DOCUMENTO DI SINTESI (*)
DOCUMENTO DI SINTESI (*)
DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO RELATIVO ALLA CARTA BNL CLASSIC
X. Xxxxx o codice cliente sottoscritto da Presso l’area territoriale
Documento di Sintesi n° del
Si riportano di seguito le condizioni economiche che regolano il rapporto:
Circuiti convenzionati | Visa, Mastercard |
Limite di utilizzo della carta (misura minima dell’affidamento) | 750,00 Euro |
Limite di utilizzo della carta - misura massima dell’affidamento | 5.000,00 Euro |
Quota primo anno | 29,00 Euro |
Quota annuale carta a regime | 29,00 Euro |
Quota annuale carta aggiuntiva e duality (seconda carta Visa/MasterCard) | 20,00 Euro |
Invio estratto conto in formato cartaceo | 1,00 Euro |
Invio estratto conto in formato elettronico | 0,00 Euro |
Invio Documenti di Trasparenza in formato cartaceo | 1,00 Euro |
Invio Documenti di Trasparenza in formato elettronico | 0 Euro |
Addebito automatico sul c/c del Titolare | 15 giorni dopo la data dell’estratto conto |
Commissione per anticipo contante presso BNL | 4,00 % (min. € 2,58) |
Commissione per anticipo contante presso altre banche | 4,00 % (min. € 2,58) |
Commissione per operazioni in valuta extra Euro – Visa: Europa, Medio Oriente, Africa** | 1,70 % |
in tutti gli altri Paesi** | 1,70 % |
Commissione per operazioni in valuta extra Euro – MasterCard** | 1,70 % |
Commissione per ogni acquisto di carburante effettuato in Italia | 0 Euro |
Commissione per duplicato e/c oltre 3 mesi dalla data di emissione | 5,00 Euro |
Commissione per ritardato pagamento*** 0,20 % | |
Interessi di mora*** | 15,90 % |
Costo blocco della Carta | 0 Euro |
Costo riemissione e invio PIN | 0 Euro |
Costo sostituzione Carta | 0 Euro |
Mod. 8301/m1 (Ed.11-10) Copia per il Cliente
** Cambio praticato sulle operazioni in valuta: l’importo delle operazioni effettuate in valute differenti dall’euro viene addebitato in euro al tasso di cambio applicato dai Circuiti internazionali al momento della ricezione della transazione.
***: Già Commissione per ritardato pagamento
(*) Redatto ai sensi del Capo I, Titolo VI (Trasparenza delle Condizioni Contrattuali) del Decreto Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, della Deliberazione CICR 4 marzo 2003 e dell’art. 7 della sezione II delle disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari emanate dalla Banca d’Italia il 29 luglio 2009
VISA
MASTERCARD
ENTRAMBI
PROPOSTA DA PARTE DELLA BANCA
Gentile,
Cognome e nome Sesso M F
Nato/a il a Prov.
Residente a Prov. C.A.P. dal
Indirizzo Tel.
Proprietà immobili : SI NO
Cellulare e-mail
Stato civile: Non coniugato/a Numero familiari a carico Docum. Identificat.: tipo | Coniugato/a | Separato/a Codice Fiscale | Divorziato/a N. | Convivente | Vedovo/a |
Rilasciato da | il | ||||
Attività svolta Azienda/Studio professionale Indirizzo | Cod.* Local. | dal | Reddito annuo netto Tel. C.A.P. | Euro Prov. |
Le offriamo l’attivazione del servizio di carta di credito che sarà regolato dalle condizioni di cui al Documento di Sintesi e dalle disposizioni di cui all’articolato normativo, che costituiscono entrambi parte integrante della presente proposta.
Mod. 8301/m1 (Ed.11-10) Copia per il Cliente
La Banca Le rende noto che la consegna della copia del contratto, in caso di esercizio del diritto di ottenerla, non impegna le parti alla stipula. Le ricordiamo, inoltre, che, ai sensi dell’art. 67-duodecies del D.Lgs n. 206/2005(come modificato dal D.Lgs 221/2007) si ha facoltà di recedere dal contratto, costituito come sopra, senza penali e senza indicare il motivo, nel termine di quattordici giorni (c.d. diritto di ripensamento) decorrenti dall’invio da parte della Banca della carta. Il recesso dovrà essere esercitato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata presso: BNL – Servizio Monetica, Xxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx, 000 - 00000 Xxxx.
IL CONTO CORRENTE DI ADDEBITO DELL'ESTRATTO CONTO MENSILE
Il rimborso di quanto dovuto in base all'estratto conto mensile sarà effettuato in un'unica soluzione Cope Singolo
presso Fil./Ag
c/c n. Anno apertura IBAN
Norme che regolano il contratto di Carta di Credito Classic
Art. 1 - Oggetto dell'accordo
Le Carte di Credito BNL (di seguito denominate Carte) sono emesse dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (di seguito denominata Banca) su richiesta del Titolare alla Banca .
Il Titolare può richiedere alla Banca l'emissione di una Carta a valere sul circuito internazionale VISA oppure, se previsto dalla Banca, l'emissione di una Carta MasterCard (MC) o anche di due Carte a valere sui due diversi circuiti.
La Carta è di proprietà esclusiva della Banca e dà diritto al Titolare di ottenere:
a) la fornitura di merci e/o servizi da parte degli esercizi convenzionati, senza pagamento in contanti al momento della fornitura stessa, ma soltanto con la firma (irrevocabile) della memoria di spesa o di documento equivalente, o con altre specifiche modalità indicate dalla Banca;
b) l'anticipazione di contante dalla Banca o da altre Banche convenzionate;
c) i pagamenti a distanza e con voucher;
d) la sottoscrizione di pagamenti ricorrenti;
e) la possibilità di disporre accrediti sul conto corrente di regolamento della Carta utilizzando il credito disponibile sulla Carta stessa.
Art. 2 - Custodia delle Carte
II Titolare è obbligato, adottando misure di massima cautela, alla custodia e al buon uso delle Carte ed è pertanto responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'utilizzo delle Carte da parte di terzi. Nel caso di smarrimento, sottrazione, utilizzo indebito o non autorizzato delle Carte o delle eventuali Carte aggiuntive (cfr. art. 10), il Titolare deve:
a) comunicare immediatamente alla Banca l’accaduto, contattando telefonicamente il servizio clienti al numero indicato nella lettera di trasmissione della carta ovvero reperibile sul sito xxx.xx;
b) denunciare lo smarrimento, sottrazione, utilizzo indebito o non autorizzato della Carta alle Autorità competenti. Una copia della denuncia dovrà essere conservata dal Titolare; infatti, la Banca può richiedere copia della denuncia entro 48 ore dalla ricezione della comunicazione smarrimento, sottrazione, utilizzo indebito o non autorizzato della Carta.
