogni anniversario di Polizza, l’e- stratto conto annuale della posizione assicurativa, contenente le seguenti informazioni:
a) premio versato dal perfezionamento del contratto alla data di riferimento dell’estratto conto prece- dente e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell’estratto conto precedente;
b) valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell’estratto conto;
c) valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell’estratto conto;
d) tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione, aliquota di retrocessione del ren- dimento riconosciuta, tasso annuo di rendimento retrocesso tenuto conto del rendimento mini- mo trattenuto dalla Società, tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.
21. Comunicazioni del Contraente alla Società
Al presente contratto non si applica il disposto dell’art. 1926 del Codice Civile in caso di modifica di professione dell’Assicurato: nessuna comunicazione in merito deve quindi essere resa alla Società.
F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI
La presente elaborazione costituisce una esemplificazione dello sviluppo dei premi, delle prestazioni assi- curate e di riscatto previsti dal contratto. L’elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita com- binazione di premio (frazionamento annuale), età e sesso dell’Assicurato e durata del pagamento dei premi. Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:
a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;
b) un’ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall’ISVAP e pari, al momento di redazione del pre- sente progetto, al 4,00%, a cui viene applicato il rendimento trattenuto contrattualmente previsto.
I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che la Società è tenuta a corrispondere, laddove il contratto sia in regola con il pagamento del premio, in base alle Condizioni di Assicurazione e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili. I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall’ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Società. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli inve- stimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.
SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN BASE A:
X. Xxxxx di rendimento minimo garantito
– Tasso minimo garantito: Prestazione in casi decesso 2,50% annuo fino al decimo anno
2,00% annuo dall’undicesimo anno
In caso di riscatto
2,50% annuo capitalizzato al quinto anno 2,00% annuo dal sesto anno
Anni trascorsi | Prestazione caso morte (Euro) | Riscatto totale (Euro) |
1 | 19.998,67 | 20.000,00 (1) |
2 | 20.498,64 | 19.480,90 |
3 | 21.011,11 | 19.480,90 |
4 | 21.536,38 | 19.480,90 |
5 | 22.251,39 | 22.251,39 |
6 | 22.807,68 | 22.696,42 |
7 | 23.377,87 | 23.150,35 |
8 | 24.130,05 | 23.778,65 |
9 | 24.733,30 | 24.254,22 |
10 | 25.351,63 | 24.739,30 |
11 | 25.858,67 | 25.234,09 |
12 | 26.375,84 | 25.738,77 |
13 | 26.903,36 | 26.253,55 |
(1) Nell’ipotesi di riscatto agevolato.
– Età dell’Assicurato: 55 anni
– Sesso dell’Assicurato: maschio
– Premio unico: 20.000,00 Euro
– Costi di emissione: 50,00 Euro
– Capitale iniziale assicurato: 19.510,90 Euro
Anni trascorsi | Prestazione caso morte (Euro) | Riscatto totale (Euro) |
14 | 27.441,42 | 26.778,62 |
15 | 27.990,25 | 27.314,19 |
16 | 28.550,06 | 27.860,48 |
17 | 29.121,06 | 28.417,68 |
18 | 29.703,48 | 28.986,04 |
19 | 30.297,55 | 29.565,76 |
20 | 30.903,50 | 30.157,07 |
21 | 31.521,57 | 30.760,22 |
22 | 32.152,00 | 31.375,42 |
23 | 32.795,04 | 32.002,93 |
24 | 33.450,94 | 32.642,99 |
25 | 34.119,96 | 33.295,85 |
... | ... | ... |
L’operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recu- pero del premio versato non è garantito.
Qualora siano applicate le condizioni “Reinvestimento” o “Clienti Augusta” illustrate al punto 7.1.1 della presente Nota informativa le prestazioni risulteranno superiori a quanto sopra indicato.
B. Ipotesi di rendimento finanziario
– Rendimento finanziario: 4,00%
– Aliquota di retrocessione:
- 0,20% il primo anno
- 1,20% dal secondo anno,
- 1,00% dall’undicesimo anno
– Età dell’Assicurato: 55 anni
Anni trascorsi | Prestazione caso morte (Euro) | Riscatto totale (Euro) |
1 | 20.252,31 | 20.741,41 (2) |
2 | 20.819,38 | 20.789,38 |
3 | 21.402,32 | 21.372,32 |
4 | 22.001,59 | 21.971,59 |
5 | 22.798,57 | 22.798,57 |
6 | 23.436,93 | 23.436,93 |
7 | 24.093,17 | 24.093,17 |
8 | 24.941,15 | 24.941,15 |
9 | 25.639,50 | 25.639,50 |
10 | 26.357,41 | 26.357,41 |
11 | 27.148,13 | 27.148,13 |
12 | 27.962,57 | 27.962,57 |
13 | 28.801,45 | 28.801,45 |
(2) Nell’ipotesi di riscatto agevolato.
