COMUNE DI BUSTO GAROLFO
COMUNE DI BUSTO GAROLFO
Città Metropolitana di Milano
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE CESSIONI A FINI SOLIDARISTICI
ART. 1- premessa
Il Comune di Busto Garolfo, in ottemperanza alla deliberazione di Giunta Regione Lombardia n. X/5061 del 18/4/2016, ha predisposto il presente regolamento per la disciplina delle cessioni ai fini solidaristici.
ART. 2- definizioni
Si considerano “cessioni ai fini solidaristici” le attività in cui Enti non commerciali, direttamente, tramite proprio personale o soggetti volontari, offrono al pubblico indifferenziato merci di cui all’art. 4 del presente regolamento in cambio di un’offerta libera, ancorché predeterminata nell’importo minimo, destinando i proventi, al netto delle eventuali spese vive, esclusivamente a scopi di beneficenza o di sostegno ad iniziative caritatevoli, solidaristiche o di ricerca.
Ai sensi di legge, tali attività non sono considerate commerciali e pertanto non soggette a SCIA ex art. 19 L.241/90.
Sono escluse dall’applicazione del seguente regolamento le attività di raccolta fondi nei seguenti casi:
• Qualora esercitate in aree private non aperte al pubblico e destinate esclusivamente ad un ambito determinato di persone (ad esempio ai soli componenti o soci dell’associazione/ente organizzatrice)
• Qualora esercitate in aree private aperte al pubblico, appartenenti alle confessioni per le quali vige il regime concordatario con lo Stato italiano.
ART. 3 - soggetti
Le cessioni ai fini solidaristici di cui al presente regolamento possono essere svolte esclusivamente da Enti non commerciali regolarmente costituiti, almeno con scrittura privata registrata, da non meno di 12 mesi dalla data di presentazione al Comune della domanda di cui al seguente articolo 6.
Lo statuto e/o l’atto costitutivo devono chiaramente evidenziare l’oggetto sociale e le caratteristiche di Ente non commerciale.
ART. 4 – merci oggetto di cessione
Le cessioni ai fini solidaristici di cui al presente regolamento possono riguardare:
• Prodotti alimentari confezionati non deperibili che non necessitino di particolari trattamenti di conservazione, con esclusione dei superalcolici;
• Prodotti non alimentari di qualunque tipo con esclusione di armi, medicinali, tabacchi e generi da fumo, nonché articoli comunque pericolosi, ovvero di prodotti per la cui vendita è necessaria speciale autorizzazione.
I beni oggetto di cessione devono essere di modico valore ed in ogni caso non devono possedere una valutazione superiore a 25 Euro;
La cessione, sia degli alimentari che dei non alimentari, deve avvenire a corpo e non a misura.
ART. 5- individuazione della aree
Il Comune di Busto Garolfo, previa consultazione con le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche, tenendo conto della densità delle attività commerciali e dell’intensità dei flussi di pubblico, così da evitare sia l’eccessiva concentrazione delle attività promozionali in vicinanza dei negozi, sia il confinamento delle attività di cessione in aree eccessivamente marginali in cui la raccolta fondi risulterebbe troppo esigua, ai sensi dell’articolo 29 bis, comma 2 della l.r. 6/2010 e smi ha predisposto l’allegato Piano comunale delle cessioni ai fini solidaristici in cui sono individuate le aree in cui esercitare le attività di cui al presente regolamento.
ART. 6- domanda per lo svolgimento dell’attività su suolo pubblico
In caso di svolgimento dell’attività di cui al presente regolamento su suolo pubblico o su suolo privato in disponibilità pubblica, l’Ente presenta al Comune, almeno 30 giorni prima dell’iniziativa, una domanda di concessione di suolo pubblico, corredata dai seguenti elementi:
1. generalità del soggetto responsabile dello svolgimento dell’attività;
2. indicazione della precisa localizzazione territoriale dell’attività da effettuarsi mediante presentazione di planimetria quotata, che dovrà svolgersi osservando la distanza minima rispetto ad esercizi commerciali in sede fissa, mercati o singoli posteggi su area pubblica, che trattano gli stessi prodotti oggetto della cessione a fini solidaristici, determinata dal Piano comunale di cui all’art, 29 bis,comma 2 della L.R.6/2010;
3. dimensione e tipologia dello spazio occupato (banchetto, gazebo, veicolo ecc);
4. data, orario e finalità dell’iniziativa;
5. tipo merce offerta in cessione;
6. dichiarazione dell’Ente che attesti che i beni oggetto della cessione siano provenienti da una effettiva e regolare filiera produttiva;
7. dichiarazione dell’Ente che attesti che l’iniziativa sia destinata esclusivamente alla raccolta fondi per fini di beneficenza, caritatevoli, solidaristici o di ricerca;
Nella medesima domanda, inoltre, l’Ente deve segnalare al Comune come poter reperire la seguente documentazione, anche attraverso l’indicazione di siti o archivi accessibili digitalmente:
a) copia del proprio atto costitutivo e/o statuto da cui si possono desumere le caratteristiche di cui al precedente art. 3;
b) dichiarazione da cui risultino le generalità del legale rappresentante o del responsabile di zona, con la copia di un documento di identità dello stesso in corso di validità.