Il Titolare:
- fino al momento della ricezione da parte della Banca della comunicazione di smarrimento, sottrazione, utilizzo indebito o non autorizzato;
a) se non ha agito con dolo o colpa grave ovvero ha adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati che consentono l’utilizzo della carta, di cui i all'art. 3, sopporta la perdita derivante dall’utilizzo indebito della carta conseguente a questi eventi, entro il limite di 150 EURO;
b) se ha agito con dolo o colpa grave ovvero non ha adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati che consentono l’utilizzo della carta, di cui all'art. 3, sopporta tutte le perdite , senza applicazione del limite dei 150 EURO;
- dopo la comunicazione di smarrimento, sottrazione, utilizzo indebito o non autorizzato, non sopporta le perdite a meno che abbia agito in maniera fraudolenta;
- in ogni caso,sopporta tutte le perdite derivanti dalle operazioni di pagamento non autorizzate, senza il limite dei 150 euro, se ha agito in modo fraudolento o, con dolo o colpa grave, non ha utilizzato la Carta in conformità a questo contratto ovvero non ha comunicato, secondo le modalità appositamente previste, lo smarrimento, sottrazione, utilizzo indebito o non autorizzato.
Art. 3 - Codice Personale Segreto
Per utilizzare le Carte presso gli sportelli automatici abilitati e/o attraverso apparecchiature elettroniche (es. POS), ciascun Titolare (anche di Carta aggiuntiva) è in possesso di un codice personale segreto denominato PIN (Personal Identification Number). Questo codice viene generato elettronicamente ed è quindi sconosciuto al personale della Banca (e delle altre Banche convenzionate), al quale non deve mai essere comunicato.
Il numero di codice personale segreto viene consegnato al Titolare o inviato in busta chiusa. Se il Titolare possiede sia la Carta VISA che la Carta MC, il PIN è unico e valido per entrambe le tipologie di Carta.
Il PIN deve restare segreto e non deve essere scritto sulla Carta, né conservato insieme alla Carta stessa o ad altri documenti del Titolare. Il Titolare deve, in particolare, custodire con cura il PIN ed è responsabile secondo quanto indicato nel precedente articolo 2.
Art. 4 - Validità delle Carte
Le Carte sono rilasciate dalla Banca per un periodo normalmente di un anno e rinnovate, di regola, per un periodo di tre anni, alle condizioni in vigore al momento del rinnovo. Tuttavia la Banca può prevedere periodi diversi di validità e/o rinnovo. Il periodo di validità delle Carte è quello comunicato dalla Banca e/o indicato sulle Carte stesse.
Art. 5 - Utilizzo delle Carte
Per autorizzare la transazione il Titolare dà il proprio consenso secondo le seguenti modalità:
· Digitazione PIN per acquisti e prelievi;
· Firma per acquisti, dove richiesto;
· Firma per anticipo contante, dove richiesto;
· Indicazione estremi Carta per acquisti a distanza, oltre ai sistemici autenticazione, ove previsti;
· Sottoscrizione pagamenti ricorrenti.
Una volta che la transazione è stata autorizzata secondo una di queste modalità, il consenso è prestato in maniera irrevocabile. La firma del Titolare sulle memorie di spesa e/o su documenti equivalenti deve essere conforme a quella da lui messa sulla richiesta di rilascio della Carta e sulla Carta stessa, al momento della ricezione.
La Carta è utilizzabile presso gli sportelli automatici abilitati, nei terminali di pagamento POS e/o in apparecchiature per le quali è prevista l’introduzione del PIN, oppure in transazioni elettroniche o non elettroniche che non prevedono né la firma né l’uso del PIN.
La Banca stabilisce i limiti di utilizzo complessivi della carta per il Titolare, fermo restando quanto previsto dall’art. 6. La Banca, secondo quanto previsto in linea generale al successivo art. 8, può modificare in qualsiasi momento questi limiti comunicandolo al Titolare. Le Carte devono essere usate entro i limiti di utilizzo stabiliti dalla Banca.
Questi limiti si intendono comuni a tutte le Carte emesse per un singolo Titolare in virtù di questo contratto, il Titolare può effettuare spese indifferentemente con la Carta VISA o con la Carta MC fino al raggiungimento dei limiti fissati.
Le Carte devono essere utilizzate solo dal Titolare e da lui personalmente e non possono essere in nessun caso e per nessun motivo cedute o date in uso a terze persone.
L'esercizio convenzionato può richiedere al Titolare di esibire un documento di riconoscimento che ne provi l'identità e può scriverne gli estremi.
L'utilizzo di Carte scadute, revocate o denunciate come smarrite,sottratte, falsificate o contraffatte ferme restando le obbligazioni che ne derivano, costituisce un illecito che la Banca può perseguire ai sensi di legge.
Se l'esercente o altri soggetti incaricati allo scopo dalla Banca ne fanno esplicita richiesta, il Titolare deve consentire il trattenimento e l'obliterazione delle Carte.
Il Titolare prende atto che, nel quadro dei sistemi di sicurezza in Italia e all'estero, possono essere fissati agli esercenti e alle Banche convenzionate limiti di importo per le singole operazioni. Sopra questi limiti è necessaria una specifica autorizzazione rilasciata dalla Banca su richiesta dell'esercente e/o della Banca convenzionata.
Il Titolare riconosce espressamente l'estraneità della Banca a ogni questione relativa alle merci acquistate e/o ai servizi ottenuti. Quindi, per qualsiasi controversia e per esercitare qualsiasi diritto, il Titolare deve rivolgersi esclusivamente agli esercenti dove sono state acquistate le merci o dove sono stati ottenuti i servizi. La Banca, comunque, non si assume nessuna responsabilità per difetti delle merci, ritardo nella consegna ed altri eventi analoghi, anche nel caso in cui le relative memorie di spesa e/o documenti equivalenti sono stati onorati. Resta fermo, quindi, l'obbligo del Titolare di onorare le relative memorie di spesa o documenti equivalenti.
La Banca non è in nessun caso responsabile se le Carte non possono essere utilizzate presso l'esercente convenzionato per qualsiasi motivo o anche se non possono essere utilizzate in seguito alla revoca o sospensione della convenzione con l'esercente stesso.