– Sesso dell’Assicurato: maschio
– Premio unico: 20.000,00 Euro
– Costi di emissione: 50,00 Euro
– Capitale iniziale assicurato: 19.510,00 Euro
Anni trascorsi | Prestazione caso morte (Euro) | Riscatto totale (Euro) |
14 | 29.665,49 | 29.665,49 |
15 | 30.555,46 | 30.555,46 |
16 | 31.472,12 | 31.472,12 |
17 | 32.416,29 | 32.416,29 |
18 | 33.388,78 | 33.388,78 |
19 | 34.390,44 | 34.390,44 |
20 | 35.422,15 | 35.422,15 |
21 | 36.484,82 | 36.484,82 |
22 | 37.579,36 | 37.579,36 |
23 | 38.706,74 | 38.706,74 |
24 | 39.867,94 | 39.867,94 |
25 | 41.063,98 | 41.063,98 |
... | ... | ... |
Qualora siano applicate le condizioni “Reinvestimento” o “Clienti Augusta” illustrate al punto 7.1.1 della presente Nota informativa le prestazioni risulteranno superiori a quanto sopra indicato.
Tutte le prestazioni sopra indicate sono al lordo degli oneri fiscali previsti.
La Augusta Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
Augusta Vita S.p.A.
Amministratore Delegato Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
ASSICURAZIONE IN CASO DI MORTE A VITA INTERA CON PREMIO UNICO E CAPITALE RIVALUTABILE
COSA ASSICURA
La Società garantisce un capitale pagabile ai Beneficiari designati in polizza, subito dopo il decesso del- l’Assicurato in qualsiasi epoca esso avvenga.
Ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza, il capitale assicurato è rivalutato come stabilito all’ar- ticolo 1 delle Condizioni Speciali.
DISCIPLINA DEL CONTRATTO
Il contratto è disciplinato dalle:
– Condizioni Generali;
– Condizioni Speciali, relative alla forma prescelta di Assicurazione sulla vita.
DIRITTO DI RECESSO
Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato che il contratto è concluso, dandone comunicazione alla Direzione della Società con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto.
Il contratto è concluso, a condizione che sia stato versato il premio unico, nel giorno in cui il Contraente ha ricevuto la comunicazione dell’accettazione della proposta da parte della Società.
In assenza di tale comunicazione il termine di 30 giorni decorre dal giorno in cui:
– la Polizza è stata sottoscritta dal Contraente e dalla Società; ovvero
– il Contraente abbia ricevuto la Polizza sottoscritta dalla Società.
Il recesso ha l’effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decor- rere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Società rimborsa al Contraente il pre- mio da questi eventualmente corrisposto, al netto della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.
La Società ha diritto di recuperare le spese effettive sostenute per l’emissione del contratto, evidenziate in Proposta.
Nella fase che precede la conclusione del contratto il proponente ha sempre la facoltà di revocare la Pro- posta di Assicurazione.
CONDIZIONI GENERALI
ART. 1
OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ
Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla Polizza e dalle appendici da essa firmate.
ART. 2
DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL’ASSICURATO (INCONTESTABILITÀ)
Le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato devono essere esatte e complete.
Trascorsi sei mesi dall’entrata in vigore dell’Assicurazione, il contratto non è contestabile per dichiarazio- ni inesatte o reticenti del Contraente o dell’Assicurato, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciu- ta in malafede.
L’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all’età reale, delle somme dovute.
ART. 3
ENTRATA IN VIGORE DELL’ASSICURAZIONE
L’Assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stata pagato il premio unico, alle ore 24 del giorno in cui:
– la Polizza sia stata sottoscritta dal Contraente e dall’Assicurato; oppure
– la Società abbia rilasciato al Contraente la Polizza o gli abbia altrimenti inviato per iscritto comunicazione del proprio assenso.
L’Assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno in cui risulta pagato il premio unico.
ART. 4
RISCHIO DI MORTE
Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, salvo quanto indicato al successivo comma, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato.
È escluso dalla garanzia il decesso causato da:
– dolo del Contraente o del Beneficiario;
– partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;
– partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato ita- liano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabi- lite dal competente Ministero;
– incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio o vola su del- taplani, ultraleggeri, parapendii, girocotteri o effettua lanci con il paracadute;
– suicidio, se avviene nei primi due anni dall’entrata in vigore dell’Assicurazione o, trascorso questo perio- do, nei primi 12 mesi dalla eventuale riattivazione dell’Assicurazione.
