CONTRATTO QUADRO
CONTRATTO QUADRO
PER LA CESSIONE DELLE PATATE DA CONSUMO
FRESCO PER la campagna 2016/2017
Premesso che:
- la produzione della patata costituisce un importante tassello dell’economia agroalimentare dell’Xxxxxx-Romagna;
- il settore risente delle forti difficoltà del mercato e della situazione economica generale, registrando un tendenza alla riduzione delle superfici;
- è fondamentale uno sforzo congiunto e un coinvolgimento di tutta la filiera per rafforzare gli strumenti più importanti di carattere strategico: la ricerca (sia nella fase di coltivazione che in post-raccolta), l’assistenza tecnica per migliorare la qualità e la
conservazione del prodotto, la programmazione delle produzioni;
- la presenza sul territorio di un tessuto organizzativo strutturato, che comprende Organizzazioni di produttori, Cooperative, commercianti aderenti a Fruitimprese ed Ascom, Consorzio Patata italiana di Qualità, denominazione “Patata Di Bologna DOP”
riconosciuta e tutelata a livello europeo e Xx.Xx., favorisce le corrette relazioni di filiera e un rafforzamento delle collaborazioni già in essere.
Visto il D.Lgs. 102/2005 sulla regolazione dei mercati agroalimentari,
Le Organizzazioni di Produttori (OP),
A.P.P.E COOP. Soc. Coop. Agr. , ASSOPA Soc. Agr. Coop.
Le Organizzazioni FRUITIMPRESE E ASCOM in rappresentanza delle ditte acquirenti:
Xxxxxxxxx Xxxx s.r.l., Xxxxxx & Xxxxxx Fruttaexport s.r.l., Xxxxxxx s.r.l, Xxxxxx Xxxxxx s.r.l., Ortofrutticola Moderna s.r.l., Ortofrutticola Parma s.r.l., Xxxxxxxxx Fratelli S.p.A., Pizzoli S.p.A., Xxxxxxxxx Angiolino s.r.l., Xxxxxxxxxxxx di Xxxxxx Xxxxxxx & c. - s.n.c., Xxxxxxx Xxxxxxxx S.p.A.
Le cooperative:
APOFRUIT ITALIA, PATFRUT, CESAC, CICO.
Si impegnano a:
Art. 1 Finalità
Sviluppare sinergie nel processo di programmazione, qualificazione e cessione della produzione della patata in funzione dei seguenti obiettivi primari:
• miglioramento della qualità del prodotto attraverso la definizione di modalità più efficaci di coltivazione, raccolta e conservazione, anche attraverso la messa a punto di specifici modelli di coltivazione
• sviluppo di relazioni economiche tra OP, Cooperative e Imprese del Commercio, adeguate alle esigenze attuali del comparto;
• aggiornamento delle modalità di definizione del prezzo e rispetto dei termini di pagamento;
• divulgazione degli elementi qualificanti e distintivi delle produzioni ottenute nel
rispetto del presente contratto.
Art. 2
Campo di applicazione
Il presente Contratto per il conferimento e la cessione delle patate destinate al consumo fresco, si applica nel territorio della Regione Xxxxxx-Romagna e riguarda le superfici che andranno individuate esattamente entro 5 giorni dalla firma del presente contratto come previsto dal successivo art. 4, penultimo comma.
Art. 3 Durata e rinnovo
Il presente contratto avrà durata fino al 31 maggio 2017
Le parti si impegnano fin d’ora ad incontrarsi con congruo anticipo al fine di definire il rinnovo sulla base delle proposte presentate dalle singole parti entro l’11 novembre 2016.
Art. 4 Contratto di coltivazione
I contratti di coltivazione tra produttore e acquirente sono redatti sulla base dei contratti tipo (allegato 4 modello unico aggiornato), sono gestiti e sottoscritti anche dalle OP e devono definire le superfici oggetto d’impegno, la varietà e la stima dei quantitativi di prodotto, tenuto conto anche della programmazione delle produzioni Selenella, DOP, e QC.
Tali contratti svolgono anche la funzione di raccordo domanda-offerta, consentendo la programmazione delle semine per la parte agricola e degli stoccaggi e della commercializzazione per la parte commerciale.
I contratti devono essere sottoscritti entro il 30 aprile.
La produzione oggetto del Contratto Quadro e dei singoli contratti di coltivazione sarà consegnata agli acquirenti alle condizioni e secondo le modalità stabilite ai successivi punti; il prodotto verrà conferito dai produttori nei magazzini messi a disposizione dagli acquirenti.
Si specifica inoltre che rimane nelle facoltà del produttore scegliere annualmente la ditta commerciale acquirente attraverso la sottoscrizione del contratto di coltivazione. Nel caso di impegni poliennali, possono essere concordati incentivi per i produttori interessati.
Il contratto tipo dovrà prevedere anche le diverse modalità di pagamento (es quota parte del prodotto impegnato a prezzo garantito fisso), che il produttore avrà la possibilità di scegliere al momento della sottoscrizione (vedi art.9 punto 1).
Le OP verificano la corretta esecuzione dei contratti da esse sottoscritti, provvedono alla fatturazione e ricevono i pagamenti per conto degli agricoltori associati.
Le OP, congiuntamente, entro il 31 maggio, predispongono l'elenco riassuntivo dei contratti e delle impegnative di coltivazione dei soci delle cooperative aderenti, da presentare a tutti i firmatari. Tale elenco sarà annualmente trasmesso dall’OP per conto dei produttori anche al Servizio Fitosanitario della Regione Xxxxxx-Romagna, in applicazione della normativa prevista per la protezione contro l'introduzione e la diffusione sul territorio della Repubblica Italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali
Art. 4 bis
Comitato Tecnico Agronomico
Tutti i firmatari concordano di avvalersi di un Comitato Tecnico Agronomico (CTA), i cui compiti principali sono il coordinamento delle attività di assistenza tecnica alle aziende produttrici di patate, l’elaborazione di indirizzi volti ad orientare le tecniche di coltivazione,
di raccolta e di conservazione ai fini del miglioramento qualitativo del prodotto e dell’incremento della sostenibilità ambientale, economica e sociale, lo sviluppo di attività di sperimentazione e ricerca e quant’altro i firmatari riterranno opportuno approfondire.
