DIPARTIMENTO CASA ITALIA
DIPARTIMENTO CASA ITALIA |
Accordo ex articolo 15, legge 7 agosto 1990, n. 241, per l’attuazione di iniziative finalizzate alla prevenzione e alla riduzione del rischio sismico su immobili di particolare interesse strategico
TRA
la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia (C.F. 80188230587) con sede in XXXX (XX), Xxx xxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx x. 00, rappresentato dal Capo del Dipartimento, Cons. Xxxxx Xxxxxx, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 13 aprile 2021, al n. 795, di seguito Dipartimento,
e
l’Agenzia del Demanio (C.F. 06340981007) con sede in Xxxx, Xxx Xxxxxxxxx x. 00, rappresentata dal Direttore dell’Agenzia, dott.ssa Xxxxxxxxxx xxx Xxxxx, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 giugno 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 14 luglio 2021, al n. 1944, di seguito Agenzia;
(di seguito, congiuntamente denominate le “Parti” e singolarmente la “Parte”).
***
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche e integrazioni, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
VISTO l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, che prevede per le Amministrazioni Pubbliche la possibilità di concludere accordi tra loro per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modifiche e integrazioni, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 0000, x. 00”, x, xx particolare, l’articolo 8 del decreto in parola, relativo all’autonomia contabile e di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri;
VISTO l’articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche e integrazioni, recante la “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, che ha istituito l’Agenzia del Demanio, ente pubblico economico;
VISTO l’articolo 65, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999, che ha attribuito all’Agenzia l’amministrazione dei beni immobili di proprietà dello Stato, con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l’impiego, di sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del patrimonio, utilizzando in ogni caso, nella valutazione dei beni a fini conoscitivi e operativi, criteri di mercato, di gestire con criteri imprenditoriali i programmi di vendita e di provvista, anche mediante
l’acquisizione sul mercato, nonché di utilizzo e di manutenzione ordinaria e straordinaria di tali immobili;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e sue modifiche e integrazioni, concernente il “Codice dei contratti pubblici”;
VISTO l’articolo 1, commi da 95 a 98 e comma 105, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, concernente il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese;
VISTO l’articolo 1, commi da 162 a 170, della succitata legge n. 145 del 2018, con cui è disciplinata la costituzione di un’apposita Struttura per la progettazione di beni e edifici pubblici, finalizzata a favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione e degli investimenti pubblici, demandando ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la denominazione, l’allocazione, le modalità di organizzazione e le funzioni della stessa;
VISTO, in particolare, il comma 163 del predetto articolo 1 della legge n. 145 del 2018, ai sensi del quale la Struttura per la progettazione di beni e edifici pubblici opera su richiesta delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali interessati “… che ad essa possono rivolgersi ai sensi dell’articolo 24, comma 1, lettera c), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa convenzione e senza oneri diretti di prestazioni professionali rese per gli enti territoriali richiedenti …”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 luglio 2017, di modifica e integrazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", con il quale, all’articolo 12- bis, è stato istituito il Dipartimento Casa Italia;
VISTO l’atto di indirizzo del Ministero dell’economia e delle finanze, per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale 2018-2020, che ha individuato l’Agenzia del Demanio quale soggetto preposto alla “predisposizione e progressiva attuazione di progetti specifici finalizzati alla prevenzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica […] del patrimonio immobiliare dello Stato affidato all’Agenzia, attraverso l'impiego delle risorse previste dall'articolo 1, comma 140, della legge di Bilancio 2017”;
