CONTRATTO
CONTRATTO
Con la presente scrittura privata tra
San Servolo srl società in house della Città metropolitana di Venezia, con sede in Venezia, Isola di San Servolon. 1, P.IVA 03544490273, rappresentata dal Direttore Generale, sig. Xxxxxx Xxxxxxxx, di seguito denominata Concedente
e
… di seguito denominato Concessionario
Premesso
a) che San Servolo srl è una società in house posseduta al 100% dalla Città metropolitana di Venezia;
b) che alla Società San Servolo srl è affidato in house il compito da parte della Città metropolitana di Venezia di custodire, sorvegliare e valorizzare Villa Xxxxxxx Rezzonico Foscari a Mira (VE) di proprietà della Città metropolitana di Venezia;
c) che San Servolo srl ha il compito di gestire, in proprio o attraverso terzi, tutti i servizi offerti in Villa;
d) che Xxx Xxxxxxx xxx ha interesse a facilitare la visita di Villa Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx, di organizzare eventi congressuali ed eventi culturali ed incoraggiare iniziative volte a sostenere ed incrementare la conoscenza della Villa nel territorio della Città metropolitana di Venezia e nel mondo;
e) che, ai fini della corretta interpretazione del presente Contratto, si intendono: a) per Concedente la Società San Servolo srl quale stazione appaltante che procede all’aggiudicazione della fornitura di servizi oggetto del presente Contratto; b) per appalto, il Contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra il Concedente e un operatore economico (o, per esso, un consorzio o un raggruppamento temporaneo di operatori economici), avente per oggetto la prestazione di servizi oggetto del presente Contratto; c) per Concessionario, l’operatore economico prescelto dal Concedente, cui la stessa affida l’esecuzione dell’appalto secondo le modalità definite nel presente Contratto, integrate con le indicazioni dell’offerta; d) per Contratto, l’atto negoziale con cui sono formalizzati i rapporti tra il Concedente e il Concessionario prescelto come appaltatore; e) per Capitolato le specifiche, contenute in un documento allegato al Contratto, che definiscono le prescrizioni tecniche e le caratteristiche del servizio oggetto del presente Contratto;
f) che il Responsabile del procedimento è il Direttore Generale della Società sig. Xxxxxx Xxxxxxxx;
convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1. Premesse
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto di concessione e ne costituiscono il primo patto.
ARTICOLO 2. Oggetto della concessione
1. La concessione ha per oggetto il servizio di gestione bar e piccola ristorazione presso Villa Xxxxxxx Rezzonico Foscari in xxx Xxxxxxxxx x. 000 x Xxxx (XX).
2. La Concedente, per l’assolvimento dell’attività di cui sopra, mette a disposizione un’area definita, indicata nella planimetria, allegata alla presente Contratto sotto la lettera “A”.
ARTICOLO 3. Modalità di gestione dei locali affidati in concessione
0.Xx Concessionario si obbliga ad eseguire il Contratto secondo i patti, le modalità e le condizioni indicate nel Capitolato d’Appalto che si allega al presente Contratto sotto la lettera “B” e agli ulteriori patti, modalità e condizioni indicati nell’offerta tecnica presentata dal Concessionario stesso in sede di gara. La suddetta offerta tecnica è costituita da una relazione tecnica che viene allegata sotto la lettera “D”, per costituirne parte integrante e sostanziale del presente Contratto di concessione.
2. La Concedente ed il Concessionario si impegnano a rispettare le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici ed, in particolare, il D.Lgs. numero 50/2016.
ARTICOLO 4. Funzionamento ed orari
0.Xx gestione bar deve essere effettuata, nei locali affidati, a favore di tutto il personale dipendente della Società, dei visitatori della Villa e del parco a qualsiasi titolo entrati in Villa e di eventuale pubblico esterno.
2.L’apertura del bar deve essere garantita tutti i giorni della settimana da martedì a domenica dalle ore 10,00 alle ore 16.30 nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, settembre e ottobre; negli altri mesi dell’anno l’orario del bar dovrà essere concordato tra le parti anche in considerazione di eventi e visite guidate che si svolgono in Villa. Inoltre il servizio di bar e di piccola ristorazione dovrà essere garantito nelle serate di venerdì e sabato nei mesi di maggio, giugno luglio e settembre dalle ore 19,00 alle ore 23,00 salvo integrazioni proposte in sede di offerta.
3.L’orario di apertura e di chiusura del bar dovrà comunque garantire una certa flessibilità in particolare in occasione di incontri istituzionali e/o eventi che si tengono in Villa. Si fa presente poi che sono previsti da parte di San Servolo srl e/o da altro ente da questo indicato fino a n. 20 giornate di possibile utilizzo all’anno del bar e dell’area assegnata per le quali il Concessionario nulla avrà da pretendere.
4.L’organizzazione e la gestione del bar è totalmente a carico del Concessionario il quale deve provvedere in merito, ai sensi della normativa vigente in materia.
0.Xx gestione del bar deve essere espletata nella più scrupolosa osservanza delle norme igieniche e profilattiche, e ciò sia in relazione alla qualità, alla conservazione, alla confezione ed alla somministrazione delle bevande, dei cibi e degli ingredienti tutti, sia in relazione alla pulizia dei locali, delle stoviglie e delle suppellettili e sia infine ai requisiti del personale.
6. Il Concessionario è tenuto ad incassare direttamente i proventi derivanti dall’attività di bar e di piccola ristorazione prevista dal presente Contratto in pieno rispetto di ogni norma fiscale vigente.
ARTICOLO 5. Attivazione del servizio
Entro 15 (quindici) giorni dalla data di presa in consegna dei locali deve avere inizio l’erogazione del servizio.