In ottemperanza al presente comma, per quanto riguarda le specifiche di cui alla lettera a), gli Enti non commerciali iscritti in elenchi, anagrafi, registri pubblici, possono assolvere al suddetto obbligo comunicando al Comune quale sia l’Amministrazione Pubblica che detiene la documentazione attestante atti, fatti, qualità e stati soggettivi dell’Ente stesso ai sensi dell’articolo 18 della L. 241/90.
Tale documentazione deve essere sempre tempestivamente aggiornata a cura dell’Ente.
In caso di pluralità di iniziative svolte dallo stesso Ente è possibile presentare un’unica richiesta corredata da un calendario delle iniziative medesime di durata massima annuale. La disponibilità all’accettazione di tale richiesta multipla sarà subordinata, da parte del Comune, alle previsioni contenute nel Piano comunale delle cessioni ai fini solidaristici allegato al presente regolamento, che determina il numero massimo di iniziative sul territorio.
Qualora le domande presentate eccedano il limite di cui al precedente periodo, le posizioni/date disponibili sono suddivise equamente tra i soggetti richiedenti, ma sono in ogni caso preferite le domande proposte nell’ambito e sulle stesse aree di eventi aggregativi e culturali rispetto a quelle organizzate al di fuori di tali contesti.
Il Comune verifica che il richiedente abbia le caratteristiche previste dall’art. 3 del presente regolamento e che le postazioni in cui si svolge l’attività rispettino i requisiti di cui all’art. 7 nonché la distanza minima dagli esercizi commerciali in sede fissa, mercati o singoli posteggi su area pubblica che trattano gli stessi prodotti oggetto della cessione a fini solidaristici, e provvede ad emettere il provvedimento di concessione o di diniego della stessa.
In caso di svolgimento dell’attività su aree private aperte al pubblico, l’Ente presenta al Comune una comunicazione in carta libera con cui dichiara i medesimi elementi di cui al presente articolo. Qualora l’Ente promotore non sia possessore/proprietario dell’area, dovrà essere trasmesso al Comune anche il consenso scritto del proprietario. La comunicazione deve essere presentata almeno 15 giorni prima dell’evento o del primo evento in calendario. L’attività potrà essere svolta se il Comune non avrà comunicato motivi ostativi entro 5 giorni dall’inizio dell’iniziativa.
Possono sempre essere esercitate, anche in deroga a quanto previsto nel presente articolo, le iniziative promosse in collaborazione con i commercianti in sede fissa o gli ambulanti con posteggio mercatale. Deve in ogni caso essere garantita la corretta informazione sull’attività di cessione a fini solidaristici e sui beni che ne sono oggetto,
distintamente dall’attività commerciale svolta dagli operatori commerciali al dettaglio in sede fissa o su posteggio.
ART. 7- Caratteristiche delle postazioni su area pubblica
Le postazioni su area pubblica devono essere posizionate in modo da:
- non costituire intralcio al traffico, sia motoristico che ciclabile e pedonale;
- non danneggiare la sede stradale;
- non nascondere alla vista la segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale;
- non nascondere alla vista installazioni pubblicitarie e insegne per le quali il Comune percepisce introiti tributari;
- non nascondere la vista delle vetrine degli esercizi commerciali, artigianali e di servizi.
L’attività deve essere svolta senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente, quali l’uso di pubblicità dei prodotti, insegne luminose, locali o strutture attrezzate secondo gli usi delle imprese commerciali e in conformità con le finalità di cui ai precedenti articoli. Sono ammesse insegne e strutture riportanti i simboli identificativi dell’Ente non commerciale e dell’iniziativa di raccolta fondi.
Le postazioni e i relativi collegamenti elettrici o idraulici dovranno essere realizzati in modo da garantire la sicurezza degli operatori e del pubblico. E’ vietato utilizzare generatori che producano scarichi inquinanti in atmosfera e rumori molesti. E’ vietato far uso di amplificatori o richiami sonori.
Per tutta la durata dell’iniziativa deve essere esposta al pubblico apposita segnaletica contenente le seguenti informazioni:
- indicazione dell’Ente promotore;
- scopo perseguito con la raccolta fondi;
- la dizione “offerta libera”, eventualmente predeterminata nell’importo minimo.
E’ vietato lo svolgimento dell’attività in forma itinerante.
ART. 8- Occasionalità delle attività
Le postazioni per lo svolgimento delle attività non possono essere posizionate permanentemente o ripetitivamente sulla stessa area pubblica, salvo che la stessa non costituisca l’unica area individuata nel Comune per tali attività, oppure qualora sussistano accordi tra varie organizzazioni e il Comune per l’utilizzo a rotazione della stessa postazione, ferma restando la necessità di un’equa distribuzione del numero complessivo delle iniziative tra le aree individuate per tali finalità all’interno del medesimo Comune.