La Banca può bloccare l’utilizzo della Carta per motivi oggettivamente giustificati, legati alla sicurezza della Carta stessa e/o al sospetto di un utilizzo non autorizzato o fraudolento. La Banca può bloccare l’utilizzo della carta anche in caso di prolungato superamento dei limiti di spesa assegnati. In caso di superamento temporaneo dei predetti limiti, l’operatività della carta è sospesa e il Titolare non può effettuare alcuna transazione.
La Banca informa il Titolare del blocco della carta non appena possibile. La Banca può non comunicare il blocco per motivi di sicurezza oggettivamente giustificati o per disposizioni di legge o regolamento.
Le informazioni relative al blocco della Carta possono essere comunicate dalla Banca al Titolare con gli stessi mezzi scelti dalle parti per lo scambio delle informazioni Banca/Titolare. Infatti, in caso
di blocco della Carta, la Banca contatta il Titolare al numero di telefono dallo stesso indicato, possibilmente prima che la Carta venga bloccata. Nel caso in cui il Titolare non sia reperibile, la Banca invia un messaggio telefonico (“sms”) al Titolare (o eventualmente un messaggio di posta elettronica all’indirizzo comunicato dal Titolare o messo a disposizione dalla Banca); nel caso in cui il Titolare fosse ancora irreperibile nei modi sopra indicati, la Banca provvede ad informarlo tramite il canale postale.
La Banca è responsabile nei confronti del Titolare in caso di mancata esecuzione o di esecuzione inesatta di un’operazione di pagamento per la quale la banca/prestatore di servizi di pagamento del beneficiario (es. esercente) non è responsabile ai sensi della normativa vigente.
In caso di operazione di pagamento non autorizzata, la Banca, fermo restando quanto previsto all’articolo 2 e 6, rimborsa immediatamente al Titolare l’importo dell’operazione stessa, facendo tornare la situazione al momento precedente all’operazione come se questa non fosse mai avvenuta.
In caso di motivato sospetto di frode, la Banca può sospendere il rimborso, dandone immediata comunicazione al Titolare della Carta; in questo caso, anche se si è verificato il rimborso, la Banca può dimostrare, anche in un momento successivo, che l’operazione di pagamento era stata autorizzata, la Banca otterrà quindi dal Titolare e/o dall’Azienda la restituzione dell’importo.
Art. 6 - Modalità di pagamento ed estratto conto
II Titolare è tenuto a pagare l'importo annuale previsto per il rilascio o il rinnovo delle Carte in anticipo e in misura fissa per ogni periodo di dodici mesi, non frazionabili.
Il Titolare deve inoltre pagare alla Banca:
a) l'importo di tutte le operazioni effettuate, in maniera irrevocabile, con l'utilizzo della Carta;
b) le spese di emissione, di invio e di bollo relative agli estratti conto ed alla Carta stessa;
c) le commissioni per oneri di negoziazione relativi ad utilizzi effettuati in valuta estera, così composte:
- Tasso di cambio applicato dai Circuiti al momento della esecuzione dell’operazione;
- Commissione valutaria applicata dalla Banca e indicata nelle condizioni economiche presenti nel contratto.
d) ogni altra spesa e commissione specificamente indicata nel Documento di Sintesi che costituisce parte integrante di questo contratto.
Le somme dovute, in particolare quelle inerenti le transazioni, vengono registrate in un estratto conto inviato con periodicità mensile al Titolare. Le parti possono convenire una diversa periodicità di invio. Trascorsi 60 giorni dalla data di emissione dei predetti documenti, senza che sia pervenuto alla Banca, a mezzo lettera raccomandata, reclamo specifico, gli stessi si intenderanno senz'altro approvati con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del rendiconto.
Il pagamento degli importi dovuti dal Titolare deve avvenire con addebito sul conto corrente bancario indicato dal Titolare, entro il termine riportato nel Documento di Sintesi, frontespizio e parte integrante del presente contratto, a partire dalla data di emissione indicata sull'estratto conto.
Fermo restando quanto previsto all’articolo 5, nel caso in cui il Titolare è venuto a conoscenza di un’operazione di pagamento non autorizzata o eseguita in modo inesatto, deve informare la Banca, in forma scritta, senza indugio e comunque entro il termine massimo di 13 mesi dalla data di addebito secondo le modalità previste dall’art. 13. In questi casi la Banca rettifica il pagamento, dopo aver accertato la fondatezza della richiesta del Titolare.
Art. 7 –Mancati pagamenti
Nelle ipotesi di mancato o ritardato pagamento delle somme dovute in unica soluzione, vale a dire nel caso in cui le disponibilità del conto corrente non siano sufficienti per l’integrale pagamento del saldo dell’estratto conto mensile, di cui al precedente articolo 6, al Titolare è applicato un interesse di mora nella misura indicata nel contratto, calcolato giornalmente dalla data dell'estratto conto fino al giorno dell'effettivo pagamento; inoltre, è dovuta, mensilmente, a titolo di penale, sempre sul predetto importo, una “commissione per ritardato pagamento” nella misura percentuale o fissa indicata nel contratto.
Resta ferma comunque la facoltà della Banca di risolvere immediatamente il contratto, dandone comunicazione al Titolare, ovvero di sospendere l’utilizzo della carta.
Art. 8 - Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali
La Banca può modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto oltre che le relative informazioni. La Banca comunica queste modifiche al Titolare in forma scritta o mediante altro supporto durevole accettato in precedenza dal Titolare, con preavviso minimo di due mesi. Il Cliente ha il diritto di recedere dal contratto entro lo stesso termine senza spese ed altri oneri. Le comunicazioni della Banca possono essere effettuate mediante l’invio al domicilio o all’indirizzo di posta elettronica indicati dal Cliente in questo contratto. Se il Titolare non esercita il diritto di recesso nei termini indicati, le modifiche comunicate si ritengono accettate.
Mod. 8301/m1 (Ed.11-10) Copia per il Cliente
La Banca non è tenuta a comunicare al Titolare le modifiche dei tassi dovute a variazioni di specifici parametri prescelti. Per quanto riguarda, invece, i Servizi Assicurativi, viene applicata la relativa normativa di settore.
Art. 9 - Disponibilità delle informazioni relative all’utilizzo della carta e invio delle comunicazioni
Ogni indicazione, anche cartacea, fornita dalla Banca al Titolare tramite gli impianti utilizzati per lo svolgimento dei Servizi oggetto di questo Contratto, non sostituisce le comunicazioni previste dalla legge e dal contratto che regola il rapporto di conto corrente.
