CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
DIREZIONE
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
PREMESSO CHE:
- per esigenze legate allo svolgimento delle attività di
(programma o progetto alla base della collaborazione), il Dirigente del Servizio “ ” ha rappresentato la necessità di stipulare apposito contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa con il Sig./ra quale soggetto in possesso di specifiche e approfondite conoscenze in materia, come si evince dal proprio curriculum vitae;
- a tal fine il Direttore della Direzione “ ”, accertata con propria determinazione n. del la sussistenza di tutte le condizioni prodromiche al conferimento dell’incarico, secondo le direttive contenute nell’atto d’indirizzo approvato con
D.G.R. 560/2011, ha confermato/individuato il Sig. svolgimento delle attività sopra citate;
N.B.: da utilizzare solo se attivata procedura concorsuale
per lo
- per le esigenze legate allo svolgimento delle attività è stata effettuata una selezione pubblica di
professionalità esterne e che il Sig./ra selezione risultando idoneo e classificandosi al posto;
TRA
ha partecipato a tale
La Regione Abruzzo con sede in L’Aquila (C.F. 80003170661), in persona del Direttore della Direzione “ ”, Dott. , nato a
il (C.F. ) - di seguito per brevità chiamato ”Committente”
E
Il/La Sig./ra nato/a a il e residente a in via (C.F. ) - di seguito per brevità chiamato ”Collaboratore”;
si conviene e stipula il presente contratto:
1) Disciplina
Il Collaboratore svolgerà il lavoro assegnato, senza vincolo di subordinazione e senza obbligo dell’osservanza di un orario giornaliero prestabilito, nel rispetto delle direttive che verranno impartite dal Dirigente del Servizio “ ” della Direzione “ ” al quale dovrà rispondere per le fasi di avanzamento e per il risultato finale delle attività svolte.
Le parti concordano nell’escludere di volere, con il presente contratto, instaurare un rapporto di lavoro subordinato.
All’incarico conferito con il presente contratto si applicano le norme vigenti in materia previdenziale, assistenziale e fiscale inerenti la Collaborazione Coordinata e Continuativa, nonché gli artt. 1662 e 2224 del Codice Civile.
2) Luogo e modalità delle prestazioni
Al Collaboratore potrà essere chiesto sia di partecipare ad incontri e riunioni di lavoro che di effettuare sopralluoghi o rilievi stabiliti ed individuati di volta in volta dal Direttore o dal Dirigente del Servizio presso cui il Collaboratore presta la propria attività.
Per l’espletamento dell’incarico il Collaboratore potrà avvalersi degli strumenti messi a disposizione dal Committente, presso le proprie sedi o dove quest’ultimo riterrà opportuno.
Il Collaboratore, pur nell’autonomia connessa allo specifico oggetto professionale dell’incarico conferito, è chiamato a coordinarsi con l’organizzazione interna della Direzione e del Servizio interessato, presso la cui sede può essere chiamato prioritariamente ad operare garantendo, attraverso l’espletamento delle attività progettuali, l’innalzamento dei livelli di efficienza ed efficacia della Struttura stessa.
Detta prestazione è oggetto di rilevazioni da parte del Dirigente del Servizio presso cui il Collaboratore presta la propria attività, da effettuarsi sulla base di relazioni periodiche redatte allo scopo di comunicare l’operato svolto ed il progressivo grado di conseguimento degli obiettivi assegnati. Le suddette rilevazioni, controfirmate dal competente Direttore, consentiranno di autorizzare l’erogazione degli emolumenti con cadenza periodica così come convenuto al punto 7) del presente contratto.
3) Durata
Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa in oggetto ha validità pari alla durata del progetto
e, pertanto, a decorrere dal e con scadenza al , previa sottoscrizione del presente contratto da parte di entrambe le parti interessate.
4) Oggetto
Oggetto della collaborazione sono le attività legate al progetto particolare .
ed in
5) Proprietà degli elaborati e obblighi di riservatezza
Quanto prodotto dal Collaboratore, con riferimento all’oggetto della prestazione, resterà di proprietà piena ed assoluta della Giunta Regionale della Regione Abruzzo, che potrà utilizzarla come crede, come pure introdurvi, nei modi e con i mezzi che riterrà opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che dal Collaboratore possano essere sollevate eccezioni di sorta. Il Collaboratore è tenuto ad osservare le regole del segreto d’ufficio a proposito di fatti, informazioni, notizie od altro di cui prenderà conoscenza nello svolgimento dell’incarico. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere trasmesse a terzi. Le clausole di riservatezza del presente articolo hanno per il Committente carattere essenziale ed irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 C.C.
6) Compenso
Per l’attività oggetto dell’incarico l’Amministrazione regionale si obbliga a corrispondere al Collaboratore, a titolo di corrispettivo, un compenso totale, comprensivo di qualsivoglia onere, pari a € al lordo delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi previsti dalla legge a carico dello stesso e del Committente. Al collaboratore non spettano le ferie; è consentito il rimborso delle spese documentate per vitto, alloggio e viaggio, qualora ne ricorrano i presupposti e sempreché le stesse non superino il 5% dell’importo lordo stabilito per la collaborazione. Al medesimo si applica la disciplina dei rimborsi delle spese sostenute dai dipendenti della Regione Abruzzo in applicazione delle norme regionali e contrattuali per il personale non dirigente.
7) Liquidazione del compenso
Il pagamento, al lordo degli oneri diretti e riflessi, del corrispettivo convenuto sarà erogato in rate (mensili,
trimestrali, semestrali) dell’importo di € ciascuna, a seguito della redazione, da parte del
Dirigente del Servizio “ ” di apposite note, controfirmate dal Direttore della
Direzione, attestanti l’avvenuta effettuazione, totale o parziale, della prestazione da parte del Collaboratore nel rispetto del presente contratto, note da trasmettere al Servizio “Amministrazione del Personale e Contenzioso” per le attività di competenza. All’atto dell’erogazione del compenso il Committente opererà le ritenute previdenziali e fiscali secondo quanto stabilito dalle norme in vigore.
8) Forza maggiore
Nel caso in cui l’incarico debba essere sospeso per cause di forza maggiore imputabili ad eventi naturali o eventi conseguenti a fatti dell’uomo, le parti si consulteranno per definire le misure da adottare.
Nessuna delle parti sarà, pertanto, inadempiente al presente atto qualora la mancata esecuzione o i ritardi nell’esecuzione delle prestazioni siano attribuiti a causa di forza maggiore.
9) Gravidanza, Malattia, Infortunio
Nel caso in cui sopravvengano eventi comportanti impossibilità di esecuzione della prestazione per lunghi periodi, quali gravidanze, malattia e infortunio del Collaboratore, la prestazione resterà sospesa, senza erogazione del corrispettivo:
- in caso di infortunio, sino a guarigione;
- in caso di malattia, per un periodo massimo pari ad un sesto della durata stabilita dal contratto;
- in caso di maternità, per un periodo complessivo di cinque mesi compreso tra i due mesi precedenti la presunta data del parto ed i tre mesi successivi alla data effettiva ovvero tra un mese precedente la data presunta del parto e i quattro successivi alla data effettiva. In tal caso la durata del rapporto è prorogata, compatibilmente con l’attività da svolgere prevista nel contratto, per un periodo pari alla sospensione. Su richiesta le titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa possono usufruire della sospensione della prestazione senza corrispettivo per un periodo che va dai due mesi precedenti alla presunta data del parto fino alla data di compimento del settimo mese di vita del bambino. Nel caso di impossibilità di proroga del rapporto è riconosciuto un diritto di prelazione per assegnazione di altro incarico di contenuto analogo.
La sospensione della prestazione non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue comunque alla scadenza del progetto cui lo stesso è legato. Il Collaboratore dovrà comunicare preventivamente e, comunque, tempestivamente al Committente l’impossibilità di eseguire la prestazione al fine di permettere a quest’ultimo la ricerca di soluzioni alternative. In caso di malattia e infortunio il Collaboratore presenterà, entro 48 ore, al Committente apposita certificazione sanitaria.
10) Responsabilità
Tutti gli eventuali oneri, di qualsiasi natura, inerenti e conseguenti al rapporto di collaborazione coordinata e continuativa disciplinato dal presente contratto, sono a totale carico del Collaboratore, il quale assume altresì tutti i rischi derivanti dagli infortuni propri o da responsabilità civile verso terzi, compreso la responsabilità personale civile e penale che derivasse da eventuali comportamenti negligenti in sede di svolgimento dell’attività. Il Collaboratore è responsabile, altresì, anche penalmente, del rispetto del segreto circa le notizie e le informazioni che acquisirà durante lo svolgimento dell’attività in parola.
11) Risoluzione del contratto - rinuncia all’incarico
L’Amministrazione Regionale, in persona del Direttore regionale che ha sottoscritto il contratto, si riserva la facoltà di risolvere, con un preavviso di almeno dieci giorni, il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa in oggetto, su motivata richiesta del Dirigente del Servizio responsabile del progetto cui il collaboratore è assegnato, nel caso di:
- gravi inadempienze contrattuali;
- sospensione ingiustificata della prestazione superiore a quindici giorni, che rechi pregiudizio agli obiettivi da raggiungere;
- commissione di reati tra quelli previsti dall’art.15 della legge n.55/90 e s.m.i.
- danneggiamento o furto di beni;
- inosservanza da parte del collaboratore degli obblighi stabiliti con particolare riferimento a quelli previsti negli artt. 2 e 5;
Lo stesso termine di cui al punto precedente dovrà essere rispettato dal Collaboratore nel caso in cui, per giustificato motivo, intenda recedere dal rapporto di collaborazione. In quest’ultimo caso spetta al Collaboratore il corrispettivo economico in misura proporzionale al periodo di collaborazione effettivamente prestato e al grado di conseguimento degli obiettivi assegnati.
Inoltre, qualora venissero a mancare le risorse finanziarie destinate al progetto cui è assegnato il Collaboratore o, per qualsiasi altra causa diversa da quanto previsto all’art.8, risultasse impossibile portare a completamento le attività connesse al progetto medesimo, il rapporto di collaborazione si risolve di diritto senza necessità di preavviso e senza che il Collaboratore possa nulla eccepire o pretendere se non il corrispettivo economico in misura proporzionale all’attività già prestata. Ciò vale a tutti gli effetti come clausola risolutiva espressa.
12) Controversie
Tutte le eventuali controversie di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovessero insorgere relativamente all’interpretazione del contratto in oggetto, ovvero alla sua applicazione, sono devolute alla giurisdizione del Giudice Ordinario. Il Foro competente sarà unicamente quello dell’Aquila.
13) Spese contrattuali
Saranno a carico del Collaboratore tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente contratto.
14) Norma di rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alle norme legislative vigenti in materia di Collaborazione Coordinata e Continuativa.
Si autorizza il trattamento dei dati personali riportati nel presente contratto, ai sensi delle disposizioni contenute nel “Codice in materia di protezione dei dati personali“ approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Letto, confermato e sottoscritto.
L’Aquila, lì
IL DIRETTORE REGIONALE IL COLLABORATORE
( ) ( )
Ai sensi degli artt. 1341 e seguenti del C.C. il Collaboratore accetta espressamente gli artt. 3, 5, 9,. 10, 11, 12 del presente contratto.
IL COLLABORATORE
( )