CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DEL PATRIMONIO
FASCICOLO INFORMATIVO
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DEL PATRIMONIO
POLIZZA CASA
Convenzione Collettiva Numero: 452
Prestazioni assicurate da:
Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop.
Il presente Fascicolo Informativo, contenente Nota Informativa comprensiva di Glossario, Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente e all'Assicurato prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa
Edizione aggiornata al 31/05/2011
NOTA INFORMATIVA
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.
Il Contraente e l'Assicurato devono prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
a) Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, Capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all’ Albo dei gruppi assicurativi al N. 019. Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 00320160237, numero di iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo di Verona 9962, Società iscritta all’Albo delle Società Cooperative al
n. A100378, Albo Imprese presso ISVAP n. 1.00012;
b) Sede Legale e Direzione Generale: Lungadige Cangrande, 16 – 00000 Xxxxxx, Xxxxxx;
c) Telefono: 000.0000000; sito Internet: xxx.xxxxxxxxx.xx, xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx;
d) Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni: art. 65 R.D.L. 29/4/1923 N° 966;
e) Società di revisione: Reconta Xxxxx & Young S.p.A., Sede legale: Xxx X.X. Xxxxxxxxx, 00/X – 00196 Roma.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
Il patrimonio netto della Compagnia al 31 dicembre 2010 ammonta a 1.287 milioni di euro, di cui
1.220 milioni di euro sono relativi al capitale sociale e al totale delle riserve patrimoniali.
L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni, che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità e richiesto dalla normativa vigente, al 31 dicembre 2010 risulta pari al 565%.
3. Conflitto di interessi
La Società si impegna ad evitare, sia nell'offerta sia nella gestione dei contratti, lo svolgimento di operazioni in cui la Società stessa ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto anche derivante da rapporto di Gruppo o rapporti di affari propri o di altre Società del Gruppo.
In ogni caso la Società, pur in presenza di situazioni di conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio al Contraente e si impegna ad ottenere per il Contraente il miglior risultato possibile.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Convenzione Collettiva
La presente Convenzione, stipulata dalla Banca Contraente con la Compagnia ha durata annuale con tacito rinnovo.
Singole Coperture Assicurative
Le singole coperture assicurative sottoscritte dagli Assicurati mediante il Modulo di Adesione possono avere durata pari alla durata del mutuo con un massimo di 30 anni, senza tacito rinnovo o durata annuale con tacito rinnovo.
Per gli aspetti di dettaglio si rimanda alle CGA Artt. 3.
AVVERTENZA - Termini e modalità di Disdetta
La disdetta della Convenzione contratta da parte della Banca deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata a.r. e spedita almeno 60 giorni prima della data di scadenza della Convenzione stessa.
In caso di disdetta da parte della Banca Contraente della Convenzione, le garanzie assicurative prestate a favore dei singoli Assicurati resteranno comunque in vigore fino alla loro naturale scadenze secondo quanto previsto dai successivi art. 5 delle CGA.
La disdetta della singola copertura assicurativa da parte dell'Assicurato, solo nel caso in cui la durata della copertura sia Annuale con tacito rinnovo, deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata a.r. e spedita almeno 30 giorni prima della data di scadenza della Copertura Assicurativa stessa.
4. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
4.1 Coperture assicurative offerte
Con il contratto di assicurazione di cui alla presente Convenzione, la Società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni stabiliti negli specifici articoli delle Condizioni di Assicurazione, a corrispondere un Indennizzo all'Assicurato per i danni materiali e diretti al fabbricato in relazione alle combinazioni di garanzie indicate nel Modulo di Adesione e riportate nei Pacchetti sotto elencati:
OFFERTA | GARANZIE | ART. |
PACCHETTO 1 Modulo BASE | • Incendio Fabbricato, esplosione, scoppio | Art. 21 |
PACCHETTO 2 Modulo INTERMEDIO | • Incendio Fabbricato, esplosione, scoppio • Eventi naturali, Eventi sociopolitici • Acqua condotta, Ricerca guasto, Fenomeno elettrico | Art. 21 Artt. 27, 28 Artt. 32, 33, 34 |
PACCHETTO 3 Modulo AVANZATO | • Incendio Fabbricato, esplosione, scoppio • Eventi naturali, Eventi sociopolitici • Acqua condotta, Ricerca guasto e Fenomeno elettrico • Responsabilità Civile Fabbricato | Art. 21 Artt. 27, 28 Artt. 32, 33, 34 Art. 42 |
La Copertura Assicurativa è prestata in relazione ai fabbricati o porzioni di fabbricati, e relative pertinenze, adibiti, per almeno ¾ della superficie complessiva a civile abitazione, uffici e/o studi professionali sui quali può esistere un’ipoteca a favore della Banca Contraente della Convenzione . L’assicurazione è altresì prestata, limitatamente alle garanzie previste nel Modulo BASE, anche per:
• i fabbricati o porzioni di fabbricati in corso di costruzione, destinati a civile abitazione, uffici e/o studi professionali;
• i box (escluse le autorimesse).