In questi casi, la Società liquiderà il valore di riscatto (come definito all’art. 2 delle Condizioni Speciali).
ART. 5
PAGAMENTO DEL PREMIO
Il Contraente può esclusivamente utilizzare le seguenti procedure alternative per il pagamento del premio:
– assegno “non trasferibile” intestato a “AUGUSTA VITA S.p.A.” oppure bonifico bancario effettuato diret- tamente su un conto corrente della AUGUSTA VITA S.p.A.;
– assegno “non trasferibile” intestato all’Agente quale “Titolare del mandato in qualità di Agente della Augu- sta Vita S.p.A.” o bonifico effettuato direttamente su un conto corrente dell’Agente quale “Titolare del mandato in qualità di Agente della Augusta Vita S.p.A.”.
ART. 6
BENEFICIARI
Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:
– dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio;
– dopo la morte del Contraente;
– dopo che verificatosi l’evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di voler- si avvalere del beneficio.
In tali casi le operazioni di riscatto, prestito, pegno o vincolo di Xxxxxxx, richiedono l’assenso scritto dei Xxxx- xxxxxxx.
La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscrit- to alla Società o fatte per testamento.
ART. 7
RISCATTO
Il Contraente, dopo un anno dalla decorrenza del contratto, può, mediante dichiarazione scritta, risolve- re anticipatamente il contratto e chiedere il versamento del relativo valore di riscatto, determinabile secon- do i criteri di calcolo riportati nelle Condizioni Speciali. La risoluzione ha effetto dalla data della richiesta. È ammesso anche il riscatto parziale.
ART. 8
PRESTITI
Non previsti.
ART. 9
CESSIONE, PEGNO E VINCOLO
Xxxx atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione sull’originale di Xxxxxxx o su appen- dice. Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto e di prestito richiedono l’assenso scritto del cre- ditore o vincolatario.
ART. 10
PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ
La Società esegue la liquidazione delle somme dovute a termini di contratto previa consegna della docu- mentazione necessaria a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aven- ti diritto.
In particolare, è richiesta la presentazione della documentazione di seguito indicata.
a) Per la liquidazione del capitale maturato in caso di riscatto:
– regolare documento di identità (anche in fotocopia) del Contraente;
– originali dei documenti contrattuali;
– autocertificazione dell’Assicurato, se persona diversa dal Contraente, attestante la sua esistenza in vita.
b) Per la liquidazione del capitale maturato in caso di decesso dell’Assicurato:
– regolare documento di identità e codice fiscale (anche in fotocopia) del Beneficiario;
– certificato di morte dell’Assicurato;
– originali dei documenti contrattuali;
– originale dell’atto di notorietà, redatto in Tribunale o presso un notaio, da cui risulti:
a) se l’Assicurato ha lasciato o meno testamento;
b) se il testamento stesso, di cui deve essere rimessa copia autentica, è l’unico od ultimo valido e non impugnato;
c) l’elenco di tutti gli eredi legittimi e/o testamentari dell’Assicurato, con l’indicazione delle complete generalità, del codice fiscale, dell’età e della capacità di agire di ciascuno di essi;
d) in presenza di eredi legittimi, ricorrendone le circostanze, dichiarazione di non gestazione della vedo- va che non abbia superato il 55° anno di età;
e) in presenza fra gli aventi diritto di minori od incapaci, originale del decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l’esercente la patria potestà od il tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od incapaci, indicando anche le modalità per il reinvestimento di tale somma, con esonero per la Società di ogni responsabilità.
Per la liquidazione di ogni prestazione contrattuale la Società può comunque richiedere ulteriore docu- mentazione in relazione a particolari esigenze istruttorie o situazioni di fatto.
La Società esegue la liquidazione di quanto è contrattualmente dovuto entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta, corredata della documentazione completa.
Qualora la documentazione sia incompleta, il predetto termine di 30 giorni decorre dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria. In caso di ritardo imputabile alla Società, saranno riconosciuti agli aventi diritto gli interessi moratori a partire dal predetto termine. Ogni pagamento viene effettuato mediante boni- fico bancario su conto corrente intestato all’avente diritto e da lui indicato per iscritto alla Società al momen- to della consegna dei documenti sopra indicati oppure con assegno.
ART. 11
TASSE E IMPOSTE
Xxxxx e imposte relative al presente contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.
