Ipotesi contratto collettivo integrativo di Ente 2007
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Ipotesi contratto collettivo integrativo di Ente 2007
In data 17 dicembre 2007 la delegazione di Ente e quella di parte sindacale sottoscrivono l'allegata ipotesi di contratto collettivo integrativo di Ente relativa al personale appartenente all'area professionisti per l'anno 2007.
Per l’Amministrazione Per le Organizzazioni Sindacali
Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxx…………………….. CGIL - FP ………X.xx………....
Dr.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx … X.xx CISL - FPS ……… X.xx…………
Dr. Xxxxxx Xxxxxxx …………………. UIL - PA ..……… X.xx ………….
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx………………….. CSA …………… X.xx …………
Dr. Xxxxxxxx Xxxxxx ………… .X.xx ….. RdB PI ……………………………
Dr. Xxxxxx Xxxxxx ……………… X.xx .. CIDA FENDEP … X.xx …………..
Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxx ….…… X.xx ……..
Dr.ssa Xxxxxxxx Xxxxxx ……… X.xx …….
Dr.ssa Xxxxx Xx Xxxx ………..X.xx ………
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL’ AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
IPOTESI ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ENTE PER I PROFESSIONISTI
ANNO 2007
INDICE
Art. 1 Campo di applicazione, durata, decorrenza
Art. 2 Costituzione e ammontare del Fondo
Art 3 Retribuzione di risultato
Art. 4 Sostegno ai Compartimenti
Art. 5 Benefici di natura assistenziale e sociale
Art. 6 Formazione
Art. 7 Somme non attribuite
Art. 8 Norma di rinvio
Art.9 Norma programmatica
Art. 10 Norma finale
ALLEGATI: n.1
LE PARTI
VISTO l'art. 91, comma 1, Sez. II, del CCNL 1994/1997, riguardante il personale con qualifica dirigenziale e relative specifiche tipologie professionali, ai sensi del quale "le disponibilità del fondo per la retribuzione accessoria destinate alle finalità di cui all'art. 90, comma 1, lett. C), sono attribuite ai professionisti delle singole branche professionali sulla base della verifica del grado di realizzazione di obiettivi predeterminati dall'amministrazione nell'ambito di piani e programmi di attività che comunque comportino la partecipazione attiva dei professionisti stessi, nel rispetto dei criteri generali definiti in sede di contrattazione decentrata…"; nonché il successivo comma 2, il quale prevede la corresponsione, ad un numero ristretto di professionisti, di un compenso diretto a riconoscere la peculiarità e l'intensità dell'impegno;
VISTO il CCNL del Comparto Enti Pubblici non Economici 1998/2001 sottoscritto il 16 febbraio 1999 e in particolare gli articoli 4 e 5 concernenti l'individuazione delle materie oggetto di contrattazione integrativa e procedure per la stipula dei contratti medesimi nonché l'art. 42 avente ad oggetto il Fondo area professionisti;
VISTO il CCNL 14 marzo 2001, relativo al personale non dirigente del comparto Enti Pubblici non Economici, biennio economico 2000/2001, ed in particolare l'art.4, comma 4, lett. a) e b), comma 7, comma 8, comma 10;
VISTO il CCNL relativo al personale dirigente dell'Area VI, sottoscritto in data 1 agosto 2006, per il quadriennio normativo 2002/2005, il CCNL per il biennio economico 2002/2003, nonché il CCNL per il biennio economico 2004/2005 che disciplinano in modo dettagliato il conferimento di incarichi dirigenziali e prevede la destinazione di risorse finanziarie all'incremento dei Fondi;
VISTO l'art. 80 del CCNL 2002/2005 che disciplina i criteri generali per la contrattazione collettiva integrativa a livello di ente per i professionisti;
VISTE le disposizioni previste dall'art. 42 del CCNL 16 febbraio 1999, biennio economico 1998/1999, integrate dall'art.4 del CCNL del 14 marzo 2001, biennio economico 2000/2001 e dagli artt.1 e 6, comma 2 del CCNL dell'8 gennaio 2003, con le integrazioni e modifiche di cui all'art. 101 del CCNL 2002/2005 relativo al personale dirigente dell'Area VI, in ordine alle modalità e ai criteri per la quantificazione e l'utilizzo delle risorse del Fondo dell'area dei professionisti;
VISTA la legge finanziaria n.266 del 23 dicembre 2005 la quale all’art.1, comma 189, prevede che per l’anno 2006, “l’ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa (….) degli enti pubblici non economici (….), non può eccedere quello previsto per l’anno 2004 come certificato dagli organi di controllo di cui all’art.48, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.165 e, ove previsto, all’art.39, comma ter, della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni”;
VISTI i successivi commi 191 e 193 dell’articolo 1 della legge 266/2005, i quali stabiliscono che l’ammontare complessivo dei Fondi può essere incrementato degli importi fissi previsti dai contratti collettivi nazionali, che non risultino già confluiti nei Fondi dell’anno 2004 nonché degli importi rassegnati ai Fondi stessi in virtù del passaggio di area professionale o di categoria dei dipendenti che ne hanno usufruito o di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo avvenuta;
RITENUTO di poter utilizzare per la costituzione del Fondo le risorse economiche di cui agli artt. 88 e seguenti del CCNL 11 ottobre 1996 e le ulteriori risorse previste dall' ipotesi di Accordo relativa al CCNL - parte economica - biennio 2000/2001;
TENUTO CONTO dei piani di indirizzo strategico triennali approvati dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza con Delibera n.278 del 9 marzo 2006, n.283 del 22 giugno 2006, relativi al triennio 2006/2008 e n.300 del 4 aprile 2007 per l'aggiornamento delle Linee di indirizzo triennali e priorità strategiche per l'anno 2008;
VISTO il piano strategico triennale 2006/2008 approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 358 del 27 giugno 2006;
VISTA l'apposita sezione del CCNL 2002/2005 che si applica ai professionisti degli enti pubblici non economici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato in servizio presso l'Istituto;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale n.96 del 27 aprile 2007, con la quale sono stati assegnati gli obiettivi operativi e il budget 2007;
RITENUTO che la peculiare posizione dei professionisti nell'ambito degli enti di appartenenza sottolinea l'esigenza di assicurare un ampio coinvolgimento della categoria nella realizzazione degli obiettivi programmati degli enti per il miglioramento dell'attività istituzionale;
VISTO il Contratto Collettivo Integrativo di Ente relativo all'anno 2006;
SOTTOSCRIVONO LA SEGUENTE IPOTESI DI ACCORDO
Art. 1
Campo di applicazione, durata, decorrenza
1. Il presente accordo si applica a tutto il personale appartenente all'area dei professionisti in servizio presso l'Istituto. L'accordo concerne il periodo 1 gennaio 2007 – 31 dicembre 2007 e conserva la propria efficacia fino alla stipulazione dell’accordo integrativo di ente relativo all’anno 2008.
Art. 2
Costituzione e ammontare del Fondo
1. Sono confermate, con le integrazioni e modifiche di cui all’art. 101 del CCNL 2002/2005, le disposizioni previste dall’art. 42 del CCNL 16 febbraio 1999, biennio economico 1998/1999, integrate dall’art. 4 del CCNL del 14 marzo 2001, biennio economico 2000/2001 e dagli artt. 1 e 6, comma 2 del CCNL dell’8 gennaio 2003, in ordine alle modalità e ai criteri per la quantificazione e l’utilizzo delle risorse del Fondo suddetto relativo ai professionisti.
Tale fondo, per l’anno 2007, è costituito dalla somma di € 4.121.734,30.
Art. 3 Retribuzione di risultato
1. In applicazione dell’art. 4, comma 7, del CCNL del 14 marzo 2001 e dell'art. 90, comma 1, lett. c) del CCNL 1994/1997, viene attribuita ai professionisti di cui al presente accordo una retribuzione di risultato legata al raggiungimento di obiettivi specifici e destinata a incentivare il raggiungimento di risultati predefiniti, la qualità delle prestazioni e la valorizzazione di posizioni particolari per responsabilità o gravosità.
2. Gli obiettivi sono stati individuati dall’Amministrazione in attuazione delle Linee di indirizzo approvate dal CIV con Delibera n. 278 del 9 marzo 2006, del piano strategico triennale 2006/2008 approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 358 del 27 giugno 2006 e della Determinazione del Direttore Generale n. 96 del 27 aprile 2007.
3. Tutte le consulenze sono inoltre coinvolte nel raggiungimento degli obiettivi strategici, nell’ambito delle rispettive professionalità e competenze, con riferimento agli obiettivi specifici indicati nell’ipotesi di CCIE 2007 per il personale delle Aree A, B e C e ruolo esaurimento sottoscritto il 6 luglio 2007.
4. La retribuzione, di cui al presente articolo, comma 1, è costituita dall'importo indicato nell'Allegato n.1 al presente contratto, ed è articolata nelle seguenti percentuali:
a) 70% da corrispondere in misura proporzionale al grado di raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 2 e 3;
b) 30% da corrispondere in relazione alla qualità delle prestazioni rese, sulla base di una valutazione complessiva dell’attività svolta, effettuata dal Direttore Generale.
5. Il mancato raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo nella misura minima del 70% non da' luogo alla corresponsione della retribuzione di risultato.
6. La quota di retribuzione di risultato legata al raggiungimento degli obiettivi viene erogata in due acconti, nella misura del 30%, da versare nei mesi di luglio e novembre. Il saldo è corrisposto, insieme alla quota legata alla qualità della prestazione, nel mese di marzo dell’anno successivo.
7. Sull’importo erogato a saldo potranno essere effettuati recuperi nei casi in cui gli acconti versati risultassero superiori alle somme dovute.
Art. 4
Sostegno ai Compartimenti
1. Per le esigenze connesse al sostegno operativo per la gestione degli obiettivi strategici dell’Istituto, prestato da un professionista presso una sede diversa da quella di propria assegnazione, viene stanziato l’importo complessivo di
€ 50.000,00 come indicato nell’Allegato n.1 al presente contratto.
2. Gli interventi di sostegno dovranno essere formalmente concordati fra il Dirigente Generale di riferimento e i professionisti ai quali sia stato assegnato un incarico professionale sulle problematiche territoriali del Compartimento e comunicati alla Direzione Centrale del Personale, Uffici II e III.
3. L’importo individuale è fissato in € 100.00 per ogni giorno di permanenza richiesto. Nel corso dell’anno non potrà comunque essere superato il limite massimo individuale di 80 giornate.
Art. 5
Benefici di natura assistenziale e sociale
1. Resta confermata la disciplina della concessione dei benefici di natura assistenziale e sociale ai professionisti destinatari del presente accordo, ai sensi dell'art. 27 del CCNL del 14 febbraio 2001 e dell'art. 80, comma 1, lettera p) del CCNL 2002/2005.
Art. 6 Formazione
1. La formazione e l’aggiornamento professionale sono assunti dall'ente come metodo permanente teso ad assicurare il costante adeguamento delle competenze professionali all’evoluzione delle discipline e dei contesti di riferimento, nonché ai mutamenti organizzativi e tecnologici interni, nell’obiettivo di arricchire il patrimonio cognitivo del professionista in relazione a responsabilità attribuitegli, per la più efficace esplicazione dell’apporto professionale nell’interesse dell’ente stesso.
2. L’Ente definisce le politiche di aggiornamento e formazione relative a ciascuna area professionale nell'ambito del Piano Formativo 2007 in conformità alle linee strategiche e di sviluppo dell'Istituto. Le iniziative formative sono realizzate nel rispetto dei criteri generali stabiliti ai sensi dell'art.80 del CCNL 2002/2005, anche in collaborazione con soggetti pubblici o società specializzate nel settore.
3. La partecipazione ad iniziative di aggiornamento professionale, nell'ambito di appositi percorsi programmati individuali viene concordata dall’ente con i professionisti interessati ed è considerata servizio utile a tutti gli effetti.
4. Il professionista può partecipare, senza oneri per l’ente, per un periodo massimo annuale di quindici giorni, a corsi di formazione ed aggiornamento professionale che siano in linea con le finalità indicate nel comma 1. Al professionista può inoltre essere concesso un periodo di aspettativa non retribuita per motivi di studio della durata massima di tre mesi nell’arco di un anno.
5. L’istituto può concorrere con un proprio contributo alle spese sostenute dal professionista, debitamente documentate, nel caso in cui venga riconosciuta l’effettiva connessione dell’aggiornamento professionale svolto da questi, ai sensi del comma 6, con l’attività di servizio e l’incarico affidatogli.
6. Ai fini dell'erogazione del predetto contributo saranno prese in considerazione soltanto le iniziative formative che siano state realizzate presso Università statali o Istituti riconosciuti dallo Stato o presso Pubbliche Amministrazioni e sempre che il corso si sia concluso con il superamento di un apposito esame o con il rilascio di una dichiarazione nella quale venga attestato che il corso medesimo è stato frequentato con esito positivo.
7. Il contributo di cui al comma 5 può essere erogato, in ogni caso, nei limiti di un importo complessivo non superiore al 30% delle spese, debitamente documentate, sostenute dall’interessato.
Art. 7
Somme non attribuite
1. Le somme eventualmente disponibili a consuntivo saranno ripartite in misura proporzionale a quanto corrisposto a titolo di retribuzione di risultato.
Art. 8 Norma di rinvio
1. Con riferimento al sistema indennitario, al compenso diretto a riconoscere la peculiarità e l'intensità dell'impegno, al trattamento di mobilità, agli incarichi di coordinamento si richiama quanto disposto in merito dagli articoli 4, 5, 7 e 9 del CCIE 2002 con gli importi definiti nell'allegato n.1 al presente contratto integrativo.
Art.9
Norma programmatica
1. Entro l’anno 2007 sarà attivata una commissione paritetica per approfondire gli Istituti contrattuali di cui all’art.10 del Contratto Collettivo Integrativo di Ente 2006. I lavori di predetta commissione dovranno concludersi entro marzo 2008.
2. Relativamente a quanto previsto all’art.10, comma 1, del CCIE 2006, l’Amministrazione si impegna a disciplinare la relativa problematica entro il 2007.
3. L’amministrazione si impegna ad adeguare il Regolamento approvato con Delibera C.d.A. n.1744 del 22 ottobre 2002, adottato in attuazione dell’art.18 – Legge n.109/94, a quanto modificato dall’art.92, comma 5, del D.lgs n.163/2006 (Codice dei Contratti pubblici).
Art. 10 Norma finale
1. Le disposizioni contenute nel presente contratto collettivo integrativo, che risultassero incompatibili con quelle dell’emanando Contratto Collettivo di lavoro per il quadriennio normativo 2006/2009, andranno modificate per essere adeguate alla nuova normativa. A tal fine le parti si impegnano a fissare un’apposita sessione negoziale entro 60 gg. dalla stipula del nuovo CCNL.