4.2 AVVERTENZA - Limitazioni ed Esclusioni
Per conoscere , in dettaglio le limitazioni e le Esclusioni derivanti dalla presente Polizza si rimanda rispettivamente ai seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:
GARANZIE | ART. |
Incendio Fabbricato, esplosione, scoppio | Art. 23 |
Eventi naturali, Eventi sociopolitici | Art. 30 |
Acqua condotta, Ricerca guasto e Fenomeno elettrico | Art. 32, 34 |
Responsabilità Civile Fabbricato | Art. 43 |
4.3 AVVERTENZA - Franchigie Scoperti e Massimali
Il contratto di assicurazione prevede, in relazione ad alcuni eventi, franchigie, scoperti e massimali per i quali si rinvia agli articoli 22, 23, 29, 31, 32, 33, 34, 42 e 44 della Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Esempio numerico di Scoperto Somma assicurata : € 15.000 Ammontare del danno : € 5.000
Scoperto del 30% con un minimo di € 2.000 : (€ 5.000 x 30%) = € 1.500 🡪 scoperto € 2.000 Danno Indennizzabile/risarcibile : € 5.000 - € 2.000 = € 3.000
Esempio numerico di Franchigia
Es.1
Somma assicurata : € 100.000 Ammontare del danno : €10.000 Franchigia fissa: € 150
Danno Indennizzabile/risarcibile : € 10.000 - € 150 = € 9.850
Es. 2
Somma assicurata : € 100.000 Ammontare del danno : €100 Franchigia fissa: € 150
Danno Indennizzabile/risarcibile : € 0 Esempio numerico di Massimale
Es.1
Somma assicurata: € 100.000 Ammontare del danno : € 110.000 Franchigia fissa: € 100
Danno Indennizzabile/risarcibile : € 100.000 (massimale) - € 100 (franchigia) = € 99.900 Quota a carico dell’Assicurato: € 10.000 (ammontare del danno extra massimale) + € 100 (franchigia) = € 10.100
Es. 2
Somma assicurata: € 100.000
Massimale : 20% della somma assicurata con un massimo € 25.000 🡪 € 20.000
Ammontare del danno : € 22.500 Franchigia fissa: € 100
Danno Indennizzabile/risarcibile : € 20.000 (massimale) - € 100 (franchigia) = € 19.900
Quota a carico dell’Assicurato: € 2.500 (ammontare del danno extra massimale) + € 100 (franchigia) = € 2.600
5. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità
5.1 AVVERTENZA - Dichiarazioni false o reticenti:
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato o della Banca Contraente della Convenzione relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892 o 1893 o 1894 c.c..
6. Aggravamento e diminuzione del rischio
L’Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento o diminuzione del rischio in modo tale che, se il diverso stato di cose fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, la Società non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato a diverse condizioni di premio (si cita a titolo esemplificativo l’aumento della metratura dell’immobile assicurato)
Gli aggravamenti o le diminuzioni di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, nei casi e con le modalità previsti dall’art.1898 cod. civ..
7. Premio
La Banca Contraente della Convenzione e la Società confermano che il pagamento del premio verrà corrisposto alla Società medesima dall’Assicurato il quale conferirà nel Modulo di Adesione apposito incarico alla Banca Contraente della Convenzione affinché:
• trattenga dall’importo erogato, contestualmente all’erogazione del Mutuo/Finanziamento, l’importo pari al Premio Unico dovuto per tutta la durata del contratto di mutuo.
oppure
• operi un addebito annuale ricorrente sul Conto Corrente dell’Assicurato, pari all’importo del Premio assicurativo dovuto.
Per ciascun Assicurato il premio assicurativo viene determinato come segue:
a. Premio Unico Anticipato
Il Premio assicurativo viene calcolato applicando al valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato le tassazioni, di seguito riportate, previste dal pacchetto di garanzie prescelto ed indicato nel Modulo di Adesione e viene moltiplicato per il numero di anni di durata del Mutuo.
Resta inteso che, ai fini del calcolo in questione, la frazione di anno verrà considerata un’intera annualità.
b. Premio Annuale
Il Premio assicurativo viene calcolato applicando al valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato le tassazioni, di seguito riportate, previste dal pacchetto di garanzie prescelto ed indicato nel Modulo di Adesione.
Pacchetto 1 Modulo Base | Pacchetto 2 Modulo Intermedio | Pacchetto 3 Modulo Avanzato |
0,142‰ | 0,384‰ | 0,603‰ |
7.1 Mezzi di Pagamento
Modalità di pagamento a disposizione dell’Assicurato
• Trattenuta all’erogazione
• Addebito annuale ricorrente in conto corrente in unica soluzione
7.2 Costi gravanti sul premio
I costi di acquisizione, gestione ed incasso vengono trattenuti dalla Compagnia, che li detrae dall’importo del premio corrisposto
I costi gravanti sul Premio sono illustrati nella seguente tabella:
Costi di acquisizione, gestione ed incasso | Provvigioni percepite dall’Intermediario (quota parte dei costi) |
37% | 59,46% |
Tabella esemplificativa dei premi:
La Tabella è stata redatta considerando un Valore di ricostruzione di € 100.000 per una durata media del mutuo di 240 mesi (20 anni).
Valore di ricostruzione a nuovo del Fabbricato Assicurato | € 100.000,00 |
Pacchetto di Garanzie scelto | Pacchetto 2 |
Durata del mutuo (mesi) | 240 mesi (20 anni) |
Durata della copertura assicurativa (mesi) | 12 mesi (1 anno) |
Premio Lordo Annuale | € 38,40 |
Premio Netto Annuale | € 31,41 |
Costi di acquisizione e incasso (in valore assoluto) | € 11,62 |
Provvigioni percepite dall’Intermediario (in valore assoluto) | € 6,91 |
7.3 AVVERTENZA - Rimborso del Premio per estinzione anticipata del finanziamento
In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo/finanziamento, la Compagnia restituisce al debitore/Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, limitatamente al caso di Pagamento del premio assicurativo in un'unica soluzione.
L’importo del rimborso si determina moltiplicando il rapporto tra il premio unico corrisposto (al netto delle eventuali imposte) e la durata della copertura assicurativa inizialmente comunicata (espressa in giorni) per la durata residua della copertura assicurativa (espressa in giorni).
R = P * GR/D
Dove:
R = premio da rimborsare
P = premio imponibile (al netto delle imposte) GR = giorni residui di copertura
D = durata totale (in giorni) del finanziamento
Esempio: | |
Premio Imponibile | € 1000,00 |
Data Inizio Mutuo | 06/09/2010 |
Data Scadenza Mutuo | 06/09/2035 |
Data Estinzione Mutuo | 25/11/2015 |
Durata Totale in giorni | 9131 |
Giorni di copertura trascorsi | 1906 |
Giorni di copertura residui | 7225 |
R = 1000 * 7225/9131 R = 791,26
In alternativa a quanto previsto al precedente punto la Compagnia, su richiesta del debitore/Assicurato fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale originaria.
8. AVVERTENZA: Rivalsa
La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga, derivante dall’art.1916 cod. civ., verso le persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivati dal presente contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dalla data in cui possono essere fatti valere.
10. Legge applicabile al contratto
Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge della Repubblica Italiana.
