DISCIPLINARE DI GARA
Croce Rossa Italiana Comitato Nazionale
U.O. Lavori e Sicurezza sul Lavoro
DISCIPLINARE DI GARA
ACCORDO QUADRO con un UNICO OPERATORE ECONOMICO per il SERVIZIO RELATIVO alle ATTIVITA’ di GOVERNO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA delle
ATTREZZATURE e degli IMPIANTI ANTINCENDIO dei CENTRI a vario titolo e dei MEZZI dell’ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA – ODV
1. PREMESSA
Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dall’Associazione Croce Rossa Italiana - OdV, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative alla conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico ai sensi dell’art. 54, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 (nel prosieguo, Codice), finalizzato alla stipula di specifici Ordini del Servizio per i SERVIZI RELATIVI alle ATTIVITA’ di GOVERNO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA delle ATTREZZATURE e degli IMPIANTI ANTINCENDIO e dei MEZZI, da eseguirsi nei centri di emergenza, di accoglienza, ecc. dell’Associazione della Croce Rossa Italiana.
CIG: 9218141A97
CPV: 50413200-5 Servizi di riparazione e manutenzione di impianti antincendio
Le attività rientranti nell'Accordo Quadro sono le prestazioni ed attività finalizzate a conservare in condizioni di efficienza e di funzionamento gli impianti ed i dispositivi antincendio, contenendone il degrado normale d'uso, nonché per far fronte ad eventi accidentali che comportino la necessità di primi interventi, che comunque non modifichino la struttura degli impianti su cui si interviene o la loro destinazione d'uso ossia, per la parte degli impianti, interventi e/o azioni che non si traducono in una essenziale/significativa modifica
Ai sensi dell’articolo 58 del Codice, la presente procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto accessibile all’indirizzo diretto xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxx_xxxxxxxxxx mentre la documentazione di gara è presente anche al seguente link xxxxx://xxx.xx/xxxxxxxxxxx/
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta (art. 2, comma 2 e 3, legge n. 120/2020) ai sensi dell’art.
60 del D. Lgs. 50/2016 e aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 cd. Codice dei contratti pubblici.
2. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: Associazione della Croce Rossa Italiana – OdV CF/PI: 13669721006
Tipo di amministrazione: persona giuridica di diritto privato ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. n. 178/2012 nonché organizzazione di volontariato ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017
Sede legale: xxx Xxxxxxx, x. 00 - 00000 Xxxx Uffici: xxx Xxxxxxxxx, x. 00 – 00000 Xxxx
Associazione della Croce Rossa Italiana – Organizzazione di Volontariato Iscrizione n. 1157/2016 Registro Persone Giuridiche Prefettura di Roma
Sede legale: Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx
C.F. e P.IVA 13669721006
Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: xxx.xxx.xx
Indirizzo internet piattaforma telematica: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxx_xxxxxxxxxx
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’xxx. Xxxxxxx Xxxxx, mail: xxxxxxx.xxxxx@xxx.xx tel x00 00-00000000
3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
3.1. DOCUMENTI DI GARA.
Tutta la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma telematica Net4market accessibile tramite il link xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxx_xxxxxxxxxx
In particolare, il fascicolo comprende:
▪ il presente disciplinare di gara
▪ il capitolato tecnico e le sue appendici
▪ allegato 1 - domanda di partecipazione
▪ allegato 2 - dichiarazioni integrative
▪ allegato 2bis - dichiarazione singola
▪ allegato 2ter - dichiarazione singola cessato
▪ DGUE
▪ Modello Offerta Economica
▪ Patto di integrità
3.2. CHIARIMENTI
Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per eventuali delucidazioni, l’operatore economico dovrà accedere all’apposita sezione “Chiarimenti” dedicata per la gara nel portale Net4market, previa registrazione. I quesiti di natura amministrativa potranno essere posti solo per chiarire eventuali aspetti non chiari delle norme di gara e non per chiarimenti relativi all’applicazione della normativa vigente o alle modalità di partecipazione (avvalimenti, composizione RTI, categorie SOA, ecc.) la cui cognizione resta a carico del concorrente. Pertanto non sarà data risposta ai quesiti che non tengono conto di quanto sopra citato.
Le richieste di chiarimento, formulate esclusivamente in lingua italiana, dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente, attraverso gli strumenti a disposizione in tale spazio dedicato, entro le ore 12.00 del 06/06/2022 le richieste sopraggiunte dopo tale termine non verranno prese in considerazione.
Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento nel portale Net4market nella predetta sezione “Chiarimenti”.
Le comunicazioni individuali ai concorrenti, quando necessarie, saranno trasmesse agli indirizzi di posta elettronica certificata, indicati in istanza di ammissione.
3.3. COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti in sede di registrazione al portale Ne4market sono tenuti ad indicare, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, del Codice. L’indirizzo PEC indicato in precedenza deve essere lo stesso di quello che sarà inserito nella documentazione amministrativa per la partecipazione alla presente procedura.
Salvo quanto disposto nel paragrafo relativo ai chiarimenti del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate
qualora rese all’indirizzo PEC xxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx e all’indirizzo indicato dai concorrenti all’atto della registrazione sul portale Net4market che dovrà corrispondere a quello che sarà indicato nella documentazione amministrativa.
Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza di tale comunicazione l’Amministrazione e il Gestore non sono responsabili per l’avvenuta mancanza di comunicazione. Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell’Amministrazione, inerenti la documentazione di gara o relative ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate sul Sito nell’area riservata alla gara.