Le operazioni relative ai Servizi oggetto di questo Contratto vengono confermate dalla Banca al Titolare mediante il loro inserimento nell'estratto conto nel quale le operazioni stesse vengono riportate con apposita causale. Tale documento dà prova delle operazioni effettuate e del loro ammontare.
La Banca fornisce al Titolare gratuitamente, una volta al mese, sul supporto indicato dal Titolare e concordato con la Banca, o in mancanza sul proprio sito web xxx.xx o alternativamente allo sportello, le informazioni relative alle operazioni di pagamento eseguite. Le parti concordano che per le informazioni diverse da quelle rese gratuitamente ai sensi di legge e fornite, sono recuperate le relative spese.
L’invio di lettere o di estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione in forma cartacea della Banca saranno fatti al Titolare della Carta con pieno effetto al domicilio indicato all’atto della apertura del rapporto oppure fatto conoscere successivamente per iscritto. In alternativa alla forma cartacea, qualora l’operatività di questo contratto lo consenta, è in facoltà del Titolare scegliere di ricevere le comunicazioni periodiche di trasparenza relative allo svolgimento del rapporto contrattuale, nonché altre eventuali comunicazioni inerenti detto rapporto, in forma elettronica, c.d. “Servizio di dematerializzazione”; le modalità dell’utilizzo della forma elettronica sono comunicate al Titolare all’atto dell’adesione al “Servizio” predetto. In ogni momento del rapporto il Titolare ha diritto di modificare la tecnica di comunicazione utilizzata (cartacea o elettronica). L’adesione al “Servizio”, così come la facoltà di modifica della tecnica di comunicazione, può essere effettuata con richiesta inviata alla Banca anche in forma elettronica.
In qualsiasi momento del rapporto contrattuale, il Titolare ha il diritto, su sua richiesta, di ricevere copia del contratto e del documento di sintesi aggiornato.
La Banca invia, con piena validità, gli estratti conto e le comunicazioni scritte, all'ultimo indirizzo indicato dal Titolare, che ha comunque l'obbligo di comunicare alla Banca Nazionale del Lavoro Direzione Produzione e Assistenza Commerciale - Ufficio Monetica Via Xxxxxxxxxxxxxx 300 – 00163 Roma, eventuali variazioni del proprio indirizzo.
Art. 10 - Carte Aggiuntive
II Titolare può chiedere l'emissione di Carte Aggiuntive intestate ai suoi familiari e da essi utilizzabili nei limiti e con le modalità previste per la Carta del Titolare. Il Titolare è responsabile di tutte le operazioni effettuate con le Carte Aggiuntive e i relativi importi sono registrati sull'estratto conto. La validità delle Carte Aggiuntive è subordinata alla validità della Carta del Titolare.
Art. 11 - Durata dell'accordo
La Banca può recedere dal contratto mediante comunicazione al Titolare, con un preavviso di 60 giorni, o, in presenza di giustificato motivo, anche senza preavviso. Il Titolare può, invece, recedere in qualsiasi momento da questo contratto ed è tenuto a restituire immediatamente la Carta e ogni altro materiale in precedenza consegnatogli. La Banca, in caso di recesso, rimborsa al Titolare la quota residua di canone per il periodo successivo all’estinzione del contratto (quindi, in misura proporzionale ai mesi non goduti).
In ogni caso di risoluzione e/o cessazione di questo accordo, il Titolare deve restituire immediatamente la Carta alla Banca.
Art. 12 - Strumenti di identificazione del Titolare
La Banca può inviare al Titolare nuovi strumenti di identificazione, anche elettronici, per consentirgli di effettuare, a distanza e in modo sicuro, operazioni informative e dispositive a valere sulla propria Carta.
Art. 13 - Reclami e procedure di composizione stragiudiziale delle controversie
Per eventuali contestazioni relative all’interpretazione ed applicazione di questo contratto, il Titolare può presentare reclamo all’Ufficio Reclami della Banca (Via Xxxxxxxx Veneto 119 – 00000 Xxxx, indirizzo e-mail xxxxxxx@xxxxxxx.xxx) che provvederà a rispondere entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso.
Se il Titolare non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2007), se l’importo richiesto non è superiore a 100.000 euro e se non sono trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia oppure della Banca. Le decisioni dell’ABF non sono vincolanti per le parti le quali possono sempre ricorrere all’autorità giudiziaria.
Il Titolare, inoltre, qualunque sia il valore della controversia, e prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, può – singolarmente o in forma congiunta con la Banca – attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario (ADR – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per la risoluzione delle controversie relative al rapporto. Ề comunque possibile ricorrere all’autorità giudiziaria se la conciliazione si conclude senza il raggiungimento di un accordo.
Infine il Titolare, insieme alla Banca, può attivare, anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario, una procedura arbitrale (Artt. 806 e ss. del c.p.c).
Ai sensi della normativa vigente, per la grave inosservanza degli obblighi previsti dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 - emanato in attuazione della Direttiva CE 2007/64 in materia di servizi di pagamento e delle relative misure di attuazione - sono previste sanzioni nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento, incluso, in caso di reiterazione delle violazioni, la sospensione dell'attività di prestazione di servizi di pagamento.
Sono previste, inoltre, sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, oltre che nei confronti dei dipendenti del prestatore di servizi di pagamento o di coloro che operano nell'organizzazione di quest’ultimo, anche sulla base di rapporti diversi dal lavoro subordinato.
Art. 14 - Clausola sospensiva
Gli effetti di questo contratto sono sospesi fino all'esito positivo della valutazione che la Banca effettuerà sui presupposti di carattere patrimoniale e su tutti gli altri singoli elementi previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni delle Autorità di Vigilanza per l'erogazione del credito/servizio. La Banca comunicherà, di regola entro 30 giorni, l’esito positivo della valutazione degli elementi citati con qualsiasi mezzo idoneo, incluso l'effettivo svolgimento delle successive attività connesse al servizio/operazione. Da tale momento il contratto acquisterà piena efficacia. Viceversa, in caso di valutazione negativa, il contratto non acquisterà alcuna efficacia, e il Titolare dovrà riconoscere alla Banca i costi sostenuti per svolgere la fase valutativa.
Art. 15 - Rinvio e lingua del contratto
Per quanto non espressamente indicato in questo contratto, si intendono direttamente richiamate le Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza ed i servizi connessi, eventualmente accettate dal Titolare al momento dell'accensione del rapporto di conto corrente con la Banca.
Questo contratto è redatto in lingua italiana.
Mod. 8301/m1 (Ed.11-10) Copia per il Cliente
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A
ACCETTAZIONE DA PARTE DEL CLIENTE
Spett. BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
Con riferimento alla Vostra proposta di attivazione del servizio di carta di credito, di seguito riportata e trascritta
VISA
MASTERCARD
ENTRAMBI
PROPOSTA DA PARTE DELLA BANCA
Gentile,
Cognome e nome Sesso M F
Nato/a il a Prov.
Residente a Prov. C.A.P. dal
Indirizzo Tel.
Proprietà immobili : SI NO
Cellulare e-mail
Stato civile: Non coniugato/a Numero familiari a carico Docum. Identificat.: tipo | Coniugato/a | Separato/a Codice Fiscale | Divorziato/a N. | Convivente | Vedovo/a |
Rilasciato da | il | ||||
Attività svolta Azienda/Studio professionale Indirizzo | Cod.* Local. | dal | Reddito annuo netto Tel. C.A.P. | Euro Prov. |
Mod. 8301/m1 (Ed.11-10) Copia per il Cliente
Le offriamo l’attivazione del servizio di carta di credito che sarà regolato dalle condizioni di cui al Documento di Sintesi e dalle disposizioni di cui all’articolato normativo, che costituiscono entrambi parte integrante della presente proposta.
La Banca Le rende noto che la consegna della copia del contratto, in caso di esercizio del diritto di ottenerla, non impegna le parti alla stipula. Le ricordiamo, inoltre, che, ai sensi dell’art. 67-duodecies del D.Lgs n. 206/2005(come modificato dal D.Lgs 221/2007) si ha facoltà di recedere dal contratto, costituito come sopra, senza penali e senza indicare il motivo, nel termine di quattordici giorni (c.d. diritto di ripensamento) decorrenti dall’invio da parte della Banca della carta. Il recesso dovrà essere esercitato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata presso: BNL – Servizio Monetica, Xxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx, 000 - 00000 Xxxx.
IL CONTO CORRENTE DI ADDEBITO DELL'ESTRATTO CONTO MENSILE
Il rimborso di quanto dovuto in base all'estratto conto mensile sarà effettuato in un'unica soluzione Cope Singolo
presso Fil./Ag
c/c n. Anno apertura IBAN
Norme che regolano il contratto di Carta di Credito Classic
Art. 1 - Oggetto dell'accordo
Le Carte di Credito BNL (di seguito denominate Carte) sono emesse dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (di seguito denominata Banca) su richiesta del Titolare alla Banca .
Il Titolare può richiedere alla Banca l'emissione di una Carta a valere sul circuito internazionale VISA oppure, se previsto dalla Banca, l'emissione di una Carta MasterCard (MC) o anche di due Carte a valere sui due diversi circuiti.
La Carta è di proprietà esclusiva della Banca e dà diritto al Titolare di ottenere:
a) la fornitura di merci e/o servizi da parte degli esercizi convenzionati, senza pagamento in contanti al momento della fornitura stessa, ma soltanto con la firma (irrevocabile) della memoria di spesa o di documento equivalente, o con altre specifiche modalità indicate dalla Banca;
b) l'anticipazione di contante dalla Banca o da altre Banche convenzionate;
c) i pagamenti a distanza e con voucher;
d) la sottoscrizione di pagamenti ricorrenti;
e) la possibilità di disporre accrediti sul conto corrente di regolamento della Carta utilizzando il credito disponibile sulla Carta stessa.
Art. 2 - Custodia delle Carte
II Titolare è obbligato, adottando misure di massima cautela, alla custodia e al buon uso delle Carte ed è pertanto responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'utilizzo delle Carte da parte di terzi. Nel caso di smarrimento, sottrazione, utilizzo indebito o non autorizzato delle Carte o delle eventuali Carte aggiuntive (cfr. art. 10), il Titolare deve:
a) comunicare immediatamente alla Banca l’accaduto, contattando telefonicamente il servizio clienti al numero indicato nella lettera di trasmissione della carta ovvero reperibile sul sito xxx.xx;
b) denunciare lo smarrimento, sottrazione, utilizzo indebito o non autorizzato della Carta alle Autorità competenti. Una copia della denuncia dovrà essere conservata dal Titolare; infatti, la Banca può richiedere copia della denuncia entro 48 ore dalla ricezione della comunicazione smarrimento, sottrazione, utilizzo indebito o non autorizzato della Carta.
Il Titolare:
- fino al momento della ricezione da parte della Banca della comunicazione di smarrimento, sottrazione, utilizzo indebito o non autorizzato;
c) se non ha agito con dolo o colpa grave ovvero ha adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati che consentono l’utilizzo della carta, di cui i all'art. 3, sopporta la perdita derivante dall’utilizzo indebito della carta conseguente a questi eventi, entro il limite di 150 EURO;
d) se ha agito con dolo o colpa grave ovvero non ha adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati che consentono l’utilizzo della carta, di cui all'art. 3, sopporta tutte le perdite , senza applicazione del limite dei 150 EURO;
- dopo la comunicazione di smarrimento, sottrazione, utilizzo indebito o non autorizzato, non sopporta le perdite a meno che abbia agito in maniera fraudolenta;
- in ogni caso,sopporta tutte le perdite derivanti dalle operazioni di pagamento non autorizzate, senza il limite dei 150 euro, se ha agito in modo fraudolento o, con dolo o colpa grave, non ha utilizzato la Carta in conformità a questo contratto ovvero non ha comunicato, secondo le modalità appositamente previste, lo smarrimento, sottrazione, utilizzo indebito o non autorizzato.
Art. 3 - Codice Personale Segreto
Per utilizzare le Carte presso gli sportelli automatici abilitati e/o attraverso apparecchiature elettroniche (es. POS), ciascun Titolare (anche di Carta aggiuntiva) è in possesso di un codice personale segreto denominato PIN (Personal Identification Number). Questo codice viene generato elettronicamente ed è quindi sconosciuto al personale della Banca (e delle altre Banche convenzionate), al quale non deve mai essere comunicato.
Il numero di codice personale segreto viene consegnato al Titolare o inviato in busta chiusa. Se il Titolare possiede sia la Carta VISA che la Carta MC, il PIN è unico e valido per entrambe le tipologie di Carta.