11. Regime fiscale
I premi relativi alle garanzie della presente Polizza sono soggetti ad un’imposta sulle assicurazioni del 22,25%.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
AVVERTENZA - Modalità e termini per la denuncia del sinistro
a) Obblighi dell’Assicurato
L’Assicurato ha l’obbligo di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. L’Assicurato ha inoltre l’obbligo di conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine delle operazioni peritali e comunque per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. La Società non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per la conservazione dei residui.
b) Denuncia di sinistro alla Società
L’Assicurato, o se impossibilitato a farlo i suoi familiari, deve ai sensi dell’art. 1913 cod. civ. dare avviso del sinistro a:
Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa.
Ufficio sinistri
Via Valle di Pruviniano, 20
37020 X. Xxxxxxxx di San Xxxxxx in Cariano, Verona (VR) oppure telefonando al
numero verde 000.00.00.00
entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza. La denuncia di sinistro deve essere completa oltreché esatta e deve quindi contenere l’indicazione della data, del luogo in cui si è verificato il sinistro, le cause e, ove possibile, la descrizione delle circostanze che hanno determinato il sinistro stesso e gli eventuali testimoni dell’accaduto.
L’inadempimento all’obbligo di avviso e all’obbligo di salvataggio come previsti e disciplinati rispettivamente dall’art. 1913 cod. civ. e 1914 cod. civ. determinano le conseguenze previste dall’art. 1915 cod. civ., e cioè la perdita del diritto all’indennizzo in caso di omissione dolosa dell’obbligo di avviso e salvataggio o la riduzione dell’indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla Società, in caso di omissione colposa di tali obblighi.
Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui sopra sono a carico della Società in proporzione del valore Assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l’ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
c) Denuncia all’Autorità Giudiziaria
L’Assicurato è tenuto a presentare, nei cinque giorni successivi al sinistro, una dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento in cui si è verificato il sinistro, le informazioni eventualmente in suo possesso in relazione alla possibile causa del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società.
13. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo:
Società Cattolica di Assicurazione Servizio Clienti
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx (Xxxxxx)
Telefono: 000.00.00.000
Fax: 000.00.00.000
E-mail: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell’esponente; numero di polizza e nominativo del Contraente; numero e data del sinistro a cui si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00, 00000 Xxxx, telefono 00-000000, telefax 06-42133206, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
Il reclamo all’ISVAP deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante; denominazione dell’impresa, dell’intermediario di cui si lamenta l’operato; breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.
Si ricorda che permane la facoltà di ricorrere all’Autorità Giudiziaria.
14. AVVERTENZA - Arbitrato
Per ogni controversia diversa da quelle previste dall’articolo precedente, è competente esclusivamente – a scelta della parte attrice – l’autorità giudiziaria del luogo di residenza o sede del'Assicurato
Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il Rappresentante Legale (xxxx. Xxxxx Xxxxxx)
GLOSSARIO
DEFINIZIONI VALIDE PER L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Nel testo che segue si intende per:
Assicurato
La persona fisica o giuridica residente e/o domiciliata in Italia, il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione, proprietaria del fabbricato indicato nel Modulo di Adesione e che abbia aderito alla copertura assicurativa sottoscrivendo il relativo Modulo di Adesione alle coperture assicurative derivanti dalla Convenzione Collettiva stipulata dalla Banca.
Assicurazione
Il contratto di assicurazione.
Contraente della Convenzione
Cassa di Risparmio di Volterra, con Sede Legale in Volterra, Xxxxxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxxx (Xxxx), che stipula la Convenzione Collettiva di assicurazione con la Società.
Decorrenza
Momento in cui il contratto è concluso, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.
Ente Vincolatario
Cassa di Risparmio di Volterra, con Sede Legale in Volterra, Xxxxxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxxx (Xxxx).
Franchigia
La parte di danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato.
Indennizzo
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Intermediario Collocatore
Cassa di Risparmio di Volterra, con Sede Legale in Volterra, Xxxxxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxxx (Xxxx).
Modulo di Adesione
Il modulo proposto dalla Banca Contraente della Convenzione all’Assicurato contenente dichiarazioni rilevanti ai fini della Copertura Assicurativa.
Nucleo Familiare
L’insieme delle persone che compongono il nucleo familiare secondo quanto risulta dallo stato di famiglia dell’Assicurato.
Polizza
Il documento che contiene il contratto di assicurazione e ne prova l’esistenza.
Premio
La somma in denaro comprensiva di imposte che la Banca Contraente della Convenzione deve alla Società in base al Contratto di Assicurazione di cui alla presente Polizza.
Rischio
La possibilità che si verifichi il sinistro.
Scoperto
La percentuale dell’importo liquidabile ai termini di polizza che per ogni sinistro rimane a carico dell’Assicurato.
Sinistro
L’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Società
Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa con sede legale in Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx.
DEFINIZIONI SPECIFICHE PER L’ASSICURAZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI
Nel testo che segue si intende per:
Appartamento
Porzione di fabbricato destinato ad abitazioni tra loro contigue sovrastanti e sottostanti, ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall’interno, ma con accesso comune dall’esterno del fabbricato.
Casa
Villa unifamiliare o appartamento facente parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra di loro contigue, soprastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall’esterno del fabbricato.
Dimora abituale
La residenza anagrafica dell’Assicurato.
Dimora saltuaria
Casa o appartamento non dimora abituale.
Esplosione
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Fabbricato
L’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione od interrate, impianti idrici, igienici e sanitari, impianti elettrici fissi per illuminazione; impianti fissi di condizionamento o riscaldamento, ascensori, montacarichi, antenne televisive, come pure altri impianti o installazioni considerate immobili per natura o per destinazione. Costituiscono fabbricato le recinzioni in muratura, le cancellate e i cancelli nonché le dipendenze e pertinenze separate.
Fenomeno Elettrico
Sono manifestazioni di fenomeno elettrico:
• Corto Circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso;
• Variazione di Corrente: scostamento del livello di intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell’impianto;
• Sovratensioni: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell’impianto o immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche;
• Arco Voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell’impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.
Incendio
Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.
Materiali esplodenti
Le sostanze e i prodotti che, anche in piccola quantità:
a) a contatto con l’aria o con l’acqua, in condizioni normali danno luogo a esplosione;
b) esplodono per azione meccanica o termica;
e comunque gli esplosivi considerati dall’art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940.