Il CTA svolge anche ruolo di raccordo con il Servizio Fitosanitario regionale per le tematiche d’interesse, con CRPV, di cui le OP sono socie e con gli istituti scientifici di ricerca.
La composizione e le funzioni sono meglio definite nel regolamento predisposto. Le decisioni tecniche assunte dal CTA sono vincolanti per tutti i firmatari.
Art. 5
Standard di produzione e norme qualitative
L’intera produzione derivante dal contratto quadro dovrà rispettare il disciplinare di produzione integrata per la patata annualmente aggiornato e approvato dalla Regione Xxxxxx-Romagna, sia per la coltivazione in campo sia per la raccolta e conservazione.
Questa modalità produttiva viene ulteriormente dettagliata anche nei disciplinari di Selenella e della Patata di Bologna DOP.
Ulteriori indicazioni tecniche predisposte dal CTA integrano le modalità produttive sopra indicate.
Sarà cura del CTA individuare e descrivere le metodologie consentite di prelievo dei campioni di prodotto da utilizzate al momento del conferimento.
Le metodologie indicate dal CTA saranno approvate dai firmatari del contratto prima dell’inizio della raccolta e faranno parte integrante delle norme di qualità (Allegato 2).
La classificazione del prodotto campionato tiene conto delle indicazioni contenute nell’Allegato 7 “Documento fotografico per la valutazione e classificazione delle patate”.
La parte commerciale si impegna a monitorare, a campione sulle partite entrate, oltre alla normale classificazione, le seguenti caratteristiche:
- la lavabilità dei tuberi secondo la nuova scala francese;
- la % di sostanza secca tramite metodo idrometrico;
- la % dei 2 sottocalibri (45-60 e 60-75), per il prodotto di I° categoria.
Tali misurazioni dovranno essere messe a disposizione del CTA per una opportuna elaborazione statistica e se applicati su tutte le partite consegnate, potranno costituire la base dati per un’eventuale successiva applicazione di premialità anche in relazione alla definizione dei requisiti per una categoria EXTRA di prodotto, da inserire eventualmente nelle norme di qualità entro i termini previsti per le modifiche al CQ.
Art. 6 Consegna e valutazione
In relazione ai calendari, relativi all'inizio delle scavature e dello stoccaggio, fissati dalla Commissione Paritetica, il prodotto sarà raccolto e immediatamente ritirato dagli acquirenti franco azienda agricola, negli imballaggi dell'acquirente stesso o delle Cooperative, che dovranno consegnare i contenitori necessari in base ai programmi di raccolta stabiliti dalle parti.
Gli acquirenti e le Cooperative si impegnano a ritirare tutto il prodotto previsto nei contratti di coltivazione .
Il produttore dovrà consegnare partite di prodotto omogenee per qualità e varietà.
Nel rispetto del d.lgs. 852 del 2004, non gestendo le OP magazzini per la conservazione e/o lavorazione del prodotto, le eventuali necessarie certificazioni in materia di autocontrollo dovranno essere fornite dal produttore che provvederà alla compilazione della modulistica. Le OP collaboreranno con gli acquirenti per l’ottenimento di quanto previsto dalla normativa.
All'atto della consegna, o nel momento concordato fra le parti, per ogni carico, anche alla
eventuale presenza del conferente, l’acquirente provvede al prelevamento del campione per accertare la rispondenza alle norme di qualità. Il campione deve essere rappresentativo dell'intera partita ed eseguito alla consegna applicando la procedura standardizzata riportata nelle norme di qualità, così come previsto all’art.5.
Il produttore deve segnalare eventuali anomalie della partita stessa al momento della consegna.
Qualora durante la valutazione del campione si rilevino particolari anomalie con % di scarto sopra la norma , l’acquirente è tenuto ad informare per le vie brevi (telefono o sms o e-mail) l’OP e il produttore entro il giorno lavorativo successivo, in modo da poter svolgere una verifica “in contraddittorio”. Tale verifica può essere effettuata alla presenza di un arbitro nominato dalle parti.
Nel caso di alterazioni che diminuiscano il valore del prodotto in misura apprezzabile si può, con accordo fra le parti, riclassificare il prodotto, ed eventuali ulteriori percentuali di scarto vengono conguagliate sul valore della liquidazione.
Tali eventuali riclassificazioni potranno essere eseguite entro il termine del mese di novembre.
Per tali riclassificazioni si dovrà tenere conto del parere espresso dalla Commissione di cui al presente art. 6. Qualora non siano rilevate anomalie, la comunicazione della classificazione del campione deve essere effettuata (contestualmente all’OP e al produttore) entro un termine massimo di 96 ore dalla effettiva consegna.
Prima dell’inizio della campagna si costituisce una Commissione di Valutazione formata da rappresentanti delle OP e delle ditte firmatarie sia cooperative che private. I Componenti della Commissione di Valutazione sono:
- 2 tecnici rappresentanti delle OP;
- un tecnico del Consorzio Patata Italiana di Qualità;
- un rappresentante della ditta oggetto di verifica;
- un produttore conferente alla ditta oggetto di verifica.
I componenti della Commissione saranno resi noti alle parti prima dell’inizio delle consegne e, previo preavviso, hanno accesso ai magazzini dei firmatari il contratto quadro.
La Commissione, anche su richiesta di una delle parti, dovrà verificare l’applicazione e l’omogeneizzazione delle modalità di campionamento e di corretta valutazione a norma dell’allegato 2, anche ai fini di un loro aggiornamento.
Le quantità e le classificazioni risultati dalla campionatura effettuata all’atto della consegna sono da considerarsi definitive ai fini liquidativi.
Art. 7
Commissione Paritetica di Borsa Patate
Fra le parti si conviene di istituire una Commissione Paritetica, costituita come descritto all'articolo 3 del "Regolamento della Commissione di Borsa Patate" (allegato 1), che si intende approvato.
