TRA
PROTOCOLLO D'INTESA TRA REGIONE TOSCANA E PARTI SOCIALI REGIONALI PER L’ATTIVAZIONE DI TIROCINI E STAGE DI QUALITA’ IN REGIONE TOSCANA
L'anno il giorno
TRA
La Regione Toscana
E
CIA Regionale CNA Regionale Coldiretti Regionale
Confartigianato Regionale Confcommercio Regionale Confcooperative Regionale Confesercenti Regionale Confindustria Regionale Confturismo Regionale Lega Coop Regionale CGIL
CISL UIL
PREMESSO CHE
- l’art. 18 della L. 24-6-1997 n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione) stabilisce i principi e criteri generali in materia di tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico;
- la Corte Costituzionale con sentenza n. 50 del 28 gennaio 2005 ha precisato che “la disciplina dei tirocini estivi di orientamento. . . attiene alla formazione professionale di competenza esclusiva delle Regioni”;
- il Parlamento europeo con la risoluzione del 6 luglio 2010 sulla “Promozione dell’accesso dei giovani al mercato del lavoro, rafforzamento dello statuto dei tirocinanti e degli apprendisti” invita gli Stati membri ad affrontare ed eliminare lo sfruttamento dei giovani da parte dei datori di lavoro che sembrano utilizzare con maggiore frequenza l’apprendistato e il tirocinio per sostituire l’impiego regolare; esorta gli Stati membri a elaborare accordi in materia di tirocini accompagnati da aiuti di carattere economico;
- il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni, e le Province Autonome il 27 ottobre 2010 hanno raggiunto un accordo volto a rilanciare i contratti di apprendistato per l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, con il quale hanno convenuto di avviare un tavolo tripartito “per la definizione di un quadro più razionale ed efficiente dei tirocini formativi e di orientamento al fine di valorizzarne le potenzialità in termini di occupabilità e prevenire gli abusi e l’utilizzo distorto degli stessi tirocini formativi e di orientamento e di altre tipologie contrattuali (in particolare le collaborazioni coordinate e continuative) in concorrenza con il contratto di apprendistato”;
- la Regione Toscana nell’ambito del progetto “Giovani Sì” intende ovviare all’uso distorto dei tirocini formativi e di orientamento al fine di garantire i diritti dei giovani beneficiari e l’erogazione di una borsa di studio a titolo di rimborso spese;
- che le parti sociali intendono valorizzare le esperienze di tirocinio in cui il luogo di lavoro diviene luogo di apprendimento;
TUTTO CIO' PREMESSO,
LE PARTI CONCORDANO:
- di volere ricondurre l’utilizzo dei tirocini alla loro caratteristica principale di occasione di formazione a stretto contatto con il mondo del lavoro ;
- di approvare la “Carta dei tirocini e stage di qualità nella Regione Toscana”, di cui all’allegato “A”;
- di avviare una fase di sperimentazione secondo le disposizioni previste dalla “Carta dei tirocini e stage di qualità nella Regione Toscana” a partire dal 1 giugno 2011;
- di avviare un confronto per definire una proposta di legge regionale che disciplini la materia dei tirocini e stage nella Regione Toscana.
REGIONE TOSCANA
Assessore alle Attività produttive, Lavoro e Formazione
CIA Regionale
CNA Regionale
Coldiretti Regionale
Confartigianato Regionale
Confcommercio Regionale
Confcooperative Regionale
Confesercenti Regionale
Confindustria Regionale
Confturismo Regionale
Lega Coop Regionale
CGIL
CISL
UIL
CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO ATTIVATI IN REGIONE TOSCANA
TRA
Il/La................................... (soggetto promotore) con sede in ,
codice fiscale .................................................d'ora in poi denominato «soggetto promotore», rappresentato/a da ....................................................... nato a .........................................................
il ;
E
Il/La............................................... (denominazione dell'azienda ospitante) con sede legale in ,
codice fiscale .................................................
d'ora in poi denominato «soggetto ospitante», rappresentato/a da ....................................................
nato a ...................................................il .............................................................
PREMESSO
- che il tirocinio è una misura di accompagnamento al lavoro finalizzata a creare un contatto diretto tra una persona in cerca di lavoro ed un’azienda allo scopo sia di permettere al tirocinante di acquisire un’esperienza per arricchire il proprio curriculum sia di favorire una possibile costituzione di un rapporto di lavoro con l’azienda ospitante;
- che la Regione Toscana al fine di valorizzare le esperienze di tirocinio in cui il luogo di lavoro diviene luogo di apprendimento ha approvato con deliberazione di Giunta regionale n… del…………………., la “Carta dei tirocini e stage di qualità nella Regione Toscana” per disciplinare e realizzare i tirocini attivati nella Regione Toscana a favore di giovani inoccupati o disoccupati nonché soggetti svantaggiati o disabili;
- che la presente convenzione è attuazione della “Carta dei tirocini e stage di qualità nella Regione Toscana”;
- dato atto che l’impresa ospitante è in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, non ha procedure di GIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del presente tirocinio, e che non ha effettuato licenziamenti nei precedenti 24 mesi dalla data del presente tirocinio, fatta salva la giusta causa;
Si conviene quanto segue:
Art. 1 - Oggetto
1. Ai sensi della D.G.R. n……....del…. la ..........................................(riportare la denominazione del soggetto ospitante) si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. ..........soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta di ........................................ (riportare la denominazione del soggetto promotore).
Gli obiettivi e le finalità di tale tirocinio sono indicati nel Progetto Formativo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione (All. 1).
Art. 2 - Obblighi del soggetto promotore
Il soggetto promotore è consapevole:
1. di essere tenuto ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi presso compagnie assicuratrici operanti nel settore. La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell’azienda ma rientranti nel progetto formativo;
2. di avere l’obbligo di comunicare l’attivazione del tirocinio, allegando la convenzione e il progetto formativo, al Centro per l’impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede del tirocinio e di effettuare le altre comunicazioni previste dalla vigente normativa.
Art. 3 - Obblighi del soggetto ospitante
1. Il soggetto ospitante si impegna a:
a) rispettare e a far rispettare il progetto formativo e di orientamento concordato in tutti gli aspetti;
b) a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere il soggetto promotore;
c) segnalare, in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore;
d) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il tirocinante e il tutor aziendale per verificare l’andamento del tirocinio e per la stesura della relazione finale;
e) segnalare al soggetto promotore l’eventuale cessazione anticipata del tirocinio.
2. Il soggetto ospitante è consapevole e dà atto che:
a) Il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro.
b) Il tirocinio non può essere utilizzato per attività per le quali non sia necessario un periodo formativo.
c) Il tirocinante non è utilizzato per sostituire i contratti a termine nei periodi di picco delle attività, per sostituire il personale dell’azienda nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all’organizzazione aziendale.
d) Il tirocinante non è utilizzato per funzioni che non rispettino gli obiettivi formativi del tirocinio stesso.
e) Non può realizzare più di un tirocinio con il tirocinante indicato nel progetto formativo allegato.
f) Il numero di tirocini attivati annualmente deve essere proporzionato alle dimensioni dell’azienda ospitante: per le aziende senza dipendenti a tempo indeterminato non è consentita l’attivazione di un tirocinio; per le aziende fino a sei dipendenti a tempo indeterminato è consentito un tirocinante; tra i sette e i diciannove dipendenti a tempo indeterminato sono ammessi due tirocinanti; per le aziende dai venti dipendenti e oltre un massimo di tirocini non superiore al dieci per cento del personale dipendente a tempo indeterminato. Ai fini del computo del numero dei tirocinanti i soci lavoratori sono considerati dipendenti a tempo indeterminato.
Art. 4 - Trattamento economico (Articolo da inserire qualora il soggetto ospitante corrisponda al tirocinante una borsa di studio a titolo di rimborso spese)
1. Per le attività svolte nel corso del tirocinio il soggetto ospitante corrisponderà al tirocinante una borsa di studio a titolo di rimborso spese fortetarie di euro 400,00 mensili.
Art. 5 - Tutor
1. Il soggetto promotore nomina in qualità di tutor responsabile delle attività didattico – organizzative, che ha altresì la funzione di raccordo tra l’ente di appartenenza e i soggetti ove si svolge l’attività di tirocinio, il/la sig. ……………………
2. Il soggetto ospitante per ogni tirocinante nomina in qualità di tutor, responsabile dell’inserimento e affiancamento sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal progetto formativo, il/la sig. ……………………...
Art. 6 - Obblighi e diritti del tirocinante
1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
a) svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati nel progetto formativo e rispettando l’ambiente di lavoro;
b) seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
c) rispettare i regolamenti e le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
d) rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all’azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
2. Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone comunicazione al tutor didattico organizzativo ed al tutor aziendale.
3. Il tirocinante deve garantire almeno il settanta per cento delle presenze previste per le attività di tirocinio.
Art. 7 - Relazione finale e libretto formativo
1. Al termine dell’attività (completamento o interruzione) di formazione e di orientamento il soggetto ospitante predispone una relazione finale sull’attività svolta e sulle competenze acquisite dal tirocinante e la trasmette al Centro per l’impiego per la registrazione nel libretto formativo.
2. La relazione deve essere siglata dal soggetto promotore e consegnata al tirocinante.
Art. 8 - Trattamento dati personali
1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di espressamente acconsentire che i dati personali concernenti i firmatari della presente convenzione comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione della convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore.
Art. 9 - Rinvio
1. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.
Luogo e data
(firma per il soggetto promotore) (firma per il soggetto ospitante)
Allegato 1
(su carta intestata del soggetto promotore)
PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO
(rif. Convenzione n. ......Stipulata in data )
Nominativo del
tirocinante ...........................................................................................................................
nato a .................................................................il ..............................................................
residente in ..........................................................................................................................
cod. fiscale............................................
Attuale condizione (barrare la casella)
° Disoccupato/in mobilità nella fascia di età 18-30 anni
° Inoccupato nella fascia di età 18-30 anni
(barrare se trattasi di soggetto svantaggiato o disabile) si no
Azienda ospitante ................................................................................................................
Sede/i del tirocinio (stabilimento/reparto/ufficio)
.....................................................................................................................................................
.......................................................
Tempi di accesso ai locali aziendali
.....................................................................................................................................................
...........................................................................
Periodo di tirocinio n. mesi .................. dal ............................al..... ........
Orario: dalle ore………………alle ……………………….
Xxxxx (indicato dal soggetto promotore)
...................................................................................................................................................
Tutor aziendale ..................................................................................................................
..............................................................................................................................
Polizze assicurative
• Infortuni sul lavoro INAIL posizione n. ..............................
• Responsabilità civile posizione n. .................................. compagnia .....................
Obiettivi e modalità del tirocinio .........................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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Borsa di studio e altre facilitazioni previste
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Obblighi del tirocinante
• svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati e rispettando l’ambiente di lavoro;
• seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
• rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all’azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
• rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza si luoghi di lavoro.
..............................,(data)....................................
firma per presa visione ed
accettazione del tirocinante..................................................................
firma per il soggetto promotore...........................................................
firma per l’azienda..............................................................................
All. A CARTA DEI TIROCINI E STAGE DI QUALITA’ IN REGIONE TOSCANA
Definizione di tirocinio Ai fini della presente Carta di qualità il tirocinio è una misura di accompagnamento al lavoro finalizzata a creare un contatto diretto tra una persona in cerca di lavoro ed un’azienda allo scopo sia di permettere al tirocinante di acquisire un’esperienza per arricchire il proprio curriculum sia di favorire una possibile costituzione di un rapporto di lavoro con l’azienda ospitante. Il tirocinio formativo e di orientamento consiste in un periodo di formazione professionale o anche di mero orientamento al lavoro che permette ai giovani di prendere contatto diretto con il mondo produttivo. Da tale carta sono esclusi gli stage/tirocini curriculari promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale e i periodi di pratica professionale, entrambi non soggetti alle comunicazioni obbligatorie in quanto esperienze previste all’interno di un percorso formale di istruzione o di formazione la cui finalità non è di favorire direttamente l’inserimento lavorativo. Sono invece inclusi i tirocini soggetti all’obbligo di comunicazione obbligatoria ai Centri per l’impiego. |
Soggetti promotori Centri per l’impiego, Enti Bilaterali, associazioni sindacali datori di lavoro e di lavoratori, soggetti privati non aventi scopo di lucro accreditati ai sensi della vigente normativa regionale, Università. |
Modalità di attivazione Lo svolgimento del tirocinio è regolato da una convenzione tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante secondo uno schema approvato con delibera della Giunta Regionale. Alla convenzione, che stabilisce gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, è allegato il progetto formativo. |
Modalità di applicazione 1) Il tirocinio non può essere utilizzato per attività per le quali non sia necessario un periodo formativo; 2) I tirocinanti non possono sostituire i contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostituire il personale dell’azienda nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all’organizzazione aziendale; 3) I tirocinanti non possono essere utilizzati per funzioni che non rispettino gli obiettivi formativi del tirocinio stesso; 4) L’impresa ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante; 5) L’impresa ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con la normativa di cui alla L. 68/99, non avere effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni provinciali più rappresentative nei 24 mesi precedenti l’attivazione del tirocinio e/o non avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio; |
6) Il numero di tirocini attivati annualmente deve essere proporzionato alle dimensioni dell’azienda ospitante: per le aziende senza dipendenti a tempo indeterminato non è consentita l’attivazione di un tirocinio; per le aziende fino a sei dipendenti a tempo indeterminato è consentito un tirocinante; tra i sette e i diciannove dipendenti a tempo indeterminato sono ammessi due tirocinanti; per le aziende dai venti dipendenti e oltre un massimo di tirocini non superiore al dieci per cento del personale dipendente a tempo indeterminato. Ai fini del computo del numero dei tirocinanti i soci lavoratori sono considerati dipendenti a tempo indeterminato. |
Tutor Il soggetto promotore nomina un tutor responsabile delle attività didattico – organizzative che ha altresì la funzione di raccordo tra l’ente di appartenenza e i soggetti ove si svolge l’attività di tirocinio (ed è responsabile dell’applicazione della convenzione). L’azienda ospitante per ogni tirocinante nomina un tutor che è responsabile del piano formativo e dell’inserimento e affiancamento sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dalla convenzione. |
Durata La durata del tirocinio deve essere diversificata a seconda delle mansioni svolte e del relativo progetto formativo e comunque non deve superare i sei mesi (non inferiore ad un mese per i profili più elementari) fatto salvo un periodo formativo fino a dodici mesi per i profili più elevati. Tale durata può essere elevata fino ad un massimo di 24 mesi per i tirocinanti appartenenti alle categorie previste dalla L. 68/99. |
Garanzie assicurative e obblighi di comunicazione Il soggetto promotore è tenuto ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice. La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell’azienda, ma rientranti nel progetto formativo. I soggetti promotori hanno l’obbligo di comunicare l’attivazione del tirocinio, unitamente alla convenzione e al progetto formativo, al Centro per l’impiego e di effettuare le comunicazioni previste dalla normativa vigente. |
Trattamento economico La convenzione può prevedere una borsa di studio a titolo di rimborso spese da parte del soggetto ospitante di € 400,00 mensili. Qualora il destinatario del tirocinio sia un inoccupato o disoccupato nella fascia di età 18 – 30 anni e la convenzione preveda la borsa di studio di € 400,00 mensili, la metà dell’importo pari ad € 200,00 mensili, su richiesta del soggetto ospitante, è a carico della Regione, secondo le modalità che saranno stabilite con apposito atto. Per i tirocinanti appartenenti alle categorie previste dalla L. 68/99 l’importo della borsa è a carico della Regione Toscana. |
Crediti formativi |
Le competenze acquisite nello svolgimento del tirocinio sono registrate nel libretto formativo. |
Monitoraggio E’ previsto un monitoraggio delle attività svolte durante il tirocinio e degli inserimenti lavorativi successivi all’esperienza formativa. |
Incentivi La Regione incentiva l’inserimento lavorativo con contratto a tempo indeterminato, presso il medesimo datore di lavoro ospitante, delle persone che hanno concluso il periodo di tirocinio. Il soggetto ospitante che assume con contratto a tempo indeterminato il tirocinante tra i 18 e i 30 anni riceverà un incentivo per l’assunzione (pari a 8mila euro). Tale incentivo sarà elevato a 10mila euro per l’assunzione di tirocinanti appartenenti alle categorie previste dalla L. 68/99. |