Materiali incombustibili
sostanze e prodotti che fino alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
Materiali infiammabili
Le sostanze e i prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) non classificabili esplodenti quali:
• i gas combustibili;
• i liquidi e i solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C;
• l’ ossigeno, le sostanze e i prodotti decomponibili generanti ossigeno;
• le sostanze e i prodotti che, a contatto con l’acqua o l’aria umida, sviluppano gas combustibili;
• le sostanze e i prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali e a contatto con l’aria spontaneamente s’infiammano.
Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.
Scoppio
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuta ad esplosione. Gli effetti del gelo o del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.
Tetto – Copertura – Solai:
• tetto: complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti e catene);
• copertura: complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti;
• solai: complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
ALTRE DEFINIZIONI
Nel testo che segue si intende per:
Cose
gli oggetti materiali e gli animali.
Asbesto (o Amianto)
nome attribuito ad un gruppo di minerali altamente fibrosi ed incombustibili che si possono trovare nell’ambiente. L’Asbesto è stato bandito totalmente dalla Legge Italiana che definisce Amianti sei
minerali utilizzati industrialmente: il Crisotilo (anche detto Amianto Bianco), il Crocidolite (anche detto Amianto blu), l’Amosite (amianto xxxxx), l’Antofillite, l’Actinolite e il Tremolite.
FORMA DI GARANZIA
Valore intero (VI)
La garanzia è prestata per la totalità dei beni esistenti e deve quindi corrispondere all'intero valore dei beni stessi. Se tuttavia l'assicurazione viene stipulata per un valore inferiore, l'Assicurato sopporta la parte proporzionale dei danni secondo il disposto dell'articolo 1907 del codice civile.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
ART. 1 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Con il presente contratto la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato in relazione alle garanzie indicate nel modulo di adesione secondo le seguenti combinazioni per i danni determinati dagli eventi previsti.
Le combinazioni di garanzia prestate sono le seguenti:
OFFERTA | GARANZIE |
PACCHETTO 1 Modulo BASE | • Incendio Fabbricato, esplosione, scoppio |
PACCHETTO 2 Modulo INTERMEDIO | • Incendio Fabbricato, esplosione, scoppio • Eventi naturali, Eventi sociopolitici • Acqua condotta, Ricerca guasto, Fenomeno elettrico |
PACCHETTO 3 Modulo AVANZATO | • Incendio Fabbricato, esplosione, scoppio • Eventi naturali, Eventi sociopolitici • Acqua condotta, Ricerca guasto e Fenomeno elettrico • Responsabilità Civile Fabbricato |
La Copertura Assicurativa è prestata in relazione ai fabbricati o porzioni di fabbricati, e relative pertinenze, adibiti, per almeno ¾ della superficie complessiva a civile abitazione, uffici e/o studi professionali sui quali può esistere un’ipoteca a favore della Banca Contraente della Convenzione . L’assicurazione è altresì prestata, limitatamente alle garanzie previste nel Modulo BASE, anche per:
• i fabbricati o porzioni di fabbricati in corso di costruzione, destinati a civile abitazione, uffici e/o studi professionali;
• i box (escluse le autorimesse).
ART. 2 – VINCOLO (VINCOLATARIO DELLE PRESTAZIONI)
Se l’assicurazione incendio del fabbricato è vincolata a favore della Banca Contraente, in relazione ai contratti di mutuo garantiti da ipoteca degli immobili assicurati, la Società, più precisamente, liquida la Banca vincolataria fino alla concorrenza del debito residuo di capitale e per la parte eccedente tale vincolo liquida direttamente l’Assicurato fino alla concorrenza dell’ammontare del danno.
Pertanto la Società si obbliga a :
• non liquidare nessun indennizzo, se non con il consenso della Banca vincolataria;
• comunicare alla Banca vincolataria tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità ed efficacia dell’assicurazione.
ART. 3 – DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
L’operatività della garanzia decorre per ciascun Assicurato dalle ore 24.00 del giorno di sottoscrizione del modulo di adesione e cesserà alla data indicata sul modulo stesso.
ART. 4 – RIMBORSO DEL PREMIO
In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo/finanziamento, la Compagnia restituisce al debitore/Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, limitatamente al caso di Pagamento del premio assicurativo in un'unica soluzione.
L’importo del rimborso si determina moltiplicando il rapporto tra il premio unico corrisposto (al netto delle eventuali imposte) e la durata della copertura assicurativa inizialmente comunicata (espressa in giorni) per la durata residua della copertura assicurativa (espressa in giorni).
R = P * GR/D
Dove:
R = premio da rimborsare
P = premio imponibile (al netto delle imposte) GR = giorni residui di copertura
D = durata totale (in giorni) del finanziamento
Esempio: | |
Premio Imponibile | € 1000,00 |
Data Inizio Mutuo | 06/09/2010 |
Data Scadenza Mutuo | 06/09/2035 |
Data Estinzione Mutuo | 25/11/2015 |
Durata Totale in giorni | 9131 |
Giorni di copertura trascorsi | 1906 |
Giorni di copertura residui | 7225 |
R = 1000 * 7225/9131 R = 791,26
In alternativa a quanto previsto al precedente punto la Compagnia, su richiesta del debitore/Assicurato fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale originaria.
ART. 5 – DISDETTA CESSAZIONE, ANNULLAMENTO DELLE GARANZIE
In caso di disdetta da parte della Banca Contraente della Convenzione, le garanzie assicurative prestate a favore dei singoli Assicurati resteranno comunque in vigore fino alla loro naturale scadenza.
Con riferimento alla posizione dei singoli Assicurati e limitatamente al caso scelta di durata annuale, la disdetta del contratto deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata a.r. e spedita almeno 30 giorni prima della data di scadenza annuale della Copertura assicurativa.
ART. 6 - PREMIO COPERTURA ASSICURATIVA
La Banca Contraente della Convenzione e la Società confermano che il pagamento del premio verrà corrisposto alla Società medesima dall’Assicurato il quale conferirà nel Modulo di Adesione apposito incarico alla Banca Contraente della Convenzione affinché:
• trattenga dall’importo erogato, contestualmente all’erogazione del Mutuo/Finanziamento, l’importo pari al Premio Unico dovuto per tutta la durata del contratto di mutuo.
oppure
• operi un addebito annuale ricorrente sul Conto Corrente dell’Assicurato, pari all’importo del Premio assicurativo dovuto.
