COMUNE DI VILLA SAN PIETRO PROVINCIA DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI VILLA SAN XXXXXX PROVINCIA DI CAGLIARI
REP. N. DELL’
Contratto d’appalto per l’affidamento dell’azione denominata “SOS…TENERE”, Area anziani e disabili e nuclei familiari fragili, compresa nel PLUS Area Ovest nei comuni di Assemini, Decimomannu, Decimoputzu, Domus De Xxxxx, Elmas, Pula, San Sperate, Siliqua, Teulada, Vallermosa, Villasor, Villa San Xxxxxx CIG. 6324622B2C
L’anno duemilaequindici addì ----- del mese di in Villa San Xxxxxx,
nella Sede Comunale, dinanzi a me Dott.ssa -----------------------, Segretario Comunale, sono comparsi personalmente, senza l’assistenza dei testimoni per espressa rinuncia delle parti, da me consentita, i signori:
1) Xxxxxxxxx Xxxxxx, nata a Cagliari il 19-02-1963, che interviene al presente atto nella sua qualità di Responsabile del Settore Plus Area Ovest, con sede in Villa San Xxxxxx (C.F. 00492250923), munita dei poteri a lei spettanti ai sensi di legge;
2) -----------------------------------------------------------------------------
------------------------------------e, di seguito, indicata anche come “appaltatore”; Detti comparenti della cui identità io, Ufficiale Xxxxxxx, sono personalmente certa;
PREMESSO:
- che il coordinamento dell’U.P.G.A. del Plus Area Ovest è stato affidato al Comune di Villa San Xxxxxx in veste di Capofila del PLUS Ambito Area Ovest- come da Conferenza di servizi del 29/10/2012 con la quale è stata approvata la programmazione del Plus Ovest triennio 2012/2014 e il relativo accordo di programma;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12/12/2012 è stata approvata la programmazione del Plus Ovest triennio 2012/2014 e il relativo accordo di programma nel quale è compreso il servizio dell’azione denominata “SOS...TENERE”, area anziani e disabili e nuclei familiari fragili, nei comuni di Assemini, Decimomannu, Decimoputzu, Domus De Xxxxx, Elmas, Pula, San Sperate, Siliqua, Teulada, Vallermosa, Villasor, Villa San Xxxxxx.
- che con determinazione del Responsabile del Settore Plus Area Ovest n. -- del ----
R.G. n venivano approvati il bando di gara, il capitolato d’oneri e i moduli gara
e, contestualmente, veniva indetta l’asta pubblica per la gestione del servizio relativo all’azione “Sos..Tenere”, area anziani e disabili e nuclei familiari fragili, per la durata di 52 (cinquantadue) settimane, da esperirsi tramite procedura aperta ai sensi degli artt. 3, comma 37 e 28, comma 1 lett. b) del D. Lgs.163/2006, con importo a base d’asta di euro 982.859,10, oltre IVA di legge, da aggiudicarsi col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.lgs.163/2006;
- che la suddetta gara veniva aggiudicata provvisoriamente ------------------
- che con determinazione del Responsabile del Settore Plus Area Ovest ---------------
-----------, ai sensi dell’art. 12, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 sono stati approvati i verbali inerenti alle sedute di gara ed è stata disposta l’aggiudicazione
definitiva a favore della );
- che ai sensi dell’art. 11, comma 8, del D. Lgs. 163/2006 l’ufficio preposto ha provveduto alla verifica del possesso dei prescritti requisiti e l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;
- che in data ------------------------------ è stata inviata l'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 11, comma 10 e dell’art. 79 del D. Lgs. 163/2006;
TUTTO CIO’ PREMESSO
le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 - Oggetto
Il Comune di Villa San Xxxxxx, rappresentato come in comparsa, dichiara di conferire, con ogni obbligo di legge, all’appaltatore che accetta, l’appalto relativo al servizio dell’azione denominata “SOS…TENERE” Area anziani e disabili e nuclei familiari fragili compresa nel PLUS Area Ovest. L’oggetto dettagliato del servizio è indicato nel Capitolato speciale d’appalto, che viene allegato al presente atto sotto la lett. A) per farne parte integrante e sostanziale.