ARTICOLO 6. Oneri a carico del Concessionario
1. Il Concessionario è tenuto:
a) al rispetto di tutte le vigenti disposizioni normative in materia di igiene e sicurezza nonché alle prescrizioni impartite dalla Concedente;
b) ad attivarsi per l’ottenimento delle autorizzazioni previste per legge, necessarie sia per il servizio di bar e piccola ristorazione e sia per eventuali servizi aggiuntivi proposti in sede di gara, comunque compatibili con la struttura;
c) a segnalare per iscritto alla Concedente la necessità di eventuale manutenzione straordinaria dei locali, in assenza, la Concedente non risponde dei danni derivanti da mancata manutenzione straordinaria. Il Concessionario non potrà richiedere alcun risarcimento per la mancata disponibilità del bene soggetto a manutenzione straordinaria;
d) all’uso esclusivo dei locali per l’attività prevista nel presente Contratto, per cui è fatto divieto di qualsiasi loro utilizzazione per scopi non inerenti al Contratto di concessione;
e) a provvedere a proprio carico al pagamento di tutte le spese inerenti imposte, tasse, concessioni, ecc. relative alla gestione e ai costi di smaltimento dei rifiuti prodotti;
f) a provvedere alla manutenzione ordinaria e alla perfetta pulizia dei locali indicati nella planimetria di cui all’allegato “A” per bar e spazi di pertinenza e delle attrezzature, impiegando prodotti idonei nel rispetto delle norme di legge, ivi compresa la loro gestione e conservazione, nel rispetto di eventuali direttive impartite dalla Concedente;
g) a far rispettare nei locali adibiti a bar l’assoluto divieto di fumo, individuando il responsabile preposto come previsto dalla normativa, che dovrà essere indicato in appositi cartelli ben visibili;
h) a provvedere a smaltire, in conformità alla vigente normativa e in accordo con il Concedente, tutti i rifiuti prodotti;
i) a provvedere che l’attività del bar non ostacoli la normale attività della Concedente presso la Villa;
l)a farsi carico di ogni onere che possa essere richiesto alla Concedente derivante da contravvenzioni o sanzioni per la gestione del bar a titolo di inadempienze e responsabilità del gestore e all’immediato rimborso, salvo il diritto della Concedente di rivalersi sul deposito cauzionale;
ARTICOLO 7. Utenze e smaltimento rifiuti
1.I consumi di energia elettrica, riscaldamento e di acqua potabile dei locali ad uso bar sono a carico di San Servolo srl.
2.I costi e la gestione di smaltimento dei rifiuti prodotti (urbani, organici e da raccolta differenziata) sono a carico del Concessionario con riguardo ai locali ad uso esclusivo ovvero bar e spazi annessi Il Concessionario si obbliga ad aprire a proprio nome, presso i competenti uffici del Comune di Mira la cartella esattoriale della tassa rifiuti entro 30 (trenta) giorni dalla data di consegna dei locali.
3.Le modalità di stoccaggio provvisorio e di esposizione dei suddetti rifiuti devono essere concordate con gli uffici competenti di San Servolo srl.
ARTICOLO 8. Personale
0.Xx personale assegnato per la gestione dei locali affidati deve essere in numero tale da garantire l’efficienza del servizio di gestione dato in concessione.
0.Xx Concessionario è tenuto a rispettare il Contratto di Lavoro dello specifico settore, ivi compresi i riposi settimanali, senza nuocere alla continuità del servizio.
0.Xx personale in servizio presso il bar deve essere munito di divisa preventivamente autorizzata dal Concedente, con cartellino di riconoscimento, deve tenere uno standard elevato di igiene e di pulizia personale, deve assumere un comportamento sempre socievole e accogliente, deve disporre delle autorizzazioni sanitarie previste dalle leggi vigenti in materia. Il Concessionario deve inviare a San Servolo srl l’elenco nominativo aggiornato del personale impiegato ed indicare, in particolare, il nominativo di un Responsabile del servizio, sempre reperibile.
4.San Servolo srl è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e responsabilità verso il personale per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro, secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore. Il Concessionario si impegna ad esibire, su richiesta di San Servolo srl tutta la documentazione attestante l’osservanza degli obblighi suddetti.
ARTICOLO 9. Durata
1. La durata della presente concessione è stabilita in 3 (tre) anni, decorrente dal giorno di consegna dei luoghi e delle aree oggetto della concessione avvenuta in data , come da verbale depositato agli atti,
quindi con termine il …………………..
2. E’ previsto un eventuale rinnovo per ulteriori due anni, a discrezione del Concedente.
ARTICOLO 10. Canone annuo
1. Il Concessionario dei locali deve corrispondere annualmente, a partire dalla data della firma del Contratto di concessione, il canone annuo di euro ………./00 (€ ,00), mediante versamento con le seguenti
modalità:
a) il canone relativo al primo anno di gestione deve essere pagato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte di San Servolo srl di fatture bimestrali;
b) i canoni relativi ai successivi anni devono essere pagati entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla scadenza di ciascun semestre su emissione di fatture da parte di San Servolo srl.
2. Se il pagamento non avviene entro i termini di cui sopra il Concessionario deve corrispondere gli interessi moratori per il mancato pagamento.
ARTICOLO 11. Tariffe dei prodotti in vendita
1.Le tariffe dei prodotti in vendita presso il bar devono essere concordate tra le parti.
2. Il Concessionario deve provvedere ad affiggere in modo ben visibile il listino prezzi in italiano ed in inglese relativo ai prodotti in vendita.
ARTICOLO 12. Avviamento commerciale
1. Il Concessionario riconosce e dà atto, senza riserva alcuna, che non ricorrono gli estremi che possano dar luogo al riconoscimento del cosiddetto avviamento commerciale, impegnandosi quindi a non avanzare mai a San Servolo srl alcuna pretesa al riguardo e dichiarando che l'entità dei corrispettivi che incasserà con l’espletamento dell’attività è tale che, in ogni e qualsiasi ipotesi, egli si dichiara sin d'ora soddisfatto e tacitato in ogni eventuale diritto che egli possa eventualmente far valere in sede o a seguito della scadenza o della risoluzione, per qualsiasi ragione, del Contratto di concessione.
ARTICOLO 13. Ispezioni e controllo
1. La Concedente si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che il Concessionario possa nulla eccepire, di effettuare o predisporre verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte del concessionario stesso di tutte le disposizioni contenute nel Capitolato allegato al presente atto ed in modo specifico, controlli di rispondenza e di qualità.
2. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano il Concessionario dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al Contratto di concessione.
3. I rilievi di ogni genere, le definizioni e le irregolarità contestate del servizio saranno comunicate dal Direttore Generale di San Servolo srl, o persona da lui delegata, al Concessionario con lettera raccomandata a/r o con PEC.
ARTICOLO 14. Inadempienze e penali
1. Le Parti danno atto che, per quanto riguarda i casi di inadempimento o ritardo nell’adempimento e le conseguenti penali, si fa riferimento a quanto previsto dall’ articolo 14 del Capitolato d’appalto, già allegato al presente Atto.