L’operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l’Area “Comunicazioni” e tutte le sezioni informative presenti su Net4market, le caselle di Posta Elettronica Certificata ed e-mail da questo indicate.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
N.B. Si consiglia pertanto di verificare la correttezza dell’indirizzo mail di posta certificata inserito nell’apposito campo all’atto della registrazione al portale Net4market.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
4. OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO, MODALITÀ DI ESECUZIONE E IMPORTO A BASE DI GARA
La gara è costituita da un unico lotto in quanto le varie prestazioni sono interconnesse e tali da assicurarne funzionalità e fruibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti nonché per assicurare la sicurezza degli utilizzatori nel rispetto del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
L’oggetto è la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell’art. 54, del D. Lgs. 50/2016, per i servizi in premessa. Per l’elenco delle sedi e dei fabbricati compresi nell’Appalto, la consistenza degli impianti, dei dispostivi e dei mezzi, le quantità presunte delle prestazioni previste e le specifiche tecniche per lo svolgimento di ogni singola prestazione si rinvia al Capitolato Tecnico, che si ribadisce sono indicative e non esaustive, proprio per la natura dell’accordo quadro.
L’importo massimo delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro è stimato, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, in complessivi € 900.000,00 (euro novecentomila/00) così suddiviso:
TIPOLOGIE SERVIZIO E CLASSIFICAZIONE | ||||||||||
SERVIZIO | IMPORTI | % | INDICAZIONI SPECIALI AI FINI DELLA GARA | INCIDENZA MANODOPERA | ||||||
CLASSIFICAZIONE PRESTAZIONE | SUBAPPALTABILE | |||||||||
servizi | oneri sicurezza interferenze | totale | % | VALORE ECONOMICO | ||||||
a) | Manutenzione ordinaria | € 539.000,00 | € 11.000,00 | € 550.000,00 | 61,11% | principale (si avvalimento) | 49% | 60% | 323.400,00 € | |
b) | Manutenzione straordinaria | € 343.000,00 | € 7.000,00 | € 350.000,00 | 38,89% | secondaria (si avvalimento) | 100% | 30% | 102.900,00 € | |
TOTALE | € 882.000,00 | € 18.000,00 | € 900.000,00 | 100,00% | 426.300,00 € | 47,37% |
L’importo a base d’asta è pari a 882.000,00 € (ottocentottantadue/00).
La stazione appaltante al fine di determinare l'importo di gara, ha inoltre individuato i costi della manodopera (compresi nell’importo a base di gara) sulla base di quanto previsto all'articolo 23, comma 16 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per un totale di € 426.300,00 € (quattrocentoventisemilatrecento/00).
Gli oneri della sicurezza per rischi specifici o aziendali, la cui quantificazione rientra nella responsabilità dell’operatore economico in quanto connessi con l’esercizio dell’attività aziendale, devono essere specificatamente quantificati ed indicati dall’operatore economico nell’Offerta economica. Con riferimento agli oneri per la sicurezza per rischi specifici, si precisa che tali oneri - da indicare nell’Offerta economica
- non rappresentano un corrispettivo aggiuntivo rispetto a quello indicato nell’offerta economica stessa, bensì una componente specifica di essa.
L’appalto è dato a: misura.
Nell’appalto a misura, il corrispettivo consisterà nell’individuazione di un prezzo per ogni unità di misura di lavorazione o di opera finita, da applicare alle quantità eseguite di servizi e/o lavorazione o di opera.
5. DURATA DEL SERVIZIO
L’appalto avrà la durata di 3 anni decorrente dalla data di sottoscrizione del relativo contratto di accordo quadro, durata che potrà essere prorogata di ulteriori 1 (uno) anno a discrezione della Stazione Appaltante, a seguito di non compimento della cifra stabilita dal Valore Stimato dell’Accordo. Per “durata” dell’accordo quadro si intende il periodo entro il quale l’Associazione potrà affidare i singoli servizi ovvero emettere gli ordini del servizio. Pertanto alla scadenza dell’accordo quadro o dell’eventuale proroga, i servizi affidati attraverso i singoli ordini proseguono fino alla scadenza prevista negli stessi.
Il suddetto termine di validità temporale del contratto viene stabilito indipendentemente dal fatto che l'importo contrattuale complessivo preventivato, non venga raggiunto con i singoli eventuali ordini del servizio e salvo invece che l'importo contrattuale complessivo venga raggiunto in un termine inferiore.
L'Amministrazione si riserva, inoltre, di non stipulare alcun contratto, ovvero un numero di ordini del servizio e per un importo complessivamente inferiore a quello presuntivamente stimato senza che il contraente dell'accordo quadro abbia nulla a pretendere.
6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
In alternativa i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub- associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
7. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni.
8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. Ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti.
8.1. REQUISITI DI IDONEITA’
I concorrenti, a pena di esclusione, devono:
a) essere iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per attività coerenti con quelle l’oggetto del presente appalto, ovvero, se si tratta di impresa straniera con sede legale nell’ambito dei paesi dell’Unione Europea, essere iscritti, secondo le modalità previste dallo Stato di residenza del concorrente;
b) essere in possesso di abilitazione all’installazione, alla trasformazione, all’ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all’art. 1 del Decreto n. 37/2008 – Lettera G, indicato sul certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
8.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA-FINANZIARIA
I concorrenti dovranno possedere i seguenti requisiti di capacità economica-finanziaria:
a) Fatturato specifico globale minimo (iva esclusa) nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per un importo pari a quanto indicato nella seguente tabella:
FATTURATO SPECIFICO MINIMO | |||
LAVORAZIONE | importo | CLASSIFICAZIONE PRESTAZIONE | |
a) | Manutenzione ordinaria | € 265.000 | principale |
b) | Manutenzione straordinaria | € 175.000 | secondaria |
totale | € 440.000 |
Il settore di attività è quello dei servizi di manutenzione di dispositivi e impianti antincendio. Inoltre il possesso di servizi di manutenzione ordinaria può essere utilizzato per coprire quello della manutenzione straordinaria e viceversa. Non sono ricompresi i lavori di manutenzione agli impianti antincendio, i servizi di manutenzioni di attività a carattere edile o oltre tipologie non indicate in precedenza.
Tale requisito è richiesto per assicurare la presenza di un operatore economico dotato di adeguata qualificazione ed sperienza.
