CONTRATTO DI COLLABORAZIONE TECNICA CON PER LA
SETTORE VERDE E AGRICOLTURA
SERVIZIO SPONSORIZZAZIONI E AFFARI GENERALI
P.G.:
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE TECNICA CON PER LA
SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELL’AREA VERDE SITA IN , PER IL PERIODO DALLA DATA DELLA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATTO FINO AL 31/12/20 .
In Milano, il , tra il Comune di Milano, codice fiscale 01199250158, rappresentato dal Direttore del Settore Verde e Agricoltura, domiciliato per effetto della sua carica in Milano – Piazza Duomo, 21 - che interviene al presente atto in rappresentanza e nell’interesse del Comune stesso ex artt. n. 107 del D. Lgs. 267/2000 e n. 71 dello Statuto del Comune di Milano, esclusa quindi qualsiasi sua personale responsabilità;
e il (da qui innanzi denominato Partner), con sede in Via
C.F. / P.I. rappresentato da che interviene in qualità di e che elegge domicilio fiscale presso la suddetta sede legale.
PREMESSO CHE
1. con deliberazione di Giunta Comunale n° 1142 della seduta del 25/05/2012 sono state approvate le linee guida per la pubblicazione dell’avviso pubblico finalizzato alla ricerca di sponsor per la riqualificazione e manutenzione delle aree verdi pubbliche cittadine;
2. a partire da luglio 2012 è stato pubblicato l’Avviso Pubblico per la ricerca di sponsorizzazioni/collaborazioni tecniche sul sito del Comune di Milano;
3. in data ------ P.G. ---------- il.------- ha presentato la proposta relativa alla sistemazione e manutenzione di un’area verde sita in ---------, valida per il bimestre 2015;
4. con determinazione Dirigenziale n. ......./2016 del , è stato approvato lo schema di contratto
tra il Comune di Milano e --.
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1) Oggetto
Costituisce oggetto del presente contratto il rapporto di collaborazione tecnica con per la sistemazione e manutenzione dell’area verde sita in , così come rappresentato e definito nell’allegato progetto che costituisce parte integrante del presente contratto.
Art.2) Obblighi a carico del Partner
Il Partner si impegna:
a) ad eseguire i lavori di sistemazione dell’area verde sita in , in conformità al progetto approvato ed allegato al presente contratto, fornendo a tal fine tutti i mezzi, i materiali e la manodopera necessari alla corretta esecuzione delle opere. L’esecuzione dei lavori dovrà essere affidata ad imprese qualificate ai sensi della normativa vigente. L’ultimazione dei lavori dovrà essere formalmente comunicata agli uffici del Settore Verde e Agricoltura (lettera o fax 00-00000000, e-mail: XXXX.XxxxxXxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xx), entro 60 giorni dalla data di ricevimento in consegna dell’area, pena l’annullamento del contratto stesso;
b) ad eseguire i successivi lavori di manutenzione dell’area, compresa la pulizia, in conformità al progetto approvato ed allegato. Le aree verdi dovranno essere costantemente conservate nelle migliori condizioni di manutenzione e con la massima diligenza provvedendo anche alle strutture, attrezzature, manufatti, impianti e quant’altro presente nell’area in questione. Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione dovrà essere preliminarmente autorizzata dal Comune di Milano;
c) a concordare, in caso di realizzazione di impianto di irrigazione, con il Servizio Idrico Integrato le operazioni per realizzare l’allacciamento alla rete idrica assumendone gli oneri e i conseguenti consumi idrici. Qualora fosse già presente un impianto di irrigazione, il Partner dovrà garantire per tutta la durata
dell’accordo la corretta manutenzione dell’impianto, la voltura del contratto di fornitura dell’acqua ed i relativi oneri derivanti dai consumi idrici;
d) a consentire l’effettuazione di interventi di manutenzione di impianti o servizi a cura dell’Amministrazione Comunale, di Aziende Comunali o di altri Enti interessati a lavori a carattere di interesse pubblico. Gli stessi provvederanno, a conclusione degli interventi, al ripristino delle zone interessate;
e) a mantenere e garantire le funzioni ad uso pubblico dell’area verde in base alle destinazioni impressevi dagli strumenti urbanistici vigenti, provvedendo anche all’apertura/chiusura del cancello dell’area a verde nel rispetto degli orari stabiliti dall’Amministrazione Comunale, riportati nel seguente prospetto;
mese | apertura | chiusura | note |
Si specifica inoltre:
- che non sono consentiti scavi a distanze inferiori a metri 2,50 dal tronco delle alberature presenti (fatto salvo la necessità di verificare eventuali distanze superiori in ragione delle caratteristiche degli esemplari adiacenti lo scavo);
- che non sono ammessi tagli delle radici, in presenza di radici lo scavo meccanico dovrà essere opportunamente interrotto e continuato a mano per garantire l’integrità delle stesse;
- che le aree consegnate dovranno essere opportunamente delimitate con opere provvisionali utili a marcare le superfici oggetto di consegna e evitare l’accesso agli estranei ai lavori;
- che non dovranno essere disposti accumuli o depositi di materiale negli spazi di proiezione delle chiome delle alberature, né gli stessi potranno essere addossati al tronco degli alberi;
- che nell’esecuzione delle attività di cantiere non dovranno essere arrecati danni all’apparato sia aereo che radicale delle piante presenti in loco. In nessun caso sono consentite arbitrarie riduzioni della chioma che potranno essere eseguite solo da personale specializzato a fronte di una espressa autorizzazione formale rilasciata dal personale tecnico del Settore Verde e Agricoltura;
- che la recinzione dovrà essere in rete elettrosaldata plastificata, di altezza 60 cm dovrà essere realizzata con paletti di sostegno in metallo con le estremità arrotondate e non pericolose e dovrà essere mantenuta integra (compreso il tendifilo) con regolarità dal concessionario.
Art.3) Obblighi dell’Amministrazione
a) Il Comune di Milano è unico e solo responsabile delle alberature eventualmente presenti sull’area oggetto della sistemazione/manutenzione. Gli interventi ordinari e straordinari di potatura degli alberi, la rimozione dei rami secchi e l’abbattimento di alberi morti ed eventuale loro sostituzione saranno eseguiti a cura del Comune di Milano o, previi specifici accordi, a cura e spese del Partner.
b) Il Comune per mezzo di propri incaricati, eseguirà sopralluoghi per verificare lo stato dell’area e si riserva la facoltà di richiedere l’esecuzione dei lavori ritenuti necessari alla corretta manutenzione dell’area, in base al progetto di riferimento ed alle prescrizioni stabilite, definendo tempi e modalità da rispettare nell’adempimento.
c) L’Amministrazione Comunale concede al Partner, previa comunicazione agli Uffici del Settore Verde e Agricoltura, la possibilità di dare visibilità alla collaborazione tecnica con il Comune di Milano tramite l’esposizione di n° 1 cartello di piccole dimensioni indicante esclusivamente il nome del cittadino del condominio e non contenente nessun riferimento e/o relazione a marchi, loghi, simboli, attività o nomi di
tipo commerciale. Tale cartello collocato in loco in relazione alla conformazione e superficie dell’area a verde dovranno rispettare le caratteristiche tecniche/estetiche previste nell’avviso pubblico di sponsorizzazione/collaborazione del verde e le dimensioni standard definite in cm 14x24 (h x l).
Art.4) Personale impiegato nel servizio
Il personale impiegato e/o gli incaricati a svolgere gli interventi agronomici complessi dovranno essere specializzati in relazione al servizio da svolgere. Il rapporto di lavoro con il personale dipendente o incaricato per realizzare i suddetti interventi agronomici, dovrà essere regolato dai vigenti contratti di lavoro nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, ivi compresi quelli disciplinanti il diritto al lavoro dei disabili, l’esercizio della attività professionali nonché dalle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori di cui al D.Lgs 81/2008.
Il Comune resta estraneo a qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere tra il personale utilizzato e il Partner.
La conservazione, la piccola manutenzione e il mantenimento del decoro dell’area verde, nel rispetto del presente contratto, potrà essere effettuata anche dal concessionario stesso (privato/condomini/dipendenti…), sollevando l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti e/o danni a cose o terze persone.
Art.5) Durata del contratto
Il presente accordo ha validità a decorrere dalla sottoscrizione dello stesso sino alla data del 31/12/20 .
La consegna dell’area da parte del Comune di Milano avviene contestualmente alla firma del presente contratto. Da tale data il Partner è autorizzato ad effettuare gli interventi sull’area verde in conformità al progetto presentato e alla tempistica prevista dall’art. 2 comma a).
Alla scadenza del contratto, nonché nei casi di risoluzione o recesso dello stesso, gli obblighi contrattuali rimangono a carico del Partner fino alla sottoscrizione congiunta di un verbale di riconsegna dell’area che verrà predisposto dall’Amministrazione comunale previa verifica dello stato dell’area verde.
In caso di rilievo negativo, l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di richiedere al Partner tutti gli interventi dovuti e necessari alla corretta manutenzione dell’area, prima di procedere alla firma del verbale di riconsegna.
Art.6) Politiche Ambientali
Ai sensi del D.Lgs. 152/06 “Testo Unico sull’Ambiente” il Partner si impegna a condividerne i valori di fondo attraverso la salvaguardia ed i miglioramenti delle condizioni dell’ambiente e l’utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali.
In particolare il Partner dovrà osservare le norme in materia di trasporto e smaltimento rifiuti, di riduzione delle emissioni in atmosfera ( protocollo di Kyoto) e di salvaguardia delle acque e del suolo.
Art.7) Responsabilità
a) Il Partner risponde per eventuali danni a cose o persone derivanti e riconducibili ad attività svolte, di propria iniziativa e con disattesa dei contenuti del presente contratto. Il Partner si impegna in tali casi a tenere indenne il Comune di Milano da ogni richiesta di risarcimento.
b) Il Partner risponde per eventuali danni a cose o persone derivanti e riconducibili all’eventuale istallazione di recinzioni non conformi a quanto stabilito dal progetto approvato nonché alla mancata manutenzione della stessa (porzioni divelte, parti appuntite o arrugginite) . Il Partner si impegna in tali casi a tenere indenne il Comune di Milano da ogni richiesta di risarcimento.
c) I danni eventualmente arrecati al verde o alle strutture nel corso degli interventi manutentivi, eseguiti con imperizia ed incompetenza, che non siano evidentemente di natura imprevedibile, sono addebitati al Partner che dovrà provvedere all’eliminazione dei danni stessi e/o al ripristino delle strutture danneggiate con materiali identici a quelli compromessi o alla sostituzione del verde compromesso, secondo le indicazioni del Comune di Milano.
d) Il presente contratto non esonera il Partner dall’ottenere tutti gli eventuali permessi e/o autorizzazioni necessarie (ivi comprese quelle riguardanti l’occupazione del suolo pubblico), rilasciate dai Settori interessati e/o dagli Enti coinvolti per le specifiche competenze.
Art.8) Risoluzione, Esecuzione in danno
L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art.1456 del Codice Civile a tutto danno e rischio del Partner, con riserva altresì di risarcimento dei danni accertati qualora venga accertato:
a) grave e ripetuta violazione degli obblighi inerenti alla conservazione nelle migliori condizioni manutentive delle aree assegnate;
b) grave e ripetuta violazione degli obblighi contrattuali che disciplinano questa convenzione;
c) inosservanza degli obblighi concernenti le norme di sicurezza (legge D.Lgs 81/08).
In ogni caso l’Amministrazione Comunale si avvarrà della facoltà di provvedere alla quantificazione degli oneri sostenuti per eseguire le operazioni di ripristino dell’area e richiederne il risarcimento alla parte negligente.
Art. 9) Annullamento del contratto
Qualora trascorsi 60 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, il Partner non avesse provveduto ad eseguire i lavori di sistemazione del verde sulla base del progetto presentato, approvato ed allegato al presente contratto, per cause di forza maggiore non imputabili al Partner stesso che, quindi, potrà giustificare la propria inadempienza con motivazioni che la sollevano da responsabilità proprie, l’Amministrazione avrà facoltà di annullare il presente contratto e riprendere in carico l’area a verde.
Nel frattempo il Partner è comunque obbligato a mantenere l’area assegnata in modo decoroso, eseguendo la manutenzione necessaria.
Art.10) Penali
L’amministrazione si riserva la facoltà di applicare senza alcuna formalità una penale pari al 10% del valore complessivo degli interventi agronomici necessari a mantenere l’area ( opportunamente calcolato ) qualora, per cause imputabili al Partner, non siano rispettate le condizioni contrattuali per la sistemazione e manutenzione dell’area sponsorizzata, fatto salvo il risarcimento del maggior danno che fosse accertato per il ripristino della stessa alle condizioni ordinarie.
Art.11) Divieto di cessione del contratto
E’ vietata la cessione, anche parziale dell’accordo. La cessione si configura anche nel caso in cui il Partner sia incorporata in altra azienda, nel caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda e negli altri casi in cui il Partner sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica. L’inosservanza di tale divieto comporterà la risoluzione di diritto dello stesso, ai sensi dell’Art.1456 C.C. Art.12) Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs n. 196 del 30.06.2003 il prestatore è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all’espletamento delle prestazioni e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell’espletamento delle attività. Il Prestatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati del trattamento. Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.
Art.13) Condizioni e disposizioni generali di contratto.
La sottoscrizione del contratto da parte del Partner equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi e/o forniture. Il Partner con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2 e 1342 C.C., tutte le clausole previste nel presente contratto, nonché le clausole contenute in disposizione di legge e regolamenti nel presente atto richiamate. L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente contratto deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del C.C.
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, è fatto rinvio alle disposizioni di leggi ed ai regolamenti vigenti. Il Partner si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136 del 13.08.2010.
Art.14) Recesso unilaterale
L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell’art.1671 del C.C., entro 90 giorni dalla scadenza della convenzione.
La superficie oggetto della presente convenzione è inclusa nel patrimonio verde pubblico in carico alla manutenzione ordinaria, svolta dell’Amministrazione Comunale.
Di tale informazione ne sono a conoscenza entrambe le Parti impegnate nel presente contratto che, pertanto, si assoggetta a quanto previsto dall’art. 1353 C.C.
Pertanto ai sensi del precedente articolo e dell’art.1373 C.C. l’Amministrazione Comunale si avvale della facoltà di recedere il presente contratto, qualora per ragioni di pubblico interesse ed utilità sia necessario avviare interventi progettuali sull’area oggetto della convenzione.
Art.15) Controversie
Eventuali controversie che potranno insorgere, relative alla presente convenzione o comunque allo stesso anche indirettamente connesse, saranno definite in via amichevole. Nel caso in cui si riscontrasse l’impossibilità di comporre la controversia, il Foro competente è quello di Milano.
Art.16) Spese contrattuali, Imposte e Tasse
Tutte le spese, le imposte, le tasse dipendenti e conseguenti al contratto sono a carico del Partner . Il presente contratto è assoggettato ad IVA pertanto l’eventuale sua registrazione avverrà solo in caso d’uso.
Art.17) Disposizioni Generali
Per quanto non previsto dal presente contratto, composto da n. 4 facciate oltre il progetto e redatto in 2 originali, è fatto rinvio alle leggi e Regolamenti vigenti.
Xxxxx, approvato e sottoscritto. Milano, ……………….
Per IL COMUNE DI MILANO Per
Il Direttore del Settore Il Legale Rappresentante