CONVENZIONE OPERATIVA
Articolo 1 Disposizioni generali
1. La presente Convenzione regola, per il periodo 1 gennaio 2005 -
31 dicembre 2006, i rapporti tra la Regione Xxxxxx-Romagna e l'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici INTERCENT-ER per lo svolgimento delle attività affidate all'Agenzia dal Capo VI della L.R. 11/2004;
2. La presente Convenzione si intende prorogata per l'anno successivo ove, entro il 31 ottobre 2006, non sia stata rinnovata;
3. In particolare, la presente Convenzione regola lo svolgimento, da parte dell'Agenzia, delle seguenti attività previste dalla legge regionale:
a) stipulazione, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa comunitaria e nazionale per la fornitura di beni e servizi a pubbliche amministrazioni, di convenzioni-quadro con le quali l'impresa prescelta si impegna ad eseguire, ai prezzi ed alle altre condizioni ivi previsti, contratti conclusi a seguito della semplice ricezione da parte della medesima impresa degli ordinativi di fornitura emessi dalle amministrazioni che ne hanno obbligo o facoltà ai sensi del presente articolo; dette convenzioni, anche al fine di tutelare il principio della libera concorrenza e dell'apertura dei mercati, indicano il limite massimo della durata nel tempo e della quantità dei beni e dei servizi oggetto delle stesse (articolo 21 comma 1 della L.R. 11/04);
b) messa in opera e sviluppo del sistema regionale di gare telematiche e gestione delle relative procedure di scelta del contraente per l'acquisto di beni e servizi in quantità, con specifiche qualitative e per esigenze predeterminate, anche aggregando richieste omogenee provenienti da enti diversi (articolo 22 comma 1 della L.R. 11/04);
c) messa in opera e sviluppo del mercato elettronico regionale destinato alle Amministrazioni e agli Enti del territorio regionale, curando l'incremento dei soggetti operanti in tale ambito e selezionando i fornitori anche in considerazione dei diversi settori merceologici (articolo 22 comma 2 della L.R. 11/04);
d) svolgimento, per beni e servizi non ricompresi in convenzioni operative, della funzione di stazione appaltante
per conto ovvero in nome e per conto di uno o più dei soggetti indicati all'articolo 19 della citata legge che ne facciano specifica richiesta (articolo 21 comma 4 della L.R. 11/04);
4. Nel seguito, ove non specificato, la dicitura "la Direzione generale" farà riferimento alla Direzione generale Organizzazione, sistemi informativi e telematica, Direzione generale di riferimento per l'Agenzia ai sensi della Delibera 2163/2004; la dicitura "Agenzia" farà riferimento all'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici INTERCENT-ER; la dicitura "le Amministrazioni" farà riferimento alle Amministrazioni e agli altri Enti aderenti al sistema;
5. Oltre alla Direzione generale indicata al comma precedente, l'Agenzia si rapporta, per lo svolgimento dei suoi fini istituzionali, con il sistema di governo del Servizio Sanitario regionale e con il sistema delle Autonomie; a tal fine, son attivati:
a) presso la Direzione generale Sanità e politiche sociali, un Gruppo regionale, cui partecipano rappresentanti delle Aziende sanitarie e degli altri enti del Servizio Sanitario regionale, con lo scopo di fornire linee di indirizzo per l'attività dell'Agenzia e fornire elementi utili alla sua valutazione in riferimento alla spesa sanitaria;
b) presso la Direzione generale Xxxxxx istituzionali e legislativi, un Gruppo regionale, cui partecipano rappresentanti delle Autonomie locali e delle loro associazioni, con lo scopo di fornire linee di indirizzo per l'attività dell'Agenzia e fornire elementi utili alla sua valutazione in riferimento all'attività di aggregazione della domanda e alle iniziative rivolte alle autonomie locali;
6. I compiti e il funzionamento di tali Gruppi sono regolati dagli articoli 11 e 12 della presente convenzione;
7. A partire dal 2006, la Giunta approva annualmente il Piano delle attività dell'Agenzia, che costituisce il documento di programmazione operativa dell'Agenzia stessa.