I compiti della Commissione Paritetica sono di:
a) dare indicazione sulla raccolta (inizio e termine) e sullo stoccaggio del prodotto tenuto conto del grado di maturazione e dell'andamento dei mercati, al fine di graduare l'immissione del prodotto sul mercato, in rapporto all'andamento commerciale dello stesso;
b) indicare i prezzi secondo i criteri stabiliti ai successivi artt. 8 e 9 e tenuto conto delle indicazioni dell'Osservatorio Economico sulla Patata;
c) dare indicazioni sui programmi di immissione dei prodotti sul mercato al fine di realizzare una adeguata strategia commerciale.
Art. 8 Determinazione del prezzo
La Commissione Paritetica, tenuto presente l'andamento dei mercati nazionali ed esteri e le strategie di vendita più opportune, oltre che i quantitativi di prodotto attesi o giacenti nei magazzini di conservazione, indica i prezzi con le seguenti modalità:
a) durante il periodo di raccolta i prezzi indicati si riferiscono a prodotto franco partenza azienda agricola del produttore, in bins, per merce di categoria prima, seconda e fuori calibro come specificato nelle norme di qualità; la validità dei prezzi termina il giorno che precede la successiva seduta di Xxxxx.
b) al termine del periodo di raccolta e comunque entro il 15 settembre di ogni anno, la Commissione Paritetica indica il prezzo di riferimento per il prodotto in conto deposito di cui al successivo art. 9 punto 3). Esso sarà definito, di norma, tenendo conto delle prospettive generali commerciali del prodotto e comunque non al di sotto del prezzo garantito fisso di cui all’art 9 punto1).
Sempre entro il termine del 15 settembre, la Commissione Paritetica stabilisce inoltre il prezzo minimo del prodotto conferito in conto deposito per le categorie seconda e fuori calibro.
Per la CTG seconda il prezzo non potrà comunque essere al di sotto del 20% del prezzo indicato per la prima CTG.
Nel caso in cui particolari ed eccezionali eventi cambiassero in maniera significativa lo scenario economico della coltura, le parti concordano di incontrarsi col fine di rideterminare i nuovi parametri di riferimento relativi ai prezzi, comunque entro il 15 dicembre di ogni anno.
La Commissione Paritetica, dopo il 15 settembre si riunisce a cadenza mensile per analizzare l’andamento delle vendite e dei costi di post-raccolta, al fine di migliorare l’informazione sulla determinazione finale di saldo del prodotto in conto deposito. Sempre mensilmente la Commissione Paritetica dovrà dare indicazioni sul possibile realizzo finale del prezzo di riferimento indicato inizialmente.
La Commissione Paritetica avrà il compito di individuare parametri oggettivi finalizzati ad orientare la formazione del prezzo di liquidazione finale.
c) per tutto il periodo di commercializzazione del prodotto, anche se in sovrapposizione con il periodo di raccolta, la Commissione indica i prezzi di vendita, franco arrivo cliente per il prodotto di PRIMA categoria selezionato e confezionato, differenziato per calibro, tipo e peso delle confezioni.
La commissione, nel suo lavoro di rilevamento dei prezzi, terrà conto delle quotazioni inerenti i prodotti gestiti dal “Consorzio Patata italiana di Qualità” e dal “Consorzio Patata di Bologna D.O.P.”
Art. 9
Modalità di cessione e pagamento
Su esplicita indicazione dei singoli produttori soci delle OP sono adottate le seguenti forme di cessione-acquisto del prodotto:
1) Prezzo garantito fisso: possibilità per tutti i produttori di cedere, indicando tale scelta al momento della sottoscrizione del contratto di coltivazione una quota massima del 30% del prodotto di I categoria a “prezzo garantito fisso”.
Analoga possibilità dovrà essere data ai soci indiretti (soci di cooperativa) sotto forma di anticipazione di liquidazione da pagarsi con il primo acconto su una medesima quota massima del 30% del prodotto previsto in conferimento. Tale quota sarà comunicata congiuntamente dalle OO PP alle cooperative associate entro il 31 maggio e calcolata sulla base del prodotto riportato nei contratti di coltivazione dei soci diretti.
Il “prezzo garantito fisso” sarà indicato congiuntamente dalle OP entro il 15 novembre a valersi per la campagna successiva predisponendo uno specifico contratto di coltivazione per ogni annata agraria.
La base di calcolo per tale prezzo riguarderà tutte le tipologie di prodotto di prima categoria consegnato ai sensi del presente Contratto Quadro.
Per la restante parte del prodotto o per tutto il prodotto se non è stata adottata la scelta “Prezzo garantito fisso”, il produttore può utilizzare le seguenti modalità di cessione:
2) conferimento e vendita con prezzo definito. Il prodotto è fatturato dall'OP all'acquirente, applicando il prezzo fissato dalla Commissione Paritetica in vigore al momento dei ritiri sulla base dei quantitativi e delle qualità accertate all'ingresso nei magazzini, secondo le norme di qualità allegate.
L'Acquirente deve trasmettere alle OP i dati del prodotto campionato integrati nel documento di consegna o anche su specifico supporto elettronico, nei termini di Xxxxx e non oltre 15 giorni dalla consegna. Il pagamento è effettuato entro 30 gg dalla dell’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.
3) conferimento e vendita tramite conto deposito con prezzo da determinare. In attesa della commercializzazione del prodotto sui mercati, l'acquirente ritira nei propri magazzini, mettendo a disposizione le proprie strutture di conservazione e stoccaggio, il prodotto conferito alle OP dai propri associati, impegnandosi ad adottare le tecniche di conservazione stabilite dal disciplinare di produzione integrata ed eventuali ulteriori indicazioni fornite dal CTA, e ritenendosi responsabile per negligenza o colpa grave, nel rispetto, anche, delle norme di Legge in vigore.
All'ingresso nei magazzini, viene determinato, nel rispetto delle norme di qualità il peso netto del prodotto oggetto della vendita differita, fatti salvi, per l'acquirente, i vizi occulti. Salvo diversi accordi fra le parti, l'acquirente si impegna a immettere il prodotto, in piena autonomia, sui propri canali commerciali, acquisendone la disponibilità e titolarità al momento della fatturazione da parte delle OP, anche se con prezzo da determinarsi.
Alla fine di ogni mese, le imprese acquirenti, al fine di ottemperare agli obblighi fiscali, comunicheranno alle OP i quantitativi di patate da fatturare prelevate dal conto deposito e vendute.
I dati della campionatura del prodotto, ai fini della fatturazione, saranno consegnati alle OP entro il 30 settembre anche su specifico supporto elettronico.
Il prezzo da applicare nelle suddette cessioni è costituito almeno dall'80% del prezzo di riferimento per il prodotto in conto deposito di cui al precedente art. 8 comma b), salvo diversi accordi di miglior favore da concordare fra le parti.
Le parti convengono fin d'ora che il prodotto in conto deposito venga ceduto e fatturato con le seguenti modalità:
- il 50% entro il 16 ottobre di ogni anno;
- il 50% entro il 31 dicembre di ogni anno.
Il conguaglio avverrà con la determinazione del prezzo finale di liquidazione, entro il 30 maggio di ogni anno. I pagamenti delle suddette fatture dovranno essere eseguiti entro 15 giorni dalla data di fatturazione.
La liquidazione finale dovrà tenere conto delle indicazioni della commissione paritetica di cui all’art. 8 ultimo comma. Potrà inoltre tenere conto di maggiorazioni di prezzo relativamente a varietà di particolare interesse per la tipizzazione e/o valorizzazione delle produzioni ottenute a livello regionale o per sistemi di produzione di particolare pregio.
Con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla predetta data del 30 maggio di ogni anno, gli Acquirenti comunicheranno alle OP i prezzi di liquidazione finale per l'emissione delle fatture di conguaglio. Le OP comunicheranno alla prima seduta di Borsa patate il riepilogo dei prezzi di ogni acquirente.
Gli eventuali rimborsi per vizi occulti sono regolati in sede di conguaglio.
Per i ritardati pagamenti della modalità di cessione di cui al punto 3) del presente articolo si applicano gli interessi di mora in ragione del T.U.S. maggiorato di 2 punti %. Per le restanti modalità di cessione verrà applicato quanto definito a norma di Xxxxx.
Su tutti i documenti relativi alla cessione del prodotto dovrà essere indicato il richiamo al presente contratto quadro.
Il CTA può predisporre una proposta per l’introduzione di criteri omogenei per incentivare la consegna di patate di qualità. Tale proposta dovrà essere sottoposta alla Commissione Paritetica per la sua approvazione e applicazione
Art. 10
Obblighi delle cooperative
Le cooperative si impegnano a recepire nei regolamenti interni le modalità di coltivazione predisposte dal CTA in relazione ai parametri qualitativi, a rispettare i metodi di campionamento e valutazione stabiliti nel presente contratto quadro.
Sono inoltre tenute al rispetto di tempi e modalità di pagamento di cui al punto 1) art 9, all’applicazione dei sistemi di incentivo e penalità eventualmente stabiliti dalla Commissione Paritetica, nonché a comunicare alla stessa, successivamente al saldo dei pagamenti, lo schema di liquidazione definitivo (all. 3) tramite supporto informatico predisposto dal Cepa.
Art. 11 Informazione e divulgazione
Gli acquirenti si impegnano a fornire mensilmente alle O.P, a partire dalla fine delle scavature, i dati relativi alle vendite e alle giacenze di prodotto stoccato e oggetto del presente Contratto Quadro. Le OP stesse forniranno inoltre i dati relativi al prodotto stoccato in proprio, presso i produttori soci e/o le Cooperative ad esse aderenti.
Tali dati saranno resi noti all’interno della Commissione paritetica sulla base di analisi dettagliata dei flussi di consegna, giacenza e vendita per migliorare le condizioni di commercializzazione del prodotto oggetto del presente contratto quadro.
Le parti ritengono importante ottenere informazioni aggiuntive per rendere più efficiente e sostenibile la filiera produttiva, ed in particolare:
- la definizione, ad opera di un soggetto competente, di un costo di produzione della coltura su base oggettiva ed analitica, aggiornato annualmente. Tale costo di produzione sarà definito anche in base agli andamenti stagionali medi e alle rese medie per ettaro. Saranno utilizzati i dati forniti dal CTA e l’elaborazione finale dovrà essere resa nota entro il 15 settembre di ogni anno.
- attivare una campagna di promozione e valorizzazione delle caratteristiche qualitative e del rispetto ambientale ottenuto con l’ applicazione dei Disciplinari di Produzione Integrata, con lo scopo di valorizzare le produzioni ottenute e commercializzate rispettando gli impegni previsti dal presente contratto quadro. Le OP rendono annualmente noti i dati di consegna del prodotto relativi ad ogni firmatario il contratto quadro al fine di garantire l’autenticità dell’origine delle produzioni consegnate.
Art.12
Contributo per il coordinamento
Le OP, le imprese Commerciali e le Cooperative, riconoscono agli Enti che ospitano la Commissione Paritetica di Xxxxx e al Coordinatore, un contributo economico relativo ai costi per il funzionamento, la redazione e la diffusione delle relative informazioni da parte del Xx.Xx.
I contributi dei soci del Consorzio dalla Patata Italiana di Qualità verranno versati direttamente dal Consorzio, gli altri firmatari verseranno annualmente la quota definita di
1.000 € + I.V.A. direttamente al Xx.Xx. stesso che curerà inoltre la diffusione delle relative informazioni. Il mancato versamento di detta quota rende nulla la sottoscrizione del presente Contratto Quadro.
Art.13 Contenzioso e arbitrato
Ai sensi e per gli effetti degli artt.1453 e 1455 del C.C., la violazione delle obbligazioni stabilite nel presente contratto quadro costituisce inadempimento grave. Le parti stabiliscono che il mancato pagamento o il reiterato ritardo del pagamento (2 ritardati pagamenti consecutivi di oltre 15 gg. rispetto ai termini previsti) costituiscono motivo per l’esclusione delle ditte firmatarie per l’anno successivo dal contratto quadro.
CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER ARBITRATO RITUALE
Qualsiasi controversia concernente il presente contratto - comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione, risoluzione e interpretazione - sarà risolta mediante arbitrato rituale, in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Bologna che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare, costituita da n. 03 arbitri nominati secondo detto Regolamento.
Gli arbitri decideranno secondo diritto.
CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER ARBITRATO RITUALE DI TIPO TECNICO
Le parti sottoscritte convengono di demandare a n. 03 periti l’accertamento e/o la valutazione qualitativa e/o quantitativa riguardanti il presente contratto.
Per quanto riguarda la designazione dei periti, le parti espressamente si obbligano ad attenersi al regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna che dichiarano di conoscere e di accettare.
Le parti si impegnano sin da ora a riconoscere alla determinazione peritale gli stessi effetti di un contratto tra esse direttamente pattuito.
Le parti riconoscono che, nella fattispecie inerente la clausola di forza maggiore, questa è da ritersi ricompresa nel presente articolo conformemente a quanto richiesto nell’art 11 comma 4, lett. b) del Dlgs 102/05 con l’indicazione all’arbitro di valutazione equitativa del danno, essendo la valutazione della sussistenza della causa, comunque rimessa alla fase contenziosa.
Art.14 Privacy
Ai sensi e per gli effetti del DLgs n.196/2003 relativo alla tutela dei dati personali, le parti dichiarano di essere informate che i dati personali che le riguardano, reciprocamente comunicati o comunicati a terzi in occasione delle procedure di perfezionamento del presente contratto quadro, sono suscettibili di trattamento da parte di ciascuna di esse.
Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente al rispetto delle clausole contrattuali, al rispetto degli obblighi di Legge inerenti la stipula e la gestione del presente contratto oltre che agli obblighi derivanti dall’eventuale adesione dei firmatari al Consorzio Patata Italiana di Qualità e al Consorzio Patata di Bologna DOP.
Art. 15 TRASFORMAZIONE
I firmatari del presente Contratto Quadro, per il prodotto conferito dai produttori, incaricano le O.P. a stipulare per loro conto, con le industrie di trasformazione, i contratti di consegna dei prodotti di fascia B – B1 e C, a norma dell’Contratto Quadro nazionale per la cessione di patate all’industria di trasformazione”. Si precisa che il prodotto da consegnare
all’industria di trasformazione non rientra nelle condizioni commerciali pattuite dal presente contratto quadro. Sarà cura delle O.P. far sottoscrivere i singoli contratti di consegna alle industrie, alle condizioni pattuite dalle stesse O.P. nell’ambito dell’accordo di cui sopra.
Art. 16 Allegati
Formano parte integrante del presente Contratto Quadro:
1) Regolamento della Commissione Paritetica di Borsa Patate di Bologna;
2) Norme di qualità delle patate;
3) Schema di liquidazione;
4) Modulo di contratto di coltivazione di XXXXXX e A.P.P.E
5) Documento di trasporto e distinta qualitativa;
6) Disciplinare Produzione Integrata (QC) della patata (L.R. 28/99) della regione Xxxxxx- Romagna.
7) Documento fotografico per la valutazione e classificazione delle patate.
Sono inoltre da considerare allegati al presente contratto quadro e integrati di volta in volta:
- le elaborazioni delle superfici di cui all’art 2
- l’elaborato riportate il prezzo medio triennale del prodotto di prima ctg di cui all’art 9 punto 1)
- gli elaborati che mensilmente produrrà la commissione paritetica di cui all’art 8 punto b).
- l’elaborato relativo alla definizione del costo di produzione di cui all’art 11.
- le elaborazioni di cui all’ultimo comma dell’art 11
Bologna, 8 LUGLIO 2016
I soggetti firmatari sottoscrivono il presente contratto che sarà consegnato alla Regione per l’inoltro al MIPAAF.
allegato n. 1
REGOLAMENTO DELLA "COMMISSIONE DI BORSA PATATE" DI BOLOGNA
Art. 1)
In ambito Xx.Xx. fra i firmatari del presente Contratto Quadro per la cessione delle patate da consumo fresco è costituita la Borsa Patate, avente lo scopo di rilevare, indicare e formare i prezzi, oltre che indicare le migliori strategie di massima, per il prodotto commercializzato, con le modalità e nei tempi stabiliti a punti 8 e 9 del Contratto Quadro stesso.
Con la partecipazione dell’Osservatorio Economico sulla patata, costituito in ambito Xx.Xx., e delle Unioni Nazionali (Unapa ed Italpatate), di FRUITIMPRESE, di ASCOM e dell’Aiipa, la Borsa collabora alla messa a punto di un Osservatorio dei prezzi nazionale di settore con la pubblicazione dei dati degli andamenti dei mercati nazionali ed esteri del prodotto fresco e per la trasformazione industriale.
Art. 2)
Il Xx.Xx., sentito il parere delle parti firmatarie, incarica il Coordinatore ed arbitro delle sedute di Commissione di Borsa Patate.
Al Ce-Pa compete inoltre di:
1. Presiedere i lavori della Commissione di Borsa Patate;
2. Convocare le riunioni della Commissione di Borsa Patate, sentito il Coordinatore.
Art. 3)
La Borsa Patate si riunisce, di norma, una volta al mese come segue:
- entro la prima decade del mese, indicativamente il primo venerdì, con i firmatari del presente Contratto Quadro, per la lettura delle giacenze e le considerazioni sul mercato del prodotto locale e la determinazione, a porte chiuse, dei prezzi.
- durante il periodo della scavatura, o per eventuali emergenze o necessità, la Borsa può essere convocata tutte le settimane od anche più volte, se richiesto da almeno due categorie rappresentate e deve essere convocata per iscritto, anche a mezzo e-mail specificando l’O.d.G.
Le risultanze dell’intera Borsa verranno pubblicate dall’Osservatorio Economico.
Nella fase, relativa all’individuazione dei prezzi dell’Xxxxxx-Romagna, partecipano alla riunione esclusivamente i firmatari dell’Contratto Quadro della Regione Xxxxxx-Romagna, così rappresentati:
n._5_ rappresentati dei commercianti (FRUITIMPRESE/ASCOM). n._5_ rappresentanti delle O.P e delle Cooperative.
Ogni categoria elegge i propri rappresentanti nonché un numero pari di supplenti, che potranno intervenire con diritto di voto quando manchi un rappresentante ufficiale della categoria stessa.
I nominativi degli aventi diritto al voto dovranno essere comunicati per iscritto al Coordinatore della Commissione della Borsa alla sottoscrizione del presente contratto. Alla Borsa patate di Bologna potranno, previo parere unanime dei componenti, partecipare invitati, indicati di volta in volta, senza diritto di voto.
Coloro che non possono partecipare alla riunione possono preventivamente avvisare il Coordinatore e comunicare un orientamento sull'andamento commerciale, orientamento che sarà divulgato solo dopo gli interventi dei presenti. Nei casi in cui sia necessaria la votazione, e sussista una posizione di parità fra gli aventi diritto al voto, il Coordinatore ha potere decisionale.
La votazione è valida solo se è presente almeno il 50% di ogni categoria avente diritto al voto, nel caso non si raggiunga il quorum per la votazione, la seduta va riconvocata entro 48 ore ed è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei presenti.
Qualora il CEPA convochi Borse Nazionali, a tali incontri partecipa una rappresentanza dei componenti la Borsa patate di Bologna, appositamente designata in una seduta di borsa precedente.
Art. 4)
In caso di impedimento del CEPA, che ha la funzione di presiedere i lavori della Commissione di Borsa Patate, i componenti della Commissione stessa nomineranno di volta in volta, al loro interno, un membro con funzioni di Presidente e Coordinatore e che dovrà esimersi dal dare indicazioni di prezzo prima del termine delle consultazioni.
Art. 5)
Al coordinatore della Commissione di Xxxxx, competono le seguenti funzioni:
a. coordinare i lavori di Xxxxx;
b. effettuare le premesse economiche, sullo stato delle colture e dei mercati;
c. fungere da moderatore;
d. dare e togliere la parola agli aventi diritto;
e. rilevare mensilmente le giacenze del prodotto dalla fine della raccolta al termine della campagna commerciale e darne pubblicità all’interno della Borsa a favore dei componenti la commissione paritetica di Borsa Patate;
f. esporre e divulgare i prezzi e gli orientamenti della Borsa sull’Osservatorio economico sulla patata e collaborare alla predisposizone e stesura dell’Osservatorio Economico Nazionale ;
g. dare informazioni alla Commissione di Borsa sull'andamento delle contrattazioni anche sugli altri mercati di riferimento, interni ed esteri;
h. ricevere e riferire alla Commissione di Borsa ogni informazione che possa essere utile al fine di tracciare strategie idonee alla migliore valorizzazione commerciale ed economica delle patate;
l. intervenire nelle votazioni come previsto all'art. 3 del presente regolamento.
Art. 6)
Alle riunioni della Commissione di Borsa possono essere presenti rappresentanti delle C.C.I.A.A.
Art. 7)
A tutte le riunioni della Commissione di Borsa potranno partecipare come invitati permanenti i direttori del Consorzio della Patata italiana di Qualità, del Consorzio patata di Bologna D.O.P. e il coordinatore del CTA.
Art. 8)
Il presente regolamento essendo parte integrante del contratto quadro regionale risulta approvato e valido all’atto della sottoscrizione del contratto quadro medesimo.
allegato n. 2
NORME DI QUALITÀ ALLEGATE AL CONTRATTO QUADRO PER LA CESSIONE DI PATATE AL CONSUMO
Come premessa alle norme di qualità le parti convengono che lo standard produttivo di riferimento è il disciplinare Produzione Integrata (QC) della Regione Xxxxxx-Romagna con l’impegno, nell’arco del triennio 2013–2015 di applicare alla totalità della produzione del presente contratto quadro il disciplinare Produzione Integrata (QC).
Il campionamento sarà effettuato su un numero di contenitori prelevati a caso, pari almeno al 5% del totale e comunque non inferiore ad un contenitore per carico. Il CTA ha il compito di predisporre prima dell’inizio della campagna le metodologie di campionamento consentite .
Il prodotto consegnato verrà così classificato:
Prodotto di categoria PRIMA
o con calibro da 45mm a 75mm, prodotto completamente abbucciato, privo di macchie, di forma sufficientemente regolare, senza difetti significativi in superficie, con le caratteristiche tipiche della varietà, con una tara globale (scarto + terra) massima del 15%, oltre tale limite la classificazione della partita viene concordata con il produttore.
o Prodotto di 2° categoria atto ad essere definito "PATATA DA CONSUMO" con calibro da 45mm a 75mm con danneggiamenti e difetti di lieve entità e/o con colorazione non conforme, che ne consentano però una collocazione sul mercato.
o Prodotto di categoria fuori calibro con calibro - 45mm e + 75mm con danneggiamenti e/o difetti di lieve entità, che però ne consentano una collocazione sul mercato.
o Scarto: costituiscono parte di questa voce il prodotto gravemente deformato, quello con profondi danneggiamenti da insetti terricoli, il verde erba, il tagliato, l'immaturo, il marcio, con attacchi notevoli di scabbia o altre gravi anomalie superficiali e/o interne.
o La tara d'uso è del 2% a fronte del calo naturale della merce e viene computata contestualmente alla tara dei contenitori.
Costituisce inoltre tara la presenza di zolle, sassi od altri corpi estranei.
La classificazione viene effettuata anche con l’ausilio del Documento fotografico per valutazione e classificazione delle patate (Allegato 7 al contratto quadro)
L'azienda produttrice garantirà formalmente che il prodotto consegnato rientri nei limiti previsti dalle norme vigenti per quanto riguarda i residui da fitofarmaci. La tara, il peso netto e quant'altro rilevato in campionatura, verranno registrati nell'apposito spazio in calce al documento di trasporto rilasciato dal Venditore all'Acquirente all'atto della consegna e/o comunicato anche su supporto informatico.
Le parti concordano che le tare degli imballi in legno devono essere, prendendo a riferimento i bins del tipo "Della Valentina", di norma, kg. 75 per i bins medi e kg.85 per i bins grandi.
Per i contenitori in plastica dovrà essere applicata la tara reale comunque definita di volta in volta a seconda della tipologia del contenitore.
Le parti si fanno interpreti dell’esigenza, al fine di migliorare le caratteristiche qualitative del prodotto, di procedere alla raccolta dello stesso nei periodi definiti ottimali e ove possibile, nelle ore più fresche della giornata.
allegato n. 3
SCHEMA DA IMPIEGARSI A TITOLO INDICATIVO PER L'EFFETTUAZIONE DELLE LIQUIDAZIONI
Al fine di dare una lettura più omogenea e trasparente alle rispettive liquidazioni, i firmatari del presente Contratto Quadro si impegnano a comunicare alle OP i termini economici della campagna commerciale utilizzando la seguente schematizzazione:
Prezzi franco azienda agricola in bins dell'acquirente I.V.A. esclusa.
Categoria con riferimento al disciplinare qc | Euro/Kg. prezzo base | Kg. prodotto | % |
PRIMA | |||
SECONDA cal 45÷75 mm “Comune” | |||
FUORI CALIBRO – 45 mm “Tondello” consegnato in partita | |||
FUORI CALIBRO – 45 mm “Tondello” consegnato separato e pulito | |||
FUORI CALIBRO + 75 mm “Fiorone” | |||
Scarto | |||
Prodotto Convenzionale cal 45÷75 mm | |||
100% |
Allegato 4 contratto tipo (modello unificato APPE ASSOPA)
DENUNCIA DI PRODUZIONE E DELEGA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE CONTRATTO DI COLTIVAZIONE (Dlgs 102/05)
I l sottoscritto Socio, t i tolare e legale rappresentante dell’ Azienda Agricola:
(apporre il timbro aziendale) (denominazione) | n. cellulare / (anche per eventuale invio di comunicazioni tramite sms) |
(ubicazione,via) (partita IVA e C.F.) | Associata a questa associazione col numero Indirizzo e-mail: |
Dichiara
1) che, tenuto conto dei programmi produttivi e delle indicazioni tecniche emanate dalla su intestata ASSOPA, Organizzazione di Produttori (OP), nell’anno prevede le seguenti coltivazioni a patate :
varietà | Destinazione: MERCATO FRESCO | Destinazione: INDUSTRIA | ||||
Superficie ETTARI | Prod. prevista X.xx | U (*) | Superficie ETTARI | Prod. prevista X.xx | ||
UTILIZZO CANTIERE SEPARATORE | ||||||
PATATE cal. -45mm | SI 🞏 | NO 🞏 | ||||
(*) indicare l’utilizzo inserendo la lettera corrispondente: D=patata di Bologna (DOP) – S=Selenella® – QC=Qualità Controllata – QCG =QC Globalgap - A=altro | ||||||
UBICAZIONE DELLE COLTIVAZIONI – DATI CATASTALI | ||||||
INDIRIZZO: COMUNE: FOGLIO: MAPPALE: INTERO: PARTE: | INDIRIZZO: COMUNE: FOGLIO: MAPPALE: INTERO: PARTE: |
2) La produzione sarà ceduta, tramite l’OP e/o direttamente dal socio nel rispetto delle norme comuni emanate in sede d’Assemblea Generale dell’OP e di quanto stabilito da eventuali accordi –contratti quadro sottoscritti, alla Ditta acquirente sottoriportata:
NOME DITTA COMMERCIANTE per FRESCO (Aquirente): 🞏 acquirente da individuare successivamente | NOME DITTA INDUSTRIA |
3)a) In relazione a quanto sopra specificato, il sottoscritto, socio dell’O.P., delega l’Associazione ASSOPA a rappresentare a tutti gli effetti la produzione effettivamente realizzata. Il sottoscritto, socio dell’O.P., espressamente esonera l’Associazione da oneri e/o responsabilità per mancato collocamento totale o parziale del prodotto contrattato o per mancato pagamento totale o parziale da parte dell’acquirente del prodotto ceduto. Il soggetto conferente ha diritto a richiedere informazioni in ordine all’esecuzione del contratto di vendita relativo al prodotto ceduto, che ASSOPA è tenuta a fornire entro il termine di 60 gg dalla richiesta inviata con lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Il soggetto conferente ha diritto di richiedere che ASSOPA si attivi, con le misure da essa valutate più idonee, per il recupero del credito relativo al proprio prodotto ceduto. In caso di mancata attivazione ASSOPA è tenuta al pagamento al soggetto conferente del corrispettivo per il prodotto ceduto
b) Il sottoscritto Socio del’O.P. sottoscrivendo il presente atto, rinuncia nei confronti dell’O.P. XXXXXX, a qualsivoglia richiesta in merito ai pagamenti del prodotto consegnato, liberando all’uopo l’O.P. da qualsivoglia onere ed obbligazione correlata rinunciando espressamente e formalmente, nei confronti della citata O.P. a qualsivoglia eccezione od azione al riguardo.
c) Il sottoscritto Socio del’O.P. autorizza inoltre l’Associazione ad effettuare le trattenute associative secondo deliberati degli organi della Associazione medesima.
Luogo e data | Per l’O.P. (firma) | Per l’Azienda Agricola (firma) | Per l’Azienda Acquirente (firma) |
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. , il sottoscritto Socio dell’O.P. ed il sottoscritto (acquirente) approvano specificatamente i patti per quanto di loro pertinenza di cui al numero 3, punti a), b) e c)
Luogo e data | Per l’O.P. (firma) | Per l’Azienda Agricola (firma) | Per l’Azienda Acquirente (firma) |
Parte riservata alla Ditta che ritira il prodotto: | Timbro e firma Ditta Acquirente | ||
Preso atto di quanto sopra specificato, la Ditta acquirente si impegna a ritirare tutta la produzione di patate prevista, alle condizioni fissate da accordi interprofessionali o contratti quadro qualora ne sia firmataria. |
CONSENSO PRIVACY - Ai sensi del D.lgs 196 del 2003, il sottoscritto autorizza e acconsente espressamente a che i dati raccolti, e in particolare quelli personali, possano costituire oggetto di trattamento per le finalità connesse al rapporto di collaborazione, agli obblighi contrattuali nonché che vengano trasferiti fuori dal territorio della Repubblica Italiana ed anche fuori dal territorio dell'Unione Europea. Acconsente inoltre all'utilizzo del proprio indirizzo di posta elettronica o numero di telefono per l'invio di comunicazioni, per l’inserimento di tali dati in banche dati inerenti il rapporto di collaborazione in essere. Qualora i dati personali costituiscano oggetto di comunicazione a terzi per finalità sempre relative al corretto svolgimento del rapporto di collaborazione o perché richiesti dai soggetti predetti, il sottoscritto acconsente, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs 196 del 2003, alla comunicazione stessa, laddove essa non sia richiesta dalla legge.