La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:
▪ per le società di capitali mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa dai quali si evinca il fatturato specifico dichiarato;
▪ per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA dai quali si evinca il fatturato specifico dichiarato;
▪ dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione;
▪ copia delle fatture relative alla specifica attività da cui si ricava il fatturato specifico realizzato. Qualora la fattura non menzioni la specifica attività o la causale riportata non sia chiara il requisito può essere dimostrato presentando anche copia dei contratti a cui le fatture si riferiscono;
▪ certificati rilasciati dall’amministrazione/ente pubblico contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione o attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione in originale o in copia.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
L’operatore economico che, per fondati motivi, non è in grado di presentare la documentazione richiesta, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante idonee referenze bancarie.
8.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICHE-PROFESSIONALI
I concorrenti dovranno possedere i seguenti requisiti di capacità tecniche-professionali:
a) Esecuzione negli ultimi cinque anni di almeno n. 3 servizi analoghi inerenti la manutenzione ordinaria e/o straordinaria antincendio di importo complessivo minimo pari a quanto indicato nella tabella seguente:
SERVIZI ANALOGHI | |||
LAVORAZIONE | importo | CLASSIFICAZIONE PRESTAZIONE | |
a) | Manutenzione ordinaria | € 350.000 | principale |
b) | Manutenzione straordinaria | € 230.000 | secondaria |
totale | € 580.000 |
Inoltre di servizi nell’ambito della manutenzione ordinaria può essere utilizzato per coprire quello della manutenzione straordinaria e viceversa.
La comprova del requisito, è fornita mediante:
- certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.
b) Presenza in organico di personale, alla data di pubblicazione del bando avente la seguente formazione:
• Formato secondo la norma Fgas 304-2008 e smi
• Formato secondo la norma UNI 9994-2:2015 e smi
• Formato secondo la norma UNI 11473-3 e smi
La comprova del requisito, è fornita mediante copia degli attestati di formazione.
c) iscrizione al Registro Nazionale delle persone e delle imprese certificate per la gestione dei gas fluorurati, ai sensi del D.P.R. n. 146 del 16 novembre 2018 e smi.
d) Certificazione di un sistema di gestione per la qualità aziendale UNI EN ISO 9001.
La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’articolo 5, paragrafo 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.
8.4. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
I requisiti di idoneità indicati al paragrafo 8.1), punto a) e b) devono essere posseduti come indicato nel seguito:
• da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
• da ciascun componente dell’aggregazione di rete nonché dall’organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
I requisiti di capacità economico-finanziaria indicati al paragrafo 8.2) dovranno essere posseduti come di seguito:
• Punto a) (parte manutenzioni) deve essere posseduto e dichiarato dai membri del raggruppamento orizzontale o verticale, cumulativamente dato dalla sommatoria dai requisiti posseduti dai singoli membri, fermo restando che l’impresa mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria non inferiore al 60%.
Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest’ultimo.
I requisiti di capacità tecnico-professionale indicati al paragrafo 8.3) dovranno essere posseduti come di seguito:
• Punto a) (parte manutenzioni) deve essere posseduto, nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, cumulativamente dato dalla sommatoria dai requisiti posseduti dai singoli membri, fermo restando che l’impresa mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria non inferiore al 60%. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito delle manutenzioni ordinarie deve essere posseduto dalla mandataria mentre quello delle manutenzioni straordinarie dalla mandante.
Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest’ultimo.
• Punto b) e c) deve essere posseduto e dichiarato dal componente il raggruppamento che svolgerà le specifiche prestazioni e impiegherà il personale qualificato indicato, nell’ambito del raggruppamento temporaneo d’impresa.
• Punto d) deve essere posseduto e dichiarato almeno dalla Mandataria/Capogruppo del raggruppamento temporaneo d’impresa.
8.5. INDICAZIONI PER I CONSORZI
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Entrambi i requisiti di idoneità indicati al paragrafo 8.1), punto a) e b) devono essere posseduti come indicato nel seguito:
• deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.
I requisiti di capacità economico-finanziaria indicati al paragrafo 8.2) dovranno essere posseduti come di seguito:
• Punto a) (parte manutenzioni), devono essere posseduti:
1) per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2 lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
2) per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio;
I requisiti di capacità tecniche-professionali indicati al paragrafo 8.3) dovranno essere posseduti come di seguito:
• Punto a) (parte manutenzioni), devono essere posseduti:
1) per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2 lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
2) per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio;
• Punto b) (personale qualificato), devono essere posseduti:
1) per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2 lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo se esegue la prestazione oppure dall’impresa consorziata indicata quale esecutrice;
2) per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo se esegue la prestazione oppure dall’impresa consorziata indicata quale esecutrice;
• Punto c) devono essere posseduti:
1) per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2 lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo se esegue la prestazione oppure dall’impresa consorziata indicata quale esecutrice;
2) per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo se esegue la prestazione oppure dall’impresa consorziata indicata quale esecutrice;
• punto d) relativo alla certificazione UNI EN ISO 9001, deve essere posseduta:
a) dal consorzio e dalle singole imprese consorziate indicate quali esecutrici;
b) dal solo consorzio il cui ambito di certificazione del sistema gestionale include la verifica che l’erogazione dei servizi o l’esecuzione dei lavori da parte delle imprese consorziate indicate quali esecutrici rispettino i requisiti delle norme coperte da certificazione;
9. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, salvo quanto previsto nel seguito.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale indicati nel paragrafo 8.1 (ad esempio: iscrizione alla CCIAA, requisiti DM 37/2008).
Il ricorso all’avvalimento per la formazione del personale indicata al punto b) e l’iscrizione nel registro di cui al punto c), entrambi indicati nel paragrafo 8.3 relativo ai requisiti di capacità tecniche-professionali, può essere effettuato solo se l’ausiliaria esegue direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.
Il ricorso all’avvalimento per la certificazione UNI EN ISO 9001 comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo per l’espletamento dell’interno appalto.
L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE e la modulistica amministrativa, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione/seggio di gara comunica l’esigenza al R.U.P., il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine non superiore a 7 giorni naturali e consecutivi per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento, modulistica amministrativa). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
10. SUBAPPALTO
Per il subappalto vale quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 cosi come modificato dall’articolo 49 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n.