In ogni caso, l’appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni in accordo con il Responsabile di settore e ad approntare tutte le variazioni che dovessero rendersi necessarie ai fini dell’esatto e migliore adempimento della prestazione.
Art.2 – Condizione sospensiva
Il presente contratto è sottoposto – ai sensi dell’art. 1353 del codice civile - ad espressa condizione sospensiva relativamente alla quota di servizi relativi al Comune di Assemini il cui valore economico corrisponde alla somma di € 156.852,25 I.V.A. inclusa. Pertanto, in ordine alla sopraccitata quota di servizio il contratto non sarà efficace finché' le somme necessarie a garantirne la copertura non verranno trasferite dal Comune di Assemini.
Si precisa, inoltre, che per “trasferimento” dovrà intendersi, esclusivamente, l’adozione della determinazione da parte del Comune di Assemini con la quale si dispone l’effettivo trasferimento.
L’inizio del servizio nel comune di Assemini dovrà essere espressamente autorizzato da parte R.U.P. della stazione appaltante. Nell’ipotesi in cui la condizione sospensiva di cui sopra non avesse a verificarsi, il contratto stipulato
non avrà effetti per la parte corrispondente e nulla sarà dovuto all’impresa.
Art. 3 – Modalità L’appaltatore accetta l’incarico ed assume l’impegno di assolvere, tramite il proprio personale qualificato, il servizio di Assistenza Domiciliare e Assistenza Domiciliare integrata per casi complessi nei Comuni di Assemini, Decimomannu, Decimoputzu, Domus De Xxxxx, Elmas, Pula, San Sperate, Siliqua, Teulada, Vallermosa, Villasor, Villa San Xxxxxx, secondo le modalità stabilite nel capitolato speciale d’appalto che viene allegato al presente atto sotto la lett. A) per farne parte integrante e sostanziale.
Art. 4 – Durata
L’appalto prevede una durata pari a settimane 52 (settimane) e l’effettivo servizio inizia a decorrere dal -------------- per concludersi il --.
Il numero delle ore per ciascun Comune è proporzionale alle risorse investite dagli stessi.
Il contratto potrà essere esteso fino a completa resa del monte orario previsto.
Art. 5 – Obblighi dell’appaltatore
L’appaltatore si obbliga ad individuare al suo interno un Responsabile per gli aspetti gestionali ed organizzativi, quale interlocutore unico delle Amministrazioni Comunali e referente per ogni problematica legata al servizio. In caso di sua assenza l’appaltatore è tenuto a comunicare immediatamente al Comune Capofila il nominativo del sostituto.
L’appaltatore si impegna a mantenere attivi nell’arco di 52 settimane il servizio di cui all’oggetto nei comuni di Assemini, Decimomannu, Decimoputzu, Domus De Xxxxx, Elmas, Pula, San Sperate, Siliqua, Teulada, Vallermosa, Villaspeciosa, Villasor, Villa San Xxxxxx.
Art. 6 – Importo del contratto
L’importo totale dell’appalto è stabilito in euro ---------------------- oltre IVA al ----
%, somma comprensiva della prestazione principale e di tutti i costi accessori, inclusi gli oneri per la sicurezza, pari a zero, ed i costi per l’incidenza del personale.
Art. 7 – Personale da impiegare
a) N. ASSISTENTE SOCIALE COORDINATORE: monte ore complessivo pari a n., livello contrattuale E2 per un costo ------------------- (euro ,
IVA esclusa;
b) N. --- ASSISTENTE SOCIALE monte ore complessivo pari a n. 4646, livello contrattuale D2 per un costo pari ad euro IVA esclusa;
c) N.---- EDUCATORE PROFESSIONALE monte ore complessivo pari a n., livello contrattuale D2 per un costo pari ad euro IVA esclusa;
d) N. --- ASSISTENTE DOMICILIARE SPECIALISTICO, OSS, GENERICO monte ore complessivo pari a n. con i seguenti livelli contrattuali:
- ASSISTENTE DOMICILIARE SPECIALISTICO livello contrattuale C1 per un costo pari ad euro ), XXX xxxxxxx;
- ASSISTENTE DOMICILIARE GENERICO livello contrattuale A1 per un costo pari ad euro IVA esclusa;
Gli Assistenti domiciliari devono essere in numero sufficiente da garantire la copertura delle esigenze di tutto il servizio in ogni Comune coinvolto e, comunque, rispettare le assunzioni, come da articolo del capitolato speciale d’appalto e da
articolo 37, lett. b) del CCNL delle cooperative sociali.