ARTICOLO 15. Sospensione dell’esecuzione del Contratto
1. La Concedente ed il Concessionario si danno reciprocamente atto che trova applicazione per la sospensione l’articolo 107 del D. Lgs. 50/2016 oltre a quanto previsto dal Capitolato d’appalto, già allegato al presente Atto.
ARTICOLO 16. Referenti del Concessionario
1. Il Concessionario prima dell’avvio della gestione della concessione è espressamente tenuto ad indicare un Responsabile del servizio di gestione della concessione che ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
0.Xx Concessionario ha altresì l’onere di indicare il nominativo della persona che per suo conto seguirà la direzione responsabile del servizio dato in concessione.
3.Tali persone responsabili potranno venire sostituite, in caso di impedimento, da altre persone purché munite dei requisiti richiesti e il cui nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato.
ARTICOLO 17. Direttore dell’esecuzione del Contratto
1. La Concedente prima dell’avvio della concessione è tenuta ad individuare un proprio Responsabile dell’esecuzione, diverso dal responsabile unico del procedimento, da indicare al Concessionario, cui competono in particolare i seguenti adempimenti:
a) coordinare e controllare sotto il profilo tecnico contabile l’esecuzione del Contratto;
b) assicurare la regolare esecuzione del Contratto, verificando - attraverso opportuni controlli - che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità delle prescrizioni del Capitolato. Per ciascun controllo, che può avvenire anche senza compresenza del referente del Concessionario, viene compilata una check-list da cui saranno rilevate le eventuali non conformità. Le non conformità saranno formalmente comunicate al Concessionario, che dovrà dare tempestiva risposta circa quanto segnalato, indicando le eventuali azioni correttive intraprese. Se le non conformità rilevate non saranno motivate esaustivamente la Concedente procederà all’applicazione delle penali, secondo la procedura prevista dall’articolo 14 del Contratto.
ARTICOLO 18. Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia
1. La Concedente e il Concessionario si danno reciprocamente atto che trovano applicazione per la modifica del Contratto durante il periodo di efficacia le disposizioni di cui all’art. 175 del D. Lgs. 50/2016.
ARTICOLO 19. Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, numero 136 e successive modificazioni.
2. A tal fine si impegna a comunicare alla Concedente, per le transazioni derivanti dal presente Contratto, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse entro sette giorni
dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa di cui al presente Contratto nonché, entro lo stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni modifica relativa ai dati comunicati.
3. Il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione alla Concedente della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. La Concedente ed il Concessionario si danno reciprocamente atto che il presente Contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Per rendere operativa la risoluzione basterà apposita notifica dell'inadempimento.
ARTICOLO 20. Cessioni, revoca d’ufficio, risoluzione per inadempimento e subentro
1. Le Parti danno atto che per la cessazione, revoca d’ufficio, risoluzione per inadempimento e subentro trova applicazione l’articolo 14 del Capitolato d’appalto, già allegato al presente Atto
2. Il Concessionario si impegna, inoltre, ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili e nell’ambito dei rapporti con la Concedente, gli obblighi di condotta previsti dal Xxxxxx Xxxxx e dal Modello di Organizzazione e di Gestione di San Servolo srl.
3. La Concedente, verificata la violazione di uno o più dei suddetti obblighi, la contesta per iscritto al Concessionario assegnando un termine non superiore a dieci (10) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, la Concedente procederà all’applicazione delle penali di cui all’articolo 14 del presente Contratto, oppure, nei casi considerati più gravi dal predetto Codice, alla risoluzione di diritto del Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile e all’incameramento della cauzione definitiva. È fatto salvo in ogni caso l’eventuale diritto al risarcimento del danno.
ARTICOLO 21. Modalità di soluzione delle controversie e foro competente
1. La Concedente ed il Concessionario si danno reciprocamente atto che eventuali controversie derivanti dall’esecuzione del presente Contratto di concessione sono di competenza esclusiva del giudice ordinario, con esclusione dell’arbitrato.
2. Le Parti approvano, specificatamente, che il Foro competente è quello di Venezia.
ARTICOLO 22. Cauzione definitiva
1. La Concedente e il Concessionario dichiarano che, a garanzia del mancato o inesatto adempimento del presente Contratto di concessione, il Concessionario ha costituito la cauzione definitiva, a mezzo fideiussione bancaria/assicurativa numero ………………, in data .. ……… ., stipulata con …………., Agenzia …………., per
…………/00 euro (€ ,00).
2. La Concedente ed il Concessionario si danno reciprocamente atto che la suddetta garanzia è ridotta del
………………per cento (…%) rispetto alla misura fissata dalla legge, in quanto il Concessionario è in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.
3. La Concedente ed il Concessionario si danno reciprocamente atto che la suddetta cauzione sarà progressivamente svincolata nei termini e per gli importi previsti dall’articolo 103, comma 3, del D.Lgs. numero 50/2016.
0.Xx Concedente ed il Concessionario concordano che, nel caso di inadempienze contrattuali da parte del Concessionario, la Concedente ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione e che il
Concessionario è tenuto a reintegrare la cauzione medesima, nel termine assegnatogli, se la Concedente abbia dovuto, nel frattempo, valersi in tutto o in parte di essa.
5. La Concedente ed il Concessionario si danno reciprocamente atto che la suddetta cauzione cessa di avere effetto dalla data di emissione del certificato di verifica di conformità.
ARTICOLO 23. Polizza assicurativa
0.Xx Concedente prende atto che il Concessionario ha stipulato, a copertura dei rischi inerenti la concessione, polizza di responsabilità civile verso terzi n. ………………, in data …………….. con Assicurazioni,
Agenzia di ………………….., per un massimale per sinistro di ……………/.. euro (€ ,00) ed ha durata, per legge,
fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.
ARTICOLO 24. Divieto di cessione del Contratto
0.Xx Concessionario dichiara di essere a conoscenza che il presente Contratto di concessione non può essere ceduto, pena la nullità dell’atto di cessione.
ARTICOLO 25. Subappalto
1. Ai sensi dell’art. 11 del Capitolato d’appalto, già allegato al presente Xxxx è fatto divieto al Concessionario di subappaltare, anche parzialmente, il servizio.
ARTICOLO 26. Obblighi del Concessionario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti
1. Il Concessionario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori del settore ed agisce, nei confronti dei propri dipendenti, nonché
degli altri soggetti impiegati per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, nel rispetto degli obblighi contributivi, assicurativi, sanitari e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.