Articolo 2 Attività dell'Agenzia
1. L'Agenzia svolge in particolare le seguenti attività:
a) la definizione, sulla base degli indirizzi fissati dalla Regione, delle strategie e dei programmi di intervento sul mercato delle pubbliche forniture;
b) la definizione di convenzioni-quadro, come meglio descritto all'articolo 4, attraverso la predisposizione delle strategie di gara, l'effettuazione delle gare, la stipula delle convenzioni, la pubblicizzazione delle convenzioni stipulate agli Enti utilizzatori, il supporto alle Amministrazioni che aderiscono alle convenzioni nelle problematiche di gestione dei contratti, anche attraverso servizi di formazione, addestramento e consulenza per l'efficace utilizzo del sistema;
c) lo sviluppo delle procedure telematiche di acquisto, come meglio descritto all'articolo 5, attraverso:
i) la creazione, sviluppo e gestione di un mercato elettronico regionale destinato agli utilizzatori, attraverso la definizione delle categorie di beni e servizi inseriti nel mercato elettronico, l'ammissione dei fornitori, la supervisione del funzionamento del sistema secondo le disposizioni vigenti;
ii) lo sviluppo e la gestione della piattaforma tecnologica, del portale, delle applicazioni e dei supporti informatici necessari al sistema regionale di e-procurement, con particolare riferimento alla realizzazione dei cataloghi elettronici, delle gare telematiche e del mercato elettronico, la promozione del sistema presso gli operatori del mercato, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese;
d) lo sviluppo di un Osservatorio regionale degli acquisti, e in particolare:
i. la raccolta dei dati sui prezzi unitari di acquisto riferiti alle diverse categorie merceologiche;
ii. la predisposizione e condivisione di modelli operativi comuni nel settore degli approvvigionamenti pubblici di beni e servizi;
iii. il monitoraggio della spesa, dei fabbisogni e dei consumi
e) l'offerta alle Amministrazioni di servizi professionali nel campo degli acquisti, come meglio descritto all'articolo 6, proponendosi in particolare come fornitore di servizi tecnici e professionali per la gestione di gare telematiche, per la realizzazione di specifiche iniziative di acquisto, anche attraverso aggregazione della domanda;
f) lo svolgimento di attività di servizio nei confronti della Regione Xxxxxx-Romagna, e in particolare:
i. lo svolgimento delle attività di approvvigionamento dei beni e servizi di contenuto standardizzato che siano di uso comune alla generalità degli uffici regionali e necessari al loro funzionamento;
ii. lo svolgimento, su richiesta delle singole Direzioni, delle procedure per l'individuazione del fornitore in riferimento a beni e servizi non standardizzati;
2. Le attività di cui alla lettera f) del comma precedente sono definite da un apposito Accordo di Servizio; analoghi Accordi di servizio possono essere stipulati con altri Enti;
Articolo 3 Attività della Regione
1. In riferimento alle funzioni oggetto della presente convenzione, la Direzione generale espleta le seguenti attività:
a) predispone, d'intesa con l'Agenzia, i Piani di attività annuali, concordando con l'Agenzia le priorità, i tempi e le modalità per lo sviluppo del sistema;
b) cura la collaborazione degli uffici regionali con l'Agenzia, in particolare per la definizione dei fabbisogni e delle caratteristiche standard delle forniture;
c) cura il supporto degli uffici regionale, per quanto di competenza, alle attività dell'Agenzia, con particolare riguardo alle attività inerenti lo sviluppo delle professionalità e la gestione amministrativa del personale;
d) assicura il coordinamento dei processi connessi all'approvvigionamento di beni e servizi, in particolare armonizzando le procedure interne degli uffici regionali con le attività dell'Agenzia e curando la sincronizzazione dei sistemi informativi;
e) convalida, in caso di richiesta dell'Agenzia, i requisiti per la registrazione al sistema da parte delle Amministrazioni;
f) le attività svolte dalla Regione relativamente alla lettera
f) dell'articolo 2 comma 1, saranno descritte nell'Accordo di servizio che affida tali attività all'Agenzia
2. La Direzione generale verifica altresì il raggiungimento degli obiettivi previsti nella Convenzione operativa e dà conto dei risultati complessivi del sistema regionale di e-procurement, in sede di analisi della relazione annuale sull'attività dell'Agenzia;
3. La Direzione generale e i Gruppi regionali di cui all'articolo 1, comma 5, forniscono all'Agenzia elenchi di esperti da inserire nelle Commissioni giudicatrici;
Articolo 4
Sistema delle convenzioni - quadro
1. Per le categorie di beni e servizi identificate nel Piano delle attività, e nel rispetto degli indirizzi dei Gruppi regionali di cui all'articolo 1 comma 5, l'Agenzia svolge le seguenti attività:
a) analisi, anche mediante rilevazione a campione, dei fabbisogni delle Amministrazioni;
b) analisi del mercato di fornitura, anche attraverso la consultazione di associazioni di categoria o di singoli fornitori, con particolare riguardo al tessuto produttivo locale;
c) definizione, sulla base degli elementi raccolti, delle strategie di gara che consentano il miglior equilibrio nel perseguimento degli obiettivi di economicità della spesa, trasparenza dei processi di acquisto, sviluppo del mercato di fornitura locale;
d) predisposizione della documentazione di gara e cura degli adempimenti necessari all'espletamento della gara, anche attraverso l'utilizzo di sistemi di gara telematica;
e) nomina della Commissione giudicatrice sulla base degli elenchi di esperti di cui all'articolo 3 comma 4, o degli esperti eventualmente designati dalle Amministrazioni, sulla base del criterio di rotazione degli incarichi;
f) aggiudicazione delle gare e stipula delle relative convenzioni;
g) attivazione sul portale di appositi cataloghi elettronici attraverso i quali le Amministrazioni possono effettuare gli ordini di fornitura;
h) monitoraggio degli ordini effettuati sul sistema, anche attraverso attività di analisi legate al ruolo di Osservatorio degli acquisti di cui alla lettera d), comma 1, articolo 2;
i) assistenza alle Amministrazioni ordinanti nella soluzione di eventuali problemi legati alle singole forniture;
j) gestione giudiziaria e stragiudiziale del contenzioso relativo alle gare e all'attuazione delle convenzioni;
2. Dei risultati legati alla gestione delle convenzioni - quadro è data specifica evidenza nell'ambito della relazione annuale sull'attività dell'Agenzia;
Articolo 5
Mercato elettronico e sistema di e-procurement
1. Per le categorie di beni e servizi identificate nel Piano di attività, e nel rispetto degli indirizzi dei Gruppi regionali di cui all'articolo 1 comma 5, l'Agenzia svolge le seguenti attività:
a) analisi dei fabbisogni delle Amministrazioni;
b) analisi del mercato di fornitura;
c) predisposizione della documentazione necessaria alle procedure di abilitazione dei fornitori al mercato elettronico;
d) qualificazione dei fornitori e dei prodotti e predisposizione dei relativi albi e negozi elettronici;
e) monitoraggio degli ordini effettuati sul sistema, anche attraverso attività di analisi legate al ruolo di Osservatorio degli acquisti di cui alla lettera d), comma 1, articolo 2;
f) gestione giudiziaria e stragiudiziale del contenzioso relativo al rispetto delle condizioni di acquisto;
2. l'Agenzia definisce le regole per l'utilizzo del sistema di e- procurement; tali regole definiscono in particolare le modalità con cui le Amministrazioni:
a) aderiscono al sistema;
b) possono effettuare ordini sui cataloghi;
c) possono effettuare richieste di offerta o acquisti diretti sul mercato elettronico;
d) possono accedere all'utilizzo del sistema di gare telematiche;
3. L'Agenzia convalida le registrazioni delle Amministrazioni, sottoponendo alla Direzione generale, in caso di incertezza, la decisione sulla sussistenza dei requisiti di ammissione;
4. Il controllo sulla conformità alle norme di organizzazione delle registrazioni delle singole postazioni ordinanti spetta alle Amministrazioni registrate;
Articolo 6
Servizi tecnici e professionali.
1. Al fine di estendere l'offerta di servizi di assistenza tecnica e professionale per la realizzazione di iniziative di acquisto da parte delle Amministrazioni, l'Agenzia predispone ipotesi di collaborazione riguardo a:
a) utilizzo autonomo della piattaforma e delle applicazioni informatiche per lo svolgimento di gare telematiche da parte delle Amministrazioni, con l'assistenza tecnica da parte dell'Agenzia stessa;
b) la prestazione di servizi tecnici e di assistenza legale e merceologica per l'espletamento di gare telematiche;
c) completa gestione di iniziative di acquisto, anche sulla base dell'aggregazione della domanda proveniente dalle Amministrazioni; l'Agenzia funge in tal caso da stazione appaltante;
2. I servizi professionali di cui alle lettere a) e b) saranno svolti dall'Agenzia nei limiti in cui ciò risulti compatibile con il raggiungimento degli obiettivi istituzionali e in particolare con l'efficace svolgimento delle attività di cui agli articoli 4 e 5;
3. Per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera c) l'Agenzia stipula con le Amministrazioni specifici Accordi di servizio, sottoposti all'approvazione della Direzione generale, che prevedono le forme di partecipazione delle Amministrazioni al sostenimento degli oneri di funzionamento dell'Agenzia;
4. In particolare, lo svolgimento di funzioni a favore della Regione Xxxxxx-Romagna, di cui alla lettera f) dell'articolo 2 comma 1 è regolato da un Accordo di servizio sottoscritto dal Direttore della Direzione generale;
Articolo 7
Rapporti esterni, formazione e comunicazione
1. Nelle proprie attività l'Agenzia provvede a sviluppare forme di comunicazione e formazione per la diffusione della conoscenza, da parte delle Amministrazioni, delle attività svolte e delle opportunità offerte;
2. In particolare, l'Agenzia offre alla Amministrazioni servizi di formazione e consulenza per l'utilizzo del sistema, inclusi servizi di assistenza nella gestione del cambiamento indotto da tale utilizzo;
3. L'Agenzia mantiene un costante collegamento anche con gli operatori dei mercati di fornitura, anche attraverso iniziative di formazione e di assistenza agli operatori stessi per l'utilizzo del sistema regionale di e-procurement;
4. In particolare, nell'arco di validità della presente Convenzione, l'Agenzia attiverà un call centre per il supporto alle amministrazioni, e gestirà forme di informazione attraverso un apposito sito web;
5. L'Agenzia persegue il coordinamento con la CONSIP SpA e con le altre centrali di acquisto delle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento all'interoperabilità delle piattaforme, alla standardizzazione delle procedure di acquisto, alel codifiche dei beni e servizi e alla definizione di strategie coordinate;
6. L'Agenzia indirizza le Amministrazioni all'utilizzo delle iniziative della CONSIP SpA che, sulla base delle analisi svolte dall'Agenzia, rispondano alle esigenze del sistema regionale in tema di razionalizzazione degli acquisti
Articolo 8
Indicatori di risultato e reportistica
1. L'attività dell'Agenzia sarà osservata attraverso i seguenti indicatori:
a) Xxxxx affrontata (SA). Questo indicatore si riferisce alla percentuale di spesa delle Amministrazioni, rispetto alla spesa totale per acquisto di beni e servizi, relativa ai seguenti aggregati:
i. beni e servizi oggetto di convenzioni - quadro di cui al precedente articolo 4 (SA1);
ii. beni e servizi per cui è operante il mercato elettronico di cui al precedente articolo 5 (SA2);
iii. beni e servizi per cui sono svolte le gare preaggregate di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettera d) (SA3);
Un alto valore della spesa affrontata indica una forte copertura, da parte delle attività dell'Agenzia, del campo di spesa delle Amministrazioni;
b) Percentuale di risparmio potenziale ottenuta dal sistema delle convenzioni - quadro (RP). Questo indicatore viene ottenuto valutando la percentuale media di riduzione dei prezzi unitari fissati dalle convenzioni - quadro rispetto ai prezzi medi del mercato regionale delle pubbliche forniture (RMU) e moltiplicando tale percentuale per SA1;
Il risparmio potenziale fa riferimento all'impatto che il sistema delle convenzioni - quadro può avere sull'insieme della spesa delle Amministrazioni. Esso cresce al crescere della quota di spesa coperta (SA1) e della convenienza degli accordi quadro (RMU).
c) Valore della spesa transata attraverso il sistema (VT). Questo indicatore si riferisce alla somma del valore degli ordini effettuati:
i. nell'ambito delle convenzioni - quadro (VT1);
ii. nell'ambito del mercato elettronico (VT2);
Un alto valore della spesa transata indica un forte utilizzo, da parte delle Amministrazioni, del sistema.
d) Risparmio reale ottenuto dal sistema delle convenzioni quadro (RR). Questo indicatore viene ottenuto moltiplicando RMU per VT1 e dividendo per le percentuale complementare di RMU
RR=(VT1*RMU)/(1-RMU).
Il risparmio reale stima il risparmio effettivamente ottenuto attraverso l'effettuazione di ordini sulle convenzioni - quadro. La spesa in mancanza di queste è infatti pari a VT1/(1-RMU), se RMU è la percentuale di risparmio.
2. L'Agenzia si impegna a fornire, preliminarmente alla definizione del Piano di attività del 2006, i parametri e i dati conoscitivi necessari per la stima degli indicatori SA1, SA2, SA3 e del parametro RMU di cui al comma 1;
3. L'Agenzia si impegna a fornire trimestralmente alla Direzione generale un rapporto sulle attività svolte, con particolare riguardo agli indicatori di cui al comma 1 e ai seguenti indicatori supplementari:
a) numero di convenzioni - quadro stipulate;
b) numero di gare preaggregate realizzate;
c) numero di categorie merceologiche attivate sul mercato elettronico;
d) numero di ordini effettuati sul mercato elettronico
e) numero di registrazioni al sistema;
f) numero di gare telematiche svolte dalle Amministrazioni, rispetto alle richieste ricevute;
4. L'Agenzia fornisce annualmente alla Direzione generale la relazione gestionale sulle attività svolte, nella quale sono evidenziati i valori assunti, al termine dell'anno, dagli indicatori di cui al comma 1 e di cui al comma 3, oltre agli indicatori di efficienza operativa nello svolgimento dei compiti. La relazione annuale viene trasmessa dalla Direzione generale alla Giunta per la necessaria approvazione, integrata da:
a) le osservazioni del Direttore generale in merito ai risultati raggiunti dall'Agenzia nel periodo e alle eventuali aree di miglioramento evidenziate;
b) le relazioni presentate dai Gruppi tecnici di cui al comma 5 dell'art. 1;
c) la relazione, da parte del Direttore generale, sull'andamento delle attività previste dall'Accordo di servizio;
5. L'Agenzia realizza periodicamente, con modalità da stabilirsi d'intesa con la Direzione generale, indagini sul grado di soddisfazione delle Amministrazioni.
Articolo 9 Finanziamenti
1. La Regione trasferisce all'Agenzia un finanziamento annuale per il funzionamento, e in particolare per le attività di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 2; tale finanziamento annuale è quantificato, per ciascuna delle annualità 2005 e 2006, in EURO 700.000, fatta salva la procedura di revisione prevista al successivo comma 13; all'impegno sulle relative UPB del Bilancio regionale, per l'anno di competenza, si provvederà con appositi atti;
2. Oltre a tale finanziamento, la Regione Xxxxxx-Romagna mantiene a carico del bilancio regionale tutte le spese relative al personale distaccato dalla Regione, incluse quelle per la formazione, la retribuzione incentivante, le trasferte e le polizze assicurative;
3. Il tetto di spesa annuo per il personale di cui alle lettere a)-d) del comma 1 art. 2 del Regolamento di organizzazione, calcolato avendo a riferimento i costi standard regionali e gestito secondo le modalità vigenti per le Direzioni generali e le Agenzie della Giunta, è fissato per il periodo di validità della presente convenzione in Euro 1.053.816 annuali, a cui si
aggiunge una quota supplementare di Euro 100.000 riservata al personale di cui alle lettere c) e d) del comma citato; al personale si applica il trattamento dell'Amministrazione titolare del rapporto di lavoro;
4. La Regione si impegna a:
a) fornire in uso gratuito all'Agenzia la disponibilità dei locali, degli arredi, dei materiali e dei macchinari da ufficio;
b) fornire in uso gratuito la piattaforma tecnologica (hardware e software applicativo) per la gestione delle gare elettroniche e del mercato elettronico, e sopportarne i costi di gestione operativa;
c) sopportare i costi delle utenze necessarie al funzionamento dell'Agenzia;
5. I costi che l'Agenzia debba sostenere per eventuali controversie relative a iniziative realizzate in attuazione della presente convenzione nonché quelli a tali controversie conseguenti saranno regolati sulla base di specifiche intese;
6. I costi per la pubblicazione delle gare, nel corso di validità del contratto in essere, saranno a carico del bilancio regionale;
7. I costi per la manutenzione evolutiva della piattaforma informatica di e-procurement, previo accordo con le strutture informatiche della Direzione generale, saranno a carico del bilancio regionale;
8. Ogni altra spesa è a carico del bilancio dell'Agenzia, che provvede nei limiti del finanziamento di cui al comma 1;
9. Nell'ambito di tale finanziamento, in particolare, il Direttore dell'Agenzia può stipulare contratti di lavoro temporaneo e contratti di prestazione d'opera e di cui alle lettere d) ed e) del comma 1, art. 2 del Regolamento di organizzazione; tali contratti vengono stipulati nel limite massimo di complessivi Euro 65.000 annui;
10.Per l'esecuzione delle attività di cui ai punti e) e f) dell'articolo 2, comma 1, l'Agenzia può stipulare appositi accordi di servizio con le Amministrazioni, anche comportanti oneri finanziari a loro carico, che vengono acquisiti al Bilancio dell'Agenzia;
11.Per quanto riguarda in particolare le attività svolte a favore della Regione, esse sono regolate da apposito Accordo di servizio, che integra le risorse previste dal presente articolo;
12.Le risorse previste dal presente articolo e quelle previste dall'Accordo di servizio sono, per il periodo considerato, gestite in modo unitario ed integrato;
13.A seguito dell'approvazione del Piano delle attività dell'Agenzia per l'anno 2006, e dell'integrazione della presente Convenzione attraverso la definizione quantitativa degli obiettivi di risultato, prevista al comma 1 del successivo articolo 10, saranno riconsiderati gli importi e i tetti di spesa fissati nel presente articolo.
Articolo 10 Obiettivi di risultato
1. Entro il 31/12/2005 la presente convenzione sarà integrata attraverso la definizione, anche sulla base delle rilevazioni di cui all'articolo 8 comma 2, degli obiettivi quantitativi riferiti agli indicatori di cui al comma 1 del medesimo articolo, da raggiungere al termine del 2006;
2. Tale integrazione comprenderà altresì la formula di calcolo di un indice sintetico di risultato, ottenuto come funzione dei valori degli obiettivi e del valore degli indicatori rilevati al termine del 2006; al calcolo di tale indice, per un peso non superiore al 20%, potranno concorrere anche i valori degli indicatori supplementari di cui al comma 3 dell'articolo 8;
3. L'indice di risultato calcolato al comma 2 verrà utilizzato per il calcolo di un finanziamento aggiuntivo che la Regione corrisponderà, nell'anno successivo, all'Agenzia;
4. Il finanziamento aggiuntivo previsto al comma precedente sarà contenuto nella misura massima del 20% del valore rilevato dell'indicatore RR, e avrà comunque un valore massimo di Euro 100.000.
Articolo 11
Rapporti con le Aziende sanitarie
1. Le relazioni tra l’Agenzia e il Servizio Sanitario Regionale sono garantite dal Gruppo Regionale istituito presso la Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali col compito, tra l’altro, di promuovere, per l’intero sistema sanitario regionale, comuni strategie d'acquisto di beni e di servizi.