ART. 12
FORO COMPETENTE
In caso di controversie relative al contratto, delle quali sia parte un Consumatore quale definito dall’art. 1469 bis del Codice Civile, foro competente è quello della residenza o domicilio elettivo del Consumato- re.
ART. 13
PRESCRIZIONE
Ai sensi dell’art. 2952 c.c. 2° comma, il diritto alle prestazioni derivanti dal contratto di assicurazione si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Come previsto dalla L. 23 dicembre 2005 n. 166 (come da ultimo modificata con L. 4 dicembre 2008 n. 190) gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di assicurazione sulla vita, non reclamati entro il termi- ne di prescrizione di cui sopra, devono essere obbligatoriamente devoluti al Fondo costituito presso il Mini- stero dell’Economia e delle Finanze con la predetta legge 166/2005.
CONDIZIONI SPECIALI
ART. 1
RIVALUTAZIONE
La presente Xxxxxxx fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita, denominata AURIS, alle quali la Società riconosce una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate in base alle Condizioni appresso indicate. A tal fine la Società gestisce, secondo quanto previsto dal regolamento AURIS, attività di importo non infe- riore alle relative riserve matematiche.
Ad ogni anniversario della data di decorrenza, il contratto in pieno vigore viene rivalutato mediante aumen- to, a totale carico della Società, della riserva matematica costituitasi a tale epoca. Tale aumento viene deter- minato secondo la misura di rivalutazione, stabilita a norma del paragrafo successivo.
1a. Misura della rivalutazione
La Società determina, entro il giorno 1 del mese che precede l’anniversario della decorrenza, il ren- dimento annuo da attribuire alla polizza.
Il rendimento annuo si ottiene sottraendo al rendimento del Fondo AURIS conseguito nel periodo di riferimento, 0,20% alla prima rivalutazione, 1,20% nelle successive nove rivalutazioni, 1,00% dal- l’undicesima rivalutazione.
Per periodo di riferimento si intendono i dodici mesi che precedono il terzo mese antecedente la ricor- renza dell’anniversario.
Il rendimento del Fondo AURIS viene calcolato rapportando il risultato finanziario del Fondo nel perio- do di riferimento al valore medio del Fondo nello stesso periodo.
Per risultato finanziario e per valore medio del Fondo AURIS si intende quanto definito nell’art. 3 del Regolamento (commi 2 e 4), relativamente al periodo considerato anziché all’esercizio.
Qualora la misura annua di rivalutazione risulti negativa, viene posta uguale a zero.
In ogni caso, se il risultato del Fondo supera il 6,00%, il rendimento trattenuto aumenta dello 0,10% ogni 0,50% di incremento del risultato stesso.
1b. Rivalutazione annuale del capitale
Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, il capitale assicurato verrà rivalutato som- mando al capitale in vigore nel periodo annuale precedente un importo ottenuto moltiplicando tale capi- tale per la misura percentuale della rivalutazione stabilita nel precedente punto 1a.
L’aumento del capitale assicurato verrà annualmente comunicato al Contraente.
In caso di morte dell’Assicurato, il capitale rivalutato all’ultimo anniversario decorso sarà ulteriormen- te rivalutato per il periodo di tempo che intercorre tra l’ultimo anniversario e la data di decesso, in base alla misura di rivalutazione, come definita al punto 1a, considerando quale periodo di osservazione i 12 mesi che precedono il terzo mese antecedente la data di decesso.
1c. Garanzia minima
Prestazione in caso di decesso
È prevista una garanzia minima del 2,50% annuo composto per i primi 10 anni, successivamente del 2,00%.
In caso di riscatto
Al termine del quinto anno viene riconosciuto il maggior valore tra il capitale assicurato raggiunto a tale data secondo le modalità sopra descritte al punto 1a e il capitale assicurato iniziale rivalutato al tasso del 2,50% annuo composto. Dal sesto anno il risultato della gestione riconosciuto al contratto viene garantito dalla Società in misura minima non inferiore al 2,00%.
1d. Bonus
Al termine del quinto e dell’ottavo anno è previsto il riconoscimento di un bonus, determinato in fun- zione del premio pagato eventualmente riproporzionato nel caso di riscatti parziali, corrispondente alle seguenti aliquote di maggiorazione del capitale assicurato raggiunto a tali date:
Premio (in Euro) | 5° anno | 8° anno |
da 2.500,00 a 50.000,00 (esclusi) | 0,80% | 0,70% |
da 50.000,00 a 300.000,00 (esclusi) | 1,00% | 0,80% |
da 300.000,00 | 1,20% | 1,00% |
ART. 2
RISCATTO
Il Contraente ha la facoltà di riscattare il capitale maturato purchè sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza.