Per ciascun Assicurato il premio assicurativo viene determinato come segue:
a. Premio Unico Anticipato
Il Premio assicurativo viene calcolato applicando al valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato le tassazioni, di seguito riportate, previste dal pacchetto di garanzie prescelto ed indicato nel Modulo di Adesione e viene moltiplicato per il numero di anni di durata del Mutuo.
Resta inteso che, ai fini del calcolo in questione, la frazione di anno verrà considerata un’intera annualità.
b. Premio Annuale
Il Premio assicurativo viene calcolato applicando al valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato le tassazioni, di seguito riportate, previste dal pacchetto di garanzie prescelto ed indicato nel Modulo di Adesione.
Pacchetto 1 Modulo Base | Pacchetto 2 Modulo Intermedio | Pacchetto 3 Modulo Avanzato |
0,142‰ | 0,384‰ | 0,603‰ |
ART. 7 - MEZZI DI PAGAMENTO DEL PREMIO
Modalità di pagamento a disposizione dell’Assicurato
• Trattenuta all’erogazione
• Addebito annuale ricorrente in conto corrente in unica soluzione
ART. 8 - Costi gravanti sul premio
I costi di acquisizione, gestione ed incasso vengono trattenuti dalla Compagnia, che li detrae dall’importo del premio corrisposto
I costi gravanti sul Premio sono illustrati nella seguente tabella:
Costi di acquisizione, gestione ed incasso | Provvigioni percepite dall’Intermediario (quota parte dei costi) |
37% | 59,46% |
Tabella esemplificativa dei premi:
La Tabella è stata redatta considerando un Valore di ricostruzione di € 100.000 per una durata media del mutuo di 240 mesi (20 anni)
Valore di ricostruzione a nuovo del Fabbricato Assicurato | € 100.000,00 |
Pacchetto di Garanzie scelto | Pacchetto 2 |
Durata del mutuo (mesi) | 240 mesi (20 anni) |
Durata della copertura assicurativa (mesi) | 12 mesi (1 anno) |
Premio Lordo Annuale | € 38,40 |
Premio Netto Annuale | € 31,41 |
Costi di acquisizione e incasso (in valore assoluto) | € 11,62 |
Provvigioni percepite dall’Intermediario (in valore assoluto) | € 6,91 |
ART. 9 - REGIME FISCALE
I premi relativi alle garanzie della presente Polizza sono soggetti ad un’imposta sulle assicurazioni del 22,25%.
ART. 10 - OBBLIGHI DELLE PARTI
L'Intermediario Collocatore si impegna a:
– consegnare tutta la documentazione pre-contrattuale e contrattuale prevista dalla normativa vigente all’Assicurato, prima della sottoscrizione delle singole coperture assicurative;
– fornire copia della Modulo di Adesione;
– sottoporre a ciascun Assicurato, l’informativa ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, predisposta e resa disponibile da Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, nonché a raccogliere e trattenere presso di sé il relativo consenso al trattamento dei dati personali;
– comunicare alla Compagnia la data di eventuale estinzione anticipata del Finanziamento.
ART. 11 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli articoli 1892 o 1893 o 1894 del cod. civ.
ART. 12 – AGGRAVAMENTO O DIMUNUZIONE DEL RISCHIO
L’Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento o diminuzione del rischio in modo tale che, se il diverso stato di cose fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, la Società non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato a diverse condizioni di premio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, nei casi e con le modalità previsti dall’art.1898 cod. civ..
ART. 13 - VERIFICA DELLO STATO DEL FABBRICATO
Alla Società è consentito verificare lo stato del fabbricato previo accordo con il Contraente e l’Assicurato in merito al tempo ed alle modalità della verifica, e potendosi avvalere della loro collaborazione.
In caso di sinistro la Società ha inoltre diritto di prendere visione dei libri contabili, registri e fatture al fine di poter determinare l’ammontare del danno.
ART. 14 - ALTRE ASSICURAZIONI
In caso di sinistro l’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio Assicurato con il presente contratto. L’omissione dolosa di tale comunicazione alla Società determina la perdita del diritto all’indennizzo.
In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi degli artt.1910 e 1913 cod. civ..
ART. 15 - LIMITI TERRITORIALI DELL'ASSICURAZIONE
L'Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino.
ART. 16 - MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
ART. 17 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto si rinvia alle norme di legge.
ART. 18 - COMUNICAZIONI
Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dal Contratto, tranne il caso di denuncia di sinistro ed obblighi dell’Assicurato, dovrà essere effettuata per iscritto, a mezzo fax, telegramma o raccomandata, e dovrà essere indirizzata a:
• Cassa di Risparmio di Volterra, con Sede Legale in Volterra, Xxxxxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxxx (Xxxx)
• Cattolica – Divisione Online: Xxx Xxxxx xx Xxxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxx Xxxxxxxx (XX), Fax 000.0000000
ART. 19 - RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:
Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop. Lungadige Cangrande, 16 – 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) Fax: 000.00.00.000
E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell’esponente; numero di polizza e nominativo del Contraente; numero e data del sinistro a cui si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00, 00000 Xxxx, telefono 00-000000, telefax 06-42133206, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
Il reclamo all’ISVAP deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante; denominazione dell’impresa, dell’intermediario di cui si lamenta l’operato; breve
descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.
Si ricorda che permane la facoltà di ricorrere all’Autorità Giudiziaria.