Art. 8 – Compensi
Il compenso mensile per il servizio prestato, unitamente all’IVA, in relazione alle ore effettivamente lavorate, verrà pagato mediante bonifico sul conto corrente dedicato, indicato dall’appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di
regolare fattura, previa verifica della regolarità contributiva e previa emissione del certificato di regolare esecuzione. Inoltre, i compensi verranno decurtati dello 0,50% (zerovirgolacinquantapercento) ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. N.207/2010 e ss.mm.ii.
Unitamente alle fatture, l’appaltatore dovrà produrre:
1. Rendiconto mensile per ciascun Comune e le schede orarie delle ore effettuate da ogni singolo operatore impiegato nelle attività suddette specificando se generica o specialistica con l’indicazione dei Comuni nei quali si è prestato il servizio.
2. La relazione trimestrale dell’assistente sociale coordinatore sulle attività svolte da presentare ai Comuni coinvolti, secondo quanto stabilito dall’art. del
capitolato d’appalto facente parte integrante del presente contratto.
Le parti provvederanno a concordare con il Direttore dell’esecuzione e le sue assistenti le modalità e le procedure di riscontro della documentazione presentata.
Art. 9 - Subappalto
L’appaltatore dichiara di subappaltare le seguenti prestazioni----------------------------
Art. 10 – Riservatezza
Tutti i documenti e i dati prodotti dall’appaltatore relativi al contratto sono di proprietà delle Amministrazioni comunali aderenti. Qualsiasi informazione deve essere mantenuta riservata dalla Ditta che non può divulgarla a terzi estranei ovvero impiegarla in modo diverso da quello corrente per realizzare qualsivoglia attività contemplata nello stesso contratto che non sia resa nota direttamente alle Amministrazioni comunali.
L’appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, si impegna altresì a non utilizzare a fini propri o comunque non connessi con l’espletamento del servizio oggetto del
contratto, i dati personali venuti in suo possesso nel corso dell’esecuzione del contratto.
L’appaltatore tratterà i dati personali di cui verrà in possesso nell’esecuzione del contratto in qualità di “titolare” ai sensi del D.lgs. 196/2003, assicurandone il rispetto di tutte le prescrizioni con gli obblighi civili e penali conseguenti.
Art. 11 – Controlli
L’Ente appaltante, esercita la vigilanza ed il controllo sulle attività svolte dall’aggiudicataria, con particolare riguardo al raggiungimento degli obiettivi, ed esercita il controllo e la vigilanza sulle attività per quanto riguarda la qualità, la quantità, continuità e durata degli interventi oggetto dell’appalto.
In merito alle attività di valutazione della qualità, l’Ente potrà proporre strumenti valutativi che integrino quanto la Ditta indica ed attua al fine di favorire criteri omogenei.
L’Ente si riserva in ogni caso di effettuare tutti i possibili controlli atti a verificare la corrispondenza tra le prestazioni rese e le norme contenute nel presente contratto e nei sui allegati.
Art. 12 – Adempimenti in materia antimafia e obblighi di tracciabilità.
Ai sensi del disposto del decreto legislativo n.159/2011, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all’assunzione del presente rapporto contrattuale, in base alla documentazione antimafia. L’appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e in particolare si conviene che tutti i movimenti finanziari relativi al presente atto saranno registrati su conti correnti dedicati e saranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. L’Appaltatore
si obbliga a comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dalla loro accensione o, qualora già accesi, dalla stipula del presente atto, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Il presente atto dovrà considerarsi automaticamente sciolto in danno all’Appaltatore qualora lo stesso contravvenga alle clausole di cui sopra, relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136, e in particolare in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa.
