Polizza Infortuni
Condizioni di
Assicurazione
Polizza Infortuni
Mod. 186300 - Ed. 102021
Condizioni di Assicurazione redatte secondo le Linee Guida per contratti semplici e chiari del Tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari.
Dedicato ai correntisti di Intesa Sanpaolo
Società del Gruppo Assicurativo
Polizza Infortuni
Caro Cliente,
queste Condizioni di Assicurazione contengono l’insieme delle regole che disciplinano la nostra Polizza Infortuni per proteggere dagli infortuni il titolare, i soci e i lavoratori della sua azienda.
Le Condizioni di Assicurazione della Polizza Infortuni comprendono le seguenti Sezioni:
• Sezione I (Artt.1-7) – Norme relative al contratto di Assicurazione
• Sezione II (Artt. 8 -14) – Norme relative alle coperture assicurative
• Sezione III (Artt. 15 - 19) – Norme relative alla gestione dei sinistri.
Per facilitare la consultazione e la lettura delle caratteristiche della Polizza Infortuni abbiamo arricchito il documento con:
• box di consultazione che le forniranno informazioni e approfondimenti su alcuni aspetti del contratto; sono degli spazi facilmente individuabili perché contrassegnati con margine arancione e con il simbolo della lente di ingrandimento. I contenuti inseriti nei box hanno solo una valenza esemplificativa di tematiche che potrebbero essere di difficile comprensione.
• note inserite a margine del testo, segnalate con un elemento grafico arancione, che forniscono brevi spiegazioni di parole, sigle e concetti di uso poco comune.
• punti di attenzione, segnalati con un elemento grafico, vogliono ricordare al cliente di verificare che le coperture di suo interesse non siano soggette a esclusioni e limiti di indennizzo.
• elemento grafico di colore grigio, identifica le clausole vessatorie che è necessario conoscere prima della sottoscrizione del contratto e che richiederanno una specifica approvazione in sede di acquisto della polizza.
• elemento grafico di colore arancione, identifica le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie od oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato su cui è importante porre l'attenzione prima della sottoscrizione del contratto.
Il set informativo di Polizza Infortuni è disponibile sul sito internet della Compagnia xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx e le sarà comunque consegnato al momento del preventivo.
Grazie per l’interesse dimostrato.
Indice
SEZIONE I
NORME RELATIVE AL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
Art. 1. CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È POLIZZA INFORTUNI Pag. 1 di 17
Art. 2. QUANDO COMINCIANO E QUANDO FINISCONO LE COPERTURE Pag. 1 di 17
Art. 2.1 Quanto dura la polizza Pag. 1 di 17
Art. 2.2 Quando cominciano e quando finiscono le coperture Pag. 1 di 17
Art. 2.3 Tacito rinnovo Pag. 1 di 17
Art. 3. QUANDO E COME È POSSIBILE PAGARE Pag. 1 di 17
Art. 3.1 Che cosa succede in caso di chiusura del conto corrente Pag. 1 di 17
Art. 4. QUANDO E COME È POSSIBILE RECEDERE DALLA POLIZZA Pag. 2 di 17
Art. 4.1 Quando e come il Cliente può recedere dalla polizza (Risoluzione del contratto) Pag. 2 di 17 Art. 4.2 Quando la Compagnia può recedere dalla polizza o annullare il contratto Pag. 2 di 17
Art. 5. FORO COMPETENTE E SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
RELATIVE ALLA POLIZZA Pag. 2 di 17
Art. 6. VERIFICA SERVIZI CONTRATTUALI Pag. 3 di 17
Art. 7. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Pag. 3 di 17
SEZIONE II
NORME RELATIVE ALLE COPERTURE ASSICURATIVE
Art. 8. SOGGETTI ASSICURABILI Pag. 4 di 17
Art. 9. CHE COSA È ASSICURATO Pag. 4 di 17
Art. 9.1 Coperture principali Pag. 4 di 17
Art. 9.1.1 Decesso da Infortunio Pag. 5 di 17
Art. 9.1.2 Invalidità Permanente Pag. 5 di 17
Art. 9.1.3 Inabilità temporanea da Infortunio Pag. 6 di 17
Art. 9.1.4 Diaria da ricovero da Infortunio Pag. 6 di 17
Art. 9.1.5 Assistenza Pag. 7 di 17
Art. 9.2 Coperture accessorie Pag. 8 di 17
Art. 9.2.1 Danni estetici da Infortunio Pag. 8 di 17
Art. 9.2.2 Indennizzo fratture da Infortunio Pag. 8 di 17
Art. 10. CHE COSA NON È ASSICURATO Pag. 9 di 17
Art. 10.1 Persone non assicurabili Pag. 9 di 17
Art. 10.2 Esclusioni Pag. 9 di 17
Art. 11. QUALI SONO I LIMITI DELLE COPERTURE Pag. 10 di 17
Art. 12. DOVE VALGONO LE COPERTURE Pag. 10 di 17
Art. 13. DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI Pag. 10 di 17 Art. 14. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO - AGGRAVAMENTO, DIMINUZIONE E
CESSAZIONE DEL RISCHIO Pag. 11 di 17
SEZIONE III
NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SINISTRI
Art. 15. DENUNCIA DEL SINISTRO E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL DANNO Pag. 12 di 17
Art. 15.1 Obblighi dell'Assicurato e documentazione per la gestione dei sinistri Pag. 13 di 17 Art. 16. VALUTAZIONE DEL SINISTRO E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO Pag. 14 di 17
Art. 17. ANTICIPO DELL'INDENNIZZO Pag. 14 di 17
Art. 18. PLURALITÀ DI COPERTURE INFORTUNI Pag. 15 di 17
Art. 19. AREA RISERVATA DI INTESA SANPAOLO ASSICURA Pag. 15 di 17
GLOSSARIO Pag. 16 di 17
Allegato 1 - Tabella Inail Industria delle valutazioni del grado di invalidità percentuale Pag. 1 di 12 Allegato 2 - Tabella Inail Industria di valutazione delle menomazioni dell’acutezza visiva Pag. 3 di 12 Allegato 3 - Tabella professioni e classi di rischio Pag. 4 di 12
Allegato 4 - Tabella indennizzo fratture da Infortunio Pag. 12 di 12
INFORMATIVE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Pag. 1 di 8
Che tipo di assicurazione è Polizza Infortuni
Contratto di Assicurazione Polizza Infortuni > sezione I
sezione I
premio: l’importo che il Cliente si impegna a pagare quando
sottoscrive la polizza
Tacito rinnovo: la scadenza della polizza si rinnova di anno in anno senza necessità di un consenso
esplicito del Cliente
NORME RELATIVE AL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
articolo 1. Che tipo di assicurazione è Polizza Infortuni
Con Polizza Infortuni il Contraente, persona fisica titolare di ditta individuale oppure persona giuridica (d'ora in poi Cliente), può acquistare per il titolare, per i soci, per gli amministratori e per i lavoratori subordinati (nello specifico dipendenti e dirigenti), le seguenti garanzie:
• Decesso da infortunio
• Invalidità permanente da infortunio
• Inabilità temporanea da infortunio o Diaria da ricovero da infortunio
• Assistenza.
L'Assicurazione può essere acquistata solo da chi ha un conto corrente di Intesa Sanpaolo
sottoscrivendo il modulo di polizza e pagando la prima rata del premio.
articolo 2. Quando cominciano e quando finiscono le coperture
2.1. Quanto dura la polizza
La polizza dura un anno a partire dalla data in cui il Cliente la acquista o dalla data indicata nel modulo di polizza.
2.2. Quando cominciano e quando finiscono le coperture
Le coperture cominciano alle ore 24 della data indicata nel modulo di polizza a condizione che sia stato pagato il premio e finiscono alla data di scadenza della polizza.
2.3. Tacito rinnovo
La polizza si rinnova tacitamente ogni anno, se il Cliente:
• non ha inviato la disdetta di polizza secondo le modalità descritte al successivo art.4.1.
• ha pagato le rate di premio entro la scadenza della polizza
• è ancora titolare di un conto presso Intesa Sanpaolo.
Se il Cliente non paga il premio o la prima rata di premio non è coperto per i sinistri che dovessero avvenire fino alle ore 24 del giorno in cui paga il premio.
Se non vengono pagate le rate di premio successive alla prima, le coperture restano attive fino a quindici giorni successivi alla scadenza della rata. Dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza della rata, la polizza resta sospesa e sarà riattivata dalle ore 24 del giorno del pagamento.
articolo 3. Quando e come è possibile pagare
Il premio è annuale e può essere pagato in un'unica soluzione o in rate mensili con addebito su un conto corrente di Intesa Sanpaolo o con i mezzi di pagamento resi disponibili tempo per tempo dalla Banca o dalla Compagnia. L’estratto conto della Banca rappresenta la ricevuta di pagamento del premio o della rata di premio.
La Compagnia, alla sottoscrizione, applica una riduzione di premio in base al numero degli assicurati e ne dà evidenza nel Modulo di Polizza.
CHE COSA SUCCEDE IN CASO DI CHIUSURA DEL CONTO CORRENTE DELLA BANCA
Se il Cliente chiude il conto corrente sul quale viene addebitato il premio senza aprirne uno
nuovo presso Intesa Sanpaolo, la Compagnia addebiterà alla chiusura del conto, in un’unica
soluzione, le rate mensili rimanenti calcolate fino alla scadenza della polizza. Inoltre, alla
scadenza di polizza, le coperture non saranno tacitamente rinnovate.
Quando e come
è possibile recedere dalla polizza
Contratto di Assicurazione Polizza Infortuni > sezione I
articolo 4. Quando e come è possibile recedere dalla polizza
4.1 Quando e come il Cliente può recedere dalla polizza (risoluzione del contratto)
Il Cliente può recedere dalla polizza inviando alla Compagnia una comunicazione di disdetta
dal contratto, entro 30 giorni dalla scadenza annuale, scegliendo una delle seguenti modalità:
• raccomandata A/R a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., Via San Xxxxxxxxx d'Assisi, 10, 10122 – Torino. Per verificare il rispetto del termine di 30 giorni di preavviso farà fede il timbro postale di invio della raccomandata
• posta elettronica certificata a xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
• sottoscrizione dell'apposito modulo di disdetta presso la filiale in cui ha acquistato la polizza o dove nel frattempo ha trasferito il conto corrente. Per verificare il rispetto dei 30 giorni di preavviso farà fede la data indicata nel modulo rilasciato dalla filiale.
4.2 Quando la Compagnia può recedere dalla polizza o annullare il contratto
Annullamento per inassicurabilità (annullamento del contratto)
Se la Compagnia viene a conoscenza del fatto che uno o più Assicurati al momento
della sottoscrizione della polizza, non avevano i requisiti di cui al successivo art. 10.1 invia la
comunicazione di annullamento al Contraente.
Entro 30 giorni da quando ha ricevuto il codice IBAN per l’accredito del premio, la
Compagnia restituisce il premio pagato al netto delle imposte.
Recesso per inassicurabilità sopravvenuta
Se la Compagnia viene a conoscenza del fatto che uno o più Assicurati hanno perso i requisiti
di assicurabilità di cui al successivo art. 10.1 invia la comunicazione di recesso al Contraente.
Entro 30 giorni da quando ha ricevuto il codice IBAN per l’accredito del premio, la
Compagnia restituisce il premio pagato per il periodo compreso tra la data in cui è venuta a
conoscenza della condizione di inassicurabilità e la data di scadenza originaria della polizza,
al netto delle imposte.
Organismo di Mediazione: ente pubblico o privato, iscritto nell’apposito registro istituito presso il Ministero della Giustizia, presso il quale si può svolgere il procedimento di mediazione
articolo 5. Foro competente e sistemi alternativi di risoluzione delle controversie relative alla polizza
Per ogni controversia che riguarda la polizza il Cliente può rivolgersi all'Autorità Giudiziaria ma tutte le controversie devono prima essere sottoposte obbligatoriamente a un tentativo di mediazione, come prevede il Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche. Il tentativo di mediazione va avviato presso l'Organismo di Mediazione della
Camera di Commercio, Industria e Artigianato del luogo di residenza o di domicilio del Cliente
oppure dei soggetti che vogliono far valere diritti che derivano da quel contratto. La richiesta
di mediazione può essere inviata a uno dei riferimenti di seguito riportati:
Intesa Sanpaolo Assicura
Xxxxxxx Xxxxxxxx
Xxx Xxx Xxxxxxxxx x'Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx
Email: xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
numero fax: +39 011.093.10.62
Se il tentativo di mediazione non ha successo, il foro dedicato alle controversie che riguardano il contratto oggetto di disaccordo è quello del luogo di residenza o di domicilio principale del Cliente o dei soggetti che vogliono far valere diritti che derivano da quel contratto.
Se tra l'Assicurato o i suoi Beneficiari e la Compagnia nascono delle controversie sulla natura o sulle conseguenze dell’infortunio oppure sul grado di invalidità totale permanente, la risoluzione della controversia può essere affidata per iscritto con i relativi dettagli a un Collegio di tre medici.
Ogni parte coinvolta nella controversia nomina un medico; il terzo medico, deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo tra le parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici della città ove ha sede l’istituto di medicina
legale più vicina alla residenza dell'Assicurato o dei suoi Beneficiari, luogo dove si riunirà il
Collegio stesso.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e paga il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e delle competenze per il terzo medico. Se lo ritiene opportuno, il Collegio Medico può rinviare a data da definirsi dal Collegio l'accertamento definitivo dell'invalidità totale permanente. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, senza formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.