Il PIN deve restare segreto e non deve essere scritto sulla Carta, né conservato insieme alla Carta stessa o ad altri documenti del Titolare. Il Titolare deve, in particolare, custodire con cura il PIN ed è responsabile secondo quanto indicato nel precedente articolo 2.
Art. 4 - Validità delle Carte
Le Carte sono rilasciate dalla Banca per un periodo normalmente di un anno e rinnovate, di regola, per un periodo di tre anni, alle condizioni in vigore al momento del rinnovo. Tuttavia la Banca può prevedere periodi diversi di validità e/o rinnovo. Il periodo di validità delle Carte è quello comunicato dalla Banca e/o indicato sulle Carte stesse.
Art. 5 - Utilizzo delle Carte
Per autorizzare la transazione il Titolare dà il proprio consenso secondo le seguenti modalità:
· Digitazione PIN per acquisti e prelievi;
· Firma per acquisti, dove richiesto;
· Firma per anticipo contante, dove richiesto;
· Indicazione estremi Carta per acquisti a distanza, oltre ai sistemici autenticazione, ove previsti;
· Sottoscrizione pagamenti ricorrenti.
Una volta che la transazione è stata autorizzata secondo una di queste modalità, il consenso è prestato in maniera irrevocabile. La firma del Titolare sulle memorie di spesa e/o su documenti equivalenti deve essere conforme a quella da lui messa sulla richiesta di rilascio della Carta e sulla Carta stessa, al momento della ricezione.
La Carta è utilizzabile presso gli sportelli automatici abilitati, nei terminali di pagamento POS e/o in apparecchiature per le quali è prevista l’introduzione del PIN, oppure in transazioni elettroniche o non elettroniche che non prevedono né la firma né l’uso del PIN.
La Banca stabilisce i limiti di utilizzo complessivi della carta per il Titolare, fermo restando quanto previsto dall’art. 6. La Banca, secondo quanto previsto in linea generale al successivo art. 8, può modificare in qualsiasi momento questi limiti comunicandolo al Titolare. Le Carte devono essere usate entro i limiti di utilizzo stabiliti dalla Banca.
Questi limiti si intendono comuni a tutte le Carte emesse per un singolo Titolare in virtù di questo contratto, il Titolare può effettuare spese indifferentemente con la Carta VISA o con la Carta MC fino al raggiungimento dei limiti fissati.
Le Carte devono essere utilizzate solo dal Titolare e da lui personalmente e non possono essere in nessun caso e per nessun motivo cedute o date in uso a terze persone.
L'esercizio convenzionato può richiedere al Titolare di esibire un documento di riconoscimento che ne provi l'identità e può scriverne gli estremi.
L'utilizzo di Carte scadute, revocate o denunciate come smarrite,sottratte, falsificate o contraffatte ferme restando le obbligazioni che ne derivano, costituisce un illecito che la Banca può perseguire ai sensi di legge.
Se l'esercente o altri soggetti incaricati allo scopo dalla Banca ne fanno esplicita richiesta, il Titolare deve consentire il trattenimento e l'obliterazione delle Carte.
Il Titolare prende atto che, nel quadro dei sistemi di sicurezza in Italia e all'estero, possono essere fissati agli esercenti e alle Banche convenzionate limiti di importo per le singole operazioni. Sopra questi limiti è necessaria una specifica autorizzazione rilasciata dalla Banca su richiesta dell'esercente e/o della Banca convenzionata.
Il Titolare riconosce espressamente l'estraneità della Banca a ogni questione relativa alle merci acquistate e/o ai servizi ottenuti. Quindi, per qualsiasi controversia e per esercitare qualsiasi diritto, il Titolare deve rivolgersi esclusivamente agli esercenti dove sono state acquistate le merci o dove sono stati ottenuti i servizi. La Banca, comunque, non si assume nessuna responsabilità per difetti delle merci, ritardo nella consegna ed altri eventi analoghi, anche nel caso in cui le relative memorie di spesa e/o documenti equivalenti sono stati onorati. Resta fermo, quindi, l'obbligo del Titolare di onorare le relative memorie di spesa o documenti equivalenti.
La Banca non è in nessun caso responsabile se le Carte non possono essere utilizzate presso l'esercente convenzionato per qualsiasi motivo o anche se non possono essere utilizzate in seguito alla revoca o sospensione della convenzione con l'esercente stesso.
La Banca può bloccare l’utilizzo della Carta per motivi oggettivamente giustificati, legati alla sicurezza della Carta stessa e/o al sospetto di un utilizzo non autorizzato o fraudolento. La Banca può bloccare l’utilizzo della carta anche in caso di prolungato superamento dei limiti di spesa assegnati. In caso di superamento temporaneo dei predetti limiti, l’operatività della carta è sospesa e il Titolare non può effettuare alcuna transazione.
La Banca informa il Titolare del blocco della carta non appena possibile. La Banca può non comunicare il blocco per motivi di sicurezza oggettivamente giustificati o per disposizioni di legge o regolamento.
Le informazioni relative al blocco della Carta possono essere comunicate dalla Banca al Titolare con gli stessi mezzi scelti dalle parti per lo scambio delle informazioni Banca/Titolare. Infatti, in caso
di blocco della Carta, la Banca contatta il Titolare al numero di telefono dallo stesso indicato, possibilmente prima che la Carta venga bloccata. Nel caso in cui il Titolare non sia reperibile, la Banca invia un messaggio telefonico (“sms”) al Titolare (o eventualmente un messaggio di posta elettronica all’indirizzo comunicato dal Titolare o messo a disposizione dalla Banca); nel caso in cui il Titolare fosse ancora irreperibile nei modi sopra indicati, la Banca provvede ad informarlo tramite il canale postale.
La Banca è responsabile nei confronti del Titolare in caso di mancata esecuzione o di esecuzione inesatta di un’operazione di pagamento per la quale la banca/prestatore di servizi di pagamento del beneficiario (es. esercente) non è responsabile ai sensi della normativa vigente.
In caso di operazione di pagamento non autorizzata, la Banca, fermo restando quanto previsto all’articolo 2 e 6, rimborsa immediatamente al Titolare l’importo dell’operazione stessa, facendo tornare la situazione al momento precedente all’operazione come se questa non fosse mai avvenuta.
In caso di motivato sospetto di frode, la Banca può sospendere il rimborso, dandone immediata comunicazione al Titolare della Carta; in questo caso, anche se si è verificato il rimborso, la Banca può dimostrare, anche in un momento successivo, che l’operazione di pagamento era stata autorizzata, la Banca otterrà quindi dal Titolare e/o dall’Azienda la restituzione dell’importo.
Art. 6 - Modalità di pagamento ed estratto conto
II Titolare è tenuto a pagare l'importo annuale previsto per il rilascio o il rinnovo delle Carte in anticipo e in misura fissa per ogni periodo di dodici mesi, non frazionabili.
Il Titolare deve inoltre pagare alla Banca:
a) l'importo di tutte le operazioni effettuate, in maniera irrevocabile, con l'utilizzo della Carta;
b) le spese di emissione, di invio e di bollo relative agli estratti conto ed alla Carta stessa;
c) le commissioni per oneri di negoziazione relativi ad utilizzi effettuati in valuta estera, così composte:
- Tasso di cambio applicato dai Circuiti al momento della esecuzione dell’operazione;
- Commissione valutaria applicata dalla Banca e indicata nelle condizioni economiche presenti nel contratto.
d) ogni altra spesa e commissione specificamente indicata nel Documento di Sintesi che costituisce parte integrante di questo contratto.
Le somme dovute, in particolare quelle inerenti le transazioni, vengono registrate in un estratto conto inviato con periodicità mensile al Titolare. Le parti possono convenire una diversa periodicità di invio. Trascorsi 60 giorni dalla data di emissione dei predetti documenti, senza che sia pervenuto alla Banca, a mezzo lettera raccomandata, reclamo specifico, gli stessi si intenderanno senz'altro approvati con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del rendiconto.
Il pagamento degli importi dovuti dal Titolare deve avvenire con addebito sul conto corrente bancario indicato dal Titolare, entro il termine riportato nel Documento di Sintesi, frontespizio e parte integrante del presente contratto, a partire dalla data di emissione indicata sull'estratto conto.
Fermo restando quanto previsto all’articolo 5, nel caso in cui il Titolare è venuto a conoscenza di un’operazione di pagamento non autorizzata o eseguita in modo inesatto, deve informare la Banca, in forma scritta, senza indugio e comunque entro il termine massimo di 13 mesi dalla data di addebito secondo le modalità previste dall’art. 13. In questi casi la Banca rettifica il pagamento, dopo aver accertato la fondatezza della richiesta del Titolare.
Art. 7 –Mancati pagamenti
Nelle ipotesi di mancato o ritardato pagamento delle somme dovute in unica soluzione, vale a dire nel caso in cui le disponibilità del conto corrente non siano sufficienti per l’integrale pagamento del saldo dell’estratto conto mensile, di cui al precedente articolo 6, al Titolare è applicato un interesse di mora nella misura indicata nel contratto, calcolato giornalmente dalla data dell'estratto conto fino al giorno dell'effettivo pagamento; inoltre, è dovuta, mensilmente, a titolo di penale, sempre sul predetto importo, una “commissione per ritardato pagamento” nella misura percentuale o fissa indicata nel contratto.
Resta ferma comunque la facoltà della Banca di risolvere immediatamente il contratto, dandone comunicazione al Titolare, ovvero di sospendere l’utilizzo della carta.
Art. 8 - Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali
La Banca può modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto oltre che le relative informazioni. La Banca comunica queste modifiche al Titolare in forma scritta o mediante altro supporto durevole accettato in precedenza dal Titolare, con preavviso minimo di due mesi. Il Cliente ha il diritto di recedere dal contratto entro lo stesso termine senza spese ed altri oneri. Le comunicazioni della Banca possono essere effettuate mediante l’invio al domicilio o all’indirizzo di posta elettronica indicati dal Cliente in questo contratto. Se il Titolare non esercita il diritto di recesso nei termini indicati, le modifiche comunicate si ritengono accettate.
Mod. 8301/m1 (Ed.11-10) Copia per il Cliente
La Banca non è tenuta a comunicare al Titolare le modifiche dei tassi dovute a variazioni di specifici parametri prescelti. Per quanto riguarda, invece, i Servizi Assicurativi, viene applicata la relativa normativa di settore.
Art. 9 - Disponibilità delle informazioni relative all’utilizzo della carta e invio delle comunicazioni
Ogni indicazione, anche cartacea, fornita dalla Banca al Titolare tramite gli impianti utilizzati per lo svolgimento dei Servizi oggetto di questo Contratto, non sostituisce le comunicazioni previste dalla legge e dal contratto che regola il rapporto di conto corrente.
Le operazioni relative ai Servizi oggetto di questo Contratto vengono confermate dalla Banca al Titolare mediante il loro inserimento nell'estratto conto nel quale le operazioni stesse vengono riportate con apposita causale. Tale documento dà prova delle operazioni effettuate e del loro ammontare.
La Banca fornisce al Titolare gratuitamente, una volta al mese, sul supporto indicato dal Titolare e concordato con la Banca, o in mancanza sul proprio sito web xxx.xx o alternativamente allo sportello, le informazioni relative alle operazioni di pagamento eseguite. Le parti concordano che per le informazioni diverse da quelle rese gratuitamente ai sensi di legge e fornite, sono recuperate le relative spese.
L’invio di lettere o di estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione in forma cartacea della Banca saranno fatti al Titolare della Carta con pieno effetto al domicilio indicato all’atto della apertura del rapporto oppure fatto conoscere successivamente per iscritto. In alternativa alla forma cartacea, qualora l’operatività di questo contratto lo consenta, è in facoltà del Titolare scegliere di ricevere le comunicazioni periodiche di trasparenza relative allo svolgimento del rapporto contrattuale, nonché altre eventuali comunicazioni inerenti detto rapporto, in forma elettronica, c.d. “Servizio di dematerializzazione”; le modalità dell’utilizzo della forma elettronica sono comunicate al Titolare all’atto dell’adesione al “Servizio” predetto. In ogni momento del rapporto il Titolare ha diritto di modificare la tecnica di comunicazione utilizzata (cartacea o elettronica). L’adesione al “Servizio”, così come la facoltà di modifica della tecnica di comunicazione, può essere effettuata con richiesta inviata alla Banca anche in forma elettronica.
In qualsiasi momento del rapporto contrattuale, il Titolare ha il diritto, su sua richiesta, di ricevere copia del contratto e del documento di sintesi aggiornato.