108. Nello specifico, per il presente appalto vale quanto indicato nella tabella riportata al paragrafo 4 del presente documento, in quanto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. Si rileva che trattandosi di un accordo quadro, il rispetto dei limiti del subappalto deve essere inteso per singolo ordine del servizio che si andrà ad affidare all’aggiudicatario.
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.
Per tutti gli altri aspetti connessi al subappalto si rimanda al Codice dei contratti
11. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da:
a) una garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo base dell’appalto e precisamente di importo pari ad € 18.000,00. Si applicano le riduzioni di cui all’articolo 93, comma 7 del Codice.
b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a) fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, in assegni circolari, con bonifico, con versamento effettuato presso la BANCA “CREDIT AGRICOLE - CARIPARMA AG. 4” Codice IBAN: XX00X0000000000000000000000, con sede in Roma indicando: Causale “ …..oggetto dei lavori
………….” indicando il codice CIG in oggetto;
b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione. Il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
c) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993,
n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all’articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
La garanzia fideiussoria deve:
a) contenere espressa menzione dell’oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31;
d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
e) prevedere espressamente:
1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo 1944 del codice civile;
2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
3) l’operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
f) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:
a) originale informatico, ai sensi dell’articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
c) in duplicato informatico dell’originale informatico conforme alle disposizioni dell’articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.
In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l’avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell’operatore economico che ha operato il versamento stesso.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
Per fruire delle riduzioni di cui all’articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a) per i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b) per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell’offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l’ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l’erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
Le altre riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell’offerta.
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
12. SOPRALLUOGO
La visita dei luoghi è facoltativa, pertanto l’operatore economico che intende effettuarlo, entro il giorno 27/05/2022 alle ore 16:00, deve inviare la richiesta al RUP al seguente indirizzo mail xxxxxxx.xxxxx@xxx.xx indicato almeno due possibili date per l’effettuazione e quali dei centri intende visionare.
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell’operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.
Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega del mandatario/capofila.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l’aggregazione in rete o il consorzio, purché munito della delega di almeno uno di detti operatori.
In caso di consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato come esecutore.
13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a 80,00 €(ottante/00) secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2022.” pubblicata al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/00000/0000000/XxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXxxxxxx%X0
%80%99anno+2022+n.+830+del+21+dicembre+2021.pdf/f1c9ca7d-ca3a-2411-c43e- 14faa2362867?t=1646832292040
Le indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/-/xxxxxxx-xxx-xxxxxxxxx-xx-xxxx L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta.
Nello specifico valgono le seguenti regole:
▪ il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
▪ l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
▪ la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
▪ la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
▪ la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle categorie di servizi ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili;
▪ il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile;
▪ la mancanza di firme per i documenti di gara può essere sanata attraverso il soccorso istruttoria, con la precisazione che è vale quanto precisato ai punti precedenti nel caso di sottoscrizione anteriormente al termine di presentazione dell’offerta;
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine massimo di tre giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
La presente procedura di gara viene gestita tramite la piattaforma telematica Net4market, raggiungibile all’indirizzo internet xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxx_xxxxxxxxxx
L’offerta deve pervenire entro le ore 16:00 del giorno 15/06/2022
Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura dovranno abilitarsi alla gara. Questo avviene collegandosi alla piattaforma raggiungibile all’indirizzo web indicato, richiamando il bando di gara pubblicato nell’apposita sezione “Elenco Bandi e Avvisi in corso” e, previa accettazione dell’oggetto dell’avviso, premendo il bottone “Registrati”.
In questo modo potrà essere creato un nuovo profilo, collegato alla partecipazione alla procedura in oggetto.
Chi si fosse già registrato dovrà abilitarsi alla gara utilizzando le credenziali già in possesso. Tali operazioni sono del tutto gratuite per gli operatori economici.
N.B.: È necessario verificare la correttezza dell’indirizzo PEC registrato a sistema. La stazione appaltante utilizzerà esclusivamente tale indirizzo.
Relativamente alla presentazione della documentazione sulla piattaforma, i Concorrenti che intendono presentare un’offerta in R.T.I. o con l’impegno di costituire un R.T.I., ovvero in Consorzi, possono seguire due diverse procedure:
• l’impresa mandataria o capogruppo o consorzio, imposta nella maschera di “Abilitazione lotti” (raggiungibile dalla scheda di gara), selezionando l’opzione “Nuovo RTI”, gli operatori facenti parte del raggruppamento, definendo il ruolo di ciascuno. A ciascun lotto dovrà poi essere associato, ad opera della ditta mandataria, l'eventuale RTI/Consorzio con cui l'operatore economico intende partecipare;
• l’impresa mandataria o capogruppo o consorzio, effettua tutte le operazioni previste dal sistema come soggetto singolo;
• l’impresa mandante o la consorziata designata, effettua tutte le operazioni previste dal sistema come soggetto singolo;
Il tutto fermo restando che per la documentazione da presentare e l’apposizione della firma digitale, valgono le regole indicate nel presente disciplinare.
N.B.: E’ necessario verificare la correttezza dell’indirizzo mail di posta certificata registrato a sistema. La stazione appaltante utilizzerà – per l’invio dell’invito e delle comunicazioni dalla piattaforma – tale indirizzo di posta elettronica certificata. L’inserimento dell’indirizzo PEC è indispensabile per la corretta ricezione delle comunicazioni inoltrate dalla stazione appaltante.
16. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA PRESENTARE
16.1. DEPOSITO TELEMATICO
Entro il termine di presentazione dell’offerta, l’Operatore economico concorrente deve depositare sul sistema (upload), collegandosi alla propria area riservata dell’albo fornitori della Scrivente Stazione Appaltante, nell’apposito spazio “Doc. gara” - “Amministrativa”, la documentazione indicata nell’apposita sezione del presente Disciplinare, secondo le indicazioni ivi previste.
Tutti i file della Documentazione Amministrativa, predisposti secondo le indicazioni contenute nel presente disciplinare, dovranno essere firmati digitalmente dal dichiarante e contenuti in un file .zip (l'unica estensione ammessa per la cartella compressa è .zip) e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf. Il file
.zip dovrà essere anch’esso firmato digitalmente (la sua estensione dovrà quindi essere .zip.p7m) e potrà avere una dimensione massima di 100 Mb.