ART. 20 - FORO COMPETENTE
Per le controversie riguardanti l’esecuzione del presente contratto, è competente l’Autorità giudiziaria del luogo in cui l’Assicurato ha la residenza o ha eletto domicilio, o ha la sede legale o amministrativa.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
INCENDIO FABBRICATO E ALTRI DANNI AI BENI SETTORE A
ART. 21 - OGGETTO DELLA GARANZIA INCENDIO A ALTRI DANNI AI BENI
Con il presente contratto la Società assicura la corresponsione di un indennizzo per i danni materiali e diretti al fabbricato in conseguenza di:
a) incendio;
b) fulmine, escluso fenomeno elettrico;
c) esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
d) caduta aeromobili, loro parti o cose trasportate;
ART. 22 - ESTENSIONI DI GARANZIA
Sono inoltre compresi nell’assicurazione:
a) i danni per i quali è prestata l'assicurazione “incendio e altri danni ai beni” cagionati con colpa grave dell'Assicurato, nonché da dolo o colpa grave delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere;
b) i danni materiali e diretti causati al fabbricato da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui all'art.21) che abbiano colpito il fabbricato oppure beni posti nell'ambito di 20 metri da esse;
c) i danni materiali e diretti causati al fabbricato allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
d) i danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte del fabbricato, purché detti impianti siano collegati, mediante adeguate condutture, ad appropriati camini;
e) i danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato da urto di veicoli, in transito sulla pubblica via, che non siano di proprietà o in uso all’Assicurato e/o Contraente;
f) i danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato da onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica (esclusi vetri e cristalli);
La Società garantisce il rimborso delle spese, fino alla concorrenza del 15% dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza, necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro entro i limiti della somma assicurata per sinistri indennizzabili a termini di polizza.
ART. 23 - ESCLUSIONI
Non sono compresi in garanzia i danni:
a) cagionati con dolo dell’Assicurato;
b) causati da fenomeno elettrico agli impianti elettrici ed elettronici fissi del fabbricato, per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici;
c) causati al fabbricato assicurato da fuoriuscita di acqua a seguito di rotture accidentali di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nel fabbricato assicurato;
d) per la ricerca del guasto da acqua condotta;
e) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, come pure in occasione di guerra o atti di terrorismo;
f) causati da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da alluvioni e da allagamenti;
g) per smarrimento o furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali é prestata l'assicurazione;
h) di scritte ed imbrattamento;
i) all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
j) ai vetri e ai cristalli;
k) indiretti che non riguardino la materialità delle cose assicurate;
ART. 24 – FORMA DELLE GARANZIE PRESTATE
Le garanzie sono prestate al fabbricato assicurato nella forma V.I. (a Valore Intero)
Se al momento del sinistro il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato assicurato (escluso il valore dell’area) eccede il valore indicato sul Modulo di Adesione dall’Assicurato, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore Assicurato e quello risultante al momento del sinistro.
Nel caso in cui l'assicurazione sia relativa ad una porzione di fabbricato la garanzia si estende anche alla quota di parte comune di proprietà dell'Assicurato.
ART. 25 – FRANCHIGIA E SOMME ASSICURATE
La garanzia incendio per il singolo fabbricato è limitata al valore dichiarato sul modulo di adesione e non può essere prestata per capitali eccedenti l’importo di € 1.000.000,00.
Per ogni sinistro indennizzabile a termini di Polizza verrà applicata una Franchigia fissa di € 250,00.
ART. 26 - CARATTERISTICHE DEI FABBRICATI
Per la validità della garanzia il fabbricato assicurato, la cui tipologia è indicata nella descrizione del rischio riportata nel modulo di adesione, deve avere le seguenti caratteristiche costruttive:
• strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura del tetto in materiali incombustibili e/o legno lamellare;
• solai, armature del tetto, coibentazioni, soffittature e rivestimenti comunque costruiti (anche in materiale combustibile);
Sono tollerati i materiali combustibili esistenti nella copertura e nelle pareti esterne quando la superficie da essi occupata non eccede 1/5 rispettivamente della superficie totale delle pareti esterne e della copertura.
Tale tolleranza può essere sostituita dalla misura di 1/3 qualora si tratti di materiale plastico non espanso né alveolare. Le suddette condizioni devono valere anche per l’immobile di cui il fabbricato assicurato forma eventualmente parte.
Le garanzie sono operanti a condizione che il fabbricato assicurato nel suo complesso sia:
• adibito per almeno ¾ della superficie complessiva dei piani ad abitazioni uffici, studi professionali,
• situato nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino.
EVENTI NATURALI E SOCIOPOLITICI SETTORE B
ART. 27 - EVENTI NATURALI
Con il presente contratto la Società assicura la corresponsione di un indennizzo per i danni materiali e diretti al fabbricato per i quali sia richiamata la presente garanzia aggiuntiva in conseguenza di Eventi Naturali intendendosi per tali uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate, tromba d’aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni assicurati.
ART. 28 - EVENTI SOCIOPOLITICI E ATTI VANDALICI
La Società risponde dei danni materiali e diretti al fabbricato assicurato verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, nonché causati da atti vandalici e dolosi compresi quelli conseguenti a esplosione o scoppio causati da ordigni esplosivi, nonché quelli di sabotaggio.
Sono compresi i guasti o le rotture causati al fabbricato assicurato dai ladri in occasione di furto tentato o consumato.
ART. 29 - ESTENSIONI DI GARANZIA
Sono inoltre compresi nell’assicurazione:
a) i danni cagionati con colpa grave dell'Assicurato, nonché da dolo o colpa grave delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere;
b) i danni materiali e diretti causati al fabbricato da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi Derivanti da eventi naturali, socio-politici, atti vandalici che abbiano colpito il fabbricato oppure beni posti nell'ambito di 20 metri da esso;
c) i danni da sovraccarico di neve, col xxxxxxx xxxxxxxxxx annuo di Euro 5.200,00 (cinquemiladuecento);
d) i danni materiali e diretti al fabbricato assicurato avvenuto a seguito di rottura, derivante dal gelo, di tubazioni e condutture di impianti idrici, igienico sanitari, di riscaldamento o condizionamento al servizio del fabbricato. Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà applicata una franchigia di Euro 850,00 e in nessun caso la Società indennizzerà importi superiori a Euro 1.600,00 per sinistro e per ogni annualità assicurativa;
La Società garantisce il rimborso delle spese, fino alla concorrenza del 15% dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza, necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro entro i limiti della somma assicurata per sinistri indennizzabili a termini di polizza.
ART. 30 - ESCLUSIONI E LIMITAZIONI
Non sono compresi in garanzia i danni:
a) cagionati con dolo dell’Assicurato;
b) causati da fenomeno elettrico agli impianti elettrici ed elettronici fissi del fabbricato, per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici;
c) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, come pure in occasione di guerra o atti di terrorismo;
d) causati da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da alluvioni e da allagamenti;
e) per smarrimento o furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali é prestata l'assicurazione;
f) derivanti da scritte ed imbrattamento;
g) ai vetri e ai cristalli;
h) indiretti che non riguardino la materialità delle cose assicurate;
i) Verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualsiasi autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
j) Avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protrae per oltre cinque giorni consecutivi.