La richiesta può essere inviata tramite:
posta a Intesa Sanpaolo Assicura Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxx Xxx Xxxxxxxxx x'Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx
all'indirizzo e-mail xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
al numero di fax +39 011.093.10.6
articolo 6. Verifica servizi contrattuali
La Compagnia può sottoporre al Cliente alcuni questionari per verificare se i servizi previsti dal
contratto sono forniti in modo corretto.
articolo 7. Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non regolato dal contratto, valgono le norme della legge italiana.
di verificare quali sono
le esclusioni, gli eventuali
limiti, le franchigie e gli
scoperti delle coperture
di suo interesse (articoli
NON DIMENTICHI
sezione II
NORME RELATIVE ALLE COPERTURE ASSICURATIVE
Azienda Contraente: possono essere assicurate tutte le aziende di qualsiasi forma societaria e
tipologia di attività
articolo 8. Soggetti assicurabili
10 e 11)
Con Polizza Infortuni il Cliente acquista per sé e/o per le persone appartenenti all’Azienda Contraente un pacchetto di coperture assicurative per ottenere un indennizzo in caso di infortunio.
Sono assicurabili i soggetti residenti in Italia e appartenenti all’Azienda Contraente con le seguenti qualifiche: il titolare, gli amministratori, i soci, i lavoratori subordinati (compresi i dirigenti) in un numero massimo di sette per contratto e per ogni Azienda Contraente.
I soggetti assicurati devono essere indicati nel modulo di polizza.
Contraente e Assicurato: facciamo chiarezza
Il Contraente è sempre l'Azienda che sottoscrive la polizza tramite il proprio rappresentante legale e che paga il premio. L'Assicurato è il soggetto o i soggetti che beneficiano delle coperture.
da sapere: l’attività non professionale riguarda la sfera della vita non lavorativa, compreso il tempo libero e le attività a carattere hobbistico e
di diletto
istituto di cura: istituto universitario, ospedale, casa di cura, pubblici o privati regolarmente autorizzati all’erogazione dell’assistenza ospedaliera. Non sono convenzionalmente considerati istituti di cura gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche, riabilitative, case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni e le strutture per
anziani
somme assicurate: la somma indicata nel Modulo di polizza che rappresenta il limite massimo di indennizzo/risarcimento in caso
di sinistro
articolo 9. Che cosa è assicurato
La polizza Infortuni assicura l'infortunio che si verifica nel corso della validità della polizza, durante lo svolgimento dell'attività professionale (rischio professionale) e non professionale (rischio extra professionale).
9.1 Coperture principali
Per ogni persona assicurata sono previste le seguenti coperture:
• Decesso da infortunio
• Invalidità permanente da infortunio
• Inabilità temporanea da infortunio (per i lavoratori autonomi) o Diaria da ricovero da
infortunio (per i lavoratori non autonomi e non lavoratori)
• Assistenza da infortunio (di seguito Xxxxxxxxxx)
Per Invalidità permanente da infortunio si intende la diminuzione o perdita definitiva e irrimediabile della capacità dell’Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dall’attività esercitata.
Per Inabilità temporanea da infortunio si intende la temporanea incapacità fisica
dell’Assicurato a svolgere l’attività lavorativa dichiarata in polizza.
Per Diaria da ricovero da infortunio si intende l’importo riconosciuto per ogni giorno di ricovero con pernottamento in Istituto di cura.
Per queste coperture sono previsti differenti livelli di somme assicurate.
Se il Contraente sottoscrive la Polizza per più Assicurati, potrà scegliere la somma assicurata per ciascun Assicurato tra le seguenti soluzioni, fermo restando che per Assicurati con età
inferiore a 18 anni sarà sottoscrivibile solo il pacchetto Base:
Che cosa è assicurato
Contratto di Assicurazione Polizza Infortuni > sezione II
PACCHETTO | SOMMA ASSICURATA DELLE GARANZIE | |||
Morte da infortunio | Invalidità permanente da infortunio | Inabilità temporanea da infortunio o Diaria da ricevero | Assistenza | |
BASE | 100.000 euro | 150.000 euro | 50 euro | SÌ |
PREMIUM | 200.000 euro | 300.000 euro | 100 euro | SÌ |
GOLD | 300.000 euro | 450.000 euro | 150 euro | SÌ |
Le coperture Inabilità temporanea da infortunio e Diaria da ricovero da infortunio sono
alternative fra di loro e operano a seconda della professione svolta dall’Assicurato:
• per i lavoratori autonomi è prevista la garanzia Inabilità temporanea da infortunio
• per tutti gli altri Assicurati è prevista la garanzia Diaria da ricovero da infortunio.
Ai fini di questa polizza è lavoratore autonomo la persona fisica che, per l'imposta sul Reddito (IRE), deve presentare una dichiarazione in cui esclude di percepire reddito da lavoro dipendente o per la quale i redditi da lavoro autonomo sono maggiori di quelli da lavoro dipendente e che comporta denuncia di almeno uno dei redditi definiti agli articoli 27 (reddito agrario), 53 (redditi di lavoro autonomo), 55 (redditi di impresa), del D.P.R. 22 dicembre 1986,
n. 917 e successive modifiche, e/o redditi derivanti dalla partecipazione in Compagnia di
persone.
9.1.1 Decesso da infortunio
Se l’infortunio provoca il decesso dell’Assicurato, viene pagata la somma scelta e indicata sul modulo di polizza.
La garanzia opera anche nel caso in cui l'infortunio si sia verificato durante il periodo in cui il contratto è in vigore ma il decesso da infortunio sia avvenuto dopo la scadenza del contratto purché entro 2 anni dal giorno in cui è avvenuto l'infortunio.
riferimenti normativi: artt. 726 e 727 del Codice di procedura Civile (articoli 60 n. 3 e 62 del
Codice Civile)
unione civile: l’unione costituita tra soggetti maggiorenni dello stesso sesso con le modalità previste dalla Legge 20 maggio
2016, n. 76
convivenza more uxorio: è la relazione affettiva e solidaristica che lega due persone in comunione di vita senza il vincolo
del matrimonio
La Compagnia paga la somma assicurata ai soggetti indicati nel Modulo di polizza oppure agli eredi testamentari o, in mancanza, agli eredi legittimi dell’Assicurato, in parti uguali.
L'Assicurato può modificare i beneficiari comunicandolo per iscritto alla Compagnia.
La somma assicurata per il caso di decesso da infortunio non è cumulabile con quella prevista per la garanzia Invalidità permanente da infortunio. Se però l'Assicurato muore dopo aver ricevuto l’indennizzo per la garanzia Invalidità permanente da infortunio e per cause riconducibili al medesimo infortunio, viene pagata la differenza tra l’indennizzo pagato e la somma assicurata per il Decesso da infortunio.
Morte presunta
Se, dopo l’infortunio, il corpo dell’Assicurato deceduto non viene ritrovato, dopo 6 mesi dalla presentazione della dichiarazione di morte presunta, ai suoi eredi o ai beneficiari indicati dall’Assicurato, verrà pagata la somma assicurata per la garanzia morte prevista nel modulo di polizza. Se dopo il pagamento della somma l’Assicurato risulta ancora in vita oppure risulta che la sua morte non era stata causata dall’infortunio coperto dalla garanzia, la Compagnia chiederà la restituzione della somma liquidata.
Se, dopo aver restituito l’importo ricevuto per la garanzia Decesso, l’Assicurato risulta invalido
per il medesimo infortunio, può richiedere l'indennizzo per l'Invalidità permanente.
Morte dei coniugi, delle persone unite civilmente o dei conviventi more uxorio per infortunio legato allo stesso evento
Se l'infortunio che deve essere indennizzato è la causa della morte di entrambi i coniugi/ persone unite civilmente/conviventi more uxorio ed entrambi sono assicurati, ai figli minorenni, se presenti e se beneficiari della prestazione, verrà versata la somma assicurata prevista per ciascun genitore, aumentata del 50% rispetto a quella indicata nel modulo di polizza.
9.1.2 Invalidità permanente
Se l'infortunio causa l'Invalidità permanente parziale, l'indennizzo è calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di Invalidità permanente accertata in base alla Tabella INAIL (Allegato 1) e alla somma assicurata scelta e indicata nel modulo di polizza.
Che cosa è assicurato
Contratto di Assicurazione Polizza Infortuni > sezione II
La Compagnia paga:
• l’intera somma assicurata indicata nel modulo di polizza se l’Invalidità permanente
accertata è uguale o superiore al 50%
• la somma assicurata indicata nel modulo di polizza, aumentata del 20% se l'invalidità permanente accertata è uguale o supera l'80%.
La garanzia opera anche nel caso in cui l'infortunio si sia verificato durante il periodo in cui il contratto è in vigore, ma l'Invalidità permanente da infortunio sia accertabile dopo la scadenza del contratto, purché entro 2 anni dal giorno in cui è avvenuto l'infortunio.
Cos’è l’invalidità permanente
È una forma grave di danno fisico causata da infortunio che determina la perdita completa o parziale della capacità di lavorare qualsiasi sia la professione esercitata al momento dell’infortunio. Perché un danno si possa considerare permanente deve essere irrimediabile (non più suscettibile di miglioramento) e condizionare per sempre la vita dell’Assicurato.
Esempio 1 (pacchetto BASE):
Danno quantificato da Tabella INAIL: 50%
Somma assicurata: € 150.000 -> Indennizzo = 150.000 euro
Esempio 2 (pacchetto BASE):
Danno quantificato da Tabella INAIL: 80% -> maggiorazione del 20% sulla Somma Assicurata Somma assicurata: € 150.000 -> Indennizzo = 180.000 euro
9.1.3 Inabilità temporanea da Infortunio
Se l'Inabilità temporanea dell'Assicurato è causata da un infortunio, la Compagnia paga
l'indennità giornaliera indicata nel modulo di polizza a partire dal 5° giorno di Inabilità, con
queste modalità:
a) intero importo per ogni giorno in cui l’Assicurato non ha potuto svolgere l’attività dichiarata nella polizza
b) 50% dell’importo per ogni giorno in cui l’Assicurato ha potuto svolgere solo in parte l’attività dichiarata nella polizza.
L'indennità per Inabilità temporanea è riconosciuta per un periodo massimo di 180 giorni per
ciascun sinistro.
Cos’è l’inabilità temporanea da infortunio
Per inabilità temporanea si intende l’incapacità del soggetto assicurato di svolgere la propria attività lavorativa per un determinato periodo di tempo. Si tratta quindi di un danno reversibile e limitato nel tempo.
Esempio (pacchetto PREMIUM) –
Periodo di Inabilità temporanea totale riconosciuto: 10 giorni Periodo di Inabilità temporanea parziale riconosciuto: 10 giorni Franchigia: 4 giorni
Somma Assicurata: 100 euro
Calcolo dell'indennizzo: Inabilità temporanea totale (10 giorni) – Franchigia (4 giorni) = 10 – 4 = 6 giorni
Indennizzo = 100 euro X 6 = 600 euro Inabilità temporanea parziale (10 giorni) Indennizzo = 50 euro X 10 = 500 euro
Indennizzo totale = 600 euro + 500 euro = 1100 euro
9.1.4 Diaria da ricovero da Infortunio
Se un infortunio ha reso necessario il ricovero in un Istituto di cura del lavoratore non autonomo
o del soggetto non lavoratore assicurato, la Compagnia paga l'importo giornaliero (diaria da
ricovero) indicato nel modulo di polizza per ogni pernottamento a partire dal primo e per un
massimo di 365 pernottamenti per sinistro.
Che cosa è assicurato
Contratto di Assicurazione Polizza Infortuni > sezione II
Esempio (pacchetto PREMIUM):
Danno quantificato: riconosciuti 10 giorni di pernottamento in istituto di cura
Somma assicurata: 100 euro
Indennizzo = 100 euro x 10 = 1.000 euro
riferimenti normativi: ai sensi degli
articoli 13 e 14 del Regolamento
(UE) 679/2016
9.1.5 Assistenza
La Compagnia, in collaborazione con la Struttura Organizzativa di IMA Servizi S.c.a.r.l. grazie ad una specifica convenzione sottoscritta con IMA Italia Assistance S.p.A. (di seguito la Struttura Organizzativa) nei limiti indicati nel modulo di polizza, fornisce all'Assicurato le prestazioni elencate di seguito.
Monitoraggio del ricovero ospedaliero
Dopo il ricovero ospedaliero per infortunio e su richiesta dell’Assicurato, i medici della Struttura Organizzativa si mettono in contatto con i medici curanti per seguire l’evoluzione clinica della sua patologia e informano i familiari. Per usufruire della prestazione, l’Assicurato deve prima dare autorizzazione scritta al reparto di degenza, in conformità alla normativa sulla Privacy.
Trasferimento in strutture sanitarie in autoambulanza
Se l’Assicurato richiede un trasporto in autoambulanza dalla propria residenza in Italia a una struttura sanitaria della Regione di residenza e viceversa, la Struttura Organizzativa, se i propri medici lo considerano necessario, invia un'autoambulanza. Il costo è a carico della
Compagnia, entro il massimo di 250 euro per infortunio.
La Struttura Organizzativa non si sostituisce al servizio di guardia medica né al servizio nazionale 118 per le urgenze.
Trasferimento in strutture sanitarie specializzate o rientro sanitario
Se l’Assicurato, per sottoporsi a un intervento divenuto necessario a causa dell’infortunio e ritenuto oggettivamente non praticabile in una struttura sanitaria della Regione di sua residenza, richiede il trasferimento in altre strutture sanitarie italiane o estere specializzate per terapie o interventi chirurgici che siano effettuabili solo in quelle strutture o, trovandosi in viaggio, richiede il trasferimento in una struttura sanitaria vicina alla propria residenza
idonea a garantirgli le cure specifiche del suo caso, o nella sua stessa residenza; la Struttura Organizzativa, se i propri medici, d’accordo con i medici curanti del posto, lo considerano necessario, si occuperà di:
• organizzare il trasferimento dell’Assicurato nei tempi e con il mezzo di trasporto che i propri medici ritengano più idonei alle sue condizioni scegliendolo tra aereo sanitario, aereo di linea (eventualmente in barella), treno/vagone letto (prima classe), autoambulanza,
altri mezzi adatti alla circostanza. Il trasferimento dell'Assicurato con aereo sanitario può
avvenire da tutti i Paesi europei; per tutti gli altri Paesi esso avviene esclusivamente con
aereo di linea, eventualmente in barella
• assistere l’Assicurato durante il trasferimento, con personale medico e/o infermieristico, se i propri medici di guardia lo riterranno necessario.