N.B.: Nella produzione dei documenti in .pdf di cui è richiesta scansione, si raccomanda l’utilizzo di una risoluzione grafica medio bassa, in modalità monocromatica (o scala di grigi), che non comprometta la leggibilità del documento ma che, nel contempo, non produca file di dimensioni eccessive che ne rendano difficile il caricamento.
In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o Consorzio:
▪ costituendo: la cartella .zip contenente la documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore della/e mandante/i sia dal legale rappresentante/procuratore della mandataria. L'impresa designata quale futura mandataria/capogruppo provvederà poi a caricare la cartella.zip a sistema;
▪ costituito: la cartella .zip contenente la documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, dal solo legale rappresentante/procuratore dell’impresa mandataria, il quale provvederà anche a caricarla a sistema.
I documenti da presentare unitamente alle relative specifiche, sono indicati nel seguito.
Al termine di tale processo il sistema genererà una PEC di avvenuto esito positivo di acquisizione.
N.B. È onere dell’operatore verificare il corretto caricamento direttamente sulla piattaforma. Il corretto caricamento non dipende dalla ricezione della mail di conferma, ma dal rispetto delle procedure previste nel presente disciplinare.
16.2. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta secondo il modello di cui all’allegato n. 1 – Domanda di partecipazione e contiene tutte le informazioni e dichiarazioni.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega:
1) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
2) copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
16.3. BOLLO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 82 comma 5 del Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 117 Codice del Terzo settore, è esente da bollo.
16.4. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al d.m. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 reperibile, in formato elettronico, nella sezione relativa ai documenti di gara del portale utilizzato per la gestione della presente procedura, secondo quanto nello schema allegato. Lo schema allegato rappresenta un utile riferimento, in ogni caso l’operatore economico può utilizzarne uno in proprio possesso che sia comunque conforme a quello di cui al citato D.M. e barrando le parti non pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
- nel caso di impresa singola, dal legale rappresentante;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
16.5. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
16.5.1. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
Le dichiarazioni integrative devono essere predisposte utilizzando il modello allegato 2 - dichiarazioni integrative.
Ciascun concorrente rende le dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, indicate nei citati modelli predisposti dalla stazione appaltante.
Inoltre nel caso dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, dovranno essere predisposte e trasmesse le dichiarazioni riportate nei modelli:
- Allegato 2 bis – Dichiarazione soggetti art. 80, comma 3, D. Lgs. 50/2016
- Allegato 2 ter – Dichiarazione soggetti art. 80, comma 3, D. Lgs. 50/2016
Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili:
- dalla mandataria/capofila/consorzio stabile, con riferimento ai nn. da 1 a 18;
- da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento a n. 1 (integrazioni al DGUE); n. 2 (elenco soggetti di cui all’art. 80, comma 3, e idoneità professionale in relazione alla propria ragione sociale); n. 9 (protocollo di legalità); n. 10 (codice di comportamento); n. 13 (operatori non residenti); n. 17 (privacy) e, ove pertinente, n. 18 (concordato preventivo).
16.5.2. DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA:
Oltre a quanto indicato in precedenza, il concorrente deve allegare:
a) Visura camerale;
b) PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria;
c) documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;
d) (Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice) copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;
e) attestazione sopralluogo effettuato, se il concorrente ha ritenuto di effettuarlo;
f) patto di integrità sottoscritto digitalmente da tutti i partecipanti al raggruppamento o dal solo operatore singolo.
I documenti di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui ai paragrafi precedenti.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
▪ il DGUE a firma dell’ausiliaria;
▪ la dichiarazione di avvalimento;
▪ il contratto di avvalimento;
Inoltre per le seguenti forme di partecipazione, devono essere consegnati i documenti indicati: Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:
▪ copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per
atto pubblico o scrittura privata autenticata.
▪ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le specifiche lavorazioni, ovvero la relativa percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:
▪ atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
▪ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co. 4 del Codice, le specifiche attività, ovvero la relativa percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti: dichiarazione attestante:
▪ l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
▪ l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
▪ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le specifiche attività ovvero la relativa percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a) rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):
▪ copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
▪ dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
▪ dichiarazione che indichi le specifiche lavorazioni ovvero la relativa percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
b) rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto):
▪ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con
mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
▪ dichiarazione che indichi le specifiche lavorazioni ovvero la relativa percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
c) le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
▪ in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle specifiche lavorazioni ovvero la relativa percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
▪ in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c) le specifiche lavorazioni ovvero la relativa percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.
17. OFFERTA TECNICA
17.1. DEPOSITO TELEMATICO
Entro il termine di presentazione dell’offerta, l’Operatore economico concorrente deve depositare nell’apposito spazio “Doc. gara” - “tecnica”, la documentazione indicata nell’apposita sezione del presente Disciplinare, secondo le indicazioni ivi previste.
Tutti i file della Documentazione, predisposti secondo le indicazioni contenute nel presente disciplinare, dovranno essere firmati digitalmente dall’operatore economico, contenuti in un file .zip (l'unica estensione ammessa per la cartella compressa è .zip) e ciascuno di essi dovrà avere in formato .pdf. Il file .zip dovrà essere anch’esso firmato digitalmente, ma dal solo operatore economico (la sua estensione dovrà quindi essere .zip.p7m) e potrà avere una dimensione massima di 100 Mb.
N.B.: Nella produzione dei documenti in .pdf di cui è richiesta scansione, si raccomanda l’utilizzo di una risoluzione grafica medio bassa, in modalità a colori, che non comprometta la leggibilità del documento ma che, nel contempo, non produca file di dimensioni eccessive che ne rendano difficile il caricamento. In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o Consorzio:
- costituendo: i file dei documenti e la cartella .zip contenente la documentazione tecnica dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore della/e mandante/i sia dal legale rappresentante/procuratore della mandataria. L'impresa designata quale futura mandataria/capogruppo provvederà poi a caricare la cartella.zip a sistema;
- costituito: i file dei documenti e la cartella .zip contenente la documentazione tecnica dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, dal solo legale rappresentante/procuratore dell’impresa mandataria, il quale provvederà anche a caricarla a sistema.