Relativamente alle garanzie “Eventi Atmosferici”, la Società non risponde dei danni:
k) verificatisi all'interno dei fabbricati, a meno che siano avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
l) causati da:
• fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
• mareggiata o penetrazione di acqua marina;
• formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
• xxxx, neve, valanghe, slavine salvo quanto previsto alla voce “Estensioni di garanzia”;
• cedimento o franamento del terreno;
m) subiti da:
• alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
• recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
• beni all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
• fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
• tettoie, vetrate e lucernari in genere, a meno che siano derivati da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
• lastre in fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto di grandine.
Relativamente alla voce “sovraccarico di neve”, sono esclusi i danni a fabbricati non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve, ai criteri generali vigenti al momento della costruzione o ricostruzione.
Relativamente alla voce “danni da gelo”, sono escluse dall'assicurazione:
• le spese per demolizione e ripristino di parti di fabbricato e di impianti, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura;
• le grondaie, i pluviali e le tubazioni interrate.
ART. 31 - GARANZIE PRESTATE E SOMME ASSICURATE
Le garanzie sono prestate nella forma a Valore Intero e per la somma assicurata per il fabbricato, con le limitazioni previste dalla precedente voce “Esclusioni e limitazioni”.
Se al momento del sinistro il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato assicurato (escluso il valore dell’area) eccede il valore indicato sul Modulo di Adesione dall’Assicurato, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore Assicurato e quello risultante al momento del sinistro.
Nel caso in cui l'assicurazione sia relativa ad una porzione di fabbricato la garanzia si estende anche alla quota di parte comune di proprietà dell'Assicurato.
Per ogni sinistro indennizzabile rispettivamente ai termini di cui alle voci “Eventi atmosferici” e “Atti vandalici e eventi sociopolitici” verrà applicato uno scoperto del 10%, con il minimo di Euro 250,00.
ACQUA CONDOTTA, RICERCA GUASTO, DANNO ELETTRICO SETTORE C
ART. 32 - ACQUA CONDOTTA
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati al fabbricato da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici, di riscaldamento o di climatizzazione esistenti nel fabbricato assicurato con il massimo indennizzo per anno assicurativo pari al 10% della somma assicurata per la garanzia incendio del fabbricato.
Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà applicata una franchigia di Euro 250,00. La Società non risponde:
• dei danni causati da umidità, stillicidio, rottura degli impianti automatici di estinzione;
• dei danni causati da traboccamento, rigurgito o rottura di fognature;
• dei danni causati da guasto o rottura di condutture completamente interrate;
• dei danni alle cose poste in locali interrati o seminterrati.
ART. 33 - RICERCA DEL GUASTO PER ACQUA CONDOTTA
La Società indennizza le spese sostenute per la demolizione ed il ripristino di parte del fabbricato ed impianti idrici, igienici, di riscaldamento o di climatizzazione, fatte allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua, con il massimo indennizzo per anno assicurativo pari al 5‰ (cinque per mille) della somma assicurata per la garanzia incendio del fabbricato.
Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà applicata una franchigia di Euro 250,00.
ART. 34 - DANNO ELETTRICO A IMPIANTI ELETTRICI FISSI
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati da fenomeno elettrico agli impianti elettrici ed elettronici fissi del fabbricato indicato in Polizza, per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici, entro il massimale di Euro 2.600,00
La garanzia si estende alle antenne radio – televisive, citofoni, videocitofoni, motori elettrici automatici per apertura di cancelli, saracinesche e simili.
Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà applicata una franchigia assoluta di Euro 250,00.
La Società non risponde dei danni:
• causati da usura o da carenza di manutenzione;
• verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
• dovuti a difetti noti all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.
Relativamente alle sole apparecchiature e componenti elettroniche degli impianti fissi del fabbricato sono altresì esclusi i costi di intervento e di sostituzione di componenti relativi a:
• controlli di funzionalità;
• manutenzione preventiva;
• danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche, verificatisi durante l’esercizio senza concorso di cause esterne.
ART. 35 – RINUNCIA ALL’AZIONE DI XXXXXXX
La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga, derivante dall’art. 1916 del C.C., verso:
• le persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge;
• gli inquilini con regolare contratto di affitto o verso i proprietari del fabbricato purché l’Assicurato a sua volta non eserciti l’azione verso il responsabile
DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO SETTORI A, B, C
ART. 36 - DENUNCIA DI XXXXXXXX E OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
a) Obblighi dell’Assicurato
L’Assicurato ha l’obbligo di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.
L’Assicurato ha inoltre l’obbligo di conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine delle operazioni peritali e comunque per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. La Società non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per la conservazione dei residui.
b) Denuncia di sinistro alla Società
L’Assicurato, o se impossibilitato a farlo i suoi familiari, deve ai sensi dell’art. 1913 cod. civ. dare avviso del sinistro a:
Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa.
Ufficio sinistri
Via Valle di Pruviniano, 20
37020 X. Xxxxxxxx di San Xxxxxx in Cariano, Verona (VR) oppure telefonando al
numero verde 000.00.00.00
entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza. La denuncia di sinistro deve essere completa oltreché esatta e deve quindi contenere l’indicazione della data, del luogo in cui si è verificato il sinistro, le cause e, ove possibile, la descrizione delle circostanze che hanno determinato il sinistro stesso e gli eventuali testimoni dell’accaduto.
L’inadempimento all’obbligo di avviso e all’obbligo di salvataggio come previsti e disciplinati rispettivamente dall’art. 1913 cod. civ. e 1914 cod. civ. determinano le conseguenze previste dall’art. 1915 cod. civ., e cioè la perdita del diritto all’indennizzo in caso di omissione dolosa dell’obbligo di avviso e salvataggio o la riduzione dell’indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla Società, in caso di omissione colposa di tali obblighi.
Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui sopra sono a carico della Società in proporzione del valore Assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l’ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
c) Denuncia all’Autorità Giudiziaria
L’Assicurato è tenuto a presentare, nei cinque giorni successivi al sinistro, una dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento in cui si è verificato il sinistro, le informazioni eventualmente in suo possesso in relazione alla possibile causa del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società.
