Nicht löschen bitte " " !! Schweizerische Bundeskanzlei / Kompetenzzentrum Amtliche Veröffentlichungen (KAV)
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Testo originale
tra
il Consiglio federale svizzero e
il Governo della Repubblica
Italiana per il riconoscimento
reciproco delle autorizzazioni
alla circolazione di prova e
delle licenze di circolazione
collettive
Concluso
il 17 marzo 2022
Entrato in vigore mediante scambio di note il 2
agosto 2022
Il Consiglio federale
svizzero
e
il Governo della Repubblica Italiana,
di seguito denominati «le Parti»,
considerata la particolare situazione geografica tra le Parti e al fine di agevolare il traffico stradale sui rispettivi territori;
hanno raggiunto il seguente Accordo:
Art. 1 Definizioni
1. Ai fini del presente Accordo si intende per:
a) autorizzazione alla circolazione di prova: l’autorizzazione rilasciata dallo Stato italiano ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, conforme al modello di cui all’Allegato 1 al presente Accordo;
b) targa di prova: la targa rilasciata dallo Stato italiano ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, conforme al modello di cui all’Allegato 1 al presente Accordo;
c) licenza di circolazione collettiva: la licenza rilasciata dalle Autorità svizzere ai sensi dell’ordinanza del 20 novembre 19591 sull’assicurazione dei veicoli (OAV), conforme al modello di cui all’Allegato 2 al presente Accordo;
d) targa professionale: la targa rilasciata dalle Autorità svizzere ai sensi dell’ordinanza del 20 novembre 1959 sull’assicurazione dei veicoli (OAV), conforme ai modelli di cui all’Allegato 2 al presente Accordo.
Art. 2 Riconoscimento reciproco delle autorizzazioni alla circolazione di prova, delle licenze di circolazione collettiva e delle relative targhe
1. In base al presente Accordo, le Parti riconoscono reciprocamente le autorizzazioni alla circolazione di prova e le relative targhe di prova, nonché le licenze di circolazione collettive e le relative targhe professionali.
2. Le autorizzazioni alla circolazione di prova, di seguito denominate «autorizzazioni», e le licenze di circolazione collettive, di seguito denominate «licenze», nonché le rispettive targhe debbono essere conformi ai modelli di cui agli Allegati 1 e 2 al presente Accordo.
3. Le Parti si impegnano ad osservare il principio secondo il quale è ammessa la circolazione sul territorio dell’altra Parte di veicoli muniti di autorizzazione e di targa di prova o di licenza e di targa professionale solo a condizione della sussistenza di copertura assicurativa contro i danni verso terzi derivanti dalla circolazione dei veicoli stessi.
4. Il riconoscimento reciproco si considera valido a condizione che i veicoli circolino muniti di targhe rilasciate dallo Stato da cui provengono.
5. Le Parti si impegnano al rispetto del principio che le autorizzazioni e le licenze sono rilasciate esclusivamente ai soggetti e alle aziende che, in forza della legislazione vigente negli ordinamenti di ciascuna Parte, sono in possesso dei requisiti per l’ottenimento della autorizzazione o della licenza.
Art. 3 Categorie di veicoli
1. Le autorizzazioni e le licenze, e le relative targhe, possono essere utilizzate per la circolazione sul territorio dell’altra Parte delle categorie di veicoli elencate nell’Allegato 3 al presente Accordo.
2. I veicoli di cui al comma 1 possono essere:
– prototipi non ancora omologati;
– veicoli nuovi di fabbrica non ancora immatricolati;
– veicoli già immatricolati in Italia o in Svizzera.
3. I veicoli possono circolare sul territorio dell’altra Parte se sono conformi alle disposizioni in materia di sicurezza vigenti nel territorio della Parte che ha rilasciato l’autorizzazione o la licenza.
Art. 4 Soggetti autorizzati alla circolazione di prova e alla circolazione collettiva
1. I veicoli muniti di autorizzazione possono circolare sul territorio svizzero solo se guidati:
a) dal titolare dell’azienda cui le Autorità italiane hanno rilasciato l’autorizzazione;
b) da soggetti autorizzati dal titolare dell’autorizzazione mediante delega conforme al modello di cui all’Allegato 4 al presente Accordo;
c) da altre persone, se accompagnate da uno dei soggetti di cui alla lettera a) o b).
2. I veicoli muniti di licenza possono circolare sul territorio italiano solo se guidati:
a) dal titolare dell’azienda cui le Autorità svizzere hanno rilasciato la licenza;
b) da soggetti autorizzati dal titolare della licenza mediante delega conforme al modello di cui all’Allegato 4 al presente Accordo;
c) da altre persone, se accompagnate da uno dei soggetti di cui alla lettera a) o b).
Art. 5 Finalità della circolazione di prova e della circolazione collettiva
1. I veicoli muniti di autorizzazione o di licenza possono circolare sul territorio dell’altra Parte esclusivamente quando si debbano effettuare:
– prove tecniche su prototipi o su veicoli nuovi di fabbrica od usati;
– dimostrazioni a fini di vendita di veicoli nuovi di fabbrica od usati;
– trasferimenti da o verso aree di stoccaggio, al fine della vendita o dell’allestimento di veicoli nuovi di fabbrica per tratte non superiori a 100 km dal confine nazionale.
2. Non è ammessa la circolazione sul territorio dell’altra Parte di veicoli muniti di autorizzazione o di licenza per effettuare:
– il soccorso ed il trasporto di veicoli in panne;
– il trasporto di persone o di merci;
– il noleggio con o senza conducente;
– viaggi per scopi personali non connessi con le finalità di cui al comma 1.
3. Durante la circolazione a scopo di prova tecnica sul territorio dell’altra Parte, è consentito trasportare solo zavorra del titolare dell’autorizzazione o della licenza:
a) sugli autoveicoli e sui rimorchi per il trasporto di cose nuovi di fabbrica muniti di autorizzazione rilasciata al costruttore di tali veicoli, al suo legale rappresentante, al concessionario in possesso di regolare mandato del costruttore o del suo rappresentante;
b) sui veicoli a motore con peso totale superiore a 3500 kg muniti di licenza.
Art. 6 Ulteriori prescrizioni
1. L’autorizzazione e la licenza consentono la circolazione dei veicoli muniti delle corrispondenti targhe.
2. Chi utilizza un veicolo munito di targa di prova o di targa professionale per circolare sul territorio dell’altra Parte deve tenere a bordo i seguenti documenti da esibire alle competenti Autorità:
– l’autorizzazione o la licenza;
– la delega di cui all’Allegato 4 al presente Accordo, se il titolare dell’autorizzazione o della licenza non si trova a bordo del veicolo.
Art. 7 Modifica dell’Accordo
Ciascuna Parte si impegna a comunicare tempestivamente e per iscritto all’altra Parte ogni variazione della propria disciplina interna. In tal caso, entro sessanta (60) giorni dalla ricezione della comunicazione, le Parti avvieranno le consultazioni per l’eventuale modifica del presente Accordo.
Art. 8 Allegati
Gli Allegati al presente Accordo sono giuridicamente vincolanti e possono essere modificati dalle Parti con accordi in forma semplificata tramite Scambio di Note. Il predetto scambio sarà effettuato per via diplomatica e le modifiche concordate entreranno in vigore sessanta (60) giorni dopo la data di ricezione della Nota di risposta. A tal fine, la Parte che avrà ricevuto la Nota di risposta provvederà a notificare all’altra Parte la data di avvenuta ricezione.
Art. 9 Costi
Le spese derivanti dall’attuazione del presente Accordo saranno sostenute dalle Parti nei limiti delle rispettive disponibilità finanziarie senza generare oneri aggiuntivi per i bilanci ordinari della Confederazione Svizzera e della Repubblica Italiana.
Art. 10 Diritto applicabile
Il presente Accordo sarà attuato nel rispetto delle legislazioni svizzera e italiana, nonché del diritto internazionale applicabile e, per quanto riguarda la Parte italiana, degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea.
Art. 11 Controversie
Qualsiasi controversia nell’interpretazione e/o attuazione del presente Accordo sarà risolta amichevolmente tramite consultazioni e negoziati diretti tra le Parti.
Art. 12 Entrata in vigore e durata dell’Accordo
1. Il presente Accordo entrerà in vigore il sessantesimo (60°) giorno successivo alla ricezione dell’ultima delle due notifiche con le quali le Parti si saranno comunicate il completamento delle rispettive procedure interne richieste per l’entrata in vigore.
2. Il presente Accordo ha durata illimitata. Può essere denunciato per iscritto in qualunque momento da ciascuna Parte e cesserà di produrre i propri effetti il centottantesimo (180°) giorno successivo alla ricezione della denuncia.
In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Berna, il 17 marzo 2022, in due originali in lingua italiana.
Per
il Xxxxx Xxx |
Per
il Xxxxxx Xxxxx |
Allegato 1
Modello di autorizzazione alla circolazione di prova italiana e relativa targa di prova
Autorizzazione alla circolazione di prova
Targa di prova
Allegato 2
Modelli di licenza di circolazione collettiva svizzera e relative targhe professionali
Licenza di circolazione collettiva
Targhe professionali sull’esempio del Cantone di Lucerna
1) Targhe professionali per autoveicoli (targa anteriore rettangolare [cosiddetta di formato lungo] e targa posteriore quadrata [cosiddetta di formato alto])
2) Targhe professionali per autoveicoli (targa anteriore e posteriore rettangolare)
3) Targhe professionali per veicoli a motore agricoli
4) Targhe professionali per veicoli a motore da lavoro (targhe anteriore e posteriore rettangolari)
5) Targhe professionali per veicoli a motore da lavoro (targa anteriore rettangolare e posteriore quadrata)
6) Targhe professionali per motoleggere
7) Targhe professionali per motoveicoli
8) Targhe professionali per rimorchi
Tipo 1
Targhe professionali per autoveicoli (targa anteriore di formato lungo [30 x 8 cm] e targa posteriore di formato alto [30 x 16 cm])
Tipo 2
Targhe professionali per autoveicoli (targhe anteriore [30 x 8 cm] e posteriore [50 x 11 cm] di formato lungo)
Tipo 3
Targa professionale per veicoli a motore agricoli (30 x 8 cm)
Tipo 4
Targhe professionali per veicoli a motore da lavoro (targhe anteriore [30 x 8 cm] e posteriore [50 x 11 cm] di formato lungo)
Tipo 5
Targhe professionali per veicoli a motore da lavoro (targa anteriore di formato lungo [30 x 8 cm] e targa posteriore di formato alto [30 x 16 cm])
Tipo 6
Targa professionale per motoleggere (18 x 14 cm)
Tipo 7
Targa professionale per motoveicoli (18 x 14 cm)
Tipo 8
Targhe professionali per rimorchi di formato alto (30 x 16 cm) e lungo (50 x 11 cm)
Allegato 3
Categorie di veicoli
Art. 1
Le seguenti categorie di veicoli possono circolare sul territorio della Confederazione Svizzera muniti di autorizzazione e relativa targa:
– autoveicoli;
– motoveicoli;
– ciclomotori;
– macchine agricole;
– macchine operatrici;
– rimorchi.
Art. 2
Le seguenti categorie di veicoli possono circolare sul territorio dello Stato italiano muniti di licenza e relativa targa:
– autoveicoli;
– motoveicoli;
– motoleggere;
– veicoli a motore agricoli e forestali;
– veicoli di lavoro muniti di motore;
– rimorchi.
Oltre che per le categorie summenzionate, le targhe professionali e relative licenze possono essere utilizzate con le seguenti modalità per la circolazione sul territorio dello Stato italiano:
– targhe professionali per autoveicoli a tutti i veicoli a motore con ruote gemellate disposte simmetricamente che non sono motoveicoli;
– targhe professionali per motoleggere a tutti i veicoli a motore che non sono autoveicoli;
– targhe professionali per motoleggere ai quadricicli leggeri a motore e ai ciclomotori;
– tutte le targhe professionali a veicoli speciali della corrispondente categoria di veicoli;
– targhe professionali per veicoli a motore agricoli e forestali a rimorchi e autotreni agricoli e forestali.
Se un rimorchio è trainato da un autoveicolo, la targa posteriore del veicolo trattore può essere utilizzata come targa del rimorchio.
Allegato 4
Delega / Procuration / Vollmacht
1RS 741.31
2022-0928 RU 2022 367