I documenti da presentare unitamente alle relative specifiche, sono indicati nel seguito.
17.2. CONTENUTO DELLA OFFERTA TECNICA
Il concorrente dovrà depositare una relazione tecnica in forma sintetica e articolata in base ai criteri di valutazione definiti nel presente Disciplinare di gara. Per ogni elemento di valutazione dovrà essere predisposto un apposito capitolo ben distinto dagli altri.
La relazione tecnica nel suo complesso non potrà eccedere le dodici (12) pagine, in carattere Times New Roman corpo 12 o equivalente, formato A4. Sono esclusi dal conteggio i Curriculum Vitae.
La commissione sospenderà l’esame del documento alla fine della dodicesima pagina ed esprimerà la sua valutazione esclusivamente sulle pagine esaminate.
La società potrà dedicare a ciascun capitolo un numero di pagine a sua scelta, fermo restando il limite complessivo delle dodici pagine.
Non sono ammesse offerte incomplete, parziali o plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato ovvero che presentino correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte dal dichiarante
In caso di RTI, l’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente, pena l’esclusione, da tutti i componenti il raggruppamento.
18. OFFERTA ECONOMICA
18.1. DEPOSITO TELEMATICO
Entro il termine di presentazione dell’offerta, l’Operatore concorrente deve depositare nella sezione “Offerta Economica” presente nella scheda di gara, la propria offerta economica redatta utilizzando il modello messo a disposizione dalla stazione appaltante. Il documento dovrà essere caricato a sistema e dovrà avere formato .pdf firmato digitalmente dal legale rappresentante/procuratore, salvo eventuale diversa indicazione.
L’ulteriore estensione del file .pdf firmato digitalmente dovrà essere obbligatoriamente .p7m.
La firma digitale dovrà essere, necessariamente, apposta sul file entro il termine ultimo di deposito della documentazione richiesta.
Al termine di tale processo il sistema genererà una PEC di avvenuto esito positivo di caricamento.
N.B.: È onere dell’operatore verificare il corretto caricamento direttamente sulla piattaforma. Il corretto caricamento non dipende dalla ricezione della mail di conferma, ma dal rispetto delle procedure previste nel presente disciplinare telematico.
In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o Consorzio:
- costituendo: il file dovrà essere sottoscritto, con apposizione della firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore della/e mandante/i sia dal legale rappresentante/procuratore della mandataria. L'impresa designata quale futura mandataria/capogruppo provvederà poi a caricare il file a sistema;
- costituito: il file dovrà essere sottoscritto, con apposizione della firma digitale, dal solo legale rappresentante/procuratore dell’impresa mandataria, il quale provvederà anche a caricarlo a sistema.
N.B.: Nella produzione dei documenti in .pdf di cui è richiesta scansione, si raccomanda l’utilizzo di una risoluzione grafica medio bassa, in modalità monocromatica (o scala di grigi), che non comprometta la leggibilità del documento ma che, nel contempo, non produca file di dimensioni eccessive che ne rendano difficile il caricamento.
L’Ente ed il gestore del sistema declinano ogni responsabilità nel caso di errato caricamento della documentazione.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
18.2. CONTENUTO DELLA OFFERTA ECONOMICA
Il concorrente dovrà indicare:
• Le singole percentuali di ribasso per le varie parti indicate nel pagragrafo 19.3 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA
• la stima dei costi della sicurezza ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice;
• la stima dei costi della manodopera ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice.
Verranno prese in considerazione fino a n. due cifre decimali, per gli importi che superano il numero di decimali stabilito sarà effettuato l’arrotondamento indicato nel seguito: se la terza cifra decimale è superiore o uguale a 5, la seconda cifra decimale verrà aumentata di una unità; se la terza cifra decimale è inferiore a cinque, essa sarà semplicemente troncata.
In caso di RTI, l’offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutti i componenti il raggruppamento.
19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
L’appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché ritenuta conveniente e congrua da parte dell’Amministrazione.
La valutazione dell’offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
PUNTEGGIO | |
Offerta tecnica | 70 |
Offerta economica | 30 |
TOTALE | 100 |
19.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
CRITERIO | TIPOLOGIA | punti |
A | Struttura organizzativa, l’Operatore Economico dovrà indicare la struttura organizzativa complessiva dedicata all’appalto, specificando ruoli, funzioni, responsabilità, livelli professionali, competenze e una sintesi dell’esperienza professionale. Saranno valutate positivamente strutture snelle e di adeguata competenza e capacità. E’ possibile allegare i curriculum professionali per un massimo di 10 pagine formato A4 in aggiunta a quelle previste per l’offerta tecnica. | 20 |
B | Piano erogazione servizi - progetto gestionale e operativo dell’appalto. Proposte volte ad illustrare le modalità di effettuazione dei vari servizi previsti in appalto, indicando le tempistiche, le metodologie di svolgimento, i controlli, nonché la pianificazione degli interventi di manutenzione. Inoltre dovranno essere illustrate le modalità operative di esecuzione degli interventi di manutenzione e di tutti gli altri servizi previsti (anagrafe tecnica, verifica sufficienza e adeguatezza impianti e dispositivi esistenti, ecc.). Per di più l’operatore economico deve indicare come intende gestire l’eventuale attivazione di più richieste di servizio (RdS) e ordini del servizio (OdS) contemporaneamente, e fino a che numero. Il tutto tenendo conto che l’appalto è relativo ad edifici dislocati su vari parti del territorio italiano. | 30 |
C | Progetto di informatizzazione del servizio, con analisi dettagliata del software applicativo proposto, delle caratteristiche e delle procedure di utilizzo, delle modalità di aggiornamento e consultazione dei dati, con riferimento alle specifiche tecniche previste dal Capitolato Tecnico e la gestione di tutto quanto previsto in tale documento. Quanto indicato dovrà essere illustrato diversificando le funzionalità a servizio della stazione appaltante e quelle a disposizione dell’operatore economico. Tutto quanto offerto deve essere già nella disponibilità dell’operatore economico oppure operativo e nella disponibilità dell’offerente, a partire da 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di affidamento del servizio. | 10 |
D | Elementi migliorativi. Descrizione di eventuali miglioramenti alle varie attività previste in appalto e contenute nel capitolato tecnico e/o servizi aggiuntivi offerti finalizzati a migliorare/ottimizzare l’attività prevista. | 10 |
TOTALE | 70 |
19.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA
A ciascuno degli elementi qualitativi è attribuito un coefficiente sulla base del metodo dell’attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario, secondo la scala di valori sotto riportata:
Giudizio espresso dalla Commissione | Coefficiente Ci |
Inadeguato | 0,00 |
Insufficiente | 0,20 |
Parzialmente Adeguato | 0,40 |
Adeguato | 0,60 |
Buono | 0,80 |
Ottimo | 1,00 |
Ai fini del calcolo del coefficiente unico da attribuire all’offerta in relazione al sub-criterio n esaminato, la Commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all’offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo, secondo la seguente formulazione:
Cimedia = Σx Cix / X
Cimedia = media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario; Cix = coefficienti attribuito da ciascun commissario;
X = numero di commissari.