La Banca invia, con piena validità, gli estratti conto e le comunicazioni scritte, all'ultimo indirizzo indicato dal Titolare, che ha comunque l'obbligo di comunicare alla Banca Nazionale del Lavoro Direzione Produzione e Assistenza Commerciale - Ufficio Monetica Via Xxxxxxxxxxxxxx 300 – 00163 Roma, eventuali variazioni del proprio indirizzo.
Art. 10 - Carte Aggiuntive
II Titolare può chiedere l'emissione di Carte Aggiuntive intestate ai suoi familiari e da essi utilizzabili nei limiti e con le modalità previste per la Carta del Titolare. Il Titolare è responsabile di tutte le operazioni effettuate con le Carte Aggiuntive e i relativi importi sono registrati sull'estratto conto. La validità delle Carte Aggiuntive è subordinata alla validità della Carta del Titolare.
Art. 11 - Durata dell'accordo
La Banca può recedere dal contratto mediante comunicazione al Titolare, con un preavviso di 60 giorni, o, in presenza di giustificato motivo, anche senza preavviso. Il Titolare può, invece, recedere in qualsiasi momento da questo contratto ed è tenuto a restituire immediatamente la Carta e ogni altro materiale in precedenza consegnatogli. La Banca, in caso di recesso, rimborsa al Titolare la quota residua di canone per il periodo successivo all’estinzione del contratto (quindi, in misura proporzionale ai mesi non goduti).
In ogni caso di risoluzione e/o cessazione di questo accordo, il Titolare deve restituire immediatamente la Carta alla Banca.
Art. 12 - Strumenti di identificazione del Titolare
La Banca può inviare al Titolare nuovi strumenti di identificazione, anche elettronici, per consentirgli di effettuare, a distanza e in modo sicuro, operazioni informative e dispositive a valere sulla propria Carta.
Art. 13 - Reclami e procedure di composizione stragiudiziale delle controversie
Per eventuali contestazioni relative all’interpretazione ed applicazione di questo contratto, il Titolare può presentare reclamo all’Ufficio Reclami della Banca (Via Xxxxxxxx Veneto 119 – 00000 Xxxx, indirizzo e-mail xxxxxxx@xxxxxxx.xxx) che provvederà a rispondere entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso.
Se il Titolare non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2007), se l’importo richiesto non è superiore a 100.000 euro e se non sono trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia oppure della Banca. Le decisioni dell’ABF non sono vincolanti per le parti le quali possono sempre ricorrere all’autorità giudiziaria.
Il Titolare, inoltre, qualunque sia il valore della controversia, e prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, può – singolarmente o in forma congiunta con la Banca – attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario (ADR – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per la risoluzione delle controversie relative al rapporto. Ề comunque possibile ricorrere all’autorità giudiziaria se la conciliazione si conclude senza il raggiungimento di un accordo.
Infine il Titolare, insieme alla Banca, può attivare, anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario, una procedura arbitrale (Artt. 806 e ss. del c.p.c).
Ai sensi della normativa vigente, per la grave inosservanza degli obblighi previsti dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 - emanato in attuazione della Direttiva CE 2007/64 in materia di servizi di pagamento e delle relative misure di attuazione - sono previste sanzioni nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento, incluso, in caso di reiterazione delle violazioni, la sospensione dell'attività di prestazione di servizi di pagamento.
Sono previste, inoltre, sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, oltre che nei confronti dei dipendenti del prestatore di servizi di pagamento o di coloro che operano nell'organizzazione di quest’ultimo, anche sulla base di rapporti diversi dal lavoro subordinato.
Art. 14 - Clausola sospensiva
Gli effetti di questo contratto sono sospesi fino all'esito positivo della valutazione che la Banca effettuerà sui presupposti di carattere patrimoniale e su tutti gli altri singoli elementi previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni delle Autorità di Vigilanza per l'erogazione del credito/servizio. La Banca comunicherà, di regola entro 30 giorni, l’esito positivo della valutazione degli elementi citati con qualsiasi mezzo idoneo, incluso l'effettivo svolgimento delle successive attività connesse al servizio/operazione. Da tale momento il contratto acquisterà piena efficacia. Viceversa, in caso di valutazione negativa, il contratto non acquisterà alcuna efficacia, e il Titolare dovrà riconoscere alla Banca i costi sostenuti per svolgere la fase valutativa.
Art. 15 - Rinvio e lingua del contratto
Per quanto non espressamente indicato in questo contratto, si intendono direttamente richiamate le Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza ed i servizi connessi, eventualmente accettate dal Titolare al momento dell'accensione del rapporto di conto corrente con la Banca.
Questo contratto è redatto in lingua italiana.
Mod. 8301/m1 (Ed.11-10) Copia per il Cliente
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A
Dichiaro di accettare la stessa, chiedendo l’attivazione della carta che sarà pertanto regolata dalle condizioni economiche di cui al documento di sintesi e dalle disposizioni di cui all’articolato normativo, che costituiscono entrambi parte integrante del presente contratto. Dichiaro, inoltre, di impegnarmi ad utilizzare la carta all'estero nell'osservanza delle disposizioni valutarie pro tempore vigenti.
Vi autorizzo ad addebitarmi le quote annuali relative alla Carta Principale ed alle eventuali Carte Aggiuntive e/o Duality, nella misura indicata nel presente modulo.
Relativamente al T.U. sulla Privacy (D.Lgs. 30/6/03 n.196) sulla tutela dei dati personali sono consapevole - e confermo il mio consenso al riguardo - che l'esecuzione del servizio di carta di credito comporta necessariamente la comunicazione di miei dati personali, ed in particolare quelli relativi all'utilizzo della stessa, ai gestori di circuiti internazionali di pagamento e a società di gestione di sistemi di controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari della loro clientela.
FIRMA DEL TITOLARE
Data
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
Dichiaro altresì di approvare specificatamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342, cod. civ., le seguenti condizioni:
- Art. 5, Utilizzo delle carte; Art. 6, Modalità di pagamento ed estratto conto; Art.7, Mancati pagamenti; Art.8, Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali Art. 11, Durata dell’accordo; Art. 14, Xxxxxxxx sospensiva.
FIRMA DEL TITOLARE
Data
DICHIARAZIONI DEL CLIENTE
Dichiaro di aver ricevuto una copia del presente contratto, interamente compilato e completo delle condizioni economiche di cui al documento di sintesi e dalle disposizioni di cui all’articolato normativo, che costituiscono entrambi parte integrante del presente contratto.
FIRMA DEL TITOLARE
Data
Mod. 8301/m1 (Ed.11-10) Copia per il Cliente