ARTICOLO 27. Spese contrattuali
0.Xx Concessionario laddove necessario assume a proprio carico le spese del Contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, comprese le spese di registrazione.
ARTICOLO 28. Trattamento dei dati personali
1. La Concedente informa il Concessionario che titolare del trattamento è San Servolo srl.
2. San Servolo srl informa il Concessionario che tratterà i dati contenuti nel presente Contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.
Seguono allegati A e B
ALLEGATO “B” - CAPITOLATO D’APPALTO
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE BAR E PICCOLA RISTORAZIONE PRESSO VILLA XXXXXXX REZZONICO FOSCARI A MIRA (VE)
Art. 1 Oggetto, durata e forma
0.Xx gara ha per oggetto l’affidamento in concessione del servizio di gestione bar e piccola ristorazione presso Villa Xxxxxxx Rezzonico Foscari sita in Xxx Xxxxxxxxx x. 000 x Xxxx, Xxxxxxx xxx Xxxxxx, Xxxxxxx.
2.San Servolo srl per l’assolvimento dell’attività di cui alla presente gara, mette a disposizione un’area definita, indicata nella planimetria di cui all’allegato A del presente Capitolato.
0.Xx Concessionario, alla data di inizio dell’affidamento, deve essere in possesso di tutte le autorizzazioni ad esercitare l’attività commerciale di cui al presente appalto.
4.L’appalto decorrerà dalla data di stipulazione dell’atto di concessione e avrà la durata di anni tre, con un eventuale rinnovo per ulteriori due anni, a discrezione di San Servolo srl, fatto salvo la risoluzione, per effetto di intervenute modifiche legislative in ordine alle funzioni conferite alla Società San Servolo srl senza diritto di alcun rimborso da parte del concedente.
Art. 2 Funzionamento ed orari
0.Xx gestione bar deve essere effettuata, nei locali affidati, a favore di tutto il personale dipendente della Società, dei visitatori della Villa e del parco a qualsiasi titolo entrati in Villa e di eventuale pubblico esterno.
2.L’apertura del bar deve essere garantita tutti i giorni della settimana da martedì a domenica dalle ore 10,00 alle ore 16.30 nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, settembre e ottobre; negli altri mesi dell’anno l’orario del bar dovrà essere concordato tra le parti anche in considerazione di eventi e visite guidate che si svolgono in Villa. Inoltre il servizio di bar e di piccola ristorazione dovrà essere garantito nelle serate di venerdì e sabato nei mesi di maggio, giugno luglio e settembre dalle ore 19,00 alle ore 23,00 salvo integrazioni proposte in sede di offerta.
3.L’orario di apertura e di chiusura del bar dovrà comunque garantire una certa flessibilità in particolare in occasione di incontri istituzionali e/o eventi che si tengono in Villa. Si fa presente poi che sono previsti da parte di San Servolo srl e/o da altro ente da questo indicato fino n. 20 giornate di utilizzo all’anno del bar e dell’area assegnata per le quali il Concessionario nulla avrà da pretendere.
4.L’organizzazione e la gestione del bar è totalmente a carico del Concessionario il quale deve provvedere in merito, ai sensi della normativa vigente in materia.
0.Xx gestione del bar deve essere espletata nella più scrupolosa osservanza delle norme igieniche e profilattiche, e ciò sia in relazione alla qualità, alla conservazione, alla confezione ed alla somministrazione delle bevande, dei cibi e degli ingredienti tutti, sia in relazione alla pulizia dei locali, delle stoviglie e delle suppellettili e sia infine ai requisiti del personale.
6. Il Concessionario è tenuto ad incassare direttamente i proventi derivanti dall’attività di bar e di piccola ristorazione prevista dal presente Contratto in pieno rispetto di ogni norma fiscale vigente.
Art. 3 Attivazione del servizio
1.Entro 15 (quindici) giorni dalla data di presa in consegna dei locali deve avere inizio l’erogazione del servizio.
Art. 4 Oneri a carico del Concessionario
0.Xx Concessionario è tenuto:
a) al rispetto di tutte le vigenti disposizioni normative in materia di igiene e sicurezza nonché alle prescrizioni impartite da San Servolo srl;
b) ad attivarsi per l’ottenimento delle autorizzazioni previste per legge, necessarie sia per il servizio di bar, piccola ristorazione e sia per eventuali servizi aggiuntivi proposti, comunque compatibili con la struttura;
c) ad effettuare presso i locali acquisiti in concessione gli eventuali adeguamenti ed allestimenti indicati in sede di gara. Resta inteso che nulla sarà dovuto al Concessionario per detti adeguamenti. Eventuali variazioni sostanziali, nel corso della durata del Contratto, potranno essere apportate agli allestimenti e agli arredi solo previo nulla osta da parte di San Servolo srl;
d) a segnalare per iscritto a San Servolo srl la necessità di eventuali interventi di manutenzione straordinaria dei locali. In assenza di tale comunicazione San Servolo srl non risponde dei danni derivanti da mancata manutenzione straordinaria. Il Concessionario non potrà richiedere alcun risarcimento per la mancata disponibilità del bene soggetto a manutenzione straordinaria;
e) all’uso esclusivo dei locali per l’attività prevista nell’oggetto della gara, per cui è fatto divieto di qualsiasi loro utilizzazione per scopi non inerenti al Contratto stesso;
f) a provvedere a proprio carico al pagamento di tutte le spese inerenti a imposte, tasse, concessioni, ecc. relative alla gestione e ai costi di smaltimento dei rifiuti prodotti;
g) a provvedere alla manutenzione ordinaria e alla perfetta pulizia dei locali indicati nella planimetria di cui all’allegato A per bar, e spazi di pertinenza e delle attrezzature, impiegando prodotti idonei nel rispetto delle norme di legge, ivi compresa la loro gestione e conservazione, nel rispetto di eventuali direttive impartite da San Servolo srl;
h) a far rispettare nei locali adibiti all’interno del bar l’assoluto divieto di fumo, individuando il responsabile preposto come previsto dalla normativa, che dovrà essere indicato in appositi cartelli ben visibili;
i) a provvedere a smaltire, in conformità alla vigente normativa, tutti i rifiuti prodotti;
j) a provvedere che l’attività del bar non ostacoli la normale attività di fruizione pubblica della Villa;
k) di farsi carico di ogni onere che possa essere richiesto a San Servolo srl derivante da contravvenzioni o sanzioni per la gestione del bar a titolo di inadempienze e responsabilità del Concessionario e all’immediato rimborso, salvo il diritto di San Servolo srl di rivalersi sul deposito cauzionale.