L'appaltatore si obbliga, qualora abbia notizia dell'inadempimento di una propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui sopra, a procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale e ad informarne contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
Tutte le disposizioni di cui al presente articolo sono estese a eventuali subappaltatori o subcontraenti con cui l’Appaltatore dovesse stipulare contratti, che dovranno espressamente riportare, a pena di nullità, i medesimi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente atto.
Art. 13 – Garanzia fideiussoria
A garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi o cattiva esecuzione del servizio, l’affidatario ha versato un deposito cauzionale pari al 10% dell’importo risultante a seguito di aggiudicazione definitiva della gara, ridotto del 50% ai sensi dell’art. 40, comma 7, del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. per un importo di
euro
) stipulata con
. La
cauzione verrà incamerata dall’Ente in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore agli obblighi contrattuali o per il risarcimento dei danni e delle
spese che l’Ente dovesse eventualmente sostenere a causa dell’inadempimento o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell’appaltatore. In tal caso, l’appaltatore dovrà provvedere a reintegrare la cauzione medesima nei termini e con le modalità che le verranno comunicate dall’Ente.
La cauzione verrà svincolata al termine del contratto secondo le modalità di legge.
Art. 14 – Obblighi di legge dell’appaltatore e copertura assicurativa
Tutti gli obblighi assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali, restano a carico dell’appaltatore, la quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l’obbligo del pagamento o l’onere a carico del Comune o in solido con esso, con l’esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti quest’ultimo e di ogni indennizzo. Gli oneri previdenziali, assistenziali ed ogni altro onere, nessuno escluso ed eccettuato, previsto dalla legislazione sociale, vengono posti a carico dell’appaltatore appaltante, come pure la corresponsione delle retribuzioni d’opera nei modi e termini di legge e dei contratti regionali delle Cooperative Sociali. Il Comune Appaltante è altresì esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale affidatario per qualsiasi causa nell’esecuzione del servizio, intendendosi al riguardo che ogni eventuale onere è già compreso nel corrispettivo del contratto.
L’appaltatore risponderà direttamente e sarà civilmente e penalmente responsabile dei danni arrecati alle persone o alle cose comunque provocati nell’esecuzione dei servizi, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune appaltante, salvi gli interventi da parte di società assicuratrici presso le quali l’appaltatore abbia eventualmente contratto apposita polizza.
A tal fine, l’appaltatore è tenuta all’adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla legge sull’assicurazione del personale a qualsiasi titolo impiegato. Per tutti i rischi
sopra esposti le cooperativa hanno provveduto alla stipula di assicurazione per responsabilità civile verso terzi nel seguente modo:
- polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) per un massimale “unico” di copertura non inferiore a € 2.000.000,00;
- una polizza Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) con un massimale per sinistro e condizioni normative adeguate all’attività oggetto dell’appalto e comunque per un massimale di copertura non inferiore a € 2.000.000,00;
- una polizza Responsabilità Civile Auto (RCA) per danni arrecati a terzi (inclusi i trasportati) in conseguenza della circolazione di veicoli posseduti e/o utilizzati dall’aggiudicataria per l’esecuzione del presente appalto. Tale copertura dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a € 2.000.000,00.
Art. 15 – Varianti in corso di esecuzione
La stazione appaltante si riserva l’insindacabile facoltà di introdurre, nella fase esecutiva dell’appalto, tutte le eventuali varianti prive di incidenza sul prezzo che dovessero rendersi necessarie ai fini dell’esatto e migliore adempimento della prestazione. Si impegna, altresì, a darne comunicazione sollecitamente e, comunque, in tempo congruo da consentire alla controparte di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza, senza che l'appaltatore possa trarre motivi per avanzare pretese di ulteriori compensi ed indennizzi.