Il contraente ha, inoltre, la facoltà di esercitare parzialmente il diritto di riscatto con le stesse modalità della liquidazione totale. In questo caso, il contratto rimane in vigore con la quota non riscattata.
Il valore di riscatto totale è il capitale assicurato quale risulta all’ultimo anniversario decorso, ulteriormen- te rivalutato per il periodo che intercorre tra la data di richiesta e quella dell’ultima scadenza anniversa- ria.
Il valore del riscatto parziale è determinato con le stesse modalità previste per il riscatto totale, conside- rando solo la parte che il contraente intende riscattare.
ART. 3
RISCATTO AGEVOLATO
Nel caso in cui il rendimento lordo della gestione interna separata AURIS, utile al fine della determinazione della prima rivalutazione anniversaria, sia inferiore al 4,10% sarà possibile il riscatto totale preferenziale del contratto nel corso della seconda annualità. Tale valore di riscatto sarà pari alla somma del capitale investito - rivalutato per il periodo che intercorre tra la data di decorrenza e quella di richiesta del riscat- to, secondo le modalità indicate nel precedente art.1 - e di tutti i costi sostenuti in fase di sottoscrizione.
Regolamento della Gestione Interna Separata “Risparmio Augusta” - “AURIS”
1. Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti separata da quella delle altre attività della Augusta Vita S.p.A. che viene contraddistinta con il nome “Xxxxxxx Xxxxxxxxx” ed indicata nel segui- to con la sigla “AURIS”. Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all’importo delle riserve mate- matiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della “AURIS”. La gestione della “AURIS” è conforme alle norme stabilite dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la Circolare n. 71 del 26.3.1987, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.
2. La gestione della “AURIS” è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revi- sione iscritta all’Albo di cui al D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, la quale attesta la rispondenza della “AURIS” al presente Regolamento. In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attri- buite alla “AURIS”, il rendimento annuo della “AURIS”, quale descritto al seguente punto 3, e la ade- guatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riser- ve matematiche.
3. Il rendimento annuo della “AURIS” per l’esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risul- tato finanziario della “AURIS” di competenza di quell’esercizio al valore medio della “AURIS” stessa. Per risultato finanziario della “AURIS” si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell’e- sercizio compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza della “AURIS” al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella “AURIS” e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all’atto dell’iscrizione nella “AURIS” per i beni già di proprietà della Società. Per valore medio della “AURIS” si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credi- to, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della “AURIS”. La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determina- ta in base al valore di iscrizione nella “AURIS”.
Ai fini della determinazione del rendimento annuo della “AURIS” l’esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre del medesimo anno.
4. La Società si riserva di apportare al punto 3, di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero neces- sarie a seguito di cambiamenti nell’attuale legislazione fiscale.
GLOSSARIO
■ Aliquota di retrocessione (o di partecipazione)
La percentuale del rendimento conseguito dalla gestione separata degli investimenti che la Società rico- nosce agli Assicurati.
■ Anno assicurativo
Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.
■ Appendice
Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso contemporaneamente unita- mente o in epoca successiva per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Società ed il Contraente.
■ Assicurato
Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto. Le prestazioni previste dal contratto sono deter- minate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.
■ Beneficiario
Persona fisica o giuridica, designata dal Contraente quando viene stipulato il contratto o in epoca suc- cessiva, che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l’evento assicurato.
■ Capitale in caso di decesso
Prestazione corrisposta al Beneficiario al verificarsi del decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale.
■ Carenza
Eventuale periodo, espressamente citato nelle condizioni contrattuali, durante il quale le garanzie del contratto di Assicurazione non sono efficaci. Qualora l’evento assicurato avvenga in tale periodo la Società non corrisponde la prestazione assicurata.
■ Caricamenti
Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società.
■ Cessione, pegno e vincolo
Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un’appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l’efficacia delle garanzie prestate richiede l’assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.
■ Compagnia
Vedi “Società”.
■ Composizione della gestione separata
Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.
■ Conclusione del contratto
Momento in cui il Contraente riceve il contratto sottoscritto dalla Società oppure la comunicazione del- l’accettazione della Proposta da parte della Società.
■ Condizioni di Assicurazione
Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di Assicurazione.
■ Condizioni Generali
Clausole di base che riguardano gli aspetti generali del contratto quali il pagamento del premio, la decor- renza, la durata. Possono essere integrate da Condizioni Speciali.
■ Condizioni Speciali
Insieme di clausole contrattuali con le quali si intendono integrare le clausole di base previste dalle con- dizioni generali con specifico riferimento alla prestazione principale e alle coperture complementari.