Art. 5 Qualità e quantità dei prodotti alimentari somministrati
0.Xx Concessionario dovrà impiegare esclusivamente alimenti di prima qualità e freschezza, in conformità alla propria offerta tecnica e nel più rigoroso rispetto delle norme igieniche e di sicurezza alimentare, nonché assumere tutti gli accorgimenti e le cautele per la gestione di ospiti con intolleranze alimentari.
2.Tutti i prodotti dovranno essere in quantità sufficiente a garantire la continuità del servizio, in particolare per quanto concerne i prodotti a prezzo definito in sede di offerta.
0.Xx concedente si riserva la facoltà di effettuare verifiche a campione sul rispetto del presente articolo.
Art. 6 Utenze e smaltimento rifiuti
1.I consumi di energia elettrica, riscaldamento e di acqua potabile dei locali ad uso bar sono a carico di San Servolo srl
2.I costi e la gestione di smaltimento dei rifiuti prodotti (urbani, organici e da raccolta differenziata) sono a carico del Concessionario con riguardo ai locali ad uso esclusivo ovvero bar e spazi annessi. Il Concessionario si obbliga ad aprire a proprio nome, presso i competenti uffici del Comune di Mira la cartella esattoriale della tassa rifiuti entro 30 (trenta) giorni dalla data di consegna dei locali.
3.Le modalità di stoccaggio provvisorio e di esposizione dei suddetti rifiuti devono essere concordate con gli uffici competenti di San Servolo srl.
Art. 7 Personale
0.Xx personale assegnato per la gestione dei locali affidati deve essere in numero tale da garantire l’efficienza del servizio.
0.Xx Concessionario è tenuto a rispettare il Contratto di Lavoro dello specifico settore, ivi compresi i riposi settimanali, senza nuocere alla continuità del servizio.
0.Xx personale in servizio presso il bar deve essere munito di divisa, con cartellino di riconoscimento, tenere uno standard elevato di igiene e pulizia personale, disporre delle autorizzazioni sanitarie previste dalle leggi vigenti in materia. Il Concessionario deve inviare a San Servolo srl l’elenco nominativo aggiornato del personale impiegato ed indicare, in particolare, i nominativi dei Responsabili previsti, sempre reperibili.
4.San Servolo srl è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e responsabilità verso il personale per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro, secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore. Il Concessionario si impegna ad esibire, su richiesta di San Servolo srl tutta la documentazione attestante l’osservanza degli obblighi suddetti.
Art. 8 Canone annuo
0.Xx Concessionario dei locali deve corrispondere il canone il cui importo è pari a quello che verrà indicato in sede di offerta, comunque non inferiore ad euro 10.000,00 annui, IVA esclusa, mediante versamento secondo le modalità concordate con San Servolo srl.
0.Xx rateo del canone dovrà essere corrisposto mediante bonifico intestato a San Servolo srl: Banca Intesa
Filiale di Venezia San Xxxxxxxx (0642) Cannaregio 1353 30121 Venezia Account Owner: Xxx Xxxxxxx-Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx x.x.x.
XXX X XXX 00 069 CAB 02127
CC 100000002312
XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000 XXXXXXXX
causale: rata canone bar Villa Xxxxxxx.
Art. 9 Tariffe dei prodotti in vendita
1.Le tariffe dei prodotti posti in vendita presso il bar devono essere preventivamente concordati tra le parti.
0.Xx Concessionario deve provvedere ad affiggere in modo ben visibile il listino prezzi in italiano e in inglese relativo ai prodotti in vendita.
Art. 10 Avviamento commerciale
0.Xx Concessionario riconosce e dà atto, senza riserva alcuna, che non ricorrono gli estremi che possano dar luogo al riconoscimento del cosiddetto avviamento commerciale, impegnandosi quindi a non avanzare mai alcuna pretesa al riguardo e dichiarando che l'entità dei corrispettivi che incasserà con l’espletamento dell’attività è tale che, in ogni e qualsiasi ipotesi, egli si dichiara sin d'ora soddisfatto e tacitato in ogni eventuale diritto che egli possa eventualmente far valere in sede o a seguito della scadenza o della risoluzione, per qualsiasi ragione, del Contratto.
Art. 11 Divieto di cessione del Contratto e divieto di subappalto
1.E' fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, eventuali crediti derivanti alla stessa dal presente Contratto, nonché di conferire procure all'incasso.
0.Xx sub concessione è vietata.
0.Xxxx la specificità del servizio è altresì fatto espressamente divieto di subappaltare, in tutto o in parte, il servizio, pena la risoluzione del Contratto, la perdita della cauzione e il risarcimento di ogni conseguente danno.
Art. 12 Assicurazione
0.Xx Concessionario assume a proprio carico la responsabilità dell’affido e promuove tutte le iniziative atte ad evitarne l'interruzione.
2.San Servolo srl è esonerata da ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura che dovessero accadere ai soggetti frequentanti il bar o a terzi in genere o al personale dell'impresa appaltatrice nell'esecuzione del Contratto. In particolare il Concessionario si assume tutte le responsabilità derivanti da avvelenamenti e intossicazioni conseguenti all'ingestione di cibi contaminati o avariati.
3.Qualora, per cause di disservizio provocate dal Concessionario, ne derivino danni alle persone e/o alle cose, il medesimo è tenuto al risarcimento dei danni. Analogamente, ove ne derivino danni all'attività del Concedente, il Concessionario è tenuto al loro risarcimento. In ogni caso, danni, rischi, responsabilità di qualsiasi natura riguardanti le persone e le cose in genere, derivanti dalle prestazioni contrattuali o alle medesime ricollegabili, s'intendono assunti dal Concessionario che ne risponderà in via esclusiva, esonerandone già in via preventiva ed espressamente il Concedente.