Tutti i costi di organizzazione e di trasporto, compresi gli onorari del personale medico e/o infermieristico inviato sul posto che accompagna l’Assicurato, sono a carico della Compagnia
fino a un massimo di 1.500 euro per infortunio.
Il trasferimento è coperto solo se l'infortunio impedisce all'Assicurato di proseguire il viaggio o
se non può essere curato sul posto.
Rientro con un familiare
Se l’Assicurato in viaggio necessita della prestazione “Trasferimento in strutture sanitarie in autoambulanza” e se non occorre l’assistenza medica o infermieristica, la Struttura Organizzativa fa rientrare un familiare con lo stesso mezzo utilizzato per il trasferimento
dell'Assicurato. L'eventuale costo del trasporto è a carico della Compagnia, senza limiti per
trasferimenti sul territorio nazionale e fino ad un massimo di 500 euro per i trasferimenti
dall’estero.
Assistenza a minorenni
Se l'Assicurato in viaggio, a causa di infortunio, non può occuparsi di figli minorenni che viaggiano con lui, la Struttura Organizzativa acquista un biglietto d’andata e ritorno, in treno (prima classe), in aereo (classe economica) o con altro mezzo di trasporto per una persona, indicata dall'Assicurato o dagli stessi figli minorenni, per prendersi cura di loro.
Che cosa è assicurato
Contratto di Assicurazione Polizza Infortuni > sezione II
Il costo del trasporto è a carico della Compagnia senza limiti per trasferimenti sul territorio
nazionale e fino ad un massimo di 1.500 euro per trasferimenti all'estero per sinistro.
Prolungamento del soggiorno
Se l'Assicurato, in un viaggio organizzato, a causa di un infortunio è costretto a prolungare la propria permanenza oltre la data prevista per il ritorno e tale necessità viene certificata dal medico che sta curando l’Assicurato sul posto, la Struttura Organizzativa prenota un albergo
e paga solo il costo della camera e della prima colazione per un massimo di 3 giorni e fino a
55 euro al giorno.
L'Assicurato, su richiesta della Struttura Organizzativa, deve fornire il certificato medico
rilasciato sul posto dal medico curante.
Xxxx si intende per viaggio organizzato?
Per viaggio organizzato intendiamo quel viaggio o quella vacanza venduto da un operatore specializzato (agenzia di viaggio, tour operator) e risultante dalla combinazione di almeno due di questi elementi:
• trasporto,
• alloggio,
• servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio (ad esempio itinerari, escursioni).
9.2 Coperture accessorie
È possibile aggiungere le seguenti coperture accessorie, acquistabili singolarmente, anche differenti per i singoli assicurati:
• Danni estetici da infortunio
• Indennizzo fratture da infortunio
Ogni Assicurato può scegliere tra i valori di indennizzo, come indicato in tabella:
XXXXXXXXXX | Xxxxx estetici da infortunio | Indennizzo fratture da infortunio |
BASE | 2000 € | Allegato 4 |
PLUS | 4000 € | Allegato 4 |
Per il dettaglio dei singoli indennizzi previsti dalla garanzia Indennizzo fratture da infortunio si
rimanda all'Allegato 4 delle presenti Condizioni di Assicurazione.
9.2.1 Xxxxx estetici da infortunio
Se un infortunio provoca danni estetici per cui è necessario un intervento chirurgico, la Compagnia paga l’indennizzo indicato nel modulo di polizza. Per il pagamento dell’indennizzo è necessario presentare copia della cartella clinica dell'intervento chirurgico.
Cosa intendiamo per danno estetico?
Per danno estetico, ad esempio, si intende l’alterazione dei lineamenti e delle espressioni del volto conseguente ad infortunio, che provoca un peggioramento dell'aspetto fisico della vittima.
9.2.2 Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx da infortunio
Se l'infortunio provoca una o più fratture tra quelle indicate nell'Allegato 4 - Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Fratture da infortunio, la Compagnia, se l'infortunio è indennizzabile, paga l'importo previsto per ogni singola frattura indicato nell’allegato.
Per il pagamento dell'indennizzo è necessario presentare il verbale del Pronto Soccorso o la
cartella clinica.
Le coperture della polizza Infortuni sono valide anche per gli infortuni causati da:
a) incapacità, imprudenza o negligenza anche gravi dell'Assicurato
b) atti di terrorismo o tumulti popolari, solo se l'Assicurato non vi ha partecipato attivamente
Che cosa non è assicurato
Contratto di Assicurazione Polizza Infortuni > sezione II
c) atti di temerarietà, se compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa
d) stato di malore o incoscienza dell'Assicurato
e) asfissia che non dipenda da malattia
f) avvelenamento acuto e lesioni provocate da ingestione inconsapevole o assorbimento
involontario di sostanze tossiche
g) annegamento, assideramento, congelamento, folgorazioni oppure colpi di sole, di calore o
di freddo
h) conseguenze obiettivamente constatabili di morsi di animali, punture di insetti e di vegetali,
escluse la malaria e malattie tropicali
i) incidenti aerei in cui l'Assicurato sia coinvolto come passeggero, durante i viaggi aerei per
trasporto pubblico o privato di passeggeri su velivoli o elicotteri
j) stato di guerra (dichiarata o di fatto) per un periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle
ostilità se l'Assicurato è sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero,
in un Paese fuori dal territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano
e della Repubblica di San Marino, sino ad allora in pace
k) incidenti da circolazione stradale
l) attività sportive non professionistiche, tranne gli sport estremi così come indicato nell'art. 10.2
punto d).
Facciamo chiarezza
L’infortunio deve avvenire per causa esterna, violenta e fortuita.
Quindi se ad esempio lo sforzo fisico, il mal di schiena, il colpo di frusta o il male a un ginocchio sono dovuti a movimenti sbagliati o a posture non corrette, non sono infortuni e quindi non sono coperti.
sport estremi: attività sportive, anche tradizionali, accomunate dalla ricerca di emozioni straordinarie, ottenute attraverso la sperimentazione del pericolo e un intenso impegno fisico.
Queste attività implicano elevati rischi a causa di forti velocità, altezze, sforzi fisici, ambienti estremi, durata delle prestazioni
stato di ubriachezza: sussiste quando il tasso alcolemico risulta superiore a 0,8 grammi per litro
articolo 10. Che cosa non è assicurato
10.1 Persone non assicurabili Non è assicurabile:
a) chi ha meno di 16 anni al momento della decorrenza della polizza
b) chi ha 16 e 17 anni per le sole opzioni Premium e Gold
c) chi ha già compiuto 75 anni al momento della decorrenza della polizza
d) chi non è residente in Italia.
10.2 Esclusioni
Le coperture della polizza non sono valide, e quindi la Compagnia non paga l’indennizzo, in
caso di infortuni causati da:
a) uso e guida di mezzi subacquei o aerei;
b) partecipazione a gare automobilistiche/ motoristiche e alle relative prove;
c) guida di veicoli a motore se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle
disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che
l’Assicurato abbia, al momento del sinistro i requisiti per il rinnovo;
d) pratica di una qualsiasi attività sportiva a titolo professionistico o che comunque comporti
una qualsiasi forma di remunerazione sia diretta che indiretta;
e) pratica, a qualunque titolo, di sport estremi quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:
paracadutismo, skydiving, bungee jumping, sci e snowboard estremi e acrobatici, freestyle
sky, airboarding, canyoning o torrentismo, arrampicata libera (free climbing);
f) stato di ubriachezza alla guida di veicoli e natanti;
g) abuso di alcol, uso non terapeutico di stupefacenti, psicofarmaci e allucinogeni;
h) contaminazione biologica o chimica connessa ad atti di terrorismo;
i) atti di temerarietà (fatta eccezione per gli atti di temerarietà, se compiuti per dovere
di solidarietà umana o per legittima difesa); dalla partecipazione a imprese di carattere
eccezionale quali ad esempio: spedizioni esplorative o artiche o himalayane/andine,
regate oceaniche, sci estremo;
l) trasformazioni o assestamenti dell'atomo e da accelerazioni di particelle atomiche
(salvo quelle subite come paziente durante applicazioni radio-terapiche);
m) terremoti e alluvioni;
n) svolgimento delle seguenti professioni: palombaro, sommozzatore, stuntman, attività
circense, collaudatore o pilota di veicoli a motore-mezzi subacquei, speleologo, lavori in
miniera x xxxxx; attività a contatto con esplosivi o materiale pirotecnico, piloti e personale
di volo, piloti di deltaplano, paracadutisti;
Quali sono i limiti delle coperture
Contratto di Assicurazione Polizza Infortuni > sezione II
o) svolgimento di attività non amministrative da parte del personale delle Forze dell'Ordine e
delle forze Armate.
Sono anche esclusi dalle coperture del Modulo, gli infortuni occorsi in occasione di:
• atti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;
• atti di guerra, di guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione e simili,
fatta eccezione per lo stato di guerra (dichiarata o di fatto) per il periodo massimo di 14
giorni dall’inizio delle ostilità in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi
bellici mentre si trova all’estero in un Paese fuori dal territorio della Repubblica Italiana, dello
Stato della città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, sino ad allora in pace.
La Compagnia paga l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio.
Se al momento dell'infortunio l'Assicurato è già affetto da menomazioni preesistenti, di
qualsiasi origine e tipologia, vengono indennizzate soltanto le conseguenze che si sarebbero
comunque verificate se l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In
caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già menomati, la
valutazione del grado di Invalidità permanente conseguente all’ infortunio sarà fatta tenendo
conto del grado di invalidità preesistente, sottraendo quindi le percentuali corrispondenti.
articolo 11. Quali sono i limiti delle coperture
Limiti di copertura della garanzia Invalidità permanente
La Compagnia:
• non paga alcun indennizzo se l'invalidità è pari o inferiore al 4% (franchigia);
• se l’invalidità è superiore al 4% e inferiore al 50%, paga un indennizzo pari ai punti di
Invalidità permanente accertata, diminuita di 4 punti per somma assicurata scelta.
Facciamo chiarezza: vediamo un esempio Danno quantificato da Tabella INAIL: 25% Franchigia: 4%
Indennizzo = danno quantificato da Tabella INAIL – Franchigia = 25%-4% = 21% Somma assicurata 150.000
Indennizzo = 150.000 x 21% = 31.500 euro
Limiti di copertura della garanzia Inabilità temporanea
Se l'inabilità temporanea si verifica quando l'Assicurato è in territorio extra-europeo,
l’indennizzo viene pagato soltanto per il periodo di degenza, documentata, in Istituto di
cura; se lo stato di inabilità permane al rientro in Europa, l’Assicurato deve comunicarlo alla
Compagnia entro 10 giorni dalla data del rientro.
Facciamo chiarezza: vediamo un esempio
Pacchetto PREMIUM
Danno quantificato: riconosciuti 10 giorni di Inabilità temporanea Franchigia: 4 giorni
Indennizzo = danno quantificato (10 giorni) – Franchigia (4 giorni) = 10-4 = 6 giorni liquidati Somma assicurata = 100 euro
Indennizzo = 100x6 = 600 euro
articolo 12. Dove valgono le coperture
Le coperture della polizza Infortuni valgono in tutto il mondo, tranne quanto previsto
all'articolo 9.1.3 e all'art. 11 per le limitazioni riguardanti la prestazione per inabilità temporanea.
riferimenti normativi: artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile
articolo 13. Dichiarazioni inesatte o reticenti
Il premio da pagare per le coperture della polizza Infortuni è determinato in base alle informazioni e dichiarazioni fornite, al momento della sottoscrizione del contratto, dal Contraente, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Le dichiarazioni inesatte o reticenti possono causare la perdita totale o parziale del diritto
all’indennizzo dovuto per il sinistro.
Dove valgono
le coperture
Contratto di Assicurazione Polizza Infortuni > sezione II
Perché è importante fornire alla Compagnia le informazioni corrette
Se il Contraente comunica alla Compagnia informazioni inesatte che sono rilevanti per la validità della polizza (come ad esempio non dichiara la professione corretta e non indica il suo reale stato di salute) l'Assicurato può perdere in tutto o in parte il diritto all'indennizzo in caso di sinistro.
da sapere: per status professionale si intende ad esempio il passaggio da lavoratore autonomo a non autonomo, da lavoratore a
pensionato
articolo 14. Obblighi dell’Assicurato - Aggravamento, diminuzione e cessazione del rischio
Il Cliente deve comunicare alla Compagnia ogni variazione dell’attività professionale e/o di status professionale dichiarata al momento dell’acquisto della polizza.
Se la nuova attività professionale comunicata comporta una diminuzione del rischio, a partire dalla rata successiva alla comunicazione il premio per le coperture viene ridotto in proporzione del nuovo rischio.
Se la nuova attività professionale comunicata comporta un aggravamento del rischio a
partire dalla rata successiva alla comunicazione il premio per le coperture viene aumentato in
proporzione del nuovo rischio.
Per la valutazione del rischio si fa riferimento alle classi di rischio riportate nella tabella Professioni e Classi di Rischio di cui all’Allegato 3.
Se il Cliente comunica che un Assicurato è diventato lavoratore autonomo, a partire dalla rata successiva alla comunicazione finisce la copertura per diaria da ricovero da infortunio e comincia la copertura per inabilità temporanea da infortunio e il premio viene ricalcolato in base alla nuova copertura.
Se il Cliente comunica che un Assicurato non è più lavoratore autonomo a partire dalla rata successiva alla comunicazione finisce la copertura per inabilità temporanea da infortunio e comincia la copertura per diaria da ricovero da infortunio e il premio viene ricalcolato in base alla nuova copertura.
sezione III
NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SINISTRI
articolo 15. Denuncia del sinistro e modalità di determinazione del danno
L’Assicurato deve denunciare il sinistro entro 10 giorni dalla data di accadimento del sinistro,
o comunque da quando ne ha la possibilità, telefonando al numero verde 800.124.124
(dall'estero +39 02.30328013) attivo da lunedì a venerdì dalle ore 08.30 alle ore 20.00, oppure
utilizzando una delle seguenti modalità:
email all'indirizzo: xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx, oppure
raccomandata A/R a: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Xxx Xxx Xxxxxxxxx x' Xxxxxx, 00 –
00000 Xxxxxx, allegando la documentazione indicata sotto
consegna della denuncia al gestore in filiale.
La denuncia deve contenere:
• la descrizione dell’infortunio: luogo, giorno, ora, cause che lo hanno determinato;
• la documentazione specifica in base alla garanzia prestata, come riportato nell'articolo 15.1
Per facilitare la denuncia di sinistro è possibile utilizzare il modulo di denuncia disponibile in filiale e sul sito della Compagnia xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
Indicazioni utili per la trasmissione della denuncia
I documenti relativi alla denuncia, inviati tramite posta elettronica, possono essere trasmessi nei seguenti formati doc, docx, jpg, tif o pdf e con una dimensione che non superi 10 MB.
La Compagnia può richiedere la documentazione che attesti l'attività professionale svolta al
momento del sinistro.
Se la Compagnia accerta che l'infortunio che si verifica nello svolgimento di un'attività professionale è diversa da quella dichiarata sul modulo di polizza e che non è stata fatta alcuna comunicazione successiva di variazione da parte del Cliente o dell’Assicurato, l’indennizzo verrà pagato secondo quanto riportato nella tabella qui di seguito:
Attività al momento del sinistro | Attività dichiarata in polizza | |||
Classe 4 | Classe 3 | Classe 2 | Classe 1 | |
Classe 4 | 100% | 80% | 65% | 40% |
Classe 3 | 100% | 100% | 83% | 60% |
Classe 2 | 100% | 100% | 100% | 80% |
Classe 1 | 100% | 100% | 100% | 100% |
Pertanto:
• se l’attività professionale dichiarata al momento del sinistro risulta appartenere ad una
classe di rischio superiore a quella dichiarata al momento della sottoscrizione, la Compagnia
pagherà all’Assicurato un indennizzo pari a quello previsto per la classe di rischio relativa
all’attività professionale dichiarata al momento della sottoscrizione;
• se l’attività professionale dichiarata al momento del sinistro risulta appartenere ad una
classe di rischio inferiore a quella dichiarata al momento della sottoscrizione, la Compagnia
pagherà all’Assicurato l’indennizzo corrispondente alla classe di rischio dichiarata al
momento del sinistro, ricalcolerà il nuovo premio, in base alla tariffa in corso sulla polizza e
rimborserà il maggior premio pagato, al netto delle imposte, a partire dalla data di modifica
dell'attività professionale (documentata dall'Assicurato) fino alla data in cui la Compagnia
è venuta a conoscenza della nuova attività professionale.
Vediamo un esempio
attività dichiarata in polizza – classe di rischio 1 – albergatore
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
attività al momento del sinistro – classe di rischio 3 – tornitore
Ipotizzando un indennizzo di 10.000 euro, l’indennizzo effettivamente liquidato sarà pari a
6.000 euro. Verrà corrisposto un indennizzo ridotto pari al 60% come riportato nella tabella
sopra.
ulteriore documentazione si intende ad esempio:
- descrizione dettagliata
dell’accaduto
- la copia della patente di guida
se il sinistro è avvenuto alla guida
di veicolo
- verbale dell’Autorità che ha effettuato gli accertamenti
- la documentazione sanitaria e clinica completa e conforme all'originale, compresi certificati attestanti la prognosi e certificato di chiusura dell’infortunio
- la copia della documentazione
integrale INAIL
- la documentazione sull’attività lavorativa. In caso di lavoratore autonomo: la copia del certificato di attribuzione del numero di partita IVA, visura camerale aggiornata ed emessa in data successiva a quella dell’evento denunciato
Per informazioni sullo stato del sinistro è possibile contattare la Compagnia, al numero verde 800.124.124, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 20.00 e il sabato dalle 8.30 alle ore 13.30.
15.1 Obblighi dell’Assicurato e documentazione per la gestione dei sinistri
Per ogni garanzia, di seguito si elenca la documentazione utile per l’istruttoria del sinistro. La Compagnia potrebbe richiedere anche ulteriore documentazione.
In tutti i casi la spesa relativa alla documentazione è a carico dell'Assicurato o degli eredi.
Garanzia Decesso da infortunio
In caso di morte del Cliente:
• descrizione dettagliata dell’accaduto
• certificato di morte
• copia della patente di guida se il sinistro è avvenuto alla guida di veicolo
• copia del verbale dell’Autorità Giudiziaria che ha effettuato gli accertamenti
• atto notorio
• copia del testamento se presenti disposizioni testamentarie
• documentazione medica e/o clinica relativa all’infortunio
• relazione autoptica
Garanzia Invalidità permanente
L'Assicurato o gli aventi diritto, devono allegare alla denuncia di sinistro il primo certificato medico che attesti l’infortunio e devono documentare il decorso delle lesioni trasmettendo alla Compagnia gli eventuali ulteriori certificati medici e la documentazione clinica, compreso il certificato di guarigione o documentazione equivalente che attesti la stabilizzazione dei postumi.
L’Assicurato potrà essere sottoposto alla visita medico-legale di controllo e agli eventuali accertamenti o controlli medici su richiesta della Compagnia e dovrà fornire ogni
informazione relativa all’infortunio e alle conseguenti lesioni. La valutazione dell’invalidità deve
essere fatta in Italia.
Fermo restando quanto previsto all’articolo 1, se l’Assicurato muore per cause indipendenti dall’infortunio denunciato e prima che l’indennizzo sia stato pagato, la Compagnia, dopo aver ricevuto il certificato di morte dell'Assicurato, l'atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l'identificazione degli eredi e, in caso di minorenni o soggetti incapaci, il decreto del giudice tutelare, se il sinistro è indennizzabile paga agli eredi o a chi ha diritto all’indennizzo:
• l’importo già concordato con l’Assicurato oppure in mancanza
• l’importo offerto all’Assicurato oppure
• se l’offerta non era ancora stata fatta, l’importo oggettivamente determinabile dalla Compagnia in base alla documentazione ricevuta.
Accertamento del grado di invalidità permanente
La valutazione del grado di invalidità è effettuata in base alle percentuali stabilite nell'allegato
n.1 al Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) del 30/06/1965 n.1124 (cosiddetta Tabella INAIL), presente nelle Condizioni della presente Polizza (Allegato 1) e secondo questi criteri:
• la perdita totale e irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto è considerata come perdita anatomica dello stesso; in caso di riduzione funzionale le percentuali stabilite dalla tabella sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta
• se l’infortunio determina la menomazione a più di una parte del corpo umano e/o a una
Valutazione del sinistro e Termini di pagamento dell’indennizzo
Contratto di Assicurazione Polizza Infortuni > sezione III
xxxxxxx xxxxxxxxxx: si intende ciò che occorre per curare e combattere una malattia o una malformazione, come ad
esempio occhiali, lenti correttive
e apparecchi acustici
parte di un singolo arto, si valuterà con criteri aritmetici fino a raggiungere, al massimo, il
valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell’arto stesso
• la perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi o arti comporta l’applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino al limite massimo del 100%
• nei casi di invalidità permanente non specificati, l'indennizzo è stabilito in riferimento ai valori e ai criteri indicati sopra, tenendo conto della diminuzione complessiva della generica capacità lavorativa dell’Assicurato, indipendentemente dalla professione svolta
• in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di organo o arto già menomati le percentuali della Tabella INAIL (Allegato 1) sono diminuite in base al grado di invalidità preesistente
• in caso di xxxxxxxxxx, relativamente alle menomazioni degli arti superiori, le percentuali di invalidità previste per il lato destro, saranno valide per il lato sinistro e viceversa
• per la valutazione delle menomazioni visive e uditive si terrà conto della possibilità di applicare presidi correttivi.
Garanzia Inabilità temporanea
L'inabilità deve essere certificata da documentazione medica che attesti la lesione (e l'eventuale ricovero in Istituto di cura) e la prognosi circa la ripresa dell'attività lavorativa. L'inabilità inizia dal giorno successivo a quello in cui si è verificato l'infortunio. Se l'inabilità temporanea si verifica quando l'Assicurato si trova in territorio extraeuropeo, l'indennizzo
spetta soltanto per il periodo di degenza in Istituto di cura documentato. Se lo stato di inabilità
permane al rientro in Europa, deve essere comunicato alla Compagnia entro 10 giorni dal
rientro.
Se l'inabilità permane dopo la scadenza indicata nel primo certificato, dovrà essere inviata una nuova certificazione medica che attesti il prolungamento dello stato di inabilità. Senza questa certificazione, l'indennizzo sarà pagato considerando come data di guarigione quella indicata nell'ultimo certificato ricevuto, a meno che la Compagnia non sia in grado di stabilire una data precedente sulla base degli accertamenti medici legali, della tipologia di professione e delle lesioni documentate.
Garanzia Diaria da ricovero
In caso di ricovero in Istituto di cura, l’Assicurato deve fornire copia della cartella clinica completa e conforme all’originale.
Assistenza
Per attivare le prestazioni assicurative legate a un infortunio accaduto durante il periodo di validità della polizza, occorre prima di tutto contattare la Centrale Operativa di IMA Italia Assistance S.p.A. attiva tutti i giorni, 24 ore su 24, telefonando ai numeri:
dall’ITALIA: 800.124.124
dall’ESTERO: x00 00.00.00.00.00
Il servizio informazioni e supporto è attivo da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 20.00 e il
sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30.
articolo 16. Valutazione del sinistro e termini di pagamento dell’indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la documentazione relativa al sinistro e compiuti gli accertamenti del caso, Intesa Sanpaolo Assicura determina l’indennizzo che risulti dovuto, ne dà comunicazione all’interessato entro 30 giorni e avuta notizia dell’accettazione, provvede al pagamento entro 15 giorni. Intesa Sanpaolo Assicura restituirà gli eventuali originali ricevuti.
articolo 17. Anticipo dell’indennizzo
L'Assicurato, se non sono sorte contestazioni sull'operatività della garanzia, può richiedere un
anticipo sul pagamento dell’indennizzo in questi casi:
• Invalidità permanente: se sono trascorsi 90 giorni dalla guarigione clinica e se la presunta percentuale d’invalidità stimata dalla Compagnia in base alla documentazione ricevuta supera il 25%, può essere pagato all'Assicurato un anticipo del 50% di quello che spetterebbe in base all' indennizzo definitivo ipotizzato
Pluralità di coperture infortuni
Contratto di Assicurazione Polizza Infortuni > sezione III
• Inabilità temporanea: avvenuta la guarigione clinica la Compagnia, in base alla documentazione fornita, paga all'Assicurato l'indennizzo maturato fino al momento della richiesta.
articoli 18. Pluralità di coperture infortuni
A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1910 del Codice Civile, le coperture sono valide anche se l'Assicurato beneficia di polizze analoghe e l'eventuale indennizzo non verrà ridotto. In caso di sinistro l’Assicurato deve in ogni caso comunicare a ciascuna Compagnia il nome delle altre.
articoli 19. Area riservata di Intesa Sanpaolo Assicura
La Compagnia mette a disposizione dei Clienti un'apposita area riservata (area clienti) sul sito
internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
Nell'area clienti è possibile consultare le coperture assicurative in vigore, le Condizioni di Assicurazione del prodotto sottoscritto, lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze e ogni altra informazione utile a conoscere la propria posizione assicurativa.
Inoltre, l’area clienti consente di gestire telematicamente il rapporto contrattuale con le funzionalità dispositive messe a disposizione tempo per tempo dalla Compagnia, secondo tempi e modalità previsti dalla normativa di riferimento.
Il servizio è gratuito e vi si accede mediante autenticazione con i codici di accesso rilasciati direttamente dalla Compagnia su richiesta del Cliente. I codici di accesso garantiscono, durante l’utilizzo dell’area clienti, un adeguato livello di riservatezza e sicurezza.
L'utilizzo dell'area clienti è disciplinato dalle condizioni di servizio, da accettare al primo
accesso.
GLOSSARIO
ASSICURATO
Il soggetto, residente in Italia il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
BENEFICIARIO
Soggetto che viene designato a ricevere l’Indennizzo in caso di morte dell’Assicurato.
COMPAGNIA
La Compagnia Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. ha sede legale in Italia, a Torino, in Corso Inghilterra 3 – 10138.
CONTRAENTE (o Cliente)
La persona fisica titolare di ditta individuale o la persona giuridica che per il tramite del Rappresentante Legale
sottoscrive il contratto con Intesa Sanpaolo Assicura e che risiede stabilmente in Italia.
DIARIA
La somma assicurata per ogni giorno di Inabilità Temporanea o di Ricovero in Istituto di cura.
FRANCHIGIA
Parte del danno che rimane a carico dell’Assicurato.
IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A.
Struttura organizzata, specializzata nel settore sanitario, che eroga il servizio di assistenza agli assicurati.
INABILITÀ TEMPORANEA
Temporanea incapacità fisica dell'Assicurato ad attendere all'attività lavorativa dichiarata in Polizza.
INDENNIZZO
La somma dovuta dalla Società all’Assicurato in caso di sinistro.
INFORTUNIO
Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che provoca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, le quali
abbiano per conseguenza una Invalidità Permanente o una Inabilità Temporanea.
INVALIDITÀ PERMANENTE
Diminuzione o perdita definitiva ed irrimediabile della generica capacità dell'Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro,
indipendentemente dall’attività esercitata.
ISTITUTO DI CURA
Istituto universitario, ospedale, casa di cura, pubblici o privati regolarmente autorizzati all’erogazione dell’assistenza ospedaliera. Non sono convenzionalmente considerati istituti di cura gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche, riabilitative, case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni, le strutture per anziani.
IVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è l'autorità cui è affidata la vigilanza sul settore assicurativo con riguardo alla sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e alla trasparenza e correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore. L’IVASS svolge anche compiti di tutela del consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e
all'informazione al consumatore. Istituito con la legge n. 135/2012, a decorrere dal 1.1.2013, l'IVASS succede in tutte le
funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all’ISVAP.
LAVORATORE AUTONOMO
Per Lavoratore Autonomo si intende persona fisica che deve presentare ai fini dell' imposta sul Reddito (IRE) una dichiarazione che escluda la percezione di reddito da lavoro dipendente o nella quale i redditi da lavoro autonomo siano maggiori di quelli da lavoro dipendente e che comporti denuncia di almeno uno dei redditi definiti agli articoli 27 (reddito agrario), 53 (redditi di lavoro autonomo), 55 (redditi di impresa), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche, e/o redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone.
LAVORATORE NON AUTONOMO
La persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria alle
dipendenze di altri in base a un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato.
MALATTIA
Ogni alterazione dello stato di salute che non dipenda da infortunio e che possa essere verificata.
MODULO DI POLIZZA /POLIZZA
È il documento sottoscritto dalle parti che riporta i dati anagrafici dell'Assicurato, le garanzie acquistate e i relativi indennizzi, le somme assicurate/massimali, il premio pagato, la durata delle coperture assicurative e attesta l’esistenza del contratto di assicurazione.
NON LAVORATORE
Persona fisica che non sia Lavoratore.
ORGANISMO DI MEDIAZIONE
L'ente pubblico o privato, iscritto nell'apposito registro istituito presso il Ministero della Giustizia, presso il quale si può
svolgere il procedimento di mediazione.
PERIODO ASSICURATIVO
Periodo di tempo della validità della garanzia assicurativa, che normalmente coincide con un’annualità.
PREMIO
La somma dovuta dal Cliente alla Compagnia come corrispettivo delle coperture acquistate.
RICOVERO
Permanenza in Istituto di cura con almeno un pernottamento, documentato da cartella clinica.
SINISTRO
L'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
SOMMA ASSICURATA
La somma indicata nel modulo di Polizza che rappresenta il limite massimo di indennizzo/Risarcimento in caso di sinistro.
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
La struttura di IMA Servizi S.c.a.r.l. della quale la Compagnia si avvale, costituita da medici, tecnici e operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno che, in virtù di specifica convenzione, sottoscritta con IMA Italia Assistance S.p.A., provvede per incarico di quest’ultima, al contatto telefonico con l’Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni d’assistenza previste in polizza.
ALLEGATO 1
TABELLA INAIL INDUSTRIA DELLE VALUTAZIONI DEL GRADO DI INVALIDITÀ PERCENTUALE
DESCRIZIONE DX SX
Sordità completa di un orecchio 15
Sordità completa bilaterale | 60 | |
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio | 35 | |
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi | 40 | |
Altre menomazioni della facoltà visiva Tabella 2 | ||
Stenosi nasale assoluta unilaterale | 8 | |
Stenosi nasale assoluta bilaterale | 18 | |
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria: | ||
• con possibilità di applicazione di protesi efficace | 11 | |
• senza possibilità di applicazione di protesi efficace | 30 | |
Perdita di un rene con integrità del rene superstite | 25 | |
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica | 15 | |
Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità | nessuna | |
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio | 5 | |
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola | 50 | 40 |
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione con normale mobilità della scapola | 40 | 30 |
Perdita del braccio: | ||
• per disarticolazione scapolo-omerale | 85 | 75 |
• per amputazione al terzo superiore | 80 | 70 |
Perdita del braccio destro al terzo medio o totale dell'avambraccio | 75 | 65 |
Perdita di tutte le dita della mano | 65 | 55 |
Perdita del pollice e del primo metacarpo | 35 | 30 |
Perdita totale del pollice | 28 | 23 |
Perdita totale dell'indice | 15 | 13 |
Perdita totale del medio | 12 | |
Perdita totale dell'anulare | 8 | |
Perdita totale del mignolo | 12 | |
Perdita della falange ungueale del pollice | 15 | 12 |
Perdita della falange ungueale dell'indice | 7 | 6 |
Perdita della falange ungueale del medio | 5 | |
Perdita della falange ungueale dell'anulare | 3 | |
Perdita della falange ungueale del mignolo | 5 | |
Perdita delle ultime due falangi dell'indice | 11 | 9 |
Perdita delle ultime due falangi del medio | 8 | |
Perdita delle ultime due falangi dell'anulare | 6 | |
Perdita delle ultime due falangi del mignolo | 8 | |
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra 110 - 75: | ||
• in semipronazione | 30 | 25 |
• in pronazione | 35 | 30 |
• in supinazione | 45 | 40 |
• quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione | 25 | 20 |
Anchilosi totale del gomito in flessione massima o quasi | 55 | 50 |
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi: | ||
• in semipronazione | 40 | 25 |
• in pronazione | 45 | 40 |
• in supinazione | 55 | 50 |
• quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione | 35 | 30 |
Anchilosi completa dell'articolazione radio carpica in estensione rettilinea 18 15 | 18 | 15 |
Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione: | ||
• in semipronazione | 22 | 18 |
• in pronazione | 25 | 22 |
• in supinazione | 35 | 30 |
Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole | 45 | |
Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l'applicazione di una protesi | 80 | |
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto | 70 | |
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato | 65 | |
Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato | 55 | |
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede | 50 | |
Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso | 30 | |
Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso | 16 | |
Perdita totale del solo alluce | 7 | |
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra di più ogni altro dito perduto è valutato il | 3 | |
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio | 35 | |
Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto | 20 | |
Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri | 11 |
DESCRIZIONE DX SX
ALLEGATO 2
TABELLA DI VALUTAZIONE DELLE MENOMAZIONI DELL’ACUTEZZAVISIVA (INAIL INDUSTRIA)
VISUS PERDUTO VISUS RESIDUO
INDENNIZZO DELL’ OCCHIO CON ACUTEZZA VISIVA MINORE (OCCHIO PEGGIORE)
INDENNIZZO DELL'OCCHIO CON
ACUTEZZA VISIVAMAGGIORE (OCCHIO MIGLIORE)
1/10 | 9/10 | 1% | 2% |
2/10 | 8/10 | 3% | 6% |
3/10 | 7/10 | 6% | 12% |
4/10 | 6/10 | 10% | 19% |
5/10 | 5/10 | 14% | 26% |
6/10 | 4/10 | 18% | 34% |
7/10 | 3/10 | 23% | 42% |
8/10 | 2/10 | 27% | 50% |
9/10 | 1/10 | 31% | 58% |
10/10 | 0 | 35% | 65% |
Guida alla lettura
(1) In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio.
(2) La valutazione è riferita all’acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale.
(3) Nei casi in cui la valutazione è riferita all’acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di inabilità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda dell’entità del vizio di refrazione.
(4) La perdita di 5/10 di visus in un occhio, essendo l’altro normale, è valutata il 16% se si tratta di infortunio agricolo.
(5) In caso di afachia monolaterale:
con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10 15% con visus corretto di 7/10 18%
con visus corretto di 6/10 21% con visus corretto di 5/10 24% con visus corretto di 4/10 28% con visus corretto di 3/10 32%
con visus corretto inferiore a 3/10 35%
(6) In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell’acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.
Ulteriore nota esplicativa
La presente tabella si applica esclusivamente in caso di danno binoculare; la perdita totale della facoltà visiva di un occhio comporta un’invalidità permanente del 35%, indipendentemente dalla circostanza che l’occhio lesionato sia l’occhio migliore.
ALLEGATO 3
TABELLA PROFESSIONI E CLASSI DI RISCHIO
PROFESSIONE | CATEGORIA PROFESSIONALE | CLASSI DI RISCHIO |
Abbattitori di piante | AGRICOLTORI\ ALLEVATORI\ PESCATORI\ BOSCAIOLI\ MARINAI | 4 |
Abiti, confezioni, mercerie, pellicce, tessuti (che svolge attività manuali) | OPERAI\ARTIGIANI | 3 |
Addetti agli zoo | TECNICI \ PERITI | 3 |
Addetti in imprese di pulizia con uso di impalcature esterne | OPERATORI DEL SETTORE BENI, SERVIZI | 4 |
Addetti in imprese di pulizia senza uso di impalcature esterne | OPERATORI DEL SETTORE BENI, SERVIZI | 3 |
Addetti in lavanderia, pulisecco, tintorie e stirerie | OPERATORI DI ESERCIZI COMMERCIALI | 2 |
Addetto Pompe funebri | OPERAI\ARTIGIANI | 2 |
Agenti di cambio o di borsa, agenti immobiliari | AGENTI COMMERCIO \ ASSICURAZIONE \ BORSA \ IMMOBILIARE | 1 |
Agenti di commercio | AGENTI COMMERCIO \ ASSICURAZIONE \ BORSA \ IMMOBILIARE | 1 |
Agenti/ispettori di assicurazione | AGENTI COMMERCIO \ ASSICURAZIONE \ BORSA \ IMMOBILIARE | 1 |
Agenzia di recapito (fattorini) | OPERATORI DEL SETTORE BENI , SERVIZI | 3 |
Agricoltori (proprietari, affittuari, ecc.) che non prendono parte ai lavori manuali | AGRICOLTORI \ ALLEVATORI \ PESCATORI \ BOSCAIOLI \ MARINAI | 2 |
Agricoltori che lavorano manualmente | AGRICOLTORI \ ALLEVATORI \ PESCATORI \ BOSCAIOLI \ MARINAI | 3 |
Agronomi | TECNICI \ PERITI | 1 |
Albergatori con prestazioni manuali | OPERATORI SETTORE SPETTACOLO \ TURISMO \ PUBBLICITA’ \ INFORMAZIONE | 2 |
Albergatori senza prestazioni manuali | OPERATORI SETTORE SPETTACOLO \ TURISMO \ PUBBLICITA’ \ INFORMAZIONE | 1 |
Allenatori sportivi | OPERATORI NEL SETTORE SPORT | 2 |
Allevatori di altri animali | AGRICOLTORI \ ALLEVATORI \ PESCATORI \ BOSCAIOLI \ MARINAI | 3 |
Allevatori di bestiame che non prestano opera manuale | AGRICOLTORI \ ALLEVATORI \ PESCATORI \ BOSCAIOLI \ MARINAI | 3 |
Allevatori di equini, bovini, suini | AGRICOLTORI \ ALLEVATORI \ PESCATORI \ BOSCAIOLI \ MARINAI | 4 |
Altri artigiani con uso di macchine | OPERAI \ ARTIGIANI | 3 |
Altri artigiani senza uso di macchine | OPERAI \ ARTIGIANI | 2 |
Ambulante | OPERATORI DEL SETTORE BENI, SERVIZI | 3 |
Amministratori | OPERATORI DEL SETTORE BENI, SERVIZI | 1 |
Analisti chimici | TECNICI \ PERITI | 2 |
Antennisti (installatori di antenne radio TV) | TECNICI \ PERITI | 3 |
Antiquari senza restauro | OPERAI \ ARTIGIANI | 2 |
Archeologo | TECNICI \ PERITI | 3 |
Architetti che accedono anche ai cantieri | ARCHITETTI \ INGEGNERI \ GEOMETRI \ DISEGNATORI | 3 |
Architetti occupati prevalentemente all’esterno ma senza accesso ai cantieri | ARCHITETTI \ INGEGNERI \ GEOMETRI \ DISEGNATORI | 2 |
Architetti occupati prevalentemente in ufficio | ARCHITETTI \ INGEGNERI \ GEOMETRI \ DISEGNATORI | 1 |
Archivista , bibliotecario | OPERATORI DEL SETTORE BENI, SERVIZI | 1 |
Argentieri/doratori | OPERAI \ ARTIGIANI | 4 |
Arredatore | OPERATORI DI ESERCIZI COMMERCIALI | 1 |
Arrotino | OPERAI \ ARTIGIANI | 3 |
Articoli ed apparecchi fotografici e di ottica, dischi e musica, strumenti musicali | OPERATORI DI ESERCIZI COMMERCIALI | 1 |
Articoli igienico-sanitari con installazione | OPERAI \ ARTIGIANI | 2 |
Articoli in pelle, calzature | OPERATORI SETTORE ABBIGLIAMENTO \ CALZATURE | 2 |
Artisti di varietà, attori, musicisti, cantanti, agenti teatrali | OPERATORI SETTORE SPETTACOLO \ TURISMO \ PUBBLICITA’ \ INFORMAZIONE | 2 |
Assistenti sociali | OPERATORI DEL SETTORE BENI, SERVIZI | 2 |
Attività a contatto con esplosivi o materiale pirotecnico | OPERAI \ ARTIGIANI | 0 |
Attività circense | OPERATORI SETTORE SPETTACOLO \ TURISMO \ PUBBLICITA’ \ INFORMAZIONE | 0 |
Attiità sportiva a titolo professionistico | OPERATORI SETTORE SPORT | 0 |
Attrezzisti, macchinisti (settore spettacolo) | OPERATORI SETTORE SPETTACOLO \ TURISMO \ PUBBLICITA’ \ INFORMAZIONE | 3 |
Autisti di ambulanza, autofunebri, | OPERATORI SETTORE TRASPORTO MERCI \ PERSONE | 3 |
Autisti di autobus pubblici, da turismo o di autovetture in servizio privato | OPERATORI SETTORE TRASPORTO MERCI \ PERSONE | 3 |
Autisti di autocarri e motocarri con carico e scarico | OPERATORI SETTORE TRASPORTO MERCI \ PERSONE | 4 |
Autisti di motocarri senza carico e scarico | OPERATORI SETTORE TRASPORTO MERCI \ PERSONE | 3 |
Autisti di taxi, autonoleggio | OPERATORI SETTORE TRASPORTO MERCI \ PERSONE | 3 |
Autorimesse: addetti a lavori di riparazione, manutenzione, lavaggio ecc. | OPERAI \ ARTIGIANI | 3 |
Autorimesse: esercenti che non lavorano manualmente | OPERAI \ ARTIGIANI | 1 |
Autoriparatori (carrozzieri o meccanici) | OPERAI \ ARTIGIANI | 3 |
Avvocati e procuratori legali | AVVOCATI \ PROCURATORI \ COMMERCIALISTI \ NOTAI \ REVISORI | 2 |
Ballerini | OPERATORI SETTORE SPETTACOLO \ TURISMO \ PUBBLICITA’ \ INFORMAZIONE | 3 |
Bambinaie, baby-sitter,badanti | OPERATORI DEL SETTORE BENI, SERVIZI | 2 |
Bambini (0-13 anni) | Xxxxxxx (0-13 anni) | 1 |
Bar, caffè, bottiglierie, proprietari/ addetti a birrerie, enoteche, paninoteche | OPERATORI DEL SETTORE RISTORAZIONE | 2 |
Xxxxxxxx, parrucchieri da donna | OPERATORI DI ESERCIZI COMMERCIALI | 1 |
Benestanti senza particolari occupazioni | NON LAVORATORI | 1 |
Bidelli | OPERATORI DEL SETTORE BENI, SERVIZI | 2 |
Bigliettaio e cassiere di cinema o teatro | OPERATORI SETTORE SPETTACOLO \ TURISMO \ PUBBLICITA’ \ INFORMAZIONE | 1 |
Biologi/addetti a laboratori di analisi | TECNICI \ PERITI | 1 |
Caldaista | OPERAI \ ARTIGIANI | 3 |
Callisti, manicure, pedicure, estetisti | OPERATORI DEL SETTORE BENI, SERVIZI | 2 |
Calzolai | OPERATORI SETTORE ABBIGLIAMENTO \ CALZATURE | 2 |
Camerieri | OPERATORI DEL SETTORE RISTORAZIONE | 2 |
Cantoniere | OPERATORI DEL SETTORE BENI, SERVIZI | 3 |
Carabinieri, guardie di finanza, guardie doganali,guardie portuali, pubblica sicurezza (personale amministrativo) | PUBBLICA SICUREZZA - personale amministrativo | 2 |
Carpentieri in legno o ferro | OPERAI \ ARTIGIANI | 3 |
Cartolerie, librerie, edicole | OPERATORI DI ESERCIZI COMMERCIALI | 1 |
Casalinghe | CASALINGHE | 3 |
Casalinghi, armi | OPERATORI DI ESERCIZI COMMERCIALI | 1 |
Casari | OPERAI \ ARTIGIANI | 3 |
Casellante | OPERATORI DEL SETTORE BENI, SERVIZI | 2 |
Cave a giorno con o senza uso di mine: proprietari o addetti che non lavorano manualmente | OPERAI \ ARTIGIANI | 1 |
Cave a giorno: proprietari o addetti che lavorano manualmente | OPERAI \ ARTIGIANI | 4 |
Certificatore di qualità | OPERATORI DEL SETTORE BENI, SERVIZI | 2 |
Certificatori di bilancio e revisori dei conti | AVVOCATI \ PROCURATORI \ COMMERCIALISTI \ NOTAI \ REVISORI | 1 |
Clero (appartenenti al) | NON LAVORATORI | 2 |
Collaudatore | TECNICI \ PERITI | 0 |
Commercialisti | AVVOCATI \ PROCURATORI \ COMMERCIALISTI \ NOTAI \ REVISORI | 1 |
Commessi viaggiatori con trasporto e consegna merce | OPERATORI SETTORE TRASPORTO MERCI \ PERSONE | 3 |
Commessi viaggiatori senza trasporto e consegna merce | OPERATORI SETTORE TRASPORTO MERCI \ PERSONE | 2 |
Commesso | OPERATORI DI ESERCIZI COMMERCIALI | 1 |
Concessionari auto-motoveicoli | OPERATORI DI ESERCIZI COMMERCIALI | 2 |
Conciai | OPERAI \ ARTIGIANI | 3 |
Consulente di lavoro | AGENTI COMMERCIO \ ASSICURAZIONE \ BORSA \ IMMOBILIARE | 1 |
Corniciai | OPERAI \ ARTIGIANI | 2 |
Cuochi | OPERATORI DEL SETTORE RISTORAZIONE | 2 |
Custodi/portieri di stabili, alberghi, musei e simili | OPERATORI DEL SETTORE BENI, SERVIZI | 3 |
Demolitori di autoveicoli | OPERAI \ ARTIGIANI | 2 |
Diplomatici | POLITICI \ DIPLOMATICI \ MAGISTRATI | 2 |
Dirigenti occupati anche all’ esterno con accesso a cantieri, ponti, impalcature ecc. | IMPIEGATI \ QUADRI \ DIRIGENTI | 3 |
Dirigenti occupati anche all’esterno escluso accessi a cantieri, ponti, impalcature ecc. | IMPIEGATI \ QUADRI \ DIRIGENTI | 2 |
Dirigenti occupati solo in ufficio | IMPIEGATI \ QUADRI \ DIRIGENTI | 1 |
Disegnatori che frequentano anche ambienti di lavoro | ARCHITETTI \ INGEGNERI \GEOMETRI \ DISEGNATORI | 1 |
Disegnatori occupati solo in ufficio | ARCHITETTI\ INGEGNERI \GEOMETRI\ DISEGNATORI | 1 |
Disinfestatore \ derattizzazione | OPERATORI DEL SETTORE BENI, SERVIZI | 2 |
Disoccupato - Non Lavoratore | NON LAVORATORI | 1 |
Distributori automatici di carburante (gestori di) con operazioni di manutenzione, lavaggio e simili | OPERATORI DI ESERCIZI COMMERCIALI | 3 |
Distributori automatici di carburante (gestori di) senza operazioni di manutenzione, lavaggio e simili | OPERATORI DI ESERCIZI COMMERCIALI | 2 |
Domestici | OPERATORI DEL SETTORE BENI, SERVIZI | 2 |
Elettrauto | OPERAI \ ARTIGIANI | 3 |
Elettricisti che lavorano anche all’ esterno di edifici ed a contatto anche con correnti ad alta tensione | OPERAI \ ARTIGIANI | 4 |
Elettricisti che lavorano solo all’interno di edifici ed a contatto con correnti a bassa tensione | OPERAI \ ARTIGIANI | 3 |
Elettrodomestici, radio-TV, mobili, articoli igienico-sanitari: con o senza installazione | OPERATORI DI ESERCIZI COMMERCIALI | 2 |
Enologi ed enotecnici TECNICI \ PERITI 1 Esercito, marina militare ed aviazione - personale amministrativo | ESERCITO - personale amministrativo | 2 |
Xxxxxx anche su impalcature e ponti | OPERAI \ ARTIGIANI | 4 |
Xxxxxx solo a terra | OPERAI \ ARTIGIANI | 3 |
Facchini (portabagagli di piccoli colli) | OPERATORI DEL SETTORE BENI, SERVIZI | 3 |
Facchini addetti al carico e scarico di merci in genere (portuali, doganali, ecc.) | OPERATORI DEL SETTORE BENI, SERVIZI | 4 |
Falegnami | OPERAI \ ARTIGIANI | 4 |
Farmacisti | FARMACIE | 1 |
Ferramenta, colori e vernici, accessori per autoveicoli | OPERATORI DI ESERCIZI COMMERCIALI | 2 |
Ferroviere: macchinista | OPERATORI DEL SETTORE BENI, SERVIZI | 3 |
Ferroviere: personale viaggiante OPERATORI DEL SETTORE BENI, SERVIZI 2 Floricoltori | AGRICOLTORI \ ALLEVATORI \ PESCATORI \ BOSCAIOLI \ MARINAI | 1 |
Fochista | OPERAI \ ARTIGIANI | 3 |
Fonditori | OPERAI \ ARTIGIANI | 4 |
Forze dell’Ordine e delle Forze Armate che non svolgono attività amministrativa | ESERCITO - PERSONALE NON AMMINISTRATIVO | 0 |
Fotografi anche all'esterno | OPERATORI SETTORE SPETTACOLO \ TURISMO \ PUBBLICITA’ \ INFORMAZIONE | 2 |
Fotografi solo in studio | OPERATORI SETTORE SPETTACOLO \ TURISMO \ PUBBLICITA’ \ INFORMAZIONE | 1 |
Frutta e verdura, fiori e piante | OPERATORI DI ESERCIZI COMMERCIALI | 2 |
Geologi | TECNICI \ PERITI | 1 |
Geometri che accedono anche ai cantieri | ARCHITETTI \ INGEGNERI \ GEOMETRI \ DISEGNATORI | 3 |
Geometri occupati anche all’esterno ma senza accesso ai cantieri | ARCHITETTI \ INGEGNERI \GEOMETRI \ DISEGNATORI | 2 |
Geometri occupati solo in ufficio | ARCHITETTI \ INGEGNERI \ GEOMETRI \ DISEGNATORI | 1 |
Giardinieri - Vivaisti | AGRICOLTORI \ ALLEVATORI \ PESCATORI \ BOSCAIOLI \ MARINAI | 2 |
Giocattoli, articoli sportivi | OPERATORI DI ESERCIZI COMMERCIALI | 1 |
Giornalisti (cronisti, corrispondenti) | OPERATORI SETTORE SPETTACOLO \ TURISMO \ PUBBLICITA’ \ INFORMAZIONE | 2 |
Gommisti/vulcanizzatori | OPERAI \ ARTIGIANI | 3 |
Grafici | ARCHITETTI \ INGEGNERI \ GEOMETRI \ DISEGNATORI | 1 |
Gruista | OPERAI \ ARTIGIANI | 4 |
Guardiacaccia, guardiapesca, guardie campestri, guardie forestali | SICUREZZA | 2 |
Guardie notturne, giurate, guardie armate, portavalori, investigatori privati, guardie del corpo | SICUREZZA | 2 |
Guide turistiche | OPERATORI SETTORE SPETTACOLO \ TURISMO \ PUBBLICITA’ \ INFORMAZIONE | 2 |
Idraulici solo all'interno di edifici o a terra | OPERAI \ARTIGIANI | 3 |
Imbianchini anche all'esterno di edifici e con uso di scale, impalcature e ponti | OPERAI \ARTIGIANI | 4 |
Imbianchini solo all'interno di edifici e senza l’uso di lunghe scale, impalcature e ponti | OPERAI \ ARTIGIANI | 3 |
Impiegati amministrativi in genere | IMPIEGATI \ QUADRI \ DIRIGENTI | 1 |
Impiegati in agenzie d’affari, di pubblicità e di viaggi | OPERATORI SETTORE SPETTACOLO \ TURISMO \ PUBBLICITA’ \ INFORMAZIONE | 1 |
Imprenditori edili che possono prendere parte ai lavori manuali | IMPRENDITORI | 4 |
Imprenditori in genere che non lavorano manualmente | IMPRENDITORI | 1 |
Incisori/coniatori | OPERAI \ ARTIGIANI | 3 |
Indossatori e modelli | OPERATORI SETTORE SPETTACOLO \ TURISMO \ PUBBLICITA’ \ INFORMAZIONE | 1 |
Infermieri diplomati | OPERATORI DEL SETTORE SANITARIO | 3 |
Ingegneri che accedono anche ai cantieri | ARCHITETTI \ INGEGNERI \ GEOMETRI \ DISEGNATORI | 3 |
Ingegneri occupati anche all’ esterno ma senza accesso ai cantieri | ARCHITETTI \ INGEGNERI \ GEOMETRI \ DISEGNATORI | 2 |
Xxxxxxxxx occupati solo in ufficio | ARCHITETTI \ INGEGNERI \GEOMETRI \ DISEGNATORI | 1 |
Insegnanti di alpinismo, guide alpine | INSEGNANTI \ ISTRUTTORI | 4 |
Insegnanti di educazione fisica, sci, basket, tennis, scherma, ballo, atletica leggera | INSEGNANTI \ ISTRUTTORI | 4 |
Insegnanti di equitazione, insegnanti hockey e rugby | INSEGNANTI \ ISTRUTTORI | 4 |
Insegnanti di judo, karatè, od altri similari, insegnanti di atletica pesante ed arti marziali | INSEGNANTI \ ISTRUTTORI | 4 |
Insegnanti di materie non sperimentali e non di pratica professionale | INSEGNANTI \ ISTRUTTORI | 1 |
Insegnanti di materie sperimentali anche in laboratorio o di pratica professionale | INSEGNANTI \ ISTRUTTORI | 4 |
Insegnanti di nuoto e bagnini | INSEGNANTI \ ISTRUTTORI | 4 |
Installatore di distributori automatici | OPERAI \ ARTIGIANI | 3 |
Installatore di tende, veneziane, serramenti con uso impalcature e ponteggi | OPERAI \ ARTIGIANI | 3 |
Installatore di tende, veneziane, serramenti senza uso impalcature e ponteggi | OPERAI \ ARTIGIANI | 2 |
Interprete | INSEGNANTI \ ISTRUTTORI | 1 |
Istruttori di pratica (guida) di scuola guida | INSEGNANTI \ ISTRUTTORI | 3 |
Istruttori di teoria di scuola guida | INSEGNANTI \ ISTRUTTORI | 1 |
Lattonieri anche su impalcature e ponti | OPERAI \ ARTIGIANI | 4 |
Lavori in miniera x xxxxx | OPERAI \ ARTIGIANI | 0 |
Litografi e tipografi | OPERAI \ ARTIGIANI | 1 |
Magistrati | POLITICI \ DIPLOMATICI \ MAGISTRATI | 2 |
Magliaie | OPERAI \ ARTIGIANI | 1 |
Marinai con uso di macchine | AGRICOLTORI \ ALLEVATORI \ PESCATORI \ BOSCAIOLI \ MARINAI | 4 |
Marinai senza uso di macchine | AGRICOLTORI \ ALLEVATORI \ PESCATORI \ BOSCAIOLI \ MARINAI | 1 |
Marmisti (posatore) solo a terra | OPERAI \ ARTIGIANI | 3 |
Marmisti anche su impalcature e ponti | OPERAI \ ARTIGIANI | 4 |
Massaggiatori, fisioterapisti | OPERATORI DEL SETTORE SANITARIO | 2 |
Materassai | OPERAI \ ARTIGIANI | 2 |
Mediatori di bestiame | INTERMEDIARI \ MEDIATORI | 2 |
Mediatori in genere (escluso bestiame) | INTERMEDIARI \ MEDIATORI | 1 |
Medici (per i radiologi sono esclusi gli effetti sia interni che esterni delle emanazioni radioattive) | OPERATORI DEL SETTORE SANITARIO | 3 |
Mobilieri: fabbricazione mobili in ferro | OPERAI \ ARTIGIANI | 4 |
Mobilieri: fabbricazione mobili in legno | OPERAI \ ARTIGIANI | 2 |
Mototaxi | OPERATORI SETTORE TRASPORTO MERCI \ PERSONE | 3 |
Muratori | OPERAI \ ARTIGIANI | 4 |
Notai | AVVOCATI \ PROCURATORI \ COMMERCIALISTI \ NOTAI \ REVISORI | 1 |
Odontotecnici | OPERATORI DEL SETTORE SANITARIO | 2 |
Operai (dipendenti) e lavoratori dipendenti diversi da impiegati, quadri e dirigenti, con uso di macchine | OPERAI \ ARTIGIANI | 3 |
Oreficerie, orologerie, gioiellerie | OPERATORI DI ESERCIZI COMMERCIALI | 2 |
Ortopedici (fabbricanti di apparecchi) | OPERATORI DEL SETTORE SANITARIO | 2 |
Ostetriche | OPERATORI DEL SETTORE SANITARIO | 2 |
Palombaro | ESERCITO - PERSONALE NON AMMINISTRATIVO | 0 |
Panetterie, pasticcerie, gelaterie: per tutti compresa produzione propria | OPERATORI DI ESERCIZI COMMERCIALI | 2 |
Paracadutista | ESERCITO - PERSONALE NON AMMINISTRATIVO | 0 |
Paramedico | OPERATORI DEL SETTORE SANITARIO | 2 |
Pavimentatori | OPERAI \ ARTIGIANI | 3 |
Pensionati | NON LAVORATORI | 2 |
Periti liberi professionisti occupati anche all’esterno | TECNICI \ PERITI | 0 |
Xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx costiera) | AGRICOLTORI \ ALLEVATORI \ PESCATORI \ BOSCAIOLI \ MARINAI | 3 |
Piastrellista | OPERAI \ ARTIGIANI | 3 |
Pilota di veicoli a motore - mezzi subacquei | OPERATORI DEL SETTORE BENI, SERVIZI | 0 |
Piloti di deltaplano | OPERATORI DEL SETTORE BENI, SERVIZI | 0 |
Piloti e personale di volo | OPERATORI DEL SETTORE BENI, SERVIZI | 0 |
Pittore | OPERAI \ ARTIGIANI | 1 |
Politico | POLITICI \ DIPLOMATICI \ MAGISTRATI | 1 |
Portavalori | OPERATORI DEL SETTORE BENI, SERVIZI | 2 |
Portuale (esclusi i facchini) | OPERATORI DEL SETTORE BENI, SERVIZI | 3 |
Postino | OPERATORI DEL SETTORE BENI, SERVIZI | 2 |
Programmatore, consulente informatico | TECNICI \ PERITI | 2 |
Promotore finanziario | AGENTI COMMERCIO\ASSICURAZIONE\ BORSA\IMMOBILIARE | 2 |
Restauratori e antiquari (esclusi mobili e senza uso di impalcature) | OPERAI\ARTIGIANI | 2 |
Restauratori e antiquari (escluso mobili e con uso di impalcature) | OPERAI\ARTIGIANI | 4 |
Restauratori ed antiquari con restauro (esclusi mobili e senza uso di impalcature) | OPERAI\ARTIGIANI | 2 |
Restauratori ed antiquari con restauro con uso di impalcature | OPERAI\ARTIGIANI | 4 |
Restauratori ed antiquari con restauro di mobili | OPERA \ARTIGIANI | 1 |
Riparatori elettrodomestici e computer | OPERAI \ ARTIGIANI | 2 |
Ristoranti, trattorie, pizzerie | OPERATORI DEL SETTORE RISTORAZIONE | 2 |
Rivendita pane, latterie, pasticcerie e gelaterie senza produzione propria | OPERATORI DI ESERCIZI COMMERCIALI | 1 |
Saldatori | OPERAI \ ARTIGIANI | 4 |
Salumerie, rosticcerie, macellerie, pescherie | OPERATORI DI ESERCIZI COMMERCIALI | 2 |
Sarti | OPERAI \ ARTIGIANI | 2 |
Scrittori | OPERATORI SETTORE SPETTACOLO \ TURISMO \ PUBBLICITA’ \ INFORMAZIONE | 1 |
Scultori/Intagliatori | OPERAI \ ARTIGIANI | 3 |
Sommozzatore | TECNICI \ PERITI | 0 |
Spazzacamino | OPERAI \ ARTIGIANI | 3 |
Speleologo | OPERAI \ ARTIGIANI | 0 |
Stilista | OPERATORI SETTORE SPETTACOLO \ TURISMO \ PUBBLICITA’ \ INFORMAZIONE | 2 |
Stuntman | OPERATORI SETTORE SPETTACOLO \ TURISMO \ PUBBLICITA’ \ INFORMAZIONE | 0 |
Tabaccherie, profumerie, drogherie, vini e liquori | OPERATORI DI ESERCIZI COMMERCIALI | 1 |
Tappezzieri | OPERAI \ ARTIGIANI | 3 |
Topografi | TECNICI \ PERITI | 2 |
Tornitori | OPERAI \ ARTIGIANI | 4 |
Usciere | OPERATORI DEL SETTORE BENI, SERVIZI | 1 |
Veterinari | OPERATORI DEL SETTORE SANITARIO | 3 |
Vetrai | OPERAI \ ARTIGIANI | 4 |
Vetrinisti | OPERATORI DI ESERCIZI COMMERCIALI | 2 |
Vigili del fuoco | VIGILI DEL FUOCO | 4 |
Vigili urbani | VIGILI URBANI | 2 |
ALLEGATO 4
TABELLA INDENNIZZO FRATTURE DA INFORTUNIO
ANCA O BACINO (NO FEMORE NO COCCIGE)
INDENNIZZO INDENNIZZO BASE PLUS
(euro) (euro)
Fratture multiple di cui una composta \ scomposta ed una esposta 2.000 4.000
Una frattura esposta | 1.000 | 2.000 |
Tutti gli altri tipi di fratture | 500 | 1.000 |
FEMORE / TALLONE | ||
Fratture multiple di cui una composta / scomposta ed una esposta | 1.500 | 3.000 |
Una frattura esposta | 1.000 | 2.000 |
Tutti gli altri tipi di fratture | 500 | 1.000 |
XXXXX, XXXXXX, CLAVICOLA, XXXXXX, AVAMBRACCIO, XXXXX | ||
Fratture multiple di cui una composta / scomposta ed una esposta | 1.750 | 2.500 |
Frattura esposta, Fratture multiple, di cui almeno una scomposta | 500 | 1.000 |
Tutti gli altri tipi di fratture | 350 | 000 |
XXXXXXXX XXXXXX | ||
Esposte | 500 | 1.000 |
Tutte le altre fratture scomposte | 400 | 800 |
SCAPOLA, ROTULA, STERNO, MANO (NO POLSO, DITA) PIEDE (NO DITA E TALLONE) | ||
Tutte le fratture esposte | 500 | 1.000 |
Tutte le fratture composte / scomposte | 400 | 800 |
COLONNA VERTEBRALE (NO COCCIGE) | ||
Frattura corpo / anello vertebrale | 2.000 | 4.000 |
Frattura di uno o più processi trasversi o spinosi o del peduncolo | 1.000 | 2.000 |
Frattura che determina un danno neurologico permanente | 500 | 1.000 |
Tutti gli altri tipi di fratture | 500 | 1.000 |
UNA O PIU' COSTOLE, ZIGOMO, COCCIGE, MASCELLA SUP + INF, NASO, UNA O PIU' DITA PIEDE / MANO | ||
Fratture multiple di cui una composta \ scomposta e una esposta | 500 | 1.000 |
Una frattura esposta | 250 | 500 |
Fratture multiple di cui almeno una scomposta | 250 | 500 |
Tutti gli altri tipi di fratture | 150 | 300 |
CRANIO | ||
Fratture multiple di cui una composta \ scomposta ed una esposta | 1.750 | 2.500 |
Frattura esposta, Fratture multiple, di cui almeno una scomposta | 500 | 1.000 |
Frattura del cranio che necessiti di intervento chirurgico | 500 | 1.000 |
Tutti gli altri tipi di fratture | 350 | 750 |
LUSSAZIONI | ||
Xxxxxxx vertebrale | 1.500 | 3.000 |
Anca | 1.000 | 2.000 |
Ginocchio | 500 | 1.000 |
Polso o gomito | 400 | 800 |
Caviglia o spalla, Xxxxxxxx, una o più dita del Piede / Mano | 300 | 600 |
ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
(di seguito l'”Informativa”)
per soggetti terzi si intendono, ad esempio eventuali coobbligati, altri operatori assicurativi (quali agenti, mediatori di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); società del Gruppo Intesa Sanpaolo di cui lei è già cliente; soggetti ai quali per soddisfare
le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura assicurativa, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni o sono tenuti a comunicarci informazioni; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; Magistratura, Forze dell’Ordine e
altri soggetti pubblici
INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE
Il Regolamento sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (di seguito il “Regolamento”) contiene una serie di norme dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. La presente Informativa ne recepisce le previsioni.
SEZIONE 1 - IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., con sede legale in Xxxxx Xxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx, Società del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito anche la “Società” o il “Titolare”) tratta i Suoi dati personali (di seguito i “Dati Personali”) per le finalità indicate nella Sezione 3. Per ulteriori informazioni può visitare il sito Internet di Intesa Sanpaolo Assicura www. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx e, in particolare, la sezione “Privacy” con tutte le informazioni concernenti l’utilizzo ed il trattamento dei Dati Personali.
SEZIONE 2 - DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Intesa Sanpaolo Assicura ha nominato il “responsabile della protezione dei dati” previsto dal Regolamento
(c.d. “Data Protection Officer” o DPO). Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi Dati Personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella Sezione 7 della presente Informativa, può contattare il DPO al seguente indirizzo email: xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
SEZIONE 3 - CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Categorie di Dati Personali
Fra i Dati Personali che la Società tratta rientrano, a titolo esemplificativo, i dati anagrafici, i dati derivanti dai servizi web e i dati derivanti dalle disposizioni di pagamento dei soggetti interessati dal contratto assicurativo (contraente, assicurato, beneficiari, richiedente il preventivo, danneggiati, e/o eventuali loro legali rappresentanti). Tra i dati trattati potrebbero esservi anche i dati definiti particolari di cui alla Sezione 8 della presente Informativa.
Finalità e base giuridica del trattamento
I Dati Personali che la riguardano, da Lei comunicati alla Società o raccolti presso soggetti terzi (in quest'ultimo caso previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi), sono trattati dalla Società nell'ambito della sua attività per le seguenti finalità:
a) Prestazione dei servizi ed esecuzione dei contratti
Il conferimento dei Suoi Dati Personali necessari per prestare i servizi richiesti ed eseguire i contratti (ivi compresi gli atti in fase precontrattuale) non è obbligatorio, ma il rifiuto a fornire tali Dati personali comporta l’impossibilità per la Società di adempiere a quanto richiesto.
b) Adempimento a prescrizioni normative nazionali e comunitarie
Il trattamento dei Suoi Dati Personali per adempiere a prescrizioni normative è obbligatorio e non è
richiesto il Suo consenso.
Il trattamento è obbligatorio, ad esempio, quando è prescritto dalla normativa antiriciclaggio, fiscale, anticorruzione, di prevenzione delle frodi nei servizi assicurativi o per adempiere a disposizioni o richieste dell'autorità di vigilanza e controllo (ad esempio la regolamentazione IVASS e la Direttiva Europea
sulla distribuzione assicurativa (IDD) richiedono la valutazione dell'adeguatezza del contratto offerto
per l’intero corso di vita dello stesso; la normativa inerente alla prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità, richiede la comunicazione dei dati ai fini dell'alimentazione del relativo archivio centrale automatizzato - SCIPAFI).
c) Legittimo interesse del Titolare
Il trattamento dei Suoi Dati Personali è necessario per perseguire un legittimo interesse della Società, ossia:
- per svolgere l’attività di prevenzione delle frodi assicurative;
- per la gestione del rischio assicurativo a seguito della stipula di un contratto di assicurazione (a mero titolo esemplificativo la gestione dei rapporti con i coassicuratori e/o riassicuratori);
- per perseguire eventuali ed ulteriori legittimi interessi. In quest’ultimo caso la Società potrà trattare i Suoi Dati Personali solo dopo averla informata ed aver appurato che il perseguimento dei propri interessi legittimi o di quelli di terzi non comprometta i Suoi diritti e le Sue libertà fondamentali e non è richiesto il Suo consenso.
SEZIONE 4 - CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che la Società comunichi i
Suoi Dati Personali alle seguenti categorie di destinatari:
1) Società del Gruppo Intesa Sanpaolo tra cui la società che gestisce il sistema informativo e alcuni servizi amministrativi, legali e contabili, e le società controllate.
2) Soggetti del settore assicurativo (società, liberi professionisti, etc ….), ad esempio:
- soggetti che svolgono servizi societari, finanziari e assicurativi quali assicuratori, coassicuratori,
riassicuratori;
- agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori diretti, promotori finanziari ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (banche, Poste Italiane, Sim, Sgr, Società di Leasing, ecc.);
- società di servizi per il quietanzamento, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri tra cui la centrale operativa di assistenza, società addette alla gestione delle coperture assicurative connesse alla tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di
servizi informatici e telematici (ad esempio il servizio per la gestione del sistema informativo della Società ivi compresa la posta elettronica); società di servizi postali (per trasmissione imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni della clientela), società di revisione, di certificazione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il
controllo delle frodi; società di recupero crediti; società di servizi per l’acquisizione, la registrazione e il trattamento dei dati provenienti da documenti e supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
- società o studi professionali, legali, medici e periti fiduciari della Società che svolgono per conto di
quest’ultima attività di consulenza e assistenza;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela e soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (help desk, call center, ecc.);
- organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate;
- gestione della comunicazione alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elettronica;
- rilevazione della qualità dei servizi.
altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
3) Autorità (ad esempio, giudiziaria, amministrativa etc…) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le pubbliche amministrazioni, nonché altri soggetti, quali: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); UIF (Unità di Informazione Finanziaria); Casellario Centrale Infortuni; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Banca d’Italia; SIA, CRIF, Ministeri; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI
ecc. Agenzia delle Entrate e Anagrafe Tributaria; Magistratura; Forze dell’Ordine; Equitalia Giustizia, Organismi di mediazione di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi (es. SCIPAFI).
Le Società del Gruppo Intesa Sanpaolo ed i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi Dati Personali agiscono quali: 1) Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati Personali; 2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare o 3) Contitolari del trattamento che determinano congiuntamente alla Società le finalità ed i mezzi dello stesso.
L'elenco aggiornato dei soggetti individuati come Titolari, Responsabili o Contitolari è disponibile presso la
sede della Società o sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.
SEZIONE 5 - TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI DALL’UNIONE EUROPEA.
I Suoi Dati Personali sono trattati dalla Società all’interno del territorio dell’Unione Europea e non vengono diffusi.
Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, la Società si riserva di trasferire i Suoi Dati Personali verso paesi al di fuori dell’Unione Europea per i quali esistono decisioni di “adeguatezza” della Commissione Europea, ovvero sulla base delle adeguate garanzie oppure delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.
SEZIONE 6 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I Suoi Dati Personali sono conservati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge. In particolare i Suoi Dati Personali sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui lei è parte; ovvero per 12 mesi dall'emissione del preventivo richiesto nel caso in cui a esso non segua la conclusione del contratto di assicurazione definitivo. I Dati Personali potranno, altresì, esser trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione del dato.
SEZIONE 7 -DIRITTI DELL’INTERESSATO
In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un’apposita richiesta per iscritto all’indirizzo email xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx o all'indirizzo di posta elettronica certificata privacy@pec. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx; a mezzo posta all'indirizzo Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.. – Privacy - Xxxxx Xxxxxxx 00/00 – 00000 Xxxxxx.
Con le stesse modalità Lei potrà revocare in qualsiasi momento i consensi espressi con la presente Informativa.
Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dalla Società, a fronte dell’esercizio dei diritti di seguito elencati, saranno effettuate gratuitamente. Tuttavia, se le Sue richieste sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, la Società potrà addebitarle un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le Sue richieste.
1. Diritto di accesso
Lei potrà ottenere dalla Società la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi Dati Personali e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Dati Personali ed alle informazioni previste dall'art. 15 del Regolamento, tra le quali, a titolo esemplificativo: le finalità del trattamento, le categorie di Dati Personali trattati etc…
Qualora i Dati Personali siano trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, Lei ha il diritto di essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento.
Se richiesto, la Società Le potrà fornire una copia dei Dati Personali oggetto di trattamento. Per le eventuali ulteriori copie la Società potrà addebitarle un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni Le verranno fornite dalla Società in un formato elettronico di uso comune.
2. Diritto di rettifica
Lei potrà ottenere dalla Società la rettifica dei Suoi Dati Personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.
3. Diritto alla cancellazione
Lei potrà ottenere dal Titolare la cancellazione dei Suoi Dati Personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall'art. 17 del Regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo, qualora i Dati Personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati o qualora il consenso su cui si basa il trattamento dei Suoi Dati Personali è stato da Lei revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento.
La informiamo che la Società non potrà procedere alla cancellazione dei Suoi Dati Personali: qualora il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per l’adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
4. Diritto di limitazione di trattamento
Lei potrà ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi Dati Personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall’art. 18 del Regolamento, tra le quali, ad esempio: a fronte di una Sua contestazione circa l’esattezza dei Suoi Dati Personali oggetto di trattamento o qualora i Suoi Dati Personali le siano necessari per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché la Società non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento.
5. Diritto alla portabilità dei dati
Qualora il trattamento dei Suoi Dati Personali si basi sul consenso o sia necessario per l’esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, Lei potrà:
- richiedere di ricevere i Dati Personali da Lei forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico (esempio: computer e/o tablet);
- trasmettere i Suoi Dati Personali ricevuti ad un altro soggetto Titolare del trattamento senza impedimenti da parte della Società.
Potrà inoltre richiedere che i Suoi Dati Personali vengano trasmessi dalla Società direttamente ad un altro soggetto titolare del trattamento da Lei indicato, se ciò sia tecnicamente fattibile per la Società. In questo caso, sarà Sua cura fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intenda trasferire i Suoi Dati Personali, fornendoci apposita autorizzazione scritta.
6. Diritto di opposizione
Lei potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi Dati Personali qualora il trattamento venga effettuato per l’esecuzione di un’attività di interesse pubblico o per il perseguimento di un interesse legittimo del Titolare (compresa l'attività di profilazione).
Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, la Società si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi dati personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato), oppure il trattamento sia necessario per l’accertamento, l’esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.
7. Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione
Il Regolamento prevede in favore dell’interessato il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato dei Suoi Dati Personali, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo significativo sulla Sua persona a meno che la suddetta decisione:
a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra Lei e la Società;
b) sia autorizzata dal diritto italiano o europeo;
ad esempio al fine della verifica
di limiti assuntivi riferiti al contratto
c) si basi sul Suo consenso esplicito.
La Società effettua dei processi decisionali automatizzati, per i quali non è richiesto un consenso, per l’attività di assunzione dei prodotti assicurativi e la conseguente conclusione ed esecuzione degli stessi. La Società attuerà misure appropriate per tutelare i Suoi diritti, le Sue libertà e i Suoi legittimi interessi e Lei potrà esercitare il diritto di ottenere l’intervento umano da parte della Società, di esprimere la Sua opinione o di contestare la decisione.
8. Diritto di proporre un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
Fatto salvo il Suo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse che il trattamento dei Suoi Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente.
SEZIONE 8 – TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI
In relazione al trattamento delle categorie particolari di dati personali (idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona) necessario per l'assunzione e la stipula di polizze assicurative, nonché per la successiva fase di gestione ed esecuzione contrattuale, è
richiesta una manifestazione esplicita di consenso, fatti salvi gli specifici casi previsti dal Regolamento che
consentono il trattamento di tali Dati Personali anche in assenza di consenso.
ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito l'”Informativa”) – finalità
promo-commerciali
INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE
Il Regolamento sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (di seguito il “Regolamento”) contiene una serie di norme dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. La presente Informativa ne recepisce le previsioni.
SEZIONE 1 - IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., con sede legale in Xxxxx Xxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx, Società del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito anche la “Società” o il “Titolare”) tratta i Suoi dati personali (di seguito i “Dati Personali”) per le finalità indicate nella Sezione 3. Per ulteriori informazioni può visitare il sito Internet di Intesa Sanpaolo Assicura xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx e, in particolare, la sezione “Privacy” con tutte le informazioni concernenti l’utilizzo e il trattamento dei Dati Personali.
SEZIONE 2 - DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Intesa Sanpaolo Assicura ha nominato il “responsabile della protezione dei dati” previsto dal Regolamento (c.d. “Data Protection Officer” o DPO). Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi Dati Personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella Sezione 7 della presente Informativa, può contattare il DPO al seguente
indirizzo email: xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
SEZIONE 3 - CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Categorie di Dati Personali
Fra i Dati Personali che la Società tratta rientrano, a titolo esemplificativo, i dati anagrafici, i dati di contatto (indirizzo email o numero di telefono) e i dati derivanti dai servizi web e dall'eventuale utilizzo delle APP di Intesa Sanpaolo Assicura.
Finalità e base giuridica del trattamento
I Dati Personali che la riguardano, da Lei comunicati alla Società o raccolti tramite la rete di vendita (in quest'ultimo caso previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi), sono trattati dalla Società nell'ambito della sua attività per le seguenti finalità promo-commerciali:
- svolgimento di attività funzionali alla promozione e vendita di prodotti e servizi di società del Gruppo Intesa Sanpaolo o di società terze, effettuare indagini di mercato e di customer satisfaction attraverso lettere, telefono, Internet, SMS, MMS ed altri sistemi di comunicazione;
- comunicazione dei Dati Personali ad altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo (quali Assicurazioni, Banche, SIM, SGR), che provvederanno a fornirle una propria informativa, per lo svolgimento, da parte loro, di attività Promo-Commerciali con riferimento a prodotti e/o servizi propri o di terzi.
I suddetti trattamenti sono facoltativi ed è richiesto il Suo consenso.
SEZIONE 4 - CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che la Società comunichi i
Suoi Dati Personali alle seguenti categorie di destinatari:
1) Società del Gruppo Intesa Sanpaolo tra cui la società che gestisce il sistema informativo e alcuni servizi amministrativi, legali e contabili, e le società controllate.
2) Soggetti terzi (società, liberi professionisti, etc...) che trattano i Suoi Dati Personali nell'ambito di:
- servizi di consulenza assicurativa;
- fornitura e gestione di procedure e sistemi informatici;
- attività di consulenza in genere;
- gestione della comunicazione alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elettronica; rilevazione della qualità dei servizi, ricerche di mercato, informazione e promozione commerciale di prodotti e/o servizi.
Le Società del Gruppo Intesa Sanpaolo ed i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi Dati Personali agiscono quali: 1) Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati Personali; 2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare o 3) Contitolari del trattamento che determinano congiuntamente alla Società le finalità ed i mezzi dello stesso.
L'elenco aggiornato dei soggetti individuati come Titolari, Responsabili o Contitolari è disponibile presso
la sede della Società o sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.
SEZIONE 5 - TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI DALL’UNIONE EUROPEA
I Suoi Dati Personali sono trattati dalla Società all’interno del territorio dell’Unione Europea e non vengono diffusi.
Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, la Società si riserva di trasferire i Suoi Dati Personali verso paesi al di fuori dell’Unione Europea per i quali esistono decisioni di “adeguatezza” della Commissione Europea, ovvero sulla base delle adeguate garanzie oppure delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.
SEZIONE 6 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I Suoi Dati Personali sono conservati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario
al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge. In particolare i Suoi Dati Personali sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui lei è parte. I Dati
Personali potranno, altresì, esser trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione del dato.
SEZIONE 7 - DIRITTI DELL’INTERESSATO
In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un’apposita richiesta per iscritto all’indirizzo email xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx o all'indirizzo di posta elettronica certificata privacy@pec. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx o a mezzo posta all’indirizzo
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. – Privacy - Xxxxx Xxxxxxx 00/00 – 00000 Xxxxxx.
Con le stesse modalità Lei potrà revocare in qualsiasi momento i consensi espressi con la presente Informativa.
Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dalla Società, a fronte dell’esercizio dei diritti di seguito elencati, saranno
effettuate gratuitamente. Tuttavia, se le Sue richieste sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, la Società potrà addebitarle un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le Sue richieste.
1. Diritto di accesso
Lei potrà ottenere dalla Società la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi Dati Personali e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Dati Personali ed alle informazioni previste dall'art. 15 del Regolamento, tra le quali, a titolo esemplificativo: le finalità del trattamento, le categorie di Dati Personali trattati etc…
Qualora i Dati Personali siano trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, Lei ha il diritto di essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento.
Se richiesto, la Società Le potrà fornire una copia dei Dati Personali oggetto di trattamento. Per le eventuali ulteriori copie la Società potrà addebitarle un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni Le verranno fornite dalla Società in un formato elettronico di uso comune.
2. Diritto di rettifica
Lei potrà ottenere dalla Società la rettifica dei Suoi Dati Personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.
3. Diritto alla cancellazione
Lei potrà ottenere dal Titolare la cancellazione dei Suoi Dati Personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall'art. 17 del Regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo, qualora i Dati Personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati o qualora il consenso su cui si basa il trattamento dei Suoi Dati Personali è stato da Lei revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento.
La informiamo che la Società non potrà procedere alla cancellazione dei Suoi Dati Personali: qualora il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per l’adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
4. Diritto di limitazione di trattamento
Lei potrà ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi Dati Personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall’art. 18 del Regolamento, tra le quali, ad esempio: a fronte di una Sua contestazione
circa l’esattezza dei Suoi Dati Personali oggetto di trattamento o qualora i Suoi Dati Personali le siano necessari per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché la Società non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento.
5. Diritto alla portabilità dei dati
Qualora il trattamento dei Suoi Dati Personali si basi sul consenso o sia necessario per l’esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, Lei potrà:
- richiedere di ricevere i Dati Personali da Lei forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile
da dispositivo automatico (esempio: computer e/o tablet);
- trasmettere i Suoi Dati Personali ricevuti ad un altro soggetto Titolare del trattamento senza impedimenti da parte della Società.
Potrà inoltre richiedere che i Suoi Dati Personali vengano trasmessi dalla Società direttamente ad un altro soggetto titolare del trattamento da Lei indicato, se ciò sia tecnicamente fattibile per la Società. In questo caso, sarà Sua cura fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intenda trasferire i Suoi Dati Personali, fornendoci apposita autorizzazione scritta.
6. Diritto di opposizione
Lei potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi Dati Personali qualora il trattamento venga effettuato per l’esecuzione di un’attività di interesse pubblico o per il perseguimento di un interesse legittimo del Titolare (compresa l'attività di profilazione).
Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, la Società si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi dati personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato), oppure il trattamento sia necessario per l’accertamento, l’esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.
7. Diritto di proporre un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
Fatto salvo il Suo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse che il trattamento dei Suoi Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente.
INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE GIURIDICHE, ENTI O ASSOCIAZIONI
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Lo svolgimento di dette attività nei confronti di tali soggetti è sottoposto a una specifica manifestazione di
consenso.
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