■ Conflitto di interessi
Insieme di tutte quelle situazioni in cui l’interesse della Società può collidere con quello del Contraente.
■ Consolidamento
Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito annualmente, e quindi la rivalutazione delle pre- stazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stes- se possono solo aumentare e mai diminuire.
■ Contraente
Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di Assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Società.
■ Contratto (o Polizza) di Assicurazione sulla vita
Contratto di Assicurazione con il quale la Società si impegna a pagare al Beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell’Assicurato, quali il decesso o la sopravvi- venza ad una certa data. Nell’ambito delle polizze di Assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.
■ Contratto (o Polizza) di capitalizzazione
Contratto con il quale la Società si impegna a pagare al Beneficiario una somma ad una determinata data di scadenza a fronte del versamento di un premio unico o di premi periodici, senza convenzioni o condizioni legate ad eventi attinenti alla vita umana.
■ Costi (o spese)
Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Società.
■ Costi accessori (o costi fissi, o diritti fissi, o costi di emissione, o spese di emissione)
Oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico del Contraente per l’emissione del con- tratto e delle eventuali quietanze di versamento successivo dei premi.
■ Costo percentuale medio annuo
Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventual- mente dalle risorse gestite dalla Società, il potenziale tasso di rendimento della Polizza rispetto a quel- lo di un’ipotetica operazione non gravata da costi.
■ Dati storici
Risultato ottenuto in termini di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata negli ultimi anni.
■ Decorrenza della garanzia
Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.
■ Detraibilità fiscale (del premio versato)
Possibilità di portare in detrazione delle imposte sui redditi secondo la normativa vigente, tutto o parte del premio versato per determinate tipologie di contratti o garanzie assicurative.
■ Dichiarazioni precontrattuali
Informazioni fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di Assicurazione, che consentono alla Società di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua Assicurazione. Se il Contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare la Società su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la Società stessa può chiedere l’annullamento del contratto o recedere dallo stes- so, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o no intenzionale o gravemente negligente.
■ Diritto proprio (del Beneficiario)
Diritto del Beneficiario sulle prestazioni del contratto di Assicurazione, acquisito per effetto della desi- gnazione del Contraente.
■ Durata del pagamento dei premi
Periodo durante il quale è dovuto il versamento dei premi previsto dal contratto.
■ Esclusioni
Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla Società, elencati in appo- site clausole del contratto di Assicurazione.
■ Estensione territoriale
Spazio geografico entro il quale la garanzia assicurativa è operante.
■ Estratto conto annuale
Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di Assicurazione, che contiene l’aggior- namento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore della prestazione maturata, i premi versati e quelli in arretrato e il valore di riscatto maturato. Per i contratti con prestazioni collegate a gestio- ni separate, il riepilogo comprende inoltre il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla gestione sepa- rata, l’aliquota di retrocessione riconosciuta e il tasso di rendimento retrocesso con l’evidenza di even- tuali rendimenti minimi trattenuti. Per i contratti con forme di partecipazione agli utili diverse, il riepi- logo comprende gli utili attribuiti alla Polizza.
■ Età assicurativa
Età dell’Assicurato, espressa in anni interi, calcolata al compleanno più prossimo.
■ Fascicolo Informativo
L’insieme della documentazione informativa da consegnare al cliente prima della sottoscrizione del con- tratto di Assicurazione, composto da:
– Scheda Sintetica (per le Polizze con partecipazione agli utili, Unit Linked e Index Linked);
– Nota Informativa;
– Condizioni di Assicurazione, comprensive del Regolamento del Fondo Interno per le polizze Unit Linked o del Regolamento della gestione separata per le polizze rivalutabili;
– Glossario;
– Modulo di Proposta.
■ Garanzia principale
Garanzia prevista dal contratto in base alla quale la Società si impegna a pagare la prestazione assi- curata al Beneficiario; ad essa possono essere abbinate altre garanzie che di conseguenza vengono defi- nite complementari o accessorie.
■ Gestione separata (o speciale)
Fondo appositamente creato dalla Società di Assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle altre attività finanziarie della Società stessa, in cui confluiscono i premi (al netto dei costi) versa- ti dai Contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla gestione sepa- rata e dall’aliquota di retrocessione deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.
■ Impignorabilità e insequestrabilità
Principio secondo cui le somme dovute dalla Società al Contraente o al Beneficiario, a fronte di con- tratti di Assicurazione sulla vita, non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
■ Imposta sostitutiva
Imposta applicata alle prestazioni in sostituzione di quella sul reddito delle persone fisiche; gli impor ti ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.
■ Impresa di Assicurazione
Vedi “Società”.
■ Intermediario
Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o Proposta di contratti di Assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finaliz- zate a tale attività.
■ Ipotesi di rendimento
Rendimento finanziario ipotetico fissato dall’ISVAP per l’elaborazione, da parte della Società, dei pro- getti esemplificativi delle prestazioni.
■ ISVAP
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigi- xxxxx nei confronti delle Imprese di Assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa deter- minate dal Governo.
■ Liquidazione
Pagamento della prestazione dovuta al verificarsi dell’evento assicurato.
■ Nota informativa
Documento contenuto nel Fascicolo Informativo, redatto secondo le disposizioni dell’ISVAP che con- tiene informazioni relative alla Società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanzia- rie della Polizza.
■ Pegno
Vedi “Cessione”.
■ Perfezionamento del contratto
Momento in cui avviene il pagamento del primo o unico premio pattuito.
■ Periodo di copertura (o di efficacia)
Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.
■ Periodo di osservazione
Periodo di dodici mesi in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della gestione sepa- rata per calcolare la rivalutazione di una prestazione; generalmente si tratta del periodo concluso tre mesi prima del momento in cui la rivalutazione deve essere effettuata.
■ Polizza
Documento che fornisce la prova dell’esistenza del contratto di Assicurazione; la suddetta prova può anche essere costituita da una lettera di accettazione da parte della Società della Proposta sottoscrit- ta dal Contraente.
■ Polizza caso morte (o in caso di decesso)
Contratto di Assicurazione sulla vita con il quale la Società si impegna al pagamento della prestazione assicurata al Beneficiario qualora si verifichi il decesso dell’Assicurato. Può essere temporanea, se si prevede che il pagamento sia effettuato qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro un termine pre- stabilito (scadenza del contratto), o a vita intera, se si prevede che il pagamento della prestazione sia effettuato in qualunque momento avvenga il decesso dell’Assicurato.
■ Polizza con partecipazione agli utili
Contratto di Assicurazione sulla vita o di capitalizzazione caratterizzato da vari meccanismi di accre- scimento delle prestazioni quali ad esempio la partecipazione al rendimento di una gestione interna sepa- rata o agli utili di un conto di gestione.
■ Polizza di puro rischio
Categoria di contratti di Assicurazione caratterizzati da coperture finalizzate esclusivamente alla pro- tezione da rischi attinenti alla vita dell’Assicurato quali il decesso, l’invalidità e che prevedono il paga- mento delle prestazioni esclusivamente al verificarsi di tali eventi.
■ Polizza mista
Contratto di Assicurazione sulla vita che garantisce il pagamento di un capitale o di una rendita vitali zia se l’Assicurato è in vita alla scadenza prestabilita e, al tempo stesso, il pagamento di un capitale al Beneficiario in caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale.
■ Polizza rivalutabile
Contratto di Assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in cui il livello delle prestazioni ed eventualmente quello dei premi varia in base al rendimento che la Società ottiene investendo i premi raccolti in una par- ticolare gestione finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività della Società stessa.
■ Premio unico
Importo che il Contraente corrisponde in soluzione unica al momento del perfezionamento del contratto.
■ Prescrizione
Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti deri- vanti dai contratti di Assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di due anni.
■ Prestazione assicurata
Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la Società corrisponde al Beneficiario al veri- ficarsi dell’evento assicurato.
■ Prestazione minima garantita
Valore minimo della prestazione assicurata sotto il quale la stessa non può scendere.
■ Prestito
Somma che il Contraente, se previsto dal contratto, può richiedere alla Società nei limiti del valore di riscatto. Le condizioni, il tasso d’interesse e le modalità di rimborso del prestito vengono concordate tra la Società ed il Contraente mediante apposita appendice.
■ Principio di adeguatezza
Principio in base al quale la Società è tenuta ad acquisire dal Contraente, in fase precontrattuale, ogni informazione utile a valutare l’adeguatezza della Polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio.
■ Progetto personalizzato
Ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall’ISVAP, delle pre- stazioni assicurate e dei valori di riduzione e riscatto, redatta secondo lo schema previsto dall’ISVAP e consegnato al potenziale Contraente prima della conclusione del contratto.
■ Proposta
Documento sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il contratto di Assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate. Qualora il Contraente sia persona diversa dall’Assicurato, il documento deve essere sottoscritto anche da quest’ultimo.
■ Quietanza
Documento che prova l’avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta intestata della Società.
■ Recesso (o ripensamento)
Diritto del Contraente di recedere dal contratto entro un termine prestabilito e farne cessare gli effetti.
■ Regolamento della gestione separata
L’insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la gestione separata.
■ Rendiconto annuale della gestione separata
Riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata e all’aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dalla Società al contratto.
■ Rendimento finanziario
Risultato finanziario della gestione separata nel periodo preso in esame.
■ Rendimento minimo garantito
Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere il rendimento conseguito dalla gestio- ne separata degli investimenti che la Società riconosce ai contratti.
■ Rendimento minimo trattenuto
Parte minima del rendimento finanziario della gestione separata che deve rimanere alla Società dopo aver applicato l’aliquota di retrocessione prevista. Qualora applicando l’aliquota di retrocessione pre- vista la parte di rendimento non risultasse almeno pari a tale valore, verrebbe di fatto applicata un’ali- quota inferiore.
■ Revoca
Diritto del proponente di revocare la Proposta prima della conclusione del contratto.
■ Ricorrenza annuale
Ogni anniversario della data di decorrenza del contratto di Assicurazione.
■ Riscatto
Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valo- re maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali.
■ Rischio demografico
Xxxxxxx che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita umana, caratteristica essenziale del contratto di Assicurazione sulla vita: infatti l’impegno della Società di erogare la prestazione assicura- ta è conseguenza del verificarsi dell’evento attinente alla vita dell’Assicurato.
■ Rischio finanziario
Rischio generico determinato da tutto ciò che rende incerto il valore dell’investimento ad una data futura.
■ Riserva matematica
Importo che deve essere accantonato dalla Società per fare fronte agli impegni assunti contrattualmente nei confronti degli Assicurati. Ovvero il risultato della capitalizzazione dei premi versati, al netto dei cari- camenti e della parte destinata alle coperture di puro rischio. La legge impone alle Società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.
■ Rivalutazione
Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione separata secondo le modalità e la periodicità indicate nelle condizioni contrattuali.
■ Scadenza anniversaria
vedi “Ricorrenza annuale”
■ Scheda Sintetica
Documento contenuto nel Fascicolo Informativo, redatto secondo le disposizioni dell’ISVAP, che descri- ve in maniera sintetica le principali caratteristiche del prodotto per consentire al Contraente di indivi- duare agevolmente le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati sto- rici di rendimento delle gestioni separate o dei Fondi a cui sono collegate le prestazioni.
■ Sinistro
Verificarsi dell’evento di rischio assicurato dal contratto (ad esempio il decesso dell’Assicurato), per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata.
■ Società (di Assicurazione)
Società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o Impresa di Assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di Assicurazione.
■ Società di Revisione
Società diversa dalla Società di Assicurazione, prescelta nell’ambito di un apposito albo cui tali Società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della gestione separata.
■ Sostituto d’imposta
Soggetto obbligato, all’atto della corresponsione di emolumenti, ad effettuare una ritenuta di imposta, a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.
■ Sovrappremio
Maggiorazione di premio richiesta dalla Società per le polizze miste o di puro rischio nel caso in cui l’As- sicurato superi determinati livelli di rischio conseguenti a condizioni di salute (sovrappremio sanitario) oppure svolgimento di attività professionali o sportive particolarmente rischiose (sovrappremio profes- sionale o sportivo).
■ Tasso di premio
Importo indicativo di premio per unità di prestazione.
■ Tasso minimo garantito
Rendimento finanziario, annuo e composto, che la Società di Assicurazione garantisce alle prestazio- ni assicurate. Può essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni assicurate iniziali (tasso tecnico) oppure riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla gestio- ne separata.
■ Tasso tecnico
Rendimento finanziario, annuo e composto, che la Società di Assicurazione riconosce nel calcolare le prestazioni assicurate iniziali.
■ Vincolo
Vedi “Cessione”.
FAC-SIMILE
FAC-SIMILE
Augusta Vita S.p.A. • Xxxx Xxxxxxx: 00000 Xxxxxx • Xxx X. Xxxxxxx, 00 • Tel. 011.00.29.111 • Fax 011.00.29.112 • Cap. Soc. € 39 milioni i.v. Codice Fiscale, Partita IVA e n° Iscrizione Registro Impr. di TO 02944940010 • Numero R.E.A. 647407 - Società a socio unico
Mod. 1256E.509
Impresa autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni. Decreto Ministro Industria, Commercio e Artigianato del 18/9/1985 (Gazzetta Ufficiale del 8/10/1985 n° 237)
Impresa iscritta all’albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00060 ed appartenente al gruppo Generali iscritto all’albo dei gruppi assicurativi.
Società diretta e coordinata da Assicurazioni Generali S.p.A.