Il Comune, sulla base delle caratteristiche del suo territorio e delle attività commerciali insediate, nell’ambito del Piano Comunale delle cessioni a fini solidaristici di cui all’articolo 29 bis, comma 2 della L.R. 6/2010, ha provveduto a definire:
a) Il numero massimo di iniziative che possono essere svolte in contemporanea su tutto il territorio comunale;
b) Il numero massimo di iniziative annuali, al fine di evitare che l’avvicendarsi di soggetti diversi comporti una presenza costante nello stesso luogo.
Il Comune, promuove l’avvicendamento nelle stesse aree di diverse tipologie di prodotti. A tal fine, dopo due iniziative consecutive di cessione a fini solidaristici dello stesso prodotto nella stessa area, autorizza la successiva iniziativa solo qualora le merci oggetto della cessione a fini solidaristici appartengano ad una diversa tipologia di prodotto, ancorché appartenente allo stesso settore merceologico alimentare o non alimentare.
In attesa dell’emanazione del decreto di cui all’art. 2, comma 3 del D.Lgs. 460/1997, la durata massima di ogni singola iniziativa è di 2 giorni. Tale limite può essere derogato solo nel caso di raccolta di fondi per emergenze a fronte di eventi calamitosi straordinari.
PIANO COMUNALE DELLE CESSIONI AI FINI SOLIDARISTICI DI CUI ALL’ART. 29 BIS DELLA L.R. 6 DEL 2 FEBBRAIO 2010
Sulla base delle indicazioni regionali il presente Piano Comunale delle cessioni ai fini solidaristici provvede ad individuare le aree pubbliche o di uso pubblico da utilizzare per lo svolgimento di tali attività;
La scelta localizzativa effettuata tiene in adeguato conto sia le esigenze degli Enti che provvederanno ad effettuare tali cessioni solidaristiche tenendo in considerazione i siti ove già si
riscontrano flussi significativi di pubblico dovuti alla presenza di servizi non commerciali quali
scuole, centri sportivi, area feste, ecc. con l’obiettivo di massimizzare l’attività di raccolta fondi sia le esigenze degli operatori professionalmente organizzati e con finalità commerciali presenti su suolo pubblico od in sede, fissa cercando cosi di minimizzare la possibile sottrazione di risorse alle attività commerciali.
In tale ottica si è cercato di cautelare il cittadino consumatore circa il rischio di commistione e confusione tra le stesse attività e quelle esercitate professionalmente negli stessi ambiti e campi merceologici.
ART.1 - Aree
Le aree individuate a tale scopo risultano pertanto essere le seguenti, cosi come individuate esattamente, nell’allegato grafico:
• Piazza Lombardia
• Xxxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxx/xxx Xxxxx Xxxxxxxx
• Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx x’Xxxxxx
• Via X. Xxxxxxx / Correggio
• Area Feste Parco Comunale
• Via Arconate ang.via Gramsci
Nel caso l’attività comporti l’utilizzo di automezzi, gli stessi saranno ammessi esclusivamente su sedi stradali, con ciò escludendo totalmente aree pedonali.
ART.2 – Distanze
Il posizionamento del manufatto/struttura dovrà essere effettuato in sito, all’interno delle zone sopra individuate, che rispetti la distanza minima di ml. 50,00 da esercizi commerciali in sede fissa, mercati e fiere o singoli posteggi su area pubblica che svolgano attività professionale negli stessi ambiti e campi merceologici.
Nel caso di svolgimento dell’attività su aree private aperte al pubblico il sito dovrà rispettare la medesima distanza sopra indicata;
In ottemperanza a tale disposto, cosi come previsto dall’apposito regolamento , la domanda
dell’Ente dovrà essere corredata da apposita planimetria riportante la commerciali che svolgono l’attività negli stessi campi merceologici.
distanza da esercizi
Il rispetto di tale distanza non è dovuto nel caso in cui l’attività di vendita ai fini solidaristici si svolga in orari o giornate in cui gli esercizi commerciali che vendono prodotti della medesima merceologia siano chiusi.
ART.3 – Numero delle iniziative
Il numero massimo delle iniziative da svolgersi sul territorio comunale in un anno solare è pari a
15. Nel caso in cui le domande presentate prevedano un numero eccedente rispetto a quello qui indicato le posizioni/date disponibili saranno suddivise equamente tra i soggetti richiedenti dando comunque preferenza a quelle proposte nell’ambito e sulle stesse aree di eventi aggregativi e culturali rispetto a quelle organizzate al di fuori di tali contesti.
Non possono svolgersi contemporaneamente piu’ di n. 3 iniziative di cessione ai fini solidaristici su tutto il territorio comunale;
ART.4 - Responsabilità
La responsabilità civile e penale per eventuali danni a cose e persone causati dalle strutture posizionate dall’ente che effettua le iniziative sono a totale carico dello stesso che si impegna a installare le stesse a regola d’arte.
ART.5 – Pulizia area
La pulizia dell’area assegnata per l’attività è a completo e totale carico dell’Ente assegnatario che dovrà provvedere a riconsegnare la stessa nello stato di fatto in cui è stata assegnata.