Firma per consenso
allegato 5 Documento di consegna prodotto.
allegato n. 6
Sono parte integrante del presente accordo le norme generali e la gestione del post raccolta del disciplinare di produzione integrata riferito alle patate reperibile sul sito ufficiale della Regione Xxxxxx-
Romagna, Assessorato Agricoltura al seguente indirizzo internet
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx/Xxxxxxxxx-xxxx-xxxxxxxxxxx/Xxxx-xxxx-xxx/Xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxx-xxxx- ambiente/Fare-agricoltura-integrata-produzioni-vegetali/Disciplinari-di-produzione-integrata
Allegato 7
Documento fotografico per valutazione e classificazione delle patate..
FIRMATARI DEL CONTRATTO QUADRO
PER LE ORGANIZZAZIONI DEI PRODOTTORI | |
ASSOPA Il Presidente Xxxxxxxx Xxxxx | X.X.X.X. coop. Il Presidente Xxxxxxx Xxxxxxxxx |
PER LE ORGANIZZAZIONI DI IMPRESE DI TRASFORMAZIONE E DISTRIBUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE | |
FRUITIMPRESE Il Delegato Xxxxxx Xxxxxxxxx | ASCOM Il Delegato Xxxxxx Xxxxxxxxx |
PER LE DITTE ACQUIRENTI FIRMATARIE DEL CONTRATTO QUADRO |
DITTA | nominativo | firma |
1 Xxxxxxxxx Xxxx s.r.l. | Xxxxxxxxx Xxxxx | |
2 Fuitem & Xxxxxx Fruttaexport s.r.l. | Xxxxxxxxx Xxxxxx | |
3 Leonesi s.r.l. | Xxxxx Xxxxxxx | |
4 Xxxxxx Xxxxxx s.r.l. | Xxxxxxx Xxxxxx | |
5 Collinfrutta di Xxxxxx Xxxxxxx & c. | Xxxxxxx Xxxxxx | |
6 Ortofrutticola Parma s.r.l. | Xxxxx Xxxxx | |
7 Romagnoli Fratelli S.p.A. | Xxxxxx Xxxxxxxxx | |
8 Pizzoli S.p.A. | Xxxxxx Xxxxxxx | |
9 Marmocchi Angiolino s.r.l. | Xxxxxx Xxxxxxxxx | |
10 Xxxxxxx Xxxxxxxx S.p.A. | Xxxxxx Xxxxxxxx | |
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 |
PER LE COOPERATIVE AGRICOLE DI COMMERCIALIZZAZIONE
COOPERATIVA | nominativo | firma |
1 APOFRUIT ITALIA | Xxxxxxx Xxxxx | |
2 PATFRUT | Xxxxxxxx Xxxxx | |
3 | ||
4 CICO | Xxxxx Xxxxxxx | |
5 CESAC | Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx | |
6 | ||
7 |
Regolamento del Comitato Tecnico Agronomico
PREMESSA
In riferimento all’art. 4 bis del contratto quadro per la cessione di patate da consumo fresco viene costituito il Comitato Tecnico Agronomico CTA a supporto delle attività relative al comparto specificatamente per gli aspetti agronomico produttivi e ambientali sia per le fasi di pre e post raccolta del prodotto.
COMPOSIZIONE E DURATA
Il CTA è composto da tecnici che operano nel settore patate che sono designati dai firmatari il contratto quadro.
Ne fanno inoltre parte i tecnici del consorzio patata italiana di Qualità e del consorzio patata di Bologna DOP.
Il CTA nominerà un coordinatore nell’ambito dei tecnici che compongono il comitato stesso. Il Comitato. Così composto, resta in carica per tutta la durata di validità del CQ e pertanto fino al suo rinnovo.
Dovrà far parte del CTA anche un rappresentate dell’Assessorato Agricoltura della Regione Xxxxxx Xxxxxxx appositamente designato.
COMPITI
Il lavoro del CTA è rivolto a tutte le aziende agricole associate ad O.P. Patate riconosciute e firmatarie del Contratto Quadro.
Il CTA si riunirà su convocazione del coordinatore, il quale, di volta in volta, indicherà anche gli argomenti da trattare.
Il CTA si riunirà anche su richiesta della Commissione Paritetica del Contratto Quadro per specifici argomenti rispetto ai quali potrà essere richiesto un approfondimento.
I compiti del CTA sono relativi all’elaborazione di indirizzi volti ad orientare le tecniche di coltivazione della patata, liste varietali raccomandate, le metodologie di raccolta e conservazione al fine di un miglioramento qualitativo del prodotto e dell’incremento della sostenibilità ambientale, economica e sociale. Sarà inoltre perseguito lo sviluppo di attività di ricerca e sperimentazione e quant’altro i firmatari il contratto quadro riterranno opportuno.
Il CTA svolge anche un ruolo di raccordo con il Servizio Fitosanitario Regionale per le tematiche che sarà necessario affrontare con il CRPV, di cui le OOPP sono socie e con gli Istituti scientifici di ricerca. Sarà anche compito del CTA la messa a punto di specifici modelli di coltivazione e l’informazione ai produttori rispetto all’applicazione dei disciplinari di produzione quali QCe DOP. Sarà cura CTA definire le metodologie più opportune per il prelievo dei campioni del prodotto al fine di una sua più corretta classificazione.