0.Xx Concessionario, prima della sottoscrizione del Contratto, deve pertanto fornire:
a) copia di idonea polizza assicurativa, della durata di 3 anni, per responsabilità civile verso terzi ed idonea garanzia assicurativa per eventuali danni ai locali ed al loro contenuto di proprietà della Concedente ed affidati in gestione al Concessionario, derivanti dalla conduzione dei medesimi in conseguenza dell’affidamento del servizio, per un massimale almeno di euro 1.000.000,00;
b) deve inoltre presentare una fideiussione bancaria o assicurativa, della durata di 3 anni, a garanzia del pagamento del canone, delle spese e del recesso dall’affidamento per un importo complessivo di euro 10.000,00 (diecimila/00) da intestare a San Servolo srl con beneficio d’escussione in caso di mancato pagamento del canone, delle spese e in caso di recesso dall’affidamento.
0.Xx fideiussione deve esplicitamente prevedere il risarcimento al Concedente dei maggiori costi che questo dovesse sopportare per inadempienza, anche parziale, nell'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, e deve pertanto prevedere espressa clausola a prima e semplice richiesta della Concedente per tutti i danni ad
essa direttamente provocati da disservizi, da inadempienza o da altra ragione di danno nascente dal presente Contratto.
6.E' facoltà di San Servolo srl richiedere la copertura assicurativa di ulteriori rischi non compresi nella polizza stipulata dalla Ditta.
Art. 13 Ispezione e controllo
1.San Servolo srl si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che il Concessionario possa nulla eccepire, di effettuare o predisporre verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte del Concessionario stesso di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato ed in modo specifico, controlli di rispondenza e di qualità.
2.Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano il Concessionario dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al Contratto.
3.I rilievi di ogni genere, le definizioni e le irregolarità contestate del servizio saranno comunicate dal Dirigente responsabile della corretta esecuzione del Contratto, o persona da lui delegata, al Concessionario con lettera inviata via PEC o con raccomandata a mano.
Art. 14 Penalità e Risoluzione del Contratto
1.L’affidamento della concessione del servizio di gestione bar e di piccola ristorazione deve svolgersi secondo le norme del presente Capitolato di gara.
0.Xx caso di accertata violazione delle norme che disciplinano l'attività in oggetto, San Servolo srl applicherà una penale di Euro 500,00 per ogni violazione riguardante i seguenti aspetti:
a) qualità del servizio non conforme a quanto prescritto dal presente Capitolato;
b) rispetto degli orari di apertura e chiusura dell'esercizio;
c) irregolarità a seguito dei controlli effettuati;
d) igiene generale dei locali, delle attrezzature e del personale addetto, corretto stato e uso dei locali, attrezzature e arredi;
e) rispetto delle norme di sicurezza;
f) impiego del personale non corrispondente a quanto prescritto dal Capitolato;
g) scarso decoro e correttezza dei dipendenti del Concessionario nei rapporti con l'utenza;
0.Xx caso di reiterate inadempienze sarà facoltà di San Servolo srl procedere alla risoluzione del Contratto per inadempienza secondo quanto successivamente specificato. La somma di cui sopra potrà essere trattenuta dal deposito cauzionale definitivo.
4.San Servolo srl risolverà il Contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi:
a) mancato reintegro del deposito cauzionale eventualmente escusso entro il termine di 30 (trenta)
b) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Concedente;
c) mancata proroga della validità del deposito cauzionale entro il termine di 30 (trenta) giorni dal
d) ricevimento della relativa richiesta da parte di San Servolo srl in caso di rinnovo del Contratto;
e) sospensione, abbandono o mancata effettuazione anche saltuaria del servizio da parte del Concessionario;
f) gravi e reiterate inadempienze e inottemperanze a quanto riportato nel presente Capitolato. 0.Xx Contratto cesserà la sua efficacia nei seguenti casi:
a) cessazione dell'attività oppure concordato preventivo, fallimento, stati di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del Concessionario o prosecuzione dell’attività sotto la
direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure se il Concessionario entri in liquidazione;
b) allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione del Contratto;
c) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
d) allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi comportamento professionale del fornitore;
e) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Concessionario nel corso della procedura di gara ovvero nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del Contratto;
f) il Concessionario ceda il Contratto.
6.Xxx Xxxxxxx xxx ha altresì la facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile, previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni, decorso il quale il Contratto si intende risolto di diritto, qualora:
a) il Concessionario non dia inizio alla gestione dei locali alla data stabilita nel Contratto;
b) il Concessionario non esegua la gestione in modo strettamente conforme alle disposizioni del Contratto;
c) il Concessionario non impieghi personale o mezzi con i requisiti concordati;
d) il Concessionario non si conformi, entro un termine ragionevole, all'ingiunzione di San Servolo srl di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del Contratto nei termini prescritti;
e) il Concessionario si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel presente Capitolato speciale, dopo l'applicazione delle penali;
f) il Concessionario sospenda l'esecuzione del Contratto per motivi imputabili a sé stesso.
0.Xx caso di risoluzione del Contratto per una delle cause di cui al presente articolo, San Servolo srl si riserva di incamerare, a titolo di penale e di indennizzo, l'intero deposito cauzionale prestato dal Concessionario.
8.Xxxxxx indennizzo è dovuto al Concessionario inadempiente. L'esecuzione in danno non esime il Concessionario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
9.San Servolo srl ha facoltà di esercitare i diritti indicati al presente articolo senza aver prima intimato o costituito in mora il Concessionario e senza bisogno di pronuncia giudiziaria, benefici ai quali il Concessionario rinuncia con la stessa presentazione dell'offerta.
10.San Servolo srl può recedere dal Contratto, in qualsiasi momento, qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzativa che si riflettano ai fini ed agli scopi del servizio appaltato.
11.San Servolo srl può recedere dal Contratto, previa dichiarazione da comunicare al Concessionario, per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso dal Contratto.
Articolo 15. Tutela dell’ambiente
1. Il Concessionario nell’espletamento di quanto previsto nel Capitolato Speciale deve sempre disporre di procedure operative nonché di adeguati mezzi tecnici e tecnologici atti a prevenire ogni abbandono di rifiuti di qualsiasi natura, urbani e speciali, sul suolo, nel suolo o nei canali.
0.Xx Concessionario dichiara la sua completa conoscenza del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e garantisce che i rifiuti generati dall’esecuzione dei servizi di cui al presente appalto, saranno gestiti in ottemperanza ai precetti di legge stabiliti da tale Decreto.
3. Il Concessionario dichiara altresì che:
a) i rifiuti, di qualsiasi genere e tipo, prodotti dall’esecuzione delle attività di concessione in oggetto del presente Capitolato, saranno sistematicamente e diligentemente raccolti ed allontanati dal luogo di lavoro, secondo i criteri indicati dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i., per essere conferiti esclusivamente a destinatari autorizzati;
b) nell’adempimento degli obblighi di cui alla voce a) si riconosce come produttore effettivo dei rifiuti speciali e si dichiara adeguatamente organizzato per rispettare le seguenti prescrizioni:
- indicare, sul campo annotazioni di ogni formulario di conferimento rifiuti prodotti, l’esatta ragione sociale e codice fiscale della Società San Servolo srl quale “Produttore giuridico”;
- consegnare al Referente indicato da San Servolo srl entro il medesimo giorno di conferimento dei rifiuti, fotocopia della prima copia del formulario;
- consegnare al Referente indicato da San Servolo srl entro tre mesi dalla data di conferimento, fotocopia della quarta copia del formulario;
c) nell’adempimento degli obblighi di cui alla voce a) si riconosce come produttore effettivo dei rifiuti urbani che andranno diligentemente conferiti negli appositi cassonetti messi a disposizione da San Servolo srl secondo le norme in vigore nel Comune di Mira. In particolare per quanto riguarda l’olio vegetale di frittura e i tuner delle stampanti essi dovranno essere raccolti e contenuti separatamente e conferiti alla specifica raccolta organizzata nel Comune di Mira. Qualora il Concessionario non conferisse diligentemente i rifiuti negli appositi cassonetti San Servolo srl potrà applicare le penali previste.
4. Il Referente di San Servolo srl potrà, in ogni momento, chiedere conto dei conferimenti di rifiuti speciali effettuati e il Concessionario si impegna a fornire al Referente entro cinque giorni dalla sua eventuale richiesta, ogni documentazione attestante l’osservanza delle normative suddette.
5. Previa consultazione ed accordo con il Referente indicato da San Servolo srl si potrà verificare l’opportunità di concedere la disponibilità di un’area in uso al Concessionario da destinare a proprio “deposito temporaneo”; qualora, verificata l’opportunità e la disponibilità, si conceda l’uso di un’area a tale scopo, i rifiuti prodotti dovranno essere posizionati nel deposito temporaneo con i criteri, nei modi, nelle quantità e nei tempi previsti dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e, successivamente, conferiti, trasportati e avviati a smaltimento. Il Referente di San Servolo srl potrà, in ogni momento, verificare o chiedere conto della regolare tenuta del deposito temporaneo.
6. In qualità di produttore effettivo dei rifiuti, il Concessionario risponderà direttamente ed esclusivamente agli obblighi di legge correlati alle responsabilità di tale figura giuridica compreso l’uso del deposito temporaneo;
7. Le parti concordano che la mancata esibizione della documentazione degli oneri qui indicati comprovanti l’assolvimento da parte del Concessionario e dei suoi aventi causa agli obblighi previsti ex artt. 178, 183, 189, 190, 193 del D.lgs. 152/2006, comporta le conseguenze già previste dalla Clausola Risolutiva del Contratto.
8. Ogni onere inerente la gestione e l’avvio a recupero e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle attività oggetto del presente Contratto si intende integralmente compensato nei corrispettivi convenuti.
Articolo 16. Customer satisfaction
0.Xx Concessionario è consapevole che San Servolo srl nell’ambito di propri progetti dedicati alla qualificazione dei servizi erogati ha in essere una politica di customer satisfaction attraverso la quale raccoglie le osservazioni e i pareri di quanti a qualsiasi titolo utilizzano i servizi che la Società, anche attraverso il Concessionario, eroga presso Villa Xxxxxxx Xxxxxxxxx Foscari.
2.San Servolo srl terrà sempre in debita considerazione i giudizi che le modalità di customer satisfaction riporteranno anche al fine di applicare eventuali penalità, come disciplinato dal presente Contratto.
Articolo 17. Xxxxx e beni messi a disposizione del Concessionario
1. I locali e gli spazi adibiti al servizio bar presso Villa Xxxxxxx Xxxxxxxxx Foscari sono evidenziati nell’allegato “A”.
2. San Servolo srl mette a disposizione del Concessionario per l'intera durata del Contratto ai fini dell’esecuzione del servizio oggetto dello stesso le seguenti attrezzature:
a) n 1 banco bar composto da piano di mescita, vetrina refrigerata, piano appoggio macchina del caffè, piano di lavoro in acciaio cm 100, piano lavaggio cm 300 con lavello a due vasche e miscelatore, pedana ispezionabile, n. 1 banco frigorifero, n. 1 lavabicchieri, n. 1 macchina fabbrica ghiaccio, retrobanco con piano di appoggio, vani con portelle e mensole a parete,
b) n 1 frigorifero a colonna in acciaio nel deposito.
c) n 10 tavoli quadrati
d) n 3 tavoli tondi
e) n 8 poltroncine
f) n 6 sdrai
g) n 2 tavolini
h) 4 tavoli quadrati
i) 1 tavolinetto tondo alto
j) 12 sedie
k) 2 sgabelli alti
l) 3 sgabelli bassi
Ogni altro materiale e attrezzatura necessaria alla corretta, efficace ed efficiente realizzazione di tutti i servizi oggetto del presente bando di gara deve essere fornita a cura e spese del Concessionario.
3. Il Concessionario si impegna a conservare, custodire ed utilizzare con la massima cura e diligenza i beni messi a disposizione da San Servolo srl. II locali concessi in uso da San Servolo srl al Concessionario devono essere utilizzati dallo stesso esclusivamente per il servizio oggetto del presente Contratto, pena la risoluzione del Contratto stesso. Resta inteso che al termine del rapporto i sopraccitati locali e beni dovranno essere restituiti in buono stato, fatto salvo il normale logorio d'uso.
4. Il Concessionario accetta le strutture, gli impianti e gli allestimenti degli spazi resi disponibili da San Servolo srl nello stato in cui si trovano al momento della consegna dei locali ed esaminati durante il sopralluogo obbligatorio.
5. Il Concessionario si impegna al rigoroso rispetto di tutte le prescrizioni indicate nell’autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti e successive modifiche.
6. Xxx Xxxxxxx xxx potrà chiedere in occasione di eventi particolari e/o complessi (concerti, premiazioni, inaugurazioni, mostre, cene, ecc.) ed ottenere dal Concessionario, per archi temporali brevi, l’uso di tutto o di parte delle aree interne ed esterne qui previste senza nessun obbligo nei confronti del Concessionario fatto salvo quanto previsto all’articolo 2 del presente Capitolato.
7. Le aree esterne destinate ai tavoli e alle sedie non potranno mai essere perimetrate dal Concessionario né essere ingombrate con arredi fissi e/o mobili di qualsivoglia natura, fatta salva la preventiva autorizzazione da parte di San Servolo srl.
8. E’ tassativamente vietato l’uso di apparecchiatura alimentate a gas.
9. Il Concessionario si farà sempre carico della pulizia dei locali, delle attrezzature utilizzate, dei bagni e degli spogliatoi messi a disposizione da San Servolo srl.
Articolo 18. Norme Alimentari
0.Xx fine di adeguare il servizio di bar e piccola ristorazione alle esigenze igieniche e dietetiche, il Concessionario è tenuto ad osservare che gli alimenti rispondano ai requisiti richiesti dalle vigenti leggi in materia, che si intendono tutte richiamate.
2.Gli alimenti utilizzati devono altresì rispondere alle seguenti norme di carattere generale:
a) avere la denominazione di vendita secondo quanto stabilito dalle leggi e dai regolamenti vigenti;
b) riportare una corretta etichettatura facilmente leggibile secondo quanto previsto dalla normativa generale e dalle norme specifiche per ciascuna classe merceologica;
c) possedere imballaggi integri, asciutti ed idonei senza alcun segno di deterioramento;
d) non impiegare prodotti che abbiano subito anche uno scongelamento parziale;
e) non utilizzare prodotti contenenti Organismi Geneticamente Modificati (OGM);
f) preferibilmente utilizzare vegetali freschi nella preparazione delle pietanze.
3. E’ ammesso l’utilizzo di prodotti vegetali surgelati per la preparazione dei contorni cotti.
4. Il Concessionario è tenuto a presentare all’inizio del servizio e quando San Servolo srl lo ritenga necessario, le eventuali certificazioni relative ai diversi prodotti utilizzati che ne attestino la rintracciabilità.
5. Deve essere sempre disponibile presso i locali del bar la scheda tecnica di prodotto di tutte le materie prime utilizzate.
6. Tutte le prescrizioni più sopra riportate potranno essere in qualsiasi momento integrate da ulteriori e più precise indicazioni cui attenersi nell’espletamento del servizio.
Articolo 19. Norme igieniche.
1. I detersivi e gli altri prodotti di sanificazione impiegati a vario titolo e funzione dal Concessionario dovranno essere sempre contenuti nelle confezioni originali, con la relativa etichetta e conservati in locali appositi o in armadi chiusi.
2. E’ assolutamente vietato tenere, nella zona di preparazione e distribuzione dei prodotti alimentari, detersivi, scope, strofinacci, ecc.
3. I servizi igienici e gli spogliatoi utilizzati dal personale del Concessionario dovranno essere tenuti, a carico e a responsabilità dello stesso Concessionario, costantemente in ordine e puliti in tutte le loro parti.
4. Nei servizi igienici destinati agli Ospiti dati in uso al Concessionario deve essere reso disponibile sempre per gli Ospiti carta igienica, sapone disinfettante e salviette.
5. E’ tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari (lavandini canaline di scarico, ecc.).
Articolo 20. Tutela della salute e della sicurezza.
1. Tutto il personale del Concessionario impiegato presso Villa Xxxxxxx Xxxxxxxxx Foscari compreso gli eventuali sostituti dovrà essere stato informato in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e sui rischi specifici a cui è esposto in relazione all’attività svolta e sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e macchinari utilizzati così come previsto dall’art. 36 del D.lgs. 81/08.
2. Xxx Xxxxxxx xxx fornirà a semplice richiesta scritta al Concessionario le informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui è destinato ad operare il suo personale, sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate, attraverso estratto della propria documentazione (Documento di Valutazione dei Rischi) e il Piano di Emergenza.
3. Il Concessionario deve sempre eseguire le prestazioni nel rispetto delle misure a tutela della sicurezza sul lavoro.
4. E’ fatto obbligo al Concessionario di coordinarsi e di cooperare con San Servolo srl per l’attuazione delle misure in prevenzione e protezione; in particolare si obbliga a partecipare, ove promosse da San Servolo srl, alle riunioni di cooperazione e coordinamento.
5. Il Concessionario dovrà preventivamente comunicare al Concedente le misure adottate per prevenire i rischi relativi all’attività svolta (indicazione dei dispositivi di protezione individuale utilizzati, delle procedure adottate, ecc.).
Articolo 21. Codice Etico.
San Servolo srl in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 “Disciplina delle responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell’articolo 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300”, si è dotata del Manuale Organizzativo e di Gestione, del Codice Etico e del Codice Disciplinare che il Concessionario può visionare presso il sito internet della Società xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx nella sezione “Amministrazione trasparente – Atti Generali - Regolamenti”. In particolare con la firma Contratto il Concessionario si impegna a rispettare quanto previsto nel Codice Etico. San Servolo srl in caso di violazione del Codice Etico da parte del Concessionario potrà applicare delle sanzioni contrattuali.
Art. 22. Riconsegna dei locali
1.Alla conclusione del Contratto ed entro i venti giorni successivi alla naturale scadenza, il Concessionario deve liberare i locali da persone e cose mobili, senza necessità di particolari comunicazioni o intimazioni da parte di San Servolo srl. Nel caso ciò non avvenga, San Servolo srl ha facoltà di incamerare la cauzione e di provvedere direttamente allo sgombero dei locali.
0.Xx termine della concessione i locali devono essere restituiti a San Servolo srl in perfetto stato di conservazione ed efficienza.
Art. 23. Obblighi di riservatezza
0.Xx Concessionario è obbligato a mantenere riservati i dati e le informazioni e conoscenze di pertinenza di San Servolo srl di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio.
0.Xx Concessionario si impegna a far sì che nel trattamento di dati, informazioni e conoscenze in qualunque modo inerenti all'espletamento del servizio, ed in particolare nel caso di dati personali e sensibili, venga rispettata la disciplina prevista dal D.L.vo n. 196/2003.
0.Xx Concessionario sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti degli obblighi anzidetti.
0.Xx caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, San Servolo srl avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni derivati a San Servolo srl.
Art. 24. Foro competente
1.Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'esecuzione o nell'interpretazione del Contratto è esclusivamente competente il Foro di Venezia, con esclusione dell’arbitrato.