Si precisa che la media Cim dei Ci assegnati da ciascun commissario, è calcolato applicando un arrotondamento fino alla seconda cifra decimale secondo la “regola di arrotondamento” di seguito descritta: se la terza cifra decimale è superiore o uguale a 5, la seconda cifra decimale verrà aumentata di una unità; se la terza cifra decimale è inferiore a cinque, essa sarà semplicemente troncata.
19.3. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA
Il punteggio dell’offerta economica sarà attribuito sulla base della ripartizione di seguito indicata e le cui specifiche e codici sono rilevabili dall’appendice 3 – elenco prezzi predefiniti:
CRITERIO | TIPOLOGIA | punti |
A | Ribasso attività relative a: 1. Servizio Di Manutenzione Impianti Antincendio: 1.1. Attività Di Manutenzione Ordinaria Preventiva (cod. ribasso ANT) 1.2. Attività Aggiuntive A Richiesta Programmabili (cod. ribasso ANT) 2. Attività Straordinarie: 2.1. Manodopera (cod. ribasso MDO) tenendo conto del trattamento salariale minimo. | 7 |
CRITERIO | TIPOLOGIA | punti |
B | Ribasso attività relative a: 1. Attività Straordinarie: 1.1. Attività presenti nei prezzari di riferimento indicati nel capitolato tecnico (cod. ribasso STR4). | 3 |
C | Ribasso attività relative a: 1. Servizi Di Governo: 1.1. Sistema informativo (cod. ribasso GOV1) 1.2. Contact center (cod. ribasso GOV3) | 3 |
D | Ribasso attività relative a: 1. Servizi Di Governo: 1.1. Anagrafe tecnica (cod. ribasso GOV2) 1.2. Verifica sufficienza e adeguatezza dei dispositivi ed impianti esistenti (cod. ribasso GOV4) | 7 |
E | Ribasso attività relative a: 1. Attività presenti nei prezzari di riferimento indicati nel capitolato tecnico (prezzari DEI) | 10 |
In caso di discordanza tra gli importi in cifre e quelli in lettere, sarà considerato l’importo in cifre.
19.4. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA
È attribuito all’offerta economica un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula non lineare quadratica:
Ci = (Ri/Rmax)α
dove:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;
Ri = ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso percentuale dell’offerta più conveniente.
α = coefficiente pari a 0,5
Il coefficiente Ci ottenuto applicando la formula precedente, sarà arrotondamento fino alla seconda cifra decimale secondo la “regola di arrotondamento” di seguito descritta: se la terza cifra decimale è superiore o uguale a 5, la seconda cifra decimale verrà aumentata di una unità; se la terza cifra decimale è inferiore a cinque, essa sarà semplicemente troncata.
19.5. METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI
La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio o subcriterio secondo il metodo aggregativo- compensatore secondo la seguente formula:
Pi = Σn Cni x Pn
Pi = punteggio concorrente i;
n = criteri o subcriterio di valutazione;
Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i; Pn = peso criterio di valutazione n.
Il punteggio Pi ottenuto applicando la formula precedente, sarà arrotondamento fino alla seconda cifra decimale secondo la “regola di arrotondamento” di seguito descritta: se la terza cifra decimale è superiore o uguale a 5, la seconda cifra decimale verrà aumentata di una unità; se la terza cifra decimale è inferiore a cinque, essa sarà semplicemente troncata.
Punteggio minimo per Offerta Tecnica
Non è prevista una soglia minima di sbarramento.
Riparametrazione Punteggi
Non è prevista nessuna riparametrazione sia per i singoli criteri che per il punteggio totale.
20. SEGGIO DI GARA e COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Stazione Appaltante nominerà, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte un seggio di gara per la verifica della documentazione amministrativa, il seggio di gara potrà essere costituito anche dal solo RUP.
Per l’esame e la valutazione delle offerte tecniche ed economiche, sarà istituita una commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e sarà composta da n.3 membri.
In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9 del Codice.
La commissione giudicatrice potrà anche fornire ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.
21. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA:
VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede operativa dell’Associazione Croce Rossa Italiana, sita in Xxxx, Xxx Xxxxxxxxx x. 00, il giorno 16/06/2022 alle ore 11:00, nel caso in cui l’emergenza COVID- 19 prosegua la seduta sarà organizzata in modalità telematica mediante l’utilizzo del software Meet di Google.
Qualsiasi sia la modalità di gestione della seduta, vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sulla piattaforma informatica della stazione appaltante nella medesima sezione ove sarà pubblicata ogni informazione e/o documentazione attinente la presente procedura.