Art. 16 – Risoluzione del contratto Il Comune Appaltante, indipendentemente dall’applicazione delle penalità di cui all’art. 18, si riserva la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casi:
• mancata assunzione dei servizi alla data stabilita;
• gravi violazioni degli obblighi contrattuali non sanate nonostante diffide formali dell’Amministrazione;
• sospensione, anche parziale, dei servizi, con esclusione dei casi di forza maggiore (debitamente comprovati);
• ripetute inosservanze delle norme di cui al presente capitolato nell’espletamento del servizio;
• abituale deficienza e negligenza nell’esecuzione dei servizi, allorquando la gravità o la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate,
compromettano l’efficienza del servizio stesso;
• xxxxxxx, durante la durata del contratto, del possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa.
Art. 17 – Direttore dell’esecuzione
Ai sensi dell’art. n. 119 del D. Lgs. n. 163/2006 e dell’articolo 300 del DPR 207/2010, il Responsabile Unico del Procedimento, trattandosi di servizio di
particolare importanza, per qualità e importo delle prestazioni (superiore ad € 500.000,00 IVA esclusa), provvederà alla nomina del Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.), oltreché degli assistenti al Direttore di esecuzione.
Art. 18 - Penali
In caso di inadempimenti totali o parziali o abusi degli obblighi di cui al presente contratto e di inosservanza delle disposizioni contrattuali, il Comune Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale:
- da € --------- (duecento) per ogni ora di ritardo in ingresso o uscita anticipata;
- da € (cinquecento) per ogni mancata giornata di servizio;
- da € ------------ (cinquecento) per ogni mancata sostituzione dell’operatore per ogni
giorno di servizio;
- da € (trecento) in caso di prestazione di servizio con personale privo dei
requisiti richiesti (importo giornaliero);
- da € (trecento) per ogni giorno di mancato avvio del servizio secondo le
modalità e i tempi indicati dalle assistenti sociali.
In casi di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata.
Per cumulo di infrazioni, il Comune procederà alla risoluzione del contratto.
L’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penalità sopraindicate è la contestazione degli addebiti. Alla contestazione della inadempienza la ditta appaltatrice ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della lettera di addebito. Trascorso il tempo suddetto, l’ente appaltante deciderà in merito applicando, se del caso, le relative penali.
L’importo della penalità sarà trattenuto dall’ammontare delle liquidazioni afferenti le fatture già emesse o da emettersi e non ancora liquidate.
Nel caso in cui le prestazioni non siano eseguite, oltre all’applicazione della penale, si procederà alla detrazione degli importi relativi alle prestazioni non effettuate. L’Ente appaltante si riserva comunque il diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, fatto salvo il diritto del Comune stesso al risarcimento dei danni.
Art. 19 – Controversie
Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del presente contratto sono devolute all’Autorità Giudiziaria competente del Foro di Cagliari con esclusione della competenza arbitrale.
Art. 20 – Spese, imposte e tasse
Qualsiasi spesa relativa alla stipula del contratto o conseguente a questa, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico del Gestore, il quale assume a suo completo ed esclusivo onere tutte le imposte e tasse inerenti l’appalto di cui trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell’Ente appaltante.
Ai fini della registrazione fiscale, essendo i corrispettivi sottoposti a regime di XXX, si chiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 16 aprile 1986, n. 131.
dichiara che l’attività del è è
esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. n. 460/97.
Art. 21 – Domicilio del Gestore
All’atto della stipula del contratto di affidamento e per tutti gli effetti del contratto stesso, il Gestore elegge il proprio domicilio legale nel Comune di Villa San Xxxxxx, presso la sede dell’Amministrazione.
Art. 22 – Trattamento dei dati
L’Ente, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003, e s.m.i., informa l’Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
E richiesto, io Segretario rogante, ho ricevuto il presente atto in formato elettronico, ne ho dato lettura alle parti che lo approvano e lo dichiarano conforme alle loro volontà e, in segno di accettazione, lo sottoscrivono mediante firma digitale. Io Ufficiale Xxxxxxx appongo personalmente la mia firma digitale dopo le parti e in loro presenza.
Il Responsabile dell’Area Plus Ovest --------------------------
L’appaltatore ----------------
Il Segretario Generale ---------------------