VISTO l’atto di indirizzo del Ministero dell’economia e delle finanze, per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale 2019-2021, in base al quale l’Agenzia è chiamata a potenziare le iniziative di riqualificazione dei beni statali e, in particolare, ad attuare progetti per la prevenzione del rischio sismico e per la riqualificazione energetica, nonché ad accelerare gli interventi di rifunzionalizzazione degli immobili inseriti nei progetti di razionalizzazione;
VISTO l’atto di indirizzo del Ministero dell’economia e delle finanze, per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale 2020-2022, nell’ambito del quale l’Agenzia del Demanio prosegue a garantire la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, anche al fine del contenimento della spesa e della riduzione del debito pubblico, nonché ad individuare nuovi modelli e soluzioni di utilizzazione degli immobili demaniali utili anche ad assecondare strategie di modernizzazione su base tecnologica dei servizi alla cittadinanza, attraverso il potenziamento delle iniziative di riqualificazione dei beni statali e, in particolare, l’attuazione di progetti per la prevenzione del rischio sismico, per la riqualificazione energetica, il risanamento ambientale e l’efficientamento, nonché l’accelerazione degli interventi di rifunzionalizzazione degli immobili inseriti nei progetti di razionalizzazione degli usi governativi, contribuendo al rilancio degli investimenti pubblici e alla realizzazione del Green New Deal;
VISTO l’atto di indirizzo del Ministero dell’economia e delle finanze, per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale 2021-2023, nell’ambito del quale l’Agenzia del Demanio prosegue a garantire il potenziamento delle iniziative di riqualificazione dei beni statali, attuazione di progetti di prevenzione del rischio sismico, riqualificazione energetica, risanamento ambientale, efficientamento e accelerazione degli interventi di razionalizzazione degli usi governativi, contribuendo al rilancio degli investimenti pubblici e alla realizzazione del Green New Deal;
CONSIDERATO che l’Agenzia, in attuazione a quanto disposto dall’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, elabora un Piano pluriennale per programmare l’esecuzione delle indagini di vulnerabilità sismica su tutti i beni dello Stato e i successivi interventi di miglioramento e adeguamento sismico, ricomprendendo, all’interno delle specifiche procedure di affidamento aventi ad oggetto i servizi tecnici necessari all’attuazione del Piano, anche le attività di audit energetico, nonché rilievo e restituzione in modalità B.I.M. (Building Information Modeling);
CONSIDERATO che l’Agenzia ha avviato su tutto il territorio nazionale procedure di affidamento volte a garantire l’adeguamento e/o il miglioramento sismico degli immobili in uso alle pubbliche amministrazioni e l’efficientamento energetico degli stessi, acquisendo, sul tema, un importante know- how da condividere con gli altri soggetti istituzionali competenti sul tema;
CONSIDERATO che quota parte delle risorse assegnate al Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 95, della citata legge
n. 145 del 2018, è stato iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri nell’ambito della Missione 8: “Soccorso civile” - Programma 8.4: “Interventi per pubbliche calamità”
– e imputato al Centro di Responsabilità n. 1 “Segretariato Generale” – Cap. 908 “Interventi per la prevenzione del rischio sismico delle infrastrutture”, la cui gestione è delegata al Dipartimento Casa Italia, per il finanziamento di interventi di verifica e miglioramento sismico di edifici appartenenti al patrimonio immobiliare dello Stato;
CONSIDERATO che il Dipartimento, per la compiuta e celere realizzazione dei suddetti interventi di verifica e miglioramento, ha interesse alla stipula di un Accordo di collaborazione istituzionale per attività di interesse comune con l’Agenzia del Demanio, a seguito del quale potersi avvalere della Struttura per la progettazione di beni e edifici pubblici per lo svolgimento di tutte le necessarie attività tecniche e di ingegneria;
CONSIDERATO che, in tale ottica, con l’obiettivo di accelerare le procedure di realizzazione degli interventi nel rispetto di cronoprogrammi rigorosi, l’Agenzia del Demanio ha manifestato la propria disponibilità a fornire supporto al Dipartimento attraverso la Struttura per la progettazione di beni e edifici pubblici nell’ambito delle rispettive funzioni e attività di competenza;
CONSIDERATO che con il presente Accordo le Parti, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e ferma restando l’adozione dei provvedimenti di competenza dei rispettivi Organi deliberanti, intendono sviluppare una collaborazione istituzionale per l’attuazione di iniziative tese alla prevenzione e alla riduzione del rischio sismico su immobili di particolare interesse strategico, attraverso il conferimento e la condivisione di competenze, attrezzature e strumentazioni, beni e quant’altro nella propria disponibilità;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2021, registrato alla Corte dei conti in data 13 aprile 2021, al n. 795, con il quale il Cons. Xxxxx Xxxxxx è stata nominata Capo del Dipartimento Casa Italia;
VISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 31 marzo 2021, con il quale sono state assegnate in gestione al Cons. Xxxxx Xxxxxx, unitamente ai relativi poteri di spesa, le risorse finanziarie iscritte, per l'esercizio finanziario 2021 e per gli esercizi finanziari successivi, sul predetto capitolo n. 908;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 giugno 2021, registrato alla Corte dei conti in data 14 luglio 2021, al n. 1944, con il quale la Dott.ssa Xxxxxxxxxx xxx Xxxxx è stata nominata Direttore dell’Agenzia del Demanio;
TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE
Art. 1
(Premesse)
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Art. 2
(Finalità e oggetto dell’Accordo)
1. Il presente Accordo ha la finalità di promuovere un rapporto di collaborazione istituzionale tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia e l’Agenzia del Demanio, per l’attuazione di iniziative tese alla prevenzione e alla riduzione del rischio sismico su immobili di particolare interesse strategico, da realizzarsi sia attraverso indagini di vulnerabilità sismica sia attraverso la progettazione e l’esecuzione di specifici interventi di adeguamento e miglioramento antisismico e, ove strettamente connessi ai fini di ottimizzare i risultati, razionalizzando l’intervento sugli immobili interessati, anche di efficientamento energetico.
2. Gli immobili oggetto di intervento sono ricadenti nel patrimonio immobiliare dello Stato gestito dall’Agenzia.
3. Il Dipartimento definisce annualmente la quota di risorse finanziarie da destinare al finanziamento dell’Accordo, dandone immediata comunicazione all’Agenzia per il seguito di competenza.
4. L’elenco degli immobili e l’ammontare delle risorse necessarie alla esecuzione dei relativi interventi di adeguamento e miglioramento antisismico sono individuati nell’ambito di apposite Convenzioni tra il Dipartimento Casa Italia e la Struttura per la progettazione di beni e edifici pubblici, da sottoscriversi ai sensi del comma 163 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018.
Art. 3
(Durata, risoluzione e modifiche dell’Accordo)
1. L’Accordo ha una durata di 36 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2022. Entro tre mesi dalla scadenza, valutato lo stato di attuazione complessivo dell’Accordo e delle Convenzioni sottoscritte con la Struttura per la progettazione di beni e edifici pubblici da esso derivanti, le Parti possono rinnovare i termini degli stessi, riservandosi la possibilità di aggiornarne i relativi contenuti.
2. L’Accordo può essere oggetto di modifiche, integrazioni o aggiornamenti per concorde volontà delle Parti contraenti da formulare esclusivamente in forma scritta.
3. L’Accordo può essere risolto, per mutuo consenso risultante da atto scritto, in caso di inadempimento degli obblighi da esso derivanti, nonché per causa di forza maggiore o per impossibilità sopravvenuta della prestazione, fermo restando la piena validità ed efficacia delle Convenzioni dallo stesso scaturite che abbiano avuto un principio di esecuzione e fatta salva diversa espressa intesa tra le Parti.
Art. 4
(Attività e ruoli delle Parti)
1. Le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si impegnano a porre in essere ogni utile iniziativa al fine di giungere alla realizzazione delle attività e degli interventi di comune interesse, oggetto dell’Accordo.
2. L’Agenzia del Demanio si impegna, attraverso le proprie articolazioni centrali e territoriali, compresa la Struttura per la progettazione di beni e edifici pubblici, a garantire relativamente agli immobili oggetto di intervento:
a) le funzioni di Stazione appaltante, comprensive di tutte le attività da ciò derivanti ai sensi della disciplina ratione temporis vigente in materia, per l’acquisizione dei servizi di ingegneria e architettura finalizzati alla conoscenza degli edifici in termini di:
1) analisi di vulnerabilità sismica con le connesse indagini strumentali;
2) diagnosi energetica;
3) realizzazione dei modelli digitali da ottenere attraverso le tecnologie di Building Information Modeling (B.I.M.);
4) progetti di fattibilità tecnico ed economica (PFTE) atti a garantire il miglioramento o l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico;
b) le funzioni di Stazione appaltante, comprensive di tutte le attività da ciò derivanti ai sensi della disciplina ratione temporis vigente in materia, per l’acquisizione dei servizi di ingegneria e architettura finalizzati sia alla progettazione definitiva ed esecutiva nonché per l’esecuzione degli interventi di adeguamento e miglioramento antisismico e, ove strettamente connessi con questi ultimi, di efficientamento energetico;
c) le attività tecniche e operative relative alle funzioni di Program Management nonché il monitoraggio degli interventi, fornendo al Dipartimento, anche in formato digitale, le risultanze delle attività svolte, nonché le informazioni circa lo stato di avanzamento delle indagini, delle progettazioni e degli interventi con le modalità e i tempi concordati fra i referenti dell’Accordo di cui al successivo articolo 7.
0.Xx Dipartimento Casa Italia si impegna a:
a) finanziare, mediante l’impiego dei propri fondi e nel limite massimo dello stanziamento annuale di competenza sul capitolo 908 “Interventi per la prevenzione del rischio sismico delle infrastrutture”, gli importi relativi agli interventi approvati, per i quali l’Agenzia ovvero la Struttura per la progettazione di beni e edifici pubblici svolgono il ruolo di Stazione appaltante per l’affidamento delle attività tecniche e diagnostiche, dei servizi di architettura e di ingegneria e dei successivi lavori necessari per l’adeguamento e miglioramento antisismico e, ove strettamente connessi con questi ultimi, per l’efficientamento energetico dei predetti beni;
b) fornire, con riferimento agli immobili oggetto delle indagini, della progettazione e/o dei lavori, ogni eventuale dato e informazione di cui è in possesso, utile all’avvio delle procedure di gara e allo svolgimento dei compiti assunti dall’Agenzia e dalla Struttura per la progettazione di beni e edifici pubblici, nel comune intento di accelerare l’intero procedimento realizzativo;
c) trasmettere al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l’elenco degli immobili e la tipologia degli interventi previsti con il presente Accordo, per salvaguardare l’esigenza di coordinamento con precedenti accordi intervenuti con lo stesso Ministero ed aventi ad oggetto
la realizzazione di analoghi interventi, evitando la duplicazione dei servizi e delle attività da realizzare;
d) collaborare con l’Agenzia del Demanio nell’assolvimento dei compiti di cui al successivo articolo 7.
Art. 5
(Modalità di erogazione e pagamento)
1. Gli interventi per i quali l’Agenzia, anche attraverso la Struttura per la progettazione di beni e edifici pubblici, svolge il ruolo di Stazione appaltante, sono finanziati dal Dipartimento a valere delle risorse stanziate sul capitolo 908 – "Interventi per la prevenzione del rischio sismico delle infrastrutture", iscritto nel C.D.R. 1 – “Segretariato generale”, del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, la cui gestione è delegata al Dipartimento Casa Italia.
2. In corrispondenza dell’avvio di una procedura di affidamento, l’Agenzia inoltra richiesta motivata di finanziamento per lo specifico intervento al Dipartimento, che provvede ad emettere, previa verifica della stessa, un ordine di pagamento in favore dell’Agenzia stessa e per l’intero importo del singolo intervento da affidare.
3. L’accreditamento viene eseguito sul conto corrente di tesoreria n. 12108 intestato all’Agenzia del Demanio, acceso presso la Banca d’Italia - Filiale 348 (Via dei Mille 52 Roma).
4. I pagamenti in favore dei soggetti aggiudicatari relativi all’esecuzione delle attività di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, per le quali l’Agenzia, anche attraverso la Struttura per la progettazione di beni e edifici pubblici, svolge il ruolo di Stazione appaltante, sono corrisposti direttamente dalla stessa Agenzia.
5. Dopo la conclusione di ciascun intervento, verificata l’effettiva approvazione degli atti di collaudo delle opere realizzate e della certificazione della corretta esecuzione dei servizi, le economie maturate e certificate sono riaccreditate sul capitolo 908 del Bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per essere destinate, qualora ce ne fossero i presupposti, alla realizzazione di altri interventi nell’ambito dell’Accordo o di suoi eventuali atti aggiuntivi.
Art. 6
(Spese ammissibili ed escluse)
1. L’Agenzia, anche attraverso la Struttura per la progettazione di beni e edifici pubblici, si impegna a rendicontare al Dipartimento Casa Italia tutte le spese sostenute nell’esecuzione dell’intervento di cui al relativo quadro economico.
2. Sono ammesse a finanziamento le spese disposte a copertura dei costi sostenuti in attuazione delle previsioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, quali le spese per lavori e forniture, le spese tecniche affidate all’esterno, nonché le voci di spesa previste specificatamente nelle “somme a disposizione” del quadro economico, tra cui in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese di gara; spese per verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto; spese di pubblicità; spese per progettazione, comprese eventuali indagini tecniche; spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici in caso di affidamento all'esterno delle prestazioni professionali; fondo risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte; spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione e spese per imprevisti.
3. Sono, inoltre, ammissibili a finanziamento le spese di carattere strumentale, di cui al comma 11-bis dell’articolo 23 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, e successive modifiche e integrazioni, purché inserite nel Quadro economico di ciascun intervento, sostenute dall’Agenzia in relazione all’esecuzione dei suddetti servizi e/o lavori e debitamente documentate.
4. Le modalità e le tempistiche di monitoraggio e rendicontazione sono concordate fra le parti ai sensi del successivo articolo 7.
Art. 7
(Referenti)
1. Al fine di garantire una più efficace e coordinata attuazione delle attività oggetto del presente Atto, entro 30 giorni dalla stipula dello stesso, il Dipartimento e l’Agenzia si impegnano a nominare, nell’ambito del personale interno, i propri referenti, per garantire qualità e tempi di esecuzione degli interventi sovrintendendo a pianificazione, monitoraggio ed esecuzione delle attività.
2. Ai referenti è affidato il compito di:
a) definire il contenuto informativo minimo di ciascun intervento, utile ad effettuare le attività di programmazione, verifica e monitoraggio dell’attuazione degli stessi;
b) definire le modalità e i tempi di trasmissione e condivisione dei contenuti informativi di ciascun intervento, da attuarsi anche attraverso la costruzione di specifiche dashboard digitali condivise;
c) proporre, per la successiva approvazione e sottoscrizione, eventuali atti aggiuntivi, di proroga, integrativi e modificativi del presente Accordo;
d) valutare, in esito ai risultati delle attività di indagine di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), le priorità negli interventi di verifica e miglioramento o adeguamento antisismico, nonché l’opportunità di procedere all’eventuale realizzazione congiunta degli interventi di efficientamento energetico, laddove gli stessi risultino strettamente connessi con gli interventi strutturali;
e) valutare eventuali proposte dei RUP in merito all’aggiornamento del Quadro economico degli interventi, in esito all’avanzamento del livello conoscitivo degli stessi interventi e previa verifica delle disponibilità finanziarie;
f) monitorare lo stato di avanzamento degli interventi, verificando per ciascuno la coerenza dello stesso con i relativi cronoprogramma e Quadro tecnico-economico, nonché proponendo eventuali aggiornamenti e integrazioni, anche per superare eventuali criticità e inerzie;
g) fornire supporto rispetto allo svolgimento dei servizi e/o interventi, con riferimento a problematiche di natura tecnico-giuridica eventualmente insorte;
h) favorire un opportuno flusso comunicativo tra i vertici delle Amministrazioni firmatarie, le Stazioni appaltanti e ogni altra pubblica amministrazione eventualmente interessata.
3. È facoltà di ogni referente di farsi supportare da personale qualificato della struttura di appartenenza per le attività specifiche sopra dettagliate, o di farsi sostituire qualora impossibilitato.
4. Il monitoraggio è assicurato con cadenza almeno trimestrale.
5. In caso di situazioni urgenti, i referenti si scambiano parere attraverso i canali ufficiali di comunicazione.
Art. 8
(Trattamento dati e riservatezza)
1. Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito anche “Codice”), di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche ed integrazioni, danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto statuito dalla predetta normativa europea. Xxxxxxxxxx, assumendosene ogni responsabilità, di ben conoscere il Regolamento, il Codice nonché ogni provvedimento emanato dal Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto alle attività oggetto del presente rapporto convenzionale.