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo a mezzo pubblicazione sul portale informatico per la gestione della gara, almeno 2 giorni prima della data fissata. Il seggio di gara oppure il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito della documentazione amministrativa da parte dei concorrenti, sul portale telematico per la gestione della gara e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.
Successivamente si procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio;
c) proporre l’adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Tale verifica, per i documenti disponibili a sistema, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, si procederà alla valutazione delle offerte tecniche.
Il RUP, in seduta pubblica che sarà svolta secondo quanto indicato nella parte amministrativa, accederà al portale telematico per la gestione della gara e procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. Successivamente in una o più sedute riservate la commissione giudicatrice procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Per gli operatori economici esclusi, la commissione non procederà all’apertura della relativa offerta economica.
Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, si procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente disciplinare e si procederà a sommare i punteggi con quelli attribuiti per la parte tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e la trasmette al RUP. Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato ai punti successivi.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP le eventuali esclusioni da disporre per:
▪ mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella parte amministrativa o tecnica;
▪ presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
▪ presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
In tali casi la Stazione Appaltante procederà alla predisposizione di apposito atto ed il RUP alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con l’eventuale supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.
23. ULTERIORI INDICAZIONI
La Stazione appaltante esclude i concorrenti dalla gara al presentarsi di cause di esclusione contemplate dal D.Lgs. n. 50/2016 o da altre disposizioni di legge vigenti.
24. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
La commissione di gara redige la graduatoria, chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.
Il RUP verificata o valutata la congruità delle offerte anomale di cui all’articolo 22, formula la proposta di aggiudicazione all’organo preposto dell’Associazione che con relativo atto dispone l’aggiudicazione.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
Prima dell’aggiudicazione o dopo l’aggiudicazione non efficace, la stazione appaltante procede a:
1) richiedere, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto i documenti di cui all’art. 86, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. L’acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
2) richiedere eventualmente e laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell’offerta – i documenti necessari alla verifica di cui all’articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.
3) ai sensi dell’art. 97, comma 6 ultimo periodo, del Codice, la stazione appaltante può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
4) può verificare, ai sensi dell’art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).
La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto in via efficace o non.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti indicati in precedenza.
In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest’ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (stand still) dall’invio dell’ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione efficace o non, intervenute ai sensi dell’art. 76, comma 5 lett. a). La stipula ha luogo, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall’aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario. Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata e l’operatore economico dovrà sottoscriverlo entro 3 giorni dalla ricezione.
Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’incarico o per il completamento dell’appalto.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a 3.000,00 €.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
25. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE, CONTRATTO, ADEMPIMENTI DELL'AGGIUDICATARIO.
Il concorrente aggiudicatario dovrà:
▪ costituire la garanzia fidejussoria di cui all’art. 103 del DLlgs. 50/2016 (cauzione definitiva) nella misura del 10% dell'importo contrattuale, salvo gli aumenti previsti in caso di ribasso superiore al 10% o al 20%;
▪ stipulare una polizza di Responsabilità Civile Terzi con un massimale di almeno € 1.000.000,00;
▪ qualora sia un Raggruppamento Temporaneo, dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante il mandato conferito all’impresa capogruppo dalle imprese mandanti, risultante da scrittura privata autenticata, nonché la procura con la quale viene conferita la rappresentanza al legale rappresentante dell’Impresa capogruppo, risultante da atto pubblico;
▪ sottoscrivere il contratto entro i termini indicati al paragrafo precedente.
In caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento ci si riserva di attivare le procedure di cui all’art. 110 del D.Lgs. 50/2016.
26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. Essi non saranno diffusi fatto salvo il diritto d’accesso dei soggetti interessati
L. 241/1990 che potrebbe comportare l’eventuale comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti alla gara così come pure l’esigenza dell’Amministrazione di accertamento dei requisiti dichiarati in sede di gara o comunque previsti per legge.
28. MODALITA’ DI SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO
In caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei servizi telematici utilizzati dalla Stazione Appaltante e dal Gestore per la gara, con conseguente accertamento di anomalie nella procedura, la gara potrà essere sospesa e/o annullata.
La sospensione e l’annullamento sono esclusi nel caso di malfunzionamento degli strumenti utilizzati dai singoli concorrenti.
Per problemi tecnici si consiglia di contattare direttamente il Gestore del Sistema via mail, all’indirizzo xxxxxxx@xxx0xxxxxx.xxx oppure al 0372/801730.
29. AVVERTENZE
Gli Operatori Economici concorrenti che partecipano alla presente procedura telematica, esonerano espressamente l’Azienda, il Gestore del Sistema e i loro dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni.
Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione degli strumenti informatici (email e password) assegnati.
L’email e la password necessarie per l’accesso al sistema e alla partecipazione alla gara sono personali. Gli Operatori concorrenti sono tenuti a conservarli con la massima diligenza e a mantenerli segreti, a non divulgarli o comunque a cederli a terzi e a utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al sistema e in generale ai terzi. Xxxxxxx ritenute valide le offerte presentate nel corso delle operazioni con gli strumenti informatici attribuiti.
Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano a tenere indenne l’Azienda e il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese eventuali spese legali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle presenti regole e di un utilizzo scorretto o improprio del sistema.
Il Gestore del Sistema e l’Azienda non possono essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno diretto o indiretto subito dai concorrenti o da terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo o il mancato funzionamento del sistema, dei suoi servizi e delle apposite procedure di firma digitale e marcatura temporale.
Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema di conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e di marcatura temporale e ogni istruzione impartita in materia dal Certificatore che ha rilasciato le dotazioni software; esonerano altresì espressamente l’Azienda e il Gestore del sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti o indiretti arrecati ad essi o a terzi dall’utilizzo degli strumenti in parola.
Il mancato e non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici di volta in volta richiesti nel corso della procedura costituisce una violazione delle presenti regole, che può comportare la sospensione o la revoca dell’abilitazione, oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati.
30. RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nella presente lettera d’invito si fa riferimento al capitolato tecnico, al D.Lgs. 50/2016 e succ., al Codice Civile in materia dei contratti.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Xxx. Xxxxxxx Xxxxx
(il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)