2. In particolare, per quanto riguarda i rapporti con l'Agenzia, tale Gruppo:
a) determina annualmente, limitatamente alla spesa specifica sanitaria, le categorie merceologiche da inserire nel piano di attività dell'Agenzia, per la realizzazione di specifiche iniziative mediante il sistema regionale di e-procurement (convenzioni quadro, gare telematiche con preaggregazione della domanda e mercato elettronico) fornendo altresì linee di indirizzo per le definizione delle strategie di acquisto. Tale determinazione deve essere comunicata all'Agenzia entro il 30 settembre di ciascun anno;
b) concorda con l'Agenzia per gli acquisti le modalità e gli strumenti per lo sviluppo e la qualificazione dei processi di approvvigionamento, anche in relazione alla definizione delle strategie e dei programmi di intervento sul mercato delle pubbliche forniture;
c) predispone, con riferimento alle gare da espletare liste di esperti da inserire nelle Commissioni giudicatrici nominate dall'Agenzia, per la valutazione delle offerte
d) verifica le condizioni di opportunità di sistema possedute da eventuali proposte di iniziative ulteriori rispetto a quelle definite al punto a), avanzate dall'Agenzia o dalle Aziende Sanitarie;
e) esprime, con relazione annuale inviata alla Direzione generale Organizzazione, sistemi informativi e telematica, le proprie valutazioni in ordine ai risultati e alle ricadute sulle Aziende Sanitarie del sistema di approvvigionamento attivato, in termini sia economici sia di qualità;
3. Il Direttore dell'Agenzia, o un suo delegato, partecipa al Gruppo regionale;
4. Le relazioni operative con l'Agenzia, sono garantite da un membro del Gruppo Regionale, che si avvarrà di un Comitato operativo, individuato dal Gruppo stesso, e di cui il Gruppo assicura la disponibilità operativa risolvendo eventuali conflitti con altre attività. Tale componente ha lo specifico compito di:
a) collaborare con l'Agenzia per le analisi di mercato e la predisposizione dei capitolati tecnici;
b) raccogliere, limitatamente alle categorie sopra indicate, i fabbisogni delle Aziende Sanitarie da trasmettere all'Agenzia entro un mese dalla data di richiesta da parte dell'Agenzia stessa;
c) provvedere all'attivazione di sottogruppi tecnici, espressione delle professionalità di volta in volta interessate alla tipologia di beni oggetto di gara centralizzata, per la
predisposizione delle specifiche tecniche e l'esame dei fabbisogni per singola tipologia di bene.
5. Con riferimento all'Osservatorio Acquisti, il Gruppo Regionale collabora con l'Agenzia anche attraverso la costituzione di un gruppo operativo specifico per i prodotti di interesse del Sistema Sanitario Regionale.
ART. 12
Rapporti con gli Enti locali
1. Il coordinamento, lo sviluppo e la promozione delle attività dell’Agenzia nei confronti con il sistema delle Autonomie Locali, sono garantiti dal Gruppo regionale istituito presso la Direzione Generale Affari Istituzionali e Legislativi, composto da dirigenti della suddetta Direzione Generale, rappresentanti di Enti Locali e di associazioni delle Autonomie Locali.
2. Il Direttore dell'Agenzia, o un suo delegato, partecipa al Gruppo regionale;
3. Il Comitato svolge in particolare le seguenti attività:
a) propone alla Regione categorie merceologiche da inserire nel piano di attività dell’Agenzia per la realizzazione di specifiche iniziative;
b) collabora con l’Agenzia per la raccolta dei dati sui fabbisogni, le analisi di mercato, la predisposizione dei capitolati tecnici;
c) predispone liste di esperti da inserire nelle Commissioni giudicatrici nominate dall’Agenzia per la valutazione tecnica delle offerte;
d) esprime, con relazione annuale, le proprie valutazioni in ordine ai risultati e alle ricadute sulle Autonomie Locali del sistema di approvvigionamento attivato, in termini sia economici che di qualità;