ART. 37 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L’ammontare del danno viene determinato concordemente tra le parti.
Tuttavia, ciascuna di esse ha la facoltà di richiedere che la determinazione del danno venga demandata ad un collegio di periti. In tal caso si seguirà la procedura indicata successivamente.
ART. 38 - DETERMINAZIONE DEL DANNO DA PARTE DEI PERITI
I. Mandato.
Qualora una delle Parti ne faccia richiesta, la determinazione del danno viene demandata ad un collegio di tre periti. Il collegio di periti si riunirà nel comune in cui si trovava l’immobile Assicurato.
Ogni Parte dovrà pertanto indicare il proprio perito, mentre il terzo verrà scelto di comune accordo dai periti stessi. In mancanza di tale accordo sull’individuazione del terzo perito, la nomina verrà fatta dal Presidente del Tribunale del luogo in cui deve riunirsi il collegio.
Ciascuna Parte provvede a remunerare il proprio perito, mentre concorre per metà alle spese del terzo.
II. Contenuto del mandato peritale.
I periti individuati dalle Parti a norma del punto precedente, devono svolgere i seguenti compiti:
• indagare sulle circostanze di fatto che hanno determinato il verificarsi dell’evento di danno, nonché sulla modalità con cui si è verificato il sinistro;
• verificare le circostanze di fatto rispetto a quanto dichiarato dall’Assicurato in sede di stipula del contratto;
• verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
• procedere alla stima del danno subito dall’Assicurato comprese le spese di salvataggio e, se assicurate, di demolizione e sgombero.
III. Risultati della perizia
I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti puntualmente e dettagliatamente in apposito verbale, a cui devono essere accluse le stime dettagliate.
Del verbale deve essere redatto doppia copia da consegnarsi ad ognuna delle Parti.
I risultati cui sono pervenuti i periti in relazione alle valutazioni di cui ai punti precedenti e riprodotti nel verbale sono vincolanti tra le parti, anche se il verbale stesso non sia poi stato sottoscritto da uno dei periti. In tal caso, il dissenso del perito dovrà essere indicato a verbale evidenziando anche le motivazioni.
ART. 39 - DETERMINAZIONE DEL DANNO AL FABBRICATO
La determinazione del danno viene eseguita separando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo, con le medesime caratteristiche costruttive, le parti distrutte o per riparare quelle danneggiate, deducendo il valore ricavabile dai residui della parte suddetta.
ART. 40 - LIMITE DI INDENNIZZO
La Società è tenuta al pagamento dell’indennizzo nei limiti della somma assicurata pattuita tra le parti al momento della conclusione del contratto ed indicata specificatamente sul modulo di adesione, salvo quanto previsto dall’art. 1914 cod. civ..
ART. 41 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO.
La Società provvede al pagamento dell’indennizzo dovuto entro 30 giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell’indennizzo stesso.
RESPONSABILITÀ CIVILE FABBRICATO SETTORE D
ART. 42 - OGGETTO DELLA GARANZIA
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi derivanti dalla proprietà del fabbricato assicurato, indicato nel modulo di adesione, e degli impianti fissi destinati alla conduzione del medesimo.
La garanzia comprende inoltre i danni a terzi:
a) cagionati da antenne radiotelevisive, dipendenze e pertinenze del fabbricato, compresi i giardini, i parchi, gli alberi d’alto fusto e le recinzioni in muratura, sempreché dette dotazioni costituiscano per destinazione ed uso ed ampiezza complemento del fabbricato;
b) derivanti da spargimento di acqua o rigurgito di fogne, nel caso in cui il danno sia conseguente a rotture accidentali di tubazioni o condutture. In caso di sinistro, la Società applicherà uno scoperto del 10% del danno liquidabile con un minimo pari all’importo della franchigia indicata nell’ultimo capoverso del presente articolo.
La garanzia si estende ai casi di responsabilità nei confronti di altri condomini e della proprietà comune, nel caso in cui l’Assicurato sia proprietario di un appartamento/casa in condominio. La garanzia prestata riguarda soltanto la quota parte di danno spettante all'Assicurato, esclusa ogni responsabilità solidale con gli altri condomini.
ART. 43 - RISCHI ESCLUSI
I. Non sono considerati terzi:
a) tutti coloro la cui responsabilità è coperta dal contratto di assicurazione, nonché il coniuge, gli ascendenti e i discendenti degli stessi;
b) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.
II. L’assicurazione non comprende i danni:
a) da detenzione o impiego di sostanze radioattive;
b) da inquinamento in genere;
c) a cose altrui che l’Assicurato detenga a qualunque titolo;
d) da persone non in rapporto di dipendenza con l’Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell’esercizio della propria attività;
e) derivanti da interruzioni o sospensioni di attività totali o parziali di attività industriali, commerciali artigianali agricole o di servizio;
f) derivanti da lavori di manutenzione straordinari, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
g) da detenzione o da impiego di esplosivi.
ART. 44 - MASSIMALE ASSICURATO
La garanzia è prestata sino alla concorrenza di €. 500.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo qualunque sia il numero delle persone che abbiano riportato lesioni corporali od abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
Per ogni sinistro, riguardante danni a cose e risarcibile a termini di polizza, verrà applicata una franchigia assoluta di €. 250,00.
DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO
ART. 45 – DENUNCIA DI XXXXXXXX
L’Assicurato, o se impossibilitato a farlo i suoi familiari, deve ai sensi dell’art. 1913 cod. civ. dare avviso scritto del sinistro a:
Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa.
Ufficio sinistri
Via Valle di Pruviniano, 20
37020 X. Xxxxxxxx di San Xxxxxx in Cariano, Verona (VR) oppure telefonando al
numero verde 000.00.00.00
entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza.
La denuncia di sinistro deve contenere ove possibile, la descrizione dei fatti, l’indicazione delle conseguenze del sinistro, il nome e il domicilio dei soggetti danneggiati e degli eventuali testimoni dell’accaduto, la data, il luogo e le cause del sinistro note all’Assicurato.
ART. 46 - GESTIONE DELLE VERTENZE E SPESE LEGALI
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, in sede stragiudiziale o giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici, avvalendosi della collaborazione dell’Assicurato e di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano stati da essa designati, e non risponde di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale.