Assicurazione caso morte a vita intera
Assicurazione caso morte a vita intera
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
per i prodotti d’investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP)
Impresa che realizza il prodotto Mediolanum Vita S.p.A.
Prodotto Mediolanum My Life Wealth Extra Contratto Unit linked (Ramo Assicurativo III)
Data di aggiornamento 31 maggio 2019. Il DIP aggiuntivo IBIP pubblicato è l’ultimo disponibile.
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Mediolanum Vita S.p.A., Compagnia di assicurazione di diritto italiano, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Mediolanum iscritto al n. 055 dell’Albo dei Gruppi Assicurativi - Società con unico Socio. Sede Legale e Direzione: Palazzo Meucci, Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxx, 00000, Xxxxxxxx - Xxxxxx 3; tel. 02/90491, xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx, e-mail: xxxx@xxxxxxxxxx.xx; PEC: xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx. Impresa autorizzata all’attività assicurativa con Decreto del Ministro per l’Industria, per il Commercio e per l’Artigianato n. 8279 del 6 luglio 1973 (G.U. 193 del 27.7.73); iscritta al n. 1.00041 della Sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.
Con riferimento all’ultimo bilancio d’esercizio redatto ai sensi dei principi contabili vigenti il patrimonio netto dell’impresa è di 581.916.688 euro, di cui la parte relativa al capitale sociale è di 207.720.000 euro e la parte relativa alle riserve patrimoniali è di 374.196.688 euro.
La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet di Mediolanum Vita S.p.A. (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx). L’importo del requisito patrimoniale di solvibilità è di 527.883 migliaia di euro, l’importo del requisito patrimoniale minimo è di 167.914 migliaia di euro, l’importo dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è di 741.397 migliaia di euro e il valore dell’indice di solvibilità (solvency ratio) dell’impresa è 140,45%.
Al contratto si applica la legge italiana.
Quali sono le prestazioni? |
Mediolanum My Life Wealth Extra (di seguito anche il "prodotto" o il "contratto") è un contratto assicurativo sulla vita di tipo Unit Linked a vita intera e si caratterizza come un "prodotto di investimento assicurativo" che intende soddisfare esigenze di investimento del risparmio, attraverso l'investimento in uno o più OICR, offrendo, altresì una copertura per il caso di morte dell'Assicurato. Di seguito sono indicate le prestazioni previste dal contratto e riportate nel KID: Prestazioni principali a) prestazioni direttamente collegate al valore di attivi contenuti nel fondo interno detenuto dall’impresa di assicurazione e/o al valore delle quote di uno o più OICR (unit-linked) Il premio versato dal cliente nel contratto, al netto delle spese di emissione del contratto, può essere investito, a scelta del Contraente sulla base della propria propensione al rischio e delle proprie aspettative di rendimento, in quote/azioni di OICR, promossi e gestiti da Società del Gruppo Bancario Mediolanum ovvero di Case Terze purché almeno il 30% dell’importo versato sia investito in OICR di Società facenti parte del Gruppo Bancario Mediolanum nonché, nell’ambito del Programma Intelligent Investment Strategy (Programma IIS), nel Fondo Interno Easy Fund. L’elenco aggiornato degli OICR e dei Fondi Interni tempo per tempo abbinabili al contratto è indicato all’interno del Modulo di Proposta. |
b) prestazioni in caso di decesso
La Compagnia corrisponderà ai Beneficiari designati o agli aventi diritto, in caso di decesso dell’Assicurato, un capitale pari al controvalore complessivo delle quote/azioni degli OICR ed eventualmente del Fondo Interno abbinati al contratto, incrementato di un importo variabile in funzione dell’età dell’Assicurato alla data del decesso, secondo le aliquote di seguito indicate.
ETA' DELL'ASSICURATO ALLA DATA DEL DECESSO (anni) | |||||
TIPO | inferiore a 50 | da 50 a 59 | da 60 a 69 | da 70 a 79 | superiore a 80 |
BASE | 2,50% | 1,50% | 1,00% | 0,50% | 0,10% |
Prestazioni accessorie
a) coperture complementari (copertura supplementare aggiuntiva)
In fase di sottoscrizione del contratto, il Contraente ha la possibilità di sottoscrivere a pagamento una delle quattro coperture supplementari aggiuntive (opzione 1, opzione 2, opzione 3, opzione 4), alternative alla copertura base per il caso morte sopra indicata, che consentono di incrementare il capitale liquidato ai Beneficiari secondo specifiche aliquote in funzione dell’età dell'Assicurato alla data del decesso e di seguito riportate.
ETA' DELL'ASSICURATO ALLA DATA DEL DECESSO (anni) | |||||
TIPO | inferiore a 50 | da 50 a 59 | da 60 a 69 | da 70 a 79 | superiore a 80 |
OPZIONE 1 | 5,00% | 2,50% | 2,00% | 0,75% | 0,10% |
OPZIONE 2 | 7,00% | 3,50% | 2,50% | 1,00% | 0,10% |
OPZIONE 3 | 10,00% | 5,00% | 3,00% | 1,25% | 0,10% |
OPZIONE 4 | 20,00% | 10,00% | 5,00% | 1,50% | 0,10% |
In ogni caso, il capitale liquidabile in caso di decesso è calcolato in base al valore delle quote/azioni degli OICR ed eventualmente del Fondo Interno collegati al contratto del 2° giorno lavorativo successivo al giorno di ricezione presso la sede della Compagnia della denuncia di sinistro, purché risultino concluse eventuali operazioni in corso sul contratto e tutti gli OICR ed il Fondo Interno abbinati al contratto siano valorizzati. Dal controvalore così determinato verrà trattenuto l’eventuale pro-quota della commissione di Salvaguardia e Monitoraggio maturata ed ogni ulteriore onere maturato ma non ancora prelevato e sarà comprensivo delle eventuali utilità maturate e non ancora riconosciute derivanti da retrocessioni commissionali a favore della Compagnia e riconosciute da quest’ultima ai Beneficiari o agli aventi diritto.
Il Contraente, in ogni caso, ha la possibilità:
- decorsi sei mesi dalla data di decorrenza del contratto, di riscattare parzialmente o totalmente il contratto, senza alcuna penalità, secondo quanto descritto nella Sezione "Sono previsti riscatti o riduzioni?" del presente documento;
- di effettuare versamenti aggiuntivi a valere sul contratto.
Il Contraente ha la facoltà di modificare i termini del contratto mediante l’esercizio di predefinite opzioni contrattuali. Switch
Il Contraente ha la facoltà di modificare i termini del contratto mediante l’esercizio di predefinite opzioni contrattuali. In particolare, ha la possibilità di modificare la ripartizione dell’investimento tra gli OICR del capitale maturato tramite operazioni di conversione o switch. La modifica della ripartizione dell’investimento può essere richiesta in ogni momento a condizione che (i) l’importo oggetto di conversione sia complessivamente almeno pari a 2.500 euro; (ii) l’importo minimo da investire in OICR nei quali risulti già investita una parte del capitale al momento dell’operazione sia almeno pari a 2.500 euro ovvero almeno pari a 5.000 euro, in caso di selezione di un OICR non valorizzato al momento dell’operazione; (iii) il valore residuo delle quote/azioni detenute in ciascun OICR oggetto di conversione, dopo l’operazione, sia almeno pari a 2.500 euro, salvo l’ipotesi in cui sia attivo sui medesimi OICR un Pic Programmato. Prima di dare esecuzione ad un’operazione di switch, la Compagnia verificherà che, a seguito dell’operazione stessa, almeno il 30% del controvalore del contratto sia investito in quote di OICR delle Società del Gruppo Bancario Mediolanum. Il Contraente non può effettuare operazioni di switch da o a favore del Fondo Interno abbinato al Programma IIS.
La richiesta di switch deve essere inviata alla Compagnia e potrà essere effettuata tramite compilazione e sottoscrizione dell’apposito modulo predisposto dalla stessa; in alternativa per i Contraenti titolari di un conto corrente presso Banca Mediolanum S.p.A.; la richiesta potrà essere effettuata anche attraverso l’utilizzo di tecniche di comunicazione a
distanza, nel rispetto delle vigenti disposizioni di Xxxxx e/o regolamentari, nell’ambito del servizio di “banca diretta” offerto dal Soggetto Distributore Banca Mediolanum S.p.A..
Conversione in rendita
Trascorsi 10 anni dalla decorrenza del contratto il Contraente ha la facoltà di richiedere, in caso di riscatto totale o parziale della polizza, la conversione del valore di riscatto o di una parte di esso in una rendita annua rivalutabile che sarà corrisposta a favore di uno o più Beneficiari specificatamente designati dal Contraente al momento dell’esercizio dell’opzione e potrà assumere una delle forme di seguito indicate: (a) rendita “vitalizia”; (b) rendita “reversibile”; c) rendita “certa” pagabile per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia fino a che l’Assicurato è in vita. Il Contraente potrà altresì richiedere il pagamento di una parte del valore di riscatto in forma capitale e la restante parte in rendita in una delle forme sopra indicate. L’opzione di conversione in rendita potrà essere esercitata a condizione che (i) l’Assicurato e l’eventuale assicurato reversionario abbiano al momento della richiesta di conversione un’età compresa tra i 55 e gli 85 anni; (ii) l’importo annuo della rendita sia almeno pari a 3.000 euro. Qualora non fosse soddisfatto tale ultimo requisito, la Compagnia liquiderà il valore di riscatto in forma capitale. L'esercizio dell'opzione di conversione in rendita deve essere notificato per iscritto alla Compagnia, utilizzando anche il modulo di adesione che sarà da quest'ultima reso disponibile al Contraente. La conversione in rendita sarà consentita nei limiti di importo in ingresso previsti dalla gestione separata di riferimento all'epoca della conversione. Il tasso di conversione della rendita, calcolato in funzione dell’età dell’Assicurato, sarà quello determinato ed in vigore alla data in cui la Compagnia riceve l’apposita richiesta di conversione sottoscritta dal Contraente.
Mediolanum My Life Wealth Extra, nei limiti ed alle condizioni contrattualmente previste, consente di aderire al:
- Programma Intelligent Investment Strategy che consente il trasferimento progressivo degli importi versati nel Fondo Interno Easy Fund a favore di una lista predefinita di OICR azionari/multi asset individuati dal Contraente tra quelli abbinabili al suddetto Programma;
- Servizio di Decumulo Finanziario che prevede l’erogazione di importi periodici attraverso il disinvestimento delle quote/azioni degli OICR abbinati al contratto da corrispondere in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, a scelta del Contraente. La corresponsione dell’/degli importo/i periodico/i comporta una corrispondente riduzione del numero delle quote/azioni e conseguentemente del valore dell’investimento. Il Contraente all’atto dell’adesione definisce la durata del servizio, che può essere pari a 5, 10 o 15 anni e l’importo periodico pari al 3% o al 5% annuo del cumulo dei Premi versati al netto dei soli riscatti eventualmente intervenuti (sia all’atto dell’adesione che in un momento successivo), che riducono proporzionalmente l’ammontare dell’importo periodico determinato quindi sulla base dei Premi versati e non sulla base degli eventuali proventi generati dagli OICR;
- Programma Big Chance che prevede un investimento in un OICR di natura monetaria o obbligazionaria e il successivo trasferimento automatico dell'importo investito a favore di uno o più OICR di natura azionaria/multi asset, in un intervallo di tempo prestabilito e con cadenze regolari;
- Programma Consolida i Rendimenti che prevede l’investimento di parte del capitale maturato negli OICR di tipo azionario a favore dell'OICR di natura monetaria o obbligazionaria scelto dal Contraente al momento dell'adesione al programma, in presenza di un incremento del valore della quota/azione dell’OICR di natura azionaria pari ad almeno il 5% o il 10% (a scelta del Contraente al momento dell'attivazione del programma);
- Programma Reinvesti sui cali che permette di trasferire automaticamente le somme eventualmente accantonate in precedenza sugli OICR obbligazionari/monetari verso gli OICR di natura azionaria/multi asset, in presenza di un decremento del valore della quota/azione dell’OICR di natura azionaria pari ad almeno il 20%.
L’adesione ai suddetti programmi/servizi può avvenire sia contestualmente alla sottoscrizione del Modulo di Proposta sia in un momento successivo tramite apposito modulo predisposto dalla Compagnia.
Il Contraente può consultare sul sito Internet xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx il Regolamento di gestione del fondo interno; su tale sito è altresì possibile consultare, mediante link al sito di ciascuna Società di gestione degli OICR abbinabili al contratto, il/lo Regolamento del fondo/Statuto della Sicav dei relativi OICR che compongono le combinazioni libere.
Che cosa NON è assicurato? | |
Rischi esclusi | La polizza copre esclusivamente il rischio di decesso dell’Assicurato, pertanto sono escluse tutte le coperture relative ai rami danni nonché quella relativa alla sopravvivenza in quanto il contratto è a vita intera. |
Ci sono limiti di copertura? |
L’efficacia del contratto è sospesa per un periodo di sette giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo di Proposta. La decorrenza della copertura assicurativa coincide, pertanto, con le ore 00.00 dell'ottavo giorno successivo alla data di sottoscrizione del Modulo di Proposta a condizione che, entro tale termine, la Compagnia abbia acquisito la |
disponibilità del Premio e la conoscenza della relativa causale (Giorno di Riferimento). In caso contrario, la copertura assicurativa decorrerà dalle ore 00.00 del giorno successivo alla data in cui tale condizione si realizzi.
Con la stessa decorrenza avranno efficacia tutti gli oneri e gli obblighi che il contratto pone a carico della Compagnia.
Il decesso dell’Assicurato è sempre coperto qualunque possa esserne la causa senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato stesso.
La maggiorazione derivante dalla sottoscrizione della copertura supplementare aggiuntiva non viene riconosciuta si applica in caso di decesso dell’Assicurato nei primi 6 mesi dalla decorrenza del contratto (Periodo di Carenza). Tuttavia, il Periodo di Carenza non troverà applicazione qualora il decesso sia conseguenza diretta ed esclusiva di:
a) infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore del contratto, intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca all’Assicurato lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza diretta la sua morte e la causa del decesso sia provata anatomopatologicamente;
b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore del contratto;
c) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore del contratto: tifo, paratifo, tetano, difterite, scarlattina, morbillo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi, ittero emorragico, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite postvaccinica.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di evento? | Denuncia: in caso di decesso dell’Assicurato o riscatto, devono essere forniti alla Compagnia i documenti necessari per verificare il diritto alla prestazione e per l’identificazione dei beneficiari. In caso di decesso dell’Assicurato, per la liquidazione delle prestazioni è necessario inviare da parte del beneficiario il certificato di morte dell’Assicurato nonché i documenti necessari individuati dalla Compagnia per l’identificazione degli aventi diritto. In caso di riscatto parziale o totale, per la liquidazione delle prestazioni è necessario inviare da parte del Contraente specifica richiesta scritta alla Compagnia, con indicazione delle modalità di pagamento e, in presenza di designazione irrevocabile del Beneficiario, del consenso scritto da parte di quest’ultimo. Con riferimento all’opzione di conversione del capitale in rendita, è necessario inviare richiesta sottoscritta dal Contraente indicante la tipologia di rendita scelta, la frequenza e la modalità di pagamento nonché, in caso di rendita reversibile, dell’assicurato reversionario. La Compagnia si riserva la facoltà di richiedere l’ulteriore documentazione che dovesse occorrere. |
Prescrizione: il termine di prescrizione per l’esercizio del diritto alle prestazioni assicurative, come previsto dalla normativa vigente, è di dieci anni dalla data di esigibilità delle prestazioni. In caso di omessa richiesta entro detti termini, la somma dovuta sarà versata dalla Compagnia, ai sensi di quanto previsto dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modifiche ed integrazioni in materia di rapporti dormienti, a favore di un apposito Fondo costituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie. | |
Erogazione della prestazione: Mediolanum Vita S.p.A. eseguirà il pagamento del capitale entro 20 giorni dal ricevimento della documentazione completa e a condizione che vengano espletati gli adempimenti normativi di cui al D.Lgs. 231/07 e successive modificazioni ed integrazioni e che per ciascun OICR nonché per il Fondo Interno da liquidare: - risultino aperte le Borse di riferimento; - sia determinabile il valore quota; - risultino concluse eventuali operazioni in corso sul contratto. Nel caso in cui tale termine non fosse rispettato dalla Compagnia, quest’ultima riconoscerà gli interessi moratori per il ritardo nel pagamento qualora imputabile alla stessa, applicando il tasso legale di interesse al momento in vigore. I pagamenti saranno effettuati in Italia ed in Euro. Nel caso in cui il Contraente esercitasse l’opzione di conversione in rendita del valore di riscatto, la rendita sarà corrisposta, in base alla rateazione prescelta dal Contraente, in via posticipata in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Il Contraente non è tenuto a fornire informazioni che possano incidere sulla valutazione del rischio da assicurare. Il decesso dell’Assicurato è sempre coperto qualunque possa esserne la causa senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato stesso. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il Contraente, all’atto della sottoscrizione del Modulo di Proposta, può optare per il pagamento con Premio Unico, Pic programmato o con la combinazione di entrambi. Per i contratti sottoscritti con Premio Unico e/o con Pic Programmato, l’importo del premio deve essere almeno pari a 5.000.000 euro, con un minimo di versamento per ogni singolo OICR prescelto pari a 5.000 euro. Nel caso in cui il Contraente combini il versamento di un Premio Unico con l'adesione ad un Pic Programmato, almeno 25.000 euro devono essere versati tramite Pic Programmato. Per i Contraenti che hanno stipulato con il Soggetto Distributore Banca Mediolanum il contratto per il servizio di consulenza evoluta in materia finanziaria denominato “Mediolanum Wealth Solutions” (categoria “Wealth Solutions”), la Compagnia all’atto della sottoscrizione del Contratto accetta un Premio di importo almeno pari a € 1.000.000.E’ prevista la possibilità di versare Premi Aggiuntivi mediante (i) premio unico, il cui importo dovrà essere almeno pari a 5.000 euro in caso di selezione di un nuovo OICR, 2.500 euro per ogni OICR valorizzato al momento dell’operazione, sempre con un minimo complessivo di almeno 5.000 euro. I Contraenti titolari di un conto corrente presso Banca Mediolanum hanno la facoltà di versare i Premi Aggiuntivi anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (Internet) nell'ambito del servizio di "banca diretta" da essa offerto, così come regolato nel contratto di conto corrente. In caso di contestuale adesione al Programma Big Chance, l’importo minimo di investimento sull’OICR obbligazionario/monetario di partenza dovrà essere almeno pari a 25.000 euro; in alternativa, in caso di contestuale adesione al Programma IIS, l’importo minimo di investimento sul Fondo Interno dovrà essere almeno pari a 30.000 euro; (ii) Pic Programmato, il cui importo dovrà essere almeno pari a 25.000 euro. Il pagamento del Premio Unico e degli eventuali Premi Aggiuntivi può essere effettuato tramite assegno bancario o bonifico; le rate del Pic Programmato possono essere versate mediante disposizione permanente di addebito SDD finanziario in conto corrente. I premi delle assicurazioni sulla vita sono esenti dalle imposte sulle assicurazioni fatte nello Stato. |
Rimborso | Il Contraente ha diritto al rimborso del premio esercitando il diritto di recesso. Qualora il diritto di recesso venga esercitato decorso il termine di 7 giorni dalla sottoscrizione del contratto ma prima che sia trascorso il termine di 30 giorni, la Compagnia rimborserà, entro 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione di recesso, il Premio versato al netto dei diritti fissi. Tuttavia, nel caso in cui il Premio fosse già stato investito, l’importo rimborsato dalla Compagnia sarà corretto della eventuale differenza, positiva o negativa, del valore delle quote/azioni degli OICR ed eventualmente del Fondo Interno abbinati al contratto del 2° giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della comunicazione di recesso, purché risultino concluse eventuali operazioni in corso sul contratto e tutti gli OICR ed il Fondo Interno abbinati al contratto siano valorizzati, comprensivo dell’importo delle commissioni di sottoscrizione e dell’eventuale importo pro-quota del costo della copertura supplementare aggiuntiva. Saranno inoltre dedotti gli oneri fiscali (eventuale imposta sostitutiva per la parte corrispondente alla differenza tra le somme erogate e quanto riscosso a titolo di Premio ed imposta di bollo) applicabili al contratto ed i diritti fissi. |
Sconti | Non sono previsti sconti di premio. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | La decorrenza della copertura assicurativa coincide con le ore 00.00 dell’ottavo giorno successivo alla data di sottoscrizione del Modulo di Proposta a condizione che, entro tale termine, la Compagnia abbia acquisito la disponibilità del premio e la conoscenza della relativa causale (Giorno di Riferimento). In caso contrario, la copertura assicurativa decorrerà dalle ore 00.00 del giorno successivo alla data in cui tale condizione si realizzi. Con la stessa decorrenza avranno efficacia tutti gli oneri e gli obblighi che il contratto pone a carico della Compagnia. Mediolanum My Life Wealth Extra ha una durata coincidente con la vita dell’Assicurato e si estingue nei seguenti casi: - decesso dell’Assicurato; - richiesta di riscatto totale da parte del Contraente; - azzeramento del controvalore e/o del numero delle quote/azioni degli OICR abbinati al contratto, anche derivante dal pagamento dell’imposta di bollo in base alle vigenti disposizioni fiscali. |
In tale ultima ipotesi, qualora il controvalore degli OICR ed eventualmente del Fondo Interno abbinati al contratto risultasse pari o inferiore all’importo da corrispondere per il pagamento della suddetta imposta di bollo, la Compagnia si riserva la facoltà di riscattare forzosamente il contratto. | |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere la garanzia. |
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto? | |
Revoca | Il contratto si intende concluso con la sottoscrizione e consegna al Soggetto Distributore del Modulo di Proposta; pertanto non è prevista la possibilità di revoca della proposta ed il diritto di ripensamento è quindi esercitabile unicamente tramite recesso. |
Recesso | In conformità a quanto previsto dall’Art. 177 del D. Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e successive modificazioni ed integrazioni, il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato che il contratto è concluso (ossia dalla data di sottoscrizione del Modulo di Proposta), dandone comunicazione scritta alla Compagnia mediante lettera raccomandata. Qualora il diritto di recesso venga esercitato per iscritto al consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede del Soggetto Distributore o alla Compagnia entro il termine di 7 giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo di Proposta, periodo durante il quale l’efficacia del contratto è sospesa, la Compagnia rimborserà, entro e non oltre 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione di recesso, il premio versato senza spese né corrispettivo. Qualora il Contraente eserciti il diritto di recesso decorso il predetto termine di 7 giorni, ma prima che sia trascorso il termine di 30 giorni, la Compagnia rimborserà, entro il medesimo termine sopra indicato, il premio versato al netto dei diritti fissi. Tuttavia, nel caso in cui il Premio fosse già stato investito, l’importo rimborsato dalla Compagnia sarà corretto della eventuale differenza, positiva o negativa, del valore delle quote/azioni degli OICR ed eventualmente del Fondo Interno abbinati al contratto del 2° giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della comunicazione di recesso, purché risultino concluse eventuali operazioni in corso sul contratto e tutti gli OICR ed il Fondo Interno abbinati al contratto siano valorizzati, comprensivo dell’eventuale importo pro-quota del costo della copertura supplementare aggiuntiva. Saranno inoltre dedotti gli oneri fiscali (eventuale imposta sostitutiva per la parte corrispondente alla differenza tra le somme erogate e quanto riscosso a titolo di Premio ed imposta di bollo) applicabili al contratto ed i diritti fissi. |
Risoluzione | Non è prevista la facoltà del Contraente di risolvere il contratto sospendendo il pagamento dei premi. La Compagnia si riserva la facoltà di riscattare forzosamente il contratto in caso di azzeramento del controvalore e/o del numero delle quote/azioni del Fondo Interno e/o degli OICR abbinati al contratto, anche derivante dal pagamento dell’imposta di bollo in base alle vigenti disposizioni fiscali. |
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Valori di riscatto e riduzione | Il Contraente può richiedere, trascorsi almeno 6 mesi dalla data di decorrenza del contratto, il riscatto totale o parziale del contratto, quest’ultimo a condizione che (i) l’importo non sia inferiore a 2.500 euro, (ii) il controvalore residuo delle quote/azioni di ciascun OICR ed eventualmente del Fondo Interno indicato, successivamente all’operazione, non sia inferiore a 2.500 euro, salvo l’ipotesi in cui sui medesimi OICR sia attivo un Pic Programmato; (iii) il capitale residuo complessivo sul contratto sia almeno pari a 10.000 euro; (iv) a seguito dell’operazione stessa, almeno il 30% del capitale residuo sia investito in quote di OICR delle Società del Gruppo Bancario Mediolanum. L’esercizio del diritto di riscatto richiede che il Contraente invii apposita richiesta scritta a Mediolanum Vita S.p.A.. Il valore di riscatto totale/parziale è calcolato in base al valore delle quote dei Fondi (Fondo Interno e/o OICR) del 2° giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della richiesta presso la sede di Mediolanum Vita S.p.A., purché risultino concluse eventuali operazioni in corso sul contratto e tutti gli OICR ed il Fondo Interno abbinati al contratto siano valorizzati, al netto degli eventuali costi pro-quota maturati ma non ancora prelevati (quali la commissione di Salvaguardia e Monitoraggio e l’eventuale costo della copertura supplementare aggiuntiva). Tale valore è comprensivo delle eventuali utilità, maturate e non ancora riconosciute, derivanti da retrocessioni commissionali generate dagli OICR a favore della Compagnia e riconosciute da quest’ultima al Contraente. In caso di riscatto parziale, dall’importo da liquidare non verrà trattenuto l’eventuale pro-quota della commissione per l’Attività di Salvaguardia e Monitoraggio maturato fino alla data di riscatto. Nell’ipotesi di interruzione del piano dei versamenti, il capitale liquidabile in caso decesso |
dell’Assicurato sarà determinato in funzione dei premi effettivamente versati rispetto a quelli inizialmente stabiliti nel contratto. É prevista la facoltà per il Contraente di riprendere in qualsiasi momento il versamento dei Premi. L’esercizio del diritto di riscatto totale comporta l’estinzione del contratto, senza facoltà per il Contraente di riattivarlo. L’efficacia dell’operazione di riscatto è in ogni caso condizionata allo svolgimento dell'adeguata verifica della clientela ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio, con possibili differimenti sulla data di valorizzazione delle quote. Qualora la predetta condizione non si realizzasse, ivi compresa la sussistenza di impedimenti normativi al rapporto, non si procederà con l'operazione. Poiché il valore delle quote/azioni degli OICR e del Fondo Interno dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote/azioni sono rappresentazione, vi è la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione dell’investimento finanziario. | |
Richiesta di informazioni | Il Contraente ha la possibilità di ottenere informazioni sul valore di riscatto contattando telefonicamente il Banking Center di Banca Mediolanum S.p.A. al numero verde 800.107.107 o richiedendo tali informazioni a Mediolanum Vita S.p.A., via X. Xxxxxx – Palazzo Meucci - Basiglio – Milano 3 (MI), via e-mail all’indirizzo: xxxx@xxxxxxxxxx.xx. |
A chi è rivolto questo prodotto? |
L’investitore al dettaglio a cui è destinato il prodotto varia in funzione dell’opzione di investimento sottostante, illustrata nel relativo allegato al KID. Il prodotto è destinato a clienti che non richiedono una garanzia del capitale, con una conoscenza o esperienza media in materia di investimenti ed una tolleranza al rischio coerente con quanto indicato nella sezione “Indicatore di rischio” dell’allegato al KID contenente le informazioni specifiche su ciascun OICR/Fondo Interno abbinabile al contratto. In generale, il prodotto è destinato a clienti che intendono soddisfare le finalità di seguito indicate: (i) investimento del risparmio: è finalizzato alla creazione di un capitale nel lungo periodo, anche convertibile in rendita, attraverso l'investimento in quote/azioni di uno o più OICR di Società del Gruppo Mediolanum o di Case Terze; inoltre il prodotto è anche destinato a clienti che richiedano un flusso monetario periodico mediante l’attivazione del servizio di decumulo; (ii) copertura assicurativa che prevede, in caso di decesso dell'Assicurato, il riconoscimento ai Beneficiari designati dal Contraente, anche al di fuori dell’asse ereditario, o agli aventi diritto di un capitale variabile anche in funzione dell’età dell’Assicurato alla data del decesso. L’Assicurato non può avere al momento della sottoscrizione del prodotto un’età superiore a 85 anni. Mediolanum Vita S.p.A. a fronte di specifica richiesta del Contraente, si riserva di accettare sottoscrizioni in deroga ai limiti sopraindicati: tale accettazione potrà essere subordinata dalla Compagnia alla presentazione di idonea documentazione relativa allo stato di salute dell’Assicurato. |
Quali costi devo sostenere? |
Per l’informativa dettagliata sui costi fare riferimento alle indicazioni del KID. In aggiunta rispetto alle informazioni del KID, di seguito sono indicati i costi a carico del Contraente. - tabella sui costi per riscatto Non sono previsti costi di riscatto. - tabella sui costi per l’erogazione della rendita In caso di riscatto (totale/parziale), il Contraente ha la facoltà di chiedere la conversione anche parziale del capitale maturato in una rendita annua rivalutabile. L'importo della rendita erogata è al netto della commissione dell'1,25%. - costi per l’esercizio delle opzioni Il Contraente può attivare, alla sottoscrizione del contratto, una copertura supplementare aggiuntiva, alternativa alla copertura base. Il costo annuo della copertura è differenziato in base al tipo di opzione aggiuntiva scelta come di seguito indicato: OPZIONE 1 0,10% OPZIONE 2 0,15% OPZIONE 3 0,20% OPZIONE 4 0,30% Il costo della copertura supplementare aggiuntiva non sarà applicato al raggiungimento degli 80 anni di età dell’Assicurato. Per ogni istruzione di modifica della ripartizione dell’investimento del capitale maturato richiesta dal Contraente (c.d. |
switch), con l’eccezione delle prime tre istruzioni impartite dal Contraente ogni anno solare, la Compagnia tratterrà dall’importo da investire, a titolo di rimborso spese, la somma di 51,15 euro che potrà essere aggiornata periodicamente sulla base della variazione intervenuta nell’indice ISTAT (base anno 2018) dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, di seguito definito per brevità “indice ISTAT”.
- costi di intermediazione
Avuto riguardo alle diverse tipologie di costo rappresentate nell'ambito del KID del prodotto, si indica di seguito la quota parte percepita in media dagli intermediari incaricati della relativa distribuzione.
100% delle commissioni di sottoscrizione
60% della commissione di gestione (Attività di Salvaguardia e Monitoraggio) 60 % della commissione di gestione del Fondo Interno Easy Fund
Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento? |
Il prodotto non prevede alcuna garanzia di conservazione del capitale né di rendimento minimo garantito. Poiché il valore delle quote/azioni degli OICR e del Fondo Interno dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote/azioni sono rappresentazione, vi è la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione dell’investimento finanziario. In particolare con la sottoscrizione di Mediolanum My Life Wealth Extra, il Contraente si espone agli elementi di rischio propri degli investimenti finanziari di seguito indicati: Rischio di prezzo. È il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), derivante dalla variazione del loro valore di mercato (prezzo), il quale risente sia delle aspettative sull’andamento economico espresso dalla Società Emittente (rischio specifico) sia delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati (rischio generico o sistemico). Rischio di credito. È il rischio del mancato rientro del capitale (e/o interessi) investito in una determinata attività finanziaria nel caso in cui il debitore (Emittente) non sia in grado di far fronte puntualmente al pagamento del capitale e degli interessi relativi ad un’emissione di titoli di debito. Rischio di controparte. Tale rischio, tipico dei titoli di debito (es. le obbligazioni), è connesso alla eventualità che in virtù delle posizioni di investimento acquisite in swap, opzioni, transazioni di riacquisto e su tassi di cambio a termine ed altri strumenti, la controparte (l’Ente Negoziatore dello/gli strumento/i derivato/i e, se presente, il soggetto che fornisce la garanzia), conseguentemente ad un deterioramento della propria solidità patrimoniale, non adempia agli obblighi derivanti dalla negoziazione di tale/i strumento/i. Rischio di interesse. Tale rischio, tipico dei titoli di debito (es. le obbligazioni), è connesso alla variabilità dei prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato. Variazioni di questi ultimi, infatti, si ripercuotono inversamente sui prezzi di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso dei titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di interesse di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa. Rischio di liquidità. La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. La liquidità dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. Rischio di cambio. È il rischio legato alla possibilità di conseguire perdite economiche in base a una variazione sfavorevole dei tassi di cambio. Altri fattori di rischio. Le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il Contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli enti emittenti. |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’IVASS | Nel caso in cui il reclamo presentato all’impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx. Info su: xxx.xxxxx.xx. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). Il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale; a tale procedura si accede mediante un'istanza da presentare presso un organismo di mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia (consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx) tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile. |
REGIME FISCALE | |
È riportato di seguito il trattamento fiscale applicato al contratto alla data di redazione del presente documento. | |
Imposta sui Premi I Premi delle assicurazioni sulla vita sono esenti dalle imposte sulle assicurazioni stipulate nello Stato ai sensi dell’art.11 dell’allegato C della tariffa annessa alla legge 29/10/1961, n.1216. | |
Trattamento fiscale applicabile al contratto | In caso di opzione della copertura supplementare aggiuntiva, la quota parte di Premio riferibile alla copertura del rischio di morte beneficia della detrazione fiscale dall’imposta lorda. Alla data di predisposizione del presente documento la normativa fiscale (Art.15, lett. f), DPR 22/12/86, n. 917 e successive modifiche) consente al Contraente di detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19% dei Premi a favore delle assicurazioni aventi per oggetto esclusivo i rischi di morte o di invalidità permanente superiore al 5% da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, versati nell’anno solare nella misura e per gli importi massimi definiti dal citato articolo di legge. Nel computo degli importi massimi detraibili si deve tener conto anche dei Premi versati per altre polizze che consentono la detrazione alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge. Qualora il contratto sia finalizzato alla tutela delle persone con disabilità grave come definita dall’articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, accertata con le modalità di cui all’articolo 4 della medesima Legge, lo status di “disabilità grave” del/i beneficiario/i dovrà essere comunicato alla Compagnia mediante l’invio della copia della apposita certificazione. |
Tassazione degli importi periodici Qualora siano stati attivati uno o più servizi di Decumulo Finanziario, gli importi periodici pagati dalla Compagnia non sono assoggettati a tassazione all’atto del pagamento ma in sede di liquidazione della prestazione. | |
Tassazione delle somme assicurate Il trattamento fiscale delle somme corrisposte dalla Compagnia ai Soggetti che hanno sottoscritto il contratto di assicurazione sulla vita al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa è il seguente: | |
Prestazione in forma capitale I capitali corrisposti dalla Compagnia costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra le somme erogate (ivi compresi gli importi periodici qualora siano stati attivati uno o più servizi di Decumulo Finanziario) e quanto riscosso a titolo di Premio. Sul reddito così determinato, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 138 del 13 agosto 2011 e dal Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014, la Compagnia applicherà sui proventi maturati un’imposta |
sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 26%. Tali proventi saranno computati nella misura del 48,08% qualora siano riferibili alle obbligazioni e altri titoli del debito pubblico e a questi equiparati nonché alle obbligazioni emesse dai Paesi facenti parte della c.d. white list (ovvero quei Paesi che assicurano sulla base di convenzioni un adeguato scambio di informazioni), ciò al fine di garantire il mantenimento del livello di tassazione effettiva del 12,5% su detti proventi. Restituzione in forma capitale per il caso di decesso dell’Assicurato Ai sensi dell’art. 34 u.c. del DPR 29/09/73 n. 601, come modificato dall'art. 1 comma 658 della Legge 23/12/2014 n° 190 (Legge di Stabilità 2015), in caso di decesso dell’Assicurato le prestazioni assicurative pagate dalla Compagnia ai Beneficiari saranno imponibili per la quota parte di rivalutazione del Premio versato (plusvalenze assicurative realizzate), mentre saranno esenti da tassazione esclusivamente le somme corrisposte a copertura del “rischio demografico” (rischio di mortalità), ove contrattualmente previsto. Le somme dovute dalla Compagnia sono esenti dall’imposta sulle successioni. Esercizio dell’opzione per la conversione del capitale in rendita All'atto dell'opzione per la conversione del capitale in rendita la Compagnia applicherà un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi compresi nel capitale oggetto di conversione nella misura e modalità illustrate al paragrafo che precede “Prestazione in forma capitale”. Durante la fase di erogazione della rendita la Compagnia applicherà sulla parte della stessa corrispondente ai rendimenti finanziari maturati, un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 26%, salvo che sulla quota di provento riferibile alle obbligazioni e altri titoli di Stato di cui all’art. 31 del DPR 601/73 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui all’art. 168-bis del TUIR, c.d. white list (ovvero quei Paesi che assicurano sulla base di convenzioni un adeguato scambio di informazioni) che sarà computato nella misura del 48,08%, ciò al fine di garantire il mantenimento del livello di tassazione effettiva del 12,5% su detto provento. Per quanto riguarda le somme corrisposte dalla Compagnia a soggetti che hanno sottoscritto il contratto di assicurazione sulla vita nell’esercizio della propria attività d’impresa (imprenditori individuali, società di persone e di capitali) l’eventuale differenza tra il capitale liquidato e l’ammontare riscosso dalla Compagnia a titolo di Premio segue gli ordinari criteri di determinazione del reddito di impresa a fronte della quale non verrà effettuata da parte della Compagnia alcuna ritenuta. Imposta di bollo L’art. 19 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l'applicazione dell'imposta di bollo alle comunicazioni periodiche e alle operazioni di riscatto. Dal 2014 l'imposta applicata è pari allo 0,20% in misura proporzionale su base annua, senza alcuna soglia minima e nessun limite massimo (eccezion fatta per i soggetti diversi dalle persone fisiche per i quali è prevista la soglia massima di 14.000 euro). L'imposta di bollo sarà assolta annualmente in modo virtuale dalla Compagnia e contestualmente memorizzata sul contratto. La stessa sarà trattenuta cumulativamente al momento del rimborso o del riscatto (parziale o totale) del contratto a riduzione, quindi, del controvalore del medesimo. Normativa statunitense Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) Dal 1° luglio 2014 è in vigore la normativa statunitense Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”), che prevede determinati obblighi di comunicazione a carico delle istituzioni finanziarie non statunitensi. Al riguardo l’Italia ha sottoscritto con il Governo degli Stati Uniti d'America un accordo intergovernativo del tipo “modello XXX 0” per migliorare la compliance fiscale internazionale nonché per applicare la predetta normativa FATCA. In virtù di tale accordo le istituzioni finanziarie residenti in Italia sono tenute a verificare lo status di US Person ai fini FATCA di ciascun cliente, sulla base dei dati anagrafici nonché delle dichiarazioni fornite in sede di sottoscrizione per il tramite del Distributore. Qualora la documentazione risulti incompleta o inesatta l’istituzione finanziaria non procederà all’apertura di alcun rapporto. Il sottoscrittore sarà inoltre tenuto, successivamente alla sottoscrizione, a comunicare eventuali cambiamenti alla Compagnia, anche per il tramite del Distributore, che determinano modifiche in relazione alla residenza fiscale, pena l’applicazione, nei casi previsti, di un prelievo alla fonte del |
30% sui pagamenti provenienti da prodotti/servizi di fonte statunitense (“withholdable payments”) da esse ricevuti. Inoltre, le istituzioni finanziarie residenti in Italia, sono tenute a comunicare annualmente all’Amministrazione Finanziaria del proprio Paese i dati relativi ai conti che risultino detenuti da determinati investitori statunitensi (“specified U.S. persons”), da entità non finanziarie passive (“passive NFFEs”) con titolari effettivi investitori statunitensi,nonché i pagamenti effettuati ad istituzioni finanziarie non statunitensi che non rispettino la normativa FATCA (“non- partecipating FFIs”). L’Amministrazione Finanziaria provvede, a sua volta, a trasmettere le suddette informazioni alla competente autorità statunitense (Internal Revenue Service – IRS). La predetta segnalazione riguarderà sia l’ipotesi di residenti fiscali negli USA, sia laddove previsto dalla normativa, nel caso di presunzione che tali soggetti abbiano le condizioni indicate. Normativa Common Reporting Standards (CRS) Dal 1° Gennaio 2016 sono in vigore le disposizioni previste da nuovo standard di scambio automatico di informazioni tra autorità fiscali promosso dal G20 e dall’OCSE con l’obiettivo di rafforzare le misure contro l’evasione fiscale internazionale. Tali disposizioni denominate CRS, Common Reporting Standard, sono state recepite dall’Unione Europea con la Direttiva 2014/107/UE e dall’Italia con la Legge 95 del 18 Giugno 2015. La nuova normativa ha introdotto l'obbligo, per gli intermediari finanziari (esempio: banche, compagnie assicurative, SGR, società fiduciarie etc.) di acquisizione del Codice Fiscale e di una autocertificazione attestante la Residenza Fiscale per tutti i Clienti titolari di prodotti finanziario- assicurativi. Il Contraente sarà inoltre tenuto, successivamente alla sottoscrizione, a comunicare all’intermediario finanziario emittente, anche per il tramite del Distributore, eventuali cambiamenti che determinano modifiche in relazione alla propria residenza fiscale. La normativa prevede che a partire dal 2017 (per i dati al 31/12/2016) l’Intermediario finanziario provveda a segnalare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai clienti che presentano residenze fiscali diverse da Italia e alle “passive NFE” con titolari effettivi con (una o più) residenze fiscali diverse dall’Italia. Successivamente l’Agenzia delle Entrate provvederà ad elaborare i dati ricevuti per inviarli alle autorità fiscali dei paesi aderenti al CRS; contestualmente l’Agenzia delle Entrate riceverà a sua volta i dati relativi a contribuenti italiani che detengono rapporti finanziari in paesi aderenti CRS. La predetta segnalazione riguarderà sia l’ipotesi di residenti fiscali in paesi diversi dall’Italia che ad allo scambio di informazioni, sia laddove previsto dalla normativa, nel caso di presunzione che tali abbiano le condizioni indicate. |
AVVERTENZA
L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO IL 31 MAGGIO DI OGNI ANNO, L’ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.
AVVERTENZA
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.