2. Le Parti garantiscono che tutti i dati personali, che verranno acquisiti in relazione al presente Accordo, saranno trattati per le sole finalità indicate nel medesimo e in modo strumentale all’espletamento dello stesso, nonché per adempiere a eventuali obblighi di legge, alla normativa comunitaria e/o a prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali, nonché nel caso di contenzioso, con modalità manuali ed automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza e minimizzazione dei dati e in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili e giudiziari.
3. Per le attività, i progetti, le iniziative e gli eventi di qualunque genere, che comportino trattamento di dati personali, e che venissero avviati in virtù del presente Accordo, le parti concordano che, di volta in volta, è loro cura definire i ruoli e provvedere alle eventuali nomine, stabilire le finalità e le modalità del trattamento nonché le misure di sicurezza da adottare in considerazione dei trattamenti da porre in essere.
4. Per l’Agenzia, il Titolare del trattamento dei dati è l’Agenzia del Demanio, sempre contattabile all’indirizzo email xxxxxxx.xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx.
5. Per il Dipartimento Casa Italia, il Titolare del trattamento dei dati è il Dipartimento Casa Italia, sempre contattabile all’indirizzo email xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx.
Art. 9
(Attività di comunicazione)
1. Le Parti convengono di dare diffusione al presente Accordo e alle iniziative da realizzare tramite i propri siti istituzionali, anche con azioni congiunte.
Art. 10
(Oneri finanziari)
1. Per l’attuazione del presente Accordo non è previsto il riconoscimento di alcun corrispettivo. Qualunque ulteriore onere, al di fuori di quelli previsti negli articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo, rimane a carico della Parte che è chiamata a sostenerlo.
Art. 11
(Comunicazioni fra le Parti)
1. Per le comunicazioni fra le Parti, in attuazione del presente Accordo sono individuati:
− per il Dipartimento Casa Italia: Dott. Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx in qualità di coordinatore del “Servizio per il coordinamento delle amministrazioni e dei dati”;
− per l’Agenzia del Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx in qualità di responsabile dell’Ufficio di Staff del Direttore
2. I rapporti tra le Parti sono improntati ai principi di semplificazione, trasparenza ed efficacia e pertanto le comunicazioni avvengono prioritariamente e comunque anticipatamente per via telematica.
3. Ogni comunicazione o notifica deve essere effettuata agli indirizzi sotto riportati ed è ritenuta valida ed efficace dalla data indicata nella ricevuta di avvenuta consegna:
a) se indirizzata al Dipartimento: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx
b) se indirizzata all’Agenzia del Demanio: xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx
4. È onere di ciascuna Parte comunicare tempestivamente all’altra qualsiasi variazione dei recapiti indicati.
Art. 12
(Rinvio)
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia in quanto applicabili.
Art. 13
(Controversie)
1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere in ordine all’interpretazione e all’applicazione del presente Accordo, le Parti concordano di adire preliminarmente a un tentativo di conciliazione.
2. Resta inteso che eventuali controversie non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività, né consentiranno alcuna sospensione degli impegni assunti dalle Parti.
3. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’articolo 133, lett. a), del Codice del processo amministrativo (Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104).
Art. 14
(Efficacia e firma)
1. Il presente Accordo è vincolante per le parti e assume efficacia all’esito del visto da parte dei competenti organi di controllo e in particolare, per il Dipartimento Casa Italia, della registrazione da parte della Corte dei conti.
2. Il presente Accordo è sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché di quanto previsto dall’articolo 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Dipartimento Casa Italia Agenzia del Demanio
DAL VERME ALESSANDRA
2021.12.27 11:57:01
CN=DAL VERME ALESSANDR C=IT
O=AGENZIA DEL DEMANIO 2.5.4.97=VATIT-06340981007
RSA/2048 bits
Firmato digitalmente da GRANDE ELISA C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI